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Dorme in servizio: niente licenziamento licenziamento dormire

Oggetto: Dorme in servizio: niente licenziamento licenziamento dormire
da ADMIN su 14/10/2019 13:23:16

Dorme in servizio: niente licenziamento
licenziamento dormire
La guardia giurata che dorme in servizio non è licenziabile, dice la Cassazione nella sentenza 25573 2019. Il licenziamento è sanzione sproporzionata e va verificato il CCNL

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 25573 del 10 ottobre 2019, respinge il ricorso della SPA , confermando che è illegittimo il recesso datoriale per giusta causa e va reintegrato il lavoratore sorpreso a dormire in servizio, in quanto il licenziamento costituisce una sanzione sprorporzionata e più grave rispetto alla sospensione da servizio e retribuzione prevista dal CCNL della vigilanza privata applicato dall'Azienda.

Il caso riguardava il ricorso di un lavoratore con mansioni di guardia particolare giurata il quale aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla SPA datrice di lavoro, perché presentatosi in servizio con circa mezz'ora di ritardo rispetto all'orario stabilito e perché era stata riscontrata la sua assenza nella postazione di servizio , essendo stato invece trovato mentre stava dormendo su di un divano. Il lavoratore deduceva di aver avvertito la direzione del ritardo . Inoltre, aveva affermato la sproporzione della sanzione , in quanto la condotta contestata non rientra tra le ipotesi previste dal suo contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L. vigilanza privata ) quale giusta causa di licenziamento. Inoltre escludeva che il fatto addebitatogli integrasse la fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro. Il giudice del lavoro di Verona dopo l'istruttoria , dichiarava l'illegittimità del licenziamento e condannava la società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, pari al numero di mensilità della retribuzione globale di fatto, maturate dalla data di licenziamento sino alla reintegra effettiva, con addebito inoltre delle spese di lite.

Il giudice riteneva provato quanto affermato dal ricorrente in ordine al giustificato ritardo nel presentarsi al lavoro rispetto all'orario stabilito ed escludeva, inoltre, l'abbandono del posto di lavoro, poiché il comportamento posto in essere dal dipendente andava configurato come addormentamento in servizio, fattispecie che ai sensi del C.C.N.L. vigilanza privata viene punita con la sanzione conservativa della sospensione della retribuzione dal servizio da 1 a 6 giorni. Giudicava inoltre sproporzionata la sanzione espulsiva rispetto all'infrazione commessa, anche tenendo conto della mancanza di precedenti disciplinari

La sentenza è stata confermata in appello e anche In Cassazione. In particolare gli ermellini hanno osservato che il fatto di essersi addormentato non costituiva per il vigilante un totale distacco dal bene da proteggere, e non si poteva affermare la volontà di abbandonare il posto di lavoro e di venire meno al proprio incarico .


Fonte: Corte di Cassazione

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-s ... niente-licenziamento.html

Sentenza Cassazione lavoro 25573 2019

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