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viaggio per un piantonamento va pagato o no?
Matricola
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11/4 2:15
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in azienda abbiamo un paio di servizi distanti e l'amministrazione per non pagarci la trasferta ci vuole mettere un auto aziendale a disposizione. il problema è che per raggiungere la postazione ad una occorre fare 35 km. e quindi andare in azienda e poi più di mezz'ora per arrivare sul posto e all'altra postazione più di 70 km e quindi un ora di viaggio per andare ed un ora per tornare. questo percorso va retribuito? con l'auto personale ci risarcisce un tot per il carburante , ma con l'auto aziendale dicono che non ci spetta nulla, è vero? e se non lo è, sapete indicarmi l'articolo da portare in amministrazione per pretendere il giusto? grazie a chi saprà rispondermi.

Data invio: 2/5 0:40
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Re: viaggio per un piantonamento va pagato o no?
Matricola
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11/4 2:15
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dimenticavo che in più tutti e due i servizi sono fuori provincia e che loro pretendono di pagarci solo il servizio 22 - 06 senza altra voce.

Data invio: 2/5 0:43
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Re: viaggio per un piantonamento va pagato o no?
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8/2/2012 10:18
Da milano
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Data invio: 2/5 6:17
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non pregare per una Vita facile...prega per avere la forza di affrontarne una difficile( Bruce Lee)
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Re: viaggio per un piantonamento va pagato o no?
Maestro
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18/1 18:03
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(L'argomento è ampiamente trattato nel forum.)

Non facciamo confusione: atil nicola hai postato un link che non c'entra. La sentenza riguarda la retribuzione spettante perché le guardie hanno prestato servizio per motivi aziendali dalla sede dell'IVP.

La questione di grumpy invece è ben diversa: rientra tra l'eventuale problema della trasferta.

Il CCNL stabilisce i termini di distanza perché sia intesa la trasferta.

A questo punto l'azienda può decidere di provvedere con un auto dell'istituto; o rimborsare il carburante ed eventuali altre spese di viaggio; oppure ancora di retribuire la trasferta.

Il tempo perso non è incluso nelle spese (mai sentito parlare di pendolari?).

L'azienda quindi è nelle regole.

Invece se il servizio previsto è richiesto per OdS propriamente con la vettura aziendale o con altre dotazioni, che si è ordinati ritirare in una qualsiasi postazione, allora il discorso cambia e rientra nella sentenza citata da atil nicola. ma la vettura data unicamente per la trasferta non è una dotazione, bensì una agevolazione.

Altre modalità di "trasfeta" e agevolazioni in meglio, possono essere concordate tra azienda e sigle sindacali.

E' possibile inoltre, impugnare una trasferta se ingiustificata. Cioè, per esempio, se altre guardie con medesime mansioni sono comandate col percorso inverso; oppure se sono fattibili delle rotazioni di servizio.

Data invio: 2/5 10:34
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Saluti Bafometto
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Re: viaggio per un piantonamento va pagato o no?
Donatore GuardieInformate
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8/2/2012 10:18
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Data invio: 2/5 10:51
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Re: viaggio per un piantonamento va pagato o no?
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Contratto Nazionale di Lavoro
Vigilanza Privata
Art 10
Contrattazione Integrativa e materie demandate
E’ ammessa la Contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni
Sindacali Territoriali (Regionali e/o Provinciali) delle parti stipulanti il presente
Contratto Collettivo. La stipula di contratti integrativi potrà riguardare
esclusivamente le seguenti materie:
a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito
l’Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqua
lificazione professionale, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso.
Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e nelle disponibilità esistenti.
Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni
dell’UE, nazionali e degli enti locali competenti in materia, al fine
di realizzare possibili sinergie;
b) le azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione
CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative
in tema di pari opportunità uomo-donna;
c) l’adozione di diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro, rispetto a
quanto previsto dagli artt. 78 e 81;
d) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente
Contratto;
e) la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti
disposizioni di legge;
f) la disciplina delle voci retributive relative al terzo elemento o elemento aggiuntivo
avente la stessa natura, ove esistenti, ed alle eccedenze, eventualmente
presenti a livello locale, delle indennità di cui al successivo art. 108;
g) i rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e strumenti di
proprietà del lavoratore, ove ne sia prescritta l’adozione e l’uso e sempre
che non siano forniti dal datore di lavoro al dipendente;
h) rimborsi spese di cui all’art.100;
i) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione
nazionale del personale;
j) indennità di cassa e maneggio denaro, di cui all’art. 118;
k) definizione di accordi in materia di mercato del lavoro;
l) premio di produzione che dovrà essere correlato agli incrementi di produttività,
di qualità e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi del settore.
Le erogazioni di cui al presente punto devono avere caratteristiche tali da
consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale
previsto dalle normative emanate in attuazione del protocollo del 23
luglio 1993. Gli importi corrispondenti al suddetto premio sono variabili,
non predeterminati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e/o contrattuale,
ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto
previsto dal punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del
23 luglio 1993, si intende integralmente richiamata.
In occasione della contrattazione integrativa, territoriale, aziendale o interaziendale,
per un periodo di tre mesi dalla presentazione della Piattaforma
rivendicativa e comunque fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’accordo
precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con
l’esclusione del ricorso ad agitazioni, riferite alle suddette rivendicazioni.
TITOLO X
MISSIONE E TRASFERTA
Art. 99
Missione e trasferta
Gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano
il settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale
dimora.
Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando
dell’Istituto o alle località di lavoro previste all’atto dell’assunzione
o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori particolari compensi
od indennità. Tale norma si applica anche nel caso di eventuali successivi
cambi di abitazione.
Art. 100
Rimborso spese
Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata,
il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali
località di lavoro.
Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri
(o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni
considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavoratore non
venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento
economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate
e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso – con i mezzi autorizzati
- rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo
per recarsi alla sede o comando dell’Istituto o alla normale località di lavoro.
Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre
la giurisdizione dell’Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto
per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straor
dinarie richiestegli, nonché:
- al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati;
- al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la
durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
- al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l’espletamento
del servizio.
Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione
dell’Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre
ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente
e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non
sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione:
- rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando
la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
- indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione
mensile di cui all’art. 105 se la missione dura oltre l’orario contrattuale
giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore.
Se la missione dura più di 24 ore l’indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata
moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera della normale
retribuzione mensile di cui all’art. 105 per il numero dei giorni di missione.
Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al trattamento di trasferta.
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma, le Parti convengono che,
anche in relazione a quanto già previsto all’art. 10 del CCNL, a livello territoriale
la disciplina relativa alle trasferte potrà costituire oggetto di particolare esame
in relazione alla specificità del territorio e problemi organizzativi inerenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Eventuali particolari misure e modalità dei rimborsi spese di cui al presente
articolo sono demandate alla contrattazione integrativa.

Data invio: 2/5 11:12
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Re: viaggio per un piantonamento va pagato o no?
Matricola
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30/4/2011 23:38
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scuate, ho lo stesso problema.
faccio un servizio di piantomanto dalle 22.00 alle 07.00 ,il posto dista 15 minuti dalla mia sede,quindi io vado in sede alle 21.45 prendo auto aziendale,chiavi,torcia,telefono,consegne e tutto il resto e arrivo in postazione alle 22.00 in punto.
alle 07 mi sgancio e arrivo in sede alle 07.15 lascio tutto e vado via.
l azienda mi paga pero solo dalle 22 alle 07 perche mi manda con l auto aziendale.
e' giusto?
tengo a precisare che rimango tutta notte nella vettura.

Data invio: 2/5 11:26
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Re: viaggio per un piantonamento va pagato o no?
Maestro
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18/1 18:03
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Non è lo stesso problema. Il tuo caso rientra nell'esempio di sentenza al primo intervento di atil nicola, cioè devi essere retribuito dal momento che sei ordinato (e non agevolato) a ritirare mezzo e dotazioni per servizio fino al momento contrario (21:45-07:15).

Nulla c'entra al fine della retribuzioni qui presa in esame, se poi rimani o meno a bordo auto.

Data invio: 2/5 13:02
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Saluti Bafometto
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Re: viaggio per un piantonamento va pagato o no?
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8/2/2012 10:18
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Grz per avermi fatto notare l'errore...inzio a invecchiare.

Data invio: 2/5 14:04
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Re: viaggio per un piantonamento va pagato o no?
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4/1/2007 19:21
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Citazione:

atil nicola ha scritto:
Grz per avermi fatto notare l'errore...inzio a invecchiare.

se sbagli ancora ti licenzio!!!!

Data invio: 2/5 21:26
_________________
Ci sono solo pochissime persone che lottano tutta la vita:costoro sono indispensabili.
(B. Brecht)
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