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C.C.N.L. 2004/2008 Art.1-27
Categoria : CCNL 2004-2008 Art 1-27
Pubblicato da ADMIN in 3/6/2007
Il giorno 2 Maggio 2006, in Roma
Tra
L'Associazione Italiana Vigilanza -ASS.I.V.,rappresentata dalla Commissione Sindacale composta dai Signori: -Cosimo Giuseppe Racco, Giuseppe Menegazzi, Giovanni Pollicelli, Maria Cristina Urbano, Angelo Ardovino.e dalla Giunta di Presidenza composta dai Signori: - Matteo Balestrero (Presidente),Giuseppe Menegazzi, Giuseppe Savio, . Gianluca Neri, Maria Cristina Urbano, Bruno Viglione, Raffaele Zanè, Marco Caviglioli; L'Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata – ASSVIGILANZA, rappresentata dalla Commissione Sindacale composta dai Signori: - Claudio Moro (Presidente), Domenico Costante, Maurizio Fornasari, Giuseppe Monti, Sergio Talini. con la presenza di Federsicurezza – Confcommercio, rappresentata dal Presidente Luigi Gabriele e da Anna Maria Domenici e Salvatore Piccione; L'Unione Nazionale Istituti di Vigilanza – UNIV, rappresentata dai Signori: - Pier Giulio Petrone (Presidente) - Giovanni Claudio Magon (Presidente Commissione Sindacale) con la presenza di Federsicurezza – Confcommercio, rappresentata dal Presidente Luigi Gabriele e da Anna Maria Domenici e Salvatore Piccione; L'ANCST - LEGACOOP rappresentata dal Presidente Franco Tumino, dal Responsabile Relazioni Industriali Carlo Marignani, assistiti da Giuseppe Simonazzi. FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, rappresentata dal Presidente Massimo Stronati, dal Direttore Mario Troisi, da Marco Mingrone, Raffaele Lauletta, Giorgio Baiardi e assistiti dal Responsabile delle Relazioni Industriali di Confcooperative Sabina Valentini L'Associazione Generale Cooperative Italiane –- A.G.C.I - Produzione e Servizi di Lavoro, rappresentata dai Signori Filippo Turi (Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali), Nicola Ascalone (Responsabile Settore Produzione e Servizi di Lavoro)
E
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS - CGIL), rappresentata dai Signori: CORRAINI IVANO Segretario Generale,SCARPA MAURIZIO Segretario,MAZZIOTTA MANLIO Responsabile del settore, ABBONIZIO MARZIA,AGASSINI SILVIA,AGLIARDI PAOLO,ALBANELLA LUISA ,ALBERTI DONATELLA,ALIBERTI ANTONELLA ANGELINI DALIDA,ANILE UCIA ,ANTONIOLI MAURA,ARGIOLU MIRIAM ,AUTIERI MARIA STELLA,AYALA DONATELLA,BAINI GIULIA-NA,BANELLA IVO,BARERA FRANCO,BATTAGLIA ANNA DONATA,BAU' SERGIO,BAZZICHETTO CLAUDIO,BERNARDINI CIN-ZIA,BESENZONI GIANFRANCO,BIGAZZI,SABINA,BIOLCATI LAURO,BRACONE SONIA,BROGLIA MIRIAM,BROTINI LUISELLA,BRUNI DENIS,CAMELLINI ELISA,CAMPA ROCCO,CAMPANILE PASQUALE,CAMPARI RAMONA,CANEPA PIERO,CANOVARO PATRI-ZIA,CAPACCIOLI FRANCO,CAPPONI FABIO,CARAVELLA CARMELO,CARIDI SAMANTHA,CARLINI LORI,CARLOTTI MARIELE-NA,CARNEVALE MADDALENA,CARPINO GIOVANNI,CASAGRANDA EZIO,CATTANEO FEDERICA,CETTI PIERLUIGI,CIARLO GIOVAN-NI,CODONESU SERGIO,CONSOLINI ALESSANDRA,CONTE DANIELA,COPPINI LUIGI,CORAZZESI LUIGI,CROCI CLAUDIO,CUNTRO' ANNA,DAMELY MELODIA NADIA,D'AQUANNO SILVIO,D'AVOLIO ISABELLA,DE FILIPPIS NICOLA,DE FILIPPO ANTONIO,DE ROCCO ELENA,DECICCO GIUSEPPE,DEL CARO PAOLO,DEL PAPA LORETTA,DELLA VOLPE CARLA,DI MEGLIO ENZO,DI PIETRO CLAUDIO,DI PRIOLO FRANCO,DOSSI CLAUDIO,FANZECCO SIMONA,FASSINA SERGIO,FATTINI ROMANO,FELLEGARA FULVIO,FERRAZZI FABRI-ZIO,FERRINI MARCELLO,FERRO ELENA, FRANCESCHINI, M. ANTONIA, FRANCESCHINI, FRANCO,FRASANNI LOREDANA,GABRIELL,M. GRAZIA,GALATI MARIO,GANGEMI FRANCO GENOVESE MONICA, GHIARONI PATRIZIA, GIANNESSI LAURA, GIUPPONI ZAVE-
RIO,GOVONI MARZIO,GUADAGNINI DANIELA,GUGLIELMI GABRIELE ,INFANTE LORENZO,KHAKPOUR REZA HAMID,LELLI DANI-LO,LIBRI ALDO,LORUSSO GIUSEPPE,LOSIO RENATO,LOZZI RENATA,MAFFEZZOLI DORA,MAGGIO MARIA,MANGILI MA-RIO,MANOCCHIO MARIA,MARCELLI SABATINO,MARCONI PIERO, MARESCA DOMENICA,MASOTTI MAU-RA,MATTIOLI,SANDRO,MEDITIERO GIUSEPPE,MELOTTI MASSIMO,MERLO LUCIA,MESCHIERI MARINELLA,MESSINEO ARMAN-DO,MINNI' CONO,MONTANINI GIUSI,MORGESE GAETANO,MORINI SILVANA,MOSCAGIURI ANTONIO,NESI CARMINE,NOCCO MARILINA,NONINO ROBERTO,NOZZI MASSIMO,ORSI MICHELE,PAMPERSI ALESSIA,PANCELLINI PAOLA,PAPAGNA MA-RIO,PELLEGRINI SUSANNA,PEPE CALOGERO,PERACCHIA CORRADO,PERIN BRUNO,PESTELLI SERGIO,PETRELLA MASSIMO,PEZZOTTI VITTORIO,PINNA SALVATORE,PIZZAMIGLIO SANTINO,PONTI LICIA,POZZI TIZIANO,PUGLIESE TERESA,RASTELLI BRUNO,RICCHETTI DANIELA,RICCI LORETTO,ROMEO CARME-LO,RONCO CRISTINA,ROSSI MAURO,ROSSI MARCO,SARDYKO WIOLETTA,SCARNATI LUIGI, SCATTOLIN ITALIA,SCHIAVONE VI-TO,SERAFINI EGIDIO,SESENA CRISTIAN,SGARGI WALTER,SILVESTRO GIUSEPPE,SIMONCINI GABRIELE,SIMULA STEFANO,SPELTA CARLA,SPERIANI GIOVANNI,STORNAIUOLO ROSARIO,SUBERATI MASSIMILIANO,SUSINI CRISTIANA,TAGLIATI VERONICA,TALENTI ENRICO,TANZI PAOLA,TARATUFOLO MANUELA,TASINATO LUIGINO,TERENZI ANTONIO,TESTA EMILIO,VANOLI GIORGIO,VEIRANA FULVIA,VENNETTILLO GINO,VIERO GINO,VITAGLIANO ANDREA,VITOLO MARIA,WALZL CHRISTINE,ZANARDI GUIDO,ZAPPAROLI ROBERTO,ZERLOTTI CATERINA,ZILOCCHI GIANLUCA,ZUCCHINI LEONARDO. la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo Servizi (FISASCAT – CISL) rappresentata dai Signori Segretario Generale Gianni Baratta, dai Segretari Nazionali, Gianni Baratta Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, Pierangelo Raineri, Pietro Giordano, Mario Piovesan, Giovanni Pirulli, da: Salvatore Falcone, Alfredo Magnifico, Antonio Michelagnoli, Daniela Rondinelli, dell'Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione trattante composta da: Hansjoerg Adami, Giovanni Agostini, Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo, Giuseppe Arcieri, Luigi Arrigoni, Jairo Luis Attanasio, Antonio Bacci, Giuliana Baretti, Claudia Baroncini, Matteo Barrella, Dario Battuello, Beatrice Bernini, Alberto Bizzocchi, Cinzia Bonan, Claudio Bosio, Agostino Bottani, Domenico Bove, Lidia Brachelente, Mauro Brinati, Gianfranco Brotto, Camillo Buffa, Roberta Cabrelle, Renato Calì, Angela Calò, Giuseppe Calzaghe, Dario Campeotto, Gianluca Campolongo, Riccardo Camporese, Giuseppe Cannavina, Leila Caola, Felice Cappa, Malgara Cappelli, Rosalba Carai, Venera Carasi, Irmo Caretti, Salvatore Carofratello, Ronald Carpenter, Elmina Castiglioni, Antonio Castrignano, Mirco Ceotto, Milena Cesca, Stefania Chirico, Franco Ciccolini, Antonio Cinosi, Alberto Citerio, Celestino Comi, Luigi Conte, Bruno Cordiano, Giuseppe Corona, Roberto Corona, Tina Coviello, Patrizio Cusano, Patrizio Dall'Ara, Enrico De Peron, Carla De Stefanis, Adriano Degioanni, Marco Demurtas, Ermanno Di Gennaro, Pancrazio Di Leo, Gennaro Di Micco, Carlo Di Paola, Luca Di Polidoro, Paolo Duriavig, Ulrike Egger, Quinto Fantini, Adalberto Farina, Fabrizio Ferrari, Domenico Ferrigni, Santo Ferro, Francesco Ferroni, Antonio Fiorenza, Ferruccio Fiorot, Ilda Fittipaldi, Giuseppe Foti, Lavinia Francesconi, Loredana Franco, Andrea Gaggetta, Eustachio Gaudiano, Adriano Giacomazzi, Giovanni Giudice, Daniele Grieco, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini, Giampiero Guidi, Pietro Ianni, Mario Ianniello, Alessandro Ingrosso, Angela Kalaydijan, Petra Erika Klotz, Angela Lazzaro, Maria Viviana Leoni, Carmela Licenziato, Fortunato Lo Papa, Luca Maestripieri, Diego Magnani, Tila Mair, Iride Manca, Gilberto Mangone, Fortunato Mannino, Lucio Marchesin, Maurizio Marcolin, Giovanni Marini, Tiziana Mastrangelo, Antonio Mastroberti, Dieter Mayr, Gianfranco Mazza, Renata Mazzacco, Germano Medici, Maria Giovanna Mela, Amedeo Meniconi, Mario Miccoli, Franco Michelini, Cristiano Montagnini, Catia Montagnoli, Biagio Montefusco, Aniello Montuolo, Bice Musocchi, Michele Musumeci, Nicola Nesticò, Stefania Nicoloso, Marco Paialunga, Silvano Pandolfo, Ugo Parisi, Federico Pascucci, Marcello Pasqua-rella, Simone Pesce, Luigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini, Leonardo Piccinno, Daniela Piermattei, Pietro Pizzingrilli, Alberto Pluda, Rita Ponzo, Gualtiero Quetti, Vincenzo Ramogida, Rosetta Raso, Vincenzo Riglietta, Maurizia Rizzo, Tullio Ruffoni, Carlo Russo, Eugenio Sabelli, Maurizio Saja, Mariano Santarsiere, Luciano Santigli, Bruno Sassi, Alessandra Savoia, Santo Schiappacasse, Rolando Sirni, Marco Sismondini, Selena Soleggiati, Francesco Spanò, Carmela Tarantini, Giuseppe Tognacca, Fernando Toma, Oscar Turati, Filippo Turi, Mauro Urli, Michele Vaghini, Costantino Vaidanis, Lelio Vallaro, Elena Maria Vanelli, Maria Teresa Vavassori, Marco Vecchiattini, Eugenio Vento, Marco Verde, Giovanni Zambelli; con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Giorgio Santini la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresentata dai Signori
La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresentata dal Brunetto Boco Segretario Generale, dal Presidente Raffaele Vanni, dai Segretari Nazionali Emilio Fargnoli, Marco Marroni, Gianni Rodilosso, Parmenio Stroppa; da Antonio Vargiu del Dipartimento Sindacale; dai membri del Comitato Direttivo Nazionale Andreani Paolo, Andrisano Antonio, Ardau Cristiano, Ariodante Sergio, Aveni Massimo, Baio Pietro, Ballato Giuseppe, Bardi Enzo, Bartolomei Pietro, Belletti Giuseppina, Bolognini Marco, Boscaro Luigino, Bove Salvatore, Broglia Roberto, Callegaro Gianni, Cappadona Aldo, Casa Giovanni, Casadei Maurizio, Chisin Grazia, Cieri Nicola, D'Ambrosio Cristina, D'Angelo Mario, D'Angelo Roberto, De Mitri Pugno Luigi, De Punzio
Raffaele, Del Zotto Sergio, Della Luna Rocco, Dello Stritto Francesco, Decidue Sergio, Di Martino Francesco, Di Sarno Maria, Djossou Max, Dota Elio, Fallara Roberto, Fanzone Alessandro, Feliciangeli Pietro, Fiorino Gabriele, Flauto Marianna, Franzoni Stefano, Frau Renzo, Fulciniti Caterina, Gazzo Giovanni, Giammella Cataldo, Giardina Maria Rita, Giorgio Giovanni, Giunta Stefania, Gregorio Marcello, Guidi Giancarlo, Gullone Luciano, Ierulli Cesare, Ilarda Nino, Iozzia Bartolo, La Torre Pietro, La Volta Cosimo, Lombardo Ernesto, Luchetti M.Ermelinda, Lugaresi Claudia, Marchetti Massimo, Merolla Lina, Milandri Maurizio, Morandi Ivano, Moretta Milva, Musu Roberta, Napoletano Antonio, Neri Riberto, Nicotra Nunzio, Nomade Raffaella, Notorio Sergio, Ortelli Francesco, Pace Michele, Pecoraro Gerlando, Pellegrini Aurelio, Petrelli Antonio, Pezzetta Giannantonio, Pilo Bruno, Pitorri Arianna, Proietti Paolo, Pucci Rosaria, Ragazzoni Maurizio, Rizzo Adalisa, Sama Carlo, Sartori Paolo, Sastri Pasquale, Scardaone Luigi, Scarponi Gianpiero, Sciascia Luciano, Sorgia Elisabetta, Serri Riccardo, Servadio Remigio, Servidei Fabio, Sgrò Giovanni, Silvestro Giuseppe, Sorce Salvatore, Stompanato Espedito, Strazzullo Gennaro, Tamburelli Michele, Tomasi Gianni, Turchetti Giancarlo, Veronese Ivana, Verrino Antonio, Vurruso Angelo, Zarfati Angelo, Zattoni Giorgio, Zimmari Giuseppe; da una delegazione del Coordinamento Nazionale Guardie Giurate composta da Anastasia Nino, Arcelli Maurizio, Attori Stefano, Belarducci Aldo, Borea Vincenzo, Bortolozzo Mirco, Bosi Patrizia, Botta Enrico, Branco Emanuele, Cacciaguerra Massimo, Campani Luciano, Cappabianca Giuseppe, Carbonella Lino, Cartocci Angelo, Caruso Alberto, Casillo Ciro, Cavallo Fabio, Carbone Rocco, Chiatante Nicola, Colla Massimo, Cornelli Ettore, Cosco Sebastiano, Currieri Antonio, Daniele Paolo, De Amicis Mauro, De Simone Alfredo, De Sio Gennaro, De Vecchis Silvio, Di Giando-menico Cesare, Di Sarno Carmelo, D'Onofrio Michele, Duranti Enrico, Duro Luigi, Esposito Oreste, Falcioni Candido, Fariello Franco, Farina Aniello, Ferrara Maurizio, Ferrara Stellario, Ficarra Francesco, Fidanzi Nicola, Foglia Rosario, Gavin Luca, Genio Raffaele, Ghidotti Gianmarco, Giacalone Vincenzo, Giacobelli Rodolfo, Guarini Massimo, Guarnaccia Carlo, Infantolino Calogero, Laddaga Angelo, Lai Andrea, Liparoti Luciano, Losacco Gianvito, Lupoli Gaetano, Magliola Sergio, Magliocca Giuliano, Manfredonia Aniello, Marsano Giorgio, Mattiolo Giuseppe, Mauriello Paolo, Mazzola Dario, Melendez Carlo, Mercuri Marco, Milazzo Pietro, Molino Luca, Nicolosi Carmelo, Pagliariccio Camillo, Palumbo Salvatore, Pattarino Arturo, Picucci Massimo, Polito Franco, Proietti Luciano, Ravanetti Dario, Rettore Martino, Ricci Domenico, Rizzo Carlo, Rocca Massimo, Rossato Massimiliano, Rossi Roberto, Rossi Domiziano, Rumore Antonio, Santi Luciano, Sartorio Giorgio, Schirinzi Marco Fabio, Signorini Antonio, Statti Raffaele, Stazzone Carmelo, Strano Giovanni, Trocchia Luca, Turrini Emanuele, Valentino Carmine,Venturelli Corrado, Viviano Giuseppe, Vumbaca Giovanni, Zaccari Carlo, Zamprioli Claudio, Zingali Alfredo, Zurlo Giovanni, Zurlo Giuseppe, e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Lamberto Santini.
Visto
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell' 8 Gennaio 2002, ed il relativo Accordo di rinnovo siglato il 2 Maggio 2006
si è stipulato
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, 2004/2008 comprensivo del primo e secondo biennio nel rispetto del Protocollo del 23 Luglio 1993, composto da 15 titoli, 147 articoli e n. 17 allegati, letti, approvati e sottoscritti.

PREMESSA
Nel rispetto dello spirito del Protocollo del 23 Luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione e sugli assetti contrattuali del Protocollo 5 Aprile 1990 e dell'accordo 21 Dicembre 1998, le parti, con la definizione del presente contratto hanno inteso confer-mare la volontà per un rafforzamento delle relazioni sindacali e per lo sviluppo ad ogni livello di confronti corretti e costruttivi.
Le parti quindi, auspicando che le future relazioni sindacali siano improntate alla comprensione delle rispettive esigenze, riconfer-mano l'intendimento di rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al necessario sviluppo del settore attraverso una politica di conoscenza ed interventi anche congiunti.
In tale prospettiva intendono evidenziare e riconfermare che per opera di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari di cui al Titolo IV del R.D. 1931 n. 773 ed al relativo Regolamento di Attuazione da svolgersi, in via esclusiva, dagli Istituti di Vigilanza Privata a mezzo di Guardie Particolari Giurate loro dipendenti ed in possesso del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata, si intende l'attività di vigilanza, controllo e custodia rivolta a prevenire reati ed evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni di qualsiasi natura, che la legge non riservi, in via esclusiva, alla forza pubblica o a soggetti investiti di pubbliche funzioni.
Del resto tale individuazione è ricompresa nel quadro già definito e fatto proprio dalle Circolari del Ministero dell'Interno n. 559/C.4713.10089.D (1) del 5 luglio 1996 e n. 559/C.314.10089 del 28 Settembre 1998 come pure del parere del Consiglio di Stato del 14 Luglio 2004, Sez. I, n. 7556/2004.
La corretta individuazione del ruolo della vigilanza privata impone, infatti, il dovere di combattere il fenomeno emergente di indebite occupazioni di consistenti quote del mercato della vigilanza da parte di anomale tipologie di servizi e di figure imprendito-riali estranee al settore e, quindi, a forme di attività concorrenziali incentrate sul dato meramente economico anziché su quello legale tecnico e qualitativo.
Le parti auspicano all'uopo l'intervento di una disciplina legale adeguata ed omogenea su tutto il territorio nazionale, nonché l'impegno da parte delle competenti autorità ad un controllo sempre più attento anche in ordine alle tariffe di legalità .
Il vigente art. 257 R.D. 635/1940 considera la tariffa ("tabella delle mercedi") all'interno degli obblighi sottesi alla licenza di Pubblica Sicurezza, ne scaturisce, pertanto, che il livello di mercede relativo ad un servizio deve costituire un vincolo, in quanto questo deve necessariamente garantire, anche al fine di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, la remunerazione dei costi necessari al suo approntamento, oltre all'altrettanto irrinunciabile
considerazione di un margine di utile, (finalizzato all'autofinanziamento della struttura che resta di natura privatistica, anche in funzione della tutela dell'investimento).
Del resto la voce costi è caratterizzata prevalentemente dal costo del lavoro e dagli adempimenti conseguenti alle determinazioni dei Regolamenti dei Questori.
L'evoluzione del settore richiede inoltre una valorizzazione professionale degli operatori a tutti i livelli.
Gli stessi sono chiamati ad operare in servizi complessi, che richiedono capacità e conoscenze sempre più qualificate, per questo occorrerà coniugare la qualità del servizio all'utenza, con una più adeguata qualificazione e riqualificazione professionale della gestione aziendale e del personale, attraverso appropriate iniziative formative
Le parti ribadiscono l'esigenza di pervenire ad una tariffa ed ad un regolamento di servizio omogeneo su base nazionale, così come esplicitato nell'avviso comune allegato al presente C.C.N.L.

TITOLO I - Validità e sfera di applicazione
• Art. 1
• Art. 2

TITOLO II - Relazioni Sindacali CAPO 1 - LIVELLO NAZIONALE
• Art. 3 - Diritti di informazione

CAPO 2-STRUMENTI DELLA BILATERALITà€
• Art. 4 -Commissione Paritetica Nazionale - Compiti
• Art. 5 – Composizione e procedure

ENTE BILATERALE
• Art. 6 – Scopi
• Art. 7- FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
• Art. 8 - CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE

CAPO 3 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI SECONDO LIVELLO
Livello territoriale
• Art. 9 - Diritti di informazione
• Art. 10 - Contrattazione Integrativa e materie demanda-te
• Art. 11 - Composizione delle controversie- Procedure
• Art. 12 – Collegio Arbitrale
• Art. 13 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali

LIVELLO AZIENDALE
• Art. 14 - Diritti di informazione
• Art. 15

TITOLO III - Attività Sindacali
• Art. 16 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. e delle R.S.U.
• Art.17 - Permessi retribuiti
• Art. 18 - Diritto di affissione.
• Art. 19 – Permessi non retribuiti
• Art. 20 – Referendum
• Art. 21 - Assemblee
• Art. 22 - Delegato aziendale
• Art. 23 - Contributi Associativi Sindacali

TITOLO IV –TUTELE E GARANZIE
CAPO 1° SICUREZZA SUL LAVORO
• Art. 24 - Sicurezza sul lavoro
• Art.25 – Cambio di Appalto e/o affidamento di servizio
• Art. 26 - Condizioni per attivare la procedura
• Art. 27 - Modalità di attivazione e di espletamento della procedura.

CAPO 2° PREVIDENZA INTEGRATIVA
• Art. 28 - Previdenza Integrativa
• Art. 29 - Assistenza sanitaria integrativa
• Art. 30 - Pari opportunità

TITOLO V - Classificazione del Personale
CAPO 1° NORME GENERALI
• Art. 31- Classificazione
• Art. 32 - Mutamenti di mansioni

CAPO 2° NORME SPECIALI PER I QUADRI
• Art. 33

CAPO 3° NORME SPECIALI PER PRODUTTORI ED ESATTORI
• Art.34


TITOLO VI – MERCATO DEL LAVORO
CAPO I – APPRENDISTATO
• Art. 35 – Sfera di applicazione
• Art. 36 – Limiti di età
• Art. 37 – Assunzione
• Art. 38 – Percentuale di conferma
• Art. 39 – Metodologie applicative
• Art 40 - Riconoscimento precedenti periodi di ap-prendistato
• Art. 41 - Obblighi del datore di lavoro
• Art. 42 - Doveri dell'apprendista
• Art. 43 Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
• Art. 44 - Formazione: durata
• Art. 45 - Formazione: contenuti
• Art. 46 - Durata
• Art. 47.- Tutor
• Art. 48 – Trattamento normativo
• Art. 49 – Trattamento economico
• Art. 50 - Malattia
• Art. 51 – Rinvio alla legge

CAPO 2° TEMPO DETERMINATO
• Art. 52 - Contratto a tempo determinato
• Art 53 - Somministrazione di lavoro a tempo de-terminato
• Art.54- Monitoraggio

CAPO 3° LAVORO A TEMPO PARZIALE
• Art. 55 - Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale
• Art. 56 - Elementi e durata del rapporto a tempo parziale
• Art. 57 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
• Art. 58 - Relazioni sindacali aziendali
• Art. 59 - Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale
• Art. 60- Denuncia del patto di prestazione lavorati-va in regime di clausola elastica
• Art. 61 - Lavoro supplementare .
• Art . 62 - Registro del lavoro supplementare
• Art. 63 - Principio di non discriminazione e di pro-porzionalità
• Art. 64 - Mensilità supplementari – tredicesima e quattordicesima
• Art. 65 - Condizioni di miglior favore
• Art.66 - Rinvio alla legge
• Art. 67 – Part time post-maternità

TITOLO VII - Rapporto di lavoro
CAPO 1° - ASSUNZIONE
• Art. 68
• Art. 69 - Periodo di prova
• Art. 70 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova

TITOLO VIII Orario di lavoro
• Art. 71 - Norme generali
• Art 72 - Riposo giornaliero
• Art. 73 - Riposo settimanale
• Art. 74 - Pause
• Art. 75
• Art. 76 SISTEMA 5+1
• Art. 77 - SISTEMA 6 + 1 + 1
• Art. 78 - Flessibilità
• Art. 79 - Straordinario
• Art. 80
• Art. 81- Banche delle ore
• Art. 82
• Art. 83 - Ruolo Amministrativo

TITOLO IX – PERMESSI, FERIE, FESTIVITA' E CONGEDI CAPO 1- PERMESSI
• Art. 84 - Permessi Annuali

CAPO 2- FERIE
• Art. 85 - Ferie
• Art. 86
• Art. 87


CAPO 3 - FESTIVITà€
• Art. 88 - Festività nazionali e infrasettimanali
• Art. 89

CAPO 4 – CONGEDI
• Art. 90- Norma generale
• Art. 91 - Congedo matrimoniale
• Art. 92 –Permessi retribuiti lavoratori
• Art. 93 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
• Art. 94 - Congedi per eventi e cause familiari retri-buiti
• Art . 95 - Permessi per handicap
• Art. 96 - Permessi per donatori di sangue
• Art. 97 - Permessi per i famigliari di un tossicodi-pendente
• Art. 98- Congedi famigliari non retribuiti

TITOLO X - MISSIONE E TRASFERTA
• Art. 99 - Missione e trasferta .
• Art. 100 - Rimborso spese

TITOLO XI – DOVERI DEL PERSONALE E NORME DI COMPOR-TAMENTO
• Art. 101 – Norme generali
• Art. 102 - Sospensione cautelare
• Art. 103- Ritiro patente
• Art. 104 – Provvedimenti disciplinari

TITOLO XII - TRATTAMENTO ECONOMICO
• Art. 105 - Retribuzione normale
• Art. 106 - Salario unico nazionale (Paga base tabel-lare conglobata)
• Art. 107 - Indennità di contingenza
• Art. 108 Indennità relative ai servizi prestati
• Art. 109 - Indennità di vacanza contrattuale
• Art. 110 - Terzi elementi retributivi
• Art. 111 - Scatti di anzianità
• Art.112 - Retribuzione di fatto
• Art. 113 - Modalità per il calcolo e la corresponsio-ne della retribuzione
• Art. 114 - Prospetto Paga
• Art. 115 - Paga giornaliera e oraria
• Art. 116 - Maggiorazione per lavoro: Festivo - Stra-ordinario
• Art. 117 - Mensilità supplementari - (13ma e 14ma)
• Art. 118 - Indennità di cassa e/o maneggio denaro
• Art. 119 - Divisa e l'equipaggiamento
• Art. 120 - Rinnovi: decreto Guardia Giurata - porto d'armi e tassa tiro a segno .
• Art. 121- Assistenza legale

TITOLO XIII - Sospensione delle prestazioni CAPO 1° - MALATTIA
• Art. 122
• Art. 123
• Art. 124
• Art. 125 - Conservazione del posto di lavoro

CAPO 2° - INFORTUNI
• Art. 126
• Art. 127
• Art. 128

CAPO 3 – GRAVIDANZA E PUERPERIO
• Art. 129 - Normativa
• Art. 130 Adozione e/o affà­damento
• Art. 131 Diritto alla conservazione del posto e divie-to di licenziamento
• Art. 132 - Astensione dal lavoro e permessi per as-sistenza al bambino
• Art. 133
• Art. 134
• Art. 135
• Art.136
• Art. 137 - Richiamo alle armi - Servizio civile

TITOLO XIV - Risoluzione del rapporto di lavoro
• Art.138 Recesso
• Art. 139 – Preavviso
• Art. 140 - Licenziamento per giusta causa
• Art. 141 - Anzianità di servizio
• Art. 142 – Trattamento di fine rapporto

TITOLO XV
• Art. 143 - Una tantum
• Art. 144 - Decorrenza e durataArt.
• 145 - Procedure per il rinnovo del CCNL
• Art. 146 - Procedura per la composizione delle controversie collettive.
• Art. 147 Distribuzione del contratto





TITOLO I - Validità e sfera di applicazione
Art.1
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro fra tutti gli Istituti , Consorzi e Cooperative di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti ed il relativo personale dipendente, che operano in tutti quei servizi, compiti e categorie di beni mobili ed immobili indicati nell'Avviso Comune sottoscrit-to tra le parti, che costituisce parte integrate del presente CCNL ( allegato 17), nonché alle g.p.g. utilizzate in servizi di vigilanza campestre.

Art. 2
Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali nazionali,usi e consuetudi-ni. Restano salve le norme di miglior favore degli accordi di 2 livello, sottoscritti dalle parti stipulanti del presente contratto, purché non in contrasto con quanto previsto dal presente C.C.N.L. Per quanto riguarda eventuali norme in contrasto, con il presente CCNL, le parti si incontreranno a livello territoriale per la necessaria armonizzazione.
La sua integrale applicazione, anche per quanto concerne la contrattazione decentrata sottoscritta dalle parti stipulanti il presente CCNL con particolare riferimento a: orario di lavoro, accesso ai servizi dell'Ente Bilaterale, rilascio della relativa certificazione liberatoria, è condizione pregiudiziale per quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 27/04/2006 pubblicato in G.U. n.108 dell'11/05/2006 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.7446.100899 (10) dell'1-06-2006 e per il rilascio dell'autorizzazione all'assunzione degli apprendisti. Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
TITOLO II - Relazioni Sindacali CAPO 1 - Livello Nazionale
Art. 3 - Diritti di informazione
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli Imprendito-ri e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO. SS. Nazionali firmatarie del presente Contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale; b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali; c) iniziative di aggiornamento della professionalità ; d) andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele-allarmi, ecc..); e) stato delle relazioni sindacali a livello territoriale;
2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.
Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conse-guimento dei fini di cui alla premessa al presente Contratto.
CAPO 2-Strumenti della Bilateralità
Art. 4 -Commissione Paritetica Nazionale - Compiti
E' istituita la Commissione Paritetica Nazionale, organo bilaterale, preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti, l'aggiornamento del Contratto Nazionale della Vigilanza, su quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
In particolare:
esamina e decide, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti normativi o di singole clausole contenute nel presente Contratto Nazionale, dei Contratti collettivi di 2° livello, di ogni altro problema prospettato dalle articolazioni locali delle parti stipulanti o da singoli istituti, o da lavoratori per il tramite delle parti stesse a livello locale;
individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, anche in relazione ai processi di innovazione tecnologi-ca/organizzativa del settore;
esamina le proposte avanzate dalle parti stipulanti il presente Contratto ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stesse, per il loro inserimento contrattuale, in occasione dei rinnovi contrattuali;
esamina e decide le controversie relative alla stipulazione dei contratti integrativi di 2° livello.

Art. 5 – Composizione e procedure

La Commissione Paritetica Nazionale è composta da Membri designati dalle Associazioni degli Istituti di Vigilanza Privata e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto. La Commissione Paritetica delibera all'unanimità .
Per l'espletamento di quanto previsto dall'articolo precedente, si applicano le procedure di seguito indicate.
La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso l'Ente Bilaterale Nazionale, e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, per mezzo di raccomandata A.R., dalle parti stipulanti il presente Contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro o dalle aziende aderenti alle Associazioni stipulanti il presente CCNL.
All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede dell'Ente Bilaterale. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, quarto comma c.c., come modificati dal Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 80 e dal Decreto legislativo 29 Ottobre 1998, n. 387.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale, né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base
della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.
Ente Bilaterale Art. 6 – Scopi
L'Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata, disciplinato da apposito Statuto e Regolamento ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello Regionale e coordinarne l'attività , verificandone la coerenza degli statuti con gli schemi allegati e rilasciando i relativi visti di conformità ; b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore della Vigilanza Privata, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione; c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione; e) promuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica; f) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità ; g) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL; h) promuovere lo sviluppo, anche attraverso sportelli dedicati e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali; i) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali della Vigilanza Privata e delle relative esperienze bilaterali; l) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale stesso; m) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale per la Vigilanza Privata. n) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di Vigilanza Privata (Parlamento, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, ecc.) ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore; o) essere uno strumento per un ruolo attivo a livello centrale e periferico quale interlocutore delle istituzioni competenti in materia di Vigilanza Privata, per la realizzazione di iniziative coerenti alla tipicità del settore e finalizzate al suo miglioramento complessivo; p) programmare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
q) rilasciare la certificazione liberatoria ai singoli istituti di Vigilanza, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che attesti il recepimento e l'applicazione integrale della contrattazione collettiva nazionale e decentrata stipulata dalle Parti sociali sottoscri-venti il presente contratto (allegati 15 e 16); r) fungere da supporto e da segreteria dell'O.P.N, curando la realizzazione, stampa e diffusione dell'opuscolo-manuale sulla sicurezza per il settore, di cui all'accordo applicativo del DLgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e della Commis-sione Paritetica Nazionale; s) costituire una banca dati relativa alla professionalità , con il supporto degli enti bilaterali regionali e di area territoriale affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel settore. Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto. La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello regionale di nuove figure professionali per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato. t) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione del lavoro, in sinergia con enti, fondi, e istituzioni che finanziano la formazione u) fatte salve le competenze della commissione paritetica nazionale, decidere sulle controversie derivanti dalle determinazioni degli enti Bilaterali territoriali. v) assistere gli Istituti e/o gli Enti e/o le strutture formative nella definizione di piani e/o progetti formativi rilasciando il relativo certificato. La certificazione è riservata esclusivamente ai piani e/o progetti formativi relativi ai dipendenti di Istituti nel rispetto di quanto previsto dal 2 comma dell'art. 2 del presente CCNL. L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e del DURC secondo i criteri di cui agli allegati 15 e 16 del presente CCNL
Gli organi statutari degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL.
L'Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
L'Ente Bilaterale invierà periodicamente alle parti sociali, al Ministero dell'Interno e a tutte le Prefetture, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base Nazionale, determinati dagli aumenti contrattuali del presente CCNL.
Analogo ruolo svolgeranno gli Enti Bilaterali Regionali, o di specifiche aree territoriali, in relazione agli aumenti di costo determina-ti dalla contrattazione decentrata sottoscritta dalle strutture territoriali delle parti sociali stipulanti il presente CCNL.
L'Ente Bilaterale Nazionale costituirà , se occorre anche con componenti esterni, un Osservatorio che avrà il fine di monitorare il settore della Vigilanza Privata; analoghi Osservatori saranno istituiti presso gli Enti Bilaterali Regionali
L'Ente Bilaterale Nazionale costituirà una commissione per esprimere il parere di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art. 39 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 secondo comma del presente CCNL.
Il comitato esecutivo dell'Ente Bilaterale Nazionale può istituire apposita commissione, con le modalità definite dallo stesso comitato esecutivo, ai fini del rilascio della certificazione liberatoria prevista dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.7446.10089D(10) del 1 Giugno 2006
DICHIARAZIONE A VERBALE A Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 8, vengono fatti salvi gli accordi interconfederali stipulati in materia di formazione tra le Associazioni del Movimento Cooperativo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
DICHIARAZIONE A VERBALE B
L'Ente Bilaterale Regionale o di specifiche aree territoriali è strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativa-mente definite dalle parti a livello nazionale con appositi Statuto e Regolamento (Allegati). L'Ente Bilaterale Nazionale può autorizzare, la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a specifiche aree territoriali.
Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti che li hanno costituiti, concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Art. 7- FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
Per la pratica realizzazione ed il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici di cui al titolo 2° del presente Contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, ASSIV, ASSVIGILANZA, UNIV, FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, ANCST-LEGA COOP, AGCI-PRODUZIONE SERVIZI DI LAVORO, FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale (CO.AS.CO) ex art. 111, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto Bancario o tramite specifica convenzione con l'INPS le cui modalità sono definite negli allegati: 10, 10a, 10b, 10c.
La misura del contributo e le procedure di esazione sono definite nel successivo art. 8.
La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente Contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopraindicati.

Art. 8 - CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
Il contributo di cui all'articolo precedente è fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipenden-te, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito: 0,20% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore; 0,25% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro. Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1° comma del precedente articolo 7.sul conto corrente che verrà comunicato dalla propria associazione.
Gli istituti non associati verseranno su c/c bancario n. 97985 intestato a ENTE BILATERALE NAZIONALE VIGILANZA
Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro forniranno l'elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di Maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto per il secondo trimestre, nel mese di Novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio per il quarto trimestre.
CAPO 3 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI SECONDO LIVELLO
Livello territoriale
Art. 9 - Diritti di informazione
Le Associazioni datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO. SS. nazionali firmatarie del presente Contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) e d), ed eventuali processi di trasformazione, in atto localmente per i riflessi sui livelli occupazionali.
Art 10 - Contrattazione Integrativa e materie demandate
E' ammessa la Contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali (Regionali e/o Provinciali) delle parti stipulanti il presente Contratto Collettivo. La stipula di contratti integrativi potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie: a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e nelle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni dell'UE, nazionali e degli enti locali competenti in materia, al fine di realizzare possibili sinergie; b) le azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 Dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di pari opportunità uomo-donna; c) l'adozione di diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro, rispetto a quanto previsto dagli artt. 78 e 81; d) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del primo comma dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto; e) la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge; f) la disciplina delle voci retributive relative al terzo elemento o elemento aggiuntivo avente la stessa natura – ove esistenti ed alle eccedenze, eventualmente presenti a livello locale, delle indennità di cui al successivo art. 108 ; g) i rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e strumenti di proprietà del lavoratore, ove ne sia prescritta l'adozione e l'uso e sempre che non siano forniti dal datore di lavoro al dipendente; h) rimborsi spese di cui all'art.100; i) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale j) indennità di cassa e maneggio denaro, di cui all'art. 118.; k) definizione di accordi in materia di mercato del lavoro; l) premio di produzione che dovrà essere correlato agli incrementi di produttività , di qualità e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi del settore. Le erogazioni di cui al presente punto devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalle normative emanate in attuazione del protocollo del 23 Luglio 1993. Gli importi corrispon-denti al suddetto premio sono variabili, non predeterminati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23 Luglio 1993, si intende integralmente richiamata. In occasione della contrattazione integrativa, territoriale, aziendale o interaziendale, per un periodo di tre mesi dalla presentazio-ne della Piattaforma rivendicativa e comunque fino a tre mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con l'esclusione del ricorso ad agitazioni, riferite alle suddette rivendicazioni.
Art. 11 - Composizione delle controversie- Procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le
modalità di cui al presente articolo, da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione, costituita presso l'Ente Bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente Contratto.
La Commissione di conciliazione provinciale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Contratto, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale, ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione con mezzi idonei a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre
dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al Contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma
4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98 e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto che, pertanto, resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art.4.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Art. 12 – Collegio Arbitrale
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o al precedente articolo del presente Contratto non riesca, o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 Agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promos-so il tentativo di conciliazione.
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promo-trice, sarà inoltrata a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale a cui il datore di lavoro sia iscritto o conferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT o UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio stesso il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
- l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
- l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei rappresentanti di queste; - eventuali ulteriori elementi istruttori.

Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessi-tà inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa a carico della parte soccombente.
La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale territoriale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater.
Art. 13 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 Luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 Maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge n.108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli
Livello aziendale
Art. 14 - Diritti di informazione
Gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre: - sulla consistenza degli organici; - sulle varie tipologie dei servizi; - sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie.; - su ristrutturazione aziendali di particolari rilievi. In tale ambito le Parti, ferma restando l'autonomia decisionale e gestionale dell'Istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.
Art. 15
Le seguenti materie, per la loro specificità sono oggetto di contrattazione aziendale o interaziendale:
a) turni e nastri orari e relativa rotazione del personale tra i vari tipi di servizio; b) materie demandate dal D. Lgs 626/94 e successive integrazioni e modifiche; c) modalità di svolgimento dell'attività dei patronati; d) quanto delegato alla contrattazione dall'art. 20 della legge 300/70; e) altri sistemi di distribuzione dell'orario settimanale; f) quanto demandato dalla normativa sul Mercato del Lavoro, prevista dal presente CCNL.



TITOLO III - Attività Sindacali Art. 16 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. e delle R.S.U.
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti il presente Contratto; b) di rappresentanze sindacali costituite ai sensi della legge 300/70; c) di rappresentanze sindacali unitarie costituite in applicazione degli accordi sulle R.S.U. (allegati 3/a e 3/b). L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla OO.SS. di appartenenza per iscritto con lettera racco-mandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
Sino alla costituzione della R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del CCNL 1° Gennaio 1991 riferite alle rappresentan-ze sindacali aziendali, anche per le nuove diverse attribuzioni di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626/94 ed eventuali successive modifiche.
Il mandato di delegato aziendale di cui al successivo art. 22 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del 1° comma del presente articolo, conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato, non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del Contratto a termine.
Art.17 - Permessi retribuiti
I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue.
Le Parti si danno atto della necessità , ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto spetta a:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano fino a 200 dipendenti; b) un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendenti. I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili negli Istituti di cui alla lettera b); negli Istituti di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l'organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSU).
Art. 18 - Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 19 – Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 16 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente, devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee
regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.
Art. 20 – Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che di categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla R.S.U. o dalla R.S.A. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale o alla categoria interessata.
Art. 21 - Assemblee
Negli Istituti nei quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizza-zioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti, oppure delle strutture territoriali di queste ultime.
La convocazione sarà comunicata all'Istituto entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettua-zione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dall'orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappre-sentanza sindacale aziendale.
Art. 22 - Delegato aziendale
Negli Istituti che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamen-te un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni é nullo ai sensi dell'art. 4 della Legge 15 Luglio 1966 n. 604 (allegato 11).
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di esercizio
dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 Maggio 1970 n. 300 (allegato 13).
Il mandato di delegato aziendale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del Contratto a termine.
Art. 23 - Contributi Associativi Sindacali
Gli Istituti provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore nella misura stabilita dalle OO.SS. Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto dell'1% sulla paga tabellare conglobata per 14 mensilità .
La delega conterrà l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale alla quale l'Istituto dovrà versarlo.
L'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega, riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione Sindacale all'Istituto, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
L'Istituto verserà l'importo della trattenuta al Sindacato provinciale di spettanza e, in mancanza di questo, alla rispettiva Organiz-zazione Sindacale Nazionale.
TITOLO IV –TUTELE E GARANZIE CAPO 1° Sicurezza sul lavoro
Art. 24 - Sicurezza sul lavoro
Viene confermata la centralità del CCNL. in merito alle soluzioni che verranno individuate ed alle metodologie riguardanti le relazioni sindacali previste negli accordi applicativi del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, parti integranti del presente Contratto (all. 4/a e 4/b).
L'O.P.N. provvederà a definire un manuale sulla sicurezza sul lavoro che sarà realizzato e diffuso dall' E.BI.N.VI.P.
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 all'E.BI.N.VI.P. viene assegnato il compito di orientare e promuovere iniziative informative e formative nei confronti dei lavoratori.
Art.25 – Cambio di Appalto e/o affidamento di servizio
Premessa. Le parti ritengono che per la qualificazione dell'attività di vigilanza a mezzo di guardie giurate, disciplinata dal presente CCNL, è necessario adottare misure al fine di conseguire l'obiettivo di favorire, nel settore, la salvaguardia occupazionale per gli operatori che abbiano acquisito una specifica qualificazione professionale, in linea con le direttive in ordine alla qualità dei servizi.
Rilevato:
che l'affidamento di importanti servizi di vigilanza, per la consistenza numerica del personale da impiegare, comporta la possibilità di cambio d'appalto e/o affidamento di servizio a seguito dell'espletamento di procedure di gara; che con il cambio di appalto e/o affidamento di servizio si possono determinare esuberi occupazionali per l'azienda che ha perduto il servizio; che ciò comporta la dispersione di professionalità tecnica ed operativa acquisita e la perdita di occupazione, con le conseguenti problematiche e costi collettivi sociali.
Le parti convengono di proporre l'inserimento nei bandi di gara, a partire dagli appalti pubblici, di clausole che prevedano l'applicazione della norma contrattuale relativa alla salvaguardia delle professionalità acquisiti ed alla tutela dell'occupazione esistente, di conseguenza decidono di trasmettere, alle Direzioni Provinciali del Lavoro e Prefetture nei singoli territori, il presente CCNL nella parte che regola le procedure da attivare, in caso di cambio d'appalto e/o affidamento di servizio, per evitare ricadute occupazionali di rilevante impatto sociale e la dispersione di professionalità acquisite con formazione ed addestramento profes-sionale.
Il mancato rispetto delle eventuali determinazioni scaturite dell'attivazione delle procedure previste in questo articolo e nei successivi, sarà considerata mancata applicazione del CCNL stesso.
Art. 26 - Condizioni per attivare la procedura
Con il presente CCNL si intende regolamentare la materia dei cambi di appalto e/o affidamento di servizio relativi a servizi di vigilanza sia con Enti Pubblici che privati.
Le condizioni per attivare la procedura sono:
Appalto e/o affidamento di servizio che comporti un impiego di guardie giurate non inferiore a 5 unità ; Appalto e/o affidamento di servizio che comporti per il soccombente una perdita percentuale della forza lavoro occupata, rispetto alla media nell'anno precedente, non inferiore al 3 %; Appalto e/o affidamento di servizio che determini, per l'azienda uscente, una reale situazione di esubero con avvio di procedure per licenziamento collettivo e/o mobilità o perduto da un'azienda già interessata negli ultimi 24 mesi a riduzioni di personale con attivazione degli ammortizzatori sociali;
Ove non ricorra nessuna delle prime due condizioni unitamente alla condizione di cui al punto 3) la procedura non può essere attivata. Il personale interessato al cambio prioritariamente deve essere quello in attività da almeno sei mesi nel servizio appaltato e/o affidato.
Art. 27 - Modalità di attivazione e di espletamento della procedura.
L'Azienda uscente richiede, direttamente o per il tramite dell'associazione di appartenenza, l'attivazione di un tavolo di confronto, tra le parti imprenditoriali interessate alla procedura, con l'intervento delle OO. SS. territoriali di categoria indicando:
Il numero totale dei dipendenti in servizio e l'utilizzo medio degli strumenti della banca delle ore e dello straordinario nell'ultimo semestre; ( ciò al fine di dimostrare che la perdita dell'appalto ha notevoli ripercussioni sui conti economici dell'azienda); l'appalto e/o affidamento di servizio perso e la sua precedente durata temporale; durata che non può essere inferiore ad un anno; le ore di servizio da capitolato ed il conseguente numero di guardie giurate in esubero; eventuali ulteriori condizioni dell'appalto significative per individuare le figure professionali interessate diverse dalla semplice guardia giurata; eventuali procedure di ricorso ad ammortizzatori sociali o di riduzione di personale operate negli ultimi due anni; il numero medio di guardie giurate, suddivise per livello di inquadramento, utilizzate sull'appalto nel periodo precedente gli ultimi sei mesi;
La comunicazione dovrà essere trasmessa per conoscenza alla Direzione Provinciale del lavoro, alla Prefettura, alla Questura, all'Ente pubblico o privato che ha effettuato l'appalto, alle OO.SS. territoriali, all'impresa che si è aggiudicata l'appalto e/o affidamento di servizio ed alle Associazioni di categoria di appartenenza.
Ove con il confronto, così disciplinato, non sia possibile raggiungere un'intesa tra le parti, la richiesta di incontro e mediazione sarà inoltrata con le stesse procedure alla Direzione provinciale del Lavoro.
La Direzione Provinciale del Lavoro entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta acquisite, se necessario, ulteriori documentazioni probatorie, fissa la data per un incontro da tenersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta di avvio della procedura.
Nel caso in cui i tempi decorrenti tra la comunicazione di cessazione dell'appalto e l'insediamento dell'azienda subentrante non fossero compatibili con le tempistiche sopraindicate, le procedure di cui sopra dovranno comunque essere espletate prima della data nella quale avviene il cambio di appalto.
In mancanza di accordo, la Direzione Provinciale del Lavoro, in funzione di arbitrato, presenti le parti, emana una determinazione che prevede:
il numero della guardie giurate interessate al passaggio; le modalità per il trasferimento, le condizioni economiche e normative con cui saranno assunte; criteri di individuazione delle unità interessate.
Il verbale sarà notificato alle parti interessate per gli adempimenti di rispettiva competenza.