Guardie Informate = Guardie Giurate :: Forum
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Portale di informazione per le guardie particolari giurate :: Modulo Forum per XOOPSSun, 5 Dec 2021 01:57:36 +0100http://backend.userland.com/rss/CBB 1.16Forum[email protected][email protected]itGuardie Informate = Guardie Giurate :: Forumhttp://www.guardieinformate.net/modules/newbb/images/xoopsbb_slogo.png
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9252Re: Addetto alla vigilanza dipendente diretto di un supermercato [da FFS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26849&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Addetto alla vigilanza dipendente diretto di un supermercato<br />
Da come la vedo io, credo sia migliore essere assunti direttamente dal supermercato/iper.<br />Non so dirti la differenza tra le due retribuzioni ma certamente è diverso il rapporto interpersonale tra i dipendenti rispetto all'IV che ti sbatte a dx e sx come meglio crede!Thu, 6 May 2021 18:59:01 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26849&forum=25Licenziamento per allontanamento momentaneo: è possibile? [da independent]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26745&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Licenziamento per allontanamento momentaneo: è possibile?<br />
Sei in ufficio, guardi dalla finestra e ti accorgi che un vigile sta per multare la tua auto parcheggiata in divieto di sosta, così corri a spostarla e per qualche minuto ti assenti dalla postazione di lavoro senza permesso. Attenzione: questo comportamento potrebbe essere considerato una violazione dei tuoi doveri e comportare addirittura il licenziamento. Ma davvero è possibile il licenziamento per allontanamento momentaneo dal posto di lavoro? Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha detto di sì; riguardava però un caso piuttosto particolare, quello di una guardia giurata che aveva lasciato la postazione di vigilanza scoperta per 20 minuti.<br />Bisogna individuare il livello di gravità dell’abbandono della postazione lavorativa in relazione alle mansioni svolte: il fatto è grave se si hanno compiti di sorveglianza o ruoli di sicurezza e allora anche una breve assenza comporta un aumento intollerabile del rischio che quel lavoratore dovrebbe prevenire.<br /><br />Indice<br /><br />1 Il licenziamento disciplinare<br />2 Abbandono del posto di lavoro e allontanamento momentaneo<br />3 Le esigenze di servizio e la sicurezza dei luoghi di lavoro<br />4 Le mansioni di custodia e di sorveglianza<br />5 Quando si rischia il licenziamento per una breve assenza<br />Il licenziamento disciplinare<br />Il licenziamento disciplinare è la misura estrema adottata dal datore di lavoro nei confronti del dipendente che viola i suoi obblighi. Per essere valido deve essere preceduto da una lettera di contestazione formale dell’addebito, dando al lavoratore un termine non inferiore a 5 giorni (molti contratti collettivi prevedono un periodo più lungo) per difendersi e fornire le proprie giustificazioni circa la condotta contestata.<br />Il datore deve sempre rispettare il principio di proporzionalità tra la gravità dell’infrazione disciplinare e la sanzione adottata; quindi, il licenziamento potrà essere adottato solo per le condotte che ledono in maniera irrimediabile il vincolo fiduciario e impediscono la prosecuzione del rapporto lavorativo in futuro.<br />Il provvedimento di licenziamento può essere impugnato davanti al giudice del Lavoro che, se lo riterrà illegittimo, disporrà la reintegra del lavoratore e il pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito, dalla data del recesso intimato dal datore sino al momento dell’effettiva riassunzione in servizio.<br />Abbandono del posto di lavoro e allontanamento momentaneo<br />Tra le condotte più frequentemente contestate ai dipendenti c’è quella dell’abbandono di posto avvenuto senza un valido motivo. La violazione del rispetto dell’orario di lavoro – i lavoratori subordinati vengono pagati in base al tempo di presenza e di correlativa esecuzione delle prestazioni, non in misura corrispondente al risultato – è equiparata all’assenza ingiustificata, se l’allontanamento dal luogo di lavoro si protrae per un periodo di tempo apprezzabile.<br />Occorre però distinguere dall’abbandono del posto di lavoro dall’allontanamento momentaneo: nel primo caso, il lavoratore interrompe il proprio turno ed esce prima dell’orario (oppure entra, timbra il cartellino di presenza in modo da far figurare la propria presenza e poco dopo va via); nella seconda ipotesi, invece, l’assenza è temporanea, come quando un dipendente esce per andare al bar o sbrigare una commissione e, poi, fa rientro e torna sul posto di lavoro, riprendendo a svolgere gli incarichi assegnati.<br />Le esigenze di servizio e la sicurezza dei luoghi di lavoro<br />Fermo restando che l’abbandono del posto di lavoro è una condotta più grave dell’allontanamento momentaneo, va sottolineato che il tempo di assenza non è l’unico fattore rilevante: prima di esso, contano le esigenze di servizio, che possono essere lese o compromesse dalla condotta del dipendente che si è allontanato in modo arbitrario, cioè senza alcun permesso, autorizzazione o semplice comunicazione.<br />I motivi di sicurezza hanno un rilievo preminente per stabilire la gravità della condotta, soprattutto quando si riferiscono alle persone: un dipendente ospedaliero con mansioni di medico, infermiere o operatore socio-sanitario, ad esempio, non può lasciare incustoditi i pazienti affidati alle sue cure, così come un tecnico o un capo reparto incaricato della sorveglianza di un impianto industriale deve costantemente garantire la sicurezza del complesso produttivo e del personale presente addetto alle varie fasi di lavorazione.<br />In tale prospettiva, non è necessario che si sia prodotto in concreto un evento di danno: anche se tutto ha continuato a funzionare, e magari la breve assenza è passata inosservata senza lasciare conseguenze, l’allontanamento ingiustificato del dipendente ha comunque creato una situazione di rischio all’incolumità delle persone che non può essere tollerata dal datore di lavoro, se nell’ambito delle mansioni assegnate la loro tutela rientrava tra i compiti preminenti e caratteristici che il dipendente avrebbe dovuto svolgere con costanza e continuità.<br />Le mansioni di custodia e di sorveglianza<br />Talvolta, anche la custodia e sorveglianza dei beni patrimoniali aziendali (denaro in cassa, immobili, impianti, attrezzature e macchinari) viene in primo piano ai fini della valutazione della gravità dell’abbandono, se il dipendente che si assenta è preposto proprio alla loro vigilanza. Così chi ha compiti di scorta valori, di guardiania di terreni o fabbricati o ricopre incarichi in un istituto di vigilanza privata rischia il licenziamento anche per una breve assenza dovuta a motivi contingenti e apparentemente innocui.<br />Lo comprova quanto accaduto nel caso a cui abbiamo accennato in apertura: la guardia giurata si era assentata arbitrariamente, senza comunicarlo alla centrale operativa, per raggiungere il parcheggio esterno, distante 100 metri, e spostare la propria autovettura. Inoltre, il datore di lavoro gli ha contestato di non aver indossato il prescritto giubbotto antiproiettile.<br />Sulla decisione del licenziamento, ora confermata dai giudici di piazza Cavour nella recentissima sentenza [1], hanno pesato anche i pregressi ed analoghi precedenti disciplinari, che il datore di lavoro aveva debitamente richiamato nella lettera di licenziamento per dimostrare l’impraticabilità della prosecuzione del rapporto alle dipendenze dell’azienda e, dunque, la proporzionalità della sanzione adottata, pur in assenza di una recidiva specifica.<br />Quando si rischia il licenziamento per una breve assenza<br />Da quanto ti abbiamo spiegato, avrai compreso che anche per un allontanamento momentaneo dal lavoro si perde il posto se la pur brevissima assenza è incompatibile con le mansioni ricoperte: non conta tanto il tempo di lontananza dalla postazione, quanto l’incarico ricoperto e il rischio provocato dall’aver lasciato incustoditi e privi di vigilanza i soggetti o i beni da tutelare, secondo quanto il contratto di lavoro impone; così una condotta di allontanamento ingiustificato è considerata grave al punto di ledere il rapporto fiduciario che deve legare il dipendente al datore di lavoro.<br />La nuova e rigorosa pronuncia emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che abbiamo esaminato non è isolata, ma si appoggia ad un precedente antico del tutto simile a quello preso in esame oggi, che riguardava un’assenza immotivata di circa 20 minuti di una guardia giurata addetta al servizio di piantonamento anti-rapina e ciò comprova che l’orientamento delineato sul tema è costante da parte dei giudici: leggi in proposito gli articoli “Licenziamento disciplinare: quando è legittimo” e “Cosa succede se abbandono il posto di lavoro”.<br /><br /><a href="https://www.laleggepertutti.it/477288_licenziamento-per-allontanamento-momentaneo-e-possibile" title="https://www.laleggepertutti.it/477288_licenziamento-per-allontanamento-momentaneo-e-possibile" rel="external">https://www.laleggepertutti.it/477288_ ... to-momentaneo-e-possibile</a>Thu, 18 Mar 2021 18:52:04 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26745&forum=22Re: Prima esperienza portierato notturno [da independent]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26711&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Prima esperienza portierato notturno<br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />se non le prime due ore dovrò dedicarmi alla pulizia del palazzo.</blockquote></div><br /><br />Di certo questo non rientra tra i doveri di un portiere...almeno non in base al CCNL di settore! A questo punto penso che il contratto sia un multiservizi o roba del genere, ma l'hai già firmato?Tue, 2 Mar 2021 13:11:51 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26711&forum=25Circolare: porto d’armi prorogato al 29 luglio [da independent]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26648&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Circolare: porto d’armi prorogato al 29 luglio<br />
Soddisfazione di Anna Maria Domenici, Segretario Generale di UNIV, Unione Nazionale Imprese di Vigilanza Privata aderente a Federsicurezza/Confcommercio, per la circolare datata 20 Gennaio 2021 del ministero dell’Interno, che proroga il porto d'armi al 29 Luglio 2021.<br /><br />“Accogliendo le istanze di UNIV, il Ministero chiarisce che, con la proroga dello stato d’emergenza fissata al 30 Aprile 2021, le licenze di porto d’armi in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021 sono prorogate fino al 29 luglio 2021, ossia 90 giorni dopo la cessazione dell’emergenza” - precisa Anna Maria Domenici.<br />La legge 27 11 2020 n. 159, che converte in legge il DL 7 10 2020 n. 125, fissa infatti in 90 giorni dalla fine dello stato d’emergenza il termine della proroga degli atti amministrativi in scadenza. Se ne desume la regola che, ad ogni differimento del termine, i provvedimenti amministrativi in scadenza saranno automaticamente prorogati per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato d’emergenza.<br />Tutti i titoli di polizia scaduti tra il 1 agosto e il 4 dicembre 2020 e non rinnovati conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021. I libretti di porto d’armi e i libretti personali delle guardie giurate sui quali è rilasciata a licenza di porto d’armi saranno invece validi come documenti di riconoscimento fino al 30 aprile 2021.<br /><br /><a href="https://www.federsicurezza.it/news.aspx?newId=372" title="https://www.federsicurezza.it/news.aspx?newId=372" rel="external">https://www.federsicurezza.it/news.aspx?newId=372</a>Wed, 27 Jan 2021 09:25:57 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26648&forum=22Re: GUARDIE PARTICOLARI GIURATE: SOLO LAVORO DIPENDENTE - Dr. Angelo Vicari [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26591&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: GUARDIE PARTICOLARI GIURATE: SOLO LAVORO DIPENDENTE - Dr. Angelo Vicari<br />
articolo interessante!Mon, 21 Dec 2020 17:58:44 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26591&forum=22Re: Stipendio Sicuritalia [da independent]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26443&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Stipendio Sicuritalia<br />
Ciao Sosa!<br /><br />Allora lo stipendio per il Livello D è di € 930,00 lordi, netti sono circa 800 (esclusi straordinari e festivi)<br />Da qui devi farti i conti per le spese che hai!Mon, 28 Sep 2020 15:11:26 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26443&forum=25Re: PDA Difesa e Caccia [da independent]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26434&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: PDA Difesa e Caccia<br />
Ciao Manzotin e benvenuto su G.I!!!<br /><br />sì, si possono avere entrambi!Wed, 23 Sep 2020 21:28:21 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26434&forum=22Guardie Giurate, l'aumento salariale Afac va in busta paga con paga base e contingenza: Tribunale dà [da independent]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26389&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Guardie Giurate, l'aumento salariale Afac va in busta paga con paga base e contingenza: Tribunale dà<br />
MANTOVA, 30 lug. - La Uiltucs di Mantova esulta per la sentenza emessa dal tribunale di Mantova in data 24 luglio con la quale si è dato pienamente ragione alla tesi che il sindacato da sempre ha sostenuto nei confronti di quegli istituti di vigilanza, come la CIVIS spa, che dal marzo 2016 non hanno riconosciuto alle loro GPG (Guardia Particolare Giurata) 20 euro di aumento salariale concordati nel CCNL del 2015 sotto la voce di AFAC.<br />Da subito la Uiltucs Mantovana ha chiesto agli istituti di vigilanza che operano sul territorio Mantovano, tra cui la CIVIS, di applicare correttamente all' art. 109 del CCNL il quale prevede che i 20 euro di AFAC venissero inseriti nella busta paga delle GPG insieme a Paga base e contingenza, in modo che lo stesso aumento potesse dare i riflessi anche su tutti gli altri istituti contrattuali come 13°, 14° tfr etc.<br />La Civis si è sempre opposta a riconoscere la suddetta voce per come previsto, inserendo la stessa nel corpo della busta paga, senza che così questi 20 euro potessero avere riflessi su tutti gli istituti contrattuali, anzi facendo in modo così che gli stessi 20 euro subissero la tassazione normale.<br />Dopo mesi di discussioni si è provveduto ad impostare una causa pilota, che il responsabile territoriale della Uiltucs Mantovana Daniele Grieco insieme al proprio legale Avvocato Marco Carra hanno impostato il ricorso che poco dopo sarebbe stato depositato presso il tribunale per i due dipendenti che si sono offerti subito in tal senso, una volta provveduto a conteggiare le somme arretrate dovute per il periodo che andava da Marzo 2016 a Dicembre 2019, visto che la Civis da gennaio 2020 miracolosamente aveva inserito la voce relativa all'Afac in busta paga nel posto corretto per come sancito nel CCNL e per come richiesto dalla Uiltucs.<br />Dopo mesi di attesa e di rinvii causati dall'emergenza Covid 19, lo scorso 21 Luglio si è svolta la prima udienza, dove per come riportato nella sentenza, paradossalmente il legale della Civis proponeva una conciliazione che riconoscesse il 70% di quanto richiesto e dovuto ai due dipendenti, chiedendo uno slittamento di due giorni per definire la causa pur di non andare in sentenza.<br />Il legale delle due GPG sentito il Sindacato ed i Lavoratori successivamente all'udienza del 23 luglio ha confermato la volontà di non accettare la conciliazione e di voler andare a sentenza, visto che ne la Uiltucs ne tanto meno le due GPG hanno ritenuto opportuno barattare un diritto contrattuale, atto questo forte fatto dai ricorrenti che in tutti modi hanno voluto che le loro rivendicazioni fossero oggetto di una sentenza, anche per dimostrare alla CIVIS che i diritti devono essere riconosciuti e non barattati.<br />All'uscita della sentenza grande soddisfazione è stata espressa sia dalla Uiltucs che dai due ricorrenti non solo per il risultato , ma anche perché si è dimostrato che con la perseveranza e la volontà nel chiedere il riconoscimento di un diritto contrattuale alla fine la vittoria giunge sempre, e questo è anche un invito a tutti gli altri dipendenti della CIVIS che non hanno voluto fare la causa, come anche per le altre GPG di altri istituti di Vigilanza che non hanno riconosciuto correttamente la voce dell'AFAC, i quali per il timore di possibili ritorsioni o anche di poter perdere il posto di lavoro non hanno voluto imbattersi in un contenzioso legale nei confronti del proprio istituto.<br />La UILTUCS ha dimostrato non solo a Mantova ma anche a Milano che con le sue 85 cause vinte per lo stesso motivo, che c'è e ci sarà sempre per coloro i quali hanno la volontà di essere rispettati e di vedersi applicato correttamente il contratto Nazionale contro quegli istituti di Vigilanza e/o Aziende che violano i contratti Nazionali.<br /><br /><a href="http://www.altramantova.it/it/cronacaam/mantova-am/26645-guardie-giurate-l-aumento-salariale-afac-va-in-busta-paga-con-paga-base-e-contingenza-tribunale-da-ragione-a-uiltucs.html" title="http://www.altramantova.it/it/cronacaam/mantova-am/26645-guardie-giurate-l-aumento-salariale-afac-va-in-busta-paga-con-paga-base-e-contingenza-tribunale-da-ragione-a-uiltucs.html" rel="external">http://www.altramantova.it/it/cronaca ... da-ragione-a-uiltucs.html</a>Mon, 31 Aug 2020 07:36:07 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26389&forum=22Re: Portierato notturno nei Cantieri [da independent]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26250&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Portierato notturno nei Cantieri<br />
Salve Davidino!<br /><br />Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br /><br />noi portieri dovremmo fare i giri di controllo, addirittura ogni mezzora dovremmo passare sotto le telecamere a detta del nostro principale.<br /></blockquote></div><br />Del tutto irregolare, i giri di ronda notturna possono essere fatti esclusivamente da personale armato (voglio vedere se ti trovi davanti 4-5 individui con intenzioni tutt'altro che buone cosa fai...)<br /><br />Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />dobbiamo raggiongere i cantieri con la nostra vettura privata e annotare i mezzi che entrano/escono, annotare gli operai che entrano (tramite tesserino) <br /></blockquote></div><br />Questo si, in quanto il personale di portineria identifica e registra il personale ed i mezzi che entrano/escono<br /><br />Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />rigorosamente ci dicono di stare in macchina e non all interno dell ufficio. <br /></blockquote></div><br />No comment...<br /><br />Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />addirittura mi hanno fatto pressioni, piu o meno medio/leggere per farmi acquistare lo Spagnolo (che io sappia è illegale il trasporto e l utilizzo senza una licenza).<br /></blockquote></div><br />lo spagnolo (sfollagente) è uno strumento che nasce per offendere, non esiste licenza che ne autorizza il porto<br /><br />Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />volevo sapere se i servizi sopracitati sono illegali o no (particolarmente il fatto di adoperare la propria vettura, il fatto di doverci passare la notte dentro/appoggiato ed il fatto se un portiere non armato possa fare le ronde di notte nei cantieri!)<br /></blockquote></div><br /><br />- Usare mezzi non aziendali (auto, bus, ecc...) per raggiungere la postazione: si, tranne alcune eccezioni (vedi artt. 99-100 del CCNL di settore)<br />- Passare la notte dentro l'auto: assolutamente no (solo una GPG può farlo)<br />- Portiere che fa le ronde: come sopraThu, 9 Jul 2020 15:48:41 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26250&forum=25Re: Comportamento giusto? [da Barron]
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SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Comportamento giusto?<br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />Barron ha scritto:<br />Salve, ho un dubbio su una situazione che ho dovuto affrontare a lavoro.<br />In poche parole attualmente sto svolgendo servizio di portierato presso un ufficio dell'impiego che però è ancora complemente chiuso a causa del Coronavirus. Sìccome però la gente continua a recarsi al centro per chiedere info, mi hanno dato le chiavi per accedere in modo che potessi stare all'interno e non in macchina per ore e continuare a informare l'utenza.<br />Fin qui tutto ok finché non mi accorgo, facendo il giro degli uffici, che in bagno c'era un lavandino aperto da cui scorre un filino d'acqua. Lo chiudo e mi accorgo che chiudendolo comincia a gocciolare il tubo dell' scaldino collegato al lavello. Capisco quindi che c'è una perdita e chiamo il responsabile dell' ufficio dell' impiego che attualmente lavora da casa. Faccio presente la situazione e mi dice che si tratta di un vecchio problema. In poche parole se si chiude del tutto il lavello, lo scaldino perde acqua e la temperatura sale pericolosamente. Mentre se si tiene aperto il lavello, lo scaldino si stabilizza ma c'è un continuo consumo d acqua. <br />Il responsabile mi dice di lasciare il lavello leggermente aperto e così faccio. <br />Ma in caso di controlli esterni, bollette esorbitanti ecc, non potrei passare io i guai perché potrebbero pensare che non ho segnalato il problema essendo portiere? Io oltre ad avvertire il responsabile cosa posso fare? Di certo non ho le competenze per aggiustare queste cose.</blockquote></div><br /><br />Ho inviato un'email al responsabile del centro come mi hai suggerito di fare.<br /><br />"Buongiorno ...., ti volevo aggiornare riguardo la perdita d'acqua nel bagno del centro dell'impiego. Il tubo dello scaldino continua a gocciolare anche se molto lentamente. Secondo me la perdita ci sta da parecchio tempo e converrebbe segnalare il guasto a chi di competenza perché probabilmente peggiorerà col tempo. <br />Spero che il centro riapra questo mese perché io ho il contratto fino al 30 giugno e se non lo rinnoveranno non potrò tenere sotto controllo la situazione anche il mese successivo. <br />Buona giornata.<br /><br />Secondo te va bene?Thu, 11 Jun 2020 10:46:43 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26198&forum=25Vigilante invalido civile assegnato a servizi notturni, no al risarcimento [da independent]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26154&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Vigilante invalido civile assegnato a servizi notturni, no al risarcimento<br />
Respinto il ricorso di un vigilante che chiedeva il risarcimento dei danni per la illegittima protratta assegnazione a mansioni incompatibili con la sua condizione<br /><br />Con l’ordinanza n. 9084/2020 la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato da un vigilante che aveva agito in giudizio nei confronti della società datrice per ottenere l’esonero dalla prestazione dei servizi notturni nonché il risarcimento dei danni per la illegittima protratta assegnazione a mansioni incompatibili con la sua condizione di invalido civile.<br />Le pretese dell’attore erano state respinte dalla Corte territoriale, la quale aveva osservato come il datore di lavoro non fosse a conoscenza dello stato di invalidità, posto che non era dato desumere dal contratto che l’assunzione del dipendente fosse avvenuta a seguito di collocamento obbligatorio, mancando anche l’atto di avviamento al lavoro e anzi riportandosi nella lettera di assunzione dichiarazioni del lavoratore di segno contrario.<br />In ogni caso, per il Giudice di secondo grado, la documentazione concernente lo stato di invalidità, anche ove disponibile per il datore al momento dell’assunzione, non conteneva alcuna prescrizione relativa alla impossibilità di assegnazione del lavoratore a determinate mansioni.<br />Quest’ultimo, del resto, per molto tempo aveva regolarmente adempiuto le prestazioni che gli venivano richieste e solo diversi anni dopo l’assunzione aveva fatto istanza non di essere esonerato dalle mansioni di vigilante ma solo dai turni di servizio da espletare in ore notturne.<br />Nell’impugnare la sentenza di appello, il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, l’omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla sussistenza dello stato di disabilità al momento dell’assunzione e dalla sua immediata evidenza.<br />Per la Suprema Corte, si tratta tuttavia di una argomentazione inammissibile. Il fatto che il ricorrente assumeva omesso, in realtà, era stato preso esplicitamente in considerazione in sentenza, là dove la Corte di merito aveva stabilito che lo stato di invalidità non era noto alla datrice di lavoro al momento dell’assunzione e che, inoltre, esso non era riconoscibile ictu oculi. Da li il rigetto del ricorso con riferimento al motivo di doglianza preso in esame.<br /><br />La redazione giuridica<br /><br /><a href="https://responsabilecivile.it/vigilante-invalido-civile-assegnato-a-servizi-notturni-no-al-risarcimento/" title="https://responsabilecivile.it/vigilante-invalido-civile-assegnato-a-servizi-notturni-no-al-risarcimento/" rel="external">https://responsabilecivile.it/vigilant ... turni-no-al-risarcimento/</a>Tue, 26 May 2020 12:01:38 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=26154&forum=22Re: Servizio di portierato e dubbi [da Barron]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25882&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Servizio di portierato e dubbi<br />
Grazie per tutti i chiarimenti. Riguardo all'ultimo quesito ho chiesto anche perché quando l'ipv mi ha proposto il lavoro mi ha detto che mi avevano contattato perché serviva una persona che potesse e volesse lavorare in quel centro che si trova vicino dove abito. Quindi ho pensato che questo ivp probabilmente preferisce evitare grandi spostamenti del proprio personale.Sat, 7 Mar 2020 19:12:11 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25882&forum=25Re: Consiglio sulle modalita' di dimissioni [da FFS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25886&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Consiglio sulle modalita' di dimissioni<br />
Guarda qui:<br /><br /><a href="https://www.lavoroediritti.com/abclavoro/malattia-durante-il-preavviso" title="https://www.lavoroediritti.com/abclavoro/malattia-durante-il-preavviso" rel="external">https://www.lavoroediritti.com/abclavo ... ttia-durante-il-preavviso</a>Fri, 6 Mar 2020 07:12:34 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25886&forum=25Indagine penale e sospensione della nomina a guardia particolare giurata [da independent]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25781&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Indagine penale e sospensione della nomina a guardia particolare giurata<br />
Per il Tar Lombardia, i fatti relativi a un procedimento penale devono essere autonomamente apprezzati dal Prefetto<br /><br />Avv. Francesco Pandolfi - In tema di sospensione della nomina a guardia particolare giurata e del porto d'armi per difesa personale, con irrogazione del divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, la presenza di un'indagine penale nella sua fase embrionale non fa scattare per forza un automatismo valutativo negativo del Prefetto il quale, dunque, prima di arrivare ad emettere il proprio decreto di sospensione deve separatamente ed autonomamente dare la propria valutazione di quei fatti, appunto attinenti al procedimento penale sottostante ed appena iniziato.<br />1. Valutazione amministrativa<br />2. Accoglimento del ricorso<br />3. Il succo della pronuncia<br />4. In pratica<br />Valutazione amministrativa<br />Tutto questo per giungere ad un eventuale giudizio, ad esempio negativo, circa l'esistenza in capo alla persona interessata dei requisiti di affidabilità e buona condotta: se non lo fa, il provvedimento amministrativo potrà essere sottoposto a ricorso avanti il Tar competente.<br />Accoglimento del ricorso<br /><br />Si tratta di una materia abbastanza delicata, ultimamente sviscerata dalla Prima Sezione del Tar Lombardia, con la sentenza n. 27/2020 pubblicata il 07.01.2020; una pronuncia di accoglimento della domanda proposta dal titolare della licenza di porto d'armi per difesa personale a tariffa ridotta quale guardia particolare giurata, dipendente di un Istituto di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.<br /><br />Il succo della pronuncia<br />In sintesi: in presenza di indagini penali a carico di una guardia giurata, l'Autorità prefettizia non può limitarsi a richiamare il fatto storico dell'esistenza di queste indagini e del titolo di reato astrattamente ipotizzato (nel caso esaminato dal Tar Lombardia si era trattato dell'ipotesi ex art. 609 bis e ter c.p.) essendo, al contrario, chiamata a rendere conto della reale incidenza delle condotte asseritamente poste in essere dalla persona e del loro grado di effettivo disvalore rispetto ai requisiti di affidabilità, che condizionano la possibilità di svolgere l'attività di guardia giurata. <br /><br />In pratica<br />L'Amministrazione deve svolgere una rigorosa istruttoria e spiegare bene le ragioni che la inducono a ritenere che questa persona non sia in possesso dei necessari requisiti. Proprio considerando la specifica natura dell'attività di cui si parla.<br /><br />Come sopra accennato, il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato.<br /><br />Fonte: <a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/37064-indagine-penale-e-sospensione-della-nomina-a-guardia-particolare-giurata.asp" title="https://www.studiocataldi.it/articoli/37064-indagine-penale-e-sospensione-della-nomina-a-guardia-particolare-giurata.asp" rel="external">https://www.studiocataldi.it/articoli/ ... a-particolare-giurata.asp</a>Mon, 10 Feb 2020 07:46:36 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25781&forum=22Re: Divisa portierato [da independent]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25598&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Divisa portierato<br />
Ciao Alex94, che io sappia, se l'azienda/I.V.P ti autorizza, non dovrebbero esserci problemi per i tubolari "neutro", l'importante è che questi non rechino la scritta "GPG" o i simboli dei gradi. Magari qualcuno più informato potrà confermare!Fri, 1 Nov 2019 20:32:14 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25598&forum=25Oggetto: Sentenza CCNL Vigilanza 2013 [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25500&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Oggetto: Sentenza CCNL Vigilanza 2013<br />
00198 Roma – Via Nizza, 128 – Tel.06.84242284 – 84242205 – Fax 06.84242292<br /><a href="http://www.uiltucs.it/" title="http://www.uiltucs.it/" rel="external">http://www.uiltucs.it/</a> - E-mail:[email protected] – Pec: <a href="mailto:[email protected]" title="[email protected]">[email protected]</a><br />UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI<br />S e g r e t e r i a N a z i o n a l e ADERENTE<br />Roma, 29 agosto 2019<br />Prot. 313/19<br />Alle UILTuCS Regionali<br />e Territoriali interessate<br />Loro sedi<br />Oggetto: Sentenza CCNL Vigilanza 2013<br />Si trasmette una sentenza di fondamentale importanza per il settore Vigilanza<br />Privata, relativamente al comparto “personale non decretato”.<br />Dopo un lungo iter dibattimentale, il Tribunale di Torino si è espresso sulla<br />retribuzione stabilita nel CCNL 2013 che è stata giudicata inadeguata rispetto al parametro<br />costituzionale posto dall’art. 36 (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla<br />quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia<br />un'esistenza libera e dignitosa”).<br />La sentenza compie una approfondita e dettagliata disamina, partendo dalla<br />comparazione salariale e normativa con altri CCNL applicati nel comparto; inoltre, dopo aver<br />audìto esponenti datoriali e sindacali, evidenzia persino l’insussistenza e la contraddittorietà<br />delle motivazioni “politiche” che sono state addotte dai soggetti firmatari a fondamento della<br />scelta in favore di questo CCNL.<br />Il pronunciamento (secondo, dopo Tribunale Milano – primo per dettaglio di<br />motivazione) dà ragione alla scelta della nostra Organizzazione di non sottoscrivere il CCNL 2013.<br />Giunge in un momento delicato della vertenza per il nuovo CCNL e sicuramente condizionerà la<br />discussione.<br />Anche per queste ragioni, oltre ad invitare a dare massima diffusione alla sentenza,<br />riteniamo indispensabile confermare la riunione del 17 settembre alle ore 11,00, onde compiere<br />valutazioni sul negoziato e coordinare le iniziative sul piano vertenziale.<br />Cordiali saluti.<br />Il Segretario Nazionale<br />(Stefano Franzoni)<br />Il Segretario Generale<br />(Brunetto Boco)<br />All./1-Thu, 29 Aug 2019 17:19:47 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25500&forum=22Re: obblighi della sorveglianza speciale..cioè? [da michelebru]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3834&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: obblighi della sorveglianza speciale..cioè?<br />
Chiedo scusa, vorrei fare una domanda in materia di obblighi di sorveglianza speciale ed i motori di ricerca mi hanno indirizzato a questo forum.<br /><br />Ho letto la seguente consulenza:<br /><br /><a href="https://www.avvocatogratis.it/ottobre-2013/841-misura-di-prevenzione-della-sorveglianza-speciale-di-pubblica-sicurezza.html#.XWeOC3vOPIV" rel="external" title="">sorveglianza speciale</a><br /><br /><br />in questo sito<br /><br /><a href="https://www.avvocatogratis.it" rel="external" title="">avvocato online</a><br /><br /><br />E' possibile che tra gli obblighi connessi alla sorveglianza speciale ci sia quello di non vendere cespiti immobiliari del patrimonio di colui che è assoggettato a sorveglianza speciale ?<br /><br />E se colui che è sottoposto a sorveglianza speciale dovesse vendere il proprio immobile per far fronte a situazione di insolvenza economica ?<br /><br />Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi a capire qualcosa in più in materia di obblighi di sorveglianza speciale.<br /><br />SalutiThu, 29 Aug 2019 14:20:31 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3834&forum=22Cassazione: risarcimento del danno per le ore di lavoro eccessive [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25411&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: risarcimento del danno per le ore di lavoro eccessive<br />
Cassazione: risarcimento del danno per le ore di lavoro eccessive<br /> <br /> <br /><br />Lo svolgimento del lavoro in violazione dei limiti di orario e di riposo settimanale, se sconfina nell'abnormità fa scattare il risarcimento dei danni psicofisici patiti dal dipendente <br /><br /><br /><br /><br /><br />Avv. Francesco Pandolfi - Svolgere il proprio lavoro alle dipendenze di un'azienda, per un numero di ore che oltrepassa di molto quelle contrattualmente previste, determina l'insorgenza di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del lavoratore che le ha effettivamente prestate, anche se in qualche modo egli abbia acconsentito allo straordinario. <br />Il fatto<br />Il danno da usura psico-fisica<br />In pratica<br />Il fatto<br /><br /><br /><br />Si tratta di un principio che è stato coniato dalla Sezione Lavoro della Cassazione con l'ordinanza n. 12540 del 10 maggio 2019 (sotto allegata), con riferimento specifico al dipendente di una Spa addetto alla vigilanza.<br /><br /><br /><br />La vicenda, che in causa ha in seguito portato all'elaborazione del criterio, è stata quella del dipendente il quale, pur avendo lavorato per alcuni anni per un monte ore molto al di sopra di quelle pattuite con il CCNL Istituti di Vigilanza Privata, non aveva percepito l'esatta retribuzione, nè recuperato il riposo settimanale.<br />Il danno da usura psico-fisica<br /><br />Il succo dell'elaborazione giurisprudenziale è, dunque, il seguente.<br /><br />Il lavoro che supera di gran lunga i limiti di legge e del contratto collettivo, protraendosi per anni, provoca un danno da usura psico-fisica distinto da quello biologico, addirittura presunto nell'an siccome è lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.<br /><br />Dunque, nel caso in cui il lavoratore chieda egli stesso di effettuare ulteriori ore di straordinario non previste contrattualmente, tale manifestazione di volontà non va ad incidere sulla produzione del danno, in quanto sussiste in ogni caso un generale obbligo del datore di tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.).<br /><br /><br /><br /><br /><br />Il principio scolpito dalla Sezione Lavoro richiama il vincolo normativo dato dall'art. 2087 codice civile, in ordine alla tutela delle condizioni di lavoro.<br />L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.<br />La sostanza di tutto questo è che tale danno è risarcibile.<br /><a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/34682-cassazione-risarcimento-del-danno-per-le-ore-di-lavoro-eccessive.asp" title="https://www.studiocataldi.it/articoli/34682-cassazione-risarcimento-del-danno-per-le-ore-di-lavoro-eccessive.asp" rel="external">https://www.studiocataldi.it/articoli/ ... e-di-lavoro-eccessive.asp</a>Tue, 21 May 2019 19:14:42 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25411&forum=22Probabilita' di assunzione per fiduciario con esperienza [da Sosa]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25406&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Probabilita' di assunzione per fiduciario con esperienza<br />
Salve.<br />Oramai sono 6 anni che lavoro in qualita' di fiduciario (portierato/custode) per un IDV . Dato che sarei nelle condizioni di potermi trasferire altrove , sul territorio nazionale e in particolare al Nord, secondo voi, anche avendo superato abbondantemente i 40 anni , se iniziassi a mandare curriculum avrei qualche possibilita' di essere assunto da un IDV con contratto a tempo indeterminato ?Thu, 16 May 2019 00:54:08 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25406&forum=25Guardia giurata spara accidentalmente al ladro durante la colluttazione: è omicidio preterintenziona [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25363&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Guardia giurata spara accidentalmente al ladro durante la colluttazione: è omicidio preterintenziona<br />
Cassazione penale, sez. V, sentenza 04/02/2019 n° 5515<br /><br />Nell’omicidio preterintenzionale, l’evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona, con la conseguenza che se la morte della vittima è del tutto estranea all’area di rischio attivato con la condotta iniziale, intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni, ed è, invece, conseguenza di un comportamento successivo, l’evento mortale non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall’evento di percosse o lesioni dolose.<br /><br />E’ quanto emerge dalla sentenza 4 febbraio 2019, n. 5515 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.<br /><br /> Vai alla Sentenza<br />Nello specifico, il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte prende spunto dalla condanna inflitta dalla Corte di Assise di Appello di Napoli del 19/12/2017 nei confronti di una guardia giurata per il reato di omicidio preterintenzionale, in quanto a seguito di una colluttazione con un soggetto sorpreso ad aggirarsi nel luogo ove egli fungeva da vigilante, lo colpiva con la propria pistola in dotazione al capo per percuoterlo ed invece ne esplodeva un colpo, cagionandone la morte.<br /><br />Ricorreva in Cassazione la difesa della guardia giurata deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 584 c.p.<br /><br />Nello specifico, la difesa sosteneva che già la dizione letterale del dettato normativo dell’art. 584 c.p. si presterebbe ad identificare come antecedenti causali della morte condotte diverse dalle percosse e dalle lesioni a condizione che siano ad esse strettamente connesse, celandosi dietro tale dizione una ipotesi di responsabilità oggettiva. Conseguentemente, sarebbe stata più idonea al caso de quo l’interpretazione che circoscrive l’ambito applicativo del reato di cui all’art. 584 c.p. al riscontro di un nesso di derivazione diretta della morte dalle percosse o dalle lesioni, venendo altrimenti in rilievo una ipotesi di omicidio colposo in cui l’evento morte è da addebitarsi al soggetto agente per averlo determinato a causa di un comportamento negligente, imprudente o imperito.<br /><br />Ed è per proprio per questo motivo che secondo la difesa dell’imputato la qualificazione giuridica esatta del fatto avrebbe dovuto coincidere con il reato di omicidio colposo, essendo sopraggiunta la morte non per i colpi inferti col calcio della pistola in dotazione, ma a causa del colpo accidentalmente esploso in violazione delle regole cautelari da osservare per espletare i propri compiti di vigilanza in sicurezza.<br /><br /><br />Gli ermellini respingevano il ricorso dando preliminarmente atto del fatto che la Corte territoriale avesse fatto buon governo delle regulae iuris secondo le quali ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o a ledere taluno e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente (Sez. 5, n. 41017 del 12/07/2012, S. e altri, Rv. 253744; Sez. 1, n. 1008 del 03/10/1986 - dep. 30/01/1987, Smorgon e altri, Rv. 174956).<br /><br />Invero, il reato ex art. 584 c.p. è compiutamente descritto attraverso la presenza di elementi distintivi sia per quel che concerne la qualificazione dell’elemento soggettivo, sia rispetto l’elemento oggettivo, avendo il Legislatore inteso presidiare con una sanzione specifica e particolarmente severa quelle fattispecie aggravate dall'evento morte che si caratterizzino per la commissione di atti di diretta aggressione all'integrità fisica del soggetto passivo: vale a dire per la commissione di condotte che, per loro intrinseca natura, esprimono più di ogni altra il pericolo che vengano innescati processi causali in grado di degenerare nell'uccisione di colui che le subisce (Sez. 5, n. 35015 del 03/05/2016, Baciu, Rv. 267549).<br /><br />Conseguentemente, nell’omicidio preterintenzionale l’evento morte deve costituire il prodotto di una specifica situazione di pericolo generata dal reo (la volontà di ledere o percuotere una persona), con la conseguenza che se la morte della vittima è del tutto estranea all'area di rischio attivato con la condotta iniziale, intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni, ed è, invece, conseguenza di un comportamento successivo, l'evento mortale non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di percosse o lesioni dolose (Sez. 5, n. 3946 del 03/12/2002 - dep. 28/01/2003, Belquacem, Rv. 224903).<br /><br />Alla luce di tutto ciò, la Suprema Corte rilevava quindi la correttezza della sussunzione del fatto oggetto di gravame nello schema del delitto di omicidio preterintenzionale.<br /><br />Invero, l’evento morte si è verificato a causa del colpo accidentalmente partito dall’arma da fuoco in dotazione alla guardia giurata che la aveva estratta dalla fondina ed adoperata per percuotere la testa della soggetto sorpreso ad aggirarsi nel luogo ove fungeva da vigilante, nella consapevolezza che l’arma fosse carica.<br /><br />Non può quindi sostenersi che l'evento letale si sia verificato per una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento percosse e che, quindi, sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta di percosse inflitte nell'ambito della colluttazione.<br /><br />La Suprema Corte quindi rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br /><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2019/02/27/guardia-giurata-spara-accidentalmente-al-ladro-durante-colluttazione-e-omicidio-preterintenzionale" title="https://www.altalex.com/documents/news/2019/02/27/guardia-giurata-spara-accidentalmente-al-ladro-durante-colluttazione-e-omicidio-preterintenzionale" rel="external">https://www.altalex.com/documents/news ... icidio-preterintenzionale</a>Sat, 6 Apr 2019 12:51:35 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25363&forum=22Antiterrorismo e gpg.. [da ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25268&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Antiterrorismo e gpg..<br />
Ciao a tutti, per prima cosa mi presento dicendo che sono una G.p.G. e lavoro con un istituto di vigilanza romano.<br />Volevo sapere gentilmente pareri, e se qualcuno piu' esperto possa riscontrare irregolarita' riscontrabili/contestabili legalmente riguardo al servizio che svolgo.<br /><br />Premessa, il servizio mi e' stato presentato come “antiterrorismo” presso un ente privato italiano molto importante, ed io selezionato per le mie caratteristiche professionali insieme ad altri 2 colleghi.<br />- Il servizio si svolge con 2 G.P.G. impegnate contemporaneamente nelle ore 12 diurne, dal lunedi' al sabato con G.A.P. indossato, esterno al perimetro dell’ente, e si divide tra servizio di presidio in piedi davanti ai varchi, e ronda appiedata di circa 1km intorno al perimetro, sempre esternamente.<br />- Le dotazioni forniteci sono una radio, un kway (senza loghi del mio istituto) ed il sopracitato G.A.P. (non nominale, quindi a fine turno lo passiamo in consegna al collega montante).<br />- Non sono previste pause, tantomeno per mangiare.<br />- I servizi poiche' di 12 ore, sono stati suddivisi dal nostro istituto in 2 turni di 6h ed uno di 12h, ovvero ogni giorno una G.P.G. DEVE lavorare 12h e gli altri due 6h poiche' non abbiamo altro personale adeguato, andando a consumare ogni giorno 1h di permesso spettante. Per ovviare a questo problema di consumo delle ore di permesso, il nostro istituto si e' appellato ad un vecchio contratto integrativo territoriale che prevede il sistema di turnazione 6 + 1 con 16,92 ore di permesso mensile, variandoci, senza avercelo comunicato, il nostro sistema di turnazione contrattuale firmato 5 + 1. (Non so se sia collegato perche' di fatto non ho trovato nulla che riguardi la remunerazione del 6 + 1 su contratto territoriale, ma lo stipendio e' notevolmente inferiore).<br />- I responsabili della sicurezza della committenza, hanno richiesto esplicitamente ai superiori del nostro istituto di vietarci, in caso di condizioni climatiche avverse e pioggia, il riparo interno (almeno nelle ore di maggiore afflusso/deflusso), minacciando di provvedere loro stessi a sanzionare chi di noi chi non rispetti tale richiesta, poiche' a detta loro, noi dobbiamo svolgere un servizio paragonabile a quello di “contractor”.<br />- Concludo con l’ultimo aspetto economico, ovvero che pur indossando il G.A.P. che se non sbaglio, da T.U.L.P.S., deve essere giustificato adeguatamente dal tipo di servizio svolto, non riceviamo indennita' di antiterrorismo o antirapina (unico escamotage che potrebbe regolamentare l’oggetto indossato).<br /><br /><br />Se qualcuno di voi puo' aiutare ed indirizzare verso chi possa tutelarci, ne sarei infinitamente grato.Wed, 23 Jan 2019 22:50:27 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25268&forum=22responsabile [da eccomi]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25005&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: responsabile<br />
Ciao svolgo da 3 anni un servizio di portierato/vigilanza; voglio passare di livello per diventare una figura dei tre ruoli citati:<br /><br /><strong>responsabile tecnico della commessa<br /><br />direttore esecuzione del contratto<br /><br />responsabile unico del procedimento</strong><br /><br />Su Roma non trovo corsi a riguardo, consigli ?Wed, 22 Aug 2018 14:33:52 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25005&forum=25Antitaccheggio: la corretta procedura per la Guardia Particolare Giurata [da independent]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24995&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Antitaccheggio: la corretta procedura per la Guardia Particolare Giurata<br />
Di Leandro Abeille, sociologo, Istruttore certificato di Maritime Security, OSCE “Certified Law enforcement instructor”, formatore dei formatori certificato in security e DM154.<br /><br /><br />Siamo in un grande negozio – all’improvviso – gli allarmi antitaccheggio suonano, una persona, divenuta sospetta, dovrà essere controllata dalla Guardia Giurata di servizio. L’uomo della sicurezza si trova di fronte ad un “sospetto ladro”, tuttavia, l’allarme può aver suonato per diversi motivi, non tutti leciti ma neanche, certamente, tutti illeciti. L’esigenza di un controllo sulla persona, senza avere poteri di Pubblica Sicurezza o Polizia Giudiziaria, ma da incaricati di pubblico servizio, molte volte provoca diversi grattacapi. La poca conoscenza delle norme spinge a volte le guardie giurate a controlli inefficaci o a controlli che superano i loro poteri, con più di qualche sudore freddo, quando intervengono le forze di polizia. L’incertezza provoca, inoltre, frustrazione che spesso sfocia in comportamenti poco professionali.<br /><br />La Guardia Giurata è obbligata ad intervenire?<br /><br />Nel caso di fondato sospetto circa un possibile furto, perché gli allarmi hanno suonato o perché la Guardia Giurata ha visto movimenti repentini, poco equivocabili, del furto di un bene; al passaggio delle casse (fino alle casse si ha la possibilità di pagare) ed in prossimità dell’uscita, la G.P.G. ha il dovere di controllare. Non è una facoltà, come quella di chiedere gentilmente di vedere lo scontrino o la busta a campione, a cui il consumatore si può tranquillamente rifiutare, ma un obbligo previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza secondo il quale, a norma dell’art. 133 e 134, le guardie giurate sono destinate “alla vigilanza o custodia delle proprietà mobiliari od immobiliari”. Il termine[1] vigilare significa proprio “stare attento”, “sorvegliare” mentre con custodire s’intende “esserne responsabile”, “averne cura”; è pacifico allora che una G.P.G. non può non effettuare una legittima operazione di controllo sulla persona e sulle cose da essa trasportate (es. le borse), al fine di verificare se questa abbia il possesso di un bene sottratto illecitamente e sottoposto alla vigilanza e custodia dell’agente di security.<br />Esaminando i casi possibili<br /><br />Con interventi del Dott. Alberto Capuano (Giudice penale), del Dott. Eugenio Polcari (Giudice Civile).<br /><br />Una persona è fortemente sospettata di non aver pagato uno o più beni che porta indosso. La Guardia Giurata chiede (gentilmente) di fare dei controlli incrociati tra lo scontrino, le borse e la persona (tasche, interno degli abiti etc.) anche con il sistema del pat down[2].<br /><br />Due sono i casi:<br /><br />La persona accetta;<br />La persona non accetta.<br />Se la persona (maggiorenne e capace) accetta il controllo.<br />si può procedere ad una ricerca (guardando le borse, facendo svuotare le tasche oppure palpando il corpo) anche sulla persona, giustificato dal “consenso dell’avente diritto” ex art. 50 CP. (questa attività non rientra nella fattispecie della perquisizione). Al termine del controllo, in caso negativo, si ringrazierà, si spiegheranno i motivi del controllo, esprimendo gratitudine per la gentilezza dimostrata.<br />In caso di ritrovamento di beni non pagati si procederà, di concerto con l’avente diritto (di solito il direttore del punto vendita), al pagamento o alla restituzione della merce o alla querela, con la contestuale richiesta d’intervento alle forze di polizia.<br /><br />Se la persona non accetta il controllo.<br />Si comunicherà alla stessa di voler attendere insieme l’arrivo delle forze di polizia, che saranno chiamate immediatamente. In caso di pacifica e consensuale attesa, si aspetteranno le forze di polizia, il tempo necessario, anche in una zona riservata.<br />Una volta arrivata la forza di polizia, in caso di riscontro negativo, si ringrazierà, si spiegheranno i motivi del controllo, esprimendo gratitudine per la gentilezza dimostrata.<br /><br />In caso di ritrovamento di beni non pagati, l’avente diritto (non la G.P.G.) procederà alla querela, oppure alla richiesta di pagamento della merce trovata o addirittura alla mera restituzione senza ulteriori conseguenze.<br /><br />In caso di proteste vibranti che possono virare verso la violenza, la Guardia Giurata, che avrà immediatamente allertato le forze di polizia, avvisando l’Autorità che la situazione potrebbe degenerare, date le intemperanze altrui, impedirà fisicamente (frapponendosi con il corpo senza alcuna violenza) l’uscita.<br />In caso di aggressione violenta (schiaffi, pugni, poderose spinte, calci, morsi etc.) verso la G.P.G. che possa far configurare la “resistenza ad Incaricato di Pubblico Servizio” ex art. 337 C.P., sarà facoltà della stessa fare ulteriore richiesta con urgenza dell’arrivo delle forze di polizia (anche demandando il compito al direttore del punto vendita che ai sensi dell’art 652 C.P. in quale, tranne legittimo impedimento, non potrà rifiutarsi) e bloccare la persona violenta, anche con mezzi di contenzione fisica, se resisi indispensabili dallo “stato di necessità” di cui all’art. 54. C.P. Rimane pacifico che la G.P.G. operante dovrà essere refertata in ospedale per i danni subiti e relazionare, denunciando[3] il soggetto attivo per il reato ex art 337 CP. La denuncia è un obbligo, essendo un reato procedibile d’ufficio (questo vuol dire che la forza di polizia intervenuta, non dovrà aspettare una querela di parte ma procedere autonomamente).<br /><br />Non è ammessa alcuna deroga (e per nessuna ragione) in capo alla G.P.G., essendo reato, l’omessa denuncia dell’incaricato di pubblico servizio[4]. In caso di referto medico, prodotto dalla G.P.G./Incaricato di Pubblico Servizio, ai soli fini dell’astensione dal lavoro ma senza la denuncia all’Autorità (nei modi e nelle forme previste dalla legge), si può far prefigurare una specifica responsabilità amministrativa richiamata, tra le altre, nel punto 1a.b dall’allegato D del DM 269/10 in capo al Direttore Tecnico, l’institore o al titolare dell’Istituto di Vigilanza (ivi comprese le figure manageriali)[5].<br /><br />Da ultimo il caso in cui non ci sia stata alcuna resistenza ma la persona momentaneamente bloccata (fino all’arrivo delle forze di polizia, sul fondato sospetto che abbia commesso un furto) abbia reso noto che quella sua permanenza fosse non voluta e che essa rappresentava una privazione della libertà personale ingiustificata, vietata dalla Costituzione e dalla legge[6].<br />In caso di ritrovamento di merce rubata la forza di polizia e l’avente diritto agiranno come nei precedenti esempi.<br /><br />Nel caso in cui non venga rinvenuta alcuna traccia del reato, sarebbe questa sorta di “blocco/fermo” una fattispecie di sequestro di persona?<br /><br />Secondo il Dott. Alberto Capuano Giudice presso il Tribunale Penale di Ischia (sez. Distaccata di Napoli): «Preliminarmente è necessario ricordare che il “fermo” di una guardia giurata deve essere distinto dal fermo di polizia giudiziaria previsto dall’art. art. 384 c.p.p. il quale prevede la adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale, caratterizzato dell’urgenza e dal pericolo di fuga dell’indagato.<br /><br />Inoltre, il fermo il fermo di polizia giudiziaria implicherebbe una successiva e tempestiva convalida da parte della autorità giudiziaria essendo prevista la richiesta di convalida dal P.M. al G.I.P. territorialmente competente.<br /><br />Ciò che può essere intimato dalla guardia giurata è la mera richiesta alla persona sospettata di fermarsi, allo scopo di esibire il contenuto delle borse che ha con sé. Ma a questa richiesta non corrisponde nessun obbligo atteso che la persona da controllare non è in alcun modo obbligato a far visionare il contenuto delle borse che porta con sé, né può essere sottoposto a perquisizione personale, altra attività che può essere effettuata solo da appartenenti alla polizia giudiziaria.<br /><br />La perquisizione, di ogni genere, possono svolgersi solo se autorizzate dall’autorità giudiziaria o nei casi specifici previsti dalla legge (art. 13 Cost.).<br /><br />Ma, ancor più importante, nessun cliente deve sottostare al fermo imposto dalla guardia giurata poiché di esclusiva competenza delle forze di polizia.<br /><br />Tuttavia, rispondendo alla domanda, come già deciso dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Modena, non può ritenersi sussistente una ipotesi di sequestro di persona nel caso in cui la G.P.G. trattenga la persona da controllare contro la sua volontà. Appare evidente la insussistenza dell’elemento psicologico del reato atteso che la eventuale privazione della libertà personale verrebbe posta in essere al solo scopo di consentire l’arrivo della polizia giudiziaria preposta sia alla attività di perquisizione sia a quella di fermo o di arresto nel caso di sussistenza della flagranza del reato.<br /><br />Appare, altrettanto, chiaro, però, che la G.P.G. non può adottare mezzi coercitivi della libertà personale nei confronti della persona da controllare (tranne che la G.P.G. non stia subendo violenza) alla quale non potrà essere impedito, mediante l’uso immotivato della forza, di accedere all’uscita del supermercato, fatta salva la mera frapposizione fisica della Guardia Giurata tra la persona sospettata e l’uscita. E’ invece assolutamente sconsigliabile bloccare la persona, (seppur sospettata di un furto) che vuole uscire, con mezzi fisici, ad esempio bloccandola tra due porte di uscita o chiuderla a chiave in una stanza».<br /><br />Nel caso di una lunga attesa, tale da aver provocato un danno, seppur lieve (ritardo al lavoro, mancato guadagno per un’ora di lavoro, impossibilità a proseguire le normali attività quotidiane) sarebbe possibile chiedere un risarcimento alla G.P.G. o al titolare dell’esercizio?<br /><br />Secondo il dott. Eugenio Polcari, Giudice del Tribunale Civile di Ischia (sez. Distaccata di Napoli): «A norma dell’art. 2043 codice civile “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Non basta quindi che si sia verificato un fatto oggettivamente produttivo di conseguenze lesive, perché il danneggiato possa chiedere un risarcimento. Occorre invece che il soggetto danneggiante abbia agìto con dolo o colpa.<br /><br />Occorre quindi distinguere i due diversi casi:<br /><br />si ha dolo: quando il fatto sia stato commesso in modo consapevole e volontario (e cioè: proprio allo scopo di produrre quel danno);<br />si ha colpa, quando il soggetto non vuole danneggiare nessuno, ma pone in essere un comportamento produttivo di danno, che sia censurabile per imprudenza, imperizia, negligenza.<br />Escludendo ogni ipotesi di volontà colpevole (dolo) nel produrre il danno, occorre allora (perché si abbia danno risarcibile) che la G.P.G. abbia agìto in modo imprudente e superficiale, procedendo “senza ragione” al controllo “proprio di quel cliente”.<br /><br />Esemplificando, non sarà mai ravvisabile la colpa in agendo della G.P.G. ove il controllo del cliente avvenga nei seguenti casi:<br /><br />suono del segnale antitaccheggio al passaggio della persona;<br />appropriazione di oggetti, celati sulla persona del cliente o nella sua borsa, quando la G.P.G. quei movimenti furtivi abbia visto con i suoi occhi, o dalla telecamera;<br />ingombri manifestamente sospetti sotto i vestiti del cliente.<br />Anzi: nei casi sub b) e c) la G.P.G. potrà procedere al controllo ancora prima del passaggio delle casse (essendo evidente la volontà del cliente di non pagare la merce ormai già occultata sulla propria persona).<br /><br />Può poi darsi il caso in cui il sistema antitaccheggio entri in azione per un malfunzionamento tecnico.<br /><br />In tal caso:<br /><br />va esclusa ogni responsabilità della G.P.G.;<br />potrebbe ravvisarsi la responsabilità del titolare dell’esercizio, se il guasto si sia verificato per mancanza di manutenzione;<br />altrimenti il fatto va ascritto al “fortuito” (situazione imprevedibile, non ascrivibile alla responsabilità di alcuno).<br />Va infine precisato che, nei casi in cui sia ravvisabile la culpa in agendo della G.P.G., che abbia comunque operato nell’adempimento delle proprie mansioni, responsabile civilmente per i danni arrecati sarà (anche) il titolare dell’esercizio, ex art. 2049 codice civile (cd. “responsabilità dei padroni e committenti”).<br /><br />Trattasi di ipotesi di cd. “responsabilità oggettiva” (per fatto altrui), cioè disancorata dal presupposto del dolo e/o della culpa in agendo, ed è una previsione che ha natura di norma “eccezionale”, rispetto alla regola generale canonizzata dall’art. 2043 codice civile».<br /><br />Conclusioni<br /><br />Da quanto esposto si può affermare che la G.P.G. deve intervenire in casi di sospetto furto e non deve temere nulla se il suo modus operandi è conforme ai limiti imposti dalla legge, che non sono però ostativi per un intervento efficace e risolutivo.<br /><br />C’è da ricordare che quanto illustrato, tuttavia, vale per le G.P.G. di cui agli artt. 133 e 134 TULPS e riconosciute ai sensi dello stesso art. 138 quali incaricati di pubblico servizio e non ai cd. “servizi fiduciari” (o anche sicurezza non armata) che, seppur regolarmente e legittimamente impegnati in funzione antitaccheggio, non hanno un obbligo giuridico di vigilare e custodire beni mobili e immobili (se non gli obblighi che derivano dal loro contratto di lavoro) e soprattutto non sono tutelati dagli art. 336 e 337 C.P. per le violenze o le minacce che vengono su di loro compiute. Questi limiti rendono i loro interventi di assoluta minore efficacia rispetto alle G.P.G.<br /><br />[1]Per i significati indicati vedasi vocabolario on line Treccani.<br /><br />[2] La tipica forma di controllo di sicurezza che viene svolta nei porti e negli aeroporti al fine di verificare se il passeggero non porti indosso articoli proibiti.<br /><br />[3] Art. 331 c.p.p. “… i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria”.<br /><br />[4] Art. 336 C.P. “Incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila”.<br /><br />[5] b) inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al Questore della Provincia interessata un foglio notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso dell’espletamento del servizio, nonché ogni altra informazione degna di particolare attenzione per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi fatti, sono custodite agli atti dell’istituto di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;<br /><br />[6] Art. 606 C.P. Sequestro di persona. “Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni…”<br /><br />Fonte: <a href="http://www.ratiolegisweb.it/2018/02/14/antitaccheggio-la-corretta-procedura-per-la-guardia-particolare-giurata/#_ftn1" title="http://www.ratiolegisweb.it/2018/02/14/antitaccheggio-la-corretta-procedura-per-la-guardia-particolare-giurata/#_ftn1" rel="external">http://www.ratiolegisweb.it/2018/02/1 ... articolare-giurata/#_ftn1</a>Wed, 15 Aug 2018 16:21:33 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24995&forum=25Re: Vigilanza Non Armata/Portierato [da BEPPEX]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24949&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Vigilanza Non Armata/Portierato<br />
Chiesto stamattina mio conoscente grande azienda portierato e gpg (lui portierato) contratto per 3 mesi 3.5€ RIPETO 3.5€ ORA LORDI!<br />Primo servizio notte in noto supermercato barriera casse!!!!!!!!!!!<br />C'è qualcosa che non va?<br />Che schifo.....Wed, 1 Aug 2018 19:21:55 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24949&forum=25Guardia giurata e pistola per difesa: quando si può annullare la sospensione del decreto di nomina [da Nightwolf ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24842&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Guardia giurata e pistola per difesa: quando si può annullare la sospensione del decreto di nomina<br />
Le cose da sapere sui casi in cui è possibile disarticolare la sospensione del decreto e del porto d'armi<br /><br />Avv. Francesco Pandolfi -- Questore e Prefetto, al verificarsi di determinate circostanze ritenute pregiudizievoli, possono decidere di rendere la vita difficile alla guardia particolare giurata.<br />La guardia particolare giurata<br />In generale, secondo la Legge questa figura (abbreviando: g.p.g.) deve possedere il requisito della buona condotta e deve trattarsi di persona affidabile anzi, particolarmente affidabile sullo svolgimento della propria attività a tutela di beni e persone rispetto a possibili azioni delittuose.<br />Diciamo di più: a loro è richiesta una condotta irreprensibile e assolutamente immune da critiche o censure.<br /><br />Il decreto di nomina a g.p.g.: elementi a favore<br />Per il rilascio di questo particolare decreto è sempre necessaria una buona condotta, tanto sull'attitudine quanto sull'affidabilità dell'aspirante ad esercitare le funzioni connesse all'autorizzazione di polizia.<br />L'emissione del decreto di nomina presuppone quindi uno screening approfondito sul complessivo stile di vita della persona, il tutto con il preciso scopo di accertare la già richiamata buona condotta in funzione del tipo di autorizzazione o abilitazione da rilasciare.<br />L'esito positivo di questo complessivo esame favorisce pertanto l'emissione del decreto.<br />Il decreto di nomina g.p.g.: elementi non favorevoli<br />Eventuali valutazioni negative sul possesso del requisito basilare della buona condotta devono provenire da fatti:<br />1) gravi,<br />2) ripetuti nel tempo,<br />3) idonei a coinvolgere l'intera vita familiare,<br />4) idonei a coinvolgere la vita sociale e di relazione dell'interessato,<br />in modo tale che riescano ad incidere sulla moralità e sull'assenza di critiche quali requisiti per poter aspirare al rilascio della licenza di polizia.<br /><br />Il ruolo dell'Autorità di Pubblica Sicurezza<br />Fatte queste premesse, diciamo pure che l'Organo amministrativo chiamato per legge a valutare il requisito della buona condotta svolge una funzione parecchio delicata.<br />Per svolgerla, l'Autorità è dotata di vasta discrezionalità, che però non è estesa al punto da essere indefinita ma è pur sempre soggetta a limiti, quali quelli della razionalità e della coerenza dei provvedimenti che sceglie di adottare.<br />La sospensione dei titoli e della licenza di porto di pistola<br />Poniamo il caso che l'Autorità disponga la sospensione per 90 giorni dei titoli di approvazione della nomina di g.p.g., oltre che della licenza di porto di pistola (oltre alla sospensione del decreto di nomina e della licenza per l'armamento per il residuo periodo di validità ed altro ancora).<br />Si tratta di circostanze tutt'altro che infrequenti in questo specifico settore: una di queste si è verificata proprio nel 2017 per un caso che è stato successivamente trattato e deciso dalla Terza Sezione del Tar Puglia con la sentenza n. 413/2018.<br />Una pronuncia favorevole per il ricorrente.<br />Il caso pratico<br />La persona interessata, in servizio presso un cimitero con un collega scatta una foto, poi condivisa su un gruppo whatsapp, che lo ritrae accanto ad alcuni feretri scoperti e pronti per l'inumazione.<br />Inutile dire che l'episodio è una grave violazione delle norme di regolamento di servizio dell'istituto e, stando al parere dell'Autorità, reca pure un forte disvalore sociale nonché un abuso della qualifica meritevoli di sanzione ulteriore rispetto a quella già adottata dal predetto istituto presso cui presta servizio il soggetto.<br />Un bel problema, non c'è che dire.<br />Cose che non può fare l'Autorità<br />Da quanto esposto sembrerebbe proprio che l'amministrazione sia depositaria di un potere pressoché illimitato, ma non è proprio così.<br /><br />In effetti, quando il destinatario del provvedimento sanzionatorio è una guardia particolare giurata l'Autorità deve tenere conto che l'eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere pesantemente sulla capacità lavorativa della persona interessata e, quindi, sulla produzione di reddito utile al sostentamento suo e della sua famiglia.<br />Ecco perchè nei casi come quello citato, certamente riprovevole ma non impossibile da superare e risolvere con un pò di buona volontà e buon senso, il provvedimento deve essere sorretto da una motivazione più che rigorosa.<br />In pratica l'amministrazione:<br />a) non può trascurare l'esame dei precedenti comportamenti del richiedente, al fine di capire se si tratta di personalità che non offre garanzia di corretto uso dell'arma, oppure se il fatto accertato è semplicemente un episodio, magari sgradevole, ma che rimane pur sempre un unico episodio;<br />b) non può mettere in atto contromisure punitive e/o sanzionatorie per un fatto del genere, in quanto sarebbero del tutto illegittime siccome non previste dalla normativa di settore.<br />Cosa fare in pratica<br />Trovandosi in una situazione del genere, controllare se i provvedimenti della Questura e Prefettura appaiono sproporzionati rispetto al fatto specifico che sta a monte.<br />Se questo controllo mette in mostra una visibile sproporzione decisionale, non esitare a proporre ricorso.<br />Altre informazioni su questo argomento?<br />Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi<br />3286090590<br /><a href="mailto:[email protected]" title="[email protected]">[email protected]</a><br /><br /><a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/30132-guardia-giurata-e-pistola-per-difesa-quando-si-puo-annullare-la-sospensione-del-decreto-di-nomina.asp" title="https://www.studiocataldi.it/articoli/30132-guardia-giurata-e-pistola-per-difesa-quando-si-puo-annullare-la-sospensione-del-decreto-di-nomina.asp" rel="external">https://www.studiocataldi.it/articoli/ ... del-decreto-di-nomina.asp</a>Tue, 24 Apr 2018 19:32:44 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24842&forum=22Congedo papà 2018: 4 giorni obbligatori + 1 [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24807&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Congedo papà 2018: 4 giorni obbligatori + 1<br />
Congedo papà 2018: 4 giorni obbligatori + 1 <br /> <br />Il congedo papà è stato introdotto inizialmente nella riforma del lavoro Fornero. Nel corso del tempo è cambiata più volte e per il 2018 sono concessi 4 giorni obbligatori + 1 facoltativo (in alternativa alla madre) per ogni nascita o adozione/affidamento dal 1° gennaio 2018.<br /><br /><br /> Di Francesca Zucconi<br />Introdotto inizialmente dalla Riforma del Lavoro Fornero il congedo papà, tecnicamente congedo di paternità obbligatorio e facoltativo, ha subito nel corso di questi pochi anni numerose modifiche.<br /><br />Inizialmente inserito nel nostro ordinamento come misura sperimentale per il triennio 2013-2015, è stato poi prorogato per l’anno 2016 dalla Legge di Stabilità 2016 e successivamente prorogato anche per gli anni 2017 e 2018.<br /><br />Congedo papà 2018 per nascita, adozione o affidamento del bambino<br /><br />Il congedo papà 2018 interessa:<br />◾i padri naturali;<br />◾adottivi;<br />◾affidatari.<br /><br />Per gli eventi di nascita o adozione / affidamento verificatesi dopo il 1° gennaio 2018 e con regole differenti a seconda che si tratti di congedo obbligatorio o facoltativo.<br /><br />Congedo paternità obbligatorio di 4 giorni<br /><br />Il congedo obbligatorio è, infatti, un diritto autonomo del padre. Lo stesso può quindi fruire dei giorni a lui spettanti indipendentemente dalla fruizione del congedo obbligatorio della madre. Può di conseguenza assentarsi dal lavoro entro i 5 mesi dalla nascita / affidatamento / adozione, per un totale di 4 giorni, anche non continuativi.<br /><br />È questa la principale novità introdotta nel 2018, dato che fino all’anno precedente i giorni di cui poteva usufruire erano solamente due.<br /><br />Non è prevista alcuna sanzione per il padre che non intende usufruire di questi giorni di congedo e lo stesso vale per l’azienda. A differenza della disciplina legata al congedo di maternità che prevede una sanzione penale per la mancata astensione obbligatoria della madre.<br /><br />Congedo paternità facoltativo di 1 giorno.<br /><br />La legge di Bilancio 2018 reintroduce la facoltà di astenersi per un periodo ulteriore, questa possibilità inizialmente pari a 2 giorni è stata ridotta ad una sola giornata per il 2018, da utilizzare sempre entro i 5 mesi dalla nascita nonché ingresso del figlio in famiglia.<br /><br />Al contrario del congedo obbligatorio che costituisce un diritto indipendente dalla madre, l’utilizzo del giorno facoltativo è subordinato alla rinuncia espressa di un giorno di congedo della madre.<br /><br />Congedo papà, quanto spetta<br /><br />A livello retributivo il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione, a carico dell’INPS. Il congedo papà è anticipato dal datore di lavoro che a sua volta recupererà questo anticipo conguagliandolo in DM10.<br /><br />Per i padri interessati a questi congedi devono presentare al datore di lavoro un’istanza al proprio datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni. L’unico documento aggiuntivo che deve essere presentato è la rinuncia della madre nel caso di congedo facoltativo.<br /><br />La doverosa precisazione da fare è che questa novità vale per gli eventi di nascita ed equiparati, intervenuti dal 1 gennaio 2018. La conseguenza è che per tutti gli eventi avvenuti nel 2017 i cui congedi sono fruibili anche in quest’anno si applicano le regole precedenti. Cioè i padri possono godere solo di due giorni di congedo obbligatorio.<br /><a href="https://www.lavoroediritti.com/leggi-e-prassi/congedo-papa-2018-4-giorni-obbligatori-1" title="https://www.lavoroediritti.com/leggi-e-prassi/congedo-papa-2018-4-giorni-obbligatori-1" rel="external">https://www.lavoroediritti.com/leggi-e ... 18-4-giorni-obbligatori-1</a>Mon, 2 Apr 2018 23:42:37 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24807&forum=22Lo studio dell' Avvocato Sposito Ignazio a disposizione delle guardie giurate [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24778&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Lo studio dell' Avvocato Sposito Ignazio a disposizione delle guardie giurate<br />
per tutti i colleghi che necessitano consulenza legale ,amministrativa,civile,busta paga o altro possono inviare le loro richieste allo studio dell'avvocato Sposito che potra indicargli eventuali soluzioni<br /><br /><br /><a href="http://www.studiosposito.it" title="http://www.studiosposito.it" rel="external">http://www.studiosposito.it</a> <br /><br />L'avvocato Ignazio Sposito con studio in Brusciano (Na) si occupa prevalentemente di diritto civile, diritto del lavoro, diritto amministrativo e diritto tributario.<br /><br />L'avvocato Sposito é in grado di operare direttamente nella circoscrizione di Nola ma può fornire assistenza presso tutte le altre sedi giudiziarie delle Corti di Appello di Napoli e Salerno.<br /> <br />studio <br /><br />Fornisce assistenza anche presso le sedi del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli e Salerno, nonchè su tutto il territorio nazionale avvalendosi della collaborazione di studi legali qualificati.<br /><br />É disponibile per domiciliazioni nell'ambito della provincia di Napoli.<br /> <br /> <br /><br /><br /><br /> <br /><br />L'avvocato Ignazio Sposito con studio in Brusciano (Na) si occupa prevalentemente di diritto civile, diritto del lavoro, diritto amministrativo e diritto tributario.<br /><br />L'avvocato Sposito é in grado di operare direttamente nella circoscrizione di Nola ma può fornire assistenza presso tutte le altre sedi giudiziarie delle Corti di Appello di Napoli e Salerno.<br /> <br />studio <br /><br />Fornisce assistenza anche presso le sedi del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli e Salerno, nonchè su tutto il territorio nazionale avvalendosi della collaborazione di studi legali qualificati.<br /><br />É disponibile per domiciliazioni nell'ambito della provincia di Napoli.<br /> <br /> Le principali aree d'intervento, trattate nell'ambito sia del contenzioso civile sia dell'attività stragiudiziale, sono:<br /><br />•DIRITTO CIVILE<br /><br />◦contratti<br />◦diritto di famiglia<br />◦mediazioni familiari, separazioni e divorzi<br />◦diritto delle successioni e donazioni<br />◦patti di famiglia e passaggi generazionali<br />◦diritto immobiliare<br />◦contenzioso diritto civile<br />◦contenzioso nazionale<br />◦risoluzione stragiudiziale di controversie di diritto interno<br />◦Responsabilità per danno da vacanza rovinata<br />◦Responsabilità medica<br />◦Responsabilità da circolazione stradale<br /><br /><br />•DIRITTO DEL LAVORO<br /><br />◦Licenziamenti individuali: impugnazione<br />◦Sanzioni disciplinari: impugnazione<br />◦Mobbing: azione di risarcimento danni<br />◦Lavoro a progetto<br /><br /><br />•DIRITTO AMMINISTRATIVO<br /><br />◦diritto dei lavori pubblici<br />◦diritto urbanistico<br />◦arbitrati<br />◦diritto ambientale<br /><br /><br />•RECUPERO CREDITI<br /><br />◦Recupero del credito mediante procedimento d'ingiunzione<br />◦Procedura esecutiva: esecuzione forzata<br />◦Assistenza nella fase stragiudiziale e nella eventuale fase conciliativa<br /><br /><br />•DIRITTO TRIBUTARIO<br /><br />◦contenzioso fiscale<br /><br /><br /><br /><br /> <br /><br />Studio Legale Sposito<br /> via Camillo Cucca 295, 80031 - Brusciano (NA)<br /> e-mail: <a href="mailto:[email protected]" title="[email protected]">[email protected]</a><br /> CF. SPSGNZ79E12G812G - P.Iva 06189341214<br /> Copyright 2012 OmniaChip®Tue, 20 Mar 2018 18:36:38 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24778&forum=22Telecamere nascoste per controllo dipendenti: le riprese sono valide? [da Nightwolf ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24680&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Telecamere nascoste per controllo dipendenti: le riprese sono valide?<br />
Pubblicato il 10 gennaio 2018<br />Hanno valore di prova e possono essere usate in una eventuale causa le registrazioni della videosorveglianza nascosta e non concordata coi sindacati?<br /><br />Nella tua azienda sono state piazzate delle telecamere per evitare che qualcuno possa rubare la merce e le attrezzature. In realtà, gli obiettivi finiscono per inquadrare anche i dipendenti che maneggiano il denaro. Tanto – dice il datore di lavoro – anche per dissuadere gli stessi lavoratori dalla tentazione di appropriarsi di qualcosa che non è loro. Le telecamere sono regolamentari perché l’installazione è stata comunicata alla direzione del lavoro e gli apparecchi sono stati opportunamente segnalati. Tutti, quindi, ne sono a conoscenza. Senonché hai scoperto che, oltre alla videosorveglianza “visibile”, vi sono altre telecamere nascoste, piazzate in modo che nessuno possa accorgersene, in modo che, laddove il dipendente non si senta controllato, possa essere colto in fallo, magari nell’atto di commettere un furto. A quel punto ti chiedi che valore possono avere delle registrazioni non regolamentari e se i filmati possono essere usati per un eventuale licenziamento. Il problema non è solo tuo visto che alcuni tuoi colleghi sono stati colti mentre si appropriavano di una parte dell’incasso della giornata. Insomma, in caso di telecamere nascoste per il controllo dei dipendenti, le riprese sono valide? La risposta è stata fornita ieri dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo [1]. Ecco cosa ha detto la Cedu in un caso che ha visto coinvolta la Spagna, ma il principio di diritto è valido e operante anche nel nostro Stato benché lo Statuto dei lavoratori detta divieti e limiti ben precisi alla videosorveglianza sui luoghi di lavoro.<br /><br /><br /> <br />In generale l’impiego delle telecamere sul posto di lavoro è vietato salvo quando serve per tutelare i beni aziendali (come anche il denaro in cassa) e prevenire il pericolo di furti o altri reati ai danni dell’impresa [3]. In tali ipotesi – del tutto eccezionali – l’installazione deve essere concordata con i sindacati e va comunque comunicata ai dipendenti i quali devono quindi essere a conoscenza delle telecamere attive e operanti, nonché delle modalità di raccolta, trattamento, conservazione e uso dei dati personali, ecc. Inoltre va rispettata la loro privacy (non possono essere installate telecamere nelle aree di socializzazione dei dipendenti: mensa, bagni, spogliatoio, aree di svago ecc.).<br /><br />Ciò vare anche se lo scopo delle telecamere è accertare l’identità dei lavoratori sospettati di furto. Anche in tali casi, infatti, il datore di lavoro ha il dovere di rispettare le norme sulla tutela dei dati personali e di avvertire e fornire ai dipendenti le informazioni generiche sulla videosorveglianza per non violarne l’altrui riservatezza.<br /><br /><br />Deve, poi, essere una misura proporzionata a questo scopo (tutela dei beni aziendali e degli interessi del datore) e temporanea.<br /><br />Detto ciò, vediamo che valore hanno le registrazioni e se queste possono essere utilizzate per licenziare i dipendenti ed, eventualmente, contrastarne una eventuale opposizione. Secondo la Corte di Strasburgo, le riprese raccolte attraverso le telecamere nascoste possono essere utilizzate in un processo relativo al licenziamento se non sono l’unica prova a carico dei dipendenti. Quindi, se agli atti del procedimento contro i lavoratori accusati di furto o di altri reati vi sono ulteriori indizi e dimostrazioni di colpevolezza, le registrazioni della videosorveglianza non regolamentare, perché nascosta, possono essere utilizzate nel processo. Per la Corte, infatti, per accertare un’eventuale violazione dell’equo processo relativo al licenziamento, svoltosi utilizzando prove assunte in contrasto con la Carta dei diritti dell’uomo, è necessario considerare tutte le circostanze del caso, inclusa l’importanza delle prove in questione e il carattere decisivo o meno dei video. Se i filmati non costituiscono l’unica prova sulla quale si basa la decisione dei giudici interni che considerano il licenziamento legittimo, ma il procedimento interno ha al centro anche prove testimoniali e altri elementi, il processo deve essere considerato equo.<br /><br />In definitiva è legittimo il licenziamento del dipendente che sia stato colto in flagrante da una telecamera nascosta sul luogo del lavoro, la cui installazione non era stata concordata coi sindacati, con la direzione del lavoro e non comunicata ai dipendenti stessi. E ciò a condizione solo che vi siano altre prove a suo danno come, ad esempio, la testimonianza di un collega, di un vigilante o anche di un cliente.<br /><br /><a href="https://www.laleggepertutti.it/190741_telecamere-nascoste-per-controllo-dipendenti-le-riprese-sono-valide" title="https://www.laleggepertutti.it/190741_telecamere-nascoste-per-controllo-dipendenti-le-riprese-sono-valide" rel="external">https://www.laleggepertutti.it/190741_ ... ti-le-riprese-sono-valide</a>Thu, 11 Jan 2018 18:38:06 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24680&forum=22Contratto portierato ma svolgo mansioni al posto della gpg [da arcimboldo]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24616&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Contratto portierato ma svolgo mansioni al posto della gpg<br />
Sto svolgendo un servizio di piantonamento notturno su una postazione con mansioni da gpg (giri di controllo ecc...). Non sono armato quindi niente indennità. Come devo comportarmi?Sun, 26 Nov 2017 01:22:17 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24616&forum=25-cassazione-si-al-licenziamento-del-lavoratore-che-non-co [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24607&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: -cassazione-si-al-licenziamento-del-lavoratore-che-non-co<br />
<a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/28123-cassazione-si-al-licenziamento-del-lavoratore-che-non-comunica-l-assenza-per-malattia.asp" title="https://www.studiocataldi.it/articoli/28123-cassazione-si-al-licenziamento-del-lavoratore-che-non-comunica-l-assenza-per-malattia.asp" rel="external">https://www.studiocataldi.it/articoli/ ... -assenza-per-malattia.asp</a>Mon, 13 Nov 2017 19:36:16 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24607&forum=22Re: Quali sono le mie mansioni? [da FFS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24572&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Quali sono le mie mansioni?<br />
Invece è molto opinabile a mio avviso!<br />Nonostante le norme in materia, siano chiare come una "torre di Babele" è sempre importante, avere degli ordini di servizio "SCRITTI"!<br />Per la solita regola di "pararsi il fondoschiena" in caso di gravi anomalie di procedura o di violazione di legge!<br />Fare il factotum (e questo vale anche per noi gpg) non è affatto professionale e le insidie nascoste, possono procurarci solo danni seri.<br />Perciò, occhi aperti su cosa e come operare nel nostro lavoro.Wed, 25 Oct 2017 10:41:09 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24572&forum=25Re: Assunto come custode [da mojito23]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24473&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Assunto come custode<br />
Vi aggiornerò sull’esito. Grazie ancora a tutti voi per i consigli datomi.Fri, 25 Aug 2017 16:26:12 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24473&forum=25Pistola sotto il materasso: la custodia è corretta [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24361&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Pistola sotto il materasso: la custodia è corretta<br />
Pistola sotto il materasso: la custodia è corretta<br /><br />2 maggio 2017 <br /><br /><br />Per la Cassazione, la custodia dell’arma senza caricatore né colpo, anche senza particolari misure di sicurezza in casa è corretta.<br /><br />Avv. Francesco Pandolfi – La Corte di Cassazione penale rimedia ad una “svista” del giudice di merito: l’interessato è infatti condannato dal Tribunale in quanto ritenuto responsabile per non aver custodito con la dovuta diligenza (nell’interesse della sicurezza pubblica, all’interno della propria abitazione) la pistola, il caricatore e cinquanta cartucce, il tutto legalmente detenuto.<br /><br />Il ragionamento del Tribunale sulla custodia dell’arma<br /><br />In pratica il pensiero e la decisione del primo giudice sono questi, sul presupposto che la persona vive da sola e custodisce:<br />1.a) la pistola sotto il materasso del proprio letto;<br />2.b) le 50 cartucce all’interno di un cassetto del mobile posto in una veranda;<br />3.c) il caricatore dell’arma dentro una cassapanca in muratura, posizionata vicino il camino di una sala.<br /><br />Ebbene sulla scorta di questi elementi il Tribunale ritiene che le modalità di custodia sono state tali da integrare la contravvenzione ex art. 20 commi 1, 2 L. 110/75 in quanto, all’interno dell’abitazione, possono accedere persone anche senza risiedervi e queste possono facilmente essere esposte al pericolo di un facile rintraccio dell’arma e, allo stesso tempo, al rischio che della stessa qualcuno possa farne un uso improprio.<br /><br />Se questo è l’esito nella causa di prime cure, in Cassazione la vicenda viene ampiamente e favorevolmente rivista.<br /><br />Intanto il diretto interessato (solo in casa) mette bene in evidenza che le due parti dell’arma (corpo della pistola e caricatore) e le munizioni sono da lui custodite in tre luoghi diversi della propria abitazione, ubicata fuori dal centro abitato e assicurata da cancelli di protezione blindati.<br /><br />Un dato questo cruciale, al quale egli ricollega l’inesistenza del reato, poiché ha adottato tutte le cautele possibili ed esigibili da una persona di normale prudenza.<br /><br />Per la Cassazione, la custodia dell’arma è corretta<br /><br />Il ragionamento della Cassazione (cfr. Cass. n. 13570/2017, qui sotto allegata) è semplice, lineare e, come preannunciato, in sintonia con l’interessato.<br /><br />In astratto, il dato di partenza è questo: nel nostro ordinamento l’obbligo di custodia, nel caso in cui la persona non eserciti professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, può dirsi adempiuto nel momento in cui sono state adottate tutte le cautele (proporzionate al pericolo che la norma vuole scongiurare) che possono esigersi da una persona di normale prudenza.<br /><br />In concreto: nel caso esaminato l’imputato ha indubbiamente realizzato tutte queste cautele ed ha posto una particolare cura ed attenzione alle componenti dell’arma; la Corte non trascura neppure di considerare che egli vive solo in una casa che risulta non frequentata da minori.<br /><br />In pratica La sentenza impugnata ha messo in evidenza la cattiva interpretazione della legge da parte del Tribunale: va quindi annullata senza rinvio perché il fatto contestato all’imputato non sussiste. Quando i presupposti sono questi, non esitare a proporre ricorso.<br /><br />Avv. Francesco Pandolfi<br /><br /><br />Cassazione, sentenza n. 13570/2017<br /><br />Fonte: <a href="http://www.StudioCataldi.it" title="www.StudioCataldi.it" rel="external">www.StudioCataldi.it</a><br /><a href="http://www.uglguardiegiurate.net/pistola-sotto-il-materasso-la-custodia-e-corretta/" title="http://www.uglguardiegiurate.net/pistola-sotto-il-materasso-la-custodia-e-corretta/" rel="external">http://www.uglguardiegiurate.net/pist ... o-la-custodia-e-corretta/</a>Sun, 25 Jun 2017 19:42:15 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24361&forum=22Re: Maglia Portierato con Mostrine [da David-PX4]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24286&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Maglia Portierato con Mostrine<br />
Ciao genny diciamo che molte ditte di portierato (ma anche I.v.p) usano abbigliamento simile a quello della G.p.g o G.g. tale da poter confondere utenze, cittadini, ecc.ecc. mentre il TUPS e tante altre disposizioni Ministeriali, Prefettizie, Questurili e chi piu ne ha più ne metta obbligano cmq la foggia delle uniformi della due figure decretate sopra scritte NON SIMILE (COME peraltro LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E QUANT'ALTRO) da quella delle FF.OO e FF.AA.. Nel mio Ivp è praticamente impossibile scambiare un portiere da una G.p.g. la uniformi sono TOTALMENTE DIFFERENTI E DOVREBBE ESSERE COSÌ.Sun, 21 May 2017 18:25:31 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24286&forum=25Re: Servizi fiduciari con mansioni gpg [da Giangiurmy]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24280&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Servizi fiduciari con mansioni gpg<br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />FFS ha scritto:<br />Infatti, richiedi per iscritto (possibilmente con timbro e firma di un tuo responsabile ) le tue mansioni per tali servizi.<br />So bene che tale richiesta è difficile da ottenere ma giustificala, dicendo che non vuoi sbagliare i tuoi compiti, desideroso di seguire scrupolosamente le disposizioni impartite dal tuo IV.<br />Se abboccano, tale documento in caso di controllo degli organi di polizia ti salva il "...." .<br />Ovviamente, quel documento puoi anche farlo visionare all'Amministrativa della Questura per avere una conferma o meno che tutto sia regolare.<br />Ricordati che una cosa è inserire/disinserire un allarme di un locale, un'altra cosa è ispezionare (bonificare) un luogo "pericoloso".<br />Tale mansione è di competenza di personale autorizzato armato, cioè gpg.</blockquote></div><br /><br />Cercherò di farmi rilasciare qualcosa di scritto,ma, come hai detto,non credo sarà così facile....ti ringrazio per i suggerimenti,se ci saranno novità,vi terrò aggiornati.Thu, 18 May 2017 08:02:15 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24280&forum=25Re: Perquisire la cliente al centro commerciale è reato [da vigilante8]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24171&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Perquisire la cliente al centro commerciale è reato<br />
Non evidenzia una grande novita' questa sentenza...una gpg informata dovrebbe ben sapere che non puo' effettuare perquisizioni...il collega sta pagando cara la sua impreparazione.Mon, 20 Mar 2017 16:38:50 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24171&forum=22Guardia giurata pagata troppo poco, Ivri condannata [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24045&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Guardia giurata pagata troppo poco, Ivri condannata<br />
E’ una sentenza importante per le guardie particolari giurate, quella pronunciata pochi giorni fa dalla Corte d’Appello di Firenze che, ribaltando il primo grado condanna un istituto di vigilanza molto noto, la Ivri, a inquadrare un lavoratore al terzo livello per le mansioni svolte. Lavoratore che era stato impiegato in prevalenza con funzioni di Operatore Unico di Centrale Operativa e inquadrato però a livelli molto bassi. <br /><br /><br />Con la conseguente differenza di stipendio. Ma, mentre in primo grado la guardia giurata, assistita dall’Ufficio assistenza contrattuale Uil Vigilanza armata (Uiltucs) anche tramite l’avvocato Corti, aveva visto respingere il ricorso, i giudici d’Appello hanno preso in considerazione il principio della ‘prevalenza’ con la quale esercitava quel ruolo di maggior responsabilità, anche con autonomia decisionale, e hanno accolto la domanda di ricalcolare le differenze salariali da 9 anni a questa parte. E’ un successo non da poco, quello portato a casa ancora una volta dalla Uiltucs Toscana.<br />Una sentenza che segna un precedente che le gpg con stipendi più bassi rispetto ai loro impieghi effettivi, o svolti per la maggior parte delle ore, possono percorrere per far valere i propri diritti. “Dopo anni si è fatta chiarezza – commenta Armando Melandri, responsabile Uiltucs per l’Area di Pisa – sulla questione del riconoscimento del livello e dell’inquadramento contrattuale. <br />È necessario infatti che alle responsabilità date al lavoratore corrispondano le giuste e adeguate remunerazioni. Non si può pretendere che venga ricoperto un ruolo importante pagandolo miseramente. Per questo invito tutte le Gpg a rivolgersi agli uffici della Uiltucs Toscana per le opportune verifiche. Possono fare chiarezza sulla loro situazione e potremmo valutare se è possibile percorrere questa strada e ricorrere per chiedere un inquadramento diverso”.<br />Fonte: Ufficio Stampa<br /><br /><a href="http://www.gonews.it/2017/01/30/guardia-giurata-pagata-poco-ivri-condannata/" title="http://www.gonews.it/2017/01/30/guardia-giurata-pagata-poco-ivri-condannata/" rel="external">http://www.gonews.it/2017/01/30/guard ... ata-poco-ivri-condannata/</a>Mon, 30 Jan 2017 17:12:26 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24045&forum=22Revoca porto d'armi difesa personale: le condotte da evitare per non subirla [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23992&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Revoca porto d'armi difesa personale: le condotte da evitare per non subirla<br />
Revoca porto d'armi difesa personale: le condotte da evitare per non subirla<br />Nota di commento alla sentenza del Tar Brescia n. 5 del 3 gennaio 2017<br /><br />Avv. Francesco Pandolfi – La Prefettura revoca la licenza di porto d'armi per difesa personale rilasciata all'interessato per svolgere le mansioni di guardia particolare giurata.<br />Non solo.<br />Gli viene fatto divieto di continuare a detenere qualsiasi arma, munizione o materia esplodente; inoltre gli viene ingiunto di venderle o cederle a persona non convivente entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento.<br />Indubbiamente una posizione problematica, rispetto alla quale egli propone ricorso al Tar. <br /><br /><br /><br />Ma, lo abbiamo ripetuto tante volte, prevenire è meglio che curare ed è per questo che il primo immediato suggerimento, in base all'osservazione di questo caso, è quello di proporre ricorso quando si hanno probabilità non scarse di successo (ovviamente calcolabili con l'aiuto del proprio avvocato). <br />L'utilità della sentenza<br />Sotto un altro profilo, la pronuncia è utile nel suo contenuto perché consente di ricavare, ragionando a contrario, le regole di base per evitare di essere destinatari di un provvedimento amministrativo di questo tipo.<br />Si perché il convincimento negativo dell'amministrazione si consolida nel momento in cui viene percepita la condotta che tende all'abuso della licenza di polizia.<br />E' questo, e solo questo, che bisogna prevenire e/o accuratamente evitare: che l'amministrazione si convinca dell'inaffidabilità.<br />Il caso<br />Accade che la persona interessata litiga con la sua convivente: ne scaturisce uno scontro a seguito del quale i protagonisti riportano lesioni.<br />Il ricorrente, dal canto suo, dichiara di aver profferito solo offese verbali, di aver contattato il 113 e sostiene che la compagna si sarebbe procurato le lesioni da sola. La donna riferisce una versione discordante.<br /><br /><br /><br />L'uomo fa leva sulla sua posizione di incensurato, conferma che si è trattato di un episodio isolato, insiste sul fatto che manca una vera istruttoria dell'amministrazione per far si che il porto d'armi possa essere ragionevolmente tolto.<br />Cosa non fare<br />Il Tar la pensa però diversamente. Dall'iter della causa possiamo pertanto ricavare i seguenti criteri orientativi, utili in casi analoghi per prevenire la revoca della licenza:<br />1) non perdere il proprio autocontrollo, <br />2) evitare discussioni accese, dove è imminente o prevedibile uno scontro,<br />3) gestire con diligenza la custodia dell'arma, sia rispetto al luogo dove essa si trova sia per le sue condizioni (nel caso in osservazione era montata e con il caricatore inserito): in buona sostanza porre in essere tutte quelle misure per consentire il proprio esclusivo utilizzo dell'arma, evitando accuratamente che l'arma possa essere presa ed usata da terzi,<br />4) nel caso specifico poi della "guardia giurata", avere a maggior ragione una particolare cura della propria "affidabilità", proprio in relazione all'attività che si svolge (caratterizzata dall'uso dell'arma).<br /><br />Altre informazioni su questo argomento?<br />Contatta l'avv. Francesco Pandolfi<br />utenza mobile 3286090590<br />mail: <a href="mailto:[email protected]" title="[email protected]">[email protected]</a> <br /><br />Francesco Pandolfi | Avvocato<br /><br />E-mail: <a href="mailto:[email protected]" title="[email protected]">[email protected]</a> - Tel: 328.6090590<br /><br />Recapiti: Via Giacomo Matteotti 147, 4015 Priverno LT<br /><br />Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed è autore di numerose pubblicazioni in materia.<br /><br />Altre informazioni su questo argomento? Richiedi una consulenza all'Avv. Pandolfi<br /><br /><br />Fonte: Revoca porto d'armi difesa personale: le condotte da evitare per non subirla <br />(<a href="http://www.StudioCataldi.it" title="www.StudioCataldi.it" rel="external">www.StudioCataldi.it</a>) <br /><br /><a href="http://www.studiocataldi.it/articoli/24706-revoca-porto-d-armi-difesa-personale-le-condotte-da-evitare-per-non-subirla.asp" title="http://www.studiocataldi.it/articoli/24706-revoca-porto-d-armi-difesa-personale-le-condotte-da-evitare-per-non-subirla.asp" rel="external">http://www.studiocataldi.it/articoli/ ... itare-per-non-subirla.asp</a>Fri, 13 Jan 2017 17:46:33 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23992&forum=22Re: esibisca un documento [da eccomi]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23693&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: esibisca un documento<br />
ringrazio a tutti del contributo! :)Fri, 30 Dec 2016 18:54:41 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23693&forum=25Re: demansionamento [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23909&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: demansionamento<br />
e' abbastanza vano scritto cosi,<br />il demansionamento e' un argomento molto sottile..nel tuo caso più che cambio di mansione mi sembra ci sia un cambio di impiego da gpg a servizi fiduciari.<br />consultati con un delegato sindacale o un avvocato del lavoro.Thu, 8 Dec 2016 23:05:22 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23909&forum=25Licenziato perché rifiuta i documenti per il trasferimento [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23881&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Licenziato perché rifiuta i documenti per il trasferimento<br />
Pubblicato il 24/11/2016<br />Ultima modifica il 24/11/2016 alle ore 10:00<br /><br /><br /><br /><br />Trasferimento programmato dall’azienda. Il dipendente non si oppone, ma prende tempo, non fornendo i documenti necessari, nonostante una specifica richiesta. Questo comportamento gli costa carissimo, facendogli perdere il posto di lavoro.<br /><br />Procedimento. Chiara la contestazione mossa dalla società, operativa nel settore della security. Essa ha deciso, per ragioni aziendali, il «trasferimento» del dipendente, inquadrato come guardia giurata, dal Lazio alla Toscana. Ma il lavoratore non ha mai risposto alla «richiesta di produrre i documenti necessari alla predisposizione delle pratiche» per la sua collocazione nella nuova sede.<br />L’atteggiamento ostruzionistico del lavoratore è stato valutato dai vertici aziendali come sufficiente per dare il ‘la’ a un «procedimento disciplinare» poi concluso con il provvedimento più drastico, il «licenziamento». Questa decisione è ritenuta corretta dai giudici che, prima in Tribunale e poi in appello, respingono le obiezioni mosse dal legale della guardia giurata.<br /><br />Correttezza. A chiudere la battaglia legale provvedono ora i magistrati della Cassazione (sentenza n. 23656/16, depositata il 21 novembre). E l’ultima puntata della vicenda è sfavorevole ancora una volta al lavoratore, che deve dire addio al suo impiego come guardia giurata.<br />Decisivo il peso riconosciuto al comportamento tenuto dall’oramai ex dipendente della società. Egli ha «reiteratamente e volontariamente ignorato una disposizione aziendale, specificamente consistente nella produzione della documentazione richiesta dal datore di lavoro», e questo silenzio rappresenta, secondo i giudici, una grave violazione dei «principi di correttezza e buonafede». Sarebbe stato più logico, e di sicuro non punibile, contestare il «trasferimento».<br />Così facendo, scegliendo cioè la strada dell’ostruzionismo, il lavoratore si è reso colpevole di una grave violazione, punibile legittimamente, concludono i giudici, col licenziamento.<br /><br />Fonte: <a href="http://www.dirittoegiustizia.it" title="www.dirittoegiustizia.it" rel="external">www.dirittoegiustizia.it</a> <br /><br /><a href="http://www.lastampa.it/2016/11/24/italia/i-tuoi-diritti/licenziato-perch-rifiuta-i-documenti-per-il-trasferimento-PRgCDg7l8Z7YYbDGz0OWGL/pagina.html" title="http://www.lastampa.it/2016/11/24/italia/i-tuoi-diritti/licenziato-perch-rifiuta-i-documenti-per-il-trasferimento-PRgCDg7l8Z7YYbDGz0OWGL/pagina.html" rel="external">http://www.lastampa.it/2016/11/24/ita ... Z7YYbDGz0OWGL/pagina.html</a>Thu, 24 Nov 2016 14:44:36 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23881&forum=22Re: Armi diverse [da Gargoyle]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23864&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Armi diverse<br />
Certo, l'idea è questa. Ormai la memoria muscolare è quella, poi ho fatto abitudine a quella tipologia.<br />Basta sapere che sia legittimo intercambiare fra le 3 comuni consentite in base alla tipologia di servizioMon, 14 Nov 2016 21:51:51 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23864&forum=22Re: Cassazione, il datore di lavoro non può controllare i dipendenti con il Gps [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23757&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Cassazione, il datore di lavoro non può controllare i dipendenti con il Gps<br />
Licenziamento - Cassazione Lavoro: il datore di lavoro non può controllare a distanza i propri dipendenti mediante GPS<br />26 ottobre 2016 - Francesca Russo <br /><br />La Corte di Cassazione, con recente sentenza, ha negato al datore di lavoro la possibilità di controllare a distanza i propri dipendenti mediante l’apparecchiatura GPS, se tale meccanismo generalizzato di controllo è stato predisposto ben prima dell’emergere dei sospetti su una eventuale violazione da parte del lavoratore.<br />Nel caso in esame, un’azienda di sorveglianza privata, attraverso le rilevazioni del sistema GPS presente sulla vettura del dipendente, era venuta a conoscenza che il lavoratore, in qualità di vigilante, non aveva effettuato tutte le ispezioni che aveva registrato nel rapporto di servizio, licenziando, così, il dipendente.<br />La Corte d’appello di Venezia aveva accolto l’opposizione del lavoratore, diretta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa per insussistenza dei fatti, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro e delle retribuzioni non percepite.<br />L’azienda ha presentato ricorso avverso la decisione della Corte d’Appello, respinto dai Giudici di legittimità per i motivi di seguito esposti.<br />Innanzitutto, ha affermato la Suprema Corte, il sistema di controllo mediante l’apparecchiatura GPS istallato sulle vetture in uso ai dipendenti dell’azienda è stato predisposto ex ante ed in via generale ben prima che si potessero avere sospetti su una eventuale violazione da parte del lavoratore. Tale sistema era stato autorizzato dai sindacati per ragioni di sicurezza in quanto richiesto dalla Questura di Rovigo presumibilmente anche nell’interesse dell’incolumità dei lavoratori, escludendo che lo stesso potesse essere utilizzato per controllare la loro attività lavorativa.<br />Inoltre, la Corte ha affermato il principio secondo il quale: “l’effettività del divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori richiede che anche per i cosiddetti controlli difensivi trovino applicazione le garanzie della Legge n. 300 del 1970, articolo 4, comma 2; ne consegue che, se per l’esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti o apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale del lavoratori medesimi”.<br />La Corte ha ritenuto che il controllo mediante il sistema GPS sulle autovetture della società permetteva un controllo a distanza dell’ordinaria prestazione lavorativa, non la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro.<br />Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale, assorbito l’incidentale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.<br />(Corte di Cassazione - Quarta Sezione Lavoro, Sentenza 5 ottobre 2016, n. 19922)<br /><br /><a href="http://www.filodiritto.com/news/2016/licenziamento-cassazione-lavoro-il-datore-di-lavoro-non-puo-controllare-a-distanza-i-propri-dipendenti-mediante-gps.html" title="http://www.filodiritto.com/news/2016/licenziamento-cassazione-lavoro-il-datore-di-lavoro-non-puo-controllare-a-distanza-i-propri-dipendenti-mediante-gps.html" rel="external">http://www.filodiritto.com/news/2016/ ... endenti-mediante-gps.html</a>Thu, 27 Oct 2016 00:03:58 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23757&forum=22Guardie giurate e porto di manganello: è legittimo (?) [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23701&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Guardie giurate e porto di manganello: è legittimo (?) <br />
Per la Cassazione l’impegno lavorativo escluderebbe il reato <br /><br />Con sentenza del 7 settembre 2016, n. 37181, la Corte di Cassazione, sez. I Penale, ha affermato la legittimità del porto di un manganello estensibile in metallo lungo 65 cm. da parte di una guardia giurata, essendo l’arma in questione “corredo” della divisa d’ordinanza fornita dalla società di servizi di sicurezza privata di cui la stessa era dipendente.<br /><br />In primo grado, al contrario, il Tribunale aveva condannato la guardia giurata per il porto del manganello (nello specifico, la guardia, che indossava l’uniforme di servizio, era stata fermata a bordo di un motociclo per un controllo di routine), trattandosi di un’arma che, per le circostanze di tempo e di luogo, era da considerarsi utilizzabile per l’offesa alla persona.<br /><br />In base all’art. 4, comma 1, della legge n. 110 del 18 aprile 1975, infatti, tra le armi di cui è vietato il porto - salvo le autorizzazioni concesse, ai sensi dell’art. 42 del TULPS, dal Prefetto e dal Questore - fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, in quanto oggetto atto ad offendere, rientra anche il manganello, o sfollagente.<br /><br />Tuttavia, in sede di ricorso in Cassazione, i giudici hanno accolto la tesi difensiva, secondo la quale il porto del manganello era giustificato in quanto fornito al ricorrente dalla società di vigilanza privata di cui era dipendente, società della quale, al momento del controllo, lo stesso indossava l'uniforme tipica del personale che si occupa di sicurezza negli esercizi commerciali, con il manganello agganciato al cinturone.<br /><br />Tali circostanze hanno indotto la Corte ad annullare la sentenza di primo grado, ritenendo l’impegno lavorativo addotto dall’imputato come giustificazione al porto del manganello - e la circostanza che lo stesso indossasse l’uniforme di servizio - sufficienti ad escludere l’illiceità del fatto, che pertanto non costituiva reato.<br /><br />Attenzione! Ci teniamo a precisare che, aldilà di quanto espresso nella sentenza della Corte di Cassazione, il manganello è a tutti gli effetti un’arma propria e, in quanto tale, il porto ne è assolutamente vietato, salvo espresse autorizzazioni. A proposito di autorizzazioni, vogliamo in ogni caso sottolineare come non sia assolutamente prassi per i Prefetti concederle in relazione a tali strumenti: basti pensare che neppure ai vigili urbani è permesso utilizzare il manganello.<br /><br />Si ricorda infine che il manganello è considerato uno strumento a supporto dell’esercizio di funzioni ordine pubblico: funzioni che, come è ben noto, le guardie giurate non possono esercitare.<br /><br /> <br /><br />A.G.<br /><a href="http://www.federsicurezza.it/news.aspx?newId=109" title="http://www.federsicurezza.it/news.aspx?newId=109" rel="external">http://www.federsicurezza.it/news.aspx?newId=109</a>Wed, 21 Sep 2016 16:27:22 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23701&forum=22Re: Stanno ledendo i miei diritti? [da David-PX4]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23641&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Stanno ledendo i miei diritti?<br />
Ciao doc88....come scritto sopra decreto legge 69/2010 e contratto collettivo nazionale vigilanza privata e servizi fiduciari per gli anni 2008-2013Wed, 14 Sep 2016 20:32:33 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23641&forum=25Il contratto anticostituzionale [da Doc88]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23650&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Il contratto anticostituzionale<br />
In seguito alla vicenda di torino (riporto il link sperando di non andar contro a qualche regola del forum che non ho letto)...<br />Si sta facendo qualcosa o è andato tutto in fumo così?<br /><br />L'articolo -> <a href="http://www.diritto.it/docs/5091136-equa-retribuzione-pagare-4-l-ora-incostituzionale?source=1&tipo=news" title="http://www.diritto.it/docs/5091136-equa-retribuzione-pagare-4-l-ora-incostituzionale?source=1&tipo=news" rel="external">http://www.diritto.it/docs/5091136-eq ... ionale?source=1&tipo=news</a>Mon, 5 Sep 2016 04:10:50 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23650&forum=25Re: C.C.N.L. settore terziario e portierato [da Doc88]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1519&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: C.C.N.L. settore terziario e portierato<br />
Nessuno sa niente di com'è finita la vicenda del giudice che ha definito anticostituzionale il nostro contratto nazionale? Ci saranno cambiamenti? O continueremo a prendercela nel....?Fri, 2 Sep 2016 05:23:28 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1519&forum=25Guardia giurata licenziata per mancanze plurime: la Cassazione ne stabilisce la legittimità [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23635&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Guardia giurata licenziata per mancanze plurime: la Cassazione ne stabilisce la legittimità<br />
Licenziamento per mancanze plurime: la Cassazione ne stabilisce la legittimità <br /><br />30 Agosto 2016 - 16:50<br /> icon person <br />Anna Maria D’Andrea <br /> <br />Con la sentenza 16217 del 3 agosto la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità del licenziamento per più mancanze minori. Ecco cosa cambia per i dipendenti.<br /><br />La sentenza 16217 della Corte di Cassazione del 3 agosto ha stabilito la legittimità del licenziamento di un dipendente per più mancanze plurime. Chiamata a deliberare sulla controversia tra un dipendente e il suo datore di lavoro, i giudici della suprema Corte hanno emesso sentenza a favore del procedimento disciplinare a carico del dipendente per più mancanze minori<br /><br /><br />Cosa è successo e cosa cambia per i lavoratori dipendenti?<br /><br />Licenziamento per più mancanze minori: il caso<br /><br />Oggetto della controversia è il licenziamento di un vigilante, accusato di essersi assentato durante l’orario notturno di lavoro la sera in cui l’azienda subiva un furto. L’azienda ha contestato e sanzionato con il licenziamento il dipendente per la cattiva condotta assunta durante il turno di vigilanza nella notte in cui è avvenuto il furto. <br /> Motivazioni del licenziamento sono state più mancanze minori: non aver effettuato l’attività di vigilanza ad intervalli nelle diverse postazioni, l’accusa di aver manomesso il sistema di sorveglianza della propria postazione e non aver effettuato l’appropriata l’attività di controllo.<br /><br />Utilizzando le disposizioni del Ccnl, le quali prevedono in caso di grave negligenza e di assenza ingiustificata dal lavoro la sospensione conservativa dal servizio e dalla retribuzione, il vigilante si è rivolto al giudice di primo grado e alla Corte d’Appello per deliberare sull’illegittimità del procedimento sanzionatorio a suo carico, chiedendo quindi l’applicazione di una misura sanzionatoria proporzionata alla mancanza lavorativa.<br /><br />Sia in primo grado che in Appello, i giudici hanno però confermato la legittimità del licenziamento, portando come motivazione i filmati delle telecamere di sorveglianza che riprendevano il ladro al momento del furto e le testimonianze dei colleghi a conferma dell’alterazione del sistema di controllo dell’azienda. Il licenziamento è quindi stato legittimato dai giudici confermando l’effettiva mancanza del lavoratore durante il suo turno di vigilanza e la conseguente rottura del rapporto di fiducia con il datore di lavoro.<br /><br /> <br /><br /> <br />La sentenza della Corte di Cassazione: legittimità del licenziamento e motivazioni<br /><br />Il dipendente, rivoltosi dinnanzi alla Corte di Cassazione per richiedere il riconoscimento dell’illegittimità del procedimento disciplinare a suo carico, si è visto respingere la richiesta. Perché?<br /> Nonostante la legge Fornero preveda nel Ccnl l’applicazione di una pena conservativa, la sanzione del licenziamento non è in questo caso considerata sproporzionata. I fatti che hanno portato al licenziamento del dipendente sono plurimi e ognuno di essi è di particolare rilievo disciplinare. Nella fattispecie, vengono valutati nel loro insieme e, la constatazione delle mancanze plurime legittima il licenziamento a carico del dipendente.<br /><br />Principio di proporzionalità della sanzione: a carattere generale e ad interpretazione<br /><br />Nell’emettere la sentenza a favore della legittimità del licenziamento per mancanze plurime, la Corte di Cassazione si è inoltre espressa circa il carattere di generalità del principio di proporzionalità della sanzione. La Corte ha quindi affermato che il principio di giusta causa del licenziamento è stato appositamente definito a caratteri generali, di modo da rendere le norme adeguate alla realtà disciplinare. Il principio del giusto licenziamento va quindi deliberato in via interpretativa, in base ai valori esterni e alle sue disposizioni tacite.<br /><br /><a href="https://www.forexinfo.it/licenziamento-mancanze-plurime-legittimita-cassazione" title="https://www.forexinfo.it/licenziamento-mancanze-plurime-legittimita-cassazione" rel="external">https://www.forexinfo.it/licenziamento ... me-legittimita-cassazione</a>Tue, 30 Aug 2016 18:48:16 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23635&forum=22Permesso non accordato: si può licenziare il dipendente assente? [da Nightwolf ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23633&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Permesso non accordato: si può licenziare il dipendente assente?<br />
Autore: Redazione<br />29/08/2016<br />Se il dipendente chiede il permesso dal lavoro e si assenta dal suo posto ritenendo il consenso dell’azienda implicitamente accordato, mentre invece poi viene negato, non puo' essere licenziato. <br /><br />Solo il dipendente che si assenta in malafede dal lavoro e' suscettibile di licenziamento, mentre chi chiede un permesso confidando nel fatto che, secondo gli usi, il permesso gli verra' certamente accordato, mentre invece non avviene cosi', compie certamente un comportamento negligente, ma non per questo e' causa di licenziamento. A chiarirlo e' una recente sentenza del tribunale di Milano [Trib. Milano, sent. del 23.12.2015]<br /><br /> <br /><br />Il concetto di abbandono del posto di lavoro, in senso stretto, implica una insubordinazione da parte del dipendente e una violazione consapevole dei suoi doveri d’ufficio. Il che richiede necessariamente la coscienza, da parte di quest’ultimo, dell’irregolarita' della sua condotta. Pertanto, si puo' parlare di abbandono del posto di lavoro solo quando il lavoratore, presentata la richiesta di permesso e presa visione del diniego di autorizzazione da parte dell’azienda, si assenti comunque o si assenti per ripicca o per contestazione o magari perche', maliziosamente, finga di non essere venuto a conoscenza del rifiuto. Non altrettanto pero' puo' dirsi quando, presentata la richiesta e confidando il dipendente – sia pure con superficialita' e negligenza – nella sicura autorizzazione (anche sulla base dei pregressi rapporti con il datore di lavoro e della prassi aziendale), il lavoratore si assenti senza attendere il “visto” sul permesso. E' vero, si tratta di una assenza non autorizzata ma, in tal caso, piu' che parlare di lavoratore che abbandona il posto di lavoro, dovra' parlarsi di lavoratore assente ingiustificato dal posto di lavoro: si tratta di certo di un comportamento negligente del dipendente, che puo' essere oggetto di una sanzione disciplinare, ma non cosi' grave come il licenziamento disciplinare, in quanto manca una dolosa insubordinazione alle prescrizioni organizzative datoriali.<br /><br />E' stato piu' volte ripetuto dalla giurisprudenza che il licenziamento e' solo l’ultima spiaggia, la sanzione da applicarsi tutte le volte in cui il comportamento incriminato e' talmente grave da non consentire piu' la prosecuzione del rapporto di lavoro e da interrompere quel legame di necessaria fiducia che deve sussistere tra il dipendente e l’azienda. A tal fine, il datore di lavoro – e, in caso di contestazione, il giudice – deve valutare non solo il danno procurato all’azienda dalla condotta del lavoratore, ma anche e soprattutto l’intenzionalita' della stessa. In assenza di una deliberata volonta' di arrecare un danno al proprio capo non sempre si puo' parlare di comportamento grave e, quindi, passibile di licenziamento.<br /><br />L’assenza ingiustificata dal lavoro e' stata considerata causa di licenziamento, ad esempio, quando il dipendente, malato, non si e' curato di comunicare la propria impossibilita' in azienda e non ha verificato che il medico curante inviasse il certificato medico all’Inps. Altrettanto grave e' stata ritenuta l’assenza senza preavviso di un dipendente la cui funzione appare particolarmente delicata per la sicurezza dell’azienda o del cliente (si pensi al caso della guardia giurata o dell’addetto alla sicurezza in un reparto industriale particolarmente pericoloso).<br /><br />- See more at: <a href="http://www.laleggepertutti.it/130755_permesso-non-accordato-si-puo-licenziare-il-dipendente-assente#sthash.YO4HZSPo.dpuf" title="http://www.laleggepertutti.it/130755_permesso-non-accordato-si-puo-licenziare-il-dipendente-assente#sthash.YO4HZSPo.dpuf" rel="external">http://www.laleggepertutti.it/130755_ ... ente#sthash.YO4HZSPo.dpuf</a>Mon, 29 Aug 2016 23:54:05 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23633&forum=22Re: Quando la retribuzione è incostituzionale, la storia di un addetto alla vigilanza... [da FFS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23567&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Quando la retribuzione è incostituzionale, la storia di un addetto alla vigilanza...<br />
Più che un paradosso: è un esempio lampante della corruzione che dilaga nei sindacati che hanno firmato quella schifezza di contratto!<br />Dovremmo prenderli tutti a calci nel "...." a questi pseudo paladini dei diritti dei lavoratori.<br />Meno male che c'è ancora qualche giudice onesto che sa la misura della dignità!<br />Ma in che mondo viviamo?<br />E quando ci sveglieremo veramente?Sat, 6 Aug 2016 08:29:27 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23567&forum=22Abbandono del posto di lavoro: licenziamento legittimo anche se l'assenza e' di breve durata [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23549&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Abbandono del posto di lavoro: licenziamento legittimo anche se l'assenza e' di breve durata<br />
Attivita' di vigilanza privata ed abbandono del posto di lavoro: licenziamento legittimo anche se l'assenza e' di breve durata<br /><br />a cura di: AteneoWeb S.r.l.<br /><br /><br />PDF <br /> <br /><br />La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15441 del 26 luglio 2016 si e' espressa in tema di abbandono e/o allontanamento dal posto di lavoro.<br /> Nello specifico la Suprema Corte ha esaminato il caso di un dipendente che svolgeva attivita' di trasporto valori e di vigilanza privata che era stato oggetto di licenziamento per ragioni disciplinari a seguito dell'allontanamento dal posto di lavoro per soli 10 minuti.<br /><br />La Corte ha statuito la legittimità del licenziamento ponendo l'accento non tanto sulla brevità dell'assenza del dipendente dal posto di lavoro quanto sul pericolo arrecato dall'assenza stessa, data l'attività svolta dal lavoratore (servizio di vigilanza).<br /><br /> <br /> Fonte: <a href="http://www.cortedicassazione.it" title="http://www.cortedicassazione.it" rel="external">http://www.cortedicassazione.it</a><br /><br /><a href="http://www.ateneoweb.com/notizie-legali/attivita-di-vigilanza-privata-ed-abbandono-del-posto-di-lavoro-licenziamento-legittimo-anche-se-l-assenza-e-di-breve-durata.html" title="http://www.ateneoweb.com/notizie-legali/attivita-di-vigilanza-privata-ed-abbandono-del-posto-di-lavoro-licenziamento-legittimo-anche-se-l-assenza-e-di-breve-durata.html" rel="external">http://www.ateneoweb.com/notizie-lega ... za-e-di-breve-durata.html</a>Fri, 29 Jul 2016 20:28:10 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23549&forum=22Re: Vigilanza privata: nuova Circolare su certificazione e qualificazione del settore [da David-PX4]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23506&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Vigilanza privata: nuova Circolare su certificazione e qualificazione del settore <br />
Le leggi vanno rispettate e basta. Ancora con la storia del rispetto? Chi non rispetta le regole deve essere sbattuto fuori del mercato del lavoro e basta. Io voglio sapere cosa devo fare e basta. Il portire deve sapere quello che deve fare e basta. Ma a chi propone leggi, decreti, circolari e quant'altro continua imperterrito a generare e far confusione e Non far rispettare le regole e...Non basta.Sat, 9 Jul 2016 08:59:10 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23506&forum=22Cassazione, il CCNL va nuovamente allegato al ricorso [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23495&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Cassazione, il CCNL va nuovamente allegato al ricorso<br />
Cassazione, il CCNL va nuovamente allegato al ricorso<br /><br />Posted on 5 luglio 2016 by Avv. Giuseppe Tripodi<br /><br />Cassazione, il CCNL va nuovamente allegato al ricorso<br />Cassazione civile, Sezione Lavoro 13/06/2016 <br />Ud. 17/03/2016 Dep.13/06/2016 Sentenza n. 12102<br /><br />LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO <br />Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VENUTI Pietro – Presidente – Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere – Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere – Dott. BERRINO Umberto – Consigliere – Dott. LEO Giuseppe – Consigliere -<br /><br />ha pronunciato la seguente:<br /><br />SENTENZA<br /><br />sul ricorso 20601-2013 proposto da: B.S.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MANCUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO SUGAMELE, giusta delega in atti; – ricorrente -<br /><br />contro<br /><br />K.S.M. S.P.A., C.F. (OMISSIS); – intimata -<br /><br />Nonchè da: K.S.M. S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI, 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI, giusta delega in atti; – controricorrente e ricorrente incidentale -<br /><br />contro<br /><br />B.S.G. (OMISSIS); – intimato -<br /><br />avverso la sentenza n. 441/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/03/2013 R.G.N. 2151/2011; <br />udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA; <br />udito l’Avvocato SUGAMELE ANTONINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. <br />CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.<br /><br />SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br /><br />Con sentenza n. 209/11 il Tribunale di Trapani condannava la KSM S.p.A. a pagare all’ex dipendente B.S.G., guardia giurata inquadrata nel 6 livello CCNL per dipendenti di istituti di vigilanza privata, la somma di Euro 1.862,00 a titolo di risarcimento danni per violazione delle disposizioni sullo spostamento del riposo settimanale, nonchè quella di Euro 321,60 quale indennità ex art. 31 cit. CCNL. Rigettava, invece, l’impugnativa del licenziamento intimato al lavoratore il 28.6.07, nonchè la domanda di superiore inquadramento nel 4 livello super e quella di declaratoria di illegittimità delle disposizioni aziendali in base alle quali era stata assegnato presso enti diversi dall’aeroporto di (OMISSIS), dove lavorava.<br /><br />Con sentenza depositata il 21.3.13 la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello principale di B.S.G. e quello incidentale della KSM S.p.A. Per la cassazione di tale sentenza ricorre B.S. G. affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..<br /><br />La KSM S.p.A. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale basato su due motivi.<br /><br />MOTIVI DELLA DECISIONE<br /><br />1.1. – Preliminarmente si osservi che l’eccezione di nullità della procura ad litem apposta in calce al controricorso, sollevata dal ricorrente principale nella memoria ex art. 378 c.p.c., va comunque superata per ragioni di economia processuale, atteso che entrambi i ricorsi sono da rigettarsi con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità (v. meglio infra), con conseguente sostanziale irrilevanza dell’eccezione in parola, che è di nullità relativa ex art. 157 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. S.U. n. 25036/13).<br /><br />Invero, come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010;<br /><br />Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità.<br /><br />Ne consegue che, accertata – alla stregua delle considerazioni che seguono l’infondatezza di entrambi i ricorsi con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, sarebbe comunque vana ogni ulteriore disquisizione a riguardo o l’eventuale concessione d’un termine per sanare la nullità in discorso, che si tradurrebbe in un inutile allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.<br /><br />2.1. – Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione dell’art. 31 CCNL per dipendenti di istituti di vigilanza privata nella parte in cui la sentenza impugnata gli ha negato il diritto al superiore inquadramento nel 4 livello super, nonostante che la citata clausola contrattuale lo riconosca alle guardie particolari giurate come lui addette al piantonamento fisso e che espletino in via continuativa e prevalente anche – e non esclusivamente, come ritenuto dai giudici di merito – compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati e gestiscano strumenti di controllo tecnologicamente avanzati.<br /><br />Il motivo è improcedibile perchè denuncia una violazione di clausola di contratto collettivo nazionale senza produrne il testo integrale.<br /><br />Invero, per costante giurisprudenza (cfr., ex aliis, Cass. n. 4350/15; Cass. n. 2143/2011; Cass. 15.10.10 n. 21358; Cass. S.U. 23.9.10 n. 20075; Cass. 13.5.10 n. 11614), nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c..<br /><br />Nè a tal fine basta la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tali atti siano stati eventualmente depositati, essendo altresì necessario che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell’incarto processuale (v., ad es., Cass. n. 27228/14), il che nel caso in esame non è avvenuto.<br /><br />2.2. – Il secondo motivo prospetta violazione dell’art. 1460 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 7 per avere la gravata pronuncia ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore per essersi questi rifiutato di recarsi sul posto di lavoro, vista la prospettiva di essere inserito nell’organico aziendale con una qualifica inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte: obietta il ricorrente principale che il proprio rifiuto doveva qualificarsi come legittima eccezione di inadempimento, adeguata e proporzionata visto l’inadempimento di parte datoriale che, malgrado le continue e pressanti sollecitazioni del ricorrente, non gli aveva riconosciuto la retribuzione e l’inquadramento dovutigli.<br /><br />Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità alla costante giurisprudenza di questa S.C. secondo cui il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo – e, quindi, non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’art. 1460 c.c. -<br /><br />purchè risulti proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede (v., ex aliis, Cass. n. 6663/99, Cass. n. 2948/01, Cass. n. 21479/05, Cass. n. 13365/06, Cass. n. 10086/07, Cass. n. 3304/08, Cass. n. 17713/13).<br /> <br /> <br /><br /> <br />In particolare (v. Cass. n. 12696/12), il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli. Il dipendente è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartitegli ex artt. 2086 e 2104 c.c. e può invocare l’art. 1460 c.c. solo in caso di un altrui inadempimento totale o talmente grave da incidere in maniera irrimediabile sulle sue esigenze vitali.<br /><br />Pertanto, non è legittimo – ed è sanzionabile con il licenziamento per giusta causa – il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa dovuta, a causa di una ritenuta dequalificazione, ove il datore di lavoro adempia gli altri fondamentali obblighi derivanti dal contratto (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale ed assicurativa etc.).<br /><br />In altre parole, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di singoli compiti non conformi alla propria qualifica e che, ciò nonostante, gli siano stati richiesti, ma non può solo per questo motivo astenersi dall’espletare qualsiasi prestazione (cfr. Cass. n. 29832/08; Cass. n. 25313/07).<br /><br />Nel caso in esame, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto comunque sproporzionata l’eccezione di inadempimento sollevata dall’odierno ricorrente principale, che a fronte del regolare pagamento delle retribuzioni e della copertura previdenziale ha ritenuto che bastasse esigere un superiore inquadramento contrattuale e una determinata assegnazione di sede (peraltro neppure spettantegli) per rifiutarsi di svolgere qualsivoglia prestazione lavorativa.<br /><br />2.3. – Con il terzo motivo il ricorrente principale si duole di omessa pronuncia sullo specifico motivo d’appello in cui aveva dedotto una violazione dell’art. 7 Stat. per mancata affissione del codice disciplinare.<br /><br />Il motivo va disatteso, sia pure integrandosi come segue la motivazione della sentenza impugnata, che effettivamente non si è pronunciata sullo specifico motivo d’appello inerente alla mancata affissione del codice disciplinare, della cui formulazione pur dà espressamente atto.<br /><br />In proposito ritiene questa Corte di aderire all’orientamento (cfr.<br /><br />Cass. n. 28663/13) secondo cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.<br /><br />In siffatta evenienza la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione, anche a fronte di un error in procedendo (tale essendo la motivazione omessa), mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (altri precedenti propendono invece, sempre che non siano necessari nuovi accertamenti in punto di fatto, per la cassazione senza rinvio con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2:<br /><br />cfr. Cass. n. 21968/15; Cass. n. 5729/12; Cass. n. 15112/13; Cass. n. 2313/10).<br /><br />Ciò premesso in rito, va ricordato che per costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., per tutte, Cass. n. 20270/09), la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non è dovuta ove il licenziamento sia dovuto a violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.<br /><br />Nel caso di specie tali doveri fondamentali trovano la propria fonte non già in particolari disposizioni aziendali, ma nelle disposizioni codicistiche sul carattere sinallagmatico del rapporto di lavoro e sull’inopponibilità (ex art. 1460 c.c.) dell’eccezione di inadempimento da parte del lavoratore nei sensi sopra già chiariti in relazione al secondo motivo del ricorso principale.<br /><br />2.4. – Il quarto motivo del ricorso di B.S.G. denuncia violazione del D.M. n. 85 del 1999, art. 5 (allegato B) in relazione all’art. 2103 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto legittimo occuparlo in contesti diversi dai locali aeroportuali, sebbene la citata norma regolamentare vieti alle imprese di sicurezza di adibire il proprio personale di sicurezza a compiti diversi da quelli inerenti alla qualifica rivestita o per cui hanno ricevuto una specifica formazione professionale documentata:<br /><br />conclude il ricorso che il diritto del lavoratore al cit. 4 livello super comporta l’impossibilità per il datore di lavoro di adibirlo a mansioni – inferiori – diverse da quelle di controllo della sicurezza aeroportuale e che non richiedano l’utilizzo della professionalità da lui raggiunta.<br /><br />Il motivo è infondato.<br /><br />Come correttamente affermato dalla gravata pronuncia, il D.M. n. 85 del 1999, art. 5 (allegato B), nella parte in cui statuisce che “Le imprese di sicurezza non devono adibire il proprio personale di sicurezza a compiti diversi da quelli inerenti alla qualità giuridica rivestita o per cui hanno ricevuto una specifica formazione professionale documentata”, lungi dallo stabilire una sorta di principio di inamovibilità del dipendente e/o di impossibilità di dequalificarlo (cui già provvede l’art. 2103 c.c., nei limiti in esso previsti), mira soltanto a fissare i requisiti, le condizioni e le modalità per l’affidamento in concessione dei servizi aeroportuali, anche mediante uno standard di sicurezza parametrato alla professionalità dei lavoratori che vi siano addetti.<br /><br />E nel caso in discorso l’odierno ricorrente è stato adibito, fuori dell’aeroporto, pur sempre a compiti di vigilanza propri della sua qualifica.<br /><br />3.1. – Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. per avere la gravata pronuncia riconosciuto in favore del dipendente il risarcimento del danno per lavoro prestato oltre il settimo giorno consecutivo senza godere del riposo compensativo, nonostante che a tal fine non basti l’inadempimento – da parte del datore di lavoro – d’un obbligo legalmente o contrattualmente previsto, essendo invece necessario che il dipendenti alleghi e provi il concreto verificarsi del danno medesimo.<br /><br />Il motivo è inammissibile perchè nuovo, non essendo stato fatto valere in appello; in quella sede la KSM S.p.A. si è limitata a negare il proprio inadempimento, senza nulla addurre quanto ad eventuale mancanza di allegazione e prova del danno risarcito.<br /><br />3.2. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione – in rapporto all’art. 1362 c.c. – dell’art. 31 CCNL istituti di vigilanza privata, per avere i giudici di merito riconosciuto al lavoratore l’indennità ivi prevista sol per aver utilizzato macchinari da cui potrebbe in astratto derivare l’esposizione a radiazioni, mentre la clausola contrattuale richiede un’esposizione ad un rischio radiogeno concreto, rischio inesistente per il semplice fatto di controllare mediante video gli strumenti di sicurezza posti negli aeroporti.<br /><br />Il motivo è improcedibile perchè, deducendo in sostanza una violazione di clausola contrattuale, avrebbe dovuto accompagnarsi alla produzione integrale del CCNL e alla specifica indicazione della sua collocazione in atti, come sopra già evidenziato relativamente al primo motivo del ricorso principale.<br /><br />4.1. – In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati, il che consiglia di compensare le spese del giudizio di legittimità.<br /><br />P.Q.M.<br /><br />LA CORTE rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.<br /><br />Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.<br /><br />Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2016. <br />Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016<br /><br /><a href="http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-il-ccnl-va-nuovamente-allegato-al-ricorso/" title="http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-il-ccnl-va-nuovamente-allegato-al-ricorso/" rel="external">http://www.sentenze-cassazione.com/ca ... ente-allegato-al-ricorso/</a>Wed, 6 Jul 2016 14:25:04 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23495&forum=22Quarto, il Si.U.L.C. ottiene una interrogazione parlamentare [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23449&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Quarto, il Si.U.L.C. ottiene una interrogazione parlamentare<br />
Quarto, il Si.U.L.C. ottiene una interrogazione parlamentare dal M5S<br />Giugno 15, 2016<br />Scritto da Salvatore Di Bonito, Segretario Nazionale Si.U.L.C<br />Pubblicato in News<br />Il Sindacato da anni cerca di accendere i riflettori su un problema serio che fagocità milioni di euro: quello dei fallimenti anomali degli istituti di vigilanza<br /><br />Da anni il Si.U.L.C. ha messo in guardia i Governi, i Ministri, le Prefetture e le Direzioni Provinciali del Lavoro dell’anomalia rappresentata da decine e decine di Istituti di Vigilanza Privata che hanno fagocitato miliardi di euro dalle casse dello Stato sotto forma di cassa integrazione falsa, false mobilità, falsi stati di crisi, contratti “anomali” stranamente stipulati, prima del fallimento, con una sola sigla sindacale, etc.<br /><br />Tutto questo infinito giro di miliardi è sempre stato fatto presente, in tempi non sospetti, a tutti gli Organi competenti e, ciò nonostante, solo la Magistratura è dovuta intervenire per fermare, anche se tardi, quelle associazioni a delinquere finalizzate alla truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato e alle tasche dei cittadini senza soldi.<br /><br />Questo ultradecennale miliardario “giro di affari”, che vede tutti coinvolti, dagli pseudo Istituti di Vigilanza, gestiti sempre dagli stessi “comitati di affari familiari”, ai vari Organi dello Stato, compresi i Ministri ALFANO e POLETTI, e che erano, e sono, a perfetta conoscenza di queste illegalità ramificate come una piovra, che hanno, e stanno, dissanguato le casse dell’I.N.P.S. e delle Regioni.<br /><br />Quel che colpisce è il fatto che a fronte degli innumerevoli e “sempre piu’ strani” fallimenti degli istituti di Vigilanza, le autorizzazioni e licenze per nuovi Istituti di Vigilanza vengono continuamente rilasciati dagli Enti preposti. Ma se vengono dichiarati continui stati di crisi miliardari da parte di questi pseudo-Istituti, come mai se ne fanno aprire altri che poi, guarda caso, falliscono a loro volta in modo milionario?<br /><br />Dopo questi continui, ed “inarrestabili” scandali al sole, il Senatore Sergio PUGLIA, del M5S, insieme ai Senatori SANTANGELO, PAGLINI, GIARRUSSO, SERRA, MORONESE e DONNO, ha presentato una interrogazione parlamentare ad hoc di cui se ne attende la calendarizzazione. Il Si.U.L.C. chiede che per far terminare questo infinito scandalo, che vede le Istituzioni colpite e apparentemente coinvolte, in modo pregnante, stante il loro anomalo immobilismo, con questa INARRESTABILE E MILIARDARIA PIOVRA, venga, finalmente, istituito il tanto promesso Registro delle Guardie Giurate, da dove le Guardie Giurate devono essere assunte per evitare il proliferare di migliaia di armi nelle Città, nonostante l’allarme terrorismo e mafia, l’applicazione e rispetto del cd.<br /><br />Decreto Maroni che stabilisce la “capacità tecnica” di un Istituto di Vigilanza per potere operare così da evitare “fallimenti miliardari e truffe continue ed aggravate” di cui le cronache sono piene. Il Si.U.L.C. attende che vengano salvaguardati i livelli occupazionali e che i lavoratori ed i cittadini vengano salvaguardati da questi pseudo imprenditori “a conduzione familiare” che pensano solo ad arricchirsi dalle casse dell’erario e sulla disperazione di migliaia di famiglie.<br /><br />Il Segretario Nazionale<br />DI BONITO Salvatore <br /><br />In allegato la documentazione fornita dal Segretario nazionale Di Bonito<br /><a href="http://puntomagazine.it/areaflegrea/quarto/73-news/7006-quarto-il-si-u-l-c-ottiene-una-interrogazione-parlamentare-dal-m5s.html" title="http://puntomagazine.it/areaflegrea/quarto/73-news/7006-quarto-il-si-u-l-c-ottiene-una-interrogazione-parlamentare-dal-m5s.html" rel="external">http://puntomagazine.it/areaflegrea/q ... parlamentare-dal-m5s.html</a>Wed, 15 Jun 2016 12:55:39 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23449&forum=22Presunta dequalificazione, rifiuto di lavorare e giusta causa di licenziamento [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23448&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Presunta dequalificazione, rifiuto di lavorare e giusta causa di licenziamento<br />
Presunta dequalificazione, rifiuto di lavorare e giusta causa di licenziamento<br /><br />Se il datore di lavoro adempie ai propri obblighi contrattuali è licenziabile per giusta causa il lavoratore che si rifiuta di svolgere la prestazione lavorativa per una presunta dequalificazione. Il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli. Pertanto, non è legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa dovuta, a causa di una ritenuta dequalificazione, ove il datore di lavoro adempia gli altri fondamentali obblighi derivanti dal contratto (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale ed assicurativa etc.) . Il lavoratore può rifiutare singoli compiti non conformi alla propria qualifica e che, ciò nonostante, gli siano stati richiesti, ma non può solo per questo motivo astenersi dall'espletare qualsiasi prestazione. <br /><br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br />Con una interessante decisione, in tema di prestazioni lavorative, la Sezione Lavoro della Cassazione ha affermato che non è legittimo - ed è sanzionabile con il licenziamento per giusta causa - il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa dovuta, a causa di una ritenuta dequalificazione, ove il datore di lavoro adempia gli altri fondamentali obblighi derivanti dal contratto (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale ed assicurativa etc.).<br /><br /><br /><br />Il fatto trae origine dal contenzioso instaurato tra un lavoratore e la società di cui era dipendente.<br /><br />In breve, i fatti. <br /><br />Il Tribunale condannava la K. S.p.A. a pagare all'ex dipendente S.G.B., guardia giurata inquadrata nel 6° livello CCNL per dipendenti di istituti di vigilanza privata, la somma di € 1.862,00 a titolo di risarcimento danni per violazione delle disposizioni sullo spostamento del riposo settimanale, nonché quella di € 321,60 quale indennità ex art. 31 cit. CCNL. <br /><br />Rigettava, invece, l'impugnativa del licenziamento intimato al lavoratore nonché la domanda di superiore inquadramento nel 4° livello super e quella di declaratoria di illegittimità delle disposizioni aziendali in base alle quali era stato assegnato presso enti diversi dall'aeroporto di Trapani-Birgi, dove lavorava. <br /><br />La Corte d'appello rigettava l'appello principale del lavoratore e quello incidentale della K. S.p.A. <br /><br />Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il lavoratore, in particolare per avere la pronuncia ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore per essersi questi rifiutato di recarsi sul posto di lavoro, vista la prospettiva di essere inserito nell'organico aziendale con una qualifica inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte: obietta il lavoratore che il proprio rifiuto doveva qualificarsi come legittima eccezione di inadempimento, adeguata e proporzionata visto l'inadempimento di parte datoriale che, malgrado le continue e pressanti sollecitazioni del ricorrente, non gli aveva riconosciuto la retribuzione e l'inquadramento dovutigli. <br /><br />La Cassazione ha respinto il ricorso.<br /><br />Prima di esaminare la soluzione della Cassazione, va qui ricordato che, all’indomani del Jobs Act (che ha profondamente modificato l’art. 2103 c.c.), in corso di rapporto il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, purché le stesse siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte oppure corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito.<br /><br />Il demansionamento quindi è ancora generalmente vietato in quanto lesivo della professionalità acquisita dal lavoratore, tranne che in due casi: <br /><br />1) - qualora vi sia una modifica degli assetti organizzativi aziendali tale da incidere sulla posizione del lavoratore; <br /><br />2) - in specifiche ipotesi previste dai contratti collettivi. <br /><br />In entrambi i casi, comunque, il lavoratore può essere assegnato un solo livello di inquadramento inferiore a patto però che rientri nella stessa categoria legale. <br /><br />Occorre poi tener presente che, per il principio di irriducibilità della retribuzione, il lavoratore ha diritto di conservare il trattamento retributivo riconosciutogli prima dell’assegnazione a mansioni inferiori, con la sola eccezione di quegli elementi retributivi strettamente connessi alla mansione disimpegnata. <br /><br />Un’altra, distinta, ipotesi è quella del demansionamento per accordo tra le parti per cui le stesse possono sottoscrivere un accordo in una sede “protetta” (es. in sede sindacale o in DTL) decidendo di modificare le mansioni, la categoria legale, il livello di inquadramento ed anche la retribuzione, ma una simile modifica è legittima solo se motivata da un rilevante interesse del lavoratore rientrante in una delle seguenti ipotesi: conservazione dell’occupazione, miglioramento delle condizioni di vita del lavoratore ed acquisizione di una diversa professionalità.<br /><br />Se il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni inferiori in ipotesi diverse da quelle sopra riportate, un simile demansionamento deve considerarsi illegittimo, ma in tale ipotesi si pone il problema della legittimità del rifiuto da parte del lavoratore di svolgere mansioni considerate dequalificanti.<br /><br />In particolare, nella sentenza qui commentata, i Supremi Giudici affermano di dover dare continuità alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo - e, quindi, non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall'art. 1460 c.c. - purché risulti proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede.<br /><br />In particolare, il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli. <br /><br />Il dipendente è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartitegli ex artt. 2086 e 2104 c.c. e può invocare l'art. 1460 c.c. solo in caso di un altrui inadempimento totale o talmente grave da incidere in maniera irrimediabile sulle sue esigenze vitali. <br /><br />Pertanto, non è legittimo - ed è sanzionabile con il licenziamento per giusta causa - il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa dovuta, a causa di una ritenuta dequalificazione, ove il datore di lavoro adempia gli altri fondamentali obblighi derivanti dal contratto (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale ed assicurativa etc.): in altre parole, secondo la Cassazione, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di singoli compiti non conformi alla propria qualifica e che, ciò nonostante, gli siano stati richiesti, ma non può solo per questo motivo astenersi dall'espletare qualsiasi prestazione.<br /><br />Nel caso in esame, correttamente secondo la Suprema Corte, i giudici di merito avevano ritenuto comunque sproporzionata l'eccezione di inadempimento sollevata dal lavoratore che a fronte del regolare pagamento delle retribuzioni e della copertura previdenziale aveva ritenuto che bastasse esigere un superiore inquadramento contrattuale e una determinata assegnazione di sede (peraltro neppure spettantegli) per rifiutarsi di svolgere qualsivoglia prestazione lavorativa. <br /><br />Da, qui, dunque, il rigetto del ricorso.<br /><br />Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza.<br /><br />Ed invero, secondo l’interpretazione offerta dalla Cassazione, in tema di prestazioni lavorative, non è legittimo - ed è sanzionabile con il licenziamento per giusta causa - il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa dovuta, a causa di una ritenuta dequalificazione, ove il datore di lavoro adempia gli altri fondamentali obblighi derivanti dal contratto (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale ed assicurativa etc.).<br /><br /><br /><br /><br />Precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 12696 del 20/07/2012<br /><br /><br /><br /><br /><br />Corte di Cassazione, Sez. L, sentenza 13 giugno 2016, n. 12102<br /><br /><a href="http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2016/06/15/presunta-dequalificazione-rifiuto-di-lavorare-e-giusta-causa-di-licenziamento/12102-16%20pdf.pdf" title="http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2016/06/15/presunta-dequalificazione-rifiuto-di-lavorare-e-giusta-causa-di-licenziamento/12102-16%20pdf.pdf" rel="external">http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidian ... amento/12102-16%20pdf.pdf</a><br /><br /><a href="http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2016/06/15/presunta-dequalificazione-rifiuto-di-lavorare-e-giusta-causa-di-licenziamento" title="http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2016/06/15/presunta-dequalificazione-rifiuto-di-lavorare-e-giusta-causa-di-licenziamento" rel="external">http://www.ipsoa.it/documents/lavoro- ... ta-causa-di-licenziamento</a>Wed, 15 Jun 2016 12:22:40 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23448&forum=22Multa cancellata per chi supera di oltre 40 kmh il limite di velocità se sussiste lo stato di necess [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23361&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Multa cancellata per chi supera di oltre 40 kmh il limite di velocità se sussiste lo stato di necess<br />
Multa cancellata per chi supera di oltre 40 kmh il limite di velocità se sussiste lo stato di necessità<br />L'esimente richiede che l'azione sia compiuta per scongiurare un pericolo attuale e basta anche una "ragionevole minaccia"<br /> <br /><br /> <br />di Lucia Izzo - Multa cancellata per il richiamo allo stato di necessità, anche se l'automobilista procedeva a 40 chilometri orari oltre il limite consentito: per profittare dell'esimente, l'azione deve essere compiuta per scongiurare un pericolo attuale, inteso non come probabilità in senso assoluto, essendo sufficiente anche la "ragionevole minaccia".<br /><br />Lo ha disposto il Giudice di Pace di Palermo (magistrato onorario Citarda) nella sentenza 363/2016, accogliendo l'opposizione che il trasgressore aveva avanzato contro la multa elevata a suo carico.<br /><br /> <br />Il ricorrente era stato trovato a viaggiare sul suo veicolo viaggiando a 40 chilometri oltre il limite di velocità previsto e pertanto era scattata a suo carico la contravvenzione disciplinata dall'art. 142, comma 9, del Codice della strada.<br /><br />Nonostante ciò, trova accoglimento la sua richiesta di veder applicata l'esimente di cui all'art. 54 c.p., confermata dalla legge 689/91, disciplina che si configura come legge speciale per quanto riguarda i procedimenti inerenti le sanzioni amministrative.<br /><br />Il giudice chiarisce che lo stato di necessità si configura quando ricorre un pericolo attuale che rischia di determinare un danno alla persona: ciò significa che non solo il pericolo deve essere presente quando si trova ad agire il soggetto che chiede l'esimente, ma deve anche configurarsi in maniera imminente anche il danno che può derivare dal rischio.<br /><br />Per il giudice, il carattere di "attualità" del pericolo che porta a commettere l'azione illecita, impone che il rischio sia individuato e circoscritto nel suo contenuto quando il fatto viene commesso.<br />Affinché il trasgressore non risponda dell'illecito deve, conclude il giudicante, sussistere un nesso causale preciso e indefettibile tra la necessità di sacrificare un interesse protetto e l'obiettivo di evitare il pericolo specifico.<br /><br /> <br /><br />(30/03/2016 - Lucia Izzo) Commenti • Ultimi commenti • Cita nel tuo sito • Foto: 123rf.com<br /><br /><br />Fonte: Multa cancellata per chi supera di oltre 40 kmh il limite di velocità se sussiste lo stato di necessità <br />(<a href="http://www.StudioCataldi.it" title="www.StudioCataldi.it" rel="external">www.StudioCataldi.it</a>) <br /><a href="http://www.studiocataldi.it/articoli/21569-multa-cancellata-per-chi-supera-di-oltre-40-kmh-il-limite-di-velocita-se-sussiste-lo-stato-di-necessita.asp" title="http://www.studiocataldi.it/articoli/21569-multa-cancellata-per-chi-supera-di-oltre-40-kmh-il-limite-di-velocita-se-sussiste-lo-stato-di-necessita.asp" rel="external">http://www.studiocataldi.it/articoli/ ... lo-stato-di-necessita.asp</a>Thu, 5 May 2016 21:05:44 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23361&forum=22Roma, «Rubare per fame non è reato»: Cassazione assolve homeless [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23352&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Roma, «Rubare per fame non è reato»: Cassazione assolve homeless<br />
«Il fatto non costituisce reato»: per questo motivo la Cassazione ha annullato completamente la condanna a sei mesi di reclusione e cento euro di multa, per furto, inflitta dalla Corte di Appello di Genova a un giovane straniero senza fissa dimora, affermando che non è punibile chi, spinto dal bisogno, ruba al supermercato piccole quantità di cibo per «far fronte» alla «imprescindibile esigenza di alimentarsi». Con questo verdetto la Suprema Corte ha giudicato legittimo non punire un furto per fame del valore di 4 euro e sette centesimi per wurstel e formaggio. A fare ricorso in Cassazione non è stato il giovane senza fissa dimora, Roman Ostriakov, originario dei Paesi dell'Est.<br /><br /> Il ricorso lo ha fatto il Procuratore generale della Corte di Appello di Genova che chiedeva per l'imputato, non l'assoluzione, ma uno sconto di pena con la derubricazione del reato da furto lieve, come stabilito in primo e secondo grado, in tentato furto dal momento che Roman era stato bloccato prima di uscire dal supermercato, dopo essere stato notato da un cliente zelante e poco solidale con lo stomaco vuoto altrui che aveva avvertito il personale vigilante. Il clochard alla cassa aveva pagato solo una confezione di grissini, non i wurstel e le due porzioni di formaggio che si era messo in tasca. Venne fermato mentre stava per uscire dal negozio e quasi sperava di avercela fatta.<br /><br /> Dalla sentenza degli ermellini - numero 18248 della Quinta sezione penale - si apprende che Roman aveva già dei precedenti di furti di generi alimentari di poco prezzo, commessi sempre perchè spinto dalla fame, cronica come la sua situazione di indigenza e di emarginazione. Ad avviso dei supremi giudici quello commesso da Roman è un furto consumato e non tentato, ma - a loro avviso - «la condizione dell'imputato e le circostanze in cui è avvenuto l'impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una immediata e imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità».<br /><br />Così è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna inflitta in appello, il 12 febbraio del 2015, «perchè il fatto non costituisce reato». Il collegio degli 'ermellinì è stato presieduto da Maurizio Fumo, il consigliere relatore è Francesca Morelli. Anche la Procura della Cassazione aveva chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione dei 'severì magistrati genovesi. «La Cassazione ha stabilito un principio sacrosanto: un piccolo furto per fame non è in alcun modo equiparabile a un gesto di delinquenza, perchè l'esigenza di alimentarsi giustifica il fatto», ha commentato Carlo Rienzi, presidente del Codacons.<br /><br />«Negli ultimi anni di crisi economica è aumentato a dismisura il numero di cittadini, specie anziani, costretti a rubare nei supermercati per riuscire ad arrivare a fine mese. In questi casi il reato è commesso non dal ladro ma dallo Stato che abbandona i più deboli al loro destino portandoli a compiere gesti come furti di alimenti», ha concluso Rienzi. <br /><br />Lunedì 2 Maggio 2016 - Ultimo aggiornamento: 20:04<br /> <a href="http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/rubare_reato_cassazione_assolve-1706441.html" title="http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/rubare_reato_cassazione_assolve-1706441.html" rel="external">http://www.ilmessaggero.it/primopiano ... ione_assolve-1706441.html</a>Mon, 2 May 2016 20:30:38 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23352&forum=22calcolo stipendio [da eccomi]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23351&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: calcolo stipendio<br />
Firmato un contratto riguardante servizi esercenti di pulizia da 6 ore al giorno (30 settimanali) questo mese tra notti e pomeriggi ho fatto 160 ore a quanto ammonterebbe ? grazie milleMon, 2 May 2016 19:10:44 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23351&forum=25PARENTI E CONVIVENTI INAFFIDABILI (Angelo Vicari) [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23279&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: PARENTI E CONVIVENTI INAFFIDABILI (Angelo Vicari)<br />
PARENTI E CONVIVENTI INAFFIDABILI (Angelo Vicari) <br />Non è la prima volta che il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi su provvedimenti di rifiuto/revoca del Prefetto e/o del Questore in materia di licenze di armi, adottati in considerazione dei precedenti di parenti o conviventi.<br />Di questo indirizzo restrittivo ne ha fatto le spese recentemente una Guardia giurata, che si è vista rifiutare il rinnovo della licenza di porto di pistola, nonché l’adozione del divieto di detenere armi, siccome a carico del proprio convivente “risultano numerosi precedenti di polizia per reati di natura ostativa”.<br />L’interessato, ritenendosi fortemente penalizzato per la sua attività lavorativa, con possibili ripercussioni negative sulla conservazione della stessa, è stato costretto a ricorrere al Giudice amministrativo.<br />Il TAR del Piemonte, con sentenza n. 1497, del 10 luglio 2014, ha però respinto il ricorso, ritenuto infondato, riconoscendo la legittimità del provvedimento del Prefetto per il suo carattere “cautelativo della sicurezza pubblica”, perché “finalizzato ad evitare il pericolo per tale bene giuridico,determinato dalla possibile disponibilità di armi in capo ad un soggetto che non possa garantirne il corretto uso”. Infatti, il provvedimento prefettizio è stato motivato evidenziando che, anche la semplice convivenza con persona che abbia pregiudizi penali, può determinare dubbi sul “giudizio di sufficiente affidabilità circa la garanzia di non abusare delle armi, con il conseguente giudizio prognostico sfavorevole circa il possibile utilizzo improprio dell’arma”.<br />Di diverso avviso il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5542, del 15 ottobre 2015, ha accolto il ricorso in appello. Infatti, è stato evidenziato che “sebbene l’Autorità di pubblica sicurezza abbia il compito, da esercitare con ampia discrezionalità, di prevenire fatti lesivi della sicurezza pubblica che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi” pur tuttavia tale ampia potestà discrezionale, peraltro “da esercitare con il massimo rigore”, non può prescindere dal presupposto che “i requisiti soggettivi del richiedente vanno valutati con stretto riferimento alla persona del titolare dell’autorizzazione”.<br />Nonostante ciò, lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto che “il pericolo di abusi potrebbe derivare da soggetti conviventi appartenenti alla famiglia del titolare dell’autorizzazione”. Dunque, quando si possa ipotizzare detto pericolo, sussiste la legittimità dei provvedimenti delle Autorità di P.S., sempreché nella motivazione siano indicati “rigorosamente quali indizi lasciano ritenere che la convivenza e l’ambiente familiare possa condizionare negativamente il giudizio di non affidabilità personale, come ad esempio scambio di querele, minacce e lesioni, in un contesto di conflittualità inusuale fra persone che vivono sotto lo stesso tetto”.<br />Invece, nel provvedimento del Prefetto, adottato nei confronti del ricorrente, non vi è alcun riferimento ai citati”indizi”, ma solo un generico richiamo ai precedenti penali del convivente, peraltro datati.<br />Quindi, siccome dagli atti “non risultano situazioni attuali di conflittualità tra il ricorrente ed il proprio convivente che possano far sospettare il pericolo di un abuso delle armi da parte del ricorrente, neppure su condizionamento o pressione del convivente”, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, pur compensando le spese tra le parti.<br />Tale decisione conferma l’orientamento dell’alto Consesso in casi analoghi, nei quali l’unico motivo per l’emissione di provvedimenti inibitori in materia di armi è stato quello del rapporto di parentela, affinità o convivenza del titolare delle licenze con persone con pregiudizi penali ostativi (Cons. St. n. 5438/2005, n. 581/2014, n. 2312/2014, sentenza commentata in questo stesso sito).<br />Da quest’ultima giurisprudenza si evince chiaramente che il Consiglio di Stato non mette in discussione “l’ampia discrezionalità” delle Autorità di P.S. in materia di autorizzazioni relative alle armi, ma, anzi, ribadisce che detta discrezionalità debba essere “esercitata con il massimo rigore”, siccome “le cronache dimostrano sin troppo spesso che vi è semmai da lamentare che certe precauzioni non siano state più severamente adottate” (Cons. St. n. 4666/2013), precisando, comunque, che, quando si incida su interessi primari della persona, come la conservazione del lavoro, l’esercizio di tale discrezionalità debba essere“più penetrante” (Cons. St. n. 5039/2014).<br />Il Giudice amministrativo, dunque, non solo riconosce l’opportunità dell’adozione di provvedimenti restrittivi quando vi sia il pericolo che parenti o conviventi non affidabili possano avere la disponibilità di armi, ma, anzi, li sollecita.<br />Invece, lo stesso Consiglio di Stato mette in discussione il percorso procedurale per l’esercizio corretto di tale “ampia discrezionalità”. Infatti, l’anello debole della catena degli atti endoprocedimentali, che determina la illegittimità dei provvedimenti delle Autorità di P.S., è, quasi sempre, la mancanza o inadeguatezza della loro motivazione. Purtroppo la P.A. troppo spesso si dimentica di una delle più importanti novità introdotte dalla legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo, nella quale, all’art. 3, è stato esplicitamente stabilito che “ogni provvedimento amministrativo..deve essere motivato…La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”, così da mettere in grado il cittadino di conoscere facilmente i motivi che inducono la P.A. ad adottare provvedimenti negativi nei suoi confronti, potendo valutare nel contempo l’opportunità o meno di ricorrere.<br />Ancor oggi, raramente i provvedimenti emessi dalle Autorità di P.S. sono sostenuti “da congrua motivazione in ordine ai presupposti ed agli elementi significativi che inducono all’adozione di una misura che comporta una restrizione della sfera giuridica del destinatario” (Cons, St. n. 2312/2014).<br />Il Consiglio di Stato, anche nella sentenza in commento, evidenzia che, nei casi di provvedimenti adottati per inaffidabilità di parenti o conviventi, dalla motivazione si dovrebbe facilmente evincere “quali indizi lasciano ritenere che la convivenza e l’ambiente familiare possa condizionare negativamente il giudizio di non affidabilità”, come per esempio querele/denunce per minacce o lesioni, non limitandosi a formule di stile limitate alla elencazione di precedenti penali.<br />Dunque, le indicazioni di tale giurisprudenza dovrebbero richiamare l’attenzione delle Autorità di P.S., ogni qual volta devono emettere provvedimenti di restrizione della sfera giuridica del destinatario, a maggior ragione quando questi ultimi possano incidere, come nel caso di specie, sulla attività lavorativa. Un richiamo in tal senso è stato formalizzato anche dallo stesso Ministero dell’Interno con le circolari del 30 ottobre 1996 e del 21 marzo 2014. Infatti, è stata raccomandata “la massima attenzione alla stesura della motivazione, dovendo l’esercizio della discrezionalità amministrativa trovare fondamento su elementi il più possibile circostanziati e non risultare ancorati a generiche finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.<br />Quindi, specialmente quando i provvedimenti inibitori si basano su precedenti di parenti o conviventi, i fatti e gli accertamenti devono essere particolarmente circostanziati, tenuto conto che “le autorizzazioni di polizia sono personali” (art. 8 T.U.L.P.S.) e che “i requisiti soggettivi del richiedente vanno valutati con stretto riferimento alla persona del titolare dell’autorizzazione” (Cons. St. n. 5542/2015). Peraltro, non possono essere concesse licenze di porto di armi a chi “non dà affidamento” di non abusarne (art. 43 T.U.L.P.S.), affidamento limitato al richiedente e non anche ai suoi parenti o conviventi. Lo stesso Ministero dell’Interno, con circolare del 30 ottobre 1996, relativa alle pronunce della Corte Costituzionale sul requisito dell’ottima e buona condotta, ebbe a precisare che “non dovranno essere prese in considerazione circostanze che attengano alla vita privata, bensì solo fatti specifici ed obiettivamente verificabili che si sono manifestati nell’ambito della vita associata anche familiare”.<br />All’Autorità di P.S. non mancano certo gli strumenti giuridici per intervenire preventivamente anche quando l’affidabilità del titolare delle licenze possa essere messa in pericolo dalla presenza di parenti o conviventi inaffidabili. Infatti, l’art. 38 del T.U.L.P.S. dà potestà di eseguire, quando lo ritenga opportuno, “verifiche di controllo” a tutti i detentori di armi e “di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili”. Tale potestà è finalizzata alla verifica che la custodia delle armi sia “ assicurata con ogni diligenza” ed offra “adeguate garanzie di sicurezza”, con possibile denuncia all’A.G. per gli artt. 20 e 20bis della legge 110/1975 , ove venga riscontrata la mancanza di ”cautele necessarie”, con conseguente possibilità di impossessamento agevole delle armi da persone imperite o che ne possano fare abuso.<br />Una adeguata motivazione non dovrebbe prescindere da tali controlli, ripetuti nel tempo, con l’elencazione anche di eventuali denunce all’A.G., quando siano state riscontrate inadempienze, nonchè querele e/o denunce, tutti fatti circostanziati che “lasciano ritenere che la convivenza e l’ambiente familiare possa condizionare negativamente il giudizio di non affidabilità” del titolare delle licenze, anche in merito alla custodia.<br />Come in medicina la”prognosi”, pur essendo aleatoria, si basa sulla “diagnosi”, conseguenziale alla valutazione dei sintomi del malato, così le Autorità di P.S., nell’adottare i propri provvedimenti, dovrebbero formulare il “giudizio prognostico” basato esclusivamente su una preventiva e scrupolosa diagnosi dei “soli fatti specifici ed obiettivamente verificabili”, suscettibili di rivelarsi, in forma più esplicita, quali segni premonitori di possibile abuso e/o negligenza nella custodia delle armi da parte del titolare delle licenze.<br /><a href="http://www.earmi.it/varie/parenti.html" title="http://www.earmi.it/varie/parenti.html" rel="external">http://www.earmi.it/varie/parenti.html</a>Sun, 10 Apr 2016 19:10:14 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23279&forum=22Re: proposta di lavoro mi conviene? [da piernico]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23174&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: proposta di lavoro mi conviene?<br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />marlonbran ha scritto:<br />ciao a tutti ragazzi,<br /><br />ho un problema.<br /><br />attualmente lavoro presso un'azienda e guadagno molto di piu' di quanto mi hanno proposto per fare un servizio di portierato.<br /><br />Mi hanno proposto un livello che dovrebbe essere il d, con 800 euro netti al mese piu' straordinari e notturni del 15 per cento in piu'.<br /><br />ma secondo voi è 800 netti? perchè avevo visto il tabellare e vedevo 890 lordi, quindi netti non possono essere mai 800 o mi sbaglio?<br /><br />io al momento ne guadagno molto di piu' e quindi vorrei capire se ne vale la pena o meno indipendentemente dalle ragioni che mi spingono a cambiare.<br /></blockquote></div><br />Dipende anche dal tipo di contratto e dalle ore lavorative. La differenza che hai citato tra stipendio lordo e netto è troppo esigua, anche se si considerano i contributi previdenziali, come l'IRPEF e le imposte dovute per l’addizionale regionale e comunale.<br />Sul sito dell'INPS si trovano diverse informazioni e sui calcoli che spettano ad un lavoratore dipendente. <a href="http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6357" title="http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6357" rel="external">http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6357</a><br />C'è da dire anche che il calcolo di queste altre imposte (l'Irpef e le addizionali regionali e comunali) viene fatta sullo stipendio lordo. E poi in base all’Irpef lorda dovuta in base agli scaglioni e le aliquote progressive si possono calcolare le detrazioni di imposta per carichi di famiglia (se si hanno figli o moglie) che ho calcolato stampando i miei documenti su <a href="http://print24.com/it/" rel="external" title="">print24</a>, per tipologia di reddito (dipendente, pensione o d’impresa) e per particolari spese sostenute (come ad esempio quelle mediche).Thu, 24 Mar 2016 21:06:22 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23174&forum=25Legittimo “spiare” il dipendente con il Gps [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23069&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Legittimo “spiare” il dipendente con il Gps<br />
Legittimo “spiare” il dipendente con il Gps <br /> <br /> di Antonio Del Gatto<br /><br />Con sentenza n. 20440/2015, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato due precedenti decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello di Torino, che si erano entrambi pronunciati per il rigetto della domanda proposta dal ricorrente per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli dall’azienda presso cui lavorava.<br /><br />Il datore di lavoro gli aveva contestato di essersi allontanato dalla sede aziendale “per trattenersi in bar o locali di tavola calda o comunque fuori della zona di attività dell’impresa, per conversare, ridere o scherzare con i colleghi”.<br /><br />Ancorché dotato di autonomia operativa, il suo comportamento risultava, infatti, privo di adeguata logica motivazione, “né bastava a giustificare la durata delle soste nei bar l’assunzione di farmaci diuretici, oppure la necessità di colloqui con i collaboratori, colloqui che ben avrebbero potuto svolgersi sui luoghi di lavoro”. Tutti comportamenti per i quali, peraltro, sussistevano precedenti disciplinari regolarmente contestati.<br /><br />Tali comportamenti costituivano, in definitiva, giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro perché minavano in radice il nesso fiduciario necessariamente intercorrente tra il lavoratore e il datore di lavoro.<br /><br />In proposito, il ccnl di categoria ripeteva la formula dell’art. 2119 del codice civile, mentre il codice disciplinare (artt. 12 e 13), prodotto in giudizio dall’azienda, prevedeva per i coordinatori di lavoro altrui il licenziamento nei casi di soste in pubblici esercizi oppure di inattività, o di presenza fuori delle zone di lavoro, o di intrattenimento con altri colleghi.<br /><br />Ma il novum della pronuncia della Suprema Corte sta nell’aver considerato non fondato il motivo del ricorrente che denuncia la violazione degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori, sostenendo l’illegittimità del licenziamento, preceduto dall’utilizzazione di investigatori privati e del sistema satellitare GPS, di rilevamento dei movimenti dell’autovettura affidata per l’esecuzione della prestazione lavorativa.<br /><br />Secondo gli Ermellini di piazza Cavour, i predetti articoli “impongono modi d’impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti e attrezzature per il controllo a distanza. I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa ma non anche comportamenti dei lavoratori lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale. Non sono perciò vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti”.<br /><br />Ciò tanto più vale quando, come nel caso di specie, il lavoro deve essere eseguito fuori dei locali aziendali, ove è più facile la lesione dell’interesse all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore.<br /><br /><a href="mailto:[email protected]" title="[email protected]">[email protected]</a><br /><br /><a href="http://ilfoglietto.it/il-foglietto/4386-legittimo-spiare-il-dipendente-con-il-gps.html" title="http://ilfoglietto.it/il-foglietto/4386-legittimo-spiare-il-dipendente-con-il-gps.html" rel="external">http://ilfoglietto.it/il-foglietto/43 ... ipendente-con-il-gps.html</a>Thu, 4 Feb 2016 10:41:03 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23069&forum=22Corte Ue: chi usa la mail aziendale a fini personali può essere licenziato [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22961&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Corte Ue: chi usa la mail aziendale a fini personali può essere licenziato <br />
13 gennaio 2016<br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br /> Corte Ue: chi usa la mail aziendale a fini personali può essere licenziato <br /><br />Per la Corte europea dei diritti dell’uomo il controllo da parte del datore di lavoratore non viola la privacy del lavoratore<br /><br />Con una decisione quasi unanime – 6 voti a 1 – i giudici di Strasburgo hanno stabilito che il controllo, da parte del datore di lavoro, della mail aziendale del dipendente, non viola l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, che tutela il rispetto della privacy nella vita privata, familiare e casalinga, e la relativa corrispondenza.<br /><br />Controllo che può anche legittimare il licenziamento del lavoratore che, con l’utilizzo a fini personali di uno strumento di lavoro aziendale, comprometta, a giudizio dell’azienda, la sua produttività in ufficio.<br /><br />Il caso all’esame della Corte nasce dal ricorso di un cittadino romeno licenziato dal datore di lavoro che aveva scoperto che la messaggeria aziendale veniva utilizzata del dipendente per parlare con il fratello e la fidanzata, infrangendo così le regole interne della società.<br /><br />Inutile il tentativo del ricorrente di invocare la violazione del suo diritto alla privacy: secondo la Corte, oltre a non essere “irragionevole” che un datore di lavoro voglia verificare che i dipendenti portino a termine i propri incarichi durante l’orario di lavoro, l’accesso alla messaggeria aziendale era stato effettuato da parte di quest’ultimo nella convinzione di trovare solo comunicazioni di tipo professionale. In ogni caso, il contenuto delle comunicazioni personali intercettate, la cui riservatezza resta tutelata, non è stato utilizzato per legittimare il licenziamento.<br /><br />In conclusione, per la Corte europea dei diritti dell’uomo, la giustizia romena, nel confermare la legittimità del licenziamento, ha trovato un buon equilibrio tra il diritto alla privacy del dipendente e gli interessi del suo datore di lavoro. Il tutto mentre in Italia si dibatte sui nuovi controlli a distanza previsti dal Jobs Act.<br /><br /> <br /><br />A.G.<br /><a href="http://www.federsicurezza.it/news.aspx?newId=56" title="http://www.federsicurezza.it/news.aspx?newId=56" rel="external">http://www.federsicurezza.it/news.aspx?newId=56</a>Wed, 13 Jan 2016 22:58:51 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22961&forum=22Congedo parentale,maternita e paternita ,le novita in vigore dal 2015 [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22960&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Congedo parentale,maternita e paternita ,le novita in vigore dal 2015<br />
Le novità introdotte dal Decreto n. 80/2015<br /><br /> <br /><br />1. Le modifiche sul testo unico della maternità e paternità: il Decreto Legislativo n.151/2001 dopo il 25 giugno 2015 <br /><br />•l'astensione obbligatoria non goduta a causa di parto prematuro potrà essere fruita dalla lavoratrice madre dopo la nascita del bambino, anche nel caso in cui ciò comporti il superamento dei cinque mesi previsti (nuovo articolo 16 del D. Lgs. n.151/2001);<br /><br /><br />•il congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma 1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell'ottavo anno;<br /><br /><br />•la scelta tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo articolo 32, comma 1 ter);<br /><br /><br />•sono ridotti i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (non più quindici), ridotti a due qualora si richieda la fruizione ad ore (nuovo articolo 32, comma 3); <br /><br /><br />•il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni). Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria – per l'anno 2015 Euro 16.327,68), per i quali l'indennità del 30% è prevista fino all'ottavo anno del bambino (nuovo articolo 34, commi 1 e 3).<br /><br /><br />•è possibile sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti l'idoneità alla ripresa dell'attività (articolo 16 bis);<br /><br /><br />•l'indennità di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (nuovo articolo 24, comma 1). <br /><br /><br />Tali novità si applicano, in via sperimentale, per il solo 2015: la possibilità di fruirne per gli anni successivi è subordinata all'entrata in vigore di ulteriori decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria.<br /><br />Resta fermo che le dimissioni volontarie del genitore durante il primo anno di vita del bambino non prevedono obbligo di preavviso al datore di lavoro (nuovo articolo 55, comma 1).<br /><br /><br />Le novità per i genitori adottivi<br /><br />Al fine di evitare disparità e favorire l'inserimento del minore nelle famiglie, è prevista l'estensione delle tutele predisposte per i genitori naturali anche ai genitori adottivi.<br /><br /> Tra le varie novità previste in caso di adozioni internazionali, è introdotta anche:<br /><br />•la possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito sebbene la madre non sia lavoratrice (nuovo articolo 31, comma 2), in modo che entrambi possano partecipare pienamente a tutte le fasi della procedura di adozione, anche quelle che si svolgono all'estero; <br /><br /><br />•la non obbligatorietà di lavoro notturno, che è estesa anche alle madri o padri adottivi o affidatari duranti i primi di tre anni di ingresso del bambino nella famiglia (nuovo articolo 53, comma 2, lettera 1 bis). <br /><br /><br />Disposizioni a sostegno dei lavoratori autonomi e parasubordinati interessati da un affido o da un'adozione <br /><br />1.L'indennità di maternità sarà fruibile anche dalle libere professioniste, per cinque mesi in caso di adozione e per tre mesi nell'ipotesi di affido (nuovo articolo 72, comma 1).<br /><br /><br />2.Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell'INPS possono richiedere l'indennità di maternità della durata di cinque mesi dall'ingresso del minore in famiglia, fruibile anche dal padre in caso di morte, grave infermità o abbandono della madre (articolo 66, comma 1 bis). <br /><br /><br />3.E' recepito il principio per cui l'omissione contributiva del committente non ha ripercussioni sulla fruizione dell'indennità di maternità per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, altrimenti ingiustamente condizionati dal comportamento illecito di un terzo (articolo 64 ter).<br /><br /><br />4.Anche laddove la madre sia lavoratrice autonoma, in caso di morte o infermità grave della stessa o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre - lavoratore autonomo - quest'ultimo può fruire del congedo di paternità (articolo 66, comma 1 bis). <br /><br /><br />Le novità di cui ai punti 2, 3 e 4 avranno validità anche per gli anni successivi al 2015 subordinatamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi che ne individuino la copertura finanziaria.<br /><br /> <br /><br />2. Violenza di genere <br /><br />Per il 2015 le vittime di violenza di genere (come individuate dal Decreto Legge 93/2013 convertito nella Legge 119/2013), lavoratrici dipendenti o parasubordinate sia del privato che del pubblico, potranno richiedere un'astensione per un periodo massimo di tre mesi dall'attività lavorativa, per motivi legati al percorso di protezione. La fruizione del congedo potrà avvenire su base giornaliera od oraria nell'arco dei tre anni, secondo modalità stabilite dagli accordi collettivi; in loro assenza, si avrà riguardo alle esigenze della lavoratrice stessa. <br /><br />Durante il periodo di congedo la lavoratrice percepirà un'indennità parametrata all'ultima retribuzione.<br /><br />Le lavoratrici vittime di violenza potranno inoltre chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il part time concesso dovrà essere trasformato nuovamente in full time su richiesta della lavoratrice (articolo 24 - d. lgs.n. 80/2015).<br /><br /> <br /><br />3. Telelavoro e azioni di conciliazione <br /><br />Sono introdotti benefici per i datori di lavoro che utilizzeranno forme di organizzazione tese ad una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti:<br /><br />•i lavoratori ammessi al telelavoro possono essere esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da disposizioni di legge o di contratto collettivo per l'applicazione di particolari normative ed istituti (articolo 23 - d. lgs. n. 80/2015);<br /><br /><br />•In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, il 10% del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. Saranno definiti in un apposito decreto interministeriale i criteri e le modalità per accedere a questo nuovo sgravio. Nello stesso decreto, inoltre, saranno delineate linee guida e modelli utili per incoraggiare la diffusione delle buone pratiche (articolo 25 - d. lgs. n. 80/2015).<br /><br /><a href="http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pages/20150805_Conciliazione-vita-lavoro---scheda-di-sintesi.aspx" title="http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pages/20150805_Conciliazione-vita-lavoro---scheda-di-sintesi.aspx" rel="external">http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pag ... ---scheda-di-sintesi.aspx</a>Wed, 13 Jan 2016 17:33:08 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22960&forum=22Circolare MISE – Requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22782&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Circolare MISE – Requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica <br />
Circolare MISE – Requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica <br />Il 24 novembre scorso, presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali, FederSicurezza, insieme alle altre associazioni rappresentative degli istituti di vigilanza privata, ha preso parte ad un incontro di consultazione in merito alla bozza di Circolare sulle “Modalità operative per l’accertamento della sussistenza dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica di cui all’Allegato E del D.M. n. 269/2010, come sostituito dall’Allegato 1 del D.M. n. 56/2010”.<br /><br />Al termine della fase di consultazione, tenendo conto dei contributi pervenuti e in raccordo con il Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, è stata emanata la Circolare in commento, che contiene le indicazioni tecnico-operative per uniformare la modulistica e le procedure relative all’attività svolta dagli Ispettorati territoriali per la verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica degli istituti di vigilanza privata, ai sensi dell’Allegato E del D.M. n. 269/2010, come sostituito dall’Allegato 1 del D.M. n. 56/2010.<br /><br />Il documento contiene anche un fac-simile del verbale di accertamento utilizzato dai funzionari degli Ispettorati territoriali nel corso delle ispezioni presso gli Istituti di Vigilanza, che può tornare utile come guida da seguire per un’eventuale preventiva verifica interna.<br /><br />La Circolare, in allegato, sarà operativa a partire dall’inizio del 2016<br /><br /><a href="http://www.federsicurezza.it/news.aspx?newId=45" title="http://www.federsicurezza.it/news.aspx?newId=45" rel="external">http://www.federsicurezza.it/news.aspx?newId=45</a>Fri, 4 Dec 2015 20:10:44 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22782&forum=22Lavoratore spiato con il gps? Confermato il licenziamento [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22681&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Lavoratore spiato con il gps? Confermato il licenziamento<br />
Lavoratore spiato con il gps? Confermato il licenziamento<br /><br />Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 12/10/2015 n° 20440<br />Con la sentenza numero 20440/2015, depositata il 12 ottobre, i Giudici di legittimità hanno dichiarato legittimo il licenziamento perpetrato in danno di un lavoratore dopo una serie di controlli svolti con il sistema satellitare GPS e con un’agenzia investigativa.<br /><br /><br /><br />Il caso approda in Cassazione dalla Corte d’Appello di Torino, la quale, con pronunzia del novembre 2013, ha confermato la decisione del Tribunale di prime cure di rigetto del ricorso proposto dal lavoratore per la declaratoria di illegittimità del licenziamento.<br /><br /><br /><br />Nel caso esaminato il lavoratore interessato dal licenziamento svolgeva le mansioni di coordinatore dell’operato di altri dipendenti addetti alla nettezza urbana nel territorio di alcuni comuni della provincia di Torino, con orario dalle sei alle dodici e trenta e l’utilizzo del veicolo della società.<br /><br /><br /><br />La Corte piemontese ha evidenziato che nelle comunicazioni di addebito fatte al lavoratore gli veniva contestato, giustamente, l’allontanamento dalla zona di attività e le numerose pause. Ha osservato, ulteriormente, che è lecito il controllo svolto dalla società datrice al di fuori dei locali aziendali mediante guardie giurate, o simili, e con l’uso di strumenti per la localizzazione degli automezzi (GPS) e che, comunque, anche se il lavoratore è dotato di una certa autonomia operativa è sempre tenuto al rispetto dei limiti temporali della pause e al rispetto dei limiti dei territori di competenza.<br /><br /><br /><br />I comportamenti del lavoratore hanno, dunque, costituito una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro poiché hanno compromesso il rapporto fiduciario intercorrente tra il lavoratore e il datore<br /><br /><br /><br />Il lavoratore ricorre in Cassazione contestando la mancata immediatezza della contestazione disciplinare, l’illegittimità del licenziamento e l’intenzionalità dell’illecito. Gli Ermellini hanno ritenuto infondati tutti i motivi addotti dal lavoratore. <br /><br /><br /><br />La Corte, in particolare si è soffermata sulla legittimità del licenziamento preceduto dall’utilizzo di investigatori privati e del sistema di controllo GPS installato sull’autovettura utilizzata dal lavoratore.<br /><br /><br /><br />Le norme dello Statuto dei Lavoratori impongono modi di impiego specifici delle guardie giurate, del personale di vigilanza e delle attrezzature per il controllo a distanza. Ma tali divieti, sottolinea la Corte, “riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa, ma non anche i comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.” <br /><br /><br /><br />Per tale ragione non sono illegittimi i controlli difensivi, quei controlli, in altri termini, che hanno lo scopo di evidenziare comportamenti estranei alla normale attività lavorativa. <br /><br /><br /><br />Tale orientamento, peraltro, è pacifico e consolidato, argomenta la Corte, tanto più come nel caso oggetto di esame, quando l’attività lavorativa è espletata al di fuori dei locali aziendali.<br /><br /><br /><br />Merita breve cenno anche il quarto motivo di doglianza del lavoratore inerente la scelta dei minuti di pausa.<br /><br /><br /><br />Secondo la Corte, è assolutamente da escludere che la determinazione del tempo e della durata delle pause di riposo - che non bisogna confondere con la necessità fisiologica di recarsi ai servizi igienici - sia rimessa all’arbitrio del lavoratore. <br /><br /><a href="http://www.altalex.com/documents/news/2015/11/12/lavoratore-spiato-con-il-gps-licenziamento" title="http://www.altalex.com/documents/news/2015/11/12/lavoratore-spiato-con-il-gps-licenziamento" rel="external">http://www.altalex.com/documents/news ... -con-il-gps-licenziamento</a>Thu, 12 Nov 2015 09:20:06 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22681&forum=22Corte Ue, risoluzione contratto per rifiuto taglio salario è licenziamento [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22679&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Corte Ue, risoluzione contratto per rifiuto taglio salario è licenziamento<br />
Economia <br />loading<br />Corte Ue, risoluzione contratto per rifiuto taglio salario è licenziamento <br />ore 11.25 del 11 novembre 2015<br />Per i giudici di Lussemburgo quando la cessazione del rapporto di lavoro "è imputabile alla modifica unilaterale apportata dal datore di lavoro a un elemento sostanziale del contratto di per ragioni non inerenti alla persona della lavoratrice stessa" si tratta di un licenziamento<br />Invia<br />6<br /> <br />MILANO - Chiudere un contratto di lavoro perché un dipendente ha rifiutato una riduzione salariale o un'altra modifica "sostanziale e unilaterale" del contratto, equivale ad un licenziamento: lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue. "La risoluzione di un contratto di lavoro in seguito al rifiuto del lavoratore di acconsentire a una modifica unilaterale e sostanziale, a suo svantaggio, degli elementi essenziali del contratto costituisce un licenziamento ai sensi della direttiva sui licenziamenti collettivi", scrive la Corte.<br /><br /> "Il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, a una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di 'licenziamento' ai sensi della direttiva. La Corte ricorda che i licenziamenti si caratterizzano per la mancanza di consenso da parte del lavoratore", si legge nella sentenza.<br /><br />La Corte si è pronunciata su un caso spagnolo nel quale, in sintesi, il dipendente di un'azienda che aveva chiuso numerosi contratti di lavoro per motivi e con modalità differenti, voleva vedere applicata la legge sui licenziamenti collettivi che l'azienda invece negava, avendo chiuso dei contratti anche con il consenso di alcuni dipendenti. Tra essi, una lavoratrice che aveva acconsentito alla risoluzione consensuale dopo aver rifiutato una decurtazione dello stipendio del 25%.<br /><br />Ma, scrive la Corte, in questo caso la cessazione del rapporto di lavoro "è imputabile alla modifica unilaterale apportata dal datore di lavoro a un elemento sostanziale del contratto di per ragioni non inerenti alla persona della lavoratrice stessa. Tale cessazione costituisce quindi un <a href="licenziamentohttp://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/economia/2015/11/11/news/corte_ue-127097193?rss=" title="licenziamentohttp://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/economia/2015/11/11/news/corte_ue-127097193?rss=" rel="external">licenziamentohttp://m.repubblica.it/mobile/r/sezio ... s/corte_ue-127097193?rss=</a>Wed, 11 Nov 2015 13:14:36 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22679&forum=22Re: La suprema Corte di Cassazione con la sentenza citata, afferma che la Guardia Particolare Giurata an [da WuMing]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22550&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: La suprema Corte di Cassazione con la sentenza citata, afferma che la Guardia Particolare Giurata an<br />
Era evidente fin dall'inzio, il TAR l'aveva fregata in partenza e detto chiaramente non poteva fare diversamente!!!<br />Ha reso il decreto da g.p.g. sulla forza della motivazione di autosufficienza economica venuta a mancare col ritiro della concessione (attenzione a chi legge, la concessione non è un atto dovuto da parte dello stato, non è un diritto, è e resta una concessione, come ai tempi del monarca che per sua gentile grazia concedeva) del decreto da g.p.g., ma poi non ha potuto usare la stessa ermeneutica per la concessione del porto d'armi.<br />Il contratto è scritto da gente che queste robe le sa benissimo, le scrivono in questo modo per fregarti in partenza, ecco perché fanno il combinato disposto di decreto da g.p.g. e decreto per l'arma, sanno a priori che così facendo licenziano senza se e senza ma, con la giurisprudenza dalla loro parte.<br />E i sindacati complici padronali firmano!!!<br />Una follia fare ricorso in Cassazione dovendo pagare le spese legali e processuali.<br />Io non l'avrei fatta tenendomi quei soldi.<br />Questa è la legge.Mon, 19 Oct 2015 01:31:31 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22550&forum=22“Assolto da procedimento, veicolo non di proprietà”, ‘reintegrato’ vigilante foggiano [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22551&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: “Assolto da procedimento, veicolo non di proprietà”, ‘reintegrato’ vigilante foggiano<br />
16 ott 2015, 22:36<br /><br />Ricorso di un privato contro l'U.T.G. Prefettura di Foggia e il Ministero dell'Interno<br /><br />“Assolto da procedimento, veicolo non di proprietà”, ‘reintegrato’ vigilante foggiano<br /><br />All’esito della Pubblica Udienza del 2.7.2015, per la quale le parti non hanno prodotto memorie, la causa è passata in decisione<br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.infodifesa.it" title="www.infodifesa.it" rel="external">www.infodifesa.it</a><br /><br /><br /><br />Di: Redazione<br /><br /><br /><br /><br />ADVERTISEMENT<br /><br /><br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br />Condividi Tweet<br /><br /><br />Bari. ”(..) In tale ottica, l’aver accertato nel luglio 2013 lo svolgimento dell’attività in questione pur con i titoli scaduti, allorquando il loro rinnovo era stato tempestivamente richiesto e nell’attesa che il procedimento venisse ad una conclusione, nonostante le reiterate, e disattese, richieste in tal senso, non pare, a giudizio del Collegio, circostanza che da sola possa giustificare il mancato rinnovo delle autorizzazioni di polizia per sopravvenuta inaffidabilità e perdita del requisito della buona condotta del ricorrente, il quale fino all’evento contestatogli si è rivelato persona esente da mende, distintosi per di più nell’esercizio della propria attività professionale”. Con recente sentenza, la seconda sezione del TAR Puglia di Bari – definitivamente pronunciandosi – hanno accolto il ricorso di un privato contro l’U.T.G. Prefettura di Foggia e il Ministero dell’Interno, per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – del provvedimento del 29.04.2014, notificato il 02.06.2014, con il quale sono state rigettate “le istanze intese ad ottenere rispettivamente il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata, ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di pistola”.<br /> <br />Attraverso il ricorso l’uomo aveva impugnato “il provvedimento di rigetto delle istanze tese ad ottenere il rinnovo del titolo di guardia particolare giurata e dell’autorizzazione al porto di pistola, lamentando in sintesi, il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 11 RD 773/1931 e l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto ed illogicità manifesta, in cui sarebbero incorse le Amministrazioni intimate“. “(…) nell’ottobre 2012 veniva presentata istanza di rinnovo dei titoli di polizia in questione, in scadenza il 21.11.2012, e che in data 3.4.2013 la Prefettura di Foggia comunicava la presenza di motivi ostativi all’accoglimento, consistenti, in particolare, nella pendenza di un procedimento penale a carico dell’istante (…) e nell’aver riscontrato parti di autocarro oggetto di furto montati su un mezzo di proprietà dello stesso, circostanze tali da determinare l’insussistenza in capo all’interessato dei requisiti di cui all’art.138 TULPS”. “A tale comunicazione, seguivano le osservazioni e controdeduzioni della parte, e successivamente – dopo circa sette mesi – la Prefettura provvedeva ad integrare il preavviso ex 10bis, segnalando, quale ulteriore motivo ostativo, l’avvenuto accertamento da parte degli locali organi di polizia, dello svolgimento dell’attività di guardia giurata in assenza di autorizzazione, in quanto i titoli risultavano già scaduti”.<br /> <br />“Infine, a seguito della nota del 31.1.2014, nella quale il difensore di parte, sollecitando la conclusione del procedimento, evidenziava l’insussistenza dei motivi ostativi indicati dall’Amministrazione, in quanto il procedimento penale a carico del ricorrente si era concluso con la sua assoluzione e lo stesso non risultava tra gli indagati per il procedimento relativo al veicolo, l’Amministrazione adottava comunque il provvedimento di rigetto, datato 29.4.2014, del quale il ricorrente chiede pertanto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia. In data 6.10.2014, si costituivano in giudizio, per mezzo dell’Avvocatura Distrettuale, le Amministrazioni in epigrafe indicate, chiedendo il rigetto delle domande proposte e depositando a tal fine la relazione prefettizia”.<br /> <br />“Alla Camera di Consiglio del 23.10.2014, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ”atteso che sono venuti meno i motivi ritenuti dall’Amministrazione ostativi all’accoglimento delle istanze di rinnovo dei titoli di polizia in capo al ricorrente”, rilevando altresì ”che in materia di rinnovo del titolo di guardia giurata, l’Amministrazione è tenuta a valutare rigorosamente la personalità del soggetto richiedente, in considerazione dell’incidenza delle determinazioni amministrative sulla posizione professionale dell’istante”.<br /> <br />All’esito della Pubblica Udienza del 2.7.2015, per la quale le parti non hanno prodotto memorie, la causa è passata in decisione.<br /> <br />Il Collegio ha ritenuto di confermare quanto sommariamente rilevato in sede cautelare. “Invero, l’Amministrazione ha ritenuto che le circostanze evidenziate nelle due comunicazioni di preavviso di rigetto delineassero una condotta non affidabile del ricorrente, rischiosa per la sicurezza pubblica e privata, tanto da giustificare, prima ancora, la revoca delle licenze di porto di fucile per uso caccia e porto di fucile per difesa personale da parte del Questore di Foggia – frattanto intervenuta in data 9.12.2013, e quindi il successivo diniego al rinnovo dei titoli di polizia oggetto dell’odierna causa. Tuttavia, come provato dalla parte, tali motivi ostativi si sono rivelati estranei alla sua persona, essendosi il procedimento penale a suo carico concluso con la completa assoluzione dello stesso e risultando inoltre il veicolo, su cui erano montati pezzi oggetto di furto, non più di sua proprietà al momento del controllo, tanto che il ricorrente non è mai stato iscritto nel registro degli indagati”.<br /> <br />“Vero è che il provvedimento impugnato sembra aver tenuto conto della insussistenza dei motivi evidenziati nel primo preavviso di rigetto, allorchè nelle sue premesse gli stessi non sono affatto menzionati. Il decreto prefettizio poggia infatti sul presupposto dell’espletamento, da parte del ricorrente, dell’attività di vigilanza armata con i titoli scaduti, fatto che ha determinato, prima ancora, la Questura di Foggia a revocare le licenze di porto di fucile rilasciate (…)”.<br /> <br />“Tuttavia, la suddetta circostanza, seppure astrattamente idonea a denotare un potenziale abuso dei titoli di polizia, va in realtà inquadrata correttamente nel contesto in cui l’intera vicenda si è svolta, nell’ottica di una valutazione complessiva della personalità del soggetto interessato. La valutazione dei requisiti necessari all’esercizio delle funzioni di guardia particolare giurata va infatti esercitata da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi. Nella specie, il rinnovo dei titoli è stato invero tempestivamente richiesto dall’istituto di vigilanza presso il quale la parte lavora prima della scadenza delle autorizzazioni, e nelle more della definizione del procedimento di rinnovo, durato oltre 18 mesi, il ricorrente è stato impiegato dal proprio datore di lavoro quale guardia giurata, sino presumibilmente all’ottobre 2013, allorquando l’amministratore unico della società di vigilanza ha interpellato, infruttuosamente, la Prefettura sull’esito del procedimento di rinnovo e sul possibile utilizzo del dipendente per servizi non comportanti l’uso dell’arma, fino ad un possibile suo licenziamento”.<br /> <br />“(…) non pare, a giudizio del Collegio, circostanza che da sola possa giustificare il mancato rinnovo delle autorizzazioni di polizia per sopravvenuta inaffidabilità e perdita del requisito della buona condotta del ricorrente, il quale fino all’evento contestatogli si è rivelato persona esente da mende, distintosi per di più nell’esercizio della propria attività professionale”.<br /><a href="http://www.statoquotidiano.it/16/10/2015/assolto-dal-procedimento-veicolo-non-di-proprieta-reintegrato-vigilantes-foggiano/390122/" title="http://www.statoquotidiano.it/16/10/2015/assolto-dal-procedimento-veicolo-non-di-proprieta-reintegrato-vigilantes-foggiano/390122/" rel="external">http://www.statoquotidiano.it/16/10/2 ... gilantes-foggiano/390122/</a>Sun, 18 Oct 2015 20:17:05 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22551&forum=22Fissate le regole per il corretto uso dei dati sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manag [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22516&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Fissate le regole per il corretto uso dei dati sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manag<br />
Fissate le regole per il corretto uso dei dati sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manager<br /><br /><br /><br />Le società che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori e manager potranno raccogliere dati solo da fonti pubbliche o direttamente dall'interessato. I dossier dovranno essere sempre aggiornati e la conservazione dei dati avrà precisi limiti temporali. Queste alcune tra le principali misure prescritte dal "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale", promosso dal Garante della privacy e redatto insieme a varie associazioni di categoria, imprenditoriali e dei consumatori, interessate al settore.<br /><br />Il nuovo Codice, sottoscritto dalle associazioni e pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale, interviene a regolare un settore particolarmente importante per il corretto funzionamento del mercato. Le società che offrono informazioni commerciali, infatti, grazie al loro lavoro di valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, sono in grado di segnalare eventuali rischi relativi a soggetti in affari.<br /><br />Tuttavia, come ha più volte sottolineato il Garante, intervenuto negli anni a seguito di numerosi ricorsi e segnalazioni su queste attività, il non corretto utilizzo di banche dati e di strumenti di analisi così invasivi può arrecare seri danni alla dignità e alla riservatezza delle persone coinvolte, nel caso, ad esempio, in cui venissero raccolte e utilizzate informazioni inesatte, non aggiornate o che devono rimanere private.<br /><br />"Con questa consapevolezza - sottolinea il Presidente dell'Autorità, Antonello Soro - si sono individuate soluzioni innovative alle criticità emerse nella pratica quotidiana, coniugando esigenze di semplificazione degli adempimenti cui le società di informazione commerciale sono tenute, con il diritto alla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti. Si è così declinato, in forme nuove, quel bilanciamento tra libertà dell'iniziativa economica privata e sicurezza, dignità, libertà individuale".<br /><br />Ecco in sintesi le regole più rilevanti fissate dal Codice di deontologia alle quali dovranno attenersi tutti gli operatori del settore:<br /><br />Ricerche limitate a persone con legami giuridici o economici<br />Per realizzare un dossier di informazione commerciale su un manager o un imprenditore, si possono utilizzare solo i suoi dati personali, oppure quelli di persone fisiche o giuridiche che con lui hanno o hanno avuto legami economici o giuridici.<br /><br />Informazioni pubbliche o liberamente comunicate<br />Sono utilizzabili i dati provenienti da "fonti pubbliche", come i pubblici registri, gli elenchi, i documenti conoscibili da chiunque (bilanci, informazioni contenute nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio, atti immobiliari e altri atti c.d. pregiudizievoli come l'iscrizione di ipoteca o la trascrizione di pignoramento, decreti ingiuntivi o altri atti giudiziari).<br />Per la prima volta, saranno utilizzabili a questi fini anche i dati estratti da "fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque", come le testate giornalistiche cartacee o digitali, oltre che informazioni attinte da elenchi telefonici, da siti web di enti pubblici o altre autorità di vigilanza e controllo.<br />Tutti questi dati, come previsto dal Codice della privacy, possono essere trattati senza il consenso degli interessati.<br />Potranno essere utilizzati anche i dati personali che il soggetto stesso ha liberamente deciso di comunicare al fornitore di informazioni commerciali.<br />Gli operatori dovranno sempre annotare la fonte da cui hanno tratto i dati personali sulla persona censita.<br /><br />Informativa e pronto riscontro agli interessati<br />Tutte le società del settore dovranno pubblicare un'informativa completa almeno sul proprio sito web. Quelle con un fatturato superiore a 300.000 euro (in questo ambito di attività) dovranno realizzare insieme un unico portale dove inserire le comunicazioni sulle attività di informazione commerciale.<br />E' previsto inoltre l'obbligo per gli operatori del settore di garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo, alle richieste in materia di privacy avanzate dalle persone censite.<br /><br />Limiti all'utilizzo e alla conservazione dei dati<br />I dati personali possono essere conservati solo per periodi di tempo ben definiti e, comunque, trattati nel rispetto dei limiti alla conoscibilità, all'utilizzabilità e alla pubblicità dei dati previsti dalle normative di riferimento (ad esempio quella sulla trasparenza o sulla pubblicità legale degli atti).<br />Potranno essere trattati anche dati giudiziari (come quelli relativi ad un'eventuale condanna, ad esempio, per bancarotta fraudolenta) della persona censita. Tali informazioni, se tratte da un giornale, o da un'altra fonte pubblicamente e generalmente accessibile, non possono risalire a più di sei mesi prima.<br /><br />Dati sempre pertinenti e aggiornati<br />Gli operatori del settore dovranno utilizzare solo dati pertinenti e non eccedenti l'attività di informazione commerciale. I dati dovranno essere sempre aggiornati.<br /><br />Sicurezza delle informazioni<br />Le società dovranno adottare misure per garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali.<br />Il nuovo Codice di deontologia entrerà in vigore il 1 ottobre 2016, così da offrire agli operatori il tempo necessario per poter conformare le banche dati e i sistemi informativi alle prescrizioni stabilite. A partire da quella data, qualunque trattamento di dati personali per finalità di informazione commerciale non conforme al testo appena sottoscritto sarà considerato illecito.<br /><br /><br /> Fonte: Garante per la protezione dei dati personali<br /><br /><a href="http://www.stopsecret.it/Informazioni-Commerciali/Informazioni-commerciali-a-prova-di-privacy-il-Garante-vara144473199023524" title="http://www.stopsecret.it/Informazioni-Commerciali/Informazioni-commerciali-a-prova-di-privacy-il-Garante-vara144473199023524" rel="external">http://www.stopsecret.it/Informazioni ... rante-vara144473199023524</a>Tue, 13 Oct 2015 16:27:48 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22516&forum=22La Cassazione: “pedinare” un dipendente col Gps è lecito [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22515&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: La Cassazione: “pedinare” un dipendente col Gps è lecito<br />
Il licenziamento del dipendente che si allontana dal posto di lavoro sulla base di un “pedinamento” portato avanti col sistema Gps installato sull’auto aziendale è legittimo: lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 20440/15, respingendo il ricorso di un coordinatore di addetti alla nettezza urbana della provincia di Torino, accusato di esser stato “pizzicato” in un bar in orario lavorativo “per conversare, ridere o scherzare coi colleghi”. Già in primo grado e in Appello era stato dato torto al lavoratore.<br /><br />Secondo quanto afferma la Cassazione, lo Statuto dei lavoratori impone “modi d’impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti ed attrezzature per il controllo a distanza. I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa ma non anche comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale”.<br /><br />“Non sono perciò vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti”, scrive la Cassazione, a maggior ragione se questi avvengono al di fuori dei locali aziendali, “in luoghi in cui è più facile la lesione dell’interesse all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore”.<br /><br />Molte polemiche aveva provocato nei mesi scorsi la norma contenuta nel Jobs Act in materia di controllo a distanza dei lavoratori, la quale prevede che “accordo sindacale o autorizzazione ministeriale non sono necessari per l’assegnazione ai lavoratori degli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa, pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore”, ad esempio attraverso dispositivi mobili come gli smartphone. Tale norma era stata criticata anche dal Garante della privacy, Antonello Soro.<br /><br /><br /><br />GM<br /><br /><a href="http://www.direttanews.it/2015/10/13/la-cassazione-pedinare-un-dipendente-col-gps-e-lecito/" title="http://www.direttanews.it/2015/10/13/la-cassazione-pedinare-un-dipendente-col-gps-e-lecito/" rel="external">http://www.direttanews.it/2015/10/13/ ... endente-col-gps-e-lecito/</a>Tue, 13 Oct 2015 16:25:50 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22515&forum=22Re: Festivi Infrasettimanali [da WuMing]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22509&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Festivi Infrasettimanali<br />
Aggiro il blocco degli allegati dandovi i link diretti alle sentenze.<br />Comincio dall'ultima sentenza, la n. 16592/2015.<br /><br /><a href="http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2015/09/cass_2015_16592.pdf" title="http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2015/09/cass_2015_16592.pdf" rel="external">http://www.bollettinoadapt.it/wp-cont ... 15/09/cass_2015_16592.pdf</a><br /><br />Proseguo e concludo con la sentenza n. 16634/2005 <br /><br /><a href="http://www.certificazione.unimore.it/site/home/documento124002627.html" title="http://www.certificazione.unimore.it/site/home/documento124002627.html" rel="external">http://www.certificazione.unimore.it/ ... e/documento124002627.html</a>Tue, 13 Oct 2015 07:39:28 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22509&forum=22Re: I controlli a distanza sui lavoratori dopo i decreti attuativi del Jobs Act [da WuMing]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22503&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: I controlli a distanza sui lavoratori dopo i decreti attuativi del Jobs Act<br />
Semplifichiamo: art 1, per le videocamere serve ancora l'accordo sindacale autorizzativo o il permesso della DTL, la novità è che si possono mettere pure per la tutela del patrimonio aziendale, ergo ora è impossibile negare l'installazione, la motivazione sussiste sempre.<br />Art. 2 è ammesso il controllo senza le condizioni dell'art. 1 con tutti i mezzi che il lavoratore utilizza per svolgere la mansione.<br />Art. 3, usando la legge 196/03 sulla Privacy vi possono spiare in lungo e in largo con la formulazione che Altalex mette come domanda, la cui risposta è affermativa.<br />Dal 23 settembre siamo tutti nel grande fratello e il nostro caro padrone ci spia senza problemi quando gli pare e come gli piace, per fare fuori chi rivendica diritti.<br />Il progressivo smantellamento dello Statuto dei Lavoratori è una costante sottrazione di democrazia nel rapporto di lavoro.<br />Diritti giustissimi conquistati con durissime lotte oggi non trovano difensori neppure nei lavoratori.<br />Ecco come si scivola dalla democrazia all'autoritarismo.Mon, 12 Oct 2015 13:54:38 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22503&forum=22Sentenza UE: Gli spostamenti casa-lavoro nell’orario di lavoro da retribuire. Ecco quando [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22380&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Sentenza UE: Gli spostamenti casa-lavoro nell’orario di lavoro da retribuire. Ecco quando<br />
Sentenza UE: Gli spostamenti casa-lavoro nell’orario di lavoro da retribuire. Ecco quando<br /> <br /><br />Un importante sentenza della Corte di Giustizia Europa chiarisce che gli spostamenti (il tragitto casa-lavoro) rientrano nell’orario di lavoro e sono da retribuire in busta paga. Il caso riguarda i lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso e sono impegnati in spostamenti quotidiani decisi dal datore di lavoro. Vediamo nel dettaglio<br /><br />di Antonio Barbato<br /><br />Arriva una importante pronuncia della Corte di Giustizia europea in materia di orario di lavoro: “Il tempo di spostamento deve essere considerato come orario di lavoro”. Più precisamente, i lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso e abituale hanno diritto a vedersi riconosciuto come orario di lavoro retribuito gli “spostamenti quotidiani dal proprio domicilio ai luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal datore di lavoro”. La sentenza ha un impatto importante sulla determinazione dell’orario di lavoro (e relativi limiti e riposi spettanti) e della retribuzione spettante ai lavoratori che abitualmente svolgono lavori e mansioni per le quali l’utilizzo dell’automobile (aziendale e non) è d’obbligo, come ad esempio i dipendenti addetti alle vendite ed ai rapporti con la clientela. La sentenza chiarisce in quali casi va retribuito il tragitto casa-lavoro. Secondo la Corte, nel caso in questione, quello dei lavoratori che lavorano svolgendo una mansione per la quale sono abitualmente impegnati in spostamenti quotidiani, essendo i lavoratori sostanzialmente “a disposizione del datore di lavoro”, di fatto mettono le proprie energie lavorative a disposizione di quest’ultimo anche nei trasferimenti casa-lavoro, o per meglio dire, nei trasferimenti dalla propria abitazione al primo cliente (ad inizio giornata lavorativa) e dall’ultimo cliente al proprio domicilio (a fine giornata lavorativa). Sono orario di lavoro gli spostamenti, chiarisce la Corte, solo nel caso in cui i clienti da raggiungere sono indicati dal datore di lavoro giorno per giorno. E pertanto in questo caso il datore di lavoro sottopone il lavoratore al proprio potere direttivo e di controllo. <br /><br /><br /><br /><br /> <br /> googletag.cmd.push(function() { googletag.display("div-banner-6"); });<br /> <br /><br /><br />Vediamo nel dettaglio il contenuto della Sentenza UE e le motivazioni. Il caso La Sentenza della Corte UE è intervenuta in un ricorso di una società spagnola, che vende impianti antifurto e antincendio. Questa società ha chiuso tutti i suoi uffici regionali ed ha affidato la propria rete di vendita a propri dipendenti che operano su tutto il territorio spagnolo, dotati di automobile societaria e di cellulari aziendali. La società spagnola per ogni proprio operatore di vendita fissava tutti gli interventi di giornata e quindi determinava, con il proprio potere direttivo, tutti gli spostamenti quotidiani che ogni operatore doveva fare dal proprio domicilio al primo cliente. Ed anche a fine giornata, di conseguenza, dall’ultimo cliente all’abitazione del proprio dipendente. La sentenza La Corte di Giustizia Europea ha stabilito nella propria sentenza che gli spostamenti sono da considerarsi orario di lavoro. E quindi i dipendenti vanno pagati anche per il tempo impiegato per recarsi da casa al luogo di incontro con i propri clienti. Vediamo perché. La Corte richiama la nozione di orario di lavoro: L’art. 2, punto 1) della direttiva europea n. 2003/88 definisce l’ «orario di lavoro» come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. Secondo la Corte “affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, tale lavoratore deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo”. Di contro: “dalla giurisprudenza della Corte emerge che la possibilità per i lavoratori di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi è un elemento che denota che il periodo di tempo in questione non costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88”. Quindi la questione è: gli spostamenti sono un obbligo del lavoratore da retribuire oppure quest’ultimi conservano una possibilità di gestire il proprio tempo libero? Nel caso specifico, come detto, la società fissava l’elenco e l’ordine dei clienti, che devono essere seguiti dai lavoratori di cui al procedimento principale, nonché l’orario degli appuntamenti presso i suoi clienti. Quindi secondo la Corte di Giustizia “detti lavoratori non hanno la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi, e pertanto essi sono a disposizione dei loro datori di lavoro”. Quindi “se un lavoratore che non ha più un luogo di lavoro fisso esercita le sue funzioni durante lo spostamento che effettua verso un cliente od in provenienza da questo, tale lavoratore deve essere considerato come al lavoro anche durante tale tragitto”. E questo perché “gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale”. E tale constatazione “non può essere inficiata dalla circostanza che i lavoratori, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, comincino e terminino tali tragitti presso il loro domicilio”. Quindi pur se partono da casa, sempre orario di lavoro è da considerarsi. I lavoratori infatti “hanno perso la possibilità di determinare liberamente la distanza che separa il loro domicilio dal luogo abituale di inizio e di fine della loro giornata lavorativa”. E tale situazione è contrario “all’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, perseguito dalla direttiva 2003/88, nel quale rientra la necessità di garantire ai lavoratori un periodo minimo di riposo”. La Corte conclude: “qualora alcuni lavoratori che si trovano in circostanze come quelle di cui al procedimento principale utilizzino un veicolo di servizio per recarsi, durante la giornata lavorativa, dal loro domicilio presso un cliente indicato dal loro datore di lavoro o per tornare al loro domicilio dal luogo in cui si trova tale cliente e per recarsi dal luogo in cui si trova un cliente ad un altro, tali lavoratori devono, durante tali spostamenti, essere considerati «al lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della medesima direttiva”. Quindi come orario di lavoro effettivo. <br /><br />Il dispositivo finale della Sentenza: “L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”. L’azienda in questione pertanto ha ridotto il tempo di riposo dei lavoratori e quindi lo spostamento domicilio-cliente è da considerarsi funzionale all’esecuzione dell’attività lavorativa del dipendente. E quindi è da considerarsi orario di lavoro. Ed è soprattutto da retribuire in busta paga.<br /><br /><a href="http://job.fanpage.it/sentenza-ue-gli-spostamenti-casa-lavoro-rientrano-nell-orario-di-lavoro-da-retribuire/" title="http://job.fanpage.it/sentenza-ue-gli-spostamenti-casa-lavoro-rientrano-nell-orario-di-lavoro-da-retribuire/" rel="external">http://job.fanpage.it/sentenza-ue-gli ... -di-lavoro-da-retribuire/</a><br /><a href="http://job.fanpage.it/" title="http://job.fanpage.it/" rel="external">http://job.fanpage.it/</a>Sun, 13 Sep 2015 07:47:48 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22380&forum=22Quando si può licenziare in tronco un dipendente [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22379&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Quando si può licenziare in tronco un dipendente<br />
Quando si può licenziare in tronco un dipendente<br /> <br /><br /><br /><br />Licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo: quando la condotta del dipendente è talmente grave da non giustificare neanche il periodo di preavviso?<br /><br /> <br /><br />Tra i vari casi di licenziamento disciplinare – quello cioè imputabile a condotte del dipendente che violano il contratto di lavoro e il rapporto di fiducia con l’azienda – vi sono alcune ipotesi, considerate più gravi, che danno diritto, al datore, di provvedere al licenziamento in tronco, ossia senza neanche concedere il cosiddetto periodo di preavviso<br /><br /><br />La terminologia giuridica, a riguardo, potrebbe dar luogo a confusioni perché molto similare:<br /><br /> <br /><br />– le condotte meno gravi (che giustificano il licenziamento disciplinare con il preavviso) rientrano in quello che si definisce “licenziamento per giustificato motivo soggettivo”;<br /><br /> <br /><br />– quelle invece più gravi (che, come detto, giustificano il licenziamento disciplinare senza preavviso) rientrano nel “licenziamento per giusta causa”.<br /><br /> <br /><br />Come anticipato, si tratta di due perifrasi facilmente confondibili, quando invece la disciplina giuridica è differente.<br /><br />Cerchiamo quindi di comprendere quali sono le ipotesi che, secondo la giurisprudenza, danno luogo al licenziamento “in tronco” (o, come dicono i giuristi, usando un’espressione latina, “ad nutum”, ossia senza il preavviso), e quelle invece meno rilevanti sul piano disciplinare.<br /><br /> <br /><br /> <br /><br />LICENZIAMENTO IN TRONCO O PER GIUSTA CAUSA<br /><br /> <br /><br />Abbandono del posto di lavoro<br /><br />Configura, nella generalità dei casi, un giustificato motivo soggettivo di licenziamento. In ipotesi residuali, tuttavia, può integrare una giusta causa: così, ad esempio, quando dall’abbandono può derivare un pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti [1] o se si tratta di un dipendente con mansioni di custodia o sorveglianza (si pensi a una guardia giurata) [2]. È stato ritenuto legittimo anche il licenziamento in tronco di un dipendente che si era allontanato dalla postazione durante il normale orario di lavoro per compiere un atto contrario ai doveri del servizio e con pericolo per la sicurezza [3].<br /><br /> <br /><br />Insubordinazione<br /><br />In verità, in tali casi, è il giudice a dover valutare la gravità dell’insubordinazione, dei comportamenti (anche pregressi) del dipendente, delle frasi e del contesto: alla luce di tale valutazione si può giungere a comprendere se giustifica il licenziamento con preavviso (di norma e nella maggior parte dei casi) o in tronco (per es. dipendente che, in diverse occasioni, si rechi al lavoro nonostante l’adozione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione).<br /><br />In ogni caso, l’insubordinazione deve consistere in reazioni nei confronti del datore di lavoro o dei superiori tali da costituire grave infrazione alla disciplina e al regolare svolgimento del lavoro in aperta contestazione ai poteri dei superiori. La condotta viene posta in essere attraverso ingiurie, minacce o percosse ai danni dei superiori [4]: senza questi elementi, l’insubordinazione non dà luogo a una condotta sanzionabile con il licenziamento, ma solo a una sanzione disciplinare meno grave.<br /><br /> <br /><br />Assenze ingiustificate<br /><br />Ipotesi di un lavoratore che non comunica tempestivamente le motivazioni della sua assenza dal servizio, o addirittura, fornisce informazioni non veritiere (nel caso specifico, l’assenza era dovuta a custodia cautelare in carcere).<br /><br /> <br /><br />In caso di malattia <br /><br />– il rifiuto di riprendere il lavoro: se il lavoratore, non accettando l’esito della visita di controllo (che lo ha definito ormai guarito e capace di tornare al lavoro), ritiene di essere ancora malato e di potersi esimere dal riprendere il lavoro in attesa di una nuova visita [5];<br /><br /> <br /><br />– l’aver svolto un lavoro in proprio o a favore di terzi durante la malattia se la malattia è stata simulata [6] o se la guarigione è stata ritardata proprio da tali attività [7];<br /><br /> <br /><br />– lavoratore diverse volte sanzionato perché assente ingiustificato alla visita medica di controllo [8];<br /><br /> <br /><br />– dipendente che, assente alle visite domiciliari di controllo, ha inviato i certificati medici oltre il termine previsto [9].<br /><br /> <br /><br />Diritto di critica nei confronti del datore di lavoro<br /><br />Il dipendente che ha divulgato fatti non oggettivamente certi e comprovati idonei a ledere sul piano morale l’immagine del proprio datore di lavoro [10].<br /><br />Nel caso di diffamazione dei propri superiori via mail il licenziamento in tronco scatta solo in caso di gravi espressioni che travalicano il diritto di cronaca e sono teoricamente riconducibili a fattispecie penali quali l’ingiuria e la diffamazione [11].<br /><br /> <br /><br />Commissione di reati <br /><br />Anche il reato commesso nella vita privata consente il licenziamento in tronco. Si deve però trattare di un reato particolarmente grave, tale da far venire meno quella fiducia che è presupposto essenziale della collaborazione tra datore e prestatore di lavoro. Ciò si verifica anche quando il comportamento sia tale da ledere l’immagine del datore di lavoro. Il semplice rinvio a giudizio non integra di per sé giusta causa di licenziamento [13].<br /><br />Sono stati ritenuti gravi per esempio la falsa testimonianza resa dal lavoratore in una causa civile, le molestie sessuali nei confronti di terzi, lo spaccio di sostanze stupefacenti nel caso di un lavoratore addetto alla cura e all’assistenza degli anziani, la condanna al carcere.<br /><br />A maggior ragione è stato ritenuto causa di licenziamento il reato commesso nell’esercizio delle proprie mansioni (per es. appropriazione di somme di denaro, anche se di modesta entità, da parte del dipendente addetto alla cassa; la sottrazione di un bene di proprietà di un collega, ecc.).<br /><br /> <br /><br />Rifiuto di eseguire le prestazioni<br /><br />Costituisce sempre giusta causa di licenziamento [14], salvo che:<br /><br />– il rifiuto sia motivato dall’inadempimento della controparte (per es. in caso di mancato pagamento delle retribuzioni);<br /><br />– le prestazioni richieste non rientrino nella qualifica di competenza del lavoratore;<br /><br />– vi siano pericoli per la salute del dipendente non avendo il datore di lavoro adottato le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro.<br /><br /> <br /><br />Violazione dei doveri di diligenza, di riservatezza e obbedienza <br /><br />La violazione deve essere valutata in relazione alle particolari mansioni svolte dal lavoratore ed all’interesse del datore di lavoro e alla gravità della condotta.<br /><br />Per esempio, scatta il licenziamento in tronco in caso di:<br /><br />– tentativo di truffa ai danni del datore di lavoro;<br /><br />– fruizione delle ferie in periodo non autorizzato dal datore di lavoro;<br /><br />– rifiuto ingiustificato del trasferimento;<br /><br />– abuso del telefono cellulare aziendale per fini personali;<br /><br />– falsificazione del badge;<br /><br />– ripetute e prolungate assenze dal servizio durante l’orario di lavoro per fini ludici e di svago con falsificazione dell’orario di ingresso.<br /><br /> <br /><br />Violazione del dovere di fedeltà <br /><br />Il licenziamento in tronco è valido solo se comporta un effettivo danno o pregiudizio per il datore di lavoro, come nel caso di un dipendente che abbia costituito una società per lo svolgimento della medesima attività economica svolta dal datore di lavoro.<br /><br /> <br /><br />Diritto di critica del datore di lavoro<br /><br />Per giustificare il licenziamento – sebbene con preavviso – è necessario che la critica travalichi i limiti della correttezza formale o del rispetto della verità oggettiva, leda il decoro dell’impresa datoriale, sia suscettibile di provocare un danno economico e all’immagine all’azienda.<br /><br /><br />Vuoi restare aggiornato su questo argomento?<br />Segui la nostra redazione anche su Facebook, Google + e Twitter. Iscriviti alla newsletter<br /><br /><br />[1] Cass. sent. n. 6534/1998.<br /><br />[2] Cass. n. 18811/2012; Cass. sent. n. 6241/2005.<br /><br />[3] Cass. sent. n. 23378/2014.<br /><br />[4] Cass. sent. n. 2573/1992.<br /><br />[5] Cass. sent. n. 844/1999.<br /><br />[6] Cass. sent. n. 21093/2014; Cass. sent. n. 17094/2012.<br /><br />[7] Cass. sent. n. 17625/2014.<br /><br />[8] Cass. sent. n. 6618/2007.<br /><br />[9] Cass. sent. n. 2003/2012.<br /><br />[10] Cass. sent. n. 29008/2008.<br /><br />[11] Cass. sent. n. 14995/2012.<br /><br />[12] Cass. sent. n. 14995/2012.<br /><br />[13] Cass. sent. n. 20602/2014.<br /><br />[14] Cass. sent. n. 1422/1996.<br /><br /> <br /><a href="http://www.laleggepertutti.it/96787_quando-si-puo-licenziare-in-tronco-un-dipendente" title="http://www.laleggepertutti.it/96787_quando-si-puo-licenziare-in-tronco-un-dipendente" rel="external">http://www.laleggepertutti.it/96787_q ... e-in-tronco-un-dipendente</a>Sun, 13 Sep 2015 07:44:03 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22379&forum=22Infortunio sul lavoro- Responsabilità civile del datore di lavoro [da ADMIN ]
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LEGGI E SENTENZE:: Infortunio sul lavoro- Responsabilità civile del datore di lavoro<br />
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 12089 del 17 maggio 2013 <br /> Infortunio sul lavoro- Responsabilità civile del datore di lavoro <br /><br /><br /><br />Data: <br /><br />17/05/2013 <br /><br /><br />Numero: <br /><br />12089 <br /><br /><br /><br /><br />REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />SEZIONE LAVORO<br /><br /><br />Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />Dott. VIDIRI Guido - Presidente -<br />Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -<br />Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -<br />Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere -<br />Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -<br /><br /><br />ha pronunciato la seguente:<br />sentenza<br /><br /><br />sul ricorso 14778/2009 proposto da:<br />P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 25, presso lo studio dell'avvocato LONGO PIERALFONSO, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSSI FABIO, LAURETTI GIOVANNI, giusta delega in atti;<br />- ricorrente -<br />contro<br />LA MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;<br />- controricorrente -<br />e contro<br />ISTITUTO DI VIGILANZA "CITTA' DI APRILIA" S.R.L.;<br />- intimato -<br />avverso la sentenza n. 7594/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2008 r.g.n. 7421/04;<br />udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;<br />udito l'Avvocato GIUSEPPE SANTESE per delega GIOVANNI LAURETTI;<br />udito l'Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega TOMMASO SPINELLI GIORDANO;<br />udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto.<br /><br />Fatto<br />P.G. impugnava la sentenza del Tribunale di Latina che aveva respinto la sua domanda volta al risarcimento del danno biologico ex art. 2087 c.c., non ravvisando alcuna colpa a carico del datore di lavoro nell'infortunio da lui subito il (OMISSIS), alle ore 4,45 circa, mentre svolgeva il servizio notturno di vigilanza e pattugliamento (in qualità di guardia particolare giurata) nella zona di (OMISSIS), dove si stava svolgendo la festa del partito della "Rifondazione Comunista", allorquando venne aggredito e malmenato da alcuni giovani i quali, in precedenza, avevano speronato l'auto di servizio su cui si trovava il P., costringendolo a fermarsi.<br />A seguito delle percosse subite, l'appellante deduceva di avere riportato lesioni permanenti nella misura del 20% per danno biologico, con 30 giorni di invalidità totale e 15 di invalidità parziale, come accertato a seguito di c.t.u. svolta in prime cure.<br />Deduceva che il Tribunale aveva erroneamente rigettato il ricorso per la ragione che l'infortunio occorso all'odierno appellante era stato determinato da un fatto-reato commesso da terzi, senza che al datore di lavoro potesse addebitarsi alcun tipo di responsabilità.<br />L'appellante evidenziava l'erroneità della pronuncia. Si costituivano in giudizio la società datrice di lavoro e la Milano Assicurazioni (chiamata in garanzia dal datore di lavoro) resistendo al gravame.<br />L'appellante censurava la sentenza in oggetto sotto vari profili:<br />anzitutto lamentava il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio da parte del primo giudice; evidenziava inoltre come il Tribunale avesse rigettato la domanda sebbene il datore di lavoro non avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitare l'evento dannoso, non avendo, in particolare, inviato altre guardie particolari giurate sul luogo, per coadiuvare il P..<br />La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 13 giugno 2008, rigettava il gravame e compensava le spese.<br />Per la cassazione propone ricorso il P., affidato a due motivi.<br />Resiste la Milano Assicurazioni s.p.a., mentre il datore di lavoro è rimasto intimato.<br /><br />Diritto<br />1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 2087 e 1218 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.<br />Lamenta in sostanza il ricorrente che l'art. 2087 c.c., configurando una responsabilità contrattuale, impone al lavoratore danneggiato solo di dimostrare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno subito e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di aver adottato ogni cautela al fine di evitare il danno, o che lo stesso è derivato da causa a lui non imputabile.<br />Deduce che nella specie, nell'evento chiamato a presidiare, alcuni giovani già avevano aggredito due persone all'interno del parco, sicchè l'azienda avrebbe dovuto attivarsi per predisporre ulteriori misure di sicurezza.<br />2. Il motivo è infondato.<br />Ed infatti, seppure è vero che in ipotesi di lesioni occorse al dipendente durante lo svolgimento del suo lavoro, è sufficiente che questi dimostri l'esistenza del rapporto di lavoro, il danno subito ed il nesso causale con le mansioni svolte (oltre, ove necessario, le regole di condotta che assume essere state violate, Cass. 12 marzo 2003 n. 3622; Cass. 7 novembre 2000 n. 14469), mentre grava sul datore di lavoro la prova di aver adottato le misure idonee, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e morale del prestatore di lavoro (art. 2087 c.c.), è altrettanto vero che tale norma non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, presupponendo sempre una colpa del datore di lavoro (ex plurimis, Cass. 7 agosto 2012 n. 14192; Cass. 3 agosto 2012 n. 13956; Cass. 17 aprile 2012 n. 6002; Cass. 17 febbraio 2009 n. 3785).<br />Deve al riguardo ribadirsi il principio già enunciato da questa S.C. (Cass. 5 dicembre 2001 n. 15350), secondo cui con riferimento alla tutela dell'integrità fisiopsichica dei lavoratori dipendenti dalle aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, l'ampio ambito applicativo dell'art. 2087 cod. civ. non può essere dilatato fino a comprendervi ogni ipotesi di danno, sull'assunto che comunque il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto, perchè in tal modo si perverrebbe all'abnorme applicazione di un principio di responsabilità oggettiva ancorata al presupposto teorico secondo cui il verificarsi dell'evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad inequivoca riprova del mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del momento, atteso il superamento criminoso di quelli in concreto apprestati dal datore di lavoro.<br />Nella specie, come evidenziato dalla Corte di merito, il P. non ha affatto evidenziato in cosa fosse consistita la colpa della datrice di lavoro, limitandosi a dedurre che precedentemente (senza neppure chiarire se la stessa notte o in giorni precedenti), vi furono delle aggressioni all'interno del parco ove sì svolgeva la "festa" di partito in questione.<br />I giudici di appello, nell'evidenziare che nella specie, il danno derivò esclusivamente dal fatto (penalmente) illecito ed imprevedibile di terzi, tale da porsi come causa esclusiva dell'evento dannoso, hanno incontestatmente accertato che il P. nel ricorso introduttivo del giudizio nulla dedusse circa la colpa della datrice di lavoro, risultando pertanto la deduzione del possibile invio di altra/e pattugliai inammissibile in quanto esposta solo in grado di appello.<br />Hanno comunque ed inoltre accertato che, oltre all'arma di servizio in possesso del P., la sua auto era dotata di apparecchio radio, con cui egli stesso chiese ed ottenne l'intervento dei Carabinieri, mentre dalle testimonianze raccolte, non risultava che egli avesse chiamato la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza. Tali accertamenti non hanno formato oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente.<br />2. Con il secondo motivo il P. denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 2087 e 1218 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.<br />Lamenta l'erronea motivazione della Corte di merito in ordine all'esclusione di responsabilità del datore di lavoro nell'ipotesi in cui il danno venga provocato da una condotta illecita di terzi, peraltro erroneamente valutando le risultanze testimoniali di causa.<br />Deduce che secondo la giurisprudenza di legittimità, l'imprenditore è tenuto ad evitare, e ne è dunque responsabile, anche i danni provocati dall'azione di terzi.<br />Il motivo è in parte inammissibile, laddove richiede alla Corte una diversa vantazione delle circostanze di fatto e delle risultanze istruttorie, e per il resto infondato.<br />Ed infatti, seppure è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che può sussistere (cfr. tuttavia, contra: Cass. n. 25883/08; Cass. n. 15350/01; Cass. n. 11710/98) la responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., anche laddove l'evento dannoso sia derivato dall'azione, anche delittuosa, di terzi, è altrettanto vero che il fondamento della responsabilità è sempre stato ravvisato in un elemento colposo di questi, così come, nel caso della rapina, allorquando pur a fronte di ripetuti e denunciati episodi criminali, la datrice di lavoro non abbia adottato alcuna misura idonea ad evitare il danno (cfr. Cass. n. 21479/05; Cass. n. 8230/03; Cass. n. 14469/00).<br />Basandosi il motivo di ricorso sull'erroneo presupposto di una responsabilità del datore di lavoro comunque sussistente anche in ipotesi di fatto delittuoso di terzi, esso risulta infondato.<br />4. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.<br />Le spese del presente giudizio di legittimità, nei confronti della parte costituita, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />Nulla per le spese quanto alla parte rimasta intimata.<br /><br /><br />P.Q.M.<br /><br /><br />La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della Milano Assicurazioni s.p.a., che liquida in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.<br />Nulla per le spese quanto alla parte rimasta intimata.<br />Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2013.<br />Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013<br /><br /><a href="http://www.insic.it/Giurisprudenza/78368" title="http://www.insic.it/Giurisprudenza/78368" rel="external">http://www.insic.it/Giurisprudenza/78368</a>Fri, 4 Sep 2015 12:06:49 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22346&forum=22Patto di prova: i giorni di riposo non si contano [da nicola74]
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LEGGI E SENTENZE:: Patto di prova: i giorni di riposo non si contano<br />
Patto di prova: i giorni di riposo non si contano<br /><br /><br /><br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />Licenziamento possibile escludendo dal calcolo del periodo di prova i giorni in cui non è stata svolta l’attività lavorativa.<br /> <br /> <br /> <br />Il periodo massimo del patto di prova, previsto dai contratti collettivi e dalla legge, si calcola escludendo dal conteggio i giorni di riposo. La normativa stabilisce, infatti, che la prova può durare al massimo 6 mesi, ma si deve considerare solo il lavoro effettivamente svolto. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [1].<br /> <br />L’esatto conteggio è molto importante in quanto solo durante il periodo di prova il datore di lavoro può licenziare “ad nutum”, il dipendente ossia in tronco e senza peraltro fornire una giustificazione se non la valutazione del “mancato superamento del periodo di prova”. Se il licenziamento dovesse intervenire anche un solo giorno dopo la scadenza del periodo di prova, dovrebbe seguire le regole generali (licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo).<br /> <br /> <br /> <br />L’arco temporale di durata del periodo di prova prevede esplicitamente il riferimento al “lavoro effettivo”, con esclusione, quindi, dei giorni di riposo.<br /> <br />Di conseguenza, non è accettabile, spiegano i giudici della Cassazione, la tesi secondo cui il riposo costituisce una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Lo scopo del patto di prova è evidente: la verifica della reciproca convenienza del rapporto di lavoro da valutare attraverso una sperimentazione “sul campo”, con esclusione quindi dei giorni in cui la prestazione non è di fatto resa (durante i quali, altrimenti, la sperimentazione sarebbe solo virtuale).<br /><br /><br />Vuoi restare aggiornato su questo argomento?<br />Segui la nostra redazione anche su Facebook, Google + e Twitter. Iscriviti alla newsletter<br /><br /><br /><br /><br />ADVERTISEMENT<br /><br /><br />La sentenza<br /><br />Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 ottobre 2014 – 4 marzo 2015, n. 4347<br /> Presidente Vidiri – Relatore Doronzo<br /> <br />Ragioni di fatto e di diritto della decisione<br /> <br />Con sentenza depositata in data 25 marzo 2010, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da Sicurcenter s.r.l. contro la sentenza resa dal Tribunale di Cosenza che, in accoglimento della domanda proposta da G.M., aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a quest’ultimo dalla società appellante, con atto del 24 agosto 2007 e motivato dal mancato superamento del periodo di prova; conseguentemente, aveva condannato la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dall’illegittimo licenziamento fino alla reintegra.<br /> 1.3. A sostegno della sua decisione la Corte riteneva che:<br /> il recesso doveva ritenersi tardivo in quanto alla data della sua comunicazione il lavoratore aveva già superato il periodo di prova;<br /> nella determinazione del periodo di prova dovevano essere conteggiati anche i giorni di riposo, in quanto durante tale periodo la mancata prestazione lavorativa inerisce al normale svolgimento del rapporto;<br /> per effetto di questo calcolo, aggiungendo ai giorni di effettivo servizio prestato (cinquantatre) anche quelli di riposo goduti dal lavoratore dopo sei giorni lavorati (otto), e con esclusione dei riposi convenzionali, il lavoratore aveva prestato complessivamente sessantuno giorni di lavoro, oltre il termine di durata del periodo di esperimento della prova fissato in sessanta giorni dal C.C.N.L. per i dipendenti degli Istituti di vigilanza.<br /> 1.4. Contro la sentenza la Sicurcenter s.p.a. propone ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo, cui resiste il M. con controricorso. 2. Con l’unico articolato motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 2096 c.c. e dell’art. 69 del C.C.N.L. del personale degli istituti di vigilanza, in relazione agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché per violazione di queste ultime norme nell’interpretazione del contratto individuale di lavoro. Assume che l’espressione adoperata nell’art. 69 del CCNL, secondo cui la durata massima del periodo di prova non può eccedere, per i dipendenti inquadrati nei livelli al di sotto del 1 super (tra cui il M.), “60 giorni di effettivo lavoro prestato”, e l’analoga espressione presente nella lettera di assunzione dell’8 giugno 2007, non potevano avere altro senso che quello fatto palese dalle parole: in questa prospettiva, l’aggettivo “effettivo” indicava la volontà delle parti di includere nel periodo di prova solo i giorni in cui il lavoratore era effettivamente in attività di servizio, con esclusione di tutti gli altri in cui tale attività non era reale ed effettiva. In particolare, in assenza di una diversa previsione della contrattazione collettiva o del contratto individuale di lavoro, non potevano computarsi nel periodo di durata del periodo di prova le giornate di riposo legale o convenzionale godute dal lavoratore.<br /> Questa interpretazione peraltro rispondeva alla finalità del patto di prova, che è quella di consentire alle parti di verificare la reciproca convenienza della prestazione lavorativa nonché l’accertamento da parte del datore di lavoro della capacità del prestatore di lavoro.<br /> 3. II motivo è fondato.<br /> 3.1. Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte è prevalentemente orientata nel senso di ritenere che il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso – in quanto preclude alle parti, sia pure temporaneamente, la sperimentazione della reciproca convenienza del contratto di lavoro, che costituisce la causa del patto di prova – in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell’attività del datore di lavoro e il godimento delle ferie annuali. Quest’ultimo, data la sua funzione di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova (Cass., 5 novembre 2007 n. 23061; Cass., 13 settembre 2006 n. 19558).<br /> 3.2. Tale principio, tuttavia, trova applicazione solo in quanto non sia diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, la quale può attribuire rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi che accadano durante il periodo medesimo (così Cass., 5 novembre 2007, n. 23061; Cass., 22 marzo 2012, n. 4573).<br /> 3.3. E’ compito del giudice del merito procedere all’interpretazione della norma del contratto collettivo, poiché si verte in un’ipotesi di denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, lamentandosi un’errata interpretazione della legittimità delle condotte datoriali in base a norme di ermeneutica negoziale (artt. 1362 e ss., c.p.c.). La parte ricorrente ha, con la sua denuncia, fatto riferimento alle regole codicistiche di interpretazione dei contratti collettivi e dei principi in esse contenuti, che avrebbero dovuto supportare l’ iter argomentativo della impugnata sentenza e che, come si è in precedenza ricordato, hanno trovato riscontro in decisioni di questa Corte e nelle in esse evidenziate finalità sottese al patto di prova. 4. Poste queste premesse, deve ritenersi che il ricorso è fondato. 4.1. L’art. 69 del C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata, valido dal 1 maggio 2004 al 31 dicembre 2008, sotto la rubrica “Periodo di prova”, così prevede: “La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: – personale inquadrato nel livello Quadro e nel I livello super: 150 giorni di effettivo lavoro prestato; – personale inquadrato negli altri livelli: 60 giorni di effettivo lavoro prestato. Tale periodo di prova sarà proporzionalmente ridotto, sino ad un minimo di 30 giorni, in considerazione di eventuali periodi di stage svolti all’interno dell’azienda e derivanti da corsi di formazione riconosciuti dall’ente bilaterale. La riduzione è calcolata secondo la seguente tabella (…). Al lavoratore in prova dovrà essere corrisposta la retribuzione per la qualifica assegnata”.<br /> 4.2. La Corte territoriale ha ritenuto che la norma contrattuale in esame, che fissa in sessanta giorni di “effettivo lavoro prestato” la durata del periodo di prova, debba essere interpretata nel senso che il “lavoro prestato” debba contemplare anche i giorni di riposo settimanale, di regola coincidenti con la domenica, in quanto sono obbligatori per legge, costituiscono una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e si pongono come condizione necessaria per il recupero delle condizioni psicofisiche del lavoratore. Ha invece escluso dal concetto di “effettivo servizio” i riposi convenzionali, non avendo questi le medesime caratteristiche e finalità dei riposi settimanali.<br /> 4.3. Tale interpretazione non appare tuttavia rispettosa del dato letterale, e in particolare dell’uso ripetuto dell’aggettivo “effettivo” che si rinviene nel testo della norma: sul punto, la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione, non specificando in forza di quale criterio ermeneutico ha ritenuto di privilegiare questa opzione, né spiega perché le parti hanno adoperato l’aggettivo “effettivo” nella fissazione del complessivo arco temporale di durata del periodo di prova. L’affermazione secondo cui il riposo “costituisce una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” e si pone come condizione necessaria per l’espletamento della prestazione lavorativa, rimane apodittica ed insufficiente (v. Cass., 8 ottobre 1999, n. 11310; Cass., 18 luglio 1998, n. 7087, quest’ultima riguardando proprio il ccnl degli istituti di vigilanza privata; Cass., 25 agosto 1999, n. 8859). 4.4. L’interpretazione suddetta viola le regole contenute dell’articolo 1362, comma 1 °, c.c. secondo cui nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole; il comma successivo stabilisce poi che, per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare al riguardo che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (cfr, ex plurimis, Cass.,22 dicembre 2005, n. 28479; Cass., 22 febbraio 2007, n 4176; Cass., 4 gennaio 2013, n. 110). 4.5. Quest’ultima condizione è riscontrabile nel caso in esame, posto che la ricordata disposizione della norma contrattuale di riferimento è chiara nella sua portata precettiva, facendo espresso riferimento oltre che all’effettività della prestazione lavorativa anche ai “giorni” come unità temporale di riferimento, ed in cui è evidente la volontà delle parti di collegare la verifica della reciproca convenienza del rapporto di lavoro ad una reale ed esattamente valutabile sperimentazione dello stesso, con esclusione dei giorni in cui la prestazione non è di fatto resa, rendendo così la sperimentazione meramente virtuale.<br /> 5. Sussistono quindi i difetti denunciati con il ricorso che giustificano la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione ad altro giudice, che – che dopo i necessari accertamenti di fatto – effettuerà una nuova valutazione in merito al compimento, o meno, del periodo di prova da parte del M., tenendo conto della disciplina collettiva e dei principi sopra enunciati in tema di interpretazione del contratto ed in generale dei criteri dettati negli artt. 1362 e ss. c.c.<br /> Il giudice del rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente grado di legittimità.<br /> <br />P.Q.M.<br /> <br />La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Reggio Calabria.<br /> <br /><br />[1] Cass. sent. n. 4347/2015 del 4.03.2015.<br /> - See more at: <a href="http://www.laleggepertutti.it/95392_patto-di-prova-i-giorni-di-riposo-non-si-contano#sthash.yHn7BNkM.dpuf" title="http://www.laleggepertutti.it/95392_patto-di-prova-i-giorni-di-riposo-non-si-contano#sthash.yHn7BNkM.dpuf" rel="external">http://www.laleggepertutti.it/95392_p ... tano#sthash.yHn7BNkM.dpuf</a>Sun, 16 Aug 2015 18:22:56 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22267&forum=22Revoca del porto d'armi e guida in stato d'ebbrezza [da ADMIN ]
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LEGGI E SENTENZE:: Revoca del porto d'armi e guida in stato d'ebbrezza<br />
Revoca del porto d'armi e guida in stato d'ebbrezza<br />Nota di commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 575 del 05 febbraio 2015<br /><br />Fonte: Revoca del porto d'armi e guida in stato d'ebbrezza <br />(<a href="http://www.StudioCataldi.it" title="www.StudioCataldi.it" rel="external">www.StudioCataldi.it</a>) <br /><br />di Avv. Francesco Pandolfi - Un principio generale che ritorna spesso mentre si leggono le sentenze, tanto del Tar quanto del Consiglio di Stato, è quello secondo il quale l'episodico verificarsi di un procedimento penale a carico di chi ha il porto d'armi non dice granché sull'inaffidabilità all'uso delle stesse. <br /><br />In altri termini, se Tizio ha avuto un procedimento penale tanti anni fa, oggi non può automaticamente subire la revoca del suddetto porto d'armi perché la Prefettura, in forza dell'ampia discrezionalità di cui gode, ritiene al contrario che tale "incidente" debba essere considerato rilevante nella valutazione complessiva della condotta. <br /><br /> <br /><br /><br /><br /><br />ADVERTISEMENT<br /><br /><br />Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 575 del 5 febbraio 2015, ha ribadito proprio questo concetto. <br /><br /><br /><br /><br />Guida in stato di ebbrezza ed esiti ematici favorevoli<br /><br />Nel caso in cui, anni addietro, Tizio (guardia giurata) si renda responsabile per una guida veicolare in stato di ebbrezza e, per questo motivo, venga emesso un decreto penale, la Prefettura non può disporre la revoca del porto d'armi nel caso in cui il fatto avente rilievo penale si possa considerare assolutamente occasionale. <br /><br />Se poi aggiungiamo la circostanza per cui i rilievi e gli esiti ematici, in un primo momento sfavorevoli, siano poi stati appurati come pienamente favorevoli per il ricorrente, ne consegue che l'impiego della discrezionalità amministrativa trova in questa fattispecie consistenti limiti. <br /><br />Queste considerazioni possono acquisire una rilevanza notevole per gli interessati nel caso in cui, per esempio, alla guardia giurata venga ritirato il tesserino con sospensione dal servizio, pervenendo addirittura al licenziamento: è intuitivo che ogni determina amministrativa deve essere più che motivata, trattandosi di questioni assai delicate sul piano personale, dell’ordine e della sicurezza pubblica. <br /><br /><br /><br /><br />La posizione del Ministero dell'Interno e della Prefettura<br /><br />Questo è un passaggio molto importante della sentenza che merita un piccolo approfondimento. <br /><br /><br />Il Ministero dell'Interno e la Prefettura si lamentano in giudizio della superficiale analisi dell'art. 5 punto 5 del D.M. del Ministero della Sanità 28 aprile 1998, preclusivo del rilascio del porto d’armi per abuso di alcool.<br /><br />Orbene dice il C.d.S.: è vero che tale Decreto fa riferimento all’accertamento dei requisiti psicologici presso specifici uffici sanitari, ma è altrettanto vero che l'Amministrazione lo richiama nei propri atti difensivi solo nella parte finale del provvedimento, diciamo volendolo utilizzare a proprio vantaggio per emettere un giudizio sulla buona condotta di tipo "automatico" e non "personalizzato", come invece ci dicono ripetutamente le norme e le sentenze.<br /><br />In sintesi, la valutazione sull'affidabilità del soggetto al quale si pensa di revocare il porto d'armi è complessiva e non circoscritta a singoli accadimenti, sia pur aventi risvolti penali. <br /><br /><br /><br /><br />Cosa fare per non incorrere nella revoca del porto d'armi<br /><br />Utilizzare a proprio vantaggio i criteri elaborati nella costante giurisprudenza in tema di porto d'armi, ossia, nel caso in cui si venga raggiunti da procedimento penale per guida veicolare in stato di ebbrezza, non subire passivamente la revoca prefettizia ma opporsi alla stessa con i seguenti argomenti: <br /><br />a) il procedimento penale appartiene al passato remoto, è stato occasionale e non spiega alcun apprezzabile effetto nel momento oggetto di valutazione amministrativa;<br /><br />b) gli esiti ematici sono stati favorevoli;<br /><br />c) la valutazione discrezionale della Prefettura non è stata complessiva ma parziale e circoscritta ad un solo aspetto della personalità e della condotta del titolare. <br /><br /><br /><br /><br />Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi<br /><br />3286090590 mail: <a href="mailto:[email protected]" title="[email protected]">[email protected]</a><br /><br />blog: <a href="http://www.pandolfistudiolegale.it" title="www.pandolfistudiolegale.it" rel="external">www.pandolfistudiolegale.it</a> <br /><br /><br />Fonte: Revoca del porto d'armi e guida in stato d'ebbrezza <br />(<a href="http://www.StudioCataldi.it" title="www.StudioCataldi.it" rel="external">www.StudioCataldi.it</a>) <br /><a href="http://www.studiocataldi.it/articoli/19136-revoca-del-porto-d-armi-e-guida-in-stato-d-ebbrezza.asp" title="http://www.studiocataldi.it/articoli/19136-revoca-del-porto-d-armi-e-guida-in-stato-d-ebbrezza.asp" rel="external">http://www.studiocataldi.it/articoli/ ... a-in-stato-d-ebbrezza.asp</a>Fri, 14 Aug 2015 20:58:10 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22257&forum=22Re: Vigilanza privata responsabile per il furto [da AVVY]
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LEGGI E SENTENZE:: Vigilanza privata responsabile per il furto<br />
InteressanteFri, 31 Jul 2015 19:41:16 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22203&forum=22Re: calcolo stipendio netto [da carlobb]
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SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: calcolo stipendio netto<br />
Salve.Io invece sto , solo di notte, come portiere 10 ore e mezza a turno in una azienda di trasporto e GRAZIE al nuovo contratto nazionale prendo forse 1.000,00 netti con 18 notti al mese!!!<br /> Grazie al fatto che hanno accettato per noi di annullare le maggiorazioni sulla paga oraria notturna e festiva. Sì mi faccio tutTi gli weekend al lavoro.<br />Per favore dite ai sindacalisti che lo hanno firmato di non presentarsi se sentono qualcuno che si chiama Carlo...... Hanno rubato il sangue a noi. Vorrei vedere quanto pigliano loro.<br />Dobbiamo mandarli viaaaa<br />CarloWed, 15 Jul 2015 23:45:10 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22125&forum=25Re: Mansioni? [da BEPPEX]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22085&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Mansioni?<br />
Il ministero dell’Interno ha quindi ribadito, in risposta ad un quesito dell’ASSIV, che solo le guardie giurate possono fare televigilanza perchè si tratta di attività tipica della vigilanza privata. Insomma, basta mettere dei portieri ai monitor di centrali operative, anche se collocate presso i clienti: servono per forza degli addetti in possesso del decreto di GPG e Istituti di Vigilanza autorizzati ex art. 134 TULPS.<br />E occhio: chi opera senza autorizzazione è punito per attività abusiva (art. 140 del TULPS), ma anche chi compra servizi di vigilanza da un operatore privo di titoli di polizia potrebbe incorrere nel concorso di persone nel reato (art. 110 codice penale).<br />Annaffiare le piante e ultimo dei tuoi problemi.......Tue, 7 Jul 2015 16:26:39 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22085&forum=25Per la Cassazione, se si umilia un dipendente, è mobbing [da nicola74]
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LEGGI E SENTENZE:: Per la Cassazione, se si umilia un dipendente, è mobbing<br />
Per la Cassazione, se si umilia un dipendente, è mobbing .<br /><br /><br /> Martedì 23 Giugno 2015 00:00 <br /><br /><br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />La sede della Corte di Cassazione<br /> . <br />di Flavia Scotti<br /> <br />Una recente sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - n.10037 del 15 maggio 2015, precisa sostanza e confini del mobbing.<br /><br />Ad essere sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità è stata una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che, confermando una precedente sentenza del Tribunale di Teramo, aveva condannato in solido il Comune di Colonnella e un dipendente a risarcire il danno alla salute e professionale in favore di un’altra dipendente, quale conseguenza di un comportamento mobbizzante.<br /> <br />Nel respingere, dopo averli riuniti, i ricorsi del Comune e del dipendente, la Suprema Corte ha riconosciuto “congrua e formalmente logica” la motivazione della Corte territoriale, stante che tutte le risultanze processuali confermavano “la sottrazione delle mansioni, la conseguente emarginazione, lo spostamento senza plausibili ragioni da un ufficio all’altro, l’umiliazione di essere subordinati a quello che prima era un proprio sottoposto, l’assegnazione a un ufficio aperto al pubblico senza possibilità di poter lavorare, così rendendo ancor più cocente la propria umiliazione”.<br /> <br />Per gli Ermellini di Piazza Cavour, si deve rimarcare che esattamente la Corte del merito ha posto a base del proprio decisum anche le risultanze della perizia, allegata agli atti, eseguita in sede penale da uno dei massimi esperti di mobbing che, esaminata la vicenda lavorativa della dipendente, aveva riscontrato la presenza contestuale di tutti e sette i parametri tassativi di riconoscimento del mobbing “che sono l’ambiente, la durata, la frequenza, il tipo di azioni ostili, il dislivello tra gli antagonisti, l’andamento secondo fasi successive, l’intento persecutorio”, parametri questi di cui la Corte territoriale ha trovato riscontro nelle risultanze istruttorie.<br /><a href="http://www.usirdbricerca.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4016:per-la-cassazione-se-si-umilia-un-dipendente-e-mobbing&catid=120:sentenze&Itemid=559" title="http://www.usirdbricerca.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4016:per-la-cassazione-se-si-umilia-un-dipendente-e-mobbing&catid=120:sentenze&Itemid=559" rel="external">http://www.usirdbricerca.info/index.p ... d=120:sentenze&Itemid=559</a>Sat, 4 Jul 2015 22:52:30 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22096&forum=22Licenziamento illegittimo: guardia particolare giurata senza porto d’armi? [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22016&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Licenziamento illegittimo: guardia particolare giurata senza porto d’armi?<br />
Impossibilità sopravvenuta parziale - 12 Giugno 2015 Ore 12:11 <br />Licenziamento illegittimo: guardia particolare giurata senza porto d’armi?<br /><br />In tema di licenziamento, l'esclusività della qualifica delle mansioni di assunzione come guardia particolare giurata fanno sì che quando queste non possono essere più svolte in conseguenza del ritiro del porto d'armi si determina altresì una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione che è parziale e che comunque richiede la valutazione del residuo interesse del datore di lavoro alla prestazione lavorativa residuale, interesse che, ove insussistente, legittima il licenziamento. <br /><br />Il fatto trae origine dal contenzioso instaurato da una lavoratrice licenziata nei confronti della società sua ex datrice di lavoro.<br /><br />Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro, la ex lavoratrice adiva il Tribunale esponendo che aveva lavorato alle dipendenze della S.p.A., quale guardia giurata - V livello ruolo del personale amministrativo e che in particolare aveva svolto mansioni di centralinista presso la sede della centrale operativa, in uniforme, ma senza adoperare armi. <br /><br />Il Prefetto di Bergamo le aveva però sospeso cautelarmente il decreto di approvazione per guardia particolare giurata ed il porto d'armi. <br /><br />Lo stesso giorno, la S.p.A., cui detta misura amministrativa era stata comunicata dalla stessa Prefettura, aveva sospeso la dipendente dal servizio e dalla retribuzione con contestuale comunicazione dell'avvio di un procedimento disciplinare. <br /><br />La Prefettura aveva quindi respinto le osservazioni presentate dalla ricorrente ed aveva confermato il provvedimento di sospensione. <br /><br />Il TAR aveva sospeso in via cautelare la "sospensione" del decreto di guardia giurata adottata dalla Prefettura ma non quella del porto d'armi sicché la donna avrebbe potuto svolgere il compito di guardia giurata ma senza arma. <br /><br />Non di meno la S.p.A., datrice di lavoro, intimava il licenziamento alla dipendente con missiva del seguente tenore letterale: <br /><br />“La nostra società rileva che a seguito del ritiro del suo porto d'armi da parte egli organi competenti, in data …….veniva sospesa dal servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 CCNL vigente. Ad oggi risulta che la Prefettura non ha provveduto a rilasciarle il porto d'arma necessario per svolgere l'attività di GPG. Il CCNL di categoria all'art. 120 prevede: "Nel caso di sospensione o mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d'armi il datore di lavoro potrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore. Trascorso il periodo di 180 giorni di calendario senza che il lavoratore sia ritornato in possesso dei documenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro penale motivo senza preavviso o indennità sostitutiva". Alla luce del fatto che dal ritiro della licenza di porto d'armi sono trascorsi oltre 180 giorni emerge l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 120 del CCNL ultimo comma, con la conseguenza che il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il contratto. Sulla base della disposizione contrattuale sopra descritta la nostra società intende risolvere il rapporto di lavoro a causa del mancato rinnovo della licenza di porto d'armi. Alla luce di quanto sopra la nostra società le intima il licenziamento. Il licenziamento produrrà i propri effetti a far data dal ricevimento della presente. La invitiamo a consegnare tutti i documenti e i beni di proprietà della nostra società entro cinque giorni dal ricevimento della presente.”<br /><br />Deduceva la lavoratrice che la datrice di lavoro, quindi, non aveva affatto valutato l'eventualità di ricollocare la lavoratrice in differenti mansioni. <br /><br />Tutto ciò premesso, la ricorrente, sperimentato vanamente il tentativo di conciliazione, chiedeva che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo. Conseguentemente chiedeva di essere reintegrata sul posto di lavoro, ovvero, in subordine, che le fosse accordato l'indennizzo previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.<br /><br />Il Tribunale, respinta l'istanza cautelare tesa al reintegro sul posto di lavoro, rigettava la domanda con compensazione delle spese; in particolare, il giudice del lavoro riteneva sussistere il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nonché l'impossibilità di utile impiego della lavoratrice in altra mansione diversa da quella di guardia giurata.<br /><br />La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla soccombente; la Corte d'Appello ha rigettato l'appello, ritenendo che la fattispecie non potesse inquadrarsi nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ciò che avrebbe comportato l'onere per la società datrice di lavoro di provare l'impossibilità del reimpiego della lavoratrice in altre mansioni; ha invece ritenuto che la fattispecie fosse da inquadrare nella disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa. <br /><br />In riferimento a tale disciplina l'art. 120 del contratto collettivo di categoria doveva considerarsi legittimo nella parte in cui prevedeva il licenziamento, o meglio la risoluzione del rapporto, dopo un periodo di 180 giorni ove la guardia giurata non fosse più provvista del porto d'armi. <br /><br />Inoltre la corte d'appello, pur ritenendo che non operasse il criterio, elaborato dalla giurisprudenza in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo cui il datore di lavoro deve dare la prova dell'impossibilità di adibire il lavoratore in altre mansioni, ha comunque preso in considerazione la circostanza che la lavoratrice di fatto era stata adibita a mansioni di addetta al centralino della centrale operativa. <br /><br />Ciò non di meno - ha ritenuto la corte d’appello - la lavoratrice aveva in ogni caso l'obbligo di porto d'armi e, secondo le necessità, poteva essere mandata, in servizio attivo fuori la centrale operativa.<br /><br />Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione la lavoratrice, ponendo alla Suprema Corte una interessante questione di diritto: se il ritiro del porto d'armi (nella specie il provvedimento del prefetto è stato di sospensione della licenza e in questa parte è stato confermato dal Tar che ha sospeso il provvedimento del prefetto solo nella parte riguardante la nomina a guardia giurata) costituisca, o no, ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione oppure di giustificato motivo oggettivo di licenziamento.<br /><br />La Cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice.<br /><br />Sul punto, ricordano gli Ermellini che il Tar aveva considerato distintamente il decreto di nomina a guardia particolare giurata e il porto d'armi ed ha accolto il ricorso cautelare disponendo la sospensione della revoca (anzi della sospensione) del primo decreto (quello di nomina a guardia particolare giurata) e non anche la sospensione della nomina a guardia particolare giurata. <br /><br />L'art. 120 del contratto di collettivo di categoria prevede che il rapporto di lavoro è risolto se la guardia giurata risulta priva del porto d'armi per un periodo superiore a 180 giorni. <br /><br />In proposito la giurisprudenza ha ritenuto trattarsi di una fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero di giustificato motivo oggettivo di licenziamento che richiedono vuoi la valutazione dell'interesse del datore di lavoro alla prestazione residua ancora possibile vuoi la verifica dell'impossibilità di adibire il dipendente a mansioni diverse.<br /><br />In diritto la tesi dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione appare per i Supremi Giudici preferibile: la lavoratrice è stata assunta specificamente come guardia giurata; ciò che presuppone la licenza di porto d'armi. <br /><br />L'esclusività della qualifica delle mansioni di assunzione fanno sì che quando queste non possono essere più svolte in conseguenza del ritiro del porto d'armi si determina altresì una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione che è parziale e che comunque richiede la valutazione del residuo interesse del datore di lavoro alla prestazione lavorativa residuale. <br /><br />Già in passato la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che il provvedimento di ritiro del porto d'armi, emesso nei confronti di lavoratore svolgente mansioni di guardia particolare giurata, può autorizzare il datore di lavoro al licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, ove dimostri che egli non ha un interesse apprezzabile alla prosecuzione del rapporto, alla stregua delle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Nella specie, puntualizzano i Supremi Giudici, c'è da considerare che la corte d'appello aveva comunque esaminato anche il profilo della residuale utilizzabilità della lavoratrice esclusivamente in mansioni che non richiedessero il porto d'armi ed era pervenuta al motivato convincimento che, anche se la lavoratrice era stata impiegata in mansioni di centralinista della centrale operativa, comunque era sempre pronta ad essere inviata all'esterno in servizio attivo; ciò che richiedeva appunto il porto d'armi.<br /><br /><br /><br /><br />In sintesi:<br /><br />Secondo l’esegesi offerta dalla Suprema Corte, l'esclusività della qualifica delle mansioni di assunzione come guardia particolare giurata fanno sì che quando queste non possono essere più volte in conseguenza del ritiro del porto d'armi si determina altresì una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione che è parziale e che comunque richiede la valutazione del residuo interesse del datore di lavoro alla prestazione lavorativa residuale, interesse che, ove insussistente, legittima il licenziamento. <br /><br />Fra i precedenti giurisprudenziali si segnala: <br /><br />Cass. Civ., Sez. L, sentenza 24 ottobre 2000, n. 13986<br /><br />Riferimenti normativi:<br /><br />Cod. Civ., artt. 1256 e 1463; <br /><br />Cod. civ., art. 2119 <br /><br /><br />A cura della Redazione<br /><br /><a href="http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2015/06/12/licenziamento-illegittimo-guardia-particolare-giurata-senza-porto-d-armi" title="http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2015/06/12/licenziamento-illegittimo-guardia-particolare-giurata-senza-porto-d-armi" rel="external">http://www.ipsoa.it/documents/lavoro- ... iurata-senza-porto-d-armi</a>Sat, 13 Jun 2015 16:52:05 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22016&forum=22Gioco, lecito sì ma non in orario di servizio! [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21979&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Gioco, lecito sì ma non in orario di servizio!<br />
Gioco, lecito sì ma non in orario di servizio! <br />Stampa <br />Email <br />30 Maggio 2015 13:29 Data pubblicazione Scritto da Avv. Giovanni Adamo <br /><br /><br /><br />Il caso in esame concerne un provvedimento recentemente pronunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria. Il ricorso al giudice amministrativo era stato proposto da una guardia giurata alla quale la Prefettura di Cosenza aveva revocato i titoli e il porto di pistola.<br /><br />La Prefettura, a giustificazione del proprio provvedimento, adduceva una condotta complessivamente inappropriata, che avrebbe trovato i propri momenti più significativi nell'abbandono dell'auto di istituto, nel consumo di bevande alcooliche, e nella dedizione al gioco (lecito) durante l'orario di servizio.<br /><br /> <br /><br />Occorre un breve incipit, volto a chiarire meglio il contesto nel quale la vicenda va inquadrata. In particolare, al fine di interpretare più correttamente la fattispecie, va osservato, in primo luogo, che la guardia giurata non è, quanto a qualificazione normativa, un soggetto assimilabile al ‘buon padre di famiglia’ (ovvero all'uomo medio), ma un soggetto che riveste la ben più pregnante e caratterizzata qualifica di incaricato di pubblico servizio (è, infatti, l'ultimo comma dell'art. 138 Tulps a stabilire che “salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio”), che ha, dunque, doveri certamente più significativi di quelli di un soggetto che non sia possessore di una simile qualifica.<br /><br />Nel contempo, al caso di specie devono ritenersi applicabili anche discipline e considerazioni ulteriori. È lo stesso art. 138 Tulps, ad esempio, a stabilire quale condizione imprescindibile per il rilascio (e per il successivo mantenimento) dei titoli in questione, che l'aspirante guardia giurata sia persona ‘di buona condotta morale’ (e questo ovviamente con tutte le naturali perplessità che possano accompagnarsi alla natura talora soggettiva di un simile giudizio, ed anche alla sua possibile variabilità nel tempo).<br /><br />Inoltre, e questo valga in relazione a qualsiasi provvedimento amministrativo, il provvedimento stesso, e il procedimento che lo origina, devono essere improntati a criteri di ‘proporzionalità’ e ‘ragionevolezza’, intendendosi per principio di proporzionalità il fatto che la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio dei propri compiti, è tenuta ad adottare la soluzione idonea e necessaria, comportante il minor sacrificio possibile per le posizioni dei privati coinvolti. In pratica, ed in altri termini, tale principio esige l'idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito. Il principio di ragionevolezza, poi, imporrebbe che nel caso concreto la Pubblica Amministrazione supporti il proprio provvedimento con adeguata motivazione e tenendo conto di tutte le circostanze concrete e di tutti gli interessi coinvolti.<br /><br />Il ricorrente, nel caso di specie, sosteneva, fra l'altro, anche la liceità dell'attività di gioco nei locali appositamente autorizzati. Tuttavia il Giudice amministrativo ha (peraltro correttamente) rilevato che l'Autorità amministrativa, nel campo di cui trattasi, è certamente investita di assai ampi poteri discrezionali, e che ha compiuto una valutazione del tutto prescindente e scissa da qualsiasi canone di liceità o illiceità dell'attività di gioco, focalizzando l'attenzione, invece, sulla complessiva affidabilità del ricorrente (che nel caso di specie, se le tesi esposte dall'amministrazione erano corrette, avrebbe tenuto anche altre condotte plausibilmente non del tutto compatibili con l'attività svolta) rispetto al ruolo – particolarmente delicato – che gli era stato affidato.<br /><br />E sul punto la giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, sembra confermare le valutazioni espresse dal Tar Calabria. Ad esempio, per Cons. Stato, 23 maggio 2008, n. 2493, ‘non risulta affetto da inadeguatezza della motivazione il provvedimento di sospensione del rinnovo del decreto a guardia particolare giurata, che motivi tale sospensione con riferimento sia ad un procedimento penale, gravante sul destinatario del provvedimento, sia a comportamenti e personalità dello stesso, tali da pregiudicare il requisito dell'affidabilità’.<br /><br />Elementi, questi, che inducono (comunque cautamente e con le riserve espresse in precedenza) a considerare la pronuncia in commento come aderente all'orientamento giurisprudenziale maggiormente condiviso. <br /><br />L'AUTORE - Giovanni Adamo, fondatore Studio Legame Adamo (<a href="http://www.studiolegaleadamo.it" title="www.studiolegaleadamo.it" rel="external">www.studiolegaleadamo.it</a>), avvocato in Bologna - cultore della materia di Diritto civile nell'Università di Bologna.<br /><br /><a href="http://www.gioconews.it/esperto/94-gioconews/44524-gioco-lecito-si-ma-non-in-orario-di-servizio" title="http://www.gioconews.it/esperto/94-gioconews/44524-gioco-lecito-si-ma-non-in-orario-di-servizio" rel="external">http://www.gioconews.it/esperto/94-gi ... non-in-orario-di-servizio</a>Sat, 30 May 2015 16:57:05 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21979&forum=22Cassazione: il dipendente può essere "spiato" su Facebook [da nicola74]
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LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: il dipendente può essere "spiato" su Facebook<br />
Cassazione: il dipendente può essere "spiato" su Facebook<br /><br />Il caso: un lavoratore sorpreso lontano dalla "pressa" a utilizzare il proprio cellulare. La sentenza: i controlli 'occulti' aziendali possono essere utilizzati non per controllare l'attività lavorativa ma per smascherare eventuali danni al patrimonio aziendale. Gli accertamenti non devono essere eccessivamente invasivi<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />27 maggio 2015<br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />ROMA - Ci sarà da discutere. Il dipendente può essere spiato anche su Facebook. Il via libera arriva dalla Cassazione ma non è generalizzato in quanto questa forma di controllo 'occulto', ottenuta attraverso la creazione da parte dell'azienda di un falso profilo Facebook, è ammessa per "riscontrare e sanzionare un comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale" e non per controllare "l'attività lavorativa più propriamente detta". Ecco perché, dice la Suprema Corte, non si può dire che "la creazione del falso profilo facebook costituisca, di per sè, violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro, attenendo ad una mera modalità di accertamento dell'illecito commesso dal lavoratore, non invasiva nè induttiva all'infrazione, avendo funzionato come mera occasione o sollecitazione cui il lavoratore ha prontamente e consapevolmente aderito".<br /> <br />La vicenda analizzata dalla Cassazione riguarda il ricorso di un operaio abruzzese addetto alle stampatrici che era stato licenziato "per giusta causa" - e la Cassazione oggi ha confermato la massima sanzione - nel settembre 2012 sulla base di una serie di contestazioni tra le quali quella di essersi intrattenuto con il suo cellulare a conversare su Facebook. L'accertamento - ricostruisce la sentenza 10955 della sezione Lavoro - era stato reso possibile attraverso la creazione da parte del responsabile del personale di un 'falso profilo di donna su Facebook'. Già la Corte d'appello dell'Aquila, nel dicembre 2013, aveva ritenuto legittimo il controllo fatto sul dipendente, ritenendolo privo di "invasività". Giudizio confermato oggi da piazza Cavour che ha bocciato il ricorso del dipendente, convalidando la legittimità dell'espulsione.<br /> <br />Nel dettaglio, la Cassazione parla di una "tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi 'occulti', anche ad opera di personale estraneo all'organizzazione aziendale, in quanto diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma comunque restando la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con le quali l'interesse del datore di lavoro al controllo e alla difesa dell'organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale".<br /> <br />La Cassazione, a scanso di equivoci, precisa che "il datore di lavoro ha posto in essere un'attività di controllo che non ha avuto ad oggetto l'attività lavorativa più propriamente detta e il suo esatto adempimento, ma l'eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente, poi effettivamente riscontrati<br /> <br /><br />e già manifestati nei giorni precedenti allorché il lavoratore era stato sorpreso al telefono lontano dalla pressa cui era addetto, ed era stata scoperta la sua detenzione in azienda di un dispositivo elettronico utile per conversazioni via internet".<br /> <a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/05/27/news/facebook_aziende-115394906/" title="http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/05/27/news/facebook_aziende-115394906/" rel="external">http://www.repubblica.it/tecnologia/2 ... cebook_aziende-115394906/</a>Wed, 27 May 2015 21:13:12 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21961&forum=22Il proprietario di una villa stipula un contratto di assicurazione per furto e un contratto di vigil [da nicola74]
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LEGGI E SENTENZE:: Il proprietario di una villa stipula un contratto di assicurazione per furto e un contratto di vigil<br />
Il proprietario di una villa stipula un contratto di assicurazione per furto e un contratto di vigilanza con altra ditta. Subisce un furto con scasso, con sottrazione di beni per ingente valore e chiama in n giudizio la società di vigilanza affinché fosse condannata a pagare il danno subito ed il canone assicurativo pagato. <br />Il vigilante che ha assunto l'obbligo di vegliare sull'immobile di un altro soggetto, ove, a fronte di segnalazione ricevuta, non provveda ad effettuare l'intervento al fine di verificare se effettivamente sia in corso effrazione e non avverte e chiede l'intervento delle forza di polizia, è tenuto a risarcire i danni patiti dalla parte che ha subito l'omessa vigilanza. <br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /> Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 aprile – 20 giugno 2014, n. 14084 <br />Presidente Russo – Relatore Petti <br /><br />Svolgimento del processo <br /><br />1. Con citazione del 2 aprile 1998 G.T. , nella veste di assicurata danneggiata da un furto con scasso della cassaforte interna alla villa isolata sita in (omissis) , furto avvenuto la notte del (omissis) , convenne dinanzi al Tribunale di FIRENZE la Società Metronotte s.r.l. E ne chiese la condanna al pagamento del premio assicurato in relazione alla perdita dei preziosi custoditi nella cassaforte, per oltre 93 milioni di lire. La società si costituiva e deduceva che per la clausola 8 del contratto il furto non era garantito, mentre era dovuta una penale nel caso di negligenza del personale; <br />chiamava in causa le ASSICURAZIONI GENERALI per esserne garantita. <br />L'assicuratrice si costituiva e contestava la chiamata in garanzia ma poi sosteneva le ragioni della assicurata. <br />2. Il Tribunale di FIRENZE, con sentenza 1 marzo 2004 rigettava la domanda della G. E la domanda di garanzia verso le ASSICURAZIONI Generali e poneva le spese di lite a carico della attrice. <br />3. Contro la decisione proponeva appello la G. Chiedendone la riforma e lo accoglimento delle pretese in relazione allo inadempimento della SECURITAS. <br />Resistevano le controparti. <br />4. La CORTE DI APPELLO con sentenza del 11 luglio 2007 ha riformato la decisione del tribunale accogliendo l'appello ed ha condannato la SECURITAS a pagare, a titolo di inadempimento contrattuale, la somma di Euro 22,278,67 oltre interessi legali dalla domanda; ha condannato le Assicurazioni generali a tenere indenne la Securitas per gli obblighi di pagamento verso la G. ; ha posto a carico delle Securitas le spese dei due gradi da pagare alla G. ; ha compensato le spese tra Securitas e Generali. <br />5. Contro la decisione ricorre SECURITAS METRONOTTE deducendo venti motivi di gravame; resiste la G. Chiedendone il rigetto per inammissibilità o infondatezza. Non resistono Assicurazioni Generali. <br /><br />Motivi della decisione <br /><br />6. Il ricorso, soggetto ratione temporis al regime dei quesiti, non merita accoglimento malgrado il numero dei quesiti, che frammentano il fatto storico dannoso al fine di contrastare la ampia e analitica motivazione data dalla CORTE di appello, che invece ha constatato la gravità dell'inadempimento e la condotta negligente ed incauta della società che tempestivamente allarmata non è stata in grado di predisporre un servizio adeguato di pronto intervento, e convenuta in giudizio si è difesa strenuamente oltre i limiti della buona fede contrattuale, dapprima negando la operatività della garanzia a mezzo di clausola nulla, quindi negando un evidente ritardo e la inefficienza della sicurezza affidata ad unico attonito vigilante che teme la presenza di un pacifico san bernardo, ed infine negando persino al esistenza dei danni contro ogni evidenza. Predispone infine una difesa che è tutta in punto di fatto, con inappropriati inserimenti documentali, significa considerare il ricorso di cassazione come un terzo riesame del merito, ovviamente non consentito neppure quando si deduce un travisamento dei fatti, e non un rimedio revocatorio. <br />PER COMPLETEZZA espositiva si offre una sintesi dei venti motivi, ed a seguire una confutazione per argomenti e per selezione dei motivi all'evidenza inammissibili o privi di specificità o di congruità. <br />Nel PRIMO MOTIVO si deduce - da pag 26 - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dal ritardato intervento a seguito della segnalazione di allarme. Si contesta in particolare che l'intervento sia avvenuto entro venti minuti dalla segnalazione dello allarme nella centrale operativa, e che sia esatta la indicazione del ricevimento di tale allarme alle ore 21,19, mentre la ricezione sarebbe avvenuta alle 21,23 come da tabulato inserito a pag. 28. <br />Nel SECONDO MOTIVO A PAG.29 si insiste nel vizio della motivazione, omessa insufficiente e contraddittoria su altro fatto decisivo relativo al tempo necessario alla guardia giurata per recarsi sul posto, sul rilievo che il BIGLIETTO di intervento a ff 31 reca la ricezione di allarme alle ore 2,39 con intervento effettuato dalla guardia giurata che sottoscrive la certificazione, affermando di avere effettuato solo un controllo esterno per motivo di cane libero. A pag 32 si legge che la CENTRALE operativa inviava immediatamente sul posto la guardia B.B. che firma il certificato ed assume che la stessa giungeva sul posto un quarto d'ora più tardi. <br />NEL TERZO MOTIVO si censura ancora il vizio della motivazione, secondo la formula omnicomprensiva di omissione, insufficienza e contraddizione, in relazione all'onere della prova del ritardo, sul rilievo che la centrale operativa opera in PRATO mentre la villetta isolata è nel COMUNE di (omissis) essendo nel testo una fotocopia incompleta del contratto mancante delle clausole contrattuali e senza alcuna indicazione delle modalità di intervento. <br />NEL QUARTO MOTIVO finalmente si deduce l'error in iudicando in relazione allo art.360 n.3 per violazione dello art.2697 cc e si pone a ff 38 il seguente quesito: "dica la CORTE se il ritardato inadempimento in una azione per il risarcimento del danno è un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e come tale debba essere provato dalla parte che agisce in giudizio" dove il quesito è astratto in relazione alle prove esaminate e considerate dal giudice del riesame. <br />NEL QUINTO MOTIVO si deduce error in procedendo in relazione agli artt. 360 n.4 e 116 c.p.c. in relazione al prudente apprezzamento delle prove, e si pone il seguente quesito: "dica la CORTE se costituisca prudente apprezzamento ritenere dimostrata la tardività o la tempestività di un intervento senza conoscere e valutare i tempi necessari per adempiere una determinata obbligazione" dove non risulta precisato che l'intervento, per sua natura era di urgenza e presupponeva la circolazione dei mezzi di sorveglianza sui luoghi da sorvegliare, e che i tempi ed i mezzi necessari dovevano essere predisposti per impedire o prevenire il fatto dannoso, la entrata nella villa, la effrazione della finestra, lo scassinamento della cassaforte, e la neutralizzazione di un san bernardo. <br />NEL SESTO MOTIVO si deduce l'error in iudicando avendo la CORTE DI APPELLO ragionato in via di presunzioni. IL QUESITO A FF 39 recita -. "Viola lo art. 2727 il giudice che da un fatto ignoto costituente la premessa logica maggiore, quale la distanza tra i due luoghi, fa derivare conseguenze e valutazioni sui tempi necessari per percorrere la distanza? <br />DOVE manca la specificazione del fatto ignoto, che è invece noto ed attiene allo obbligo di sorveglianza del bene da proteggere, una villa isolata, e pertanto la valutazione del circuito di emergenza e protezione è ben nota al sorvegliante ed alla sua centrale di allarme. IL FATTO noto è l'inadempimento dell'obbligo di protezione, e la prova dell'inadempimento è altrettanto nota e si evidenzia dalla effrazione della villa e dallo scassinamento della cassaforte ad allarme in atto. <br />NEL SETTIMO MOTIVO si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo, ai sensi dello art. 360 n. 5 c.p.c. che viene indicato nella circostanza da ritenersi pacifica che il vigilante intervenuto non possedeva le chiavi per entrare nella villa e che la presenza di un grosso cane poneva in pericolo la sua incolumità. Dal controllo esterno non era possibile ravvisare la forzatura di serrature né la presenza di estranei. <br />NELLO OTTAVO MOTIVO si deduce nuovamente il vizio cumulativo della motivazione su un fatto decisivo costituito dalle presunte tracce che la guardia avrebbe dovuto rilevare entrando nel giardino della villa ovvero scavalcando il muretto. SI deduce che la parte attrice nel richiedere la prova del furto dei preziosi prelevati dalla cassaforte, non aveva posto in evidenza le tracce della effrazione. <br />NEL NONO MOTIVO si deduce ancora cumulativamente il vizio della motivazione in ordine alla prova del danno, con riferimento alla esistenza dei beni sottratti, alla titolarità degli stessi ed alla prova del valore. <br />QUI si sostiene che le dichiarazioni rese dai gioiellieri e riprodotte in fotocopia allegata al ricorso alle pag 5o e 51 non offrono alcuna certezza sul valore e la proprietà. <br />NEL DECIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando per la violazione dello art. 2699 c. civile ed a ff 53 si pone alla CORTE il seguente quesito di diritto: "dica la CORTE se è possibile attribuire valore di prova legale tipica per la dimostrazione di contratti di compravendita a documento che non possiedono i requisiti dell'atto pubblico e della scrittura privata e nei quali non siano indicati né la data dello acquisto, né del prezzo di vendita né siano dettagliatamente descritti i beni oggetto della compravendita". <br />NELL'UNDICESIMO MOTIVO si deduce nullità del procedimento per violazione dello art. 116 c.p.c. e si pone il seguente quesito: "dica la Corte se costituisce prudente apprezzamento delle prove fondare una decisione sulla avvenuta compravendita di beni per un valore di oltre 90 milioni di lire su documenti privi di valore di prova legale tipica, qualificandoli come prova adeguata sua della proprietà dei beni che del loro valore". <br />NEL DODICESIMO MOTIVO si deduce ancora cumulativamente il vizio della motivazione su fatto decisivo, in relazione ai documento 9 e 10 in cui i venditori Oscar CERBAI e Franco NERI dichiarano di avere venduto al prezzo indicato, per complessive lire 93.137.520 i gioielli elencati. <br />NEL TREDICESIMO MOTIVO si deduce ancora cumulativamente in vizio della motivazione su fatto decisivo, in punto di illogica motivazione sulla proprietà dei gioielli, sul rilievo che quale che fosse il regime dei beni tra i coniugi in ogni caso la signora G. li avrebbe ricevuti in grazioso dono. <br />NEL QUATTORDICESIMO MOTIVO si deduce error in procedendo per la violazione dell'art.345 c.p.c. sul rilievo che la parte attrice non aveva depositato in appello l'atto di separazione dei beni, e si pone il seguente quesito a ff 61: "dica la CORTE se viola l'art. 345 c.p.c. il giudice di appello che ammette una produzione documentale, che era nella disponibilità della parte fin dal primo grado del giudizio, che non è stata tempestivamente prodotta per causa imputabile alla parte e che non è stata ritenuta indispensabile ai fini della decisione". <br />Nel QUINDICESIMO MOTIVO si deduce omessa ed illogica motivazione su fatto decisivo, art. 300 n. 5, in relazione al nesso eziologico, che è stato accertato dai giudici di appello e in relazione allo inadempimento e in relazione alla prova del danno. QUI SI SOSTIENE erronea la affermazione della CORTE DI APPELLO che considera come inerte la condotta della guardia giurata che sopraggiunge sul posto ma non entra nel giardino né scavalca il muretto per la presenza del san bernardo. <br />NEL SEDICESIMO MOTIVO si deduce ancora error in iudicando in relazione all'art. 2697 c.c. e si pone a ff 64 il seguente quesito: "dica la Corte se in caso di azione risarcitoria per responsabilità contrattuale, il nesso di causalità tra la condotta dedotta come inadempiente e il danno è un fatto costitutivo del diritto azionato e come tale debba essere dimostrato da chi agisce in giudizio e se in mancanza di tale dimostrazione la domanda debba essere respinta". <br />NEL DICIASSETTESIMO MOTIVO si deduce error in procedendo per violazione dei principi stabiliti dagli artt. 112, 183 u.c. e 345 c.p.c. ed a ff.66 si propongono ben tre quesiti: <br />a. dica la Corte se viola i principi stabiliti dagli artt. 112 e o 345 cpc il giudice del gravame che non dichiari inammissibili fatti non dedotti nel primo grado del giudizio nei termini stabiliti dagli artt. 112,183 u.c. e 345 c.p.c. fondando su di essi la propria decisione; <br />b. dica la CORTE se viola in particolare il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il giudice che consente in sede di gravame la modifica dei fatti adottati a sostegno della domanda, fondando su di essi la propria decisione; <br />c. dica inoltre se viola il principio del carattere devolutivo dell'appello il giudice del gravame che introduca ed esamini nuovi fatti, estendendo su di essi l'indagine e se ciò comporti alterazione dei termini della controversia e conseguente violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. <br />Nel DICIOTTESIMO MOTIVO si deduce contraddittoria e insufficiente motivazione su fatto decisivo. La tesi è che la CORTE DI APPELLO interpreta la causa del contratto come obbligazione di risultato, AL FINE DI SVENTARE UN TENTATIVO DI FURTO E DI IMPEDIRLO. Ma si sostiene, che tale interpretazione è illogica e contraddittoria. <br />Nel DICIANNOVESIMO MOTIVO si deduce ancora insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo in relazione alla interpretazione della clausola 9 del contratto, che il tribunale considera valida e la corte di appello nulla, in quanto prevede un esonero di responsabilità per dolo o colpa grave. <br />NEL VENTESIMO MOTIVO si deduce error in procedendo per la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. ed a ff 70 si formula il seguente quesito: "Viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato o comunque il conseguente principio del doppio grado di giurisdizione, il giudice del gravame che dichiari la nullità di una clausola per ragioni non dedotte dalla parte attrice e comunque non dedotte nel primo grado del giudizio?". <br />7. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. <br />Dovendo dare un ordine logico giuridico alla congerie dei motivi, gli stessi vengono raggruppati nei seguenti sottoparagrafi. <br />7.1. profilo interpretativo pregiudiziale e devolutum. ESAME dei motivi 19 e 20. <br />7.2.profilo della imputabilità della responsabilità e dello inadempimento. ESAME dei motivi da 1 ad 8. <br />7.3.profili di diritto in relazione alla contestazione della prova del danno. ESAME dei motivi da 9 a 14. <br />7.4.profili di causalità giuridica. ESAME DEI MOTIVI 15,16 e 18. <br />7.5. PROFILI DI EXTRAPETIZIONE. ESAME del motivo 17. <br />7.6 CONCLUSIONI E CONDANNA ALLE SPESE. <br />7.1. PROFILO interpretativo pregiudiziale e devolutum. <br />Il motivo 19 che prospetta motivazione contraddittoria o insufficiente è collegato al successivo 20 che prospetta invece un error in procedendo per ultrapetizione. <br />Il motivo che deduce il deficit motivazionale non è conforme alla regola posta dallo art. 366 bis che esige la chiara indicazione del fatto controverso ed il momento del quesito di fatto coerente con il tema decidendi ed il devolutum in appello. Vedi sul punto CASS 23 dicembre 2009 n. 27162 e 18 marzo 2011 n. 6288. <br />La motivazione data dalla CORTE non è insufficiente ma congrua, avendo considerato il contratto nella sua struttura e causa tipica che ha per oggetto la prestazione di garanzia di un intervento pronto, non appena la centrale riceva il segnale di allarme che attesta la presenza di intrusi nei locali protetti, qui una villa isolata e con un basso muretto di recinzione. <br />INOLTRE non si comprende la contraddizione se non si deduce il fatto impeditivo del pronto ed organizzato intervento. IL MOTIVO risulta pertanto inammissibile. <br />IL SUCCESSIVO motivo 20 DEDUCENDO la ultrapetizione sostiene che la CORTE non aveva il potere di espungere dal contratto, che veniva conservato nella sua funzione tipica o causa di prestazione di vigilanza e sicurezza, una clausola nulla perché contraria all'ordine pubblico ovvero alla regola dell'art.1229 del codice civile. Il relativo quesito è tuttavia incongruo rispetto al devolutum. Sin dalla prima difesa la SECURITAS si avvale della clausola 9 per offrire alla derubata un obolo consistente nella quota di mensilità. La disputa sulla validità della clausola ha avuto seguito in appello ed ora in cassazione, ma nessuna extrapetizione risulta verificata, e la nullità per violazione di norma imperativa e per la contraddizione tra la causa lecita e la clausola illecita, era verificabile anche di ufficio da parte della CORTE. <br />Infondato e inammissibile il ventesimo motivo. <br />NE SEGUE che tra le parti la res certa negoziale consiste nel contratto in essere, da cui si deve espungere in quanto nulla e non applicabile, la clausola 9. <br />7.2 PROFILO DELLA IMPUTABILITÀ DELLA RESPONSABILITÀ E DELLO INADEMPIMENTO. Esame dei motivi da 1 ad 8. <br />La CORTE di appello, attraverso il riesame del contesto probatorio, accerta che la parte attrice, in abbonamento con la vigilanza, ha dato la prova dello inadempimento della prestazione di garanzia, in relazione al mancato controllo ed all'inefficiente o ritardato intervento operativo a seguito dell'allarme registrato presso la SECURTAS. Tale prova doveva pertanto essere contrastata, ai sensi dello art. 1218 c.c. dal debitore della prestazione, dimostrando la tempestività dello intervento e la idoneità dei mezzi messi a disposizione per prevenire o per vigilare in relazione alla certa presenza degli scassinatori nella villa isolata e protetta da un bravo cane SAN bernardo. <br />I PRIMI otto motivi tendono ad una ricostruzione fattuale diversa da quella accuratamente motivata dalla CORTE e vengono prospettati come vizio della motivazione, il primo, il secondo, il terzo, il settimo e l'ottavo, mentre il quarto, il sesto ed il settimo propongono quesiti di diritto incongrui. <br />I MOTIVI che propongono vizi della motivazione sono incongrui in quanto non deducono il fatto giustificativo del ritardo o della mancata vigilanza, ma si limitano a sostenere che il vigilante rapidamente raggiunse la villa, da solo, ma si limitò ad una osservazione esterna, non avendo allertato le forze dell'ordine ed osservò il cane che, per la sua stazza, gli impediva di scavalcare il muretto. <br />I MOTIVI di diritto sono altrettanto incongrui. <br />NEL QUARTO MOTIVO si sostiene contro la legge del contratto, che il derubato aveva l'onere di provare il fatto costitutivo. <br />DIMENTICA il ricorrente che la prova deriva dall'allarme in atto che segnala la presenza in villa di esperti scassinatori, e dunque è stata accertata obbiettivamente al punto che introduce nel motivo i tabulati con la registrazione. <br />NEL quinto motivo, erroneamente prospettato come error in procedendo, si deduce la errata valutazione del ritardo. <br />L'INAMMISSIBILITÀ DERIVA dalla mancanza del motivo di sintesi e dalla mancanza di decisività, se è vero quanto il vigilante certifica rilasciando il tagliando di accesso e intervento di inerzia. <br />IL sesto motivo è inammissibile nella sua formula di censura, ed in vero non si tratta di considerare le prove come presuntive, dato che si tratta invece di prove oggettive, registrate, e di prove de visu, descritte sommariamente dal vigilante negligente ma prudentissimo. <br />IN CONCLUSIONE I PRIMI OTTO MOTIVI non rispettano le regole di approccio considerate nello art.366 bis del codice di rito. <br />7.3. PROFILI DIRETTI ALLA CONTESTAZIONE DELLA PROVA DEL DANNO. <br />ESAME DEI MOTIVI 9, 10, 11, 12, 13, 14. <br />Quanto ai motivi 9,12,13 che deducono cumulativamente il vizio della motivazione in relazione alla prova che i gioielli sottratti, come descritti dal gioielliere, appartenessero alla proprietaria della villa,che li custodiva nella cassaforte, e che erano stati acquistati e donati dal marito, si osserva che la inammissibilità deriva e dalla mancanza del quesito di fatto e dalla cumulatività dei motivi che impedisce alla corte di districare il vizio per omissione da quello per contraddizione ovvero per insufficienza, a fronte di un prudente apprezzamento delle prove. <br />Quanto invece ai motivi 10, 11 e 14 che pongono questioni di diritto, se ne osserva la incongruità rispetto al decisum atteso che la appartenenza dei gioielli alla derubata, in presenza delle dichiarazioni di seri gioiellieri e delle relative stime, non ha implicato alcun error in iudicando da parte dei giudici che hanno valutato le prove e la congruità delle stime, essendo irrilevante il regime di comunione o di separazione dei beni. <br />INAMMISSIBILI i motivi denunzianti i vizi e infondati quelli relativi agli errores in iudicando. <br />7.4 PROFILO DELLA CAUSALITÀ GIURIDICA. ESAME DEI MOTIVI 15,16,18. <br />In questi tre motivi di deduce rispettivamente il vizio della motivazione al 15, l'error in iudicando al 16, e ancora vizio della motivazione al 18. <br />Quanto ai vizi di motivazione la CORTE ritiene prevalente in profilo della inammissibilità in relazione alla chiara e congrua motivazione della CORTE DI APPELLO. Quanto all'error in iudicando del sedicesimo motivo si osserva che il quesito è astratto e incongruo e tanto rende inammissibile il motivo ai sensi dello art. 366 bis c.p.c.. <br />7.5. PROFILO DELLA EXTRAPETIZIONE DEDOTTO SOTTO TRE PROFILI DEL DICIASSETTESIMO MOTIVO. <br />I tre quesiti risultano formulati in modo astratto e risultano privi e del momento di sintesi e di autosufficienza onde sono inammissibili ai sensi dello art.3 66 bis, c.p.c.. <br />7.6 CONCLUSIONE ANCHE IN ORDINE ALLE SPESE. <br />Per le considerazioni sopradette il ricorso non merita accoglimento e la ricorrente SECURITAS METRONOTTE SPA è tenuta a rifondere le spese del giudizio di cassazione alla controricorrente G.T. , liquidate come in dispositivo. <br /><br />P.Q.M. <br /><br />RIGETTA il ricorso e condanna SECURITAS METRONOTTE SPA a rifondere a G.T. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6500 di cui 200,00 per esborsi. <br /><a href="http://www.avvocatocassazionista.it/sentenza.php?id=8511" title="http://www.avvocatocassazionista.it/sentenza.php?id=8511" rel="external">http://www.avvocatocassazionista.it/sentenza.php?id=8511</a>Sat, 16 May 2015 20:13:30 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21918&forum=22Re: Revisione D.M. 269/2010: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto emendativo (D.M. n. 56/2015) [da Sxxx]
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LEGGI E SENTENZE:: Revisione D.M. 269/2010: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto emendativo (D.M. n. 56/2015)<br />
Allegato D sezione I^ <br />1) adempimenti generali del Titolare dell'Istituto, del instintore, il Direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o gestione dell'Istituto, deve :<br /> a) .....<br /> b) inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al Questore di Provincia un foglio notizie sui fatti costituente reato di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso dell'espletamento del Servizio, nonche' ogni altra informazione degna di particolare attenzione per l'ordine e la sicurezza pubblica.<br /><br />....fosse davvero applicato, ma collide coi interessi commerciali troppo di frequente !Fri, 15 May 2015 19:34:59 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21913&forum=22Modifiche al D.M. Interno 1° dicembre 2010, n. 269 [da ADMIN ]
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LEGGI E SENTENZE:: Modifiche al D.M. Interno 1° dicembre 2010, n. 269<br />
Modifiche al D.M. Interno 1° dicembre 2010, n. 269 <br />Decreto Ministero Interno 25.02.2015 n° 56 <br /><br /><br /><br /> <br /><br /><br /><br />/ / <br /><br /><br /> <br /><br /><br />MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 25 febbraio 2015, n. 56<br /><br />Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.». (15G00076) <br /><br />(GU n. 107 del 11-5-2015) <br /><br />Vigente al: 11-5-2015 <br /><br />IL MINISTRO DELL'INTERNO<br /><br />Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101; <br /><br />Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153; <br /><br />Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante: "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti"; <br /><br />Considerato che la Commissione europea, nell'ambito della procedura d'informazione (EU Pilot 3963/12/MARK - 3964/12/MARK) in ordine all'esistenza in Italia di restrizioni al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attivita' di vigilanza privata svolte da imprese stabilite in altri Stati membri, che deriverebbero dalla disciplina del decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, ha chiesto di emendare il decreto stesso; <br /><br />Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'articolo 134 del testo unico, costituita ai sensi dell'articolo 260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, che si e' espressa nella seduta del 29 maggio 2014; <br /><br />Vista la nota n. 0024720, in data 17 aprile 2014, del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico; <br /><br />Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con note del 9 ottobre 2013 e 15 gennaio 2015; <br /><br />Vista la comunicazione del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. DPE0003740 P-4.22.17.4.5 del 24 aprile 2014, relativa all'archiviazione da parte della Commissione europea della procedura d'informazione precedentemente citata; <br /><br />Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"; <br /><br />Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1899/2014, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 ottobre 2014; <br /><br />Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 557/PAS./U/017920.10089.D(1)REG.1, del 28 ottobre 2014; <br /><br />Decreta: <br /><br />Art. 1 <br /><br />Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti <br /><br />1. Al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni: <br /><br />a) all'articolo 3, comma 2, lettera e), le parole: "Sono esclusi dall'applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso", sono sostituite dalle seguenti: "Per i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del proprietario del bene stesso, svolti esclusivamente, le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento all'Ambito 3"; <br /><br />b) all'articolo 6, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le guardie giurate sono munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'interno."; <br /><br />c) all'articolo 8, comma 3, le parole "le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive" sono sostituite dalle seguenti: "gli istituti debbono dimostrare la conformita' alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari"; <br /><br />d) all'articolo 8, comma 4, dopo le parole "pubblica sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica"; <br /><br />e) all'Allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni: <br /><br />1) al comma 3, punto 3.5, dopo le parole "adempimenti tributari", sono aggiunte le seguenti "come comprovabile dai carichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria"; <br /><br />2) al comma 4, punto 4.1.1, dopo la parola "TULPS" sono aggiunte le seguenti: "e un centro di comunicazioni/centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2 verificato dal competente Ispettorato regionale del Ministero dello sviluppo economico"; <br /><br />3) al comma 4, punto 4.1.2, al secondo punto, le parole "presidiata sulle 24 ore da guardie giurate", sono sostituite dalle seguenti: "presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi"; al quarto e quinto punto, le parole "UNI 11068:2005 «Centrali di telesorveglianza - caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo»'', sono sostituite dalla seguenti: "EN 50518 «Centro di monitoraggio e di ricezione allarme.<br />Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione»; Parte 2 - Prescrizioni tecniche; Parte 3 «Procedure e requisiti per il funzionamento»"; <br /><br />4) al comma 4, punto 4.1.3, dopo la parola "una" sono aggiunte le seguenti: "organizzazione della"; <br /><br />5) al comma 4, punto 4.2, le parole "di qualita'" sono sostituite dalle seguenti: "di conformita' alla norma" e dopo la parola "aggiornamenti" sono aggiunte le seguenti: "rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato"; <br /><br />6) al comma 6, punto 6.1, le parole "avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle societa', un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell'attivita', almeno pari a quanto previsto nell'Allegato F del presente Regolamento, in funzione della configurazione definita dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza", sono sostituite dalle seguenti: "aver prestato la cauzione, di cui all'articolo 137 TULPS, per gli importi previsti dall'Allegato F del presente Regolamento"; <br /><br />7) al comma 6, punto 6.3, le parole "ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1", sono eliminate; <br /><br />8) al comma 7, punto 7.1.2, dopo le parole "CCNL di categoria" sono sostituite dalle seguenti "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro"; <br /><br />f) all'Allegato B, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: <br /><br />1) al primo punto, le parole "scuola media superiore" sono sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado"; <br /><br />2) al terzo punto, le parole "ovvero aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata"; <br /><br />3) al quarto punto, dopo le parole "UNI 10459:1995 «Funzioni e profilo del professionista della security» sono aggiunte le seguenti «e successive modifiche e aggiornamenti.»"; <br /><br />g) all'Allegato D, sono apportate le seguenti modificazioni: <br /><br />1) alla Sezione I, comma 1.a, lettera g), le parole "di categoria" sono eliminate; <br /><br />2) alla Sezione I, comma 1.e, dopo la lettera m), e' aggiunto il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni in materia di formazione delle guardie giurate previste da regolamenti e leggi speciali"; <br /><br />3) alla Sezione II, comma 2.b, dopo l'ultimo capoverso, e' aggiunto il seguente: "Le disposizioni sopra indicate in materia di armi, non si applicano ai servizi disciplinati dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, n. 266."; <br /><br />4) alla Sezione II, comma 2.d, dopo l'ultimo capoverso, e' aggiunto il seguente: "Il titolare della licenza, il direttore tecnico e/o l'institore sono sempre abilitati all'accesso alla Centrale operativa, pur non rivestendo la qualifica di guardia giurata, per lo svolgimento delle attivita' organizzative e di controllo"; <br /><br />5) alla Sezione III, comma 3.g.2, al primo periodo, dopo le parole "indossato all'occorrenza", sono aggiunte le seguenti: "nel caso in cui il cliente assicuri la conformita' del box alle norme UNI EN 1522, UNI EN 1523 e UNI EN 1063"; <br /><br />6) alla Sezione III, comma 3.i, al primo capoverso, dopo le parole "deve essere munito", sono aggiunte le seguenti: "di impianto di allarme antintrusione e di impianto di videosorveglianza oltre che"; <br /><br />7) alla Sezione III, comma 3.l.2, al settimo periodo, le parole "rimane in costante ascolto radio verificando", sono sostituite dalla seguente: "monitora"; <br /><br />8) alla Sezione III, comma 3.l.3, voce "Trasporto valori per somme da € 3.000.000,00 e fino a € 8.000.000,00", dopo le parole "per i trasporti relativi alla Banca d'Italia e", sono aggiunte le seguenti: "per i trasporti"; <br /><br />9) alla Sezione III, comma 3.l.4, voce "Tabelle sinottiche per il trasporto del contante", al punto 5, dopo la parola "attivazione", sono aggiunte le seguenti: "automatica, anche mediante sensori sparo sui vetri dell'automezzo, nonche'"; <br /><br />10) alla Sezione III, comma 3.m, voce "Scorta valori", le lettere a), b) e c) sono eliminate e sostituite dalle seguenti: "a) per la scorta a valori fino a € 3.000.000,00 il servizio deve essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un automezzo radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare. Nel caso di scorta a valori non superiori a € 500.000,00 il Questore puo' autorizzare misure di protezione diverse, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura del bene scortato"; b) per la scorta a valori superiori a € 3.000.000,00 fermo restando le modalita' previste dalla lettera a), il Questore puo' imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura e al valore del bene scortato; c) la scorta a materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere, quando non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie guardie giurate, e' affidata a guardie dipendenti da istituti di vigilanza privata, il cui numero deve essere calcolato in funzione della distanza dell'obiettivo e del tempo necessario al raggiungimento dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore ai 400 Km, debbono essere impiegate due guardie giurate, a bordo di un automezzo con impianto di localizzazione satellitare, e provviste di adeguati strumenti di comunicazione con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza; <br /><br />11) alla Sezione III, dopo il comma 3.o, e' aggiunto il seguente comma: "3.p. Trasporti di valori diversi dal contante. I trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalita' indicate ai commi 3.l.3 e 3.l.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi da quelli ivi indicati e appositamente allestiti, con i massimali ivi previsti aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali superiori a € 16.000.000,00, fino al massimale previsto dall'assicurazione obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il Regolamento, d'intesa con i Questori delle province interessate, il quale puo' imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla natura ed al valore del bene trasportato nonche' all'utilizzo di tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle di cui ai commi 3.l.3. e 3.l.4, specifiche per la particolare tipologia di trasporto."; <br /><br />12) alla Sezione V, comma 5.e, alle parole "n. 1952" sono aggiunte le seguenti: "e rappresentano le condizioni minime che devono essere riprese dai singoli regolamenti di servizio. Tali condizioni possono essere integrate da eventuali regole procedurali interne ritenute necessarie dai soggetti autorizzati nonche' dalle prescrizioni del Questore, in relazione a specifiche esigenze di pubblica sicurezza, adeguatamente motivate. Analogamente il Questore di una provincia diversa da quella ove ha sede l'istituto, puo' autorizzare, in casi di necessita' e urgenza modalita' di svolgimento dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella sede, dandone comunicazione entro 24 ore". <br /><br />h) l'Allegato E e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto; <br /><br />i) l'Allegato F e' sostituito dall'allegato 2 al presente decreto; <br /><br />j) all'Allegato G, sono apportate le seguenti modificazioni: <br /><br />1) al comma 1, lettera a, la parola "equiparati" e' sostituita da "equipollenti"; <br /><br />2) al comma 1, lettera b, le parole "con profitto un periodo di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attivita' lavorativa a carattere operativo"; <br /><br />3) al comma 1, lettera c, le parole "organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno -<br />Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e, dopo la parola "ovvero", sono aggiunte le seguenti: "in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)"; <br /><br />4) al comma 2, lettera a, le parole "scuola media superiore" sono sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado"; <br /><br />5) al comma 2, lettera b, le parole "con profitto un periodo di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attivita' lavorativa a carattere operativo"; <br /><br />6) al comma 2, lettera c, le parole "organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno -<br />Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e, dopo la parola "ovvero", sono aggiunte le seguenti: "in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)"; <br /><br />7) al comma 3, lettera a, dopo le parole "Scienze bancarie" sono aggiunte le seguenti: "Scienze dell'investigazione", e la parola "equiparati" e' sostituita dalla parola "equipollenti"; <br /><br />8) al comma 3, dopo le parole "Registro Imprese", sono aggiunte le seguenti: "per attivita' classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati - elaborazione elettronica dei dati contabili - altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base - attivita' delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attivita' di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali)"; <br /><br />9) al comma 4, lettera a, le parole "scuola media superiore" sono sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado"; <br /><br />10) al comma 4, lettera b, le parole "con profitto un periodo di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attivita' lavorativa a carattere operativo"; <br /><br />11) al comma 4, lettera c, le parole "organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e dopo la parola "ovvero" sono aggiunte le seguenti: "in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)"; <br /><br />12) al comma 5, sesto rigo, le parole "organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; <br /><br />13) al comma 6, primo rigo, la parola "annuale" e' sostituita con la parola "triennale", il numero "3" e' sostituito con il numero "2" ed il numero "5" e' sostituito con il numero "4"; <br /><br />14) al comma 6, quarto rigo, la parola "annuale" e' sostituita con la parola "triennale" e dopo il numero "3" e' aggiunto il numero "4"; <br /><br />15) al comma 6, sesto rigo, le parole "il superamento di" sono sostituite dalle seguenti: "la partecipazione ad"; <br /><br />16) al comma 6, ottavo rigo, le parole "e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza". <br /><br />k) all'Allegato H, sono apportate le seguenti modificazioni: <br /><br />1) al comma 2, primo punto, le parole "non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza ne' in locali nei quali insistano studi legali" sono sostituite dalle seguenti: "dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potesta' di controllo, ai sensi dell'articolo 16 TULPS"; <br /><br />2) al comma 2, secondo punto, le parole "dell'impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza" sono sostituite dalle seguenti: "del richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attivita'". <br /><br />Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. <br /><br />Roma, 25 febbraio 2015. <br /><br />Il Ministro: Alfano <br /><br />Visto, il Guardasigilli: Orlando. <br /><br />Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2015.<br /><br />Interno, foglio n. 794. <br /><br /><br />Allegato 1 <br /><br />ALLEGATO E <br /><br />Requisiti minimi delle Infrastrutture per le Telecomunicazioni <br /><br />L'impiego delle infrastrutture per le telecomunicazioni e' esclusivo e limitato ai servizi d'istituto. <br /><br />In relazione alle classi funzionali indicate all'art. 2 del presente Regolamento, cosi' come stabilito al punto 4.1.2 dell'Allegato A, i requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni sono i seguenti: <br /><br />Tipologia A - Centro comunicazioni <br /><br />Sistemi di protezione del sito <br /><br />Controllo accessi con registrazione eventi <br /><br />Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa <br /><br />Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.) <br /><br />Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6) <br /><br />Sistema di comunicazione radio <br /><br />Postazione radio base con antenna direttiva <br /><br />Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale <br /><br />Registratore comunicazioni <br /><br />Sistema di comunicazione telefonica <br /><br />Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM <br /><br />Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita' considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati <br /><br />Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due, ferma restando la possibilita' di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate <br /><br />Impianto di climatizzazione e antincendio <br /><br />Tutti gli impianti e gli ambienti a norma <br /><br />Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni bloccanti <br /><br />In caso di utilizzazione comune ex-art. 257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze. <br /><br />Inoltre dovranno essere garantiti: <br /><br />Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio; <br /><br />Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio; <br /><br />Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio. <br /><br />Tipologia B - Centrale operativa <br /><br />Sistemi di protezione del sito <br /><br />Controllo accessi con registrazione eventi <br /><br />Antintrusione con registrazione eventi <br /><br />Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta. <br /><br />Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa <br /><br />Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.) <br /><br />Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6) <br /><br />Sistema di comunicazione radio <br /><br />Postazione radio base con antenna direttiva <br /><br />Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale <br /><br />Registratore comunicazioni <br /><br />Sistema di comunicazione telefonica <br /><br />Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM <br /><br />Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita' considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati; <br /><br />Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due, ferma restando la possibilita' di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate <br /><br />Sistema di comunicazione dati di controllo <br /><br />Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce <br /><br />Hardware e software di gestione, che permetta anche: <br /><br />l'archiviazione ordinaria dei dati per una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta; <br /><br />l'estrapolazione dei dati concernenti le segnalazioni di allarme o di interesse, per l'archiviazione definitiva a disposizione delle Autorita' <br /><br />Sistema di gestione remota <br /><br />Hardware e software di comunicazione per monitoraggio e gestione cifrata da remoto, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce <br /><br />Impianto di climatizzazione e antincendio <br /><br />Locale tecnico separato, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare funzionamento dei sistemi richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza di operatori <br /><br />Tutti gli impianti e gli ambienti a norma <br /><br />Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni bloccanti, ad esclusione dei sistemi di trasmissione dei dati di controllo, per cui sono ammessi SLA non superiori ai minimi stabiliti per le Reti Generali <br /><br />In caso di utilizzazione comune ex-art. 257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze. <br /><br />Inoltre dovranno essere garantiti: <br /><br />Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio <br /><br />Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio; <br /><br />Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio <br /><br />Tipologia C - Centrale operativa avanzata <br /><br />Sistema di protezione del sito <br /><br />Controllo accessi con registrazione eventi <br /><br />Antintrusione con registrazione eventi <br /><br />Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta. <br /><br />Serramenti di tipo blindato e antiproiettile con griglie di protezione, qualora le condizioni strutturali del sito non garantiscano adeguata protezione. <br /><br />Sistema antirapina collegato con la Questura/Comando operativo CC, qualora previsto da specifici accordi stipulati in sede locale (solo per Classe Funzionale E) <br /><br />Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa <br /><br />Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.) <br /><br />Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6) <br /><br />Sistema di comunicazione radio (solo per Classe Funzionale D) <br /><br />Almeno due canali bidirezionali con altrettante postazioni. Il primo canale radio obbligatorio deve coprire l'area descritta nelle autorizzazioni prefettizie. Il secondo canale, che sopperisce ad eventuali zone d'ombra per assenza di segnale radio, puo' essere assicurato mediante apparati di fonia mobile GSM, eventualmente dotati del sistema "Push-to-talk" IPRS IP Radio Service. Tali sistemi possono essere impiegati anche per i servizi effettuati negli ambiti non espressamente indicati in licenza, intendendosi per tali quelli nei quali il servizio di trasporto, con partenza e rientro da una sede autorizzata, puo' essere concluso nell'arco temporale dell'orario di servizio. <br /><br />Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale <br /><br />Registratore di comunicazioni <br /><br />Comunicazioni fonia <br /><br />Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale di linee pari al 30% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a 4 fisse piu' 2 GSM <br /><br />Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita' considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati <br /><br />Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due ferma restando la possibilita' di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate <br /><br />Sistema di Gestione portavalori (solo per Classe D) <br /><br />Configurazione server/client <br /><br />Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce <br /><br />Hardware e software di gestione, che permetta anche la localizzazione cartografica dei veicoli portavalori, che dovranno essere dotati di sistema GPS <br /><br />Hardware di riserva "a caldo" <br /><br />Tutti gli impianti e gli ambienti a norma <br /><br />Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni bloccanti. <br /><br />In caso di gestione associata ai sensi dell'art. 257-sexies del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze. <br /><br />Inoltre dovranno essere garantiti: <br /><br />Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio <br /><br />Un numero di linee telefoniche pari al 30% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a quattro fisse piu' due GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio; <br /><br />Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio <br /><br />Hardware e software di gestione, che permetta la localizzazione cartografica dei veicoli portavalori, che dovra' essere differenziata per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio, qualora le condizioni contrattuali attribuiscano responsabilita' soggettive <br /><br />locale tecnico, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare funzionamento dei dispositivi istallati in centrale richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza di operatori. <br /><br />Per tutte le tipologie di centrale operativa, la gestione del servizio di teleallarme (tra cui le interrogazioni cicliche) e la comunicazione in fonia debbono essere effettuate tramite canali radio separati. <br /><br />I punti operativi distaccati, ove necessari, devono prevedere l'interconnessione fonica diretta con la sede principale, ma non devono essere dotati di centrale operativa. Laddove tali punti venissero dotati di un centro di comunicazioni o di una centrale operativa, questi dovranno essere conformi alle disposizioni del presente Allegato. <br /><br />Gli istituti che svolgono, esclusivamente, le attivita' di cui all'art.2 , co. 2, lett. a), classe B, del Decreto (servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l'allertamento del proprietario del bene stesso e/o servizi di telesorveglianza e/o televigilanza), senza intervento diretto di proprie guardie giurate, non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio. <br /><br />Analogamente non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio gli istituti che svolgono, esclusivamente, le attivita' di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), classe A, servizi previsti dal D.M. 8 agosto 2007, disciplinante le attivita' di stewarding nelle manifestazioni sportive, e/o dal D.M. 6 ottobre 2009, disciplinante le attivita' di assistenza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e/o dal D.M. 28 dicembre 2012, n. 266, disciplinante le attivita' antipirateria a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana. <br /><br />La verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica di cui al presente Allegato e' effettuata, secondo le indicazioni tecnico-operative della Direzione Generale Attivita' Territoriali del Ministero dello sviluppo economico, dai competenti Ispettorati Territoriali della medesima Direzione Generale, attraverso l'accertamento di conformita' di tali sistemi di comunicazione alla normativa vigente di settore e con verifica della presenza degli opportuni regimi autorizzatori per l'esercizio dell'impianto radio e la funzionalita' dell'impianto stesso, anche introducendo metodi di verifiche a campione, relativamente all'idonea copertura territoriale radio rispetto a quanto previsto dall'atto autorizzatorio. <br /><br />Allegato 2 <br /><br />ALLEGATO F <br /><br />TABELLA DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA <br /><br />1. Gli istituti di vigilanza devono prestare la cauzione, di cui all'art. 137 T.U.L.P.S., secondo gli importi di seguito indicati, in ragione delle classi funzionali di cui all'art. 2, comma 2, punto a)<br />del presente regolamento e del numero di dipendenti in forza: <br />+------------------+---------------------+<br />| CLASSE A e/o C: | Cauzione |<br />| +---------------------+<br />| | € 100.000,00 |<br />+------------------+---------------------+<br /><br /><br />+------------------+---------------------+<br />| CLASSE B: | Cauzione |<br />| +---------------------+<br />| | € 120.000,00 |<br />+------------------+---------------------+<br /><br /><br />+------------------+---------------------+<br />| CLASSE D e/o E: | Cauzione |<br />| +---------------------+<br />| | € 150.000,00 |<br />+------------------+---------------------+<br /><br />2. Nel caso di autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. riferita a due o piu' gruppi di classi della tabella di cui al comma 1, l'importo della cauzione dovra' essere pari a complessivi € 200.000. <br /><br />3. A partire da 300 dipendenti la cauzione deve essere integrata di € 25.000 per ogni 100 ulteriori dipendenti.<br /><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=39&idnot=71091" title="http://www.altalex.com/index.php?idstr=39&idnot=71091" rel="external">http://www.altalex.com/index.php?idstr=39&idnot=71091</a>Tue, 12 May 2015 22:13:53 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21899&forum=22Re: licenziamento causa denuncia ho vinto nel processo come fare per i danni subiti? [da FFS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21868&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: licenziamento causa denuncia ho vinto nel processo come fare per i danni subiti?<br />
Rivolgiti ad un buon avvocato!Fri, 8 May 2015 22:53:05 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21868&forum=22LICENZIAMENTO SPROPORZIONATO DI IVNG SPA - REINTEGRATA GPG [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21877&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: LICENZIAMENTO SPROPORZIONATO DI IVNG SPA - REINTEGRATA GPG<br />
1<br />REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO<br />-Sezione Lavoro-<br />Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La<br />Russa ha pronunziato la seguente<br />S E N T E N Z A<br />nella causa n. 657/2013 r.g. lav. avente ad oggetto: opposizione all’ordinanza ex art. 1,<br />comma 51, della legge n. 92/2012, promossa<br />da<br />Istituto Vigilanza Notturna Gallarate s.p.a., in persona dell’Amministratore<br />Delegato e legale rappresentante dott. Angelo Merlo, difesa e rappresentata dagli Avv.ti<br />Giorgio Albé e Valentina Castelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in<br />Busto Arsizio, via Cellini, n. 22, per delega a margine del ricorso ex art. 1, comma 51,<br />della legge n. 92/2012<br />opponente<br />contro<br />Polo Marco, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Cavaiuolo ed elettivamente<br />domiciliato presso il suo studio in Milano, via A. Volta, n. 12, per delega a margine<br />della memoria difensiva<br />opposto<br />2<br />Conclusioni delle parti: come in atti.<br />Fatto e diritto<br />La società opponente IVNG ha proposto opposizione all’ordinanza ex art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012 che ha accolto il ricorso ex art. 1, comma 48, della legge n. 92/2012, e ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato con lettera del 28.8.2012 (doc. n. 11 fasc. ricorrente fase sommaria) al lavoratore Polo Marco - dipendente della società convenuta dal 19.12.2006 con mansioni di Guardia Particolare Giurata, inquadrato a 4° livello del CCNL Istituti di Vigilanza Privata (doc. nn. 1 e 2 fasc. resistente fase sommaria).<br />La società opponente ha censurato l'ordinanza in quanto erronea, sia perché ha ritenuto che non fosse stata contestata la mancata effettuazione del servizio ispettivo, laddove ripetutamente è stato imputato al lavoratore di non essere sceso dall'autovettura per effettuare la timbratura delle ispezioni presso il cliente Macramé, in tal modo non ispezionando il cortile e il retromagazzino e non verificando che le porte fossero chiuse, come da filmati delle videocamere di sorveglianza del cliente che si sarebbe lamentato dell'accaduto con IVNG; sia perché ha ritenuto il comportamento del lavoratore grave, ma non "ancor più grave in quanto, avendo validato il proprio passaggio (peraltro apponendo il lettore datix sull'estremità del tubo allungabile ...), ha indotto sia il datore di lavoro sia Macramé S.r.l. a credere che il servizio fosse stato reso regolarmente quando invece non lo era.".<br />L'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, essendo stato fatto il servizio ispettivo e non essendo il ricorrente quello di cui ai fotogrammi.<br />All'esito delle deposizioni testimoniali e della visione di parte dei filmati, le parti hanno discusso la causa che è stata trattenuta in decisione.<br />L'opposizione non è fondata.<br />Il comportamento contestato al ricorrente, di cui alla contestazione disciplinare del 3.8.2012 (doc. n. 9 fasc. ricorrente fase sommaria) - per aver prelevato, nel<br />3<br />turno notturno dei giorni 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 luglio 2012, un bastone allungabile fino a circa 1, 80 metri dai locali del cliente Macramè s.r.l., avervi applicato all’estremità il lettore datix necessario per effettuare la timbratura delle ispezioni che, nei giorni indicati, ha effettuato senza scendere dall’autovettura, allontanandosi dal cortile della ditta cliente con il bastone parzialmente sporgente dal finestrino, nonché per aver fatto leva sulla maniglia della portiera, per aprirla, di un’autovettura posteggiata nel cortile della ditta, con richiamo della recidiva specifica per la contestazione disciplinare dell’11.6.2012 (doc. n. 3 fasc. ricorrente) - rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle stesse previsioni del CCNL Vigilanza privata che stabiliscono la sospensione della retribuzione e del servizio da uno a sei giorni nei confronti del lavoratore che “esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli” (doc. lett. A fasc. ricorrente fase sommaria).<br />Dalla contestazione disciplinare emerge che, al di là delle modalità escogitate per la timbratura delle ispezioni, non vi è contestazione sull’effettivo servizio ispettivo reso, né vi sono agli atti documentate lamentele e contestazioni da parte del cliente presso il quale il servizio è stato reso.<br />Anche all'esito delle deposizioni testimoniali - che hanno precisato che lungo il perimetro del capannone della ditta vi erano applicate al muro sei "placchette" alle quali andava avvicinato il lettore datix per la timbratura - deve ritenersi che, in effetti, il servizio sia stato svolto lungo tutto il perimetro dello stabilimento della ditta cliente, come richiesto, nella fascia oraria concordata, in assenza di specifica contestazione da parte del datore di lavoro della mancata timbratura di alcune "placchette" poste lungo il perimetro della ditta Macramé che non risulta essersi lamentata con IVNG in merito alle timbrature.<br />Anche a voler ritenere che il lavoratore non sia sceso dall'autovettura ad ogni "placchetta" ed abbia utilizzato il bastone allungabile al quale aveva apposto il lettore datix, non è comunque provato che lo stesso non sia sceso per controllare le porte (mentre per le finestre il controllo era solo visivo), non necessariamente poste in corrispondenza delle "placchette", per come emerso dalla deposizione<br />4<br />del teste Fusco ("mi fermavo con l'autovettura anche vicino alle porte, oltre che vicino alle placchette, e scendevo dall'auto per controllare"), o per controllare il cortile e il retromagazzino.<br />In ogni caso, anche qualora non avesse controllato porte, cortile e retromagazzino, si tratterebbe di prestazione parziale - avendo comunque effettuato il giro lungo il perimetro dell’azienda, come risultante dalla mancata contestazione delle timbrature delle “placchette” - punita dal CCNL col provvedimento della sospensione anche nei confronti del lavoratore che "ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta".<br />Pertanto, all'esito della visione dei filmati del cliente di IVNG, Macramé, anche a voler ritenere che il soggetto di cui ai fotogrammi (doc. n. 16 fasc. opponente) sia il lavoratore Polo - stante le sembianze corporali simili a quelle del ricorrente (capelli, corporatura, forma del viso), pur non identificabili i tratti del viso, considerato anche che il ricorrente possedeva un’ulteriore divisa con la camicia a maniche corte color azzurro e dato atto della mancata contestazione dello svolgimento dei turni indicati ai quali si riferiscono i filmati - deve ritenersi che l'applicazione all'estremità del bastone del lettore datix utilizzato per effettuare le timbrature lungo il perimetro del capannone, senza scendere dall'autovettura, e le ulteriori contestazioni di introduzione nei locali della ditta per prelevare il bastone lì posto e l’avere fatto leva sulla portiera di un’autovettura posta davanti all’entrata del magazzino, non possano essere qualificati quale negligenza gravissima tale da incidere sul vincolo fiduciario e giustificare il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 cod. civ., in quanto integranti la "negligenza grave" nell'esecuzione del lavoro affidato che il CCNL istituti di Vigilanza Privata punisce con sanzione conservativa.<br />L'opposizione deve essere, pertanto, respinta, con conseguente conferma dell'ordinanza emessa nella fase sommaria che, in applicazione del 4° comma dell’art. 18 della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012 - che<br />5<br />prevede che “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione …” - ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore e ordinato alla società l’immediata reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro, con condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, a titolo di risarcimento del danno, detratto quanto percepito altrove, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.<br />La soccombenza della società opponente comporta, in applicazione del principio di cui all’art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali sostenute dal lavoratore anche per tale fase e liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..<br />P.Q.M.<br />- rigetta l'opposizione;<br />- condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opposto, liquidate in 2.000,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.<br />Busto Arsizio, 22 maggio 2014<br />Il Giudice del lavoro<br />dott.ssa Francesca La Russa<br /><br /><br /><a href="http://www.sinalvcisal.it/wp-content/uploads/downloads/2014/05/ordinanza-Polo-IVNG.pdf" title="http://www.sinalvcisal.it/wp-content/uploads/downloads/2014/05/ordinanza-Polo-IVNG.pdf" rel="external">http://www.sinalvcisal.it/wp-content/ ... 5/ordinanza-Polo-IVNG.pdf</a>Fri, 8 May 2015 22:10:17 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21877&forum=22Agente usa il tesserino per entrare ad una festa. E’ un abuso di potere? [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21848&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Agente usa il tesserino per entrare ad una festa. E’ un abuso di potere?<br />
Agente usa il tesserino per entrare ad una festa. E’ un abuso di potere?<br />Posted on 4 marzo 2015<br /><br />inShare<br /><br /><br /><br />Sentenze<br /><br />3 marzo 2015<br /><br />Agente usa il tesserino per entrare ad una festa. E’ un abuso di potere?<br /><br />Corte di Cassazione, sezione VI Penale Sentenza 22 gennaio – 26 febbraio 2105, n. 8625<br /><br />by Avv. Giuseppe Tripodi<br /><br /><br /><br />Agente usa il tesserino per entrare ad una festa. E’ un abuso di potere?<br />Corte di Cassazione, sezione VI Penale – Sentenza 22 gennaio – 26 febbraio 2105, n. 8625<br />Presidente Conti – Relatore Leo<br /><br />La sentenza che di seguito si riporta, riguarda un caso di un agente di polizia penitenziari a di Messina che, per parteciapre ad una festa, trovandosi senza invito, ha pensato di esibire il proprio tesserino per convincere la guardia giurata che presidiava l’ingresso selenzionando gli accessi.<br />L’agende di polizia penitenziaria, mostrando il tesserino, faceva presente di avere diritto all’ingresso sebbene fosse privo di invito, ma alla risposta negativa della guardia giurata, l’imputato non esitava ad usare la forza nei confronti dell’interlocutore nel tentativo di spostarlo per varcare l’ingresso.<br /><br />Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, che ha disposto il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato riguardo al delitto di cui agli artt. 56 e 316 quater cod. pen., concludeva in tal senso «il comportamento, al di là degli aspetti di inopportunità e di risìbilità non appare volto a raggiungere una utilità giuridicamente significativa né insistito sotto il profilo della induzione».<br /><br />Il Pubblico Ministero, denunciando vizi di motivazione e violazioni della legge penale processuale e sostanziale, presentava ricorso sulla base del fatto che il Giudice territoriale avrebbe derogato, senza per altro alcuna motivazione al proposito, la regola di giudizio tipica dell’udienza preliminare, ad esempio ipotizzando una desistenza senza alcun atto di indagine al proposito e, comunque, mediante una mera asserzione. L’irrilevanza della condotta ex art. 56, comma 3, cod. pen. sarebbe del resto esclusa dal fatto che la pretesa di entrare nel locale di intrattenimento senza averne il diritto era fallita solo per la resistenza opposta dalla guardia giurata, e che l’azione si era già esaurita quando P., per ragioni da accertare, aveva chiesto l’intervento della Polizia.<br /><br />La sentenza sarebbe fondata su osservazioni prive di pertinenza, non essendo ad esempio necessario che l’induzione del privato interlocutore sia perseguita con insistenza, o per conseguire un vantaggio che il giudice consideri meno risibile della partecipazione ad una festa, in assenza per altro di pur minimi riferimenti al criterio della offensività e, pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe privo di effettiva motivazione.<br /><br />I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondato il ricorso annullando il provvedimento impugnato.<br /><br /><a href="http://www.sentenze-cassazione.com/agente-usa-tesserino-per-entrare-ad-festa-abuso-potere/" title="http://www.sentenze-cassazione.com/agente-usa-tesserino-per-entrare-ad-festa-abuso-potere/" rel="external">http://www.sentenze-cassazione.com/ag ... re-ad-festa-abuso-potere/</a>Mon, 4 May 2015 18:48:15 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21848&forum=22TAR CATANIA : Vicende penali di parenti - non sono ostative [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21800&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: TAR CATANIA : Vicende penali di parenti - non sono ostative<br />
TAR CATANIA : Vicende penali di parenti - non sono ostative <br /> <br /><br />REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)<br />ha pronunciato la presente<br />SENTENZA<br />FATTO e DIRITTO<br />1) Il Signor xxx, guardia particolare giurata, è titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, rinnovata il 28 agosto 2003.<br />Con nota del 27 luglio 2005 il Commissariato di P.S. “Librino”di Catania ha proposto al Questore di Catania di revocare la predetta licenza, segnalando che xxx era “fratello di un pregiudicato per sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, favoreggiamento, già condannato per furto, rapina, porto abusivo e detenzione illegale di armi”.<br />Con nota comunicata il 23 agosto 2005 la Questura di Catania ha preannunciato l’adozione del provvedimento di revoca della licenza, invitando l’interessato a presentare eventuali controdeduzioni in proposito.<br />Acquisita la relativa risposta, con decreto Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006, notificato il 2 novembre 2006, il Questore di Catania ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata a xxx.<br />Il predetto provvedimento è stato motivato avendo riguardo alle seguenti circostanze di fatto:<br />“ ... il 7.03.2002 il fratello del xxx è stato deferito all’A.G. dalla Squadra Mobile di Catania per favoreggiamento personale, nell’ambito dell’operazione denominata “Fiducia 2”, perché, dopo che era stato commesso il delitto di estorsione aggravata ai danni di una società di cui è titolare la stessa moglie del xxx, rendeva false e reticenti dichiarazioni agli organi inquirenti, favorendo in tal modo una banda di estortori affiliati al clan Santapaola, e che lo scaturito procedimento penale si è concluso con una sentenza di condanna emessa l’1.03.2004 del Tribunale di Catania divenuta esecutiva il 6.05.2004; <br />... Viste le memorie difensive dalle quali non si rilevano motivazioni utili ai fini dell’adozione di un provvedimento favorevole atteso che, malgrado la residenza anagrafica sia diversa, il fratello ha favorito, con le sue dichiarazioni mendaci, gli estortori della società di proprietà della cognata ma di fatto gestita dal proprio fratello; <br />... lo stretto legame di parentela con soggetto condannato per gravi delitti – tra cui anche favoreggiamento perché con il suo comportamento ha ostacolato le indagini di Polizia favorendo una banda di estortori – induce fondatamente a ritenere che il xxx non dia garanzia di non abusare del titolo di polizia e comunque non abbia i requisiti previsti dalla legge per poter essere titolare di licenze in materia di armi ...”. <br />Con il ricorso n. 98/2007 notificato il 2 gennaio 2007, depositato il 12 gennaio 2007, il Signor xxx ha impugnato il decreto del Questore Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006 prima citato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.<br />Le Autorità intimate si sono costituite in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.<br />2) La Signora yyy coniugata con xxx, ha presentato, a sua volta, un’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.<br />Nel trasmettere la predetta richiesta al Questore di Catania con nota del 23 agosto 2005, il Commissariato di P.S. “Librino” di Catania ha segnalato che il cognato della richiedente era “un pregiudicato per sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, favoreggiamento, già condannato per furto, rapina, porto abusivo e detenzione illegale di armi”.<br />Con nota comunicata il 5 settembre 2006 la Questura di Catania ha preannunciato l’adozione del provvedimento di diniego della licenza, invitando l’interessata a presentare eventuali controdeduzioni in proposito.<br />Acquisita la relativa risposta, con decreto Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006, notificato il 31 ottobre 2006, il Questore di Catania ha denegato alla Signora yyy la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.<br />Il predetto provvedimento è stato motivato avendo riguardo alle seguenti circostanze di fatto:<br />“ ... il 7.03.2002 il cognato della richiedente è stato deferito all’A.G. dalla Squadra Mobile di Catania per favoreggiamento personale, nell’ambito dell’operazione denominata “Fiducia 2”, perché, dopo che era stato commesso il delitto di estorsione aggravata ai danni di una società intestata alla richiedente, rendeva false e reticenti dichiarazioni agli organi inquirenti, favorendo in tal modo una banda di estortori affiliati al clan Santapaola, e che lo scaturito procedimento penale si è concluso con una sentenza di condanna emessa l’1.03.2004 del Tribunale di Catania divenuta esecutiva il 6.05.2004; <br />... Lette le memorie difensive dalle quali non si rilevano motivazioni utili ai fini dell’adozione di un provvedimento favorevole atteso che quanto asserito, e cioè che il cognato annovera “solo pregiudizi penali risalenti agli anni ’80 e non seguiti da altre condanne” contrasta con quanto si rileva dal casellario giudiziale; <br />... il legame di affinità con soggetto condannato per gravi delitti – tra cui anche favoreggiamento perché con il suo comportamento ha ostacolato le indagini di Polizia favorendo una banda di estortori – induce fondatamente a far ritenere che la richiedente non dia garanzia di non abusare del titolo di polizia e comunque non abbia i requisiti previsti dalla legge per poter essere titolare di licenze in materia di armi ...”. <br />Con il ricorso n. 97/2007 notificato il 2 gennaio 2007, depositato il 12 gennaio 2007, la Signora yyy ha impugnato il decreto del Questore Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006 prima citato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.<br />Le Autorità intimate si sono costituite in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.<br />3) La Signora zzz, nata a Catania il 28 maggio 1987, figlia di xxx, ha presentato un’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.<br />Nel trasmettere la predetta richiesta al Questore di Catania con nota del 23 agosto 2005, il Commissariato di P.S. “Librino”di Catania ha segnalato che lo zio della richiedente annoverava “pregiudizi penali per sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, favoreggiamento, già condannato per furto, rapina, porto abusivo e detenzione illegale di armi”.<br />Con nota comunicata il 5 settembre 2006 la Questura di Catania ha preannunciato l’adozione del provvedimento di diniego della licenza, invitando l’interessata a presentare eventuali controdeduzioni in proposito.<br />Acquisita la relativa risposta, con decreto Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006, notificato il 31 ottobre 2006, il Questore di Catania ha denegato alla Signora zzz la licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo.<br />Il predetto provvedimento è stato motivato avendo riguardo alle seguenti circostanze di fatto:<br />“ ... il 7.03.2002 lo zio della richiedente è stato deferito all’A.G. dalla Squadra Mobile di Catania per favoreggiamento personale, nell’ambito dell’operazione denominata “Fiducia 2”, perché, dopo che era stato commesso il delitto di estorsione aggravata ai danni di una società intestata alla madre della richiedente, rendeva false e reticenti dichiarazioni agli organi inquirenti, favorendo in tal modo una banda di estortori affiliati al clan Santapaola, e che lo scaturito procedimento penale si è concluso con una sentenza di condanna emessa l’1.03.2004 del Tribunale di Catania divenuta esecutiva il 6.05.2004; <br />... Lette le memorie difensive dalle quali non si rilevano motivazioni utili ai fini dell’adozione di un provvedimento favorevole atteso che quanto asserito, e cioè che lo zio annovera “solo pregiudizi risalenti agli anni ’80 e non seguiti da altre condanne” contrasta con quanto si rileva dal certificato del casellario giudiziale del predetto; <br />... il legame di parentela con soggetto condannato per gravi delitti – tra cui anche favoreggiamento perché con il suo comportamento ha ostacolato le indagini di Polizia favorendo una banda di estortori – induce fondatamente a far ritenere che la richiedente non dia garanzia di non abusare del titolo di polizia e comunque non abbia i requisiti previsti dalla legge per poter essere titolare di licenze in materia di armi ...”. <br />Con il ricorso n. 96/2007 notificato il 2 gennaio 2007, depositato il 12 gennaio 2007, la Signora zzz ha impugnato, a sua volta, il decreto del Questore Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006 prima citato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.<br />Le Autorità intimate si sono costituite in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.<br />4) Attesa l’evidente connessione, i ricorsi in epigrafe devono essere riuniti, per essere decisi con un’unica sentenza.<br />5) Ricorso n. 98/2007 R.G.<br />Come evidenziato al superiore punto 1), con il ricorso n. 98/2007 (che per ragioni di ordine logico viene esaminato per primo) il Signor xxx impugna il decreto Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006, con il quale il Questore di Catania gli ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia, rinnovata il 28 agosto 2003.<br />L’interessato premette di essere titolare della licenza di guardia particolare giurata rilasciatagli l’8 agosto 2006 dal Prefetto di Catania, di essere incensurato e di non avere carichi pendenti.<br />Evidenzia che la revoca è stata disposta unicamente sulla base del vincolo di parentela con il fratello yyy, descritto nella nota informativa del 27 luglio 2005 del Commissariato di P.S. “Librino”di Catania (riportata nel provvedimento impugnato) quale “pregiudicato per sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, favoreggiamento, già condannato per furto, rapina, porto abusivo e detenzione illegale di armi”.<br />Con la I^ censura si lamenta la violazione dell’art. 6 della L. n. 241/1990, in quanto la Questura di Catania avrebbe adottato il provvedimento impugnato recependo supinamente il contenuto della predetta nota informativa, senza svolgere un’autonoma attività istruttoria al riguardo.<br />Con la III^ censura vengono dedotti i vizi di difetto di motivazione, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà e ingiustificata disparità di trattamento, carenza di istruttoria, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.<br />Il ricorrente evidenzia che la revoca del porto di fucile non sarebbe riferibile a fatti e comportamenti a lui addebitabili, che il fratello xxx Giuseppe sarebbe residente a Floresta, in provincia di Messina, che le condanne patite da quest’ultimo (per le quali sarebbe stato emesso un provvedimento di grazia) riguarderebbero fatti avvenuti nel 1980, e che lo stesso fratello nel 2002 avrebbe commesso il reato di favoreggiamento personale per evitare ritorsioni da parte di una banda di estortori.<br />Per il Tribunale tali rilievi sono fondati.<br />Dalla documentazione depositata in giudizio dal ricorrente, non smentita dall’Amministrazione resistente, risulta in effetti che:<br />- Nei confronti di xxx Giuseppe non è stata emessa alcuna sentenza di condanna per il reato di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione né è pendente il relativo procedimento penale.<br />- Per i reati di furto, rapina e detenzione illegale di armi (commessi tutti nel 1980) nei confronti di xxx Giuseppe è stato emesso un provvedimento di grazia con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 1985; i predetti reati, peraltro remoti nel tempo, non hanno mai impedito il rinnovo della licenza di porto fucile nei confronti del ricorrente xxx (Cfr., in termini, Tar Catania, Sezione Quarta, 21 luglio 2009 n. 1351, alla quale espressamente si rinvia).<br />- Vero è che con sentenza n. 174 del 15 marzo 2004 il Tribunale Penale di Catania ha condannato xxx Giuseppe per favoreggiamento personale, in quanto, in qualità di direttore tecnico della “kkkkk S.a.s.”, aveva omesso di denunciare l’attività estortiva patita dalla predetta società, per il presumibile stato di timore che lo aveva indotto a negare collaborazione agli organi inquirenti.<br />Però, come risulta dalla stessa decisione, è altrettanto vero che, mentre xxx Giuseppe in data 23 febbraio 2002 aveva riferito alla P.G. che l’azienda di famiglia non era stata sottoposta ad alcuna attività estorsiva, nella stessa data xxx Filippo aveva dichiarato che “l’azienda di famiglia era sottoposta ad estorsione, specificando di aver saputo proprio dal fratello Giuseppe che, per evitare problemi, erano stati costretti a pagare denaro a malavitosi, che si presentavano in azienda a riscuotere le somme”, e, contestualmente, aveva riconosciuto in fotografia Messina Salvatore e Pelleriti Antonino come esattori del provento estorsivo.<br />In sostanza, di fronte alla patita estorsione, i due fratelli hanno assunto posizioni completamente divergenti, tanto è vero che le dichiarazioni rese da xxx Filippo sono state poi utilizzate dal G.U.P. per giustificare la condanna di xxx Giuseppe.<br />Tali decisive circostanze sono state del tutto ignorate dal Questore di Catania, che si è fermato al dato formale della condanna per favoreggiamento personale a carico di xxx Giuseppe, senza tenere conto del comportamento tenuto nella stessa vicenda da xxx Filippo, che si è del tutto dissociato dal fratello.<br />- Lo stesso Questore di Catania ha altresì omesso di considerare che con decreto del Prefetto di Catania dell’8 agosto 2006 xxx Filippo era stato nominato guardia particolare giurata, venendo così autorizzato a detenere armi da sparo. Peraltro, tale provvedimento di nomina è stato rinnovato con successivo decreto prot. n. 777/2008/G.P.G. Area 1 Ter del 24 luglio 2008, il che fa ritenere che l’Autorità amministrativa abbia valutato positivamente la personalità di xxx Filippo e non abbia ritenuto ostativi i precedenti penali di xxx Giuseppe.<br />Quest’ultima circostanza risulta essere assai rilevante, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Tar Salerno, Sezione Prima, 4 dicembre 2008 n. 3996) il mantenimento della qualifica di guardia giurata è sottoposto ad una penetrante valutazione da parte dell’Amministrazione, specie per quanto concerne il profilo dell’allarme sociale, dal momento che in base all’art. 138, ultimo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, salvo diverse previsioni, le guardie articolari giurate - nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate - rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio.<br />Tanto basta per accogliere il ricorso in esame e disporre l’annullamento dell’impugnato decreto del Questore di Catania Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, intestata a xxx Filippo.<br />La II^ censura, con la quale è stata dedotta la violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, resta assorbita.<br />6) Ricorso n. 97/2007 R.G.<br />A sua volta, con il ricorso n. 97/2007 (di cui al superiore punto 2) la Signora yyy impugna il decreto Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006, con il quale il Questore di Catania le ha denegato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.<br />L’interessata premette di essere moglie di xxx Filippo e ripropone nei confronti del provvedimento impugnato le medesime censure fatte valere dal marito con il ricorso n. 98/2007.<br />Per il Tribunale tali rilievi sono fondati, dal momento che il provvedimento di diniego è stato motivato dall’Amministrazione avendo riguardo unicamente alla condotta di xxx Giuseppe, cognato della richiedente, condotta che il Collegio ha ritenuto non ostativa al mantenimento della licenza di porto di fucile per uso caccia in favore di xxx Filippo.<br />Peraltro yyy coabita con il marito xxx Filippo che, in quanto guardia particolare giurata, è autorizzato a detenere armi, donde la manifesta illogicità del provvedimento di diniego.<br />Le carenze istruttorie e motivazionali riscontrate dal Collegio non possono essere colmate dalle allegazioni difensive contenute nella nota del 19 gennaio 2007 della Questura di Catania, depositata in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, nella quale si accenna, tra l’altro, ad una non meglio identificata “nota informativa redatta dai Carabinieri della Stazione di Floresta”, in base alla quale xxx Giuseppe “risulta di pessima condotta in genere, capace di commettere delitti contro la persona ... di fatto ha sempre vissuto a Catania ove risulta essere associato a pregiudicati del luogo”.<br />Infatti tali affermazioni costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, che non può sanare il deficit istruttorio e motivazionale denunciato (Cfr. Cons. Stato, VI, 29 maggio 2008, n. 2555; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 30 giugno 2009 , n. 6339; Tar Catania, Sez. IV, 20 ottobre 2009, n. 1702).<br />In conclusione, il ricorso in esame deve essere accolto, e va conseguentemente disposto l’annullamento dell’impugnato il decreto del Questore di Catania Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006, con il quale è stata denegata alla ricorrente yyy la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Sono espressamente fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa<br />7) Ricorso n. 96/2007 R.G.<br />Infine, con il ricorso n. 96/2007 (di cui al superiore punto 3) la Signora zzz impugna il decreto Cat. 6.F/P.A.S./2006 del 24 ottobre 2006, con il quale il Questore di Catania le ha denegato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. (si omette in quanti ripete le precedenti argomentazioni)<br />Tenuto conto della complessità della situazione di fatto, stimasi equo disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.<br />P.Q.M.<br />Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, accoglie i ricorsi in epigrafe nei modi di cui in motivazione, previa la loro riunione.<br />Spese compensate.<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br />Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 <br />Ettore Leotta, Consigliere, Estensore<br />NOTA: Ma che belle questure che abbiamo! <br />Unico appunto alla sentenza: perché mai compensare le spese? <br /><a href="http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/catania3.html" title="http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/catania3.html" rel="external">http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/catania3.html</a>Sun, 26 Apr 2015 07:54:37 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21800&forum=22sentenza vigilanza privata su mancato pagamento 10 minuti ... [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21795&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: sentenza vigilanza privata su mancato pagamento 10 minuti ...<br />
IO ho dato un occhiata nel caso fosse stata gia' inserita, ma non lho trovata....nel caso di una mia svista chiedo scusa.<br /><br /><a href="http://www.sinalvcisal.it/wp-content/uploads/downloads/2013/09/SENTENZA-CONTRO-CIVIN-VIGILANZA-PER-I-10-MINUTI4.pdf" title="http://www.sinalvcisal.it/wp-content/uploads/downloads/2013/09/SENTENZA-CONTRO-CIVIN-VIGILANZA-PER-I-10-MINUTI4.pdf" rel="external">http://www.sinalvcisal.it/wp-content/ ... ANZA-PER-I-10-MINUTI4.pdf</a>Sat, 25 Apr 2015 16:00:51 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21795&forum=22Lecito licenziare chi rifiuta l’intervento urgente anche si trova a fine turno [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21783&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Lecito licenziare chi rifiuta l’intervento urgente anche si trova a fine turno<br />
Una Guardia Giurata non può abbandonare il posto di lavoro ed è tenuta a aspettare il cambio, inoltre in caso di emergenza insorta alla fine del turno vi è l’obbligo di prestare servizio anche se questo dovesse comportare lo sforamento del limite delle otto ore giornaliere. Insubordinazione, infatti, è il reato contestato ad una guardia giurata che si era rifiutata di aspettare il cambio in una situazione di emergenza.<br /><br />La sentenza<br /><br />Il datore di lavoro è autorizzato a licenziare un dipendente che rifiuta di eseguire un intervento di urgenza mentre è smontante: La Corte di Cassazione ha infatti sancito, con una sentenza del 18 settembre 2013, che la modalità della “flessibilizzazione” dell’orario consente di fatto di far fronte ad emergenze e imprevisti anche con il superamento del termine delle otto ore regolari.<br /><br />La Corte ha infatti respinto il ricorso, presentato da una guardie giurata che si opponeva alla decisione della Corte d’appello di Firenze, la quale ha legittimato il licenziamento operato dall’azienda in seguito al rifiuto di eseguire un intervento ‘urgenza poco prima della fine del turno.<br /><br />Il caso<br /><br />La guardie giurata si è rifiutata di intervenire in seguito ad una segnalazione della centrale di un allarme scattato nella sua zona poco prima della fine del suo turno.<br /><br />La condotta del dipendente è stata ritenuta dall’Istituto una dimostrazione di insubordinazione, in quanto l’Art 75 del CCNL della Vigilanza prevede espressamente che il personale smontante o già smontato è obbligato ad effettuare il servizio nel ricorso di condizioni oggettive che lo richiedano. La sezione lavoro della Suprema corte ha ritenuto legittimo il provvedimento espulsivo in base alle disposizioni di legge e di contratto che regolano l’orario di lavoro del personale addetto ai turni di notte, e in particolare di quello di vigilanza:<br /><br /> <br />«L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore, è fatta salva, tuttavia, l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. Tale disposizione è ribadita dall’articolo 13 del d.lgs. 66/2003 e ha trovato piena attuazione nella contrattazione collettiva di settore (art. 71 del c.c.n.l. del personale degli istituti di vigilanza privata ratione temporis applicabile) nel quale, stante il ruolo ricoperto dalla vigilanza privata quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili al fine di evitare pericoli e/o danni ai beni da vigilare, è stato convenuto che in base all’art. 3 d.lgs. 66/2003 ai fini contrattuali l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali e, tuttavia, si è precisato che tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli istituti di vigilanza».<br /><br />E ancora<br /><br /> <br />«Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione, del lavoratore del turno montante, che dovrà avvenire entro due ore e mezza dal termine del normale orario giornaliero»: si tratta di una modalità di flessibilizzazione dell’orario che, ragionevolmente, consente il corretto avvicendamento nel servizio assicurando la presenza di personale per fare fronte a esigenze impreviste, e non rientranti nella normale organizzazione del lavoro, quale può essere concretamente qualificata la necessità di provvedere ad un intervento in prossimità della fine del turno di servizio con, solo eventuale, travalicamento del termine di otto ore.<br /><br /><a href="http://www.cassazione.net" title="www.cassazione.net" rel="external">www.cassazione.net</a>Thu, 23 Apr 2015 09:46:04 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21783&forum=22Re: SOSPESO DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE PER PROC.PENALE [da Theguard]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21743&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: SOSPESO DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE PER PROC.PENALE<br />
Mi dispiace ma per quel che so io non si ha diritto a nulla...<br /><br />Questo è uno dei problemi che ha il nostro lavoro e per questo, mi infastidisce molto quando ci paragonanano a quelli della sicurezza dei centri commerciali ed ai portieri d'aziende, i quali, al tuo posto non avrebbero avuto alcun problema a lavorare !Thu, 16 Apr 2015 07:29:09 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21743&forum=22Re: Informazioni sul servizio antitaccheggio [da Theguard]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7943&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Informazioni sul servizio antitaccheggio<br />
Un'altra interessante discussione sull'antitaccheggio...Fri, 3 Apr 2015 19:06:17 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7943&forum=25Licenziamento e periodo di prova (CASS.CIV. SEZ. LAV., n. 4347 DEL 4 MARZO 2015) [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21686&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Licenziamento e periodo di prova (CASS.CIV. SEZ. LAV., n. 4347 DEL 4 MARZO 2015)<br />
Licenziamento e periodo di prova (CASS.CIV. SEZ. LAV., n. 4347 DEL 4 MARZO 2015)<br /><br />sui giorni di lavoro “effettivo” i contratti collettivi possono prevedere deroghe al principio generale <br /> <br /><br />Pubblicato in Diritto del lavoro in data 02/04/2015 <br />Autori: User Caragnano Roberta <br /> User AR redazione <br /> <br />Sintesi<br />In caso di licenziamento di un lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, il contratto collettivo, in deroga al principio generale, può escludere dal conteggio le domeniche 'facendo riferimento a sessanta giorni di servizio effettivo'<br /><br />La Corte di Cassazione si è espressa ribadendo che il principio generale alla base del periodo di prova può essere ridefinito dalla contrattazione collettiva, la quale può disporre diversamente attribuendo rilevanza sospensiva ad eventi non previsti dalla disposizione legale.<br /><br />IL CASO<br /><br />Il lavoratore G. M., dipendente di un istituto di vigilanza inquadrato in un livello al di sotto del 1 super del C.C.N.L. del personale degli istituti di vigilanza, proponeva ricorso al Tribunale di Cosenza avverso il licenziamento intimatogli dalla società S. s.r. l. per mancato superamento del periodo di prova, come disciplinato dall’art. 69 del su indicato contratto collettivo nazionale di lavoro.<br /><br />Il Tribunale in accoglimento dello stesso condannava la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno dell’illegittimo licenziamento sino alla reintegra.<br /><br />La Corte territoriale di Catanzaro rigettava l’appello della società S. s.p.a. che contro la sentenza proponeva ricorso per Cassazione fondato su un unico articolato motivo, cui resisteva G.M. con controricorso.<br /><br />La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, per le spese, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.<br /><br /> <br /><br />IL COMMENTO<br />1.Sul computo dei giorni “effettivi” di lavoro: la posizione dell’azienda e la decisione della Corte di Appello <br /><br />Nella fattispecie in esame la quaestio su cui si è espressa la Corte di Cassazione verte sulla definizione del periodo di prova e sul computo dei giorni e, in particolare, sulla interpretazione dell’articolo 69 del C.C.N.L. del personale degli istituti di vigilanza che così prevede «La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - personale inquadrato nel livello Quadro e nel I livello super: 150 giorni di effettivo lavoro prestato; - personale inquadrato negli altri livelli: 60 giorni di effettivo lavoro prestato. Tale periodo di prova sarà proporzionalmente ridotto, sino ad un minimo di 30 giorni, in considerazione di eventuali periodi di stage svolti all’interno dell’azienda e derivanti da corsi di formazione riconosciuti dall'ente bilaterale. La riduzione è calcolata secondo la seguente tabella (...). Al lavoratore in prova dovrà essere corrisposta la retribuzione per la qualifica assegnata», nonché sulla interpretazione del contratto di lavoro ai sensi degli artt. 362, 1363 e 1366 c.c..<br /><br />Il lavoratore contestava l’illegittimità del licenziamento ed esattamente l’interpretazione letterale dell’aggettivo “effettivo” rispetto al calcolo dei giorni del periodo di prova e se fossero o meno computabili i giorni convenzionali di riposo tra cui le domeniche.<br /><br />Per l’azienda il riferimento ai “60 giorni di effettivo lavoro prestato” a cui faceva riferimento l’art. 69 del contratto collettivo di riferimento e l'analoga espressione presente nella lettera di assunzione del lavoratore, datata 8 giugno 2007, erano da interpretarsi letteralmente con esclusione dei giorni di riposo che, quindi, non si intendevano computati.<br /><br />La Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento del ricorso del lavoratore, aveva ritenuto tardivo il recesso perché intervenuto successivamente al superamento del periodo di prova e aveva ribadito che nel conteggio dei giorni erano da considerarsi anche i giorni di riposo «in quanto durante tale periodo la mancata prestazione lavorativa inerisce al normale svolgimento del rapporto».<br /><br />Riguardo agli aspetti pratici ai 53 giorni di effettivo servizio prestato dovevano essere aggiunti gli 8 giorni di riposo goduti dal lavoratore dopo sei giorni lavorativi, per un totale di 61 giorni, quindi, oltre il termine dei 60 giorni previsti dall’art. 69 del contratto collettivo di riferimento.<br /><br /> <br />1.Il ragionamento della Corte di Cassazione <br /><br />La Corte di Cassazione, investita della questione, si è espressa con un giudicato differente rispetto a quello della Corte di Appello rilevando, invece, come sostenuto dal datore di lavoro, che l’espressione in questione "60 giorni di effettivo lavoro prestato" presente nell’art. 69 aveva un senso letterale preciso ossia «la volontà delle parti di includere nel periodo di prova solo i giorni in cui il lavoratore era effettivamente in attività di servizio, con esclusione di tutti gli altri in cui tale attività non era reale ed effettiva». Ne discendeva che mancando una precisa e diversa previsione della contrattazione collettiva non era computabili nel periodo di prova i giorni di riposo legale o convenzionale.<br /><br />La Corte nel suo ragionamento metodologico di ricostruzione della fattispecie ricorda la finalità del patto di prova che è quella di consentire alle parti di verificare e valutare la reciproca convenienza della prestazione lavorativa, insieme all’accertamento delle capacità del prestatore, ma allo stesso tempo e indirettamente ribadisce il ruolo importante della contrattazione collettiva, che consente alle parti, concordemente, di regolare in maniera differente il rapporto di lavoro, mentre è in capo al giudice il compito di interpretare le norme dei contratti collettivi nei casi in cui, come nella fattispecie in questione, si verificano ipotesi di denuncia di violazione denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, rispetto ad una errata interpretazione della legittimità delle condotte datoriali in base a norme di ermeneutica negoziale (artt. 1362 e ss., c.p.c.).<br /><br />Su queste basi la Corte ribadisce un proprio consolidato orientamento [1] per il quale ai fini del computo dei giorni per il periodo di prova sono considerati lavorativi anche quelli inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività mentre sono esclusi, perché non prevedibili, i giorni della malattia, dell’infortunio, della gravidanza e del puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro e il godimento delle ferie annuali. Tale principio è vero fatta eccezione per i casi in cui sia espressamente e diversamente previsto dalla contrattazione collettiva [2] come, appunto, nel caso in esame.<br /><br />La Suprema Corte a riguardo, e rispetto al giudicato della Corte di Appello (si veda § 1), che aveva computato nel calcolo dei giorni di lavoro anche quelli di riposo convenzionale, segnala che la Corte territoriale non si era attenuta alla valutazione letterale della espressione "effettivo servizio", ribadito dalla norme in questione, omettendo ogni valutazione e senza specificare in forza di quale criterio ermeneutico avesse supportato la propria decisione.<br /><br />Ma vi è di più. I giudici rilevano anche che il riferimento generico al riposo come modalità di svolgimento della attività lavorativa e, quindi, da considerare a tutti gli effetti nel conteggio dei giorni, era da considerarsi insufficiente oltre che apodittica come affermazione alla luce di un orientamento giurisprudenziale non solo generale [3] ma anche specifico rispetto alla interpretazione del C.C.N.L. degli istituti di vigilanza privata (così anche Cass., 18 luglio 1998, n. 7087).<br /><br /> <br /><br />2.1. Sulla interpretazione del contratto collettivo e sulla volontà delle parti<br /><br /> <br /><br />Gli Ermellini, sulla base delle considerazioni su esposte, si sono espressi accogliendo il ricorso poiché sussistente la violazione dell’art. 1362. c.c il quale così prevede «nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto». In particolare la Corte ha precisato [4] che il ricorso al primo criterio della interpretazione letterale preclude successivi criteri di valutazione in tutti i casi in cui, come in quello in esame, emerge una precisa e comune volontà delle parti che esclusa interpretazioni differenti. <br /><br />La norma prevista dal contratto collettivo di riferimento del settore degli istituti di vigilanza ha una portata precettiva e fa riferimento a due criteri: l’effettività della prestazione e i giorni di lavoro che sono considerati come unità temporale di riferimento.<br /><br />Le parti, a riguardo, hanno espresso in maniera evidente la loro volontà di collegare la verifica della prestazione lavorativa a tali criteri per rendere concretamente valutabile la prestazione.<br /><br /> <br /><br />La Corte, pertanto, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza e rimesso al giudice di appello la quantificazione delle spese.<br /><br /> <br /><br /><br />[1] Sul punro cfr. Cass., 5 novembre 2007 n. 23061; Cass., 13 settembre 2006 n. 19558.<br /><br />[2] Si leggano in tal senso così Cass., 5 novembre 2007, n. 23061; Cass., 22 marzo 2012, n. 4573.<br /><br />[3] Cass., 8 ottobre 1999, n. 11310 e Cass., 25 agosto 1999, n. 8859.<br /><br />[4] Su questo orientamento giurisprudenziale si leggano per tutte Cass. 22 dicembre 2005, n. 28479; Cass. 22 febbraio 2007, n 4176; Cass. 4 gennaio 2013, n. 110<br /><br /><br /><a href="http://dirittodellavoro.diritto.it/docs/36980-licenziamento-e-periodo-di-prova-cass-civ-sez-lav-n-4347-del-4-marzo-2015" title="http://dirittodellavoro.diritto.it/docs/36980-licenziamento-e-periodo-di-prova-cass-civ-sez-lav-n-4347-del-4-marzo-2015" rel="external">http://dirittodellavoro.diritto.it/do ... v-n-4347-del-4-marzo-2015</a>Thu, 2 Apr 2015 21:11:59 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21686&forum=22SENTENZA :CITTA DI ROMA [da nicola74]
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LEGGI E SENTENZE:: SENTENZA :CITTA DI ROMA<br />
SENTENZA :CITTA DI ROMA<br /><br /><br />26.03.2015 17:53<br />REPUBBLICA ITALIANA<br /> <br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> <br />Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br /> <br />(Sezione Prima Ter)<br /> <br /> <br /> <br />ha pronunciato la presente<br /> <br />SENTENZA<br /> <br /> <br /> <br />sul ricorso numero di registro generale 12868 del 2014, proposto da:<br /> <br />Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Tedeschini, Domenico Greco, con domicilio eletto presso Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;<br /> <br />contro<br /> <br />U.T.G. - Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;<br /> <br />per l'annullamento<br /> <br />dei provvedimenti della Prefettura di Roma di diniego parziale di accesso prot. n. 239850/Area I Bis OSP e 239217/Area I Bis O.S.P. del 21.10.2014;<br /> <br />e per la declaratoria di accesso<br /> <br />agli atti, provvedimenti e relazioni di servizio dei competenti Organi di Polizia di cui all’istanza di accesso formulata dalla ricorrente, ancorchè di data e tenore sconosciuti, che hanno costituito il presupposto per l’adozione, da parte del Prefetto di Roma, dell'informativa interdittiva antimafia prot. n. 234639/2014 del 16.10.2014;<br /> <br />e per il risarcimento dei danni<br /> <br />danni subiti e subendi dalla ricorrente conseguenti alla mancata ostensione della documentazione richiesta, da quantificare in corso di causa, anche in via equitativa.<br /> <br /> <br /> <br />Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> <br />Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma e di Ministero dell'Interno;<br /> <br />Viste le memorie difensive;<br /> <br />Visti tutti gli atti della causa;<br /> <br />Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> <br />Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> <br /> <br />FATTO e DIRITTO<br /> <br />La società ricorrente, operante nel settore della vigilanza pubblica e privata ed appartenente al Gruppo Metronotte, è stata destinataria dell’informativa antimafia del 16 ottobre 2014 della Prefettura della Provincia di Roma.<br /> <br />La ricorrente, oltre ad impugnare tale provvedimento dinnanzi al TAR Lazio, ha chiesto in data 21 ottobre 2014 l'accesso alla nota della Prefettura della Provincia di Roma prot n. 234639/2014 del 16 ottobre 2014 (comunicata all'Agenzia delle Entrate con nota prot n. 23521/2014 del 16 ottobre 2014) e di tutti gli atti e provvedimenti connessi e presupposti del procedimento culminato con l'adozione dell'informativa antimafia de qua (relazioni di P.G. e di P.S., istruttoria, provvedimenti, ecc.), al fine di esercitare il proprio diritto di difesa avverso gli atti adottati nei suoi confronti, ritenuti lesivi.<br /> <br />La Prefettura di Roma ha riscontrato la descritta istanza di accesso, con note prot. n. 239850/Area I Bis e prot. n. 239217/Area I Bis O.S.P. del 21 ottobre 2014, nella quali si legge che: “(…) la S. V. potrà presentarsi presso questo Ufficio il giorno 23/10/2014 alle ore 10.00 [...] Si informa che, nella fattispecie in esame, l'accesso è consentito [...] relativamente al provvedimento ostativo, conclusivo del procedimento. Gli atti endoprocedimentali, contenenti informazioni fornite dai competenti Organi di Polizia, non potranno essere visionati perché appartenenti alla categoria dei documenti inaccessibili ai sensi dell'art. 3 del D.M 10.05.1994, n. 415, regolamento attuativo dell'art. 24, comma 2 della legge n. 241/1990. La predetta documentazione istruttoria rimane conservata agli atti di questo Ufficio, nel rispettivo fascicolo [...] ".<br /> <br />In sostanza, l'Amministrazione resistente ha concesso unicamente l'ostensione del provvedimento conclusivo del procedimento, negandolo a tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente, affermando che trattasi di "documenti inaccessibili ai sensi dell'art. 3 del D.M 10.05.1994, n. 415, regolamento attuativo dell'art. 24, comma 2 della legge n. 241/1990".<br /> <br />Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall'Amministrazione, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti vizi: violazione e falsa applicazione degli arti. 1, 3, 22, 24 e ss., Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 415/1994; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 352 del 1992. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU; violazione e falsa applicazione degli ant. 13, 24 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, sviamento, manifesta ingiustizia.<br /> <br />L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.<br /> <br />Il Collegio ritiene che le domande proposte dalla parte ricorrente al fine di ottenere l'accesso agli atti del procedimento concluso con l'adozione della citata informativa interdittiva antimafia, siano fondate e debbano essere accolte per le ragioni di seguito indicate.<br /> <br />Come correttamente rappresentato dalla Società ricorrente, la legge n. 241/1990 garantisce il diritto di accesso - a coloro che sono legittimati in tal senso ed hanno interesse ad ottenere gli atti richiesti -, anche in caso di limiti all'ostensione, posto che l'art. 24 della citata legge del 1990, oltre ad individuare i limiti all'accesso, prevede che lo stesso "... deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ...".<br /> <br />Nel caso di specie, l'istanza di accesso della Società ricorrente presenta tutti i caratteri (interesse personale, concreto e attuale, nonché necessarietà e indispensabilità) richiesti dalla legge affinché l'Amministrazione conceda l'ostensione, poiché la ricorrente è destinataria della interdittiva antimafia adottata sulla base degli atti di cui è stato chiesto l'accesso.<br /> <br />Pertanto, la conoscenza degli atti che hanno costituito il presupposto per l'adozione dell'informativa interdittiva risulta consentita e necessaria per esercitare il diritto di difesa della ricorrente.<br /> <br />Del resto, la classifica di "riservato" apposta sugli atti di cui è stato chiesto l'accesso, riconducibili agli atti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 415/1994 (recanti l'elenco di categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti, rispettivamente, "alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionale" e "alla sicurezza pubblica" ovvero alla "prevenzione e repressione della criminalità") non preclude, in modo assoluto, la cognizione degli stessi, se sussiste (come nel caso di specie) l'esigenza di difesa di interessi giuridicamente protetti del richiedente.<br /> <br />Ne consegue l'illegittimità del diniego parziale di accesso adottato dall'Amministrazione resistente, anche perché, nel caso di specie, l'accesso è stato negato facendo un generico richiamo all'art. 24 della L.n. 241/1990 e all'art. 3 D.M. n. 415/1994, utilizzando una motivazione generica non recante le reali ragioni che, nel caso concreto, impediscono alla ricorrente di visionare ed estrarre copia dei documenti richiesti per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché per finalità di prevenzione e repressione della criminalità.<br /> <br />E' evidente, del resto, che eventuali esigenze di segretezza o riservatezza, una volta esplicitate e motivate, non impedirebbero all'Amministrazione di consentire l'accesso, potendo essere soddisfatte con idonee tecniche di mascheramento.<br /> <br />Pertanto, tenendo conto di quanto sopra esposto, va ordinato all'Amministrazione di consentire l'accesso agli atti posti a base dell'informativa interdittiva antimafia del Prefetto di Roma prot. n. 234639/2014 del 16.10.2014, mediante estrazione di copia.<br /> <br />L'accesso va consentito entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione, o, se anteriore, notificazione della presente decisione.<br /> <br />Va, invece, disattesa la domanda di risarcimento danni, posto che, pur a voler prescindere dalla genericità della stessa, la Società ricorrente non ha dedotto e documentato alcunché al riguardo, e (oltre ad aver citato la richiesta risarcitoria nell'epigrafe dell'atto introduttivo del giudizio) non ha ribadito la domanda nelle conclusione del ricorso.<br /> <br />Le spese seguono il principio della soccombenza prevalente, e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.<br /> <br />P.Q.M.<br /> <br />Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)<br /> <br />definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br /> <br />lo accoglie e per l’effetto ordina all'Amministrazione l'esibizione degli atti indicati in motivazione, con le modalità e i termini ivi indicati;<br /> <br />Condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00);<br /> <br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br /> <br />Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:<br /> <br />Carlo Taglienti, Presidente FF<br /> <br />Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore<br /> <br />Roberto Proietti, Consigliere<br /> <br /> <br /> <br />L'ESTENSORE IL PRESIDENTE<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br /> <br />Il 02/03/2015<br /> <br />IL SEGRETARIO<br /> <br />(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Mon, 30 Mar 2015 03:27:12 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21669&forum=22Revoca di porto d'armi: un caso di illegittimità del provvedimento prefettizio [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21661&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Revoca di porto d'armi: un caso di illegittimità del provvedimento prefettizio<br />
Revoca di porto d'armi: un caso di illegittimità del provvedimento prefettizio<br /><br />Fonte: Revoca di porto d'armi: un caso di illegittimità del provvedimento prefettizio. <br />(<a href="http://www.StudioCataldi.it" title="www.StudioCataldi.it" rel="external">www.StudioCataldi.it</a>) <br /><br /><br /><br />Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista<br /><br /><br />Il carattere isolato di un procedimento penale nonché le risultanze prodotte sulla base di esami ematici, svolti successivamente alla guida in stato di ebbrezza, non consentono al Prefetto di revocare il porto d'armi ( Consiglio di Stato sezione 3, sentenza n. 575 del 05.02.2015 ). <br /><br />Il Tribunale amministrativo regionale della Campania accoglie il ricorso proposto da Tizio, allora guardia giurata particolare avverso il decreto con cui la Prefettura ha disposto la revoca del porto d’armi perché responsabile di guida della propria auto in stato di ebbrezza in violazione dell’art. 186 comma 2 del Codice della Strada, in forza del quale veniva emesso decreto penale. <br /><br /><br /><br />ADVERTISEMENT<br /><br /><br /><br /><br /> <br /><br /><br /><br /><br />Il Tribunale, dopo aver ricostruito i contenuti normativi e giurisprudenziali del potere ampiamente discrezionale di valutazione dell’Amministrazione, ha censurato il provvedimento impugnato ritenendolo illogico per aver omesso di considerare il carattere isolato del procedimento penale nonché le risultanze prodotte sulla base degli esami ematici successivamente effettuati.<br /><br />Anche in appello la decisione non cambia.<br /><br />Dicono i Giudici che sul piano generale è corretto ricordare che il rilascio e il rinnovo di licenza di p.s. sono disciplinati da norme particolarmente rigorose sul piano oggettivo e soggettivo, e ciò vale anche per quella in questione connessa proprio all’uso delle armi e quindi anche al possesso di requisiti soggettivi di specifica affidabilità.<br /><br />Di conseguenza viene riconosciuta la più ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione in ordine al possesso di quei requisiti sulla base degli elementi e delle risultanze in atto sussistenti e che si deve esplicitare in un complessivo motivato e concreto giudizio, sia pure non dettagliato.<br /><br />Nella fattispecie la Sezione condivide le argomentazioni di carattere generale e specifico svolte anche sinteticamente dal T.A.R. che, dopo aver richiamato il contesto normativo e giurisprudenziale, ha sostenuto l’illogicità del decreto in questione che sostanzialmente si è limitato a prendere atto della violazione del Codice della Strada senza considerare, nella disamina di competenza, che si trattava di fatto isolato e che i successivi esiti ematici erano stati favorevoli al ricorrente.<br /><br />Inoltre, il D.M. del Ministero della Sanità, pur facendo riferimento all’accertamento dei requisiti psicologici presso specifici uffici sanitari, è stato solo citato dal Ministero appellante nella parte finale del provvedimento, a supporto di un giudizio sulla buona condotta pressochè automatico omettendo invece, come evidenziato dal T.A.R., alcuna indicazione di elementi di valutazione complessiva delle circostanze dedotte anche a prescindere dall’esito del procedimento penale.<br /><br />Tanto più che sempre la competente Prefettura ha ritenuto di rinnovare al contempo il solo decreto di guardia particolare giurata, mentre il relativo tesserino era stato nel frattempo ritirato dai Carabinieri con conseguente sospensione dell’interessato dal servizio e il successivo licenziamento dello stesso, e tale determinazione avrebbe dovuto essere idoneamente motivata trattandosi di titoli ambedue particolarmente qualificati sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica.<br /><br />Va pure detto, per completezza, che il Ministero ha tenuto nell’occasione un atteggiamento dilatorio ed inspiegabile, posto che non ha coltivato il contenzioso, né ha inteso riadottare altro provvedimento in sintonia con il dictum del giudice di prime cure, così consentendo all’interessato di continuare di fatto nell’utilizzo del porto di armi.<br /><br />contatta l'avv. Francesco Pandolfi<br /><br />3286090590 <a href="mailto:[email protected]" title="[email protected]">[email protected]</a><br /><br />blog <a href="http://www.pandolfistudiolegale.it" title="www.pandolfistudiolegale.it" rel="external">www.pandolfistudiolegale.it</a><br /><br /><br /><br />Fonte: Revoca di porto d'armi: un caso di illegittimità del provvedimento prefettizio. <br />(<a href="http://www.StudioCataldi.it" title="www.StudioCataldi.it" rel="external">www.StudioCataldi.it</a>) <br /><br /><a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17787.asp" title="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17787.asp" rel="external">http://www.studiocataldi.it/news_giur ... /news_giuridica_17787.asp</a>Sat, 28 Mar 2015 04:52:08 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21661&forum=22Quando la sospensione del porto d’armi diventa illegittima imposizione del divieto di esercitare la [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21650&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Quando la sospensione del porto d’armi diventa illegittima imposizione del divieto di esercitare la<br />
Quando la sospensione del porto d’armi diventa illegittima imposizione del divieto di esercitare la propria attività lavorativa<br /><br />Fonte: Quando la sospensione del porto d’armi diventa illegittima imposizione del divieto di esercitare la propria attività lavorativa. <br />(<a href="http://www.StudioCataldi.it" title="www.StudioCataldi.it" rel="external">www.StudioCataldi.it</a>) <br /><br /><br /><br />di Gerolamo Taras - La detenzione ed il porto di armi, sono caratterizzati dall’ ampia discrezionalità, attribuita dall’ ordinamento all’ Amministrazione, sia in sede di rilascio che in sede di revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza.<br /><br />Tale potere viene riconosciuto all’ Autorità di P. S., in funzione della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa. Ovviamente la discrezionalità non può sconfinare nell’arbitrio ma deve essere esercitata nel rispetto di un adeguato obbligo motivazionale.<br /><br /><br />ADVERTISEMENT<br /><br /><br /><br /><br />A maggior ragione se il rilascio o la revoca del porto d’ armi viene "messa in relazione non con la possibilità di esercitare un hobby che richiede l’utilizzo delle armi, ma con la possibilità di svolgere una professione”.<br /><br />“Nel primo caso, l’interesse a poter utilizzare armi ben può essere recessivo, rispetto a quello dell’incolumità pubblica, anche laddove vi sia una valutazione meramente prognostica della possibilità che il soggetto non offra piena garanzia di non abusare delle armi. Nel secondo, il bilanciamento degli interessi opera in modo diverso, considerato che l’uso dell’arma è strumentale alla possibilità di esercitare una professione” (TAR Lombardia –Brescia-sentenza n. 02611/2010). <br /><br />I Fatti. L’ Autorità di Pubblica Sicurezza di Brescia aveva disposto, in via cautelare, nei confronti della dipendente di un Istituto di Vigilanza, la sospensione del porto d’armi e dell’ autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di Guardia Giurata, (con conseguente e correlato divieto di detenzione di armi e munizioni) sino “alla definizione del procedimento penale pendente” per delitti contro la persona e per delitti contro la libertà morale, con l’aggravante di aver commesso il fatto con armi la sospensione del porto d’armi. La Guardia Giurata veniva di conseguenza sospesa dal servizio e dalla retribuzione e successivamente licenziata dall’ Istituto di Vigilanza. <br /><br /><br /> <br /><br /><br /> Il provvedimento veniva confermato dal Prefetto, nonostante la Vigilante avesse inoltrato all’Amministrazione una memoria, nella quale venivano evidenziate la pretestuosità della querela ed altre circostanze dalle quali emergeva che la stessa aveva sempre tenuto normale condotta morale e civile,non dando mai adito in pubblico a rimarchi di sorta”.<br /><br />Contro il provvedimento la Vigilante faceva ricorso al TAR, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, e contestualmente il risarcimento del danno subito, consistente nella mancata percezione della retribuzione a causa della sospensione dal lavoro.<br /><br />Nel ricorso veniva sottolineato il nesso eziologico tra provvedimento illegittimo e danno. L’elemento soggettivo della colpa veniva, invece, individuato nell’ avere, l’Amministrazione, confermato i provvedimenti cautelari, senza compiere alcun autonomo accertamento o valutazione dell’effettiva affidabilità della ricorrente e senza tener conto di quanto comunicato dall’interessata a sostegno della propria affidabilità e della tesi dell’infondatezza della querela (unica motivazione posta alla base degli stessi provvedimenti).<br /><br />Con la sentenza sopra citata, il TAR di Brescia aveva accolto parzialmente il ricorso. Secondo i Giudici di primo grado “l’Amministrazione avrebbe dovuto, anche alla luce dell’informativa proveniente dalla polizia giudiziaria, condurre una più precisa ed ampia istruttoria, partendo dal presupposto che la credibilità di quanto fatto oggetto di querela appariva sin da subito minata dal contenuto delle mail e degli sms inviati dalla stessa querelante ed attestanti la falsità dei fatti denunciati. Tutto ciò avrebbe dovuto imporre, prima della conferma del pesante provvedimento di sospensione impugnato, una più completa indagine sull’affidabilità della querelante, considerato che rispetto alla ricorrente era stato possibile riscontrare una condotta sino a quel momento immune da mende”. Per di più il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 17 novembre 2009, aveva assolto la ricorrente dai fatti per i quali era stata rinviata a giudizio (e che avevano determinato i provvedimenti cautelari prefettizi). <br /><br />Ma non solo: “La sospensione del porto d’armi e dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia giurata, nonché il divieto di detenzione di armi debbono, quindi, ritenersi illegittimi … in quanto privi di un’adeguata motivazione ed adottati in esito ad un’istruttoria carente e comunque insufficiente a fronte dell’incidenza del provvedimento finale sulla possibilità di esercitare la propria attività lavorativa per la destinataria” Di conseguenza l’illegittima imposizione del divieto di esercitare la propria attività lavorativa, costituisce, quindi, la condotta lesiva, colposa … che ha causato il danno, in linea di principio suscettibile di risarcimento e consistente nell’impossibilità... di operare quale guardia giurata;<br /><br />Il T.A.R. aveva invece respinto la domanda volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione al risarcimento per i danni subiti.<br /><br />Secondo il T.A.R., il licenziamento subito dalla ricorrente, a seguito dei provvedimenti impugnati, non risultava «direttamente riconducibile al fatto proprio dell’Amministrazione». <br /><br />La Vigilante ha, quindi, appellato la sentenza, nella parte in cui aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione al risarcimento per i danni subiti e limitatamente al periodo nel quale è stata sospesa dal servizio in seguito ai provvedimenti emessi dal Prefetto di Bergamo.<br /><br />La sentenza del T.A.R. di Brescia non essendo stata appellata dall’Amministrazione, neppure in via incidentale, era, nel frattempo, passata in giudicato, per le parti, non oggetto dell’appello della Ricorrente.<br /><br />Secondo il Consiglio di Stato -Sezione Terza sentenza n. 01520/2015 del 20/03/2015-il T.A.R. ha erroneamente ritenuto, che non sussistesse un diritto al risarcimento (anche) per il periodo durante il quale l’interessata era stata sospesa dal servizio. <br /><br />“Non vi è dubbio, infatti, che l’appellante ha subito un danno per non aver potuto prestare servizio, come guardia giurata, a seguito dei provvedimenti ritenuti illegittimi con i quali il Prefetto di Bergamo le ha sospeso i titoli di polizia, e che tale danno è stato ritenuto dal T.A.R. determinato dall’azione colposa dell’Amministrazione, con la sentenza appellata che sul punto è passata in giudicato”.<br /><br />“L’appellante aveva, infatti, richiesto il risarcimento per la mancata percezione dello stipendio non solo per il licenziamento subito ma anche per il periodo durante il quale era stata sospesa dal servizio”.<br /><br />“Inoltre, come affermato nell’appello, la Vigilante non avrebbe potuto durante tale periodo svolgere altra e diversa attività lavorativa”.<br /><br />“Pertanto, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto della mancata percezione della retribuzione per il suddetto periodo di sospensione dal servizio, commisurato sotto tale profilo all'effettivo importo mensile della retribuzione moltiplicato per i mesi in cui la lavoratrice è stata sospesa dal servizio ed eccettuate le componenti stipendiali presupponenti l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa”.<br /><br /><br /><br /><br />Gerolamo Taras - <a href="mailto:[email protected]" title="[email protected]">[email protected]</a> <br /><br /><br />Fonte: Quando la sospensione del porto d’armi diventa illegittima imposizione del divieto di esercitare la propria attività lavorativa. <br />(<a href="http://www.StudioCataldi.it" title="www.StudioCataldi.it" rel="external">www.StudioCataldi.it</a>) <br /><br /><a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17931.asp" title="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17931.asp" rel="external">http://www.studiocataldi.it/news_giur ... /news_giuridica_17931.asp</a>Thu, 26 Mar 2015 21:47:30 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21650&forum=22Lavoratore, attentato terroristico, infortunio, rischio prevedibile, responsabilità [da ADMIN ]
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LEGGI E SENTENZE:: Lavoratore, attentato terroristico, infortunio, rischio prevedibile, responsabilità<br />
Lavoratore, attentato terroristico, infortunio, rischio prevedibile, responsabilità <br />Tribunale Ravenna, sentenza 23.10.2014<br /><br /><br /><br />L’art. 2087 c.c., che è una clausola generale e, come tutte le clausole generali, ha una funzione sussidiaria rispetto alla legge e di adeguamento di essa al caso concreto, conforma l’obbligo di prevenzione del datore di lavoro al perimetro del rischio concreto del lavoro espletato dall’impresa (esteso all’ambiente, alle condizioni, modalità, luoghi, periodi di svolgimento). <br /><br /><br />Nella specie, il rischio di attentati e di danni all’incolumità personale dei lavoratori in Algeria è una delle condizioni di rischio dell’attività di lavoro che l'impresa datrice svolge e che deve dunque fronteggiare con misure protettive adeguate, rispettando l’art. 2087 c.c. Di conseguenza, a queste condizioni di rischio prevedibile, il lavoro diventa sul piano obiettivo una delle condizioni o antecedenti causali dell’evento lesivo (ex art. 42, co. 2 c.p.) ancorché commesso da terzi, e come tale fondante la responsabilità del datore di lavoro nei confronti degli eventi lesivi dell’integrità fisica dei lavoratori da esso dipendenti, con il conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni. <br /><br /><br />(*) Riferimenti normativi: artt. 1218 e 2087 c.c.; art. 42, co. 2 c.p.<br /><br />(Fonte: Massimario.it - 11/2015. Cfr. nota di Maria Spataro)<br /><br />Tribunale di Ravenna<br /><br />Sentenza 23 ottobre 2014<br /><br />REPUBBLICA ITALIANA<br /><br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /><br />Il Giudice del Tribunale di Ravenna Dott. Roberto RIVERSO,<br /><br />ha pronunciato la seguente<br /><br />SENTENZA<br /><br />nella causa civile iscritta a ruolo il 09.11.2011 al n. 1073/2011 del registro generale contenzioso promossa da:<br />-D. E.<br /><br />nato a T. (UD) il OMISSIS<br />residente a Udine (UD) Via X. n. OMISSIS<br />(CODICE FISCALE: OMISSIS)<br /><br />rappresentato e difeso dall’Avv. Flaviano De Tina del foro di Udine e dall’Avv. Ingrid Ruiba del foro di Ravenna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Ingrid Ruiba, sito in Ravenna, Via Ponte Marino n. 43, giusta delega a margine dell’atto introduttivo;<br /><br />- ricorrente<br /><br />contro<br /><br />-COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA – SOC. COOP.<br />corrente in Ravenna (RA) Via Trieste n. 76<br />(CODICE FISCALE: OMISSIS)<br /><br />in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Rag. Massimo Matteucci<br />rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fariselli e dall’Avv. Mirca Tognacci ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Ravenna, Via Corrado Ricci n. 5.<br /><br />- convenuta<br /><br />contro<br /><br />CHIAMATA IN CAUSA<br /><br />-UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.<br />con sede in Bologna (BO) Via Stalingrado n. 45<br />(CODICE FISCALE – PARTITA I.V.A.: OMISSIS)<br /><br />in persona del suo procuratore ad negotia Dott. Enzo Frilli in virtù di mandato rilasciato a margine del presente atto rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Nanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Ravenna, Via G. Mazzini n. 16.<br /><br />- chiamata in causa<br /><br />contro<br /><br />-MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.<br />in persona del legale rappresentante pro tempore<br />con sede legale in Milano (MI) Via Senigallia, 18/2<br /><br />- chiamata in causa<br /><br />Oggetto: risarcimento danni.<br /><br />Conclusioni<br /><br />All’udienza del 23.10.2014 i procuratori delle parti hanno concluso:<br /><br />-per la parte ricorrente: “In via principale di merito: - dichiarata la giurisdizione del giudice italiano e l’applicabilità alla fattispecie della legge italiana, - accertata la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro datato 20.04.2007 accertarsi e/o dichiararsi la conversione del rapporto di lavoro instaurato tra il ricorrente e la resistente in data 20.04.2007 in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - condannarsi la resistente a pagare al ricorrente, anche ex art. 18 L. 300/70, le retribuzioni globali di fatto – quantificate – in Euro 3.958,33 mensili oltre successivi aumenti contrattuali o la diversa anche maggiore somma che sarà quantificata anche a mezzo di CTU e/o risulterà di giustizia, anche a norma dell’art. 36 Cost. e/o a risarcirgli il danno in misura pari alle retribuzioni maturate (Euro 3.958,33 – mensili) dalla data del 30.06.2010, o dalla diversa data stabilita in corso di causa, alla reintegra, e/o riammissione in servizio, e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi nella misura pari al tasso di sconto vigente maggiorato di due punti (art. 95 CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini) e rivalutazione del maturato al saldo; - condannarsi la resistente a corrispondere al ricorrente l’indennità sanzionatoria prevista dall’art. 32, comma 5, L. 183/2010, da determinarsi in 12 mensilità della retribuzione globale di fatto – quantificata in Euro 3.958,33 mensili oltre successivi aumenti contrattuali o la diversa anche maggiore somma che sarà quantificata anche a mezzo di CTU e/o risulterà di giustizia, anche a norma dell’art. 36 Cost. – o nella diversa misura non inferiore a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto che sarà quantificata anche a mezzo di CTU e/o risulterà di giustizia, anche a norma dell’art. 36 Cost., oltre interessi nella misura pari al tasso di sconto vigente maggiorato di due punti (art. 95 CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini) e rivalutazione del maturato al saldo, - accertata la responsabilità della resistente nell’infortunio occorso al ricorrente in data 21.09.2007, condannarsi la resistente a risarcire al ricorrente tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti che, salva la diversa anche maggiore quantificazione che sarà fatta anche in via equitativa dal Giudice adito, si indicano in Euro 564.404,19 – di cui:<br /><br />° Euro 98.464,00 a titolo di danno non patrimoniale temporaneo;<br /><br />° Euro 253.864,64 a titolo di danno non patrimoniale permanente;<br /><br />° Euro 208.585,55 a titolo di danno patrimoniale;<br /><br />°- Euro 3.500,00 a titolo di rimborso spese mediche e di trasporto;<br /><br />oltre rivalutazione ed interessi, come per legge, sulle somme tutte dovute al ricorrente dal maturato al saldo. Spese, diritti, onorari e accessori rifusi”.<br /><br />-per la parte convenuta – COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA – SOC. COOP -: “In via preliminare, Voglia l’Ill.mo Giudice, ai sensi degli articoli 420 e 106, c..p.c., ordinare la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice Unipol S.P.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante, e della Milano Assicurazioni S.P.A., corrente in Milano, via Del Lauro n. 7, in persona del legale rappresentante; - nel merito, in principalità, respingere, siccome infondate, tutte le richieste avanzate nei suoi confronti dal ricorrente E. D.; - in via subordinata, salvo gravame, ove essa dovesse essere ritenuta responsabile o corresponsabile dell’infortunio di cui fu vittima il ricorrente e, per tale motivo, condannata al relativo risarcimento, condannare la Compagnia Assicuratrice Unipol S.P.A. e la Milano Assicurazioni S.P.A., in forza delle garanzie assicurative, ovvero di quella ritenuta pertinente al caso di specie, a tenere indenne e manlevata la Cooperativa resistente, condannandole al pagamento in favore di quest’ultima di quanto essa fosse tenuta a corrispondere. Spese vinte”.<br /><br />-per la parte chiamata in causa – UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. -: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, accertato e dichiarato che l’infortunio provocato dall’attentato terroristico del 21.09.2007 per cui è causa non è avvenuto per fatto e colpa della resistente C.M.C., respingere le conseguenti richieste avanzate. In ogni caso, dato atto della già avvenuta erogazione da parte di UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. di Euro 71.250,00 al signor D. E. e dell’offerta dalla stessa effettuata di Euro 28.250,00, Voglia ritenere e dichiarare congruo il complessivo importo liquidato a termini di polizza infortuni, respingendo ogni ulteriore e diverse pretese rivolta nei confronti della UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. Con compensazione di spese”.<br /><br />Svolgimento del processo<br /><br />Con ricorso depositato il 09.11.2011 D. E. adiva questo giudice del lavoro contro la Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna chiedendo che la convenuta venisse condannata a risarcirgli tutti i danni patiti a seguito di un infortunio subito nel corso della propria attività lavorativa, mentre si trovava su una vettura della CMC, in Algeria presso il cantiere relativo alla realizzazione della diga di Kuodiat Acerdoune, allorchè era stato oggetto di un attentato da parte del gruppo terroristico Al Qaeda essendosi un kamikaze lanciato con una autovettura imbottita di esplosivo contro la vettura sulla quale viaggiava. Chiedeva inoltre che venisse dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimatogli dopo l’infortunio per superamento del periodo di comporto e per fine cantiere. Il tutto in base ai fatti ed alle allegazioni di diritto ampiamente svolti nell’atto, e nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe.<br /><br />La Società convenuta si è costituita in giudizio contestando integralmente la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto ed anche nel quantum; e chiedendo il rigetto del ricorso, per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione, con la quale azionava pure in subordine di domanda di manleva nei confronti della compagnia di Assicurazione Milano ed Unipol e Milano. Quest’ultima, dopo la rituale chiamata, si costituiva in giudizio sollevando eccezioni in ordine alla copertura del rischio per il fatto occorso al lavoratore ricorrente in relazione alle tre polizze sottoscritte dalla convenuta datrice di lavoro a copertura della propria responsabilità civile.<br /><br />La causa è stata istruita col deposito di documenti, l’assunzione di prove testimoniali, l’espletamento di una ctu medico legale; quindi è stata discussa e decisa come da dispositivo.<br /><br />Motivi della decisione<br /><br />1. La domanda di risarcimento del danno per infortunio sul lavoro è fondata, alla stregua delle considerazioni che seguono.<br /><br />L’obbligazione di sicurezza del datore<br /><br />1.a Com’è noto, secondo gli approdi consolidati della giurisprudenza, in materia di obbligazione di sicurezza del datore di lavoro (ex artt. 1218 e 2087 c.c.), non basta un danno alla salute (un infortunio o una malattia) del lavoratore per affermare la responsabilità del datore di lavoro sostenendo che non abbia fatto il possibile per evitare il danno; né è sufficiente la constatazione del nesso di causalità tra il lavoro e la lesione alla salute fisica o psichica del lavoratore.<br /><br />Occorre sempre valutare la condotta del datore di lavoro. Solo che questa valutazione - salvo che si discuta di danni differenziali - deve essere introdotta nel processo civile dal datore di lavoro debitore dell’obbligazione di sicurezza, secondo lo schema della responsabilità contrattuale. Egli dovrà allegare e provare di aver rispettato le cautele imposte dalla legge (valutazione dei rischi, apprestamento dei mezzi, informazione, vigilanza, ecc) ovvero quelle suggerite dalla tecnica o dall'esperienza anche del caso, concreto (ex art. 2087 c.c). Una valenza decisiva assume nell’impianto della tutela del lavoratore l’art. 2087 c.c. il quale – con formula che conserva ancora intatta l’originaria vis innovativa – stabilisce che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.<br /><br />Secondo la giurisprudenza, la medesima disposizione, "come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica", e pertanto "vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima e di adeguamento di essa al caso concreto" (Corte di Cassazione, sentenza n. 5048/1988).<br /><br />“Tutte le misure” significa intanto che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall’ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione; misure relative all’ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorre applicare il criterio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l’esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle stesse previsioni specifiche dettate dalla normativa, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell’esperienza, della tecnica, del caso concreto.<br /><br />1.b.- Pertanto, per configurare la responsabilità penale ed, a maggiore ragione, civile del datore di lavoro, in materia di infortuni e malattie professionali, non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni “essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6360 del 26/01/2005).<br /><br />Peraltro, anche se non è possibile sostenere che l’obbligazione in discorso si estenda fino al punto da dover eliminare, sempre e completamente, qualsiasi sorta di rischio alla salute connesso al rapporto di lavoro, è anche vero che il rischio – se non possa essere eliminato alla fonte - deve essere reso comunque insignificante per la salute, alla stregua delle misure di prevenzione in concreto attuabili e disponibili sul mercato in un determinato momento storico, secondo la migliore tecnica ed esperienza; ma senza alcun abbassamento della soglia di prevenzione rispetto agli standard eventualmente non adeguati praticati in una determinata cerchia di imprenditori.<br /><br />Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001 secondo la quale i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia.<br /><br />1.c- Sui presupposti della responsabilità datoriale è divenuta quindi pacifica, almeno in giurisprudenza, la tesi secondo cui la responsabilità civile del datore non sia di tipo oggettivo, perché il relativo accertamento presuppone la prova della colpa; talchè non è sufficiente dimostrare l’esistenza del nesso di casualità fra il lavoro (l’organizzazione, l’ambiente, il lugo dove esso si svoolge) e la lesione subita dal lavoratore.<br /><br />La Corte di Cassazione ha sempre sostenuto che qualora la responsabilità fatta valere sia quella contrattuale, dalla natura dell'illecito (consistente nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore) non derivi affatto che si versi in fattispecie di responsabilità oggettiva (fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa); occorre pur sempre l'elemento della colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza.<br /><br />La necessità della colpa - che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana - va però coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218 cod. civ. (diverso da quello di cui all'art. 2043 cod. civ.); cosicché grava sul “datore debitore” l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore creditore deve provare sia la lesione all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa.<br />L’oggetto sostanziale dell’onere della prova a carico del datore è assai ampio, posto che esso attiene, come già si è detto, al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall’evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto.<br /><br />1-d.- Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, e di conseguenza dell’organizzazione dell’apparato di sicurezza, informazione, formazione, addestramento dei lavoratori, adozione delle misure, vigilanza.<br />Per affermare la responsabilità civile del datore non basta quindi un infortunio o una malattia professionale; dato che la più peculiare caratteristica della responsabilità contrattuale (che vale a distinguerla da quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c.) è data, sul piano probatorio, dall'esenzione del creditore dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente (la violazione delle regole di diligenza del debitore).<br /><br />Ai sensi dell'art. 1218 c.c. perciò è sempre il debitore — e quindi nel rapporto di lavoro il datore — a dover provare che l'inadempimento derivi da causa a lui non imputabile.<br /><br />Comunemente si dice che la colpa del debitore si presume fino a prova contraria; e che esista un’inversione dell'onere probatorio, nel senso che il debitore è ammesso a provare l'assenza di colpa, pur sempre elemento essenziale della sua responsabilità contrattuale. Se così è, nel rapporto di lavoro questo assunto si traduce nella facoltà per l’attore di invocare la responsabilità contrattuale del datore semplicemente provando il rapporto di lavoro, l'attività svolta e il danno che ne è derivato. Trattandosi di un concreto infortunio o malattia professionale, allegando e provando il fatto materiale da cui è scaturito il danno (la causa diretta e prossima del danno): ad es. nelle malattie professionali allegando l'esposizione ad uno specifico fattore di rischio: (l'amianto, il fumo, il mobbing, ecc.) presente nell’ambiente di lavoro, essendo ciò necessario ai fini della specificazione degli elementi costitutivi della causa petendi e del regolare contenuto del ricorso (altrimenti non si saprebbe di cosa si discuta in concreto nel giudizio).<br /><br />Non spetta invece al lavoratore provare la colpa del datore danneggiante, ossia individuare le regole (specifiche o generali) violate, né le misure cautelari (nominate o innominate), che avrebbero dovuto essere adottate per evitare l'evento dannoso ( salvo quanto si dirà a proposito del danno differenziale).<br /><br />Non collima con queste premesse sostenere che «il lavoratore debba provare l'inadempimento datoriale oppure la nocività dell'ambiente di lavoro» (come ad es. si afferma in Cass. nn. 14323 del 2002; 1886 del 2000; n. 3234 del 1999; 7362 del 2005); dato che richiedere la prova della nocività dell'ambiente di lavoro nella materia delle malattie professionali (ad es. in relazione all'esposizione al fumo o ad amianto o ad altri fattori nocivi) significa richiedere la prova di una specifica situazione di inadempimento contrattuale; mentre, come già detto, il lavoratore deve essere posto nelle condizioni di lavorare con assoluta sicurezza e non deve essere mai adibito a lavori in un ambiente nocivo.<br /><br />La responsabilità del datore discende, dunque, pur sempre dalla violazione di regole a contenuto cautelare (nessuna responsabilità senza colpa); e non si potrà automaticamente desumere l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate per il solo fatto che si sia verificato il danno. Certamente, il verificarsi dell'infortunio o della malattia non implica necessariamente la violazione dell'art. 2087 c.c., ma semplicemente lo fa presumere; di tale violazione il datore non risponde solo se egli prova di aver adempiuto, ossia adottato tutte le misure prescritte.<br /><br />Gli oneri di allegazione e prova e la differenza tra danno differenziale e danno complementare<br /><br />2 - In realtà, gli oneri di allegazione e prova cambiano a seconda che si discuta di danni differenziali o di danni complementari rispetto alle voci di indennizzo operato dall'Inail.<br /><br />Solo se il lavoratore chiede il danno differenziale sarà lui a dover dedurre e provare l'illiceità penale del fatto; e pertanto dimostrare anche l'esistenza dell'elemento della colpa, con la violazione quantomeno dell'art. 2087 c.c. Il risarcimento del danno differenziale è infatti ancora subordinato alla prova dell'illiceità penale del fatto dall'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965. Norma speciale intesa a regolare la pretesa del lavoratore di ricevere dal datore, esonerato in virtù dell’assicurazione sociale INAIL, il danno (quantitivamente) differenziale rispetto all’indennizzo INAIL , ma appunto solo in presenza di un fatto che costituisca illecito penale perseguibile d’ufficio (ritenuto oggi in via incidentale anche soltanto nella sede civile, autonomamente azionabile rispetto al giudizio penale; e ciò al termine di un lungo percorso tracciato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 22/1976 ,102/1981, 118/1986). L’art.10 del dpr 1124 recita. “ L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.<br /><br />Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale (recte che siano stati ritenuti responsabili penalmente in sede civile per effetto delle sentenze della Corte Cost. cit.) per il fatto dal quale l'infortunio è derivato ………<br /><br />Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto…<br /><br />Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti (7).<br /><br />3.- Giova ricordare sul piano sistematico come la legge (artt. 10 e 11 del T.U.), con perfetta simmetria, assoggetti allo stesso regime dell’azione di danno differenziale anche l’azione di regresso dell’INAIL che è pure essa, quindi, subordinata all’esistenza dell’illiceità penale del fatto.<br /><br />A favore di una diversa soluzione si è espressa per due volte la Cassazione (stesso relatore) affermando che l’azione di danno differenziale (sent. 9817/2008) come l’azione di regresso dell’INAIL (sent. 10529/2008 ) siano subordinate soltanto all’onere della prova ex art. 1128 e 2087 c.c. e quindi alla c.d. presunzione della colpa a carico del datore di lavoro.<br /><br />4.- Si tratta di una tesi che non può essere condivisa; perché nei fatti perviene all’abrogazione dell’esonero del datore di lavoro e della stessa pregiudiziale penale ancora scritta nell’art.10 (e 11) del TU 1124/65 , ai limitati effetti sopraindicati. Accontentarsi della fattispecie oggettiva del reato porterebbe ad eliminare in radice l’esonero del datore (non solo per danno non patrimoniale, ma anche per quello patrimoniale), perché in ogni caso di lesioni del lavoratore per infortunio o malattia (con violazione delle norme sulla prevenzione infortuni, fosse anche l’art. 2087 c.c.) esiste sempre una fattispecie oggettiva di un reato; ed anche di un reato procedibile d’ufficio essendo sufficiente ipotizzare ( quando il periodo di inabilità non fosse superiore a 40 giorni) soltanto una violazione di norma antinfortunistica o anche di una cautela non codificata ai sensi dell’art. 2087 c.c.<br /><br />Si tratta inoltre di una tesi che contrasta con quanto osservato sull’azione di regresso dell’INAIL dalla Corte Costituzionale, già con la sentenza 102/1981, allorchè aveva interpretato l’analogo dettato normativo risultante dall’art. 10 (e 11) del T.U. nel senso che il titolo giuridico della responsabilità del datore di lavoro, e il conseguente diritto di regresso dell’INAIL, vada individuato nell’ atto di accertamento (costituito da un sentenza di condanna penale ma anche da un pronuncia incidentale del giudice civile) “che i fatti da cui deriva l’infortunio costituiscano reato sotto il profilo dell’elemento soggettivo e oggettivo”.<br /><br />Analoga pronuncia la Corte Costituzionale rese poi in favore del lavoratore che esercitava l’azione civile nei confronti del datore per ottenere il risarcimento del c.d. danno differenziale (sentenza 118/1986).<br /><br />Del resto se pure si volesse sostenere che la tesi qui respinta tenda ad agevolare il risarcimento del danno non patrimoniale del lavoratore, non si può però dimenticare che, ove si dovesse prescindere dalla graduazione della responsabilità insita nella regola dell’esonero (che commina sul datore conseguenze risarcitorie ulteriori in relazione alla gravità della responsabilità penale), verrebbe pure indebolita la funzione deterrente della pregiudiziale penale ovvero il fatto che essa mira anche ad incentivare il datore ad adempiere all’adozione di ogni misura idonea a prevenire i sinistri (come osservò la Corte Costituzionale n. 134/1971 a proposito dell’azione di regresso). La tesi qui disattesa produce pertanto una eterogenesi di fini dal momento che non va dimenticato che l’obiettivo prioritario della tutela che la Costituzione ci affida riconoscendo la salute come bene fondamentale da proteggere è quello della sua tutela primaria e non la sua monetizzazione. Nell’interpretazione del complesso ordinamento protettivo lavoristico, in ogni sua anche apparentemente lontana diramazione, deve essere sempre preferita la tesi che meglio si impronti a questa finalità e chiave di tutela; che riesca cioè ad attribuire agli istituti una più forte funzione protettiva di natura reale; anche se la stessa interpretazione potrebbe apportare nell’immediato una minore tutela protettiva di natura riparatoria, che va appunto considerata solo secondaria.<br /><br />5.- Del resto la stessa Corte di Cassazione (sentenza 1571OMISSIS012) pronunciandosi sullo stesso impianto normativo (ai fini dell’azione di regresso) ha affermato che ai sensi degli artt.10 e 11 cit. l’INAIL debba farsi carico dell’onere della prova della colpa; smentendo espressamente la precedente sentenza 10529/2008 dove si sosteneva che l’onere dell’INAIL che agisse in regresso fosse regolato dalla presunzione ex artt 1218 e 2087; ed ha anche evidenziato che “tale affermazione non appare coerente con i principi che regolano la materia”.<br /><br />6.- Pertanto la domanda di danno differenziale rispetto a quello assicurato da INAIL (ovvero rispetto al danno patrimoniale per invalidità temporanea, al biologico dal 6%, al patrimoniale dal 16%, alla rendita ai superstiti) richiede una allegazione completa degli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) del diritto azionato da parte di chi agisce in un giudizio civile di danno.<br /><br />Ai fini dell’illiceità penale, accertabile incidentalmente nel giudizio civile, perché possa affermarsi la responsabilità del datore di lavoro, occorre quindi in ogni caso accertare positivamente la "colpa" del datore di lavoro, la quale è l'ineludibile presupposto dell'addebito contestabile al titolare della posizione di garanzia.<br /><br />7-. Il danno che si dice complementare è invece diverso, in apicibus, da quello rientrante nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria Inail. Mancando l’esonero datoriale da responsabilità civile tale danno sarà risarcibile secondo le regole generali della responsabilità civile. E pertanto, l’accertamento può reggersi sulla presunzione di colpa ex artt. 1218-2087 c.c.<br /><br />In nessuno dei due casi (differenziale o complementare) però è sufficiente il riscontro del nesso di causa ai fini della responsabilità civile che rappresenta però il primo degli elementi di qualsivoglia responsabilità.<br /><br />Il nesso di causa (più che l’occasione di lavoro) nell’attentato di Al Qaeda<br /><br />8.- Alla stregua di queste premesse di carattere generale deve essere affermato in primo luogo che l’infortunio subito dal ricorrente si può ascrivere dal punto di vista causale (anche) a responsabilità della datrice di lavoro.<br /><br />8.-a Esiste invero il nesso di causa tra il fatto che si giudica ed il lavoro. Non soltanto il più lato concetto di “occasione” di lavoro su cui hanno discusso le parti facendo però riferimento al diverso istituto della copertura INAIL per infortunio sul lavoro. L’occasione di lavoro è presupposto della tutela INAIL (che ha peraltro assunto in carico il caso indennizzandolo) e non sarebbe perciò sufficiente ai fini della responsabilità civile (contrattuale o extracontrattuale) del datore di lavoro, che reclama in ogni sua versione un legame di tipo eziologico tra l’infortunio ed il fatto addebitato al responsabile.<br /><br />Qui si tratta proprio di nesso di causa, che va ricostruito ai sensi dell’art.42 c.p. e rapportato all’art. 2087 c.c. il quale nell’imporre l’obbligo di prevenzione del datore lo contorna sul perimetro del rischio concreto del lavoro espletato dall’impresa (esteso all’ambiente, alle condizioni, modalità, luoghi, periodi di svolgimento). Nel caso in esame tale condizione è rappresentata proprio dai modi e luoghi dove l’impresa operava, coinvolgendo la vita intera e l’incolumità fisica di dipendenti e collaboratori, fuori e dentro le mura del cantiere di lavoro.<br /><br />8.b Detto altrimenti il rischio di attentati e di danni all’incolumità personale dei lavoratori CMC in Algeria era una delle condizioni di rischio dell’attività di lavoro che la impresa datrice svolgeva e che avrebbe dovuto fronteggiare e con misure protettive adeguate, rispettando l’art.2087 c.c. Proprio a queste condizioni di rischio prevedibile, il lavoro diventa sul piano obiettivo una delle condizioni o antecedenti causali dell’evento lesivo (ex art. 42, 2 comma c.p.) ancorchè commesso da terzi.<br /><br />8.c Non rileva perciò che al momento del fatto il lavoratore non stesse lavorando, ma si trovasse fuori dal cantiere (su un auto della CMC per necessità di assistenza sanitaria, dovendosi recare da un medico). Il rischio in discorso era così immanente e totalizzante che incombeva in ogni posto ed in ogni luogo. Fuori e dentro il cantiere. E’ per questo che CMC aveva assunto talune misure di salvaguardia per l’incolumità dei propri dipendenti: a) i quali dovevano anzitutto restare sempre nel cantiere (ritenuto luogo maggiormente protetto); b) e dal quale potevano uscire solo a seguito di autorizzazione; c) venendo accompagnati su una vettura di CMC; d) e, previo accordo, affidati alla gendarmeria del Paese. Infatti chi doveva uscire doveva fare una domanda e se autorizzato veniva preso in consegna dalla gendarmeria (test. Moneta); e) la quale istituiva un vero e proprio convoglio militare per proteggerli (un camion con dieci soldati armati ed una auto della polizia davanti alla vettura CMC; un altro convoglio di dietro con un auto ed un secondo camion con dieci uomini armati di kalashnikov dietro la vettura; cfr. test. Mot).<br /><br />Di più è emerso che per fronteggiare lo stesso rischio CMC utilizzasse un elicottero per i trasferimenti dal cantiere all’aeroporto (test. Not) . E che dopo l’infortunio di cui si discute fu usata pure un auto blindata ( test. Del Negro) per il trasferimento dei lavoratori in città.<br /><br />8.d Inoltre va considerato che la CMC aveva pure sottoscritto la polizza in atti per coprire la propria responsabilità civile in caso di rischio guerra, comprensivo di attentati terroristici.<br /><br />Si può dire perciò che CMC riconosceva come sussistente un rischio incombente per l’incolumità fisica dei propri lavoratori che si trovavano in quel cantiere in Algeria per prestare lavoro facendosi carico di fronteggiarlo. Tutto ciò non a caso. Si trattava di un suo preciso obbligo, perché la norma fondamentale in materia, l’art.2087 c.c., impone al datore di lavoro anzitutto di valutare i rischi e di adeguare la condotta cautelare al rischio concreto ed alla situazione di fatto (ovviamente prevedibile e senza alcun senno di poi).<br /><br />9.- D’altra parte se nel caso concreto la CMC aveva adottato le misure prima indicate è perché in Algeria in quel periodo si era verificato un lungo elenco di morti per attentati nei confronti di stranieri. Chi esercitava un’impresa e lavorava in quel Paese aveva perciò un obbligo di protezione dei propri lavoratori conformato sulla base del rischio attentati. Si può dire che il rischio extralavorativo e/o il fatto del terzo diventa rischio lavorativo quando si riflette sul lavoro divenendo intrinseco allo stesso. Ed esso non viene meno per il solo fatto che l’evento sia attribuibile materialmente al dolo del terzo, quando questo sia tale da connotare il rischio del lavoro (nessuno porrebbe più in discussione l’obbligo del datore di fornire il giubbotto antiproiettili alla guardia giurata portavalori o metterebbe in dubbio la responsabilità del datore in caso di omissione cui segue un evento lesivo).<br /><br />Nel caso in esame non sono state poi neppure contestate le circostanze di fatto che il ricorrente ha allegato a tal proposito in ricorso (punti 6-8 del ricorso) a dimostrazione del rischio attentati in Algeria.<br /><br />10.- Pertanto deve ritenersi che in Algeria dal 2000 fosse attivo il gruppo terroristico di Al Qaeda che in particolare dalla fine del 2006, sotto il nome di “al Qaeda per il Maghreb Islamico” aveva intensificato gli attacchi terroristici soprattutto nei confronti di obiettivi stranieri che si erano rivelati tra i più sanguinosi degli ultimi anni, quali ad esempio: 10 dicembre 2006 un autobus con a bordo dipendenti stranieri di una società petrolifera venne investito da una bomba piazzata sul ciglio della strada a 10 chilometri da Algeri, causando due morti e 9 feriti; 13 febbraio 2007 ad Algeri sette bombe sono state fatte esplodere nello stesso giorno alla periferia Est di Algeri e hanno fatto 6 morti e 13 feriti; 26 febbraio 2007: a Cabila una serie di attacchi terroristici simultanei sono stati compiuti contro numerosi posto di blocco militari in Cabilia, a pochi chilometri da Algeri; 4 marzo 2007 ad Algeri in un attentato kamikaze lungo una strada a Sud di Algeri sono rimasti uccisi 3 algerini e 1 russo, più alcuni feriti; 11 aprile 2007: due attentati con autobombe, contemporanei, ad Algeri, hanno causato almeno 30 morti e circa 200 feriti. Il primo attentato era avvenuto nella piazza del palazzo del Governo, il secondo al commissariato di polizia di Bab Ezzouar, 6 settembre 2007 a Batna, una kamikaze si è fatto esplodere tra la folla che attendeva il presidente Bouteflika.<br /><br />L’attentato aveva causato almeno 22 morti e un centinaio di feriti; 8 settembre 2007 un kamikaze al volante di un furgone si era lanciato contro una caserma della Marina militare a Dellys, in Cabilia, causando almeno 32 morti e una quarantina di feriti-<br /><br />Inoltre sin dalla fine del 2006 le autorità italiane e straniere avevano avvertito le società operanti in Algeria, tra le quali la CMC, circa il pericolo di attentati in particolare nei confronti di lavoratori stranieri.<br /><br />Il 20.09.2007 Al Qaeda ha emanato un appello a “ripulire il Maghreb dagli occidentali” invitando a compiere attentati nei confronti dei lavoratori stranieri in Algeria.<br /><br />11.- Sulla scorta di tali elementi di fatto, CMC era ben consapevole quindi del rischio che comportava il proprio lavoro in Algeria ed aveva assunto alcune misure di prevenzione: predisponendo un cantiere protetto ed autosufficiente; imponendo di non uscire dal cantiere senza permesso e solo per motivi improcrastinabili. Ed il ricorrente vi era uscito soltanto per la necessità di fruire di una assistenza medica che non poteva essere prestata dal presidio medico allestito nel cantiere (cfr test. e doc. 13-17 in atti).<br /><br />La giurisprudenza della Cassazione<br /><br />12.- La giurisprudenza consolidata di legittimità supporta la ricostruzione fin qui effettuata in materia di nesso di causa tra obbligo datoriale di tutela della salute dei lavoratori ed attività criminosa di terzi. Essa si è pronunciata reiteratamente in senso affermativo, per l’esistenza dell’obbligo di prevenzione datoriale sostenendo da una parte “che il datore ha il dovere di valutare se l'attività della sua azienda presenta rischi extralavorativi di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di prevenzione. Obbligo, il contenuto del quale è individuabile "nella realtà alla stregua delle tecniche di sicurezza comunemente adottate". (Cass. 4012/1998).<br /><br />Dall’altra parte la stessa giurisprudenza (Cass. 4012/1998) si è fatto carico di affrontare l’obiezione di apparente buon senso sempre sollevata in questo genere di procedimenti, secondo cui il datore non può rispondere del rischio derivante dal dolo del terzo. “L'argomento contrario, apparentemente insuperabile” secondo cui se è doveroso che l'imprenditore risponda "personalmente" dei rischi alla salute del lavoratore da lui stesso creati (e non eliminati per imprudenza, negligenza, imperizia), non può rispondere di un rischio che esso non "crea" direttamente un pericolo di danno all'integrità fisica del proprio dipendente; così che verrebbe ad esso imputato un danno, pur in assenza di nesso causale con la sua attività, nesso che sussiste invece ad es. tra l'azione del rapinatore ed il ferimento (del dipendente dell'istituto), rispetto al quale l'esercizio del credito sarebbe mera occasione.<br /><br />13.- Ebbene la Corte di Cassazione ha superato questa argomentazione proprio riportando l’obbligo di prevenzione al rischio del lavoro. “Tale “obiezione, a parere della Cassazione, è agevolmente superabile, ove si consideri che l'imprenditore deve valutare i rischi che l'esercizio di un'impresa in sè comporta….”. ….Gli obblighi che l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento del lavoro, anche "all'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova" (Cass. n. 9401/95).<br /><br />La colpa civile e quella penale. Oneri della prova<br /><br />14.- Non si può dire perciò che CMC non fosse consapevole del rischio. E che non avesse assunto delle misure cautelari per regolare la condotta dei propri lavoratori e proteggerli, mentre stavano fuori e dentro il cantiere. Per il nostro codice però l’obbligo di prevenzione deve essere ispirato alla massima protezione tecnologicamente fattibile.<br /><br />Si deve chiedere perciò cosa potesse fare di più il datore di lavoro convenuto per proteggere i propri lavoratori in Algeria dal rischio di attentati terroristici. Ad avviso di questo giudice è escluso che nelle circostanze concrete potesse utilizzarsi l’impiego di un elicottero (siccome non è contestato che il ricorrente si dovesse recare in città dove non era utilizzabile un elicottero).<br /><br />15.- Si deve invece rimproverare a CMC l’omessa adozione dell’ulteriore cautela costituita dall’impiego dell’auto blindata. Cautela che, come spesso accade negli infortuni sul lavoro, è stata invece introdotta dal datore dopo l’infortunio; e che invece andava utilizzata prima, nella logica della prevenzione del rischio, cui è tenuto il datore nei confronti dei lavoratori in forza di obbligazione legale della massima protezione tecnologicamente fattibile, integrativa del regolamento contrattuale.<br /><br />16.- Vero è però che nel giudizio non è provato che l’adozione di questa ulteriore doverosa cautela – che pur è stata adottata dopo l’infortunio- sarebbe stata efficace in relazione al concreto evento che si giudica: nel senso che non si sa se avesse impedito o (il che è lo stesso sul piano giuridico) attenuato le lesioni patite dal ricorrente.<br /><br />E’ un punto su cui le parti hanno del tutto glissato sul piano probatorio. Nel ricorso si dice che l’auto su cui viaggiava il ricorrente è stata colpita da un Kamikaze “che si è lanciato con una vettura imbottita di esplosivo contro l’auto su cui il ricorrente era trasportato.” Verrebbe da pensare che lo stesso impiego di un’auto blindata ben poco avrebbe potuto fare nelle date circostanze, nel senso che non avrebbe evitato, né attenuato, il traumatismo lesivo. In una direzione opposta spinge però la considerazione delle lesioni subite dal ricorrente.<br /><br />Ed invero per quanto gravi e localizzate in molteplici distretti del corpo, non si tratta di lesioni gravissime. Né risulta che il ricorrente sia stato mai in pericolo di vita.<br /><br />17.- In altre parole, non sappiamo nella causa se l’impiego della cautela generica di cui si discorre avrebbe evitato o attenuato l’evento lesivo concreto che si è verificato. Mentre ai fini della colpa è sempre necessario accertare in concreto l’evitabilità dell’evento (tra le tante Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16761 del 11/03/2010) ovvero che il prescritto comportamento alternativo corretto fosse in concreto idoneo ad evitare l'evento dannoso. In mancanza di questo imprescindibile elemento della colpa in questo giudizio non si può tecnicamente sapere se il datore sia in colpa oppure no. E’ questa una situazione di dubbio che ha un rilievo fondamentale nella costruzione della responsabilità civile e penale; e delle conseguenze che ne discendono sulla base della regola di giudizio, degli oneri della prova e dei danni reclamabili (differenziali e complementari), per come prima indicati in relazione alla complessità delle regole con cui l’ordinamento attende alla riparazione del danno del lavoratore (intrecciando il risarcimento civilistico con l’indennizzo assicurativo sociale).<br /><br />18.- Pertanto, considerato che per la speciale azione di danno differenziale (ex art.10 cit.) è necessaria la dimostrazione della colpa con onere della prova a carico dell’attore; nulla è dovuto al ricorrente per danno differenziale (biologico e patrimoniale). Premesso che, in ogni caso, le prestazioni INAIL ricevute per danno biologico (€ 61.010,36) e per danno da invalidità permanente (€ 97.469,68) sarebbero comunque maggiori di quelle sopra indicate (e riportate in ricorso), siccome andrebbero attualizzate con i ratei medio tempore erogati fino al liquidazione del differenziale; in realtà lo stesso quantum differenziale non è dovuto proprio perché non è rispettata la condizione fondamentale posta dall’art. 10 del DPR 1124/65 che subordina il risarcimento dello stesso danno all’esistenza dell’illiceità penale del fatto, a sua volta integrata soltanto dalla prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.<br /><br />A tale proposito va pure evidenziato come lo stesso ricorrente abbia chiesto in ricorso sia il danno biologico sia il danno patrimoniale in termini differenziali (quantitativi) rispetto all’indennizzo ricevuto da INAIL (rispettivamente a pag. 51 ed a pag. 52 del ricorso).<br /><br />Per il danno complementare invece il datore di lavoro può essere condannato sul piano civile anche se non c’è la prova positiva della colpa, di cui proprio il datore avrebbe avuto l’onere di dimostrare la totale mancanza ai sensi dell’art. 1218 e 2087 c.c.<br /><br />19.- Le voci di danno complementare che possono essere considerate in questo procedimento in relazione alla domanda svolta in ricorso sono soltanto il danno morale, gli aspetti di personalizzazione del danno biologico-esistenziale, il danno biologo temporaneo. Tutti pregiudizi estranei alla tutela INAIL, all’esonero del datore ed all’area del danno differenziale, che vengono risarciti, in base alle regole generali, nei seguenti termini.<br /><br />20.- Anzitutto deve essere risarcito il danno biologico temporaneo (che non può confondersi con quello patrimoniale da invalidità temporanea compreso nell’assicurazione INAIL) che il CTU ha accertato in un complessivo periodo di mesi 8 per inabilità temporanea assoluta ed in 30 mesi al 50%.<br /><br />Quindi, applicando le tabelle milanesi aggiornate al 2014, il danno temporaneo risulta in:<br /><br />240 giorni x Euro 100 = 24.000<br />900 giorni x Euro 50 = 45.000<br />______________________<br />per complessivi Euro = 69.000<br /><br />21.- A titolo di danno complementare (morale e personalizzazione biologico-esistenziale) spetta poi, in via equitativa, un importo di Euro 150.000; facendosi riferimento come termine di raffronto ai valori di cui alle tabelle di Milano.<br /><br />Per il calcolo di tale danno si prende a riferimento il danno biologico permanente (teoricamente dovuto), maggiorato di danno morale, che per le tabelle milanesi produrrebbe il risultato di Euro 238.304 ( in considerazione del 42% accertato dal ctu e dell’età al momento del fatto pari a circa 61 anni). Spetterebbe inoltre l’aumento massimo del 25% per personalizzazione. Il punto biologico per la stessa invalidità è pari 5.403,72; ed il biologico permanente puro sarebbe quindi Euro 226.956,24. Il punto di danno non patrimoniale è di 7.804,35 che moltiplicato per 42 porterebbe a 340.433 € . La differenza di Euro 114.000 si aumenta fino a 150.000 € per la personalizzazione biologica.<br /><br />Al ricorrente è liquidabile quindi un danno complementare (per biologico temporaneo, morale, personalizzazione del danno permanente da lesioni all’integrità fisica) pari ad Euro 150.000 + 69.000 = 219.000 euro; che in quanto attualizzati nei valori di riferimento, vanno maggiorati di rivalutazione dalla liquidazione e di interessi legali dal fatto.<br /><br />Spetta inoltre anche il rimborso di 1000 € stimato come dovuto dal ctu per complessivi € 230.000.<br />Da tale quantum va detratto l’importo di Euro 99.750,00 percepito da UNIPOL prima della sentenza. Il ricorrente ha infatti ricevuto una anticipazione in base alla polizza infortuni (rischio guerra) che regola la responsabilità civile del datore di lavoro nei limiti qui accertati. Si tratta di una normale polizza di responsabilità civile onde le somme già percepite dall’infortunato devono essere certamente detratte dal danno che qui è stato accertato come risarcibile.<br /><br />Polizze ed ambito di operatività.<br /><br />23.- Con la propria memoria di costituzione la C.M.C. ha spiegato azione di garanzia chiedendo di essere manlevata in base a tre polizze: (polizza infortuni cumulativa, responsabilità civile verso terzi e lavoratori, rischio guerra) ed ha chiesto di essere tenuta indenne da UNIPOL e Milano (quest’ultima era coassicuratrice per la prima polizza, ma non si è costituita in giudizio). L’UNIPOL ha eccepito (mentre la Milano Ass.ni è rimasta contumace) che le garanzie prestate dalle due polizze infortuni riguardassero il rischio morte ed invalidità permanente. Ha poi eccepito che la polizza cumulativa infortuni non riguardasse il ricorrente in quanto non incluso nell’elenco delle persone assicurate allegato. La polizza rischio guerra riconosciuta operante recava però un limite di Euro 285.000,00 per invalidità permanente totale (perciò è stato erogata al ricorrente la somma di Euro 99.750,00 in relazione alla percentuale di permanente riscontrata).<br /><br />La polizza infortuni cumulativa è stata stipulata da C.M.C. estero S.P.A. (poi incorporata da C.M.C. convenuta) per assicurare il personale C.M.C. estero S.P.A. e il personale C.M.C. Soc. Coop. a r.l. comandato o distaccato per tutti gli infortuni extra professionali. L’estensione della polizza agli infortuni professionali per il personale C.M.C. comandato dipendeva in effetti dalla previa identificazione delle persone assicurate da comunicare a C.M.C. estero ed all’assicurazione.<br /><br />Solo per gli infortuni extraprofessionali, come già detto, la garanzia operava per tutti i dipendenti di C.M.C. o di società collegate, comandati o dislocati, oltre che per tutti i dipendenti di C.M.C. estero S.P.A., a prescindere dalla identificazione. Quindi trattandosi di rischio professionale in questo caso la prima polizza non opera. Nè le parti hanno precisato che nei loro rapporti il fatto in oggetto potesse essere inteso come extra professionale.<br /><br />24.- La seconda delle polizze per responsabilità civile (doc. 7) stipulata da C.M.C. estero assicurava pure la responsabilità civile di entrambe le società in discorso (oltre che di altre collegate pure indicate in polizza) per la responsabilità civile verso i lavoratori dipendenti assunti con contratto estero onde per questa seconda polizza non vi è alcuna limitazione di operatività in relazione all’appartenenza del prestatore o per il tipo di infortuni, secondo le eccezioni sollevate dalla chiamata.<br /><br />La polizza riguardava la responsabilità civile per morte, lesioni gravi e gravissime sicchè risponde pienamente la compagnia di assicurazione convenuta.<br /><br />Come già detto per la specifica commessa della realizzazione della Diga di Koudeat Acerdoune esisteva poi una polizza infortuni (produttivi di morte o invalidità permanente) per il rischio guerra che comprendeva il terrorismo e gli attentati, talchè anche questa polizza opera nei limiti del danno assicurato (Euro 285.000).<br /><br />Va quindi pronunciata condanna per la convenuta nei confronti del ricorrente e dell’UNIPOL a manlevare la convenuta.<br /><br />Il licenziamento<br /><br />25.- Il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro estero ( impiegato di concetto e mansioni di assistente opere civili) ritenuto dalle parti, pacificamente, dopo le iniziali contestazioni di cui al ricorso, a tempo indeterminato.<br /><br />Egli è stato licenziato in data 30.6.2010 per due motivi: superamento del periodo di comporto e per giustificato motivo oggettivo.<br /><br />26.- Il primo motivo di licenziamento sarebbe illegittimo perché esiste responsabilità del datore per l’infortunio; e le assenze per tale causa non possono computarsi in quanto originate dall’inadempimento del datore.<br /><br />27.- Il secondo motivo di licenziamento è invece legittimo. il licenziamento è stato intimato per la fine del cantiere ed impossibilità di adibizione in altri cantieri.<br /><br />Come si legge in ricorso, il ricorrente era stato assunto per l’estero per i lavori da eseguirsi in Algeria, presso il cantiere relativo alla realizzazione della diga di Koudiat Acerdoune, dove ha sempre lavorato fino all’attentato.<br /><br />Deve ritenersi provata, anzitutto, la fine lavori del cantiere per cui era stato assunto il ricorrente (test. Pasi responsabile CMC per il personale estero). Dal momento che le prove acquisite in giudizio attestano che al momento del licenziamento nel 2010 – 2011 CMC avesse sì “altri cantieri, ma in Algeria erano tutti in fase di completamento” (test. Pasi). Un altro cantiere poi, quello della Diga di Jijel, non era ancora partito ed è stato avviato dopo. Lo stesso teste Not (un lavoratore tecnico) indotto dal ricorrente ha pure parlato di “altri cantieri” attivi, ma senza porre in discussione che quello relativo alla realizzazione della diga di Koudiat Acerdoune in Algeria fosse stato concluso all’atto del licenziamento.<br /><br />28.- D’altra parte, a ben vedere, lo stesso motivo di impugnazione allegato in giudizio non ha neppure contestato la fine dei lavori nel cantiere in oggetto, avendo il ricorrente sostenuto in giudizio una diversa tesi ovvero soltanto che il licenziamento fosse illegittimo perché giunto prima della sua naturale scadenza, per essere il cantiere in Algeria attivo: dovendosi però considerare come tale – a giudizio del ricorrente - tutti i diversi cantieri attivi nel Paese (e non lo specifico cantiere relativo alla realizzazione della diga di Koudiat Acerdoune in Algeria dove egli aveva sempre lavorato; e di cui pertanto non veniva contestata la fine lavori).<br /><br />Si tratta di una tesi che non ha però fondamento siccome l’oggetto del contratto a tempo indeterminato di cui si discorre deve essere inteso ( ai sensi degli art.1362 e ss. c.c.) nel senso dell’ equo contemperamento degli interessi tra le parti, e perciò in relazione ai lavori per i quali è stato sempre adibito il ricorrente. La cui fine integra quindi un valido motivo di licenziamento sul piano oggettivo e consente di riconoscere l’effettività della ragione addotta dall’impresa e di respingere la contraria tesi allegata in ricorso dal lavoratore.<br /><br />29.- La disputa residua tra le parti verte poi sulla prova o meno dell’impossibilità di repechage (od obbligo di diverso reimpiego). Sul punto è provato in giudizio (test. Pasi ) che la CMC non abbia assunto dopo il 2010 altri lavoratori addetti allo svolgimento delle mansioni (di impiegato di concetto e mansioni di assistente opere civili) per le quali era stato assunto il D., “neppure nel successivo cantiere della diga di Jijel” .<br /><br />E’ vero che il teste Not, ma anche Pasi, ha sostenuto che ci fossero altri cantieri attivi in Algeria (in fase di completamento) e che lo siano tuttora (ma il cantiere della diga di Jijel non era partito nel 2010). Senonchè, la prova del repechage deve investire non tanto l’esistenza di altri cantieri (che è premessa pacifica del tema probandum), quanto la presenza di un posto disponibile dove ricollocare altrimenti il lavoratore.<br /><br />E la mancanza di tale disponibilità può essere assolta anche indirettamente (attraverso quella di non aver assunto altri lavoratori dopo il licenziamento), nei limiti della ragionevolezza, tenuto conto delle contrapposte deduzioni delle parti e delle circostanze di fatto e di luogo reali proprie della singola vicenda esaminata.<br /><br />30.- Ora va considerato che il lavoratore aveva specificamente sostenuto in giudizio che egli potesse lavorare in Algeria in tutti i cantieri attivi in quel Paese all’atto del licenziamento. E sul punto deve ritenersi che la convenuta abbia assolto la prova della impossibilità di ricollocazione all'interno dell'impresa nei limiti del tema disputato.<br /><br />Il lavoratore, poi, senza indicare alcuna posizione di lavoro, alcun luogo, alcun cantiere, né lavoro, né Paese (né documento) ha pure affermato in ricorso che egli potesse essere assunto in altri cantieri siti in altri Paesi “come dimostra la documentazione in atti”; ma senza richiamare in realtà alcuna circostanza di fatto né preciso documento tra le centinaia depositati in giudizio.<br /><br />Tale doglianza per la sua genericità ed indeterminatezza non può, ad avviso di questo giudice, fondare un ulteriore obbligo di dimostrare l’impossibilità di ricollocazione all'interno di nessun luogo, in quanto fuoriesce dalle questioni realmente disputate in giudizio, dai limiti di ragionevolezza (ed anche di lealtà processuale).<br />Sul licenziamento vanno prese le conclusioni di cui la dispositivo.<br /><br />Le spese vengono regolate secondo soccombenza nei limiti di cui al dispositivo.<br /><br />P.Q.M.<br /><br />Visto l’art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:<br /><br />Dichiara la corresponsabilità della ricorrente per l’infortunio occorso al lavoratore ricorrente e la condanna al risarcimento dei soli danni complementari subiti che si stimano in complessivi Euro 220.000 (per danni morali, personalizzazione esistenziale, spese) da cui va detratto l’importo corrisposto da UNIPOL, oltre rivalutazione dalla sentenza ed interessi legali dalla data del fatto.<br /><br />Condanna la convenuta alla parziale rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 9.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.<br /><br />Respinge la domanda di illegittimità di licenziamento ed ogni altra diversa domanda.<br /><br />Condanna UNIPOL a tenere indenne la convenuta di quanto dovuto al ricorrente ed a rifondere le spese del giudizio liquidate in Euro 7.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.<br /><br />Compensa ogni ulteriore spesa.<br /><br />Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.<br /><br />Ravenna, 23.10.2014<br /><br />Il Cancelliere Il Giudice del Lavoro<br /><br />dott. Roberto RIVERSO<br /><br />Depositato in Cancelleria il ..............................<br /><br />Il Cancelliere<br /><br /><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=26910" title="http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=26910" rel="external">http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=26910</a>Fri, 20 Mar 2015 22:37:06 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21625&forum=22Critiche eccessive all’azienda: dipendente licenziato [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21570&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Critiche eccessive all’azienda: dipendente licenziato<br />
Critiche eccessive all’azienda: dipendente licenziato<br /><br />12/03/2015<br /><br />E' possibile criticare la propria azienda, ma eccedere, superare i limiti, andare troppo sopra le righe, può costare carissimo... fino ad arrivare al licenziamento. Esemplare la vicenda vissuta da un dipendente di una società operativa nel settore della vigilanza privata: due episodi caratterizzati dalla denigrazione della struttura aziendale e dell’amministratore sono stati sufficienti per dire addio al posto di lavoro (Cassazione, sentenza 3853/15). <br /><br />Punto di svolta, nella battaglia giudiziaria, è la decisione della Corte d’appello, dove, in controtendenza rispetto a quanto stabilito in Tribunale, viene sancita la «legittimità» del «licenziamento» adottato da una società – operativa nel settore della vigilanza privata – nei confronti di un dipendente, resosi colpevole di «comportamenti univocamente tesi a denigrare l’immagine» dell’azienda e del «suo amministratore». Per i giudici di secondo grado è evidente la «conflittualità» del lavoratore nei confronti dei «vertici aziendali», conflittualità «giunta a un punto tale che ogni situazione problematica veniva utilizzata» dal dipendente «come occasione per denigrare l’immagine aziendale». E le «condotte contestate», verificatesi in due occasioni diverse, avevano giustamente, secondo i giudici, fatto venire meno la «fiducia del datore di lavoro». <br /><br />Ora la visione pro azienda viene condivisa e fatta propria anche dai giudici della Cassazione, i quali ritengono inutile il ricorso proposto dal lavoratore, confermando, di conseguenza, il licenziamento. Per i giudici di terzo grado, in sostanza, vi sono tutti i presupposti, in questa vicenda, per parlare di «licenziamento per giusta causa», essendosi verificate, da parte del dipendente, «mancanze» che non consentivano «la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro». In questo quadro, il riferimento decisivo è la «denigrazione dell’immagine aziendale» messa in atto dal lavoratore: tale condotta, concludono i giudici, hanno avuto una «gravità» tale da «giustificare il venire meno della fiducia» della società «nella correttezza del futuro adempimento».<br /><br /> Fonte: <a href="http://www.dirittoegiustizia.it" title="www.dirittoegiustizia.it" rel="external">www.dirittoegiustizia.it</a> <br /><a href="http://www.lastampa.it/2015/03/12/italia/i-tuoi-diritti/lavoro/critiche-eccessive-allazienda-dipendente-licenziato-hM0lB2K6bcMu1lqc6iSQuI/pagina.html" title="http://www.lastampa.it/2015/03/12/italia/i-tuoi-diritti/lavoro/critiche-eccessive-allazienda-dipendente-licenziato-hM0lB2K6bcMu1lqc6iSQuI/pagina.html" rel="external">http://www.lastampa.it/2015/03/12/ita ... cMu1lqc6iSQuI/pagina.html</a>Thu, 12 Mar 2015 20:58:12 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21570&forum=22Re: sfruttamento [da miky68]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21349&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: sfruttamento<br />
ciao in teoria per il primo anno non ho fatto ferie, il secondo anno ne ho fatte una settimana ad agosto e due a dicembre, questo anno ne ho fatte 2 settimane ad agosto e due a dicembre.poi se denuncio perdo il posto di lavoro e avendo mio figlio e mia moglie senza lavoro e un bel problema questi hanno un 80 operai tutti o quasi tutti peggio di megli fanno fare 12 e anche 16 ore al giorno per arrivare a prendere 1.400 euri. io lunica cosa che chiedo posso stare a casa 2 giorni di fila a riposare ? perche se sto a casa due giorni di fila mi trattengono ferie o permessiSat, 24 Jan 2015 06:35:18 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21349&forum=25Facciamo qualche test? [da RGM]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21327&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Facciamo qualche test?<br />
Buonasera a Tutti (anche se a quanto pare al momento sono l´unico online!)<br /><br />Ho qui davanti a me i test che vengono utilizzati in un paese dell´unione europea per avere un attestato che potremmo definire "di guardia giurata": mi chiedevo come risponderebbero i colleghi italiani a questo genere di domande.<br /><br />Qualcuno di voi vuole provare a "giocare" noc me? Magari impariamo qualcosa di utile (di sicuro di nuovo) <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil3dbd4d6422f04.gif" alt="" /><br /><br />Ecco un esempio :<br /><br />"Prestate servizio presso la reception di un centro amministrativo. Si presenta un corriere che consegna una lettera e poi si allontana di fretta urtando peró un anziano signore che a causa di questo cade a terra noc lamenti di dolore. Il corriere peró non si ferma e prosegue verso l´uscita. Indicate quali sono i vostri doveri e come intendete comportarvi."<br /><br />oppure : <br />"durante un giro di controllo, in una area chiusa dell´edificio trovate un uomo a terra vicino ad un cavo elettrico scoperto che scintilla. Descrivete il vostro comportamento"<br /><br />... buon lalvoro a chi vuole provare a rispondere (le domande in tutto sono 30 ...)Sat, 17 Jan 2015 22:18:47 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21327&forum=25Furto di dipendenti: investigazioni lecite da parte del datore di lavoro? [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21254&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Furto di dipendenti: investigazioni lecite da parte del datore di lavoro?<br />
26 dicembre 2014<br /><br />E’ lecito l’impiego di investigatori privati per la tutela del patrimonio aziendale?<br /> <br />La sentenza della Corte di Cassazione n. 25674, del 4 dicembre 2014, si inserisce in un solco tracciato da un orientamento ormai consolidato che ritiene leciti i controlli datoriali effettuati a mezzo di agenzia investigativa per verificare gli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione, ma incidano sul patrimonio aziendale.<br /> <br />E’ quindi legittimo il licenziamento intimato per giusta causa alla cassiera sorpresa da investigatori, appositamente ingaggiati dal datore che nutriva dubbi, a sottrarre somme non contabilizzate.<br /> <br />Nel caso di specie è stata, altresì, ritenuta non sproporzionata la sanzione espulsiva a causa della reiterazione del fatto (le somme erano state sottratte due volte a distanza di sole 48 ore) e delle funzioni particolarmente delicate e di responsabilità dell’addetta alla cassa: elementi che fanno venir meno il legame fiduciario.<br /> <br />Sul punto occorre ricordare che gli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori pongono dei limiti al potere di controllo del datore di lavoro, rispettivamente, per la tutela del patrimonio aziendale effettuato tramite le guardie giurate, al controllo della prestazione lavorativa da parte del personale di vigilanza e al controllo “occulto” ovvero da remoto effettuato tramite impianti audiovisivi o altre apparecchiature. Nella sentenza in commento la Suprema corte, confermando quanto deciso lo scorso marzo con un’altra sentenza in materia di controllo sull’utilizzo improprio dei permessi di cui alla legge 104/1992* (Cassazione 4 marzo 2014, n. 4984), ha statuito che gli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, pur delimitando la sfera d’intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi – e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (articolo 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (articolo 3) – «non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 del codice civile, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica», atteso che il controllo dell’agenzia investigativa «deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione».<br /> Conseguentemente, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento sul presupposto che, nel caso in esame, si era «trattato di controlli diretti a verificare eventuali sottrazioni di cassa» e quindi diretti a salvaguardare il patrimonio aziendale.<br /><a href="http://camminodiritto.altervista.org/furto-di-dipendenti-investigazioni-lecite-da-parte-del-datore-di-lavoro/" title="http://camminodiritto.altervista.org/furto-di-dipendenti-investigazioni-lecite-da-parte-del-datore-di-lavoro/" rel="external">http://camminodiritto.altervista.org/ ... rte-del-datore-di-lavoro/</a>Fri, 26 Dec 2014 23:17:05 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21254&forum=22Re: sicurezza parcheggi supermercati [da biocing]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21218&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: sicurezza parcheggi supermercati<br />
tigre,non sempre i parcheggi sono di proprieta del centro commerciale,di conseguenza ognuno puo sostare li quando vuole,certo se crea disordini o pericolo per la sicurezza altrui si intima di allontanarsi,ma se non vuole bisogna soltanto chiamare le forze dell'ordine,ma anche in questo caso ci deve essere un testimone che confermi che il soggetto sta creando pericolo..e non so quanti clienti si candiderebbero come testimoni contro certi individuiWed, 24 Dec 2014 17:08:50 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21218&forum=25Piovono bastonate sul Ministero - Non può negare licenze per reati che non indichino carattere viole [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21152&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Piovono bastonate sul Ministero - Non può negare licenze per reati che non indichino carattere viole<br />
Piovono bastonate sul Ministero - Non può negare licenze per reati che non indichino carattere violento <br />N. 05129/2013REG.PROV.COLL.<br />N. 06775/2013 REG.RIC.<br /><br />REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />Il Consiglio di Stato<br />in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />ha pronunciato la presente<br />SENTENZA<br />sul ricorso numero di registro generale 6775 del 2013, proposto da: <br />***, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Casa e Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso Federica Scafarelli in Roma, via G.Borsi n.4; <br />contro<br />Questura di Vicenza, Ministero dell'Interno; <br />per la riforma<br />della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA SEZIONE III° n. 00671/2013<br />Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />Viste le memorie difensive;<br />Visti tutti gli atti della causa;<br />Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Scafarelli;<br />Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /><br />FATTO e DIRITTO<br />1. L’appellante aveva impugnato davanti al Tar Veneto il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, motivato con il fatto che il medesimo era stato denunciato all’autorità giudiziaria in epoca risalente nonché, nel 2009, per essere stato arrestato in flagranza per concussione, con procedimento penale ancora pendente.<br />Il Tar respingeva il ricorso compensando le spese del giudizio rilevando che seppur alcuni dei reati risultavano risalenti (anche al 1967), quando il ricorrente era minorenne e non erano stati precedentemente considerati ostativi al rilascio del titolo richiesto, l’arresto in flagranza per il reato di concussione doveva considerarsi particolarmente significativo sotto il profilo dell’affidamento del pubblico funzionario e che si configurava, legittimamente, come causa impeditiva al rinnovo richiesto, tanto più nella comparazione di interessi, essendo recessivo quello del privato volto all’utilizzo dell’arma, rispetto a quello pubblico, mirante alla tutela della sicurezza pubblica.<br />Nell’atto di appello il ricorrente sottolinea e deduce che il Tar ha definitivamente statuito che la causa impeditiva al rilascio del porto d’armi risiedeva esclusivamente nell’arresto per concussione non ostando al rilascio altri reati commessi in epoca risalente, ritenuti non ostativi dalla stessa autorità di pubblica sicurezza.<br />Così limitato l’oggetto del giudizio, secondo l’appellante la sentenza sarebbe erronea, dovendosi richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale in materia secondo il quale impedisce il rilascio delle licenze di caccia il fatto che manifesti la pericolosità del soggetto o il pericolo di abuso, non costituendo il diniego una punizione accessoria per chi è accusato di qualsiasi reato.<br />L’amministrazione intimata non si è costituita.<br />Alla camera di consiglio fissata per la discussione della istanza cautelare, previo avviso, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione in forma semplificata.<br />2. L’appello merita accoglimento.<br />Come rilevato da costante giurisprudenza amministrativa sia di primo che di secondo grado, la ratio alla base della normativa che disciplina delle autorizzazioni di polizia, per come risulta dal combinato disposto degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., eccettuate le ipotesi in cui il rilascio è tassativamente escluso, risiede nella opportunità di evitare che le autorizzazioni al porto di armi vengano rilasciate a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità sul loro corretto uso, potendo in astratto costituire un pericolo per la incolumità e per l’ordine pubblico.<br />E’ tuttavia necessario che i precedenti comportamenti del richiedente siano sintomatici, idonei quindi ad evidenziare una personalità violenta, incline a risolvere situazioni di conflittualità anche con ricorso alle armi, o, in ipotesi, in grado di attentare all’altrui patrimonio con uso di armi ed in sintesi che, nell’ottica di una prognosi ex ante, non diano garanzia di un corretto uso delle armi senza creare turbativa all’ordine sociale.<br />Come rilevato anche dalla Corte Costituzionale "..alcun carattere immediatamente ostativo, ai fini del rilascio o del rinnovo delle licenze di p.s.," può riconoscersi "al fatto di aver riportato una condanna in sede penale" attesa la necessità "di procedere ad una concreta prognosi" che tenga conto di una serie di circostanze, quali l'epoca a cui risale la condotta contestata, i reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti, la condotta tenuta successivamente al fatto di reato e fatti eventualmente sintomatici di attualità della pericolosità sociale (Corte Cost. n. 331 del 1996, cfr.anche, ex multis, Cons. Stato, n. 5095 del 2012 e n. 4630 del 2011).<br />Nella specie, la causa impeditiva al rilascio del porto d’armi per attività venatoria per l’autorità di pubblica sicurezza risiedeva esclusivamente nell’arresto in flagranza per concussione, essendo stati valutati come irrilevanti, per la loro risalenza nel tempo, altri comportamenti del ricorrente che non avevano impedito alla amministrazione di rilasciare la autorizzazione in anni pregressi.<br />Il Collegio osserva, a tal riguardo, che detto reato non è significativo perché da esso non si manifesta alcuna personalità violenta dell’interessato, né il provvedimento dà conto di ulteriori fattori che possano aver compromesso l'affidabilità del richiedente in ordine al possibile abuso, tali da indurre l’autorità a negare, nella attualità, il titolo di polizia.<br />3. In conclusione l’appello merita accoglimento e per l’effetto in riforma della sentenza appellata, il ricorso in primo grado deve essere accolto e, l’atto impugnato annullato.<br />4. Spese ed onorari dei due gradi vengono liquidati a favore dell’appellante come in dispositivo.<br />P.Q.M.<br />Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />definitivamente pronunciando accoglie l’appello in epigrafe indicato e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e, annulla l’atto impugnato.<br />Condanna il Ministero dell’Interno alle spese ed onorari dei due gradi di giudizio nella misura di euro 3.000,00 (tremila).<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br />Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:<br />Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />Salvatore Cacace, Consigliere<br />Vittorio Stelo, Consigliere<br />Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore<br />Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />NOTA: Al Ministero proprio non vogliono capire quali sono i diritti dei cittadini e che i funzionari sono servi delle Stato e del Cittadino e che il loro compito non è di perserguitare i cittadini, di creare loro danni e spese, di creare lavoro inutile a TAR e Consiglio di Stato, di sprecare i soldi dello Stato per sostenere ingiustizie. Se il Ministro desse una ripassata ai caproni che gestiscono così i propri uffici, farebbe cosa santa! <br />10-XI-2014<br /><a href="http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/bastonate3.html" title="http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/bastonate3.html" rel="external">http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/bastonate3.html</a>Sun, 23 Nov 2014 15:09:25 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21152&forum=22Re: Uso legittimo dell'arma [da tigre88]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21124&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Uso legittimo dell'arma<br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />Paolo1981 ha scritto:<br />dove nonostante tutto, anche se i fatti di danno ragione, ti ritrovi ad avere torto, questi episodi non riguardano solo i cittadini comuni o GPG, ma anche FF.OO.<br /><br />Arrivederci a tutti Voi.</blockquote></div><br /><br /><br />MMMM non credo che le ff.oo subiscono le stesse procedere di indagine come fanno a noi...come ho scritto al precedente post, noi anche in caso di ragione oltre all'accanimento della stampa che non vede l'ora di additarci e paragonarci a sceriffi e montati, veniamo sospesi, non lavoriamo e dobbiamo pagare un avvocato per tutelarci(e parlo già solo se hai ragione figurati se hai torto) , ed è una cosa veramente vergognosa questa, loro finchè non gli viene data l' effettiva condanna lavorano vengono pagati e casomai l'avvocato lo passa pure lo stato...per risolvere la situazione ed evitare tanti processi e discussioni basterebbe già l'uso legittimo delle armi in servizio(come le ff.oo)e non solo la legittima difesa ,perché quando si porta un'arma al fianco siamo tutti uguali....senza distinzioni.Mon, 17 Nov 2014 13:03:44 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21124&forum=22Re: ROMA: Importante sentenza tra Securitas Metronotte s.r.l. e Roma Capitale [da tigre88]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21115&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: ROMA: Importante sentenza tra Securitas Metronotte s.r.l. e Roma Capitale<br />
finalmente ogni tanto una bella notizia...questa frase che Guardie Particolari Giurate che svolgono attività complementare a quella istituzionalmente affidatagli, devono essere qualificate come soggetti incaricati di pubblico servizio, escludendone la responsabilità quando il fatto è commesso “nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima”....mi piacerebbe leggerlo anche in altre sentenze....ma dobbiamo dire sempre che sono sentenze...la legge parla chiaro, cioè il rispetto del codice stradale in tutte le sue forme e regole anche in caso di allarmi...Sat, 8 Nov 2014 20:40:19 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21115&forum=22Re: Cambio appalto [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20992&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Cambio appalto<br />
<a href="http://www.uglguardiegiurate.net/definitivo-rinnovo-ccnl-vigilanza-privata-e-servizi-fiduciari-20132012/" title="http://www.uglguardiegiurate.net/definitivo-rinnovo-ccnl-vigilanza-privata-e-servizi-fiduciari-20132012/" rel="external">http://www.uglguardiegiurate.net/defi ... rvizi-fiduciari-20132012/</a>Sat, 1 Nov 2014 05:47:56 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20992&forum=25Peculato per il dipendente della concessionaria del parcheggio comunale che si appropria del prezzo [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20976&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Peculato per il dipendente della concessionaria del parcheggio comunale che si appropria del prezzo<br />
<a href="http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2014-09-29/peculato-il-dipendente-concessionaria-parcheggio-comunale-che-si-appropria-prezzo-biglietto-122627.php?uuid=ABclUFyB" title="http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2014-09-29/peculato-il-dipendente-concessionaria-parcheggio-comunale-che-si-appropria-prezzo-biglietto-122627.php?uuid=ABclUFyB" rel="external">http://www.quotidianodiritto.ilsole24 ... -122627.php?uuid=ABclUFyB</a><br />Il dipendente, sia esso guardia giurata o non, di una società concessionaria della gestione di un parcheggio comunale o di altro ente pubblico, che si appropri delle somme versate dai conducenti di automezzi fruitori del parcheggio, in quanto persona incaricata di un pubblico servizio, commette il reato di peculato». Questa è la conclusione cui perviene la sesta sezione penale dellaCassazione con la sentenza 36176/2014 .La vicenda - Una guardia giurata, dipendente della società appaltatrice del servizio di gestione, vigilanza e riscossione di un parcheggio comunale a pagamento, veniva condannato per il reato di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale per essersi impossessato del prezzo del biglietto del parcheggio pagato da ogni conducente, alzando la sbarra in uscita con il telecomando in propria dotazione anziché consegnare ad essi il gettone da inserire nella macchina automatica e la relativa ricevuta. In tutti i gradi di giudizio la questione interpretativa sollevata dalla difesa e affrontata dai giudici è stata l'attribuzione al dipendente della qualifica di incaricato di pubblico servizio, ovvero una delle qualifiche soggettive che delimitano l'ambito di applicazione soggettivo dei reati contro la pubblica amministrazione.La qualifica di incaricato di pubblico servizio - In relazione a tale questione, i giudici di merito avevano sottolineato il fatto che il dipendente della società concessionaria del parcheggio non si era limitato a compiere mere mansioni esecutive, ma svolgeva altresì funzioni di riscossione e vigilanza. Considerata la natura di servizio pubblico e la funzione pubblica di tali attività, anche in relazione al contesto nel quale erano esercitate, sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano riconosciuto l'esistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al dipendente.La difesa del dipendente riteneva invece che tali argomentazioni fossero errate, in quanto se l'attività di sorveglianza del parcheggio è da considerarsi come pubblico servizio, lo stesso non può dirsi per l'attività di riscossione del pedaggio, attività considerata materiale e meramente esecutiva, seppur connessa a quella di vigilanza. Ciò escludeva la possibilità di attribuire al dipendente la qualifica di incaricato di pubblico servizio e di conseguenza la configurabilità del delitto di peculato.Le parole della Corte - La Cassazione ritiene infondato il motivo di ricorso ed afferma che il dipendente della società concessionaria è a tutti gli effetti un incaricato di pubblico servizio. Secondo infatti la corretta interpretazione dell'articolo 358 c.p. , riveste tale qualifica soggettiva «colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico», in quanto il criterio oggettivo-funzionale utilizzato nella disposizione codicistica non richiede che l'attività svolta sia imputabile ad un soggetto pubblico, ma che il servizio «anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche». E nel caso particolare del servizio di vigilanza e custodia delle guardie giurate i giudici di legittimità affermano che «la natura pubblica del servizio logicamente si estende, includendole senza soluzione di continuità operativa e soggettiva, alle ulteriori attività complementari e collegate, in rapporto di diretta causalità funzionale allo svolgimento dell'attività in concreto assegnata alla guardia giurata».Tue, 30 Sep 2014 13:02:24 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20976&forum=22Re: centri commerciali con uffici non adibiti all'antitacheggio [da Spynone]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20956&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: ventri commercialicon iffici non adibiti all'antitacheggio<br />
Mi sto interessando perché questa persona pur non conoscendola bene, so cmq che persona e', lavora è incensurato ha fatto una cazzata e una brutta figura di #censured# difronde agli abitanti della zona ed in piu' si è giocato la laurea con una denuncia con aggravante..capisco tutto, rispetto anche il vostro lavoro perché io capisco avendo un piccolo negozio di abbigliamento..ma cosi' e troppo fosse stato un pregiudicatopotrei quasi capire</blockquote></div>Tue, 23 Sep 2014 23:14:46 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20956&forum=25Re: Grafica auto servizi di portierato [da BEPPEX]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20917&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Grafica auto servizi di portierato<br />
Pure le macchine di servizio .....sono curioso a cosa vi servono......??????Mon, 15 Sep 2014 18:10:50 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20917&forum=25Corte di Cassazione: una serie di sentenze di disciplina del rapporto di lavoro [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20896&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Corte di Cassazione: una serie di sentenze di disciplina del rapporto di lavoro<br />
07-09-2014 - Francesca Casile<br /><br /><br /><br />Segui <br />Sentenze, quelle della Corte di Cassazione indicative sia per i giudici che per avvocati.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> Corte di Cassazione: sentenze a cui riferirsi. <br /><br /><br /><br /><br /><br />Le sentenze della Corte di Cassazione sono tenute in gran conto da giudici e avvocati poiché la Corte è il massimo organo interpretativo delle leggi e l'ultimo grado di giudizio, che realizza la corretta applicazione della legge, da cui proviene un giudizio di "legittimità" ma non di merito.<br /><br /><br /><br />Ecco una serie di sentenze indicative di casi che possono tornare utili nel rapporto di lavoro.<br /><br />La Corte ha stabilito come legittimo il licenziamento per assenze di malattia sistematiche prima di fine settimana e festività, respingendo il ricorso di un lavoratore licenziato per troppe assenze per malattia a ridosso di giorni di riposo. Il licenziamento è ritenuto legittimo anche se non superiori al periodo di "comporto", cioè la somma massima consentita, sono state peraltro rilevanti le testimonianze dei colleghi, (sentenza n. 18678/2014).<br /><br />Importante sentenza a tutela del docente, l'insulto é oltraggio a pubblico ufficiale. Il genitore che insulta un docente del figlio, perché in disaccordo con il rendimento scolastico, non compie un'ingiuria ma oltraggio a pubblico ufficiale, che per essere tale deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico" e " in un momento in cui il dipendente è nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse" (sentenza 15367 della V sezione penale).<br /><br />Illegittimo, invece, il licenziamento per uso improprio pc aziendale e email, respinto il ricorso dell'azienda contro la sentenza della Corte di Appello che aveva disposto la reintegrazione del dipendente.(Sentenza n. 6222/2014)<br /><br />Condanna di Trenitalia a risarcire un avvocato che nel 2009 aveva subito un danno dal ritardo non segnalato del treno. Trenitalia non fa appello per avere ragione.<br /><br />La Corte di Cassazione ha riconosciuto poi il diritto al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale del lavoratore privato, di fatto, di ogni compito lavorativo, ad un lavoratore caduto in depressione dopo che trasferito è stato privato degli incarichi di prima. (Sentenza n. 16413/2013)<br /><br />Licenziamento in caso di inadeguatezza, la Cassazione riconosce facoltà al datore di lavoro di giudicare le capacità del dipendente. Una psicologa dell'Asl di Trento venne licenziata per la difficoltà di questa a relazionarsi col pubblico con i colleghi, ostacolando il lavoro degli altri, la Corte ha stabilito che il licenziamento è legittimo perché si è verificata una circostanza che "non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". (Sentenza n. 12561/2013)<br /><br />Inabilità per sindrome pronatoria con compressione del nervo mediano all'avambraccio causato da un uso prolungato del mouse, l'Inail deve risarcire, secondo una sentenza che "è passata in giudicato". (Corte d'Appello dell'Aquila 14.02. 2013)<br /><br />Licenziamento legittimo se la pausa caffè blocca il lavoro, un impiegato di banca licenziato per essere andato al bar lasciando lo sportello con 15 persone in attesa e la cassa aperta. (Sentenza n. 7819/2013)<br /><br />Non risarcibile il lavoratore infortunato mentre va al lavoro in bicicletta, se il percorso casa-ufficio è coperto da un mezzo pubblico, avendo avvalendosi di esso "maggiore comodità e minore disagio". (Sentenza n. 7970/2012)<br /><br />Questa una serie di sentenze da tenere in considerazione che affrontano casi di dubbio ma su cui la Corte ha dato un parere.<br /><a href="http://it.blastingnews.com/lavoro/2014/09/corte-di-cassazione-una-serie-di-sentenze-di-disciplina-del-rapporto-di-lavoro-00123835.html" title="http://it.blastingnews.com/lavoro/2014/09/corte-di-cassazione-una-serie-di-sentenze-di-disciplina-del-rapporto-di-lavoro-00123835.html" rel="external">http://it.blastingnews.com/lavoro/201 ... o-di-lavoro-00123835.html</a>Sun, 7 Sep 2014 10:48:10 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20896&forum=22SOMMINISTRAZIONE, NO AL TETTO MASSIMO DEL 20% - PATTO DI PROVA VALIDO ANCHE SENZA ELENCAZIONE SPECIF [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20827&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: SOMMINISTRAZIONE, NO AL TETTO MASSIMO DEL 20% - PATTO DI PROVA VALIDO ANCHE SENZA ELENCAZIONE SPECIF<br />
SOMMINISTRAZIONE, NO AL TETTO MASSIMO DEL 20% - PATTO DI PROVA VALIDO ANCHE SENZA ELENCAZIONE SPECIFICA DELLE MANSIONI - BONUS REIMPIEGO LAVORATORI LICENZIATI, C'E' TEMPO FINO AD AGOSTO<br /> <br /> <br /> <br />Data 07/08/2014 <br /> SOMMINISTRAZIONE, NO AL TETTO MASSIMO DEL 20%<br />Come per i contratti a termine per sostituzione di lavoratori assenti (v. newsletter FederSicurezza del 14 luglio 2014), anche agli utilizzatori di somministrati non si applica il tetto massimo del 20% imposto dalla legge (limite legale di contingentamento), in base al quale il numero dei rapporti a termine che possono essere instaurati non deve superare il 20% del personale a tempo indeterminato in forza all’inizio dell’anno in cui si verifica la nuova assunzione.<br /> <br />La somministrazione, quindi, non è soggetta a limiti quantitativi, salvo che le parti sociali non scelgano di introdurne, in ogni caso su base volontaria. <br /> <br />Inoltre, il superamento dell’eventuale tetto imposto dalla contrattazione collettiva non comporta l’applicazione della sanzione prevista per i contratti a tempo determinato (che va dal 20 al 50% della retribuzione, per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata del rapporto di lavoro, a seconda che il superamento del tetto riguardi uno o più lavoratori), bensì la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla Legge Biagi, compresa tra i 250 e i 1.250 euro.<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />PATTO DI PROVA VALIDO ANCHE SENZA ELENCAZIONE SPECIFICA DELLE MANSIONI<br />La legge (art. 2096 c.c.) prevede che l’assunzione con patto di prova risulti da un atto scritto (richiesto ad substantiam, quindi a pena di nullità), che deve indicare in maniera specifica le mansioni da espletare (o, in alternativa, fare riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento).<br /> <br />La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17591 del 4 agosto 2014, ha tuttavia affermato che il patto di prova è pienamente valido anche se non contiene un’elencazione specifica delle mansioni da svolgere, essendo al contrario sufficiente che queste siano determinabili in base alla forma adoperata nel contratto.<br /> <br />L’indicazione delle mansioni, secondo la Corte, può inoltre essere operata anche “per relationem” alle declaratorie contenute nel contratto collettivo, che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione (sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico).<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br /> BONUS REIMPIEGO LAVORATORI LICENZIATI, C'E' TEMPO FINO AD AGOSTO<br />I datori di lavoro che, entro il 12 aprile scorso, abbiano inoltrato all’Inps la richiesta di riconoscimento del bonus di 190 euro mensili per l’assunzione dei lavoratori licenziati (tramite il modulo “LICE”, v. newsletter FederSicurezza del 10 aprile u.s.), potranno accedere al recupero del beneficio fino al periodo di paga di agosto 2014, cioè fino alla scadenza fissata per l’invio della denuncia Uniemens di agosto, fissata per il 30 settembre 2014.<br /> <br />Si ricorda che il bonus (di cui ai decreti del Ministero del Lavoro. nn. 264 e 390 del 2013), che ha sostituito la “piccola mobilità”, è riconosciuto ai datori di lavoro che, nel corso del 2013, abbiano assunto lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro): l’incentivo è pari a 190 euro mensili per 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato (o per un massimo di 6 mesi in caso di tempo determinato).<br /> <br />Si fa presente che l’Inps si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle attestazioni rese e la sussistenza dei requisiti di accesso, nonché sulla durata e sull’importo del beneficio.<br /> <br /> <br />A.G. <br /> <br /><a href="http://www.federsicurezza.it/winNewsA.asp?id=426" title="http://www.federsicurezza.it/winNewsA.asp?id=426" rel="external">http://www.federsicurezza.it/winNewsA.asp?id=426</a>Sat, 16 Aug 2014 12:28:05 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20827&forum=22FEDERSICUREZZA: PERMESSI SINDACALI, SOLO PER GLI ISCRITTI ALLE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20787&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: FEDERSICUREZZA: PERMESSI SINDACALI, SOLO PER GLI ISCRITTI ALLE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE<br />
Data 31/07/2014 <br /> CONTRATTO A TERMINE E APPRENDISTATO: CIRCOLARE OPERATIVA DEL MINISTERO<br /><br />Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 18 del 30 luglio 2014, che fornisce le indicazioni operative (destinate al proprio personale ispettivo) relativamente alla nuova disciplina in materia di contratto a tempo determinato, somministrazione di lavoro e contratto di apprendistato, introdotta dal Decreto Poletti (dl 34/2014, convertito in legge 78/2014).<br /> <br />In allegato la Circolare in oggetto.<br /><br />Allegato<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />PERMESSI SINDACALI, SOLO PER GLI ISCRITTI ALLE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE<br /><br />Il diritto al godimento dei permessi sindacali retribuiti per i dirigenti sindacali spetta esclusivamente ai membri delle organizzazioni sindacali firmatarie degli contratti collettivi nazionali.<br /> <br />Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16637/2014 depositata lo scorso 22 luglio (in una controversia tra Fiat e Usb).<br /> <br />La Corte, partendo dall’analisi dell’art. 30 dello Statuto dei lavoratori (“Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali”), che riconosce appositi permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni ai dirigenti delle associazioni sindacali di cui all'art. 19, ha poi messo in evidenza come, in base alla norma richiamata, il diritto a costituire rappresentanze sindacali in azienda spetti solo alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi (oltre che, secondo la Corte Costituzionale, alle organizzazioni, sia pur non firmatarie, che abbiano partecipato alla negoziazione degli stessi contratti).<br /> <br />Nel caso di specie, in cui il sindacato di appartenenza dei dirigenti che si erano visti negare il diritto ai permessi sindacali retribuiti non era né firmatario del contratto né aveva partecipato alla negoziazione dello stesso, la Corte ha di conseguenza ritenuto non sussistente, in capo a questi ultimi, il diritto di cui all’art. 30 dello Statuto dei lavoratori (cioè a godere dei suddetti permessi).<br /> <br /> <br /> <br />A.G.<br /> <a href="http://www.federsicurezza.it/winNewsA.asp?id=423" title="http://www.federsicurezza.it/winNewsA.asp?id=423" rel="external">http://www.federsicurezza.it/winNewsA.asp?id=423</a>Sat, 2 Aug 2014 09:13:35 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20787&forum=222 senzenze(n. 14356/2014 e n.14595/2014)della cassazione sull indennita di vacanza contrattuale [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20768&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: 2 senzenze(n. 14356/2014 e n.14595/2014)della cassazione sull indennita di vacanza contrattuale<br />
CASSAZIONE SU INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE<br /><br />La Corte di Cassazione ha pronunciato due importanti sentenze (n. 14356/2014 e n. 14595/2014, nella sostanza “gemelle”) in tema di efficacia (e legittimità) delle disposizioni contenute nell’Accordo di rinnovo del CCNL a copertura del periodo di vacanza contrattuale.<br /><br /> Per meglio comprendere le decisioni della Suprema Corte è necessario considerare che:<br /> <br />•l’art. 145 del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata del 1° maggio 2004, scaduto il 31 dicembre 2008, prevedeva l’erogazione di un’indennità di vacanza contrattuale, demandando, tuttavia, alle parti collettive, in sede di rinnovo, la definizione di “tempi e modalità di cessazione dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata”;<br />•in data 22 gennaio 2013 le Parti sociali hanno sottoscritto una prima Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL, integrato con la regolamentazione di ulteriori materie il 19 febbraio 2013. Successivamente, in data 8 aprile 2013, è stato sottoscritto l’Accordo definitivo di rinnovo;<br />•con disposizioni confermate in tutti gli Accordi di cui sopra, le Parti sociali hanno previsto l’erogazione ai lavoratori in forza della somma una tantum di € 450 e di specifici incrementi della retribuzione mensile, “a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013)”, precisando che i due citati emolumenti “assorbono sino a concorrenza somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale e al presente rinnovo”;<br />•al riguardo, il Tribunale di Torino, con sentenze del 14 febbraio 2013, ha statuito: a) che il CCNL 1° maggio 2004 ha continuato a produrre effetti anche dopo la sua scadenza; b) che il periodo coperto dall’indennità di vacanza contrattuale è cessato il 31 gennaio 2013; c) che l’Ipotesi di Accordo del 22 gennaio 2013 (trasfusa poi nell’Accordo definitivo dell’8 aprile 2013) sarebbe illegittima, nella parte in cui prevede la corresponsione di una somma una tantum, a copertura dell’intero periodo di vacanza contrattuale, in misura inferiore rispetto alle differenze retributive maturate dai lavoratori applicando l’indennità di vacanza contrattuale ex art. 145 del CCNL 2004-2008, dal 1° novembre 2009 al gennaio 2013 (secondo il Tribunale l’indennità di vacanza contrattuale sarebbe maturata “mese per mese”, tanto da dover essere considerata come un diritto quesito intangibile);<br />•avverso le suddette sentenze del Tribunale di Torino, è stato proposto ricorso per Cassazione a norma dell’art. 420 bis del codice di procedura civile.<br /><br /> <br />La Suprema Corte ha cassato le due sentenze del Tribunale di Torino, rilevando che: a) effettivamente la vacanza contrattuale decorreva fino al 31 gennaio 2013; b) tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’indennità di vacanza contrattuale ex art. 145 del CCNL scaduto il 31 dicembre 2008 non costituisce un diritto quesito; c) pertanto, le disposizioni pattuite in sede di rinnovo riguardanti l’erogazione dell’una tantum e degli aumenti retributivi sono pienamente legittime e idonee a coprire l’intero periodo di vacanza contrattuale.<br /> <br /> La Suprema Corte ha, infatti, rilevato che:<br /><br />•l’indennità di vacanza contrattuale prevista dal CCNL 2004-2008non costituisce un diritto quesito, in quanto è “insita nella stessa natura provvisoria e contingente dell’indennità di vacanza contrattuale la possibilità per il successivo contratto rinnovato di regolamentare meglio la sorte di tale indennità”;<br />•“se si tratta di un’“anticipazione”, non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo<br />•“in conclusione le parti sociali rimangono libere di regolare diversamente la materia del trattamento economico anche con riferimento al periodo di vacanza contrattuale che precede il rinnovo contrattuale, in ipotesi prevedendo – come nella specie – l’attribuzione di somme una tantum unitamente ad una nuova disciplina del trattamento retributivo; sicché non sussiste la ragione di illegittimità della disposizione contrattuale ritenuta dal Tribunale”.<br /><br />Per completezza segnaliamo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso (incidentale) con il quale si contestava l’applicabilità del CCNL al rapporto di lavoro di uno dei ricorrenti, in quanto iscritto ad una Organizzazione Sindacale non stipulante. Al riguardo, la Corte di Cassazione si è limitata a prendere atto che il Tribunale di Torino “ha ritenuto che la normativa contrattuale in questione possa essere applicabile al ricorrente, anche se affiliato ad un’associazione sindacale che non aveva sottoscritto tutti gli accordi di cui si dibatte”.<br /><br />Le due pronunce della Corte di Cassazione risultano di estrema importanza. Pur non essendo rigidamente vincolanti per i Giudici di merito diversi da quello che ha pronunciato le sentenze impugnate, le decisioni della Corte – in tema di “invalidità” e “interpretazione”del CCNL – rappresentano, infatti, come evidenziato dalla stessa Corte, provvedimenti in grado “di orientare (…) tutti i giudici investiti, anche in futuro, della medesima questione”.<br /><br /><a href="http://www.federsicurezza.it/winNewsA.asp?id=421" title="http://www.federsicurezza.it/winNewsA.asp?id=421" rel="external">http://www.federsicurezza.it/winNewsA.asp?id=421</a><br /><br />in allegato le due sentenze in pdfMon, 28 Jul 2014 20:41:56 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20768&forum=22DECRETO EMENDATIVO - DECRETO MINISTERO INTERNO 269/2010 [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20765&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: DECRETO EMENDATIVO - DECRETO MINISTERO INTERNO 269/2010<br />
DECRETO EMENDATIVO - DECRETO MINISTERO INTERNO 269/2010 <br /><br /><br />Data 24/06/2014 <br />A seguito della richiesta di emendamenti da apportare al Decreto del Ministero dell’Interno 1 Dicembre 2010, n. 269, avanzata dalla Commissione Europea nell’ambito della procedura di infrazione (EU Pilot 3693/12/MARK – 3694/12/ MARK) in ordine all’esistenza in Italia di restrizioni al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attività di Vigilanza Privata svolte da Imprese stabilite in altri Stati membri, il Ministero dell’Interno provvederà ad emanare un Decreto emendativo accogliendo, nella circostanza, anche talune indicazioni fornite da questa Associazione in occasione della riunione tenutasi in data 10 Settembre 2013, oggetto della News di pari data, ed ulteriori proposte presentate in occasione dell’approvazione del documento da parte della Commissione Consultiva Centrale tenutasi in data 29 maggio 2014. <br /><br />Le modifiche riguardano sostanzialmente i seguenti argomenti: <br /><br /><br />DECRETO MINISTERO INTERNO 269/2010 <br /><br />Art. 3 “Requisiti e qualità dei servizi“ al comma 2, lettera e) le parole “Sono esclusi dall’applicazione delle definizioni del presente Decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l’esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso“ sono sostitute dalle seguenti: “Per i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del proprietario del bene stesso, svolti esclusivamente, le disposizioni del presente Decreto si applicano con riferimento all’Ambito 3“; <br /><br />Art. 6 “Requisiti professionali e formativi delle GPG“ dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: 2 bis “Per le finalità di cui all’art. 252 bis comma 3, del Regio Decreto 6 Maggio 1940, n 635, le Guardie Giurate sono munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con Decreto del Ministro dell’Interno“; Art. 8 “Disposizioni transitorie e finali “al comma 3, le parole “le disposizioni del presente Decreto sono immediatamente esecutive “sono sostituite dalle seguenti: “gli Istituti debbono dimostrare la conformità alle disposizioni del presente Decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari“; <br /><br />Art. 8, al comma 4, dopo le parole “Pubblica Sicurezza“ sono aggiunte le seguenti: “rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica“; <br /><br /><br />ALLEGATO A – “ Requisiti minimi di qualità degli Istituti di Vigilanza“ <br /><br />Comma 4 – al punto 4.1.1 dopo la parola “TULPS“ sono aggiunte le seguenti: “ed un centro di comunicazioni/centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2 verificato dal competente Ispettorato Regionale del Ministero dello Sviluppo Economico“; <br /><br />Comma 4 – al punto 4.1.2., al secondo punto, le parole “presidiata sulle 24 ore da Guardie Giurate“, sono sostituite dalle seguenti: “presidiate da Guardie Giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi“; <br /><br />Comma 4 – al punto 4.1.2., al quarto e quinto punto, le parole “UNI 11068:2005 “ Centrali di tele sorveglianza – caratteristiche procedurali strutturali e di controllo sono sostitute dalle seguenti: “EN 50518 “Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 – Requisiti per il posizionamento e la costruzione“; Parte 2 “Prescrizioni Tecniche“; Parte 3 – “Procedure e requisiti per il funzionamento“; <br /><br />Comma 4 , punto 4.1.3, dopo la parola “una“ sono aggiunte le seguenti “organizzazione della“; <br /><br />Comma 4 – al punto 4.2, le parole “di qualità“ sono sostituite dalle seguenti “di conformità alla norma“ e dopo la parola “aggiornamenti”sono aggiunte le seguenti: “rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato“; <br /><br />Comma 6 – il punto 6.1 è stato così sostituito “aver prestato la cauzione di cui all’art. 137 TULPS, per gli importi previsti dall’Allegato F bis del presente Regolamento“; <br /><br />Comma 6, al punto 6.3 sono state eliminate le parole “ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1“; Comma 7, al punto 7.1.2, dopo le parole “CCNL di categoria“ sono sostituite dalle seguenti “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro“; <br /><br /><br />ALLEGATO B – “Requisiti professionali minimi del Titolare della Licenza“ <br /><br />Comma 1 – il terzo punto è stato così sostituito: “ovvero aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che prevedano stage operativi presso Istituti di Vigilanza Privata“; <br /><br />Comma 1 - al quarto punto, dopo le parole UNI 10495:1995 “Funzioni e profilo del professionista della security“ sono aggiunte le seguenti “e successive modifiche ed aggiornamenti“; <br /><br /><br />ALLEGATO D – “Requisiti operativi minimi degli Istituti di Vigilanza“ <br /><br />Sezione I^ - comma 1.e, dopo la lettera m) è aggiunto il seguente periodo: “Restano ferme le disposizioni in materia di formazione delle Guardie Giurate previste da regolamenti e leggi speciali“; <br /><br />Sezione I^ - comma 1.a, lettera g) sono eliminate le parole “di categoria“; Sezione II^ - comma 2.b, dopo l’ultimo capoverso, è aggiunto il seguente “Le disposizioni sopra indicate in materia di armi, non si applicano ai servizi disciplinati dal Decreto Interministeriale 28 Dicembre 2012, n. 266 (Servizi Protezione Navi Mercantili); <br /><br />Sezione II^ - comma 2.d, dopo l’ultimo capoverso, è aggiunto il seguente: “Il Titolare della Licenza, il Direttore Tecnico, e/o l’Institore sono sempre abilitati all’accesso alla Centrale Operativa, pur non rivestendo la qualifica di Guardia Giurata, per lo svolgimento delle attività organizzative e di controllo“; <br /><br />Sezione III^ – comma 3.g.2, al primo periodo, dopo le parole “indossato all’occorrenza“, sono aggiunte la seguenti: “nel caso in cui il cliente assicuri la conformità del box alle norme UNI EN 1522 , UNI EN 1523 e UNI EN 1063”; <br /><br />Sezione III^ - Punto 3.i al primo capoverso, dopo le parole “deve essere munito“ sono aggiunte le seguenti: “di impianto di allarme antintrusione e di impianto di videosorveglianza oltre che”; <br /><br />Sezione III^ - comma 3.1.2, al settimo periodo, le parole “rimane in costante ascolto radio verificando“ sono sostituite dalla seguente “monitora“; <br /><br />Sezione III^ - comma 3.l.3, alla voce “Trasporto Valori per somme da Euro 3.000.000,00 e fino ad Euro 8.000.000,00, dopo le parole “per i trasporti relativi alla Banca d’Italia e, “sono aggiunte le seguenti “per i trasporti“; <br /><br />Sezione 3^ - comma 3.m a, alla voce “Scorta valori“, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: a) Per la scorta valori fino a Euro 3.000.000,00 il servizio deve essere svolto da due Guardie Giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di automezzo radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare; b) Per la scorta a valori superiori a 3.000.000,00, fermo restando le modalità previste dalla lettera a), il Questore può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura ed al valore del bene scortato; c) La scorta a materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere, quando non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie Guardie Giurate, è affidata a Guardie dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, il cui numero deve essere calcolato in funzione della distanza dell’obiettivo e del tempo necessario al raggiungimento dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore ai 400 Km, debbono essere impiegate due Guardie Giurate, a bordo di un automezzo con impianto di localizzazione satellitare e provviste di adeguati strumenti di comunicazione con la Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza“; <br /><br />Sezione 3^ - comma 3.1.4., alla voce “Tabelle sinottiche per il trasporto del contante“, al punto 5, dopo la parola “attivazione“ sono aggiunte le seguenti: “automatica, anche mediante sensori sparo sui vetri dell’automezzo, nonché“; <br /><br />Sezione III^ - dopo il comma 3.o, è stato aggiunto il seguente comma: <br />Comma 3.p “Trasporti di valori diversi dal contante“ - I trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalità indicate nei commi 3.l.3 e 3.l.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi da quelli ivi indicati e appositamente allestiti, con i massimali ivi indicati aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali superiori ad euro 16.000.000,00, fino al massimale previsto dall’Assicurazione obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il Regolamento, d’intesa con i Questori delle Province interessate, il quale può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla natura ed al valore del bene trasportato nonché all’utilizzo di tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle di cui ai commi 3.1.3. e 3.1.4 , specifiche per la particolare tipologia di trasporto“; <br /><br />Sezione V^ - comma 5.e, alle parole “n. 1952“ sono aggiunte le seguenti: “e rappresentano le condizioni minime che devono essere riprese dai singoli Regolamenti di Servizio. Tali condizioni possono essere integrate da eventuali regole procedurali interne ritenute necessarie dai soggetti autorizzati, nonché dalle prescrizioni del Questore, in relazione a specifiche esigenze di pubblica sicurezza adeguatamente motivate. Analogamente il Questore di una Provincia diversa da quella ove ha sede l’Istituto, può autorizzare modalità di svolgimento dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella sede, dandone comunicazione entro 24 ore“; <br /><br /><br />ALLEGATO E - “Requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni“ è stato sostituito dall’ALLEGATO 1 con il quale viene previsto che per i “Sistemi di Comunicazione radio“ dei Centri di Comunicazione Tipologia A e delle Centrali Operative Tipologia B le postazioni radio base siano dotate di “antenna diretta od omnidirezionale a seconda dell’orografia del territorio interessato“ e per i Sistemi di comunicazione fonica dei Centri di comunicazione Tipologia A, delle Centrali Operative tipologia B e Centrali Operative avanzate Tipologia C il Centralino telefonico sia dotato anche di “registratore di comunicazione entrambi di adeguata capacità considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati“. Per tutte le tipologie di Centrale Operativa, la gestione del servizio di teleallarme e la comunicazione in fonia debbono essere effettuate tramite canali radio separati. I punti operativi distaccati devono prevedere l’interconnessione fonica diretta ed esclusiva con la sede principale, ma non devono essere dotati di Centrale Operativa. Gli Istituti che svolgono, esclusivamente le attività di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), classe B del Decreto (servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano l’allertamento del proprietario del bene stesso e/o servizi di telesorveglianza), senza intervento diretto di proprie Guardie Giurate, non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio. La verifica dei requisiti previsti dal presente allegato è effettuata dai competenti ispettorati Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare gli Ispettorati Territoriali accertano: a) La sussistenza dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica; b) La conformità alla normativa vigente; c) La presenza degli opportuni regimi autorizzatori per l’esercizio dell’impianto e la funzionalità dell’impianto stesso. <br /><br /><br />ALLEGATO F - “Tabelle del capitale sociale (e/o patrimonio) e delle cauzioni degli Istituti di Vigilanza Privata “è stato sostituito dall’ALLEGATO 2, nel quale è stato eliminato il 1° paragrafo, precedentemente contenuto nell’Allegato F, relativo “all’obbligo, per le imprese private, del patrimonio netto e, per le società, di un capitale interamente versato“, mantenendo invece l’obbligo del versamento della cauzione, parametrandola però alle classi funzionali. <br /><br /><br />ALLEGATO G - “Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del Titolare di Licenza di Investigazione Privata e di Informazioni Commerciali“ <br /><br />Comma 1 – lettera a), la parola equiparati è sostituita da “equipollenti“; <br /><br />Comma 1 – lettera b, le parole “con profitto un periodo di pratica“ sono sostituite dalle seguenti “attività lavorativa a carattere operativo“; <br /><br />Comma 1, lettera c), le parole “organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza secondo le procedure da questo individuate “sono sostitute dalle seguenti: “erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca“ e dopo la parola “ovvero“ sono aggiunte le seguenti: “in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)“; <br /><br />Comma 2 – lettera b), le parole “con profitto un periodo di pratica“ sono sostitute dalle seguenti “attività lavorativa a carattere operativo“; Comma 2 – lettera c), le parole “organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni o accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo le procedure da questo individuate“ sono sostituite dalle seguenti: “erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca“ e dopo la parola “ovvero“, sono aggiunte le seguenti: “in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)“; <br /><br />Comma 3, lettera a), dopo le parole “Scienze bancarie“, sono aggiunte le seguenti “Scienze dell’Investigazione“ e la parola “equiparati“ è sostituita dalla parola “equipollenti“;<br /><br />Comma 3, alla lettera a) dopo le parole “Registro delle Imprese“, sono aggiunte le seguenti: “per attività classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati- elaborazione elettronica dei dati contabili – altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base – attività delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attività di Agenzie di Recupero Crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali)“; <br /><br />Comma 4 – lettera b), le parole “con profitto un periodo di pratica“ sono sostituite dalle seguenti: “attività lavorativa a carattere operativo“; <br /><br />Comma 4 – lettera c), le parole “organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni o accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo le procedure da questo individuate “sono sostituite dalle seguenti: “erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca“ e dopo la parola “ovvero“, sono aggiunte le seguenti: “in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)“; <br /><br />Comma 5 – al sesto rigo le parole “organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni o accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo le procedure da questo individuate “sono sostituite dalle seguenti: “erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca“; <br /><br />Comma 6 – al primo rigo, la parola “annuale“ è sostituita con la parola “triennale“, il numero “3“ è sostituito dal numero “2“ ed il numero “5“ è sostituito dal numero “4“; Comma 6 - al quarto rigo la parola “annuale“ è sostituita con la parola “triennale“ e dopo il numero “3“ è aggiunto il numero “4“; Comma 6 – al sesto rigo le parole “il superamento“ sono sostituite dalle seguenti “la partecipazione ad“; <br /><br />Comma 6 – all’ottavo rigo, le parole “e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate “sono sostituite dalle seguenti: “secondo le procedure individuate dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza“. <br /><br /><br />ALLEGATO H - Comma 2 – punto 2, al primo paragrafo, le parole “non possono essere attivate presso il domicilio del Titolare della Licenza né nei locali nei quali insistano sedi legali“ sono sostituite dalle seguenti: “dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell’art. 16del TULPS”. <br /><br />Comma 2 – al secondo punto le parole “dell’impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) sono sostituite dalle seguenti: “del richiedente la Licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l’attività“.<br /><br />In allegato l’Allegato F, relativo alle Tabelle delle cauzioni degli Istituti di vigilanza privata.<br /><br />Allegato F <br /><br /><a href="http://www.federsicurezza.it/" title="http://www.federsicurezza.it/" rel="external">http://www.federsicurezza.it/</a>Fri, 25 Jul 2014 19:11:52 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20765&forum=22Re: Abuso dei permessi legge 104: sì investigatore e licenziamento - [da nottambulo]
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LEGGI E SENTENZE:: Abuso dei permessi legge 104: sì investigatore e licenziamento -<br />
Molto interessante, grazie.Sat, 28 Jun 2014 15:26:36 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20656&forum=22A PROPOSITO DI REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI.... [da nicola74]
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LEGGI E SENTENZE:: A PROPOSITO DI REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI....<br />
12 giugno 2014 · L'AVVOCATO RISPONDE, RUBRICHE<br />....<br /><br /><br />Lia Vigiliano<br /> <br />Prima di tutto grazie all’Ugl per aver messo a disposizione questo servizio. Sono responsabile di produzione e responsabile commerciale in una srl. Soffro di depressione, certificata dallo specialista curante, ma tutto sommato sto bene e svolgo con profitto il mio dovere. Una persona in particolare con cui ho rapporti diretti in ufficio nel rivolgersi a me non usa mai il mio nome, mi apostrofa con termini spiacevoli, usando un tono violento. Ma non lo fa solo con me. In passato sono stato costretto a inviare una email di scuse ad un importante cliente. Non so come dimostrare gli accaduti per poi sporgere regolare denuncia.<br /> La situazione è insostenibile. <br /><br />Anche in mancanza di una norma che espressamente consenta l’utilizzo delle registrazioni, dai principi del nostro Ordinamento giuridico è possibile ricavarne la disciplina.<br /> Mi riferisco, prima di tutto, all’articolo 24 della Costituzione, all’articolo 616, 617 e 617 bis del Codice penale ed all’articolo 94 della Legge sui diritti d’autore.<br /> Risulterebbe da tali disposizioni normative che è possibile rivelare il contenuto di una registrazione se ciò serve alla propria difesa in un processo penale e all’esercizio di un proprio diritto nel processo civile o penale, ossia non solo per far valere una nostra pretesa giuridica, ma anche per opporci a una pretesa giuridica altrui.<br /> Ancora, l’articolo 24 comma 1 lettera f) del D.Lgs 196/03 consente il trattamento dei dati personali senza il consenso dell’interessato qualora lo stesso sia necessario per la tutela del diritto di difesa giudiziale sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale. Il problema, dunque, deve essere scisso in due parti:<br /> 1. la registrazione della conversazione;<br /> 2. il suo utilizzo processuale;<br /> La registrazione della conversazione tra A e B, effettuata da A all’insaputa dell’altra persona, è perfettamente legale in quanto esiste il consenso dell’avente diritto (A) che lo presta semplicemente premendo il tasto REC. Diverso è l’uso che viene fatto delle registrazioni.<br /> Un uso processuale è sicuramente consentito, salvo le eventuali eccezioni relative alla sua natura, come ad esempio registrazioni formate in modo artefatto con operazioni di taglia e cuci.<br /> I problemi nascono per l’eventuale divulgazione delle registrazioni, in quanto si lede la privacy con conseguente obbligo a risarcire il danno se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui. Quanto alla valenza probatoria, la registrazione del suono costituisce, al pari della riproduzione fotografica, fotomeccanica o cinematografica, una fonte di prova, che potrà essere ammessa dal giudice secondo il suo “prudente apprezzamento”. Si può, quindi, concludere affermando che è perfettamente possibile registrare conversazioni tra presenti. Tali registrazioni possono certamente fungere da prova sia nel processo penale sia nel processo civile per tutelare un diritto proprio od altrui. Non c’è nessuna illiceità se chi registra prende parte alla conversazione, in quanto chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra<br /> presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo<br /> secondo la disposizione dell’art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. (Cass. Sent. 36747/2003). È legittima l’utilizzazione, nel processo, del contenuto di una conversazione privata registrata su nastro magnetico da parte di uno degli interlocutori. Nell’enunciare tale principio, la S.C., con sentenza n. 7239/99, ha ritenuto che la divulgazione del contenuto della registrazione non incide sulla libertà e segretezza delle comunicazioni, non costituendo un’intromissione dall’esterno in ambiti privati inviolabili, ma riguarda solo l’interesse alla riservatezza, non tutelato costituzionalmente soccombente rispetto all’interesse pubblico all’accertamento della verità.<br /><a href="http://www.lametasociale.it/2014/06/12/criteri-per-la-mobilita-2/" title="http://www.lametasociale.it/2014/06/12/criteri-per-la-mobilita-2/" rel="external">http://www.lametasociale.it/2014/06/12/criteri-per-la-mobilita-2/</a>Sun, 22 Jun 2014 10:53:57 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20650&forum=22Guida Sicura: il rischio legato guida di un autoveicolo aziendale [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20631&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Guida Sicura: il rischio legato guida di un autoveicolo aziendale<br />
La valutazione dei rischi deve comprendere anche il rischio legato alla guida di un autoveicolo aziendale. Le responsabilità del lavoratore e del datore di lavoro, la stanchezza e i doppi turni di lavoro. Di Rolando Dubini, avvocato in Milano.<br /><br /><br /> <br /><br /><br /> <br /><br /><br /><br /> <br /> <br />Milano, 17 Giu – Nella sentenza Cassazione penale, Sezione IV, 8 ottobre 2008, Proc. Gen. Venezia in proc. Da Tio, si mette in evidenza un aspetto fondamentale e preliminare, ovvero che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza deve operare un controllo costante e pressante, diretto o per interposta persona, per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi, anche instaurando prassi di lavoro non corrette, qual'è la condotta imprudente dei mezzi.<br /> <br /> <br /> <br />Ma quando parliamo di uso dell'auto, o furgone, o autocarro aziendali per lo svolgimento dell'attività lavorativa, che tipo di implicazioni intendiamo dal punto di vista della sicurezza e igiene del lavoro? L’uso di questi mezzi implica la definizione delle modalità corrette di uso dell'auto aziendale sulla base dell'analisi del rischio di cui agli articoli 17 e 28 e 29 e altri del D.Lgs. n. 81/2008, nel contesto più generale di perseguire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale imposta dall'articolo 2087 del Codice Civile secondo cui l’imprenditore è tenuto ad attuare tutte “le misure che secondo la particolarità del lavoro, esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro”. La guida, le vibrazioni, la posizione seduta per ore, l'idoneità psico-fisica, sono tutti argomenti che devono essere valutati e gestiti.<br /> <br /><br /> <br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <br /> <br />Va pure ricordato, in linea di principio, che è comunque escluso che il datore vada esente da colpa in presenza di una mera distrazione del lavoratore, atteso che la distrazione non connota di abnormità il comportamento assunto, essendo essa facilmente prevedibile dal datore di lavoro tenuto a fare il possibile per proteggere il lavoratore anche dalla sua stessa imprudenza (v. sentenza Sezione IV, 26 giugno 2007, n. 24869).<br /> <br /> <br /> <br />In un caso accaduto a porto Marghera (Sezione IV, 17 maggio 2006, n. 4676/07, P.G. in proc. Bartalini ed altri) un conducente percorre una strada in senso vietato ed il veicolo da lui guidato va ad urtare un veicolo che procede nel senso di marcia consentito. Il conducente che contravveniva la regola cautelare di legge (rispettare il senso di marcia) risponderà delle lesioni subite dal conducente di quel veicolo perché l’evento era prevedibile (la regola cautelare imponeva il rispetto del senso di marcia) e l’incidente realizza la concretizzazione del rischio (la regola cautelare violata era preordinata proprio ad evitare quel tipo di incidente). <br /><br /> <br /> <br />Per andare esente da responsabilità, il datore di lavoro "in colpa" non potrebbe invocare la "legittima aspettativa" riposta nella doverosa diligenza del lavoratore, ed in tal senso è stato escluso che presenti le caratteristiche dell’abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l’osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore, trattandosi di comportamento "connesso" all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e, pertanto, non imprevedibile (cfr., per utili riferimenti, tra le altre, Sezione IV, 5 dicembre 2007, San Martino).<br /> <br /> <br /> <br />Nel definire il campo di applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 al comma 1 dell’articolo 3 testualmente dispone “il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”, e l'articolo 28 comma 1 prevede l'obbligo di valutare “tutti” i rischi, con ciò imponendo l'obbligo di valutare qualunque fattore di rischio, incluso quello derivante dall’utilizzo dei veicoli aziendali. La Circolare Min. Lav. 102/95 sottolinea l'obbligo del datore di lavoro di “individuare tutti i fattori di rischio esistenti e le loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità, effettuata ove necessario mediante metodi analitici o strumentali” e la circostanza normativamente determinata che “il DVR custodito in azienda non può essere parziale o inadeguato, ma deve comprendere tutti i fattori di rischio riscontrabili”, dunque va pure compreso il rischio legato alla guida di un autoveicolo aziendale se questa attività è parte integrante della mansione lavorativa”.<br /> <br />La sentenza Cassazione penale, sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 45016 (dep.03 dic. 2008) relativa al decesso di un lavoratore dipendente alla guida di un automezzo aziendale, ha così disposto: “… ne consegue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera”.<br /> <br /> <br /> <br />Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, n° 3970, aprile 1999 “… il rischio generico della strada può diventare rischio specifico di lavoro, quando a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l’incidente è connesso agli obblighi che derivano dal lavoro..”.<br /> <br />L'art. 18 c. 1 lett. c prevede l'obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro condizioni e capacità, in relazione alla sicurezza del lavoro.<br /> <br /> “L’interesse dello Stato alla effettiva assunzione delle misure di salvaguardia della salute del lavoratore non è limitato alla fase che precede l’assegnazione dei compiti ma perdura per l’intero rapporto” (Cass. III Pen. 2.7.2008 n. 26539) .<br /> <br /> <br /> <br />Ad esempio secondo la Cassazione penale con sentenza n. 37999 del 3 ottobre 2008, in un caso di incidente stradale occorso al conducente (dipendente poi deceduto) di un autoarticolato fuoriuscito dalla carreggiata, il datore di lavoro è da ritenere responsabile e pertanto è tenuto a rispondere delle conseguenze (delitto di omicidio colposo) per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, a condizione che abbia sottoposto il dipendente autista ad un faticoso doppio turno di lavoro e che l'incidente sia causato da stanchezza. Nello specifico “nel percorrere un tratto di strada provinciale a curva in discesa alla guida di un autoarticolato trainante un semirimorchio a cisterna, il conduttore, per cause imprecisate, perse il controllo del veicolo e, alla velocità di 80 chilometri orari, percorse circa 50 metri in frenata e fuoriuscì sul lato destro della carreggiata, finendo la propria corsa, ribaltato, in una scarpata di oltre 70 metri dal piano viabile. Si accertò che “(…) quel giorno, l’autista era stato sottoposto ad un doppio turno di lavoro (aveva preso servizio alle ore 4.05 ed aveva lavorato fino all’ora di pranzo; nel pomeriggio, alle ore 14.00 aveva ripreso servizio e l’incidente si era verificato alle ore 17.45), vietato anche da specifiche disposizioni aziendali”. Il responsabile di quel secondo turno – assolto in primo grado – fu condannato in appello per omicidio colposo, in quanto “(…) la sua condotta colposa era stata ritenuta causa dell’evento”.<br /> <br />La Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 gennaio 2014, n. 899 si è pronunciata in relazione all’art. 172 n. 3 lettera c) del codice della strada, che esenta dall’uso di cintura di sicurezza gli appartenenti a servizi di vigilanza privata che effettuano scorte, il quale prevale sull’obbligo generale di cui all’art. 2087 c.c. Difatti l’art. 172 è chiaramente una disposizione di ordine speciale tesa a regolare una specifica attività lavorativa “pericolosa” in ordine al rispetto dell’obbligo di indossare le cinture di sicurezza in una logica di bilanciamento con evidenti interessi di altra natura, come il consentire una più pronta reazione degli addetti alla vigilanza in caso di aggressione criminosa.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />Rolando Dubini, avvocato in Milano <br /><br /><a href="http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/infortuni-in-itinere-C-96/guida-sicura-il-rischio-legato-guida-di-un-autoveicolo-aziendale-AR-13945/" title="http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/infortuni-in-itinere-C-96/guida-sicura-il-rischio-legato-guida-di-un-autoveicolo-aziendale-AR-13945/" rel="external">http://www.puntosicuro.it/sicurezza-s ... icolo-aziendale-AR-13945/</a>Tue, 17 Jun 2014 20:48:14 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20631&forum=22FEDERSICUREZZA: ORARIO DI LAVORO, FERIE E RIPOSI: ILLEGITTIME LE SANZIONI PERCHE' TROPPO ASPRE [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20613&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: FEDERSICUREZZA: ORARIO DI LAVORO, FERIE E RIPOSI: ILLEGITTIME LE SANZIONI PERCHE' TROPPO ASPRE<br />
Data 10/06/2014 <br />La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'inasprimento delle sanzioni in materia di orario di lavoro introdotto con il d.lgs. n. 213/2004<br /><br />La Corte Costituzionale (sentenza n. 153/2014, depositata il 4 giungo scorso) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (in materia di organizzazione dell’orario di lavoro). Nello specifico, i commi dell’art. 18-bis (introdotto con il successivo decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213, che ha modificato e integrato il d.lgs. n. 66/2003 in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro) dichiarati incostituzionali hanno ad oggetto le sanzioni previste in caso di violazione della disciplina in materia di orario di lavoro di cui agli artt. 4 (superamento della durata massima dell’orario di lavoro settimanale), 7 (mancata fruizione del riposo giornaliero) e 9 (mancata concessione del riposo settimanale) del d.lgs. n. 66/2003.<br /><br />La questione, in sintesi, è la seguente:<br /><br />il decreto legislativo n. 66 del 2003 è stato introdotto, nel nostro ordinamento, in attuazione di due direttive comunitarie (nn. 93/104/CE e 2000/34/CE) in materia di organizzazione dell’orario di lavoro. Il decreto, nella sua versione originaria, non prevedeva nulla in materia di regime sanzionatorio, cioè per quanto riguardava le sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme in tema di orario di lavoro e di riposo settimanale e festivo.<br />Successivamente, tramite lo strumento della delega correttiva, fu invece inserito, con il d.lgs. n. 213/2004, tra le altre modifiche, l’art. 18-bis, avente ad oggetto il sistema sanzionatorio per la violazione delle suddette norme, prima disciplinato dai regi decreti legge nn. 692/1923 e 370/1934.<br /><br />La questione sollevata trae origine dal fatto che, mentre la legge delega 1 marzo 2002, n. 39 (cioè la legge comunitaria 2001, per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, in base alla quale era stato introdotto il d.lgs. n. 66/2003 e il successivo d.lgs. n. 213/2004), aveva previsto come criterio direttivo, in materia di sanzioni amministrative, che nel passaggio dal vecchio al nuovo regime fossero previste sanzioni identiche a quelle già previste dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle previste nei decreti legislativi, l’art. 18-bis avrebbe invece previsto sanzioni più rigide rispetto a quelle di cui ai r.d.l. nn. 692/1923 e 370/1934 (che, in precedenza, disciplinavano la materia).<br /><br />Tutto questo avrebbe determinato un’evidente violazione di quanto previsto dalla legge delega e, quindi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis per violazione dell’art. 76 della Costituzione (in base al quale “l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”).<br /> <br />La Corte, in proposito, è stata chiamata a valutare se le sanzioni introdotte dal “nuovo” apparato normativo (commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del d.lgs. n. 213/2004) fossero o meno più pesanti rispetto a quelle già previste per le violazioni omogenee e di pari offensività dal “vecchio” sistema (r.d.l. nn. 692/1923 e 370/1934), e se, ovviamente, sussistesse o meno il requisito della “omogeneità e pari offensività” delle violazioni.<br /> <br />Dal confronto effettuato tra i due sistemi sanzionatori (vecchio e nuovo), la Corte ha ritenuto che, nonostante le indubbie diversità – dovute anche ad una realtà economica e lavorativa passata assai più semplice di quella attuale –, ci sia una chiara coincidenza nella logica di fondo che anima gli stessi: entrambi sanzionano l’eccesso di lavoro e lo sfruttamento del lavoratore che ne consegue, ponendo limiti all’orario di lavoro giornaliero e settimanale ed imponendo periodi di necessario riposo.<br /> <br />Questa “coincidenza” fa sì che, ai fini del rispetto dei criteri fissati dalla legge delega, le sanzioni amministrative di cui ai r.d.l. nn. 692/1923 e 370/1934 corrispondano a violazioni da ritenere omogenee e di pari offensività rispetto a quelle previste dal d.lgs. n. 66/2003 e che, di conseguenza, le sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del d.lgs. n. 213/2004 avrebbe dovuto rispettare il requisito della necessaria identità rispetto alle sanzioni precedenti (rialzate già dal d.lgs. n. 758/1994).<br /><br />Da un semplice confronto aritmetico, è risultato evidente come le sanzioni attualmente previste dalla normativa vigente siano ben più elevate di quelle irrogate nel sistema precedente: di conseguenza, i criteri direttivi della legge delega risultano violati, e ciò ha imposto la declaratoria di illegittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del d.lgs. n. 213/2004.<br /><br />Nello specifico, la sentenza in commento ha concluso che:<br />“Ai fini, quindi, del rispetto dei criteri fissati nella legge delega, deve affermarsi che le sanzioni amministrative previste dal r.d.l. n. 692 del 1923 e dalla legge n. 370 del 1934 corrispondono a violazioni da ritenere omogenee rispetto a quelle regolate dal d.lgs. n. 66 del 2003 e che, pertanto, la normativa sanzionatoria oggi in esame era tenuta al rispetto della previsione della delega nel senso della necessaria identità rispetto alle sanzioni precedenti; le quali, come si è già detto, erano state ritoccate al rialzo dal d.lgs. n. 758 del 1994.<br />Risulta in modo evidente, invece, proprio sulla base del confronto sopra compiuto, che le sanzioni amministrative di cui all’art. 18-bis del d.lgs. n. 66 del 2003 sono più alte di quelle irrogate nel sistema precedente; e, trattandosi di un’operazione di puro confronto aritmetico, non sussistono dubbi interpretativi.<br />Ne discende la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, perché effettivamente sussiste la violazione del criterio direttivo contenuto nell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge di delega n. 39 del 2002, sicché se ne impongono l’accoglimento e la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione dell’art. 76 Cost.”.<br /><br />La Corte ha infine precisato che, avendo il giudice a quo chiarito che le sanzioni amministrative inflitte nel giudizio davanti a lui pendente riguardano il periodo di tempo che va dall’ottobre 2007 al giugno 2008, lo scrutinio della Corte è limitato, in conformità al principio della domanda, al testo originario dell’art. 18-bis, senza riguardare in alcun modo il testo risultante dalle modifiche successive della norma.<br /><br />A.G. <br /><a href="http://www.federsicurezza.it/" title="http://www.federsicurezza.it/" rel="external">http://www.federsicurezza.it/</a>Tue, 10 Jun 2014 20:12:19 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20613&forum=22Licenziamento, motivi disciplinari, luogo di lavoro, allontamento, giudice [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20606&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Licenziamento, motivi disciplinari, luogo di lavoro, allontamento, giudice<br />
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE<br /> <br />SEZIONE LAVORO<br /> <br />Sentenza 26 giugno 2013, n. 16095<br /> <br />REPUBBLICA ITALIANA<br /> <br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> <br />LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br /> <br />SEZIONE LAVORO<br /> <br />Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br /> <br />Dott. ROSELLI Federico – Presidente -<br /> <br />Dott. VENUTI Pietro – Consigliere -<br /> <br />Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere -<br /> <br />Dott. CURZIO Pietro – Consigliere -<br /> <br />Dott. MANNA Antonio – Consigliere -<br /> <br />ha pronunciato la seguente:<br /> <br />sentenza<br /> <br />sul ricorso 4842-2011 proposto da:<br /> <br />ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA LA NUOVA LINCE S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. M.C.H. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati GAUDINO GIORGIA, GARZILLI MASSIMO, giusta delega in atti;<br /> <br />- ricorrente -<br /> <br />contro<br /> <br />D.B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato FEMIA DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato RIGITANO Raffaele, giusta delega in atti;<br /> <br />- controricorrente -<br /> <br />avverso la sentenza n. 422/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/02/2010 r.g.n. 11327/08;<br /> <br />udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;<br /> <br />udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.<br /> <br />Svolgimento del processo<br /> <br />Con sentenza del 17 febbraio 2010 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 6 ottobre 2008, ha annullato il licenziamento intimato dall’Istituto di vigilanza privata “La Nuova Linee” s.r.l. a D.B.S. in data 27 aprile 2006 ed ha condannato detta società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni di fatto in misura pari alle mensilità di retribuzione di fatto maturate e non riscosse dal recesso alla reintegra. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia giudicando sproporzionata la sanzione disciplinare espulsiva motivata con l’abbandono del posto di lavoro, essendo risultato provato che il D.B. ha lasciato il servizio mezz’ora prima del termine del suo turno di servizio solo dopo essersi accertato dell’arrivo del suo collega del turno successivo.<br /> <br />L’Istituto di Vigilanza Privata “La Nuova Linee” s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.<br /> <br />Resiste con controricorso il D.B.<br /> <br />Motivi della decisione<br /> <br />Con l’unico motivo si lamenta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e conseguente violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 140 CCNL vigilanza privata, istituti, consorzi e cooperative del 2 maggio 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si deduce che l’art. 140 CCNL prevede espressamente l’abbandono del posto di lavoro quale giusta causa di licenziamento per cui la corte territoriale avrebbe interpretato tale norma in modo errato non considerando la legittimità del licenziamento in presenza di un acclarato abbandono del posto di lavoro, a nulla rilevando la mancanza di un danno procurato.<br /> <br />Il ricorso è infondato. In base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali; spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro (per tutte Cass. 26 luglio 2010, n. 17514). In materia di licenziamento per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell’impugnativa della legittimità del licenziamento deve comunque verificare l’effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore (Cass. 18 gennaio 2007, n. 1095). Infatti la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento, motivato dalla ricorrenza di una delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, non può conseguire automaticamente dal mero riscontro della corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, ma occorre sempre che quest’ultima sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (Cass. 4 marzo 2004 n. 4435). Inoltre, in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso, rimesso al giudice di merito, si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l’inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., sicchè l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (per tutte Cass. 22 marzo 2010, n. 6848).<br /> <br />Nella specie la Corte territoriale ha esattamente definito come illecito il comportamento di abbandono del posto di vigilanza, addebitato al lavoratore. Altrettanto esattamente essa non lo ha però ritenuto degno della sanzione espulsiva, considerando che all’allontanamento mezz’ora prima della fine del turno era corrisposto l’arrivo di un collega mezz’ora prima dell’inizio del turno successivo, sì che il luogo non era rimasto privo di personale di vigilanza.<br /> <br />Pertanto è corretta e logica la valutazione operata dal giudice dell’appello secondo cui la brevità dell’assenza e la conseguente limitatezza del danno procurato non è proporzionato alla massima sanzione espulsiva, anche considerando l’elemento soggettivo del comportamento del dipendente convinto e sicuro della presenza imminente del proprio collega. Tale valutazione, si ripete, è condivisibile e in armonia con i sopra ricordati principi affermati da questa Corte.<br /> <br />La sussistenza dell’illecito disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva rende comunque complessa la decisione della controversia di modo che appare equa la compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.<br /> <br />P.Q.M.<br /> <br />La Corte rigetta il ricorso;<br /> <br />Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br /> <br />Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.<br /> <br />Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013<br /><a href="http://www.sindacatofsi.it/2014/06/08/licenziamento-motivi-disciplinari-luogo-di-lavoro-allontamento-giudice/" title="http://www.sindacatofsi.it/2014/06/08/licenziamento-motivi-disciplinari-luogo-di-lavoro-allontamento-giudice/" rel="external">http://www.sindacatofsi.it/2014/06/08 ... oro-allontamento-giudice/</a>Sun, 8 Jun 2014 20:00:50 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20606&forum=22Infarto da superlavoro? Il datore è sempre «colpevole»: lo ha deciso la Cassazione [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20519&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Infarto da superlavoro? Il datore è sempre «colpevole»: lo ha deciso la Cassazione<br />
9 maggio 2014 21:19<br /><br /><br /><br /><br /><br />Autore:<br />Ado Antonellini<br /><br />Tags:<br />CassazioneInfarto da superlavoro?<br /><br />ROMA – Era un vero e proprio stakanovista, si portava addirittura il lavoro a casa pur di raggiungere gli obiettivi che il suo datore, una grossa società di telecomunicazioni, gli aveva assegnato. <br /><br />Stefano S. – funzionario della ‘Ericsson tlc’ – non si era mai lamentato per questo stress continuo. Ma un carico di undici ore di lavoro al giorno alla fine lo ha portato all’ infarto. Ora la Cassazione ha stabilito che una morte del genere deve essere risarcita dal datore che non può ignorare «le modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolge il proprio lavoro».<br /> <br />Alla moglie e alla figlia del dipendente morto per infarto dovuto ai «ritmi insostenibili» dell’attività lavorativa, la società deve corrispondere, rispettivamente, 434mila euro e 425mila euro, oltre agli oneri accessori. Senza successo, la ‘Ericsson’ è ricorsa in Cassazione contro la decisione della Corte di Appello di Roma che, nel 2011, aveva accolto la richiesta di risarcimento danni patrimoniali e materiali avanzati dalla vedova di Stefano S. anche in nome della loro unica figlia, ancora minorenne. In primo grado, invece, il Tribunale aveva negato la responsabilità del datore.<br /> <br />Ad avviso della Suprema Corte, «con motivazione logicamente argomentata e giuridicamente corretta», il verdetto di appello ha ritenuto che «la responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro fa carico alla società, la quale non può sottrarsi agli addebiti per gli effetti lesivi della integrità fisica e morale dei lavoratori che possano derivare dalla inadeguatezza del modello adducendo l’assenza di doglianze mosse dai dipendenti». Inoltre, secondo gli ‘ermellinì – sentenza 9945 della Sezione lavoro – il datore non può sostenere «di ignorare le particolari condizioni di lavoro in cui le mansioni affidate ai lavoratori vengano in concreto svolte».<br /> <br />Per la Cassazione, «deve infatti presumersi, salvo prova contraria, la conoscenza, in capo all’azienda, delle modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolge il proprio lavoro, in quanto espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dall’imprenditore con le proprie direttive e disposizioni interne».<br /> <br />Nel caso in questione era emerso che Stefano S. «per evadere il proprio lavoro, era costretto, ancorchè non per sollecitazione diretta, a conformare i propri ritmi di lavoro all’esigenza di realizzare lo smaltimento nei tempi richiesti dalla natura e molteplicità degli incarichi affidatigli dalla ‘Ericsson’». In base alla ctu, l’infarto che lo colpì, un martedì mattina al lavoro, «era correlabile, in via concausale, con indice di probabilità di alto grado, alle trascorse vicende lavorative».<br /> <br />Senza successo la società si è difesa dicendo che i «ritmi serratissimi» adottati da Stefano S. «non erano a lei imputabili ma dipendevano dalla attitudine» del dipendente «a sostenere e a lavorare con grande impegno e al suo coinvolgimento intellettuale ed emotivo nella realizzazione degli obiettivi».<br /> <br />La Fonte Della Notizia :<a href="http://www.ilmattino.it/PRIMOPIANO/CRONACA/infarto-lavoro-datore-colpevole-cassazione/notizie/674371.shtml" title="http://www.ilmattino.it/PRIMOPIANO/CRONACA/infarto-lavoro-datore-colpevole-cassazione/notizie/674371.shtml" rel="external">http://www.ilmattino.it/PRIMOPIANO/CR ... ione/notizie/674371.shtml</a><br /><a href="http://www.uglguardiegiurate.net/infarto-da-superlavoro-il-datore-e-sempre-colpevole-lo-ha-deciso-la-cassazione/" title="http://www.uglguardiegiurate.net/infarto-da-superlavoro-il-datore-e-sempre-colpevole-lo-ha-deciso-la-cassazione/" rel="external">http://www.uglguardiegiurate.net/infa ... -ha-deciso-la-cassazione/</a>Sat, 10 May 2014 18:09:31 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20519&forum=22IL DATORE DI LAVORO NON HA L'OBBLIGO DI TRATTATIVA CON TUTTE LE OO.SS. [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20490&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: IL DATORE DI LAVORO NON HA L'OBBLIGO DI TRATTATIVA CON TUTTE LE OO.SS.<br />
IL DATORE DI LAVORO NON HA L'OBBLIGO DI TRATTATIVA CON TUTTE LE OO.SS. - TAR VENETO: APPALTI E DURC, 15 GIORNI IN PIU' PER METTERSI IN REGOLA - <br /> <br /> <br /> <br />Data 30/04/2014 <br />IL DATORE DI LAVORO NON HA L'OBBLIGO DI TRATTATIVA CON TUTTE LE OO.SS.<br /><br /><br />La Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza n. 14511 del 10 giugno scorso, ha stabilito che non costituisce condotta antisindacale ex art. 38 dello Statuto dei Lavoratori, il comportamento del datore di lavoro che sottoscriva un nuovo contratto collettivo di lavoro, sostituendo il trattamento applicato in precedenza (frutto di accordo con alcune organizzazioni sindacali) con il trattamento concordato con altri sindacati, e imponendo il nuovo trattamento agli iscritti al sindacato non stipulante nonostante un esplicito diniego espresso.<br /><br />Secondo la Corte, infatti, nel nostro ordinamento non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali (ma solo dei lavoratori) e, di conseguenza, neppure un obbligo a carico del datore di lavoro di aprire le trattative e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali: rientra infatti nell’autonomia negoziale del datore di lavoro la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con organizzazioni sindacali anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente.<br /><br /><br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br /><br /><br />TAR VENETO: APPALTI E DURC, 15 GIORNI IN PIU' PER METTERSI IN REGOLA<br /><br /><br />Il requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle gare pubbliche, deve sussistere non al momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura, bensì al momento di scadenza del termine di 15 giorni assegnato dall’Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva.<br />Lo ha precisato il Tar Veneto, sezione I, con la sentenza 8 aprile 2014, n. 486.<br /><br />L'art. 31, comma 8, del D.l. n. 69/2013, in vigore dal 22 giugno 2013, prevede che, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc – documento unico di regolarità contributiva che le stazioni appaltanti devono acquisire d’ufficio, attraverso strumenti informatici, ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma I, lett. “i” del Codice Appalti (assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali) –, “gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC (…) invitano l'interessato (…) a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.<br /><br />Questa norma, osserva il Tar Veneto, stabilisce quindi che gli enti previdenziali deputati all’emanazione del Durc devono attivare un procedimento di regolarizzazione mediante il quale i concorrenti ad una procedura concorsuale che fossero privi del requisito della regolarità contributiva possano sanare la loro posizione, prima dell’emissione di un provvedimento negativo, nel termine di 15 giorni.<br /><br /><br />A.G. <br /> <br /><a href="http://www.federsicurezza.it/winNewsA.asp?id=402" title="http://www.federsicurezza.it/winNewsA.asp?id=402" rel="external">http://www.federsicurezza.it/winNewsA.asp?id=402</a>Fri, 2 May 2014 22:46:17 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20490&forum=22Criteri per la mobilità [da nicola74]
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LEGGI E SENTENZE:: Criteri per la mobilità<br />
17 aprile 2014 · L'AVVOCATO RISPONDE, RUBRICHE<br />....<br /><br /><br />Lia Vigiliano<br /> <br />In merito alla normativa sulla mobilità vorrei sapere con quali parametri e criteri vengono scelti i lavoratori da porre in mobilità. In particolare il peso dato all’anzianità rispetto ai vari carichi familiari.<br /> Molte grazie e cordiali saluti.<br /> <br />L’articolo 5 della Legge n. 223 del 1991 descrive i criteri di scelta dei lavoratori da mettere in mobilità, secondo anzianità aziendale, carichi familiari, esigenze tecnico-produttive dell’azienda, e quant’altro. Nello specifico stabilisce: «1. L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’art. 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative».<br /> In buona sostanza la selezione dei lavoratori da porre in mobilità deve avvenire, in primo luogo, nel rispetto dei criteri concordati con i sindacati (criteri contrattuali), e formalizzati mediante accordo sindacale. Qualora, invece, non fosse stipulato alcun accordo o l’accordo non disciplinasse i criteri di scelta, il datore di lavoro deve applicare quelli previsti appunto all’art. 5 Legge 223/1991 (criteri legali): 1. carichi di famiglia; 2. anzianità; 3. esigenze tecnico-produttive e organizzative.<br /> Per espressa previsione normativa i criteri legali devono essere utilizzati in concorso fra loro: ciò significa che il datore di lavoro non può in alcun modo disapplicare completamente alcuni dei criteri individuati e, nel caso in cui uno prevalesse su un altro, deve essere indicata la ragione di tale prevalenza (Cass. S.U. 13/10/1993 n. 10112, in Lav. nella Giur., 1994, 17, con nota Guarnieri; Pret. Busto Arsizio 16/04/1997, in Dir. Lav. 1997, 532; Pret. Bologna 06/04/1992, in Riv. It. Dir. Lav., 1992, II, 1012, cono nota Guaglione; Cass. 20/06/1991 n. 6953, in Riv. Giur. Lav., 1992, II, 202).<br /> Più nel particolare, circa i singoli criteri di scelta legali:<br /> • le esigenze tecnico-produttive: non possono essere indicate in modo generico o riferite a generici interessi dell’impresa, ma devono essere specifiche e dimostrabili in concreto. In tal senso, ogni volta che l’imprenditore opera la scelta di licenziare un dipendente, è necessario valutare l’esistenza del nesso di causalità fra la scelta di quel singolo dipendente e l’effettiva necessità del suo licenziamento alla stregua delle esigenze tecnico-produttive. È necessario, quindi, far emergere la diretta consequenzialità tra la decisione del datore di lavoro e la riduzione in sé considerata (Trib. Milano 21/01/2000, in Lav. Nella Giur., 2000, 677; Cass. 17/12/1998 n. 12658, in Notiz. Giur. Lav., 1999, 216; Cass. 18/11/1997 n. 11465, in Dir. & Prat. Lav., 1998, 954);<br /> • l’anzianità: per parte della dottrina si deve intendere come anzianità aziendale (o di servizio), ritenendo rilevante nella scelta dei lavoratori da licenziare la professionalità dagli stessi acquisita e la loro “fedeltà”. Per altra parte della dottrina, si intende l’anzianità anagrafica del lavoratore, in quanto si attribuisce alla definizione legislativa un valore sociale di tutela dei lavoratori anziani. Per la giurisprudenza il criterio è da intendere nel primo modo (Cass. 10/047/2000 n. 9169, in Boll. Lav., 2001, 48, 3702; Cass. 27/05/1997 n. 4685, in Dir. & Prat. Lav., 1997, 2563), anche se non mancano pronunce che tendono a contemperare le due interpretazioni del criterio, anche in considerazione della eventuale maggior difficoltà di nuova collocazione del lavoratore anagraficamente più anziano (Trib. Milano 22/12/1993, in Dir. Lav., 1994, 532);<br /> • i carichi di famiglia: il criterio impone di dar rilevanza al fatto di trovarsi in una situazione di maggior bisogno di stabilità economica. Lo strumento utilizzato generalmente dal datore di lavoro per valutare il carico familiare che grava sui singoli lavoratori è rappresentato dalla percezione degli assegni familiari.<br /><a href="http://www.lametasociale.it/2014/04/17/criteri-per-la-mobilita/" title="http://www.lametasociale.it/2014/04/17/criteri-per-la-mobilita/" rel="external">http://www.lametasociale.it/2014/04/17/criteri-per-la-mobilita/</a>Wed, 30 Apr 2014 20:38:11 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20483&forum=22Socio lavoratore............. [da nicola74]
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LEGGI E SENTENZE:: Socio lavoratore.............<br />
Socio lavoratore<br /> <br />17 aprile 2014 · DIRITTO E LAVORO, RUBRICHE<br />....<br /><br /><br />Giovanni Magliaro *<br /> Con la sentenza Sezione Lavoro, n.1817 del 28 gennaio 2013, la Suprema Corte si pronuncia sul tema dell’associazione in partecipazione e sui caratteri distintivi di questo rapporto rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Come è noto, nell’associazione in partecipazione non vi è scambio tra lavoro e retribuzione perché il soggetto associato mette a disposizione le proprie energie lavorative per partecipare ad un’impresa con lo scopo di percepire eventuali utili che ne deriveranno, preferendo correre il rischio di compensi più esigui pur di cogliere la possibilità di un guadagno più elevato in caso di buon andamento dell’impresa. Nel contratto di lavoro subordinato invece il prestatore ha diritto ad una retribuzione certa comunque dovuta a prescindere dall’andamento dell’impresa (articolo 36 Costituzione).<br /> La vertenza nasce dal ricorso promosso davanti al Tribunale di Torino da parte di un lavoratore il quale, premesso di essere stato alle dipendenze di una Società, aveva visto regolarizzare la sua posizione solo sei anni dopo con la sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione. Chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro nonché declaratoria di inefficacia del licenziamento intimatogli verbalmente dopo otto anni. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Torino, alla quale aveva proposto appello la Società, confermava la decisione dei giudici di primo grado. In particolare riteneva provata la sussistenza di uno schema lavorativo identico, prima e dopo la stipulazione del contratto di associazione in partecipazione, riproducente perfettamente quello della subordinazione. Da qui il ricorso per Cassazione dal quale è scaturita la sentenza in commento.<br /> La Cassazione, richiamando la precedente giurisprudenza sulla materia, ha sottolineato che in tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa l’elemento differenziale risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l’apporto della prestazione lavorativa dovendosi verificare l’autenticità del rapporto di associazione che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell’associato al rischio d’impresa dovendo egli partecipare sia agli utili che alle perdite.<br /> E’ ben possibile che l’espletamento della prestazione lavorativa in un contratto di associazione in partecipazione assuma caratteri in tutto simili a quelli della prestazione lavorativa svolta nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato. E l’elemento differenziale tra le due fattispecie va individuato attraverso una valutazione complessiva e comparativa dell’assetto negoziale quale voluto dalle parti e quale in concreto posto in essere. Il fulcro dell’indagine deve spostarsi, in questo caso, soprattutto sulla verifica dell’autenticità del rapporto di associazione. Il quale ha come indefettibile elemento essenziale il sinallagma tra la partecipazione al rischio dell’impresa gestita dall’associante a fronte del conferimento dell’apporto (in questo caso lavorativo) dell’associato. Intendendosi in tal caso che l’associato lavoratore deve partecipare sia agli utili che alle perdite. Nel caso in oggetto comunque i giudici di merito hanno escluso la partecipazione dell’associato al rischio d’impresa e quindi la partecipazione sia agli utili che alle perdite. Né è mancata la verifica di ulteriori elementi caratterizzanti il contratto di associazione, quali il controllo della gestione dell’impresa da parte dell’associato ovvero il periodico rendiconto. Una volta verificato che all’assetto contrattuale voluto dalle parti non corrispondeva la concreta attuazione di un rapporto di associazione in partecipazione, i giudici di merito hanno correttamente valutato l’espletamento di una prestazione lavorativa subordinata.<br /> C’è poi da considerare – afferma la Suprema Corte – che laddove è resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell’organizzazione aziendale senza partecipazione al rischio d’impresa e senza ingerenza nella gestione dell’impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale favor accordato dall’articolo 35 della Costituzione che tutela il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”. Deve inoltre rimarcarsi che correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto non determinante la qualificazione formale che le parti avevano dato al rapporto contrattuale. Infatti, pur a seguito della stipula di un contratto di associazione in partecipazione, le modalità di svolgimento del lavoro non erano cambiate. Il lavoratore era rimasto inserito nella struttura aziendale, legato al rispetto di un preciso orario di ufficio, sottoposto al controllo penetrante sul proprio operato da parte del dominus e dunque sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, senza alcuno spazio di autonomia in ordine alle modalità di estrinsecazione del rapporto. Rispetto a tale assetto fattuale la Corte ha sostanzialmente escluso la partecipazione dell’interessato al rischio d’impresa, che caratterizza la causa tipica dell’associazione in partecipazione, nel senso di una partecipazione tanto agli utili quanto alle perdite. Dunque, asserisce la Suprema Corte, accertato che all’assetto contrattuale formalmente voluto dalle parti non corrispondesse la concreta attuazione di un rapporto di associazione in partecipazione, i giudici di merito hanno considerato in questa diversa prospettiva l’espletamento di una prestazione lavorativa da parte di lavoratore e non già di associato in partecipazione.<br /> Va ricordato, in merito alla partecipazione alle perdite che la sentenza sembra considerare requisito necessario ai fini della qualificazione come associazione in partecipazione, che l’articolo 2553 codice civile prevede che “salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto”. Dunque potrà aversi nell’associazione in partecipazione un patto in base al quale l’associato benefici di una percentuale di utili diversa da quella delle perdite a lui imputabili. L’unico limite posto all’autonomia delle parti riguarda l’impossibilità di far gravare sull’associato perdite in misura superiore al suo apporto. <br /><br />* Responsabile Ufficio Giuridico Ugl<br /><a href="http://www.lametasociale.it/2014/04/17/socio-lavoratore/" title="http://www.lametasociale.it/2014/04/17/socio-lavoratore/" rel="external">http://www.lametasociale.it/2014/04/17/socio-lavoratore/</a>Wed, 30 Apr 2014 20:36:56 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20482&forum=22Re: Informazioni su inquadramento/retribuzione [da realfabry]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20464&forum=25
SERVIZI DI PORTINERIA, ANTITACCHEGGIO E AFFINI:: Informazioni su inquadramento/retribuzione<br />
"come muovermi senza creare malumori o fastidi visto che la posizione che ricopro mi piace e sopratutto non vorrei perdere il lavoro in questi tempi così duri."<br /><br />Resta dove sei e con il contratto che hai!Mon, 28 Apr 2014 09:57:33 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20464&forum=25Obbligo delle cinture di sicurezza [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20021&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Obbligo delle cinture di sicurezza<br />
Metronotte viaggia sul furgone blindato addetto al trasporto valori guidato da un collega e rimane coinvolto in un sinistro stradale. E' obbligo o meno, per il datore di lavoro, fare indossare le cinture di sicurezza agli addetti al servizio di vigilanza? <br /><br /><br /><br />Lunedì 20 Gennaio 2014, 22.45 <br /><br /><br /> Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 ottobre 2013 – 17 gennaio 2014, n. 899 <br />Presidente Vidiri – Relatore Bronzini <br /><br />Svolgimento del processo <br /><br />G.M. adiva il Tribunale di Genova esponendo di aver subito un incidente stradale mentre, come dipendente della Metronotte Città di Genova Istituto di vigilanza privata spa, viaggiava su un furgone blindato addetto al trasporto valori; l'autista del mezzo - imboccata una galleria ad una sola corsia - si rendeva conto del procedere di autovetture in senso contrario e, per evitare l'impatto, sterzava bruscamente provocando il rovesciamento del mezzo. Sopraggiungeva un'ambulanza chiamata per prestare i dovuti soccorsi che a sua volta finiva con il collidere con il mezzo in cui si trovava il ricorrente. Il ricorrente allegava di aver subito gravi lesioni dall'evento e di aver riportato una invalidità permanente nella misura del 33%. La Metronotte Città di Genova Istituto di vigilanza spa chiamava in giudizio e manleva C.M. conducente del mezzo blindato e la Fondiaria assicurazioni. C.M. a sua volta chiamava in giudizio la società assicuratrice e la società che aveva costruito il mezzo blindato, la società proprietaria dell'autoambulanza, la società assicuratrice della stessa per la responsabilità civile e il conducente di quest'ultima. Il Tribunale di Genova con sentenza n 805/2006 rigettava la domanda. Osservava che non era emersa alcuna responsabilità ex art. 2087 c.c. in quanto l'incidente si era verificato per la condotta di guida dell'autista del furgone; in relazione alle lesioni riportate dal G. il reato non era punibile d'ufficio e quindi il datore di lavoro non rispondeva dei danni cagionati dai dipendenti nell'esercizio delle loro mansioni ex art. 10 TU 1124/1965. <br />La Corte di appello di Genova con sentenza del 22.12.2009 rigettava l'appello del G. . La Corte territoriale osserva che la domanda era stata proposta ex art. 2087 c.c. e che nel caso in esame il ricorrente lamentava di non essere stato munito di cinture di sicurezza, ma che dall'uso di cinture sono esentati gli appartenenti ai servizi di vigilanza privata dallo stesso codice della strada; inoltre il mezzo era stato regolarmente omologato. Ancora osservava che il ricorrente, mentre nel ricorso aveva dedotto che si trovava nel vano chiuso blindato, nel corso delle dichiarazioni rese in giudizio aveva affermato di essersi trovato nel sedile posteriore (e non nello spazio retrostante ove si trovavano i valori). Nel vano posteriore non dovevano esserci persone del servizio di vigilanza e quindi non era necessario munirlo di cinture. Non emergevano altri profili di responsabilità del datore di lavoro, posto che era emerso che il furgone era stato di recente revisionato. Ulteriori profili di responsabilità ex art. 2049 e 2054 c.c. erano stati tardivamente sollevati. <br />Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il G. con un motivo. Resistono la Fidelitas spa con controricorso (che ha depositato anche memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. ed ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo); la Milano Assicurazioni s.p.a. con controricorso; la Repetti s.r.l. con controricorso la spa Allianz con controricorso; la Compagnia assicurazione Fondiaria spa con controricorso. Le altre parti sono rimaste intimate. <br /><br />Motivi della decisione <br /><br />Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza. <br />Con l'unico motivo proposto il G. allega la violazione dell'art. 2087 c.c.. Il ricorrente aveva precisato nell'interrogatorio che si trovava nella cabina di guida. Per tutti i lavoratori sussiste l'obbligo delle cinture di sicurezza ex art. 2087 c.c. che prevale sul codice della strada e che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le cautele necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti, nella fattispecie omesse. <br />Il motivo appare infondato. In primo luogo va osservato che la motivazione sul punto oggetto di doglianza è stata duplice: avendo la Corte territoriale rilevato che non è neppure sicura la posizione in cui si trovava il ricorrente al momento dell'incidente essendosi affermato nel ricorso introduttivo che il G. si trovava nel vano chiuso blindato ove non ci dovevano essere persone e che, quindi, non era stato munito di cinture di sicurezza. Nel motivo si allega che il ricorrente avrebbe poi precisato nel corso del processo la sua esatta situazione, ma non si vede perché tra una versione fornita in ricorso, e quindi frutto di una ricostruzione attenta dei fatti operata dall'interessato con il suo difensore, e quella offerta nel corso del giudizio debba prevalere la seconda, che semmai può essere dipesa da una correzione di rotta alla luce delle difese avanzate dalle numerose controparti. Se si opta, come appare preferibile, per la ricostruzione del ricorso della dinamica dei fatti non emerge alcuna responsabilità del datore di lavoro che non poteva munire di cinture di sicurezza un vano ove non doveva sistemarsi il personale, posto che non è stata offerta alcuna prova che nel sedersi nel vano posteriore il G. abbia ottemperato ad un ordine del datore di lavoro o di suoi superiori visto che, a tutt'oggi, lo stesso G. sostiene al momento dell'incidente si trovava altrove. La Corte di appello ha quindi vagliato anche la responsabilità del datore di lavoro ove si accedesse alla ricostruzione dell'incidente poi prospettata dal G. e cioè che al momento del sinistro si trovasse nel vano guida, ed ha ricordato che l'art. 172 n. 3 lettera c) del codice della strada esenta dall'uso di cintura di sicurezza gli appartenenti a servizi di vigilanza privata che effettuano scorte. La tesi di parte ricorrente secondo cui questa norma avrebbe una incidenza solo nella limitata dimensione della circolazione stradale ma non esenterebbe il datore di lavoro dagli obblighi derivanti dall'art. 2087 c.c. appare infondata posto che l'art. 172 è chiaramente una disposizione di ordine speciale tesa a regolare una specifica attività lavorativa "pericolosa" in ordine al rispetto dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in una logica di bilanciamento con evidenti interessi di altra natura, come il consentire una più pronta reazione degli addetti alla vigilanza anche nel loro stesso interesse nel caso di attacchi al furgone o al mezzo vigilato. Tale normativa prevale sull'obbligo generale di cui all'art. 2087 c.c. per lo meno circa il punto specifico delle cinture di sicurezza non avendo alcun senso che l'ordinamento da un lato obblighi il datore di lavoro a far indossare ai suoi dipendenti le cinture e contemporaneamente lo esenti da tale obbligo. La motivazione pertanto appare congrua, logicamente coerente e corretta perché al quesito posto a pag. 17 del ricorso si deve dare una riposta positiva nel senso che la disposizione prima ricordata del codice della strada prevale, in ordine al punto dell'esenzione dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per gli addetti a servizi di vigilanza, sui doveri di cui all'art. 2087 c.c., essendo l'esenzione prevista stata predisposta proprio allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore in connessione con la specifica attività svolta. <br />Il ricorso incidentale della Fidelitas espressamente definito come condizionato all'accoglimento del ricorso principale va dichiarato assorbito. Le spese di lite tra tutte le parti costituite vanno compensate alla luce della complessa problematica affrontata. <br /><br />P.Q.M. <br /><br />La Corte: <br />riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa tra tutte le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.<br /><br /><a href="http://www.avvocatocivilista.net/sentenza.php?id=7256" title="http://www.avvocatocivilista.net/sentenza.php?id=7256" rel="external">http://www.avvocatocivilista.net/sentenza.php?id=7256</a>Sat, 25 Jan 2014 15:01:29 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20021&forum=22Cassazione: no al riconoscimento dell'infortunio in itinere se il lavoratore viaggia durante ore not [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20012&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: no al riconoscimento dell'infortunio in itinere se il lavoratore viaggia durante ore not<br />
Cassazione: no al riconoscimento dell'infortunio in itinere se il lavoratore viaggia durante ore notturne e con un mezzo privato<br /><br /><br /><br /><br />La Corte di Cassazione, con sentenza n. 475 del 13 gennaio 2014, ha affermato che non può qualificarsi come in itinere l'incidente verificatosi non lungo il tragitto automobilistico che ordinariamente il lavoratore percorre per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro.<br />Nel caso di specie il lavoratore affermava la sussistenza della tutela assicurativa per tutti gli infortuni lungo il normale iter di andata e ritorno dalla casa di abitazione al luogo di lavoro, precisando che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e che l'evento si era verificato al termine delle ferie. <br /><br /> <br />Sottolineava poi che la sua residenza storica era sempre stata a San Giorgio a Cremano e che il tragitto automobilistico era stato autorizzato dal datore di lavoro e la scelta dell'orario notturno era stata operata per evitare il caldo.<br /> La Suprema Corte ha affermato che "correttamente la Corte di appello ha ricostruito la giurisprudenza di legittimità formatasi sul DPR n. 1124/1965 che non conteneva una definizione esplicita dell'infortunio in itinere ed ha accertato che l'evento di cui è processo non può qualificarsi effettivamente come in itinere, posto che si è verificato non lungo il tragitto che ordinariamente il ricorrente percorreva per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro, visto che lui stesso aveva fissato il proprio domicilio in (...), conservando la sola residenza anagrafica presso San Giorgio a Cremano. L'incidente è avvenuto mentre il ricorrente ritornava da quest'ultima sede e non dalla casa di normale abitazione. La circostanza per cui la residenza anagrafica era rimasta a San Giorgio a Cremano appare irrilevante, visto che non era questa la normale abitazione e che, quindi, il percorso ordinariamente seguito per andare a lavorare era diverso da quello seguito il giorno dell'incidente." <br />Appare non controverso - si legge nella sentenza dei giudici di legittimità - che, tuttavia, il lavoratore stava quel giorno tornando dalle ferie, ma "la Corte territoriale ha accertato che era stata scelta una fascia oraria non giustificata e non razionale per lo spostamento in questione come le ore notturne per cui vi era stato un rischio elettivo, assunto senza alcuna razionalità e necessità dallo stesso lavoratore, che escludeva la copertura antinfortunistica." <br />Alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13376/2008) - prosegue la Suprema Corte - l'incidente non rientra, quindi, tra quelli definibili come in itinere perché non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orario di lavoro (l'incidente è delle 0,20 mentre il ricorrente doveva riprendere il lavoro alle ore 8 del giorno successivo), secondo circostanze in cui è evidente l'imprudenza del lavoratore con l'assunzione incontestabile di un rischio elettivo da parte di quest'ultimo.<br />(15/01/2014 - L.S.)<br /><br />Fonte: Cassazione: no al riconoscimento dell'infortunio in itinere se il lavoratore viaggia durante ore notturne e con un mezzo privato <br />(<a href="http://www.StudioCataldi.it" title="www.StudioCataldi.it" rel="external">www.StudioCataldi.it</a>) <br /><a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14985.asp" title="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14985.asp" rel="external">http://www.studiocataldi.it/news_giur ... /news_giuridica_14985.asp</a>Wed, 22 Jan 2014 20:21:21 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20012&forum=22Re: informazioni chiusura i.p.v. [da Hunter84]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19931&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: informazioni chiusura i.p.v.<br />
Ti ringrazio collega e spero che le cose vadano per il verso giustoMon, 13 Jan 2014 03:16:32 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19931&forum=22Guardia giurata riottiene pistola e lavoro [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19948&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Guardia giurata riottiene pistola e lavoro<br />
Il Tar: non può bastare una denuncia per minacce per giustificare il rischio di perdita dell’impiego<br /><br /><br />08-01-2014<br />di Gian Paolo Coppola<br />PESCARA. Può bastare una denuncia per minacce per privare una guardia giurata dell’arma in dotazione e “trascinarlo” così verso la perdita del posto di lavoro? La sproporzione tra il presunto reato (tutto da dimostrare) e la pesante conseguenza (l’impiego sfumato) è talmente ampia da non poter superare lo sbarramento eretto dal buon senso.<br />Il Tribunale amministrativo adotta la linea della massima cautela, fa proprie le conclusioni degli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi e rimette in carreggiata il dipendente di un istituto privato di vigilanza annullando i provvedimenti con cui, a marzo di un anno fa, gli era stata tolta la pistola d’ordinanza e avviata la procedura di revoca della nomina a guardia particolare giurata.<br />La storia di M. affonda le radici in una denuncia per minacce presentata da un investigatore privato incaricato dal datore di lavoro dello stesso M. di controllare se quest’ultimo, nei periodi di malattia, svolgesse attività lavorativa. Il detective aveva scattato delle foto all’interno di un albergo di Montesilvano, dove M. aveva organizzato una festa, e in quel frangente sarebbe stato minacciato.<br />Il fronte penale aperto sul caso ha fatto scattare il decreto del prefetto di Pescara, che ha disposto il sequestro della pistola semiautomatica Beretta calibro 9X21 e delle relative munizioni, con il contestuale ritiro del porto d’armi e del decreto di nomina a guardia giurata. Un provvedimento ritenuto urgente e motivato dal prefetto in base alla «oggettiva forza intimidatrice delle minacce proferite» e al fine di «scongiurare fatti che mettano a rischio l’incolumità delle persone». Decisioni eccessive frutto di un’unilaterale ricostruzione dei fatti, la tesi dei legali di M., che i giudici del Tar hanno sposato in toto.<br />«Il punto che lascia perplessi», scrive il collegio presieduto da Michele Eliantonio e composto anche dai giudici Dino Nazzaro e Massimiliano Balloriani, «oltre alla circostanza che non vi è stata alcuna evoluzione sul piano penale e, quindi, alcun nuovo elemento probatorio sull’effettività di quanto accaduto, è che l’atto di ritiro e sequestro dell’arma viene assunto sul presupposto che l’indagine investigativa avrebbe comportato come “danno effettivo” il licenziamento di M. da parte dell’istituto di vigilanza e, quindi, il divieto di detenzione si porrebbe come misura consequenziale».<br />In realtà, spiega il Tar, gli sviluppi sono stati diversi in quanto l’istituto di vigilanza «prende a presupposto i provvedimenti del prefetto e, applicando l’articolo 120 del contratto nazionale di lavoro, ha sospeso dal servizio il dipendente preavvertendolo che, trascorsi 180 giorni senza rientrare del possesso del titolo, il rapporto di lavoro sarà ritenuto risolto».<br />Cerceo e Corsi hanno quindi ottenuto la sospensiva prima di vedersi accogliere il ricorso nel merito. Scrive ancora il Tar: «Il divieto di detenzione delle armi e delle munizioni, per quanto finalizzato a quella che è un’attività di prevenzione, viene a sacrificare, in relazione a un ipotetico abuso in base a fatti da verificare in sede penale, l’attività lavorativa del soggetto». Alla luce del fatto che i provvedimenti ai danni di M. «comportano la perdita del posto di lavoro e che la questione è passata nella competenza dell’autorità penale, è evidente», conclude la sentenza, «che, in mancanza di un’istruttoria pienamente esaustiva, valorizzata da maggiori certezze, quelli che sono atti essenzialmente cautelari vanno proporzionati con il mantenimento dell’attività lavorativa, fatta salva ogni eventuale autonoma decisione del datore di lavoro». (g.p.c.)<br /><a href="http://ilcentro.gelocal.it/pescara/cronaca/2014/01/08/news/guardia-giurata-riottiene-pistola-e-lavoro-1.8434541" title="http://ilcentro.gelocal.it/pescara/cronaca/2014/01/08/news/guardia-giurata-riottiene-pistola-e-lavoro-1.8434541" rel="external">http://ilcentro.gelocal.it/pescara/cr ... istola-e-lavoro-1.8434541</a>Sun, 12 Jan 2014 08:20:16 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19948&forum=22Insulta via mail il capo e viene licenziato [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19920&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Insulta via mail il capo e viene licenziato<br />
Il lavoratore aveva definito, in una mail, «pazzoide» la legale rappresentante. Per la Cassazione non c’è danno d’immagine<br />licenziamenti insulti<br /><br /><br />06-01-2014<br /><br />TRENTO. Scrivere in una mail che il legale rappresentante dell’azienda per la quale si lavora è un «mentecatto» e un «pazzoide» è causa di licenziamento. Ma se la stessa mail non esce all’esterno dell’azienda, non c’è alcun danno d’immagine da pagare. Così ha deciso la corte di Cassazione che ha accolto uno dei motivi d’appello del lavoratore e in particolare quello contro il riconoscimento, fatto dal tribunale, di un danno all’immagine per la società. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo la vicenda che ha portato alla recente sentenza. Tutto ha inizio alla fine del 2004 quando il lavoratore stipula un contratto di lavoro a progetto con una società che poi recede dal contratto stesso nel giugno dello scorso anno. Una decisione contro la quale il lavoratore aveva presentato ricorso al tribunale chiedendo di veder condannata la società a pagargli 68.500 euro cifra ottenuta sommando la retribuzione di giugno e l’indennità sostitutiva del preavviso. E in primo grado era stato quasi interamente soddisfatto visto che l’azienda era stata condannata a pagare poco più di 65 mila euro.<br />La decisione cambia in appello (la sentenza della corte trentina è del 2010) con il risarcimento che si riduceva a 3.425 euro ma con la condanna del lavoratore a pagare altrettanto a titolo di danni non patrimoniali. Insomma pari e patta perché per i giudici il contratto di lavoro poteva estinguersi per giusta causa e non era condivisibile la tesi del lavoratore seconda la quale - anche nell’ipotesi di recesso per giusta causa - fosse dovuta una penale da 41 mila euro. E che era fondata la domanda riconvenzionale della ditta sui danni all’immagine subiti. Sì perché alla base del licenziamento ci sarebbero state delle e-mail. «La corte territoriale esaminando il contenuto delle e-mail indirizzate dal lavoratore al direttore generale e alla legale rappresentante della ditta - si legge nella sentenza della Cassazione - e le espressioni profferite dal lavoratore nei confronti di quest’ultima (tra l’altro il ricorrente l’aveva definito il legale rappresentante«mentecatta e pazzoide» ha apostrofato la stessa dicendole di vergognarsi di lei e che non si sarebbe più fatto vedere in giro con la stessa, accusandola di aver creato un «atmosfera puzzolente», e ha accusato l’azienda di era una «ditta dalla quale tutti i dipendenti fanno a gara per andarsene») ha affermato che «la natura gravemente offensiva delle esternazioni verbali e scritte» appariva «talmente evidente da non richiedere ulteriori commenti». Il comportamento era quindi privo di ogni plausibile giustificazione».<br />Se quindi la Cassazione non ha nulla da dire sulla giusta causa di licenziamento, sul danno all’immagine si discosta da quanto deciso in appello. Per il collegio, infatti, le affermazioni contenute nelle mail «in quanto non esternate al di fuori dell’ambito aziendale, non sono idonee ad incidere sulla reputazione, sul prestigio e sul buon nome della società nè tanto meno a provocarne la caduta dell’immagine. Nè la sentenza fa riferimento ai danni che la società, prima ancora di aver provato, ha dedotto di aver subito per effetto delle affermazioni» contenute nelle mail del lavoratore. Ecco quindi che la sentenza viene cassata solo in relazione a questo punto (rigettati, invece tutti gli altri motivi del ricorso) e le spese compensate<br /><a href="http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2014/01/06/news/insulta-via-mail-il-capo-e-viene-licenziato-1.8423382" title="http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2014/01/06/news/insulta-via-mail-il-capo-e-viene-licenziato-1.8423382" rel="external">http://trentinocorrierealpi.gelocal.i ... iene-licenziato-1.8423382</a>Tue, 7 Jan 2014 17:41:57 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19920&forum=22Sentenza per il terzo livello per capo macchina sui portavalori [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19905&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Sentenza per il terzo livello per capo macchina sui portavalori<br />
Sentenza per il terzo livello per capo macchina sui portavaloriMon, 6 Jan 2014 09:35:51 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19905&forum=22Attività lavorativa durante l’assenza per malattia [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19904&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Attività lavorativa durante l’assenza per malattia<br />
Attività lavorativa durante l’assenza per malattia<br />6 DICEMBRE 2013 · DIRITTO E LAVORO, RUBRICHE<br />Giovanni Magliaro *<br /><br />Due sentenze della Cassazione, Sezione Lavoro (n. 16375 del 26 settembre 2012 e n. 17094 dell’8 ottobre 2012) si inseriscono nel dibattito sulla possibilità di svolgimento di attività lavorativa presso terzi da parte del dipendente durante il periodo di assenza per malattia.<br />Nel primo caso si tratta di un’attività di cameriere presso una pizzeria in giornate nelle quali l’interessato era rimasto assente dal lavoro per un episodio di lombosciatalgia acuta da sforzo. Secondo la Corte d’Appello dell’Aquila (competente ad esaminare il ricorso del lavoratore) costituivano dati pacifici in giudizio lo svolgimento della suddetta occupazione per numerosi giorni nel periodo di assenza dal posto di lavoro per inabilità temporanea assoluta e lo spostamento effettuato a bordo di una motocicletta lungo un percorso tortuoso di circa venti chilometri che il lavoratore doveva compiere per raggiungere la pizzeria. Tali circostanze, unitamente alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa di cameriere, richiedente un impegno fisico presumibilmente non inferiore a quello tipico delle mansioni di addetto all’imballaggio svolte alle dipendenze del datore di lavoro principale, erano incompatibili con la dedotta lombosciatalgia con la conseguenza che o la suddetta patologia non era realmente esistente o, se lo era, il lavoratore avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi comportamento che potesse pregiudicare le sue prospettive di guarigione. In entrambi i casi era ravvisabile un comportamento colpevolmente inadempiente, di gravità tale da inficiare radicalmente il rapporto fiduciario e giustificare quindi il licenziamento.<br />Il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando che la Corte di merito aveva deciso senza ammettere una perizia medico legale sulla gravosità del lavoro effettuato presso la pizzeria. Sosteneva infatti che aveva lavorato solo per alcune ore senza aver aggravato la patologia da cui era affetto e senza aver ritardato la guarigione. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo perché, in sostanza, la Corte d’Appello aveva basato il suo convincimento sul fatto notorio ed aveva evidenziato come anche la percorrenza di una tratta di diversi chilometri a bordo di una motocicletta con fondo stradale difficoltoso costituisse l’altro comportamento pregiudizievole per le possibilità e i tempi della guarigione, in nesso causale diretto con la patologia lombosciatalgica. La sentenza della Corte aveva quindi valutato correttamente e unitariamente le due componenti di sollecitazione dell’apparato osteoarticolare, quella insita nella necessità di percorrere lunghe e non agevoli tratte stradali a bordo di una moto e quella connessa allo svolgimento dell’attività di cameriere.<br />Nel secondo caso si tratta del licenziamento disciplinare comminato ad un dipendente che essendo assente per malattia (“cefalea in sinusite frontale riacutizzata”) svolgeva l’attività di addetto alla sicurezza presso alcune discoteche. Anche in questo caso la Cassazione ha ritenuto pienamente giustificato il licenziamento ritenendo che la malattia da cui risultava affetto non era certamente compatibile con lo svolgimento di un’attività che, come quella di “buttafuori”, richiedeva piena efficienza e prestanza fisica.<br />Nella sentenza la Suprema Corte ha affermato che, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza, in linea di principio non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa a favore di terzi durante il periodo di assenza per malattia. Siffatto comportamento può tuttavia costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e di buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, o quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell’infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, con violazione di un’obbligazione strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto. Lo svolgimento, da parte del dipendente assente per malattia, di altra attività lavorativa che, valutata in relazione alla natura dell’infermità e delle mansioni svolte, può pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio, costituisce violazione dei doveri generali di correttezza a buona fede tale da giustificare il licenziamento.<br />L’onere di provare la compatibilità dell’attività svolta con le proprie condizioni di salute ed in particolare con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa – e conseguentemente l’inidoneità di tale attività a pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative – grava sul dipendente che durante l’assenza per malattia sia stato sorpreso a svolgere attività lavorativa a favore di terzi. La Suprema Corte ha precisato che la corretta ripartizione dell’onere probatorio pone in capo al datore di lavoro il compito di dedurre che il lavoratore, pur assente per malattia, è comunque dedito ad altra attività. Viceversa è il dipendente che, una volta vistosi “scoperto”, deve dimostrare che l’attività è compatibile con le proprie condizioni di salute. Del resto è preclusa al datore di lavoro la possibilità di conoscere la diagnosi della patologia che giustifica l’assenza del lavoratore, sicché spetta a quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria circa il fatto che l’eventuale attività da lui espletata nel periodo di malattia non determini pregiudizio o ritardo alla piena ripresa del servizio.<br />Va comunque ricordato che qualche decisione della Cassazione (ad esempio la n. 7467 del 29 luglio 1998) ha anche asserito che il dipendente in malattia inidoneo alle mansioni a cui è addetto e che intenda svolgere attività lavorativa ridotta presso terzi sarebbe tenuto ad offrire tale prestazione parziale al proprio datore di lavoro nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.<br /><br />* Responsabile Ufficio Giuridico Ugl<br /><a href="http://www.lametasociale.it/2013/12/06/attivita-lavorativa-durante-l%E2%80%99assenza-per-malattia/" title="http://www.lametasociale.it/2013/12/06/attivita-lavorativa-durante-l%E2%80%99assenza-per-malattia/" rel="external">http://www.lametasociale.it/2013/12/0 ... 0%99assenza-per-malattia/</a>Mon, 6 Jan 2014 08:19:20 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19904&forum=22Pagano anche i sindacati se non tutelano bene i lavoratori [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19876&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Pagano anche i sindacati se non tutelano bene i lavoratori<br />
2 gennaio 2014<br /><br />È responsabile il sindacato che tarda ad agire in favore dei lavoratori licenziati illegittimamente: a coprire il risarcimento è l’assicurazione.<br /> <br />Così come l’avvocato che sbaglia è responsabile nei confronti del proprio cliente, anche il sindacato che non tuteli adeguatamente gli iscritti è tenuto a risarcirli. A stabilire la piena tutela nei confronti dell’utente della giustizia è una sentenza del tribunale di Torino [1].<br /> <br />Non raramente i lavoratori decidono di affidare le vertenze da avviare nei confronti del loro datore al sindacato. In buona fede, gli operai sentono di essere pienamente tutelati dopo aver interessato le loro rappresentanze; perciò, queste ultime, sono tenute al rispetto del mandato da svolgere secondo diligenza.<br /> <br />Se però il sindacato non difende adeguatamente i propri iscritti, per esempio ritardando la raccolta delle firme per impugnare il licenziamento o errando nel calcolo dei termini per l’azione giudiziale, è tenuto alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Infatti, secondo l’orientamento del tribunale piemontese, i rappresentanti dei lavoratori sono tenuti a risarcire il danno da perdita di chance in favore degli operai che avrebbero ben potuto vincere la causa.<br /> <br />La perdita di chance è una forma di danno che deriva dalla mancata possibilità di conseguire un risultato vantaggioso. Esso va risarcito anche se non viene dimostrata la concreta utilizzazione della chance che avrebbe determinato il vantaggio; risulta infatti sufficiente anche la semplice “possibilità” di conseguire tale risultato.<br /> <br />Se il sindacato è coperto da assicurazione, il lavoratore può richiedere direttamente a quest’ultima il risarcimento del danno [2] in quanto opera l’obbligo di pagamento diretto al danneggiato se lo richiede l’assicurato (ossia il sindacato).<br /> <br /> <br />[1] Trib. Torino, sent. n. 7201/13.<br />[2] Opera l’art. 1917 cod. civ. comma 2.<br /><a href="http://www.laleggepertutti.it/44850_pagano-anche-i-sindacati-se-non-tutelano-bene-i-lavoratori" title="http://www.laleggepertutti.it/44850_pagano-anche-i-sindacati-se-non-tutelano-bene-i-lavoratori" rel="external">http://www.laleggepertutti.it/44850_p ... utelano-bene-i-lavoratori</a>Sat, 4 Jan 2014 00:31:33 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19876&forum=22Cassazione: illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata del dipendente che in ferie si r [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19778&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata del dipendente che in ferie si r<br />
Pubblicato il 19 Dicembre 2013<br /> Cassazione: illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata del dipendente in ferie che si rende irreperibile <br />La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27057 del 3 dicembre 2013, ha affermato sì il diritto del datore di lavoro di modificare il periodo feriale in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali ma ha al contempo ritenuto che le modifiche debbano essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso. "Ciò presuppone all'evidenza una comunicazione tempestiva ed efficace, idonea cioè ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell'inizio del godimento delle ferie, tenendo conto che il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (...) Il lavoratore è infatti libero di scegliere le modalità (e località) di godimento delle ferie che ritenga più utili (salva la diversa questione dell'obbligo di preservare la sua idoneità fisica, Cass. sez.un.n.189282), mentre la reperibilità del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie, salvo specifiche difformi pattuizioni individuali o collettive." Il caso preso in esame dai giudici di legittimità vede come protagonista un lavoratore licenziato per non aver adempiuto, durante un periodo di ferie, a due ordini di riprendere servizio.<br /><br />Il datore di lavoro sosteneva che il lavoratore era tenuto, da una precisa norma del contratto collettivo, ad essere reperibile ed il fatto che non vi avesse provveduto rendeva automaticamente conosciute tutte le comunicazioni inviategli al domicilio inizialmente dichiarato, benché non ritirate affermando che il datore di lavoro manteneva sempre il potere di revocare le ferie già concesse e il non aver adempiuto all'obbligo di presentarsi al lavoro rendeva illegittima la condotta contestata.<br /><br />Evidenziava il datore che l'art. 23 del c.c.n.l. di comparto prevedeva tra i doveri del dipendente quello di "comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea nonché ogni successivo mutamento delle stesse". Ne conseguiva che il dipendente in ferie fosse tenuto a comunicare la sua dimora temporanea ed i successivi eventuali mutamenti.<br /><br />La norma contrattuale invocata - precisa la Suprema Corte - "tutela il diritto del datore di lavoro di conoscere il luogo ove inviare comunicazioni al dipendente nel corso del rapporto di lavoro e non già, stante la natura costituzionalmente tutelata del bene, ivi comprese le connesse esigenze di privacy, durante il legittimo godimento delle ferie (che il lavoratore è libero, salvo diverse pattuizioni, di godere secondo le modalità e nelle località che ritenga più congeniali al recupero delle sue energie psicofisiche), risolvendosi l'opposta interpretazione in una compressione del diritto alle ferie, costringendo il lavoratore in viaggio non solo a far conoscere al datore di lavoro i luoghi e tempi dei suoi spostamenti, ma anche ad una inammissibile e gravosa attività di comunicazione formale, magari giornaliera, dei suoi spostamenti." In merito, poi, al fatto che il datore aveva il diritto di richiamare dalle ferie il dipendente con ordine per quest'ultimo vincolante, permanendo, anche durante il godimento delle ferie, il potere del datore di lavoro di modificare il periodo feriale anche a seguito di una riconsiderazione delle esigenze aziendali, come previsto dall'art. 18 del c.c.n.I. che prevede la possibilità per il datore di lavoro di interrompere o sospendere il periodo feriale già in godimento, i giudici di Piazza Cavour, evidenziano che non vi è, nell'art. 18 del CCNL invocato dal datore di lavoro, alcuna norma che preveda un potere totalmente discrezionale del datore di lavoro di interrompere o sospendere II periodo feriale già in godimento, risultando allo scopo insufficiente il generico inciso di cui al comma 11 "Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio", che nulla dice circa le modalità con cui l'interruzione o la sospensione possa essere adottata e debba essere comunicata.<br /><br /><br /><br />Fonte: Cassazione: illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata del dipendente in ferie che si rende irreperibile<br />Scritto da L.S(<a href="http://www.StudioCataldi.it" title="www.StudioCataldi.it" rel="external">www.StudioCataldi.it</a>)<br />Con tag #CassazioneSat, 21 Dec 2013 21:20:25 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19778&forum=22Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore in malattia sorpreso a svolgere attività extra [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19651&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore in malattia sorpreso a svolgere attività extra<br />
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26290 del 25 novembre 2013, ha affermato che "non può ritenersi estraneo al giudizio vertente sul corretto adempimento dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul lavoratore un comportamento che, inerente ad attività extralavorativa, denoti l'inosservanza di doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa".<br />Il caso preso in esame dai giudici di legittimità vede come protagonista un dipendente che, nei giorni in cui era stato assente per malattia ed infortunio, aveva svolto altra attività lavorativa come attestato da riprese filmate effettuate da una agenzia investigativa privata all'esterno del pubblico esercizio (birreria-pizzeria) ove lavorava sua moglie.<br />La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento valutando, a tal fine, corretta la ricostruzione in fatto compiuta nella sentenza di primo grado; il dipendente nel ricorso per Cassazione si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di attribuire la giusta rilevanza al fatto di non aveva mai svolto, nel periodo di malattia, attività lavorativa a favore di terzi e che egli si era limitato a dare un aiuto alla moglie in compiti come versare la spazzatura nei cassonetti o raccogliere i mozziconi di sigaretta dal piazzale esterno con la scopa e la paletta che non potevano considerarsi come una "attività lavorativa" e non avevano comportato alcuno sforzo fisico pregiudizievole per la salute. <br /><br /> <br />Si duole anche del giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte di merito evidenziando che non poteva trattarsi di un fatto tanto grave da giustificare la massima sanzione espulsiva essendo lo stesso, al più, ascrivibile a mera impudenza.<br />La Suprema Corte, ricordando che "il lavoratore al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un'assenza per malattia ha l'onere di dimostrare la compatibilità dell'attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando peraltro le relative valutazioni riservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto" osserva che, "nella specie, il ricorrente ha incentrato le proprie doglianze sulla sussumibilità (negata) dei compiti dal medesimo svolti presso il locale pizzeria (consistiti, secondo quanto appurato dai giudici di merito, nel versare la spazzatura nei cassonetti, pulire il piazzale esterno utilizzando una scopa o una paletta, caricare sull'autovettura contenitori di rifiuti nonché nella pulizia anche all'interno del locale - dato, quest'ultimo desunto, con accertamento presuntivo, dall'indizio ritenuto significativo dell'utilizzo da parte del R. di guanti) nell'ambito di una vera e propria attività lavorativa mentre non è stata interessata dalla presente impugnazione la ragione di fatto costituente il nucleo centrale della decisione impugnata costituita dalla probabilità, assunta con giudizio di verosimiglianza causale, che il comportamento del R., caratterizzato da un impegno fisico interessante particolarmente gli arti superiori, possa avere avuto un'incidenza peggiorativa sulla malattia (trauma distensivo della spalla destra) per la quale egli si era assentato dal lavoro." Anche il mero pericolo - ribadiscono i giudici del Palazzaccio - di aggravamento delle condizioni di salute o di ritardo nella guarigione del lavoratore medesimo, può configurare un grave inadempimento comportante un serio pregiudizio all'interesse del datore di lavoro, risultando violati gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro allorché la natura dell'infermità sia stata giudicata, con valutazione ex ante, incompatibile con la condotta tenuta dal dipendente.<br />Nel comportamento del lavoratore - si legge nella sentenza - "il quale avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi condotta che potesse pregiudicare le sue prospettive di guarigione, era effettivamente ravvisabile un colpevole inadempimento, di gravità tale da inficiare radicalmente il rapporto fiduciario. Dunque, nella corretta prospettiva della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, il giudice del merito, ai fini della valutazione di proporzionalità, ha esattamente tenuto conto della "prova positiva" della incompatibilità tra l'attività svolta dal R. e la malattia derivante dall'infortunio."<br />(29/11/2013 - L.S.) <br /><br />Fonte: Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore in malattia sorpreso a svolgere attività extralavorativa <br />(<a href="http://www.StudioCataldi.it" title="www.StudioCataldi.it" rel="external">www.StudioCataldi.it</a>) <br /><a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14715.asp" title="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14715.asp" rel="external">http://www.studiocataldi.it/news_giur ... /news_giuridica_14715.asp</a>Mon, 9 Dec 2013 23:01:47 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19651&forum=22Cassazione: Guardie giurate armate per la "security" di un convegno? Il questore va informato È sua, [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19563&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: Guardie giurate armate per la "security" di un convegno? Il questore va informato È sua,<br />
DOMENICA 1 DICEMBRE 2013<br />Cassazione: Guardie giurate armate per la "security" di un convegno? Il questore va informato È sua, infatti, la supervisione. Multa confermata per il titolare di un istituto di vigilanza che aveva "presidiato", senza notificarlo, un avvenimento pubblico cui era presente un uomo politico del quale era consigliere per il settore "guardie private"<br /><br /><br /><br />Nuova pagina 2<br />Guardie giurate armate per la "security" di un convegno? Il questore va informato<br />È sua, infatti, la supervisione. Multa confermata per il titolare di un istituto di vigilanza che aveva "presidiato", senza notificarlo, un avvenimento pubblico cui era presente un uomo politico del quale era consigliere per il settore "guardie private"<br /> <br />Cass. pen. Sez. I, (ud. 08-02-2008) 17-03-2008, n. 11822<br />Fatto Diritto P.Q.M.<br />Svolgimento del processo<br />1. Con sentenza del 2 ottobre 2006 il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, dichiarava F.M. responsabile del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17, in relazione aL R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, artt. 1 e 6 e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro centocinquanta di ammenda.<br />A F. era contestato di avere, nella sua qualità di rappresentante della s.p.a. "Telecontrol", contravvenuto al regolamento di servizio per gli istituti di vigilanza privata della provincia di Arezzo, emesso dal Questore di Arezzo, omettendo di comunicare l'ordine di servizio del personale appartenente all'istituto di vigilanza, con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singolo, predisposto in occasione della visita ad Arezzo del Ministro G..<br />Il Tribunale riteneva provata la responsabilità dell'imputato - legale rappresentante della s.p.a. "Telecontrol", nonchè consigliere, per i problemi delle guardie giurate, dell'on.le G.M., all'epoca Ministro delle telecomunicazioni, e responsabile nazionale del dipartimento sicurezza del partito denominato "Alleanza Nazionale" - sulla base della deposizione del dott. S., Vice-Questore in Arezzo, responsabile dell'ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi presso il teatro Tetrarca alla presenza del Ministro G..<br />Il funzionario riferiva della presenza di personale della predetta società in divisa e armato sia all'interno che all'esterno del teatro al dichiarato scopo di svolgere un servizio di ordine pubblico predisposto da F..<br />Ad avviso del giudice di merito, ai sensi del combinato disposto del R.D. n. 2144 del 1936, artt. 17, 6 e 1 gli istituti di vigilanza privata, costituiti ex R.D. n. 773 del 1973, art. 134, che prestano opera per conto di privati e, come quello in esame, abbiano alle loro dipendenze non meno di venti guardie giurate, dipendono dal Questore che ne vigila pure l'ordinamento e a cui è riservata, in via esclusiva, la tutela dell'ordine pubblico.<br />2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, F., il quale lamenta: 1) contraddittorietà e illogicità della motivazione, tenuto conto: a) delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle quali emergeva lo svolgimento di un semplice servizio di rappresentanza; b) della valutazione solo di una parte della testimonianza del Dott. S., che aveva escluso lo svolgimento di qualsiasi forma effettiva di ordine pubblico da parte dei dipendenti della società privata; c) della circostanza che la disponibilità del porto d'armi consente agli agenti di portare con sè l'arma anche fuori dal servizio; d) del contenuto della deposizione di F.M., il quale riferiva che l'imputato era presente alla manifestazione in qualità di coorganizzatore della stessa; 2) erronea applicazione della legge penale, avuto riguardo alla facoltà dei dipendenti della società di portare armi anche fuori dal servizio e al contenuto dell'art. 15 del regolamento emesso dal Questore di Arezzo in base al quale i responsabili di un istituto di vigilanza hanno solo l'obbligo di comunicare al Questore l'ordine di servizio, ma non di chiedere la preventiva autorizzazione; 3) violazione di legge per omessa assunzione di una prova decisiva, quali le testimonianze degli on.li G. e A..<br />Motivi della decisione<br />Il ricorso è manifestamente infondato.<br />1. Con riferimento al primo motivo e al terzo motivo di doglianza occorre premettere che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;<br />b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.<br />Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula).<br />Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.<br />Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, perchè il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha illustrato, con puntuale richiamo alle risultanze processuali le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Ha, infatti, evidenziato che dalla testimonianza del vice-Questore dott. S. e dalle stesse ammissioni dell'imputato emerge in maniera indubbia che F., legale rappresentante dell'istituto di vigilanza privata "Telecontrol", composto da più di venti guardie giurate e, in quanto tale, alle dipendenze del Questore per i profili attinenti al servizio soggetto ebbe ad inviare personale in divisa e armato presso il teatro (OMISSIS) di (OMISSIS), allo scopo di ivi svolgere un servizio di ordine pubblico - di cui era stata omessa qualsiasi preventiva comunicazione al Questore - in occasione di una manifestazione pubblica in cui era previsto anche l'intervento del Ministro pro tempore delle telecomunicazioni, on.le G. M..<br />La sentenza ha, altresì, spiegato i motivi per i quali gli accertamenti svolti e la testimonianza resa dal dott. S. non consentono di suffragare, pure alla luce delle dichiarazioni rese da M.M., impiegata amministrativa della s.p.a.<br />"Telecontrol", la versione difensiva fornita dall'imputato, secondo cui il personale dell'istituto, il giorno del fatto, svolgeva funzioni di mera rappresentanza ed era presente presso il teatro (OMISSIS) per ragioni estranee al servizio. In questo contesto appaiono irrilevanti le ulteriori deduzioni difensive circa la legittimità della detenzione e del porto delle armi da parte delle guardie giurate e le plurime motivazioni sottese alla presenza di F., in occasione della manifestazione pubblica.<br />Non sussiste neppure la dedotta violazione di legge per quanto attiene alla revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove (testimonianze degli on.li G. e A.) richieste dalla difesa, avendo il giudice illustrato le ragioni per le quali l'escussione dei predetti testi appariva superflua e irrilevante, avuto riguardo alla natura del reato contestato, ai suoi elementi costitutivi e alle risultanze delle numerose altre dichiarazioni rese dai testi M., B., N., Me., No., tutte concernenti i medesimi profili di fatto in ordine ai quali avrebbero dovuto essere sentiti i due parlamentari, peraltro in grado di riferire unicamente de relato in merito alle circostanze apprese da F..<br />2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.<br />Ai sensi del R.D. 12 novembre 1938, n. 2144, art. 1, gli istituti di vigilanza privata, costituiti ai sensi del (T.U.L.P.S.), R.D. n. 773 del 1973, art. 134, costituiti da un numero minimo di venti dipendenti e deputati a svolgere attività di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari per conto di privati, sono posti, per quanto riguarda il servizio, alle dipendenze del Questore, che ne vigila pure l'ordinamento. Il Questore, quando lo ritenga opportuno, ha facoltà di sottoporre alla disciplina di cui al R.D. n. 2144 del 1936 anche gli istituti che abbiano meno di venti guardie giurate.<br />Il citato R.D. n. 2144 del 1936, art. 6, stabilisce che le infrazioni al decreto sono punite ai sensi del R.D. n. 773 del 1973, art. 17 (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.<br />In attuazione di tale rapporto organico di dipendenza, finalizzato al doveroso coordinamento tra attività istituzionali di ordine pubblico e forme di vigilanza privata, l'art. 15 del regolamento di servizio emanato per gli istituti di vigilanza privata della provincia di Arezzo prevede che i responsabili degli istituti di vigilanza comunichino giornalmente al Questore l'ordine di servizio del personale impiegato nei turni con la specificazione dei compiti assegnati a ciascuno.<br />Ne consegue che integra il reato previsto dal R.D. 12 novembre 1936, n. 2144, artt. 1 e 6 e R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17 l'omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza; da parte del responsabile di un istituto di vigilanza privata con almeno venti dipendenti, dei turni di servizio del personale e dei rispettivi compiti.<br />Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.<br />P.Q.M.<br />Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.<br />Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 8 febbraio 2008.<br />Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2008<br /><a href="http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2013/12/cassazione-guardie-giurate-armate-per.html" title="http://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.it/2013/12/cassazione-guardie-giurate-armate-per.html" rel="external">http://laboratoriopoliziademocratica. ... e-giurate-armate-per.html</a>Sun, 1 Dec 2013 18:28:27 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19563&forum=22INPS: estensione del diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la pe [da nicola74]
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LEGGI E SENTENZE:: INPS: estensione del diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la pe<br />
28 Novembre 2013 , Scritto da L.S. (Studio Cataldi) Con tag #Varie<br /><br /> INPS: estensione del diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave <br />Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013, che ha esteso il diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave, l'Inps con la circolare n. 159 del 15 novembre 2013 afferma che il congedo sopra menzionato "può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma".<br />L'Istituto elenca -nella circolare- i soggetti aventi diritto, secondo il seguente ordine di priorità:<br /><br />- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;<br /><br />- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;<br /><br />- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;<br /><br />- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;<br /><br />- un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.<br /><br />Inoltre l'Inps precisa che la presentazione delle domande di congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti tre canali:<br /><br />- Web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito";<br /><br />- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;<br /><br />- Contact Center Multicanale - attraverso il numero verde 803164.<br /><br />Infine -ricorda l'Istituto- che "le Strutture territoriali dovranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti" e che "il diritto all'indennità economica connessa alla fruizione del beneficio si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo".<br /><br /><br /><br /><br />Fonte: INPS: estensione del diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave<br />(StudioCataldi.it)Fri, 29 Nov 2013 11:12:09 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19536&forum=22Licenziamento - Insubordinazione - Istituti di vigilanza - Orario di lavoro [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19527&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Licenziamento - Insubordinazione - Istituti di vigilanza - Orario di lavoro<br />
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 settembre 2013, n. 21361Lavoro subordinato - Licenziamento - Insubordinazione - Istituti di vigilanza - Orario di lavoro <br /><br />Svolgimento del processo<br /><br /> <br /><br />La Corte d'Appello di Firenze ha respinto il ricorso proposto da D.A. ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva accertato la legittimità del licenziamento intimatogli dalla L. s.r.l. in data 25.9.2006 avendo ritenuto provato, in esito all'esame delle emergenze istruttorie il rifiuto del dipendente di intervenire, a seguito di richiesta formulata dalla centrale operativa, su un allarme scattato poco prima della fine del suo turno di lavoro così violando anche il disposto dell'art. 75 del ccnl che obbliga il personale smontante o già smontato a effettuare il servizio nel ricorso di condizioni oggettive che lo richiedano e ravvisando nella condotta quella insubordinazione che giustifica, a norma dell'art. 127 del ccnl citato, la risoluzione del rapporto.<br /><br />Aggiunge ancora la Corte che tale conclusione sarebbe ulteriormente confermata dalla esistenza di numerose e rilevanti sanzioni disciplinari inflitte nel biennio anteriore al Licenziamento ed anche precedenti tutte idonee a confermare la gravità della contestata infrazione alla luce dell'ormai reiteratamente compromesso rapporto di fiducia.<br /><br />Per la cassazione della sentenza ricorre l'A. che articola sei motivi.<br /><br />Resiste con controricorso la L..<br /><br /> <br /><br />Motivi della decisione<br /><br /> <br /><br />Con il primo morivo di ricorso è censurata la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale, in violazione e falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c., omesso di trarre le dovute conclusioni in seguito al mancato adempimento, da parte della società resistente, all'ordine di esibizione di documentazione ritenuta dal Collegio necessaria ai fini della decisione.<br /><br />Sottolinea il ricorrente che, nonostante con ordinanza fosse stata disposta l'esibizione dei tabulati delle comunicazioni radio e telefoniche intercorsi tra le 5,45 e le 6,15 tra la centrale operativa e gli agenti A. e P., ciascuno in servizio sul territorio di propria competenza, la società aveva depositato solo un brogliaccio, neppure firmato, inidoneo a costituire prova attendibile della verità delle trascrizioni ivi riportate.<br /><br />Con il secondo motivo, poi, viene denunciata l'omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla erronea valutazione da parte della corte fiorentina delle dichiarazioni rese dai testi C. e P. ritenute dal giudice d'appello tra loro concordanti e, viceversa, totalmente discordanti, in relazione alla circostanza che al P. fosse stato richiesto di intervenire sull'allarme ricevuto dalla centrale prima del rientro a fine turno dell'A., che era competente per la zona, e non, invece, all'atto dell'arrivo di quest'ultimo alla centrale.<br /><br />Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2108 c.c., dell'art. 5 della L. n. 533/1999 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 66 del 2003 oltre che la violazione e falsa applicazione dell'art. 71 c.c.n.l. per gli addetti alla vigilanza.<br /><br />Sostiene il ricorrente che la richiesta datoriale di protrarre l'orario di lavoro oltre le otto ore notturne avrebbe violato l'art 5 della L. n. 533/1999 e l'art. 13 del d.lgs. n. 66 del 2003 e dunque la richiesta di intervento sull'allarme, formulata a soli dieci minuti dalla scadenza dell'orario giornaliero, era arbitraria e poteva essere legittimamente disattesa dal lavoratore.<br /><br />Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2107 e 2108 c.c. e dell'art. 75 del c.c.n.l. per gli addetti alla vigilanza.<br /><br />Sostiene il ricorrente che l'interpretazione data dalla Corte d'Appello alle citate norme configgerebbe con il diritto del lavoratore a godere con modalità programmabile e prevedibile, del dovuto tempo libero, o più correttamente riposo. Inoltre evidenzia l'erroneità del richiamo operato all'art. 75 del ccnl poiché la norma citata nulla prevederebbe circa la possibilità di superare l'orario di otto ore di lavoro notturno.<br /><br />Con le ultime censure, infine, si denuncia che la sentenza in violazione dell'art. 360 n. 6 c.p.c. (rectius n. 5) avrebbe omesso di motivare in ordine alla prova dell'esistenza di precedenti infrazioni disciplinari che avrebbero connotato di particolare gravità la condotta sanzionata posto che la gravità di detti precedenti era stata espressamente contestata dal lavoratore. Inoltre, evidenzia che, le infrazioni antecedenti il biennio dalla commissione del fatto contestato, a norma dell'art. 7 L. n. 300/1970, non potevano essere legittimamente prese in considerazione.<br /><br />Il primo motivo è infondato.<br /><br />Va premesso che ai sensi dell'art. 421 c.p.c., non solo il potere officioso di ordinare l'esibizione di documenti è discrezionale, di tal che il suo esercizio non comporta alcun vincolo per il giudice ma, ugualmente è discrezionale anche il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine di esibizione sebbene, in questo caso, la discrezionalità sia correlata alla natura dell'argomento di prova e tale correlazione comporti che per l'eventuale valutabilità del rifiuto di esibizione di documenti come ammissione del fatto è necessario che vi siano elementi di prova concorrente (cfr. Cass. 27.8.2004 n. 17076 e 10.7.1998 n. 6769).<br /><br />Nel caso in esame, a parte il fatto che la società datrice ha ampiamente giustificato le ragioni dell'impossibilità di ottemperare all'ordine impartitole per non essere più reperibili presso il gestore di telefonia l'elenco delle comunicazioni intervenute tra la centrale e gli operatori essendo trascorso da tempo il termine per la conservazione obbligatoria dei tabulati, non vi sono altri elementi che concorrano a confortare la tesi del ricorrente.<br /><br />Correttamente, dunque, la corte territoriale ha ritenuto giustificato l'inadempimento all'ordine di esibizione essendone state chiarite le ragioni dell'impossibilità.<br /><br />Ne consegue che correttamente il giudice di appello ha fondato le sue valutazioni, esenti da vizi logici e da contraddizioni sulle acquisizioni testimoniali rapportate ai "rapporti computerizzati" depositati agli atti ed alla relazione di servizio redatta dall'addetto alla centrale operativa, anch'essa depositata.<br /><br />In definitiva, e condivisibilmente, non è stato ritenuto sussistente inadempimento a fronte di un concreto sforzo di adempiere.<br /><br />Quanto alla dedotta contraddittorietà della motivazione si osserva che con la censura si pretende da parte della Corte un nuovo, ed inammissibile, esame delle risultanze probatorie acquisite al processo senza spiegare in che maniera una diversa valutazione delle prove testimoniali potrebbe necessariamente condurre ad una decisione della controversia.<br /><br />Va ribadito che qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa o contraddittoria valutazione di prove testimoniali, ha l'onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione ma, al fine di consentire il vaglio di decisività, è altresì tenuto a specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell'esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione è mancata ovvero è stata insufficiente o illogica (cfr. tra le tante Cass. 12.3.2009 n. 6023).<br /><br />Tanto premesso si osserva che nel caso di specie il ricorrente ha sì riprodotto il testo delle testimonianze e dei relativi capitoli di prova inserendo nel ricorso fotocopia dei verbali dì causa e della memoria contenente i capitoli di prova, ma non ha chiarito quali, in tale contesto siano le circostanze decisive acclarate e non adeguatamente valutate.<br /><br />Per quanto concerne poi la pretesa violazione delle disposizioni di legge e di contratto che regolano l'orario di lavoro del personale addetto ai turni di notte, ed in particolare di quello di vigilanza, oggetto delle ulteriori censure si osserva che, se a norma dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 532 del 1999 " L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore", è fatta salva, tuttavia, "l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite." Tale disposizione è ribadita dall'art. 13 del d.lgs. n. 66 del 2003 ed ha trovato piena attuazione nella contrattazione collettiva di settore (art. 71 del c.c.n.l. del personale degli Istituti di vigilanza privata ratione temporis applicabile) nel quale, stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili al fine di evitare pericoli e/o danni ai beni da vigilare, è stato convenuto che in base all'art. 3 d.lg. n. 66/2003 ai fini contrattuali l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali e, tuttavia, si è precisato che "tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare ì turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, in attuazione a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 66/2003 la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal 1° gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto dal punto a) del presente articolo sull'orario settimanale e dagli art. 76 e 77 primo comma. Per il personale assunto durante l'anno il periodo di riferimento sarà riparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio. (..,)" e che "...il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione, del lavoratore del turno montante, che dovrà avvenire entro due ore e mezza dal termine del normale orario giornaliero (...)".<br /><br />Si tratta di una modalità dì flessibilizzazione dell'orario che, ragionevolmente, consente il corretto avvicendamento nel servizio assicurando la presenza di personale per fare fronte a esigenze impreviste, e non rientranti nella normale organizzazione del lavoro, quale può essere concretamente qualificata la necessità di provvedere ad un intervento in prossimità della fine del turno di servizio con, solo eventuale, travalicamento del termine di otto ore.<br /><br />Con riguardo infine alla omessa di motivazione circa la prova dell'esistenza di precedenti infrazioni disciplinari che avrebbero connotato di particolare gravità la condotta sanzionata, fatti mai contestati al lavoratore, oltre che alla pretesa violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 si osserva che, per tale ultimo profilo la censura è sintetica ai limiti della petizione di principio, ed in ogni caso le doglianze non possono comunque trovare accoglimento ove si consideri che la corte territoriale, solo per rafforzate la già completa motivazione in base alla quale ha ritenuto che il fatto contestato integrasse una ipotesi di insubordinazione censurabile con il licenziamento, ha fatto riferimento ad allegati pregressi comportamenti ugualmente espressione dì una condotta configgente con i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma non li ha considerati tra i fatti da valutare perché posti a base del licenziamento, di tal che la motivazione della sentenza, anche a prescindere dalle osservazioni formulate sui comportamenti pregressi, risulta esaustiva e convincente e non avalla alcun mutamento della contestazione dell'addebito disciplinate.<br /><br />Peraltro si rammenta che il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 dello statuto lavoratori se preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, non vieta tuttavia di prendere in considerazione fatti che, pur non contestati, e che si collocano a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, costituiscano elementi di contorno confermativi della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, ciò al fine di una valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell’imprenditore, (cfr. Cass. 14.10.2009 n. 21795 e 19.1.2011 n. 1145).<br /><br />In conclusione il ricorso deve essere respinto e le spese, regolate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a suo carico e sono liquidate in dispositivo.<br /><br /> <br /><br />P.Q.M.<br /><br /> <br /><br />Rigetta il ricorso.<br /><br />Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 3000,00 per compensi professionali ed in € 50,00 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge.<br /><br /><a href="http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=266349&tip=ul" title="http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=266349&tip=ul" rel="external">http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=266349&tip=ul</a>Thu, 28 Nov 2013 20:42:11 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19527&forum=22Cassazione: legittimo il licenziamento di chi registra le conversazioni dei colleghi a loro insaputa [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19514&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: legittimo il licenziamento di chi registra le conversazioni dei colleghi a loro insaputa<br />
La Cassazione, con la sentenza del 21 novembre 2013 n. 26143, ha confermato le motivazioni dei giudici di merito ed ha legittimato il licenziamento intimato a un medico dall'azienda ospedaliera " per la grave situazione di sfiducia, sospetto e mancanza di collaborazione venutasi a creare all'interno della 'equipe' medica di chirurgia plastica dovuta al fatto che il medesimo aveva registrato brani di conversazione di numerosi suoi colleghi a loro insaputa, in violazione del loro diritto di riservatezza".<br /><br /> <br />Si legge infatti nella sentenza di un "comportamento tale da integrare una evidente violazione del diritto alla riservatezza dei suoi colleghi, avendo registrato e diffuso le loro conversazioni intrattenute in un ambito strettamente lavorativo alla presenza del primario ed anche nei loro momenti privati svoltisi negli spogliatoi o nei locali di comune frequentazione, utilizzandole strumentalmente per una denunzia di mobbing, rivelatasi, tra l'altro, infondata ".<br /><br />Infine - conclude la Suprema Corte - la stessa Corte d'Appello ha, altresì, messo in risalto la reazione dei medici coinvolti, "che si concretizzò in una richiesta alla Direzione Sanitaria di adozione di provvedimenti necessari per la prosecuzione da parte di ciascuno di loro di un sereno ed efficace rapporto lavorativo, la qual cosa ha consentito ai giudici di merito di prendere atto del clima di mancanza di fiducia che si era venuto a creare nei confronti del ricorrente, fiducia indispensabile per il miglior livello di assistenza e, quindi, funzionale alla qualità del servizio, il tutto con grave ed irreparabile compromissione anche del rapporto fiduciario che avrebbe dovuto permeare il rapporto tra il dipendente e l'Azienda ospedaliera datrice di lavoro".<br />(23/11/2013 - L.S.)<br /><br />Fonte: Cassazione: legittimo il licenziamento di chi registra le conversazioni dei colleghi a loro insaputa <br />(StudioCataldi.it) <br /><a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14678.asp" title="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14678.asp" rel="external">http://www.studiocataldi.it/news_giur ... /news_giuridica_14678.asp</a>Thu, 28 Nov 2013 09:27:50 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19514&forum=22Spiare e perquisire il dipendente si può. E' lecita anche la perquisizione corporale del lavoratore [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19478&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Spiare e perquisire il dipendente si può. E' lecita anche la perquisizione corporale del lavoratore<br />
Lavoro<br /><br />23/08/2012 <br />Lo ha stabilito la corte di Cassazione con la sentenza n° 14197/12, depositata il 7 agosto, decidendo sulla legittimità dell'utilizzo di investigatori privati per accertare fatti illeciti del dipendente, ribadendo nella decisione i confini leciti della "curiosità" del datore di lavoro sospettoso o giustamente insospettito. Nel caso in questione la suprema corte, confermando il verdetto della Corte d'appello, ha dichiarato legittimo un licenziamento disciplinare disposto da un'azienda decidendo sul ricorso respinto di un dipendente d'albergo siciliano con il vizio della mano lesta.<br />Secondo gli ermellini, evidenzia Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, al riguardo il dipendente può essere fatto seguire e controllare a distanza da un investigatore privato, ma solo se c'è il sospetto che stia commettendo reati. Il poliziotto privato invece non può spingersi o essere spinto a verificare l'esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa, cioè a fare l'esame a distanza di come il dipendente svolge le sue mansioni. Non solo. La perquisizione personale cioè corporale del lavoratore sospetto infedele è lecita, ma non invece quella sulla sua auto o nella sua abitazione. Richiamando una precedente decisione della stessa corte (la sentenza n. 9167/2003) la Cassazione ha ricordato che "le disposizioni (artt. 2 e 3, L. n. 300/70) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3), ma non precludono il potere del datore di lavoro di ricorrere a personale esterno ma non guardie giurate per verificare l'onestà del dipendente rispetto all'utilizzo dei beni aziendali, ma senza approfittare del monitoraggio per quantificare o valutare la prestazione di lavoro. E anche nell'ambito dei controlli leciti, il lavoratore "mano lesta" può essere perquisito, ma la legittima curiosità non può arrivare nemmeno all'auto utilizzata dal dipendente. Che, dal canto suo, esce comunque da questo processo soccombente: la Cassazione ha stabilito che il licenziamento, nel caso specifico, era più che giustificato.<br /><a href="http://www.sportellodeidiritti.org/notizie/dettagli.php?id_elemento=1258" title="http://www.sportellodeidiritti.org/notizie/dettagli.php?id_elemento=1258" rel="external">http://www.sportellodeidiritti.org/no ... agli.php?id_elemento=1258</a>Mon, 25 Nov 2013 11:13:47 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19478&forum=22Accordo in sede sindacale: non valido se il sindacato non informa il lavoratore [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19422&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Accordo in sede sindacale: non valido se il sindacato non informa il lavoratore<br />
Pubblicato in Diritto del lavoro il 14/11/2013<br />Autore: 46994 Rinaldi Manuela Vai alla scheda dell'autore<br /><br />Qui la sentenza n. 24024/2013 - 23/10/2013 - Corte di Cassazione - Sezione civile, lavoro - Civile<br /><br />Ico_a+ Ico_a- <br />Pagina: 1 2 di 2 Dx<br /> <br /><br /><br />Visualizza la tabella n.1<br /><br /><br /> <br />1. Premessa<br />Nella decisione del 24 ottobre 2013 n. 24024 la Corte di Cassazione ha precisato che l’accordo tra lavoratore e datore (1) può essere qualificato come atto di transazione ed assume rilievo, quale conciliazione in sede sindacale (2) ove sia stato raggiunto con una effettiva assistenza del dipendente da parte degli esponenti dell’organizzazione sindacale indicati dallo stesso lavoratore, dovendosi valutare se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata, in maniera corretta, attuata la funzione di supporto che la legge stessa assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa.<br />Con la sentenza che qui si commenta la Corte, intervenendo in materia di transazione in sede stragiudiziale, ha precisato che è legittimo rinunziare, in tutto o in parte, a disporre dei propri diritti, considerati inderogabili, dalla legge o dai contratti collettivi, a patto che l’assistenza prestata al lavoratore dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, consentendo allo stesso di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dallo stesso atto si evinca la res dubia oggetto della lite (potenziale oppure in atti) e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ex art. 1965 c.c.<br /> <br />1.1. La fattispecie <br />La vicenda trae origine dalla richiesta di annullamento della sentenza di corte d’appello che aveva riformato la sentenza del tribunale, dichiarando inammissibili le domande proposte nei confronti della Procura generalizia Congregazione Suore Eucaristiche.<br />Le ricorrenti aveva convenuto in giudizio la Procura chiedendo, previo annullamento della conciliazione in sede sindacale, l’accertamento della natura subordinata del loro rapporto di lavoro, nonché la condanna di somme, e la declaratoria di illegittimità del licenziamento orale che assumevano di aver subito, con ogni conseguenza di legge.<br />La Procura, a propria volta, conveniva in giudizio le ricorrenti, al fine di ottenere la restituzione di somme erogate in attuazione delle conciliazioni in sede sindacale.<br />Il Tribunale accoglieva, in parte, la domanda delle ricorrenti, con la condanna della Procura al pagamento di una parte delle somme richieste e rigetto di ogni altra domanda.<br />La procura proponeva appello; le ricorrenti appello incidentale.<br />In sede di appello la Corte, in accoglimento dell’appello principale, assorbito quello incidentale, riformava la decisione e dichiarava l’inammissibilità delle domande.<br />Il fulcro della decisione è costituito dal fatto che la Corte ritenne valide le conciliazioni sottoscritte tra le parti e quindi inammissibili giudizi che si fondavano sulla loro illegittimità.<br />Le ricorrenti articolano tre motivi di ricorso. La Procura generalizia si è difesa con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato una memoria. <br />Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. e 411 c.p.c..<br />Con il secondo motivo si denunzia violazione dei medesimi articoli di legge in relazione alla mancata assistenza sindacale avuta nel caso concreto.<br />Nel quesito si chiede se ai fini della legittimità della conciliazione "debba essere intervenuto alla stipulazione un rappresentante sindacale munito di specifico mandato a transigere la controversia debitamente sottoscritto dal lavoratore, ovvero se dall’atto di conciliazione debba comunque risultare che il rappresentante sindacale abbia esaurientemente illustrato tutti i necessari elementi al lavoratore affinché questi abbia consapevolmente ridisposto dei propri diritti e se in mancanza, come nel caso dei verbali sottoscritti dalle ricorrenti, debbano ritenersi sottratte al regime di non impugnabili di cui all’art. 2113, quarto comma, c.c. le conciliazioni sottoscritte in sede sindacale che siano prive di tali requisiti".<br />Con il terzo motivo si denunzia "carenza di motivazione e insufficiente e omesso esame di punto decisivo della controversia", che nel corso del motivo viene identificato nella inimpugnabilità delle conciliazioni e nella sussistenza della "res dubia".<br /> <br />2. Conclusioni<br />I giudici della Corte nella decisione in commento precisano che “per il combinato disposto degli artt. 2113 cod. civ. e 410, 411 cod. proc. civ., le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti ...]<br />collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex art. 2113, commi 2 e 3, cod.civ., solo a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto si evinca la "res dubia" oggetto della lite (in atto o potenziale) e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c.”.<br />La Corte, quindi, accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, anche per quanto concerne le spese del giudizio di legittimità.<br /> <br />Manuela Rinaldi <br />Avvocato foro Avezzano Aq - Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; dal 2013 Tutor di Diritto Civile Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. M. Orlandi<br /> <br /> <br />_________ <br />(1) Ove sia identificata la lite da definire o quella da prevenire e lo scambio tra le parti di reciproche concessioni.<br />(2) Ex art. 411, comma 3, c.p.c. <br /><a href="http://www.diritto.it/docs/35658-accordo-in-sede-sindacale-non-valido-se-il-sindacato-non-informa-il-lavoratore-cass-n-24024-2013?page=2" title="http://www.diritto.it/docs/35658-accordo-in-sede-sindacale-non-valido-se-il-sindacato-non-informa-il-lavoratore-cass-n-24024-2013?page=2" rel="external">http://www.diritto.it/docs/35658-acco ... -cass-n-24024-2013?page=2</a>Thu, 14 Nov 2013 21:59:38 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19422&forum=22Cassazione: non computabilità nel periodo di comporto delle assenze del lavoratore dovute ad infortu [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19421&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: non computabilità nel periodo di comporto delle assenze del lavoratore dovute ad infortu<br />
"L'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'art. 2087 cod. civ. è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall'attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l'insorgere della patologia."<br />Ribadendo tale principio di diritto la Corte di Cassazione,con sentenza n. 25072 del 7 novembre 2013, ha precisato che "le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l'infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza o di specifiche norme, incombendo, peraltro, sul lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate".<br />La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dalla Società datrice di lavoro, ha affermato che "la non computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto si ispira, infatti, allo stesso principio di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, che non consente di valutare secondo i normali criteri il periodo di assenza dal lavoro prolungato oltre i limiti consentiti, nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e, comunque, presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma, altresì, quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie - secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata".<br />La Corte del merito - si legge nella sentenza - ha fatto corretta applicazione di tali principi, non limitandosi a considerare la natura professionale della malattia, ma doverosamente accertando la riconducibilità della stessa a colpa datoriale, verificata anche attraverso la c.t.u. espletata, le cui conclusioni sono state nel senso che la lavorazione cui era addetta il lavoratore era caratterizzata dai rischi specifici costituiti dalla ripetuta movimentazione di pesi sebbene non eccessivi e dalla esposizione a sbalzi di temperatura. <br />In merito alla contestazione dell'accertamento della riconducibilità delle patologie artrosiche a colpa datoriale ai fini della relativa esclusione dal computo del periodo di comporto e dell'accertamento dell'eventuale superamento del relativo periodo, sul rilievo della ritenuta idoneità alle mansioni della lavoratrice all'esito di accertamenti disposti dall'azienda e della mancata comunicazione da parte della prima di patologie di tale tipo, i Giudici di legittimità sottolineano che "In relazione alla responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza, ex art. 2087 cod.civ., l'onere probatorio a carico del lavoratore non è limitato alla prova dell'evento lesivo, ma comprende anche la prova del nesso causale tra tale evento e l'attività svolta; in quest'ambito, peraltro, è possibile la scomposizione del nesso causale in relazione a diversi periodi dell'attività lavorativa, in quanto determinate mansioni (nella specie, sollevamento carichi), in sé faticose ma inizialmente non rischiose né particolarmente usuranti per le modalità con le quali vengono svolte, possono, tuttavia, divenire concausa dell'aggravamento di una malattia preesistente a fronte dell'aggravarsi della situazione fisica del lavoratore, portata a conoscenza del datore, il quale avrebbe dovuto rideterminare il contenuto delle mansioni del lavoratore, e dei propri obblighi di protezione, esentandolo dal compimento dell'attività divenuta rischiosa".<br />(13/11/2013 - L.S.) Lascia un commento • <br /><a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14608.asp" title="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14608.asp" rel="external">http://www.studiocataldi.it/news_giur ... /news_giuridica_14608.asp</a>Thu, 14 Nov 2013 21:42:16 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19421&forum=22legittimo il licenziamento del dipendente che obbedisce ad un ordine illecito del superiore [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19382&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: legittimo il licenziamento del dipendente che obbedisce ad un ordine illecito del superiore<br />
01-11-2013<br /><br />Si può licenziare senza preavviso il dipendente che obbedisce a un ordine illecito di un superiore. Parola di Cassazione! La suprema Corte infatti con la sentenza n. 24334 del 29 ottobre 2013 ha ricordato che il dipendente è tenuto a sindacare la legittimità dell'ordine ricevuto e, se questo risulta illegittimo, non deve seguirlo essendo egli consapevole che, altrimenti, andrebbe ad agire contro la legge. <br />Nel caso di specie la Corte territoriale esponeva che, essendo prossimi i termini di prescrizione per la riscossione dell'imposta di bollo, il direttore dell'Ufficio ... dell'Agenzia aveva ordinato agli impiegati di procedere alla notifica dei verbali di accertamento ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. senza il preventivo accesso presso la residenza dei notificandi; che il lavoratore si era attenuto a dette istruzioni ed aveva percepito un compenso di lire 750 per ciascuna notifica; che era stato rinviato a giudizio per tali fatti dal GIP e che l'Agenzia delle Entrate aveva avviato il procedimento disciplinare e poi lo aveva sospeso dal servizio.<br /><br />Al lavoratore veniva, dunque, comminato il licenziamento in base all'art. 25, comma 5, lettera d) del CCNL comparto Ministeri secondo il quale il licenziamento senza preavviso è previsto per la "commissione in genere-anche nei confronti di terzi-di atti o fatti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro."<br />La Suprema Corte ha precisato che il lavoratore ha ammesso di aver provveduto alla notifica dei verbali di accertamento ai sensi dell'art. 140 cpc senza effettuare il previo accesso domiciliare, che ciò è avvenuto in relazione ad un considerevole numero di atti (43.000) ed in ossequio all'ordine del direttore dell'ufficio e che il ricorrente era consapevole delle disposizione di cui all'art. 139 e 140 cpc e della necessità di un infruttuoso accesso al domicilio del notificando.<br />La motivazione della sentenza impugnata - affermano i giudici di legittimità - "appare, da un lato, contraddittoria, in ordine all'affermata esclusione del dolo nel comportamento del lavoratore, perché dopo aver rimarcato che il ricorrente non era tenuto ad osservare l'ordine impartitogli comportante anche la commissione di reati perché illegittimo potendo, quindi, sindacarne il merito, e dopo aver ancora evidenziato che era di certo errata la convinzione del lavoratore di operare nell'interesse dell'amministrazione per evitare che spirassero i termini di prescrizione dei crediti derivanti dai verbali di accertamento di mancato pagamento del bollo, ha poi la decisione in modo contraddittorio ridimensionando la gravità del fatto addebitato affermando che nel caso di specie dovesse tenersi conto dell'esclusione "di qualsiasi personalità e autonomia indipendente dell'azione" dovendosi negare una tendenza dell'agente ad infrangere le regole e dovendosi censurare il comportamento in esame con sanzione meno grave.".<br />La motivazione appare, inoltre, insufficiente anche perché la Corte d'Appello, una volta riconosciuto che il dipendente dell'Agenzia poteva rifiutare di ottemperare ad un ordine illegittimo avrebbe dovuto parametrare la gravità della condotta del lavoratore sulla normativa in materia di sanzioni disciplinari dettata dalla contrattazione collettiva del settore, previa verifica se detta osservanza di disposizioni contra legem venisse da detta contrattazione espressamente prevista e sanzionata e in caso contrario se altre clausole contrattuali regolanti fattispecie di comportamenti da giustificare il licenziamento potessero estendersi in ragione di una gravità in qualche modo assimilabile a quella in oggetto.<br /><a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14530.asp" title="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14530.asp" rel="external">http://www.studiocataldi.it/news_giur ... /news_giuridica_14530.asp</a>Mon, 11 Nov 2013 19:55:31 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19382&forum=22Re: Chiede l'autorizzazione ad attivare e gestire un istituto di vigilanza privata e trasporto valori, a [da forzista77]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19367&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Chiede l'autorizzazione ad attivare e gestire un istituto di vigilanza privata e trasporto valori, a<br />
La legge è questa....Sat, 9 Nov 2013 09:30:05 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19367&forum=22Servizi igienico assistenziali nei luoghi di lavoro [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19361&forum=34
Sicurezza sul lavoro e Rls:: Servizi igienico assistenziali nei luoghi di lavoro<br />
4 LUGLIO 2013 · RUBRICHE, SICUREZZA SUL LAVORO<br /><br />Eva Pietrantonio *<br /><br />Il Decreto legislativo 81/2008 definisce luoghi di lavoro, ai fini dell’applicazione del Titolo II (Luoghi di Lavoro) del Testo Unico, i luo-<br />ghi «destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro». Per essi il Dlgs 81/08 prevede all’articolo 63 – Requisiti di salute e di sicurezza:<br />1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati<br />nell’Allegato IV.<br />Tra i punti menzionati dall’allegato IV ricordiamo:<br />1.13.1. Acqua<br />1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.<br />1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.<br />(…)<br />1.13.3. Gabinetti e lavabi<br />1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di<br />gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.<br />1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o<br />architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi.<br />(…)<br />Le disposizioni del Titolo II non si applicano ad alcuni ambienti specifici – mezzi di trasporto, cantieri temporanei o mobili, industrie estrattive, pescherecci, campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.<br />È stato chiesto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sottoponendo istanza di interpello di conoscere il parere della Commissione per gli Interpelli (articolo 12 del D.Lgs. 81/2008) in merito alla corretta interpretazione dell’art. 63, comma 1 del Testo Unico ed, in particolare, dei punti 1.13.1.1 e1.13.3.1 dell’Allegato IV. (Commissione per gli interpelli – Interpello n. 4/2013 con risposta del 02 maggio 2013 al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – Prot. 37/0007882/ MA007.A001 – Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo ai “servizi igienico assistenziali” (art. 63, comma 1, e allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008).<br />La Commissione Interpelli si è espressa con il parere fornito il 2 maggio 2013 nell’Interpello n. 4/2013 avente per oggetto “Art.<br />12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo ai “servizi igienico assistenziali” (art.<br />63, comma 1, e allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008)”. La Commissione fornisce le seguenti indicazioni: «Nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all’interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerando che la norma impone al datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico – assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, si ritiene che il datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche».<br /><a href="http://www.lametasociale.it/2013/07/04/servizi-igienico-assistenziali-nei-luoghi-di-lavoro/" title="http://www.lametasociale.it/2013/07/04/servizi-igienico-assistenziali-nei-luoghi-di-lavoro/" rel="external">http://www.lametasociale.it/2013/07/0 ... ali-nei-luoghi-di-lavoro/</a>Fri, 8 Nov 2013 11:08:49 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19361&forum=34Cassazione: chi gioca al pc in ufficio rischia il licenziamento [da nicola74]
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LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: chi gioca al pc in ufficio rischia il licenziamento<br />
15:02 07 NOV 2013<br /><br />(AGI) - Roma, 7 nov. - Rischia di essere licenziato il dipendente sorpreso a giocare, anche per ore, al computer in ufficio invece di svolgere il suo lavoro. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha accolto il ricorso di una societa' contro un verdetto della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato la nullita' del licenziamento intimato a un dipendente accusato di "avere utilizzato, durante l'orario di lavoro, il computer dell'ufficio per giochi, con un impiego - si legge nella sentenza depositata oggi - calcolato nel periodo di oltre un anno, di 260-300 ore", provocando cosi' "un danno economico e di immagine all'azienda". I fatti risalgono al 2007: in primo grado, il tribunale di Roma confermo' il licenziamento, mentre la Corte d'appello decise di annullarlo, condannando il datore di lavoro a riassumere entro 3 giorni il dipendente o a risarcirlo con 6 mensilita'. La decisione dei giudici di secondo grado era stata motivata dal fatto che, nella lettera di contestazione, si faceva "riferimento ad un solo episodio concreto", restando cosi' per il resto "generica e tale da non consentire al lavoratore una puntuale difesa". La sezione lavoro della Cassazione ha accolto invece il ricorso dell'azienda sottolineando che "l'addebito mosso al lavoratore di utilizzare il computer in dotazione a fini di gioco non puo' essere ritenuto logicamente generico per la sola circostanza della mancata indicazione delle singole partite giocate abusivamente dal lavoratore". Per la Suprema Corte e' "dunque illogica" la motivazione della sentenza d'appello "che lamenta indicazione specifica delle singole partite giocate, essendo il lavoratore posto in grado di approntare le proprie difese anche con la generica contestazione di utilizzare in continuazione, e non in episodi specifici isolati, il computer aziendale". La Corte d'appello di Roma, dunque, dovra' riaprire il caso "non considerando generica la lettera di contestazione da cui poi e' conseguito il licenziamento", concludono i giudici di 'Palazzaccio'. (AGI) .<br /><a href="http://www.agi.it/cronaca/notizie/201311071502-cro-rt10208-chi_gioca_al_pc_in_ufficio_rischia_il_licenziamento" title="http://www.agi.it/cronaca/notizie/201311071502-cro-rt10208-chi_gioca_al_pc_in_ufficio_rischia_il_licenziamento" rel="external">http://www.agi.it/cronaca/notizie/201 ... _rischia_il_licenziamento</a>Thu, 7 Nov 2013 22:58:02 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19359&forum=22Re: Licenziamento priorita' [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19327&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Licenziamento priorita'<br />
FIgurati grazie a te, che sei uno dei pochi che ancora RINGRAZIA.....Wed, 6 Nov 2013 10:03:38 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19327&forum=22Licenziamento per superamento del periodo di comporto e assenza per malattia dovuta ad infortunio su [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19324&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Licenziamento per superamento del periodo di comporto e assenza per malattia dovuta ad infortunio su<br />
Licenziamento per superamento del periodo di comporto e assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro<br /><br /><br />Pubblicato in Diritto del lavoro il 05/11/2013<br />Autore: 46994 Rinaldi Manuela Vai alla scheda dell'autore<br /><br />Qui la sentenza n. 22606/2013 - 3/10/2013 - Corte di Cassazione - Sezione civile, lavoro - Civile<br /><br />Ico_a+ Ico_a- <br />Pagina: 1 2 di 2 Dx<br /> <br /><br /><br />Visualizza la tabella n.1<br /><br /><br /> <br />1. Premessa<br />Nella decisione in commento del 3 ottobre 2013 n. 22606 i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore, con mansione di autista, a causa del superamento del periodo di comporto, nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro escluda il periodo di assenza per malattia da infortunio sul lavoro dal calcolo del periodo di comporto.<br /> <br />1.1. La fattispecie <br />In sede di appello la Corte aveva rigettato l'impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale che l'aveva condannato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro di autista dopo aver dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a quest'ultimo in conseguenza dell'accertata insussistenza dell'addebito (1).<br />La Corte partenopea ha osservato che la norma collettiva richiamata dal ricorrente, vale a dire l'art. 29 del CCNL per gli autotrasporti, a sua volta menzionata nell'atto di licenziamento, stabiliva che l'assenza per infortunio non doveva essere computata nel periodo di comporto previsto dallo stesso contratto e che nemmeno poteva negarsi il carattere di infortunio sul lavoro all'incidente occorso al M. il 29/9/2003.<br />Inoltre, il datore di lavoro non aveva eccepito alcunché in ordine alla richiesta di tutela reale avanzata dal proprio dipendente, mentre era infondata l'eccezione di inammissibilità del provvedimento di reintegra per l'asserita cessazione dell'azienda, posto che quest'ultima circostanza era stata smentita dalla visura camerale in atti, senza che l'appellante avesse fornito, da parte sua, la prova del suo assunto difensivo. Infine, era infondata la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte datoriale in considerazione della genericità della relativa domanda e della mancanza di allegazione e prova dei danni subiti.<br />Due i motivi del ricorso per cassazione.<br />Col primo motivo il ricorrente principale si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione all'art. 18 L. 300/1970 ed alla legge n. 604/66, deducendo l'inapplicabilità del contratto collettivo richiamato in sentenza, in quanto egli non era associato alle organizzazioni di categoria che lo avevano stipulato, ed aggiunge che, in ogni caso, dopo la cessazione della sua attività d'impresa non poteva essere più disposta la reintegra nei suoi confronti<br />Col secondo motivo del ricorso principale, formulato per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 414 c.p.c., punti 4) e 5), all'art. 18 della legge n. 300/1970 ed alla legge n. 604/1966, il M. si duole della circostanza che il lavoratore aveva chiesto espressamente di provare che la ditta occupava un numero di dipendenti pari a cinque unità, per cui ciò avrebbe comportato un suo esonero dalla necessità di contestare l'assunto della controparte e di dimostrare il requisito dimensionale dell'impresa ai fini dell'inapplicabilità della tutela reale, tanto più che nel ricorso di primo grado il lavoratore non aveva fatto alcun riferimento all'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300/70.<br /> <br />2. Conclusioni<br />I giudici della Corte hanno precisato, ricordando importanti precedenti sul tema (2) che " in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cut sta accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione dì impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo de! licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. <br />Con l'assolvimento dì quest'onere probatorio il datore dimostra -ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità <br />di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. <br />L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa”. <br /> <br />Manuela Rinaldi<br />Avvocato foro Avezzano Aq - Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; dal 2013 Tutor di Diritto Civile Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. M. Orlandi<br /> <br /> <br />_________ <br />(1) Ovvero il superamento del periodo di morbilità previsto dalla contrattazione collettiva di settore, periodo di malattia che nella fattispecie era dipeso da un infortunio sul lavoro del dipendente.<br />(2) Cfr. Cass. civ., sez. un., 10 gennaio 2006, n. 141.<br /><a href="http://www.diritto.it/docs/35620-licenziamento-per-superamento-del-periodo-di-comporto-e-assenza-per-malattia-dovuta-ad-infortunio-sul-lavoro-cass-n-22606-2013?page=2" title="http://www.diritto.it/docs/35620-licenziamento-per-superamento-del-periodo-di-comporto-e-assenza-per-malattia-dovuta-ad-infortunio-sul-lavoro-cass-n-22606-2013?page=2" rel="external">http://www.diritto.it/docs/35620-lice ... -cass-n-22606-2013?page=2</a>Tue, 5 Nov 2013 09:16:42 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19324&forum=22