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C.I.P. VICENZA
Publicato da ADMIN su 3/6/2007 (502 Letto)
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA
ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
Operanti nella città e provincia di Vicenza
Il giorno18 aprile 2002, in Vicenza
TRA
L’ASSVIGILANZA (Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata)
Rappresentata dall’Avv. Claudio Moro;
CONFCOMMERCIO (Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi) della Provincia di Vicenza.
Rappresentata dal Presidente Sergio Rebecca assistito dall’Avv. Andrea
Gallo e dal Dott. Francesco Dalla Pietra;
Gli Istituti:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI S.R.L.
Rappresentata dal Direttore Romano Finello, assistita dall’Avv. Giampiero Basile.
CIVIS FIDELIS S.R.L.
Rappresentata dal Geom. Domenico Costante e dal sig. Giovanni Dell’Andrea.
RANGERS S.R.L.
Rappresentata dal sig. Paolo Spollon, assistito dal Dott. Antonio Donazzolo e dal Rag. Francesco Piccoli.
BATTISTOLLI S.R.L.
Rappresentata dal sig. Paolo Spollon, assistito dal Dott. Antonio Donazzolo e dal Rag. Francesco Piccoli.
VICENZA SPED SICUREZZA VALORI S.R.L.
Rappresentata dall’Avv. Giampiero Basile.
NORTH EAST SERVICE S.R.L.
Rappresentata dall’Avv. Giampiero Basile.
LA VIGILE SAN MARCO
rappresentata dal titolare sig. Cesare Villa, assistita dall’Avv. Giampiero Basile.
E
Le OO.SS.
FILCAMS CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) Rappresentata dal
Segretario Generale provinciale Sergio Baù, dal Segretario Umberto Marin unitamente alle R.S.A.: Mirko
Nani, Moreno Giaretton, Giacomino Ceolato, Lissa Giancarlo, Maurizio Lanza, Giuseppe Peluso, Pierangelo
Calò, Mauro Galdi, Salvatore Torretta, Luciano Zandarin, Gianno Zandonà, Mirko D’Angelo, Valerio
Marchesan, Antonino Russotti.
FISASCAT-CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo
Servizi) rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Vaidanis Costantino, dal Segretario Alfredo
Penzo unitamente alle R.S.A.: Antonio Punzi, Maurizio Pietrobelli, Barbiero, Boglia Giacomo.
UILTuCS-UIL (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) rappresentata dalla Segretaria
Generale Provinciale Chisin Grazia unitamente alle R.S.A.: Palumbo Salvatore, Muoio Francis, Teuli
Maurizio, Gualandi Romolo.
PREMESSA
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle
relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale, dunque, ribadiscono l’impegno a
promuovere, per quanto di loro competenza, iniziative idonee a garantire un’ulteriore crescita dei
livelli qualificativi dei servizi prestati dalle aziende nell’ambito di una equilibrata prospettiva di
sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché la
sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.
SI E’ STIPULATO
il seguente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro da valere per tutti i Dipendenti degli Istituti
di Vigilanza Privata operanti nella città e provincia di Vicenza
TITOLO 1
VALIDITÀ’ E SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria il rapporto di lavoro per
tutto il territorio della città e provincia di Vicenza, per i dipendenti di tutti gli istituti di vigilanza , in
qualunque forma costituiti che svolgono tutte le attività di cui agli artt. 1 e 64 del vigente CCNL per
conto terzi a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 2
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto per tutto il
territorio della città e Provincia di Vicenza tra gli Istituti di Vigilanza ed il relativo personale
dipendente.
Per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed
inscindibile che annulla e sostituisce, per le materie qui trattate, ad ogni effetto le norme di tutti i
precedenti contratti integrativi provinciali., fatte salve le condizioni di miglior favore previste da
accordi aziendali.
Per quanto non previsto, dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e
quelle previste dal C.C.N.L. del settore.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 diritti di informazione
Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 9 del vigente C.C.N.L., in materia
d’informazione, gli Istituti forniranno alle strutture sindacali provinciali firmatarie del presente
Contratto, congiuntamente alle R.S.U. e R.S.A., semestralmente, informazioni con particolare
riferimento a:
a. aspetti generali d’ordine strutturale ed istituzionale;
b. b. prospettive di sviluppo anche in relazione all’istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito
di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
c. iniziative di aggiornamento della professionalità;
d. ai dati relativi al Turn Over ed all’andamento occupazionale generale, articolato per settore
di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc…);
e. e. dati relativi ai lavoratori occupati nelle località - relativi trasferimenti – avvicinamenti.
f. verifica sull’applicazione del presente accordo.
g. Viste le problematiche relative alla sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari
Giurate le parti condividono la necessità di avviare percorsi conoscitivi sugli eventuali
programmi – investimenti degli Istituti di Vigilanza e la loro concretizzazione, atte a
migliorare le condizioni di sicurezza dei singoli istituti.
h. A tale scopo, su richiesta delle Segreterie provinciali di FILCAMS CGIL – FISASCAT
CISL – UILTUCS UIL le parti si incontreranno entro la fine di Settembre di ogni anno,
l’incontro dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta
d’incontro.
Art. 4 Ente Bilaterale Regionale Veneto
Così come previsto dall’art. 11 del C.C.N.L le parti auspicano che venga istituito, nel più breve
tempo possibile e comunque entro il corrente anno, l’ENTE BILATERALE REGIONALE
VENETO, del settore.
Nel caso in cui entro il 31.12.02 l’ente Bilaterale Regionale non dovesse essere costituito le parti
concordano di incontrarsi per verificare l’opportunità di istituire l’Ente Bilaterale della provincia di
Vicenza.
Gli scopi dell’Ente Bilaterale sono quelli previsti dal CCNL, ed in particolare:
- Predisporre programmi e moduli formativi, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 25 del
C.C.N.L., individuando i fabbisogni formativi a livello regionale e specifici della provincia di
Vicenza.
In questo contesto gli Istituti di Vigilanza comunicheranno all’Ente Bilaterale eventuali assunzioni
in C.F.L.-, apprendistato, part – time e tempo determinato.
- Attuare le intese sull’assistenza sanitaria integrativa a carattere regionale, come previsto dagli art.
12, 13 del C.C.N.L
TITOLO III
FORMAZIONE
Art. 5 Formazione
Le parti, nel rivendicare il loro esclusivo diritto – dovere nel promuovere la formazione
professionale dei lavoratori ed in attesa di quanto verrà attuato in sede di Ente Bilaterale Nazionale
e/o Regionale e/o Provinciale, ritengono di dover definire, sin d’ora, alcune linee guida in materia di
formazione ed aggiornamento professionale.
Pertanto, concordano quanto di seguito.
a. Entro e non oltre il 31.12.2002 verrà commissionato, a spese degli istituti di vigilanza, alle
Associazioni ed alle OO.SS firmatarie del presente accordo uno studio di analisi per
verificare i fabbisogni ed i percorsi formativi.
b. I corsi di formazione saranno finalizzati all’acquisizione di professionalità elevate,
professionalità intermedie, professionalità atte ad agevolare l’inserimento – aggiornamento
professionale, conoscenza del C.C.N.L., del presente accordo e D.Lgs. 626/94.
c. c. Alle aspiranti G.P.G. verranno consegnati, a cura degli Istituti, moduli formativi,
predisposti dalla Commissione Paritetica di cui al precedente punto a) finalizzati alla
conoscenza dei compiti e dei diritti – doveri della G.P.G., delle prescrizioni, delle cautele,
della sicurezza sul lavoro, delle tecniche operative per l’esecuzione dei singoli servizi e
degli apparati ricetrasmittenti; unitamente ai moduli formativi verrà consegnato un
questionario che le G.P.G. dovranno compilare e riconsegnare sottoscritto prima
dell’assunzione al fine di stabilire il grado di addestramento. Sempre prima dell’assunzione
le stesse dovranno addestrarsi all’uso delle armi ed ottenere, secondo le leggi ed i
regolamenti in vigore, la licenza di porto di pistola.
d. Dopo l‘assunzione, previa una formazione pratica sull’utilizzo degli apparati
ricetrasmittenti, unitamente a 35 ore di servizio svolte in affiancamento operativo con
G.P.G. esperte, entro i primi sei mesi di attività, verranno impartite delle ore di
addestramento teorico secondo il percorso predisposto dalla Commissione di cui al
precedente punto a).
Qualora l’assunzione si riferisca a un lavoratore che abbia effettuato l’addestramento come sopra
precisato presso altro Istituto di vigilanza negli ultimi 12 mesi, il medesimo sarà esonerato
dall’attività addestrativa presso l’Azienda di nuova assunzione.
L’attività formativa di cui al presente punto d) s’intende retribuita ed i relativi costi saranno a totale
carico degli Istituti.
Art. 6 Aggiornamento professionale
A cura dell’Istituto, le G.P.G. sono informate, mediante conferenze o moduli formativi predisposti
dalla Commissione Paritetica di cui al precedente art. 5 punto a) dell’eventuale sopravvenienza di
norme abrogative e/o sostitutive di precedenti disposizioni.
Ogni quattro mesi ciascuna guardia giurata effettua esercitazioni di tiro con l’arma in dotazione.
Per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione
delle esercitazioni, il numero dei colpi esplosi (almeno 50 in ogni esercitazione) ed i risultati
conseguiti.
La guardia giurata appone la propria firma nel libretto di tiro per ogni esercitazione svolta.
Le ore di partecipazione alle conferenze saranno retribuite, mentre le esercitazioni di tiro, i cui costi
saranno a carico degli Istituti, verranno forfettariamente retribuita in misura corrispondente ad 1 ora
di normale retribuzione per ogni esercitazione. I lavoratori avranno l’obbligo a parteciparvi.
TITOLO IV
TUTELE E GARANZIE
Art. 7 Disposizioni
Per ogni servizio che espletano, le Guardie Particolari Giurate ricevono dall’Istituto di Vigilanza le
relative disposizioni scritte di carattere generico e specifico.
L’Istituto si assicura che i propri dipendenti siano perfettamente a conoscenza delle norme che
regolano il servizio.
Art. 8 Controllo
L’Istituto vigila sull’adempimento delle prescrizioni da parte delle Guardie Particolari Giurate per
l’esecuzione dei singoli servizi, adottando i provvedimenti di competenza, segnalando la situazione
al Questore.
Art. 9 Assicurazione – Polizza Ass. Infortuni
Gli Istituti si impegnano ad elevare gli attuali massimali della polizza assicurativa per il personale
del ruolo tecnico operativo, di cui all’art. 113 del C.C.N.L., fino a raggiungere importi non inferiori
ad un incremento del 20%; e ciò sia per il caso di morte quanto per il caso di inabilità permanente
assoluta, con decorrenza non oltre il 1 luglio 2002.
Art. 10 Patente di Guida
Per i vigili ai quali venga sospesa o ritirata la patente di guida per fatti avvenuti durante il servizio,
gli istituti valuteranno la possibilità di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni eventualmente
compatibili, considerate le circostanze che hanno determinato il provvedimento di sospensione o
revoca.
Art. 11 Cambio di appalto
Le parti convengono sulla opportunità dell’attivazione di iniziative che consentano di fornire
adeguate e tempestive risposte alle esigenze del settore, in materia di cambio di appalto, che
consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro e riconoscono che presupposto necessario per
realizzare quanto sopra delineato, sia il rispetto di tutte le norme del C.C.N.L., del presente
integrativo territoriale e degli accordi aziendali.
A tale scopo le parti si impegnano ad esercitare iniziative, in tutto il territorio Vicentino, al fine di
sollecitare l’autorità prefettizia, il Questore, la Provincia e gli Enti Pubblici affinché nei Bandi di
gara per gli appalti sia richiesta, dagli stessi Enti, l’applicazione ed il rispetto rigoroso del C.C.N.L.
e dell’Integrativo Territoriale del settore.
Pertanto al fine di divenire ad una normativa condivisa e regolatrice delle procedure del cambio
appalto le parti concordano quanto segue:
gli Istituti di Vigilanza invieranno, alle segreterie provinciali di FILCAMS CGIL – FISASCAT
CISL – UILTUcS UIL, tempestivamente e preventivamente , ove possibile, alla cessazione
dell’appalto, comunicazioni relative agli appalti pubblici decaduti;
per quanto attiene agli appalti con soggetti privati, nei limiti della riservatezza, a discrezione de
gli Istituti di Vigilanza, questi seguiranno identica procedura prevista dal presente articolo, punto 1.,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 C.C.N.L.;
su richiesta delle Segreterie provinciali FILCAMS – FISASCAT – UILTUcS gli Istituti di
Vigilanza incontreranno le OO.SS, entro tre giorni dal ricevimento della richiesta di incontro, per
discutere eventuali problematiche che dovessero emergere.
Art. 12 Pari opportunità
Le parti rilevano che la piena applicazione della L. 8 marzo 2000 n. 53, 125/91, raccomandazione
CEE e successive modificazioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e coordinamento dei tempi della città, è subordinato all’emanazione di
ulteriori provvedimenti legislativi attuativi che al momento della sottoscrizione del presente accordo
non sono stati emanati dal legislatore.
Le parti intendono , visto quanto stabilito dall’art. 28 del C.C.N.L., l’adesione degli Istituti di
Vigilanza agli schemi di progetto di formazione, che verranno proposti alle Organizzazioni
firmatarie del presente accordo dal costituendo Ente Bilaterale Veneto e/o Vicentino, e le eventuali
sperimentazione di nuovi schemi d’orari di lavoro, concordemente definiti e recepiti dalle
Organizzazioni stipulanti il presente accordo, titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle
disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 13 Congedi parentali
Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto stabilito dalla legge e dal C.C.N.L., al genitore
che si astiene dal lavoro durante i primi 3 anni di vita per malattia del bambino, attestata da
certificato medico specialistico del S.S.N., verranno concessi permessi per un massimo di 4 giorni
annui, retribuiti al 100% della normale retribuzione.
Art. 14 Ferie
Le ferie saranno godute nell’anno di maturazione e non potranno essere divise di massima in più di
due periodi.
Il programma ferie sarà effettuato mediante la compilazione di uno stampato nel quale il lavoratore,
entro il 28 febbraio di ogni anno, indicherà il periodo o i periodi in cui intende fruirle.
Sulla scorta di dette indicazioni, compatibilmente con le esigenze tecniche aziendali, l’Azienda e le
R.S.U. / R.S.A. predisporranno il piano di ferie entro il 31.12.2003 gli Istituti di Vigilanza
evidenzieranno nei prospetti paga le ferie maturate, godute e residue , distinte dai permessi previsti
dall’art.70.
Art. 15 Assistenza legale
Gli Istituti forniranno a proprie spese opportuna assistenza legale al vigile sottoposto a
procedimento penale per fatti da questi compiuti in esecuzione di disposizioni di servizio e
considereranno come orario di lavoro effettivo il tempo impiegato per le convocazioni presso
l’avvocato, organi di polizia e giudiziaria.
Restano esclusi i casi in cui si determini una contrapposizione di interessi tra le parti, tale da rendere
oggettivamente incompatibile la tutela di cui al presente articolo.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 16 Ticket
Con effetto 30 aprile 2002 viene soppressa l’indennità di mensa, di cui all’art. 16 del C.I.P.
17/02/93 che, pertanto, con tale data non verrà più erogata.
Con effetto 1 maggio 2002 a tutti i lavoratori sarà fornito un buono-pasto del valore di:
1 maggio 2002 1 maggio 2003 1 maggio 2004 1 maggio 2005
Euro 3,60 Euro 3,90 Euro 4,40 Euro 5,16
per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro.
Il relativo valore non è da considerarsi utile ai fini della determinazione della
a base di computo di alcun istituto contrattuale e/o legale e dunque neppure del T.F.R..
Gli Istituti che già corrispondevano il Ticket sono tenuti, ove del caso, ad elevare il valore dello
stesso unicamente per la parte differenziale tra quanto previsto, alle singole scadenze, dal presente
accordo e quanto in meno eventualmente corrisposto. Resta inteso che per il personale in servizio
alla data di stipula del presente accordo restano fermi i maggiori valori in atto del ticket quale
trattamento di miglior favore ad personam.
Art 16 bis Indennità
Le indennità speciali in atto alla data del 8 maggio 2001 continueranno ad essere erogate a tutto il
personale con l’aggiunta degli adeguamenti stabiliti dallo stesso C.C.N.L.
Art. 17 Inquadramento G.P.G.
Fermo restando, nel resto, quanto previsto dall’articolo 29 C.C.N.L. 8/01/02, il vigile, all’atto
dell’assunzione, sarà inquadrato nel VI livello ma anche per i primi 12 mesi di servizio percepirà la
retribuzione del V livello.
Art. 18 Vestiario ed equipaggiamento
Le parti concordano, nel rigoroso rispetto delle normative di legge in vigore, che all’atto
dell’assunzione ad ogni Vigile, superato il periodo di prova, viene assegnato il vestiario come da
allegato di ogni singolo istituto.
Per ragioni di comprovata necessità, in relazione all’effettiva usura, la sostituzione dei capi di
vestiario, dovrà essere effettuata dall’azienda, senza tener conto dei limiti concordati.
Gli Istituti di Vigilanza, unitamente alle R.S.A., R.S.U. firmatari del presente accordo, potranno
definire quantità e modalità, di vestiario, alternative a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 19 Armamento
Gli Istituti forniranno ai nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova, su richiesta degli
stessi, un importo corrispondente al costo di mercato di una pistola Berretta 9 x 21.
Gli interessati restituiranno la predetta somma mediante trattenute mensili di eguale importo per 36
mesi.
Art. 20 Missione trasferta
Le parti ritenuta l’opportunità di una definizione convenzionale delle normali località di lavoro,
convengono quanto segue:
a. l’ambito territoriale entro cui si svolge l’attività degli Istituti è diviso in settori di raggio di
10 km, come da allegata piantina geografica, allegato B,;
b. b. ciascun lavoratore del ruolo Tecnico operativo, superato il periodo di prova sarà
assegnato ad uno dei settori, il cui ambito comprenderà agli effetti contrattuali, i Comuni
costituenti la normale località di lavoro;
c. fatto salvo quanto previsto dall’art.60 lettera d) del vigente C.C.N.L. è facoltà delle Aziende
di comandare il lavoratore a prestare temporaneamente servizio oltre la cinta del settore
d’assegnazione. In tal caso, al lavoratore che faccia uso di mezzo proprio e sempre che con
ciò non venga ad essere favorito da un avvicinamento, competerà un’indennità di trasferta
pari al costo di 1/5 di litro di benzina verde per chilometro, per il maggior percorso a partire
dalla circonferenza del settore di appartenenza.
d. Qualora, per esigenze di servizio il lavoratore venga comandato a prestare servizio con auto
aziendale in un settore diverso da quello di assegnazione, allo stesso, sempre che non sia con
ciò favorito da un avvicinamento, competerà a titolo di trasferta un’indennità pari al costo di
1/10 di litro di benzina verde per chilometro per il maggior percorso a partire dalla
circonferenza del settore di appartenenza, resta inteso, fra le parti, che qualora si rendesse
necessaria l’assegnazione ad un servizio diverso da quello di originaria assegnazione, per
esigenze tecnico organizzative, ed il lavoratore con ciò venisse ad essere favorito da un
avvicinamento, la normale località di lavoro sarà costituita agli effetti del presente articolo
dal nuovo settore di assegnazione ed al lavoratore non competerà alcuna indennità di
trasferta. Sarà cura dell’Istituto comunicare formalmente e con congruo anticipo, al
lavoratore, l’assegnazione ad una nuova località;
e. I firmatari del presente accordo si dichiarano disponibili ad esaminare e definire eventuali
miglioramenti e/o migliorie di cui al punto a).
Art. 21 Una tantum
Ferma restando la decorrenza e la durata del presente Contratto, le Parti concordano che al
personale in forza alla data di stipula del presente accordo, in relazione al periodo 1° maggio 2000
alla data odierna, gli istituti, con esclusione della NES, LA VIGILE SAN MARCO, erogheranno
un importo “UNA TANTUM” di complessivi € 413,17.
Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità:
quanto a € 206,58 con la busta paga del mese di aprile 2003;
quanto a € 206,58 con la busta paga del mese di aprile 2004.
In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° maggio 2000 – 30 aprile 2002, l’importo
di cui sopra sarà erogato in ragione di un ventiquattresimo per ogni mese di anzianità.
Analogamente si procederà per i casi in cui non si è dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a
norma di Legge e di Contratto.
Ai fini dell’erogazione degli importi “UNA TANTUM” di cui sopra, viene considerato mese intero
la frazione pari o superiore a 15 giorni.
Gli importi “UNA TANTUM” di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto
contrattuale né del trattamento di fine rapporto. Qualora intervenga frattanto la risoluzione del
rapporto di lavoro, ai lavoratori in questione, verrà erogato nell’ultima mensilità l’importo di una
tantum maturato, calcolato con i criteri di cui sopra.
TITOLO VI
DISTRIBUZIONE CONTRATTO
Art. 22
Le parti concordano altresì che, a cura degli Istituti di Vigilanza, verrà stampato il presente accordo
per un numero di copie pari a n° 2000, i cui costi saranno ripartiti tra gli istituti, il 50% delle stesse
saranno consegnate alle segreterie provinciali di FILCAMS CGIL – FISASCAT CISL – UILTUcS
UIL.
Gli Istituti di Vigilanza consegneranno ad ogni Lavoratore assunto copia del presente contratto
integrativo provinciale.
TITOLO VII
VIGENZA CONTRATTUALE
Art. 23
Il presente C.I.P., stipulato in Vicenza il 18 aprile 2002, salve le diverse decorrenze stabilite, per i
singoli istituti, dal testo dei relativi articoli, avrà decorrenza dal 01.05.2002 e scadrà il 30.09.2005
sia per la parte normativa sia per la parte retributiva, secondo quanto previsto dall’accordo
Interconfederale del 23 Luglio 1993.
Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti a mezzo
lettera raccomandata, secondo quanto previsto dall’art. 10 del vigente C.C.N.L.
In caso di disdetta le parti si impegnano ad iniziare le trattative di rinnovo del Contratto due mesi
prima della scadenza stessa.
Il presente contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore finchè non sarà rinnovato.
DICHIARAZIONE VERBALE
Le parti si impegnano ad incontrarsi nell’arco dei prossimi due anni al fine di individuare criteri,
indicatori e parametri per l’istituzione di un sistema di premiazione conforme a quello previsto dal
protocollo 23 luglio 1993, che troverà applicazione nel prossimo incontro contrattuale tra le parti
firmatarie del presente CIP.
TITOLO VIII
OBBLIGHI
Art. 24 formalità
Le parti s’impegnano a depositare presso la Direzione Provinciale del Lavoro, INPS - INAIL
il presente contratto integrativo provinciale entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO INTEGRATIVO
PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI DELLA
VIGILANZA PRIVATA
Le parti sottoscritte, in relazione a quanto previsto dal contratto integrativo provinciale, del quale il
presente protocollo costituisce parte integrante, convengono quanto segue:
1.1.CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per gli Istituti di vigilanza associati a Confcommercio di Vicenza, in riferimento a quanto previsto
dall’art. 12 del CCNL nazionale e di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di
procedura Civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del
Contratto per dipendenti da istituti di vigilanza privata, è possibile esperire il tentativo obbligatorio
di conciliazione in sede sindacale, da esperirsi, nella Commissione Paritetica Provinciale di
Conciliazione delle Controversie, costituita presso l'Ente Bilaterale del settore Terziario della
provincia di Vicenza, costituito tra l’Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della
provincia di Vicenza, firmataria del presente accordo e le organizzazioni sindacali FILCAMSCGIL,
FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL,
1.2 COLLEGIO ARBITRALE
Confermando la validità dell’arbitrato come strumento alternativo al ricorso all’autorità giudiziaria,
le parti concordano che competente a risolvere le controversie qualora il tentativo di conciliazione
di cui all’art. 410 c.p.c. o di cui al precedente articolo non riesca o sia decorso il termine previsto
per il suo espletamento, e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto
previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, sia il Collegio Arbitrale per la provincia di Vicenza
istituito presso l’Ente Bilaterale del settore Terziario della provincia di Vicenza;
1.3 CONTATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Le parti, viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione lavoro, nell'ottica
di continuare a favorire l'inserimento di giovani negli Istituti del settore della vigilanza, ribadiscono
il contenuto dell’accordo sindacale territoriale siglato il 15 dicembre 1991 in materia tra
CONFCOMMERCIO E OO.SS; le Parti ritenendo tale strumento utile allo sviluppo del mercato del
lavoro, convengono che i progetti relativi ai giovani da assumere con contratto di formazione
lavoro, presso le aziende del settore, saranno sottoposti all’approvazione dell’Ente Bilaterale settore
terziario della provincia di Vicenza e saranno conformi a quanto previsto in materia dall’art. 47 del
CCNL;
Vicenza 18 aprile 2002
ASSVIGILANZA _____________________ FILCAMS CGIL
___________________
CONFCOMMERCIO ___________________ FISASCAT
CISL___________________
RANGERS SRL ____________________ UILTUCS
UIL_____________________
BATTISTOLLI SRL ____________________
CIVIS FIDELIS SRL ___________________
ANCR SRL ___________________
VICENZA SPED SICUREZZA VALORI S.R.L. _____________________
NORTH EAST SERVICE S.R.L.__________________________________
LA VIGILE SAN MARCO_______________________________________

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