TITOLO III - Attività Sindacali Art. 16 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. |
Oggetto: TITOLO III - Attività Sindacali Art. 16 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. da ADMIN su 21/7/2009 7:40:32 TITOLO III - Attività Sindacali Art. 16 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. e delle R.S.U. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti il presente Contratto; b) di rappresentanze sindacali costituite ai sensi della legge 300/70; c) di rappresentanze sindacali unitarie costituite in applicazione degli accordi sulle R.S.U. (allegati 3/a e 3/b). L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla OO.SS. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. Sino alla costituzione della R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del CCNL 1° Gennaio 1991 riferite alle rappresentanze sindacali aziendali, anche per le nuove diverse attribuzioni di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626/94 ed eventuali successive modifiche. Il mandato di delegato aziendale di cui al successivo art. 22 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del 1° comma del presente articolo, conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato, non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del Contratto a termine. |