Guardie Informate = Guardie Giurate :: Forum
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PORTALE D'INFORMAZIONE PER LE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE :: Modulo Forum per XOOPSMon, 21 Jun 2010 08:41:00 +0200http://backend.userland.com/rss/CBB 1.16Forum GpG[email protected][email protected]itGuardie Informate = Guardie Giurate :: Forumhttp://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/images/xoopsbb_slogo.png
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9252Re: Deve essere risarcita la guardia particolare giurata licenziata [da Bafometto]
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LEGGI E SENTENZE:: Deve essere risarcita la guardia particolare giurata licenziata<br />
...si, ma la guardia, oltre al dovuto indennizzo, verr� riassunta?... <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil3dbd4d75edb5e.gif" alt="" /> <br /><br />e se sar� riassunta l'indennizzo, sar� almeno pari a risarcire il danno pi� le paghe degli anni non lavorati?Fri, 18 Jun 2010 17:10:26 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9843&forum=22Revoca di nomina a GPG: illegittimo il provvedimento che ...(sentenza n. 1890 del 2 aprile 2010), [da ADMIN]
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LEGGI E SENTENZE:: Revoca di nomina a GPG: illegittimo il provvedimento che ...(sentenza n. 1890 del 2 aprile 2010),<br />
Revoca di nomina a GPG: illegittimo il provvedimento che non dia conto dell�accertamento delle cause dell�inaffidabilit� e della sua attualit�.<br />by Mauro Di Pace<br />Con la sentenza n. 1890 del 2 aprile 2010, il Consiglio di Stato ha stabilito che la revoca del decreto di nomina a GPG non pu� basarsi su fatti risalenti, e non accertati come incidenti, in concreto, sull�affidabilit� della GPG.<br /><br />Infatti, bench� l�ampia discrezionalit� dell�Amministrazione in materia si basi sul principio di prevenzione rispetto all�abuso di armi, occorre tenere presente che i procedimenti di nomina, sospensione e revoca relativi alle guardie giurate coinvolgono il diritto al lavoro, costituzionalmente tutelato (art. 35 Cost.).<br />REPUBBLICA ITALIANA<br /><br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /><br />Il Consiglio di Stato<br /><br />in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br /><br />ha pronunciato la presente<br /><br />DECISIONE<br /><br />ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br /><br />sul ricorso in appello numero di registro generale 1489 del 2010,<br /><br />proposto da:<br /><br />R. S., rappresentato e difeso dall�avv. Geremia Biancardi, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;<br /><br />contro<br /><br />U.T.G. � Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall�Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br /><br />per la riforma<br /><br />della sentenza breve del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, Sezione V, n. 09584/2009, resa tra le parti, concernente<br /><br />REVOCA DECRETO DI NOMINA A GUARDIA PARTICOLARE GIURATA.<br /><br />Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br /><br />Visto l�atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli;<br /><br />Viste le memorie difensive;<br /><br />Visti tutti gli atti della causa;<br /><br />Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 il consigliere di Stato Manfredo Atzeni e udito per le parti l�avvocato Biancardi;<br /><br />Avvisate le stesse parti ai sensi dell�art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br /><br />FATTO E DIRITTO<br /><br />Ritenuto che con ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, il sig. R. S. impugnava il decreto in data 22/9/2009 con il quale il Prefetto di Napoli aveva revocato la sua nomina a guardia particolare giurata lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42, 43 e 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, difetto di motivazione, erroneit� dei presupposti , travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta;<br /><br />Ritenuto che con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione V, respingeva il ricorso, in ragione del potere ampiamente discrezionale attribuito all�Amministrazione dalla normativa richiamata;<br /><br />Ritenuto che l�appellante contesta la sentenza di primo grado criticandone il contenuto;<br /><br />Ritenuto che l�appello debba essere accolto in quanto l�Amministrazione non ha indicato nessun elemento ostativo direttamente riferibile alla condotta dell�appellante ma solo alcune occasioni nelle quali egli � stato controllato in compagnia di persone sospette, peraltro per la gran parte risalenti ad oltre dieci anni prima dell�adozione del provvedimento impugnato;<br /><br />Ritenuto che il provvedimento impugnato incide direttamente sulla posizione professionale dell�appellante, che lavora sulla base della sua nomina a guardia giurata;<br /><br />Ritenuto che pur nella prevalenza dell�interesse pubblico alla prevenzione di uso improprio delle armi nella specie si evidenzi anche l�affidamento dell�appellante nella validit� del titolo rilasciatogli dall�Autorit� amministrativa per il soddisfacimento di esigenze fondamentali;<br /><br />Ritenuto, pertanto, che nel caso concreto la potenziale inaffidabilit� dell�appellante debba essere pi� adeguatamente accertata, con riferimento a suoi comportamenti o ad una costanza di frequentazioni dubbie ovvero mediante qualsiasi elemento utile;<br /><br />Ritenuto, in conclusione, che in accoglimento dell�appello ed in riforma della sentenza gravata il ricorso di primo grado debba essere accolto annullando, per l�effetto, il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell�Amministrazione;<br /><br />Ritenuto che le spese di entrambi i gradi del giudizio debbano essere integralmente compensate<br /><br />P.Q.M.<br /><br />il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l�appello e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, per l�effetto annullando, nei termini di cui in motivazione, il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell�Amministrazione.<br /><br />Compensa integralmente spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio fra le parti costituite.<br /><br />Ordina che la presente decisione sia eseguita dall�autorit� amministrativa.<br /><br />Cos� deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l�intervento dei Signori:<br /><br />Giuseppe Barbagallo, Presidente<br /><br />Rosanna De Nictolis, Consigliere<br /><br />Roberto Garofoli, Consigliere<br /><br />Giancarlo Montedoro, Consigliere<br /><br />Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br /><br />DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 APR. 2010<br /><br /><a href="http://maurodipace.it/" target="_blank">http://maurodipace.it/</a>Fri, 18 Jun 2010 13:18:03 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9846&forum=22Risarcimento del danno (Cassazione civile Sentenza 28/04/2010, n. 10194)31/05/2010 [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9711&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Risarcimento del danno (Cassazione civile Sentenza 28/04/2010, n. 10194)31/05/2010<br />
Risarcimento del danno<br />Dovere di informazione veritiera e tempistica del sinistroGianfrancesco Vecchio La S. C. osserva, tra l'altro, che il termine di tre mesi per denunciare le inesattezze della dichiarazione dell'assicurato non vale se il sinistro si verifica prima del decorso di tale termine.La S. C. osserva, tra l�altro, che il termine di tre mesi per denunciare le inesattezze della dichiarazione dell�assicurato non vale se il sinistro si verifica prima del decorso di tale termine.<br /><br />La Suprema Corte � chiamata a occuparsi di una complessa vicenda risarcitoria connessa ad una rapina effettuata ai danni di un furgone portavalori e alle conseguenti pretese nei confronti della societ� assicuratrice. <br />Le prime complicazioni nascono alla luce della circostanza che l�impresa che svolge effettivamente il sevizio di trasporto � incaricata da una societ� che, a sua volta, � la mandataria di un�altra societ�.<br /><br />Solo sette giorni dopo l�incarico si verifica la rapina e, successivamente, viene iniziata una causa nei confronti dei Lloyd�s di Londra con i quali, l�esecutore del trasporto, assume di essere assicurato. Inoltre, la mandante iniziale del trasporto interviene perch� il risarcimento sia pagato direttamente a lei sostenendo di averlo gi� versato al proprietario del denaro.<br /><br />Sia in primo che in secondo grado le iniziali pretese attoree vengono accolte e, quindi, la societ� assicuratrice agisce per la cassazione del giudizio fondando il suo ricorso su sette motivi di cui alcuni meritano particolarmente di essere riassunti.<br /><br />Il primo riguarda le singolari modalit� con cui i Lloyd�s di Londra concludono i contratti di assicurazione e la circostanza che un loro rappresentate ha sottoscritto l�appendice della polizza in questione riguardante proprio l�incremento del rischio connesso alla successiva rapina.<br /><br />Sul punto la decisione osserva, un po� ellitticamente, che al riguardo operano i generali principi codicistici sulla rappresentanza che incardinano il rapporto concluso dal rappresentante direttamente in capo del rappresentato e che, nel caso, non � stato lamentato dalla medesima ricorrente il sussistere della situazione cui ha fatto riferimento la Suprema Corte con la decisione a sezioni unite n 78 del 1999.<br /><br />In effetti, nell�occasione citata la Corte ha ricostruito le particolari modalit� operative del rapporto tra i Lloyd�s ed i propri �sindacati� nel senso di escludere addirittura la giurisdizione del giudice italiano per carenza di rappresentanza. Peraltro, come accennato, la prima decisione di merito non � stata impugnata sul punto, n� si sono poi sollevati motivi specifici di contestazione con riferimento a questi profili, cosicch� il motivo � respinto.<br /><br />Viene invece accolto il motivo di ricorso attinente alla circostanza che il giudice di appello non ha ritenuto applicabile l�art. 1892 cod. civ., non avendo l�assicuratore esercitato l�impugnazione ivi prevista nel termine di tre mesi dalla scoperta dell�affermata inesattezza delle dichiarazioni rese dall�assicurato in sede di stipula della polizza.<br /><br />Se da un lato, non ci sono dubbi circa la citata inesattezza informativa in ordine all�incremento del rischio che si pretendeva assicurare, dall�altro lato, la Suprema Corte osserva che il termine di tre mesi non vale nel caso - verificatosi nella fattispecie � in cui il sinistro abbia luogo prima della scadenza di tale termine.<br /><br />In tali circostanze, per evitare di pagare il risarcimento, sar� sufficiente all�assicuratore invocare, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell�obbligo di verit� a carico dell�assicurato.<br /><br />Anche un altro motivo di ricorso trova poi accoglimento.<br /><br />Esso riguarda il decorso annuale della prescrizione al diritto al risarcimento ex art. 2952 quando � come nel caso in questione � si sia in presenza di un�assicurazione per conto di chi spetta. La sentenza di appello ha cio� riconosciuta legittimata al giudizio l�impresa che effettivamente ha subito il furto ritenendo rilevante che la mandante originaria avesse gi� risarcito il proprietario del denaro.<br /><br />Tale motivazione non � accettata dalla Suprema Corte che, nel rinviare la questione ad altra sezione di Corte d�Appello segnala che, sul punto, quest�ultima dovr� tenere conto del principio di diritto per cui �nel caso di assicurazione per conto altrui il contraente non pu� far valere i diritti derivanti dal contratto nei confronti dell�assicuratore senza il consenso espresso dell�assicurato (art. 1891 cod. civ.), il giudizio instaurato dal contraente privo di legitimatio ad causam non � idoneo ad impedire la prescrizione di essi ai sensi dell�art. 2952 cod. civ.�<br /><br />(Cassazione civile Sentenza 28/04/2010, n. 10194)31/05/2010<br /><br /><a href="http://www.ipsoa.it/" target="_blank">http://www.ipsoa.it/</a>Mon, 31 May 2010 16:16:10 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9711&forum=22Collegato Lavoro (DDL 1167 B) - Testo definitivo. [da Igor]
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LEGGI E SENTENZE:: Collegato Lavoro (DDL 1167 B) - Testo definitivo.<br />
<b>Conciliazione e arbitrato - Licenziamento</b><br /><br />L�apertura del commento dice gi� tutto�..Il tentativo di conciliazione nel processo del lavoro non costituir� pi� condizione di procedibilit� della domanda giudiziale.<br /><br />Viene ridisegnata la sezione del nostro codice di procedura civile recante disposizioni in tema di controversie individuali di lavoro, con la trasformazione del tentativo di conciliazione in una fase meramente eventuale.<br /><br />Nel processo del lavoro, quindi, si � reso facoltativo il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali e in particolare quelle relative all'arbitrato; infatti, avvalendosi di questo istituto (solo se previsto dai contratti collettivi nazionali), le parti contrattuali potranno definire clausole compromissorie al fine di affidare la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale<br /><br />L'art. 31 della legge in commento contiene le disposizioni che hanno dato spazio (e sicuramente ne daranno in seguito) a vivaci dibattiti.<br /><br />Il comma 5 prevede la possibilit� di inserire nei contratti di lavoro delle clausole con cui il lavoratore e il datore di lavoro decidono di devolvere le eventuali future controversie a un arbitrato, invece che al Giudice del lavoro.<br /><br />Simili clausole saranno valide a patto e condizione che siano consentite dalla contrattazione collettiva (anche se la legge prevede che, dopo diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, si potranno comunque sottoscrivere) e che siano, in ogni caso, certificate da una delle Commissioni di certificazione previste dalla legge Biagi.<br /><br />Impugnazione del licenziamento:perde di efficacia se il ricorso non � depositato in tribunale o non � comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato entro180 giorni dalla data del deposito del ricorso nella cancelleria o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione.<br /><br />Pertanto, secondo quanto stabilito dall'art. 34, resta fermo l'obbligo per il lavoratore licenziato di impugnazione il licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione, ma nei successivi 180 giorni il lavoratore ha l�onere (a pena di inefficacia dell'impugnazione e, quindi, di decadenza dall'azione) di proporre ricorso avanti al Giudice del lavoro.<br /><br />La stessa procedura viene prevista per una serie di situazioni diverse dal licenziamento, quali ad esempio l�impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro, trasferimenti, somministrazione irregolare.<br /><br /><b>Pubblica Amministrazione</b><br /><br />Esecuzione forzata P.A. Nell�articolo 44 del provvedimento si prevede l�estensione della normativa ex l. 30/1997 anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti c.p.c. promossi nei confronti di enti e istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale.<br /><br />Per quanto concerne l�aspettativa per l�avvio di attivit� professionali e imprenditoriali gi� citati all�inizio del commento, � opportuno precisare che trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilit� per i dipendenti pubblici facendo salva la disciplina speciale in materia di aspettativa relativa agli appartenenti a carriera diplomatica e prefettizia, magistrati ordinari, amministrativi e contabili e avvocati e procuratori dello stato.<br /><br />Le pubbliche amministrazioni saranno tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale � ubicata la sede di lavoro, l�assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.<br /><br /><b>Ammortizzatori sociali</b><br /><br />Ancora uno slittamento. Il Governo, entro il termine di 36 mesi dalla entrata in vigore della legge in commento, dovr� aver cura di revisionare la disciplina degli ammortizzatori sociali, riordinare la normativa in materia di servizi per l�impiego, incentivi alla occupazione e apprendistato e in materia di occupazione femminile<br /><br /><b>Lavoro nero e sommerso</b><br /><br />La nuova misura della sanzione amministrativa torna ad essere prevista solo in caso di rapporto di lavoro subordinato.<br /><br />In caso di impiego di lavoratori subordinati in nero si applica una sanzione amministrativa che va da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.<br /><br />L�importo della sanzione diminuisce ad 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore venga regolarmente impiegato successivamente dallo stesso datore.<br /><br />Per quanto riguarda le sanzioni civili connesse all�evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare � aumentato del 50%.<br /><br />Con l�emanazione di tale legge � stata, pertanto, prevista una riduzione delle sanzioni per i soggetti che, dopo aver utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato il lavoratore in tal modo impiegato.<br /><br />Viene esclusa l�applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all'impiego di lavoro sommerso nella ipotesi in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti trovi evidenza la volont� di non occultare il rapporto, anche se si tratta di una diversa qualificazione del rapporto stesso (il caso tipico � quello in cui � stato utilizzato il lavoro a progetto in luogo del lavoro subordinato).<br /><br /><b>Certificazione del contratto</b><br /><br />Assume valenza anche in giudizio. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell�interpretazione delle relative clausole, il giudice non pu� discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo i seguenti casi:<br /><br />- erronea qualificazione del contratto;<br /><br />- vizi del consenso;<br /><br />- difformit� tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.<br /><br />La disciplina sulla certificazione dei contratti � stata, quindi, ampliata sia per il campo di applicazione sia rafforzando il suo valore vincolante.<br /><br />Passaggio significativo della nuova disposizione �, poi, quello della certificazione per via telematica delle assenze dal lavoro per malattia: viene abbandonato il certificato cartaceo, per lasciare il posto a quello on line che il medico dovr� inviare all'INPS.<br /><br /><b>Ispezioni</b><br /><br />Alla conclusione delle attivit� di verifica, deve essere rilasciato al datore di lavoro (o alla persona presente all�ispezione, con l�obbligo di tempestiva consegna al datore) il verbale di primo accesso con contenuti obbligatori per le ispezioni che durano pi� di un giorno.<br /><br /><b>Permessi</b><br /><br />Diverse modalit� di fruizione dei tre giorni di permesso per l'assistenza di familiari disabili gravi.<br /><br /><b>Contratti di lavoro</b><br /><br />Novit� anche per le tipologie contrattuali di lavoro: torna in vita lo staff leasing, ovvero il contratto di somministrazione.<br /><br />Apprendisti all�et� di 15 anni: sar� possibile assolvere all�ultimo anno di obbligo di istruzione mediante il contratto di apprendistato (in azienda), a condizione della necessaria intesa tra Regioni, Ministero del Lavoro e Ministero dell�istruzione, sentite le parti sociali.<br /><br />In particolare, la norma prevede che l'obbligo di istruzione, fissato a sedici anni, potr� essere assolto all'interno dei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.<br /><br />Per quanto concerne il contratto a termine si prevede che il datore di lavoro, nei casi in cui sia disposta la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato, � obbligato a risarcire il lavoratore con una indennit� onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilit�, ridotta alla met� nel caso di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gi� occupati a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.<br /><br />Ancora novit� per il lavoro a progetto; la legge interviene nei casi in cui venga accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e non.<br /><br />In tali casi, il datore di lavoro � tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennit� di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilit� di retribuzione, nel caso in cui abbia offerto entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione dell'occupazione.<br /><br />In questo modo, si introduce una "penalizzazione" per quei collaboratori che, pur potendo accettare l'adesione alle misure di emersione previste dalla normativa del 2007, hanno rinunciato all'assunzione.<br /><br /><b>Lavori usuranti</b><br /><br />L'art. 1 prevede delle norme di favore per i lavoratori che hanno svolto lavori usuranti. Nei confronti di tali soggetti, viene anticipato il momento di maturazione della pensione di anzianit�: si potr�, infatti, smettere di lavorare 3 anni prima della soglia vigente.<br /><br />La norma introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale ha la priorit� il lavoratore che, a parit� di tempi di presentazione della domanda, ha trascorso pi� tempo in attivit� usurante. Si tratta di una norma di delega che dovr� essere specificata con apposito provvedimento.<br /><br /><b>Borsa continua nazionale del lavoro</b><br /><br />Viene previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di conferire ai nodi regionali e interregionali della Borsa continua nazionale del lavoro tutte le informazioni relative alle procedure comparative effettuate per il conferimento degli incarichi di collaborazione, oltre che alle procedure selettive e di avviamento effettuate per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e con contratti di lavoro flessibile, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso.<br /><br />Viene, altres�, previsto l'obbligo per le universit� pubbliche e private di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei propri laureati.<br /><br />(Altalex, 9 marzo 2010. Nota di Manuela Rinaldi)<br /><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idu=102531&cmd5=8393948dcc113e0978761f57b395079c&idnot=10761" target="_blank">www.altalex.com</a><br /><br />IgorMon, 15 Mar 2010 12:07:37 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9228&forum=22Re: Legge 407 (MOBILIT�) [da NefeR]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4216&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Legge 407 (MOBILIT�)<br />
Se l'ivp vuole assumere personale con 24 mesi di disoccupazione,c'� poco da fare,non c'� alternativa.<br />Purtroppo.Wed, 3 Mar 2010 15:15:25 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4216&forum=22Re: Legge 154/09 [da Mercurio]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8846&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Legge 154/09<br />
thanksSun, 31 Jan 2010 08:59:43 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8846&forum=22Il Capitano della Securpol Vigilantes Arezzo, Braccianti Nello, condannato dal Tribunale di Arezzo [da Marco Fusco]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8718&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Il Capitano della Securpol Vigilantes Arezzo, Braccianti Nello, condannato dal Tribunale di Arezzo<br />
La sentenza del Giudice di Pace di Arezzo<br /><br /><br /><br />MISANO ADRIATICO, 16/01/2010 (comunicati stampa) La sentenza risale all�Aprile del 2008 quando il Tribunale di Arezzo. Con sentenza n� 98/2008 in data 21.4.08, comunicazione al P.M. 23.4.08, sentenza irrevocabile 05.06.2008, n� 172/07 R.G. N� 1684/06 R.G.N.R., il Capitano Braccianti Nello veniva condannato. Si legge dalla sentenza quanto segue:<br />Il Giudice di Pace di Arezzo Avv. OMISSIS all�udienza del 21.4.2008 ha pronunciato al seguente sentenza nei confronti di Braccianti nello nato OMISSIS Imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv, 594 e 612 cp perch� con pi� azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dicendo a XXXXX Corrado �tu sputi nel piatto dove mangi, hai discreditato l�azienda per questo di denuncio, ti rovino, ti mangio tutto quello che hai e che non hai, non c�� sindacato che ti salva� offendeva l�onore ed il decoro del predetto nonch� minacciava allo stesso un ingiusto danno. In Arezzo il 21.1.2005 <br />CONCLUSIONI <br />P.M.: NDP per remissione della querela <br />DIF: NDP per remissione della querela <br />MOTIVAZIONI <br />All�udienza 21.4.08, preliminarmente all�apertura del dibattimento, la difesa dell�imputato osservava come l�imputato stesso avesse gi� da tempo depositato presso la cancelleria del Giudice procedente assegno portante la somma di 3000,00 intestato alla persona offesa e volto a risarcire il danno conseguente al reato assieme alle ulteriori condotte riparatorie a mezzo delle quali l�imputato nella sua qualit� di dirigente dell�azienda aveva gi� disposto affinch� il OMISSIS fosse preferibilmente adibito a turni diurni anzich� notturni. Il giudice di Pace, sentite le parti ed in particolare la persona offesa, si ritirava per decidere sull�istanza di applicazione dell�artt. 35 D.L.vo 274/2000 richiesta dalla difesa dell�imputato. L�imputato va prosciolto. La sua condotta appare significativamente riparatoria del danno morale e del pregiudizio materiale inferto alla persona offesa con la commissione del reato per cui si procede e denota la riprovazione da parte del medesimo imputato verso la propria stessa condotta di reato. Va conseguentemente ordinata la consegna del titolo di credito alla persona offesa e dichiarata l�estinzione del reato ex art 35 D.L. vo 274/2000 <br />P.Q.M. <br />In nome del Popolo Italiano Il giudice di pace di Arezzo Avv. OMISSIS ordina la consegna alla persona offesa dell�assegno depositato in cancelleria dall�imputato. Visto l� art 35 D.L. vo 274/2000 dichiara estinto il reato agli artt. 81 cpv, 594 e 612 cp codice penale italiano, commesso da Braccianti nello ad Arezzo in data 21.1.2005, per aver quest�ultimo posto in essere condotte riparatorie; sia risarcitorie del danno con la dazione di � 3000,00 alla persona XXXX Corrado, che di eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli materiali conseguenti al reato, con l�impiego del Corrado XXXX in turni di lavoro prevalentemente diurni, compatibilmente con le esigenze di organizzazione del lavoro aziendale. Depositata in cancelleria il 21.4.2008Sat, 16 Jan 2010 16:31:45 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8718&forum=22Re: Mancato uso del giubbotto antiproiettile in dotazione [da Sea_deep]
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LEGGI E SENTENZE:: Mancato uso del giubbotto antiproiettile in dotazione<br />
Barone,a parte l'esser daccordo con te , vorrei aggiungere:<br />non ci sono solo doveri ma anche diritti,� giusto indossare gli indumenti protettivi , gap innanzitutto, ma sarebbe giusto anche capire che gia a 50 anni siamo cotti con problemi di stress, cervicale,scoliosi,e tanti altri acciacchi dovuti al lavoro canile che svolgiamo, perch� nessuno degli organi competenti nn ci abbrevia simili sofferenze,dandoci la possibilit� di andare in pensione anche con 35 anni di servizio,omaggiandoci di 5 anni di contributi figurativi,e darci modo di poter andare in pensione un annetto prima rispetto ad altri,immaginateci in servizio,banca o furgone che sia all'et� di sessantanni.....brrrrrrrrrrr...non ci voglio manco pens�.E ricordate oneri e onori,diritti e doveri vanno di paripasso.ha d� pass�...a jurnat............ciao colleghi augurissimi.Thu, 3 Dec 2009 20:29:57 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8348&forum=22Re: Il tribunale condanna alla riassunzione di due lavoratori [da SpecialDouty]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6871&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Il tribunale condanna alla riassunzione di due lavoratori<br />
ben vengono le reintegre quando sono giuste, purtroppo sono piccole gocce in un Oceano, un pensiero di Solidarieta' a chi viene spazzato via Ingiustamente e non si salvano dai Pregiudizi che derivano,,, <br />ma questo annuncio a Dormito troppi mesi.<br />Carissimo WebAmicoMaster, inserisci piu' reintegre che puoi in questo Post.<br />Importantissimo.Sun, 15 Nov 2009 22:35:26 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6871&forum=22Re: Vinta la vertenza-pilota sulla retribuzione dei �tempi di percorrenza�, [da AVVY]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8118&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Vinta la vertenza-pilota sulla retribuzione dei �tempi di percorrenza�,<br />
per <b>njco</b><br />...anche se lo fossero, se sono come i miei,farebbero finta di niente e spetterebbe a te ricordarglielo <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil3dbd4dbc14f3f.gif" alt="" />Mon, 9 Nov 2009 20:23:00 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8118&forum=22denuncia arma e proiettili [da cdalex1]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7866&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: denuncia arma e proiettili<br />
Ciao, finalmente mi � arrivato il porto d'armi uso sportivo, volendo comprare una pistola ho capito che poi la devo immediatamente denunciare presso il commissariato di polizia pi� vicino a casa, ma devo anche denunciare i proiettili ogni volta che li acquisto?<br /><br />Il seocndo quesito �: pre trasportare l'arma da casa al poligono non ho bisogno di un visto, giusto?<br /><br />molte grazieFri, 2 Oct 2009 17:48:43 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7866&forum=22Re: Vigilanza privata: il Ministero definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento [da dalmata]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7113&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Vigilanza privata: il Ministero definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento<br />
che dire? la legge non � chiara e tutti fanno quello che meglio vogliono, in pratica non � cambiato niente? se le cose stanno cos� forse � meglio tenerlo in tasca che in caso di controlli non si rischiano le denunce, che come sappiamo spesso portano alla sospensione dal lavoro.Sat, 26 Sep 2009 22:52:50 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7113&forum=22Re: MILANO:TAR MI 200801250 revoca della licenza di porto d�armi ad una guardia giurata [da sputafuoco]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3435&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: MILANO:TAR MI 200801250 revoca della licenza di porto d�armi ad una guardia giurata<br />
niente oh!,letto riletto e riletto ancora,ma non ci si capisce nulla,ma non c'� nessuno che comprende ci� che c'� scritto?sar� ignorante,per�..mi a parli cuma a magni(faccio senza tradurre vero?) <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil3dbd4d4e4c4f2.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil3dbd4d4e4c4f2.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil4703199c2a7f4.gif" alt="" /> ,insomma,non si capisce e h� riavuto decreto e porto d'armi <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil47031a01a9520.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil47031974c810b.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil47031a01a9520.gif" alt="" />Sat, 19 Sep 2009 21:00:17 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3435&forum=22Re: Lo stalking entra nel codice penale [da AVVY]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1615&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Lo stalking entra nel codice penale<br />
Ricordati che in Italia esiste la libert� che � anche la libert� di scegliere, se una donna dice "NO",come daltra parte puo' benissimo dire "NO" l'uomo, stop finisce l�. Che senso ha insistere o addirittura andare oltre? "ilgiusto" leggo tra le tue righe che c'� un pizzico di amarezza in ci�,sbaglio??<br />E poi che gusto ci troveresti a prendere una donna per asfissia? Io personalmente nessuno poi non so tu...<br />Comunque la legge in merito riguarda anche altri aspetti che vanno pure ben oltre l'insistenza classica del "rompiscatole della serata", io sinceramente vorrei vivere tranquillo senza dovermi trovare in una situazione di oppressione per una mia scelta sentimentale e credo che questo valga anche per una donna.<br />Poi la legge in merito non � solo a tutela delle donne ma � a tutela di entrambi i sessi.Sun, 6 Sep 2009 20:17:04 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1615&forum=22Re: Cassazione: Non pu� essere licenziato il dipendente che si allontana senza autorizzazione dal posto [da asterisco]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7145&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: Non pu� essere licenziato il dipendente che si allontana senza autorizzazione dal posto<br />
Uso sconsiderato delle sintesi delle sentenze di Cass. >> Il dipendente statale che abbandona il posto di lavoro per tre volte non viene licenziato la G.p.G. che abbandona per pochi minuti il posto di lavoro viene licenziata, non lasciamoci trasportare dagli entusiasmi diamo un senso a quello che dicono le sentenze, <a href="http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7120&forum=5" target="_blank">link</a> <a href="http://www.letterealdirettore.it/questa-coopservice/" target="_blank">link</a> la possibilit� di indurre il lavoratore a fraintenderle � alta vista la conseguenza di un grave licenziamento, no ai facili senziazionalismi dei titoli, no a chi maneggia le sentenze con il copia e incolla senza spiegare e comprendere il senso di dei concetti che contengono o � solo la tendenza del momento? Vi invito a fare un approfondimento e poi riparlatene con la sola saggezza.Sun, 19 Jul 2009 10:25:45 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7145&forum=22Re: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO [da 63ariete]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7121&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO<br />
E si, altra sede sindacale mi ha confermato quell'articolo del CCNL � scritto male va contro la legge, ( <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> a chi siamo in mano) <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" />Mon, 13 Jul 2009 18:46:27 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7121&forum=22Il "pacchetto sicurezza" [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7069&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Sicurezza, le novita': clandestinita'e'reato, ronde legali<br />
MARTA FASOLA <br /> <br />Un pacchetto �omnibus�. Il testo contenente �Disposizioni in materia di sicurezza pubblica� completa il �pacchetto sicurezza� anticipato, in parte, con la legge n. 38/2009 (stalking) e raccoglie in tre articoli norme in materia di immigrazione, di contrasto alla criminalit� mafiosa e di sicurezza pubblica. Non solo, quindi, norme sullo status degli immigrati, ma anche altre di vario genere che vanno dalle ronde alla circolazione stradale, dalle persone senza fissa dimora al danneggiamento, dalle bombolette antiaggressione all�oltraggio a pubblico ufficiale. <br /><br />Torna l�oltraggio a pubblico ufficiale. Nel primo articolo, sull�immigrazione, la legge reintroduce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, depenalizzato nel 1999 (legge n. 205/99). �Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di pi� persone, offende l�onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d�ufficio ed a causa o nell�esercizio delle sue funzioni � punito con la reclusione fino a tre anni�, contro i due anni previsti prima della depenalizzazione. Inoltre la pena � aumentata se l�offesa consiste nell�attribuzione di un fatto determinato; se la verit� di fatto � per� provata o in seguito l�ufficiale � condannato, l�autore dell�offesa non � punibile. Il reato si estingue se l�imputato ripara interamente il danno con un risarcimento sia nei confronti della persona offesa sia in quelli dell�ente a cui essa appartiene. Nel codice penale viene poi introdotta una norma che prevede la non punibilit� per una serie di reati (tra i quali la nuova fattispecie di oltraggio) quando il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio o il pubblico impiegato abbia causato il fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. <br /><br />Salvaguardia di edifici e mezzi di trasporto e decoro urbano. Nell�art. 3, sulla sicurezza pubblica, nell�intento di arginare il fenomeno dei cosiddetti writers o graffitari il reato di danneggiamento, che prevede un�ammenda sino a 2.582 euro o la permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o il lavoro di pubblica utilit� da 10 giorni a 3 mesi (art. 635 c.p.), viene esteso anche agli �immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati�. La sospensione della pena viene subordinata alla �eliminazione delle conseguenze dannose�, oppure �se l�imputato � d�accordo- ad un lavoro non retribuito a favore della comunit�. <br />La modifica dell�art. 639 del c.p. aggrava poi le pene per deturpamento o imbrattamento dei beni immobili pubblici e privati �non solo nei centri storici- nonch� su mezzi di trasporto pubblici o privati (auto, bus, treni, ecc.) con la reclusione da uno a sei mesi e un�ammenda da 300 a 1.000 euro. Se si deturpano o imbrattano cose di interesse storico o artistico, ovunque ubicate, la sanzione � aumentata e prevede la reclusione da 3 mesi ad un anno con una multa da 1.000 a 3.000 euro. <br />Inoltre, in caso di reiterazione del reato si procede d�ufficio, con una pena che va da tre mesi a due anni ed una multa che pu� arrivare a 10.000 euro. Una multa fino a 1.000 euro � prevista per �chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni�. La legge stabilisce inoltre che le multe �previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all�importo di 500 euro�. Mentre �chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta � punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro�. <br /><br />Occupazione abusiva di suolo pubblico. La legge accorda ai sindaci ed ai prefetti nuovi poteri in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico, vale a dire quando qualcuno invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto (art. 633 c.p.), oppure quando strade, fasce di rispetto, marciapiedi vengono occupati con veicoli, baracche, tende e simili, con chioschi, edicole od altre installazioni (art. 20 codice della strada). I sindaci, per le strade urbane, e i prefetti, per quelle extraurbane � o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo � possono ordinare l�immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, poi, � prevista la chiusura dell�esercizio fino al pieno ripristino dei luoghi e al pagamento delle spese. Stessi provvedimenti per l�esercente che non pulisca o non tenga in ordine gli spazi pubblici di fronte al suo locale. <br /><br />I maggiorenni responsabili dei delitti dei minori. Vengono aggravate le pene applicate al correo maggiorenne. Sono, infatti, applicabili le aggravanti nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato con un minore di anni 18 o con una persona in stato di infermit� o di deficienza psichica. La norma mira a fungere da deterrente per bloccare il fenomeno prima che l�effetto emulazione e le condotte violente che si vanno diffondendo in et� scolare rendano il fenomeno inarrestabile. <br /><br />No all�accattonaggio dei minori. Riprendendo un disegno di legge della precedente legislatura, rischier� fino a tre anni di carcere chi, per mendicare, si avvale di chi ha meno di 14 anni o permette che il minorenne, sottoposto alla sua autorit� o affidato alla sua custodia o vigilanza, mendichi, oppure permette che altre persone se ne avvalgano per mendicare. Inoltre, per i reati di riduzione in schiavit�, tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi, commessi dal genitore o dal tutore vengono introdotte pene accessorie quali la perdita della potest� di genitore o interdizione perpetua da qualsiasi forma di sostegno, tutela e cura. <br /><br />Pi� grave la truffa contro le persone indifese. Con la modifica dell�art. 640 c.p. , che disciplina il delitto di truffa, viene introdotta come nuova circostanza aggravante, �l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa�, anche in riferimento al caso di chi approfitti dell�et� avanzata della persona che ha subito il danno. <br /><br />Requisiti ed albo dei buttafuori. La legge detta norme precise su �l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attivit� di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumit� dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. Ȓ vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica�. �Il personale addetto ai servizi � iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio�. Un decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, fisser� i requisiti per l'iscrizione nell'elenco nonch� le modalit� per la selezione e la formazione del personale. Chi non risponde ai requisiti fissati non potr� svolgere l�attivit� a rischio di una multa da 1.500 a 5.000 euro, che vale anche per chi impiega personale non autorizzato. <br /><br />Bombolette antiaggressione. La legge attribuisce al Ministro dell�interno il compito di definire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un prodotto naturale a base di olio di peperoncino e �che non abbiano l�attitudine a recare offesa alla persona�. Il Ministero dell�Interno � autorizzato ad emanare il relativo regolamento -di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali- entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. <br /><br />Ritiro della patente di guida. �� sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti�. Inoltre, a chi falsifica i documenti assicurativi viene sospesa la patente per un anno. Con la modifica di varie norme del codice della strada, nel caso di guida in stato di alterazione per uso di alcool o sostanze stupefacenti, � previsto un raddoppio della durata della sospensione della patente se il veicolo con il quale � stato commesso il reato appartiene a persona estranea al reato; la modifica del testo unico stupefacenti prolunga il termine di possibile sospensione della patente da un anno a tre anni. <br /><br />Registro dei senza fissa dimora. �La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, � tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita�. Presso il Ministero dell'interno � istituito un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. <br /><br />Le ronde. �I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale�. �I sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato�. �Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso�. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco. <br /><br />Contro la criminalit� organizzata - Lavori pubblici. Nell�azione di prevenzione delle infiltrazioni mafiose, �il prefetto pu� disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all�esecuzione di lavori pubblici�. Modificando il codice dei contratti pubblici, vengono esclusi dalla partecipazione alle gare soggetti che, essendo stati vittime di concussione o estorsione aggravata, non risultino aver denunciato i fatti all�autorit� giudiziaria. <br /><br />Contro la criminalit� organizzata - 41-bis. La modifica dell�art. 41-bis dell�ordinamento penitenziario riconosce al Ministro dell'Interno il potere di richiedere al Ministro della giustizia l'emissione del provvedimento che dispone il regime carcerario speciale; la durata del provvedimento viene innalzata a 4 anni (attualmente va da un minimo di un anno ad un massimo di due); la proroga potr� essere biennale (oggi � annuale), disposta solo quando risulta che la capacit� di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non � venuta meno. La legge, inoltre, punisce con la reclusione chi consente a un detenuto sottoposto al regime carcerario speciale di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni imposte. <br /><br />Reato di clandestinit�. La legge classifica l�ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato come contravvenzione, con un�ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Non � previsto il carcere, ma non � possibile applicare l�articolo 162 del codice penale (Oblazione nelle contravvenzioni), perci� il pagamento di una somma di denaro non estingue il reato. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato di clandestinit� non � richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorit� giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore comunica all'autorit� giudiziaria l'avvenuta esecuzione dell'espulsione. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se tuttavia lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima che sia decorso il termine previsto (di solito dieci anni, ma mai meno di cinque) viene applicato l�articolo 345 c.p.p., relativo alla riproponibilit� dell�azione penale per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona pur in presenza di una sentenza di non luogo a procedere. <br /><br />Favoreggiamento dell�immigrazione clandestina. � favoreggiamento dell�immigrazione clandestina ogni atto diretto �a procurare illegalmente l�ingresso nel territorio dello Stato od in altro Stato del quale la persona non � cittadina o non ha titolo di residenza permanente�, nonch� la condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni contenute nel testo unico dell�immigrazione (D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286). Per quanto riguarda la pena, � confermata la reclusione da uno a cinque anni e una pena pecuniaria di 15.000 euro per ogni clandestino di cui si sia favorita l�immigrazione. Rispetto alla norma precedente, che prevedeva una multa fino a 15.000 euro a persona, viene eliminata ogni valutazione discrezionale da parte del giudice. <br /><br />Rischia il carcere chi affitta ai clandestini. �Salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, d� alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, � punito con la reclusione da sei mesi a tre anni�. <br /><br />Fondo per i rimpatri. �� istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza�. Nel Fondo confluiscono la met� del gettito del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, nonch� i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalit� del Fondo medesimo. La quota residua � assegnata al Ministero dell'Interno, per gli oneri connessi alle attivit� istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno. <br /><br />Contrasto ai clandestini presenti sul territorio - Il permesso di soggiorno per gli atti di stato civile. Il permesso di soggiorno dovr� essere esibito oltre che per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero (come gi� previsto dal Testo unico sull�immigrazione) anche per gli atti di stato civile o relativi all�accesso a pubblici servizi. Nella definizione di atti di stato civile sono compresi documenti quali gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, di morte. Tra i pubblici servizi ad accesso individuale sono annoverati i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua, ecc.). <br /><br />Contrasto ai clandestini presenti sul territorio - La denuncia degli agenti. Gli agenti in attivit� finanziaria che prestano servizi di trasferimento fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del permesso di soggiorno se chi ordina l'operazione � un cittadino extracomunitario. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorit� locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione � sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivit� finanziaria. <br /><br />I centri di identificazione ed espulsione. Sar� possibile prorogare sino ad un massimo di 180 giorni il periodo di trattenimento degli immigrati clandestini nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). La norma si applica anche agli stranieri gi� presenti nei CIE alla data di entrata in vigore della legge. <br /><br />Limitazione del divieto di espulsione. La legge limita il divieto di espulsione e di respingimento degli stranieri conviventi con parenti italiani, ai soli parenti entro il secondo grado, invece del quarto. <br /><br />Verifica della casa. La legge prevede che a seguito dell�iscrizione anagrafica e delle richieste di variazione, gli uffici comunali possano procedere alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell�immobile in cui si intende fissare la propria residenza. La norma fa riferimento all�Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente del 1954.<br />Per lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare i requisiti di idoneit� igienico-sanitaria dell�alloggio non vengono pi� accertati dall'Azienda unit� sanitaria locale, ma dai competenti uffici comunali, insieme con l�idoneit� abitativa. <br /><br />Permesso di soggiorno pi� difficile. Permesso �a punti�. Con modifica del testo unico sull�immigrazione, viene introdotta la definizione del concetto di �integrazione� e prevede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, l�obbligo per lo straniero di stipulare un �accordo di integrazione�, articolato su crediti, la cui disciplina � rimessa a un regolamento da emanare. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l�espulsione amministrativa dello straniero.<br /><br />Costi e tempi del rilascio del permesso. La richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno prevede un versamento di un contributo tra 80 e 200 euro, il cui ammontare sar� stabilito dal Ministro dell�Economia. � previsto un unico termine - 60 giorni prima della scadenza - per la richiesta di rinnovo.<br /><br />Test di italiano. �Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo � subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalit� di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'universit� e della ricerca�. <br /><br />Condizioni pi� restrittive per l�ingresso. Alle condizioni che impediscono l�ingresso dello straniero in Italia vengono aggiunte le condanne con sentenza non definitiva e la condanna definitiva per reati in materia di tutela del diritto d�autore e contraffazione di marchi o prodotti industriali. <br /><br />Dopo il matrimonio due anni per diventare cittadino italiano. Passa da sei mesi a due anni il periodo di residenza in Italia necessario dopo il matrimonio per lo straniero che sposi un cittadino italiano. Resta di tre anni per lo straniero residente all�estero. In entrambi i casi il periodo viene dimezzato in presenza di figli nati �dai coniugi�. Per contrarre matrimonio lo straniero deve esibire � un documento attestante la regolarit� del soggiorno nel territorio italiano�. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. <br /><br />Status di rifugiato. Nella disciplina per la concessione del riconoscimento dello status di rifugiato vengono modificate le procedure per il ricorso giurisdizionale contro le decisioni relative alle domande di riconoscimento, per trasferire alcune prerogative (obbligo di notifica, possibilit� di stare in giudizio) dalla Commissione nazionale per il diritto d�asilo al Ministero dell�Interno che le svolge tramite la Commissione stessa. <br /><br /><a href="http://www.lastampa.it" target="_blank">http://www.lastampa.it</a>Thu, 2 Jul 2009 19:40:57 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7069&forum=22Sicurezza: ok definitivo del Senato al ddl, e' legge [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7068&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Sicurezza: ok definitivo del Senato al ddl, e' legge<br />
Sicurezza: ok definitivo del Senato al ddl, e' legge<br /><br />ROMA - Approvato dal Senato in via definitiva il disegno di legge sulla sicurezza. I voti favorevoli sono stati 157, 124 quelli contrari, 3 gli astenuti. A favore ha votato la maggioranza intera (Pdl, Lega Nord e Mpa), contro Pd, Italia dei Valori e Udc. Tra le novita' che introduce il provvedimento, diventato legge, le ronde e il reato di clandestinita'. (Agr)Thu, 2 Jul 2009 15:08:08 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7068&forum=22DECRETO LEGGE: sicurezza pubblica, violenza sessuale, stalking. [da zahir]
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LEGGI E SENTENZE:: DECRETO LEGGE: sicurezza pubblica, violenza sessuale, stalking.<br />
DECRETO LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11<br /><br />Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori. stalking<br /><br />GU n. 45 del 24-2-2009<br /><br /><br />TESTO<br /><br />IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivita', a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una piu' concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una piu' efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonche' ad un piu' articolato controllo del territorio;<br />Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;<br />Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;<br />Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu', per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;<br /><br />E m a n a<br /><br />il seguente decreto-legge:<br /><br />- Art. 1. Modifiche al codice penale<br /><br />1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni;<br />a) il n. 5) e' sostituito dal seguente: �5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; �;<br />b) dopo il numero 5) e' inserito il seguente: �5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis; �.<br /><br />- Art. 2.Modifiche al codice di procedura penale<br /><br />1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni;<br />a) all'articolo 275, comma 3, le parole: �all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo� sono sostituite dalle seguenti: �all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,�;<br />b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: �d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; �.<br /><br />- Art. 3.Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354<br /><br />1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.<br />354, sono apportate le seguenti modificazioni;<br />a) al primo periodo, dopo la parola: �600,� sono inserite le seguenti: �600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,� e dopo la parola: �602� sono inserite le seguenti: �, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies�;<br />b) al quarto periodo, le parole: �600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies� sono sostituite dalle seguenti: �600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma�.<br /><br />- Art. 4. Modifiche al testo unico di cui al decreto del <br /><br />Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: �4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.�. <br /><br />- Art. 5.Esecuzione dell'espulsione<br /><br />1. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: �Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore puo' chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.�.<br />2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se gia' trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.<br /><br />- Art. 6. Piano straordinario di controllo del territorio<br /><br />1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: �con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009�, contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: �con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009�.<br />2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessita' di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.<br />4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresi', al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.<br />5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.<br />6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita' di tenuta dei relativi elenchi.<br />7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.<br />8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e' limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.<br /><br />- Art. 7.Modifiche al codice penale<br /><br />1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e' inserito il seguente;<br />�Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.<br />La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.<br />La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.<br />Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.�.<br /><br />- Art. 8.Ammonimento<br /><br />1. Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.<br />2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.<br />3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo.<br />4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.<br /><br />- Art. 9.Modifiche al codice di procedura penale<br /><br />1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni;<br />a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti;<br />�Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.<br />2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.<br />3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.<br />4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.<br />�Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.�;<br />b) all'articolo 392, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente;<br />�1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.�;<br />c) al comma 5-bis dell'articolo 398;<br />1) le parole: �e 609-octies� sono sostituite dalle seguenti: �, 609-octies e 612-bis�;<br />2) le parole: �vi siano minori di anni sedici� sono sostituite dalle seguenti: �vi siano minorenni�;<br />3) le parole: �quando le esigenze del minore� sono sostituite dalle seguenti: �quando le esigenze di tutela delle persone�;<br />4) le parole: �l'abitazione dello stesso minore� sono sostituite dalle seguenti: �l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova�;<br />d) al comma 4-ter dell'articolo 498;<br />1) le parole: �e 609-octies� sono sostituite dalle seguenti: �, 609-octies e 612-bis�;<br />2) dopo le parole: �l'esame del minore vittima del reato� sono inserite le seguenti: �ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato�.<br /><br />- Art. 10. Modifica all'articolo 342-ter del codice civile<br /><br />1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole;<br />�sei mesi� sono sostituite dalle seguenti: �un anno�.<br /><br />- Art. 11.Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori<br /><br />1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.<br /><br />- Art. 12. Numero verde<br /><br />1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalita' di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonche' di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati. <br /><br />- Art. 13.Copertura finanziaria<br /><br />1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede;<br />a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma �Fondi di riserva speciali� della missione �Fondi da ripartire� dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;<br />b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma �Fondi di riserva speciali� della missione �Fondi da ripartire� dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;<br />c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.<br />2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.<br />3. Per le finalita' di cui all'articolo 12 e' autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.<br />223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.<br />248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.<br />4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<br />5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br /><br />- Art. 14.Entrata in vigore<br /><br />1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.<br />Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<br /><br />Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2009Sun, 7 Jun 2009 15:32:48 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6885&forum=22Re: regolamento interno [da berto86]
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LEGGI E SENTENZE:: regolamento interno<br />
Steel ma assolutamente no,siamo pazzi??? non pu� imporlo in nessunissimo modo!<br />Anzi, se lo fate rischiate grosso, in quanto l'arma va custodita a casa, nella residenza, in luogo sicuro!<br />O c'� l'hai con te, oppure deve essere nella residenza dichiarata, stop!<br />Se t'impongono questo vai subito da un sindacato o esponi i fatti alla questura!Tue, 2 Jun 2009 06:41:19 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6829&forum=22Re: alcuni orientamenti di legge in materia di qualifica delle G.p.G. [da oreste]
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LEGGI E SENTENZE:: alcuni orientamenti di legge in materia di qualifica delle G.p.G.<br />
ciao , Asterisco ,l informazione � una cosa validissima , il problema � che il postato � comunque il frutto di un processo a un collega che in virtu di un fatto accaduto vedi le varie sentenze , ha dovuto difendersi in tribunale ,, quindi io gpg devo subire un processo per far valere i miei diritti?? mi viene veramente la voglia di girare la faccia da un altra parte se vedo qualcosa di storto, e ti garantisco che se vedo un ladro che ruba , torno sul posto quando ha finito cosi non corro il pericolo di una denuncia x aver fatto il mio dovere, <br />ciao comunque la ricerca � doviziosa chissa se in futuro ci garantira un minimo di credenziali !!! <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil4703199c2a7f4.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil45d170bf1ca6f.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil45d170bf210bc.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil45d170bf37bf2.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil45d170bf3e186.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil46e6e3fe8dca8.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil46e6e3dce7830.gif" alt="" />Sun, 24 May 2009 04:38:45 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6747&forum=22Re: Telelaser - Autovelox: sentenza della Corte di Cassazione [da Eragon]
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LEGGI E SENTENZE:: Telelaser - Autovelox: sentenza della Corte di Cassazione<br />
Vi � mai capitato di essere stato fotografato con l'autovelox in autostrada con la macchina di servizio?<br />In questi casi la multa chi la paga? So di certo che la paga la GPG che guida ma � capitato a voi che le spese per la multa li paghi l'IVP!!!Wed, 29 Apr 2009 22:16:38 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6347&forum=22ACCORDO QUADRO CCNL GOVERNO-CISL e UIL [da ADMIN]
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LEGGI E SENTENZE:: ACCORDO QUADRO CCNL GOVERNO-CISL e UIL<br />
<a href="http://www.guardieinformate.net/site/22 01 2009 ACCORDO QUADRO CCNL GOVERNO-CISL e UIL1.pdf" target="_blank">ACCORDO QUADRO CCNL GOVERNO-CISL e UIL</a>Sun, 8 Mar 2009 03:35:14 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6174&forum=22IL TAR CONDANNA LA PREFETTURA DI CASERTA. VINCE LA SECURPOL SUD [da Marco Fusco]
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LEGGI E SENTENZE:: IL TAR CONDANNA LA PREFETTURA DI CASERTA. VINCE LA SECURPOL SUD<br />
N. 03049/2008 REG.RIC<br />N. 01202/2009 REG.SEN.<br />N. 03049/2008 REG.RIC.<br /> <br />REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />(Sezione Quinta)<br />ha pronunciato la presente<br />SENTENZA<br />Sul ricorso numero di registro generale 3049 del 2008, proposto dalla Societ�: <br />�Securpol Sud a r.l., in persona del legale rapp. te, Foresta Eugenia, con sede in Casagiove alla XXXXXXXX, n71, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Alessandro Ferone ed Andrea Orefice, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, al XXXXXXXXXXX, n. 165, <br />contro<br />Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Capodanno, con domicilio eletto presso Giuseppe Capodanno in Napoli, XXXXXXXXXX c/o Avv. Ra Stato; <br />per l�annullamento, previa sospensiva<br />a) della nota n. 7483/16A/Area 1 bis del 21.4.2008 con cui il Prefetto della Provincia di Caserta ha revocato la licenza n. 2145/16A/Area 1 bis del 2.3.2004 con la quale Foresta Eugenia, in qualit� di legale rappresentante della Societ� �Securpol Sud S.r.l.� era stata autorizzata, ai sensi dell�art. 134 del T.U.L.P.S. << ad effettuare, in tutti i Comuni della provincia di Caserta, i servizi di scorta, trasporto e custodia valori, vigilanza fissa vigilanza saltuaria di zona, teleallarme e radioallarme, antitaccheggio e vigilanza satellitare >>;<br />b) della nota del 20.2.2008 con cui la Questura di Caserta ha proposto la revoca dell�autorizzazione a suo tempo rilasciata alla ricorrente;<br />c) della nota del 21.2.2008 con cui il Ministero dell�Interno �ha espresso l�avviso di ritenere opportuno che venisse valutata l�adozione del provvedimento di revoca della licenza;<br />d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, con particolare riferimento alla nota prot. 1526/16A/area 1 bis del 29.2.2008 con cui il Prefetto della Provincia di Caserta ha comunicato alla ricorrente l�avvio del procedimento teso all�adozione del provvedimento di revoca della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S. er lo svolgimento dell�attivit� di vigilanza privata e della nota del Questore di Caserta del 12.12.2007.<br /><br />Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />Visti i motivi aggiunti notificati il 14.7.2008 e depositati il giorno 17 successivo;<br />Visto l�atto di costituzione in giudizio dell�amministrazione intimata con le annesse produzioni;<br />Visti gli atti tutti di causa;<br />Viste le ordinanze n. 2027 del 17 luglio 2008 della Sezione e quella n. 4679 del 26 agosto 2008 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato;<br />Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009 il Magistrato Dr. Cernese - gli avv.ti indicati nel verbale;<br />Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br /><br />FATTO<br />Con il ricorso introduttivo - ritualmente notificato il 27 maggio 2008 e depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo giorno 30 - la Societ� �Securpol sud S.r.l.�, in persona del legale rappresentante Foresta Eugenia, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il provvedimento del Prefetto di Caserta in epigrafe indicato con il quale � stata revocata la licenza con la quale Foresta Eugenia era stata autorizzata, ai sensi dell�art. 134 del T.U.L.P.S. << ad effettuare, in tutti i Comuni della provincia di Caserta, i servizi di scorta, trasporto e custodia valori, vigilanza fissa vigilanza saltuaria di zona, teleallarme e radioallarme, antitaccheggio e vigilanza satellitare >>.<br />All�uopo, in punto di fatto, la societ� ricorrente esponeva:<br />- che, a seguito di diverse pronunce cautelari rese su provvedimenti reiettivi di istanza ex art. 134 del T.U.L.P.S., con decreto prot. n. 2367/16A/Pol. Amm. va del 23.7.2002, il Prefetto della Provincia di Caserta aveva autorizzato l�Istituto da lei rappresentato provvisoriamente ad effettuare �servizi di custodia, trasporto e scorta valori, limitatamente all�attivit� di smistamento nelle province del Sud di valori provenienti da un gruppo associato di Arezzo�;<br />- che, a seguito dell�annullamento, con sentenza definitiva resa dalla IV Sezione del T.A.R. Campania - Napoli n. 10490/2004 del 19.7.2004 dei provvedimenti di diniego di autorizzazione, con decreto prot. n. 2145/16A/Area 1 Bis del 2.3.2004, il Prefetto della Provincia di Caserta aveva autorizzato la societ� �Securpol Sud S.r.l.� a svolgere attivit� di custodia, trasporto e scorta valori, vigilanza fissa, vigilanza saltuaria di zona, teleallarme e radioallarme, antitaccheggio e vigilanza satellitare, revocando la precedente autorizzazione parziale;<br />- che, a causa del ritardo nel rilascio dell�autorizzazione definitiva, la societ� ricorrente aveva attraversato un periodo di difficolt� economiche protrattosi fino all�anno 2006, progressivamente superato fino al raggiungimento dell�attuale normalizzazione della situazione finanziaria,<br />- che durante tale periodo di difficolt� alcuni dipendenti avevano proposto ricorsi per decreti ingiuntivi per il pagamento di differenze retributive e che, pur a conoscenza dei contenziosi citati, il Prefetto di Caserta, mai aveva mosso alcuna contestazione, sino al 29.2.2008, allorquando, con la nota prot. 1526/16/A/Area 1 Bis, aveva comunicato - ai sensi dell�art. 7 L. n. 241/1990 - l�avvio del procedimento di revoca della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. muovendo una serie di contestazioni alle quali la societ� ricorrente aveva adeguatamente replicato evidenziando la genericit� delle stesse e la necessit� di acquisire ulteriori informazioni per potere �interloquire adeguatamente (��) in ordine ad ogni episodio�.<br />Preso atto che, nonostante quanto appena rilevato, con l�impugnato decreto di revoca, per una parte delle contestazioni, ci si era limitati a descrivere in modo pi� dettagliato, gli episodi gi� contestati con la comunicazione di avvio del procedimento, mentre per le restanti parti, ci si era limitati a meglio illustrare gli argomenti gi� addotti con la comunicazione stessa, senza fornire ulteriori elementi utili per la comprensione delle violazioni commesse, la Societ� interessata, per il tramite di cinque censure, ha dedotto il seguente medesimo motivo di gravame, riguardato per vari versi: Violazione di legge (artt. 134 e ss. del R.D. n. 773 del 1931; regolamento di cui al R.D. n. 635 del 1940; artt. 1,3,6 e 7 della L. n. 241 del 1990; art. 97 Cost.) e Eccesso di potere (per carenza dei presupposti, in fatto ed in diritto; difetto di istruttoria, illogicit� manifesta ed altri profili).<br />In particolare, nella prima censura, parte ricorrente lamenta come l�impugnato provvedimento sarebbe stato emesso in assoluta carenza di presupposti di fatto e di diritto, all�uopo muovendo puntuali rilievi agli elementi di contestazione addotti a sostegno del decreto di revoca e che, di seguito, si riportato:<br />1) Mancata corresponsione degli emolumenti spettanti al personale dipendente da cui sarebbe scaturita una diffida del 23.11.2005 con cui il Prefetto di Caserta avrebbe intimato al legale rappresentante dell�Istituto di corrispondere le retribuzioni dovute e ad un esposto-denuncia del 3.11.2007 presentato da parte di dieci guardie giurate per il mancato pagamento di alcune mensilit� di stipendio, oltre alla proposizione di 43 ricorsi, pendenti o gi� definiti, intentati da dipendenti della societ� in materia di lavoro e retribuzione innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. � Sezione Lavoro e Previdenza;<br />2) Precaria situazione economica e finanziaria della �Securpol Sud� che ne pregiudicherebbe la capacit� tecnica (sul punto la Prefettura rileverebbe che al 31.12.2006 il bilancio registrava una perdita di esercizio di euro 199.202,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 461.783,00, dovute a perdite pregresse portate a nuovo);<br />3) Violazioni commesse in materia di orario di lavoro e di corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli obblighi previdenziali, assicurativi e tributari, cui sarebbe seguito, da un lato, il deferimento del legale rappresentante all�Autorit� Giudiziaria e, dall�altro, l�adozione di provvedimenti di incameramento della cauzione ex art. 137 T.U.L.P.S.;<br />4) Violazione degli artt. 134, 138 e 140 del T.U.L.P.S. �in quanto impiegava con mansioni di vigilanza sul cantiere stradale ubicato al km 36 della carreggiata sud dell�autostrada A/30, nel territorio del Comune di Sarno il sig. Gentile Nicola, bench� sprovvisto della licenza per lo svolgimento dell�attivit� di vigilanza nella provincia di Salerno ed essendo, altres�, quest�ultimo non in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata�;<br />5) Segnalazioni del 28.7.2006 e del 28.10.2006 della Questura di Caserta e di quella di Isernia, con cui si sarebbe accertato l�impiego di una guardia alle dipendenze della �Securpol Sud S.r.l.� da parte di altri istituti di vigilanza;<br />6) Violazione degli artt. 134, 138 e 140, per avere la Societ� ricorrente esercitato nella provincia di Napoli l�attivit� di vigilanza in difetto del prescritto titolo di polizia, nonch� per avere impiegato propri dipendenti sprovvisti del decreto di nomina a guardia giurata;<br />7) Violazione della normativa in materia di Pubblica Sicurezza, per avere svolto un servizio di trasporto di valori nella Provincia di Palermo senza l�autorizzazione del Questore di Palermo, necessaria per l�urgente valore della somma prelevata e trasportata;<br />8) Violazione dell�art. 17 del Regolamento di Servizio degli Istituti di Vigilanza, in quanto �era stato accertato, da un controllo di polizia amministrativa eseguito nella sede dell�Istituto in data 7.11.2007 che le guardie giurate Ferrara Luigi, Cecere Giovan Battista e Verdicchio Aniello, impiegate in servizio di trasporto e scorta valori, non avevano l�anzianit� di servizio pari a due anni�;<br />9) Violazione dell�art. 8 del T.U.L.P.S. e dei principi della personalit� della licenza e del divieto di rappresentanza, in quanto la Societ� ricorrente avrebbe utilizzato mezzi e personale propri per effettuare un servizio portavalori non per conto proprio, ma per conto dell�Istituto �Terra di Lavoro soc. coop. a r.l. �;<br />10) Violazione delle norme del Regolamento di Servizio per avere impiegato per un trasporto valori superiore ad euro 500.000,00 guardie giurate prive del requisito di anzianit� previsto, nonch� per avere utilizzato un furgone blindato sprovvisto di sistema G.P.S., senza l�ausilio della prescritta scorta di una vettura blindata con a bordo due guardie giurate;<br />11) Sussistenza di �gravi carenze e negligenze nelle misure di difesa attiva e passiva�, che sarebbero state accertate in occasione di una rapina subita dalla ricorrente in data 7.11.2007;<br />12) Servizio di trasporto valori al di fuori del territorio nazionale svolto senza preventiva comunicazione alla Questura utilizzando un furgone sprovvisto di sistema GPS, di collegamento radio e con un numero di guardie giurate inferiore a quello prescritto;<br />13) Trasferimento della sede operativa della societ� in assenza di preventiva autorizzazione della competente Autorit�;<br />14) Inadeguatezza del parco automezzi, in cui sarebbero stati rinvenuti furgoni sforniti delle necessarie caratteristiche;<br />15) Violazione degli artt. 3 e 4 del Regolamento di disciplina della Questura di Caserta in ordine all�obbligo di aggiornamento del personale dipendente degli Istituti di Vigilanza.<br />Nella seconda censura parte ricorrente lamenta come l�Amministrazione Prefettizia non avrebbe tenuto conto delle osservazioni da lei formulate nella memoria difensiva del 17.3.2008 a confutazione degli elementi di contestazione, limitandosi a richiamare quanto gi� affermato nella comunicazione di avvio del procedimento e ad apoditticamente affermare che �dall�esame delle predette memorie non sono emersi, nella loro globalit�, elementi che possono determinare un diverso orientamento�.<br />Nella terza censura parte ricorrente si duole per non avere, nel caso di specie, l�Autorit� Prefettizia individuate le ragioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico rimaste vulnerate dalla continuazione dell�esercizio dell�attivit� di vigilanza, sollevando, invece, una serie di contestazioni che in alcun modo potrebbero giustificare l�adozione del provvedimento di revoca.<br />Nella quarta censura parte ricorrente � dedotta la evidente genericit� ed il difetto di motivazione; avendo l�intimata Amministrazione Prefettizia adottato il provvedimento di revoca dell�autorizzazione per non meglio specificate violazioni che sarebbero state commesse dalla Societ� ricorrente, limitandosi, per ciascuna contestazione, a richiamare episodi - anche risalenti nel tempo - relativi alla vita della societ� e/o allo svolgimento della relativa attivit�, senza in alcun modo indicare i riferimenti normativi contemplanti la fattispecie legale tipica sarebbe stata integrata.<br />Nella quinta censura la societ� ricorrente lamenta come l�impugnato provvedimento sarebbe stato adottato sulla base di episodi privi del carattere dell�attualit� e risalenti anche a pi� di un anno e mezzo fa, non avendo, quindi, tempestivamente, adottato il provvedimento di revoca della licenza per le presunte irregolarit� che solo oggi verrebbero contestate. Sul punto lamenta la lesione di un suo legittimo affidamento, atteso che l�esercizio del potere di revoca avrebbe dovuto esplicarsi, previa motivata comparazione di un quadro comparativo degli interessi implicati, tenendo conto e dovrebbe essere sorretto, per un verso, da una congrua esplicitazione delle esigenze dell�interesse pubblico concreto ed attuale che ne legittimerebbe l�adozione e, per altro verso, da adeguata comparazione tra le dette esigenze e la posizione soggettiva del posizione soggettiva del privato consolidatasi in base all�affidamento ed alle legittime aspettative suscitati dal comportamento dell�amministrazione (Cfr. C. di S., sez. V, 25 luglio 2006, n. 4671). <br />Preso atto che in data 17.6.2008 l�Ufficio Territoriale del Governo di Caserta aveva depositato in giudizio una nota Prefettizia del 12.6.2008, con la quale era stata prodotta ulteriore documentazione con cui erano state contestate le censure sollevate dalla ricorrente, quest�ultima, con i motivi aggiunti in epigrafe, ha dedotto per il tramite di quattro motivi, la medesima censura del ricorso introduttivo riguardata per i seguenti ulteriori versi:<br />1) idem censura n. 3 del ricorso introduttivo;<br />2) dolendosi per la violazione del principio di proporzionalit� tra il fatto commesso e la sanzione irrogata, atteso che la Prefettura avrebbe irrogata la pi� grave sanzione della revoca della licenza di polizia in presenza di mere irregolarit� e/o negligenze, il pi� delle volte ascrivibili ad inadempimenti dei dipendenti ai doveri di servizio, senza valutare la minore o maggiore gravit� degli �abusi� contestati, e, con evidente difetto di motivazione, senza in alcun modo valutare la possibilit� di comminare, in assenza di pericoli per l�ordine e la sicurezza pubblica, sanzione meno affittiva compatibile con la prosecuzione dell�attivit� di impresa esercitata in via esclusiva dalla ricorrente;<br />3) Idem censura n. I del ricorso introduttivo con approfondimenti;<br />4) Irrilevanza di ulteriori presunte irregolarit� ascrivibili a comportamenti che la Securpol Sud S.r.l. avrebbe tenuto in violazione della normativa in materia e di cui sarebbe venuta a conoscenza solo dopo l�adozione del provvedimento di revoca. <br />Si � costituita in giudizio l�intimata Autorit� Prefettizia che ha contestato la fondatezza dell�azione proposta e ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />L�istanza cautelare � stata respinta dalla Sezione con l�ordinanza n. 2027 del 17 luglio 2008 della Sezione ma, previa riforma, accolta con sentenza n. 4679 del 26 agosto 2008 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato<br />Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009 la causa � stata dunque chiamata e introitata in decisione.<br />DIRITTO<br />1. L�impugnato provvedimento di revoca dell�autorizzazione all�esercizio dell�attivit� di vigilanza privata rilasciata in data 2.3.2004 alla Societ� ricorrente fonda la sua parte motiva per la circostanza del venir meno del requisito di capacit� tecnica previsto dall�art. 136 del T.U.L.P.S., desunta da svariati elementi di contestazione denotanti << una spiccata tendenza a reiterare le violazioni e ad abusare della licenza, anche una situazione di grave disordine nella conduzione dell�istituto, caratterizzata, da un lato, dall�elevata conflittualit� esistente tra la Societ� ed il personale dipendente, dall�altro, da una persistente difficolt� o addirittura impossibilit� a svolgere le normali attivit� di istituto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni volte alla tutela dell�ordine e della sicurezza pubblica, oltre che della pubblica e privata incolumit� >>.<br />2. Il ricorso � fondato e, pertanto, deve essere accolto.<br />3. Per ragioni di ordine logico-giuridico conviene trattare congiuntamente il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso introduttivo, nonch� il terzo ed il quarto motivo aggiunto, sostanzialmente coincidenti, o quantomeno assimilabili, atteso che, per loro tramite, parte ricorrente contesta, in fatto come in diritto, sotto ogni profilo motivazionale, i plurimi argomenti addotti dall�Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Caserta procedente in ordine al venir meno del requisito costituito dalla �capacit� tecnica� previsto dall�art. 136 del T.U.L.P.S. (non solo per il conseguimento, ma anche) per il mantenimento dell�autorizzazione di Pubblica Sicurezza conferita ad un Istituto di Vigilanza privata, nell�intento di delineare un quadro di generale inaffidabilit� atto a giustificare la revoca dell�impugnata autorizzazione prefettizia.<br />Invero solo all�esito di una puntuale delibazione dei singoli elementi oggetti di contestazione sar� possibile apprezzare l�esistenza (o meno) di un adeguato supporto motivazionale posto a corredo dell�impugnato provvedimento. <br />4. Giova, altres�, richiamare la normativa pertinente alla fattispecie in esame racchiusa negli artt. 134 e 136 del R.D. n. 773/1931.<br />La prima disposizione normativa prevede che: << Senza la licenza del Prefetto � vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di propriet� mobiliari o immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche odi raccogliere informazioni per conto di privati >>; la seconda che: << La licenza � ricusata a chi non dimostri di possedere la capacit� tecnica ai servizi che intende esercitare (�..).<br />L�autorizzazione pu� essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico >>.<br />Inoltre l�adozione di un provvedimento di revoca delle autorizzazioni di polizia � subordinata al verificarsi di una ipotesi di �abuso� di cui all�art. 10 del T.U.L.P.S., che dispone: << Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata >>. <br />5. Ci� premesso, si passa alla disamina dei vari argomenti di contestazione mossi alla Societ� ricorrente.<br />1) Per quanto concerne la presunta difficolt� a pagare gli emolumenti al personale dipendente, nel provvedimento di revoca la P.A. rileva che con la nota prot. n. 9089/16�/Area 1 Bis del 23.11.2005 la Prefettura di Caserta avrebbe diffidato il legale rappresentante della �Securpol Sud S.r.l.� a corrispondere le spettanze ai propri dipendenti con l�avvertimento che in caso di mancato adempimento si sarebbe proceduto alla sospensione o revoca della licenza del 2004, ai sensi dell�art. 134 del T.U.L.P.S. <br />L�Amministrazione Prefettizia afferma, poi, che in data 6.4.2007 la Direzione provinciale del Lavoro di Caserta avrebbe adottato �tre provvedimenti di validazione di diffide accertative, ai sensi dell�art. 12 del D.L. vo n. 124/04 per retribuzioni registrate nei libri obbligatori e non corrisposte ai lavoratori�. <br />L�asserzione della predetta Amministrazione non tiene conto che tutti i provvedimenti di validazione erano stati tempestivamente opposti dalla Societ� ricorrente che ne aveva chiesto l�annullamento per avvenuta estinzione del debito, esibendo per ognuno di essi copia della busta paga del dipendente con estremi dell�assegno circolare emesso.<br />Inoltre, a sostegno della tesi dell�inesistenza dei requisiti di capacit� tecnica, nulla provano i 43 procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro e Previdenza che - ad avviso dell�Autorit� procedente - confermerebbero la situazione di mala gestio della societ� ricorrente.<br />Infatti molti dei ricorsi proposti costituiscono duplicazione di pretese gi� azionate innanzia alla medesima Autorit� Giudiziaria, ovvero dinanzi alla Direzione Generale del Lavoro di Napoli e la pendenza dei relativi giudizi � meramente sintomatica delle pregresse difficolt� economiche causate dalla stessa P.A. che a suo tempo aveva rigettato la richiesta di rilascio dell�autorizzazione, difficolt� che, per�, erano state progressivamente superate dalla Securpol Sud S.r.l. fino al raggiungimento della normalizzazione gestionale.<br />Infatti l�avvenuto pagamento delle spettanze trova conferma nella nota del 21.6.2007, con cui gli stessi dipendenti comunicavano al Questore ed al Prefetto di Caserta che �dal mese di marzo 2006 l�Istituto Securpol S.r.l., avendo ottenuto svariati contratti di trasporto e scorta valori, nonch� servizi di piantonamento antirapine presso Istituti di credito di Caserta e Provincia, sta rispettando gli accordi presi nell�erogare gli stipendi ed ha quasi azzerato il pregresso�.<br />D�altronde a comprova dello stato di piena solvibilit� della Securpol sud S.r.l. ricorrente e, quindi, della sua capacit� economica di far fronte alle obbligazioni (anche nei confronti dei propri dipendenti) vale il decisivo rilievo che non risultano attivate istanze per la sua liquidazione giudiziale innanzi al Tribunale fallimentare che rappresenta la sede naturale per far valere gli irreversibili e conclamati stati di insolvenza delle imprese. <br />2) Relativamente alle lamentate perdite di bilancio chiuso al 31.12.2006, la Prefettura di Caserta - Ufficio Territoriale del Governo oppone che �cotesto istituto versa in una precaria situazione finanziaria� in quanto �il bilancio della societ� al 31.12.2006 evidenziava una perdita di esercizio di euro 199.202,00 ed un patrimonio netto negativo d euro 461.783,00, dovute a perdite pregresse portate a nuovo�.<br />A sostegno della propria tesi, nella nota depositata in giudizio in data 17.6.2008, la predetta Prefettura evidenzia che i risultati di bilancio chiuso al 31.12.2006 descrivono solo parzialmente la situazione economico-finanziaria della Securpol Sud S.r.l., in quanto anche nell�anno 2005 si era registrata una perdita di esercizio di euro 197.338,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 2622. 581,00.<br />La circostanza � del tutto irrilevante, in quanto i dati riportati nel bilancio chiuso il 31.12.2006 - e posti a fondamento del potere di revoca della licenza - sono comprensivi anche delle voci corrispondenti alla perdita di esercizio ed al patrimonio netto negativo dell�esercizio finanziario 2005.<br />Infatti nel provvedimento impugnato la medesima Prefettura evidenzia che �cotesto istituto versa in una precaria situazione finanziaria�, in quanto �il bilancio della societ� al 31.12.2006 evidenziava una perdita di esercizio di euro 199.202,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 461.783,00 dovuto a perdite pregresse portate a nuovo�.<br />Pertanto le voci risultanti dal bilancio dell�esercizio finanziario 2005 erano gi� state considerate, il che rende del tutto irrilevante la circostanza evidenziata nella nota del 17.6.2008, depositata successivamente agli atti del giudizio. <br />Pertanto l�Amministrazione resistente omette di considerare che le rilevate perdite sono risalenti unicamente all�esercizio finanziario 2006 ed a quest�ultimo riferibili nella loro integralit�.<br />Come spiegato dalla medesima Societ� ricorrente gi� in sede di memorie difensive ex art. 10 L n. 241/1990 - e senza che, sul punto, la resistente Amministrazione abbia adeguatamente controdedotto - tra la fine dell�anno 2004 ed il mese di marzo 2006, la stessa Societ� aveva attraversato un periodo caratterizzato da disagi economico-finanziari dovuti al comportamento serbato dalla P.A. che ritardava il rilascio dell�autorizzazione definitiva. Tale periodo si � concluso nel mese di marzo 2006, quando la ricorrente, a seguito del rilascio dell�autorizzazione definitiva, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania, sez. IV, n. 10490/2004 del 19.7.2004, ha potuto lavorare con tranquillit� e programmare la propria attivit� raggiungendo adeguate certezze sulle possibilit� di far fronte alle richieste dei committenti, raggiungendo nello stesso anno anche una certa continuit� nei flussi di cassa.<br />Nell�impugnato provvedimento ci si limita ad osservare che: �L�Istituto non nega le difficolt� finanziarie dalle quali � investito, ma tenta di sminuirle facendo riferimento ai miglioramenti di esercizio che sarebbero nel frattempo intervenuti, ma che allo stato non appaiono dimostrati�, <br />Sennonch� la ricorrente risulta avere allegato documentazione (liquidazione IVA annuale) che prova il �progressivo aumento del volume d�affari fino ad arrivare all�anno 2007, nel quale il fatturato � pi� che raddoppiato� (come da bilancio annuale 2007).<br />Inoltre l�Autorit� Prefettizia non ha tenuto conto sia delle memorie del 7.3.2008 che della relazione descrittiva del 13.3.2008 nella quali la Societ� ricorrente dava conto dei notevoli miglioramenti che si erano registrati nella gestione economico-finanziaria della Societ� negli ultimi due anni e la cui considerazione costituiva elemento imprescindibile per la ricostruzione fedele della situazione finanziaria attuale della Societ�.<br />Infatti dai vari bilanci della Securpol Sud si evince che vi � un progressivo aumento del volume di affari fino ad arrivare all�anno 2007, anno nel quale il fatturato � pi� che raddoppiato; sul punto, scendendo nel dettaglio contabile, dal bilancio del 2005 risulta un fatturato di euro 337.266,00; dal bilancio del 2006 risulta un fatturato di euro 655.169,00; mentre nell�anno 2007 vi � un fatturato di euro 1.406,770,32.<br />Dunque la Prefettura, ignorando i comprovati notevoli miglioramenti che si erano registrati nella gestione economico-finanziaria della societ� negli ultimi due anni ha finito con il considerare come attuali elementi risalenti nel tempo e privi del carattere dell�attualit�.<br />Sennonch�, ai fini del corretto esercizio dell�azione amministrativa, i provvedimenti devono essere adottata dalla P.A. sulla base di presupposti rigorosamente accertati ed attuali, e non gi� in virt� di elementi risalenti nel tempo ed orami privi del carattere dell�attualit�. Nel caso della Societ� ricorrente � stato assurto a presupposto per desumere �precaria situazione finanziaria� la situazione economico-gestionale afferente esclusivamente all�anno 2006, oramai non pi� attuale.<br />N� vale in contrario affermare che la capacit� tecnica �deve necessariamente intendersi anche come capacit� economica e possesso di adeguate risorse finanziarie�, atteso che le difficolt� economiche risalenti all�anno 2006, a distanza di oltre due anni, precludono alla P.A. di adottare il provvedimento di revoca.<br />Ne deriva l�inesistenza, nell�attualit�, del presupposto della carenza di �capacit� economica� e di �adeguate risorse finanziarie�, che, al pi�, avrebbe legittimato l�adozione di un provvedimento di revoca esclusivamente nell�anno 2006.<br />Secondo la giurisprudenza: << L�art. 136 del T.U.L.P.S. dispone che si possa adottare un provvedimento di revoca solo per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, secondo unanime giurisprudenza, possono subire un pregiudizio solo nel caso di persistenza di una grave situazione debitoria per un lungo arco di tempo >> (T.A.R. Basilicata, Potenza, 24 agosto 2006, n. 552).<br />Nella fattispecie, non essendo stata mai rilevata la �persistenza di una grave situazione debitoria per un lungo arco di tempo� (essendo le difficolt� economiche circoscritte al solo esercizio finanziario 2006), pu� sostenersi che le difficolt� economiche incontrate dalla Societ� avevano natura contingente e transeunte e che, quindi, potevano considerarsi superate.<br />3) Con provvedimenti del 28.11.2003 e del 13.12.2004 la Prefettura ha disposto l�incameramento della cauzione nelle misure del 4% e del 7% evidenziando come: �Vi sono le violazioni commesse in materia di orario di lavoro e di corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli obblighi previdenziali, assicurativi e tributari, per le quali si � proceduto, il 28.11.2003 ed il 13.12.2004, ad incamerare una quota parte della cauzione ex art. 137 del T.U.L.P.S. nelle misure, rispettivamente, del 4% e del 7% (euro 413,17 e 723,04)�.<br />Sul punto deve evidenziarsi che la cauzione ex art. 137 del T.U.L.P.S. assolve la specifica funzione di garantire l�adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall�Istituto di vigilanza, con la rilevante conseguenza che l�incameramento di parte della stessa, disposta dalla P.A. (che nel caso di specie � tra l�altro di modestissima entit� del 4% e 7%), non pu� legittimare la medesima a disporre la revoca della licenza dell�esercizio dell�attivit� di vigilanza, tra i cui presupposti non � contemplato l�incameramento della cauzione e/o parte della stessa.<br />Tra l�altro la funzione della cauzione � quella propria quella di una tipica forma di cautela prevista proprio in vista di certi accadimenti, al cui avverarsi intende apprestare, con la previsione dell�incameramento della cauzione, un rimedio preventivo, onde evitare di farsi luogo ad ulteriori conseguenze sanzionatorie.<br />Inoltre le contestazioni in ordine all�incameramento della cauzione per violazione del C.C.N.L. e degli obblighi previdenziali ed assicurativi sono generiche e non consentono di comprendere le presunte violazioni commesse e che hanno costituito presupposto del provvedimento di revoca, anche alla luce della documentazione versata in atti dal Ministero dell�Interno.<br />Infatti, nei provvedimenti di incameramento a suo tempo adottati il Prefetto si limita a richiamare non meglio precisate note del Servizio Ispezione Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta, mancando di indicare gli estremi delle stesse, nonch� le omissioni che sarebbero state consumate dalla Societ� ricorrente.<br />Tra l�altro anche i provvedimenti con cui � stato disposto l�incameramento di parte della cauzione si riferiscono a violazioni non attuali, bens� risalenti a pi� di quattro anni fa; addirittura il provvedimento di incameramento del 28.11.2003 � stato adottato nel periodo in cui la Securpol Sud S.r.l. esercitava la propria attivit� in virt� di licenza poi revocata e, dunque, in epoca precedente al rilascio dell�autorizzazione definitiva nell�anno 2004. Siffatta circostanza, � confermata dalla stessa Prefettura nel provvedimento del 28.12.2003 affermandosi che �Nella comunicazione di avvio del presente procedimento era stato ipotizzato l�incameramento di un importo pari al 10% della predetta cauzione, che si ravvisa di ridurre al 4% atteso che alcune delle citate violazioni si riferiscono a periodo precedente il rilascio della licenza ex art. 134 del T.U.LP.S. da parte di questa Prefettura�.<br />Invero, avendo omesso il Prefetto di indicare le norme violate ed i presupposti che giustificano l�incameramento della cauzione in relazioni a violazioni non pi� attuali, ma risalenti a pi� di quattro anni fa, ne derivano elementi di contraddittoriet� nel comportamento della P.A. che, nell�immediatezza dei fatti, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca dell�autorizzazione ex art. 136 del T.U.L.P.S., salvo poi andare in contrario avviso quattro anni dopo senza alcuna plausibile giustificazione.<br />In ogni caso a dirimere ogni residua perplessit� soccorre la nota prot. n. 10037 del 13 settembre 2005 del Servizio Ispezione del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il quale, a richiesta di accertamento, riferisce come: << (��.) dall�esame dei documenti di lavoro presentati dal responsabile dell�Istituto e dalle successive dichiarazioni rese dai lavoratori dipendenti, invitati da questo Servizio a fornire notizie sulla regolarit� del loro rapporto di lavoro, � emerso che l�Istituto applica il C.C.N.L. relativo ai lavoratori della Vigilanza Privata, i lavoratori ricevono tutte le competenze previste ed effettuano l�orario di lavoro, come da contratto >>. <br />4) Violazione degli artt. 134, 138 e 140 T.U.L.P.S. con incameramento in data 5.9.2006 del 20% della cauzione pari ad euro 2.065,83 �a seguito del deferimento all�A.G. del legale rappresentante di cotesto Istituto, operato dalla Questura di Salerno per la violazione degli articoli 134, 138 e 140 del T.U.L.P.S., in quanto la Securpol Sud S.r.l. impiegava con mansioni di vigilanza sul cantiere stradale ubicato al km 36 della carreggiata Sud dell�Autostrada A/30, nel territorio del Comune di Sarno il sig. Gentile Nicola, bench� sprovvisto della licenza per lo svolgimento dell�attivit� di vigilanza nella Provincia di Salerno ed essendo, altres�, quest�ultimo non in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata�.<br />In contrario, deve evidenziarsi che - come risulta dalla documentazione versata in atti - il Gentile non � stato mai in possesso del suddetto decreto in quanto non � stato assunto per lo svolgimento di funzioni di trasporto e scorta valori (per le quali � richiesto il decreto di nomina a guardia particolare giurata), ma per lo svolgimento di funzioni di �custode� (l�art. 62 del T.U.L.P.S. non richiede per i servizi di portierato e custodia il possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata), circostanza, questa, comprovata anche dal prospetto relativo al versamento dei contributi dovuti all�I.N.A.I.L. relativamente al mese di febbraio 2005 - prodotto in giudizio - da cui si evince che il dipendente Gentile Nicola riveste la qualifica di �Operaio a tempo determinato�. <br />Inoltre, come rilevabile dal Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio del 13.2.2008, la Securpol S.r.l. � autorizzata a svolgere diversi tipi di attivit�, tra cui quello di �custodia e sorveglianza con personale non armato�, per il cui svolgimento non � richiesta alcuna autorizzazione a nomina a g.p.g.<br />In particolare, si asserisce in gravame che il Gentile era addetto al controllo del sistema segnaletico luminoso posto all�interno del cantiere stesso, mentre la Prefettura ha ritenuto che stesse svolgendo servizio di vigilanza al fine di evitare furti nel cantiere ed, a sostegno della propria tesi, nella memoria del 12.6.2008 richiama le note delle ditte �Fraicom S.r.l.� ed �Euromontaggi S.r.l.�, in cui le stesse comunicavano alla Securpol S.r.l. la necessit� della ripresa del servizio di guardiania notturna presso il cantiere sito sull�Autostrada A/30.<br />Tuttavia, non essendovi in tali note � alcun riferimento ad un presunto servizio di vigilanza �al fine di evitare furti�, non si comprende come la Prefettura possa trarre dalle note in parola la conseguenza che Gentile stesse effettuando un servizio diverso da quello di mero controllo del sistema segnaletico luminoso posto all�interno del cantiere.<br />Inoltre, sul punto, gi� con note del 17.3.2008, la Securpol Sud S.r.l. aveva chiarito che, per l�episodio contestato, era gi� pendente un procedimento penale e che la fondatezza dei fatti non era stata accertata, data l�impossibilit� per il rappresentante legale di essere sentito dall�A.G., nonostante la richiesta di interrogatorio avanzata nel lontano 2.3.2006 �affinch� si chiarisca ogni aspetto�.<br />E� evidente che il mancato accertamento in ordine alla fondatezza o meno dei fatti contestati preclude alla P.A. di adottare un provvedimento di revoca nei confronti della Societ�, in quanto, per costante giurisprudenza << La semplice pendenza di un procedimento penale non costituisce, in assenza di altri univoci elementi e prima che sia intervenuta sentenza di condanna, ragioni sufficienti per escludere il requisito di buona condotta e , quindi, per revocare la licenza per l�esercizio di un�agenzia di investigazioni� >> (T.A.R. Valle d�Aosta, 18 aprile 1996, n. 88). <br />Nel caso di specie, contraddittoriamente, senza nulla obiettare nell�immediatezza dei fatti, due anni dopo, senza alcuna giustificazione, si � revocata ex art. 136 l�autorizzazione, assumendone quale presupposto un comportamento ritenuto violativo delle disposizioni del T.U.L.P.S., ma del quale non � stata mai chiarita la natura n� accertata la fondatezza.<br />5) Richiamando le note della Questura di Caserta e di Isernia del 28.7.2006 e del 28.10.2006, il Prefetto di Caserta contesta ulteriori irregolarit�.<br />In particolare l�Autorit� di Pubblica Sicurezza, con una prima segnalazione, avrebbe contestato alla Securpol �presunte ipotesi di subappalto�, in quanto �aveva accertato che una guardia della Securpol Sud veniva impiegata dall�Istituto Ipervigile di Salerno�, mentre con la seconda nota la Questura di Isernia avrebbe �evidenziato che una g.p.g., Sciorio Domenico, dipendente di cotesto Istituto di vigilanza, veniva impiegata alle dipendenze dell�Istituto Securpol Sud Group di Venafro in servizi di scorta e trasporto valori�, ritenendo ci� integrare un��ipotesi di subappalto� vietata dalla normativa di Pubblica Sicurezza.<br />In ordine all�episodio appena segnalato, la Securpol Sud S.r.l. in data 15.2.2007 aveva inviato alla Prefettura di Caserta un nota - prodotta in giudizio - nella quale si rappresentava che: �In merito a quanto riferito dalla Questura di Isernia la G.p.G. Sciorio Domenico, come da comunicazione inviata alla Questura di Caserta Uff. Pol. Amm.tiva, si trovava presso l�Istituto Securpol Sud Group 2 S.r.l. di Venafro in quanto regolarmente era andato a consegnare dei plichi di moneta metallica ritirati il giorno precedente nella provincia di Caserta per conto della Coin Service di Venafro�.<br />Ed infatti, come rilevato dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del 13.2.2008, presso la Securpol Sud Group di Venafro � ubicata una sede secondaria della Securpol Sud S.r.l., utilizzata dalla stessa come deposito di valori. <br />Ne discende la regolarit� del servizio deposito esercitato dal personale della Securpol Sud S.r.l. presso la sede secondaria per svolgere i relativi servizi di deposito valori nei locali della stessa.<br />Per quanto attiene all�ipotesi di subappalto contestata dall�Autorit� Prefettizia, a cagione dell�impiego di personale della Societ� ricorrente al servizio della Ipervigile di Salerno (essendo stato trovato una guardia giurata della Securpol sud S.r.l. a bordo di un furgone della Ipervigile di Salerno), va evidenziato che quest�ultimo Istituto (in qualit� di mandante), la BSK Service S.r.l., (in qualit� di mandataria) e la Securpol Sud S.r.l. (in qualit� di mandante), istituti tutti regolarmente muniti di autorizzazione ex art. 134 del R.D. n. 773 del 1931 in data 22.10.2006, hanno stipulato un contratto - prodotto in giudizio - con cui si erano riunite in Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) per l�esecuzione del servizio di trasporto valori, nel quale contratto si prevedeva, ponendo una puntuale regolamentazione dei ruoli e dei rapporti di collaborazione intercorrenti fra le imprese raggruppate, la possibilit� per l�A.T.I. stessa di utilizzare il personale dipendente delle imprese facenti parti del gruppo per lo svolgimento del servizio indicati nel contratto A.T.I.<br />Pertanto l�utilizzazione di un proprio dipendente da parte della Securpol Sud S.r.l. in favore della Ipervigile di Salerno per lo svolgimento di servizi di scorta valori, pu� senz�altro inquadrarsi nell�ambito del reciproco impegno di condivisione di personale nel modo come sopra previsto, senza che, al riguardo, possa opporsi un �impiego promiscuo di personale�. Inoltre, in relazione all�unica negligenza riscontrabile nell�episodio in esame, ascrivibile al comportamento del dipendente incaricato che, in violazione agli ordini di servizio impartiti, aveva abbandonato il furgone a bordo del quale effettuava il servizio di scorta la Societ� ricorrente risulta avere adottato nei confronti di quel dipendente un richiamo disciplinare.<br />6) Per quanto concerne la notizia di reato del 104.2007 con la quale la Questura di Napoli, a seguito di un verifica effettuata il 28.12.2006 presso l�istituto di vigilanza privata �International Security Service� con sede in Nola, riscontrava irregolarit� relative allo svolgimento del servizio di vigilanza da parte del ricorrente, nella nota del 12.6.2008 l�Autorit� Prefettizia si limita a richiamare una nota dell�1.12.2006 con cui l�Istituto Ipervigile avrebbe autorizzato la Securpol sud s.r.l. a ritirare nella medesima data quanto richiesto dal San Paolo-Imi.<br />Come rilevato in gravame, non si comprende quale sia l�irregolarit� contestata alla ricorrente, atteso che - come sopra rilevato - la Ipervigile, la BSK Service e la Securpol Sud S.r.l. hanno infatti sottoscritto regolare un contratto con cui si sono riunite in A.T.I. impegnandosi a svolgere il servizio di trasporto valori presso le filiali dell�Istituto San Paolo che, nel caso in esame, aveva conferito il relativo incarico alla Ipervigile.<br />7) Relativamente alla informativa di reato emessa a carico del legale rappresentante della Securpol Sud che sarebbe stato deferito da parte della Questura di Palermo per aver svolto un servizio di trasporto valori straordinario nella Provincia di Palermo senza l�autorizzazione del Questore competente, necessaria per l�ingente valore dalla somma prelevata e trasportata, v�� da rilevare che gli istituti di vigilanza in possesso di valida licenza per l�esercizio di attivit� di vigilanza e custodia possono svolgere i relativi servizi anche in luoghi diversi da quelli per i quali � stata rilasciata l�autorizzazione, senza che per ci� occorre una diversa ed ulteriore autorizzazione.<br />Sul punto si rileva che, per lo svolgimento in ambito extra-provinciale dei servizi oggetto di licenza, � sufficiente una preventiva comunicazione dell�istituto di vigilanza ai Questori dei luoghi in cui si effettuer� il servizio e, nel caso di specie, risulta agli atti del giudizio che l�Amministratore Delegato della Securpol Sud S.r.l. aveva tempestivamente comunicato ai Questori di Caserta e di Palermo che in data 4-5.4.2007 sarebbe stato effettuato il servizio trasporto e scorta valori presso Banche, Ferrovie dello Stato ed Autogrill di Palermo.<br />8) Relativamente alla contestata violazione dell�art. 17 del Regolamento di Servizio degli Istituti di Vigilanza in quanto �era stato accertato, da un controllo di polizia amministrativa eseguito presso la sede dell�istituto in data 7.11.2007, che le guardie giurate Ferrara Luigi, Cecere Giovan Battista e Verdicchio Aniello, impiegate in servizi di trasporto e scorta valori, non avevano l�anzianit� di servizio, pari a due anni�, atteso che il punto 4, lettera i) dell�autorizzazione del 2004 dispone che: << Non potr� prestare servizio personale non ancora in possesso del decreto di approvazione della nomina di guardia giurata particolare�.. Durante il periodo di prova dovr� prestare servizio in compagnia di altra guardia giurata munita del prescritto decreto di approvazione >> risulta agli atti del giudizio rileva quanto segue.<br />La guardia particolare Cecere Giovan Battista alla data del 7.11.2007 era in possesso della prescritta anzianit� di servizio, essendo stato assunto nel mese di luglio 2005, mentre, per quanto poi concerne le guardie giurate Ferrara Luigi e Aniello, come previsto al punto 4 lettera i) del decreto di autorizzazione dl 2004, le stesse svolgevano servizio di affiancamento a personale munito del decreto di approvazione della nomina di guardia particolare giurata, con conseguente regolarit� del servizio svolto.<br />Con la medesima contestazione la Prefettura rilevava che: �nella sala operativa risultava impiegato il sig. Biondillo Antonio, sprovvisto del decreto di guardia giurata� <br />In contrario deve evidenziarsi come, dalla dichiarazione di assunzione del predetto dipendente del 4.10.2007 sottoscritta dalla ditta Securpol sud S.r.l. - prodotta in giudizio - la qualifica assegnata al predetto lavoratore risulta essere quella di �addetto al centralino�, per la quale alcun decreto di nomina si rendeva necessario, atteso che quest�ultimo costituisce requisito necessario unicamente per l�esercizio dell�attivit� di vigilanza e trasporto valori.<br />9) La Prefettura contesta ancora alla societ� ricorrente di avere utilizzato mezzi e personale propri per effettuare un servizio portavalori non per conto proprio ma dell�Istituto �Terra di Lavoro soc. coop. a r.l.�, in violazione del principio di personalit� della licenza e del divieto di rappresentanza sanciti dall�art. 8 del T.U.L.P.S.<br />Sul punto rileva il Collegio come, in materia di pubblica sicurezza, la norma che vieta l�esercizio dell�attivit� di vigilanza in sub-appalto va interpretata alla luce degli interessi che con tale limitazione la legge vuole tutelare.<br />In particolare, dall�art. 136 che prescrive quale requisito per il rilascio dell�autorizzazione il possesso della capacit� tecnica necessaria per lo svolgimento dei servizi oggetto della richiesta di licenza, si evince che le autorizzazioni rilasciate in favore degli istituti di vigilanza hanno carattere strettamente personale, in quanto rilasciate previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di affidabilit� e capacit� tecnica richiesti dal T.U.L.S. <br />Il carattere strettamente personale di un�autorizzazione impedisce pertanto che, attraverso il ricorso a forme di collaborazione con istituti di vigilanza autorizzati, gli istituti non autorizzati possano eludere i controlli imposti dalla normativa in materia.<br />Puntualmente la giurisprudenza non ha mancato di evidenziare che il divieto di sub-appalto operer� solo quando lo stesso sar� utilizzato quale strumento per eludere la legge in materia di pubblica sicurezza; diversamente, quando sussiste una mera collaborazione tra istituti titolari della prescritta autorizzazione, e, quindi, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, alcuna ragione osta al rapporto di sub-appalto (Cf.r.: T.A.R. Campania, sez. IV, n. 10490/2004).<br />Lo stesso Regolamento degli Istituti di Vigilanza della Questura di Caserta non vieta �in maniera assoluta� la collaborazione tra istituti di vigilanza , consentendo all�art. 22 l�impiego di guardie particolari giurate e/o mezzi appartenenti ad altri istituti in caso di particolari esigenze connesse alla domanda di �trasporto valori�, potendo, anzi, rappresentare un efficace strumento operativo in occasione dell�espletamento di delicate funzioni per le quali la capacit� operativa di una singola impresa potrebbe rivelarsi inadeguata.<br />In ogni caso la Societ� ricorrente si era uniformata agli obblighi previsti dalla normativa in materia, risultando documentalmente provato che con nota del 17.9.2007, la Securpol Sud S.r.l. aveva reso noto ai Questori di Caserta, Salerno e Napoli che nei giorni 17.9.2007 - 22.9.2007 sarebbe stato reso il relativo servizio. <br />10) Sempre relativamente al trasporto valori di cui al punto che precede il Prefetto rileva ancora la violazione delle norme regolanti il trasporto di valori superiori ad euro 500.000,00 e la necessaria anzianit� di servizio del personale dipendente che svolge tale servizio.<br />Come si evince dalla comunicazione del 17.9.2007 indirizzata ai Questori di Caserta, Salerno e Napoli e prodotta in giudizio, per il servizio di trasporto e scorta del 19.9.2007 erano stati incaricati De Falco Pasquale, Panico Bartolomeo e Ciano Ivan (anche per svolto per altre societ� servizi analoghi a quelli prestati all�Istituto di Vigilanza Securpol Sud), un�anzianit� di servizio pari a quella richiesta dalla normativa di settore.<br />Pertanto, nel caso di specie, tale trasporto si � svolto nell�osservanza delle regole prescritte.<br />11) In relazione alla rapina avvenuta in data 7112007 al deposito valori dell�istituto, v�� da considerare che la Securpol Sud S.r.l. ha subito l�episodio criminoso rimanendone danneggiata, non emergendo dalla dinamica dell�episodio segnalato alcun elemento di responsabilit� a suo carico.<br />Infatti i valori sottratti erano stati lasciati arbitrariamente ed incautamente all�interno del deposito della sede dell�istituto da parte del personale dipendente che, invece, avrebbe dovuto depositarli presso i caveau di altri istituti.<br />Sul punto si rileva che lo stesso capo scorta del furgone che effettuava il servizio di prelievo e consegna valori in data 7.11.2207 aveva ammessa la propria responsabilit� (���.detti valori avevo l�obbligo di consegnarli rispettivamente al caveau BSK Service di Napoli��. ed al caveau BTV Battistolli. Essendosi fatto le ore 19��.mi lasciavo convincere dal collega Mattiello M di depositare i predetti valori presso la sede Securpol Sud per poi consegnare il tutto la mattina seguente in modo da evitare la lunga coda e la relativa attesa�) ed, a carico dei medesimi dipendenti coinvolti nell�accaduto, risultano adottate misure disciplinari da parte della societ�, nonch� avviato un procedimento penale a carico di uno di essi.<br />In tale situazione il reato di rapina perpetrato ai danni della stessa societ� non pu� determinare la revoca della licenza all�esercizio dell�attivit� di vigilanza, dovendosi invece, in applicazione del principio costituzionale della personalit� della responsabilit� (penale e disciplinare), procedere alla revoca delle autorizzazioni di polizia unicamente nei confronti dei singoli dipendenti che abbiano violato i doveri di servizio in applicazione dell�art. 10 del R.D. n. 773/1931.<br />Inoltre, con la nota 16C/2002 del 26.2.2006 (richiamata nel decreto di autorizzazione del 2002), la Questura di Caserta aveva ritenuto la sede della societ� idonea allo svolgimento dell�attivit� in questione e i sistemi di sicurezza attivi e passivi idonei allo svolgimento del servizio, al punto che non si comprende come e perch� la P.A. possa, nell�attualit�, in maniera illogica, valutare negativamente un requisito che, non essendo in alcun modo mutato nel corso degli anni, conserva le medesime caratteristiche che a suo tempo aveva indotto la Questura di Caserta ad esprimere un giudizio favorevole.<br />D�altronde il rischio di subire episodi di furto e rapina � insito nella stessa attivit� svolta dagli istituti di vigilanza che, anche in considerazione della forte incidenza del fenomeno mafioso nella realt� territoriale in cui opera, � sottoposta continuamente all�influsso della malavita locale e della criminalit� organizzata, senza che per questo possa essere valutata inadeguata sotto il profilo della capacit� tecnica, infliggendo una sanzione sproporzionata ed immeritata rispetto ai fatti contestati laddove l�ordinamento prevede invece la possibilit� di adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti dei singoli dipendenti coinvolti.<br />12) Con il provvedimento di revoca si rileva ancora che �dalla nota del 7.2.2008 con cui la locale Questura ha comunicato che, a seguito di un controllo in data 29.1.2008 di un furgone portavalori dell�istituto, che si stava dirigendo presso il Centro �Coin Service S.r.l.� di Empoli da dove, prelevati ulteriori valori, avrebbe proseguito per l�Austria, sono emerse gravi e diverse irregolarit��.<br />Tale contestazione, oltre che generica, � caratterizzata dall�inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto posti a suo fondamento.<br />In particolare la Prefettura afferma che: �Il trasporto � da considerare assolutamente irregolare in quanto, in violazione del vigente regolamento di servizio, lo stesso era disimpegnato con furgone sprovvisto sia di sistema GPS sia di collegamento radio e con un numero di guardie particolari giurate inferiore a quello prescritto, oltre a non essere stato oggetto di preventiva comunicazione alla Questura�.<br />Il Prefetto si limita ad affermare che il furgone utilizzato era sprovvisto di sistema di GPS e di collegamento radio, omettendo, per�, di indicare il modello di furgone oggetto di contestazione ed affermando che �il numero delle guardie giurate inferiore a quello prescritto�, senza indicare n� la norma, n� il numero minimo di guardie giurate richiesto dalla stessa, n� il numero delle guardie giurate che effettivamente svolgevano il servizio al momento del controllo del 29.1.2008. <br />Infine la P.A. rileva che il trasporto non sarebbe �stato oggetto di preventiva comunicazione alla Questura�<br />In contrario - come comprovato dalla comunicazione allegata agli atti del giudizio - la Societ� ricorrente, in data 28.1.2008, aveva inviato a mezzo fax ai Questori di Caserta, di Isernia, di Firenze e di Bologna una nota con cui aveva, altres�. comunicato i nominativi delle guardie particolari giurate che avrebbero effettuato trasporto e scorta valori, moneta metallica il giorno 29.1.2008, nonch� il numero di targa del furgone blindato, munito del sistema di GPS (Furgone blindato targato DM 733 RG) che sarebbe stato utilizzato e quello dell�autoarticolato da scortare.<br />Inoltre la Societ� ricorrente aveva dato comunicazione alla Questura di Caserta del trasporto che sarebbe stato effettuato il giorno successivo.<br />Si legge, inoltre, nell�impugnato decreto che: �Cotesto istituto non � autorizzato ad eseguire trasporto valori all�estero, dove, invece, in particolare in Austria, verrebbero effettuati gi� da tempo, anche in piena notte. Parrebbe, inoltre, che in tali circostanze le guardie particolari giurate impegnate siano rimaste armate anche in territorio straniero�.<br />Come asserito da parte ricorrente, senza sul punto nulla replicare controparte, la P.A avrebbe omesso di considerare che le Guardie Giurate della Securpol Sud S.r.l. hanno svolto il servizio di scorta dell�autoarticolato sino al confine con lo Stato austriaco, attendendo in territorio italiano il ritorno dello stesso, avvenuto il mattino successivo, con la conseguenza che alcun trasporto transfrontaliero pu� configurarsi.<br />In ogni caso, a dirimere ogni residua perplessit� soccorre la sentenza C-465-05 del 13.12.2007, trasmessa dal Ministero dell�Interno a tutti i Prefetti ed i Questori con nota del 29.2.2008, con cui la Corte di Giustizia ha riconosciuto la possibilit� di effettuare servizi transfrontalieri.<br />Ne discende che, pur se avesse effettuato il servizio di vigilanza in territorio austriaco la Prefettura non avrebbe potuto ritenere irregolare lo svolgimento del servizio, senza violare la suddetta pronuncia della Corte di Giustizia europea ed, in ogni caso, del principio comunitario della libera prestazione dei servizi.<br />13) Le contestazione di cui sub n. 13 (violazione dell�art. 257 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) per avere trasferita la sede operativa senza la necessaria preventiva autorizzazione e quella di cui al n. 14) relativa a presunte carenze del parco automezzi, possono trattarsi congiuntamente in quanto attinenti ad aspetti logistici ed organizzativi dell�azienda.<br />Quanto al trasferimento della sede, la Securpol aveva pi� volte sollecitato la Prefettura di Caserta al rilascio della richiesta autorizzazione, evidenziandone la necessit� dovuta sia alla insufficienza dei locali adibiti a parcheggi, sia alla scadenza del contratto di locazione avente ad oggetto la sede della societ�.<br />In particolare, con telegramma n. 056/4A del 10.12.2007, la Societ� ricorrente informava la Questura e l�Ufficio Territoriale del Governo di Caserta che �entro la giornata di domani 11.12.2007 siamo costretti a trasferire la nostra sala operativa c/o nuova sede di Caserta Fraz. Tuoro in quanto, come da solleciti pi� volte presentati, entro la giornata del 12 c.m., dobbiamo riconsegnare la sede di Casagiove Via Postillo ai legittimi proprietari�.<br />Inoltre con la nota del 13.12.2007 la ricorrente precisava che: � I solleciti sono stati fatti sistematicamente ogni settimana verbalmente dalla ns. segretaria presso l�ufficio preposto della Prefettura nonch� da ultimo con sollecito scritto e protocollato in data 28.11.2007 presso la Prefettura di Caserta nel quale ribadivamo l�urgenza di trasferimento della sede ed allegavamo allo stesso copia del verbale di sfratto dell�Ufficiale Giudiziario del Tribunale di S. Maria Capua Vetere datato 6.11.2007 �.<br />Infine la Societ� ricorrente risulta avere pi� volte sollecitato il sopralluogo della Questura necessario per accertare l�idoneit� dei locali locati per il trasferimento della sede operativa della Securpol, indicando altres� il numero degli automezzi e l�insufficienza dei locali adibiti a parcheggio, in tal modo dimostrando la propria disponibilit� a concordare con l�Autorit� di P.S. la scelta dei locali ove ubicare la sede sociale.<br />A dirimere ogni dubbio soccorre la giurisprudenza per la quale la fattispecie della revoca dell�autorizzazione � prevista dall�art. 136 T.U.L.P.S. che la ricollega (oltre che ai requisiti di buona condotta e di affidabilit�) al venir meno del requisito della capacit� tecnica (indubbiamente non afferente al caso di specie, anche per l�accertata inidoneit� ed invigilabilit� dei locali ove si � inteso trasferire lo svolgimento dell�attivit� investigativa), ritenendo, quindi, compatibile con il mantenimento dell�autorizzazione una diversa allocazione dell�attivit� rispetto a quella originaria e a prescindere dall�assenso del Prefetto al trasferimento (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. V, 2 luglio 2008, n. 6665).<br />Quanto alla circostanza addotta dalla Questura della insufficienza del parco automezzi in quanto << l�istituto ha, allo stato, in dotazione solo 4 quattro furgoni blindati >>, la Questura ha omesso di valutare la nota del 27.11.2007 con cui la Societ� ricorrente aveva comunicato alla Questura di Caserta il numero dei furgoni blindati e dei furgoni ed autocarri non blindati di propriet� dell�Istituto di vigilanza e la nota del 13.12.2007 con cui indicava la presenza di un numero di furgoni - blindati e non blindati - superiore a quello indicato dalla Questura, precisando altres� l�avvenuto acquisto di ulteriori due furgoni blindati.<br />A ben riflettere, l�Autorit� prefettizia, in occasione di ambedue le contestazioni mosse, mostra di fare confusione fra gli aspetti inerenti all�assetto logistico-organizzativo dell�impresa, quali quelli inerenti al dimensionamento, alla dislocazione dell�azienda sul territorio ed, in buona sostanza, al suo posizionamento nel mercato di riferimento ed il requisito costituito dalla capacit� tecnica che deve ritenersi difettare unicamente allorquando lo soluzioni organizzative prescelte dall�imprenditore si presentano in concreto inidonee allo svolgimento dell�attivit� in vista del perseguimento delle finalit� per le quali esiste ed opera l�impresa. <br />Invero, anche allorquando le suddette scelte implichino valutazioni tecnico-discrezionali, esse attendono sempre a valutazioni di merito insindacabili da chiunque, s� come riconducibili all�autonomia dell�imprenditore di organizzare a sua discrezione le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione, senza che dalle scelte operate se ne possa far derivare automaticamente (arbitrariamente) un giudizio di negativit� circa la mancanza di capacit� tecnica.<br />Nella fattispecie in esame il Prefetto non ha indicato da quali elementi � pervenuto alla conclusione della inidoneit� dei locali e della inadeguatezza del parco automezzi con la conseguenza che le affermazioni in merito si rivelano generiche, apodittiche ed indimostrate.<br />15) Richiamando una nota del 20.2.2008 della Questura di Caserta l�Autorit� prefettizia procedente contesta che << risultavano del tutto disattesi gli artt. 3 e 4 del vigente regolamento di servizio in materia di formazione ed aggiornamento professionale delle guardie giurate, circostanza confermata da ulteriori controlli effettuati, dai quali si evince la sistematica omissione di attivit� formativa cui il legale rappresentante dell�istituto � tenuto nei confronti del proprio personale, mentre dall�esame delle memorie difensive nulla � stato eccepito in relazione alla mancata attivit� formativa e di aggiornamento professionale delle guardie giurate dipendenti >>.<br />L�argomento prova troppo ed appare pretestuoso dal momento che la problematica relativa all�aggiornamento ed alla formazione professionale del personale (indubbiamente rilevante per qualsivoglia azienda che intenda mantenersi competitiva sul proprio mercato di riferimento), trova la sua naturale sistemazione nell�ambito delle complesse relazioni sindacali che si intrecciano all�interno dell�azienda stessa con la conseguenza che la problematica predetta risulta condizionata (anche) da fattori di natura prevalentemente sociale e culturale che nulla hanno a che fare con la capacit� tecnica. <br />Inoltre l�affermazione dell�Autorit� procedente circa il mancato assolvimento da parte della Societ� ricorrente dell�obbligo di aggiornamento del personale � stata desunta da dichiarazioni rese da non meglio indicate �alcune guardie giurate� che non avrebbero riferito della frequenza di corsi di formazione professionale, con la conseguente carenza di istruttoria in merito al riscontro della fondatezza delle circostanze riferite. <br />6. Da quanto si � andato esponendo ne deriva la fondatezza della terza censura nella quale parte ricorrente si duole per non avere, nel caso di specie, l�Autorit� Prefettizia individuato le ragioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico che resterebbero vulnerate dalla continuazione dell�esercizio dell�attivit� di vigilanza, sollevando, invece, una serie di contestazioni che in alcun modo potrebbero giustificare l�adozione del provvedimento di revoca.<br />Al riguardo � opportuno evidenziare che la giurisprudenza, in caso di revoca di una precedente autorizzazione di pubblica sicurezza, richiede una motivazione molto pi� pregnante rispetto a quella richiesta per denegare una richiesta di primo rilascio, dovendo l�Autorit� di Pubblica Sicurezza esternare i motivi che contrastano con l'originaria valutazione favorevole ed evidenziare le circostanze sopravvenute che legittimano la nuova determinazione, con la conseguenza che � illegittimo, per insufficiente motivazione, il provvedimento col quale si nega il rinnovo di porto d' armi a soggetto in precedenza autorizzato sulla sola considerazione che lo stesso non ne ha assoluto bisogno, senza indicare le ragioni della nuova valutazione contrastante con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio dell' autorizzazione (Cfr., anche se con particolare riferimento alla licenza di porto d�armi: Cons. Stato 27 marzo 2002 n. 1725, TAR Lombardia 8 aprile 2002 n. 1344, T.A.R. Veneto 23 ottobre 1996 n. 1785 , T.A.R. Reggio Calabria 11 dicembre 1986 n. 531).<br />7. Nella quarta censura aggiunta parte ricorrente lamenta l�irrilevanza di ulteriori presunte irregolarit� ascrivibili a comportamenti tenuti dalla Securpol Sud S.r.l. in violazione della normativa in materia e di cui sarebbe venuta a conoscenza solo dopo l�adozione del provvedimento di revoca, richiamando episodi relativi alla vita della societ� e/o allo svolgimento della relativa attivit� e limitandosi a rinviare a provvedimenti di altre amministrazioni senza indicare in modo puntuale le violazioni commesse.<br />La censura � fondata atteso che, nel caso di specie si � di fronte ad una inammissibile integrazione giudiziale della motivazione dell�impugnato provvedimento che non vale a sanare il deficit motivazionale in esso rinvenuto non solo sotto il - gi� rilevato - profilo della mancanza di attualit� di parte dei fatti contestati, ma anche sotto quello della illegittima valorizzazione di episodi successivi e nuovi di cui non si fa alcun cenno nell�impugnato provvedimento. <br />8. Pertanto fondatamente nella quinta censura la Societ� ricorrente lamenta come l�impugnato provvedimento sarebbe stato adottato sulla base di episodi privi del carattere dell�attualit� e risalenti anche a pi� di un anno e mezzo prima, non avendo, tempestivamente, adottato il provvedimento di revoca della licenza per presunte irregolarit� che solo a distanza di oltre due anni verrebbero contestate. <br />9. Peraltro non va trascurato che tale situazione non pu� non aver ingenerato nella Societ� ricorrente un legittimo affidamento, con la conseguenza che l�esercizio del potere di revoca avrebbe dovuto esplicarsi tenendo conto anche delle posizioni acquisite dall�interessata.<br />Quindi il provvedimento di ritiro dovrebbe essere sorretto, per un verso, da una congrua esposizione delle esigenze dell�interesse pubblico concreto ed attuale che ne legittimerebbe l�adozione e, per altro verso, da adeguata comparazione tra le dette esigenze e la posizione soggettiva del posizione soggettiva del privato consolidatasi in base all�affidamento ed alle legittime aspettative suscitati dal comportamento dell�amministrazione (Cfr. C. di S., sez. V, 25 luglio 2006, n. 4671). <br />10. Volendo pervenire a delle conclusioni, nota, il Collegio, come � proprio per l�impossibilit� di individuare un elemento veramente decisivo di contestazione in grado di esprimere una violazione di norme di legge o di regolamento in grado di supportare in maniera convincente ed univoca la conclusione circa il venir meno nella Societ� ricorrente dei requisiti di affidabilit� e di capacit� tecnica, che l�Autorit� Prefettizia � ricorsa ad una pluralit� di contestazioni, nessuna delle quali, per�, isolatamente considerata od anche valutate nel loro complesso, si � rivelata in grado di dimostrare il nocumento all�interesse pubblico per aver svolto un�attivit� non assistita dal necessario reThu, 5 Mar 2009 18:34:49 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6153&forum=22Re: ARTICOLO 36 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA [da kio73]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3552&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: ARTICOLO 36 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA<br />
midnight, quel forse calza a pennello!!!Mon, 16 Feb 2009 23:10:30 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3552&forum=22Re: LA SECURPOL SUD VINCE AL CONSIGLIO DI STATO [da kio73]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4298&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: LA SECURPOL SUD VINCE AL CONSIGLIO DI STATO<br />
Cacchio!!<br />certo non deve esser facile operare in simili situazioni.<br />Questa lettera per� riporta esattamente uno dei grandi problemi della vigilanza privata, ovvero la mancanza di controlli da parte delle istituzioni e delle autorit� preposte.<br />Anche se nel caso specifico sembra proprio volontaria questa mancanza di controlli...Auguri!!!Mon, 16 Feb 2009 23:06:46 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4298&forum=22Libro unico del lavoro [da Igor]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5970&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Libro unico del lavoro<br />
<a href="http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/LibroUnico/" target="_blank">Libro Unico del Lavoro</a><br /><br />Il Libro Unico del Lavoro, istituito con l�articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e attuato con D.M. 9 luglio 2008, sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa.<br /><br />Il Ministero in vista della scadenza del regime transitorio e della effettiva istituzione del Libro Unico del Lavoro, prevista per il 16 febbraio 2009, ha predisposto un apposito Vademecum per chiarire quesiti tecnici e di dettaglio. <br /><br /><a href="http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/index.jsp#anc1" target="_blank">INAIL - Istruzioni operative</a><br /><br />* * * * * * * * * * * * * * *<br /><br />In diversi IVP la situazione � veramente tragica: gli straordinari, relativi al mese di gennaio 2009, non sono stati liquidati in busta (a causa delle difficolt� riscontrate, dai rispettivi settori amministrativi, nel mettere in pratica la presente normativa).<br /><br />Controllate attentamente le buste paga e, per i prossimi mesi, segnate accuratamente i vostri turni, effettuando il calcolo delle ore straordinarie lavorate: se non siete in grado, rivolgetevi alle OO.SS. presenti nei vostri IVP.<br /><br />Anche nel caso in cui la vostra busta paga non presenti anomalie, continuate a verificarla (almeno per qualche altro mese).<br /><br />Con l'entrata in vigore di questa normativa, gli IVP che richiedono elevati carichi di lavoro straordinario ai loro dipendenti e mascherano il superamento dei limiti orari di lavoro, con abili manovre contabili, si troveranno davanti ad una scelta difficile: rispettare il diritto dei lavoratori o falsificare una documentazione importantissima ?<br /><br />L'applicazione pratica, inoltre, costringer� i settori amministrativi ad adeguare i propri programmi di contabilit� e le proprie procedure amministrative: sicuramente si verificheranno diversi problemi, quindi occhio ai conteggi !<br /><br />IgorWed, 11 Feb 2009 23:25:49 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5970&forum=22Re: Il Ddl sicurezza punto per punto [da kio73]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5916&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Il Ddl sicurezza punto per punto<br />
Aggiungo solo alcuni punti, prima che fraintendiate.<br /><br />Le leggi ci sono, andrebbero solo applicate.<br />Andrebbe eliminato quel cavolo di patteggiamento, che ti fa scontare solo un terzo della pena, e a mio avviso anche la buona condotta, chi sbaglia deve pagare fino in fondo.<br />E andrebbero eliminate tutti quegli art. di legge fatti per ammortizzare le pene per chi riconosciuto colpevole.<br /><br />Su questo ti do ragione, l'Italia � un paese pieno di ipocresia e sistemi di semplificazione cieca.<br />Se non ci sono i posti nelle carceri, si costruiscono altre carceri non si mettono in libert� i delinquenti.<br />Agli arresti domiciliari ci metto i vecchietti che rubano al supermercato per mangiare qualcosa e non gli stupratori.<br />Questo va cambiato.<br />Non � il porto d'armi che risolve il problema. Le armi le devi anche sapere usare e devi avere il fegato di usarle e sopratutto di custodirle a qualunque costo.Tue, 10 Feb 2009 15:44:32 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5916&forum=22Re: Ue: orario di lavoro. Strasburgo boccia la settimana di 65 ore [da ReyBit]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5563&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Ue: orario di lavoro. Strasburgo boccia la settimana di 65 ore<br />
Gia con 48 ore (ah la teoria!) settimanali, capita a volte che la divisa me la tengo addosso per giorni, ci mancava solo questa assurdit� a favore delle aziende e la divisa non ce la facevano togliere proprio pi�...<br /><br />ReyWed, 4 Feb 2009 12:26:17 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5563&forum=22Re: Bonus Famiglia-DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008 , n.185 [da marte76]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5887&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Bonus Famiglia-DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008 , n.185<br />
per velocizare la procedura conviene fare domanda in base al reddito del 2007 il contributo arrivera sicuramente prima (consiglio prima di verificare che per quel anno il reddito rientri nella fascia per ottenere lo stesso il contributo) ciao buon lavoro a tuttiMon, 2 Feb 2009 00:20:24 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5887&forum=22Re: Circolare del Ministero dell'Interno del 15-12-2008 [da lumax73]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5630&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Circolare del Ministero dell'Interno del 15-12-2008<br />
in pratica e'stato sempre cosi'!ma la teoria no...e da quello che leggo la pratrica diventera' teoria!correggetemi se sbaglio...Thu, 1 Jan 2009 16:37:45 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5630&forum=22Re: Lavoro e gravidanza: il lavoro a rischio in gravidanza [da Aldone]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5562&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Lavoro e gravidanza: il lavoro a rischio in gravidanza<br />
Se a qualcuno interessa entrando un google e digitando "testo unico maternit�" si pu� trovare e scaricare un bel po di nozioni utili<br />Buone feste a tutti<br />AldoneFri, 19 Dec 2008 17:25:15 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5562&forum=22Mobilit� dei dipendenti nell�azienda in crisi impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5379&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Mobilit� dei dipendenti nell�azienda in crisi impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto<br />
Mobilit� dei dipendenti nell�azienda in crisi impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto<br />Non si pu� trascurare il possesso di professionalit� equivalente a quella di addetti ad altri reparti aziendali<br />Con la sentenza del 3 novembre 2008, n. 26376 la Sezione Lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro di un azienda in crisi non pu� unilateralmente porre in mobilit� solamente i dipendenti impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto �trascurando il possesso di professionalit� equivalente a quella di addetti ad altre realt� organizzative�.<br /><br />Per la Cassazione la scelta dei lavoratori da collocare in mobilit� deve essere effettuata con la garanzia di evitare qualsiasi discriminazione a danno del singolo dipendente e secondo quanto dispone l�art. 5 della L. n. 223 del 1991 che dispone che tale scelta deve essere effettuata tenendo conto delle �esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale�.<br />Alla luce di quanto sopra la Cassazione ha considerato arbitraria ed illegittima ogni decisione del datore di lavoro diretta a limitare l'ambito di selezione dei lavoratori da licenziare ad un singolo settore o reparto, a meno che questa scelta non sia giustificata dalle ragioni che hanno condotto alla scelta di ridurre il personale. <br /><br />Fatto e diritto<br />Un Istituto di Vigilanza Privata ha licenziato, con procedura di riduzione del personale di cui alla L n. 223 del 1991, 15 dipendenti impiegati nel servizio di vigilanza presso una della centrale elettrica, motivando tale riduzione con la necessit� di ridurre il numero degli addetti alla vigilanza della centrale una modifica del contratto di appalto stipulato con l'Enel appaltatrice del servizio di vigilanza per tale impianto.<br />L�azienda aveva individuato tra le persone in eccedenza e destinate alla procedura di riduzione del personale i 15 lavoratori da licenziar, che, messi alla porta, hanno impugnato i licenziamenti davanti al Tribunale sostenendo che l'azienda aveva violato la legge n. 223 del 1991, in quanto aveva circoscritto la procedura agli addetti alla vigilanza dell'impianto Enel di Montalto pur avendo in altri centri numerosi dipendenti con mansioni identiche. <br />Il Tribunale aveva rigettato la domanda e tale decisione era stata riformata dalla Corte d'Appello che poi aveva annullato i licenziamenti, in quanto aveva ritenuto che fosse stato violato l'obbligo di legge di effettuare la scelta dei lavoratori da licenziare fra tutti i dipendenti del complesso aziendale anzich� solo quelli del reparto soppresso.<br />Ad avviso della Corte d'Appello l�azienda aveva infatti �pescato� solo nel reparto da sopprimere le guardie giurate sa licenziare e non anche nell�intera azienda, mentre avrebbe dovuto ampliare la platea dei destinatari della procedura applicandola dunque anche agli altri dipendenti con identiche professionalit� e mansioni. <br />L'azienda allora si � ricolta alla Corte di Cassazione, censurando la decisione della Corte di Appello.<br /><br />La decisione della Corte di Cassazione<br />Per la Suprema Corte di Cassazione l'erronea identificazione dei lavoratori interessati dalla riduzione del personale comporta l'inefficacia dei licenziamenti e non l'annullabilit�, prevista per il caso di violazione dei criteri di scelta.<br />La Suprema Corte di Cassazione ha giudicato quindi arbitraria ed illegittima la decisione dell�azienda che ha utilizzato dei criteri errati per porre i lavoratori in mobilit�, criteri che hanno limitato l'ambito di selezione ad un singolo settore o ad un reparto e non all�intera azienda in considerazione del fatto che l�art. 5 dispone che �l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilit� deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale�..<br />Dunque per la Corte la delimitazione del personale �a rischio� si opera in relazione a quelle esigenze tecnico produttive ed organizzative che sono state enunciate dal datore con la comunicazione di apertura della procedura.<br /><br />Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza del 3 novembre 2008, n. 26376<br /><a href="http://lavoro.diariodelweb.it/Articolo/?d=20081130&id=55291" target="_blank">http://lavoro.diariodelweb.it/Articolo/?d=20081130&id=55291</a><br /><br /><a href="http://archivi.diariodelweb.it/Allegati/2008-11/20081103-Corte_di_Cassazione_26376.pdf" target="_blank">Leggi la sentenza</a>Mon, 1 Dec 2008 17:15:16 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5379&forum=22Re: Decreto 059/2008 [da ombra42]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5311&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Decreto 059/2008<br />
Ci sono diverse discussioni sul "incaricati di un pubblico servizio" e poi fra l'altro la stanza e' quella sbagliata.<br />Discussione chiusa.Sun, 30 Nov 2008 16:40:31 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5311&forum=22Brevi note sulla nuova disciplina della vigilanza privata [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5308&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Brevi note sulla nuova disciplina della vigilanza privata<br />
Montaruli Vito<br /><a href="http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/26915.html" target="_blank">http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/26915.html</a><br /><br />Brevi note sulla nuova disciplina della vigilanza privata<br /><br /><br /><br />1. QUADRO NORMATIVO.<br /><br />La vigilanza privata � un settore nel quale si intersecano e si influenzano le concorrenti istanze di garanzia della concorrenza e di tutela della sicurezza pubblica, di cui si fanno, rispettivamente, promotori l�ordinamento comunitario e quello interno.<br />Di questa peculiarit� del settore � ben consapevole il massimo organo di giustizia amministrativa, allorquando osserva che �nella materia in oggetto confluiscono due diversi piani o livelli sia di normazione sia di configurazione delle potest� e dei diritti incisi e conformati da quelle: il livello dell�esercizio del diritto al lavoro e all�intrapresa economica, per il quale operano contestualmente entrambe gli ordinamenti (il nazionale e il comunitario) e quello del controllo per finalit� di sicurezza, riservato alla normazione statuale ed ad una sua corretta interpretazione �[1].<br />Si premette, ancora, che la descritta intersezione di livelli normativi non � del tutto esente da potenziali conflitti, che potrebbero mettere in discussione l�ordinata applicazione della disciplina di settore scaturita dal concorrente apporto dei due ordinamenti, come si avr� modo di precisare nel prosieguo di questo lavoro.<br />I testi base che regolamentano la vigilanza privata sono, tuttora, il R.D. 18.6.1931, nr. 773, Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, artt. 133-141, e il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento di esecuzione, che sottoponevano tale attivit�, fino a poco tempo addietro, ad un rigido sistema autorizzatorio incentrato sulle licenze per gli istituti di vigilanza ex art. 134 e per le guardie particolari giurate ex art. 138 del Testo unico, entrambe di competenza prefettizia e con efficacia limitata alla provincia nella quale era incardinata l�Autorit� che rilasciava il titolo.<br />Il complesso normativo appena citato era conforme all�ispirazione originaria del Testo unico delle leggi di P.S., mirante a subordinare la gran parte delle attivit� economiche al controllo del potere esecutivo, nella tipica ottica politica a quel tempo dominante [2] , soprattutto in settori particolarmente delicati come il commercio delle armi ovvero i corpi armati, ritenuti una potenziale minaccia per l�ordine e la sicurezza pubblica.<br />Con l�evoluzione del quadro sociale e politico, tuttavia, accanto a tali aspetti di natura prevalentemente pubblicistica, � stato necessario dare maggiore considerazione ai profili civilistici del settore, destinatario di una grande massa di risorse economiche, provenienti da enti pubblici e da privati obbligati o desiderosi di incrementare con mezzi propri l�offerta di sicurezza degli apparati di polizia pubblici.<br />A ci� si deve il dibattito giurisprudenziale sulle cosiddette �tariffe di legalit�� e sulla limitata efficacia territoriale delle autorizzazioni ex art. 134 T.U.L.P.S., nonch� su altri aspetti della normativa in esame, poi sfociato nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunit� europee del 13 dicembre 2007, resa nella causa C-465/05, che ha rilevato difformit� dall�ordinamento comunitario, cos� come rilevato dalla surriportata pronuncia della Sezione Atti normativi del Consiglio di Stato, con riferimento:<br />� - all�obbligo di prestare giuramento di fedelt� alla Repubblica italiana;<br />- alla mancata considerazione degli obblighi gi� assolti in altro Stato membro per i soggetti che intendano esercitare l�attivit� anche in Italia; <br />- alla validit� territoriale limitata e alla subordinazione di un nuovo assenso al numero e all�importanza degli istituti gi� operanti nel medesimo contesto di riferimento; <br />- alla necessit� di una sede operativa in ogni provincia;<br />- all�individuale autorizzazione di quanti intendano esercitare attivit� di vigilanza in Italia senza tener conto degli accertamenti e controlli dello Stato di stabilimento;<br />- all�obbligo di utilizzare un limite massimo o minimo di personale;<br />- all�obbligo di versamento di una cauzione presso la Cassa depositi e prestiti;<br />- alla fissazione di prezzi e di una loro limitata oscillazione affidata alla decretazione del Prefetto.�<br />Successivamente l�ordinamento italiano si � adattato all�ordinamento comunitario, sia con il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in l. 6 giugno 2008, nr. 101, sia con il regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 4 agosto 2008, nr. 153, oggetto di recente pubblicazione nella G.U. nr. 243 del 6.10.2008.<br />E� bene precisare che il presente contributo non mira ad un esame complessivo di tali articolati normativi, bens� ad un�analisi di alcuni loro aspetti particolarmente significativi sotto il profilo del rapporto tra sicurezza pubblica e vigilanza privata.<br /><br /><br />2. LA COSIDDETTA �SICUREZZA COMPLEMENTARE�.<br /><br />Uno dei punti di maggior rilievo della riforma � la formalizzazione della categoria della �sicurezza complementare�, la cui nozione � ricavabile dall�art. 256 bis del Regolamento T.U.L.P.S., cos� come modificato dal D.P.R. 153/2008.<br />La disposizione in esame, innanzitutto, delimita il settore della vigilanza privata in genere, sia in positivo, inquadrandovi �tutte le attivit� di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essa inerenti�, sia in negativo, escludendo quelle attivit� che � implichino l�esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attivit� che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia�.<br />Viene cos� rescisso ogni possibile legame tra la figura dell�addetto alla vigilanza privata e la qualit� di pubblico ufficiale, poich�, ai sensi dell�art. 357 c.p., �sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa�.<br />E�abbastanza ovvia la distinzione rispetto alla funzione legislativa e giudiziaria; assume invece rilievo la differenziazione della vigilanza privata rispetto alla funzione amministrativa, disciplinata, sempre secondo l�art. 357 c.p., �da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi � e, soprattutto, �caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volont� della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi�.<br />Il che dovrebbe dissipare ogni possibile interferenza della sicurezza privata rispetto a quella pubblica, essendo la prima al pi� servente rispetto alla seconda. <br />Questa impostazione sembra essere in linea con le previsioni del d.l. 8.4.2008, n. 59, convertito in l. 6.6.2008, n. 101, il cui art. 4, c. 3, nel riformulare l�art. 138 del T.U.L.P.S., vi inserisce una disposizione in forza della quale :�Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell�esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualit� di incaricati di un pubblico servizio�.<br />Si rammenta che, ai sensi dell�art. 358 c.p., �Per pubblico servizio deve intendersi un�attivit� disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri pubblici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine della prestazione di opera meramente materiale�.<br />Incidentalmente si fa rilevare che l�assenza di poteri certificativi, derivante dalla mancanza della qualit� di pubblico ufficiale nella guardia particolare giurata, sembra confliggere con la disposizione di cui all�art. 255 Reg. T.U.L.P.S., non modificato dai recenti interventi normativi, secondo il quale i verbali redatti dalle guardie particolari giurate addette alla custodia dei beni, con riferimento a tale servizio, �fanno fede in giudizio fino a prova contrario� (cfr. anche artt. 2699-2700 c.c.).<br />Si rileva, ancora, da quanto previsto dall�art. 256 bis, comma I, che i confini della vigilanza privata possono essere ulteriormente delimitati sia a mezzo di normazione primaria che secondaria.<br />L�art. 256 bis, comma 2, definisce casisticamente la cosiddetta �sicurezza complementare�, in cui sono state fatte rientrare la vigilanza nelle grandi infrastrutture del trasporto, come integrazione della forza pubblica, nonch� attivit� in materia di armi ed esplosivi, di trasporto e maneggio di contante, vigilanza armata mobile, sorveglianza di infrastrutture strategiche per l�economia nazionale e per la salvaguardia dell�ambiente.<br />Ai sensi dell�art. 256 bis, comma 3, �Speciali esigenze di sicurezza�, altres�, possono imporre servizi a mezzo di guardie particolari giurate presso infrastrutture industriali o commerciali, installazioni militari, tribunali ed altri edifici pubblici; dal tenore della disposizione, che non prevede, tra l�altro, alcuna forma di intervento della forza pubblica, al contrario di quanto contemplato dallo stesso art. 256 bis, comma 2, per altre fattispecie, sembra potersi ragionevolmente dedurre che il personale delle Forze dell�Ordine deve essere disimpegnato dall�impropria attivit� di vigilanza finora svolta presso gli edifici pubblici sopra indicati, per essere impiegata in attivit� pi� confacenti alla propria missione istituzionale.<br />L�erodibilit� dei confini della vigilanza privata �, inoltre, confermata dalla circostanza che l�affidamento dei servizi di sicurezza complementare alle guardie particolari giurate non avviene qualora �la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica�, cos� come previsto dall�art. 256 bis, c. 2; mentre la prima deroga fa riferimento agli atti normativi citati dal comma I, nella seconda fattispecie dobbiamo ritenere che sia stato fatto un richiamo ai vari provvedimenti di competenza delle Autorit� di P.S. e, in particolare, all�ordinanza del Questore ex art. 37 d.P.R. 782/1985. <br /><br /><br />3. LA NUOVA CONFORMAZIONE DELLA LICENZA EX ART. 134 T.U.L.P.S. E DELLE RELATIVE VERIFICHE AMMINISTRATIVE.<br /><br />Utili indicazioni in merito al ruolo della sicurezza complementare nell�ordinamento italiano e ai suoi rapporti con l�Autorit� di Pubblica sicurezza si traggono dal citato parere del Consiglio di Stato nr. 1247/2008 che, in difformit� dall�impostazione dell�Amministrazione, orientata ad inquadrare il provvedimento ex art. 134 T.U.L.P.S. nella categoria delle autorizzazioni, ritiene che tale atto di assenso possa essere pi� utilmente accostato alla nozione di concessione, sia pure con forti tratti di atipicit�.<br />Ci� sia in quanto, secondo l�autorevole Collegio consultivo, viene a mancare �ogni corrispondenza tra esercizio dell�attivit� e compatibilit� con un controllo amministrativo sulle leggi di mercato�, non essendo pi� possibile denegare la licenza in ragione del numero e del dimensionamento degli istituti operanti in una provincia; sia perch� i servizi in questione �erano originariamente riservati alla forza pubblica e sono stati progressivamente affidati o consentiti agli istituti di vigilanza, in virt� di specifiche disposizioni normative..�, determinando un fenomeno riconducibile al pi� ampio concetto della sussidiariet�, che �implica con evidenza una situazione ad effetti traslativi o derivativi che dir si voglia rispetto alle attribuzioni statuali�.<br />D�altro canto, a salvaguardia della specificit� e della complessit� dell�atto in questione, si osserva che non pu� sussistere alcuna preclusione in danno di altri soggetti dall�esercizio dell�attivit� in questione, come invece dovrebbe avvenire nel caso di vera e propria concessione, per cui si ritiene pi� tranquillizzante l� �antica�, ma forse anche meno definita, nozione di �licenza�.<br />A tal proposito si fa rilevare che natura del concetto di �licenza� � estremamente controversa, perch� secondo alcuni �le licenze andrebbero distinte dalle autorizzazioni in quanto per l�esplicazione di certe attivit� la legge richiede una valutazione discrezionale, da parte dell�autorit� amministrativa, limitata alla loro convenienza, piuttosto che alla loro corrispondenza a parametri strettamente giuridici. Secondo altri, invece, le licenze rientrebbero appieno negli atti autorizzatori per il fatto che in essi la discrezionalit� pu� investire la legittimit�, il merito, o entrambi gli aspetti� [3].<br />In ogni caso, pertanto, la categoria delle licenze dovrebbe ricomprendere provvedimenti contraddistinti da elevata discrezionalit�, il che, a ben vedere, sembra contraddire alla nuova conformazione del titolo autorizzativo in questione, costruito dalla normativa vigente come atto con forti profili di vincolativit�.<br />Le argomentazioni della Sezione Atti normativi, comunque, lungi dal costituire un mero esercizio formale, hanno il merito di ribadire che lo Stato � il depositario originario di tutte le potest� in materia di ordine e sicurezza pubblica e che la sicurezza complementare ne costituisce una mera derivazione, su cui le Autorit� di pubblica sicurezza esercitano un �penetrante sindacato �non solo al momento dell�atto di assenso ma anche nel corso dell�intera durata della licenza�, sotto il profilo dell�idoneit� tecnica dei vari soggetti richiedenti, cos� come evidenziato dal Consiglio di Stato.<br />A questo principio si ispira tutto il sistema delle verifiche di competenza dell�Autorit� prefettizia, pregiudiziali rispetto al rilascio della licenza in questione, che deve essere preceduta da un�istanza, formulata ai sensi dell�art. 257 del Regolamento, contenente tutta una serie di dettagliate indicazioni sulla futura attivit� nonch� sullo stesso richiedente, ivi compresa la struttura societaria.<br />Alla domanda devono essere allegate sia il progetto organizzativo, con annessa documentazione comprovante anche �il possesso delle capacit� tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unit� operative dell�istituto�, nonch� il progetto di regolamento tecnico dei servizi, da cui dovr� risultare l�adeguatezza, tra l�altro, �alle locali condizioni della sicurezza pubblica�.<br />Ai sensi dell�art. 257 del Regolamento, c. 4, nuova formulazione, �le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualit� degli istituti e dei servizi di cui all�art. 134 della legge, nonch� i requisiti professionali e di capacit� tecnica richiesti per la direzione dell�istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi� sono fissati con decreto del Ministro dell�Interno, sentiti l�Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all�articolo 260-quater. <br />Correlativamente l�art. 136 T.U.L.P.S., rimasto in vigore, vincola l�Amministrazione al rigetto dell�istanza presentata da �chi non dimostra di possedere capacit� tecnica ai servizi che intende esercitare�. <br />Il controllo svolto dalle Autorit� statali sembra, allora, assumere una connotazione pi� consona alla loro funzione istituzionale, perch� non ha pi� come obiettivo primario quello di evitare la saturazione del mercato mediante un limitato rilascio di licenze, stante l�abrogazione del comma II dell�art. 136, bens� quello di garantire che gli istituti di vigilanza siano in possesso di adeguati requisiti tecnici, alla luce delle condizioni dell�ordine pubblico.<br />Il livello politico e quello politico-amministrativo, quindi, fissano le regole che disciplinano il settore della vigilanza privata e ne garantiscono l�osservanza, mentre la selezione degli operatori viene effettuata dal mercato in base alla loro competitivit�.<br />Sembra di intravedere il classico schema che ha accompagnato il pieno avvento della concorrenza sulla scena economica italiana negli ultimi venti anni, con la contestuale nascita delle Autorit� indipendenti, aventi funzioni regolatorie e di vigilanza.<br />Tuttavia, pur nella consapevolezza della necessaria applicazione delle regole concorrenziali, in conformit� all�ordinamento comunitario, non si pu� mancare di evidenziare la necessit� di un loro bilanciamento con le primarie istanze di tutela della sicurezza pubblica.<br />Il che comporta un forte rigore nell�esercizio della regolazione e della vigilanza sul settore della sicurezza complementare, proprio perch� la sicurezza �, prima di tutto, �pubblica�, in quanto patrimonio e diritto inalienabile di tutti i cittadini, senza distinzione di censo o di altro genere, in ossequio agli insegnamenti e alle prescrizioni dell�art. 3 della Costituzione, il cui esercizio deve essere in prima battuta riservato ad organismi amministrativi operanti secondo il criterio dell� imparzialit�.<br />Per tali motivi, inoltre, un sistema della sicurezza con prevalenza della componente privatistica non sarebbe condivisibile dal punto di vista dei principi costituzionali e, anzi, potrebbe determinare qualche rischio per la tenuta del sistema democratico, anche in considerazione della circostanza che, molto probabilmente, in un ambiente puramente concorrenziale sopravviveranno pochi grandi gruppi, dotati di un rilevante potere economico ma anche di grande disponibilit� di risorse umane munite di strumenti di coazione.<br />Trattasi di un nuovo elemento di riflessione , che si aggiunge a quello della mera dimensione numerica della vigilanza privata e del suo rapporto con l�organico delle forze dell�ordine in provincia, preso in considerazione dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati nella XIV legislatura in ordine al progetto di riforma del settore e dal Consiglio di Stato nel parere 2937/05 [4].<br />E� evidente, quindi, che in tema della sicurezza privata, accanto all�opera di vigilanza svolta dagli organi appartenenti all�Amministrazione dell�Interno sul sistema della vigilanza privata, assumer� un ruolo di primo piano l�attivit� dei competenza dell�Autorit� Garante della concorrenza e del mercato, cui spetter� il compito di evitare fenomeni di concentrazione e le relative conseguenze, che, per quanto si � visto, non sono di carattere non esclusivamente economico.<br />Si osserva, incidentalmente, che l�effettivit� del monitoraggio in questione sarebbe meglio garantita da una banca dati, analoga a quella prevista dall�art. 252 bis del Regolamento T.U.L.P.S. per le guardie particolari giurate, che registri tutti gli istituti di vigilanza operanti sul territorio nazionale e, soprattutto, i �rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti�, risultanti dall�istanza di licenza ai sensi dell�art. 257 del Regolamento.<br />Si sottolinea, inoltre, che all�Autorit� cui spetta rilasciare la licenza de quo compete un giudizio di adeguatezza sul progetto di regolamento tecnico dei servizi anche alla luce delle �locali condizioni della sicurezza pubblica�, ai sensi dell�art. 257 c. 3, e che, pertanto, nel caso di istituti di vigilanza che aspirino a operare su scala multiprovinciale dovrebbe essere garantita qualche forma di coordinamento a livello nazionale che agevoli la valutazione istruttoria.<br />Tale esigenza deriva dalla circostanza che il Consiglio di Stato, nel pi� volte citato parere nr. 1247/2008, non ha condiviso la scelta dell�Amministrazione di richiedere il parere dei prefetti delle altre province in cui l�istituto tende ad operare, pertanto non introdotto nel testo definitivo del D.P.R. 153/2008, esclusivamente sulla base di considerazioni riguardanti il venir meno delle finalit� di programmazione della licenza e dell�inserimento in ciascuna area territoriale dell�istituto di vigilanza; ma se l�adeguatezza tecnica riguarda anche aspetti attinenti la sicurezza pubblica locale, cos� come previsto dalla disciplina appena introdotta, pur prendendo atto che non si � inteso coinvolgere tutte le Autorit� di p.s. interessate, bisogner� necessariamente individuare un referente unico a livello nazionale che contribuisca a fornire gli elementi informativi indispensabili per esprimere il giudizio di adeguatezza in questione.<br />Diverse soluzioni, con ogni probabilit�, presenterebbero gravi problematiche sia sotto il profilo del rispetto dei principi base dell�istruttoria amministrativa che sotto il profilo del rispetto dell�ordinamento su base provinciale delle Autorit� di P.S. e degli ambiti delle loro responsabilit�; n� avrebbe efficacia risolutiva, sotto questo aspetto, la standardizzazione dei requisiti tecnici ex art. 257, c. 4 del Regolamento, poich� � difficile ritenere che valutazioni riguardanti la sicurezza pubblica possano essere racchiuse in predefinite formule numeriche, applicabili da Autorit� di P.S. non aventi competenza sul territorio in cui dovrebbe operare l�istituto di vigilanza richiedente. <br />L�importanza di adeguate regole e di un�efficace vigilanza sul settore in esame � ulteriormente corroborata dalle attuali vicende economiche, che segnalano alla nostra attenzione, se mai ce ne fosse bisogno, che il mercato non � autosufficiente e che i soggetti pubblici sono chiamati a svolgere pienamente e autorevolmente le funzioni di controllo loro affidate nell�esclusivo interesse della cittadinanza, senza alcuna possibilit� di abdicarvi, tanto pi� nella delicata materia della sicurezza dei cittadini.<br /><br />Dott. Vito Montaruli<br /><a href="http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/26915.html" target="_blank">http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/26915.html</a><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />[1] Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nr. 1247/2008.<br />[2] CHIAPPETTI, voce �Polizia (Diritto pubblico)�, Enciclopedia del diritto, pagg. 150-151;<br />[3] GALLI, Corso di diritto amministrativo, Milano,1994, pag. 536;<br />[4] Circolare nr. 557 /PAS/2731/10089.D (1), del 29.2.2008, pubblicata sul sito <a href="http://www.poliziadistato.it." target="_blank">http://www.poliziadistato.it.</a><br />diritto.itThu, 27 Nov 2008 10:46:07 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5308&forum=22Re: TULPS art 138. [da samuele]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5049&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: TULPS art 138.<br />
concordo anch'io con i colleghi!!Thu, 6 Nov 2008 21:58:42 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5049&forum=22Re: DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 142 Attuazione della direttiva 2006/68/CE [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4567&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 142 Attuazione della direttiva 2006/68/CE<br />
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2008, il Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008 , n. 153 che contiene il regolamento di modifica del Regio Decreto 635/1940 per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.Fri, 10 Oct 2008 17:38:10 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4567&forum=22Re: Varata la nuova disciplina per i servizi privati di 'sicurezza complementare' [da notturno64]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4718&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Varata la nuova disciplina per i servizi privati di 'sicurezza complementare'<br />
come o capito ci aumentera il lavoro sempre con la qualifica di operaio e giusto bafomettoWed, 8 Oct 2008 17:44:34 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4718&forum=22Re: Pacchetto sicurezza: la tabella delle novit� [da shark63]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4056&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Pacchetto sicurezza: la tabella delle novit�<br />
Puntuale e preciso come sempre grazieMon, 4 Aug 2008 18:54:34 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4056&forum=22Sentenza n. 4000/2008 In tema di demansionamento del lavoratore dipendente [da alcatraz]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4009&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Sentenza n. 4000/2008 In tema di demansionamento del lavoratore dipendente<br />
Svolgimento del processo<br /><br />1. Con sentenza depositata il 14.12.2000, il Tribunale di Latina, decidendo in ordine ai ricorsi proposti dai tre attori indicati in epigrafe contro la spa A. , dichiarava il diritto di M. Giovanni all'inquadramento nella quinta categoria contrattuale e respingeva le ulteriori domande proposte dagli attori, intese alla declaratoria di illegittimit� dell'assegnazione a mansioni diverse e dequalificanti.<br /><br />2. La sentenza veniva appellata, in via principale e/o incidentale, da tutte le parti in causa. La Corte di Appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, respingeva la domanda di superiore inquadramento proposta dal M. , ma dichiarava il diritto di I. , Stella e M. alla conservazione delle mansioni ultimamente assegnate (guardia giurata) ovvero all'assegnazione di mansioni equivalenti, ritenendo provata la dequalificazione in quanto essi erano stati assegnati a compiti di produzione.<br /><br />3. Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:<br /><br />il servizio di guardia giurata, cui in precedenza erano addetti i tre attori, veniva dapprima ridotto a due sole unit�, indi soppresso ed affidato a ditta esterna; non risultano accordi tra la societ� e le Organizzazioni Sindacali aventi ad oggetto la sorte dei rapporti di lavoro in questione; la partecipazione degli attori a corsi di riqualificazione non risulta decisiva ai fini di un loro consenso al mutamento di mansioni; non risultano dequalificazioni concordate con le Organizzazioni Sindacali come alternativa al licenziamento o alla mobilit�; vero � che la C. si dichiarava disponibile ad assumere le guardie giurate, ma � anche vero che gli attori optavano per rimanere presso la A. ; le nuove mansioni (produzione) non sono equivalenti al bagaglio professionale acquisito dai lavoratori; essi hanno avuto un trattamento economico deteriore a causa della perdita di varie indennit� aggiuntive (turno, pausa mensa, monte ore mensile e settimanale, premio speciale); la nuova professionalit� � di tipo essenzialmente manuale e realizza quindi un mutamento non consentito; la domanda di condanna al risarcimento del danno professionale � inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello; il M. non ha diritto al livello quinto perch� ha svolto mansioni di "capoterna" solo occasionalmente e nelle giornate di sabato e festive. 4. Ha proposto ricorso per Cassazione la convenuta s.pa A. , deducendo quattro motivi. Resistono con controricorso i tre attori. Le parti hanno presentato memorie integrative.<br /><br />Motivi della decisione<br /><br />5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1362 Codice Civile e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c.: pacifico essendo che il servizio di guardiania venne esternalizzato, che l'accordo sindacale in data 17.2.1997 consentiva il trasferimento di attivit� indirette a terzi, che l'azienda manifestava a suo tempo l'intenzione di assegnare i lavoratori in esubero al settore produttivo, la ricorrente sottolinea come l'offerta di un lavoro nel settore produzione rappresentasse una alternativa al licenziamento ovvero all'assunzione da parte della C. l, cosa quest'ultima che i lavoratori rifiutarono. Di tutto questo la Corte di Appello non ha tenuto conto, avendo ritenuto illegittimo "tout court" il cambiamento di mansioni.<br /><br />6. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 2697 Codice Civile, dell'art. 112 Codice di Procedura Civile e vizio di motivazione: la A. , pur versando in stato di crisi, espressamente escluse fin da principio di voler ricorrere alla mobilita o ai licenziamenti collettivi. Non si pu� pertanto imputare alla medesima la violazione dell'art. 4 della Legge n. 223/1991, perch� nessuna procedura venne avviata, allo scopo per l'appunto di evitare licenziamenti.<br /><br />7. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 2103 Codice Civile e vizio di motivazione al riguardo, posto che la presunta dequalificazione � da ricollegare comunque alla soppressione del posto di lavoro, che la retribuzione � rimasta a un di presso la medesima (la perdita � connessa solo alle indennit� peculiari della funzione di vigilanza), che tutti gli addetti alla vigilanza sono passati in produzione - tranne uno, invalido - che il livello � rimasto lo stesso.<br /><br />8. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi. Essi sono fondati a vanno accolti. � pacifico in fatto che la A. attraversava un periodo di crisi e che il servizio di vigilanza venne "esternalizzato". � parimenti accertato che la societ� non volle far ricorso a procedure di mobilit� o licenziamento collettivo e ricercava soluzioni alternative con il consenso delle Organizzazioni Sindacali. In siffatto contesto, non pare possa revocarsi in dubbio come una eventuale dequalificazione dei lavoratori, rappresentando la risultante della soppressione dei posti di lavoro o del possibile passaggio alle dipendente di diverso datore di lavoro, possa risultare legittima quale "extrema ratio". La Corte di Appello afferma che non esiste alcun accordo con le Organizzazioni Sindacali relativo alla sorte delle guardie dello stabilimento di Frosinone, ma ammette che nel verbale 17.2.1997 venne concordato di utilizzare l'esternalizzazione di attivit� indirette. Illogica appare l'affermazione secondo cui la partecipazione ai corsi di riqualificazione non � indice del consenso dei lavoratori, non risultando che tale partecipazione sia stata imposta dal datore di lavoro.<br /><br />9. Ma vi � di pi�: la Corte di Appello ha affermato la natura dequalificante delle nuove mansioni rispetto al servizio di guardiania, motivando nel senso della prevalente manualit� del lavoro, senza mettere il lavoro asseritamene dequalificante a confronto col lavoro di guardiania precedente. N� pare possa affermarsi che il nuovo lavoro � atto a depauperare il bagaglio professionale dei lavoratori anzich� arricchirlo di nuove competenze. L'affermazione della Corte di Appello in ordine ad una ritenuta dequalificazione "tout court" rimane quindi scarsamente motivata, apparendo piuttosto ispirata ad una aprioristica valutazione di superiorit� del lavoro di guardiania rispetto al lavoro di produzione. Se � vero che, ai fini della dequalificazione, il patrimonio professionale acquisito non deve andare disperso (Cass. 11.2.2004 n. 2649), � anche vero che il trasferimento ad un diverso settore lavorativo non implica di per s� dequalificazione, potendo richiedere un aggiornamento professionale e potendo rappresentare occasione per un ampliamento del bagaglio professionale (Cass. 2.5.2006 n. 10091) in un contesto in cui le mansioni sono alternative (Cass. 24.11.2006 n. 25033). Solo quando le nuove mansioni siano decisamente dequalificanti (ad esempio da inserimento dati a fotocopiatura documenti e smistamento della posta) � possibile un giudizio di dequalificazione (Cass. 23.3.2005 n. 6326).<br /><br />10. Tenuto quindi conto, da un lato, dello stato di crisi potenzialmente atto a giustificare un possibile licenziamento, del quale appare non si sia tenuto debito conto; dall'altro della incompleta motivazione in ordine alla equivalenza delle mansioni, la sentenza della Corte di Appello appare suscettibile di censura e va cassata, ai fini di un riesame alla luce di entrambi gli aspetti sopra considerati.<br /><br />11. Non senza considerare che la Corte di Appello sembra avere dato importanza decisiva, a riprova della dequalificazione, alla diminuzione del trattamento economico complessivo, laddove esso non rileva quando i compensi sono collegati ad una particolare modalit� di prestazione od a disagi e difficolt�, talch� detti compensi legittimamente possono essere sospesi quando vengono meno le situazioni cui essi erano dovuti (Cass. 8.5.2006 n. 10449).<br /><br />12. Col quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 90 Codice di Procedura Civile in punto di spese.<br /><br />13. Il motivo � assorbito dal rinvio.<br /><br />14. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le statuizioni circa le spese. Il giudice del rinvio si atterr� ai principi affermati nei parr. 8, 9, 10 e 11 che precedono.<br /><br />P.Q.M.<br /><br />La Corte Suprema di Cassazione accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione<br /><br />Fonte: studiocataldiMon, 28 Jul 2008 07:47:18 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4009&forum=22Min.Lavoro: risposta ad un quesito in materia di prestazioni di lavoro degli stewards negli stadi [da ADMIN]
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LEGGI E SENTENZE:: Min.Lavoro: risposta ad un quesito in materia di prestazioni di lavoro degli stewards negli stadi<br />
Min.Lavoro: risposta ad un quesito in materia di prestazioni di lavoro degli stewards negli stadi di calcio<br /><br /> <br /><br />La Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con atto n. 9967/08, ha risposto ad un quesito della Direzione Regionale del Lavoro dell'Abruzzo in materia di prestazioni di lavoro degli stewards negli stadi di calcio. <br /><br /> <br /><br />Il quesito e la relativa risposta: <br /><br /> <br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br /> <br /><br />Il Quesito in materia di prestazioni di lavoro degli stewards negli stadi di calcio della DRL Abruzzo<br /><br />Il comma 2 dell�art. 1 del Decreto del Ministro dell�Interno datato 8/08/07, in riferimento all�art. 2 ter della legge 4/04/07 n.41, di conversione del D. Legge 8/02/07, n. 8, nel disciplinare la materia di cui all�oggetto, prevede che � i servizi� sono assicurati dalle societ� organizzatrici �direttamente� ovvero avvalendosi di �Istituti di sicurezza privati�, autorizzati a norma dell�art. 134 T.U. legge di P.S approvata con R.D. n. 773 del 18/06/1931�.<br />Premesso quanto sopra, si rappresenta all�attenzione di codesto Ministero che il � Documento condiviso da Coni � FIGC- Lega Nazionale Professionisti � Lega Professionisti serie C�, il cui testo a richiesta potrebbe essere trasmesso, nel fornire indicazioni circa le ipotesi sui rapporti contrattuali per il servizio di stewarding, per il rapporto di lavoro svolto direttamente dalle Societ� Sportive prevede tra le tipologie lavorative che possono venire utilizzate anche quella del � contratto di somministrazione�.<br />In relazione alla prospettiva di eventuali interventi di vigilanza da parte del personale delle Direzioni del lavoro a carico di Societ� Sportive che utilizzano negli stadi di calcio gli stewards, tornerebbe confacente conoscere se ad avviso ministeriale appare conforme alla previsione dell�art. 1 comma 2 del citato D.M. 8/08/07 il ricorso ai rapporti di somministrazione che vengano attivati dalle societ� sportive per il personale in questione, per assicurare � direttamente� il servizio di stewarding ovvero se piuttosto il ricorso a tale tipologia lavorativa sia da ritenere non consentito, poich� in contrasto con il dettato normativo di riferimento sullo svolgimento dei servizi �direttamente� da parte delle societ� di calcio, posto che il termine �direttamente� � da intendere nel senso che gli stewards devono risultare �dipendenti� delle societ� di calcio e non soltanto essere messi a disposizione delle stesse in forza del contratto di somministrazione dalle Agenzie, che sono le effettive titolari delle assunzioni.<br /><br /><br />La Risposta della Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro<br /><br /> <br /><br />Oggetto: Quesito in materia di prestazioni di lavoro degli stewards negli stadi di calcio.<br /> <br /><br />Con riferimento al quesito indicato in oggetto, relativo alla possibilit� delle societ� sportive di ricorrere a rapporti di somministrazione per assicurare il servizio degli stewards negli stadi di calcio, sentita anche la D.G. per l'Attivit� Ispettiva, si osserva quanto segue.<br />Come segnalato nella suddetta nota, l�art. 1 co. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno, prevede che �i servizi � sono assicurati dalle societ� organizzatrici"direttamente � ovvero avvalendosi di Istituti di sicurezza privati", autorizzati��<br />Al riguardo, ad avviso dello scrivente, da un punto di vista strettamente lavorativo, non sembra che la norma imponga che. gli stewards siano esclusivamente dipendenti dalle societ� di calcio organizzatrici e, quindi, appare possibile ricorrere al contratto di somministrazione.<br />La disposizione stabilisce, infatti, che lo svolgimento dei servizi devo essere assicurato "direttamente" dalle societ� di calcio e non che gli stessi stewards siano esclusivamente dipendenti dalle societ� di calcio sportive.<br />Di conseguenza, il tenore letterale della norma citata sembra richiedere che tali servizi siano svolti sotto la direzione e la responsabilit� diretta delle societ� sportive, le quali non possono avvalersi di soggetti autonomamente responsabili o ricorrere ad appalti se non nel caso degli "istituti di sicurezza privata" appositamente autorizzati ai sensi dell�art. 134 T.U. Legge P.S.<br />La norma in esame appare, quindi, diretta a realizzare finalit� di ordine pubblico, individuando le societ� sportive come unico soggetto direttamente responsabile della gestione dei servizi, senza stabilire limiti alla utilizzazione dei contratti di lavoro.<br />Inoltre, si deve considerare che nel "Documento condiviso da Coni e FIGC - Lega Nazionale Professionisti - Lega professionisti serie C" � riconosciuta la possibilit� per le societ� sportive di utilizzare il contratto di somministrazione,<br />riconoscendo,implicitamente, che tale tipologia contrattuale appare conforme alle finalit� del D.M. in quanto non altera il principio della responsabilit� diretta delle societ� per i servizi degli stewards.<br />Infatti, come emerge dalla stessa definizione normativa, il contratto di somministrazione � caratterizzato da una dissociazione tra datore di lavoro formale, che assume i prestatori e li somministra, e datore-utilizzatore, che effettivamente usufruisce delle prestazioni lavorative ed esercita il potere direttivo e conformativo di cui agli art. 2094 c.c., come si desume anche dall�art. 20 co. 2, secondo cui �per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attivit� nell'interesse nonch� sotto la direzione e il controllo dell�utilizzatore�, e dall'articolo 26 d.lgs. 276/03 secondo cui "l�utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell�esercizio delle sue mansioni� e, quindi, riferisce al datore di lavoro effettivo la responsabilit� per danni arrecati a terzi in deroga all'art. 2049 c.c. e secondo lo schema della dissociazione dei poteri datoriali.<br /><br /><a href="http://www.dplmodena.it" target="_blank">http://www.dplmodena.it</a>Thu, 24 Jul 2008 09:46:52 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3986&forum=22Re: Governo: le modifiche al decreto legislativo n. 66/03 sull'orario di lavoro [da Igor]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3795&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Governo: le modifiche al decreto legislativo n. 66/03 sull'orario di lavoro<br />
<b>marcom66</b> "polemica" � una discussione sterile, tra due o pi� interlocutori, fermi sulle proprie posizioni: tu hai posto una domanda legittima, che per� riguardava una mia affermazione e non il tema trattato, quindi ti ho risposto in privato, ciao.<br /><br />IgorTue, 15 Jul 2008 22:10:41 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3795&forum=22Re: obblighi della sorveglianza speciale..cio�? [da berto86]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3834&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: obblighi della sorveglianza speciale..cio�?<br />
grazie mille :)Tue, 8 Jul 2008 18:16:46 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3834&forum=22Le GPG dal punto di vista giuridico [da Igor]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3674&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Le GPG dal punto di vista giuridico<br />
Guardie giurate e istituti di vigilanza<br /><br />di Ciro Pacilio<br /><br /> Sommario: 1. Introduzione - 2. Origini storiche - 3. Disciplina - 4. Poteri di intervento diretto - 5. Il requisito della cittadinanza italiana - 6. Regime di responsabilit� - 7. Qualifica di pubblici ufficiali - 8. Porto d'armi - 9. Controllo del datore di lavoro<br /><br />1. Introduzione<br /><br />Un esame avente ad oggetto gli istituti di vigilanza privata nonch� la condizione personale e lavorativa delle guardie giurate che vi prestano servizio, appare tema di grande attualit� considerato il rapido svilupparsi di tali enti e le notevoli problematiche che vi ineriscono, intrecciando i temi della libert� individuale con quelli della tutela ed autotutela della persona. La materia appare di ancora pi� complessa trattazione ove ci si soffermi sulle carenze legislative che la contraddistinguono e sulla contradditoriet� della giurisprudenza che, con voce non sempre unanime, ha reinterpretato e rielaborato elaborato i laconici e non sempre attuali testi normativi.<br /><br />La nascita ed il prolificare dei moderni istituti di vigilanza affondano le proprie radici in tempi storicamente e socialmente lontani. Uguali sono, pur tuttavia, i fini che ad oggi ne caratterizzano l�operato. Tali fini rispondono, in primo luogo, all�atavica esigenza dell�uomo di provvedere alla propria difesa personale e patrimoniale, anche delegando tale attivit� a terzi; ed, in secondo luogo, rispondono alla pressante necessit� di supplire all�attivit� dello Stato, le cui forze si rivelano spesso incapaci di contrastare sul campo i fenomeni legati, latu sensu, alla criminalit�. Si tratta - � d�obbligo sottolinearlo - di una incapacit� non solo funzionale, ma spesso quasi inevitabilmente fisiologica in uno Stato che fa del rispetto delle libert� individuali un suo elemento fondante e che, pertanto, deve, spesso suo malgrado, accettare di cedere il passo alle necessit� di controllo del territorio . Tuttavia, � proprio in quest�ottica che si pu� riconoscere, agli istituti che operano nel settore, un fine ed una utilit� sociale, nonch� � come affermato dalla Corte Costituzionale con Sent. del 10 giugno 1970, n. 89 � una applicazione di quel principio generale della �collaborazione civica�, il cui fondamento costituzionale � rinvenibile nell�osservanza dei �doveri di solidariet� sociale� di cui all�art. 2, Cost. Coerentemente con i fini di utilit� pubblica che tali istituti sono destinati a perseguire, la loro attivit� deve essere comunque pur sempre soggetta a controlli atti ad assicurarne il corretto esercizio di poteri e funzioni che altrimenti rischierebbero di far prevalere gli interessi privati di singoli su quelli della collettivit�: questo � il senso della sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 1965, n. 611, con cui si � dichiarato costituzionalmente legittimo l�art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - laddove esso, appunto, dispone che il diritto di esercitare in via professionale l�attivit� di investigazione o di vigilanza � soggetto a limitazioni tese a garantire il perseguimento di finalit� pubbliche.<br /><br />A tutto quanto gi� detto non pu�, purtroppo, non aggiungersi l�amara constatazione che, anche in un settore in fermento come quello della sicurezza, il legislatore sta fornendo risposte insufficienti, non in grado di valorizzare un mercato che ha conosciuto negli ultimi decenni, e sempre in rapida ascesa, un enorme sviluppo sia dal lato della domanda - dovuto dal dilagare dei rischi cui � esposto il patrimonio in qualsiasi sua forma - sia dal lato dell�offerta - che, beneficiando delle possibilit� offerte dal progresso tecnologico, ha consentito agli istituti di proporre servizi variegati e collaterali rispetto alla semplice vigilanza, maggiormente in grado di adattarsi alle singole esigenze (in tali contesti possono, a titolo esemplificativo, citarsi i sistemi di allarme, il trasporto valori, le difese passive).<br /><br />Occorre, infine, operare fin da subito una distinzione, che delimiti il tema della presente trattazione all�attivit� di vigilanza, escludendo quella di investigazione. Accomunare tali attivit� appare assolutamente inadeguato, in ragione dell�evidente diverso fondamento giuridico che ad esse � attribuibile. L�attivit� di investigazione �, infatti, del tutto estranea al diritto di difesa dei privati e neanche si pu� ritenere supplisca ad alcuna attivit� altrimenti demandabile alla funzione pubblica. N�, tanto meno, essa pu� trovare rispondenza nel diritto di cronaca, rispetto a cui � evidentemente cosa diversa. L�attivit� di investigazione, se lecitamente svolta, pu�, pertanto, semplicemente consistere nell�osservazione e raccolta di dati che gi� di diritto siano nella disponibilit� di tutti. In altri termini, l�attivit� di investigazione privata non pu� per alcun verso considerarsi suscettibile di integrare quella svolta dai corpi di polizia, poich�, in quanto tale, solo a quest�ultima pu� istituzionalmente riconoscersi la facolt� di invadere sfere di conoscenza che le sono riservate. A tale ratio rispondono gli artt. 617, 617 bis, 617 ter c.p. (come modificati dagli artt. 2 e 3 della Legge del 8 aprile 1974, n. 98 �Tutela della riservatezza e della libert� e segretezza delle comunicazioni�2) che puniscono con maggiore severit� abusi contro la riservatezza, la libert� e la segretezza delle comunicazioni se commessi da chi esercita la professione di investigatore privato.<br /><br />2. Origini storiche<br /><br />Risalendo fin ai primordi del nostro sistema legislativo si possono facilmente rinvenire chiare testimonianze relative alle prime forme allora sviluppatesi di istituti addetti alla vigilanza per conto di terzi. Gi� prima dell�unificazione amministrativa del 1965 gli Stati preunitari riconoscevano, nei loro pur eterogenei ordinamenti, il diritto alla difesa della propriet� terriera, sia ricorrendo personalmente a forme di autodifesa, sia impiegando �guardie de� particolari�.<br /><br />A seguito dell�unificazione amministrativa del 1865, ed in particolare con la Legge di Pubblica Sicurezza del 20 marzo 1865, n. 2248, all. B, art. 7, si offriva il primo espresso riconoscimento formale al diritto dei privati di affidare a guardie particolari la custodia e la vigilanza delle proprie terre.<br /><br />Ci� che invece tard� ad essere riconosciuto e fu oggetto di contrasti giurisprudenziali, fu il riconoscimento delle organizzazioni volte ad offrire, in modo professionale e con intenti commerciali, tale servizio ricevendo commissioni da privati e assoldando guardie mercenarie che vi si impiegassero.<br /><br />Il fenomeno non era visto con favore dalla dottrina: provvedere alla propria difesa, anche tramite l�impiego diretto di guardie private, appariva cosa ben diversa dal consentire che si creassero enti privati cui fosse istituzionalmente demandato il compito di provvedere alla sicurezza dei cittadini, poich� ci� richiedeva inevitabilmente una sovrapposizione della funzione pubblica con quella privata e che si riconoscesse a quest�ultima un� autorit� che, in quanto tale, si riteneva non potesse essere che di esclusiva pertinenza dello Stato.<br /><br />Tuttavia, sulle questioni di principio prevalsero le sempre incalzanti esigenze di sicurezza favorite dal dilagare dei fenomeni di criminalit� e da un� economia in larghissima parte legata alla propriet� terriera, vulnerabile nella sua fisicit� ed esposta a quei rischi che solo l�impiego di guardie private avrebbe potuto scongiurare.<br /><br />Sia chiaro, la rilevanza sociale della tutela portava anche a forme �organizzative� di difesa di natura prettamente privatistica e fuori dal rispetto di regole giuridiche.<br /><br />Fu con il R.D. 4 giugno 1914, n. 563 che gli istituti di vigilanza trovarono per la prima volta formale riconoscimento, ripianando quella situazione di incertezza che aveva caratterizzato gli anni precedenti. La materia trasse ulteriore arricchimento e completezza dalla approvazione del t.u.l.p.s. del 6 novembre 1926, che, alla attivit� di vigilanza, affianc� quella di investigazione e ricerca delle informazioni, la quale mai prima di allora era stata oggetto di specifica disciplina. In particolare, anche agli istituti di investigazione fu estesa la disciplina relativa all�autorizzazione prefettizia e fu introdotta la figura del �direttore�.<br /><br />Frattanto, il t.u.l.p.s. del 1926 fu sostituito, anche per l�emanazione dei nuovi codici penali, da quello entrato in vigore nel 1931: non vi furono, tuttavia, sostanziali modifiche.<br /><br />Pi� incisivo fu, al contrario, l�intervento del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, che rafforz� il ruolo di controllo del questore sulle guardie private. Con il R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144 tale sistema di controlli fu ulteriormente esteso, attribuendosi al questore un diretto potere di intervento anche verso gli istituti di vigilanza e non solo verso le guardie private. Il successivo regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, non apport� sostanziali modifiche alla disciplina previgente.<br /><br />3. Disciplina<br /><br />L�attivit� di vigilanza privata � disciplinata dal titolo IV del t.u.l.p.s., che prevede possa essere svolta secondo due diverse modalit�. In primo luogo, ai sensi dell�art. 133 t.u.l.p.s.3, sono gli stessi proprietari a poter direttamente impiegare propri dipendenti riconoscendo loro il ruolo di guardie giurate deputate allo svolgimento di attivit� di vigilanza e custodia dei beni; in secondo luogo, ai sensi dell�art. 134 t.u.l.p.s.4, l�attivit� di vigilanza pu� essere svolta, previa autorizzazione prefettizia, da persone giuridiche private o singole persone fisiche che impieghino propri dipendenti, in via professionale ed in forma imprenditoriale, riconosciuti come guardie giurate, al servizio a richiesta di proprietari di beni.<br /><br />Il servizio prestato e i requisiti richiesti per le guardie giurate sono gli stessi, ci� che differisce � solo il committente che, nel secondo caso, � un istituto di vigilanza e non il diretto interessato, proprietario dei beni da tutelare. Riguardo tali requisiti, la Corte Costituzionale con sentenza del 25 luglio 1996, n. 3115, ha dichiarato l�illegittimit� costituzionale, in relazione agli artt. 2 e 3 e da 17 a 22 Cost., dell�art. 1386, 1� comma, n. 5, del t.u.l.p.s., nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anzich� "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilit� dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.<br /><br />L�esercizio dell�attivit� disciplinata dall�art. 134 t.u.l.p.s. � subordinata, come gi� detto, al rilascio di una specifica autorizzazione da parte del prefetto, che, come tutte le autorizzazioni di polizia, � rilasciata intuitu personae: essa � strettamente personale e, pertanto, intrasmissibile, n� cedibile neanche in rappresentanza. Ne discende che, ove anche il titolare della licenza nomini di propria iniziativa un dipendente quale procuratore o direttore, tale investitura esplica i propri effetti solo tra le parti. Il rilascio dell�autorizzazione dipende dal possesso dei requisiti soggettivi di cui all�art. 11 t.u.l.p.s.7, nonch� dal possesso di quei requisiti prescritti dalla normativa antimafia. �, inoltre, tassativamente richiesta la cittadinanza italiana, la capacit� di obbligarsi e il non aver mai riportato condanne per delitti non colposi, unitamente alla disponibilit� di una struttura tecnica ed organizzativa che consenta effettivamente di erogare i servizi che si intendono esercitare, riconoscendosi all�autorit� prefettizia, nel merito della valutazione di tale ultimo requisito, un�ampia capacit� di valutazione discrezionale8. Nel merito delle valutazioni discrezionali tese al rilascio della licenza incidono le esigenze di controllo del territorio esistenti nelle diverse province, in rapporto al numero degli istituti gi� operanti e alle loro funzionalit�9, nonch� l�incidenza del rilascio di una nuova autorizzazione sul rapporto quantitativo tra il numero delle guardie giurate e quello delle forze di polizia10. Pertanto, pu� esservi ragione di giustificato diniego qualora si ritenga che l�ingresso di ulteriori operatori comporti problemi di ordine pubblico11.<br /><br />Il potere di controllo prefettizio inerisce non solo la fase genetica del rilascio (o del diniego) della licenza, ma anche la fase funzionale, in relazione alle modalit� in cui l�attivit� sar� svolta. L�art. 257 reg. p.s.12. prevede, infatti, che, qualsiasi variazione abbia ad oggetto il funzionamento dell�istituto di vigilanza, necessiti di una ulteriore autorizzazione da parte del prefetto; il successivo art. 25913, a sua volta, fa obbligo al titolare dell�istituto di comunicare al prefetto gli elenchi del personale dipendente, di dare notizia di ogni variazione intervenuta nel corso del rapporto, di restituire i decreti di nomina delle guardie giurate quando abbiano cessato di prestare servizio, nonch� di fornire gli opportuni riferimenti e generalit� dei loro clienti/committenti, al fine di favorire un proficuo coordinamento con l�azione delle forze di polizia.<br /><br />Da ultimo, pu� riconoscersi un�ulteriore facolt� di controllo pubblico, in base a quanto disposto dall�art. 139 t.u.l.p.s.14, esercitabile sugli istituti di vigilanza o anche direttamente sulle guardie giurate, sulle quali incombe un obbligo di collaborazione con gli organi di polizia. La normativa in questione prevede, infatti, che, da un lato, gli istituti di vigilanza siano tenuti a prestare la loro opera a richiesta delle autorit� di pubblica sicurezza e, dall�altro, che anche le stesse guardie giurate siano tenute ad assolvere i compiti loro direttamente impartiti su iniziativa di ufficiali o agenti appartenenti alle forze dell�ordine. Si tratta, com�� evidente, di una forma di controllo diretto al quanto invasiva che risponde, non solo a quelle esigenze di collaborazione e coordinamento, tra �forze dell�ordine pubblico� e �forze dell�ordine privato�, ma di una disposizione che per le sue peculiari caratteristiche ben pu� inquadrarsi come estensione di quel principio di collaborazione civica, che, all�art. 652 c.p.15, sanziona penalmente quanti, in occasioni di necessit� o pericolo, si rifiutino senza giusto motivo, di prestare la propria opera di soccorso.<br /><br />L�esercizio abusivo dell�attivit� di vigilanza, in difetto della licenza prefettizia, � reato sancito dall�art. 140 t.u.l.p.s.16. La norma, per il combinato disposto con l�art. 134, � rivolta a qualsiasi forma di attivit� di vigilanza.<br /><br />Circa l�ambito territoriale entro cui l�istituto di vigilanza pu� esercitare le proprie funzioni, l�art. 257 del reg. p.s.17 prescrive espressamente che nella licenza sia fatta menzione dei comuni e delle localit� in cui l�attivit� pu� essere svolta.<br /><br />4. Poteri di intervento diretto<br /><br />Tutto quanto fino ad ora esaminato attiene alla semplice disciplina, in s� e per s� considerata. Essa, tuttavia, debitamente contestualizzata nei variegati ambiti lavorativi cui afferisce, rivela profili di inadeguatezza l� dove non offre sufficienti elementi per discernere con chiarezza i casi in cui l�attivit� di vigilanza sia collaterale o secondaria rispetto ad altra attivit� principale e, pertanto, esercitata con una minore intensit�: ci� potrebbe suggerire, de jure condendo, l�assoggettabilit� ad una disciplina pi� elastica rispetto a quella che lo stesso art. 134 t.u.l.p.s. riserva a quegli enti che svolgano l�attivit� di vigilanza secondo i canoni della professionalit� ed imprenditorialit�. In tal senso si � espressa la Cassazione, con Sentenza 19 Novembre 1993 - depositata il 25 Gennaio 1994 - affermando il principio secondo cui la licenza prefettizia sia necessaria solo nei casi in cui l�attivit� di vigilanza sia accompagnata dalla facolt� di esercitare poteri di intervento diretto, volti a prevenire e reprimere condotte illecite protratte ai danni delle propriet� immobiliari o mobiliari soggette a custodia.<br /><br />Tale massima, nella fattispecie concreta da cui ha tratto spunto, ha portato ad escludere la necessariet� della licenza nelle ipotesi in cui il servizio fosse svolto, senza armi, da soci di una cooperativa cui fosse affidato il compito di segnalare alle autorit� competenti l�eventualit� che i beni sottoposti alla loro custodia fossero esposti a rischi o danni.<br /><br />Di tutt�altro avviso � stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Puglia18 , secondo il quale l�art. 134 del t.u.l.p.s. non limita �il controllo prefettizio alle attivit� di vigilanza e custodia svolte con armi, ma si riferisce, con espressione ampia e generica, ad ogni opera di vigilanza e custodia�. Pertanto, secondo quanto affermato dai giudici amministrativi, l�elemento di discrimine tra le attivit� di vigilanza soggette a licenza e quelle, viceversa, non soggette a licenza, non consiste nell�uso delle armi, ma piuttosto nella possibilit� che da esse si verifichi una interferenza ed una sovrapposizione con le prerogative di prevenzione ed intervento istituzionalmente demandate alle forze dell�ordine.<br /><br />Ulteriormente, il Tribunale osserva che �appare quanto mai pericolosa l�affermazione di un principio di parziale liberalizzazione del settore della vigilanza privata non armata potendo proprio in tale ambito verificarsi abusi e prepotenze che possono essere prevenuti da un attento controllo amministrativo�. Pertanto, le imprese di vigilanza sono tenute comunque (anche se disarmate) a sottostare ai controlli amministrativi, in ragione della continuit� delle relazioni che esse possono intrattenere con le forze dell�ordine e della loro significativa presenza sul territorio.<br /><br />Tali considerazioni hanno raccolto il consenso del Consiglio di Stato, sia in sede consultiva19 sia in sede giurisprudenziale20. Vi si �, infatti, affermato che l�art. 134 t.u.l.p.s., infatti, non condiziona la necessariet� dell�autorizzazione prefettizia al conferimento alle guardie giurate di specifici poteri di intervento diretto o al conferimento del porto d�armi o al conferimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria. Tali aspetti sono assolutamente estranei al rilascio dell�autorizzazione di cui all�art. 134, che, infatti, non riconosce l�esercizio di funzioni pubbliche, non riconosce ai verbali redatti da guardie giurate l�efficacia di atti pubblici ed � indipendente dal rilascio del porto d�armi, per il quale eventualmente occorre un diverso provvedimento.<br /><br />I principi innanzi esposti rispondono coerentemente a quanto gi� precedentemente affermato dal Consiglio di Stato21, secondo cui rientrano nell�ambito di applicazione dell�art. 134 t.u.l.p.s. anche le attivit� di gestione di impianti di tele-allarme a mezzo dei quali gli istituti di vigilanza possano tenere sotto controllo a distanza i beni sottoposti alla loro vigilanza, trasmettendo, in caso di allarme, l�informazione agli organi di polizia.<br /><br />La Corte di Cassazione � tornata anche recentemente sull�argomento, accogliendo i rilievi amministrativistici appena esposti, negando, quindi, il precedente orientamento espresso nella sentenza del 1993.<br /><br />Le ragioni addotte per giustificare tale divergenza attengono ad un pi� attento esame del testo letterale dell�art. 134 (che univocamente afferma che qualsiasi forma di attivit� imprenditoriale di vigilanza o custodia di beni necessita della licenza del prefetto).<br /><br />Ma non solo. La sentenza del 1993 proponeva, infatti, un�analisi logico-sistematica della normativa vigente, e, traendo spunto dai caratteri peculiari di taluni settori di attivit� diversi dalla vigilanza tradizionale, poneva in stretta correlazione l�attivit� di vigilanza e custodia con la facolt� di poter prestare diretto intervento per la prevenzione e repressione dei reati. Tale correlazione (tra vigilanza e potere di intervento diretto) appare come un abuso interpretativo che, in assenza di un�auspicabile svecchiamento della normativa in materia, rischierebbe di creare scompensi e vuoti di tutela.<br /><br />Viceversa, si � ritenuto22 che l�esercizio dell�attivit� di sorveglianza in difetto di licenza prefettizia non fosse penalmente sanzionabile nei casi in cui tale attivit� non abbia avuto un�apprezzabile durata e non fosse svolta in forma imprenditoriale. Ci si riferisce alle ipotesi di conferimenti di incarichi di vigilanza per periodo brevissimi di sorveglianza momentanea, tali da non poter compromettere o pregiudicare le esigenze di pubblica sicurezza che la normativa vigente ha interesse a tutelare.<br /><br />5. Il requisito della cittadinanza italiana<br /><br />Nel novero dei requisiti indispensabili per l�esercizio dell�attivit� di vigilanza e guardia giurata, vi � quello della cittadinanza italiana.<br /><br />Tale requisito riguarda sia gli istituti di vigilanza che i lavoratori che vogliano prestare opera di guardia giurata.<br /><br />L�art. 134 del t.u.l.p.s. prescrive, infatti, che la licenza non pu� essere concessa a persone che non abbiano la cittadinanza italiana.<br /><br />Parimenti, per quanto attiene alle �guardie particolari�, il successivo art. 138 prescrive, anch�esso, tra i requisiti la cittadinanza italiana.<br /><br />L�art. 250 del regolamento di attuazione al testo unico23, prevede, inoltre, che le guardie particolari giurino davanti al pretore fedelt� alla Repubblica italiana e al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere alle funzioni a esse affidate con coscienza e diligenza e con l�unico intento di perseguire il pubblico interesse.<br /><br />� indubbio, quindi, che, per entrambe le fattispecie � istituti e guardie giurate - il requisito della nazionalit� � posto con chiarezza dalla normativa nazionale.<br /><br />Tale normativa indubbiamente confligge con il principio di libera circolazione dei fattori produttivi su cui si fondano l�integrazione economica e l�idea stessa di mercato unico europeo, poich� ne viola due importanti garanzie: e cio� che non vi siano discriminazioni fondate sulla nazionalit� e che venga riconosciuta una parit� di trattamento tra stranieri e cittadini nazionali.<br /><br />Quello di cui si tratta � � d�uopo sottolinearlo � � un tema assolutamente delicato, di grande attualit� e dalle implicazioni pi� generali. Si pensi all�articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che i cittadini degli Stati membri dell�Unione Europea possano accedere a posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni a condizione che gli stessi non implichino, appunto, l� esercizio di pubblici poteri, in modo diretto o indiretto ovvero non attengono alla tutela dell�interesse nazionale. Allo stesso modo, l�art, 2 del D.P.R. 487/1994, che disciplina l�accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, prevede, tra i requisiti generali richiesti, la cittadinanza italiana, avvertendo che detto requisito non � richiesto per i soggetti appartenenti all�Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 (relativamente alle cariche con funzioni di vertice).<br /><br />Pertanto, in data 29 luglio 1999, la Commissione Europea aveva presentato un ricorso alla Corte di giustizia perch� venisse dichiarato che il nostro Paese, nel disciplinare le attivit� di sicurezza privata, prescrivendo la necessit� del possesso in capo agli interessati della cittadinanza italiana, era venuto meno agli obblighi derivanti dalle disposizioni del Trattato in tema di libert� di circolazione dei lavoratori, libert� di stabilimento e libera prestazione dei servizi.<br /><br />Il ricorso alla Corte ha fatto seguito al precedente avvio di una procedura di infrazione da parte della medesima Commissione la quale aveva ritenuto insoddisfacente la risposta del Governo italiano a seguito dell�invito ad adottare le misure necessarie a conformarsi al parere motivato dalla stessa espresso.<br /><br />Il Governo italiano � anche quando convenuto in sede di giudizio � ha in effetti ulteriormente confermato che le segnalate clausole relative alla nazionalit� possano comportare restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, alla libert� di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. Tuttavia ha ritenuto giustificata la sussistenza del requisito della nazionalit�, in ragione della specifica natura delle attivit� di cui si tratta, poich� strettamente attinenti all�esercizio di pubblici poteri.<br /><br />Al ricorso ha fatto seguito la condanna giunta al Governo italiano con la sentenza 283-9924.<br /><br />Per ci� che concerne la disciplina comunitaria, gli articoli del Trattato che si assumono violati dalla normativa nazionale sono quelli concernenti la libera circolazione delle persone, di cui all�art. 48 del Trattato, la libert� di stabilimento, di cui all�art. 52 e la libera prestazione dei servizi, di cui all�art. 59.<br /><br />In particolare, per quanto riguarda la prima norma citata, il Trattato prescrive che in ambito comunitario sia garantita la libera circolazione dei lavoratori all�interno degli Stati Membri, abolendo qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nazionalit�, che incida sulle condizioni di lavoro, d�impiego o sulla retribuzione - fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanit� pubblica.<br /><br />Il punto cruciale della questione, sul quale in gran parte la Corte di Giustizia ha dovuto fondare la propria decisione ha riguardato la possibilit� o meno di ricondurre l�attivit� espletata dagli istituti di vigilanza e dalle guardie giurate alla nozione di esercizio di pubblici poteri. Lo stesso Trattato prevede, infatti, in tema di libert� di stabilimento e libera prestazione dei servizi, delle deroghe per le attivit� che partecipano all�esercizio di pubblici poteri.<br /><br />Del resto, proprio su questo profilo, ha insistito la difesa del Governo italiano.<br /><br />Invero, sul punto specifico la Corte gi� in passato si � pronunciata (con riferimento alla legislazione del Belgio e della Spagna), nel senso di non ritenere, l�attivit� espletata da imprese di sorveglianza o di vigilanza, costituire, di regola, una partecipazione diretta e specifica all�esercizio di pubblici poteri. Peraltro, in quei precedenti, la Corte aveva non solo rilevato preliminarmente l�estraneit� degli istituti di vigilanza privata all�apparato della pubblica amministrazione, ma anche sottolineato che l�attivit� di cui trattasi si svolgesse in base a rapporti giuridici di diritto privato. La stessa circostanza segnalata dal Governo italiano, secondo cui le guardie particolari giurate alle dipendenze di imprese di vigilanza possono procedere ad arresti in flagranza di reato, non � stata valutata come decisiva per ritenere fondata la tesi dell�esplicazione di pubblici poteri. In effetti, la Corte ha fatto proprie, sul punto, le conclusioni dell�avvocato generale, nel senso del disconoscimento di uno speciale potere delle sole guardie particolari giurate: Nelle citate conclusioni, infatti, era osservato come il generale potere dell�arresto in flagranza di delitto nel caso di delitti gravi sia attribuito dalla legge italiana a ogni persona. E comunque il potere di arresto riconosciuto alle guardie particolari giurate, anche per i reati di minore gravit�, � riconducibile nella nozione di funzioni ausiliarie.<br /><br />Per quanto specificamente riguarda le guardie particolari giurate, l�esame della compatibilit� della normativa comunitaria con la disciplina nazionale attiene, evidentemente, al solo profilo dell�eventuale ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Invero, la posizione del Governo italiano si � fondata nel valorizzare il dato per cui le dette guardie non sono lavoratori autonomi, ma necessariamente lavoratori subordinati.<br /><br />Tuttavia, anche tale argomento � stato nettamente superato dalla Corte. L�art. 48 del Trattato, che riguarda la libera circolazione dei lavoratori, non si applica agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Orbene, a parte il rilievo per cui la stessa Corte di giustizia interpreta la segnalata esclusione come non riferita a tutta la pubblica amministrazione, decisiva � nel caso di specie l�estraneit� del comparto in esame alla pubblica amministrazione. Le guardie particolari giurate, pur considerate come lavoratori dipendenti e non autonomi - come sostenuto dal Governo italiano - tuttavia non appartengono alla pubblica amministrazione, in quanto alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche di diritto privato. Di qui l�applicabilit� piena al caso di specie dell�art. 48 del Trattato.<br /><br />A dipanare ogni dubbio in proposito � intervenuto l''art. 3325 della Legge 1 Marzo 2002, n. 39 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit� europee - Legge comunitaria 2001"), che espressamente ha esteso, anche ai cittadini dell'Unione Europea, la disciplina dettata dagli art. 134 e 138 t.u.l.p.s., i quale prevedevano precedentemente che la licenza prefettizia potesse essere prestata a favore dei soli cittadini italiani.<br /><br />6. Regime di responsabilit�<br /><br />L�esercizio dell�attivit� di vigilanza coinvolge, a diverso titolo, tre diversi soggetti, ciascuno portatore di propri interessi particolari. Nelle fasi patologiche del rapporto, tali interessi riflettono altrettante responsabilit�, che gravano sulle guardie giurate verso l�istituto di vigilanza e su questo verso il cliente/committente.<br /><br />La materia � stata oggetto di interventi chiarificatori da parte della giurisprudenza di merito e di legittimit�.<br /><br />Con sentenza del 4 giugno 1990 emessa dal Tribunale di Milano26, si � esaminata l�ipotesi della responsabilit� dell�istituto di vigilanza per furto nelle cassette di sicurezza ai danni di un cliente, avvenuto con la complicit� delle guardie giurate impiegate presso un istituto bancario. In tale fattispecie si � affermata la responsabilit� dell�istituto di vigilanza, in via extracontrattuale verso il titolare della cassetta di sicurezza, ed in via contrattuale verso la banca, conseguentemente dichiarando nulla, ex art. 1229 c.c., la clausola di limitazione della responsabilit� contratta a favore dell�istituto di vigilanza per fatti imputabili ai propri dipendenti.<br /><br />Similmente, con sentenza del 199027, in tema di risarcimento dei danni cagionati dal reato, nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza, custodite nel caveau di una banca, perpetrato con la complicit� delle guardie giurate dipendenti di un istituto di vigilanza, si � affermata che, la responsabilit� �ex contractu� della banca verso i clienti danneggiati dall�evento criminoso, non elide la responsabilit� �ex delictu� dei colpevoli e dell�istituto di vigilanza (responsabile civile), che risponde direttamente ex art. 2049 c.c. e art. 185, comma II, c.p. verso i cassettisti e verso la banca per l�attivit� criminosa dei suoi dipendenti.<br /><br />Ulteriormente, ai fini della responsabilit� ex art. 2049 c.c. - in base alla quale, in tema di risarcimento del danno cagionato dal reato, il fatto illecito del commesso risale al committente - si � ritenuto28 che non sia necessario che tra le mansioni affidate e l�evento sussista un nesso di casualit�, �essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalit� necessaria, nel senso che la incombenza affidata al commesso abbia determinato una situazione tale da rendere possibile o da agevolare la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell�evento dannoso, anche se il commesso abbia operato oltre i limiti dell�incarico e contro la volont� del committente o abbia agito con dolo purch� nell�ambito delle sue mansioni�.<br /><br />Circa le linee di condotta che il datore deve adottare in base a quanto disposto dall�art. 2087 c.c.29, la Cassazione ha ritenuto che rientri tra queste anche l�obbligo di osservare le disposizione del questore, le quali, attendendo all�efficienza e al buon andamento del servizio cui la guardia giurata � adibita, siano idonee ad evitare o limitare anche il danno del lavoratore, che pu� derivare da un servizio non pienamente efficiente. Anche il dolo o la colpa di terzi (compreso lo stesso lavoratore) non sono idonei ad escludere la concorrente responsabilit� del datore30.<br /><br />In ordine, infine, alle responsabilit� (e conseguenti sanzioni) gravanti sugli istituti di vigilanza si ricorda la sentenza del Tribunale di Milano, con cui, per gravi, consistenti ed attuali esigenze cautelari, per l�ipotesi di reati di corruzione e truffa aggravata nei confronti della p.a., si � applicata agli enti la misura dell�interdizione dall�esercizio dell�attivit� per la durata di un anno ai sensi dell�art. 9, 2� comma, lett. a), D.Lgs. 231/2001 31.<br /><br />Per quanto, invece, pi� strettamente attiene alla sfera di responsabilit� delle guardie giurate, la Cassazione ha ritenuto32 non operino in loro favore le cause di giustificazione contemplate dagli artt. 51 e 53 c.p.. Il fatto da cui la sentenza traeva spunto riguardava una fattispecie di omicidio imputabile alla guardia giurata, la quale, avendo invano intimato l�alt ad un auto in transito, aveva sparato sulle persone che vi erano a bordo, senza che esse avessero posto in essere alcun anomalo comportamento tale da pregiudicare i beni oggetto della vigilanza. Pertanto, nel caso de quo, la Cassazione ha ritenuto non invocabile l�errore sulle norme extrapenali con riferimento ai limiti delle competenze istituzionali e all�uso delle armi, trattandosi di norme integrative dei precetti penali che non possono essere ignorate. Tanto meno � parsa ipotizzabile la ricorrenza delle condizioni di scusabilit� dell�ignoranza della legge individuate dalla sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale, poich� la normativa al riguardo non � stata oggetto di rilevanti incertezza giurisprudenziali. Tale sentenza ribadisce, pertanto, la ristrettezza dei limiti entro cui le guardie giurate sono chiamate ad operare, sanzionando gravemente i casi in cui esse, travalicando tali limiti, ingeriscano in attivit� di controllo e prevenzione del crimine, che esorbitano dal prestare vigilanza sui beni sottoposti alla loro tutela.<br /><br />7. Qualifica di pubblici ufficiali<br /><br />Quello relativo all�esatta natura, pubblicistica o privatistica, da attribuire all�attivit� espletata dalle guardie giurate � certamente tema pi� controverso di quelli fino ad ora trattati. Al quadro normativo di non facile lettura si sono sovrapposti due diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali tra loro in aperto contrasto.<br /><br />Allo stato attuale �, quindi, compito ardito affermare il prevalere dell�uno sull�altro, poich� sia la tesi pubblicistica che quella privatistica affondano le loro ragioni nelle medesime lacune normative, cercando per diverse vie di ricucire un sistema, di fatto menomato dall�inerzia del legislatore.<br /><br />Attribuire natura pubblica all�attivit� espletata dalle guardie giurate significa attribuire, o negare, ad esse lo status giuridico di pubblico ufficiale e da ci� possono discendere le conseguenze che andiamo ad esporre.<br /><br />La costante giurisprudenza degli anni sessanta/settanta mostra di aderire alla gi� menzionata tesi pubblicistica, rinvenendone il fondamento normativo nel combinato disposto degli artt. 133 e ss. t.u.l.p.s. e dell�art. 255 del relativo regolamento di esecuzione33, e affermando che le guardie giurate, nell�ambito delle loro specifiche mansioni, svolgono attivit� di polizia giudiziaria e, pertanto, sono da considerarsi pubblici ufficiali34 .<br /><br />Entra nel merito del fondamento normativo in base al quale riconoscere alle guardie giurate la qualifica di pubblici ufficiali, anche una successiva sentenza35 , la quale tuttavia propone, rispetto a quella precedentemente menzionata, una diversa prospettiva. Essa afferma, infatti, che l�attribuzione alle guardie giurate della qualifica di pubblico ufficiale non discende dal rilascio all�istituto di vigilanza, presso cui dipendono, della licenza di cui all�art. 134 t.u.l.p.s., poich� detta qualifica dipende esclusivamente dal concreto esercizio delle funzioni di prevenzione e repressione cui le guardie giurate sono preposte. Tale assunto deriva dal principio secondo cui sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le persone incaricate di svolgere compiti di prevenzione e repressione di determinate specie di reati. Le guardie giurate sono, infatti, chiamate allo svolgimento di tali compiti avendo ricevuto specifica investitura amministrativa all�esercizio di poteri che attengono alla potest� dello Stato: pertanto, nei limiti delle loro competenze, al pari degli organi di polizia giudiziaria, anche le guardie giurate sono chiamate, come pubblici ufficiali, ad agire in nome e per conto dello Stato.<br /><br />Appartiene allo stesso periodo la sentenza36 con cui si riconosceva legittimit� al provvedimento con cui un sindaco, per far fronte a particolari e contingenti necessit�, conferiva al comandante di un corpo di guardie giurate l�incarico di disporre un servizio di temporanea disciplina del traffico. Da ci� discendeva la conseguenza che la resistenza opposta da un privato alle guardie giurate all�uopo impiegate si configurasse come un�ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, sanzionata dall�art. 337 c.p..37<br /><br />Alle guardie giurate investite della qualifica di pubblici ufficiali �, quindi, riconosciuto, nell�ambito di loro competenza, il potere-dovere di ricercare ed arrestare in flagranza i colpevoli dei reati alla cui repressione sono preposti, assicurando le prove e adottando le misure cautelative e di coercizione richieste dalle circostanze38 .<br /><br />Dal riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale discende una conseguenza ulteriore, che si riflette sul valore da attribuire alle �relazioni di servizio� redatte dalle guardie giurate. Anche a tale problematica, la tesi pubblicistica risponde positivamente riconoscendo a tali verbali il valore di atti pubblici, purch� essi siano stati redatti in occasione dell�espletamento di compiti istituzionalmente demandati alle guardie medesime. Viceversa, la relazione di servizio si intende non proveniente da pubblico ufficiale, nell�ipotesi in cui essa riferisca di reati diversi rispetto a quelli relativi alla tutela del patrimonio affidato alla loro sorveglianza. In merito a tali reati, quindi, la relazione di servizio ha il valore di una normale denuncia presentata da un privato cittadino39 .<br /><br />In contrasto con le posizioni fino ad ora espresse, la giurisprudenza degli anni novanta ha riconosciuto alla guardia giurata la qualifica di incaricato di pubblico servizio e non di pubblico ufficiale, ritenendo cos� di rispondere al dettato dell�art. 358 c.p.40, il quale, al primo comma, indica come incaricati di pubblico servizio coloro i quali prestano a qualunque titolo un pubblico servizio e, al comma successivo, afferma che per pubblico servizio si debba intendere �un attivit� disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale�. Ne � conseguita una rilettura anche delle disposizioni del t.u.l.p.s. fino ad ora esaminate. In particolare, si � ritenuto che, in base al combinato disposto dagli art. 133 e 134 t.u.l.p.s. alle guardie giurate non possano essere concesse operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o violazioni della libert� individuale, poich� esse possono essere esclusivamente destinate alla vigilanza e alla custodia di entit� patrimoniali. Tanto meno si � ritenuto che, la qualit� di pubblico ufficiale potrebbe essere loro riconosciuta sulla base della abilitazione a redigere verbali fidefacenti, poich� ad essi � attribuita un�attivit� accertativa non in grado di esplicare effetti all�esterno dell�ufficio e, comunque, inidonea a connotare una pubblica funzione se disgiunta da un autonomo potere certificativo. In ordine alla possibilit� che esse collaborino, a richiesta delle forze dell�ordine, nell�attivit� di repressione dei reati o di tutela dell�ordine pubblico, si � osservato che tali compiti assolvono ad una funzione secondaria, sussidiaria e priva di autonomia41.<br /><br />La distinzione su cui fino ad ora ci si � soffermati, circa l�attribuibilit� o meno della qualifica di pubblici ufficiali, non riguarda solo caratteri meramente speculativi, ma, al contrario, coinvolge aspetti destinati ad incidere concretamente nelle modalit� di svolgimento dei servizi affidati alle guardie giurate, anche in relazione alle fattispecie penali ascrivibili alla loro condotta. Cos� si � ritenuto, ad esempio, che integrasse gli estremi del reato di peculato (art. 314 c.p.42) la condotta della guardia giurata addetta al trasporto valori, che, in quanto incaricata di pubblico servizio, si appropri indebitamente del denaro affidatole appartenente ad un ente creditizio pubblico43 . Una successiva pronuncia di legittimit� ha ulteriormente specificato che, a seguito della modifica introdotta dall�art. 11 della Legge 26 aprile 1990, n. 86, ai fini della configurabilit� di tale reato, non rileva la natura pubblica o privata dell�istituto bancario proprietario dei valori trasportati, essendo, viceversa, richiesti i requisiti della altruit� del denaro o del bene altrimenti determinato, nonch� la disponibilit� giuridica o la mera detenzione materiale dei beni medesimi, per ragioni dell�ufficio o del servizio44 .<br /><br />Allo stesso modo, la distinzione tra l�attribuzione o meno della qualifica di pubblico ufficiale si riflette sulla possibilit� di configurare, in danno delle guardie giurate, il delitto di cui agli artt. 341 e 344 c.p., in tema di oltraggio a pubblico ufficiale ed a pubblico impiegato, prima della loro abrogazione ad opera dell�art. 18, comma I, della Legge 25 giugno 1999, n. 205 45.<br /><br />8. Porto d'armi<br /><br />Molte recenti pronunce della giurisprudenza di legittimit�, in materia di guardie giurate e istituti di vigilanza, hanno come comune filo conduttore il tema del porto d�armi.<br /><br />Si �, in primo luogo, sottolineato che la qualifica di guardia giurata � elemento assolutamente indipendente dalla licenza del porto d�armi: tra le due � qualifica e licenza � non sussiste alcuna correlazione o reciproco condizionamento. Cos� le guardie giurate, in quanto tali, potranno portare armi solo se munite della relativa licenza, sottostando ai medesimi diritti e doveri dei comuni cittadini.<br /><br />Ne consegue che, qualora una guardia giurata porti un�arma senza averne fatta denuncia alla competente autorit�, non potr� invocare a propria discolpa n� il convincimento di essere legittimato al possesso di un arma senza obbligo di denuncia, poich� tale scusante si risolverebbe in una ipotesi di ignoranza della legge penale, esclusa dall�art. 5 c.p.; n� tanto meno potr� invocare a propria discolpa la scriminante di cui all�art. 51 c.p., il quale esclude la punibilit� di condotte penalmente rilevanti, quando esse consistano in esercizi di diritti o adempimenti di doveri. Tale scriminante, si � osservato46 , � infatti riferibile esclusivamente a quei rapporti di subordinazione che nascono dal diritto pubblico.<br /><br />Parimenti, la cessazione o sospensione del rapporto di lavoro di guardia giurata non incide sulla licenza di porto d�armi, n� sulla sua validit�47 .<br /><br />La tematica relativa alla licenza al porto d�armi ha, soprattutto, investito aspetti lavoristici, poich� incide strettamente sulle specifiche attitudini lavorative della guardia giurata al servizio di istituti di vigilanza. Sull�argomento non si registra alcun contrasto giurisprudenziale, ma, anzi, una molteplicit� di sentenze concordi nell�affermare e ribadire il principio secondo cui � da considerarsi legittimo e per giusta causa il licenziamento della guardia giurata alla quale l�Autorit� di Pubblica Sicurezza abbia revocato la licenza di porto d�armi, per ritenuta carenza dei prescritti requisiti psicofisici. La sopravvenuta mancanza del porto d�armi � anche per sua scadenza � agisce come una causa sospensiva del sinallagma contrattuale che intercorre tra datore e lavoratore, poich� impedisce a quest�ultimo di poter ordinariamente attendere alle mansioni di vigilanza e prevenzione cui � ordinariamente addetto48.<br /><br />Una recente sentenza49 ha, tuttavia, ampliato il campo di analisi, ponendo a carico del datore di lavoro l�onere di dimostrare di non poter adibire ad alcuna diversa mansione � nell�ambito della struttura organizzativa di cui dispone � il lavoratore cui sia stato revocato il porto d�armi.<br /><br />9. Controllo del datore di lavoro<br /><br />Un tema di costante attualit� e di puntuale interesse giurisprudenziale � quello inerente alla disciplina del potere di controllo del datore di lavoro sull�attivit� dei dipendenti.<br /><br />Tale tema, strettamente attinente alla materia lavoristica nonch� alla delicata disciplina di tutela della privacy - introdotta dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 � si innesta nella nostra indagine per quel che riguarda l�impiego della guardie giurate per l�esercizio della vigilanza aziendale.<br /><br />Le norme da cui occorre muovere per analizzare la legittimit� o meno delle investigazioni private sono gli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). Essi, in particolare distinguono tra vigilanza sull�attivit� lavorativa dei dipendenti e tutela del patrimonio aziendale.<br /><br />L�art. 2 prevede infatti: �Il datore di lavoro pu� impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. � fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull�attivit� lavorativa le guardie giurate di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attivit�, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma (omissis)�.<br /><br />Ai fini del divieto di vigilanza occulta, l�art. 3 prevede inoltre che: �I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell�attivit� lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati�.<br /><br />La giurisprudenza di legittimit�50 ha individuato in tali norme la volont� del legislatore non di escludere il potere di controllo, ma semplicemente di sottoporlo a limiti. La ratio � quella di ridurre il controllo occulto, volto all�accertamento di eventuali violazioni di quei doveri connessi all�esatto svolgimento della prestazione lavorativa e alla diligenza del lavoratore, come prescritta dall�art. 2104 c.c..<br /><br />Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la limitazione alla vigilanza del patrimonio aziendale alle guardie giurate � prevista dall�art. 2 � non pu� intendersi anche come prescrizione di senso positivo, volta, cio�, ad affermare il principio secondo cui esclusivamente alle guardie giurate possa essere demandato il compito di attuare tale forma di controllo (sentenze contrarie a tale indirizzo rappresentano orientamenti minoritari e sono di pi� lontana memoria51).<br /><br />Tale giurisprudenza maggioritaria ritiene, infatti, che il datore possa legittimamente affidare lo svolgimento di funzioni di vigilanza anche ad altri soggetti � ove non ricorrano le prescrizioni di cui all�art. 3 � ai quali ugualmente si deve ritenere interdetto ogni esercizio di controllo sull�attivit� lavorativa, ivi compresa la facolt� stessa di accedere nei locali di lavoro.<br /><br />In relazione all�art. 2, la Corte di Cassazione52 ha ammesso � sin dagli anni �80 � che anche gli investigatori privati possano ritenersi abilitati allo svolgimento di indagini volte a garantire la tutela del patrimonio aziendale.<br /><br />A tale scopo, si affermava, infatti, che l�art. 2 non prescrive che la sorveglianza del patrimonio aziendale debba essere effettuata soltanto per mezzo delle guardie giurate, ed, inoltre, si osservava che l�art. 3 vieta la vigilanza occulta dell�attivit� lavorativa, ma non anche l�accertamento di comportamenti illeciti che esulano dalla stessa attivit�. Oggetto delle numerose pronunce intervenute in tali temi sono state le ipotesi di fatti illeciti penalmente rilavanti commessi da lavoratori dipendenti, suscettibili di incidere sul patrimonio aziendale.<br /><br />� evidente che, quando il controllo � esercitato su comportamenti del lavoratore che esulano dall�attivit� lavorativa, ma che pur sempre siano posti in essere in occasione di essa, non � affatto agevole tracciare una linea di confine tra le diverse ipotesi di vigilanza sul lavoro � che richiede il rispetto delle prescrizioni di cui all�art. 3 � e la legittima attivit� di vigilanza a garanzia dell�integrit� del patrimonio aziendale. A tale proposito la Cassazione giunge ad affermare il principio secondo cui � da ritenersi ammissibile controllo occulto se diretto a verificare il �corretto adempimento� delle obbligazioni a carico del lavoratore. Viceversa, esso � da considerarsi escluso per ogni verifica circa l�uso della normale diligenza richiesta nell�adempimento di queste obbligazioni53 .<br /><br />Sia la giurisprudenza di legittimit�54 che quella di merito55, hanno, ulteriormente, affermato il principio secondo cui l�art. 3, stabilendo l�obbligo per il datore di lavoro di comunicare ai lavoratori interessati i nominativi del personale addetto alla vigilanza dell�attivit� lavorativa, vieta ogni forma di controllo occulto inteso ad accertare trasgressioni, nello svolgimento della prestazione lavorativa, delle prescrizioni di cui al gi� citato art. 2104 del codice civile, ma non trova applicazione nelle ipotesi di eventuale realizzazione, da parte dei lavoratori, di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attivit� lavorativa, pur se commessi nel corso di essa. In assenza di specifiche limitazioni e considerata la libert� di difesa privata, tali controlli, commissionabili ad investigatori privati, aventi ad oggetto il comportamento tenuto dai lavoratori fuori dai locali aziendali non contrasta con l�art. 2 dello statuto dei lavoratori ed � legittimo tanto pi� quando non � finalizzato a verificare la diligenza dell�adempimento della prestazione, ma comportamenti che possono integrare gli estremi di reato56.<br /><br />Volendo, per completezza, approfondire l�analisi di tali problematiche ed ulteriormente evidenziare il labile confine esistente tra la tutela del patrimonio aziendale e la vigilanza sull�attivit� lavorativa dei dipendenti si segnala la sentenza della Cassazione n. 9836 del 18 settembre 1998. Tale sentenza ha affermato il principio secondo cui non trova applicazione il divieto di controllo occulto nelle ipotesi in cui i lavoratori realizzino comportamenti illeciti esulanti dalla normale attivit� lavorativa pur se commessi nel corso della stessa. Tali comportamenti vanno individuati in funzione della loro connessione tipica e non solo ipotetica con la suddetta attivit� lavorativa, con la conseguenza che deve considerarsi legittimo il controllo occulto su quelle prestazioni lavorative il cui inadempimento costituisca anche violazione degli obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti. Nel caso di specie, � stato ritenuto legittimo l�affidamento ad un istituto di vigilanza del controllo sull�incasso del prezzo e sul rilascio dello scontrino fiscale.<br /><br />In sintesi, quindi, la Cassazione ha ritenuto legittimi i controlli occulti operati dal datore di lavoro per mezzo di investigatori privati, non solo quando oggetto del controllo sia la tutela dei beni aziendali, ma anche in tutti quei casi in cui il lavoratore abbia posto in essere comportamenti che costituiscano violazioni di obblighi sanzionati penalmente o che, comunque, siano violazioni che esulino dalla normale attivit� lavorativa pur se ad essa connesse.<br /><br />Le limitazioni prescritte dagli artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori, non precludono, inoltre, al datore di lavoro la possibilit� di utilizzare come fatti storici, ai fini dell�adozione di iniziative anche disciplinari, situazioni oggettive coinvolgenti un lavoratore (come la presenza dello stesso nei locali della mensa o negli spogliatoi durante l�orario di lavoro), accertate dalle guardie fuori dai luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa, non essendo in tal caso configurabile n� una violazione della norma, n� un�offesa alla dignit� del lavoratore57.<br /><br />_________________<br /><br />1 C. Cost. 6-7-1965, n. 61, GiC, 1965, 765.<br /><br />2 in Gazz. Uff., 12 aprile, n. 97.<br /><br />Art. 2.<br /><br />L'art. 617 del codice penale � sostituito dal seguente:<br /><br />Art. 617. - ( Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ). -- Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce � punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.<br />Salvo che il fatto costiuisca pi� grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.<br />I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena � della reclusione da uno a cinque anni se il fatto � commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".<br /><br />Art. 3.<br /><br />Dopo l'art. 617 del codice penale sono inseriti i seguenti:<br /><br />(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ).<br /><br />Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone � punito con la reclusione da uno a quattro anni.<br /><br />La pena � della reclusione da uno a cinque anni se il fatto � commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".<br /><br />(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche)<br /><br />Chiunque, al fine di procurare a s� o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, � punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.<br /><br />La pena � della reclusione da uno a cinque anni se il fatto � commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa della sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".<br /><br />3 Art. 133. T.U.L.P.S. (art. 134 T.U. 1926). - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro propriet� mobiliari od immobiliari.Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle propriet� stesse.<br /><br />4 Art. 134. T.U.L.P.S. (art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del Prefetto � vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di propriet� mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non pu� essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.La licenza non pu� essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libert� individuale.<br /><br />5 In Cons. Stato, 1996, II, 1289; in Foro it., 1997, I, 712; cfr. T.A.R. Lombardia [ord.], 10-10-1995, in Riv. Critica dir. lav., 1995, 934.<br /><br />6 138. (art. 139 T.U. 1926). - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:1� essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ; 2� avere raggiunto la maggiore et� ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3� sapere leggere e scrivere; 4� non avere riportato condanna per delitto;5� essere persona di ottima condotta politica e morale;6� essere munito della carta di identit�; 7� essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altres�, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.<br /><br />7 11. (art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1� a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libert� personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2� a chi � sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o � stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalit� dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorit�, e a chi non pu� provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.<br /><br />8 136. (art. 137 T.U. 1926). - La licenza � ricusata a chi non dimostri di possedere la capacit� tecnica ai servizi che intende esercitare. Pu�, altres�, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti gi� esistenti. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione pu� essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.<br /><br />9 Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 25-05-1989, n. 223, in Giur. amm. sic., 1989, 316.<br /><br />10 T.A.R. Toscana, sez. I, 24 novembre 1998, n. 662 in Giur. merito 1999, 858.<br /><br />11 T.A.R. Umbria, 05-08-1998, n. 829 in Rass. giur. umbra, 1999, 631.<br /><br />12 Art. 257 - La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 della legge deve contenere l'indicazione del Comune o dei Comuni in cui l'istituto intende svolgere la propria azione, della tariffa per le operazioni singole o per l'abbonamento, dell'organico delle guardie adibitevi, delle mercedi a queste assegnate, del turno di riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia, dell'orario e di tutte le modalit� con cui il servizio deve essere eseguito.<br /><br />Alla domanda deve essere allegato il documento comprovante l'assicurazione delle guardie, tanto per gli infortuni sul lavoro che per l'invalidit� e la vecchiaia.<br /><br />Se trattasi di istituto che intende eseguire investigazioni o ricerche per conto di privati, occorre specificare, nella domanda, anche le operazioni all'esercizio delle quali si chiede di essere autorizzati, ed allegare i documenti comprovanti la propria idoneit�.<br /><br />L'atto di autorizzazione deve contenere le indicazioni prescritte per la domanda e l'approvazione delle tariffe, dell'organico, delle mercedi, dell'orario e dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia.<br /><br />Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell'istituto deve essere autorizzata dal Prefetto.<br /><br />13 Art. 259 - Salvo quanto dispone il regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'art. 133 della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, � tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio.<br /><br />Devono altres� essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro propriet�, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.<br /><br />14 139. (art. 140 T.U. 1926). - Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorit� di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.<br /><br />15 Art. 652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.<br /><br />Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, � punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro.<br /><br />Se il colpevole d� informazioni o indicazioni mendaci, � punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 30 a 619 euro.<br /><br />16 140. (art. 141 T.U. 1926). - I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000.<br /><br />17 V. nota 12.<br /><br />18 T.A.R. Puglia 7 marzo 1995, n. 178.<br /><br />19 C. Stato 18 ottobre 1995, n. 2596.<br /><br />20 C. Stato 12 aprile 1996, n. 1023.<br /><br />21 C. Stato 16 gennaio 1976, n. 1362.<br /><br />22 Cass., 6-10-1999; contra: Cass., 22-4-1977; Cass., 25-6-1933.<br /><br />23 Art. 250 reg. p.s.<br /><br />Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge, il Prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione.<br /><br />Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al pretore giuramento con la seguente formula:<br /><br />"Giuro che sar� fedele al Re Imperatore e ai suoi reali e imperiali successori; che osserver� lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato; che adempir� a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignit� dell'impiego.<br /><br />"Giuro che non appartengo n� apparterr� ad associazioni o partiti la cui attivit� non si concili con i doveri dei mio ufficio".<br /><br />Il pretore attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento.<br /><br />La guardia particolare � ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento.<br /><br />24 In Foro it., 2001, IV, 535; Guida al dir., 2001, fasc. 23, 102, n. Corrado; Riv. critica dir. lav., 2001, 621, n. Negri.<br /><br />25 Art. 33. (Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).<br /><br />1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:<br /><br />a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole: "cittadinanza italiana" sono inserite le seguenti: "ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea";<br /><br />b) all'articolo 134, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:<br /><br />"I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani";<br /><br />c) all'articolo 138, primo comma, n. 1o, dopo le parole: "cittadino italiano" sono aggiunte le seguenti: "o di uno Stato membro dell'Unione europea";<br /><br />d) all'articolo 138, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:<br /><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=41632" target="_blank">CONTINUA SU: ALTALEX.COM</a>Sat, 14 Jun 2008 19:58:16 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3674&forum=22INTERCETTAZIONI: ACCORDO SU DDL, OK ANCHE A REATI CONTRO P.A [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3657&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: INTERCETTAZIONI: ACCORDO SU DDL, OK ANCHE A REATI CONTRO P.A<br />
Ok alle intercettazioni per le indagini sui reati da 10 anni in su, ma saranno consentite anche per i reati contro la Pubblica amministrazione. Questo, secondo quanto si apprende da fonti governative, l'accordo di massima che sarebbe stato raggiunto oggi a Palazzo Grazioli tra il premier Silvio Berlusconi ed i ministri della Lega sul disegno di legge sulle intercettazioni che andra' domani in Consiglio dei ministri.<br /><br />FINO A 3 ANNI A CHI PUBBLICA INTERCETTAZIONI - Chiunque pubblica il testo di intercettazioni o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata la pubblicazione rischia il carcere fino a tre anni. Sarebbe questa una delle norme inserite nel disegno di legge sulle intercettazioni, secondo quanto riferito dal deputato del Pdl Niccolo' Ghedini rispondendo ai cronisti a Montecitorio. Da uno a tre anni di carcere scatterebbero anche per ''chiunque prenda illecitamente cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto''. Nel ddl si pensa infatti di modificare l'articolo 617 del codice penale, cosi' come era stato riformato dal ddl Mastella. Si tratta di una norma che riguarderebbe anche i funzionari di cancelleria o chiunque prenda visione di questi atti e li renda noti. Il governo, tuttavia, starebbe ancora limando la norma e non e' detto che non venga ulteriormente rivista.<br /><br />I giornalisti, insomma, rischiano fino a tre anni di carcere o l'ammenda fino ad un milione. Il ddl del governo, infatti, punta a modificare anche l'articolo 684 del codice penale, quello che ora prevede il carcere fino a 30 giorni o l'ammenda da 51 a 258 euro per la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Fonti del ministero della Giustizia, comunque, fanno sapere che l'intenzione e' quella di colpire non solo i giornalisti, ma ''ogni anello della catena'' che consente di arrivare alla pubblicazione del testo di intercettazioni o di atti che non si possono pubblicare: dagli operatori della giustizia che li portano a conoscenza di altri, agli editori.<br /><br /><br />BOSSI, ACCORDO? ABBASTANZA, TETTO A 10 ANNI - ''Abbastanza''. Cosi' il leader della Lega Umberto Bossi risponde ai cronisti che, sotto il ministero delle Riforme, gli chiedono come sia andato il vertice con il premier Silvio Berlusconi. Rimarra' la possibilita' di fare intercettazioni per i reati di corruzione e concussione? ''C'e' il tetto a 10 anni - replica Bossi - quindi rientra tutto''. ''Ma - specifica poi il leader del Carroccio - io sono andato via prima dei miei dalla riunione''. Bossi sottolinea che comunque l'incontro e' andato ''bene''. ''Abbiamo parlato di tutto - sorride - anche di voi giornalisti e dei magistrati...''<br /><br /><br />VELTRONI: ITALIA S'IMPOVERISCE,GOVERNO PENSA INTERCETTAZIONI - ''A due mesi dalle elezioni c'e' una totale sottovalutazione sui problemi principali della societa' italiana. Nell'azione di governo si stanno addensando molte contraddizioni dal reato di immigrazione clandestina all'Alitalia, dai rifiuti alla vicenda del refuso sul provvedimento delle intercettazioni''. Il segretario del Pd Walter Veltroni critica, al termine della riunione del governo ombra, l'azione del governo. ''Si e' arrivati a pensare a un decreto sulle intercettazioni - afferma Veltroni - ma e' davvero questa l'emergenza del Paese? L'emergenza sono i salari e le condizioni di vita degli italiani che rischiano l'impoverimento''. Anche sulla vicenda dei rifiuti, Veltroni sostiene: ''E' un problema che fa fatica a risolversi, benissimo i volontari, ma serve individuare e far funzionare le discariche''.<br /><br /><br />VELTRONI,REFUSO? DA GOVERNO MARCIA INDIETRO - ''Non credo che sia stato un refuso ma e' una chiara marcia indietro dettata dalla consapevolezza che un provvedimento di urgenza su questa materia sarebbe stato istituzionalmente impensabile''. Il leader del Pd, Walter Veltroni, afferma di non credere alla versione del governo sul provvedimento per le intercettazioni.<br /><br />''Si puo' raccontare di tutto - aggiunge Veltroni - ma non che su una materia cosi' delicata si possa dire che e' saltato un articolo. Un decreto di urgenza sarebbe stato istituzionalmente impensabile primo perche' ci sono nel paese altre urgenze e poi perche' per cercare un punto di equilibrio ci vuole una discussione parlamentare seria''. La posizione del Pd sulla questione delle intercettazioni resta, ribadisce il segretario, ''quella scritta sul programma: si' alle intercettazioni per qualsivoglia reato ma limiti perche' alla possibilita' di pubblicazione senza che questo sia inerente alla vicenda processuale''. Veltroni evidenzia come le intercettazioni siano state fondamentali ''per scoprire, ad esempio, la vicenda milanese'' di malasanita'. <br /><br /><br />ICI: PROPOSTA PD PER NUOVA COPERTURA,NO TAGLI SUD - ''Proporremo, in occasione della presentazione del decreto sull'Ici, interventi radicali per cambiare la copertura che oggi prevede tagli consistenti alle infrastrutture del sud, soprattutto della Sicilia e del trasporto locale''. Il leader del Pd Walter Veltroni, al termine del governo ombra, annuncia ''battaglia'' parlamentare in occasione dell'arrivo del decreto in Aula e avanza le soluzioni proposte dai democratici. ''La nostra proposta - ha spiegato il segretario del Pd - e' di sostituire la copertura con interventi su assicurazioni, banche e strutture finanziarie perche' allargando la base imponibile si puo' ottenere una parte dei fondi e un'altra puo' arrivare dalla rimodulazione delle modalita' di acquisto per la pubblica amministrazione<br /><br /><a href="http://www.ansa.it" target="_blank">http://www.ansa.it</a>Fri, 13 Jun 2008 01:30:38 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3657&forum=22Re: assenze lavoro festivit� ebraiche [da Igor]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3592&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: assenze lavoro festivit� ebraiche<br />
E a noi poveri cattolici chi ci pensa ?<br /><br />IgorSun, 8 Jun 2008 09:26:23 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3592&forum=22Re: Cassazione: multa non solo per chi telefona in auto, ma anche se si consulta la rubrica [da midnight72]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3500&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: multa non solo per chi telefona in auto, ma anche se si consulta la rubrica<br />
Sono d'accordo con tutti voi,l'uso del telefono e fonte di distrazione,mi sembra giusto che si venga sanzionati anche per la consultazione della rubrica,come secondo me e fonte di distrazione mangiare il panino e bere(ovviamente bibite/acqua)<br />durante la guida.Mon, 2 Jun 2008 13:06:36 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3500&forum=22assenze dal lavoro permessi volontari soccorso alpino [da asterisco]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3527&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: assenze dal lavoro permessi volontari soccorso alpino<br />
I lavoratori che prestano in qualit� di volontari l'attivit� di soccorritori alpini nel CAI ( Club Alpino Italiano ) beneficiano di particolari agevolazioni; questa attivit� � rappresentata dagli interventi alpinistici o speleologici volti a soccorrere degli infortunati o chi versa in stato di pericolo.<br />I volontari hanno diritto di astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso, e nel giorno successivo a queste operazioni quando sono superiori alle otto ore giornaliere o si protraggono oltre le ore ventiquattro.<br />Il lavoratore ha diritto alla retribuzione che viene corrisposta dal datore di lavoro, questo ha la facolt� di chiedere rimborso previa domanda da inoltrare alla sede provinciale dell'istituto di previdenza.<br /><br />asteriscoMon, 2 Jun 2008 00:59:45 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3527&forum=22Re: come risparmiare con la finanziaria 2008 [da asterisco]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2788&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: come risparmiare con la finanziaria 2008<br />
<a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/05/770-proroga.shtml?uuid=c4c472fc-2bb6-11dd-8931-00000e251029&DocRulesView=Libero" target="_blank">proroga modelli 730</a>Fri, 30 May 2008 07:27:12 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2788&forum=22Re: Assenze lavoro permessi volontari protezione civile [da David-PX4]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3473&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Assenze lavoro permessi volontari protezione civile<br />
Dei colleghi dello stesso IVP,fanno parte della protezione civile come volontari.<br />Ne hanno usufruito, tranquillamente, dei permessi sopra scritti ,in occasione dei vari incendi boschivi dell'estate scorsa.Tue, 27 May 2008 13:09:35 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3473&forum=22I nuovi requisiti per andare in pensione e le finestre d�accesso [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3469&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: I nuovi requisiti per andare in pensione e le finestre d�accesso<br />
Inps, circolare n. 60 del 15 maggio 2008<br />I nuovi requisiti per andare in pensione e le finestre d�accesso<br />Le istruzioni dell'Istituto<br />L�Inps, con circolare n. 60 del 15 maggio 2008, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle cosiddette finestre d�accesso al trattamento pensionistico e ad i nuovi requisiti per andare in pensione, in base a quanto stabilito dalla legge 247/2007.<br />Nei primi mesi dell�anno, infatti, sono gi� state pubblicate una serie di note informative, ma, data la complessit� e l�importanza dell�argomento, l�Istituto ha ritenuto opportuno mettere a disposizione dei lavoratori un documento che illustri punto per punto tutte le novit�.<br /><br />Il diritto alla pensione di anzianit�<br />Dal 1� gennaio 2008, i lavoratori dipendenti conseguono il diritto alla pensione di anzianit� al raggiungimento dei seguenti requisiti:<br />- dal 1� gennaio 2008 al 30 giugno 2009: un'anzianit� contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di et�;<br />- dal 1� luglio 2009: entra in funzione il �sistema delle quote� in base al quale il diritto alla pensione di anzianit� si consegue al raggiungimento di una quota data dalla somma tra et� anagrafica e contribuzione posseduta dall�assicurato. Fermo restando il raggiungimento di un�et� anagrafica minima e di almeno 35 anni di contribuzione, le quote risultano fissate come segue: <br />- dal 1�luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 95 con un�et� minima di 59 anni;<br />- dal 1� gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 96 con un�et� minima di 60 anni;<br />- a decorrere dal 1� gennaio 2013: quota 97 con un�et� minima di 61 anni.<br />I lavoratori autonomi, invece, acquisiscono il diritto a pensione con i seguenti requisiti:<br />- dal 1� gennaio 2008 al 30 giugno 2009: un'anzianit� contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di et�.<br />- dal 1�luglio 2009,entra in vigore il �sistema delle quote� e, fermo restando il possesso di almeno 35 anni di anzianit� contributiva, le quote sono fissate come segue:<br />- dal 1�luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 96 con un�et� minima di 60 anni;<br />- dal 1� gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 97 con un�et� minima di 61 anni;<br />- a decorrere dal 1� gennaio 2013 quota 98 con un�et� minima di 62 anni.<br /><br />Il diritto alla pensione di vecchiaia con sistema contributivo<br />Dal 1� gennaio 2008, i lavoratori dipendenti la cui pensione � liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia:<br />- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianit� contributiva effettiva di almeno 5 anni;<br />- a prescindere dall'et�, con un�anzianit� contributiva pari o superiore a 40 anni;<br />Dal 1� gennaio 2008 al 30 giugno 2009 � necessario il raggiungimento di un'anzianit� contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di et�.<br />Dal 1�luglio 2009, si applica il �sistema delle quote�, e, fermo restando il requisito di 35 anni di contribuzione:<br />- dal 1�luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 95 con un�et� minima di 59 anni;<br />- dal 1� gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 96 con un�et� minima di 60 anni;<br />- a decorrere dal 1� gennaio 2013, quota 97 con un�et� minima di 61 anni.<br />L'Inps, inoltre, ha reso noto che L�accesso al pensionamento prima del compimento del 65� anno di et� � soggetto alla condizione che l�importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l�importo dell�assegno sociale.<br />I lavoratori autonomi la cui pensione � liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, invece, possono accedere alla pensione di vecchiaia:<br />- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianit� contributiva effettiva di almeno 5 anni;<br />- a prescindere dal requisito anagrafico con un�anzianit� contributiva pari o superiore a 40 anni.<br />Dal 1� gennaio 2008 al 30 giugno 2009, devono raggiungere un'anzianit� contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di et�.<br />Dal 1�luglio 2009, si applica il �sistema delle quote�. Fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione, le quote sono fissate come segue:<br />- dal 1�luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 96 con un�et� minima di 60 anni;<br />- dal 1� gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 97 con un�et� minima di 61 anni;<br />- a decorrere dal 1� gennaio 2013: quota 98 con un�et� minima di 62 anni.<br />Anche in questo caso, per�, l�accesso al pensionamento prima del compimento del 65� anno di et� rimane soggetto alla condizione che l�importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l�importo dell�assegno sociale.<br /><br />Per ulteriori specifiche, si rimanda al testo della circolare:<br /><a href="http://media.newsfood.com/Archivi/Lavoro/2008-05/20080516-CINps_60_150508.pdf" target="_blank">Inps, circolare n. 60 del 15 maggio 2008</a><br /><br /><a href="http://lavoro.newsfood.com" target="_blank">http://lavoro.newsfood.com</a>Mon, 26 May 2008 16:11:28 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3469&forum=22Re: Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 [da berto86]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3417&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59<br />
7o essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.<br /><br />Cio�?non sono iscritto n� all uno n� all altro!Tue, 20 May 2008 20:15:43 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3417&forum=22SENTENZA T.A.R. DEL LAZIO 2553/06 [da Marco Fusco]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3400&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: SENTENZA T.A.R. DEL LAZIO 2553/06<br />
fonte: <a href="http://www.altalex.com/" target="_blank">http://www.altalex.com/</a><br />Per quanto riguarda la sentenza n. 2553/06 del TAR Lazio, sezione di Roma, nel caso di specie la societ� ricorrente gestisce un istituto di vigilanza privata nella provincia di Livorno ed ha partecipato alla gara ufficiosa per l'affidamento del servizio di sicurezza dell'Interporto toscano di Livorno; la ricorrente ha presentato la sua offerta, ma le � stato eccepito che la tariffa applicata non rispettava i limiti previsti dal decreto prefettizio; a questo punto, la ricorrente ha proposto al Prefetto di Livorno un�istanza per l'approvazione della tariffa da essa indicata in sede di gara ufficiosa; tuttavia, il Prefetto di Livorno ha emanato un decreto di diniego di approvazione della tariffa proposta, il quale costituisce l'oggetto della presente impugnativa; la ricorrente ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/90. Secondo il T.A.R., quest'ultima disposizione introduce nel nostro sistema un nuovo elemento procedurale, nei procedimenti ad istanza di parte, analogo per funzioni e finalit� rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della medesima legge; si tratta la di un atto privo di contenuto provvedimentale, con cui l'Amministrazione rende noto all'interessato il suo intendimento, del tutto provvisorio, di procedere a un diniego della sua domanda; quindi, si tratta di un atto endoprocedimentale, una specie di preavviso di diniego al fine di consentire all'interessato, nei tempi scanditi dalla norma, di presentare le proprie osservazioni o integrazioni documentali, al fine di far mutare avviso all�Amministrazione. Peraltro, la natura endoprocedimentale del preavviso di diniego, la sua non autonoma impugnabilit� e la sua ratio diretta a consentire la partecipazione del privato comporta la possibilit� che tale preavviso non corrisponda in ogni suo dettagliato elemento a quanto contenuto nel diniego, ma ne costituisca uno schema, evidenziandone i punti salienti. Risulta evidente la finalit� di deflazione del contenzioso giurisdizionale perseguita dalla norma, attraverso l'introduzione nel procedimento amministrativo di uno specifico contraddittorio tra privato e pubblica Amministrazione circa le ragioni che ostano all'accoglimento della domanda, affinch� nel procedimento stesso tali ragioni possano essere superate o composte ovvero affinch� il provvedimento finale, pur negativo, tenga conto anche delle osservazioni formulate dall'istante. Nel caso di specie, il Prefetto di Livorno, non ritenendo dimostrata dalla ricorrente in maniera inequivoca la compatibilit� della tariffa proposta con l'attivit� di impresa senza che ne risulti compromessa l'esigenza di tutela della sicurezza pubblica, non ha accolto la proposta di approvazione della tariffa. Secondo il T.A.R., � di tutta evidenza l'intervenuta violazione dell'art. 10-bis in ragione della mancata previa comunicazione alla societ� istante delle ragioni che ad avviso dell'Amministrazione procedente ostavano all'accoglimento dell'istanza medesima; proprio la ragione del diniego, cio� la ritenuta non dimostrata congruit� della tariffa, conferma come ben avrebbe potuto essere utile, per la completezza istruttoria della procedura, la partecipazione dell'impresa istante. La difesa dell'Amministrazione ritiene infondata la censura in esame richiamando il disposto del secondo alinea del secondo comma dell'art. 21-octies, inteso come norma che deve essere applicata non soltanto nell'ipotesi di omessa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/90, ma anche nell'ambito dell'omessa comunicazione di avvio di quella particolare sequenza procedimentale che avrebbe dovuto trarre origine dalla non ancora formalizzata determinazione amministrativa di non accogliere la domanda presentata dall'interessato; tuttavia, il tribunale ritiene che non possa condividersi la prospettazione fornita dall'Amministrazione ed inoltre, oggettivamente, non pu� dirsi prodotto in giudizio da quest'ultima un complesso di elementi tale da far ritenere con sufficiente sicurezza l'irrilevanza del (mancato) contributo della societ� istante, avuto riguardo ai profili anche di carattere tecnico ed aziendalistico caratterizzanti la fattispecie in esame; inoltre, non pu� soccorrere il primo alinea del secondo comma dell'art. 21-octies, trattandosi di disposizione con operativit� ristretta ai soli casi di esercizio di un potere vincolato, con esclusione, quindi, delle ipotesi in cui l�adozione di una determinazione consegua, come nel caso di specie, allo svolgimento di apprezzamenti connotati da discrezionalit�. Dunque, data la fondatezza della censura con cui � dedotta la violazione dell'art 10-bis della legge n. 241/90, il T.A.R. accoglie il ricorso con conseguente annullamento del decreto del Prefetto di Livorno.Mon, 19 May 2008 08:33:32 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3400&forum=22Re: Vietato sparlare dei colleghi via email [da lucab85]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3100&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Vietato sparlare dei colleghi via email<br />
Guardie LEALI (cioe tutto il contrario di spioni,lecchini,paraculi,lofi) = eroi del nostro tempo!!!!!<br /><br /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" />Wed, 14 May 2008 21:01:22 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3100&forum=22Circolare INPS - Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito - 29 aprile 2008, n. 53 [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3291&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Circolare INPS - Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito - 29 aprile 2008, n. 53<br />
<a href="http://www.handylex.org/stato/c290408.shtml" target="_blank">troverete ragguagli qui</a> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" />Sat, 10 May 2008 08:09:43 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3291&forum=22Re: CASSAZIONE CIVILE SEZ. UNITE 21-12-2005, n. 28269 CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DEL SINDACATO [da berto86]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3156&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: CASSAZIONE CIVILE SEZ. UNITE 21-12-2005, n. 28269 CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DEL SINDACATO<br />
ma i 6 euro iniziali e 3 euro poi di trattenute sulla busta per i sindacati,� una quota fissa e quindi incambiale,oppure si pu� in seguito decidere quanto chiedere di trattenutain busta?Sat, 3 May 2008 16:56:53 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3156&forum=22Re: Sentenze contraddittorie [da Bafometto]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3041&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Sentenze contraddittorie<br />
<b>Stravaganze giuridiche.</b><br /><br />Pure se il valore giuridico non � definitivamente vincolante, si tratta di importanti pronuncie della Cassazione cui si dovrebbe fare riferimento.<br /><br />La mia non vole essere una pretesa di paragonare le sentenze in cassazione a leggi, ma piuttosto di rendere chiaro quanto anche per gli <b>esperti pi� capaci</b> risulti difficile, se non impossibile, applicare delle leggi inesistenti per ottenere delle sentenze omogenee e non contraddittorie.Thu, 17 Apr 2008 22:29:06 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3041&forum=22Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3023&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59<br />
Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 <br /><br />"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunit� europee"<br />pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />Art. 1. <br />Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile <br /><br />1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: �decisione di recupero�, il giudice pu� concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:<br /> a) gravi motivi di illegittimit� della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; <br /> b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.<br /><br /> 2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimit� della decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunit� europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit� europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata gi� deferita la questione di validit� dell'atto comunitario contestato. Non pu�, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimit� della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facolt� perche' individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunit� europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.<br /><br />3. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni.<br /><br />4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.<br /><br />5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il comma 4. Se e' gi� stato concesso il provvedimento di sospensione la causa e' decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione gi� fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione gi� concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.<br /><br />6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale. <br /><br />Art. 2. <br />Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria <br /><br />1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' inserito il seguente:<br /><br /> �Art. 47-bis (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie). - 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale pu� concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:<br /> a) gravi motivi di illegittimit� della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; <br /> b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.<br /> 2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimit� della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunit� europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit� europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata gi� deferita la questione di validit� dell'atto comunitario contestato. Non pu�, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimit� della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facolt� perche' individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunit� europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.<br /> 3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.<br /> 4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo e' sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunit� europee.<br /> 5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne d� lettura in udienza, a pena di nullit�.<br /> 6. La sentenza e' depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne d� immediata comunicazione alle parti.<br /> 7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla met�. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorit� assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.�.<br /><br />2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione gi� concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione e' ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del presente articolo.<br /><br />3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza.<br /><br />4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, e' soppresso. <br /><br />Art. 3. <br />Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di infrazione n. 2004/59 <br /><br />1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: <br /><br /> a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:<br /> �6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:<br /> a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualit� ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:<br /> 1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;<br /> 2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso; <br /> 3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;<br /> b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;<br /> c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo; <br /> d) l'elenco delle misure, la necessit� delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.�; <br /><br /> b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:<br /><br /> �7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:<br /> a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;<br /> b) la garanzia che: <br /> 1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivit� umana o dell'inquinamento; <br /> 2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualit�, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivit� umana o dell'inquinamento; <br /> c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento; <br /> d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.�;<br /><br /> c) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: �10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:<br /> <br /> a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacit� di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei; <br /> b) l'incapacit� di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attivit� sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le seguenti condizioni: <br /> 1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;<br /> 2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;<br /> 3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la societ�, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile; <br /> 4) per motivi di fattibilit� tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.�. <br /><br />Art. 4. <br />Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196 <br /><br />1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:<br /><br /> a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:<br /> �Per le attivit� di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivit� di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorit�. Per le attivit� previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 pu� essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualit� e dell'agenzia per la quale operano.�;<br /><br /> b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:<br /> �Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.�;<br /><br /> c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente:<br /> �Art. 134-bis (Disciplina delle attivit� autorizzate in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gi� assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorit� del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.<br /> 2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalit� indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.<br /> 3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorit� degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attivit�, nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.�;<br /><br /> d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: �o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa� sono soppresse;<br /><br /> e) all'articolo 135, il sesto comma e' abrogato;<br /><br /> f) all'articolo 136, il secondo comma e' abrogato;<br /><br /> g) all'articolo 138:<br /> 1) dopo il primo comma e' inserito il seguente:<br /> �Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalit� individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.�;<br /> 2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:<br /> �Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attivit�. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.�;<br /> 3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:<br /> �Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualit� di incaricati di un pubblico servizio.�. <br /><br />Art. 5. <br />Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888 <br /><br />1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunit� europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve pi� favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianit� acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attivit� analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parit� rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. <br /><br />Art. 6. <br />Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti. Pocedura di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482 <br /><br />1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:<br /> �4-bis. Il provvedimento con cui l'autorit� competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non pu� essere successivo al 1� ottobre 2008.<br /> 4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1� ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1� ottobre 2008.�.<br /><br />2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la lettera c) e' soppressa. <br /><br />Art. 7. <br />Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204 <br /><br />1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:<br /><br /> a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: �di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, � sono aggiunte le seguenti: �all'articolo 5, comma 15,�;<br /><br /> b) all'articolo 5:<br /> 1) al comma 3 dopo le parole: �di cui al comma 2,� sono inserite le seguenti: �e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta,�;<br /> 2) al comma 15 le parole: �ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),� sono sostituite dalle seguenti: �ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3.�;<br /><br /> c) all'articolo 10, comma 1, le parole: �concordate con i gestori degli impianti� sono sostituite dalle seguenti: �richieste dai gestori degli impianti�. <br /><br />Art. 8. <br /><br />Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284 <br /><br />1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e' sostituito dal seguente:<br /><br /> �Art. 6 (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.<br /> 2. Non e' sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.<br /> 3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui e' vietata la cattura e' sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.�.<br /><br />2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: <br /><br /> �2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro. Tale sanzione e' triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee.�.<br /><br />3. Alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti modificazioni:<br /><br /> a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), dopo la parola: �detenere� sono inserite le seguenti: �attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere�;<br /><br /> b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:<br /> �Art. 26 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.<br /> 2. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.<br /> 3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.<br /> 4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.<br /> 5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.<br /> 6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.<br /> 7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unit� da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).<br /> 8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.�;<br /><br /> c) all'articolo 27, comma 1:<br /><br /> 1) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: �gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;�;<br /> 2) dopo la lettera c), e' inserita la seguente:<br /> �c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.�. <br /><br />Art. 9. <br />Trasferimento alla Federazione russa del diritto di propriet� sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari <br /><br />1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio 1996, n. 69, il complesso architettonico della �Chiesa Russa Ortodossa di Bari�, previo trasferimento dall'ente proprietario allo Stato, e' immediatamente trasferito in propriet� a titolo gratuito alla Federazione russa.<br /><br />2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura. <br /><br />Art. 10. <br />Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri <br /><br />1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonche' le altre strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo. <br /><br />Art. 11. <br />Disposizioni finanziarie <br /><br />1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro 13.946.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti: <br /><br />in migliaia di euro<br />=====================================================================<br /> Accantonamenti | 2008 | 2009 | 2010<br />=====================================================================<br />Ministero della giustizia | 2.273| 5.981| 6.488<br />Ministero degli affari esteri | 1.136| 3.427| 3.145<br />Ministero della pubblica istruzione | 2.014| -| -<br />Ministero per i beni e le attivit� culturali | 314| 1.021| 2.458<br />Ministero dei trasporti | 70| 654| 855<br />Ministero dell'universit� e della ricerca | 1.000| 1.000| 1.000<br />Ministero della solidariet� sociale | 216| -| -<br />2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br /><br />3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. <br /><br />Art. 12. <br />Entrata in vigore <br /><br />1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sar� presentato alle Camere per la conversione in legge.<br /><br /><a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08059d.htm" target="_blank">http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08059d.htm</a>Thu, 17 Apr 2008 05:41:56 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3023&forum=22Re: IL PORTO D'ARMI DELLE GUARDIE GIURATE E' UNA SEMPLICE LICENZA [da Goestaf]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1570&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: IL PORTO D'ARMI DELLE GUARDIE GIURATE E' UNA SEMPLICE LICENZA<br />
E' dura, � veramente dura la vita di chi sceglie di vestire una uniforme che non � una divisa, di portare e dover usare un'arma senza alcuna tutela legislativa, di portare dei gradi che non danno alcun grado di spueriorit� e/o di inferiorit�.<br />Che nasca in fretta un corpo unico della siurezza privatas in Europa, che raggruppi tutte le reat� professionali in tema di sicurezza e di vigilnza privata, cos� da consentire dignit� a chi rischia la propria vita ogni giorno, vedendosela valutare meno della vita di un carabiniere o di un poliziotto.<br />Ma anche le GPG debbono fare la loro parte:<br />strutturarsi in un sistema di associazionismo e di corporativismo che tuteli, difenda e propagandi le esigenze delle Guardie Particolari Giurate.<br />Nonostante i soliti furbi.<br />Nonostante l'ignoranza che regna sovrana in questo paese.<br />Avete tutta la mia solidariet�.<br />Gustavo.<br /><br />Chi fa da se, fa per treWed, 16 Apr 2008 00:29:48 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1570&forum=22Re: Nuove modalit� per rassegnare le dimissioni [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2490&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Nuove modalit� per rassegnare le dimissioni<br />
Link utile:<br /><br /><a href="http://www.lavoro.gov.it/mdv" target="_blank">http://www.lavoro.gov.it/mdv</a>Fri, 4 Apr 2008 15:22:50 +0200http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2490&forum=22Re: CIRCOLARE A CHIARIMENTO DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA [da asterisco]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2579&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: CIRCOLARE A CHIARIMENTO DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA<br />
La circolare del Ministero dell'Interno relativa alla causa c-465/05 della Corte di Giustizia europea, non ha nulla a che vedere con gli operatori della vigilanza privata nell'ambito delle attese di un riconoscimento nei termini di una classificazione che si discosta nella specie da quella risultante e attualmente in essere quale quella di operaio, non ha nulla a che vedere con un riconoscimento giuridico che assimili a qualsiasi titolo la categoria con quella delle forze di polizia, tale formulazione � fatta in ragione dei numerosi e prevalenti post sul sito che ho letto, e della suddetta sentenza del 13 Dicembre 2007 fermo restando l'mpugnabilit� della stessa da parte dello Stato Italiano salvo quanto previsto dalle norme in vigore che potrebbero permetterlo, resta comunque il diritto che stante l'attuale normativa europea dalla cui letteratura si attinge per emanare a suo tempo la sentenza stessa, la quale pu� aver ragione di vederene una di orientamento discordante nel solo caso che i Trattati istitutivi della Comunit� Europea siano modificati, e questo � altamente improbabile. <br /><br />La natura della riforma della vigilanza privata consiste bens� nella sola libert� di stabilimento dell'imprenditore di qualsiasi stato all'interno della comunit�, nel nostro paese sono state individuate delle restrizioni alla libert� di questi diritti, volenti o dolenti ci dovremo adeguare nei tempi per rimuoverle.<br /><br />L'impatto di questo adeguamento � altra discussione.<br /><br />asteriscoMon, 24 Mar 2008 06:45:15 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2579&forum=22Un'interpretazione restrittiva della fattispecie di demansionamento [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2727&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Un'interpretazione restrittiva della fattispecie di demansionamento<br />
Un'interpretazione restrittiva della fattispecie di demansionamento <br /> <br /> di Dalila Loiacono<br /><br />di<br />Dalila Loiacono<br /><br />IL CASO<br />La sentenza 4000/08 (pubblicata nell'arretrato del 23 febbraio 2008) affronta la delicata quanto frequente ipotesi del demansionamento.<br />Tre lavoratori agivano per ottenere la declaratoria di illegittimit� dell'assegnazione a mansioni diverse e dequalificanti rispetto a quelle di assunzione. L'organo giudicante dichiarava il diritto di uno all'inquadramento nella qualifica superiore, ma rigettava le domande proposte dagli altri lavoratori.<br />In sede di appello la sentenza veniva riformata. Veniva respinta la domanda di superiore inquadramento proposta dal primo lavoratore, ma, ritenendo che nel passaggio dalle mansioni di guardia giurata a quelle di operaio vi fosse stata una dequalificazione dei tre lavoratori, veniva dichiarato il loro diritto alla conservazione delle mansioni da ultime assegnate, ovvero all'assegnazione a mansioni equivalenti.<br />La Suprema Corte, a seguito di ricorso del datore di lavoro, cassa tuttavia la pronuncia, basando l'argomentazione su due autonomi rilievi. In primis ritiene in linea di massima giustificata una eventuale dequalificazione, in presenza di contesti aziendali che obblighino la soppressione di posti di lavoro o passaggi alle dipendenze di diversi datori di lavoro. In secondo luogo, con considerazione che per vero sembrerebbe preliminare alla precedente, si rilevava che la natura dequalificante delle mansioni successivamente assunte non poteva essere desunta dalla prevalente manualit� e dalla minore retribuzione delle nuove mansioni. Sottolineava al contrario la Cassazione che il trasferimento ad un diverso settore lavorativo, lungi dal configurare necessariamente una dequalificazione, poteva rappresentare occasione per un ampliamento del bagaglio professionale.<br /><br />QUANDO IL MUTAMENTO DI MANSIONI � DEQUALIFICANTE?<br />Come � noto, a seguito della modifica dell'art. 2103 c.c. da parte dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori, oggi la mobilit� delle mansioni assegnate al lavoratore pu� svilupparsi solo in direzione orizzontale (mansioni equivalenti) o verticale (mansioni superiori), mentre � di regola esclusa la mobilit� verso il basso. Per vero il legislatore non esplicita il concetto di "equivalenza di mansioni", per cui spetta all'interprete individuare gli indici di tale equivalenza, per verificare se il mutamento di mansioni abbia effettivamente rispettato i limiti imposti dall'art. 2103 c.c..<br />La pronuncia de quo non svolge una funzione chiarificatrice in tal senso. � ben vero che l'equivalenza delle mansioni, che condiziona la legittimit� dell'esercizio dello ius variandi, costituisce oggetto di un giudizio di fatto spettante al giudice di merito, tuttavia l'affermazione della Cassazione secondo cui "solo quando le nuove mansioni siano decisamente dequalificanti � possibile un giudizio di dequalificazione" appare francamente affetta da tautologia.<br />Abbandonata la speranza di una definizione chiarificatrice, si possono tuttavia accertare dei punti fermi procedendo a contrario. Si pu� infatti dedurre dalle argomentazioni della Suprema Corte, che non costituiscono elementi sufficienti a provare la dequalificazione, n� la prevalente manualit�, n� la minore retribuzione delle mansioni affidate attraverso l'esercizio dello ius variandi.<br />Quanto all'elemento della manualit�, si dir� in seguito della evoluzione che ha portato a far cadere la tradizionale concezione che riteneva infungibili (Meucci) le mansioni legate dalla comune matrice "manuale" (operaie e ausiliarie) e quelle accomunate dalla comune matrice "concettuale" (mansioni impiegatizie). Basti qui precisare che, caduta la predetta preclusione, non sembra pi� sufficiente il parametro dell'uso delle funzioni intellettive o di quelle manuali, od il maggiore o minore utilizzo di queste ultime, per effettuare un giudizio di equivalenza delle mansioni. Non � dotato di portata efficiente pertanto il rilievo, fatto nel caso di specie, che le mansioni di operaio sono dotate di maggiore manualit� rispetto a quelle di guardia giurata, giacch� l'osservazione non ha carattere dirimente.<br />Per quanto riguarda poi l'elemento retributivo, � ormai pacificamente riconosciuto che l'affermazione perentoria "senza alcuna diminuzione della retribuzione", presente nell'art. 2103 c.c., vada riferita solo alla retribuzione compensativa delle qualit� professionali intrinseche delle precedenti mansioni (Cass. n. 16106 del 2003). Rimangono pertanto comunque estranee a questa valutazione di equivalenza quelle componenti della retribuzione che venivano erogate per compensare le particolari modalit� della prestazione lavorativa precedentemente svolta, in quanto caratteristiche estrinseche non correlate con le qualit� professionali della prestazione stessa, suscettibili di non trovare riscontro nelle successive mansioni. Non � detto che il "valore aggiunto" che veniva attribuito a particolari condizioni di tempo e di luogo nella precedente prestazione, debba trovare corrispondenza anche nelle nuove mansioni.<br />Del resto, come la diminuzione della retribuzione non prova di per s� l'avvenuto demansionamento, cos� allo stesso modo, non basta che due posizioni siano retribuite in misura uguale (c.d. equivalenza retributiva), per poter affermare che le rispettive mansioni siano equivalenti. Una ricostruzione che si limitasse a valutare il persistere della medesima retribuzione per giustificare un mutamento di mansioni finirebbe con il disconoscere la funzione di sviluppo della personalit� che l'ordinamento da sempre riconosce al lavoro e all'incremento professionale (si pensi al caso in cui il datore di lavoro privi in tutto o in parte il lavoratore delle proprie mansioni, impedendogli di sviluppare la propria professionalit�, pur mantenendo invariata la prestazione retributiva).<br />A questo punto, stabilito che non costituiscono indici sufficienti a provare la dequalificazione, n� la prevalente natura manuale, n� la minore retribuzione delle mansioni successivamente svolte, resta da chiedersi in cosa effettivamente consista la dequalificazione, e quali ne siano gli indici.<br />Durante la vigenza del vecchio art. 2103 c.c. per la fungibilit� delle mansioni veniva richiesta una affinit�, tra le vecchie e le nuove mansioni, di carattere meramente oggettivo. Affinch� la mutazione unilaterale delle mansioni da parte del datore di lavoro non risultasse pregiudizievole per il lavoratore, era necessario che quelle successivamente affidate fossero, in s� e per s� considerate, equivalenti alle precedenti.<br />In seguito, con l'affermarsi dell'idea che lo stesso lavoratore abbia il diritto, oltre che il dovere, di sviluppare la propria professionalit�, essendo il luogo di lavoro una "formazione sociale ove si svolge la propria personalit�" (art. 2 cost.), la nozione di equivalenza utilizzata dal nuovo art. 2103 c.c. viene invece coniugata in termini soggettivi, di professionalit�. Il baricentro della disposizione diventa la protezione della professionalit� acquisita dal prestatore di lavoro. Ne discende che l'art. 2103 c.c. ammette s� l'assegnazione del lavoratore a mansioni equivalenti, ma che sono tali solo quelle oggettivamente comprese nella stessa area professionale e salariale e soprattutto che, soggettivamente, si armonizzino con la professionalit� gi� acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto, impedendone comunque la dequalif�cazione o la mortificazione professionale (Cass., sez. un., 7 agosto 1998, n. 7755).<br />Peraltro, se il parametro � quello del mantenimento e lo sviluppo della professionalit� acquisita, ne deriva che non ogni modifica quantitativa delle mansioni si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale; spetter� al Giudice di merito, accertare, di volta in volta, se l'effettuata "sottrazione" di mansioni sia stata tale - per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale - da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore, una sottoutilizzazione delle capacit� dallo stesso acquisite e un consequenziale impoverimento della sua professionalit� (Cass. Civ., 19 maggio 2000, n. 685611).<br />Concludendo: non conta il tipo di attivit� (manuale/intellettuale), non conta la retribuzione, non conta neppure l'aspetto quantitativo dell'attivit� eseguita, conta la professionalit� acquisita, e, anzi, a dar conto della pi� recente giurisprudenza, di quella "acquisibile". La Suprema Corte infatti, e lo dimostra anche in questa occasione parlando di "occasione per ampliare il proprio bagaglio professionale", va optando per una nozione "dinamica", o "potenziale", della equivalenza di mansioni. <br />In questo senso, si pu� dire, rileva non solo quanto il lavoratore gi� fa, ma anche quello che sa fare. Ne consegue che come affermato dalla sent. Cass. Civ. n. 10091 del 2006, "l'esistenza, per cos� dire, di un "minimo comune denominatore" di conoscenze teoriche e capacit� pratiche � condizione necessaria e sufficiente a consentire che il dipendente sia in grado di svolgere le nuove mansioni con la preparazione posseduta. Anzi, il fatto di mutare ramo di attivit�, operando in settori diversi della medesima area professionale, permette finanche al lavoratore d'incrementare ed arricchire il bagaglio di nozioni sviluppato nella fase pregressa del rapporto."<br />Restano peraltro ancora poco chiari i limiti concreti perch� possa parlarsi di equivalenza delle mansioni, e, in relazione a ci�, la questione, di non poco conto, se lo svilupparsi della professionalit� del lavoratore debba essere funzionalizzata alle esigenze dell'individuo o dell'impresa. Tali problematiche appariranno tuttavia pi� chiare alla luce delle considerazioni del prossimo paragrafo.<br />Resta da specificare comunque che un orientamento siffatto, con l'ancorare la professione a parametri incerti e in via di evoluzione (dinamici, si dice), potrebbe essere giustificato anche dal fine pratico di evitare il dilagare di richieste di danno da demansionamento, nonch� da evitare il proliferare di fenomeni di autotutela da parte del lavoratore che sia adibito a mansioni che ritiene inferiori e dequalificanti.<br /><br />DEMANSIONAMENTO COME EXTREMA RATIO<br />Le due questioni, quella attinente all'individuazione delle mansioni equivalenti, cui si faceva cenno, e quella della giustificazione del demansionamento, cui si dedicher� il presente paragrafo, sono strettamente correlate.<br />Come si � detto, la nozione di professionalit� � passata da una concezione statica, ad una dinamica, secondo una concezione che � stata supportata dalla stessa giurisprudenza .<br />Di regola anzi, la giurisprudenza ha mostrato di demandare alla contrattazione collettiva il compito di prevedere percorsi formativi, per creare questa professionalit� potenziale, disciplinando il passaggio del prestatore verso nuove prestazioni, promiscue e vicarie a quelle precedentemente svolte.<br />Fin qui, si potrebbe dire, nulla di strano, e tuttavia la giurisprudenza si � spinta oltre. Con pronunce aspramente criticate dalla dottrina infatti (Cass., Sez. Un., n. 25033/2006, n. 5285/2007, n. 8596/2007, n. 25313/2007) la Suprema Corte ha finito con l'agganciare la professionalit� alla realt� aziendale. Lo sviluppo della professionalit�, e qui troviamo le risposte ai precedenti quesiti, non � stato pi� funzionalizzato al singolo lavoratore, ma alle esigenze dell'impresa.<br />La stessa sentenza delle Sez. Un. 25033/06, con l'affermare che attraverso clausole del contratto collettivo si possa legittimare "una fungibilit� funzionale tra mansioni diverse al fine di sopperire a contingenti esigenze aziendali", ha giustificato una valutazione della professionalit� dei lavoratori non disgiunta dall'interesse dell'impresa a perseguire un efficace e produttivo assetto organizzativo.<br />Pari forza derogatoria � stata inoltre riconosciuta dalla giurisprudenza ai patti di declassamento, tanto che sono stati ritenuti legittimi patti di assegnazione a mansioni di minore rilevanza per improrogabili esigenze aziendali (Cass. 10187/02) , ovvero per la necessit� di limitare le ricadute dannose derivanti da uno sciopero (Cass. 9709/02, che ha reputato non configurabile una condotta antisindacale nel comportamento del datore di lavoro che, in concomitanza di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali, aveva assegnato a mansioni inferiori il personale rimasto in servizio).<br />Si �, addirittura, reputato consentito un mutamento in peius della mansioni a seguito di una deliberazione datoriale unilaterale, sul presupposto che il divieto di una siffatta variazione, non troverebbe applicazione nel caso in cui vi sia una sopravvenienza che non consenta la conservazione della precedente posizione lavorativa n� lo spostamento a mansioni non pregiudizievoli della professionalit� pregressa (Cass. Civ. 4790/04, la Suprema Corte aveva escluso l'applicabilit� dell'articolo 2103 c.c. in riferimento alla posizione di un dipendente delle Poste Italiane che, originariamente inquadrato nel quarto livello con la qualifica di pittore, era stato poi addetto alle mansioni di portalettere, appartenenti alla medesima area funzionale, a seguito di ristrutturazione aziendale che aveva comportato la soppressione delle mansioni di pittore).<br />Ancora, travalicando il predetto confine tra attivit� manuali ed intellettuali, anche il passaggio da mansioni impiegatizie ad operaie veniva ammesso dalla Cassazione a fronte di esigenze organizzative (Cass. n. 25313/2007). In verit�, in relazione al predetto confine tra attivit� impiegatizia ed operaia, vi � da fare una precisazione. Infatti attenta dottrina (Ghera) rileva che la caratteristica prevalenza, nell'una, dell'attivit� intellettuale, nell'altra, dell'attivit� manuale, � andata via via diluendosi nella realt� concreta, tanto che la distinzione tra categoria impiegatizia e categoria operaia finisce con l'essere meramente fittizia, non supportata da reali differenze nelle mansioni tra lavoratori. Proprio in questo senso del resto si spiega l'instaurazione di un nuovo sistema di classificazione professionale, non pi� fondato sulla separazione tra impiegati ed operai (inquadramento unico).<br />Comunque, a prescindere dalle predette considerazioni e tornando al punto, giova sottolineare che non si condivide la tesi dottrinale che condanna tout court un approccio alla problematica del demansionamento che faccia riferimento anche alla realt� aziendale. Certo � che vanno tenute ben distinte le ipotesi in cui il demansionamento sia legato genericamente a delle esigenze di impresa, o se tali esigenze effettivamente erano tali che avrebbero potuto legittimare un licenziamento.<br />Solo in quest'ultimo caso infatti pu� trovare accoglimento quella logica di bilanciamento che vede contrapposti, da un lato il diritto dell'imprenditore ad una razionale ed efficiente gestione delle proprie risorse, dall'altro il diritto del lavoratore a non vedere frustrato il proprio percorso professionale. <br />La conservazione del posto di lavoro � certo un minus rispetto alla garanzia offerta dall'art. 2103 c.c., per cui, in assenza dei requisiti per mantenere il posto di lavoro, tale presidio pu� essere speso a garanzia dell'interesse ad evitare il licenziamento. � condivisibile che le limitazioni dello ius variandi introdotte dall'art. 2103 c.c., nel testo di cui all'art. 13 della legge n. 300 del 1970, non vengano in considerazione nell'ipotesi in cui il trasferimento del lavoratore non consegua ad un atto unilaterale posto in essere dal datore di lavoro nel suo esclusivo interesse, ma costituisca piuttosto una misura precipuamente adottata nell'interesse del lavoratore di evitare la perdita del posto, nell'impossibilit� - non altrimenti ovviabile - di una prosecuzione dell'attivit� lavorativa nella sede di origine. <br />Del resto � lo stesso legislatore che prevede ipotesi in cui, pur di garantire il posto di lavoro al prestatore, questi viene adibito a mansioni inferiori, si pensi alla disciplina relativa ai lavoratori divenuti inabili durante il rapporto lavorativo, che possono essere licenziati solo se risulti impossibile adibirli in mansioni disponibili in azienda, anche se non equivalenti, con la conservazione del trattamento della precedente qualifica(art. 1, co. 7, l. 68/1999), e - in modo ancora pi� significativo in considerazione di quanto interessa in questa sede - alla disciplina attinente i lavoratori esuberanti, il cui licenziamento pu� essere evitato proprio attraverso un accordo collettivo che permetta loro di essere adibiti a mansioni anche inferiori alle precedenti ai fini della conservazione nel posto di lavoro (art. 4, co. 11, D.Lgs 223/91).<br />Nel caso di specie peraltro il comportamento del prestatore di lavoro, che aveva partecipato a corsi di riqualificazione, viene considerato dalla Cassazione, in divergenza con quanto fatto dalla Corte d'Appello, come comportamento concludente, qualificabile come tacito assenso alla conclusione di un patto di declassamento. Si richiama pertanto l'orientamento giurisprudenziale (invero non unanime) sulla legittimit� del cosiddetto. patto di declassamento come alternativa al licenziamento, per cui la modifica in peius delle mansioni del lavoratore non sarebbe illegittima quando sia stata disposta con il consenso del dipendente e per evitare il licenziamento, perch�, in tal caso, la sua diversa utilizzazione non contrasterebbe con le esigenze di rispettare la dignit� della persona, configurandosi anzi come una situazione pi� favorevole di quella ispirata al mero rispetto formale della disposizione, che condurrebbe alla cessazione del rapporto.<br />Dunque, nonostante in realt� l'art. 2103 c.c., regolamentata l'adibizione a mansioni equivalenti o superiori, commini la nullit� di ogni patto contrario, tale disposizione perde di vigenza in relazione al rischio, concretamente sussistente per il lavoratore, di perdere in toto il posto di lavoro. Ne consegue che il patto di declassamento mantiene la sua legittimazione, anche qualora la proposta sia avanzata dal datore di lavoro anzich� dal lavoratore, purch� ovviamente, come rileva Cass. n. 2375/2005, vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo.<br />Specificato che il patto di declassamento deve essere immune da vizi del volere (occorre che l'intento di porre fine al rapporto sia stato serio e giustificato, e non un espediente per ottenere prestazioni lavorative in elusione di una norma imperativa, o frutto di un comportamento doloso da parte del datore di lavoro), bisogna concludere considerando che nel caso di specie, anche in assenza di un consenso da parte del lavoratore, la mera tolleranza avrebbe potuto considerarsi sufficiente, bastando all'uopo anche un atto unilaterale del datore di lavoro.<br />Infatti, come riconosciuto espressamente dalla citata Cass. n. 25313/2007, riconosce che il principio della "cosiddetta ammissibilit� del patto di dequalificazione al fine di evitare il licenziamento, � stato successivamente ampliato al fine di ritenere legittima anche l'assegnazione datoriale unilaterale a mansioni inferiori allo stesso fine , in caso di inabilit� permanente alle mansioni, ed in mancanza di altre equivalenti". <br /><br /><br /><br />CASSAZIONE<br /><br /> <br /> <br /> <a href="http://www.dirittoegiustizia.it" target="_blank">www.dirittoegiustizia.it</a>Tue, 18 Mar 2008 08:21:20 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2727&forum=22Il vincolo delle tariffe prefettizie negli appalti per servizi di vigilanza [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2672&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Il vincolo delle tariffe prefettizie negli appalti per servizi di vigilanza<br />
Verifica dell'offerta economica<br />Il vincolo delle tariffe prefettizie negli appalti per servizi di vigilanza<br />la sentenza<br /><br /><br />Nell�ordinamento giuridico italiano non si rinviene alcuna specifica disposizione normativa, primaria o secondaria, che autorizzi i Prefetti a fissare in via preventiva e con caratteri di generalit�, tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza, con la conseguenza che la violazione di queste ultime non comporta alcun effetto automatico di esclusione dalla gara d'appalto e non spiega effetti sulla valida prestazione dei relativi servizi; le predette tariffe costituiscono esclusivamente canoni di congruit� dei prezzi praticati dagli istituti, ai diversi fini del controllo sulla seriet� e sull�affidabilit� dell�impresa <br />. . . . . .<br /><br />TAR Basilicata, sezione prima<br /><br />Sentenza del 19 gennaio 2008 numero 12 <br /><br />(presidente Camozzi, estensore Pennetti)<br /><br /><br />(. . .) <br /><br />Fatto<br /><br />La ricorrente e la controinteressata hanno partecipato alla gara con procedura negoziata per l�affidamento del servizio di vigilanza presso il presidio ospedaliero di Policoro e la sede centrale di Montalbano Jonico indetta dalla Azienda Sanitaria U.S.L. n. 5 col criterio dell�offerta economicamente piu bassa.<br /><br />All�esito della gara l�offerta della T. risultava essere di euro 15,45 per ora di prestazione mentre quella della ricorrente era di euro 17,10. Di conseguenza il servizio veniva aggiudicato alla T.<br /><br />Avverso tale aggiudicazione, giudicata illegittima dalla ricorrente, si deduce quanto segue:<br /><br />1.-violazione dell�art. 133 e ss. T.U.L.P.S. n. 773/31 e dell�art. 257 comma 4 r.d. n.635/40-violazione dei minimi tabellari disposti dall�U.T.G. di Matera- eccesso di potere per contraddittoriet� , malgoverno dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento.<br /><br />Precisa l�istante che la controinteressata ha offerto un costo orario pari a euro 15,45, al di sotto cioe dei minimi tariffari e dei minimi tabellari disposti dalla Prefettura di Matera con atto del 12/2/05; infatti dalla tabella ivi depositata dalla T. si puo notare che per il servizio relativo al piantonamento fisso, quest�ultima ditta si e impegnata a praticare la tariffa oraria di euro 17,10.<br /><br />La ricorrente poi, dopo aver preso atto del venir meno del precedente sistema di previsione d�un tariffario minimo inderogabile, sostituito dalla previsione di bande di oscillazione dai limiti fissati (cd. Tariffe di legalit� ), sostiene che e possibile per un istituto di vigilanza presentare in una pubblica gara un�offerta inferiore al minimo tariffario indicato nella tabella approvata dal Prefetto, in considerazione anche dell�oscillazione percentuale prevista, ma tale possibilit� deve essere stata preventivamente autorizzata dal competente U.T.G. senza la quale autorizzazione la condotta dell�istituto si rivela illegittima.<br /><br />Cio perche, si sostiene, la legge prevede che l�approvazione sia elemento indispensabile per ottenere l�autorizzazione all�esercizio dell�attivit� di vigilanza in quanto occorre tutelare l�interesse pubblico alla garanzia dell�affidabilit� degli operatori del settore pur nell�ottica della liberalizzazione. Nella fattispecie l�amministrazione, nell�aggiudicare il servizio alla controinteressata, avrebbe quindi violato il principio della necessaria osservanza, da parte degli istituti di vigilanza, delle proprie tariffe di legalit� approvate dall�u.t.g. seppure nell�ambito delle oscillazioni consentite i cui importi massimo e minimo costituiscono limiti invalicabili per la formulazione dell�offerta. Di conseguenza l�offerta della T. inferiore al minimo approvato dall�u.t.g. doveva essere esclusa.<br /><br />Si e costituita l�amministrazione intimata che resiste e deduce l�inammissibilit� e/o improcedibilit� del ricorso per omessa impugnazione dell�atto presupposto (lex specialis della gara) nonche l�infondatezza dello stesso.<br /><br />Si e costituito l�Istituto di vigilanza T. che resiste e deduce l�inammissibilit� e l�infondatezza del gravame.<br /><br />Con ordinanza collegiale n. 62 del 12 settembre 2007 e stata fissata l�udienza di discussione del gravame. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2007 il ricorso e stato ritenuto per la decisione.<br /><br />Diritto<br /><br />Si puo prescindere dall�esame delle eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti atteso che il gravame e infondato nel merito.<br /><br />Il Collegio infatti condivide la prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., IV, 20/9/05 n.4816; IV, 5/9/07 n. 4644) che ritiene che �nell�ordinamento giuridico italiano non si rinviene alcuna specifica disposizione normativa, primaria o secondaria, che autorizzi i Prefetti a fissare in via preventiva e con caratteri di generalit� , tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza, non essendo tali le disposizioni contenute negli articoli 9 e 134 del R.D. 18/6/31 n.773 e 257 del R.D. 6/5/40 n.635, tanto piu che le piu recenti circolari del Ministero degli Interni (che hanno introdotto e configurato il nuovo sistema delle tariffe di legalit� ) si sono preoccupate di chiarire che l�atto di approvazione delle tariffe, mentre impedisce agli istituti di vigilanza di praticare prezzi piu alti di quelli ivi stabiliti, non osta a richiedere prezzi inferiori a quelli minimi; pertanto deve escludersi qualsiasi valenza autorizzativo-prescrittiva dell�atto di approvazione delle tariffe di legalit� , con la conseguenza, per un verso, che la violazione di queste ultime non comporta alcun effetto automatico di decadenza dal titolo e non spiega nemmeno effetti sulla valida prestazione dei relativi servizi e, per altro verso, che le predette tariffe costituiscono esclusivamente canoni di congruit� dei prezzi praticati dagli istituti, ai diversi fini del controllo sulla seriet� e sull�affidabilit� dell�impresa.�.<br /><br />Tanto premesso, nella fattispecie, l�aggiudicazione disposta in favore dell�offerta della controinteressata, recante un ribasso ulteriore rispetto a quello riportato nella tariffa depositata presso la Prefettura, va giudicata legittima. In quest�ottica, di conseguenza, la nota del 21/6/07 (richiamata dal ricorrente nella memoria finale) con cui l�Ufficio Territoriale del Governo di Matera ha respinto la richiesta della controinteressata T. di approvazione della tariffa in deroga per il servizio di piantonamento fisso �de quo� non ha alcun riflesso sull�esito della gara di cui si controverte.<br /><br />L�Azienda Sanitaria, con la memoria del 30/11/07, ha a sua volta precisato di avere valutato positivamente la congruit� dell�offerta della T. e, in assenza di provvedimenti limitativi della<br /><br />attivit� di sorveglianza a carico di detto Istituto da parte dell�autorit� prefettizia, ha appunto attribuito alla stessa l�aggiudicazione dell�appalto.<br /><br />Il ricorso, come gi� detto, va dunque rigettato. Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.<br /><br />P.Q.M.<br /><br /><br />rigetta il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit� amministrativa.<br /><br /><a href="http://www.giurdanella.it" target="_blank">http://www.giurdanella.it</a>Wed, 12 Mar 2008 13:27:02 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2672&forum=22"I bandi per servizi di vigilanza in Italia violano la concorrenza" [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2671&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: "I bandi per servizi di vigilanza in Italia violano la concorrenza"<br />
"I bandi per servizi di vigilanza in Italia violano la concorrenza"<br /><br />dal sito <a href="http://www.giurdanella.it" target="_blank">www.giurdanella.it</a>Wed, 12 Mar 2008 13:19:58 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2671&forum=22Re: L�accertamento del medico fiscale non prevale su quello del medico curante [da Igor]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2615&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: L�accertamento del medico fiscale non prevale su quello del medico curante<br />
Hai fatto bene ad evidenziarlo, visto che molti hanno ancora dei dubbi in proposito e che le aziende continuano a provarci, nonostante la CdC si sia espressa sempre in tal senso.<br />Faccio riferimento alle vertenze dei dipendenti della nostra compagnia aerea di bandiera: ad ogni sciopero i dipendenti venivano precettati ed ogni volta esibivano centinaia di certificati medici, che venivano regolarmente contestati.<br />Purtroppo, non potendo dimostrare che tra tutti quei certificati, alquanto discutibili, non ce ne fosse almeno uno, per cos� dire, "vero", l'INPS ha sempre dovuto accettarli in blocco.<br /><br />IgorFri, 7 Mar 2008 23:24:04 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2615&forum=22Cassazione: rapina in occasione di lavoro? E' infortunio in itinere [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2482&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: rapina in occasione di lavoro? E' infortunio in itinere<br />
Cassazione: rapina in occasione di lavoro? E' infortunio in itinere <br />Il lavoratore che subisce un'aggressione e/o una rapina in occasione dell'attivit� lavorativa pu� pretendere il riconoscimento dell'infortunio in itinere.<br />Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 3776/08) che ha precisato che "la rapina nel corso dell'iter del lavoratore della moto, quale strumento necessario per l'iter stesso, nelle condizioni che danno luogo a tutela dell'infortunio in itinere, costituisce evento protetto".<br />Gli Ermellini hanno infatti evidenzato che la giurisprudenza sul punto si � evoluta ed � giunta a ricomprendere nell'infortunio in itinere, anche quegli eventi (es. aggressioni, rapine ecc.) che i lavoratori possano subire in occasione del lavoro e quindi anche in sede di percorrenza del tragitto per tornare a casa.<br />Secondo la Corte, l'occasione di lavoro "implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attivit� lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo [�] o della totale estraneit� del rischio � che non si richiede essere tipico o normale � all�attivit� lavorativa".<br />Aggiunge la Corte che "il possesso di un bene patrimoniale, quale strumento necessario attraverso il quale si realizza l'iter protetto, suscettibile di essere oggetto di rapina, costituisce il criterio di collegamento con l'iter che rende l'evento in questione tutelabile".<br />Con questa decisione gli Ermellini hanno accolto il ricorso di un lavoratore che, tornando a casa con la sua moto dopo il lavoro (a causa dello sciopero dei mezzi pubblici), era stato aggredito e rapinato della moto da alcuni malviventi.<br />Data: 25/02/2008 - Autore: Cristina Matricardi)<br />Fonte <a href="http://www.studiocataldi.it/" target="_blank">www.studiocataldi.it/</a>Mon, 25 Feb 2008 17:45:13 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2482&forum=22Re: La Corte di Giustizia sugli appalti di vigilanza [da beretta98]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2404&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: La Corte di Giustizia sugli appalti di vigilanza<br />
Io lo conosco bene questo testo, infatti l'ho riportato anche nella stanza dove mensionavo come lavoravano i nostri colleghi in altri paesi, cio� questo testo infatti e quello che compone la sanzione verso l'Italia, la Spagna, la Germania per non aver ancora modificato le normative per il settore della vigilanza.... commentando questo testo io in parte ne condivido i contenuti, ma quando sar� che altri paesi concorreranno con noi, non sar� una cosa bella, tenete presente che c'� anche la Romania che potr�, indistintamente mandare g.p.g. approvate nel loro stato, e tutti sappiamo come approvano le leggi, quali sono i controlli che hanno sui loro cittadini, quindi questi abituati a lavorare con altri stipendi, con altri metodi, poco chiari, noi ci dimenticheremo di andare avanti, chiaramente si tratta di una mia veduta, ma gi� abbiamo visto gli effetti del libero mercato per altri settori, non vedo perch� sar� diverso per il nostro....Mon, 18 Feb 2008 00:00:14 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2404&forum=22Re: Utile per gli obiettori di coscienza [da beretta98]
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LEGGI E SENTENZE:: Utile per gli obiettori di coscienza<br />
IL TESTO DELLA LEGGE..<br /><br />testo in vigore dal: 6-9-2007 <br /><br /><br /> <br /> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno<br />approvato;<br /><br /> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br /><br /> Promulga<br />la seguente legge:<br /> Art. 1.<br /> 1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni,<br />sono apportate le seguenti modificazioni:<br /> a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole:<br />"ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonche'<br />al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110,<br />come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio<br />1990, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle armi<br />e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle<br />persone ovvero non dotati di significativa capacita' offensiva,<br />individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la<br />commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui<br />all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive<br />modificazioni";<br /> b) all'articolo 15:<br /> 1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:<br />"ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di<br />coscienza ai sensi del comma 7-ter";<br /> 2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:<br /> "7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai<br />cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di<br />coscienza ai sensi del comma 7-ter.<br /> 7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno<br />cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo secondo<br />le norme previste per il servizio di leva, puo' rinunziare allo<br />status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione<br />irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che<br />provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale<br />delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari<br />congedati e della leva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo<br />6 ottobre 2005, n. 216".<br /> 2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2,<br />comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1998, n. 230, come<br />modificata dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e'<br />adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore<br />della presente legge.<br /> 3. Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno<br />di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 2,<br />comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n.<br />230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della<br />presente legge.<br /> La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita<br />nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica<br />italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla<br />osservare come legge dello Stato.<br /><br /> Data a Roma, addi' 2 agosto 2007<br /><br /> NAPOLITANO<br /><br /> Prodi, Presidente del Consiglio dei<br /> Ministri<br /><br />Visto, il Guardasigilli: Mastella<br /><br /> LAVORI PREPARATORI<br /> Camera dei deputati (atto n. 197):<br /> Presentato dall'on. Zeller ed altri il 28 aprile 2006.<br /> Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede<br /> referente, il 28 giugno 2006 con pareri della commissione<br /> I.<br /> Esaminato dalla IV commissione il 19 settembre 2006; 18<br /> ottobre 2006; 16-23 e 24 gennaio 2007; 6 febbraio 2007 e 13<br /> marzo 2007.<br /> Esaminato in aula il 16 aprile 2007; 3 maggio 2007;<br /> approvato in un testo unificato con atti C. 206 (Brugger ed<br /> altri) e C. 931 (Benvenuto ed altri) l'8 maggio 2007.<br /> Senato della Repubblica (atto n. 1556):<br /> Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede<br /> referente, l'11 maggio 2007 con pareri della commissione I.<br /> Esaminato dalla 4ª commissione (Difesa), in sede<br /> referente, il 14-19-28 giugno 2007; 3 luglio 2007.<br /> Nuovamente assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in<br /> sede deliberante, il 20 luglio 2007.<br /> Esaminato dalla commissione 4ª ed approvato il 25<br /> luglio 2007.<br /><br /> <br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br /> <br /> <br /> Avvertenza:<br /> Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto<br /> dall'amministrazione competente per materia, ai sensi<br /> dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni<br /> sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei<br /> decreti del Presidente della Repubblica e sulle<br /> pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,<br /> approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo<br /> fine di facilitare la lettura della disposizione di legge<br /> modificata e della quale restano invariati il valore e<br /> l'efficacia.<br /> Nota all'art. 1:<br /> - Si riporta il testo degli articoli 2 e 15 della legge<br /> 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione<br /> di coscienza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15<br /> luglio 1998, n. 163, come modificato dalla presente legge:<br /> �Art. 2. - 1. Il diritto di obiezione di coscienza al<br /> servizio militare non e' esercitabile da parte di coloro<br /> che:<br /> a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni<br /> relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del<br /> testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato<br /> con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive<br /> modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi e dei<br /> materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa<br /> alle persone ovvero non dotati di significativa capacita'<br /> offensiva, individuati con decreto del Ministro<br /> dell'interno, sentita la commissione consultiva centrale<br /> per il controllo delle armi di cui all'art. 6 della legge<br /> 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Ai<br /> cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano<br /> richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da<br /> caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che<br /> il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad<br /> esercitare il diritto di obiezione di coscienza;<br /> b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per<br /> la prestazione del servizio militare nelle Forze armate,<br /> nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di<br /> finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia<br /> penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per<br /> qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;<br /> c) siano stati condannati con sentenza di primo grado<br /> per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o<br /> esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;<br /> d) siano stati condannati con sentenza di primo grado<br /> per delitti non colposi commessi mediante violenza contro<br /> persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi<br /> eversivi o di criminalita' organizzata�.<br /> �Art. 15. - 1. L'obiettore ammesso al servizio civile<br /> decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento<br /> esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le<br /> condizioni ostative indicate all'art. 2.<br /> 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore e'<br /> tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista<br /> per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima<br /> dell'inizio del servizio civile, e per un periodo<br /> corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni<br /> caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza<br /> interviene durante lo svolgimento di questo.<br /> 3. La decadenza e' disposta con decreto del Presidente<br /> del Consiglio dei Ministri su accertamento e richiesta<br /> dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.<br /> 4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini<br /> che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale<br /> richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano<br /> prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute<br /> le condizioni ostative previste dall'art. 2 ovvero quando<br /> essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di<br /> coscienza ai sensi del comma 7-ter.<br /> 5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che,<br /> dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in<br /> proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le<br /> armi e le munizioni richiamate all'art. 2, comma 1, lettera<br /> a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi<br /> presso enti o organizzazioni che siano direttamente<br /> finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e<br /> sistemi di armi.<br /> 6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio<br /> civile e' vietato detenere ed usare le armi di cui all'art.<br /> 2, comma 1, lettera a), nonche' assumere ruoli<br /> imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e<br /> commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle<br /> predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti.<br /> I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non<br /> costituisca piu' grave reato, con le pene previste dal<br /> testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato<br /> con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive<br /> modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di<br /> armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti<br /> dalla presente legge. E' fatto divieto alle autorita' di<br /> pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi<br /> qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle<br /> attivita' di cui al presente comma.<br /> 7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio<br /> civile e' vietato partecipare ai concorsi per<br /> l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei<br /> carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella<br /> Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel<br /> Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego<br /> che comporti l'uso delle armi.<br /> 7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si<br /> applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status<br /> di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.<br /> 7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi<br /> almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in<br /> congedo secondo le norme previste per il servizio di leva,<br /> puo' rinunziare allo status di obiettore di coscienza<br /> presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso<br /> l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a<br /> darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale<br /> delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei<br /> volontari congedati e della leva di cui all'art. 1 del<br /> decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216�.Sun, 10 Feb 2008 00:53:19 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2350&forum=22SALERNO: SENTENZA, ASSOLUZIONE DEL SEGRETARIO PROVINCIALE S.N.G.G. [da Marco Fusco]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2342&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: SALERNO: SENTENZA, ASSOLUZIONE DEL SEGRETARIO PROVINCIALE S.N.G.G.<br />
Il Segretario Provinciale del Sindacato Nazionale Guardie Giurate Francesco Pellegrino, in data odierna � stato assolto "PER NON AVER COMEMSSO IL FATTO" dall'accusa di aver spedito con date non corrispondenti al giorno del rilascio dei certificati di malattia da parte del medico, Dottoressa D'AMATO Annunziata di Nocera Superiore, anch'essa assolta. All'epoca dei fatti Francesco Pellegrino era dipendente dell'Istituto di Vigilanza "LA SUPERVIGILE". Pellegrino esprime tutta la sua soddisfazione per l'esito della causa complimentandosi con l'Avvocato BRUNO RUSSO DE LUCA che ha difeso lo stesso in modo superlativo.Con ironia lo stesso Pellegrino commenta: "Sono dispiaciuto enormente per chi sperava che l'esito del processo a mio carico finisse in modo diverso. <br /><br /><a href="http://sindacatoguardiegiurate.myblog.it/" target="_blank">http://sindacatoguardiegiurate.myblog.it/</a>Fri, 8 Feb 2008 21:06:37 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2342&forum=22CASSAZIONE: I DIPENDENTI DEVONO ESSERE TRATTATI TUTTI NELLO STESSO MODO [da Marco Fusco]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2341&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: CASSAZIONE: I DIPENDENTI DEVONO ESSERE TRATTATI TUTTI NELLO STESSO MODO<br />
Con sentenza dell�8 gennaio 2008, n. 144, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ritenuto che tutti i lavoratori di un�azienda debbano essere soggetti allo stesso trattamento e che l�inflizione di sanzioni conservative ad altri lavoratori per fatti illeciti analoghi comporti, nella valutazione dei giudici, il dovere di ritenere sproporzionato il licenziamento, in mancanza di ulteriori e specifiche ragioni di diversificazione.<br />Quindi, pur rimanendo valido il principio della discrezionalit� per il datore di lavoro (che pu� graduare la sanzione disciplinare nei confronti del dipendente), esso non pu� tradursi in arbitrio e la motivazione alla base del licenziamento deve essere convincente e completa.Fatto e diritto<br />Un dipendente della Telecom Italia era incorso in un licenziamento disciplinare per giusta causa per avere contravvenuto al divieto di inviare messaggi scritti per ragioni personali con l�apparecchio telefonico portatile di servizio.<br />Il dipendente chiedeva l�annullamento di tale licenziamento asserendo che la sanzione era illegittima in quanto non era stato affisso il codice disciplinare ed in quanto la contestazione era stata effettuata tardivamente ed ancora perch� il provvedimento era carente della motivazione e sproporzionato rispetto al fatto.<br />Sia il Tribunale che la Corte d�Appello accoglievano la domanda del dipendente ed il licenziamento veniva annullato, in considerazione anche che per fatti analoghi la datrice di lavoro aveva inflitto una sospensione di tre giorni o addirittura nessuna sanzione (salvo il risarcimento del danno) e che sotto il profilo soggettivo la medesima datrice non aveva provato alcuna ragione di differenziazione.<br />Infine non risultava una recidiva, posto che tutti i fatti contestati e relativi ai due suddetti periodi erano anteriori alla prima lettera di contestazione e dovevano perci� considerarsi come illecito continuato.<br />Contro questa sentenza, la Telecom Italia era ricorsa in Cassazione.La decisione della Corte di Cassazione<br />Per la Cassazione, la societ� aveva asserito la sussistenza della recidiva, ma non aveva illustrato questa tesi, limitandosi a dire di aver dovuto procedere a due contestazioni, relativamente a due diversi periodi in cui il lavoratore aveva commesso l�illecito, per motivi tecnici. Il difetto di motivazione rende inammissibile la censura fatta dall�azienda, la quale non si rivolge contro la vera ragione di esclusione della recidiva.<br />Anche per quanto attiene la contestazione dell�illecito, questa era tardiva rispetto al fatto contestato ed il licenziamento rispetto ai fatti contestati era sproporzionato non con riguardo al solo fatto illecito, ma attraverso il paragone con analoghi fatti commessi da altri dipendenti della stessa impresa, e con le relative lievi sanzioni.<br />Per la Cassazione, la Corte d�appello aveva giustamente valutato il rigetto del licenziamento in quanto la discrezionalit� del datore di lavoro nel graduare la sanzione disciplinare non equivale ad arbitrio e che perci� egli avrebbe dovuto illustrare in forma persuasiva le ragioni che lo avevano indotto a ritenere grave il comportamento illecito del dipendente, tanto da giustificare la pi� grave delle sanzioni, sia per un licenziamento per giustificato motivo oppure per giusta causa.<br />Infatti, la Cassazione ha ritenuto che tutti i lavoratori di un�azienda debbano essere trattati nello stesso modo e che l�inflizione di sanzioni conservative ad altri lavoratori per fatti illeciti analoghi comporti, nella valutazione dei giudici, il dovere di ritenere sproporzionato il licenziamento, in mancanza di ulteriori e specifiche ragioni di diversificazione.Fri, 8 Feb 2008 20:31:12 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2341&forum=22TAR Campania, Napoli, relativa alla necessaria sussistenza del requisito dell'attualit�, [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2337&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: TAR Campania, Napoli, relativa alla necessaria sussistenza del requisito dell'attualit�,<br />
TAR Campania, Napoli, relativa alla necessaria sussistenza del requisito dell'attualit�, in tema di diniego di porto d'armi, dell'affidabilit� del soggetto interessato. <br /><br />Sent. n. 302/08 del 18.1.2008<br /><br /><br />REPUBBLICA ITALIANA<br />TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI<br />QUINTA SEZIONE <br />nelle persone dei Signori:<br />Antonio Onorato Presidente<br />Andrea Pannone Consigliere<br />Michelangelo Francavilla Primo Referendario<br />ha pronunciato la seguente <br />SENTENZA<br />sul ricorso n. 6415/2007 proposto da **, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Biamonte e Assunta Chianese e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli via Duono n. 348,<br />contro<br />l�Ufficio territoriale di governo ed il Ministero dell�interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, domiciliati in Napoli, via Diaz n. 11 presso l�Avvocatura distrettuale dello Stato la quale ex lege li rappresenta e difende in giudizio,<br />per l'annullamento<br />delle note prefettizie 14 ottobre 2007 e 31 ottobre 2007 nn. 494/16 nelle parti in escludono che alla nomina del ricorrente a guardia particolare giurata possa essere aggiunta la licenza di porto di pistola, nonch�, ove occorra, del decreto del Ministro della sanit� 28 aprile 1988 e la circolare del Ministero dell�interno 27 aprile 2007, <br />Visto il ricorso con i relativi allegati,<br />Visto l�atto di costituzione del Commissario intimato,<br />Vista l�ordinanza collegiale istruttoria 6 dicembre 2007 e la documentazione versata dall�Amministrazione al fine di assicuravi ottemperanza,<br />Visti gli atti tutti del giudizio,<br />Relatore alla camera di consiglio del 10 gennaio 2008 il presidente,<br />Uditi i difensori delle parti presenti come da verbale,<br />FATTO e DIRITTO<br />1-Come � stato rappresentato ai difensori presenti alla camera di consiglio fissata per l�esame della domanda cautelare, il ricorso, stante la sua manifesta fondatezza, pu� essere immediatamente definito con sentenza redatta in forma semplificata.<br />2-Dalla piana lettura delle note impugnate e della documentazione acquisita a seguito dell�ordinanza collegiale istruttoria, emerge che nel caso del ricorrente, l�Amministrazione, pur riconoscendo che ricorrono i presupposti per la nomina a guardia particolare giurata, ha escluso la possibilit� di rilasciare anche la licenza di porto di arma per difesa personale nella considerazione che l�interessato <in data 26 settembre 1996 fu segnalato dal C.C. di Piazzola di Nola, ai sensi dell�art. 75 DPR n. 309/1990>, con la conseguenza che il successivo <10 febbraio 1997> <fu ammonito a non fare pi� uso di sostanze stupefacenti>.<br />Null�altro, sicch� nella sua relazione 14 agosto 2007 il Comandante del reparto territoriale ha potuto affermare che <alla luce degli accertamenti evidenziati, non si rilevano a questi atti altri elementi ostativi al rilascio del titolo di polizia de quo>.<br />3-Quanto sopra � sufficiente per dimostrare la fondatezza delle censure con le quali parte ricorrente si duole della circostanza che l�Amministrazione non avrebbe effettuato una valutazione autonoma ed attuale in ordine alla sua condotta, che possa giustificare il giudizio a carico dello stesso di non affidabilit� sul buon uso dei titoli di polizia richiesti. <br />Osserva al riguardo il Collegio che, pur nella latissima discrezionalit� che connota il potere esercitato dall�Autorit� di polizia nella materia, non poteva tuttavia l�Amministrazione prescindere da una valutazione attuale della condotta complessiva dell�interessato, sulla quale eventualmente fondare il giudizio sfavorevole espresso, basandosi invece esclusivamente su una segnalazione dei Carabinieri per uso di sostanze stupefacenti risalente nel tempo, alla quale non era seguito alcun procedimento sanzionatorio ( cfr. Consiglio di Stato sez. IV 2 ottobre 2006 n. 5777, TAR Sicilia Sez. Catania 23 marzo 2007 n. 518 e TAR Campania V Sez. 17 aprile 2007 n. 3777 ) .<br />Dall�istruttoria svolta, e segnatamente dalla sopra descritta nota informativa del Reparto Carabinieri, versata in atti dalla medesima Amministrazione � inoltre emerso che il ricorrente in atto, possiede il requisito di buona condotta <br />N� i termini della questione possono mutare solo perch� il Decreto del Ministero della sanit� 28 aprile 1998 e la circolare del Ministero dell�interno 27 aprile 2007 sottolineano la necessit� di tener conto anche dell�uso occasionale delle sostanze stupefacenti al fine di evitare possibili abusi nell�utilizzo delle armi.<br />Si tratta evidentemente di indicazione che fanno riferimento all�attualit� del presupposto e comunque non assegnano valore automaticamente preclusivo ad un unico episodio verificatosi ben undici anni prima e gi� all�epoca considerato di modesto significato. <br />Per quanto esposto il ricorso deve dunque essere accolto con assorbimento di ogni altra censura e con conseguente annullamento degli atti impugnati limitatamente alla parte in cui escludono la possibilit� che sia rilasciata anche la licenza di porto d�arma.<br />Tanto, facendo salvi gli ulteriori legittimi provvedimenti dell�Amministrazione.<br />Appare equo al Collegio disporre la compensazione delle spese di lite.<br />PQM<br />Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta sezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l�effetto, annulla le note impugnate nella parte in cui escludono la possibilit� che al ricorrente sia rilasciata la licenza di porto d�armi.<br />Spese compensate.<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall�Autorit� amministrativa.<br />Cos� deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 gennaio 2008.<br />IL PRESIDENTE EST<br />(dott. Antonio Onorato)Thu, 7 Feb 2008 21:06:29 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2337&forum=22Re: CASSAZIONE: PER ACCUSARE UN SUPERIORE CI VOGLIONO LE PROVE [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2322&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: CASSAZIONE: PER ACCUSARE UN SUPERIORE CI VOGLIONO LE PROVE<br />
oramai siamo schiavi quindi quello che dice lo schiavo non e vero e quello che dice il padrone e verita' devi provare tutto e loro mai!!Thu, 7 Feb 2008 20:06:14 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2322&forum=22Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate [da ANUBYS]
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LEGGI E SENTENZE:: Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate<br />
Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate (C. 1277 ed abb.). <br />TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL <br />COMITATO RISTRETTO<br />ART. 1 <br />(Finalit� della legge) .<br />1. La presente legge disciplina la prestazione, da parte degli istituti di vigilanza privata delle guardie particolari giurate da essi dipendenti, di servizi di vigilanza e di custodia. <br />2. Chiunque intenda prestare servizi di vigilanza e di custodia in favore di terzi sottoposto alla disciplina dettata dalla presente legge. <br />ART. 2. <br />(Istituti di vigilanza privata). <br />1. Gli istituti di vigilanza privata sono imprese che operano in base a rapporti giuridici di diritto privato. <br />2. Gli istituti di vigilanza privata possono essere costituiti in forma societaria o <br />cooperativa e devono avere come oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attivit� di cui all'articolo 5. <br />ART. 3. <br />(Guardie particolari giurate). <br />1. Sono guardie particolari giurate coloro che, avendo ottenuto l'attestato di qualifica, abbiano prestato giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478. Il giuramento � reso avanti al prefetto o ad altro funzionario delegato, che ne rilascia certificazione. <br />ART. 4. <br />(Natura giuridica). <br />1. La prestazione di servizi di vigilanza e di custodia, di cui all'articolo 1, comma 1, � considerata attivit� privata ausiliaria per la prevenzione ed il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. <br />2. Il servizio svolto dagli istituti di vigilanza privata non costituisce esercizio di pubbliche funzioni. <br />3. Le guardie particolari giurate, nell'esercizio della loro attivit�, rivestono la qualifica di persone incaricate di pubblico servizio e sono tenute ad aderire alle richieste avanzate dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria per ragioni di servizio. <br />ART. 5. <br />(Tipologia delle attivit�). <br />1. Gli istituti di vigilanza privata possono svolgere le seguenti attivit�: <br />a) la vigilanza e la custodia di beni; <br />b) il trasporto, la scorta e la custodia di valuta o di valori; <br />c) la ricezione di allarmi provenienti da beni mobili registrati in movimento. <br />2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni <br /> <br />Pag. 17<br /> <br />dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: <br />a) le tipologie di servizi con le quali gli istituti possono assolvere i loro compiti ed i relativi requisiti essenziali per la sicurezza individuale e collettiva; <br />b) le prestazioni per le quali � richiesto obbligatoriamente l'impiego di guardie particolari giurate armate. <br />ART. 6. <br />(Autorizzazione). <br />1. Per lo svolgimento di ciascuno dei compiti di cui all'articolo 5, i titolari o gli amministratori degli istituti di vigilanza devono avere ottenuto specifica autorizzazione. <br />2. L'autorizzazione di cui al comma 1 pu� essere trasmessa e pu� dare luogo a rapporti di rappresentanza solo se l'acquirente o il rappresentante possiedono i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione. � in ogni caso necessaria l'approvazione dell'autorit� che ha rilasciato l'autorizzazione. <br />3. Competente al rilascio della autorizzazione � il prefetto del capoluogo della regione nella quale l'istituto intende esercitare in modo prevalente la propria attivit�. <br />4. Per gli istituti di vigilanza che intendono esercitare la propria attivit� sull'intero territorio nazionale competente al rilascio della autorizzazione � il Ministro dell'interno. <br />5. Nell'autorizzazione sono indicati i servizi che l'istituto pu� svolgere e gli ambiti territorali in cui gli istituti sono ammessi a svolgere la loro attivit�. <br />6. L'autorizzazione non conferisce diritto all'esercizio di pubbliche funzioni o alla limitazione della libert� individuale. <br />7 � consentito agli istituti di vigilanza di costituirsi in raggruppamenti temporanei di impresa o in consorzi, nel rispetto delle autorizzazioni ottenute. <br />ART. 7. <br />(Requisiti). <br />1. Possono ottenere l'autorizzazione coloro che: <br />a) siano capaci di agire; <br />b) non abbiano riportato condanne a seguito di sentenze definitive passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralit� professionale; <br />c) abbiano capacit� tecnico-professionali acquisite e documentate; <br />d) non abbiano prestato servizio nelle Forze armate o nella Polizia di Stato nei cinque anni precedenti. <br />2. Nella domanda per ottenere l'autorizzazione devono inoltre essere indicati: <br />a) la natura giuridica dell'istituto e la sede legale; <br />b) la composizione societaria nonch� le generalit� complete di tutti i soci nel caso di societ� di capitali e degli amministratori od institori nel caso di societ� cooperative; <br />c) l'ambito di operativit� in relazione all'attivit� da svolgere; <br />d) le finalit� e gli obiettivi di sviluppo, gli investimenti previsti, il progetto esecutivo e le conseguenze sull'occupazione; <br />e) il piano finanziario, le garanzie e il capitale disponibili; <br />f) le tariffe minime dei servizi. <br />3. L'istituto richiedente deve, inoltre, avere provveduto al versamento presso la Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura stabilita dall'autorit� competente al rilascio della autorizzazione con riferimento alle indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 2. <br /> <br />Pag. 18<br /> <br /><br />4. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in ragione dei servizi per i quali l'istituto era autorizzato. <br />5. Dell'avvenuto rilascio della autorizzazione � data comunicazione al prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede. <br />7. Il diniego della autorizzazione deve essere motivato. <br />ART. 8. <br />(Controlli e sanzioni). <br />1. Gli istituti di vigilanza privata non possono svolgere prestazioni per le quali non abbiano ottenuto specifica autorizzazione. <br />2. Qualora sia accertata una violazione del divieto di cui al comma 1, l'istituto deve cessare immediatamente le prestazioni non autorizzate e garantire l'applicazione delle guardie particolari giurate impiegate ai servizi autorizzati. <br />3. Ove permanga la violazione di cui al comma 2, il prefetto la segnala all'autorit� competente al rilascio della autorizzazione in possesso dell'istituto, che provvede alla revoca della stessa. <br />4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere ogni anno all'autorit� che ha rilasciato l'autorizzazione una relazione contenente i dati del personale in servizio e relativi alla formazione dello stesso, il numero ed il tipo di servizi effettuati ed una statistica sui fatti constatati nell'esercizio annuale. <br />5. Gli istituti di vigilanza hanno, altres�, l'obbligo di comunicare tempestivamente all'autorit� che ha rilasciato la autorizzazione le eventuali variazioni intervenute nei requisiti indicati nella domanda. <br />6. La autorizzazione � revocata quando vengono meno le condizioni soggettive che hanno consentito il rilascio o quando emergano circostanze che, se conosciute, avrebbero dato luogo a diniego. <br />7. Qualora intervengano variazioni nei requisiti oggettivi, l'autorit� competente valuta le stesse con riferimento alle direttive ministeriali e, ove sussista una difformit�, la indica all'istituto assegnandogli un termine, pari a sei mesi, per regolarizzare la propria posizione. <br />8. I prefetti assicurano controlli periodici e comunque annuali degli istituti di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7. Le risultanze dei controlli effettuati sono sottoposte all'osservatorio regionale di cui all'articolo 9. <br />9. La cauzione, di cui all'articolo 7, � posta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e dell'inosservanza delle condizioni imposte dalla autorizzazione. Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato. <br />10. La revoca della autorizzazione importa l'immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall'istituto di vigilanza interessato. <br />11. La revoca della autorizzazione � preceduta dalla notifica da parte del prefetto al titolare o legale rappresentante dell'istituto di vigilanza della relativa contestazione motivata assegnando un termine di dieci giorni per la eventuale opposizione. <br />ART. 9. <br />(Commissione nazionale).<br />1. � istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione nazionale che esprime parere su: <br />a) l'adozione di nuove tipologie di servizi; <br />b) i programmi dei corsi di formazione e di riqualificazione per le guardie giurate; <br />c) l'adozione di direttive inerenti le dotazioni, la qualit� delle protezioni, le uniformi, l'armamento, i mezzi di collegamento ed i supporti per le guardie particolari giurate, nonch� relative all'adozione <br /> <br />Pag. 19<br /> <br />e all'uso di dispositivi acustici e visivi e alle agevolazioni per le operazioni di servizio e di emergenza; <br />d) le tariffe dei servizi da adottare nel rispetto degli oneri contrattuali e delle disposizioni vigenti. <br />3. Sono componenti della Commissione: <br />a) il Ministro dell'interno o un suo rappresentante; <br />b) i rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata; <br />c) i rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria comparativamente pi� rappresentative sul piano nazionale. <br />4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. <br />5. Ciascun prefetto del capoluogo di regione provvede ad istituire, entro lo stesso termine di cui al comma 4, un osservatorio regionale, con il compito di: <br />a) monitorare le attivit� della vigilanza privata; <br />b) sottoporre ai prefetti le irregolarit� o le violazioni delle quali sia data conoscenza, perch� siano irrogate le conseguenti sanzioni da parte delle autorit� competenti. <br />6. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma 5: <br />a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della regione; <br />b) un rappresentante per ognuno dei questori della regione; <br />c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio; <br />d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio; <br />e) un rappresentante per ogni sindacato di categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale. <br />ART. 10. <br />(Ruolo delle guardie particolari giurate).<br />1. � istituito il ruolo regionale delle guardie particolari giurate. L'iscrizione al ruolo e la permanenza nello stesso sono subordinate al possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dell'attestato di qualifica. <br />2. Gli istituti di vigilanza privata possono assumere come guardie particolari giurate soltanto gli iscritti al ruolo di cui al comma 1. <br />3. L'addestramento della guardia particolare giurata concernente l'uso delle armi � affidato alle sezioni di tiro a segno nazionale, ai sensi della legge 28 maggio 1981, n. 286. <br />4. La autorizzazione di porto di armi a tassa ridotta � rilasciata all'iscritto al ruolo regionale che comprovi l'avvenuta assunzione da parte di un istituto che attesti la sua destinazione a compiti di vigilanza e di custodia armata ed � ritirata all'atto della cancellazione dal ruolo regionale di cui al comma 1. <br />ART. 11. <br />(Formazione). <br />1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il programma per i corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di guardia giurata, nonch� le modalit� di svolgimento dei corsi e di verifica del risultato raggiunto da ogni candidato. Sono, altres�, stabilite le modalit� di riqualificazione del personale gi� dipendente dagli istituti di vigilanza. <br />2. I corsi di formazione rientrano nelle competenze delle regioni. <br /> <br />Pag. 20<br /> <br /><br />3. Per potere accedere al corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di guardia giurata occorre avere documentato il possesso dei seguenti requisiti: <br />a) avere raggiunto la maggiore et�; <br />b) avere conseguito il titolo di studio previsto per le scuole dell'obbligo; <br />c) non avere riportato condanna per delitto non colposo; <br />d) essere in possesso del certificato di buona condotta; <br />e) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea. <br />ART. 12. <br />(Vigilanza). <br />1. La vigilanza sulle modalit� di espletamento del servizio delle guardie particolari giurate e sui relativi livelli di sicurezza � esercitata dal questore, ai sensi delle disposizioni del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, nonch� ai sensi del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526. <br />ART. 13. <br />(Disciplina transitoria). <br />1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che abbiano gi� destinato guardie particolari giurate alle attivit� indicate all'articolo 5, devono conformarsi alle disposizioni della legge medesima, nel termine di un anno. <br />2. Le guardie particolari giurate gi� in servizio presso gli istituti di vigilanza ottengono l'attestato di qualifica con la sola frequenza di un corso di riqualificazione professionale. <br />3. Gli istituti di vigilanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gi� ottenuto rilascio della autorizzazione, possono ottenerne, una sola volta, una proroga annuale, qualora permangano le condizioni che hanno dato luogo al rilascio. Alla scadenza della proroga sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente legge.<br />ALLEGATO 1 <br />Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate (C. 1277 ed abb.). <br />EMENDAMENTI<br />ART. 7. <br />Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: <br />L'autorit� competente al rilascio dell'autorizzazione pu� avviare la procedura di revoca di cui al comma 6 dell'articolo 8 anche sulla base di segnalazioni pervenute da altre autorit� che abbiano effettuato controlli sugli istituti di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni. <br />7. 3.(Nuova formulazione) Rivolta, Maselli. <br />ART. 8. <br />Al comma 8 sostituire il primo periodo, con il seguente: <br />I prefetti assicurano, anche in collaborazione con altre autorit� dello Stato, controlli periodici e comunque almeno annuali degli istituti di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7. <br />8. 3.(Nuova formulazione) Rivolta, Maselli. <br />Dopo l'articolo 8 inserire il seguente: <br />Art. 8-bis. <br />(Tesserino di riconoscimento). <br />1. Con decreto del Ministero dell'interno � approvato il tesserino di riconoscimento, rilasciato dal prefetto competente, con fotografia in uniforme, di cui sono riportati gli estremi personali della guardia particolare giurata ed annotati gli estremi dell'attestato di qualifica. <br />8. 01.(Nuova formulazione) Palma. <br />ART. 9. <br />Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: <br />b) i programmi dei corsi di formazione generale, dei corsi di formazione specializzata e di riqualificazione per le guardie giurate. <br />9. 1.Rivolta, Maselli. <br />Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo: <br />Art. 9-bis. <br />(Albo nazionale). <br />1. Presso il Ministero dell'interno � tenuto e costantemente aggiornato l'albo nazionale unico degli istituti di vigilanza privata. <br />2. Fanno parte dell'albo nazionale tutti gli istituti di vigilanza privata in regola con le disposizioni della presente legge. <br />9. 01.Palma. <br /> <br />Pag. 20<br /> <br />ART. 10. <br />Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: <br />1-bis. Le eventuali specializzazioni della guardia giurata devono essere indicate con l'iscrizione al ruolo e sono subordinate al mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti, pena la cancellazione delle stesse pur rimanendo valida l'iscrizione al ruolo. <br />10. 2.(Nuova formulazione) Rivolta, Maselli. <br />ART. 11. <br />Dopo l'articolo 11 inserire il seguente: <br />Art. 11-bis. <br />(Formazione ed aggiornamento professinali). <br />1. La guardia particolare giurata deve esercitarsi, almeno una volta ogni anno, in un poligono di tiro delle Forze di polizia o delle Forze armate, utilizzando le armi in dotazione od analoghi modelli. <br />11. 01.(Nuova formulazione) Palma. <br />Al comma 1, dopo le parole: guardia giurata aggiungere le seguenti: e il programma per i corsi di specializzazione. <br />11. 3.Rivolta, Maselli. <br />ART. 12. <br />Dopo l'articolo 12, inserire il seguente articolo: <br />Art. 12-bis. <br />(Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro). <br />1. Gli istituti di vigilanza privata sono tra i soggetti destinatari della previsione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. <br />2. Prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il Ministro dell'interno sente la Commissione nazionale e le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative delle guardie particolari giurate, provvedendo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. <br />12. 01.Palma.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />ALLEGATO 2 <br />Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate (C. 1277 ed abb.) <br />EMENDAMENTI <br />ART. 9. <br />Aggiungere, in fine, il seguente comma: <br />5. La partecipazione alla Commissione nazionale di cui al comma 1 e all'osservatorio regionale di cui al comma 4 avviene a titolo gratuito. Dal funzionamento di tali organismi non derivano comunque oneri a carico del bilancio dello Stato. <br />9. 3.Il relatore. <br />ART. 11. <br />Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente: <br />b) aver adempiuto l'obbligo scolastico. <br />11. 5.Il relatore. <br />ART. 13. <br />Aggiungere, in fine, il seguente articolo: <br />Art. 14. <br />Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. <br />13. 01.Il relatore.<br /><br /><br /> <br /><br /><br /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil46abb42554ca2.gif" alt="" />Wed, 30 Jan 2008 05:51:28 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2247&forum=22Re: Un anno di reclusione per chi crea un account di posta elettronica con falsa identit� [da beretta98]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2197&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Un anno di reclusione per chi crea un account di posta elettronica con falsa identit�<br />
"" mi s� di aver gi� risposto "" forse dall'altra parte... comunque ribadisco che ben vengano certe sentenze, ma tutti sappiamo che sotto i due anni circa di reclusione non c'� detenzione, magari l'anno in carcere se lo farebbero davvere forse qualcuno ci penserebbe molto ma molto di pi�..Thu, 24 Jan 2008 01:33:53 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2197&forum=22Nuovo part-time: pi� diritti, ma meno flessibilit� [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2198&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Nuovo part-time: pi� diritti, ma meno flessibilit�<br />
La legge 24 dicembre 2007, n. 47, recante 'Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivit�' (di seguito anche 'Pacchetto Welfare') modifica nuovamente il decreto 25 febbraio 2000, n. 61, recante norme sul lavoro a tempo parziale. <br />Il 'Pacchetto Welfare' interviene sulla regolamentazione delle clausole elastiche e flessibili, sulla regolamentazione della trasformazione del rapporto di lavoro e, infine, introduce una nuova tipologia di diritto di precedenza. <br /><br />Le clausole di flessibilit� - Il decreto legislativo 276/2003 (c.d 'riforma Biagi') aveva modificato la disciplina contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2000, conferendo, secondo alcuni, un potere troppo ampio al datore di lavoro di modificare l'orario pattuito con il lavoratore, grazie e soprattutto ad una nuova regolamentazione delle clausole elastiche e flessibili. <br /><br />Al riguardo, si ricorda che l'adozione di clausole flessibili e/o elastiche permette di superare la rigida collocazione e la rigida misura oraria della prestazione lavorativa indicata nel contratto individuale di lavoro1. <br /><br />Infatti, la stipulazione della clausola flessibile permette al datore di lavoro di variare la collocazione temporale dell'orario di lavoro rispetto a quella contrattualmente stabilita, mentre grazie alla clausola elastica la prestazione lavorativa pu� essere variata in aumento. Tale clausola si differenzia dalla clausola flessibile perch� non concerne dunque, semplicemente, la collocazione del monte ore concordato ma attiene invece alla possibilit� di ampliare il numero di ore concordato2. <br /><br />Fino al 31 dicembre 2007 anche in assenza di contratti collettivi, datore di lavoro e prestatore di lavoro potevano concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili3. In questa ipotesi, come specificato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con del 18 marzo 2004, n. 9, le parti dovevano regolamentarne condizioni e modalit�, stabilire le forme e la misura delle compensazioni economiche, nonch� individuare i limiti entro cui fosse legittimo il ricorso al lavoro elastico. Inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro applicasse un contratto collettivo che non regolamentasse il lavoro flessibile e/o elastico, lo stesso poteva mutuare la regolamentazione contenuta in un contratto diverso da quello applicato, indicando espressamente quale fosse il contratto collettivo cui intendeva far riferimento. <br /><br />Il 'Pacchetto Welfare', novellando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2000, subordina la possibilit� di adozione di tali clausole alla 'volont� collettiva'. Infatti, affinch� le parti del contratto di lavoro possano stipulare clausole elastiche e/o flessibili, � necessario che siano espressamente previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi� rappresentative sul piano nazionale.<br />Inoltre, ora esclusivamente agli stessi contratti collettivi � affidato il compito di stabilire : <br />- condizioni e modalit� in relazione alle quali il datore di lavoro pu� modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;<br />- condizioni e modalit� in relazioni alle quali il datore di lavoro pu� variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;<br />- i limiti massimi di variabilit� in aumento della durata della prestazione lavorativa. <br /><br />Per ci� che concerne le clausole stipulate ante 1 gennaio 2008, anche in assenza di regolamentazione collettiva esse sono valide ed efficace e resteranno tali sino a quando non interverr� una causa di estinzione del rapporto4. <br /><br />Infine, il preavviso, nel rispetto del quale il datore di lavoro pu� esercitare le clausole, passa, fatte salve le intese tra le parti, da due a cinque giorni5. <br /><br />Trasformazione del rapporto di lavoro - E' riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacit� lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unit� sanitaria locale territorialmente competente. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni pi� favorevoli per il prestatore di lavoro <br /><br />Invece, � riconosciuta la priorit� della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale : <br />- ai lavoratori che assistono quotidianamente un familiare o un convivente affetti da patologie oncologiche alla quale � stata riconosciuta una percentuale di invalidit� pari al 100 per cento, con necessit� di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;<br />- su richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di et� non superiore agli anni tredici; <br />- su richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente portatore di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. <br /><br />Diritto di precedenza - A favore del lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, viene introdotto il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale7. Per ci� che concerne i criteri con i quali individuare le mansioni equivalenti si deve far riferimento alla consolidata giurisprudenza di legittimit�8.<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />NOTE<br />1l'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 61/2000 stabilisce che nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;<br />2cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 marzo 2004, n. 9; <br />3comma 2-ter dell'articolo 8 decreto legislativo n. 61/2000 abrogato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 47<br />4si veda circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 1/2008<br />5comma 8 articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 cos� come modificato ed integrato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 47<br />6nuovo articolo 12-bis decreto legislativo n. 61/2000 cos� come modificato ed integrato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 47<br />7nuovo articolo 12-ter decreto legislativo n. 61/2000 introdotto dalle legge 24 dicembre 2007, n. 47<br />8tra le numerose decisioni, Cass. 15 febbraio 2003, n. 2328; Cass. 2 ottobre 2002, n. 14150; Cass. 1� settembre 2000, n. 11457Thu, 24 Jan 2008 01:05:05 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2198&forum=22Re: Cassazione: l'offesa alla professionalit� di un lavoratore � reato e da diritto al risarcimento [da ombra42]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2168&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: l'offesa alla professionalit� di un lavoratore � reato e da diritto al risarcimento<br />
Ogni tanto si legge una buona sentenza.Tue, 22 Jan 2008 19:27:51 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2168&forum=22Re: Rischia il carcere chi crea un'email falsa [da beretta98]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1843&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Rischia il carcere chi crea un'email falsa<br />
Molto bene, sarebbe veramente bello se gli anni di galera se li farebbe dentro, ma sappiamo che le condanne inferiori a 2 anni circa non c'� detenzione ma si traducono a piede libero, comunque fa piacere un po di regole..<br /><br />Chi di voi non � un maschio lo dica subito!!!!! e mi mandi una foto!!!Tue, 22 Jan 2008 02:01:29 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1843&forum=22Re: Lavori usuranti, l'errore del governo [da Igor]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1747&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Lavori usuranti, l'errore del governo<br />
Alla faccia delle contraddizioni.<br />Per l'Ispettorato del Lavoro viene considerato "lavoro notturno" quello prestato dalle 22.00 alle 06.00.<br />In base alla legge, lo stesso Ispettorato, pu� elevare sanzioni amministrative, agli IVP, qualora uno o pi� dipendenti effettuino oltre le quattro ore di "straordinario notturno" in questa fascia oraria.<br />Non si finisce mai di imparare ...<br /><br />IgorMon, 21 Jan 2008 08:33:51 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1747&forum=22Re: Via lo scalone, arrivano gli scalini -Calcolate la vostra pensione [da bodyguard]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2121&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Via lo scalone, arrivano gli scalini -Calcolate la vostra pensione<br />
Interessante , non conoscevo le modalit�.<br />Chiss� come varier� quando sar� il nostro turno..Thu, 17 Jan 2008 10:38:50 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2121&forum=22Surroga primo dei non eletti [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2075&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Surroga primo dei non eletti<br />
UN ISCRITTO DI CUI MANTERRO' L'ANONIMATO MI HA POSTO QUESTO QUESITO:<br /><br />surroga primo dei non eletti<br /><br />Innanzi tutti ti faccio a te e a tutte le guardie giurate d'Italia i miei migliori auguri di un felice e presperoso 2008.<br /> <br />premetto che attualmente vi sono delle divergenze tra il sottoscritto e l'amministrazione.... della societ� dove lavoro.<br />sono socio di una cooperativa di vigilanza privata, e pertanto circa tre mesi fa ci sono state le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, ed io mi sono canditato per il consiglio di amministrazione, purtroppo sono risultato il primo dei non eletti. Alla fine del mese di dicembre e precisamente il 27, il consiglio si � riunito per le dimissioni di un consigliere e, a seguito di ci� sia l'avvocato che un sindaco si pronunciarono asserrendo che si doveva procedere alla surroga tramite il primo dei non eletti, in quando lo statuto dice: che in caso di decadenza o di rinuncia di un consigliere si procede come previsto dall' art. 2386 del c.c. I consiglieri hanno fatto orecchie da mercate, ed hanno proceduto alla sostituzione del consigliere a mezzo cooptazione con socio che non si era neanche canditato alle elezioni. Tutto questo al fine di rimanere integra la maggioranza. Siccome sono fermamente convinto che la cooptazione sia un'atto illeggittimo in quanto non prevista nello statuto della societ�, chiedo all'esperto di farmi conoscere se vi siano normative vigenti riferite alla surroga del primo dei non eletti, in quanto � mia intenzione impugnare la delibera, e quando tempo ho per l'impugniazione. In giro ho chiesto ma mi hanno risposto con un NI.<br />Ti saluto, � ti chiedo scusa se ogni tanto ti disturbo.Fri, 11 Jan 2008 16:52:43 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2075&forum=22Per le detrazioni i dipendenti dovranno presentare la richiesta all'azienda [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2057&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Per le detrazioni i dipendenti dovranno presentare la richiesta all'azienda<br />
Per le detrazioni i dipendenti dovranno presentare la richie<br /><br /><br />ILSOLE24ORE.COM Norme e Tributi ARCHIVIO <br />Per le detrazioni i dipendenti dovranno presentare la richiesta all'azienda<br />di Enzo De Fusco <br /><br />Gestione pi� complessa a partire dal 2008 per lavoratori e aziende in materia di detrazioni di lavoro dipendente e per carico di famiglia. Il lavoratore dovr�, infatti, presentare ogni anno alla propria azienda un'apposita dichiarazione se vuole beneficiare delle detrazioni di imposta per il rapporto di lavoro e per i familiari a carico.<br />Questo potr� comportare per il sostituto di imposta un aggravio di lavoro per gestire il rapporto con il dipendente visto che fino allo scorso anno questa dichiarazione doveva essere presentata solo al verificarsi di variazioni delle condizioni previste. <br />La necessit� della presentazione annuale della dichiarazione � prevista dalla legge Finanziaria 2008 (legge 244/2007) all'articolo 1, comma 221 che introduce importanti modifiche per la gestione fiscale dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi.<br />Il lavoratore in relazione a queste ultime tipologie di rapporti di lavoro ha diritto che il sostituto di imposta applichi due specifici benefici fiscali: il primo, riguarda la detrazione di imposta spettante per il solo fatto di essere un dipendente o un collaboratore; il secondo, riguarda una detrazione di imposta in presenza di familiari a carico.<br />La novit� introdotta dalla Finanziaria 2008 riguarda proprio le modalit� con cui possono essere richieste queste detrazioni al proprio datore di lavoro. In particolare, da quest'anno � stabilito che il lavoratore dipendente o il collaboratore per beneficiare delle detrazioni di imposta, comprese quelle per i familiari a carico, deve dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza nonch� il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce delle detrazioni.<br />Proprio in relazione a questa novit� le aziende in questi giorni potrebbero consegnare il nuovo modulo (si veda nella pagina un fac-simile con le modalit� di compilazione), il quale deve essere compilato dai lavoratori e consegnato in tempo utile per il calcolo dei prossimi stipendi. Infatti, salvo una interpretazione pi� estensiva da parte dell'agenzia delle Entrate (comunque, non prevista dalla norma), da quest'anno la consegna del modulo costituisce una condizione essenziale affinch� il datore di lavoro possa applicare i benefici fiscali.<br />In passato, invece, questa dichiarazione doveva essere acquisita generalmente all'inizio del rapporto, fermo restando l'obbligo del lavoratore di comunicare nel corso dello stesso contratto eventuali variazioni che incidessero nella determinazione delle detrazioni spettanti.<br />Un'altra novit� riguarda le informazioni che devono essere contenute nel nuovo modulo. Per la prima volta � necessario che il lavoratore indichi anche i codici fiscali dei soggetti per i quali si intende beneficiare delle detrazioni di imposta. In questo modo l'amministrazione finanziaria affina le tecniche di controllo per evitare che il lavoratore richieda detrazioni per familiari che non hanno le condizioni per essere considerati a carico.<br />Occorre, inoltre, ricordare chei cittadini extracomunitari che richiedono al sostituto d'imposta le detrazioni per familiari non residenti in Italia devono presentare oltre alla specifica dichiarazione, la documentazione attestante lo status di familiare a carico mediante:<br />- documentazione originale prodotta dall'autorit� consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;<br />- documentazione con apposizione di un'annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorit� per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (per l'elenco dei paesi vedere il seguente link: <a href="http://itra.esteri.it/Visualizza.asp?ID=47163" target="_blank">http://itra.esteri.it/Visualizza.asp?ID=47163</a>); <br />- documentazione validamente formata dal Paese d'origine, in base alla normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.<br />Percorso pi� semplice nell'ipotesi di figli residenti in Italia �, invece, sufficiente la certificazione dello stato di famiglia dal quale risulti l'iscrizione nelle anagrafi della nostra popolazione.Wed, 9 Jan 2008 19:17:46 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2057&forum=22Re: tabella assegni familiari [da alex69]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2052&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: tabella assegni familiari<br />
ok admin...Wed, 9 Jan 2008 16:35:55 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2052&forum=22Legge Finanziaria 2008: il testo definitivamente approvato [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1919&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Legge Finanziaria 2008: il testo definitivamente approvato<br />
Legge Finanziaria 2008: il testo definitivamente approvato<br />Disegno di legge definitivamente approvato il 21.12.2007<br />La nuova manovra del Governo si articoler� su un dato complessivo di 16,3 miliardi lordi: � quanto prevede la Legge Finanziaria 2008 definitivamente approvata dal Senato (162 s� e 153 voti contrari) il 21 dicembre 2007.<br /><br /><br />Il provvedimento contiene una serie di interventi strutturali mirati all'equit� e allo sviluppo. Le principali misure della manovra riguardano:<br /><br />Cinema: agevolazioni fiscali (credito d'imposta) ad imprese di produzione e di distribuzione cinematografica, nel primo caso l'80% delle risorse deve essere impiegato sul territorio nazionale; <br />Class Action: viene introdotta in Italia la possibilit� per i consumatori di intentare cause collettive ma con un filtro preventivo dei giudici, che dovranno bloccare le eventuali richieste pretestuose o strumentali; <br />Comunit� montane: passa a 500 metri (600 per i comuni alpini) il limite minimo di altezza rispetto al livello del mare per le comunit� montane, con una notevole riduzione delle stesse. Il risparmio stimato � di circa 67 milioni di euro; <br />Consigli circoscrizionali: eliminati quelli dei Comuni con meno di 250 mila abitanti; <br />Consiglieri comunali e provinciali: riduzione del numero in proporzione agli abitanti; <br />Ici: riduzione della base imponibile dell�1,33% fino ad un massmo di 200 euro per la prima casa; <br />Indennit� parlamentari: fissato un tetto massimo per l'incremento dell'indennit� retributiva spettante ai membri del Parlamento italiano; <br />Irap: riduzione dell'aliquota ordinaria dal 4,25% al 3,9%; <br />Ires: riduzione dell'aliquota dal 33% al 27,5%; <br />Irpef autonomi: per gli autonomi che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro viene stabilit� un'aliquota del 20% come unica tassa, con l'esenzione da iva ed irap e l'esonero dagli studi di settore; <br />Locazioni: sconti fiscali per chi ha un reddito non superiore a 15.443,71 euro (300 euro di sconto l'anno) e non superiore a 30.987,41 euro (150 euro di sconto); <br />Ristrutturazioni edilizie: proroga di altri 3 anni per la detrazione Irpef del 36%.<br /><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=38460" target="_blank">Il testo completo.</a>Sun, 23 Dec 2007 02:47:57 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1919&forum=22Periodo di prova: mansioni diverse da quelle pattuite [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1899&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Periodo di prova: mansioni diverse da quelle pattuite<br />
Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 25301 del 5 dicembre 2007<br />Periodo di prova: mansioni diverse da quelle pattuite<br />Il rapporto si converte a tempo indeterminato<br />Con sentenza del 5 dicembre 2007, n. 25301, la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha stabilito che il recesso del datore durante il periodo di prova � illegittimo nel caso che il dipendente sia stato adibito a mansioni diverse da quelle pattuite nel periodo di prova stesso.<br />La Corte di Cassazione, al riguardo, ha fatto presente che, nel caso di recesso dopo la scadenza della prova o di recesso imputabile a motivo illecito o in caso di assegnazione a mansioni totalmente diverse, il rapporto deve considerarsi a tempo indeterminato con tutte le conseguenze derivanti.<br />Parimenti, qualora vengano assegnate al dipendente mansioni che non coincidono con quelle per cui il dipendente � stato assunto, questi ha diritto alla prosecuzione della prova o al risarcimento del danno.<br />Secondo la Corte si Cassazione, peraltro, il rapporto deve considerarsi a tempo indeterminato per la totale diversit� delle mansioni cui il dipendente � stato adibito rispetto a quelle contenute nel patto di prova. Ne consegue che il recesso debba essere supportato da giusta causa e che, in sua mancanza, il dipendente debba essere reintegrato nel posto di lavoro e debba ricevere, a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate.<br /><br />Fatto e diritto - Un dipendente aveva citato l�azienda dove lavorava chiedendo venisse dichiarata la illegittimit� del recesso intimatogli dalla stessa durante il periodo di prova e, quindi, il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o la reintegra nel posto di lavoro. <br />Il Tribunale rigettava la domanda del dipendente riconoscendo solo una esigua somma titolo di credito di lavoro. La Corte d'appello, invece, aveva dichiarato illegittimo il recesso e condannato la societ� a pagare, a titolato risarcitorio, una somma maggiore di quella statuita nel primo grado di giudizio.<br />La Corte d'appello, infatti, aveva fatto notare che nel patto di prova devono essere indicate le mansioni su cui la prova si deve svolgere ma, nella specie, erano state indicate nel contratto le mansioni di guardia giurata, mentre era incontestato che, di fatto, il dipendente avesse svolto attivit� di autista, fattorino e cameriere, ancorch� la societ� avesse invocato a suo favore la circostanza dello svolgimento anche di talune incombenze domestiche.<br />Nel caso di adibizione a mansioni diverse da quelle pattuite, infatti, il recesso durante il patto di prova deve ritenersi illegittimo. <br />Per la Corte d�appello, tale illegittimit� comporta che, nel caso di recesso dopo la scadenza della prova o di recesso imputabile a motivo illecito, oppure in caso di assegnazione a mansioni radicalmente diverse, il rapporto debba considerarsi a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze del caso, ivi compreso il diritto alla reintegra nel posto di lavoro. Nel caso, invece, di assegnazione a mansioni non coincidenti con quelle di assunzione, il lavoratore avr� diritto, ove possibile, alla prosecuzione della prova, oppure al risarcimento del danno.<br />Nella specie, il lavoratore si era dimesso dal precedente posto per lavorare presso l�azienda, valutando il periodo medio di disoccupazione e il danno doveva quantificarsi nella misura di cinque mensilit� di retribuzione.<br /><br />La decisione della Corte di Cassazione - La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di assegnazione a mansioni radicalmente diverse da quelle pattuite, il rapporto deve ritenersi trasformato a tempo indeterminato, con conseguente applicazione della regola per cui il recesso deve essere sorretto da giusta causa, pena, in mancanza, la reintegra nel posto di lavoro ed il pagamento, a titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni maturate.<br /><br />Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 25301 del 5Thu, 20 Dec 2007 16:10:25 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1899&forum=22Il capo pu� spiare le e-mail dei dipendenti. [da ombra42]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1892&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Il capo pu� spiare le e-mail dei dipendenti.<br />
La pronuncia su un caso di licenziamento di un'impiegata. La Cassazione: il datore di lavoro che conosce le password <br />in virt� delle norme aziendali non � punibile.<br /><br />ROMA - Il datore di lavoro pu� leggere le e-mail aziendali dei dipendenti, senza rischiare una condanna penale, a una sola condizione: che l'impresa abbia imposto la comunicazione della password del Pc e della posta al superiore gerarchico. � quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 47096, ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Torino contro l'assoluzione pronunciata dal Tribunale piemontese nei confronti di un datore di lavoro che aveva letto le e-mail aziendali di una dipendente, poi licenziata per via dei contenuti. <br /><br />LE MOTIVAZIONI - Nel ricorso alla Suprema corte la pubblica accusa ha lamentato il presupposto sul quale si � fondata l'assoluzione e cio� la rilevanza della propriet� aziendale del mezzo di comunicazione violato. La Suprema corte non ha condiviso questa tesi perch� in azienda era prescritta ai dipendenti �la comunicazione, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico�, della password. Infatti, si legge nelle motivazioni, l�articolo 616 del Codice penale punisce �la condotta di chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta�. Sicch�, spiega ancora il Collegio, �quando non vi sia sottrazione o distrazione la condotta di chi si limita a prendere cognizione � punibile solo se riguarda corrispondenza chiusa. Detto ci�, chiariscono ancora i giudici della V Sezione penale, �� indiscussa l'estensione della tutela anche alla corrispondenza informatica o telematica, deve tuttavia ritenersi che tale corrispondenza possa essere qualificata come chiusa solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all'accesso ai sistemi informatici�. Insomma, ci� che fa cadere la responsabilit� penale � la legittimazione all�uso del sistema informatico o telematico che pu� dipendere �non solo dalla propriet�, ma dalle norme che regolano l�uso degli impianti. E quando in particolare il sistema telematico sia protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongono della chiave informatica dell�accesso�. Ed � proprio questo il caso: le password poste a protezione dei computer e della corrispondenza di ciascun dipendente, �dovevano essere a conoscenza anche dell�organizzazione aziendale, essendone prescritta la comunicazione, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico, legittimato a utilizzarla per accedere al computer anche per la mera assenza del dipendente�.<br /><br /><br />19 dicembre 2007 <a href="http://www.corriere.it/cronache/07_dicembre_19/email_capo_dipendenti_password_cassazione_0d7bf502-ae3e-11dc-8dc1-0003ba99c53b.shtml" target="_blank">www.corrieredellasera.it </a>Wed, 19 Dec 2007 18:55:56 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1892&forum=22Re: Licenziamento legittimo per rifiuto di accettare il demansionamento [da ombra42]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1817&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Licenziamento legittimo per rifiuto di accettare il demansionamento<br />
Concordo con quanto detto dai colleghi.Thu, 13 Dec 2007 18:17:59 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1817&forum=22Re: Un archivio informatico per identificarne i proprietari di armi. [da Svizzero]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1735&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Un archivio informatico per identificarne i proprietari di armi.<br />
Finalmente una legge con direttive chiare.......coraggio Italia applichiamola per migliorare il controllo.Bene.Fri, 7 Dec 2007 03:01:08 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1735&forum=22La Legge Finanziaria 2008 spiegata in 100 punti [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1748&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: La Legge Finanziaria 2008 spiegata in 100 punti<br />
Governo <br />La Legge Finanziaria 2008 spiegata in 100 punti<br /><br /><br /> <br /><br />Sintesi del disegno di legge finanziaria 2008, gi� approvato dal Senato, resa disponibile dal Governo. <br /><br />In 100 punti, ecco riepilogata la manovra finanziaria per il 2008. <br /><br /><br />. . . . . <br /><br />1) Una Finanziaria �snella�, la pi� leggera da 15 anni <br />La manovra Finanziaria 2008 ammonta a circa 12,8 miliardi di euro. Si tratta della manovra pi� �leggera� degli ultimi (15) anni, che risponde al duplice obiettivo di non <br />togliere risorse (correzione nulla del deficit) e al tempo stesso di ridurre la pressione fiscale rispetto al tendenziale. <br /><br />2) Una Finanziaria che guarda ai risultati: interventi per 5,5 miliardi <br />L�intera manovra mira alla riqualificazione della spesa pubblica, con interventi di razionalizzazione quantificabili in circa 5,5 miliardi di euro. Il ddl di bilancio � per la <br />prima volta organizzato per missioni (34) e programmi (168). In questo modo si semplifica notevolmente la lettura del bilancio dello Stato e soprattutto si sposta <br />l�attenzione da chi gestisce le risorse a cosa viene fatto in concreto, secondo un approccio pragmatico e �orientato ai risultati� indispensabile per rendere efficiente e <br />moderna l�azione di Governo. <br /><br />3) Una Finanziaria per il risanamento con risparmi e riduzioni del deficit <br />Prosegue l�azione di risanamento avviata con la Finanziaria dello scorso anno. La manovra per il 2008 conferma gli obiettivi di legislatura per il riequilibrio dei conti <br />pubblici: il deficit si riduce dal 2,4% del PIL nel 2007 al 2,2% nel 2008; viene ricostituito l�avanzo primario che passa dallo 0,1% del 2006 al 2,6% del 2008. Il debito pubblico scende dal 105% al 103,5% del PIL. Si arresta la crescita della spesa primaria rispetto al prodotto. Si ferma la pressione fiscale. <br /><br />4) Si vara una manovra di sviluppo (1,8 miliardi) e redistribuzione (7,5 miliardi) <br />Solo il ddl di bilancio dello Stato mette a disposizione risorse aggiuntive per 1,8 miliardi di euro, destinate alla competitivit� e allo sviluppo. Inoltre, la manovra di bilancio contiene una fitta serie di interventi su una pluralit� di settori cruciali per la vita della nostra societ�. In particolare, mette a disposizione risorse aggiuntive per un totale di 7,5 miliardi di euro a favore di categorie di cittadini meno fortunati. <br /><br />5) Sconto ICI sulla prima casa: detrazione fino a 303 euro l�anno <br />Per la casa di abitazione, i proprietari degli immobili potranno sommare all�attuale detrazione ICI di 103,29 euro un�ulteriore detrazione di imposta pari al 30% dell�aliquota base dell�ICI: lo sconto complessivo avr� un tetto di 303,29 euro l�anno per contribuente. In pratica, circa il 40% dei proprietari di casa in Italia non pagheranno nulla per questa imposta. <br /><br />6) Detrazione IRPEF per gli inquilini con reddito fino a 30.000 euro <br />Una detrazione annuale di 300 euro per chi ha redditi fino a 15.500 euro e di 150 per coloro che hanno un reddito pari a circa 31.000 euro viene introdotta per aiutare gli inquilini, ovviamente in possesso di contratti di locazione registrati. Le stesse somme verranno corrisposte agli affittuari incapienti o con redditi cos� bassi da non essere tenuti a pagare l�IRPEF. <br /><br />7) Incentivo di circa 1.000 euro per i giovani che vanno a vivere in affitto <br />Viene introdotta una detrazione di circa 1.000 euro per i giovani tra i 20 e i 30 anni che vanno a vivere in affitto e hanno un reddito inferiore a 15 mila euro, detrazione che diventa di 500 euro se il reddito � tra i 15 e i 30 mila euro. Confermate le detrazioni del 19% sugli affitti previste dalla Finanziaria 2007 per i giovani universitari che studiano fuori sede. <br /><br />8) Addio libri contabili, IVA e IRAP. Per le piccole imprese solo un forfait <br />Un milione di imprenditori minimi e marginali, (ma anche di professionisti) con un�azienda semplice, senza dipendenti e con un giro d�affari inferiore a 30 mila euro lordi l�anno potr� scegliere di aderire � se lo ritiene conveniente � a un regime semplificato: franchigia dall�Iva (e dalla relativa documentazione), esenzione dall�IRAP, un solo adempimento per l�IRPEF. Per chi aderisce al forfait sar� applicata un�imposta sostitutiva sul reddito pari al 20% al netto dei costi sostenuti. <br /><br />9) Aliquota dell�imposta sulle societ� di capitale dal 33% al 27,5% <br />Il provvedimento punta a garantire la competitivit� del sistema produttivo italiano in un contesto dove altri Paesi, come la Germania, abbassano le aliquote grazie all�allargamento delle basi imponibili. L�aliquota dell�imposta sulle societ� di capitale (societ� per azioni, societ� a responsabilit� limitata, etc.) cala dal 33% al 27,5% dal 1� gennaio. Il modello � lo stesso adottato in Germania. <br /><br />10) IRAP dal 4,25% al 3,9 %. IRES tagliata sugli utili reinvestiti in azienda <br />La Finanziaria 2008 riduce l�IRAP dal 4,25% al 3,9%. Inoltre, predispone un taglio dell�IRES sulla parte di utili che vengono reinvestiti in azienda anche a beneficio delle societ� di persone e delle ditte individuali. <br /><br />11) Sconto da 42 a 17,5 euro per il bollo sugli atti presentati on line <br />Cala da 42 a 17,5 euro la tariffa dell�imposta di bollo prevista per domande, atti e denunce presentate dalle imprese individuali all�ufficio del registro per via telematica. <br /><br />12) Tre miliardi per il rilancio dell�edilizia sanitaria <br />Sono previsti 3 miliardi in pi� per l�ammodernamento delle strutture sanitarie, la costruzione di nuovi ospedali e servizi territoriali, il rinnovo delle tecnologie mediche, la messa in sicurezza delle strutture e la realizzazione di residenze per gli anziani: uno dei pi� grandi investimenti nel settore che porta cos� a quota 23 miliardi il totale delle risorse messe a disposizione delle Regioni nel 2008 per il rinnovamento della rete sanitaria. <br /><br />13) Cento miliardi per i livelli essenziali di assistenza ai cittadini <br />La manovra stanzia 100,623 miliardi di euro (+3,583 miliardi rispetto al 2007 e +9,6 miliardi rispetto al 2006) per finanziarie i livelli essenziali di assistenza. Pi� risorse, quindi, per ospedali, medicina di famiglia e specialistica, assistenza domiciliare alla farmaceutica. Nella quota sono compresi, inoltre, i fondi per i rinnovi contrattuali del personale. <br /><br />14) Fondi alle Regioni per il vaccino contro il cancro all�utero delle giovanissime <br />La legge finanziaria assicura i fondi necessari alle Regioni per favorire la rapida esecuzione della vaccinazione contro il cancro della cervice uterina per le ragazze di dodici anni. Questa nuova vaccinazione, la prima efficace contro il cancro, sar� garantita gratuitamente ogni anno a circa 250 mila ragazze italiane. <br /><br />15) Duecento milioni al Fondo per i non autosufficienti <br />Il fondo per la non autosufficienza cresce di oltre 200 milioni di euro, che andranno a finanziare l�avvio dei nuovi servizi previsti dal ddl delega per la non autosufficienza, anch�esso collegato alla manovra finanziaria e di prossima presentazione al Consiglio dei Ministri su proposta dei ministri Ferrero e Turco. <br /><br />16) Pi� qualit� e controllo nella spesa farmaceutica, migliorano i prodotti <br />Con i nuovi tetti previsti dalla legge si riordina profondamente l�assetto della spesa farmaceutica, consentendone un monitoraggio costante e favorendo la diffusione di farmaci pi� innovativi e sicuri, grazie alle risorse risparmiate con la diffusione dei farmaci generici e il controllo delle prescrizioni non appropriate. <br /><br />17) Riconoscimento ai precari del lavoro svolto nel SSN ai fini concorsuali <br />� previsto che i dirigenti sanitari del SSN con contratti o incarichi di lavoro precari possano far valere gli anni di servizio prestati come titolo nella valutazione ai fini dell�assunzione a tempo indeterminato a mezzo concorso. <br /><br />18) Sostegno alle associazioni di volontariato per l�acquisizione gratuita dei farmaci <br />Sono previste nuove misure che consentono alle associazioni di volontariato di acquisire gratuitamente i farmaci gi� prescritti ma non utilizzati, purch� in confezione integra e perfettamente conservati. Tale norma consentir� di evitare lo spreco di numerose confezioni di farmaci, anche molto costose e per la cura di importanti patologie, mettendole gratuitamente a disposizione di chi ne ha urgente bisogno. <br /><br />19) Cinquanta milioni di deduzioni alle imprese che fanno ricerca <br />Con la Finanziaria le spese complessive in ricerca che le imprese possono portare in deduzione passano da 15 a 50 milioni di euro, mentre il credito d�imposta per gli investimenti finalizzati alla ricerca e alla collaborazione con le universit� � innalzato al 40% (contro il 15% dello scorso anno). <br /><br />20) Esenzione totale dagli oneri sociali per le nuove imprese hi-tech <br />La Finanziaria 2008 scommette sulla nascita di nuove imprese nel settore delle alte tecnologie. A questo obiettivo � finalizzata l�esenzione totale dal pagamento degli oneri sociali per tutti gli addetti alla ricerca delle start-up tecnologiche per un periodo di 8 anni dalla loro creazione. <br /><br />21) Cento miliardi per rilanciare lo sviluppo del Sud (2007-2013) <br />La Finanziaria d� il via a un vero e proprio cambio di strategia per il Sud: non solo tramite la riconversione del sistema degli incentivi (legge 488) verso meccanismi automatici a sostegno degli investimenti, ma anche attraverso la confluenza dei fondi FAS e dei fondi europei nel Quadro strategico nazionale 2007-2013 che vale in tutto 100 miliardi. <br /><br />22) Tremila euro alle imprese del Sud pronte ad assumere neo-laureati <br />Per sostenere l�inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, si prevede il finanziamento 4 <br />di 30 mila stage per neolaureati a cui verr� assegnato un compenso mensile pari a 400 euro per sei mesi. Alle imprese che li stabilizzano sar� destinato un bonus di 3.000 euro. <br /><br />23) Sgravi del 55% sugli interventi di ristrutturazione energetica degli edifici <br />Per tutelare l�ambiente, per consentire ai cittadini di conseguire risparmi tangibili in bolletta e allo stesso tempo di pagare meno tasse, sono previsti sgravi del 55% fino a un massimo di 60 mila euro sulle spese sostenute per cambiare gli infissi e isolare le pareti (allo scopo di ridurre le dispersioni termiche) e per installare pannelli solari (allo scopo di riscaldare l�acqua). <br /><br />24) Nuovi limiti ai costi della Pubblica Amministrazione <br />Inserito nella Finanziaria il tetto massimo di retribuzione annua per l�alta dirigenza nella pubblica amministrazione. In particolare, la retribuzione di tutti i dipendenti della P.A. non potr� superare quella del primo Presidente della Corte di Cassazione, pari ai 274.000 euro annui, eccezion fatta per un massimo di 25 unit�, corrispondenti alle posizioni di pi� elevato livello di responsabilit�. � stata inoltre accolta la norma che impegna a contenere la liquidazione dei consiglieri di amministrazione delle societ� che sono partecipate dallo Stato. Dal 2008, inoltre, sono ridotti al 15% della spesa sostenuta nell�anno 2003 i costi che le pubbliche amministrazioni possono sostenere per le assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Dal 2008, inoltre, la spesa per lavoro straordinario � ridotta del 10% rispetto a quella del 2007 <br /><br />25) Stretta su incarichi e consulenze nella P.A. e negli uffici di diretta collaborazione <br />La Finanziaria attua una vera e propria stretta sull�assegnazione di incarichi e consulenze presso la Pubblica Amministrazione. In particolare, si disciplina l�obbligo di pubblicit� delle assegnazioni, prevedendo che i contratti di consulenza siano efficaci a partire dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, del suo incarico e del suo compenso sul sito istituzionale dell�amministrazione interessata. La legge prevede anche il divieto per le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, di istituire uffici di diretta collaborazione posti alla diretta dipendenza dell�organo di vertice. Alla scadenza del rispettivo incarico, inoltre, i vertici degli uffici di diretta collaborazione decadono. <br /><br />26) Riduzione della spesa relativa al patrimonio immobiliare dello Stato <br />La Finanziaria affida al Ministero dell�Economia l�elaborazione di un Piano triennale 2008-2010 per la razionalizzazione dei costi riconducibili agli immobili a uso governativo. L�obiettivo � quello di giungere a un risparmio di spesa del 10% del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d�uso equivalente degli immobili utilizzati per l�anno 2008, e a ulteriori riduzioni non inferiori al 7% e al 6% per gli anni successivi. Un�analoga stretta arriva anche per le spese di manutenzione degli immobili. <br /><br />27) Rimborsi elettorali ai partiti tagliati del 10% <br />Nell�ambito di un disegno complessivo di riduzione dei costi della politica, la manovra del 2008 stabilisce un taglio del 10% ai rimborsi elettorali ai partiti. <br /><br />28) Governo, soglia massima fissata in 60 componenti <br />La Finanziaria prevede la riduzione della composizione del Governo a partire dalla formazione dell�esecutivo successivo a quello in carica secondo le disposizioni previste dalla legge Bassanini. Il numero totale di componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non pu� essere superiore a 60 unit�. Dal 1�gennaio 2008, inoltre, i compensi lordi dei commissari straordinari di Governo subiranno una riduzione pari al 20% del totale. <br /><br />29) Razionalizzazione degli Enti pubblici statali <br />Per ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, incrementare l�efficienza e migliorare la qualit� dei servizi, la Finanziaria 2008 prevede il riordino, la trasformazione, la soppressione o la messa in liquidazione di enti, organismi o amministrazioni pubbliche statali. La Finanziaria riduce anche il numero dei componenti degli organi degli enti locali a decorrere dalle prossime elezioni: interessati dal provvedimento i Consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e gli assessori comunali e provinciali. <br /><br />30) Riduzione dei costi delle Comunit� montane <br />La Finanziaria procede a un radicale contenimento dei costi e alla razionalizzazione del sistema delle comunit� montane nel nostro Paese. Il riordino mira in particolare alla definizione di parametri pi� stringenti per la definizione di �comunit� montana�, specie con riferimento all�altitudine e alla popolazione complessiva dei comuni interessati. A regime l�intervento porter� a un risparmio di spesa valutabile intorno ai 70 milioni di euro. <br /><br />31) Mezzo miliardo di risparmi sugli acquisti di beni e servizi della P.A. <br />Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (scuole e universit� escluse) sono tenute a inviare, entro il 30 giugno di ogni anno, un prospetto annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi al Ministero dell�Economia. Sar� poi la CONSIP Srl a individuare indicatori di spesa sostenibili per il soddisfacimento di questi fabbisogni. Il risparmio previsto � di 500 milioni per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni dal 2010. Le amministrazioni pubbliche centrali sono tenute inoltre, dal 1� gennaio 2008 e comunque dalla data di scadenza dei contratti in essere, a utilizzare i servizi �Voce tramite Protocollo Internet� (VoIP). Per quanto riguarda, invece, i cosiddetti �cellulari di servizio�, la legge dispone che l�assegnazione dell�apparecchiatura di telefonia mobile sia circoscritta ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per servizio, pronta e costante reperibilit�. <br /><br />32) Nuovi limiti alla costituzione e alla partecipazione in societ� delle P.A. <br />La Finanziaria prevede limiti alla costituzione e alla partecipazione in societ� delle amministrazioni pubbliche. Per garantire la concorrenza, inoltre, alle amministrazioni � preclusa la costituzione di societ� che abbiano per oggetto attivit� di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie attivit� istituzionali. <br /><br />33) Soppressione dei consigli circoscrizionali nei Comuni con oltre 100.000 abitanti <br />Viene elevato da 100.000 a 250.000 abitanti il requisito minimo per i Comuni per ottenere la possibilit� di istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonch� di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. <br /><br />34) Stretta alle indennit� di missione per gli amministratori locali <br />Si prevede che agli amministratori che si recano fuori dal capoluogo dove ha sede l�ente di appartenenza siano corrisposti esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio effettivamente sostenute, nonch� un rimborso forfettario per altre spese sostenute. Tutte comunque andranno rendicontate al dirigente competente e corredate di relativa documentazione. <br /><br />35) Ottanta milioni per la promozione del �made in Italy� <br />Il Governo ha scelto di scommettere sulle imprese e sull�immagine del nostro Paese all�estero. Per questa ragione, la legge finanziaria aumenta le risorse destinate alla promozione del �made in Italy�: da 60 a 80 milioni di euro, pari a una crescita del 30% rispetto al 2006. Queste risorse, affidate all�ICE, serviranno a sostenere in particolare le piccole e medie imprese. <br /><br />36) Arrivano 730 milioni per gli aiuti internazionali allo sviluppo <br />Con la Finanziaria 2008, dopo molto tempo, l�Italia torna a mantenere gli impegni assunti di fronte alla comunit� internazionale nei confronti del sostegno allo sviluppo. Lo stanziamento previsto per il 2008 � di 730 milioni. <br /><br />37) Stanziati 95 milioni per lo �sport di cittadinanza� (2008-2010) <br />La Finanziaria assegna 20 milioni di euro per l'anno 2008, 35 milioni di euro per il 2009 e 40 milioni di euro per il 2010 al �Fondo per lo sport di cittadinanza�, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il diritto di tutti i cittadini allo sport, come strumento per la formazione della persona e la tutela della salute. La Finanziaria conferma inoltre le detrazioni fino a 210 � l�anno per l�iscrizione dei minori ad attivit� sportive e palestre, previste dalla Finanziaria 2007. <br /><br />38) Venti milioni per l�impiantistica sportiva <br />La Finanziaria 2008 intende promuovere e diffondere la pratica sportiva di ogni ordine e livello: per questa ragione assegna un contributo di 20 milioni all�impiantistica, <br />favorendone la redditivit� della gestione economico-finanziaria, anche attraverso la privatizzazione degli impianti. <br /><br />39) Quattrocento milioni in pi� per universit� e ricerca, premiate le pi� efficienti <br />I settori dell�universit� e della ricerca sono destinatari di 400 milioni di euro aggiuntivi. In particolare, i 320 milioni assegnati all�universit� saranno utilizzati a incremento del Fondo di finanziamento ordinario per 300 milioni. L�utilizzo dei fondi avverr� attraverso l�adozione di un Piano programmatico, definito con le stesse universit�, volto a sviluppare l�efficienza del sistema universitario e a sostenere la qualit� degli studi e delle ricerche, premiando quelle che ottengono i risultati migliori. <br /><br />40) 120 milioni in tre anni per i dottorati di ricerca <br />Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca, il Fondo di finanziamento ordinario � stato aumentato, nel passaggio del disegno di legge al Senato, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. <br /><br />41) Tagli ai costi della politica per la sicurezza delle scuole <br />Con il taglio del 10% dei rimborsi ai partiti politici si finanzier� la ristrutturazione degli edifici scolastici. Questi fondi saranno utilizzati dai Ministeri delle Infrastrutture e della Pubblica Istruzione per finanziare la messa in sicurezza degli edifici sull�intero territorio nazionale. <br /><br />42) Cento milioni di euro per il funzionamento degli istituti <br />100 milioni di euro andranno al funzionamento delle scuole. Le istituzioni scolastiche, va ricordato, sono state escluse dalle riduzioni delle spese di funzionamento previste per tutta la Pubblica Amministrazione. <br /><br />43) Centocinquanta milioni alle famiglie per affrontare il �caro scuola� <br />Con il decreto fiscale sono previsti 150 milioni di euro per il sostegno alle famiglie contro il �caro scuola� e per favorire l�assolvimento dell�obbligo di istruzione fino a 16 anni. <br /><br />44) Incentivi per l�aggiornamento degli insegnanti <br />Ogni insegnante, anche il supplente annuale, avr� diritto a detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese per l�auto-aggiornamento e la formazione (libri, corsi, stage, etc.) fino a un importo massimo di 500 euro. <br /><br />45) Ben 17 mila nuovi posti di ruolo per gli insegnanti di sostegno <br />Aumentano da 48.000 a 65.000 i posti dell�organico di diritto. Viene autorizzato un contingente di circa 94.000 posti di sostegno complessivi rispetto all�attuale contingente di circa 91.000. Saranno, soprattutto, insegnanti non precari: oggi solo circa la met� degli insegnanti di sostegno � di ruolo: si porta cos� la percentuale al 70%. I nuovi criteri fissati consentono, quindi, di assicurare un rapporto medio nazionale tendenziale di 1 insegnante di sostegno ogni 2 alunni diversamente abili. <br /><br />46) Stanziamento di 600 milioni per l�applicazione del Protocollo di Kyoto <br />La Finanziaria 2008 rinnova l'impegno del Governo sul versante ambientale: a questo fine � confermato lo stanziamento di 600 milioni di euro a favore dell'applicazione del Protocollo di Kyoto. <br /><br />47) Nascono 1.000 nuove aree verdi nelle citt� <br />La Finanziaria contrasta la produzione di Co2 in modo nuovo. Grazie alla creazione del Fondo per nuovi parchi urbani, cui andranno 150 milioni di euro nei prossimi tre anni, nasceranno 1.000 nuove aree verdi nelle citt�. Si tratta di veri e propri polmoni verdi in grado di assorbire 16 mila tonnellate di Co2, pareggiando di fatto le emissioni di 10 mila auto. <br /><br />48) Oltre cento milioni per le riserve naturali del nostro Paese <br />La Finanziaria provvede allo sblocco dei fondi fermi presso il Ministero dell'Economia per le aree protette: un beneficio di oltre 100 milioni di euro per il patrimonio ambientale e paesaggistico italiano. <br /><br />49) Un piano da 530 milioni per combattere il dissesto idrogeologico <br />Il Governo si impegna a combattere il dissesto idrogeologico attraverso la predisposizione di un piano articolato di prevenzione, controllo e intervento. Lo stanziamento previsto � di 530 milioni di euro. <br /><br />50) Contributo straordinario di 20 milioni per la difesa del mare <br />La difesa del mare � un capitolo importante degli investimenti di tutela ambientale. La Finanziaria 2008 stanzia a questo proposito un contributo straordinario di 20 milioni di euro. <br /><br />51) Montagna, arrivano cinquanta milioni per il Fondo di sostegno <br />La Finanziaria 2008 assegna 50 milioni di euro al Fondo di sostegno per la montagna. Dopo i tagli della legislatura precedente che avevano portato al quasi azzeramento del Fondo, il Governo conferma, per il secondo anno consecutivo, la sua attenzione per le specificit� e le esigenze dei territori montani. <br /><br />52) Pi� agenti nelle strade, 140 milioni di stanziamenti <br />La Finanziaria destina 140 milioni di euro al rafforzamento degli organici delle forze dell�ordine, anche attraverso uno sblocco del turn-over che consentir� l�inserimento di circa 4.500 nuove unit�. Altre 2-3mila unit� in pi� saranno disponibili attraverso il recupero del personale oggi prestato ad altre amministrazioni e impiegando per compiti operativi personale di polizia attualmente addetto a compiti amministrativi. <br /><br />53) Oltre cento milioni per nuovi mezzi e tecnologie al servizio del Paese <br />Un fondo di 100 milioni � stato stanziato per gli investimenti nell�ammodernamento dei mezzi, a cominciare dalle automobili, nelle infrastrutture e nelle tecnologie. Per l'anno 2008, poi, � istituito nel bilancio del Ministero dell'Interno un fondo per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia di Stato, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro e un� analoga cifra per la retribuzione del lavoro straordinario. <br /><br />54) Duecento milioni per il personale del comparto sicurezza <br />Per il contratto del personale del comparto sicurezza, siglato lo scorso mese di luglio, sono stati stanziati circa 200 milioni, destinati tra l�altro alla copertura di integrativi e straordinari. <br /><br />55) Equiparazione dei familiari delle vittime del dovere, della mafia e del terrorismo <br />La Finanziaria 2008 provvede a equiparare i familiari delle vittime della mafia e delle vittime del dovere a quelli delle vittime del terrorismo. In questo senso sono stati stanziati 170 milioni. <br /><br />56) Stanziati 550 milioni per l�edilizia residenziale pubblica <br />Un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, in attuazione della legge 9/2007, � finanziato nel decreto legge con 550 milioni. Il piano � finalizzato a garantire il passaggio da casa a casa per le categorie sociali pi� deboli e ad ampliare l�offerta di alloggi a canone sociale. Si prevedono, tra l�altro, il recupero e la ristrutturazione nelle grandi aree urbane di 20.000 alloggi appartenenti al patrimonio pubblico. <br /><br />57) Con 150 milioni la creazione di 8.000 nuovi alloggi a canone sostenibile <br />Attraverso la costituzione di una societ� di scopo saranno promossi interventi di recupero, acquisizione e realizzazione di alloggi sociali a canone sostenibile. Uno stanziamento di 150 milioni euro per valorizzare il patrimonio del demanio e mettere a disposizione almeno 8.000 alloggi all�anno nei prossimi dieci anni. 9 <br /><br />58) Cento milioni per la riqualificazione delle citt� (biennio 2008-2009) <br />Partono le zone franche urbane, grandi aree metropolitane alle quali sono destinate azioni di riqualificazione del tessuto sociale ed economico. Le risorse stanziate (100 milioni per il biennio 2008-2009) sono estese anche al Centro-Nord su indicazione della Commissione europea. <br /><br />59) Sostegno di 150 euro per chi ha meno e a ciascun componente della famiglia. <br />Con il decreto legge fiscale varato con la Finanziaria 2008 circa 12 milioni di persone riceveranno un sostegno di 150 euro. Grazie al recupero dell�evasione fiscale attuato nel 2007, infatti, viene erogato un sostegno economico per i cittadini a basso reddito pari a 150 euro e altri 150 per ciascun componente del suo nucleo familiare. Un aiuto che � rivolto prevalentemente agli incapienti e a molti pensionati, a tutti quei contribuenti la cui imposta netta IRPEF nel 2006 � stata pari a zero. <br /><br />60) Oltre un miliardo e mezzo per le politiche sociali <br />La Finanziaria indirizza 1,6 miliardi di euro al Fondo nazionale per le politiche sociali, la principale fonte di finanziamento degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie sul territorio. Con la disponibilit� di ulteriori 25 milioni di euro per il 2007, garantiti dal decreto legge, il Fondo nazionale per le politiche sociali arriva complessivamente a 1.660 milioni di euro. <br /><br />61) Venticinque milioni in pi� per asili nido e servizi socio-educativi <br />La legge Finanziaria aumenta di 25 milioni, per il 2007, le risorse per il piano straordinario per i servizi socio-educativi e per il sistema integrato per gli asili nido. Il piano, istituito nel 2006, viene realizzato dal Ministro delle Politiche per la Famiglia, di concerto con i Ministri dei Diritti e delle Pari Opportunit�, della Pubblica Istruzione e della Solidariet� Sociale. Lo stanziamento complessivo giunge cos� a 125 milioni di euro. <br /><br />62) Si moltiplica il Fondo per l�inclusione sociale degli immigrati e dei loro familiari <br />Viene raddoppiato il Fondo per l�inclusione sociale degli immigrati e dei loro familiari, che arriva cos� a 100 milioni di euro. Il Fondo ha lo scopo di favorire l�inclusione sociale dei 3 milioni di migranti che vivono e lavorano nel nostro Paese, attraverso un piano per l�accoglienza degli alunni stranieri, l�insegnamento della lingua e della Costituzione, politiche per i minori non accompagnati e per il superamento dei ghetti urbani. <br /><br />63) Confermato il 5 per mille agli enti di utilit� sociale <br />Confermata la possibilit� per i contribuenti di destinare la propria scelta sul 5 per mille del reddito delle persone fisiche a sostegno delle varie associazioni con scopo di utilit� sociale. Il finanziamento passa da 250 milioni a 400 milioni sia per il 2007 che per il 2008. <br /><br />64) cinquanta milioni in pi� al Fondo nazionale per il servizio civile <br />Aumentano di 50 milioni di euro le risorse destinate al Fondo nazionale per il servizio civile. L�obiettivo � di ampliare il numero delle ragazze e dei ragazzi coinvolto nel servizio e di garantire un maggiore sviluppo dei progetti, per soddisfare le crescenti esigenze che provengono dalla societ� civile e le domande di partecipazione da parte dei giovani. <br /><br />65) Congedi di maternit� anche per chi adotta un figlio <br />Viene esteso per ulteriori due mesi il congedo di maternit� alle donne lavoratrici nei casi di figli in adozione o affidamento. Sono a questo fine stanziati 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. <br /><br />66) Cinquanta milioni a favore delle pari opportunit� <br />� confermato il Fondo per le politiche relative ai diritti e le pari opportunit�, attraverso lo stanziamento di 50 milioni di euro per l�anno 2008. La Finanziaria 2008 stanzia inoltre 20 milioni di euro a favore di campagne e interventi di sensibilizzazione contro le violenze sulle donne. <br /><br />67) Nuove risorse a favore dell�imprenditoria e dell�impiego femminile <br />Si prevede che le risorse del Fondo per la finanza d�impresa siano destinate anche a sostenere sia la creazione di nuove aziende, sia il consolidamento di PMI femminili. E� confermato inoltre lo sconto IRAP per le imprese che assumono lavoratrici a tempo indeterminato rientranti nella categoria di �lavoratore svantaggiato� al Sud. L�agevolazione fiscale comporta un beneficio di circa 150 euro al mese per ogni lavoratrice assunta. <br /><br />68) Cento milioni per l�Autostrada Salerno-Reggio Calabria <br />Salerno-Reggio Calabria: finanziamento immediato di 100 milioni per il 2007 per i lavori di manutenzione straordinaria sul tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria. Le risorse saranno impiegate per affrontare i problemi di mobilit� e sicurezza (il traffico procede a due sole corsie) e per rafforzare il trasporto e la sicurezza nello Stretto di Messina. Per gli anni successivi, ossia per il mantenimento degli interventi realizzati nel 2007, si stanziano 20 milioni per il 2008, 22 milioni per il 2009 e 7 milioni per il 2010. <br /><br />69) Oltre duecento milioni per la sicurezza stradale (2008-2013) <br />La Finanziaria 2008 stanzia per la sicurezza stradale 235,3 milioni per i prossimi due trienni (2008/2013), dei quali 204 per l�acquisto di nuove attrezzature e l�intensificazione di controlli e ispezioni. Per il 2008 il Governo punta a rafforzare i controlli con nuove apparecchiature e a riorganizzare gli uffici preposti alla sicurezza stradale, anche con nuove assunzioni alla Motorizzazione civile. <br /><br />70) Quasi 600 milioni per liberare le strade dal trasporto merci <br />La Finanziaria 2008 investe complessivamente per l�intermodalit�, cio� per il trasferimento del trasporto delle merci dalle strade al mare o alla ferrovia, 591 milioni di euro per il prossimo triennio. L�obiettivo � quello di diminuire il traffico dei Tir sulle strade (rendendole peraltro pi� sicure), spostando quote importanti di trasporto merci sulle ferrovie e sulle Autostrade del Mare. Per ciascuno dei prossimi tre anni 77 milioni di euro andranno a sostenere l�Ecobonus, ossia il contributo erogato dal Ministero dei Trasporti per incentivare gli autotrasportatori a scegliere le Autostrade del Mare. <br /><br />71) Arrivano 129 milioni per le infrastrutture portuali e marittime <br />La Finanziaria prevede un investimento di 129,2 milioni per il settore portuale e marittimo. 100 milioni serviranno per finanziare interventi strutturali nei porti italiani legati all�intermodalit�. La cantieristica sar� sostenuta con 20 milioni, mentre 5 milioni andranno alla sostenibilit� ambientale delle flotte italiane. L�investimento totale, nei prossimi due trienni, sar� di 717,6 milioni. <br /><br />72) Pi� di trenta milioni per ricerca e formazione in materia di trasporti (2008-2010) <br />La Finanziaria 2008 prevede lo stanziamento di 32 milioni di euro per il triennio 2008-2010 per la ricerca applicata e la formazione in materia di trasporti. <br /><br />73) Venticinque milioni per combattere le frodi alimentari <br />Potenziamento delle attivit� di controllo in campo alimentare, garantendo uno stanziamento di 25 milioni. Un sostegno a tutte le imprese del nostro Paese che faticano a entrare nel mercato e che soffrono la concorrenza sleale. I controlli, in particolare da attuare alle frontiere dove arrivano i prodotti di importazione, soprattutto quelli provenienti da Cina e India, avranno come obiettivo la tutela dei prodotti �made in Italy�. <br /><br />74) Confermate le agevolazioni fiscali del settore agro-alimentare <br />La Finanziaria 2008 conferma le agevolazioni fiscali concesse all�agro-alimentare: dall'aliquota IRAP all�1,9%, alle imposte di registro per la propriet� coltivatrice agevolate, alle agevolazioni fiscali della pesca e accisa zero per il gasolio impiegato nelle serre. <br /><br />75) Al via la riforma dei trattamenti di disoccupazione agricola <br />Si avvia una riforma dei trattamenti di disoccupazione agricola che incentiva l�emersione dell�evasione contributiva parziale e le forme di lavoro cosiddetto fittizio. Inoltre la manovra provvede a estendere la Cassa integrazione salari straordinaria per il settore agricolo ai casi di ristrutturazione, riconversione aziendale e crisi. Infine, il Governo ha scelto di intervenire sulla precariet� anche nel settore: sono previsti incentivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei braccianti sotto forma di credito di imposta alle imprese. <br /><br />76) Due miliardi per l�attuazione del Protocollo sul welfare <br />Con la Finanziaria di quest�anno il Governo stanzia 2 miliardi di euro per l�attuazione agli interventi previsti nel Protocollo del 23 luglio: per sostenere i ceti deboli, combattere la precariet� e restituire nuove prospettive e sicurezze ai giovani. Il Protocollo � frutto di un intenso lavoro di concertazione tra il Governo e le parti sociali per dare sostenibilit� al sistema pensionistico e contemporaneamente garantire tutte le categorie di lavoratori, in particolare quelli esposti ai lavori usuranti e i precari. <br /><br />77) Pubblico impiego, stanziati i fondi per gli adeguamenti contrattuali <br />Si rendono disponibili le risorse per garantire l�aumento medio degli stipendi pubblici a 101 euro gi� dal 2007, attuando gli accordi sottoscritti nel maggio 2007. Previste anche le risorse per la vacanza contrattuale del periodo 2008-2009. Per lo sviluppo professionale nella scuola, vengono stanziati 210 milioni di euro aggiuntivi rispetto a quelli gi� previsti nel bilancio dello Stato. <br /><br />78) Riduzione del precariato nelle pubbliche amministrazioni <br />Le pubbliche amministrazioni potranno assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta esclusione degli incarichi dirigenziali e degli enti locali con un numero di dipendenti inferiore a 15, gli enti del SSN, le universit� e gli enti di ricerca. <br /><br />79) Ottocento milioni al Fondo per l�occupazione <br />Il Governo predispone nuove risorse a favore del Fondo per l�occupazione. Gli 800 milioni stanziati saranno destinati, tra l�altro, alle proroghe degli ammortizzatori sociali �in deroga�, degli ammortizzatori sociali nel settore del commercio e dei trattamenti di integrazione salariale nel caso di crisi aziendali per cessazione di attivit�. <br /><br />80) Cinquanta milioni per la sicurezza sul lavoro <br />La Finanziaria 2008 stanzia 50 milioni di euro annui per l'attuazione della delega sulla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il provvedimento conferma l'impegno prioritario del Governo per la tutela della vita, della salute e dell'integrit� fisica dei lavoratori. <br /><br />81) Piccoli comuni, possibilit� di assumere in Lavori Socialmente Utili. <br />I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono assumere lavoratori socialmente utili su progetti specifici, in attuazione dei processi di stabilizzazione previsti dalla Finanziaria 2007. <br /><br />82) Settanta milioni per costruire nuove carceri, cento per la sicurezza <br />La Finanziaria 2008 prevede, nell�ambito del Programma straordinario per l�edilizia penitenziaria, uno stanziamento complessivo di 70 milioni di euro nell�arco del triennio 2008/2010 per la realizzazione di nuove strutture carcerarie. Inoltre, la Finanziaria adegua i fondi destinati all�edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile con il ripristino dello stanziamento di 100 milioni di euro disposto dalla manovra dello scorso anno per il completamento, la ristrutturazione e l�adeguamento alle norme antincendio e di sicurezza delle strutture esistenti. <br /><br />83) Riforma della giustizia, 84 milioni di euro per gli arretrati civili e penali <br />Il ddl Finanziaria prevede un accantonamento di 84,6 milioni di euro per l�anno 2008 e 82 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 da destinare al recupero dell�arretrato in materia civile e penale, all�incentivazione dei magistrati trasferiti nelle sedi disagiate e al riallineamento del trattamento economico del personale di magistratura appena immesso in servizio. <br /><br />84) Casellario giudiziale, 20 milioni per il potenziamento <br />L�art. 38, comma 2, del decreto legge collegato alla Finanziaria 2008 stanzia 20 milioni di euro nel decreto legge collegato per il potenziamento e l�interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale al fine di accelerare il rilascio dei certificati penali e dei carichi pendenti. <br /><br />85) Cinquanta milioni di euro per la diffusione della banda larga <br />La Finanziaria aumenta di 50 milioni di euro le risorse destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle Comunicazioni e di Infratel Italia. <br /><br />86) Venti milioni di euro per il passaggio al digitale terrestre <br />Risorse aggiuntive per 20 milioni di euro vanno al Fondo per il passaggio al digitale istituito con la manovra Finanziaria dello scorso anno. Il decreto legge correlato alla Finanziaria pone il limite di 18 mesi alla commercializzazione di televisori analogici. Nel dl, inoltre, � fissata al 2012 la nuova data per lo switch off del sistema digitale (il termine precedente era il 2008), armonizzando il termine con quello degli altri Paesi. <br /><br />87) Niente canone RAI dopo i 75 anni <br />Viene introdotta l'esenzione dal pagamento del canone Rai per la tv istallata nella propria casa di residenza per gli anziani senza conviventi che abbiano compiuto 75 anni e che abbiano un reddito non superiore a 516 euro netti mensili. <br /><br />88) Uno stimolo al cinema italiano <br />La Finanziaria introduce la detassazione degli utili delle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, se reimpiegati nella produzione e distribuzione di film italiani. In particolare l'articolo amplia la platea dei soggetti broadcaster obbligati a investire nelle opere cinematografiche: in pratica si aggiunge a RAI e Mediaset, anche Sky nonch� i gestori telefonici. Quest'ultimi saranno individuati attraverso un apposito regolamento emanato da AgCom. <br /><br />89) Pi� fondi alla ricerca aerospaziale <br />Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) � incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. <br /><br />90) 5 milioni di euro per il risanamento da amianto negli edifici pubblici <br />Per l'anno 2008, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, � istituito un fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, denominato Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. <br /><br />91) Bonus per la formazione professionale <br />Ai soggetti in cerca di prima occupazione viene riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere allo stesso scopo presso l'impresa che li assume con contratto a tempo indeterminato. <br /><br /><br />92) Mobilit� interna, un Osservatorio per favorire i rientri <br />Nasce l�Osservatorio sulla migrazione interna in Italia. Operer� presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, senza oneri per la finanza pubblica. Ad esso il compito di Individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilit� dal Sud verso il Nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro. 93) Consumatori, finalmente la class action Si istituisce l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, in linea con i principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti a innalzare i livelli di tutela dei cittadini. <br /><br />94) 180 milioni di euro per i danneggiati da trasfusioni <br />Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, � autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui per il periodo 2008-2017. <br /><br />95) ANAS, 215 milioni di euro subito per progetti gi� approvati <br />Il decreto legge collegato alla Finanziaria autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007. Si tratta di progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma gi� stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e l�ANAS. <br /><br />96) Pi� qualit� nei servizi pubblici locali <br />Maggiori tutele ai diritti di consumatori e utenti dei servizi pubblici locali per garantire qualit� e giusto costo delle prestazioni. In sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti a emanare una Carta della qualit� dei servizi in cui siano chiariti gli standard di qualit� e quantit� relativi ai servizi erogati. Le associazioni dei consumatori dovranno essere consultate e controlli periodici dovranno essere previsti anche tenendo presenti le osservazioni provenienti dai cittadini. <br /><br />97) Venezia e Marghera, 190 milioni di euro per MOSE e sicurezza <br />Il decreto legge collegato alla Finanziaria stanzia 20 milioni di euro per la salvaguardia di Venezia. Le risorse sono destinate, in particolare, alla definizione di una rete fissa antincendio per la citt� e alla messa a punto di un nuovo sistema di allerta per i rischi da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta. Sempre nell�ambito della legge speciale per Venezia, il dl stanzia 170 milioni di euro per il 2007 per il sistema MOSE. <br /><br />98) Grandi citt�, 800 milioni di euro per il trasporto pubblico <br />800 milioni di euro nel 2007 a favore del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane di Roma, Napoli e Milano. Li stanzia il decreto legge collegato alla Finanziaria: 500 milioni di euro andranno a finanziare la linea �C� della metropolitana di Roma, 150 milioni il sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli, e altri 150 le ferrovie e la metropolitana di Milano. Per aumentare qualit� e quantit� dei servizi di trasporto pubblico locale, inoltre, � introdotta una detrazione di imposta per l�acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale fino a un massimo di 250 euro annui. <br /><br />99) Stretto di Messina, 100 milioni di euro per viabilit�, sicurezza e servizi <br />Il decreto legge collegato alla Finanziaria stanzia complessivamente 100 milioni di euro per il 2007 per migliorare la viabilit� stradale e ferroviaria, i trasporti portuali e aeroportuali e la sicurezza dell�area intorno allo stretto di Messina. Attenzione puntata, tra l�altro, sulla sicurezza, con l�adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani; sulla viabilit� statale nei tratti dell�A3 in prossimit� dello Stretto interessati dai lavori; sul potenziamento del trasporto ferroviario pendolare e del collegamento ferroviario con l�aeroporto di Reggio Calabria. 40 milioni di euro, infine, andranno a finanziare servizi e agevolazioni tariffarie per il trasporto passeggeri nello Stretto. <br /><br />100) Sisma Umbria e Marche, nuovi fondi per uscire dall�emergenza <br />Con l'articolo 27 della Finanziaria 2008 si prevedono le misure necessarie alla chiusura dello stato di emergenza per quanto riguarda le normative della ricostruzione e si <br />finanziano, con risorse significative e certe per il periodo 2008-2012, le spese che gli enti locali hanno sostenuto e continueranno a sostenere nel prossimo quinquennio <br />anche se in quantit� decrescente. Si stanziano inoltre 47 milioni di euro per portare a soluzione la delicata questione della restituzione della cosiddetta busta pesante, ovvero dei tributi e dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi sospesi a seguito del terremoto. <br /><br /> <br /><a href="http://www.giurdanella.it" target="_blank">http://www.giurdanella.it</a>Tue, 4 Dec 2007 11:29:17 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1748&forum=22Re: DEROGATO PER LE G.P.G. UNO DEI FONDAMENTALI DIRITTI COSTITUZIONALI ! MA NON SIAMO OPERAI GENERIC [da dago5]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1660&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: DEROGATO PER LE G.P.G. UNO DEI FONDAMENTALI DIRITTI COSTITUZIONALI ! MA NON SIAMO OPERAI GENERICI??<br />
Si Anubys "operai" ma "generici" <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil4703199c2a7f4.gif" alt="" />Sun, 2 Dec 2007 11:19:13 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1660&forum=22Divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS - discrezionalit� - limiti [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1707&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS - discrezionalit� - limiti<br />
TAR Napoli, Sez. V, 25 ottobre 2007 / 29 ottobre 2007, n. 10200 (Pres., est. Onorato)<br /><br /><br />Ai sensi dell'art. 39 T.U. 18 giugno 1931 n.773, il Prefetto ha facolt� di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne. <br />Ribadito che il cit. art. 39 ricollega il divieto di detenere armi ad un giudizio discrezionale formulato dal Prefetto in ordine alla capacit� personale di abuso da parte del soggetto detentore, sindacabile, in quanto tale, esclusivamente sotto i profili dell�inesistenza dei presupposti e dell'illogicit� (Cons. giust. sic. 11 ottobre 1999 n.429; T.A.R. Catanzaro 4 marzo 2002 n.492, Consiglio Stato sez. VI 06 ottobre 2005 , n. 5424).<br /><br /><br /><br /><br />REPUBBLICA ITALIANA<br /><br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /><br />Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /><br />Sezione Quinta<br /><br />Composto dai signori<br /><br />Antonio Onorato presidente<br /><br />Andrea Pannone consigliere<br /><br />Paolo Carpentieri consigliere<br /><br />ha pronunciato la seguente<br /><br />SENTENZA<br /><br />sul ricorso n. 10587 del 2002 proposto da xxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall� avv. xxxxxxxxxxxx e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,<br /><br />contro<br /><br />la Prefettura di Napoli ed Ministero dell�interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati presso l�Avvocatura distrettuale dello Stato la quale ex lege li rappresenta e difende in giudizio, <br /><br />avverso e per l�annullamento<br /><br />del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico inoltrato il 3 maggio 2002 e del decreto prefettizio 21 gennaio 2002 n. 12207112B16/2�Sett.A notificato il 5 aprile 2002 e contenente il divieto per il ricorrente di detenere qualsiasi arma, munizione e materiale esplodente,<br /><br />Visto il ricorso con i relativi allegati; <br /><br />Visto l�atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br /><br />Visti gli atti tutti della causa;<br /><br />Viste le memorie prodotte dalle parti,<br /><br />Relatore, alla camera di consiglio del 25 ottobre 2007, il presidente;<br /><br />Uditi i difensori presenti: come da verbale di udienza;<br /><br />Ritenuto che il ricorso � ammissibile in quanto nei casi, come quello in esame, di silenzio rigetto opposto dall�Amministrazione al ricorso gerarchico del privato, l�oggetto del successivo ricorso giurisdizionale non � costituito dal silenzio, bens� dal solo provvedimento di base impugnato in via gerarchica, giacch� in tale ipotesi il comportamento omissivo dell�Amministrazione ha valore legale tipico non di decisione di rigetto, bens� di rifiuto di annullamento, il cui concretarsi costituisce presupposto processuale per la proposizione di ricorso giurisdizionale o straordinario contro l' unico atto effettivamente emanato dalla P.A.<br /><br />Ricordato che, ai sensi dell'art. 39 T.U. 18 giugno 1931 n.773, il Prefetto ha facolt� di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne. <br /><br />Ribadito che il cit. art. 39 ricollega il divieto di detenere armi ad un giudizio discrezionale formulato dal Prefetto in ordine alla capacit� personale di abuso da parte del soggetto detentore, sindacabile, in quanto tale, esclusivamente sotto i profili dell�inesistenza dei presupposti e dell'illogicit� (Cons. giust. sic. 11 ottobre 1999 n.429; T.A.R. Catanzaro 4 marzo 2002 n.492, Consiglio Stato sez. VI 06 ottobre 2005 , n. 5424).<br /><br />Osservato che il provvedimento del Prefetto oggetto del presente giudizio � frutto di una valutazione compiuta esclusivamente sulla base di una specifica proposta pervenuta dal Commissariato di P.S. di Pozzuoli con la quale era stato comunicato che l�interessato <risulta deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli perch� ritenuto responsabile dei reati previsti dagli artt. 38 TULPS in relazione all�art. 697 c.p. ed all�art.2 L. n.110/1975>,<br /><br />Ribadito in via generale che la detenzione delle armi si caratterizza, da un lato, per un'intrinseca pericolosit� e, dall'altro, per la tenuit� di un interesse socialmente apprezzabile, con la conseguenza che per l�adozione del decreto di divieto � sufficiente il convincimento dell'Amministrazione in ordine alla possibilit� che il detentore abusi dell'autorizzazione.<br /><br />Constatato che, tuttavia, nella specie il provvedimento impugnato � stato adottato sulla base di una notizia risultata del tutto infondata in quanto � come emerge dalla documentazione in atti - il Giudice delle indagini preliminari, su conforme richiesta del Pubblico ministero, ha disposto l�archiviazione della notizia criminis in quanto dalla compiuta istruttoria � emerso che il ricorrente � del tutto estraneo ai fatti che gli erano stati addebitati.<br /><br />Ritenuto che, pertanto, il provvedimento prefettizio � privo dei necessari presupposti e, deve essere, pertanto, annullato, <br /><br />Constatato che ricorrono comunque giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br /><br />PQM<br /><br />Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione V, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l�effetto, annulla il decreto prefettizio indicato in epigrafe.<br /><br />Spese compensate.<br /><br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall�Autorit� amministrativa.<br /><br />Cos� deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 ottobre 2007.<br /><br />Il PRESIDENTE Est.<br /><br />(dott. Antonio Onorato)Fri, 30 Nov 2007 04:08:30 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1707&forum=22Re: Diritti dei lavoratori [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1705&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Diritti dei lavoratori<br />
I giovani che affiancano allo studio un lavoro per mantenersi agli studi o "arrotondare la paghetta" sono sempre di pi�, ma a volte si preoccupano poco o nulla degli aspetti contrattuali del loro lavoro. Anche se si � studenti bisogna ricordarsi che, svolgendo un'occupazione, si appartiene alla categoria dei lavoratori a tutti gli effetti. Proprio per questo motivo sarebbe opportuno non accettare lavori in nero che, se da una parte garantiscono guadagni pi� alti ed immediati, non garantiscono in nessun modo il giovane che lavora (infortuni, maternit�, malattia ecc..). <br />La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 25/10/2005 descrive i diritti dei lavoratori con riferimento al diritto allo studio: allo studente lavoratore dovr� essere data la possibilit� di sostenere esami e a tal scopo, il diritto ad ottenere turni di lavoro tali da permettergli la frequenza ai corsi e la conseguente preparazione di esami finali. Il permesso giornaliero per sostenere esami deve essere retribuito ed � per il datore di lavoro, vincolante. Inoltre, lo studente-lavoratore ha diritto a 150 ore di permessi straordinari retribuiti da usarsi in 3 anni (50 l'anno); per usufruirne lo studente dovr� presentare domanda presso l'azienda cui presta lavoro mentre, per certificare la presenza all'esame � sufficiente un attestato in cu sia ben specificata la sede universitaria, giorno ed esito della prova, timbro dell'amministrazione universitaria. <br /><br />Non tutti i contratti garantiscono per� questo trattamento; i benefici appena descritti non valgono per i contratti a progetto e le collaborazioni occasionali nei quali non � richiesto al lavoratore un obbligo di orari o di presenza in sede. <br /><br />Vediamo pi� da vicino le varie tipologie di contratto che si possono sottoscrivere. <br /><br />Il contratto a progetto<br />Introdotto dalla riforma Biagi, con decreto legislativo del 2003, aveva tra gli scopi quello di ridimensionare il fenomeno dei Co.co.co (collaborazioni coordinate e continuative). Una delle peculiarit� di questo contratto � che il lavoratore pu� svolgere la propria attivit� anche per pi� committenti. Il contratto a progetto pu� essere prorogato dalle parti quando la proroga si renda necessaria per la realizzazione del progetto medesimo che non si � concluso nei tempi originariamente previsti. Il compenso di un collaboratore non � soggetto al principio di un minimo inderogabile, come per i lavoratori dipendenti, ma deve essere proporzionato alla quantit� e qualit� del lavoro eseguito.<br />Le collaborazioni a progetto possono essere svolte anche con partita Iva individuale ma, anche di fronte alle richieste dei committenti, � bene evitare di aprire una propria partita Iva, sia perch� richiede costi di gestione assai elevati, sia perch� offre al collaboratore minori tutele.<br />La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.<br />In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza . <br /><br />Le collaborazioni occasionali<br />La collaborazione occasionale viene definita come un contratto d'opera tra un lavoratore autonomo e un committente. In base al DLgs 276/2003 non pu� avere durata superiore a 30 giorni n� prevedere un compenso superiore a 5000 euro nel corso dell'anno solare per lo stesso committente; superati i 5000 euro si passa al Contratto a progetto. Il lavoratore occasionale presta la propria attivit� dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20% . <br /><br />Per quanto riguarda il lavoro part-time, sempre la legge Biagi ha introdotto alcune modifiche relative al cosiddetto part-time verticale (l'attivit� viene svolta full time ma in periodi determinati della settimana) e misto (combinazione part-time orizzontale in cui vi � una riduzione dell'orario normale di lavoro e verticale), aggiungendo una clausola elastica, che prevede un ampliamento delle ore di lavoro. Il lavoro interinale (disciplinato dalla legge 196/97), � stato invece sostituito dall'istituto della somministrazione; si tratta di un tipo di contratto che vede coinvolti tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore ed il lavoratore. Il lavoratore, assunto dal somministratore andr� poi a svolgere la propria opera presso l'utilizzatore. <br /><br />Chi pu� svolgere questo tipo di attivit�?<br />Non tutte le aziende; ci sono infatti dei requisiti che vengono richiesti alle agenzie che intendono svolgere questo tipo di compito. Tra questi c'� quello del capitale sociale minimo richiesto che deve essere di almeno 600.000�; le agenzie autorizzate si trovano presso un albo del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali.Thu, 29 Nov 2007 23:50:06 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1705&forum=22Re: Cassazione: collegarsi a siti pedofili e' reato [da matrix23]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1582&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: collegarsi a siti pedofili e' reato<br />
concordo panterona taglio netto e palo...........Tue, 27 Nov 2007 21:45:20 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1582&forum=22Re: I lavori per cui � obbligatoria la visita medica antidroga [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1643&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: I lavori per cui � obbligatoria la visita medica antidroga<br />
sapevo che era in vista dopo il sangue adesso il midollo graaarrrrrrr <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil47031974c810b.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil47031974c810b.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil47031a01a9520.gif" alt="" /> <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil45d170bf35cb7.gif" alt="" />Wed, 21 Nov 2007 16:59:42 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1643&forum=22Re: sospensione dal servizio da parte della questura di guardia giurata [da ANUBYS]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1624&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: sospensione dal servizio da parte della questura di guardia giurata<br />
speriamoWed, 21 Nov 2007 07:43:09 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1624&forum=22Re: LA VITA DELL'OSTAGGIO E' BENE PREMINENTE DA TUTELARE [da monza_13]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1569&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: LA VITA DELL'OSTAGGIO E' BENE PREMINENTE DA TUTELARE<br />
Concordo ffsThu, 15 Nov 2007 22:58:23 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1569&forum=22Re: SENTENZA. CASSAZIONE N� 7091 DEL 2001 IL SINDACALISTA PUO' ESERCITARE IL DIRITTO DI SATIRA SUL C [da dago5]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1568&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: SENTENZA. CASSAZIONE N� 7091 DEL 2001 IL SINDACALISTA PUO' ESERCITARE IL DIRITTO DI SATIRA SUL CAPO<br />
<img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil3dbd4e5e7563a.gif" alt="" /> almeno questoThu, 15 Nov 2007 17:53:33 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1568&forum=22Re: Regolamento per l�utilizzo dei sistemi informatici in azienda [da beretta98]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1584&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Regolamento per l�utilizzo dei sistemi informatici in azienda<br />
Io quando entrai in centrale operativa mi fecero firmare alcuni fogli che mi informavano del corretto utilizzo dei sistemi informatici, infatti parlava appunto dell'utilizzo per i soli scopi inerenti all'attivit� lavorativa, comunque io ho abbastanza libert� nell'uso, anche perch� non istallo niente, neppure mi scarico roba personale, tranne leggi e sentenze di interesse di tutto il personale, da una parte hanno ragione, prima da me c'era gente che inceppava tutte le sere il computer, per visionare materiale pornografico, allora la notte lo disconnettevano, ma adesso siamo un bel gruppo, non abbiamo mai dato problemi, anzi la direzione spesso mi chiede di fargli ricerche particolari per conto loro.Tue, 13 Nov 2007 05:46:38 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1584&forum=22Reperibilit�: dopo la chiamata i riposi decorrono ex novo [da ADMIN]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1583&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: Reperibilit�: dopo la chiamata i riposi decorrono ex novo<br />
La reperibilit� � un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, di natura contrattuale, mediante il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro oltre il normale orario di lavoro allo scopo di garantire la continuit� funzionale dei servizi. Il ricorso alla reperibilit� deve essere oggetto comunque di contrattazione con il lavoratore e, conseguentemente, non pu� essere imposta unilateralmente dal datore di lavoro. A fronte di questa disponibilit� il lavoratore ha diritto a ricevere il corrispettivo del sacrificio inerente a tale obbligo che trova la sua quantificazione nella contrattazione collettiva.<br /><br />Tuttavia il datore di lavoro nel richiamare il lavoratore in servizio e conseguentemente nel gestire il suo orario di lavoro deve tener conto dei limiti disposti rispettivamente dall�art. 7 D.lgs 66/2003 che stabilisce che �Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivit� caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, durante la giornata�, e dall�art. 9 del citato decreto che dispone che �il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all�art. 7�1. Le suddette norme, adottate in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE in materia di orario di lavoro, sono conformi ai principi di cui all�articolo 36 della Costituzione in materia di diritti dei lavoratori2. <br /><br />Al riguardo il Consiglio Nazionale dell�Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello alla Direzione generale del Ministero del lavoro al fine di sapere se �in caso di chiamata per interventi di manutenzione a di fuori del normale orario di lavoro, nel caso in cui sia interrotto il riposo giornaliero o quello settimanale, gli stessi decorrono di nuovo dal termine della prestazione resa in regime di reperibilit�, oppure si cumulano con le ore godute precedentemente alla chiamata�.<br /><br />Il Ministero nella nota Prot. 25/I/0014084 del 5 novembre 2007, aderendo all�interpretazione fornita dai Consulenti del Lavoro nella stessa istanza d�interpello, afferma che nel caso in cui i lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari con obbligo di reperibilit� (Ccnl Cartai Industria) vengano richiamati in servizio, i riposi giornalieri e settimanali decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente gi� fruite.<br /><br />Il Ministero fonda il suo parere sul fatto che la ratio sottesa alla normativa in esame tende a dare effettivit� alla tutela psicofisica del lavoratore realizzando concretamente i principi di cui all�articolo 36 della Costituzione e che da una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di riposo si giunge alla conclusione per la quale in caso di chiamate per interventi di manutenzione al di fuori dell�orario normale di lavoro, che comportino l�interruzione del riposo giornaliero o settimanale, esso decorre nuovamente dal termine della prestazione resa in regime di reperibilit�, rimanendo esclusa ogni ipotesi di cumulo con le ore godute precedentemente alla chiamata.<br /><br />La tesi del Ministero � suffragata dalla giurisprudenza Costituzionale che ha stabilito che la consecutivit� delle ventiquattro ore � un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale (sentt. n. 150 del 1967 e n. 102 del 1976) e che �affinch� l�interruzione del lavoro una volta alla settimana sia effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle energie psicofisiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attivit� ricreative per s� e per la famiglia � che � lo scopo umano e sociale del precetto costituzionale � � necessario che il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte con il riposo giornaliero, ma da questo rimanga ben distinto. Frazionare il riposo settimanale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo da sovrapporre ogni frazione di esso al riposo giornaliero significa, infatti, frustrare la finalit� del precetto voluto dal costituente� (sent. n. 23 del 1982).<br /><br />Peraltro questa interpretazione non si discosta dagli orientamenti europei visto che in materia di alternanza lavoro/riposo la Corte di Giustizia Europea ha confermato che la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori si realizza attraverso il beneficio di periodi di riposo adeguati ed effettivi, i quali da un lato consentono il recupero delle energie psicofisiche e dall�altro prevengono i rischi di alterazione della sicurezza e salute dei lavoratori, che l�accumulo di periodi di lavoro senza il necessario riposo pu� rappresentare (Corte di Giustizia Sentenza del 9 settembre 2003 C-151/02).<br /><br />NOTE<br />1Nel periodo di riposo non si computano i riposi intermedi, nonch� le pause di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesto alcun tipo di prestazione lavorativa in quanto non si tratta di un periodo di riposo continuativo (circolare Ministero del Lavoro n. 8/2005).<br />2�La durata massima della giornata lavorativa � stabilita dalla legge (�) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non pu� rinunziarvi�.<br /><br />Matteo Mazzon<br /><a href="http://www.newsfood.com" target="_blank">http://www.newsfood.com</a>Mon, 12 Nov 2007 16:54:10 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1583&forum=22Re: MULTE: CASSAZIONE, VALIDE ANCHE SENZA AUTOGRAFO DEL VIGILE [da ombra42]
http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1480&forum=22
LEGGI E SENTENZE:: MULTE: CASSAZIONE, VALIDE ANCHE SENZA AUTOGRAFO DEL VIGILE<br />
E dove' la novita', tanto pur di incassare si fanno leggi come vogliono. <img src="http://www.guardieinformate.net/site/uploads/smil46abb4ce92ea8.gif" alt="" />Sat, 10 Nov 2007 15:13:27 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1480&forum=22Re: Cassazione: chi discredita propria azienda o colleghi puo' venire licenziato [da Marco Fusco]
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LEGGI E SENTENZE:: Cassazione: chi discredita propria azienda o colleghi puo' venire licenziato<br />
per� noi sindacalisti siamo in parte tutelati. <br />Leggete qui:<br /><br />SENTENZA. CASSAZIONE N 7091 DEL 2001 IL SINDACALISTA PUO' ESERCITARE IL DIRITTO DI SATIRA SUL CAPO <br /><br />Il sindacalista pu� esercitare il diritto di satira sul capo<br /><br /> <br /><br />Deve per� sempre essere rispettato il limite della correttezza formale<br /><br />Il sindacalista pu� esercitare il diritto di satira sul capo<br /><br />(Cassazione 7091/2001)<br /><br /><br /><br />Deve per� sempre essere rispettato il limite della correttezza formale<br /><br />Il sindacalista pu� esercitare il diritto di satira sul capo<br /><br />(Cassazione 7091/2001)<br /><br />Il dipendente sindacalista pu� esercitare il diritto di satira nei confronti del datore di lavoro, in quanto l'attivit� sindacale comprende anche il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni critiche, anche attraverso l'uso di strumenti satirici. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di una importante societ� di costruzioni che aveva licenziato tre suoi dipendenti accusati di aver diffamato il buon nome della ditta. In particolare, i dipendenti, in occasione della presentazione pubblica del nuovo logo aziendale, avevano diffuso due volantini, in uno dei quali il nuovo simbolo veniva paragonato ad un "mollusco fossile tipico del mesozoico" (di chiara simbologia fallica) e la societ� veniva definita un "vortice che continua a risucchiare il personale", mentre nell'altro si faceva riferimento ad un "manager italiano di mezza et�" bisognoso di cure psicoanalitiche e a sua madre, definita donna di facili costumi. I tre lavoratori erano stati cos� licenziati con l'accusa di avere gravemente leso l'immagine dell'azienda e diffamato il suo manager. Il Pretore di Bergamo in primo grado aveva annullato i licenziamenti ed il Tribunale della stessa citt� in secondo grado aveva confermato tale decisione, ritenendo che i sindacalisti avessero correttamente esercitato il loro diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni all'interno del posto di lavoro e che le affermazioni contenute nei volantini, seppur formulate in termini scurrili ed inopportuni, non fossero idonee a mettere in pericolo la reputazione dei soggetti menzionati. La societ� aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che fossero stati superati i limiti del diritto di critica, arrivando alla denigrazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla parte relativa al contenuto del volantino che si riferiva all'amministratore delegato della ditta, per il resto condividendo le argomentazioni del Tribunale, e rilevando che l'attivit� sindacale - che comprende anche il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero critico nei confronti del datore di lavoro - non pu� essere soggetta al potere del capo, perch� altrimenti sarebbe priva di ogni significato, in quanto la libert� dell'attivit� sindacale non pu� ritenersi in conflitto con l'obbligo di fedelt�. (6 luglio 2001)Sat, 10 Nov 2007 10:05:51 +0100http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1217&forum=22