Guardie Informate = Guardie Giurate :: Forum
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Portale di informazione per le guardie particolari giurate :: Modulo Forum per XOOPSThu, 22 Oct 2020 00:04:40 +0200http://backend.userland.com/rss/CBB 1.16Forum[email protected][email protected]itGuardie Informate = Guardie Giurate :: Forumhttp://www.guardieinformate.net/modules/newbb/images/xoopsbb_slogo.png
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9252Re: demansionamento [da virus]
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MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: demansionamento<br />
Apposto, ho capito... si ritroverà con qualche bella lettera legale allora... bene.Sat, 30 Nov 2019 13:17:55 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=25640&forum=23Re: legge 104 [da Dam]
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MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: legge 104<br />
Salve, mi rivolgo soprattutto a donatore vip ma anche ad altri esperti in materia, chi usufruisce dei permessi 104 gli spetta il premio di produttività pre intero?! GrazieSun, 14 Jul 2019 19:18:35 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=14855&forum=23Re: Maternità [da lazzaro]
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MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Maternità<br />
Bella notizia, grazie Leon per l'aggiornamento.<br />Consiglio comunque di dare un occhio anche al CIP, che potrebbe aggiungere giornate a quelle obbligatorie.Tue, 3 Apr 2018 15:43:06 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24802&forum=23Congedo Parentale e Riposo [da Gilnikka]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24732&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Congedo Parentale e Riposo<br />
Buongiorno a tutti,<br />ancora una volta un dubbio sulla busta paga...<br />Ho fatto domanda all'INPS di 10 giorni di congedo parentale, in questi 10 giorni capitano 2 giorni di riposo (turnazione 5+1), nella busta paga mi sono stati trattenuti 10 giorni si assenza, compresi i riposi quindi. È giusto il calcolo così??? E nell'ipotesi che mio figlio avessi più di 6 anni e quindi il congedo parentale non è retribuito e avrei bisogno di stare 1 mese a casa, in questo caso mi vengono trattenuti 31 giorni dalla busta paga?? E quindi dopo dovrò dare dei soldi all'azienda??<br /><br />Esempio di come mi è stata calcolata la busta paga:<br />- Retribuzione ordinaria ore 173,00 euro 1323,30<br />- Assenze ore 70,00 (compresi i 2 riposi) trattenute euro 535,44<br /><br />Esempio eventuale 31 giorni di congedo parentale:<br />- Retribuzione ordinaria ore 173,00 euro 1323,30<br />- Assenze ore 217,00 (tutti i 31 giorni) trattenute euro 1659,86<br /><br />Quindi se mi assento 31 giorni di congedo parentale lo stipendio lordo partirà da -336,56 euro??? A chi li dovrò dare questi soldi?? <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil3dbd4d6422f04.gif" alt="" />Mon, 19 Feb 2018 13:33:37 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24732&forum=23Re: Malattia E Festività [da FFS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24726&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Malattia E Festività<br />
Per ora non c'è bisogno di rivolgersi direttamente a un legale.<br />Contatta un sindacato esterno e se anche questo "è indeciso" fai visionare il nostro CCNL e il Cip d'appartenenza a un commercialista del lavoro.Wed, 14 Feb 2018 09:33:08 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=24726&forum=23Re: Malattia per ictus invalidante, cosa accade se scade il decreto? [da carmensita]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20779&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Malattia per ictus invalidante, cosa accade se scade il decreto?<br />
Salve vorrei avere un informazione sono in malattia da maggio a tutt'oggi Ma il problema è che a luglio mi è scaduto il decreto a quanto pare mi hanno sospeso senza nessun avvertimento togliendosi completamente lo stipendio quindi nn percepisco neanche quelli per malattia è lecito tutto questo?Wed, 14 Sep 2016 22:31:50 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20779&forum=23Re: Rinnovo PDA [da Sxxx]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22068&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Rinnovo PDA<br />
Le ricette ( prescrizioni mediche ) hanno validita' di 6 mesi e devono per legge avere la data in cui il dottore ti rilascia la suddetta ricetta. Quindi i farmacisti che controllano nella ricetta la data, oltre i 6 mesi non possono piu' consegnare il farmaco, per cui se non hai piu' chiesto al dottore che ti rinnovasse la prescrizione, Lui sa' bene che non ne fai piu' uso non potendolo reperire per ricetta scaduta. <br />Ma fate piu' attenzione a cosa andate a chiedere al vostro medico, che col lavoro di G.P.G e' probabile trovare dei problemi al rinnovo dei titoli prefettizi.Tue, 30 Jun 2015 23:11:07 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=22068&forum=23Re: MALATTIA NON RETRIBUTA [da Theguard]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21780&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: MALATTIA NON RETRIBUTA<br />
Secondo me avete ragione entrambi !<br /><br />Perchè concordo con Nicola74, in quanto è un discorso di sani principi per far rispettare i propri diritti.<br /><br />Ma concordo anche con SpecialDouty, in quanto per cuieto vivere e sapendo di non avere la lama da parte del manico, pensando alle possibili conseguenze, mette da parte i principi per far rispettare i propri diritti, per "non rischiare nulla".<br /><br />Infine, anche se molto rammaricato ma essendo realista, PURTROPPO farei come ha consigliato SpecialDouty.Sun, 3 May 2015 18:01:38 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21780&forum=23Re: lavoro notturno x invalido [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21673&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: lavoro notturno x invalido<br />
La normativa non prevede uno specifico esonero dal lavoro notturno per le persone con disabilità se non nei casi previsti per la generalità dei lavoratori, come per esempio il giudizio di inidoneità al lavoro notturno emesso da organismi preposti al controllo delle condizioni di salute dei lavoratori (Azienda Sanitaria, Commissioni Mediche di Verifica) o dal Medico Competente nello svolgimento dei suoi compiti di sorveglianza sanitaria in base alla normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008).Wed, 1 Apr 2015 02:03:26 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21673&forum=23Re: Fine infortunio ma non rientro a causa del medico aziendale..... [da Devil666]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21144&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Fine infortunio ma non rientro a causa del medico aziendale.....<br />
Anch io al rientro in servizio dopo periodo di malattia sto in ferie forzate in attesa della visita medica...dicono che e' prevista questa visita dopo 70 giorni continuativi di malattia.Thu, 5 Mar 2015 12:19:18 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=21144&forum=23Re: Malattia particolare e rinnovo pda [da fearful]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20814&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Malattia particolare e rinnovo pda<br />
contattami con un mess privatoTue, 12 Aug 2014 01:50:33 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20814&forum=23Re: vecchio infortunio,ritorna [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20149&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: vecchio infortunio,ritorna<br />
rivolgiti ad un avvocato medico legale lui ti visita poi vediamo cosa dice il medico dell'Inail "io li odio questi dottori pur avendo l'evidenza lo negano vediamo se gli spacchiamo le gambe a loro, se non dicono che e infortunio"Sun, 8 Jun 2014 02:16:39 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20149&forum=23Re: Infortunio sul lavo [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20418&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Infortunio sul lavo<br />
Alex non ti spetta nulla oltre l'inail ma da contratto l'Istituto deve fare un assicurazione che in caso di morte vanno 50 mila euro alla famiglia e invece 100 in caso di Infortunio grave.<br />dovresti chiedere se e in essere questa Assicurazione "oltre quella di legge" e che percentuale ci vuole per usufruirne!Sun, 8 Jun 2014 02:11:33 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20418&forum=23Re: Comunicazione malattia [da Mithas]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20002&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Comunicazione malattia<br />
Ciao,vorrei precisare una cosa che ha detto Nardy:<br />- La comunicazione va fatta il prima possibile,appena si e' in malattia se e' possibile,ma che io sappia basta dire che si e' in mutua fino al...non bisogna specificare dove.<br />- Il cartaceo del medico,salvo guasti di linea inps,non dovrebbe piu' esistere,tramite mail o fax devi inviare,entro il tempo detto da nardy, il codice che ti lascia il medico.Da quel codice la ditta sa tutto,durata,luogo dove inviare eventuali controllo e durata.Mon, 3 Feb 2014 23:41:05 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20002&forum=23Re: maternità [da Mithas]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=15300&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: maternità<br />
<a href="http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5885" title="http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5885" rel="external">http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5885</a><br /><br />Quello e' il link dedll'inps per il congedo parentale,la vostra R.S.A dovrebbe illuminarvi meglio,in alternativa passate da un patronato.Sun, 26 Jan 2014 16:35:30 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=15300&forum=23Re: Si e' in servizio e dopo ci si mette in malattia. [da vigile969]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8349&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Si e' in servizio e dopo ci si mette in malattia.<br />
il giorno che ti metti in malattia viene retribuito come MUTUA anche se hai lavorato, considera che i primi 3 giorni sono sempre retribiti a carico del datore di lavoro.Tue, 10 Dec 2013 22:44:18 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8349&forum=23Re: limiti della mutua [da druido]
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MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: limiti della mutua<br />
per quale azienda lavori? penso ti vogliono fottere i soldi della malattiaSat, 16 Nov 2013 09:23:52 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=18796&forum=23Re: Visita medica aziendale annuale. [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=18169&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Visita medica aziendale annuale.<br />
Bafo,grazie, ma e' come se lo fossi <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil3dbd4e398ff7b.gif" alt="" />Mon, 10 Jun 2013 13:14:57 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=18169&forum=23Re: Aggressione [da Antonio-92]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=17823&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Aggressione<br />
aggiungo che se la prognosi è superiore a 15gg la denuncia scatta in automatico nei confronti dell'aggressore, se inferiore ai 15 è a discrezione tuaTue, 7 May 2013 12:27:35 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=17823&forum=23Re: cardiopalma, pressione sanguigna alle stelle e servizio notturno [da umberto57]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8463&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: cardiopalma, pressione sanguigna alle stelle e servizio notturno<br />
gia' ma ti posso assicurare che casi del genere sono ancora in vigoreThu, 31 Jan 2013 16:45:22 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8463&forum=23Responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro e malattie professionali [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=16786&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro e malattie professionali<br />
(Avv. Adriana Pignataro)<br /><br /><br /><br /><br />Parte Prima<br /><br />1 - Premesse storico giuridiche – normativa nazionale e comunitaria<br /><br />Che il lavoratore dovesse essere assistito è principio antico e costituisce un sentimento fondamentale del vivere in un contesto sociale,Già infatti durante la rivoluzione francese si affermava che” la società è tenuta a provvedere alla sussistenza di tutti i suoi membri.<br />A queste premesse , per altro verso, corrisponde il principio, anch’esso risalente al diciannovesimo secolo e tuttora valido, per cui chi si giova del lavoro di un soggetto ,deve anche assumersi i correlativi doveri ed obblighi intesi a garantire la suddetta assistenza e sicurezza in caso di infortuni o malattie professionali.<br />Il soggetto che deve garantire il lavoratore è, quindi, il suo datore di lavoro, sia esso individuo o persona giuridica.<br />La responsabilità del datore di lavoro nasce dalla necessità di attuare i suddetti principi riconosciuti dalla nostra Costituzione vedi: art.32 (tutela della salute nei luoghi di lavoro), art.35 (tutela del lavoro), art.38 ( tutela del lavoratore in caso di infortunio, malattia), art.41 (l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza alla libertà, alla dignità umana), nonché ribaditi dalle norme dell’ordinamento dello Stato Italiano .<br />Nell’ambito del nostro ordinamento già la lontana legge n.80 del 17 marzo1898 costituisce la prima normativa nella materia prevedendo una assicurazione obbligatoria a carico del datore di lavoro contro gli infortuni per le industrie più pericolose; il primo Testo Unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro viene successivamente emesso con R.D. n.51 del 31.1.1904; la legge n.1765 del 17.8.1935 riconfermava ancora la tutela del lavoratore ed i conseguenti obblighi del datore di lavoro, ed infine, il TU 1124 del 1965 , il D.Legislativo n.38 del 2000 costituiscono l’attuale normativa speciale di riferimento.<br />A parte, ma considerata norma fondamentale, deve essere citata la disposizione di cui all’articolo 2087 del Codice Civile della quale si dirà ed alla quale va affiancata la norma di cui all’art.2049 del medesimo Codice Civile.<br />In sede penale dobbiamo, inoltre tenere presenti altre disposizioni che prevedono, parimenti, la responsabilità del datore di lavoro per particolari fattispecie criminose ( art.437 c.p. art.451 c.p.) per non parlare di tutti i reati contravvenzionali per omissione di misure di sicurezza previsti dal D.Legs.626/94 e successivamente dal citato D.legs n.81/2008.<br />Sono citazioni in sintesi di norme che. poi in prosieguo vedremo più in particolare valutando come la normativa abbia via via previsto i modi e le condizioni per il sorgere di una responsabilità del datore di lavoro nei casi di cui si discute.<br />Altrettanti riconoscimenti del diritto alla salute e sicurezza del lavoratore con conseguenti obblighi per chi ne è datore di lavoro, sono chiaramente previsti dal diritto comunitario.<br />Già il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 all’art.118 prevedeva la protezione del soggetto contro gli infortuni sul lavoro.<br />Nel diritto comunitario , ricordiamo il Regolamento CEE 14 giugno 1971 n.1408<br />che afferma il diritto di rivalsa degli Enti assicuratori nei confronti del responsabile dell’infortunio, ma, in particolare, va ricordata la Direttiva 39/391 art.5 che riconosce l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro. Le Direttive devono, comunque essere recepite dallo Stato Membro con apposita legge, peraltro, ricordiamo che la stessa Costituzione, all’articolo 10 impone di uniformarsi alle norme del diritto internazionale.<br />La responsabilità del datore di lavoro per inosservanza dei suddetti principi è, dunque, riconosciuta anche in sede di diritto comunitario, con la conseguenza che una eventuale normativa interna di uno Stato membro non potrebbe escludere tale responsabilità in quanto contraria a norme comunitarie prevalenti sulla normativa nazionale.<br />Si aggiunga che la Costituzione Europea medesima ha ribadito il diritto a condizioni di lavoro sane e sicure (art.II -91), il diritto ad un livello elevato di protezione della salute umana (art.II-95)<br /><br />2 - Dopo tali premesse, passiamo ad osservare da vicino quale e quando vi sia responsabilità del datore di lavoro per i casi di infortuni o malattie professionali.<br />La responsabilità del datore di lavoro, ovviamente, sorge quando questi non ha osservato gli obblighi a lui imposti per la tutela del lavoratore .<br /><br />In sintesi, al datore di lavoro possono essere riconosciute tre tipi di responsabilità:<br /><br />1° RESPONSABILITA’ CIVILE<br />2° RESPONSABILITA’ PENALE<br />3° RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA<br /><br /><br /><br />RESPONSABILITA CIVILE<br /><br />Come accennato in precedenza, norma basilare per il riconoscimento della responsabilità è l’articolo 2087 del Codice civile che impone al datore di lavoro di adottare le misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.<br />Sul contenuto di detta norma si è molto parlato e molto discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza. Si è detto che in tale disposizione trovano giustificazione ed origine le successive speciali norme che prevedono misure di sicurezza sul luogo di lavoro, che da tale norma trae anche origine la responsabilità penale del datore di lavoro in base all’art.40 codice Penale per non aver impedito l’evento; si è, inoltre, detto che in base ai principi in tale norma enunciati, è giustificata l’azione di regresso dell’ente assicuratore nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Basti ora dire che la norma appare, per così dire, a contenuto aperto. Infatti, la citata disposizione del Codice Civile si riporta solo in via generica ad alcuni parametri quali la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per imporre, poi, al datore di lavoro le misure di sicurezza da adottare.<br />Ne consegue che vi è ampio margine per riconoscere la responsabilità del datore di lavoro, posto che questi si deve sempre adeguare alla evoluzione della tecnica e della esperienza per ritenersi in regola con le misure di sicurezza adottate.<br /><br />Altra disposizione del codice civile da esaminare è quella di cui all’articolo 2049 c.c.<br /><br />In base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche quando l’omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata nell’ambito delle mansioni a lui conferite. In altri termini, il datore di lavoro risponde dei danni causati da violazione di misure di sicurezza compiuti dai suoi preposti o sorveglianti.<br />Sulla natura di tale responsabilità si è ugualmente discusso, ma è prevalente la tesi che trattasi di responsabilità oggettiva come è stato anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 6 marzo 2008 n.6033 ; Cass. 12 marzo 2008 n.6632) che ha affermato la configurabilità della responsabilità di cui all’art.2049 c.c. allorchè tra l’evento illecito e le mansioni affidate sussista un "rapporto di occasionalità necessaria".<br /><br />E’ quest’ultimo uno dei pochi casi di responsabilità che la legge prevede senza indagare sul comportamento del soggetto, responsabilità che nasce sol che il preposto abbia commesso l’illecito nello svolgimento delle incombenze a lui attribuite dal datore di lavoro.<br />Da tanto detto, si può notare l’importanza che il legislatore attribuisce alla tutela del lavoratore.<br /><br />Il principio della responsabilità oggettiva del datore di lavoro viene anche ripreso dalle norme speciali contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al TU 1965/1124 che la prevede all’art.10 come presupposto della azione di regresso dell’INAIL.<br />Ciò posto, il riconoscimento di responsabilità civile del datore di lavoro comporta l’obbligo di risarcire i danni causati al lavoratore a seguito del fatto lesivo verificatosi.<br /><br />Vedremo successivamente quanto in definitiva viene risarcito direttamente dal DL e quanto invece indennizzato dall’Ente assicuratore.<br />In sostanza, il lavoratore deve, per legge, essere interamente indennizzato dei danni subiti a causa del lavoro, e se vi è colpa del DL deve essere da lui risarcito direttamente (vedi danno differenziale) o tramite l’ente assicuratore pubblico INAIL.<br /><br />Un commento a parte. merita l’assicurazione obbligatoria Inail ed i suoi riflessi sulla responsabilità civile del DL.<br />Dice l’art. 10 del TU 1965 n.1124 che la”responsabilità civile del DL per gli infortuni sul lavoro è esonerata, cioè esclusa, dalla assicurazione obbligatoria prevista dal citato TU , ovvero dalla assicurazione INAIL.<br /><br />Ne consegue che il Datore di lavoro non risponde dei fatti che hanno determinato l’infortunio, purchè non si tratti di aver commesso reato per il quale il Dl ha riportato condanna penale.<br />In altri termini , la responsabilità civile del Dl permane , nonostante la suddetta assicurazione, quando abbia avuto condanna penale per il fatto dal quale è derivato l’infortunio.<br />Permane la responsabilità civile del DL, nonostante l’assicurazione INAIL, anche quando vi sia sentenza penale a carico del preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro ritenuto direttamente colpevole dell’infortunio.<br />E’ questo il caso di responsabilità oggettiva del Dl ex art.20049 c.c. di cui si è detto .<br /><br />2 - RESPONSABILITA’ PENALE<br /><br />A questo punto occorre parlare della già menzionata responsabilità penale del DL .<br /><br />Le norme che impongono l’osservanza di misure di sicurezza nello svolgimento del lavoro, sono norme di rilevanza penale la cui inosservanza comporta commissione di reato, passibile di sanzione.<br /><br />Le norme di tale natura sono innanzi tutto quelle previste dal Codice Penale (art.437 cp che stabilisce la responsabilità di chiunque omette di collocare impianti,apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione… con l’aggravante specifica se dal fatto deriva un disastro o un infortunio.<br />Questo è un reato che ha una ampia formulazione e perciò possiamo ritenere ricompreso nelle norme speciali di sicurezza emanate successivamente.<br />Con qualche importante differenza. L’art. 437cp tuttora in vigore non si rivolge solo al DL , ma a chiunque compia quei Fatti illeciti , e quindi anche ad estranei alla organizzazione del lavoro.<br />Inoltre l’art. 437 cp prevede come sanzione la reclusione. Dal che si deduce che il reato è classificabile come “delitto”e non semplicemente “contravvenzione” e come tale, deve essere provato il dolo o la colpa del soggetto.<br />In sostanza il suddetto reato , seppure consiste in una omissione, si differenzia dalle contravvenzioni dove la colpa non deve essere specificamente provata ma è insita nella omissione stessa.<br />Altro reato previsto dal Codice Penale di cui può essere imputato il DL è quello previsto dall’art.451 cp.<br />Anche questo reato è un delitto determinato da omissione , delitto che interessa sia il DL sia altri che lo abbiano compiuto. Anche per tale reato occorre provare la colpa.( omissione o rimozione di apparecchi destinati alla estinzione di un incendio al salvataggio al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro).<br /><br />Più specifiche le norme previste dal D.Legs. 626/1994 che innanzi tutto si rivolgono direttamente al DL e che impongono determinati comportamenti la cui inosservanza determina responsabilità penale del DL. medesimo.<br /><br />Il successivo D.Legs.n.81 del 2008 ha ripreso ed ampliato le norme di sicurezza già previste nelle vecchie leggi di cui in particolare le norme di sicurezza previste dal D.P.R.27 aprile 1955 n.547 ed ha reso ancor più incisivi gli obblighi del DL di quanto non fossero già indicati nel D.Legs. 626/1994 che non aveva avuto, in effetti, piena osservanza .<br /><br />Infortuni eclatanti, (vedi quello presso la Tyssen Group) e malattie professionali altrettanto dilaganti in conseguenza soprattutto dell’uso di amianto, hanno portato il legislatore ad inasprire le sanzioni per i DL inadempienti .<br />Si tratta, dunque di norme di rilevanza penale la cui inosservanza da parte del DL o dei suoi preposti, comporta la esclusione dell’esonero previsto dalla assicurazione INAIL e sanzioni penali .<br />Si tratta, peraltro, di responsabilità penale per reati contravvenzionali per i quali è previsto l’arresto o l’ammenda. Ciò vuol dire che per le omissioni commesse dal DL la colpa è insita nella omissione stessa senza doverla provare specificatamente.<br /><br /><br />3 – RESPONSABILITA’AMMINISTRATIVA - Responsabilità della società datrice di lavoro<br /><br />Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 ha riconosciuto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, siano esse società o associazioni anche prive di personalità giuridica. In effetti, questa responsabilità viene rilevata in sede penale, e si aggiunge a quella della persona fisica che materialmente ha realizzato l’illecito. Per la prima volta nel nostro ordinamento , viene rilevata in sede penale la responsabilità degli enti .<br />Poiché, comunque, è principio fondamentale che la responsabilità penale è personale, si è continuato ad affermare che, seppure rilevabile in sede penale, trattasi di responsabilità per così dire amministrativa. In sostanza, l’ampliamento della responsabilità degli Enti tende a coinvolgere nella punizione di alcuni illeciti penali il patrimonio degli enti stessi e, quindi, tende a coinvolgere gli interessi economici dei soci i quali, prima di tale normativa, non subivano nessuna conseguenza dall’accertamento di reati commessi dagli amministratori o dipendenti, con conseguente vantaggio della società.<br /><br />Si tratta di una grande innovazione normativa in quanto ora l’ente o la società datrice di lavoro ed i soci, non possono considerarsi estranei al procedimento penale per i reati commessi violando norme di sicurezza a vantaggio o nell’interesse dell’ente.<br /><br />I reati presi in considerazione sono l’omicidio colposo o le lesioni gravi e gravissime commesse con violazione degli obblighi non delegabili del datore di lavoro.<br />Il.Legs. 231/2001 è stato integrato dal TU salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Legs. 6 marzo 2007 .<br />L’articolo 300 del decreto sicurezza sostituisce l’art. 25septies del D.Legs.231/2001 ( omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse<br /><br />Esimente per la responsabilità dell’ente è la dimostrazione di aver adottato modelli e misure standar di organizzazione indicate dall’articolo 30 del decreto sicurezza.<br /><br />3 – COPERTURA ASSICURATIVA INAIL<br /><br />Dopo aver indicato quale sia la responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, occorre brevemente accennare alla copertura assicurativa che l’INAIL, ente di assicurazione pubblica, dà al datore di lavoro in caso di evento lesivo occorso ad un suo dipendente che possa classificarsi infortunio sul lavoro o malattia professionale.<br /><br />La normativa di riferimento è il TU n.1124 del 1965 e successive norme integrative come in particolare il D.Legs. n.38 del 2000.<br /><br />Secondo la citata normativa, dicesi infortunio sul lavoro quello avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale o una inabilità assoluta temporanea.<br /><br />Dicesi malattia professionale quelle indicate nella tabella le quali che siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella e quelle non indicate in tabella e non causate da una lavorazione specificata in tabella purchè comunque sia provata la causa di lavoro.<br />Tale ultima definizione è il risultato degli interventi della Corte Costituzionale per cui la copertura sussiste anche se le malattie non siano previste nella tabella , ma si dia la prova della causa di lavoro.<br /><br />Detto ciò, l’assicurazione che copre tali eventi lesivi esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile, permane, invece, se vi sia stata condanna penale del datore di lavoro o dei suoi preposti di cui risponde ex art.2049 c.c.<br /><br />All’infortunato beneficiario della assicurazione l’Ente corrisponde l’indennizzo al posto del datore di lavoro.<br /><br />Ovviamente, se l’indennizzo dell’Inail non copre l’intero risarcimento civilmente dovuto all’infortunato, il datore di lavoro risultato penalmente responsabile deve risarcire al proprio dipendente quella parte di danno non coperta dalla assicurazione (danno differenziale).<br /><br />In sostanza, se non vi è responsabilità penale del datore di lavoro, l’assicurazione Inail indennizza direttamente l’infortunato e come detto, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile derivante dal fatto lesivo subito dal lavoratore.<br /><br />Parte seconda<br /><br />COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO<br /><br />1 – Come è noto le persone danneggiate dal reato possono costituirsi parte civile nel procedimento penale instaurato contro il responsabile dell’illecito penale che viene a lui imputato.<br />Detto questo in via generale ne consegue, per quanto riguarda l’argomento di cui stiamo parlando, che contro il datore di lavoro imputato di reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime per omissione di misure di sicurezza sul lavoro, la parte lesa può costituirsi parte civile. Quando parliamo di parte danneggiata ci riferiamo, innanzitutto, sia allo stesso infortunato, sia ai congiunti dello stesso.<br />Per molto tempo, si è anche parlato di costituzione di parte civile dell’Inail quale ente assicuratore dell’infortunato.<br />Vi è chi sosteneva la impossibilità di costituzione dell’ente non essendo esso direttamente danneggiato.<br /><br />A questo proposito occorre far cenno al perché l’Inail potrebbe partecipare al processo penale e costituirsi parte civile.<br />L’ interesse potrebbe ritenersi derivante dal diritto di regresso riconosciuto all’Inail nei confronti del datore di lavoro penalmente responsabile per ottenere il rimborso delle prestazioni erogate all’infortunato .<br />In ogni caso , si è subito sentita l’esigenza di un intervento dell’Inail nei procedimenti penali per infortuni e malattie professionali in quanto ritenuto utile ad incentivare le aziende alla prevenzione e si sono formulate varie ipotesi per giustificare tale intervento.<br />Si è sostenuto che l’Inail può ritenersi quanto meno ente rappresentativo di interessi lesi dal reato e quindi, come tale, intervenire. Il bene leso sarebbe quello della integrità fisica del lavoratore cui l’Inail per legge è preposto alla tutela, infatti l’ente svolge una funzione anche di prevenzione; di conseguenza ad esso si dovrebbe riconoscere la legittimazione all’intervento ad adiuvandum della pubblica accusa, collaborando nell’istruttoria.<br />La tesi appare interessante, ma va detto che i giudici non la seguirono e la Corte di cassazione con una sentenza del 24 novembre 1997 affermava che l’assicuratore non è legittimato neppure alla costituzione di parte civile in quanto non può essere considerato né offeso né danneggiato dal reato; altra sentenza della Cassazione è quella del 15 dicembre 2000 n.2952 che parimenti escludeva l’ammissibilità della costituzione di parte civile dell’Inail.<br />Peraltro, va ricordato che i giudici di merito alcune volte furono di diverso avviso rispetto alla Cassazione, ammettendo la costituzione di parte civile dell’Inail. Ricordiamo il Tribunale di Ravenna investito a seguito di un terribile plurimo incidente di lavoro che ammise l’Inail il 28 marzo 1990, il Tribunale di Siracusa nel 1999, il Tribunale di Ascoli Piceno nel 2002.<br />Tutte le questioni sono state eliminate allorchè è stata emanata la legge n.123 del 2007.<br /><br />Infatti, l’articolo 2 della citata legge impone al Pubblico Ministero di informare l’Inail quando eserciti l’azione penale per omicidio colposo o lesioni gravi commesse con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini della eventuale costituzione di parte civile.<br />Dunque l’Inail è riconosciuto dal legislatore legittimato ad essere parte civile nel processo penale, sarà poi l’ente a decidere se costituirsi o meno.<br /><br />Il diritto è stato ribadito all’articolo 61 del successivo D.legs.n.81 del 2008.<br /><br />In conclusione l’Inail è ora legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale contro il datore di lavoro imputato di omicidio colposo o lesioni personali gravi e gravissime per chiedere il rimborso delle prestazioni erogate all’infortunato in virtù del diritto di regresso riconosciuto dall’art. 10 del TU 1124 del 1965 nei confronti del datore di lavoro penalmente responsabile.<br />A questo proposito ricordiamo una sentenza della Cassazione Penale del 9 ottobre 2008 che prende atto di quanto statuito per legge .<br /><br />Si conclude, quindi, il cerchio delle responsabilità in caso di infortuni sul lavoro riconosciute in capo al datore di lavoro dell’infortunato.<br /><a href="http://www.laprevidenza.it/news/documenti/responsabilita_pignataro/4754" title="http://www.laprevidenza.it/news/documenti/responsabilita_pignataro/4754" rel="external">http://www.laprevidenza.it/news/docum ... onsabilita_pignataro/4754</a>Wed, 30 Jan 2013 23:41:11 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=16786&forum=23Re: RETRIBUZIONE IN INFORTUNIO!!urgente!! [da ombra28]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12536&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: RETRIBUZIONE IN INFORTUNIO!!urgente!!<br />
grazie.Tue, 29 Jan 2013 19:22:01 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12536&forum=23Re: Donazione sangue [da curtis]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=16696&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Donazione sangue<br />
Capito. Grazie mille.Thu, 24 Jan 2013 13:30:45 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=16696&forum=23Legge 68/99 come viene applicata in Vigilanza? [da radiokhaos]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=16655&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Legge 68/99 come viene applicata in Vigilanza?<br />
Buongiorno a tutti, secondo l'Art. 3 della Legge 68/99 prevede che un Istituto di Vigilanza Privata (equiparato a un servizio di Polizia) deve avere un iscritto ogni 15/35 dipendenti e due iscritti ogni 35/50 per il solo ruolo Amministrativo (e quindi non in divisa perche' questi rientrano nelle funzioni tecnico operative).<br /><br />DOMANDA: ma questa legge per un IVP viene applicata facendo la somma di TUTTI i dipendenti (quindi amministrativi + operativi) oppure SOLO degli amministrativi (cioe' ho 15 segretarie amministrative e sono tenuto a prendere un diversamente abile)??<br /><br />Sono un po' nel dubbio perche' non capisco se la legge si riferisce a tutto il personale o solo ad un determinato ruolo!<br /><br />Grazie per la risposta!Thu, 17 Jan 2013 15:08:33 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=16655&forum=23Re: Come stare a casa quando vuoi: Ultimo,Natale,ecc... [da Guaglione]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12532&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Come stare a casa quando vuoi: Ultimo,Natale,ecc...<br />
Avete i sottoufficiali di turno?Thu, 17 Jan 2013 09:57:09 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12532&forum=23Re: Limite di giorni max per la malattia e licenziamento. [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8292&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Limite di giorni max per la malattia e licenziamento.<br />
Rientrano nel conteggio della malattia anche i gg i riposo,cmq dai un occhiata agli art.124 e 125 del ccnl che trovi nel sito nella sez.info e leggi. ciao.Mon, 8 Oct 2012 20:36:51 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8292&forum=23Re: Certificato Guardia Medica [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=15476&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Certificato Guardia Medica<br />
bella domanda..intanto prova ad andare alla guardia medica..e poi lunedi di corsa alla usl per farti assegnare un medico!Fri, 7 Sep 2012 19:27:56 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=15476&forum=23Re: Periodo di prova e riposi [da nicola74]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12830&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Periodo di prova e riposi<br />
Confermo.Sun, 26 Aug 2012 14:03:22 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12830&forum=23Re: legge 104 x padre che vive fuori citta'!! [da nardy]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=15278&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: legge 104 x padre che vive fuori citta'!!<br />
Salve Pietro!<br />Spero che questa risposta fa il tuo caso specifico.<br /><br />Questo non è il mio contributo, ma di qualcun'altro.<br /><br />Se il tuo familiare ha già fatto la visita per ottenere i benefici della L.104 ed ha il verbale, è sufficiente che tu vada da un patronato per fare la richiesta dei 3 gg di permessi mensili. Dovrai portare la tua ultima busta paga. E' una procedura abbastanza veloce, nel giro di due settimane dovresti avere l'autorizzazione dell'Inps. <br /><br />Se, invece, il tuo familiare non ha il verbale L.104, dovrà farselo rilasciare. Affidati a un patronato a cui dovrai portare il certificato emesso dal medico curante (fai attenzione che sia il certificato per la richiesta della 104 altrimenti non lo accettano) dove si attesta la patologia dell'invalido. Il patronato inoltrerà la domanda, dopo diversi mesi il tuo familiare verrà chiamato per una visita collegiale nella sede Ausl più vicina a te e, se è riconosciuta l'invalidità, gli verrà recapitato il verbale. Tutte queste operazioni sono molto lunghe, ci vogliono circa 4 mesi (dipende dalle zone). Una volta in possesso del verbale dovrai procedere come ti ho spiegato all'inizio. Non devi fare alcuna comunicazione preventiva in azienda. Quando hai l'autorizzazione, la porti in azienda (trattienine una copia) e quando devi stare a casa per assistere il tuo genitore dovrai specificare che chiedi un permesso L.104.Mon, 23 Jul 2012 15:30:15 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=15278&forum=23Re: infortunio e ferie [da PIETRO]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=14860&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: infortunio e ferie<br />
ragazzi avevo dimenticato di finire il mio racconto!!!be' comunque,niente,tutto a posto alla visita che ho fatto alla sede inail di competenza,ho aspettato prima cosa mi dicessero e ovviamente mi hanno prolungato l'infortnio,cosi' gli ho subito detto che nella data in cui mi sarei dovuto presentare da loro,non potevo esserci poiche' avevo un biglietto aereo prenotato precedentemente x una partenza importante alla quale non potevo mancare assolutamente e cosi' mi fu chiesto in quale citta' ''d'italia''sarei dovuto andare e loro instantaneamente mandarono un e-mail e mi stamparono la richiesta della visita li' x il giorno previsto,e infatti cosi' fu,partii tranquillamente x la mia destinazione e in data prevista andai a fare tranquillamente la visita.Questo quindi x mettere a conoscenza tutti voi colleghi che funziona cosi',spero ovviamente mai ma per un eventuale infortunio,l'unica parte triste della storia e' che alla fine me lo chiusero e tutto fini',ma adesso visti i post traumatici che sto vivendo,provero' a dare una sbirciatina sul sito x vedere un po come ci si deve comportare in caso di ricaduta!!!ciao a tutti i colleghi!!!Mon, 23 Jul 2012 08:52:15 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=14860&forum=23Re: Assicurazione sulla vita a 10€ al mese [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=14623&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Assicurazione sulla vita a 10€ al mese<br />
ok chiederemo a LEON di spostarlaWed, 2 May 2012 00:56:02 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=14623&forum=23Re: domanda [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=14531&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: domanda<br />
Discussione chiusa.<br />manca il titolo.<br /><br />se qlc altro utente in fututo avra' lo stesso problema e fara' una ricerca sul forum non trovera' la risposta con un titolo cosi.Fri, 13 Apr 2012 08:23:02 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=14531&forum=23Re: giubbotto antiproiettile e patologie della colonna vertebrale [da Simeon]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=13642&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: giubbotto antiproiettile e patologie della colonna vertebrale<br />
Anubys mi spiace risponderti con ampissimo ritardo. Siccome a breve riprenderò questo servizio e siamo in 13 guardie che dovrebbero farlo, spero che non mi mandino troppe volte mentre altri se ne stanno imboscati col sedere attaccato alla sedia a fare nulla. Vedrò al limite di tutelarmi in questo modo e cioè non facendomi assegnare quel servizio troppo soventemente a favore di altri che invece lo evitano proprio perché sono amici del capo servizio il quale tra le altre cose si sottrae lui stesso da questo servizio! Come se a bordo di una nave il comandante si assenta dalla plancia perchè non ha voglia di starci e preferisce starsene invece nella sua cuccetta (per modo di dire cuccetta) a fare i cavoli suoi.. però sempre in servizio è, o sbaglio?!?! Quanti Schettino esistono in Italia!<br />Se poi dovessi rivolgermi al Questore, il problema del giubbetto sarebbe quello minimo, perché ne dovrei denunciare di cose che non vanno bene in quel covo di carogne irresponsabili dove mi ritrovo a lavorare!Wed, 28 Mar 2012 11:09:02 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=13642&forum=23Re: richiesta dall'azienda di terminare prima la malattia [da pedro]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=13718&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: richiesta dall'azienda di terminare prima la malattia<br />
<strong>Hot Fuzz dai retta a quello che ti hanno scritto....</strong> <br /><br />Ricordati che sei tu che rispondi di eventuali anomalie non il tuo datore. Rischi di mettere in cattiva luce anche il tuo medico di fiducia.<br /><br />Chiama semplicemente il tuo ufficio e digli che il certificato il medico lo ha gia spedito all'INPS (posta telematica) quindi non può farne un'altro e tu sei costretto a rispettare i giorni dati dal medico a cusa di possibili conrolli che possono avvenire da parte dell'INPS anche all'ultimo minuto.<br /> <br />Inoltre <u>se tu lavori anche la domenica</u> il dottore può darti anche quella come giornata di malattia, il tuo datore dice cose non vere... tutto l'organico sanitario italiano, competente a questo incarico, possono dare malattia 7 giorni su 7 compreso il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua ecc ecc per tutti i 365 giorni dell'anno.<br /><br />Ti vuole fregare per coprire i sui bisogni! <br /><br /><u>tu vai per la tua strada</u> anche perchè la prossima volta ti chiederà di contattare prima lui del medico, per consigliarti quanti giorni prendere.<br />CIAO!Mon, 9 Jan 2012 13:07:31 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=13718&forum=23Re: INCIDENTE CON MEZZO DI SERVIZIO E ASSICURAZIONE CASCO [da pensionato]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=13277&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: INCIDENTE CON MEZZO DI SERVIZIO E ASSICURAZIONE CASCO<br />
In tanti anni ho visto diversi di questi incidenti e non ho visto mai nessun dipendente risarcire il danno dell'auto. Queste sono coperte da assicurazioni, alcune aziende usano assicurare il veicolo con la franchigia cioè per risparmiare si accollano fino ad una certa cifra x (600 euro)più o meno di danno subito. Questi potrebbero essere i soldi che ti potrebbero chiedere di risarcimento, ma se ti rivolgi a chi di competenza ne verrai fuori pulito (avvocati, sindacati) anzi ti dirò che i miei colleghi sono riusciti ad avere il risarcimento danno personale dall'assicurazione perchè anche l'autista è coperto da assicurazioneThu, 1 Dec 2011 07:58:05 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=13277&forum=23Re: ferie dopo malattia [da biocing]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12617&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: ferie dopo malattia<br />
ok grazieTue, 12 Jul 2011 16:32:08 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12617&forum=23Re: Infortunio e periodo di comporto [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12085&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Infortunio e periodo di comporto<br />
<a href="http://www.wikilabour.it/Default.aspx?Page=Comporto%20per%20malattia&AspxAutoDetectCookieSupport=1" title="http://www.wikilabour.it/Default.aspx?Page=Comporto%20per%20malattia&AspxAutoDetectCookieSupport=1" rel="external">http://www.wikilabour.it/Default.aspx ... AutoDetectCookieSupport=1</a>Sun, 1 May 2011 03:04:51 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12085&forum=23Re: legge 104 [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=130&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: legge 104<br />
sarebbero 2 ore al giorno cosi era, ma siccome le cose cambiano di continuo vedi circolari inps sul loro sito citando la 104 ok ,magari ci sono le modalita' di richiesta.Tue, 26 Apr 2011 03:25:24 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=130&forum=23Re: legge 104 permessi [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11471&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: legge 104 permessi<br />
vedo che sei al corrente delle norme di legge.Thu, 21 Apr 2011 02:42:20 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11471&forum=23Re: periodo di prova [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11683&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: periodo di prova<br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />sergioc ha scritto:<br />Salve, assunto da poco tempo, ancora in prova, ho avuto un infortunio sul lavoro di lieve entita',causa delle precarie condizioni di lavoro, vorrei sapere essendo iscritto nelle categorie protette legge 68/99 se e' il caso che informi l'istituto di vigilanza per avere condizioni di lavoro piu' umane.<br />Grazie per i consigli.</blockquote></div><br /><br />in primo luogo se sei in categoria 68/99 dovresti gia' avere un posto di lavoro decente, in seconda cosa vorrei capire dove ai avuto l'infortunio? e anche se da questo e scaturito aLTRO PUNTEGGIO DI INVALIDITA'?<br /><br />comunque tu non devi informare nessuno perche' come tu ai detto prima ti hanno assunto con la legge 68/99 quindi sanno benissimo che non possono adibirti a lavori che i comuni lavoratori sani di costituzione fanno!<br />se ritieni che ti fanno fare le stesse cose che fanno gli altri aspetta che passino almeno 6 mesi e poi lamentati non prima perche' possono lasciarti a casa.<br /><br />ciao da AnubysSat, 5 Mar 2011 23:55:12 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11683&forum=23Re: infortunio [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10992&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: infortunio<br />
come vedo nessuno a saputo dare le giuste indicazioni al collega!<br />allora in caso di infortunio tutte le visite e le cure devi conservare tutti i ticket che paghi e quando ti chiamera' a visita l'inail devi presentarli per il rimborso.<br /> ma di solito si va subito alla sede di competenza dell' inail per farsi rilasciare un esenzione momentanea per effettuare tutte le cure dopo di che alla voce infortuni del CCNL vi spiega che in caso di punteggio invalidante vi viene corrisposto un rimborso extra inail.<br />riguardo l'infortunio conducente non penso che fanno assicurazioni!Sun, 27 Feb 2011 23:17:58 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10992&forum=23Re: infortunio [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11607&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: infortunio<br />
sei nella stanza giusta.<br />riguardo l'infortunio ce un assicurazione oltre la normale dell'inail, e si tratta di quanto punteggio ti danno, dopo la visita che farai sempre a l'inail per i postumi invalidanti!<br />se ti danno meno di 10 punti non ti danno nulla, ma se li superi puoi richiedere all'IVP di attivare la procedura di rinborso della polizza che il contratto stabilisce di pagare per ogni lavoratore che in caso di infortunio grave copre fino a 100 mila euro e 50 in caso di morte!!!<br /><br />vedi contratto CCNL alla voce infortuni<br /><br />sempre sul nostro sito alla tua sinistra.Sun, 27 Feb 2011 23:06:19 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11607&forum=23Re: Mettersi in malattia...come? [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11587&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Mettersi in malattia...come?<br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />zerodieci ha scritto:<br />Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />ombra42 ha scritto:<br />Se non puoi presentarlo di persona o tramite un tuo familiare o conoscente, puoi sempre spedirlo tramite raccomandata meglio se è con ricevuta di ritorno entro e non oltre le 24 ore dal rilascio del certificato.</blockquote></div><br />Ma se uno è malato (ci sta che non possa muoversi da casa per più di 24 ore) e non ha nessuno da mandare a fare la raccomandata o all'ivp?</blockquote></div><br /><br />questo e un problema che mi sono posto tante volte, io sono uscito con la febbre e o inviato un fax (quello fa testo in ambito giuritico) poi o consegnato il certificato alla ditta.<br />a l'inps ci pensa il dottore con il computer.Sun, 27 Feb 2011 22:56:16 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11587&forum=23Re: Auto di servizio al domicilio e infortunio...... [da Farrel]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11493&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Auto di servizio al domicilio e infortunio......<br />
...... <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb4f042f70.gif" alt="" />Wed, 9 Feb 2011 14:46:13 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11493&forum=23Re: agevolazioni legge 104/92 [da cinese]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8659&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: agevolazioni legge 104/92<br />
XBERETTA 75 hai diritto al servizio piu vicino casa e al turno piu consono per assistere tuo figlio puoi usufruire del concedo parentale per un figlio con la retribuzzione del 30% dello stipendio PUOI USUFRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE 104 RETRIBUITA AL 100% PER 100% DELLO STIPENDIO NON PERDI NULLA TI PUOI PRENDERE SE NON ERRO FINO A TRE ANNI DI SEGUITO se non vengono accetate le tue richieste sono perseguibbili penalmente e la storia CREDIMI è MOLTO SERIA perchè al quel punto intervengono gi organi preposti dello stato e sono ca..i AMARI possono giocare su tutto ma sull'handicap NO basta una semplice lettera di un avvocato e vedrai che dal giorno dopo ti contatteranno subito con tanto di scuse questo è grave se vogliono rimanere aperti e gravissimo puoi denunciarli se succede qualcosa a tuo figlio e posso dirti che pagano consulta un avvocato e poi vedrai se vedi che ti fanno ritorsioni è (mobing) per una 104 be ti pagano per nuovo,i modelli li puoi trovare sul sito imps ricordati puoi prenderti il congedo straordinario chè differente da quello parentale chè pagato al 30% dello stipendio base quell'altro al 100% per 100% fino a tre anni di seguito facendo domanda 15 gg prima sono due fogli uno va all'imps e l'altro in azienda puoi usufruire di tre giorni al mese anche in ore come vedi non devi avere paura di niente perchè chi ha la 104 ha dei SERI PROBLEMI OK IN BOCCA A LUPO E NON FARTI PECORA non avere pauraSun, 30 Jan 2011 20:29:29 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8659&forum=23Re: Malattia è urgente chi mi può aiutare?? [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10135&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Malattia è urgente chi mi può aiutare??<br />
si!Thu, 26 Aug 2010 02:08:24 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10135&forum=23Re: Contratto Apprendistato,la malattia? [da Vincenzo89]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9972&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Contratto Apprendistato,la malattia?<br />
grazie per la risposta,quindi ANUBYS ricapitolando io in un anno posso fare 240 giorni di malattia?sicuramente 180 vero?Grazie ancoraFri, 16 Jul 2010 17:45:09 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9972&forum=23Re: Info su Infortunio in Servizio.. [da Pocket]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8538&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Info su Infortunio in Servizio..<br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />ANUBYS ha scritto:<br />.... per loro sei sempre un a pedina appena possono ti additano come lavativo (tutti i malati sono lavativi) quindi da eliminare perche' non piu' sfruttabili!!!!</blockquote></div>.<br /><br />Tutto vero.... è capitato anche a me, dopo 2 ANNI e 1/2 di INFORTUNIO consecutivo, son tornato al lavoro ( con il 23% di invalidità ) e il DIRETTORE mi ha detto :<br /><br />" quì non c'è posto per gli invalidi....salvo che tu non raggiunga oltre il 48% di invalidità ....per cui ...o ti licenzi da solo o ci pensiamo noi...ci sono 1000 modi per licenziare un dipendente "<br /><br />Detto....fatto .... è dal 1998 che ho impugnato il licenziamento e la causa è tutt'ora in CASSAZIONE !!! <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil47031a01a9520.gif" alt="" /> .<br /><br />Stessa sorte penso mi toccherà ora .... è dal DICEMBRE 2008 che sono in INFORTUNIO/MALATTIA e nell' IVP non stanno più<br />nella pelle per quanto non vedono l'ora di licenziarmi.<br /><br />Anche in questo caso ...."venderò cara la pelle" <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb4ce92ea8.gif" alt="" />Fri, 26 Feb 2010 16:46:01 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8538&forum=23Re: Infortunio in Servizio.. Chiedo informazioni agli esperti.. [da Lumacone]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8687&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Infortunio in Servizio.. Chiedo informazioni agli esperti..<br />
Mi sono Rivolto ad un Avvocato e mi ha detto che l'infortunio è una cosa,ma che l'assicurazione deve coprire i danni riportati dal trasportato.. Ho quindi dato delega a Lui che è ben lieto di seguirmi sopratutto dopo che gli ho comunicato il fatto del mio I.V.P vaneggiando diceva che fa l'INAIL,che sono coperto da loro e che non devo fare altro.. Sono talmente tanto scaltri,evidentemente,che non capiscono che sono 2Cose ben separate e distinte..Sat, 16 Jan 2010 10:46:09 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8687&forum=23Re: G.p.G. e diabete vanno daccordo??!! [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7741&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: G.p.G. e diabete vanno daccordo??!!<br />
a cosi va meglio ok buona fortunaSun, 27 Sep 2009 04:49:15 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7741&forum=23Re: PERMESSO MORTE PARENTE STRETTO [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7488&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: PERMESSO MORTE PARENTE STRETTO<br />
SI nel tuo caso il CCNL articolo da me riportato ti permette di usufruire di 3 giorni di permesso retribuito pero' devi portare il certificato di morte che loro inoltreranno a l'INPS per il rimborso. allego articolo CCNL<br /><br />Art. 94 - Congedi per eventi e cause familiari retribuiti<br />La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la Legge 53/2000, nel caso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire: a) giorni 3 (tre) lavorativi all'anno;b) in alternativa ai 3 (tre) giorni, potranno concordare con il datore di lavoro, modalità di orario diverse, anche per periodi superiori a tre giorni. Lo svolgimento della prestazione dovrà comunque comportare una riduzione di orario complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. La richiesta dovrà essere fatta con lettera scritta indicando: l'evento che dà titolo al congedo e i giorni in cui si intende usufruirne, fermo restando che il godimento dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dalla data dell'evento o dell'accertamento dell'insorgere della grave infermità o necessità. Nell'ipotesi di fruizione dei congedi di cui al punto b), l'accordo dovrà essere formulato con lettera sottoscritta dalle parti e dovrà indicare i giorni di congedo (3 o più di 3) e le modalità di espletamento dell'attività lavorati-va. I congedi di cui al presente articolo sono cumulabili con i congedi previsti agli altri articoli del presente Contratto.Tue, 18 Aug 2009 01:14:08 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7488&forum=23Re: visite medico fiscali durante la malattia [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7085&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: visite medico fiscali durante la malattia<br />
concordo con gpg73Thu, 23 Jul 2009 04:55:02 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7085&forum=23Re: lettera d'addebito [da Igor]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7124&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: lettera d'addebito<br />
Intanto rispondi alla contestazione, allegando alle spiegazioni le copie fotostatiche dei documenti (certificati) rilasciati sia dal tuo medico, che da quello che ti ha visitato all'INPS.<br /><br />Mi raccomando, ENTRO CINQUE GIORNI: visto come ti stanno trattando, direi che è il caso di rispettare i tempi.<br /><br />IgorSun, 12 Jul 2009 21:01:22 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7124&forum=23Re: calcolo di anno solare da parte degli istituti [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7118&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: calcolo di anno solare da parte degli istituti<br />
<a href="http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7084&forum=9&post_id=91287#forumpost91287" rel="external" title="">discussione anno solare gia aperta qui.</a>Sat, 11 Jul 2009 18:49:04 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7118&forum=23Re: Richiesta di agevolazioni nei turni di servizio a causa d'invalidità. [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7036&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Richiesta di agevolazioni nei turni di servizio a causa d'invalidità .<br />
qlimax vai prima dal dottre della 626 e spiegagli il problema e lui decidera dove metterti e se puoi fare la notte!!! chiedi un incontro al responsabile aziendale della 626 e poi chiedi di parlare col dottore competente ok<br /><br /><br />fammi sapereMon, 29 Jun 2009 01:57:32 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7036&forum=23Re: Posto di lavoro e invalidità [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6989&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Posto di lavoro e invalidità <br />
e un iter che devi percorrere per avere degli altri diritti dal tuo datore di lavoro pero se vai ad un patronato ti diranno tutto!Thu, 25 Jun 2009 23:23:49 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6989&forum=23Re: Infortunio nel periodo di prova. Chiarimenti sugli Artt. 50 e 127 del C.C.N.L. [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6621&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Infortunio nel periodo di prova. Chiarimenti sugli Artt. 50 e 127 del C.C.N.L.<br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />alex711 ha scritto:<br />ANUBYS era un semplice chiarimento sugli Artt. 50 e 127 del C.C.N.L. che recitano cose diverse, pur parlando d'infortunio!</blockquote></div><br /><br /><br />di fatto sta che i lor signori che firmano questi contratti dovrebbero prima leggere cosa scrivono!!!! e non farci diventar matti a noi per cercare un interpretazione. <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil4703199c2a7f4.gif" alt="" />Mon, 18 May 2009 02:52:15 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6621&forum=23Re: Nuovi orari visite medico-fiscali [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4963&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Nuovi orari visite medico-fiscali<br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />Igor ha scritto:<br /><strong>Nota per gli utenti del forum.</strong><br /><br />Alcune citazioni del precedente post di <strong>midnight72</strong>, fanno riferimento al settore pubblico e non a quello privato, nonché ad un CCNL che non ci riguarda: tenetene conto.<br /><br />Oltretutto, alcune cose (ad esempio, <strong>le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici</strong>) ultimamente <strong>sono cambiate</strong>, quindi leggetelo attentamente e fate riferimento solo alle informazioni "generiche".<br /><br />Igor</blockquote></div><br />igor fai le cose complete (come sempre) posta anche gli orari e il cambiamento "potrebbe servire a qualcuno?"<br /><br />ciao <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil470319e8aa747.gif" alt="" />Sun, 26 Apr 2009 12:16:18 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4963&forum=23Re: Invalidità [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6541&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Invalidità <br />
non e computata nella vigilanza, la legge categoria protetta. per essere assunti si deve essere di sana e robusta costituzione se no la domanda viene scartata a priore.<br /><br /><br />mi spiace ma questa e la cruda verita' noi disabili non possiamo lavorare se non collocati tramite legge.<br /><br />se non sei iscritto richiedi alla tua ASL di riconoscerti la su menzionata legge e poi iscriviti alle liste di collocamento per disabili.<br />e speriamo che ti fanno lavorare. <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil3dbd4e5e7563a.gif" alt="" />Sun, 26 Apr 2009 01:20:31 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6541&forum=23Re: Andare al POLIGONO benchè in INFORTUNIO si può ? [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6315&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Andare al POLIGONO benchè in INFORTUNIO si può ?<br />
devi rispondere alla tua ditta che del tuo tempo privato al di fuori del lavoro non e di loro competenza e che per loro conoscenza essere in infortunio non implica il dovere di essere a casa 24/24 ma di avere la libertà di muoversi a piacere, e fare quello che si vuole. nessuna legge lo vieta!!! caso distinto in malattia che non si può uscire di casa dalle ore 10/12 e dalle 17/19 e al controllo sono adibiti i medici legali e non loro!!! ora arrampicarsi sugli specchi e fatidico comportamento uguale del ivp dove lavoro io.<br />saranno istruiti tutti da un deficiente preposto a questo? ma!!!! sembra proprio cosi!Sun, 19 Apr 2009 00:38:45 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6315&forum=23Re: malattia, infortuni e invalidità civile [da angelo59]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5268&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: malattia, infortuni e invalidità civile<br />
una delle problematiche che mi risulta essere riconducibile direttamente al nostro lavoro è la tendinite che ci assale a causa delle molte ore passate a guidare con gli anfibi in una posizione del tallone forzata. Personalmente ho problemi col ginocchio a causa del continuo salire e scendere dall'auto di notte, in seguito ad un infortunio subito allo stesso, spesso adesso mi fa male il nervo mediano e ho fitte quando forzo sulla gamba per uscire dall'auto. Ovviamente abbiamo credo tutti problemi alla schiena dovuti ai microtraumi subiti anche grazie a quei maledetti dossi che sembrano essere la moda del momento.CiaoMon, 23 Mar 2009 14:31:19 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5268&forum=23Re: INPS: definizioni operative di handicap e disabilità [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5465&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: INPS: definizioni operative di handicap e disabilità <br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />mammamarin ha scritto:<br />ecco, io mi occupo di disabilità, in principal modo di famiglie con figli disabili, purtroppo spesso i genitori non conoscono i propri diritti e quelli dei loro figli, se volete , chiedete pure, cercherò di rispondere celeramemte , marina</blockquote></div><br /><br /><br /><br /><br />grazie marina se trovi alcune domande qui in questo spazio del forum, ed io non o ancora risposto fai pure ciao <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil470319e8aa747.gif" alt="" />Sun, 15 Mar 2009 05:21:47 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5465&forum=23malattia tubercolare [da asterisco]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5882&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: malattia tubercolare<br />
La malattia tubercolare ha diritto al trattamento previsto dalla L. 4 Marzo 1987 n°88, tuttavia le indennità pari al contributo dello 0,21% restano soppresse per via della legge 23 Dicembre 1998 n°448 e comunque queste dal 01 Gennaio 2000 non sono in vigore in nessun settore lavorativo.<br /><br />Circolari INPS:<br /><br />N° 059 11/11/1987<br />N° 013 16/1/1989<br />N° 273 21712/1989<br />N° 005 9/01/2006<br /><br /><a href="http://www.guardieinformate.net/site/userinfo.php?uid=912" rel="external" title="">asterisco</a>Sun, 1 Feb 2009 10:03:08 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5882&forum=23Re: Infortunio lavoro - cosa fare? [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5670&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Infortunio lavoro - cosa fare?<br />
vorrei aiutare, prima di chiudere, l'amico iscritto dicendo che deve rivogersi a un patronato che si trova nella tua citta e gratuito e loro ti aiuteranno in vari modi come l'assistenza legale, visite mediche, atribuzione d'invalidita', inserimento nemme liste protette (dove il tuo datore di lavoro deve adibirti ad altre manzioni e lavorare sempre in quella ditta) non scoragiarti e fai valere i tuoi diritti. <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" />Tue, 6 Jan 2009 22:58:50 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5670&forum=23Re: Social card e persone con disabilità [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5464&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Social card e persone con disabilità <br />
effettivamente non so chi la partorita ma come disse Michelangelo ogni cervello e un mondo !!!<br /><br />chi la vuole cotta e chi cruda non si sa mai quale e bene e quale male a te e a me non va bene ad altri si.<br /><br />mistero delle mente umana e!!!!Thu, 11 Dec 2008 00:58:34 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5464&forum=23Re: Bonus straordinario: modulo e istruzioni dell’Agenzia delle entrate [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5462&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Bonus straordinario: modulo e istruzioni dell'Agenzia delle entrate<br />
grazie igor sempre presente <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil3dbd4d6422f04.gif" alt="" />Thu, 11 Dec 2008 00:55:18 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5462&forum=23Permessi lavorativi 104: approvati in Commissione Lavoro nuovi emendamenti [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5274&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Permessi lavorativi 104: approvati in Commissione Lavoro nuovi emendamenti<br />
Approda oggi all’aula della Camera, la discussione del disegno di legge 1441 ter (Collegato alla Finanziaria), già discusso nelle Commissioni di Montecitorio, ed ampiamente emendato dallo stesso Governo.<br />Il testo contiene, come noto, anche una modifica all’articolo 33 della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Modifica, lo rimarchiamo, che riguarda sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati.<br /><br />Il testo che arriva in aula, è il risultato di una ripetuta azione del Governo che ha presentato – in fasi successive – diverse proposte di modifiche all’articolo 33. Dopo ripetute bocciature in Commissione lavoro, quello che riportiamo in calce è la versione accettata e che verrà votata dalla Camera. I margini di manovra per possibili emendamenti sono praticamente inesistenti: verosimilmente il Governo porrà la fiducia.<br /><br />Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla Legge 104/1992 proposte e, come detto, destinate con tutta probabilità a diventare formalmente legge. L’effetto, a tutta prima, appare piuttosto annacquato rispetto alle intenzioni iniziali del Governo. Tuttavia, non dimentichiamo che queste nuove disposizioni saranno poi oggetto di circolari applicative ministeriali e degli istituti previdenziali.<br />Beneficiari dei permessi<br /><br />La prima sostanziale modificazione investe il terzo comma dell’articolo 33 – che viene sostituito - e riguarda proprio la definizione degli aventi diritti ai permessi.<br /><br />In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuito:<br />1. il genitore;<br />2. il coniuge;<br />3. il parente o l’affine entro il secondo grado.<br /><br />I parenti ed affini di terzo grado possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:<br />a) quando i genitore o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o “mancanti”.<br />b) quando i genitore o il coniuge della persona con handicap abbia più di 65 anni oppure sia affetto da patologie invalidanti.<br /><br />Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti - due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anni di vita del bambino – e viene introdotta, con la formulazione diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni. Si potrà scegliere fra i tre tipi diversi di beneficio.<br />Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi. Non si tratta di una novità sostanziale, visto che questa possibilità era già ampiamente applicata operativamente.<br />Sede di lavoro<br /><br />Il comma 5 dell'articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il primo è un interesse legittimo (peraltro molto aleatorio), ma il secondo è un vero e proprio diritto soggettivo.<br />Il testo proposto dal Governo, opportunamente, indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore.<br />N el testo proposto si rileva un errore tecnico-giuridico: l’opportunità non è formalmente estesa ai genitori con bambini di età inferiore ai tre anni (comma 1 e 2), ma solo ai lavoratori contemplati dal comma 3. Un “piccolo” pasticcio che ci auguriamo possa essere corretto in sede di approvazione.<br />Controlli<br /><br />All'articolo 33 della Legge 104, viene aggiunto un comma che apre la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi.<br />Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla concessione dei permessi, poiché questi vengono già effettuati.<br />Dal comma si comprende già chiaramente quello che verrà poi normato dal punto di vista amministrativo: il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione dei controlli, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione (cioè non può effettuarli in proprio). I controlli saranno probabilmente volti ad appurare se l’assistenza al familiare con handicap sia effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi.<br />Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza delle condizioni (es. si “scopre” che il lavoratore che fruisce dei permessi li usa per svolgere un secondo lavoro e quindi non assiste il disabile) , il diritto dei benefici decade e si verificano i presupposti per un’azione disciplinare.<br /><br />Ultimo aggiornamento 24 ottobre 2008<br /><br /> <br /><br />Carlo Giacobini<br />Responsabile del Centro per la documentazione legislativa<br />Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare<br />Direzione Nazionale<br /><br /><br />Testo non ufficiale dell’articolo 33 della Legge 104/1992, nel caso le modifiche redatte in Commissione Lavoro, venissero approvate dal Parlamento.<br /><br />(in corsivo le parti innovate)<br /><br />Art. 33 (Agevolazioni)<br />1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati] (1)<br />2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.<br />3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.<br />4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.<br />5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.<br />6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.<br />7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.<br />7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.<br /><br /><br />(1) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.<br /><br /> <a href="http://www.handylex.org/gun/permessi_104_1441.shtml" title="http://www.handylex.org/gun/permessi_104_1441.shtml" rel="external">http://www.handylex.org/gun/permessi_104_1441.shtml</a> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" />Sun, 23 Nov 2008 00:23:43 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5274&forum=23INPS: definizioni operative di handicap e disabilità [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5273&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: INPS: definizioni operative di handicap e disabilità <br />
Il 30 ottobre scorso l’INPS ha espresso, con il messaggio n. 23991 indicazioni interpretative su due definizioni: quella di handicap e quella di disabilità. Si tratta di interpretazioni che hanno ricadute importanti su due aspetti.<br />Il primo: la revisione dei certificati di handicap rilasciati ai sensi della Legge 104/1992.<br />Il secondo: l’applicazione delle agevolazioni alle assunzioni – ai sensi della Legge 68/1999 – di lavoratori con handicap intellettivo e psichico.<br /><br />Handicap e rivedibilità<br /><br />Per la prima volta l’INPS fornisce alle proprie Commissioni di verifica alcune indicazioni metodologiche e interpretative legate al concetto di handicap. Le Commissioni di verifica, lo ricordiamo, sono deputate a controllare nella forma e nel merito tutti i verbali di invalidità, handicap (Legge 104/1992) e disabilità, rilasciati dalle Commissioni di accertamento delle Aziende Usl. Inoltre sono incaricate di effettuare i controlli a campione e quelli straordinari (esempio i 200mila controlli sui “falsi invalidi” previsti dalla recente Legge 133/2008).<br /><br />L’INPS ricorda che l’handicap “pur fondando la sua sussistenza sulla presenza di una minorazione, lega le prestazioni/agevolazioni alla sussistenza di un addendo socio-relazionale e di contesto che non può essere ignorato e sul permanere del quale può significatamente fondarsi l’esigenza di revisione da parte di una Commissione che non è solo medica, ma che equigerarchicamente prevede l'operatore sociale nella costruzione del giudizio.”<br /><br />L’INPS non cita l’esatta definizione di handicap grave previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”.<br />Per l’estensore del messaggio, che si rifà meramente al contesto e all’aspetto socio-relazionale, non è rilevante l’aspetto del carico assistenziale e dell’autonomia personale che divengono particolarmente severi in correlazione con minorazioni di particolare gravità.<br /><br />L’INPS sostiene, quindi, che la certificazione di handicap non possa essere “congelata” non prevedendo revisione alcuna. È preferibile che i verbali di handicap prevedano una rivedibilità nel tempo.<br />L’affermazione appare in palese contrasto con quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 9 marzo 2006, n. 80 che prevede che “i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap”.<br /><br />Di fronte a questa evidenza, l’INPS sostiene che il Decreto applicativo dell’articolo 6 della Legge 80/2006, e cioè il Decreto ministeriale 2 agosto 2007, non avrebbe introdotto novità rispetto all’accertamento dell’handicap. Quindi l’esonero dalla ripetizione delle visite di accertamento sarebbe – secondo l’INPS – relativa solo alle invalidità civili.<br /><br />Va ricordato che il Legislatore prevede – alla lettera – l’esonero anche per le visite mediche legate alla permanenza dell’handicap. Inoltre il Decreto ministeriale 2 agosto 2007, richiama in premessa l’esonero dalla ripetizione delle visite non solo per l’invalidità, ma anche per l’handicap, a condizione che gli interessati siano titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazioni e la loro patologia rientri in quelle elencate nel decreto stesso. Infine – e questo è assai rilevante sotto il profilo medico-legale cui si rifà lo stesso INPS – nel Decreto citato ci si riferisce a “condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria;”. Pertanto la dimensione connessa al contesto e all’aspetto socio-relazionale, cioè all’handicap ai sensi della Legge 104/1992, è significativamente espressa anche dal Decreto.<br /><br />Disabilità psichica e intellettiva<br /><br />Lo stesso messaggio fornisce una definizione che distingue sotto il profilo medicolegale e concettuale la differenza fra disabilità psichica e disabilità intellettiva e indica anche gli strumenti valutativi da usare. Si tratta del DSM IV (ora in via di revisione, nella versione V), cioè di uno strumento adottato dalla comunità scientifica internazionale per la valutazione delle demenze, delle malattie psichiche, e delle limitazioni intellettive.<br />L’INPS richiama anche le modalità di quantificazione del grado di disabilità intellettiva in base al quoziente di intelligenza rilevato.<br /><br />L’impegno definitorio dell’INPS è funzionale a fornire indicazioni sulla corretta applicazione dell’articolo 13 della Legge 68/1999.<br />Quell’articolo prevede l’opportunità, per le Regioni e le Province Autonome, di concedere un contributo, in base a specifiche convenzioni, ai datori di lavoro che assumano persone con disabilità con una percentuale di invalidità superiore al 79% o con “handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità”. Se la norma viene applicata alla lettera, alle agevolazioni si può accedere anche con handicap, psichici o intellettivi, anche lievi, favorendo l’inserimento di disabilità “leggere” o “borderline” a discapito di disabilità più severe.<br /><br />La prima interpretazione dell’INPS è che i due tipi di handicap – quello intellettivo o psichico – non debbono necessariamente coesistere.<br />La seconda interpretazione della normativa è che comunque il limite minimo per accedere ai contributi deve essere del 46%, nel caso di handicap singolo (o psichico o intellettivo).<br />La terza interpretazione è che nel caso di handicap plurimo la percentuale minima è invece il 79%.<br />Si tratta, lo ripetiamo, di interpretazioni che hanno una ricaduta nell’attività delle Commissioni periferiche di verifica dell’INPS e, indirettamente, sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.<br /><br /><br /><a href="http://www.handylex.org/gun/INPS_handicap_disabilita.shtml" title="http://www.handylex.org/gun/INPS_handicap_disabilita.shtml" rel="external">http://www.handylex.org/gun/INPS_handicap_disabilita.shtml</a> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" />Sun, 23 Nov 2008 00:20:36 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5273&forum=23Re: MALATTIA DOPO I 180 GIORNI [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5219&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: MALATTIA DOPO I 180 GIORNI<br />
rispondo che non vi sono variazioni di contratto perche' al momento del tuo problema eri gia' assunto! (se o capito bene)<br />riguardo i 180 giorni corispondono al pagamento dell' imps del tuo stipendio nell'arco di un anno solare.<br />dopo di che hai a disposizione fino a 300 giorni ma dopo i 180 non ti pagano piu'.<br /><br />ti allego parte del contratto dopo di che decidi tu cosa fare.<br />un altro consiglio che ti do e: visto la tua gravita' chiedi un incontro con il dottore della 626 del tuo ivp e ti fai demandare a lavori piu' consoni al tuo problema! <br /><br /><br /><br />Art. 124<br />Il lavoratore assente per malattia regolarmente riconosciuta ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 105 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del D.L. 30 Dicembre 1979 n.663 convertito con modificazioni nella Legge 29 Febbraio 1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS dall’Istituto. Nel caso in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione l’Istituto corrisponderà al lavoratore l'eccedenza. In relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma)<br />nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 105. Nell'ipotesi che l'INPS per qualsiasi motivo non riconosca la malattia nulla di quanto previsto al presente articolo è dovuto dal datore di lavoro.<br />Art. 125 - Conservazione del posto di lavoro<br />Il lavoratore non in prova, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi: - fino a 240 ( duecentoquaranta) giorni di malattia riferibile a più episodi morbosi, nell’arco di un anno solare; - fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorchè non continuativi, riferibile allo stesso episodio morboso, nell’arco di un anno solare a condizione che l’imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente alinea. Superato i limiti di conservazione del posto di cui sopra e a fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuati-va, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi sei mesi continuativi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessuno istituto. Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comunque non fanno venire meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore, all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, di poter fruire dell’aspettativa prolungata non retribuita, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all’azienda le dovute certificazioni che l’azienda medesima tratterrà nel rispetto delle d.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Superati i termini di cui sopra, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento senza obbligo di preavviso.Thu, 20 Nov 2008 00:00:18 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5219&forum=23Re: ASSUNZIONE DISABILI DA PARTE DEGLI IVP Legge 12 marzo 1999, n. 68 [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1303&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: ASSUNZIONE DISABILI DA PARTE DEGLI IVP Legge 12 marzo 1999, n. 68<br />
o aperto la discussione al posto di mauribrand cosi posso rispondergli adeguatamente senza arrabbiarsi <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil3dbd4d6422f04.gif" alt="" />Wed, 19 Nov 2008 23:29:48 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1303&forum=23Re: malattia non pagata [da genny69]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4852&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: malattia non pagata<br />
certo che si, oltre che ad essere tra gli amici più amici di tutti, in questo sito trovi veramente gente in gamba e preparata, ma sopratutto pronta ad aiutare chi ha dubbi incertezze con i propri IVP, ciao e vedrai che tutto si sistemerà un abbraccio a tuo marito.Sat, 1 Nov 2008 12:00:02 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4852&forum=23Re: Infortunio non accettato [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4847&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Infortunio non accettato<br />
di solito se ce un aggressione segue la denuncia, con quella vai ad un patronato "fatti consigliare dal tuo sindacato" e gli spieghi la cosa vedrai che ti pagheranno l'infortunio.<br /><br />sempre che l'orario sia dentro la mezzora, INAIL tende sempre a non pagare "e pur sempre un assicurazione"loro si attaccano a tutto pur di non pagare, comunque l' ivp ti deve pagare tutti i giorni di malattia.. <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" />Tue, 21 Oct 2008 02:41:05 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4847&forum=23Re: MALATTIA DI SABATO SERA [da Alfa2]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2158&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: MALATTIA DI SABATO SERA<br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />ANUBYS ha scritto:<br />igor questa me la devi spiegare bene perche' non e stata mai attuata per paura di essere licenziato sono andato lo stesso a lavoro e o dovuto farmi certificare il prefestivo e il festivo dalla guardia medica perché' il mio ivp non accetterebbe mai un certificato cosi.<br /><br /><br />(Ti faccio un esempio limite.<br />- Ti ammali la sera del 23/12 ed avvisi il tuo IVP, ma non ce la fai ad andare dal tuo medico perché stai male, o lo studio ha già chiuso (non importa quanti giorni starai male);<br />- il 24/12 lo studio del tuo medico curante è chiuso, in quanto "giorno prefestivo";<br />- il 25 ed il 26/12 è festa;<br />- il 27/12 è sabato, il 28/12 è domenica e lo studio del tuo medico è ancora chiuso;<br />- il 29/12, lunedì, vai dal medico e ti fai fare il certificato a partire dal 23/12, con data di rilascio 29/12, per i giorni di malattia;<br />- hai tempo fino al 31/12 per consegnarlo o spedirlo al tuo IVP e all'INPS;<br />- quando verrà consegnato, da un brillante postino in giacca gialla, non sono problemi tuoi (tu hai fatto quello che dovevi);<br />- una cosa importante è che il certificato copra TUTTI i giorni effettivi di malattia (anche se in mezzo ci sono dei giorni di riposo).<br /><br />puoi chiarirci dove lo ai letto, o dove trovi una cosa del genere che possiamo documentare per consegnare ai nostri IVP?<br />in tanti anni non o mai fatto ciò, e o dovuto sbattermi pur stando male, e con la lingua di fuori andare alla guardia medica per produrre il certificato.<br />(anche il 31 e 01 o giustificato con la guardia medica pur stando da cani con febbre a 39 mi son dovuto far accompagnare per darmi il certificato da consegnare al mio ivp). <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil47031974c810b.gif" alt="" /></blockquote></div><br /><br />Guarda che c'è un errore di fondo nel tuo ragionamento. Allora, tu ti ammali il 23/12 e se hai già lavorato, sei coperto. Il 24/12, prefestivo, il tio medico è alle Bahamas e dunque chiami la Guardia Medica che ti copre la malattia per 2 giorni. Stai ancora male, ed il 26, il tuo medico, rientrato precipitosamente dalle Bahamas ti certifica che tu sei ammalato dal 25/12 perché il tuo medico sa che non può andare indietro più di 1 giorno! A questo punto comunichi al tuo IVP che purtroppo stai ancora male, che la tua malattia prosegue e che manderai loro il certificato medico con raccomandata A/R (entro il 27/12). All'Inps glielo puoi mandare con lo stesso sistema o personalmente, ma occhio, il 31/12 non uscire prima delle 19, e buon veglione!! <br />Dove l'ho letto? Controllo una filiale Inps dal 2000, ed ho imparato molte cose. Lo sai vero che se il venerdì stai male, il sabato ti fai fare il certificato medico che poi consegni il martedì all'Inps e al tuo IVP hai 5 giorni da usare per fare baldoria? <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil3dbd4e4c2e742.gif" alt="" /> Sapessi quanti "furbi" fanno così! <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil3dbd4dbc14f3f.gif" alt="" />Thu, 21 Aug 2008 21:07:59 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2158&forum=23Congedi biennali retribuiti ai coniugi: istruzioni INPS [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4170&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Congedi biennali retribuiti ai coniugi: istruzioni INPS<br />
Con una importante Sentenza (la n. 158 del 18 aprile 2007) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non prevede la concessione del congedo retribuito di due anni anche al coniuge della persona con handicap grave.<br /><br />Come si ricorderà quell'articolo ammetteva alla fruizione del congedo retribuito di due anni solo i genitori di persone con handicap grave oppure i fratelli o le sorelle, conviventi con la persona con handicap, nel caso entrambi i genitori fossero deceduti o fossero totalmente inabili.<br /><br />Dopo la Sentenza 158/2007, i congedi devono essere concessi - e in via prioritaria - anche al coniuge. Per rendere effettivamente applicata la nuova disposizione si attendevano le istruzioni operative degli Istituti previdenziali. L'INPS, con propria Circolare 112 del 3 agosto 2007, ha provveduto a "recepire" le indicazioni della Corte Costituzione, fornendo al contempo altre precisazioni di carattere generale.<br /><br />L'INPS riassume le condizioni che individuano gli aventi diritto.<br />Il congedo retribuito di due anni spetta innanzitutto al coniuge convivente con la persona con handicap grave. Tale beneficio spetta prioritariamente al coniuge e ciò comporta alcuni riflessi sugli altri potenziali beneficiari nel caso in cui il disabile sia coniugato.<br /><br />Inoltre il congedo retribuito spetta, in alternativa, ai genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave. Per i figli minorenni la fruizione del beneficio spetta anche in assenza di convivenza, mentre per i figli maggiorenni il congedo viene riconosciuto anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività. Tali indicazioni valgono anche nel caso in cui il figlio non conviva con l'eventuale coniuge.<br />Se il figlio convive con il coniuge, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito che, lo ricordiamo, dura comunque due anni, anche frazionati, per ciascuna persona disabile.<br />Se il figlio convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai genitori.<br /><br />Infine il congedo retribuito, come già detto, spetta, alternativamente, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona con handicap grave. La condizione è che i entrambi i genitori siano scomparsi o siano totalmente inabili.<br />Anche in questo caso se il fratello disabile convive con il coniuge, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito di due anni.<br />Se invece il fratello convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai fratelli o dalle sorelle conviventi comunque dopo la scomparsa dei genitori o in caso di loro inabilità totale.<br />Precisazioni<br /><br />Già con la Circolare 90/2007, l'INPS aveva sottolineato come non fosse più necessario dimostrare l'impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, "stante l'esclusiva riconducibilità all'autonomia privata e familiare della scelta su chi, all'interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza".<br />Nella nuova Circolare 112/2007 si ribadisce che per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato con la circolare suddetta.<br />Vale la pena sottolineare che le indicazioni della Circolare 90/2007 non valgono solo per i permessi lavorativi mensili ma anche per i congedi proprio in forza della nuova Circolare 112/2007.<br />Rimandiamo al nostro commento alla Circolare 90/2007 per gli opportuni approfondimenti.<br />Casi pendenti e nuovi moduli<br /><br />Dopo la pubblicazione della Sentenza 158/2007, molti lavoratori per i quali si apriva la prospettiva di poter godere dei due anni di congedo retribuito, hanno presentato domanda agli istituti previdenziali. Ora l'INPS precisa che le sedi periferiche possono riesaminare i casi sospesi o rifiutati perché mancavano le indicazioni della direzione centrale.<br />Nostro suggerimento, per quei lavoratori (cioè coniugi di persone con handicap grave), è di ripresentare la relativa domanda. A tal proposito l'INPS informa che a giorni dovrebbero essere disponibili i nuovi moduli relativi ai congedi, disponibili anche in internet nel sito dell'INPS nell'area "modulistica on line".<br />Il nuovo modulo per il congedo al coniuge della persona con handicap grave sarà denominato Hand6.<br />Quasi superfluo precisare che questi moduli e queste indicazioni non valgono per i lavoratori assicurati con altri Istituti (es.: dipendenti pubblici assicurati INPDAP).<br /><br /><br />fonte:<a href="http://www.handylex.org/gun/conugiinps.shtml" title="http://www.handylex.org/gun/conugiinps.shtml" rel="external">http://www.handylex.org/gun/conugiinps.shtml</a><br /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" />Fri, 15 Aug 2008 00:28:13 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4170&forum=23Patologie esenti da revisione delle visite [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4169&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Patologie esenti da revisione delle visite<br />
Patologie esenti da revisione delle visite: il punto<br /><br />A quasi un anno dall’approvazione del Decreto 2 agosto 2007, facciamo il punto della situazione rispetto alle patologie esenti da revisione delle visite di accertamento. In questi mesi è stata segnalata una difforme applicazione delle – invero confuse – prescrizioni del provvedimento citato e in non pochi casi una vera e propria elusione dei principi espressi dal Legislatore.<br />La normativa<br /><br />Con la Legge 9 marzo 2006, n. 80, il Parlamento ha previsto che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.<br />Il Decreto applicativo del 2 agosto 2007 ha fissate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.<br />Per ciascuna voce viene indicata la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare la patologia o la menomazione, da richiedere alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.<br />Da un lato lo spirito della norma è chiarissimo: evitare inutili visite di revisione. Ma dall’altro le indicazioni operative per le Aziende Usl e le misure di tutela per il Cittadino sono pressoché assenti.<br />Di qui i numerosi dubbi di cui uno più rilevante degli altri: il Cittadino già in possesso di certificazione di invalidità che preveda una revisione ma che sia affetto da una patologia elencata nel Decreto, deve o non deve presentarsi a visita di revisione?<br />Nessuno in questi mesi ha fornito una risposta dirimente; le Aziende Usl hanno continuato ad effettuare visite di revisione e i Cittadini a sottoporsi a nuovi accertamenti anche se affetti da patologie stabilizzate o ingravescenti.<br />Indicazioni ministeriali<br /><br />A fronte di una situazione sempre più confusa e di disapplicazione della normativa, il 30 maggio 2008, finalmente, è intervenuta la Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali inviando una nota “urgente” a tutte le Regioni, a tutti i direttori generali delle Aziende Usl e all’INPS.<br />La prima indicazione riguarda le persone invalide beneficiarie di indennità di accompagnamento o di comunicazione per le quali le Commissioni delle Aziende Usl hanno previsto una successiva visita di revisione.<br />L’INPS invierà a ciascuna Commissione Usl l’elenco di queste persone (titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione per le quali è prevista revisione) con la richiesta dei fascicoli sanitari.<br />Il Ministero sollecita le Aziende Usl a collaborare inviando la documentazione in plichi con l’annotazione “Trasmissione selettiva ai sensi del DM 2/8/07”.<br />A questo punto le Commissioni INPS redigono un verbale per ciascun fascicolo esaminato, da cui risulti il diritto o meno per il soggetto all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.<br />Ultimato l’esame, restituiranno alle ASL i fascicoli corredati del verbale. Il Ministero prevede che sia compito dell’INPS comunicare direttamente alle persone che sono state ritenute esonerate che non saranno più chiamate a visita.<br />Queste le istruzioni, apparentemente semplici, del Ministero. La mole di lavoro per le Commissioni Usl sarà notevole e altrettanto lo sarà quella per l’INPS. I tempi di smaltimento di questo lavoro non sono previsti o quantificati dal Ministero.<br /><br />La seconda indicazione del Ministero riguarda le nuove visite. In questi casi le Commissioni Usl devono tenere in debito conto le disposizioni del decreto, avendo cura di esprimere il proprio parere sulla base della documentazione indicata, annotando nel verbale, quando ricorre il caso, il diritto all’esenzione da successive visite.<br />L’INPS<br /><br />Dopo questa nota del Ministero, il 3 giugno 2008, con il Messaggio 12727, l’INPS impartisce le conseguenti indicazioni alle sue sedi periferiche da cui emergono altri aspetti operativi.<br />L’INPS ricorda l’automatica sospensione del pagamento delle provvidenze economiche per effetto dell’automatismo della procedura informatica che, alla scadenza prevista, determina l’interruzione dell’erogazione delle competenze.<br />Questo significa, implicitamente, che se una persona non si presenta a visita di revisione entro la data prevista l’erogazione di pensioni, assegni, indennità viene sospesa.<br /><br />L’INPS nel suo messaggio conferma la procedura indicata dal Ministero per le pratiche giacenti (titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione per i quali è prevista la revisione). Aggiunge però che la valutazione delle singole posizioni potrà essere effettuata non solo sulla base della documentazione sanitaria trasmessa dalle Asl ma anche su quella integrativa richiesta eventualmente agli interessati.<br />Al termine della procedura di accertamento medico-legale “agli atti” per l’individuazione della patologia, le Sedi INPS “avranno cura di ripristinare con ogni possibile urgenza il pagamento che fosse stato eventualmente sospeso per gli automatismi della procedura informatica”.<br /><br />L’INPS prevede anche che, con analogo meccanismo, verrà estesa, a tutti i titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione per i quali non risulta disposta una visita di revisione, la verifica preventiva dei requisiti di cui alla norma in esame cioè del diritto all’esenzione dalla revisione. Questo aspetto è particolarmente importante perché consente di evitare il disagio di successivi controlli a campione.<br /><br />Nei nuovi verbali di accertamento di invalidità, redatti dalle Aziende Usl e verificati dall’INPS, sarà indicato e verbalizzato il diritto all’esonero da successive visite di verifica e controllo.<br />In sintesi<br /><br />Tentiamo di sintetizzare, ora, il nuovo percorso.<br /><br />1) L’INPS seleziona tutti i nomi dei titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione per i quali è prevista la revisione;<br />2) L’INPS invia l’elenco a ciascuna Commissione Usl e richiede i fascicoli sanitari.<br />3) Le Commissioni Usl spediscono i fascicoli all’INPS che li esamina e, se del caso, richiede ulteriore certificazione agli interessati.<br />4) Al fascicolo sanitario, che viene restituito alla Asl, è allegata una comunicazione scritta nella quale risulti esplicitato il diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante.<br /><br />Ma permangono anche alcuni non irrilevanti “coni d’ombra”:<br />a) L’INPS, diversamente dal Ministero, non precisa che spetta all’Istituto la comunicazione anche all’interessato. A parere di chi scrive la comunicazione spetta all’Azienda Usl.<br />b) Né INPS né Ministero precisano cosa accade nel caso in cui non venga riconosciuto il diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante e siano già scaduti i tempi per la revisione precedentemente disposta e sia stata quindi sospesa la provvidenza economica.<br />c) Non è ben chiaro che cosa accada nel caso in cui una persona abbia cambiato residenza e Azienda Usl di riferimento. La nuova Azienda Usl, interpellata dall’INPS, difficilmente dispone dei fascicoli sanitari.<br />Suggerimenti ai Cittadini<br /><br />Di fronte ai dubbi interpretativi che ancora permangono e ai timori per la complessità valutativa legata ai nuovi percorsi, tentiamo i fornire alcuni suggerimenti al Cittadino.<br /><br />Primo caso: persona invalida titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione in possesso di certificazione di invalidità che preveda una revisione ma che sia affetto da una patologia elencate nel Decreto 2 agosto 2007.<br />Suggerimento: rivolgersi alla propria Azienda, con anticipo rispetto alla data di revisione, e chiedere formalmente se il proprio fascicolo sanitario sia già stato trasmesso all’INPS per la verifica del diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante. Si può citare ed allegare la nota del Ministero del 30 maggio 2008.<br />In caso di risposta positiva, si attende la valutazione dell’INPS. In caso di risposta negativa è preferibile chiedere di fissare la visita di revisione.<br /><br />Secondo caso: l’INPS non riconosce il diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante, nonostante la persona, titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione, sia affetta da una delle patologie indicate dal Decreto<br />Suggerimento: sono possibili due ipotesi. La prima è un semplice ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS, allegando documentazione sanitaria probatoria. La seconda, avviare un ricorso davanti ad un giudice con l’assistenza di un legale, anche tramite un patronato.<br /><br />Terzo caso: la Commissione Usl convoca a visita, in base ad una revisione precedentemente disposta, una persona, titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione, nonostante sia affetta da una delle patologie indicate dal Decreto del 2007.<br />Suggerimento: al momento attuale è consigliabile presentarsi comunque a visita di accertamento, documentando la propria situazione sanitaria con certificazione sanitaria adeguata e chiedendo l’annotazione relativa al diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante. Nel caso in cui questo diritto non venga riconosciuto si può avviare un ricorso davanti ad un giudice.<br /><br />Quarto caso: il Cittadino, titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione, in possesso di certificazione che prevede revisione, non viene convocato a visita e la provvidenza economica gli viene sospesa.<br />Suggerimento: rivolgersi immediatamente ad legale o a un patronato sindacale per presentare diffida o avviare un contenzioso in giudizio.<br />Ulteriori controlli<br /><br />Mentre si tenta di garantire attuazione (dopo oltre due anni) a ciò che è stato disposto dal Legislatore per evitare visite di accertamento superflue, proseguono le attività di verifica e controllo sulle effettive posizioni degli invalidi civili. I controlli, già previsti e condotti da anni, sono stati recentemente inaspriti dal Decreto Legge 112/2008 in via di conversione in questi giorni.<br /><br />L’INPS, con l’intento di garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, ha diramato il 21 luglio 2008 la Circolare 77 che fornisce indicazioni operative a tutte le Sedi INPS. Gli elenchi dei nominativi degli invalidi da verificare saranno estratti a campione dalla Commissione Medica Superiore (Roma) e gli elenchi saranno trasmessi alle Commissioni provinciali di verifica.<br /><br />La Circolare precisa anche che “A norma dell’art. 6 comma 3, della legge 9 maggio 2006, n. 80, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti (inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide), che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione. (…) Allo scopo di evitare che le verifiche straordinarie possano interessare anche i predetti soggetti, si ravvisa la necessità di richiedere, in via preliminare alle ASL, i fascicoli sanitari degli invalidi da sottoporre a verifica straordinaria, per un indispensabile esame preventivo della documentazione sanitaria.”<br />Nella sostanza, per i titolari di indennità di accompagnamento, l’INPS richiederà alle Commissioni Usl, prima di procedere a convocazione a visita, i relativi fascicoli sanitari.<br /><br />Nel caso l’INPS rilevi, al momento delle visite di controllo, un’invalidità inferiore a quella precedentemente accertata, procederà alla revoca delle provvidenze economiche.<br />Nel caso invece rilevi un aggravamento, non ci sarà alcun adeguamento automatico delle provvidenze economiche. Sarà il Cittadino a dover richiedere alla propria Azienda Usl la visita per l’accertamento (e il verbale sarà poi verificato e, se del caso, convalidato nuovamente dall’INPS).<br /><br /> <br /><br />Consulta:<br /><br /> * Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 30 maggio 2008<br /> * Messaggio INPS 3 giugno 2008, n. 12727<br /> * Circolare INPS 21 luglio 2008, n. 77<br /><br /><br />fonte:<a href="http://www.handylex.org/gun/revisioni.shtml" title="http://www.handylex.org/gun/revisioni.shtml" rel="external">http://www.handylex.org/gun/revisioni.shtml</a><br /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" />Fri, 15 Aug 2008 00:19:31 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4169&forum=23Dipendenti pubblici: nuove disposizioni sui permessi [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4168&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Dipendenti pubblici: nuove disposizioni sui permessi<br />
Dipendenti pubblici: nuove disposizioni sui permessi<br /><br />In questi giorni il Decreto Legge 112/2008 è stato convertito con modificazioni dal Parlamento. La Legge conferma quanto già previsto nel Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a proposito di permessi lavorativi.<br /><br />Prima ancora che il Decreto fosse convertito, il Dipartimento Funzione Pubblica ha provveduto a impartire istruzioni, immediatamente operative, alle Amministrazioni pubbliche. Come già accennato nel nostro precedente commento, il Decreto Legge 112, e ora la legge di conversione, contiene un’indicazione circa le modalità di fruizione dei permessi che spettano ai dipendenti pubblici e quindi anche quelli derivanti dalla Legge 104/1992 (articolo 33) riservati ai lavoratori disabili e a quelli che assistono un familiare con handicap grave.<br /><br />I Contratti Collettivi dovranno indicare con chiarezza l'esatto monte ore dei permessi, nei casi in cui sia possibile fruirne a giornate o ad ore.<br />Questo perché? Per evitare che il lavoratore (pubblico) scelga sistematicamente come giorni di permesso lavorativo quelli in cui l'orario è maggiore (esempio, rientri pomeridiani lunghi) e il conteggio sia comunque pari a 3 giorni.<br /><br />Un esempio. Supponiamo che in una amministrazione pubblica sia previsto una volta alla settimana una giornata lavorativa di 8 ore, quindi più lunga delle altre. Se il lavoratore fruisce dei permessi a giorni (tre) e sceglie sempre quella giornata, alla fine del mese avrà fruito di 24 ore di permesso. Fino ad oggi la legge glielo consente. Con le nuove disposizioni ciò non sarà più possibile.<br /><br />Dalla lettura del Decreto Legge sembra che questo divenga operativo dopo che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (comparto pubblico) avranno disciplinato in modo diverso la modalità di fruizione dei permessi. Tuttavia, come detto, il Dipartimento Funzione Pubblica con la Circolare 7/2008 precisa che “lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente il secondo periodo del comma 4 in esame a partire dall’entrata in vigore del decreto legge” cioè devono computare il massimo di ore fruibili nel mese.<br /><br />Facciamo un esempio per far comprendere l’applicabilità di questa indicazione ministeriale.<br />Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle Regioni e autonomie locali (sono inclusi anche i dipendenti comunali), come pure il Contratto dei dipendenti dei Ministeri, prevedono espressamente, già da anni, che i permessi lavorativi (ex art. 33 comma 3 delle Legge 104/1992) spettino ai dipendenti in ragione di tre giorni, anche in modo frazionato, per un massimo di 18 ore mensili. Indicazione ripresa anche dall’INPDAP (Circolare n. 34 del 10 luglio 2000): i permessi mensili di tre giorni corrispondono ad un monte ore di 18.<br />Per i lavoratori afferenti a quei Contratti la disposizione è già in vigore perché è già stato espresso il “valore” orario dei tre giorni di permesso: diciotto ore al massimo.<br />Quindi, come già detto sopra, se il lavoratore (dipendente pubblico), opta per una giornata di permesso in occasione del rientro (es. 8 ore, anziché 6 lavorate negli altri giorni), le ore fruite saranno defalcate dal monte ore complessivo.<br /><br />Va detto che non tutti i Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti pubblici prevedono già un monte ore corrispondente ai permessi espressi in giorni. In questi casi, la disposizione ministeriale (che rimane un atto amministrativo) è difficilmente applicabile. Non ci risulta, ad esempio, che il Contratto del Comparto scuola prevede il limite di 18 ore nella fruizione dei tre giorni mensili di permesso.<br /><br />Va ricordato che l’articolo 33 della Legge 104/1992, prevede formule di agevolazione lavorativa anche diverse dalla fruizione dei tre giorni di permesso mensile.<br />Per i genitori di persone con handicap grave, fino al compimento del terzo anno del bambino, sono previste due ore di permesso giornaliero in alternativa alla prosecuzione dell’astensione facoltativa di maternità.<br />Tale fattispecie non è contemplata né limitata dalla Circolare 7/2008 della Funzione Pubblica.<br /><br />L’altro caso riguarda i lavoratori con handicap: per questi l’articolo 33 prevede due diverse formule di agevolazione lavorativa fra le quali optare: i tre giorni di permesso mensile (che ricadono sotto i limiti della Circolare 7/2008) o le due ore di permesso giornaliero (una sola ora per orario lavorativo inferiore alle 6 ore) che non sono limitate dalla Circolare citata.<br /><br />Limitazioni alla retribuzione<br />La legge di conversione del Decreto Legge 112/2008 e la Circolare 7/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica incidono negativamente anche sulle retribuzione dei lavoratori che si avvalgono dei permessi mensili per l’assistenza di persone con handicap grave.<br /><br />Obiettivo della nuova norma: impedire che le amministrazioni pubbliche possano considerare l’assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Nel comparto pubblico esistono dei “fondi per la contrattazione integrativa” che possono essere usati distribuendo ai dipendenti somme che assumono la valenza di incentivi, premi o altre denominazioni. Hanno spesso una valenza anche significativa nella retribuzione finale dei dipendenti pubblici.<br /><br />La disposizione riguarda, in generale, tutte le assenze, con esclusione delle assenze esplicitamente individuate e cioè per maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all'articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).<br /><br />Sono, invece, considerate assenze, ad esempio, il congedo retribuito di due anni (anche frazionato) previsto dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per l'assistenza ai figli con grave handicap, o ai fratelli o le sorelle conviventi, o al coniuge e i permessi lavorativi ex articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (commi 1, 2 e 3) cioè quelli che spettano ai genitori, ai parenti e agli affini delle persone con handicap grave.<br />Le persone che fruiscono di questi permessi avranno una retribuzione inferiore.<br /><br />Secondo il Dipartimento Funzione Pubblica, “la norma - che ha una forte valenza di principio - vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l’assenza dal servizio ai fini dell’assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell’attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la norma non riguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell’incarico).”<br /><br />Vale la pena di ripetere che – per ora – tutte queste disposizioni valgono solo per i dipendenti pubblici.<br /><br /><br /><br />fonte <a href="http://www.handylex.org/gun/oregiorni.shtml" title="http://www.handylex.org/gun/oregiorni.shtml" rel="external">http://www.handylex.org/gun/oregiorni.shtml</a> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" />Fri, 15 Aug 2008 00:14:16 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4168&forum=23Re: per chi soffre di patologie alla tiroide..... [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3598&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: per chi soffre di patologie alla tiroide.....<br />
non risulta patologia invalidante da non riuscire a lavorare quindi e solo una scusaFri, 15 Aug 2008 00:05:00 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3598&forum=23Re: cure termali [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3930&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: cure termali<br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />Dylan ha scritto:<br />Buongiorno,<br />volevo sapere se il contratto nazionale gpg prevede che il dipendente possa prendere dei congedi per usufruire delle cure termali e com'è la procedura. Magari qualcuno lo ha già fatto e potrebbe aiutarmi. grazie !</blockquote></div><br /><br />riguardo le cure da te richieste, il tuo medico curante deve fare un certificato medico, per tutto il periodo che sarai ricoverato presso la struttura termale.<br />nel certificato darai come reperiblità la struttura dove stai effettuando le cure termali, (visto che le cure termali non vengono computate in ricoveri ospedalieri, saranno conteggiate come malattia).<br />invia il certificato a l'inps.<br />se invece si tratta di postumi da infortunio devi rivolgerti all'inail per una riapertura per cure dell'infortunio subito. <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" />Fri, 15 Aug 2008 00:01:22 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3930&forum=23Re: Attendibilità e validità del certificato medico del pronto soccorso... [da Golan]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3877&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Attendibilità e validità del certificato medico del pronto soccorso...<br />
Da quel che mi risulta è come dice Smittino.<br />Quello rilasciato da pronto soccorso è un certificato medico a tutti gli effetti e vale per i giorni indicati.<br /><br />Proprio la scorsa settimana, un mio collega si è sentito male, ricoverato al pronto soccorso gli hanno notificato una terapia e 7 giorni per starsene a casa e curarsi adeguatamente.<br /><br />Qualora gli fossero necessari più giorni doveva rivolgersi al suo medico curante. Ma il documento del pronto soccorso è stato accettato.Thu, 17 Jul 2008 11:22:36 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3877&forum=23Re: Malattia durante il periodo di ferie. [da merlino]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1034&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Malattia durante il periodo di ferie.<br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />opel1972 ha scritto:<br />Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />MARZIANO29 ha scritto:<br />anubys vediamo se ti ricordi ,,,dove va mandato il certificato se ti ammali a rimini ma sei di milano???? <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil3dbd4e5e7563a.gif" alt="" /></blockquote></div><br /><br />Va spedito all'INPS di residenza che poi lo trasmetterà per gli accertamenti del caso all'INPS competente dal punto di vista territoriale dove hai dichiarato di voler fruire il periodo di malattia .</blockquote></div><br /><br /><br />Confermo quanto scritto da opel72. Sono sicuro perché ho chiesto a un cugino di mia moglie che è medico....dell'inps.Wed, 9 Jul 2008 19:28:55 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1034&forum=23Re: controlli durante l'infortunio [da NefeR]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1877&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: controlli durante l'infortunio<br />
Confermo anche io,nessun controllo medico in caso di infortunio.<br />Naturalmente ci sono le visite presso la sede inail.Wed, 9 Jul 2008 19:11:36 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1877&forum=23Re: DETRAZIONI FISCALI PER PERSONE CON HANDICAP [da bodyguard]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3293&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: DETRAZIONI FISCALI PER PERSONE CON HANDICAP<br />
Condivido il pensiero di ombra, anche io l'ho inserito tra i preferiti , molto utile.Sat, 10 May 2008 13:11:58 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3293&forum=23Re: Permessi lavorativi: nuove disposizioni INPS [da ADMIN ]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3290&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Permessi lavorativi: nuove disposizioni INPS<br />
Ti dispiace inserire l articolo?<br />grazieSat, 10 May 2008 08:12:18 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3290&forum=23Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3292&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave<br />
<a href="http://www.handylex.org/cgi-bin/hl3/cat.pl?v=b&d=4401&c=4048" rel="external" title="">per saperne di piu' leggete qui</a> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /><br /><br /><br />Congedi retribuiti di due anni: per quali disabili?<br /><br />Domanda<br />Sono il papa di una bambina disabile di 7 anni, riconosciuta tale da una commissione dell'ASL già da oltre 5 anni e che fruisce dell'indennità di accompagnamento. Ho chiesto al mio Comando (sono un militare) di avere un periodo di congedo di due anni in virtù delle disposizioni della legge 388/2000 che prevede anche la retribuzione per il periodo di assenza.<br />Mi hanno respinto la domanda in quanto a loro avviso sul verbale della commissione ASL, non era riconosciuto l'handicap grave, visto che non era stato firmato il suddetto verbale anche da un assistente sociale. Il mio quesito :mia figlia è invalida ,per cui è riconosciuta una indennita di accompagnamento, ma non è handicappata grave per potere io usufruire del congedo?<br />Alla ASL mi hanno risposto, che dovrò fare una ulteriore visita a mia figlia per il riconoscimento dell'handicap in base alla legge 104. Ma allora il verbale che mi è stato dato serve solo per l'indennità di accompagnamento?<br />Inoltre sto usufruendo di 30 gg. di astensione facoltativa dal lavoro, perderò tutta la retribuzione o avrò il 30% come mi è parso di capire, o addirittura non perderò niente come alcuni colleghi mi hanno fatto capire.<br /><br />Risposta<br />I due anni di congedo retributo vengono riconosciuti solo nel caso in cui sia stato accertato l'handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non è sufficiente che sia stata riconosciuta un'invalidità totale che dia luogo all'erogazione dell'indennità di accompagnamento.<br />Non è più necessario che la certificazione di handicap grave sia stata rilasciata da almeno 5 anni. Quel vincolo infatti è stato soppresso dalla Legge 350/2004 (art. 3 comma 106)<br />Per quanto riguarda invece l'astensione facoltativa, riteniamo si faccia riferimento a quella prevista dalla Legge 53/2000 e concessa ai lavoratori indipendentemente dal fatto che il figlio sia disabile. Se è così, la retribuzione, pur al 30 %, non corre alcun rischio di sospensione.Sat, 10 May 2008 08:11:44 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3292&forum=23Re: LAVORO NOTTURNO E HANDICAP [da ale]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1282&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: LAVORO NOTTURNO E HANDICAP<br />
<img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil3dbd4e5e7563a.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil3dbd4e5e7563a.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil3dbd4e5e7563a.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil3dbd4e5e7563a.gif" alt="" />Thu, 8 May 2008 14:15:43 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1282&forum=23Re: invalido chiede aiuto [da ale]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2144&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: invalido chiede aiuto<br />
fai come dicono i colleghi. io posso solo dirti in bocca al lupo. e sii forte.Tue, 15 Apr 2008 12:40:05 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2144&forum=23Re: GUARDIE GIURATE: DENUNCIA PER MOBBING SU UN DISABILE. [da ale]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1383&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: GUARDIE GIURATE: DENUNCIA PER MOBBING SU UN DISABILE.<br />
a pedate nel cu.. bisognerebbe prenderli!Tue, 15 Apr 2008 12:36:35 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1383&forum=23Re: MALATTIA e PERIODO DI COMPORTO [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2498&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: MALATTIA e PERIODO DI COMPORTO<br />
itaca a perfettamente ragione i 180 giorni sono cio che ?inps rimborsa come stipendio dopo di che la tua ditta non ti da piu soldi ma ti mantiene il lavoro per altri 240 o 300 se si tratta di una malattia per unica patologia, invece se sei stata ricoverato/A i giorni del ricovero non vengono calcolati per il termini del CCNL.Mon, 31 Mar 2008 21:19:12 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2498&forum=23Re: denuncia di infortunio [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1983&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: denuncia di infortunio<br />
Citazione:<div class="xoopsQuote"><blockquote><br />mariano ha scritto:<br />Salve a tutti, sono stato vittima di infortunio sul lavoro. Mentre mi recavo al posto di lavoro (prendevo servizio alle ore 15.00) alle ore 14.40 circa ho fatto un incidente stradale. Sul posto si sono recati i miei responsabili, comunque testimoni dei fatti. Sono stato subito refertato al pronto soccorso, e inviato il tutto alla mia azienda. Il tutto cmq per mettervi a conoscenza, Mario.</blockquote></div><br /><br />grazie per la tua collaborazione <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil470319e8aa747.gif" alt="" />Wed, 13 Feb 2008 07:42:49 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1983&forum=23Re: riapertura dell'infortunio [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2300&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: riapertura dell'infortunio<br />
bravo biker ai fatto bene cosi sappiamo come fare <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46e6e3fe8dca8.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil470319e8aa747.gif" alt="" />Sat, 9 Feb 2008 07:39:10 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2300&forum=23Re: recupero zona [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2301&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: recupero zona<br />
TEMA ragazzi non so cosa centra la malattia, per poi parlare di turni e altro non mi sembra consone con questa stanza quindi penso di chiedere ad admin di spostarla in un off topic!!Thu, 7 Feb 2008 18:53:51 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2301&forum=23LEGGE N°67/3/2006 [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2204&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: LEGGE N°67/3/2006<br />
La tutela giudiziaria delle persone con disabilità<br /><br />Breve commento alla Legge 67 del 2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"<br /><br />Avv. Prof. Carlo CRAPANZANO<br /><br />In vigore dal 21 marzo 2006, la nuova Legge sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità, pone una serie di interrogativi determinanti ai fini della sua piena applicazione.<br /><br />Con l’ambizioso riferimento all’art. 3 della Costituzione, l’art.1 della Legge si fa carico della “piena attuazione” della Legge 104/1992 (Art. 3: È disabile colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), inserendo però immediatamente un limite di applicabilità escludendo che si tratti di Legge che si riferisce alla disparità di trattamento nel campo del diritto del lavoro, perché in quest’ultimo caso verrà applicato il Decreto Legislativo 216/2003, che a sua volta ha recepito la Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.<br /><br />Dunque, sappiamo da subito che la Legge 67 non si applica ai casi relativi alla materia di occupazione al lavoro.<br /><br />Conseguentemente, la Legge 67 dovrebbe applicarsi a tutti i potenziali e numericamente rilevanti casi residui. Il dato interessante è lo sforzo attuato dal legislatore per la classificazione e la concettualizzazione della “discriminazione”, sia essa diretta o indiretta. A onor del vero, la distinzione che segue e che è stata recepita dalla Legge 67, era già contenuta, seppure in modo più esteso, nel D. Lgs. 216/2003: Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.<br />Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.<br />Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti (Art. 2).<br /><br />Nulla quaestio sui concetti di discriminazione diretta e indiretta. Il dubbio sorge invece relativamente alla “equiparazione” giuridica della discriminazione alla molestia e ai comportamenti indesiderati che violano la libertà e la dignità di una persona disabile, perché è troppo ampio il concetto e la discrezionalità interpretativa affidata al Giudice. Bisognerà distinguere di volta in volta se la molestia (recepita come tale dal disabile), o i comportamenti indesiderati (sempre dal punto di vista del disabile) siano oggettivamente tali da considerarsi “discriminatori”. Il Giudice non potrà semplicemente limitarsi al punto di vista del disabile, perchè altrimenti qualunque atteggiamento recepito da quest’ultimo come discriminatorio basterebbe come prova della violazione, con l’ulteriore aberrante conseguenza che sarà il disabile con un criterio soggettivo a decidere che si tratti di discriminazione. Il Giudice dovrà invece, con la massima attenzione, valutare alla stregua di criteri normativi e della costante giurisprudenza, se il singolo comportamento sarà discriminatorio, ammettendo come tale eventualmente anche l’atteggiamento ritenuto tale dal “sentire comune” e secondo il criterio preso in prestito dal diritto internazionale della opinio juris ac necessitatis, cioè di quel comportamento non codificato, ma ritenuto non solo applicabile per consuetudine, ma anche esecrabile dalla pubblica opinione. Sarà pure necessario, ovviamente, che il Giudice tenga in conto come il disabile ha percepito la discriminazione, alle sue condizioni personali e psicologiche, che saranno diverse tra soggetti diversi in presenza di una identica azione discriminatoria e conseguentemente recepite in modo diverso più o meno grave.<br /><br />Venendo alla novità più importante introdotta dalla Legge 67, cioè alla tutela giurisdizionale dei disabili, bisogna preventivamente effettuare alcune brevi considerazioni. La tutela processuale di riferimento, per espresso rinvio della Legge 67, è al testo unico sulla immigrazione, cioè al D. Lgs. 286/1998.<br /><br />Bisognerà pure ammettere che siamo in presenza di uno di quei rari casi nei quali una normativa speciale nata per determinate situazioni soggettive (immigrati) assume successivamente i caratteri dell’applicabilità come criterio generale per altre situazioni soggettive (disabili), col fondamento comune del concetto di discriminazione.<br /><br />La Legge 67, in merito alla eventuale tutela processuale dei disabili che hanno subito discriminazioni, fa espresso riferimento all’art. 44 del Testo unico sull’immigrazione<br /><br />In pratica, il disabile che ritiene di avere subito un atto discriminatorio sia dal privato che dalla pubblica amministrazione, può depositare il ricorso, anche personalmente, nella cancelleria del tribunale civile in composizione monocratica con il quale può chiedere sia la cessazione del comportamento discriminatorio che il risarcimento del danno. Il Tribunale, omettendo qualsiasi formalità, procede agli atti di istruzione che ritiene necessari al fine del provvedimento richiesto e decide con ordinanza di rigetto o di accoglimento. In quest’ultimo caso, l’ordinanza è immediatamente esecutiva e la sua mancata osservanza fa scattare il procedimento penale di cui all’art. 388 primo comma c.p.<br /><br />Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.<br /><br />Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato<br /><br />Nei casi di urgenza, il Tribunale provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto (Art. 44 , comma 5, T.U.)<br /><br />Ovviamente, avverso l’ordinanza risolutoria del Tribunale è ammesso reclamo nelle forme proprie previste dal codice di rito<br /><br />Competente per territorio è il Giudice del domicilio del ricorrente. Tale competenza è ritenuta inderogabile ex art. 28 c.p.c. e non può subire modifiche, neppure per ragioni di connessione (Cass. civ., Sez. III, 19/05/2004, n.9567). Così come sembra pacifica la competenza del Giudice ordinario anche se l’atto discriminatorio è posto in essere da una Pubblica Amministrazione (in tal senso Trib. Milano, 21/03/2002) non rilevando in contrario che il comportamento che si assume discriminatorio sia stato posto in essere dalla pubblica amministrazione e sia riconducibile all'applicazione di un atto amministrativo. La inderogabilità della competenza per territorio, vista in quest’ottica, dovrebbe essere confermata anche a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2006 nel caso di litisconsorzio necessario, che modifica la competenza a seguito di eccezione di incompetenza per territorio avanzata anche da un solo convenuto.<br /><br />Diversa è l’ipotesi nella quale l’amministrazione ponga in essere atti lesivi degli interessi generali dei disabili, non classificabili a priori come discriminatori e aventi specificamente contenuto amministrativo, perché in tal caso, le associazioni e gli enti abilitati e riconosciuti dal Ministero per le pari opportunità, possono proporre azione per la tutela giurisdizionale in sede amministrativa (art. 4 Legge 67).<br /><br />Il Tribunale può non solo rimuovere quindi le ragioni o gli atti della discriminazione, ma condannare il resistente al risarcimento del danno. Sul concetto di risarcibilità del danno anche non patrimoniale, non possiamo che fare espresso riferimento a quanto statuito da Cass. civ., Sez. III, 31/05/2003, n.8828, Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2 Cost., riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo.<br /><br />Un ulteriore diritto concesso al ricorrente, è la deduzione in giudizio di elementi di fatto concordanti che il Giudice valuta nei limiti di cui all’art. 2729 I comma c.c., cioè con le presunzioni semplici. Ricordiamo che le presunzioni semplici sono quelle non stabilite dalla Legge e che obbligano il Giudice a una valutazione “prudente”. Gli elementi posti alla base delle presunzioni semplici devono essere precisi, gravi e concordanti, e possono “costringere” il resistente alla inversione dell’onere della prova. Il Giudice dovrà stare attento nell’assumere le presunzioni semplici a ”prova piena” e dovrà inevitabilmente fare riferimento anche in questo caso a elementi normativi, di fatto, giurisprudenziali.<br /><br />In merito alla rappresentanza processuale dei soggetti incapaci, valgono le regole comuni. Saranno legittimati i genitori di disabili minorenni, i tutori e i curatori degli incapaci totali o parziali. Mi sembra altresì pacifico ammettere anche la legittimazione ad agire dell’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Tali soggetti legittimati, per espressa previsione dell’art. 4 della Legge 67, possono, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, delegare gli enti preposti e riconosciuti ad agire in loro vece.<br /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" />Thu, 24 Jan 2008 18:21:59 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2204&forum=23Re: AMMALARSI DURANTE UNA FESTIVITA? [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1881&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: AMMALARSI DURANTE UNA FESTIVITA?<br />
come sempre oculato e coinciso bravo igor <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil470319e8aa747.gif" alt="" />Tue, 22 Jan 2008 23:16:26 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1881&forum=23Re: Contestazione per mancata giustificazione (malattia) [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1253&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Contestazione per mancata giustificazione (malattia)<br />
ti e andata bene davon pensa se ti dicevano assenza ingiustificata e ti trattenevano il giorno in piu' un eventuale multa o giorno di sospensione!!<br /> DA NOI LO FANNO I vigliacchi!!Wed, 19 Dec 2007 07:54:29 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1253&forum=23Re: QUESITO AMMALARSI DURANTE LE FESTIVITA' [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1853&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: QUESITO AMMALARSI DURANTE LE FESTIVITA'<br />
ok recepitoTue, 18 Dec 2007 07:09:06 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1853&forum=23Re: invalidita [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=510&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: invalidita<br />
ok aspettoSun, 25 Nov 2007 09:12:09 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=510&forum=23Re: comunicazione di infortunio [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1610&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: comunicazione di infortunio<br />
esatto babaTue, 20 Nov 2007 16:44:38 +0100http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1610&forum=23REGOLAMENTO [da xxxxxxxxxxxx]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1335&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: REGOLAMENTO<br />
REGOLAMENTO DEL FORUM “GUARDIE INFORMATE”:<br /><br />E’ VIETATO: aprire nuove discussioni che trattino temi già affrontati.<br /><br />E' VIETATO: aprire nuove discussioni che abbiano per titolo una sola parola, o il cui titolo non richiami l'argomento della discussione stessa.<br /><br />E' VIETATO: inserire in una discussione messaggi non in tema con l'argomento trattato.<br /><br />E’ VIETATO: scrivere più volte lo stesso messaggio in stanze differenti.<br /><br />E’ VIETATO: cambiare il tema della discussione in corso - nel caso in cui nella discussione si faccia riferimento ad altri temi, aprire una nuova discussione nella stanza adeguata.<br /><br />E’ VIETATO: scrivere tutto il testo dei messaggi in maiuscolo.<br /><br />E' VIETATO: pubblicizzare, direttamente o indirettamente, siti ed attività commerciali che non siano pertinenti ad eventuali e lecite richieste di aiuto di altri utenti.<br /><br />E' VIETATA: qualsiasi forma di spam.<br /><br />E' VIETATO: utilizzare avatar o immagini offensive nei confronti di altri iscritti e/o di terzi.<br /><br />E' VIETATO: offendere, provocare, usare un linguaggio volgare o eccessivamente sarcastico, nonché aprire discussioni di natura politica, religiosa, sportiva che possano essere interpretate come insulti verso qualsiasi altro partecipante e/o terzi.<br /><br />E' VIETATO: contestare, criticare o commentare l’operato dell'Admin e dei moderatori sul forum nei casi inerenti la cancellazione di messaggi e/o discussione.<br />PER SPIEGAZIONI contattarli via mail o MP.<br /><br />E’ VIETATA: la propaganda politica e qualsiasi forma di vilipendio alle Istituzioni, al Governo ed ai suoi rappresentanti, nonché alle Forze dell’Ordine.<br /><br />E’ VIETATO: menzionare a scopo di propaganda e/o diffamazione le sigle sindacali – eventuali messaggi, pubblicati a scopo propagandistico, dovranno essere approvati dall’ADMIN.<br /><br />E’ VIETATA: qualsiasi forma di apologia di associazioni mafiose, criminose, eversive, terroristiche, oltre che di incitamento alla violenza sessuale, alla discriminazione, all’odio etnico, nazionale, razziale e religioso.<br /><br />E' VIETATO: inserire annunci di vendita armi nella sezione "Mercatino", pena la cancellazione immediata dell'account.<br /><br />E’ VIETATO: pubblicare foto che ritraggano l’autore o terzi – questa regola è valida anche nella sezione “Le mie foto”.<br /><br />E’ OBBLIGATORIO: nella sezione “Invia notizie”, inserire il link alla fonte dalla quale e’ stata prelevata la notizia pubblicata nonché, qualora fosse indicato, anche il nome dell’autore.<br /><br />Le notizie e le foto pubblicate, che non rispettino tali regole, non saranno approvate. <br /><br />SUGGERIMENTI:<br /><br />Prima di aprire una nuova discussione, verificare sul forum che lo stesso argomento non sia già stato trattato, mediante la funzione “Cerca nel sito”: in caso negativo, aprire una nuova discussione nella stanza appropriata.<br /><br />Il forum e’ diviso in stanze e ogni stanza tratta un argomento specifico, pertanto le nuove discussioni devono essere inserite nelle stanze appropriate<br /><br />I messaggi e le discussioni che non osserveranno il regolamento verranno cancellati senza preavviso, l’autore di tale inosservanza verrà dapprima avvisato e poi sospeso/bannato dal sito.<br /><br />NOTA BENE:<br /><br />Si declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi e/o di ogni altro illecito commesso attraverso il Forum.<br /><br />Per tutto quant'altro non specificato nel regolamento, si fa riferimento alle regole della NETIQUETTE, ossia quella serie di tradizioni e di principi di buon comportamento che si sono sviluppati nel tempo fra gli utenti di internet.<br /><br />Per maggiori informazioni leggete qui: <a href="http://www.nic.it/NA/netiquette.txt" title="http://www.nic.it/NA/netiquette.txt" rel="external">http://www.nic.it/NA/netiquette.txt</a><br /><br />L'inosservanza del presente regolamento autorizza i moderatori a spostare, modificare, cancellare <br />singoli post o intere discussioni, nonché a bannare temporaneamente gli utenti colpevoli di comportamenti censurabili, a seconda della loro gravità.<br /><br />Nei casi più gravi, un comportamento reiterato verrà segnalato all’autorità giudiziaria ed ai preposti organi di controllo.<br /><br />Il presente regolamento potrà essere modificato e/o integrato dall'amministratore del sito e dai moderatori.Sat, 6 Oct 2007 17:14:45 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1335&forum=23Re: visite mediche [da xxxxxxxxxxxx]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=840&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: visite mediche<br />
e non solo !!! <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil45d170bf37bf2.gif" alt="" />Fri, 5 Oct 2007 18:58:06 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=840&forum=23Re: DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532 lavoro notturno [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1153&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532 lavoro notturno<br />
ops effettivamente mi sono lasciato trasportare.<br /><br /> ADMIN mi sposteresti su lavoro notturno e handicap? tutti i post non consoni con la stanza^Fri, 28 Sep 2007 21:32:14 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1153&forum=23Re: Residuo lavorativo [da xxxxxxxxxxxx]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1155&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Residuo lavorativo<br />
<span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">yesss</span></span><br />si li ho cancellati!!!Mon, 24 Sep 2007 19:36:06 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1155&forum=23Re: Complimenti per la nuova stanza [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1027&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Complimenti per la nuova stanza<br />
grazie a tuttiSun, 23 Sep 2007 09:08:04 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1027&forum=23Re: Legge,tutela disabili. [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1213&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Legge,tutela disabili.<br />
si ci voleva questa informazione!!Sun, 23 Sep 2007 08:56:34 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1213&forum=23Re: Cassazione: calcolo del periodo di comporto in caso di responsabilita' del datore di lavoro [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1026&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Cassazione: calcolo del periodo di comporto in caso di responsabilita' del datore di lavoro<br />
entro che!!! non o capito???Sun, 23 Sep 2007 08:51:18 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1026&forum=23Re: Tabelle d'invalidità [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1154&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Tabelle d'invalidità <br />
non lo metto in dubbio <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil3dbd4d6422f04.gif" alt="" />Fri, 21 Sep 2007 07:37:40 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1154&forum=23Re: malattia 180gg /240gg /300gg [da xxxxxxxxxxxx]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1121&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: malattia 180gg /240gg /300gg<br />
ok !!!!Thu, 20 Sep 2007 15:23:41 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1121&forum=23Re: Denuncia del patto di prestazione lavorativa in regime di clausola elastica [da matrix23]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1189&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Denuncia del patto di prestazione lavorativa in regime di clausola elastica<br />
che caosSat, 15 Sep 2007 00:04:59 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1189&forum=23Re: MALATTIE PROFESSIONALI NON RICONOSCIUTE [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1151&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: MALATTIE PROFESSIONALI NON RICONOSCIUTE<br />
non riconosciuta da nessuno nemmeno come lavoro usurante!! <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb4ce92ea8.gif" alt="" />Wed, 12 Sep 2007 00:02:34 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1151&forum=23Legge 8 marzo 2000 n. 53 - congedi parentali [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1152&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Legge 8 marzo 2000 n. 53 - congedi parentali<br />
<span style="font-size: small;"><span style="color: #CC0000;">. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:</span></span>Sat, 8 Sep 2007 04:18:32 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1152&forum=23DISABILI E DISPOSITIVI DI ALLARME COME METALDETECTOR, E RILEVATORI DI FURTI [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1055&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: DISABILI E DISPOSITIVI DI ALLARME COME METALDETECTOR, E RILEVATORI DI FURTI<br />
<span style="font-size: large;"><span style="color: #0000FF;">QUESITO POSTOMI DA UNA GUARDIA.<br /><br /> SECONDO VOI A AGITO BENE OPPURE NO? SE SI! QUALE LEGGE SALVAGUARDIA LA PERSONA DISABILE?</span></span><br /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb4ce92ea8.gif" alt="" /> <img class="imgsmile" src="http://www.guardieinformate.net/uploads/smil46abb4ce92ea8.gif" alt="" /> <br /><br /><br />Disabile e dispositivi di allarme<br /><br />Carissimo Anubys, ti faccio la domanda così perché non trovo un posto dove farla. Un bimbo ha un microchip impiantato nel cervello. Non può passare attraverso gli antitaccheggi perchè rischia (cartelle cliniche alla mano) di danneggiare il dispositivo. Allora ho trovato la soluzione. Lo facevo passare attraverso gli uffici e la cassa centrale. Io e il bimbo. Polverone. Storie a non finire. Nessuno si voleva assumere la responsabilità di farlo passare da lì perchè c'è anche la cassaforte. Allora sai cosa ho fatto? ho un buon rapporto con uno dei capi. Ho chiamato lui ed ho scavalcato delle teste. Ho avuto subito il benestare. Fortuna che è stato dalla mia parte. Ma mi chiedo, non è discriminazione non farlo passare? è come una barriera architettonica! Il cliente (quello che mi ha negato l'accesso) ha detto di dire al genitore che la clientela non è obbligata ad entrare dentro l'esercizio e che quindi possono andare da un'altra parte. Mi hanno fatto compassione i suoi genitori. Non era giusto. NO! c'è una legge che dice che un supermercato deve avere la possibilità di far passare anche loro? Ho fatto una comunicazione a tutti i colleghi dicendo di usare il mio come precedente in questi casi. Non credo che chi lavora per il cliente farà ancora dei problemi perchè tra loro alla fine c'è solo questo che fa sempre obiezioni su tutto. Grazie e scusa se mi sono dilungato troppo.<br /><br />dalla mia parte io avrei detto al cliente di stare bene attento a quello che dice, dopo di che' avrei detto che lui paga te per fare la sicurezza e quindi deve lasciarti lavorare nel rispetto delle leggi.<br /><br />se poi continuava bastava fare una denuncia presso i vigili e vedevi che si giocava la licenza di commercio.<br /><br />CERTA GENTE DOVREBBE addottrinarsi PER IL RISPETTO DEL PROSSIMO, ANCHE A SUON DI SBERLE!!Mon, 20 Aug 2007 17:28:51 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1055&forum=23Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1048&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni<br />
<span style="font-size: x-large;"><span style="color: #FF0000;"><span style="font-family: Arial;">Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni</span></span></span><br />(Legge N. 67 del 1 Marzo 2006)<br /><br /><a href="http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1049&start=0#forumpost11758" title="http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1049&start=0#forumpost11758" rel="external">http://www.guardieinformate.net/site/ ... 49&start=0#forumpost11758</a>Sun, 19 Aug 2007 22:37:42 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1048&forum=23Contributi figurativi prepensionamento delle persone disabili [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1028&forum=23
MALATTIE, INFORTUNI E INVALIDITA':: Contributi figurativi prepensionamento delle persone disabili<br />
Le persone lavoratrici disabili sordomute o con un'invalidità civile superiore al 74% hanno diritto alla concessione di due mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro.<br /><br />Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e non permette al lavoratore invalido o sordomuto di andare in pensione con cinque anni di anticipo.<br /><br /><br />ATTENZIONE: i contributi di due mesi non danno il diritto ad andare in pensione prima, ma contribuiscono ad aumentare la pensione di un po' (cosi e stato spiegato dal responsabile INPS)<br />e conveniente farli inserire e ricalcolarli alle persone che sono andati gia' in pensione.<br />chi ci andra' sappia gia adesso che ne avra' diritto se supera quella percentuale.Tue, 14 Aug 2007 12:56:57 +0200http://www.guardieinformate.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1028&forum=23