In merito alla richiesta relativa al possesso dei requisiti soggettivi per poter svolgere l'attività di guardia particolare giurata, va considerato, preliminarmente, che l'art.166 codice penale, come sostituito dall'art.4 L.19/1998, stabilisce che la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire motivo per il diniego di licenze o autorizzazioni necessarie a svolgere l'attività lavorativa. Per quel che concerne l'orientamento di questo Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel considerare quanto stabilito dall'art.138 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza in ordine ai requisiti soggettivi, si è ritenuto che le condanne a pena sospesa non possono precludere il rilascio di licenza per svolgere l'attività in questione, essendo tale autorizzazione necessaria per svolgere attività lavorativa e quindi ricompresa nel dettato dell'art.166 c.p.. Ciò detto, resta comunque inteso che l'istanza in sede di istruttoria deve essere discrezionalmente valutata dal Prefetto che può ricusarne il rilascio.
http://www.poliziadistato.it/faq/view/20573/2/Come detto e'molto difficile,cmq tentar nn nuoce...ciao.
Questo post era da: http://www.guardieinformate.net/newbb/viewtopic.php?forum=3&topic_id=12544&post_id=169210