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Re: Essere armato in borghese e fuori regione d'appartenenza |
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Donatore GuardieInformate
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13/4/2009 11:13 Gruppo:
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Certo che si può,a parte una circolare di Francesco Cossiga (allora agli interni)del 79,c'è il parere del Consiglio di Stato e varie sentenze della Corte di Cassazione. E' un porto d'armi come quello di un semplice cittadino,nessuna differenza. Puoi circolare armato H 24 in tutta italia,isole comprese..evitando seggi elettorali,stadi,manifestazioni. I poveri CC non lo sapevano...illuminali o fagli chiamare la Polizia, che darà loro eventuali delucidazioni. Admin Cea lo aveva già "linkato" a suo tempo, ma Cito il testo completo della circolare dal sito www.earmi.it, del giudice Edoardo Mori:
Porto d'armi a guardie giurate - E' una normale licenza Ministero dell'Interno - Circolare N.4.-10. 8616/10089. D (1) Roma, 23 novembre 1979 avente per OGGETTO: Guardie particolari giurate - Porto dell'arma fuori servizio - Quesito. L'art. 256 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di P. S. stabilisce, com'é noto, che, per portare le armi, le guardie particolari giurate devono munirsi della licenza prevista dall'art.42 del citato testo unico, nonché dall'art.71 dello stesso Regolamento di P. S. e che tale licenza, la quale consente il porto d'armi a tassa ridotta, non può essere rinnovata se non consti che permane la qualifica di guardia particolare giurata. Ciò premesso, atteso che gli articoli 73, 3° comma e 74 del Regolamento di P. S. fanno espresso divieto alle categorie di persone ivi tassativamente indicate di portare le armi fuori servizio, mentre nessuna analoga limitazione si rinviene nelle leggi di P. S. a proposito delle guardie giurate, questo Ministero, applicando i noti canoni interpretativi degli argomenti "a silentio" e "a contrario sensu", ha sempre ritenuto - conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez.2", 7 ottobre 1930), recentemente ribadita in altre specifiche sentenze dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria - di assimilare le cennate guardie giurate, per quanto attiene il porto dell'arma, agli altri privati cittadini muniti di normale licenza del Prefetto, ai sensi del citato art.42 TULPS. Ciò in quanto tale indirizzo che non contrasta - a proprio avviso - con la normativa che disciplina la materia, non presenta aspetti di incompatibilità con l'esigenza, eventualmente avvertita in qualche provincia, di limitare eccezionalmente la circolazione delle armi, potendosi in tal caso inserire, all'occorrenza, fra le norme relative all'espletamento del servizio di vigilanza privata - approvate con decreto del Questore ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 19 marzo 1936, n.508 - la prescrizione che il porto delle armi sia limitato, per determinati. casi, al luogo e al tempo in cui si svolge il servizio stesso e potendosi altresì fare ricorso, allo stesso fine, all'analogo potere discrezionale limitativo, riconosciuto alla competente Autorità di P. S. dall'art.9 del testo unico anzidetto. Al riguardo preme, tuttavia, sottolineare che da varie parti è stato la mentato che l'apposizione, talvolta generalizzata, di siffatte prescrizioni limitative comporta riflessi negativi per quanto concerne la pienezza del diritto di legittima difesa, in funzione del quale sono state emanate le disposizioni legislative che consentono l'autorizzazione per il porto d'arma. È stato infatti osservato che le esigenze di difesa delle guardie particolari giurate, non meno di quelle dei privati in genere, essendo legate a circostanze di fatto Ia cui natura ed entità sfuggono ad un preventivo apprezzamento dell'Autorità, mal si prestano ad essere circoscritte entro determinati limiti temporali e spaziali. Ciò in quanto, essendo la guardia giurata, a cagione del proprio servizio, esposta più dei privati cittadini ad azioni di rappresaglia e ad atti di violenza in genere, appare evidente che essa ha maggiore necessità di tutelare in ogni tempo la propria vita ed integrità fisica che vedrebbe più gravemente compromesse se fosse costretta a circolare disarmata fuori delle ore di servizio, soprattutto quando di ciò fossero consapevoli gli elementi della malavita locale. Poiché, tuttavia, altre sentenze della stessa autorità Giudiziaria ordinaria, discostandosi dal suesposto orientamento, sono pervenute ad opposte conclusioni, sia pure avuto riguardo, in qualche caso, all'esistenza di limitazioni all'uopo imposte dalle competenti Autorità provinciali di P. S. , questo Ministero ha ritenuto di sollecitare in proposito il parere del Consiglio di Stato e ciò tenuto altresì conto dei dubbi interpretativi in più occasioni manifestati da alcuni organi periferici di P. S., nonché delle doglianze espresse dai rappresentanti sindacali della categoria interessata. Il cennato Consesso, con parere n. 54379 dei 5 "maggio c. a. , qui per venuto il 30 ottobre u. s. , ha reso noto che deve considerarsi legittima la tesi, sostenuta da questa Amministrazione, della inesistenza di limiti legali al porto delle armi da parte delle guardie particolari giurate fuori servizio. Premesso, infatti, che dette guardie per esercitare la funzione di vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari "devono essere munite di licenza "ad hoc" del Prefetto, la quale peraltro non attribuisce di per sé anche la facoltà di portare armi", per la cui legittimazione si "deve invece richiedere e ottenere la licenza prevista a tale fine in via generale per tutti (art. 256 del R. D, n.635 e art.42 del R. D. b. 773)", il ripetuto Consesso ha chiarito che "le guardie giurate in possesso di porto d'armi rientrano, sia per espressa disposizione legistativa che per la medesima natura della funzione esercitata, nell'ambito dei privati che per avventura abbiano ottenuto l'identica autorizzazione. Esse, infatti, sono guardie private incaricate di effettuare una vigilanza privata per beni normalmente privati, né possono ricomprendersi, come è di tutta evidenza, nelle previsioni di cui agli artt.73 (esenzione dall'obbligo di ottenere la licenza) o 74 (speciale autorizzazione per impiegati pubblici) del Regolamento di P. S. ", atteso che "esiste una grossa differenza tra l'esercizio di pubbliche funzioni (quelle ad es. degli agenti di P. S. o dei dipendenti statali addetti a servizi per i quali sia necessario essere armati) e lo svolgimento di attività di difesa personale o della proprietà privata, che non consente accostamenti neppure analogici". Conseguentemente, ad avviso del Consiglio di Stato, “alle guardie giurate va fatta applicazione, per quanto riguarda il porto d'armi, delle medesime norme dettate all'uopo per la generalità dei cittadini senza che sia possibile invece applicare loro talune disposizioni eccezionali dettate per talune categorie di pubblici funzionari. Né può distogliere da tale conclusione l'osservazione che per le guardie giurate è previsto il paga mento di una tassa di porto d'armi d'importo minore di quello comune (questa è l'unica particolarità che distingue la loro normativa da quella generale), poiché ciò si giustifica con il "favor laboratoris" che ha sempre inspirato il legislatore". In definitiva - come testualmente asserito nel parere in parola - "la guardia giurata è un lavoratore dipendente perché presta la propria opera sotto la direzione e nell'interesse altrui, mentre il privato cittadino agisce nel proprio personale interesse, il che è un motivo sufficiente per differenziare la loro posizione dal punto di vista fiscale (ma solo in questo!)". E pertanto, "poiché ai privati l'autorizzazione al porto d'armi consente di recarsi fuori dal proprio domicilio armati senza limite di tempo (a meno che. ciò non sia stabilito nella singola licenza), la stessa regola deve valere anche per le guardie giurate". NOTA: Illuminata circolare di quando al Ministero vi erano ancora funzionari preparati e non faziosi ed in cui si chiarisce, con assoluta coerenza logica e normativa, che la licenza di porto d'armi delle guardie giurate è una normale licenza di porto per difesa personale, non soggetta a limitazione alcuna, e anzi favorita dal legislatore. Chiarisce inoltre che particolari limitazioni devono essere specificamente motivate e non inventate dal Prefetto. Inoltre, dal sito http://www.poliziadistato.it [Domanda n.1671] Le guardie particolari giurate possono portare l'arma al seguito fuori dal loro servizio? Da quale leggi sono disciplinati gli istituti di vigilanza e i loro impiegati?. Preliminarmente si deve precisare che il rilascio del porto d'arma è eventuale e non automatico rispetto all'attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata. Infatti, il rilascio dell'autorizzazione in questione (art.42 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è sottoposto alla valutazione da parte del Questore (armi lunghe) e del Prefetto (rivoltelle e pistole), basata essenzialmente sulla dimostrazione da parte del richiedente delle esigenze che giustifichino la necessità di una particolare difesa personale. Occorre rilevare che qualora risultino sufficienti ragioni per reputare motivata la richiesta del porto d'arma, fermo restando i requisiti soggettivi che deve possedere l'istante, la limitazione della stessa ad un ristretto ambito territoriale o ad un determinato periodo di tempo, non pare congruente con la natura del titolo di polizia in argomento. Si deve pertanto concludere che l'autorizzazione a portare l'arma di cui all'art.42 TULPS prima citato, consente al possessore di portare sempre l'arma,anche al di fuori dello specifico servizio al quale è destinato. Si informa, inoltre, che la normativa che disciplina gli istituti di vigilanza è contenuta nel T.U.L.P.S. dall'art. n.133 al n.140.
Data invio: 2/10/2012 15:54
Modificato da vigilante8 su 2/10/2012 16:10:59
Modificato da vigilante8 su 2/10/2012 16:12:58 |
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