Guru 
Iscritto il: 21/12/2007 13:07
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Al tempo: non stiamo parlando di un regolamento unico, bensì di unregolamento discriminante. Ben altra faccenda!
ADMIN, come ho già riportato, gli ordini del questore vanno discussi nelle opportune sedi e sarebbe altrettanto dovuto che lo facessero le segreterie designate e non i dipendenti. Diversamente, la protesta non trova riferimento con la trasgressione cioè l’autorità del questore va rispettata, sia ben chiaro.
Tuttavia, in questo caso, volere essere nel giusto è cosa assai ardua, dato che:
essendo il questore una autorità provinciale, se nella circolare che emana, ordina che:
"il presente regolamento sostituisce integralmente le disposizioni regolamentari e le prescrizioni precedentemente emanate”
è fisiologico che fa riferimento unico alle disposizione che gli competono, cioè alle norme precedentemente emanate dallo stesso e non a quelle di altri suoi parigrado.
Comunque, su tutti i regolamenti questurili e circolari di aggiornamento in merito è sempre indicato detta dicitura. (Nei CIP succede anche, specificando invece che il CIP non sostituisce le disposizioni precedentemente emanate, per diritto acquisito; non per questo ciò riguarda altri contratti provinciali.) Altro discorso (ma non definitivamente risolta la questione: poi spiego), è se è ben precisato che i 22 questori delle relative province hanno approvato quanto qui discusso; ma deve essere scritto e evidente:
ADMIN è scritta una cosa del genere? Potrebbe anche darsi, ma conoscendo le circolari del questore all’indice, sono quasi sicuro di no;
altresì (ora spiego), dato che l’autorità provinciale di ogni questore si occupa di sicurezza e ordine pubblico localmente, come sarebbe mai giustificato che in determinata provincia, ad una guardia di un istituto è tutelata l’incolumità in un modo e ad un'altra di altro ivp è invece discriminata?
Non stiamo parlando di differenti licenze o disposizioni di autorità, ma di sicurezza e ordine pubblico in un determinato luogo, goduto da medesima categoria in modi pericolosamente differenti e discriminanti. Quindi se le caratteristiche locali permettono lo svolgimento in una determinata maniera invece che in un’altra, il regolamento lo emana il questore locale e ha validità per tutti gli interessati equamente.
Alla fin-fine, un eventuale concordato, unicamente toglie dalle responsabilità le guardie interessate nell’ubbidire a quel regolamento illegittimo, dato che discriminatorio, poiché si attengono agli ordini anche dei questori locali. Certamente la discriminazione nei confronti di altri ivp che non sono all’attenzione del questore di Milano ma operanti in una delle 22 province interessate, è ottimo motivo per invalidare nelle sedi opportune l’imposizione in toto.
E ancora: se NON è riportato chiaramente il concordato dei 22 questori delle altre provincie, lo sai che se la guardia trasgredisce il regolamento del questore della provincia dove opera è passibile di provvedimenti anche se sbandiera il regolamento del questore di Milano? E come se il questore di Milano ti ordina qualche cosa di illecito e tu lo fai: lui risponderà del suo mandato, ma intanto tu rispondi della tua condotta, e non essendoci nulla che possa giustificare una subordinazione del regolamento dei questori delle rispettive province (se non è riportato il concordato), sei responsabile di sicuro!
Infine non da meno, se neppure l’azienda ti informa sulle modifiche, pure se ordinata a farlo (cosa altresì sospetta, quasi a conoscere quanto fino ad ora descritto), la guardia si ritrova tra l’incudine e il martello.
MAUMMAU, è vero che siamo soggetti (non a caso) ad un meccanismo perverso a suon di leggi, circolari e normative spesso filtrate da prefetti, questori e aziende che ripropongono in altre chiavi ordinanze inadeguate alle guardie; un Ordinamento di Ordinanze volatili, divise e suddivise; regolamenti del momento, interpretati all’istante, sempre pronti a sbilanciare il tentativo di raggiungere un possibile equilibrio,
ma l’aggiunta da te proposta è normalmente soggetta da un corretto grado di subordinazione, dove i sottoposti fanno riferimento ai principali (Legge < decreti < normative < contratti < regolamenti aziendali, eccetera). Mentre le tre fattispecie da me elencate sono in netto conflitto di autorità, ovvero: ritengo abbastanza ovvio l’ordine di grado, ma ogni rispettivo dignitario reclama causa, e chi subisce l’ordine si trova nelle condizioni di sbagliare. Poi risponderà chi ha messo in condizione di sbagliare, ma intanto risponde (e forse prima ancora) chi ha sbagliato seppure involontariamente.
Data invio: 19/2/2011 9:13
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