Guardie Informate = Guardie Giurate :: Forum http://www.guardieinformate.net/site/ PORTALE D'INFORMAZIONE PER LE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE :: Modulo Forum per XOOPS Mon, 21 Jun 2010 09:23:06 +0200 http://backend.userland.com/rss/ CBB 1.16 Forum GpG [email protected] [email protected] it Guardie Informate = Guardie Giurate :: Forum http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/images/xoopsbb_slogo.png http://www.guardieinformate.net/site/ 92 52 VIGILANZA PRIVATA, CCNL 1.05.2004 - 31.12.2008 (testo ufficiale) [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7323&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: VIGILANZA PRIVATA, CCNL 1.05.2004 - 31.12.2008 (testo ufficiale)<br /> VIGILANZA PRIVATA, CCNL 1.05.2004 - 31.12.2008 (testo ufficiale)<br /><br /><a href="http://www.guardieinformate.net/site/modules/wfdownloads/viewcat.php?cid=1" target="_blank">Download</a> Tue, 21 Jul 2009 07:52:35 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7323&forum=48 TITOLO I - Validit� e sfera di applicazione Art.1 [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7322&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: TITOLO I - Validit� e sfera di applicazione Art.1<br /> TITOLO I - Validit� e sfera di applicazione<br />Art.1<br />Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro fra tutti gli Istituti , Consorzi e Cooperative di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti ed il relativo personale dipendente, che operano in tutti quei servizi, compiti e categorie di beni mobili ed immobili indicati nell�Avviso Comune sottoscritto tra le parti, che costituisce parte integrate del presente CCNL ( allegato 17), nonch� alle g.p.g. utilizzate in servizi di vigilanza campestre. Tue, 21 Jul 2009 07:51:18 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7322&forum=48 Art. 2 [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7321&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 2<br /> Art. 2<br />Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validit� deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali nazionali,usi e consuetudini. Restano salve le norme di miglior favore degli accordi di 2 livello, sottoscritti dalle parti stipulanti del presente contratto, purch� non in contrasto con quanto previsto dal presente C.C.N.L. Per quanto riguarda eventuali norme in contrasto, con il presente CCNL, le parti si incontreranno a livello territoriale per la necessaria armonizzazione.<br />La sua integrale applicazione, anche per quanto concerne la contrattazione decentrata sottoscritta dalle parti stipulanti il presente CCNL con particolare riferimento a: orario di lavoro, accesso ai servizi dell�Ente Bilaterale, rilascio della relativa certificazione liberatoria, � condizione pregiudiziale per quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 27/04/2006 pubblicato in G.U. n.108 dell�11/05/2006 e dalla Circolare del Ministero dell�Interno n. 557/PAS.7446.100899 (10) dell�1-06-2006 e per il rilascio dell�autorizzazione all�assunzione degli apprendisti<br />Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Tue, 21 Jul 2009 07:50:45 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7321&forum=48 TITOLO II - Relazioni Sindacali- CAPO 1 - Livello Nazionale Art. 3 - Diritti di informazione [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7320&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: TITOLO II - Relazioni Sindacali- CAPO 1 - Livello Nazionale Art. 3 - Diritti di informazione<br /> TITOLO II - Relazioni Sindacali<br />CAPO 1 - Livello Nazionale<br />Art. 3 - Diritti di informazione<br />Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilit� degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:<br />1) le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO. SS. Nazionali firmatarie del presente Contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:<br />a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale; b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali; c) iniziative di aggiornamento della professionalit�; d) andamento occupazionale generale e articolato per settore di attivit� (zona, banche, tele-allarmi, ecc..); e) stato delle relazioni sindacali a livello territoriale;<br />2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalit� del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.<br />Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente Contratto. Tue, 21 Jul 2009 07:50:16 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7320&forum=48 CAPO 2-Strumenti della Bilateralit� Art. 4 -Commissione Paritetica Nazionale - Compiti [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7319&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: CAPO 2-Strumenti della Bilateralit� Art. 4 -Commissione Paritetica Nazionale - Compiti<br /> CAPO 2-Strumenti della Bilateralit�<br />Art. 4 -Commissione Paritetica Nazionale - Compiti<br />E� istituita la Commissione Paritetica Nazionale, organo bilaterale, preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti, l�aggiornamento del Contratto Nazionale della Vigilanza, su quanto previsto dall�ultimo comma del presente articolo.<br />In particolare:<br />esamina e decide, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti <br />normativi o di singole clausole contenute nel presente Contratto Nazionale, dei Contratti collettivi di 2� livello, di ogni altro problema prospettato dalle articolazioni locali delle parti stipulanti o da<br />singoli istituti, o da lavoratori per il tramite delle parti stesse a livello locale;<br />individua figure professionali non previste nell�attuale classificazione, anche in relazione ai processi di innovazione tecnologica/organizzativa del settore; esamina le proposte avanzate dalle parti stipulanti il presente Contratto ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stesse, per il loro inserimento contrattuale, in occasione dei rinnovi contrattuali; esamina e decide le controversie relative alla stipulazione dei contratti integrativi di 2� livello Tue, 21 Jul 2009 07:49:31 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7319&forum=48 Art. 5 � Composizione e procedure [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7318&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 5 � Composizione e procedure<br /> Art. 5 � Composizione e procedure<br /><br />La Commissione Paritetica Nazionale � composta da Membri designati dalle Associazioni degli Istituti di Vigilanza Privata e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto. La Commissione Paritetica delibera all�unanimit�.<br />Per l�espletamento di quanto previsto dall�articolo precedente, si applicano le procedure di seguito indicate.<br />La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso l�Ente Bilaterale Nazionale, e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.<br />La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, per<br />mezzo di raccomandata A.R., dalle parti stipulanti il presente Contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro o dalle aziende aderenti alle Associazioni stipulanti il presente CCNL.<br />All�atto della presentazione dell�istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetter� alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all�esame della controversia.<br />Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede dell�Ente Bilaterale. La data della convocazione sar� fissata d�accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell�istanza di cui al precedente quarto comma e l�intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.<br />La Commissione, prima di deliberare, pu� convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all�esame della controversia stessa.<br />Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l�obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, quarto comma c.c., come modificati dal Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 80 e dal Decreto legislativo 29 Ottobre 1998, n. 387. <br />In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun�altra iniziativa sindacale, n� legale.<br />Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potr� decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalit� previste al riguardo.<br />Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potr� provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni. Tue, 21 Jul 2009 07:48:53 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7318&forum=48 Ente Bilaterale - Art. 6 - Scopi [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7317&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Ente Bilaterale - Art. 6 - Scopi<br /> Art. 6 - Scopi<br />L�Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata, disciplinato da apposito Statuto e Regolamento ha i seguenti scopi:<br />a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello Regionale e coordinarne l�attivit�, verificandone la coerenza degli statuti con gli schemi allegati e rilasciando i relativi visti di conformit�;; b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore della Vigilanza Privata, con particolare riguardo all�analisi dei fabbisogni di formazione; c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonch� con altri organismi orientati ai medesimi scopi; d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione; e) promuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, necessarie al fine di favorire l�incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica; f) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunit� per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonch� il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l�interruzione dovuta alla maternit�; g) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l�analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL; h) promuovere lo sviluppo, anche attraverso sportelli dedicati e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell�assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali; i) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificit� delle relazioni sindacali della Vigilanza Privata e delle relative esperienze bilaterali; l) individuare ed adottare iniziative che rispondano all�esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all�Ente Bilaterale Nazionale stesso; m) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all�Ente Bilaterale Nazionale per la Vigilanza Privata. n) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di Vigilanza Privata (Parlamento, Ministero dell�Interno, Ministero del Lavoro, ecc.) ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore; o) essere uno strumento per un ruolo attivo a livello centrale e periferico quale interlocutore delle istituzioni competenti in materia di Vigilanza Privata, per la realizzazione di iniziative coerenti alla tipicit� del settore e finalizzate al suo miglioramento complessivo; p) programmare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l�altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione; q) rilasciare la certificazione liberatoria ai singoli istituti di Vigilanza, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che attesti il recepimento e l�applicazione integrale della contrattazione collettiva nazionale e decentrata stipulata dalle Parti sociali sottoscriventi il presente contratto (allegati 15 e 16); r) fungere da supporto e da segreteria dell�O.P.N, curando la realizzazione, stampa e diffusione dell�opuscolo-manuale sulla sicurezza per il settore, di cui all�accordo applicativo del DLgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e della Commissione Paritetica Nazionale; s) costituire una banca dati relativa alla professionalit�, con il supporto degli enti bilaterali regionali e di area territoriale affinch� venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel settore. Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l�inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto. La medesima procedura potr� essere attivata per l�esame di contributi presentati a livello regionale di nuove figure professionali per le quali consentire l�instaurazione del rapporto di apprendistato. t) valutare l�opportunit� di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione del lavoro, in sinergia con enti, fondi, e istituzioni che finanziano la formazione u) fatte salve le competenze della commissione paritetica nazionale, decidere sulle controversie derivanti dalle determinazioni degli enti Bilaterali territoriali. v) assistere gli Istituti e/o gli Enti e/o le strutture formative nella definizione di piani e/o progetti formativi rilasciando il relativo certificato. La certificazione � riservata esclusivamente ai piani e/o progetti formativi relativi ai dipendenti di Istituti nel rispetto di quanto previsto dal 2 comma dell�art. 2 del presente CCNL. L�Ente Bilaterale Nazionale provveder� al rilascio delle certificazioni e del DURC secondo i criteri di cui agli allegati 15 e 16 del presente CCNL<br />Gli organi statutari degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL.<br />L�Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalit� definite dallo Statuto.<br />L�Ente Bilaterale invier� periodicamente alle parti sociali, al Ministero dell�Interno e a tutte le Prefetture, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base Nazionale, determinati dagli aumenti contrattuali del presente CCNL.<br />Analogo ruolo svolgeranno gli Enti Bilaterali Regionali, o di specifiche aree territoriali, in relazione agli aumenti di costo determinati dalla contrattazione decentrata sottoscritta dalle strutture territoriali delle parti sociali stipulanti il presente CCNL.<br />L�Ente Bilaterale Nazionale costituir�, se occorre anche con componenti esterni, un Osservatorio che avr� il fine di monitorare il settore della Vigilanza Privata; analoghi Osservatori saranno istituiti presso gli Enti Bilaterali Regionali<br />L�Ente Bilaterale Nazionale costituir� una commissione per esprimere il parere di conformit� in materia di apprendistato di cui al successivo art. 39 nel rispetto di quanto previsto dall�art. 2 secondo comma del presente CCNL.<br />Il comitato esecutivo dell�Ente Bilaterale Nazionale pu� istituire apposita commissione, con le modalit� definite dallo stesso comitato esecutivo, ai fini del rilascio della certificazione liberatoria prevista dalla Circolare del Ministero dell�Interno n. 557/PAS.7446.10089D(10) del 1 Giugno 2006<br />DICHIARAZIONE A VERBALE A Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 8, vengono fatti salvi gli accordi interconfederali stipulati in materia di formazione tra le Associazioni del Movimento Cooperativo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.<br />DICHIARAZIONE A VERBALE B L�Ente Bilaterale Regionale o di specifiche aree territoriali � strutturato in base alle modalit� organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con appositi Statuto e Regolamento (Allegati). L�Ente Bilaterale Nazionale pu� autorizzare, la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a specifiche aree territoriali.<br />Laddove gi� esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti che li hanno costituiti, concorderanno le modalit� per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore Tue, 21 Jul 2009 07:47:47 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7317&forum=48 Art. 7- FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7316&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 7- FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI<br /> Art. 7- FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI<br />Per la pratica realizzazione ed il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici di cui al titolo 2� del presente Contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, ASSIV, ASSVIGILANZA, UNIV, FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, ANCST-LEGA COOP, AGCI-PRODUZIONE SERVIZI DI LAVORO, FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale (CO.AS.CO) ex art. 111, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto Bancario o tramite specifica convenzione con l�INPS le cui modalit� sono definite negli allegati: 10, 10a, 10b, 10c.<br />La misura del contributo e le procedure di esazione sono definite nel successivo art. 8.<br />La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente Contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopraindicati. Tue, 21 Jul 2009 07:46:17 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7316&forum=48 Art. 8 - CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7315&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 8 - CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE<br /> Art. 8 - CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE<br />Il contributo di cui all�articolo precedente � fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilit� ed � cos� ripartito:<br />0,20% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore; 0,25% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro. Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1� comma del precedente articolo 7.sul conto corrente che verr� comunicato dalla propria associazione.<br />Gli istituti non associati verseranno su c/c bancario n. 97985 intestato a ENTE BILATERALE NAZIONALE VIGILANZA<br />Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro forniranno l�elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di Maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto per il secondo trimestre, nel mese di Novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio per il quarto trimestre. Tue, 21 Jul 2009 07:45:45 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7315&forum=48 CAPO 3 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI SECONDO LIVELLO - Livello territoriale - Art. 9 - Diritti di [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7314&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: CAPO 3 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI SECONDO LIVELLO - Livello territoriale - Art. 9 - Diritti di<br /> Livello territoriale<br />Art. 9 - Diritti di informazione<br />Le Associazioni datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO. SS. nazionali firmatarie del presente Contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) e d), ed eventuali processi di trasformazione, in atto localmente per i riflessi sui livelli occupazionali. Tue, 21 Jul 2009 07:45:11 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7314&forum=48 Art 10 - Contrattazione Integrativa e materie demandate [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7313&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art 10 - Contrattazione Integrativa e materie demandate<br /> Art 10 - Contrattazione Integrativa e materie demandate<br /><br />E� ammessa la Contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali (Regionali e/o Provinciali) delle parti stipulanti il presente Contratto Collettivo. La stipula di contratti integrativi potr� riguardare esclusivamente le seguenti materie:<br />a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali � istituito l�Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione � demandata all�Ente stesso. Ci� in relazione alle concrete esigenze territoriali e nelle disponibilit� esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terr� conto delle previsioni dell�UE, nazionali e degli enti locali competenti in materia, al fine di realizzare possibili sinergie; b) le azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 Dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di pari opportunit� uomo-donna; c) l�adozione di diversi regimi di flessibilit� dell�orario di lavoro, rispetto a quanto previsto dagli artt. 78 e 81; d) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del primo comma dell�art. 23 della legge n. 56 del 1987 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto; e) la tutela della salute e dell�integrit� fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge; f) la disciplina delle voci retributive relative al terzo elemento o elemento aggiuntivo avente la stessa natura � ove esistenti ed alle eccedenze, eventualmente presenti a livello locale, delle indennit� di cui al successivo art. 108 ; g) i rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e strumenti di propriet� del lavoratore, ove ne sia prescritta l�adozione e l�uso e sempre che non siano forniti dal datore di lavoro al dipendente; h) rimborsi spese di cui all�art.100; i) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale <br />j) indennit� di cassa e maneggio denaro, di cui all�art. 118.; k) definizione di accordi in materia di mercato del lavoro; l) premio di produzione che dovr� essere correlato agli incrementi di produttivit�, di qualit� e di redditivit� e legato a specifici parametri oggettivi del settore. Le erogazioni di cui al presente punto devono avere caratteristiche tali da consentire l�applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalle normative emanate in attuazione del protocollo del 23 Luglio 1993. Gli importi corrispondenti al suddetto premio sono variabili, non predeterminati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23 Luglio 1993, si intende integralmente richiamata. In occasione della contrattazione integrativa, territoriale, aziendale o interaziendale, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della Piattaforma rivendicativa e comunque fino a tre mesi successivi alla scadenza dell�accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalit� sindacale con l�esclusione del ricorso ad agitazioni, riferite alle suddette rivendicazioni. Tue, 21 Jul 2009 07:44:22 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7313&forum=48 Art. 11 - Composizione delle controversie- Procedure [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7312&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 11 - Composizione delle controversie- Procedure<br /> Art. 11 - Composizione delle controversie- Procedure<br />Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all�applicazione del presente Contratto, � previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalit� di cui al presente articolo, da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione, costituita presso l�Ente Bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente Contratto.<br />La Commissione di conciliazione provinciale � composta:<br />a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell�Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell�Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Contratto, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia � tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l�Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.<br />L�Associazione imprenditoriale, ovvero l�Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione con mezzi idonei a certificare la data di ricevimento.<br />Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale provveder� entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l�ora in cui sar� esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall�art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.<br />Il termine previsto dall�art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre<br />dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell�Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.<br />La Commissione Paritetica Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.<br />Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo � depositato, a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:<br />1. il richiamo al Contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano gi� trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma<br />4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98 e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione.<br />Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto che, pertanto, resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all�art.4.<br />In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all�applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo, questa sar� sospesa fino alla conclusione della procedura. Tue, 21 Jul 2009 07:43:38 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7312&forum=48 Art. 12 � Collegio Arbitrale [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7311&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 12 � Collegio Arbitrale<br /> Art. 12 � Collegio Arbitrale<br />Ove il tentativo di conciliazione di cui all�art. 410 c.p.c. o al precedente articolo del presente Contratto non riesca, o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la facolt� di adire l�autorit� giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 Agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti pu� promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.<br />A tal fine, � istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle<br />Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovr� pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma. Il Collegio arbitrale competente � quello del luogo in cui � stato promosso il tentativo di conciliazione.<br />L�istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell�eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a<br />definire le richieste, sar� presentata, attraverso l�organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all�altra parte. L�istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sar� inoltrata a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L�altra parte � tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell�istanza, con facolt� di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volont� di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.<br />Il Collegio � composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale a cui il datore di lavoro sia iscritto o conferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT o UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.<br />I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell�interesse delle stesse parti.<br />In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest�ultimo sar� sorteggiato tra i nominativi compresi in un�apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ci�, sar� designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.<br />Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed � rinnovabile.<br />Il Presidente del Collegio, ricevuta l�istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio stesso il quale ha facolt� di procedere ad una fase istruttoria secondo modalit� che potranno prevedere:<br />- l�interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;<br />- l�autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei rappresentanti di queste;<br />- eventuali ulteriori elementi istruttori.<br />Il Collegio emetter� il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facolt� del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessit� inerenti lo svolgimento della procedura.<br />I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa a carico della parte soccombente.<br />La Segreteria del Collegio � istituita presso l�Ente Bilaterale territoriale.<br />Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed � istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive<br />modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.<br />Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell�art. 412 quater. Tue, 21 Jul 2009 07:42:28 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7311&forum=48 Art. 13 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7310&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 13 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali<br /> Art. 13 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali<br />Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 Luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 Maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge n.108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli Tue, 21 Jul 2009 07:41:42 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7310&forum=48 Livello aziendale Art. 14 - Diritti di informazione [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7309&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Livello aziendale Art. 14 - Diritti di informazione<br /> Livello aziendale<br />Art. 14 - Diritti di informazione<br />Gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.<br />Le strutture sindacali verranno informate inoltre: - sulla consistenza degli organici; - sulle varie tipologie dei servizi; - sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie.; - su ristrutturazione aziendali di particolari rilievi. In tale ambito le Parti, ferma restando l'autonomia decisionale e gestionale dell'Istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali. Tue, 21 Jul 2009 07:41:23 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7309&forum=48 Art. 15 [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7308&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 15<br /> Art. 15<br />Le seguenti materie, per la loro specificit� sono oggetto di contrattazione aziendale o interaziendale:<br />a) turni e nastri orari e relativa rotazione del personale tra i vari tipi di servizio; b) materie demandate dal D. Lgs 626/94 e successive integrazioni e modifiche; c) modalit� di svolgimento dell�attivit� dei patronati; d) quanto delegato alla contrattazione dall�art. 20 della legge 300/70; e) altri sistemi di distribuzione dell�orario settimanale; f) quanto demandato dalla normativa sul Mercato del Lavoro, prevista dal presente CCNL. Tue, 21 Jul 2009 07:40:54 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7308&forum=48 TITOLO III - Attivit� Sindacali Art. 16 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7307&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: TITOLO III - Attivit� Sindacali Art. 16 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A.<br /> TITOLO III - Attivit� Sindacali<br />Art. 16 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. e delle R.S.U.<br />Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:<br />a) di consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti il presente Contratto;<br />b) di rappresentanze sindacali costituite ai sensi della legge 300/70; c) di rappresentanze sindacali unitarie costituite in applicazione degli accordi sulle R.S.U. (allegati 3/a e 3/b). L�elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla OO.SS. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.<br />Sino alla costituzione della R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del CCNL 1� Gennaio 1991 riferite alle rappresentanze sindacali aziendali, anche per le nuove diverse attribuzioni di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n� 626/94 ed eventuali successive modifiche.<br />Il mandato di delegato aziendale di cui al successivo art. 22 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del 1� comma del presente articolo, conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato, non influisce sulla specialit� del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del Contratto a termine. Tue, 21 Jul 2009 07:40:32 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7307&forum=48 Art.17 - Permessi retribuiti [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7306&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art.17 - Permessi retribuiti<br /> Art.17 - Permessi retribuiti<br />I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue.<br />Le Parti si danno atto della necessit�, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze.<br />I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 hanno diritto, per l�espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.<br />Il diritto riconosciuto spetta a:<br />a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano fino a 200 dipendenti; b) un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendenti. I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili negli Istituti di cui alla lettera b); negli Istituti di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all�anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l�organizzazione Sindacale nelle liste della quale � stato eletto (RSU). Tue, 21 Jul 2009 07:39:52 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7306&forum=48 Art. 18 - Diritto di affissione. [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7305&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 18 - Diritto di affissione.<br /> Art. 18 - Diritto di affissione.<br />Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l�obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all�interno dell�unit� produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. Tue, 21 Jul 2009 07:39:31 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7305&forum=48 Art. 19 � Permessi non retribuiti [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7304&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 19 � Permessi non retribuiti<br /> Art. 19 � Permessi non retribuiti<br />I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 16 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all�anno.<br />I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente, devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.<br />I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee<br />regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali. Tue, 21 Jul 2009 07:39:10 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7304&forum=48 Art. 20 � Referendum [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7303&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 20 � Referendum<br /> Art. 20 � Referendum<br />Il datore di lavoro deve consentire nell�ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall�orario di lavoro, di referendum, sia generali che di categoria, su materie inerenti all�attivit� sindacale, indetti dalla R.S.U. o dalla R.S.A. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all�unit� aziendale o alla categoria interessata. Tue, 21 Jul 2009 07:38:50 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7303&forum=48 Art. 21 - Assemblee [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7302&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 21 - Assemblee<br /> Art. 21 - Assemblee<br />Negli Istituti nei quali siano occupati normalmente pi� di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.<br />Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti, oppure delle strutture territoriali di queste ultime.<br />La convocazione sar� comunicata all�Istituto entro la fine dell�orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l�indicazione specifica dell�ordine del giorno.<br />Le riunioni potranno essere tenute fuori dall�orario di lavoro nonch�, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l�orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Tue, 21 Jul 2009 07:38:31 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7302&forum=48 Art. 22 - Delegato aziendale [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7301&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 22 - Delegato aziendale<br /> Art. 22 - Delegato aziendale<br />Negli Istituti che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l�applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.<br />Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all�esercizio delle sue funzioni � nullo ai sensi dell�art. 4 della Legge 15 Luglio 1966 n. 604 (allegato 11). <br />Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di esercizio<br />dell�attivit� sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 Maggio 1970 n. 300 (allegato 13).<br />Il mandato di delegato aziendale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialit� del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del Contratto a termine. Tue, 21 Jul 2009 07:38:06 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7301&forum=48 Art. 23 - Contributi Associativi Sindacali [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7300&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 23 - Contributi Associativi Sindacali<br /> Art. 23 - Contributi Associativi Sindacali<br />Gli Istituti provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore nella misura stabilita dalle OO.SS. Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto dell�1% sulla paga tabellare conglobata per 14 mensilit�.<br />La delega conterr� l�indicazione dell�Organizzazione Sindacale alla quale l�Istituto dovr� versarlo.<br />L�impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega, riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall�Organizzazione Sindacale all�Istituto, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.<br />L�Istituto verser� l�importo della trattenuta al Sindacato provinciale di spettanza e, in mancanza di questo, alla rispettiva Organizzazione Sindacale Nazionale. Tue, 21 Jul 2009 07:37:41 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7300&forum=48 TITOLO IV �TUTELE E GARANZIE- CAPO 1� Sicurezza sul lavoro -Art. 24 - Sicurezza sul lavoro [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7299&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: TITOLO IV �TUTELE E GARANZIE- CAPO 1� Sicurezza sul lavoro -Art. 24 - Sicurezza sul lavoro<br /> TITOLO IV �TUTELE E GARANZIE<br />CAPO 1� Sicurezza sul lavoro<br />Art. 24 - Sicurezza sul lavoro<br />Viene confermata la centralit� del CCNL. in merito alle soluzioni che verranno individuate ed alle metodologie riguardanti le relazioni sindacali previste negli accordi applicativi del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, parti integranti del presente Contratto (all. 4/a e 4/b).<br />L�O.P.N. provveder� a definire un manuale sulla sicurezza sul lavoro che sar� realizzato e diffuso dall� E.BI.N.VI.P.<br />Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 all�E.BI.N.VI.P. viene assegnato il compito di orientare e promuovere iniziative informative e formative nei confronti dei lavoratori. Tue, 21 Jul 2009 07:37:22 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7299&forum=48 Art.25 � Cambio di Appalto e/o affidamento di servizio [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7298&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art.25 � Cambio di Appalto e/o affidamento di servizio<br /> Art.25 � Cambio di Appalto e/o affidamento di servizio<br /><br />Premessa. Le parti ritengono che per la qualificazione dell�attivit� di vigilanza a mezzo di guardie giurate, disciplinata dal presente CCNL, � necessario adottare misure al <br />fine di conseguire l�obiettivo di favorire, nel settore, la salvaguardia occupazionale per gli operatori che abbiano acquisito una specifica qualificazione professionale, in linea con le direttive in ordine alla qualit� dei servizi.<br />Rilevato:<br />che l�affidamento di importanti servizi di vigilanza, per la consistenza numerica del personale da impiegare, comporta la possibilit� di cambio d�appalto e/o affidamento di servizio a seguito dell�espletamento di procedure di gara; che con il cambio di appalto e/o affidamento di servizio si possono determinare esuberi occupazionali per l�azienda che ha perduto il servizio; che ci� comporta la dispersione di professionalit� tecnica ed operativa acquisita e la perdita di occupazione, con le conseguenti problematiche e costi collettivi sociali.<br />Le parti convengono di proporre l�inserimento nei bandi di gara, a partire dagli appalti pubblici, di clausole che prevedano l�applicazione della norma contrattuale relativa alla salvaguardia delle professionalit� acquisiti ed alla tutela dell�occupazione esistente, di conseguenza decidono di trasmettere, alle Direzioni Provinciali del Lavoro e Prefetture nei singoli territori, il presente CCNL nella parte che regola le procedure da attivare, in caso di cambio d�appalto e/o affidamento di servizio, per evitare ricadute occupazionali di rilevante impatto sociale e la dispersione di professionalit� acquisite con formazione ed addestramento professionale.<br />Il mancato rispetto delle eventuali determinazioni scaturite dell�attivazione delle procedure previste in questo articolo e nei successivi, sar� considerata mancata applicazione del CCNL stesso. Tue, 21 Jul 2009 07:36:44 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7298&forum=48 Art. 26 - Condizioni per attivare la procedura [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7297&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 26 - Condizioni per attivare la procedura<br /> Art. 26 - Condizioni per attivare la procedura<br />Con il presente CCNL si intende regolamentare la materia dei cambi di appalto e/o affidamento di servizio relativi a servizi di vigilanza sia con Enti Pubblici che privati.<br />Le condizioni per attivare la procedura sono:<br />Appalto e/o affidamento di servizio che comporti un impiego di guardie giurate non inferiore a 5 unit�; Appalto e/o affidamento di servizio che comporti per il soccombente una perdita percentuale della forza lavoro occupata, rispetto alla media nell�anno precedente, non inferiore al 3 %; Appalto e/o affidamento di servizio che determini, per l�azienda uscente, una reale situazione di esubero con avvio di procedure per licenziamento collettivo e/o mobilit� o perduto da un�azienda gi� interessata negli ultimi 24 mesi a riduzioni di personale con attivazione degli ammortizzatori sociali;<br />Ove non ricorra nessuna delle prime due condizioni unitamente alla condizione di cui al punto 3) la procedura non pu� essere attivata. Il personale interessato al cambio prioritariamente deve essere quello in attivit� da almeno sei mesi nel servizio appaltato e/o affidato. Tue, 21 Jul 2009 07:36:03 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7297&forum=48 Art. 27 - Modalit� di attivazione e di espletamento della procedura. [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7296&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 27 - Modalit� di attivazione e di espletamento della procedura.<br /> Art. 27 - Modalit� di attivazione e di espletamento della procedura.<br />L�Azienda uscente richiede, direttamente o per il tramite dell�associazione di appartenenza, l�attivazione di un tavolo di confronto, tra le parti imprenditoriali interessate alla procedura, con l�intervento delle OO. SS. territoriali di categoria indicando:<br />Il numero totale dei dipendenti in servizio e l�utilizzo medio degli strumenti della banca delle ore e dello straordinario nell�ultimo semestre; ( ci� al fine di dimostrare che la perdita dell�appalto ha notevoli ripercussioni sui conti economici dell�azienda); l�appalto e/o affidamento di servizio perso e la sua precedente durata temporale; durata che non pu� essere inferiore ad un anno; le ore di servizio da capitolato ed il conseguente numero di guardie giurate in esubero; eventuali ulteriori condizioni dell�appalto significative per individuare le figure professionali interessate diverse dalla semplice guardia giurata; eventuali procedure di ricorso ad ammortizzatori sociali o di riduzione di personale operate negli ultimi due anni; il numero medio di guardie giurate, suddivise per livello di inquadramento, utilizzate sull�appalto nel periodo precedente gli ultimi sei mesi;<br />La comunicazione dovr� essere trasmessa per conoscenza alla Direzione Provinciale del lavoro, alla Prefettura, alla Questura, all�Ente pubblico o privato che ha effettuato l�appalto, alle OO.SS. territoriali, all�impresa che si � aggiudicata l�appalto e/o affidamento di servizio ed alle Associazioni di categoria di appartenenza.<br />Ove con il confronto, cos� disciplinato, non sia possibile raggiungere un�intesa tra le parti, la richiesta di incontro e mediazione sar� inoltrata con le stesse procedure alla Direzione provinciale del Lavoro.<br />La Direzione Provinciale del Lavoro entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta acquisite, se necessario, ulteriori documentazioni probatorie, fissa la data per un incontro da tenersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta di avvio della procedura.<br />Nel caso in cui i tempi decorrenti tra la comunicazione di cessazione dell�appalto e l�insediamento dell�azienda subentrante non fossero compacon le tempistiche sopraindicate, le procedure di cui sopra dovranno comunque essere espletate prima della data nella quale avviene il cambio di ap<br />In mancanza di accordo, la Direzione Provinciale del Lavoro, in funzione di arbitrato, presenti le parti, emana una determinazione che prevede:<br />il numero della guardie giurate interessate al passaggio; le modalit� per il trasferimento, le condizioni economiche e normative con cui saranno assunte; criteri di individuazione delle unit� interessate.<br />Il verbale sar� notificato alle parti interessate per gli adempimenti di rispettiva competenza www.GuardieInformate. Tue, 21 Jul 2009 05:30:24 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7296&forum=48 CAPO 2� Previdenza integrativa Art. 28 - Previdenza Integrativa [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7295&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: CAPO 2� Previdenza integrativa Art. 28 - Previdenza Integrativa<br /> CAPO 2� Previdenza integrativa<br />Art. 28 - Previdenza Integrativa<br />Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 Aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l�erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non, al fine di sviluppare un sempre pi� elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di attivare la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza.<br />La P.I. deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonch� dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso.<br />L�associazione al Fondo dei lavoratori avverr� mediante adesione volontaria, secondo forme e modalit� da definire e potr� riguardare tutti i lavoratori<br />assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonch� con Contratto di apprendistato, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonch� quelli appartenenti alla categoria Quadri.<br />Le parti concordano le seguenti entit� di contribuzione per ogni lavoratore aderente:<br />una quota di pertinenza dell�impresa nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR;<br />una quota di pertinenza del lavoratore nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR;<br />una quota di TFR maturato nell�anno nella misura del 50% dello stesso, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione successivamente al 28 Aprile1993.<br />Per quanto concerne la �quota di iscrizione� al Fondo e la �quota di adesione� al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dagli Statuti e dai regolamenti dei fondi pensione di riferimento cos� come indicati nella dichiarazione a verbale del presente articolo.<br />L�obbligo posto a carico del datore di lavoro sussister� per la durata dell�adesione del lavoratore ai Fondi di competenza previsti dal presente articolo.<br />Il lavoratore potr� versare al singolo Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virt� di contrattazione di II livello.<br />I Fondi pensione indicati nella dichiarazione a verbale del presente articolo rappresentano la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore e, pertanto, le Parti s�impegnano a collaborare per la massima diffusione della Previdenza Integrativa, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. <br />Possono divenire soci dei Fondi gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata gi� iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data del 1� Gennaio 2006, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL ne stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo scelto e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d�Amministrazione del Fondo scelto;<br />Le parti individuano la funzione di sportello della Previdenza Integrativa della Vigilanza Privata negli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali, che assumono il ruolo di supporto alle attivit� dei Fondi e d�informazione ai lavoratori.<br />DICHIARAZIONE A VERBALE<br />Ferme restando le quantit� contributive di cui al presente articolo le parti definiscono che:<br />il fondo di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori degli Istituti di Vigilanza aderenti ad Assvigilanza, UNIV, Assovalori � FONTE; il fondo di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori degli Istituti di Vigilanza aderenti ad ASS.I.V. � Marco Polo; il fondo di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori delle Cooperative del settore � Cooperlavoro.<br />Nel caso in cui un Istituto di Vigilanza non sia aderente a nessuna delle Associazioni Imprenditoriali sottoscriventi il presente CCNL, i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopraccitati. Tue, 21 Jul 2009 05:29:22 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7295&forum=48 Art. 29 - Assistenza sanitaria integrativa [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7294&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 29 - Assistenza sanitaria integrativa<br /> Art. 29 - Assistenza sanitaria integrativa<br />Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.<br />Le parti convengono di definire, entro il termine del 30 Settembre 2006, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.<br />A decorrere dal 1� Gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti.<br />Per il finanziamento del Fondo � dovuto un contributo a carico dell�azienda, pari a:<br />- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1� gennaio 2007;<br />- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1� Gennaio 2007.<br />I contributi sono versati al Fondo con la periodicit� e le modalit� stabilite dal regolamento.<br />� dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro<br /><br />per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 3 e 4 che sar� versata in concomitanza con la retribuzione del mese di Ottobre 2006.<br />Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali gi� sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che prevedano l�istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalit� ivi contenute.<br />All�avvio della piena operativit� del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di armonizzazione.<br />DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti, in una logica di valorizzazione dell�Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilit�, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse Tue, 21 Jul 2009 05:28:15 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7294&forum=48 Art. 30 - Pari opportunit� [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7293&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 30 - Pari opportunit�<br /> Art. 30 - Pari opportunit�<br />Le parti convengono sulla opportunit� di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 Dicembre 1984 n. 635, recepita con Legge 10/4/1991 n. 125, e delle disposizioni legislative in tema di parit� uomo-donna, interventi che favoriscano parit� di opportunit� uomo-donna nel lavoro anche attraverso attivit� di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale), a favore delle lavoratrici.<br />Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunit�, con il compito di:<br />svolgere attivit� di studio e di ricerca, nell�ambito del ruolo dell�Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l�andamento dell�occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro; verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni nei Paesi della Comunit� Europea; predisporre schemi di progetti di Azioni Positive.<br />L�eventuale adesione degli Istituti agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, dei quali le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.<br />Il gruppo di lavoro di cui al 2� comma del presente articolo si riunir� di norma<br />trimestralmente ed annualmente riferir� sull�attivit� svolta alle Organizzazioni stipulanti. Tue, 21 Jul 2009 05:27:05 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7293&forum=48 TITOLO V - Classificazione del Personale Capo 1� Norme Generali Art. 31- Classificazione [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7292&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: TITOLO V - Classificazione del Personale Capo 1� Norme Generali Art. 31- Classificazione<br /> TITOLO V - Classificazione del Personale<br />Capo 1� Norme Generali<br />Art. 31- Classificazione<br />In relazione alle peculiarit� e caratteristiche degli Istituti di vigilanza privata, i lavoratori sono classificati nei due seguenti ruoli:<br />RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO Quadri Dipendenti amministrativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalit� di poteri. Primo livello super Responsabili servizi amministrativi, Segretari generali di direzione, Ispettori amministrativi provinciali. Primo livello Capi uffici: Personale, Cassa, Contabilit�, Centro meccanografico, Esazione e/o produzione, Cassieri principali. Secondo livello Contabili con mansioni di concetto, primanotisti di contabilit�, Segretari di concetto, Programmatori E.D.P., Corrispondenti di concetto, Consegnatari di magazzino con responsabilit� amministrativa. Terzo livello super Interpreti e traduttori. Terzo livello Contabili, Addetti all'ufficio personale, commerciale e statistico, Stenodattilografi, Fatturisti, Archivisti, Operatori EDP. Quarto livello super Impiegati e/o contabili d'ordine che operino anche con l�ausilio di terminali. Quarto livello Addetti all'inserimento dati informativi, Centralinisti con mansioni complementari di Segreteria. Quinto livello Dattilografi, Centralinisti, Addetti al magazzino. Sesto livello Fattorini, Uscieri.<br />RUOLO DEL PERSONALE TECNICO-OPERATIVO<br />Quadro<br />Dipendenti tecnici-operativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalit� di poteri. Primo livello super Comandanti e Vice Comandanti del Corpo, Maggiori (detti anche Ispettori di zona). Primo livello Ispettori Capi Servizio o Comandanti di Zona (Capitani). Secondo livello Ispettori di Servizio, Aiutanti di zona (Tenenti e Sottotenenti). Terzo livello super Capi reparto, Capi servizio, Marescialli con effettive funzioni di comando, Capi Officina, Capi centrale operativa, Capi sala conta con pi� di cinque addetti per turno o con almeno 18 addetti complessivamente. Terzo livello Capi Squadra, Capi Turno, Capi Zona, Capi Posto, Capi Sezione, Operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale; Responsabili di caveaux, Operai specializzati (meccanici, carrozzieri, elettrauti) Marescialli, Brigadieri, Vice Brigadieri; Sergenti Maggiori, Sergenti. Quarto livello super Caporalmaggiori, Caporali, Appuntati, guardie particolari giurate addette al piantonamento fisso che, in via continuativa e prevalente, svolgono anche compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati e gestiscono strumenti di controllo tecnologicamente avanzati, previsti dai capitolati d�appalto. Quarto livello Guardie particolari giurate, Addetti sala conta, Meccanici qualificati. Quinto livello Guardie particolari giurate dal 13� al 24� mese di servizio, meccanici. Sesto livello Guardie particolari giurate per i primi 12 mesi di servizio Aiuto meccanico. La guardia particolare giurata, all�atto dell�assunzione, � inquadrata al VI� livello e vi rimane per i primi 12 mesi di servizio.<br />Il passaggio della guardia particolare giurata dal VI� al V� livello avverr� a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel VI� livello.<br />Il passaggio della guardia particolare giurata dal V� al IV� livello avverr� a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di 24 mesi (12 mesi di permanenza nel VI� livello e 12 mesi di permanenza nel V� livello).<br />Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipula del presente Contratto<br />a) la guardia particolare giurata inquadrata ad un livello inferiore al IV� super, che svolge attivit� di operatore adibito alla centrale operativa, oltre alla normale retribuzione prevista per il livello di appartenenza sar� riconosciuta una indennit� oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del IV� Livello Super e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo art. 105, aumentata del 38%; b) al dipendente inquadrato ad un livello inferiore al III�, addetto alla sala conta con pi� di dieci addetti complessivamente al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sar� riconosciuta una indennit� oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del III� Livello e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo articolo 105, aumentata del 38%; c) al dipendente inquadrato ad un Livello inferiore al IV� Livello Super, addetto alla sala conta con meno di dieci addetti complessivamente al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sar� riconosciuta una indennit� oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del IV� Livello Super e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo art.105, aumentata del 38%; d) al personale inquadrato sino al quarto livello, addetto a prestare servizio di controllo radiogeno presso i siti areoportuali � riconosciuta una indennit� di funzione pari a 0,30 Euro per ogni ora di effettiva prestazione;. e) al personale inquadrato ad un livello inferiore al terzo, addetto al coordinamento e responsabilit� dei servizi di controllo radiogeno presso i siti areoportuali, sar� riconosciuta una indennit� oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del terzo livello e quella relativa al livello di appartenenza di cui al successivo art.105 aumentata del 38%. Le indennit� di cui ai precedenti punti a), b) c) d) e)assorbono sino a concorrenza ogni eventuale analogo trattamento gi� in atto e non hanno incidenza alcuna sugli istituti legali e contrattuali, essendone gi� ricomprese.<br />Alle guardie particolari giurate, di IV� e V� livello, che svolgono le funzioni di Capo macchina, nei servizi di scorta-trasporto valori, verr� corrisposta un'indennit� di � 0,46 dal 1� Aprile 2006 e di e 0,50 dal 1� Gennaio 2007 per ogni ora di effettivo svolgimento della funzione stessa che assorbe, sino a concorrenza, ogni eventuale analogo trattamento gi� in atto e non � computabile ai fini di alcun altro istituto contrattuale.<br />DICHIARAZIONE A VERBALE<br />Le parti, verificata la situazione determinatasi nell�applicazione dell�indennit� di capo macchina, convengono che le aziende assegnino tale indennit� in ragione delle funzioni effettivamente assegnate ai membri dell�equipaggio. Tue, 21 Jul 2009 05:26:10 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7292&forum=48 Art. 32 - Mutamenti di mansioni [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7291&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 32 - Mutamenti di mansioni<br /> Art. 32 - Mutamenti di mansioni<br />Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qualifica assegnatagli all'atto dell'assunzione.<br />In caso di mansioni promiscue si far� riferimento all'attivit� prevalente. <br />Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto alla retribuzione relativa al nuovo livello oltre agli importi in cifra delle maggiorazioni derivanti da eventuali scatti di anzianit� gi� maturati. Il ricalcolo di tali scatti avverr� con le norme di cui al successivo art.111<br />Ove il dipendente all'atto della promozione percepisca una retribuzione di fatto superiore al trattamento economico previsto per il nuovo livello, conserver� la relativa eccedenza come assegno "ad personam", avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie.<br />In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore pu� essere assegnato, temporaneamente, a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica, purch� ci� non comporti alcun peggioramento economico e normativo n� un mutamento sostanziale della sua posizione.<br />Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni superiori, al dipendente sar� attribuita a tutti gli effetti la qualifica superiore,<br />salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, chiamata e richiamo alle armi e per ogni altro caso di conservazione del posto. Tue, 21 Jul 2009 05:23:17 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7291&forum=48 Capo 2� Norme speciali per i Quadri Art. 33 [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7290&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Capo 2� Norme speciali per i Quadri Art. 33<br /> Capo 2� Norme speciali per i Quadri<br />Art. 33<br />In relazione a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 13 Maggio 1985 n. 190 sono Quadri, agli effetti del presente Contratto, quei lavoratori tecnico-operativi e amministrativi, che svolgono funzioni che richiedono particolare capacit� professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalit� dei poteri.<br />La qualifica di Quadro comporta la partecipazione e la collaborazione, con le responsabilit� inerenti al proprio ruolo, all'attivit� diretta a conseguire l'interesse dell'impresa.<br />Pertanto: a) il Quadro usufruir� di regime di orario di lavoro, in ingresso e in uscita, flessibile e discrezionali in relazione alla riconosciuta autonomia gestionale ed alla responsabilit� di ruolo; b) il datore di lavoro � tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilit� civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali; c) formazione ed aggiornamento professionale. Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei quadri, volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di aggiornamento professionale; per la partecipazione a tali attivit� formative, ai Quadri verranno riconosciuti permessi retribuiti. d) i Quadri, sono individuati in quelle figure contrattuali, collocate al 1� Livello<br /><br />Super, che abbiano tutti i requisiti previsti dal presente articolo. Essi usufruiranno dello stesso trattamento per il periodo di prova e di preavviso. e) Il datore di lavoro � tenuto ad assicurare il Quadro a forme di assistenza integrativa, ai fondi di competenza che saranno tassativamente definiti entro il 31 Dicembre 2006. I versamenti delle relative quote sia per le aziende che per i Quadri decorreranno dal 1 Gennaio 2007. Tue, 21 Jul 2009 05:22:16 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7290&forum=48 Capo 3� Norme speciali per produttori ed esattori Art.34 [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7289&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Capo 3� Norme speciali per produttori ed esattori Art.34<br /> Capo 3� Norme speciali per produttori ed esattori<br />Art.34<br />I produttori e gli esattori senza vincoli di orari e di subordinazione, secondo le norme dell'art. 2094 del Codice Civile, non sono compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto.<br />Il personale di cui sopra, con rapporto di lavoro subordinato, � disciplinato dal presente Contratto ed � cos� classificato:<br />- capi gruppo di produzione o capi area, al I� livello;<br />- i primi produttori o primi ispettori di produzione, al II� livello;<br />- i produttori o ispettori di produzione , al III� livello;<br />- gli esattori, al IV� livello super. Tale inquadramento non produce effetti economici salvo, che il trattamento economico di fatto mensile, non risulti inferiore a quello dei livelli indicati al precedente comma che costituisce una retribuzione minima garantita. Il trattamento economico spettante a titolo di 13.ma e 14.ma mensilit� o per il periodo di ferie, si determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite nell'anno.<br />In caso di rapporto di lavoro inferiore all�anno l�ammontare delle provvigioni sar� diviso in dodicesimi, pari alla durata del rapporto stesso.<br />Nel caso che la retribuzione mensile cos� determinata risulti inferiore al minimo garantito, si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le mensilit� supplementari (13.ma e 14.ma) e per le ferie.<br />Il computo dell'indennit� sostitutiva di preavviso e del trattamento di fine rapporto si effettua con le modalit� previste dalle leggi vigenti e dal Contratto di lavoro.<br />Il lavoratore assente per malattia,regolarmente riconosciuta, ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 105 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennit� di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, sar� posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS. <br />Nel caso in cui l'indennit� di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione, l�Istituto corrisponder� al lavoratore l'eccedenza.<br />In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il datore di lavoro corrisponder� le mensilit� supplementari (13.ma e 14.ma) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 105.<br />Nell'ipotesi in cui l'INPS per qualsiasi motivo non corrisponda alcuna indennit�, nulla � dovuto dal datore di lavoro. Tue, 21 Jul 2009 05:21:35 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7289&forum=48 TITOLO VI � MERCATO DEL LAVORO [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7288&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: TITOLO VI � MERCATO DEL LAVORO<br /> TITOLO VI � MERCATO DEL LAVORO<br />PREMESSA Il settore della Vigilanza Privata da sempre ha trovato nello strumento contrattuale il mezzo pi� idoneo per individuare le modalit� per la gestione del lavoro e dei servizi in modo tale da garantire, in maniera equilibrata, sia le inderogabili esigenze di assicurare la continuit� dei servizi, di sicurezza nell�interesse pubblico e privato, con un utilizzo razionale e congruo dei turni di lavoro e del personale in forza sia di garantire attraverso lo strumento contrattuale la giusta contropartita ai lavoratori.<br />Per la tipologia dei servizi e la specificit� della figura professionale dell�operatore, il settore non pu� far ricorso in maniera indiscriminata ed improvvisata a prestazioni di operatori occasionali o svolgere la sua attivit� produttiva articolando la produzione su schemi dipendenti solo dalla propria capacit� di organizzazione del . lavoro.<br />Riguardo alla prima questione l�operatore deve essere:<br />munito di un titolo abilitante, il decreto di nomina a guardia giurata, con la conseguenza che tra la sua individuazione ed il suo utilizzo esiste un tempo tecnico rilevante; dotato della necessaria capacit� professionale, acquisita attraverso strumenti formativi teorici e pratici sia sulla generalit� del servizio sia sulle varie tipologie, ognuna delle quali ha caratterizzazioni tali da rendere spesso necessario, prima di un utilizzo autonomo dell�operatore, un congruo affiancamento di durata legata alla difficolt� dello stesso, da cui un ulteriore impossibilit�, nella norma, di ricorso alle nuove figure del mercato del lavoro per prestazioni occasionali.<br />Per queste ragioni il contratto a tempo indeterminato rappresenta la normale forma di lavoro per l�ordinaria attivit� delle imprese del settore.<br />Riguardo alla seconda questione va invece evidenziato come i servizi devono essere, invece, gestiti ed organizzati in modo tale da essere modulabili ed adattabili alle esigenze dell�utente, sia pubblico sia privato, e dotati della necessaria flessibilit� per poter fronteggiare la variabilit� delle richieste<br />spesso, se non sempre, frutto non di una programmazione ma di fenomeni legati ad esigenze contingenti ed imprevedibili; con minimi preavvisi su operatori abilitati per assicurare servizi o loro variazioni richiesti ad horas.<br />Con questo contratto le parti intendono quindi trovare il giusto equilibrio tra<br /><br />l�organizzazione del lavoro e la promozione di occasioni di lavoro conseguibili mediante il ricorso ad una pluralit� di rapporto di lavoro , individuate in via negoziale, in grado di soddisfare le esigenze rispettive degli Istituti e dei Lavoratori.<br />Obiettivo condiviso � quello di valorizzare le potenzialit� produttive ed occupazionali del mercato del lavoro, con particolare attenzione anche al personale femminile. Le parti , nel rispetto della normativa vigente, individuano , in maniera esclusiva, l�utilizzo delle seguenti tipologie contrattuali non a tempo indeterminato per il settore della Vigilanza privata per le quali definiscono la regolamentazione:<br />Lavoro a tempo determinato; apprendistato professionalizzante; Il lavoro somministrato a tempo determinato, per il solo personale amministrativo.<br />Il presente CCNL intende regolamentare inoltre il lavoro a tempo parziale. Tue, 21 Jul 2009 05:20:37 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7288&forum=48 CAPO I - APPRENDISTATO [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7287&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: CAPO I - APPRENDISTATO<br /> CAPO I - APPRENDISTATO<br /><br />PREMESSA Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformit� con le direttive dell�Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 Settembre 1996, della legge 19 Luglio 1997 n.196 in materia di promozione dell�occupazione, ed in particolare in adempimento all�art. 16 che disciplina l�apprendistato e al decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l�acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l�incremento dell�occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacit� competitiva, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alla mutevoli e diversificate esigenze della clientela.<br />A tal fine le parti, condividendo la necessit� di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l�attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze degli Istituti finalizzata all�acquisizione di professionalit� conformi da parte degli apprendisti. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:<br />a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b)contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una<br /><br />qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;<br />c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.<br />In attesa della completa attuazione della normativa di legge sull�apprendistato e tenuto conto di quanto previsto dall�art. 49 al comma 5 bis del D.Lgs. n. 276/2003, che rimette ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente pi� rappresentativi sul territorio nazionale, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunit� occupazionali, le parti convengono quanto contenuto negli articoli successivi..<br />Le Parti si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano agli enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle attivit� formative.<br />Norma transitoria Agli apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al CCNL 1 Maggio 2001. Tue, 21 Jul 2009 05:19:55 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7287&forum=48 Art. 35 � Sfera di applicazione [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7286&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 35 � Sfera di applicazione<br /> Art. 35 � Sfera di applicazione<br />L'apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori sia del ruolo amministrativo che tecnico operativo, di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.<br />Per il personale del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico operativo (Guardia<br />Giurata) l�apprendistato � ammesso solo per raggiungere i livelli compresi tra il II e il IV<br />Considerato che la legge 196/97 prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro ha facolt� di occupare, presso ogni struttura lavorativa provinciale, � pari ad un�aliquota del 15% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati presso la medesima unit� produttiva con la qualifica per la quale � ammesso l�apprendistato.<br />Attraverso la contrattazione collettiva di II livello � possibile incrementare del 5% la percentuale massima di apprendisti occupati stabilita al comma precedente, a fronte di una equivalente riduzione del 5 % della percentuale massima di contratti a tempo determinato occupati nella medesima unit� produttiva di cui al successivo articolo 57 del presente CCNL<br />Nelle singole unit� produttive che occupino da 6 fino a 15 dipendenti � consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per tre lavoratori.<br />Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente � possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post � obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attivit� da svolgere. Tue, 21 Jul 2009 05:19:07 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7286&forum=48 Art. 36 � Limiti di et� [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7285&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 36 � Limiti di et�<br /> Art. 36 � Limiti di et�<br />Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal titolo sesto del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003 n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di et� compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero per il personale del ruolo amministrativo a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 28 Marzo 2003 n. 53. Tue, 21 Jul 2009 05:18:16 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7285&forum=48 Art. 37 � Assunzione [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7284&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 37 � Assunzione<br /> Art. 37 � Assunzione<br />Ai fini dell�assunzione di un lavoratore apprendista � necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potr� essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonch� il piano formativo individuale previsto dal CCNL. Tue, 21 Jul 2009 05:17:47 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7284&forum=48 Art. 38 � Percentuale di conferma [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7283&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 38 � Percentuale di conferma<br /> Art. 38 � Percentuale di conferma<br />Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 75% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia gi� venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Tue, 21 Jul 2009 05:17:14 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7283&forum=48 Art. 39 � Metodologie applicative [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7282&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 39 � Metodologie applicative<br /> Art. 39 � Metodologie applicative<br />I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard definiti dal presente CCNL, alla specifica Commissione dell�Ente Bilaterale, prevista dall�art. 6, competente per territorio, la quale esprimer� il proprio parere di conformit� in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.<br />Ai fini del rilascio del parere di conformit�, la Commissione � tenuta alla verifica della congruit� del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilit� del livello contrattuale di inquadramento nonch� del rispetto della condizione di cui al precedente art. 38.<br />Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intender� accolta; in assenza di Ente Bilaterale, a livello regionale, le Aziende potranno inoltrare la domanda di cui al primo comma a ll�apposita Commissione istituita in seno all�Ente Bilaterale Nazionale.<br />La commissione paritetica istituita in seno all�Ente Bilaterale Nazionale, esprimer� il proprio parere di conformit� in rapporto alle norme previste dal<br />CCNL in materia di apprendistato, con le modalit� di cui al primo comma.<br />Ove la Commissione Paritetica in seno all�Ente Bilaterale Nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformit� del piano formativo si intender� acquisita. Il datore di lavoro � tenuto a comunicare, dopo il parere di conformit� rilasciato dall� Ente Bilaterale, entro 5 giorni al competente Centro per l�impiego di cui al<br />Decreto legislativo n. 469/97, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.<br />Il datore di lavoro � tenuto altres� a comunicare all�Ente Bilaterale e al competente Centro per l�impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.<br />In rapporto alle specifiche realt� territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell�apprendistato, che � rimessa alle Regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse alla competente Commissione Bilaterale degli Enti Bilaterali Territoriali e Nazionale. Tue, 21 Jul 2009 05:16:38 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7282&forum=48 Art 40 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7281&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art 40 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato<br /> Art 40 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato<br /><br />Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sar� computato presso la nuova azienda, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purch� l'addestramento si riferisca alle stesse professionalit� e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all�interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verr� determinato in conformit� alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell�articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276. Tue, 21 Jul 2009 05:15:31 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7281&forum=48 Art. 41 - Obblighi del datore di lavoro [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7280&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 41 - Obblighi del datore di lavoro<br /> Art. 41 - Obblighi del datore di lavoro<br />Il datore di lavoro ha l'obbligo:<br />a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perch� possa conseguire la capacit� per diventare lavoratore qualificato; b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo n� in genere a quelle a incentivo; c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale � stato<br /><br />assunto; d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l�acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende; e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio. Tue, 21 Jul 2009 05:14:33 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7280&forum=48 Art.42 - Doveri dell'apprendista [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7279&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art.42 - Doveri dell'apprendista<br /> Art.42 - Doveri dell'apprendista<br />L'apprendista deve: a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; b) prestare la sua opera con la massima diligenza; c) frequentare con assiduit� e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale; d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purch� questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge. L'apprendista � tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio. Tue, 21 Jul 2009 05:13:32 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7279&forum=48 Art.43 Principi generali in materia di formazione [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7278&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art.43 Principi generali in materia di formazione<br /> Art.43 Principi generali in materia di formazione dell�apprendistato professionalizzante<br />Si definisce qualificazione l�esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalit� di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all�acquisizione dell�insieme delle corrispondenti competenze.<br />A tal fine, considerata la fascia di et� cui � rivolto l�istituto, le eventuali competenze trasversali � di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli<br />obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso Tue, 21 Jul 2009 05:12:50 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7278&forum=48 Art. 44 - Formazione: durata [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7277&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 44 - Formazione: durata<br /> Art. 44 - Formazione: durata<br />L� impegno formativo dell� apprendista � determinato per l�Apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all�Azienda di almeno 120 ore per anno.<br />Al secondo livello di contrattazione potr� essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalit� di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni dell�attivit�.<br /><br />Le attivit� formative svolte presso pi� datori di lavoro, cos� come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell�assolvimento degli obblighi formativi.<br />E� in facolt� dell�Istituto anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.<br />Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell�orario normale di lavoro. Tue, 21 Jul 2009 05:11:31 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7277&forum=48 Art. 45 - Formazione: contenuti [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7276&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 45 - Formazione: contenuti<br /> Art. 45 - Formazione: contenuti<br />Per la formazione degli apprendisti, ai sensi della legislazione vigente, gli Istituti faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente CCNL. di cui all�allegato 8.<br />Le attivit� formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.<br />In particolare, sia i contenuti a carattere trasversale, sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti anche all�interno degli Enti Bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria, in modo da consentire l�acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l�apprendista nell�area di attivit� aziendale di riferimento.<br />Le attivit� formative dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:<br />-competenze relazionali<br />-organizzazione ed economia<br />-disciplina del rapporto di lavoro -sicurezza sul lavoro Quanto sopra nel rispetto del modello elaborato dall�Ente Bilaterale Nazionale. I contenuti, nel rispetto delle leggi vigenti, e le competenze da conseguire mediante esperienze di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: -conoscere i prodotti e i servizi di Settore; -conoscere e sapere applicare le basi tecniche/scientifiche della professionalit�; -conoscere e sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro; -conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature e strumenti di lavoro); -conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; -conoscere le innovazioni tecnologiche di interesse settoriale. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sar� effettuato all�interno dei moduli trasversali e professionalizzanti. Tue, 21 Jul 2009 05:10:35 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7276&forum=48 Art. 46 - Durata [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7275&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 46 - Durata<br /> Art. 46 - Durata<br />Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire <br />secondo le scadenze di seguito indicate:<br />II livello 40 mese III livello e III super 30 mesi IV livello e IV super 30 mesi V livello 24 mesi VI livello (aiuto meccanico) 24 mesi Ai fini dell�applicazione del presente articolo i datori di lavoro devono essere in possesso dell�autorizzazione rilasciata alla specifica Commissione dell�Ente Bilaterale, prevista dall�art.6,competente per territorio, come previsto dal precedente art. 39.<br />A livello di competenza tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali, possono essere realizzate intese � da trasmettersi agli Enti Bilaterali interessati � che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato pi� ampi di quelli previsti dal presente articolo. Sono fatte salve altres� maggiori durate previste dalla contrattazione di secondo livello gi� vigenti Tue, 21 Jul 2009 05:09:40 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7275&forum=48 Art. 47.- Tutor [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7274&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 47.- Tutor<br /> Art. 47.- Tutor<br />Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualit� di tutore, ai sensi dell�art. 49, comma 5, lett. e) del decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276.<br />E� impegno comune definire modalit� di svolgimento dell�attivit� di tutor compatibile con l�organizzazione del lavoro e dei servizi del settore della Vigilanza Privata, anche attraverso l�utilizzo di personale di qualifica superiore in forme collettive di assistenza alla formazione. Tue, 21 Jul 2009 05:08:29 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7274&forum=48 Art. 48 � Trattamento normativo [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7273&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 48 � Trattamento normativo<br /> Art. 48 � Trattamento normativo<br />L�apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.<br />Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 44, sono comprese nell�orario di lavoro.<br />Sono fatti salvi, altres�, gli accordi in materia gi� esistenti alla data di stipula del presente CCNL. Tue, 21 Jul 2009 05:07:31 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7273&forum=48 Art. 49 � Trattamento economico [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7272&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 49 � Trattamento economico<br /> Art. 49 � Trattamento economico<br />La G.P.G., assunta con Contratto di apprendistato, � inquadrata al VI� livello e vi rimane per i primi 12 mesi di servizio.<br />Il passaggio della G.P.G. dal VI� al V� livello avverr� a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel VI� livello. <br /><br />Il passaggio della G.P.G. dal V� al IV� livello avverr� a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di 24 mesi (12 mesi di permanenza nel VI� livello. e 12 mesi di permanenza nel V� livello).<br />Per le altre qualifiche, la categoria di inquadramento all�atto dell�assunzione non potr� essere inferiore a pi� di due livelli dell�inquadramento previsto per i lavoratori impiegati con le stesse qualifiche a cui � finalizzato il contratto con le seguenti modalit� di passaggio di livello:<br />II livello Dopo 17 mesi passaggio dal III al III super Dopo ulteriori 17 mesi passaggio al II� livello.<br />Per i seguenti livelli: III� super, III, IV super, IV (diverso dalla GPG):<br />Dopo 12 mesi passaggio al livello superiore<br />Dopo ulteriori 12 mesi passaggio al livello finale Per il V livello:<br />Passaggio dopo 12 mesi al livello finale<br />Per il VI livello: Assunzione direttamente al VI livello<br />E� vietato stabilire il compenso dell�apprendista secondo tariffe di cottimo. Tue, 21 Jul 2009 05:05:51 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7272&forum=48 Art. 50 - Malattia [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7271&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 50 - Malattia<br /> Art. 50 - Malattia<br />Durante il periodo di malattia l�apprendista avr� diritto:<br />per i primi tre giorni di malattia e/o infortunio, limitatamente a cinque eventi morbosi in ragione d�anno, ad un�indennit� pari al 75% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; in caso di ricovero ospedaliero e per la durata dello stesso, ad un�indennit� a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a)<br />Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova. Tue, 21 Jul 2009 05:04:13 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7271&forum=48 Art. 51 � Rinvio alla legge [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7270&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 51 � Rinvio alla legge<br /> Art. 51 � Rinvio alla legge<br />Per quanto non disciplinato dal presente Contratto, in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.<br />DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. <br />Dichiarazione a verbale n. 1 Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni<br />in materia di formazione per l�apprendistato non compatibili con l�impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni. Dichiarazione a verbale n. 2 Le parti si danno altres� atto che nella provincia di Bolzano, Trento e Regione Sicilia l�istituto dell�apprendistato pu� essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.<br />Dichiarazione a verbale n. 3 Il fac simile di richiesta di parere di conformit� e di congruit� nonch� il fac simile di riposta da parte delle commissioni istituite in seno agli enti bilaterali e allegato al presente CCNL sar� presentato dagli istituti del settore agli Enti Bilaterali Nazionali e Territoriale Tue, 21 Jul 2009 05:03:04 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7270&forum=48 Capo 2� Tempo determinato Art. 52 - Contratto a tempo determinato [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7269&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Capo 2� Tempo determinato Art. 52 - Contratto a tempo determinato<br /> Capo 2� Tempo determinato<br />Art. 52 - Contratto a tempo determinato<br />Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l�utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potr� superare il 15% dell�organico a tempo indeterminato in forza nell�unit� produttiva provinciale, ad esclusione dei contratti per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.<br />Nelle singole unit� produttive provinciali che occupino da 6 fino a 15 dipendenti � consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per tre lavoratori.<br />Le imprese forniranno ai lavoratori in forza e all�ente bilaterale informazioni in merito al posto di lavoro , relativi alle mansioni svolte dagli stessi, che si dovessero rendere disponibili a tempo indeterminato nell�ambito della provincia di impiego.<br />Inoltre le imprese, in caso di assunzione a tempo indeterminato, daranno la<br />priorit�, a parit� di mansioni, ai lavoratori gi� assunti con rapporto determinato, il cui contratto sia stato rinnovato almeno una volta, e che sia scaduto nel corso dei 24 mesi precedenti.<br />Il lavoratore potr� esercitare tale diritto a condizione che manifesti la propria volont� in tal senso entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tue, 21 Jul 2009 05:02:18 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7269&forum=48 Art 53 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7268&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art 53 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato<br /> Art 53 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato<br /><br />Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, e la limitazione dell�utilizzo di questa tipologia contrattuale per il solo settore amministrativo, le parti convengono che l�utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potr� superare il 5% dell�organico amministrativo a tempo indeterminato in forza nell�unit� produttiva, ad esclusione dei contratti per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.<br />Nelle singole unit� produttive che occupino fino a venti dipendenti amministrativi � consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per un lavoratore. Tue, 21 Jul 2009 05:01:00 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7268&forum=48 Art.54- Monitoraggio [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7267&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art.54- Monitoraggio<br /> Art.54- Monitoraggio<br />In occasione dell�instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all�apposita Commissione costituita presso l'Ente Bilaterale regionale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facolt� di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto Tue, 21 Jul 2009 04:59:29 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7267&forum=48 capo 3� LAVORO A TEMPO PARZIALE [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7266&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: capo 3� LAVORO A TEMPO PARZIALE<br /> capo 3� LAVORO A TEMPO PARZIALE<br />PREMESSA Le parti, visto il Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n. 61 e successive modificazioni, nell�intento di garantire ai lavoratori a Tempo Parziale un corretto ed equo regime normativo, hanno convenuto sull�opportunit� di aggiornare la disciplina contrattuale di tale istituto, integrandola ed armonizzandola con i contenuti della suddetta legislazione Tue, 21 Jul 2009 04:57:52 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7266&forum=48 Art. 55 - Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7265&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 55 - Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale<br /> Art. 55 - Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale<br /><br />Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente CCNL e potr� essere svolto con le tipologie, le opportunit� e le modalit� di impiego come in appresso riportate:<br />a) di tipo �Orizzontale�, quello in cui la riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, � prevista in relazione all�orario normale giornaliero di lavoro; b) di tipo �Verticale�, quello in relazione al quale risulti previsto che l�attivit� lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell�anno; <br />c) di tipo �Misto�, quello in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalit� indicate ai precedenti punti a) e b). Le assunzioni a tempo determinato, di cui all�art. 52 possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale. L�instaurazione del rapporto a tempo parziale, tra datore di lavoro e lavoratore, si attua con atto scritto contenente:<br />-le mansioni, la distribuzione dell�orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all�anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta; -il periodo di prova, secondo quanto previsto dal presente CCNL. Il rapporto di lavoro a tempo parziale sar� disciplinato secondo i seguenti principi:<br />-volont� delle parti; -priorit� del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori gi� in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni; -reversibilit� della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontariet� delle parti -applicazione delle norme del presente CCNL; -volontariet� delle parti, in caso di modifica dell�articolazione dell�orario concordata. I genitori di portatori di handicap, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori richiedenti. Tue, 21 Jul 2009 04:56:00 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7265&forum=48 Art. 56 - Elementi e durata del rapporto a tempo parziale [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7264&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 56 - Elementi e durata del rapporto a tempo parziale<br /> Art. 56 - Elementi e durata del rapporto a tempo parziale<br />L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovr� risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:<br />1) il periodo di prova per i nuovi assunti; 2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalit� da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sar� fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti: a) 24 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; b) 104 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; c) 1248 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. 3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalit�<br />all'entit� della prestazione lavorativa; 4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell�orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all�anno, cos� come previsto dall�art. 2, 2� comma, del D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. La prestazione lavorativa giornaliera non potr� essere frazionata nell'arco della giornata. Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo. Tue, 21 Jul 2009 04:54:58 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7264&forum=48 Art. 57 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7263&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 57 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale<br /> Art. 57 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale<br /><br />In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del CCNL, si renda necessario l�accertamento della consistenza dell�organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all�orario svolto, rapportato al tempo pieno cos� come definito dal presente CCNL, con l�arrotondamento all�unit� della frazione di orario superiore alla met� di quello pieno.<br />Ai soli fini dell�applicabilit� della disciplina di cui al titolo III della Legge 300/70 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unit� intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa Tue, 21 Jul 2009 04:50:22 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7263&forum=48 Art. 58 - Relazioni sindacali aziendali [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7262&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 58 - Relazioni sindacali aziendali<br /> Art. 58 - Relazioni sindacali aziendali<br />Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potr� essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Ai sensi di quanto previsto dall�art. 2, 1� comma, ultima frase, del D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, il datore di lavoro � tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull�andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.<br />Ai fini dell�applicabilit� della disciplina di cui al titolo III della Legge 300/70 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unit� intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa. Tue, 21 Jul 2009 04:49:39 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7262&forum=48 Art. 59 - Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7261&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 59 - Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale<br /> Art. 59 - Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale<br />Fermo restando l�indicazione nel Contratto di lavoro della distribuzione dell�orario con riferimento al giorno, al mese e all�anno, il datore di lavoro interessato ha facolt� di variare la sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore.<br />La disponibilit� allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del precedente comma prevede:<br />a) Il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso un patto scritto; nel patto dovr� essere fatta menzione della data di stipula, della possibilit� di denuncia di cui al successivo art. 60 delle modalit� di esercizio della stessa, nonch� di quanto qui previsto in merito; b) il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al precedente<br />punto a) e l�esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al successivo art. 60 non possono costituire in nessun caso gli estremi di giustificato motivo di licenziamento; c) la variazione temporale della prestazione lavorativa, di cui al primo comma del presente articolo � ammessa esclusivamente quando il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzione a termine, limitatamente a quelle previste dall�articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 18/04/1962 n. 230; d) l�esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare, totalmente o parzialmente, la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, comporta un preavviso di 10 (dieci) giorni.<br />Lo svolgimento di detta prestazione lavorativa comporta altres� a favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della normale retribuzione di cui al successivo art. 105 dell�intera prestazione, nella misura del 20%. Tue, 21 Jul 2009 04:48:42 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7261&forum=48 Art. 6 0- Denuncia del patto di prestazione lavorativa in regime di clausola elastica [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7260&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 6 0- Denuncia del patto di prestazione lavorativa in regime di clausola elastica<br /> Art. 6 0- Denuncia del patto di prestazione lavorativa in regime di clausola elastica<br />Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore potr� denunciare il patto di cui al precedente articolo, accompagnando alla denuncia l�indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:<br />- esigenze di carattere familiare; - esigenze di tutela della salute, certificata dal competente Servizio Sanitario Pubblico; - esigenze di studio e di formazione; - necessit� di attendere ad altra attivit� lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, potr� essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipula del patto e dovr� essere altres� accompagnata da un preavviso di un mese a favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facolt� di rinunciare al preavviso. A seguito della denuncia di cui al presente articolo, viene meno la facolt� del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell�articolo 55. Successivamente alla denuncia, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, � fatta salva la possibilit� di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del precedente articolo 59. Tue, 21 Jul 2009 04:47:16 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7260&forum=48 Art.61 - Lavoro supplementare [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7259&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art.61 - Lavoro supplementare<br /> Art.61 - Lavoro supplementare<br />Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro come fissato al comma successivo�<br />Il datore di lavoro ha facolt� di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Il tetto massimo di ore supplementari consentito � stabilito nella misura di 120 ore annue.<br />Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potr� avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (38%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL.<br />Le ore di lavoro supplementari, di fatto svolte in misura eccedente quella<br />consentita ai sensi del 1� comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l�applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull�importo della retribuzione oraria di fatto per esse<br />Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo �verticale� o di tipo �misto�, con una prestazione lavorativa che si articola per uno o pi� giorni della settimana o per uno o pi� mesi dell�anno a tempo pieno,<br />� consentito durante tali periodi l�effettuazione del lavoro straordinario, cos� come disciplinato dal presente CCNL. Tue, 21 Jul 2009 04:45:42 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7259&forum=48 Art . 62 - Registro del lavoro supplementare [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7258&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art . 62 - Registro del lavoro supplementare<br /> Art . 62 - Registro del lavoro supplementare<br /><br />Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell�Istituto, su apposito registro, che dovr� essere esibito in visione, a richiesta delle RSA/RSU ed in loro assenza dalle Organizzazioni sindacali territoriali con l�obiettivo di consentire alle parti, di norma semestralmente, il monitoraggio circa l�utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di tale lavoro.Ci� in rapporto all�organizzazione del lavoro o alle cause che l�abbiano reso necessario. Il registro delle ore supplementari pu� essere sostituito da altra idonea documentazione negli Istituti che abbiano la contabilit� meccanizzata autorizzata. Tue, 21 Jul 2009 04:44:44 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7258&forum=48 Art. 63 - Principio di non discriminazione e di proporzionalit� [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7257&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 63 - Principio di non discriminazione e di proporzionalit�<br /> Art. 63 - Principio di non discriminazione e di proporzionalit�<br />In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all�articolo 4 del Dlgs 25 Febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare degli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, quali:<br />- Retribuzione oraria - Durata del periodo di prova - Ferie annuali - Astensione obbligatoria e facoltativa per maternit� - Periodo di conservazione del posto per malattia, infortuni e malattie professionali - Norme sulla tutela della sicurezza - Formazione professionale - Accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa - I criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dalla contrattazione collettiva di lavoro - Diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 300/70 e successive modificazioni - Il trattamento del lavoratore a tempo parziale � riproporzionato in ragione della ridotta entit� della prestazione lavorativa, per ci� che riguarda: - Il trattamento economico - L� importo della retribuzione feriale Per la determinazione della paga giornaliera ed oraria, valgono le norme contenute nel presente Contratto. Tue, 21 Jul 2009 04:42:52 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7257&forum=48 Art. 64 - Mensilit� supplementari � tredicesima e quattordicesima [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7256&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 64 - Mensilit� supplementari � tredicesima e quattordicesima<br /> Art. 64 - Mensilit� supplementari � tredicesima e quattordicesima<br /><br />Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell�anno, l�importo della tredicesima e quattordicesima mensilit� � determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal presente CCNL.<br />Ogni dodicesimo � calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui all�art.105 del presente CCNL. Tue, 21 Jul 2009 04:42:07 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7256&forum=48 Art. 65 - Condizioni di miglior favore [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7255&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 65 - Condizioni di miglior favore<br /> Art. 65 - Condizioni di miglior favore<br />Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia del lavoro a tempo parziale.<br />Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potr� essere esaminata la corretta applicazione dei principi di cui all�art. 63.<br />L�instaurazione del rapporto di lavoro part time dovr� avvenire previo confronto con le strutture sindacali aziendali e le OO.SS. territoriali. Tue, 21 Jul 2009 04:40:30 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7255&forum=48 Art.66 - Rinvio alla legge [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7254&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art.66 - Rinvio alla legge<br /> Art.66 - Rinvio alla legge<br />Per quanto non disciplinato dal presente CCNL in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. Tue, 21 Jul 2009 04:39:50 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7254&forum=48 Art. 67 � Part time post-maternit� [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7253&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 67 � Part time post-maternit�<br /> Art. 67 � Part time post-maternit�<br />Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l�assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di et�, le aziende accoglieranno, nell�ambito del 3 per cento della forza occupata nell�unit� produttiva, in funzione della fungibilit� dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.<br />La richiesta di passaggio a part time dovr� essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovr� indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa. Tue, 21 Jul 2009 04:39:10 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7253&forum=48 TITOLO VII - Rapporto di lavoro Capo 1� - Assunzione Art. 68 [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7252&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: TITOLO VII - Rapporto di lavoro Capo 1� - Assunzione Art. 68<br /> TITOLO VII - Rapporto di lavoro<br />Capo 1� - Assunzione<br />Art. 68<br />L'assunzione del personale avverr� a norma delle leggi vigenti, in via nominativa secondo le disposizioni di P.S. in materia di Guardie Particolari Giurate.<br />Ai fini della sicurezza ed integrit� fisica tutto il personale dipendente dovr� possedere i requisiti per l'ottenimento del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata. <br />Ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C 15422/10089 D del 10 ottobre 1985 e successiva 559/C. 3446 D del 7 Marzo 1997, poich� l'aspirante Guardia Particolare Giurata, anche se formalmente assunto, non pu� svolgere le mansioni di sua competenza e quindi non potr� essere impiegato in servizio fino all'ottenimento del Decreto Prefettizio e del relativo porto d'arma, la retribuzione decorre dal primo giorno di effettivo servizio e, pertanto, ne consegue che l'anzianit� utile al computo degli istituti contrattuali decorrer� anch'essa dal primo giorno di effettivo servizio.<br />L'assunzione dovr� risultare da atto scritto nel quale dovr� essere specificato: a) dati della registrazione effettuata nel libro matricola (ai sensi delle normative vigenti) e di effettivo inizio della prestazione lavorativa; b) durata del periodo di prova; c) livello, qualifica e retribuzione; d) localit� di lavoro. All'atto dell'assunzione il lavoratore � tenuto a presentare al datore di lavoro, i seguenti documenti: 1) carta d'identit� o documento equipollente; 2) titolo di studio (fotocopia autenticata); 3) diploma o attestato di partecipazione a corsi di addestramento specifici frequentati; 4) codice fiscale; 5) documenti specifici richiesti da disposizioni di legge, apposito decreto prefettizio di nomina e relativa licenza di porto d�arma per guardia particolare giurata, per il personale del ruolo tecnico-operativo. Il lavoratore � tenuto a dichiarare, all'atto dell'assunzione, la residenza ed il domicilio ed a notificare i successivi mutamenti; egli ha altres� l'obbligo di consegnare, se capofamiglia, lo stato di famiglia ed ogni altro documento necessario per beneficiare degli assegni famigliari. All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facolt� di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (all. 14), per accertarne l'idoneit� psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali). Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge. NOTA A VERBALE<br />Le parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell�art. 25 della Legge 223/91, ai fini della determinazione della riserva non sono computabili:<br />- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli Quadro, 1� S, 1�, 2�, 3� S e 3�; - le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 4�S, 4�, 5� e 6�, a condizione che abbiano prestato servizio presso Istituti di vigilanza o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da svolgere. Tue, 21 Jul 2009 04:38:18 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7252&forum=48 Art. 69 - Periodo di prova [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7251&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 69 - Periodo di prova<br /> Art. 69 - Periodo di prova<br />La durata massima del periodo di prova non potr� superare i seguenti limiti:<br />- personale inquadrato nel livello Quadro e nel primo livello super:150 giorni di effettivo lavoro prestato; - personale inquadrato negli altri livelli: 60 giorni di effettivo lavoro prestato. Tale periodo di prova sar� proporzionalmente ridotto, sino ad un minimo di 30 giorni, in considerazione di eventuali periodi di stage svolti all�interno dell�azienda e derivanti da corsi di formazione riconosciuti dall�ente bilaterale. La riduzione � calcolata secondo la seguente tabella: Periodo di stage Riduzione 2 mesi 10 giorni 4 mesi 20 giorni 6 mesi 30 giorni Al lavoratore in prova dovr� essere corrisposta la retribuzione per la qualifica assegnata. Tue, 21 Jul 2009 04:36:10 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7251&forum=48 Art. 70 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7250&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 70 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova<br /> Art. 70 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova<br />Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potr� essere risolto in qualsiasi momento dall'una e dall'altra parte senza obbligo di preavviso, e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilit� supplementari e delle ferie.<br />Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto, l'assunzione del lavoratore si intender� automaticamente<br />confermata e il servizio prestato in tale periodo sar� computato a tutti gli effetti contrattuali. Tue, 21 Jul 2009 04:34:59 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7250&forum=48 TITOLO VIII Orario di lavoro Art. 71 - Norme generali [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7249&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: TITOLO VIII Orario di lavoro Art. 71 - Norme generali<br /> TITOLO VIII Orario di lavoro<br />Art. 71 - Norme generali<br />Visto quanto previsto dal decreto Interministeriale del 27 Aprile 2006 pubblicato in G.U. n.108 dell�11 Maggio 2006 il presente titolo disciplina in maniera organica ed unitaria l�organizzazione e la gestione dell�orario di lavoro dei dipendenti dagli Istituti di vigilanza.<br />Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL al titolo orario di lavoro le Parti ribadiscono la coerenza e la continuit� dell�attuale impianto contrattuale e normativo per la parte che disciplina l�organizzazione dell�orario di lavoro con quanto gi� previsto nel precedente C.C.N.L. 2001/2004.<br />Agli effetti del presente Contratto � considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo.<br />Pertanto la regolamentazione di cui al presente CCNL in materia di orario di lavoro si applica anche ai lavoratori notturni.<br />Fermo restando quanto previsto dal D.I. 27 Aprile 2006 per tutto quanto non espressamente regolato dal presente CCNL si applicano le disposizioni previste dal dlgs 66/2003.<br />Le parti stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata quale attivit� ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessit� di assicurare servizi caratterizzati da straordinariet� non programmabili al fine di evitare pericoli e o danni ai beni da vigilare convengono quanto segue:<br />a) Orario di lavoro settimanale<br />Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 Marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con R.D. 6 Dicembre 1923, n. 2657 e dall�art. 16 lettera D dlgs 66/2003 , la prestazione lavorativa si esplica secondo i sistemi di distribuzione dell�orario di lavoro di cui agli articoli successivi, previo confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso. In attuazione a quanto previsto dall�art. 3 Dlgs 66/2003 ai fini contrattuali l�orario di lavoro � fissato in 40 ore settimanali<br />b) Durata massima orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario.<br />Tenuto conto delle obiettive necessit� di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuit� nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, in attuazione a quanto previsto dall�art. 4 del D.lgs. 66/2003 la durata massima dell�orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potr� superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal 1� Gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto dal punto a) del presente articolo sull�orario settimanale e dagli art. 76 e 77 primo comma. Per il personale assunto durante l�anno il periodo di riferimento sar� riparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.<br />c) Il lavoratore del turno smontante non pu� lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall�art. 115, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertir� l�Istituto che provveder� alla sostituzione nei tempi tecnici necessari. Tue, 21 Jul 2009 04:33:30 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7249&forum=48 Art 72 - Riposo giornaliero [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7248&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art 72 - Riposo giornaliero<br /> Art 72 - Riposo giornaliero<br />Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.<br />In attuazione a quanto previsto dall�art. 7 del D.lgs 66/2003, tenuto conto della esigenza di non esporre comunque i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, con modalit� da concordare tra le parti a livello aziendale o interaziendale, potranno essere utilizzati gli strumenti in deroga previsti dall�art 17 D.lgs 66/2003 per quanto concerne l�art. 7 riguardante il riposo giornaliero.<br />In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite fissato dall�art. 7 dgls 66/2003, non godute nell�arco delle 24 ore, dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i trenta giorni successivi.<br />Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi, dovr� essere corrisposto un risarcimento danni pari al 40% della quota oraria della normale retribuzione di cui all�art. 105 CCNL per ogni ora recuperata oltre il termine. Tue, 21 Jul 2009 04:31:13 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7248&forum=48 Art. 73 - Riposo settimanale [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7247&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 73 - Riposo settimanale<br /> Art. 73 - Riposo settimanale<br />Il dipendente ha diritto ai sensi delle vigenti leggi in materie, ad un giorno di riposo settimanale che pu� anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli art. 3 e 16 della Lg. 22/02/1934 n. 370, fermo restando che tale riposo non assorbequello giornaliero di cui al precedente articolo.<br />Per il personale tecnico operativo, potr� cadere, in un giorno diverso dalla domenica.<br />In relazione all� esigenza di non esporre comunque i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi, in attuazione a quanto previsto dall�art. 9 comma 2 lettera D del D.lgs. 66/2003 e 17 comma 4, si conviene che, il personale pu� essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale e che, il periodo di riposo previsto dall�art. 9 - 1� comma del D.lgs. 66/2003 di 24 ore consecutive da cumulare con il risposo giornaliero di 11 ore, possa essere ridotto;<br />Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 72, in materia di riposo giornaliero, il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avr� diritto oltre al recupero delle giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all�art.105 CCNL nel caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il settimo giorno.<br />Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell�indennit� di cui al comma precedente, verr� corrisposto un risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione giornaliera e/o oraria, di cui ad art. 105 del presente CCNL. Tue, 21 Jul 2009 04:29:24 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7247&forum=48 Art. 74 - Pause [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7246&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 74 - Pause<br /> Art. 74 - Pause<br />Qualora l�orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo, beneficer� di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalit� da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente.<br />Stante le particolari esigenze del settore e la necessit� di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sul posto di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l�intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sar� interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio.<br />Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il<br />godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione a quanto previsto dall�art. 17 comma 1-4 del D.lgs 66/2003, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi. Tue, 21 Jul 2009 04:27:09 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7246&forum=48 Art. 75 [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7245&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 75<br /> Art. 75<br />In relazione al primo comma del precedente art. 71, per l�attivit� prestata nelle giornate domenicali o in orario notturno, nessuna particolare maggiorazione competer� al dipendente, giacch� tale attivit� espletata ordinariamente nel ciclo continuo, caratteristico del servizio di vigilanza, trova la sua particolare remunerazione nella determinazione complessiva del trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto.<br />Infatti nei vari rinnovi contrattuali che si sono susseguiti � stato all�uopo realizzato anche una riduzione dell�orario di lavoro in favore dei dipendenti del ruolo tecnico operativo, oltre ad un costante incremento delle indennit� speciali, con progressivo aumento del numero dei riposi settimanali, passati dai 52 originari, come derivanti dal sistema del 6+1, ai 61 del sistema 5+1 cui si sono aggiunte 7 giornate di permessi retribuiti, con ulteriore riduzione<br />dell�orario di lavoro, su base annua, determinato dall�attribuzione dei 4 permessi aggiuntivi. Nella stessa ottica vanno inquadrate le norme contrattuali sugli avanzamenti automatici di carriera (passaggio dal V� al IV� livello). Tue, 21 Jul 2009 04:26:15 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7245&forum=48 Art. 76 SISTEMA 5+1 [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7244&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 76 SISTEMA 5+1<br /> Art. 76 SISTEMA 5+1<br />Ai soli fini contrattuali, il limite dell�orario normale di lavoro giornaliero � di 7 ore.<br />La settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro.<br />In tal caso e soltanto quanto l�orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi � quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (5+1).<br />I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell�anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.<br />Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5+1, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione.<br />I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori.<br />Il sistema 5+1, con i relativi permessi di conguaglio, decadr� se l�orario di lavoro settimanale sar� ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti massimi previsti dal Contratto.<br />In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.<br />Fermo restando l�orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si potr� applicare un sistema che preveda l�abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente articolo e dell�art. 84 (giorni 20).<br />Nel sistema di distribuzione dell�orario di lavoro derivante dall�applicazione del precedente comma, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.<br />Gli eventuali permessi non goduti nell�anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all�art. 105 salvo i casi di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno.<br />CHIARIMENTO A VERBALE La concreta attuazione, anche parziale, di quanto previsto dal terzultimo comma del presente articolo presuppone, necessariamente una distribuzione dell�orario di lavoro incompatibile con l�attuazione del sistema 5+1 e, pertanto la settimana lavorativa si dovr� attuare mediante la concessione di un giorno di permesso abbinato ad un giorno di riposo, cinque giorni di lavoro. Tue, 21 Jul 2009 04:24:56 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7244&forum=48 Art. 77 - SISTEMA 6 + 1 + 1 [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7243&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 77 - SISTEMA 6 + 1 + 1<br /> Art. 77 - SISTEMA 6 + 1 + 1<br />Il limite dell�orario normale di lavoro giornaliero � di 7 ore e 15 minuti.<br />La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso.<br />Poich� con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale pro-capite previsto al precedente art. 71, la settimana lavorativa , ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e con orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7 ore e 15 minuti.<br />Nel caso di esigenze organizzative, dettate da eventi particolari e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, ove vi fosse la necessit� di non<br />poter usufruire, nella turnazione, del giorno di permesso di cui al comma precedente il riposo settimanale, stante la distribuzione dell�orario del presente articolo, potr�, senza compensi o maggiorazione alcuna, fatto salvo quanto previsto dall�art. 81, cadere all�ottavo giorno purch� per ogni periodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.<br />Nel sistema di distribuzione dell�orario di lavoro derivante dall�applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto. Tue, 21 Jul 2009 04:22:27 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7243&forum=48 Art. 78- Flessibilit� [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7242&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 78- Flessibilit�<br /> Art. 78- Flessibilit�<br />Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell�orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento dell�intero orario giornaliero di lavoro si dar� luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate nella misura massima di un�ora giornaliera.<br />Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all�orario normale giornaliero contrattuale la prestazione dovr� avvenire in un unico servizio.<br />Il recupero di tale ora non lavorata dovr� avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro.<br />Il recupero inoltre non potr� avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovr� essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi, nella misura massima di un�ora giornaliera.<br />A tal fine non sar� considerata straordinaria l�attivit� lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non comporter� al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, cos� coma la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non dar� luogo a riduzione della retribuzione.<br />Restano ferme diverse forme di flessibilit� gi� contrattate. Tue, 21 Jul 2009 04:20:30 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7242&forum=48 Art. 79 - Straordinario [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7241&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 79 - Straordinario<br /> Art. 79 - Straordinario<br />Stante le particolari esigenze del settore e la necessit� di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, in attuazione di quanto previsto dall�art. 5 del D.lgs. 66/2003, � facolt� del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per un numero di ore annuali che sommate all�orario normale di lavoro non superi il limite di cui al precedente art. 71 lettera b.<br />Ai soli fini del presente articolo, per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre il limite di cui agli art. 76 e 77 del presente CCNL a seconda dell�applicazione dei sistemi 5+1 e 6+1+1. Il lavoratore non pu� compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Per il personale del Ruolo amministrativo il lavoro straordinario decorrer� dal termine della quarantesima ora. Tue, 21 Jul 2009 04:18:00 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7241&forum=48 Art. 80 [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7240&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 80<br /> Art. 80<br />A richiesta delle strutture sindacali aziendali, gli Istituti di Vigilanza forniranno alle stesse, assistite dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali e nel rispetto della legge n.675/96, di norma semestralmente, informazioni globali sulla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario,. In assenza di strutture sindacali aziendali, le informazioni di cui ai precedenti commi verranno fornite alle Organizzazioni Sindacali territoriali. L�Istituto che non ottempera alla verifica corrisponder� in luogo della normale maggiorazione prevista dal Contratto, quella del 50% su tutte le ore di straordinario effettuate. Tue, 21 Jul 2009 04:16:42 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7240&forum=48 Art. 81- Banche delle ore [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7239&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 81- Banche delle ore<br /> Art. 81- Banche delle ore<br />Con riferimento ai principi stabiliti dall�art. 71 del presente CCNL, ed in attuazione di quanto previsto dall�art. 5 comma 5 del D.lgs 66/2003 eventuali prestazioni ulteriori di cui al precedente art. 79 potranno essere richieste, fermo restando la volontariet�, nel limite di un�ora per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua. Eventuali ulteriori prestazioni entro il limite di un�ora, calcolata con le modalit� di cui sopra, potranno essere concordate a livello locale.<br />In attuazione dell�art. 6 comma 2 del D.lgs. 66/2003, le predette prestazioni non si computano ai fini della media di cui al precedente art 71 lettera b. Tali prestazioni verranno convertite in permessi accantonati in uno speciale conto individuale dal quale il lavoratore attinger� per fruire di riposi giornalieri compensativi, da godersi entro e non oltre il periodo di riferimento (1 gennaio-31 Dicembre)di cui all�art. 71, fatti salvi i periodi di esclusione. Oltre al recupero il lavoratore avr� diritto ad una maggiorazione del 5% delle quote orarie della normale retribuzione di cui all�art.105; i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non dovranno superare la percentuale del 5% dell�organico, escludendo dai periodi dell�anno interessati all�utilizzo dei permessi, quelli dal 10 Dicembre al 10 Gennaio a quelli dal 15 Luglio al 15 Settembre. La richiesta di usufruire dei permessi per le ore maturate e accantonate nella banca delle ore dovr� avvenire in forma scritta almeno 15 giorni prima della fruizione; ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l�ora di arrivo della richiesta alla sede dell�istituto. Tue, 21 Jul 2009 04:15:52 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7239&forum=48 Art. 82 [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7238&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 82<br /> Art. 82<br />Visto il Decreto interministeriale del 27/04/2006 qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte, i permessi accumulati e/o l�azienda non sia in grado di consentirne, per comprovate esigenze di servizio, la fruizione, lo stesso avr� diritto alla corresponsione della quota oraria della normale retribuzione di cui all�art. 105 del presente CCNL, con la sola maggiorazione del 30% a titolo di risarcimento del danno, nel mese successivo a quello della prestazione. DICHIARAZIONE A VERBALE Stante la natura risarcitoria della maggiorazione di cui al presente articolo, nel caso in cui fossero in atto, alla data della stipula del presente CCNL, a livello locale maggiorazioni di entit� superiore ai valori fissati a livello nazionale dal presente articolo per le prestazioni di lavoro, successivi all�orario normale contrattuale, queste continueranno ad essere erogate, salvo diverse previsioni contenute in accordi territoriali in essere. Tue, 21 Jul 2009 04:02:42 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7238&forum=48 Art. 83 - Ruolo Amministrativo [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7237&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 83 - Ruolo Amministrativo<br /> Art. 83 - Ruolo Amministrativo<br />Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua di norma sulla base di cinque giornate lavorative per otto ore giornaliere Tue, 21 Jul 2009 03:59:17 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7237&forum=48 TITOLO IX � PERMESSI, FERIE, FESTIVITA� E CONGEDI Capo 1- Permessi Art. 84 - Permessi Annuali [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7236&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: TITOLO IX � PERMESSI, FERIE, FESTIVITA� E CONGEDI Capo 1- Permessi Art. 84 - Permessi Annuali<br /> TITOLO IX � PERMESSI, FERIE, FESTIVITA� E CONGEDI Capo 1- Permessi Art. 84 - Permessi Annuali<br />Fermo restando quanto previsto dai precedenti capi 2�, 3� e 4�:<br /><br />A) per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo: le cinque ex festivit� religiose e nazionali di cui alla Legge 5 Marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Santo Patrono sono trasformate in permessi annuali.<br />Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festivit�; restano confermate sei giornate di permessi annuali retribuiti; resta confermata una ulteriore giornata di permesso annuale unicamente al personale cui si applica il sistema<br />5 + 1. B) per i lavoratori del ruolo amministrativo:<br />le cinque ex festivit� religiose e nazionali di cui alla Legge 5 Marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Santo Patrono sono trasformate in permessi annuali<br />Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festivit�;<br />restano confermate le tre giornate di permessi annuali;<br />C) per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo e quelli del ruolo amministrativo nel caso di orari di lavoro pari o inferiori a 39 ore settimanali il numero dei permessi previsti rispettivamente dall'art.75 e dal punto A) e B) del presente articolo sar� pari alla differenza tra il monte ore normale annuo previsto dal presente Contratto ed il monte ore normale annuo applicato, diviso l'orario giornaliero. I permessi di cui ai punti A) e B) del presente articolo verranno goduti nel corso dell'anno mediante un utilizzo compatibile con le esigenze aziendali. I permessi di cui al presente articolo non comportano alcuna variazione della retribuzione. In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario per assunzione, cessazione o assenza senza diritto alla retribuzione, al lavoratore verr� corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato (le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero), non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non � dovuta - a carico del datore di lavoro - retribuzione secondo norme di legge o di Contratto. I permessi di cui all�art. 76 ed alle lettere A) e B) del presente articolo eventualmente non goduti nell�anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all�art. 105, non oltre la retribuzione del mese di gennaio. Tue, 21 Jul 2009 03:54:59 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7236&forum=48 Capo 2- Ferie Art. 85 - Ferie [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7234&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Capo 2- Ferie Art. 85 - Ferie<br /> Capo 2- Ferie<br />Art. 85 - Ferie<br />Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie pari a: - 25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 1 (cinque giorni di lavoro e un giorno di riposo); - 23 giorni di lavoro quando si applica il sistema 6 + 1 + 1 (sei giorni di lavoro, il giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso);<br />- 22 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 2(amministrativi con orario di lavoro giornaliero di 8 ore in cinque giorni). Il godimento delle ferie non modifica la programmazione dei turni di riposo e di permesso stabiliti in precedenza. DICHIARAZIONE A VERBALE Qualora nel corso delle ferie venga a cadere una festivit� nazionale e infrasettimanale di cui al successivo art. 88, spetter� al lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione una quota giornaliera di tale retribuzione. Tue, 21 Jul 2009 00:44:31 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7234&forum=48 Art. 86 [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7233&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 86<br /> Art. 86<br />Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 Le ferie non possono essere frazionate in pi� di due periodi, salvo diverso accordo fra le parti. Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennit� spetta al lavoratore nell'ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale che gli spetta. Il periodo feriale deve essere programmato in tempo utile contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori. Tue, 21 Jul 2009 00:41:00 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7233&forum=48 Art. 87 [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7232&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 87<br /> Art. 87<br />In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. La malattia, se regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio, interrompe il decorso delle ferie. Tue, 21 Jul 2009 00:37:16 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7232&forum=48 Capo 3 - Festivit� - Art. 88 - Festivit� nazionali e infrasettimanali [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7231&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Capo 3 - Festivit� - Art. 88 - Festivit� nazionali e infrasettimanali<br /> Capo 3 - Festivit�<br />Art. 88 - Festivit� nazionali e infrasettimanali<br />Per le festivit� nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni delle Leggi 27 Maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90 e successive modificazioni. Le festivit� nazionali sono: 1) il 25 Aprile; 2) il 1� Maggio; 3) il 2 giugno festa della Repubblica. Le festivit� infrasettimanali sono: 1) il primo giorno dell'anno; 2) il 6 Gennaio Epifania; 3) il giorno di luned� dopo Pasqua; 4) il 15 Agosto festa dell'Assunzione; 5) il 1� Novembre festa di Ognissanti; 6) l'8 Dicembre festa dell'Immacolata Concezione; 7) il 25 Dicembre festa del S. Natale; 8) il 26 Dicembre festa di S. Stefano. <br />DICHIARAZIONE A VERBALE Le ex festivit� religiose e nazionali agli effetti civili di cui alla Legge 5 Marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni sono sostituite dai permessi annuali come previsto dall'art. 44 del presente Contratto. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione nonch� quella dell'art. 44 abroga e sostituisce a tutti gli effetti l'accordo sindacale del 5 Luglio 1977 sulle ex festivit�. Tue, 21 Jul 2009 00:35:33 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7231&forum=48 Art. 89 [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7230&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 89<br /> Art. 89<br />Nessuna decurtazione sar� operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di festivit� di cui al precedente articolo. In caso di coincidenza di una festivit� nazionale ed infrasettimanale di cui al precedente articolo con il giorno di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 e qualora non si proceda a sostituire la festivit� con il godimento di un'altra giornata di riposo, spetter� al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione. Trattandosi di attivit� a ciclo continuo, al personale di turno che presti la propria opera nelle festivit� nazionali e infrasettimanali elencate nel precedente articolo, � dovuta, oltre alla retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 112, la quota giornaliera od oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista al successivo art. 116. Tue, 21 Jul 2009 00:26:00 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7230&forum=48 Capo 4 - Congedi - Art. 90- Norma generale [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7229&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Capo 4 - Congedi - Art. 90- Norma generale<br /> Capo 4 - Congedi<br />Art. 90- Norma generale<br />Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede dell'Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, salvo i casi di legittimo impedimento, di cui incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze dovranno essere segnalate in tempo utile perch� il datore di lavoro possa eventualmente sostituire il lavoratore assente. Le assenze dovranno essere comunque giustificate per iscritto entro e non oltre il giorno successivo. Le assenze ingiustificate daranno luogo, oltre alla mancata corresponsione della retribuzione, alla applicazione, a seconda dei casi, delle sanzioni previste dall'art. 81 del presente Contratto. In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potr� concedere, in qualunque epoca dell'anno, congedi non retribuiti. Tue, 21 Jul 2009 00:23:53 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7229&forum=48 Art. 91 - Congedo matrimoniale [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7228&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 91 - Congedo matrimoniale<br /> Art. 91 - Congedo matrimoniale<br />Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto, sempre che abbia superato il periodo di prova, ad un congedo straordinario di quindici giorni di calendario senza decurtazione della retribuzione ai sensi dell'art.113, comma secondo, punto 1. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno venti giorni di anticipo. Il personale ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo matrimoniale, regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione. Tale congedo non sar� computato nel periodo annuale di ferie. Tue, 21 Jul 2009 00:21:26 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7228&forum=48 Art. 92 �Permessi retribuiti lavoratori [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7227&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 92 �Permessi retribuiti lavoratori<br /> Art. 92 �Permessi retribuiti lavoratori<br /><br />Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, anche in relazione alle caratteristiche dell'attivit� degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31 Dicembre 1962, n.1859, o riconosciuti in base alla Legge 19 Gennaio 1942, n. 86, nonch� corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma si scuola secondaria superiore e per il nseguimento di diplomi universitari o di laurea." All'inizio di ogni triennio, a decorrere dal.1� Ottobre 1979, verr� determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell�Istituto. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall�Istituto per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, semprech� il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalit� che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovr� essere comunque garantito lo svolgimento della normale attivit�. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3� e 6� comma, provveder� a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'et�, l'anzianit� di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazioni delle ore relative. Tue, 21 Jul 2009 00:19:41 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7227&forum=48 Art. 93 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7226&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 93 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami<br /> Art. 93 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami<br />Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla Legge 20 Maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova). Tue, 21 Jul 2009 00:17:33 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7226&forum=48 Art. 94 - Congedi per eventi e cause familiari retribuiti [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7225&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 94 - Congedi per eventi e cause familiari retribuiti<br /> Art. 94 - Congedi per eventi e cause familiari retribuiti<br /><br /><br />La lavoratrice e il lavoratore, in conformit� con la Legge 53/2000, nel caso di grave infermit� documentata o decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purch� la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire: a) giorni 3 (tre) lavorativi all'anno; b) in alternativa ai 3 (tre) giorni, potranno concordare con il datore di lavoro, modalit� di orario diverse, anche per periodi superiori a tre giorni. Lo svolgimento della prestazione dovr� comunque comportare una riduzione di orario complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. La richiesta dovr� essere fatta con lettera scritta indicando: l'evento che d� titolo al congedo e i giorni in cui si intende usufruirne, fermo restando che il godimento dovr� avvenire entro 7 (sette) giorni dalla data dell'evento o dell'accertamento dell'insorgere della grave infermit� o necessit�. Nell'ipotesi di fruizione dei congedi di cui al punto b), l'accordo dovr� essere formulato con lettera sottoscritta dalle parti e dovr� indicare i giorni di congedo (3 o pi� di 3) e le modalit� di espletamento dell'attivit� lavorativa. I congedi di cui al presente articolo sono cumulabili con i congedi previsti agli altri articoli del presente Contratto. Tue, 21 Jul 2009 00:14:57 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7225&forum=48 Art 95 - Permessi per handicap [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7224&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art 95 - Permessi per handicap<br /> Art 95 - Permessi per handicap<br />La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap, in situazione di gravit� accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 33, della Legge 5 Febbraio 1992 n� 104 e dall'articolo 2, della Legge 27 Ottobre 1993, n� 423 e cio�: a) prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni di et� del bambino, con diritto all'indennit� economica del 30% della retribuzione a carico dell'INPS; il periodo di prolungamento potr� essere richiesto anche se non si � beneficiato dell'intero periodo di astensione facoltativa entro gli otto anni di et�, ma avr� inizio a partire dal nono mese dopo il parto. b) In alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino a tre anni di et� del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; (se l'orario di lavoro � inferiore a 6 (sei) ore le ore saranno ridotte a una); c) dopo il terzo anno e fino al 18� anno di et�, tre giorni di permesso ogni mese o in alternativa ad una riduzione di orario mensile corrispondente, indennizzati a carico dell'INPS. Questo beneficio pu� essere ripartito tra i genitori, anche con assenze contestuali dal rispettivo orario di lavoro e pu� essere utilizzato da un genitore anche quando l'altro si trova in astensione facoltativa. Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizioni che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e possono essere fruite anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (casalinga/o, disoccupata/o, lavoratore autonomo/a, lavoratrice/ore, addetti ai servizi domestici, lavoranti a domicilio.). Le presenti disposizioni si applicano anche a colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravit�, parente o affine entro il terzo grado, convivente. I genitori di figli maggiorenni e familiari di persona handicappata non convivente possono fruire dei congedi giornalieri mensili di cui al punto c) del presente articolo, a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva. I genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate conviventi possono fruire dei congedi giornalieri mensili a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva e non debbono essere presenti nella famiglia altri soggetti che siano in grado di assistere la persona handicappata.<br />Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di persona portatrice di handicap ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi� vicina e non pu� essere trasferito senza il proprio consenso.<br />Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di gravit�.<br />La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravit� documentata pu� usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore di cui alle lettera c). Il tipo di congedo pu� variare da un mese all'altro previa modifica della domanda precedentemente avanzata.<br />Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, pu� essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non pu� eccedere i 3 (tre) giorni di congedo.<br />Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalit� di cui alla legislazione in vigore. Tue, 21 Jul 2009 00:13:00 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7224&forum=48 Art. 96 - Permessi per donatori di sangue [da ADMIN] http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7223&forum=48 Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo:: Art. 96 - Permessi per donatori di sangue<br /> Art. 96 - Permessi per donatori di sangue<br /><br />Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati dei sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art, 1, L. n� 584/1967: art. 1 e 3, D.M. 8 Aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salasso della normale retribuzione.<br />Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione. Tue, 21 Jul 2009 00:11:24 +0200 http://www.guardieinformate.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7223&forum=48