C.I.P. BRESCIA
Categoria : C.I.P.
Pubblicato da
ADMIN in 3/6/2007
L'anno 2002, addì 3 dei mese di luglio, in Brescia, presso la Direzione Provinciale dei Lavoro,
TRA
Gli Istituti di Vigilanza Privata di Brescia e Provincia:
Vigilanza Notturna Città di Brescia S.R.L., rappresentata dal rag. Lorenzo Crescini
Sicurbrescia s.r.l., rappresentata dal sig. Paolo Giugni
La Vigilanza e Telecentral, rappresentate dal sig. Pierpaolo Prevedoni
La Nuova Sicurezza dei Cittadino, con il legate rappresentante pro-tempore
Mondialpol Brescia S.r.l., rappresentata dal sig. Aldo De Bellis
Corpo Vigili dell'Ordine, rappresentato dal Geom. Tazza
Fìdelitas S.p.A. - Brescia e Vigilanza Brixia, rappresentata dal dott. Paolo Bellizzi
E
le 00.SS.LL. FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL e UILTUCS UIL, rappresentate rispettivamente dai sig.ri Oscar Turati e
Adalberto Armellini, Pierluigi Cetti, Roberto Maestrellì, con la partecipazione dei Rappresentanti sindacali aziendali Sig.ri
Vincenzo Neri, Amleto Adragna, Gaetano Circolano, Ivano Darra, Ivano Rovati, Alberto De Bortoli, Rosario Buttaci,
Bernardo Bassi, e Francesco Malonni
Si è stipulata la presente ipotesi di accordo di rinnovo dei Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti degli
Istituti di Vigilanza Privata.
ART.1)
CONFRONTI AZIENDALI
In conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L., le parti convengono di discutere in ogni singolo Istituto le seguenti
problematiche:
professionalità , sicurezza, formazione, pari opportunità , organizzazione dei lavoro, turni e nastri orari.
Questo al fine di individuare al meglio le specificità presenti in ogni singolo Istituto.
Le parti convengono, pertanto, di effettuare tali approfondimenti in appositi incontri che verranno calendarizzati di norma
annualmente, e, comunque, in ogni caso su richiesta di una delle parti contraenti il presente accordo.
ART.2)
PREMIO Di RISULTATO
Premesso che:
•e parti si danno atto che è stata fornita ampia informazione sulla situazione organizzativa, economico-produttiva e di
mercato dei settore;
•le parti intendono procedere alla istituzione di un premio di risultato;
•le parti condividono la filosofia di tale istituto, fondato sulla definizione di obiettivi di settore e aziendali.
OBIETTIVI AZIENDALI E CORRELATIVE EROGAZIONI ECONOMICHE
Viene istituito, con riferimento al CCNL vigente e con esplicito richiamo al Protocollo 23 luglio 1993 per il quadriennio
2002/2005, un nuovo istituto, che prevede erogazioni economiche variabili correlate al miglioramento dei livello di
competitività aziendale.
Date le caratteristiche peculiari dei settore della Vigilanza Privata, le parti individuano nell'assiduità al lavoro uno dei
parametri oggettivi propri dei Settore, che, in via sperimentale, viene preso a riferimento per il primo biennio ai fini della
determinazione dei Premio.
ANNO 2002 E ANNO 2003
1) ASSIDUITA'AL LAVORO
Al fine di incentivare ciascun lavoratore, stimolandone assiduità nella presenza, a contribuire al miglioramento delle
performance aziendali, si darà luogo ad una erogazàÂone economica annua di importo variabile, in ragione dell'andamento
degli indici di assiduità al lavoro, collettivi e individuali sotto indicati. Gli importi variabili lordi annui saranno determinati
secondo la formula che segue e la relativa tabella ed erogati con le modalità di cui al successivo punto 2).
A +B + C
dove per:
A "percentuale assenze provinciale" si intende il rapporto percentuale tra le giornate di assenza registrate in ciascun anno
di riferimento (infortuni e malattie, ad eccezione delle giornate di ricovero ospedaliero, assenze ingiustificate, sospensioni
disciplinari e astensioni facoltative per gravidanza) a livello provinciale da tutti i dipendenti degli Istituti di vigilanza firmatari
dei presente accordo e le giornate lavorabili dei dipendenti degli istituti stessi nell'anno medesimo, in funzione delle varie
turnazioni in essere presso ciascun Istituto (intese come giornate di calendario al netto degli istituti contrattuali delle ferie,
delle ex festività , dei permessi aziendali e dei riposi).
B "percentuale assenze aziendali" si intende il rapporto percentuale tra le giornate di assenza registrate in ciascun anno di
riferimento (infortuni e malattie, ad eccezione delle giornate di ricovero ospedaliero, assenze ingiustificate, sospensioni
disciplinari e astensioni facoltative per gravidanza) a livello aziendale e le giornate lavorabili dai dipendenti nell'anno stesso
(intese, in relazione alle turnazioni esistenti in ciascun istituto, come giornate di calendario al netto degli istituti contrattuali
delle ferie, delle ex festività , dei permessi aziendali e dei riposi).
C "risultato individuale dipendente" si intende la perfomance individuale, confrontata con il risultato aziendale, riferita al
rapporto percentuale tra le giornate di assenza registrate in ciascun anno di riferimento (infortuni e malattie, ad eccezione
delle giornate di ricovero ospedaliero, assenze ingiustificate, sospensioni disciplinari e astensioni facoltative per
gravidanza) a livello individuale e le giornate lavorabili dal dipendente nell'anno stesso (intese, in relazione alle turnazàÂoni
esistenti in ciascun
ANNO 2004 E 2005
Le parti, entro il 3111212003, fermo restando l'importo massimo del premio pattuito, si incontreranno, a livello territoriale
con le OO.SS.LL. firmatarie dei presente accordo e a livello aziendale, in appositi incontri con la RSA/RSU e/o le
OO.SS.LL., per determinare i nuovi parametri di riferimento per il premio di risultato per il secondo biennio, che, in caso di
accordo tra le parti, sostituiranno quelli di assiduità qui definiti; resta inteso che, nell'ipotesi in cui non si addivenga, o a
livello territoriale o a livello aziendale, alla definizione di tali nuovi parametri entro la data sopra indicata, si continuerà a
dare attuazione al parametro individuato per il primo biennio.
2) MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELL'EROGAZIONE ECONOMICA
Una volta verificato, sulla base dei risultati dei periodo di riferimento (1° gennaio 31 dicembre), il valore dei parametri A, B
e C di cui alla tabella che precede, l'erogazione economica complessiva lorda corrispondente sarà effettuata unitamente
alla retribuzione relativa al mese di marzo dell'anno successivo, a tutte le guardie particolari giurate in forza a tale data.
Solo per il corrente anno 2002, con la retribuzione afferente il mese di agosto, verrà corrisposto, ai soli dipendenti assunti
con contratto a tempo indeterminato, non in prova, in forza alla data dei 31 agosto 2002, e per dodicesimi di anzianità
aziendale dall'inizio dell'anno stesso, un importo lordo pari a 100 euro, salvo conguaglio nel successivo mese di marzo
2003.
Per i rapporti di lavoro istituiti successivamente all'anno 2001 e in corso d'anno, il risultato individuale dei dipendente (C) si
intende convenzionalmente riferito al tasso percentuale assenze aziendali dell'anno in corso o, se superiore, dell'anno
2001.
Per tutto quanto qui non diversamente disciplinato, valgono i criteri di maturazione in atto per la tredicesima mensilità
assumendo a periodo di maturazione l'anno di riferimento ( 10 gennaio 31 dicembre); per i rapporti di lavoro a tempo
parziale l'erogazione sarà riproporzionata all'orario di lavoro effettivamente svolto.
Sono previsti incontri semestrali a livello territoriale, tra le Direzioni degli Istituti di Vigilanza firmatari dei presente accordo
e le OO.SS.LL. firmatarie del medesimo, per le verifiche e le informazioni relative all'andamento dei parametro
"percentuale assenze provinciale" Con riferimento all'anno 2002, si terrà un solo incontro al riguardo, entro il mese di
novembre p.v.; le informazioni relative all'andamento dei parametro "percentuale assenze aziendali" saranno fornite, da
parte di ciascun Istituto firmatario, in appositi incontri semestrali a livello aziendale, da fissarsi su richiesta scritta della
RSA/RSU e/o delle OO.SS.LL. firmatarie.
Le parti si danno espressamente atto che l'erogazione economica di cui al presente accordo ha carattere di totale
variabilità , reversibilità e non consolidabilità . L'erogazione medesima è stata quantificata forfettariamente negli importi
sopra indicati, assorbendo fino a concorrenza gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati,
comprendendovi i riflessi su tutti gli istituti indiretti e differiti, contrattuali e/o legali, e, ai sensi dell'art. 1 della Legge 29
maggio 1982 n. 297, non è utile per il calcolo dei Trattamento di Fine Rapporto.
In ragione di tali caratteristiche, le parti si danno atto che la stessa rientra nel campo di applicazione dei particolare
trattamento contributivo disposto dalla normativa di legge emanata in attuazione dei richiamato Protocollo 23 luglio 1993
istituto, come giornate di calendario al netto degli istituti contrattuali delle ferie, delle ex festività , dei
permessi aziendali e dei riposi).
Gli importi di cui alle colonne A, B e C non sono tra loro cumulabili.
*Nella colonna A, in caso di indice inferiore all'anno 2001, l'importo lordo indicato di 150 euro verrà elevato a
185 euro in caso di miglioramento superiore allo 0,5%.
** Nella colonna B, in caso di indice inferiore all'anno 2001, l'importo lordo indicato di 150 euro verrà elevato a
200 euro in caso di miglioramento compreso tra 0,5% e 1%; in caso di miglioramento superiore ali' 1% lo
stesso importo lordo verrà elevato fino al totale di 240 euro.
*** Nella colonna C, ultimo riquadro, in caso di miglioramento dell'indice individuale superiore all'1%, rispetto
al risultato aziendale, l'importo lordo indicato di 250 euro verrà elevato fino al, totale di 350 euro.
La prima applicazione dell'istituto avverrà con riferimento ai risultati conseguiti nel periodo 1° gennaio -31
dicembre 2002, confrontati con gli indici di assiduità dell'anno 2001, di cui all'allegato 1, che forma parte
integrante dei presente accordo; per gli anni successivi, rimarrà il confronto con gli stessi indici di assiduità
dell'anno 2001.
3) DURATA
Le parti si danno atto che la presente intesa è stipulata con validità quadriennale, con scadenza al 31 dicembre 2005; fino
a tale data si intende esaurita ogni richiesta di natura economica a livello territoriale e aziendale.
Resta reciprocamente inteso, altresì, che la sottoscrizione dell'intesa in parola annulla e sostituisce integralmente, ad ogni
effetto, gli eventuali accordi vigenti a livello azàÂendale, disciplinanti il medesimo istituto; per la società Fidelitas S.p.A. filiale
di Brescia - trattasi dei contratto aziendale stipulato in data 31/12/1999.
Le parti si impegnano ad incontrasi per raccogliere in un unico testo quanto disciplinato dalla contrattazione provinciale e
ancora in vogore.
Letto, confermato e sottoscritto.