Citazione:
nardy ha scritto:
Il titolo della discussione e questo:
Le guardie giurate possono chiedere i documenti?
Risposta: Legalmente e giuridicamente le GPG NON possono chiedere i documenti.
Spesso si verifica il caso in cui viene richiesto di esibire un documento di identità personale da parte di privati citatini (Guardie Particolare Giurate comprese), aziende, esercizi privati.
Si tratta di una prassi comune, dettata da ragioni di sicurezza e di controllo. Niente di male, nella maggior parte dei casi. Ma per verificare, vediamo l'argomento dal punto di vista di un avvocato, se questo comportamento è corretto.
Ecco come stanno realmente le cose in base al parere di un Avvocato.
La normativa vigente
"In termini generali la materia che gli e stata sottoposta va affrontata tenendo presente che le finalità ed i casi di utilizzo della Carta di Identità sono espressamente e tassativamente previsti dal “Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”[1]
Ulteriori disposizioni per l’utilizzo della Carta di Identità sono inoltre fornite dal “Regio Decreto 6 Maggio 1940, N. 635 - Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 Giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza”[2]
Dall'analisi delle fonti normative di riferimento, la richiesta di esibizione, copia ed utilizzo della Carta di Identità quale mezzo di identificazione personale è attività riservata alle seguenti categorie di soggetti:
1. Autorità di Pubblica Sicurezza:
- Arma dei Carabinieri,
- Polizia di Stato,
- Corpo della Guardia di Finanza.
2. Pubblica Amministrazione
Non è quindi previsto dall'ordinamento che altri soggetti, al di fuori di quelli appartenenti alle suddette categorie, possano richiedere l’esibizione della Carta di Identità quale mezzo di identificazione personale.
Art. 288 - La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale.
Art. 294 - La carta d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli pubblici ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
Nel nostro caso: Una Guardia Particolare Giurata può chiedere il documento di riconoscimento SOLTANTO in casi specifici, cioè se si trova ha fare servizio in una azienda che richiede la registrazione di un documento ai visitatori, quindi viene autorizzata dall'azienda stessa. Ma noi come Guardie Particolare Giurate NON siamo autorizzati a richiedere l'esibizione di un tale documento.
Il titolo della discussione è questo:
Le guardie giurate possono chiedere i documenti?
Risposta: Legalmente e giuridicamente le GPG, come chiunque, possono CHIEDERE i documenti, salvo sorbirsi il legittimo rifiuto. Ho pure meglio specificato che, più che “chiedere i documenti” è pertinente dire chiedere “l’esibizione dei documenti” cosa a cui sono soggette pure le FF.OO. già che il documento è personale. “Chiedere” non è mai vietato. Invece, il tuo riferimento è relativo al “pretendere” l’esibizione dei documenti, che è ben altra cosa riservata alla categoria che dici (FF.P.) e non solo, come ti spiego poi.
Infatti, a proposito de “l’avvocato risponde”, come per
max71, oltre che il tuo “assoluto” è diventato “relativo” (anche per te come ti avevo annunciato), oltre a rispondere PRIMA facendo preciso riferimento al titolo della discussione, salvo DOPO rigirando la frittata straforando sulle modalità generali della legge, hai però“dimenticato” di aggiungere dal tuo legittimo copia-incolla dei punti molto importanti inerenti la spiegazione del Testo Unico 18 Giugno 1931, n. 773, dove in particolare questa normativa prevede i seguenti casi di utilizzo della Carta di Identità. Vediamoli insieme:
Art. 109 - I gestori delle strutture ricettive (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventú)
Art. 113 - Le persone che richiedono una concessione della licenza per distribuire, affiggere o mettere in circolazione, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico scritti o disegni devono possedere ed esibire la Carta di Identità.
Art. 119 - Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità.
Art. 120 - Gli esercenti le pubbliche agenzie non possono compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità.
Art. 127 e 128 - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori, gli esercenti stranieri, gli agenti, i rappresentanti, i commessi viaggiatori ed i piazzisti di oggetti preziosi, non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute. Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.
Art. 135 - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati autorizzati con licenza del Prefetto a prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari, ad eseguire investigazioni, ricerche od a raccogliere informazioni per conto di privati sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti. Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità. Essi non possono compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità.
Ulteriori disposizioni per l’utilizzo della Carta di Identità sono inoltre fornite dal “Regio Decreto 6 Maggio 1940, N. 635 - Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 Giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
In particolare nel seguente articolo:
Art. 17 – L’obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l'acquisto di determinate merci o la prestazione di determinati servizi, di dimostrare, la propria identità personale, mediante l'esibizione della carta di identità, riguarda esclusivamente le operazioni che si svolgono con l'intervento personale dei committenti.
Come vedi l’attività non è meramente riservata alle sole categorie che hai elencato.
Quindi, quando ho risposto:
Citazione:
Bafometto ha scritto:
Ecco. Questo è proprio quello che intendevo e che non deve succedere nelle risposte! Riferito a ciabattone, nardy e max71.
Rispondere assolutamente no, vuole dire che non è possibile in assoluto, generando la confusione come esposta da angelo11.
La guardia non può ESIGERE l’esibizione del documento. Può sempre chiederla salvo essere ricambiato col legittimo rifiuto, per questo sconsigliato o da applicare coi guanti magari richiedendo dove necessario i dati vincolando chi risponde a certe responsabilità (falsa dichiarazione, eccetera). Invece, per accedere nelle sedi di proprietà, è ASSOLUTAMENTE legittimo richiedere un documento che può essere anche trattenuto e può farlo chiunque comandato all’ingresso (anche portinaio), la differenza sostanziale è che chi vuole accedere può rifiutarsi e non accedere.
Quindi rispondere a priori “assolutamente no” è sbagliato.
ne ho ben donde!