Re: trasporto valori |
Oggetto: Re: trasporto valori da xxxxxxxxxx su 25/11/2010 22:39:50 Per le normative del Ministero costituiscono requisito minimo di sicurezza, a tale proposito, per i componenti degli equipaggi, un’anzianità di servizio (anche presso altri istituti) non inferiore a due anni, unita ad un’età anagrafica ed a qualità attitudinali compatibili con la particolare difficoltà dei servizi in questione, e, per il responsabile dei servizi e per il capo scorta, una più ampia e specifica esperienza nel settore, almeno quinquennale, nonché, per tutto il personale impiegato, una efficace attività addestrativa e l’assenza di segnalazioni, anche nel corso del rapporto di servizio, per fatti che possono costituire uno specifico fattore di rischio. Discutibili i presupposti di una "anzianità di servizio" come specificato "cumulabile" ma che nella specificità del termine trova ragione solo in un rapporto continuativo di lavoro. Detto ciò, non tanto la tipologia di contratto, ma la tempistica che l'assoggetta, può fare la differenza. Interessanti anche altri aspetti fin troppo spesso dimenticati dell'ordinamento che impongono: l’assoluto rispetto dei limiti orari e delle alternanze con periodi di riposo previsti per l’impiego delle guardie giurate in tali servizi; di procedure di verifica della effettiva durata dei servizi operativi e dei periodi di riposo fra un servizio e l’altro, consentendo la prestazione di lavoro straordinario solo in situazioni eccezionali e in attività diverse dal servizio di scorta, e comunque nei limiti consentiti dal contratto nazionale di categoria; di criteri selettivi di scelta del responsabile dei servizi e del personale impiegato, fra le guardie particolari giurate di maggiore esperienza. |