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Re: Detassazione lavoro notturno,nuova circolare del 27 settembre dall Ag. delle Entrate

Oggetto: Re: Detassazione lavoro notturno,nuova circolare del 27 settembre dall Ag. delle Entrate
da 63ariete su 2/12/2010 14:15:25

Altre Informazioni!!"Il problema della detassazione per il lavoro notturno e/o straordinario sta in questi termini: dalle circolari dell'agenzia delle Entrate n. 47 e 48 del 27 settembre 2010 sembrerebbe inapplicabile l'aliquota agevolata del 10% al lavoro notturno delle guardie giurate dipendenti da Istituti di Vigilanza, infatti tale beneficio è stato concesso per incrementare la produttività. Il nostro CCNL (artt. 71 e 75), definendo come "lavoro normale" l'attività prestata durante il periodo notturno, rende conseguentemente difficile una sua correlazione chiara con quegli elementi di produttività che sono invece richiesti dall'Agenzia delle Entrate. E' notorio che il lavoro notturno nella vigilanza privata non sia effettuato per incrementare la produttività, ma sia da sempre effettuato come normale attività lavorativa, anzi in passato le GPG facevano solo lavoro notturno. E' quindi difficile sostenere che il lavoro notturno aumenti la produttività nel settore della vigilanza privata. Tuttavia, sentito il parere del Comitato Scentifico dell'Albo Nazionale dei Consulenti del Lavoro, il Ministero competente avrebbe recepito l'ipotesi che anche per gli Istituti di Vigilanza possa essere applicata l'aliquota del 10%. Alla luce di quanto sopra, e se non ci saranno ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, è da ritenere che gli Istituti di Vigilanza debbano rilasciare, su richiesta del lavoratore, una certificazione attestante il numero delle ore effettuate nelle ore notturne. Ciò non significa che l'Istituto di Vigilanza debba fare i conteggi di quanto spetta al lavoratore in termini di rimborso, ma significa solo che l'IdV è tenuto a dichiarare che il lavoratore X, nell'anno 2008 e 2009 ha effettuato "tot" ore di lavoro notturno. Tutto lì. Una volta ottenuta questa dichiarazione, puoi inserire negli appositi campi (che saranno inseriti nel CUD 2011) la richiesta di rimborso. I conteggi di quanto spetta non sono quindi a carico dell'Istituto di Vigilanza, bensì del CAF o del Commercialista che compila il CUD 2011".
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