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Il vincolo delle tariffe prefettizie negli appalti per servizi di vigilanza
Categoria : Leggi & Sentenze
Pubblicato da ADMIN in 12/3/2008
Verifica dell'offerta economica
Il vincolo delle tariffe prefettizie negli appalti per servizi di vigilanza
la sentenza


Nell'ordinamento giuridico italiano non si rinviene alcuna specifica disposizione normativa, primaria o secondaria, che autorizzi i Prefetti a fissare in via preventiva e con caratteri di generalità , tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza, con la conseguenza che la violazione di queste ultime non comporta alcun effetto automatico di esclusione dalla gara d'appalto e non spiega effetti sulla valida prestazione dei relativi servizi; le predette tariffe costituiscono esclusivamente canoni di congruità dei prezzi praticati dagli istituti, ai diversi fini del controllo sulla serietà e sull'affidabilità dell'impresa
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TAR Basilicata, sezione prima

Sentenza del 19 gennaio 2008 numero 12

(presidente Camozzi, estensore Pennetti)


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Fatto

La ricorrente e la controinteressata hanno partecipato alla gara con procedura negoziata per l'affidamento del servizio di vigilanza presso il presidio ospedaliero di Policoro e la sede centrale di Montalbano Jonico indetta dalla Azienda Sanitaria U.S.L. n. 5 col criterio dell'offerta economicamente piu bassa.

All'esito della gara l'offerta della T. risultava essere di euro 15,45 per ora di prestazione mentre quella della ricorrente era di euro 17,10. Di conseguenza il servizio veniva aggiudicato alla T.

Avverso tale aggiudicazione, giudicata illegittima dalla ricorrente, si deduce quanto segue:

1.-violazione dell'art. 133 e ss. T.U.L.P.S. n. 773/31 e dell'art. 257 comma 4 r.d. n.635/40-violazione dei minimi tabellari disposti dall'U.T.G. di Matera- eccesso di potere per contraddittorietà , malgoverno dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento.

Precisa l'istante che la controinteressata ha offerto un costo orario pari a euro 15,45, al di sotto cioe dei minimi tariffari e dei minimi tabellari disposti dalla Prefettura di Matera con atto del 12/2/05; infatti dalla tabella ivi depositata dalla T. si puo notare che per il servizio relativo al piantonamento fisso, quest'ultima ditta si e impegnata a praticare la tariffa oraria di euro 17,10.

La ricorrente poi, dopo aver preso atto del venir meno del precedente sistema di previsione d'un tariffario minimo inderogabile, sostituito dalla previsione di bande di oscillazione dai limiti fissati (cd. Tariffe di legalità ), sostiene che e possibile per un istituto di vigilanza presentare in una pubblica gara un'offerta inferiore al minimo tariffario indicato nella tabella approvata dal Prefetto, in considerazione anche dell'oscillazione percentuale prevista, ma tale possibilità deve essere stata preventivamente autorizzata dal competente U.T.G. senza la quale autorizzazione la condotta dell'istituto si rivela illegittima.

Cio perche, si sostiene, la legge prevede che l'approvazione sia elemento indispensabile per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza in quanto occorre tutelare l'interesse pubblico alla garanzia dell'affidabilità degli operatori del settore pur nell'ottica della liberalizzazione. Nella fattispecie l'amministrazione, nell'aggiudicare il servizio alla controinteressata, avrebbe quindi violato il principio della necessaria osservanza, da parte degli istituti di vigilanza, delle proprie tariffe di legalità approvate dall'u.t.g. seppure nell'ambito delle oscillazioni consentite i cui importi massimo e minimo costituiscono limiti invalicabili per la formulazione dell'offerta. Di conseguenza l'offerta della T. inferiore al minimo approvato dall'u.t.g. doveva essere esclusa.

Si e costituita l'amministrazione intimata che resiste e deduce l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione dell'atto presupposto (lex specialis della gara) nonche l'infondatezza dello stesso.

Si e costituito l'Istituto di vigilanza T. che resiste e deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.

Con ordinanza collegiale n. 62 del 12 settembre 2007 e stata fissata l'udienza di discussione del gravame. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2007 il ricorso e stato ritenuto per la decisione.

Diritto

Si puo prescindere dall'esame delle eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti atteso che il gravame e infondato nel merito.

Il Collegio infatti condivide la prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., IV, 20/9/05 n.4816; IV, 5/9/07 n. 4644) che ritiene che "nell'ordinamento giuridico italiano non si rinviene alcuna specifica disposizione normativa, primaria o secondaria, che autorizzi i Prefetti a fissare in via preventiva e con caratteri di generalità , tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza, non essendo tali le disposizioni contenute negli articoli 9 e 134 del R.D. 18/6/31 n.773 e 257 del R.D. 6/5/40 n.635, tanto piu che le piu recenti circolari del Ministero degli Interni (che hanno introdotto e configurato il nuovo sistema delle tariffe di legalità ) si sono preoccupate di chiarire che l'atto di approvazione delle tariffe, mentre impedisce agli istituti di vigilanza di praticare prezzi piu alti di quelli ivi stabiliti, non osta a richiedere prezzi inferiori a quelli minimi; pertanto deve escludersi qualsiasi valenza autorizzativo-prescrittiva dell'atto di approvazione delle tariffe di legalità , con la conseguenza, per un verso, che la violazione di queste ultime non comporta alcun effetto automatico di decadenza dal titolo e non spiega nemmeno effetti sulla valida prestazione dei relativi servizi e, per altro verso, che le predette tariffe costituiscono esclusivamente canoni di congruità dei prezzi praticati dagli istituti, ai diversi fini del controllo sulla serietà e sull'affidabilità dell'impresa.".

Tanto premesso, nella fattispecie, l'aggiudicazione disposta in favore dell'offerta della controinteressata, recante un ribasso ulteriore rispetto a quello riportato nella tariffa depositata presso la Prefettura, va giudicata legittima. In quest'ottica, di conseguenza, la nota del 21/6/07 (richiamata dal ricorrente nella memoria finale) con cui l'Ufficio Territoriale del Governo di Matera ha respinto la richiesta della controinteressata T. di approvazione della tariffa in deroga per il servizio di piantonamento fisso "de quo" non ha alcun riflesso sull'esito della gara di cui si controverte.

L'Azienda Sanitaria, con la memoria del 30/11/07, ha a sua volta precisato di avere valutato positivamente la congruità dell'offerta della T. e, in assenza di provvedimenti limitativi della

attività di sorveglianza a carico di detto Istituto da parte dell'autorità prefettizia, ha appunto attribuito alla stessa l'aggiudicazione dell'appalto.

Il ricorso, come già detto, va dunque rigettato. Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.


rigetta il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



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