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g.p.g. private ?
Matricola
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qualcuno sa dirmi se è possibile che un ente privato, possa assumere delle g.p.g. direttamente senza che esse siano dipendenti da un i.v.p. ?

grazie a chiunque possa dare delucidazioni in merito.

Data invio: 18/9/2011 20:22
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Re: g.p.g. private ?
Maestro
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certo che si,vai in prefettura negi appositi uffici e chiedi informazioni sui documenti.

Data invio: 18/9/2011 20:24
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Re: g.p.g. private ?
Matricola
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bene,grazie della risposta intanto! Ma per quanto riguarda i documenti verrà trascritto il nome dell' ente sul decreto? obblighi e diritti rimangono invariati tra g.p.g. e datore di lavoro?

Data invio: 18/9/2011 20:28
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Re: g.p.g. private ?
Maestro
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Certo che si,sul decreto va sempre scritto il nome della ditta o dell'ivp che ti assume.Per gli obblighi e i diritti esiste un contratto nazionale che trovi su questo sito.Noi siamo gpg e non guardiani che non hanno nessuna forma di contratto nazionale,in piu' abbiamo anche dei sindacati a cui puoi iscriverti.
Occhio a non farti schiavizzare da orari sovraumani.

Data invio: 18/9/2011 20:45
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Re: g.p.g. private ?
Matricola
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grazie delle delucidazioni! tranquillo sono g.p.g. da 6 anni so come funziona la musica purtroppo.. per l' appunto questo ente mi propone un contratto niente male, il dubbio era se si potesse fare o meno !Grazie mille

Data invio: 18/9/2011 21:05
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Re: g.p.g. private ?
Matricola
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:) mi e scappato il dito !!! 4 anni . grazie ancora

Data invio: 18/9/2011 21:07
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Re: g.p.g. private ?
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Volendo si potrebbe chiedere anche il rilascio del decreto per lavorare in proprio,un collega di modena ha vinto la causa in merito.

Data invio: 19/9/2011 6:37
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Re: g.p.g. private ?
Matricola
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interessante direi, e possibile reperire qualche informazione più dettagliata a riguardo? vorrei giocarmi le carte nei migliore dei modi.
grazie a chiunque mi dia delucidazioni

Data invio: 19/9/2011 17:24
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Re: g.p.g. private ?
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2005, proposto da:

Associazione Nazionale Guardie Giurate D'Italia, rappresentato e difeso dall'avv.

Dario Schettini, con domicilio eletto presso Dario Ovidio Schettini in Roma, via

del Foro Traiano N. 1/A;

contro

Annunziata Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fregni, con domicilio

eletto presso Stelio Gicca Palli in Roma, via G. Antonelli N. 50; Ministero

dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma,

via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Modena, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA :Sezione I n.

03696/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE

PER SVOLGERE ATTIVITA' DI GUARDIA GIURATA AUTONOMA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo-

Prefettura di Modena e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il consigliere Giancarlo

Montedoro e uditi per le parti gli avvocati l'Avv. dello Stato Vitale e l'Avv. Palli per

delega dell'Avv. Fregni e l'Avv. Magro per delega di Schettini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso di primo grado il sig. Angelo Annunziata, già guardia giurata

dipendente di istituti di vigilanza, narrava di avere presentato istanza all’Ufficio

Territoriale del Governo di Modena al fine di ottenere l’autorizzazione a svolgere

l’attività di guardia giurata quale lavoratore autonomo.

Con provvedimento del 22 marzo 2004 la Prefettura di Modena respingeva la

richiesta suddetta, ritenendo che, in virtù di quanto disposto dall’art. 133 del t.u.

delle leggi di pubblica sicurezza, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 ( T.U.L.P.S. ) l’attività

di vigilanza potesse essere svolta esclusivamente da guardie giurate direttamente

dipendenti da proprietari privati ovvero indirettamente alle dipendenze di istituti di

vigilanza.

Avverso il predetto provvedimento si gravava l’Annunziata innanzi al T.A.R. per

l’Emilia Romagna Sezione di Bologna richiedendone l’annullamento in quanto, a

suo dire, dagli art. 133 e 134 del T.U.L.P.S. non si desumerebbe alcuna limitazione

relativa alla forma del rapporto fra la guardia giurata ed i proprietari delle cose da

vigilare.

L’Amministrazione resisteva al ricorso.

Con la sentenza n. 3696 del 2004 il ricorso è stato accolto.

L’associazione Nazionale Guardie Giurate d’Italia, pur non avendo preso parte al

giudizio di primo grado, impugnava la predetta sentenza ritenendola lesiva degli

interessi di detta associazione, ritenendo violati gli artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S.

In appello si è costituita l’Qmministrazione insistendo sulla legittimità del proprio

operato.

Resiste in appello l’originario ricorrente.

DIRITTO

L’appello merita il rigetto.

Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari essendo il ricorso da

respingere nel merito.

L’art. 133 del T.U.L.P.S. recita : “Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati

possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà

mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali

guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.”

L’art. 134 del T.U.L.P.S. recita : “Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o

privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od

immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per

conto di privati .

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che

non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione

europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto

non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza

per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse

condizioni previste per i cittadini italiani .

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o

chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale

dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza

di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del

presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 .

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di

pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale”.

Osserva il Collegio – in sintonia con quanto già ritenuto dalla sentenza di primo

grado – che la lettera e lo spirito della normativa in esame, alla luce del diritto

costituzionale (art. 4 Cost . sul diritto al lavoro ) e comunitario ( sulla libertà di

prestazione di servizi , comunque sussistente nello spazio giuridico comunitario

anche se non espressamente considerata da Corte di Giustizia Ce n. 283 del 2008 )

non appare contenere alcuna ragione ostativa al rilascio di un’autorizzazione a

svolgere attività di vigilanza come lavoratore autonomo senza vincoli di

subordinazione.

In particolare, al di là della supposta inconferenza dei precedenti citati dal giudice

di prime cure, non è l’utilizzo del termine “destinare” nel corpo della disposizione

ad essere indicativo della impossibilità di esercitare la predetta attività solo

mediante contratti di lavoro subordinato.

In sostanza, l’attività in questione, in assenza di norme espressamente limitative,

può essere esercitata anche senza vincolo di subordinazione.

Sussistono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese del doppio grado

di giudizio, in considerazione della novità del caso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, nel

contraddittorio delle parti, sul ricorso in epigrafe specificato così provvede:

Respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con

l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Data invio: 20/9/2011 8:10
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Re: g.p.g. private ?
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Ma come al solito....:

Pubblicato da polizia_privata Mer, 02/06/2010 - 01:38

IL CONSIGLIO DI STATO HA DECISO : MA NON ANCORA PUO' LAVORARE. IN QUEST' ITALIA AMMINISTRATA DA DA FALSI INCOMPETENTI: VENGONO CALPESTATI I SUOI CITTADINI MIGLIORI NELL'INDIFFERENZA TOTALE DEI MEDIA. MA COSA CHE NON E' PIU SOPPORTABILE , E' CHE DELLE INGIUSTIZIE NON GLE NE FREGA PIU' A NESSUNO. UN DIRITTO TOLTO AD UNO SOLO E' UN DIRITTO NEGATO A TUTTI. DI SEGUITO : SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 07.05.2010.

Data invio: 20/9/2011 8:12
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