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Quanto guadagna una guardia giurata?
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Poco..molto poco!

Qui ci sono le tabelle base

http://www.guardieinformate.net/modul ... 12&start;=0#forumpost92162

Cqm uno appena assunto con 23 notti di lavoro,da 8h ciascuna porterebbe a casa a fine mese intorno ai 1.050 euretti

Un III livello con 3 scatti di anzianita con 23 notti di lavoro porta a casa 1250 eurini

un quarto livello con un paio di scatti portera' intorno ai 1100/1150 euro

NOn ho considerato indennita' particolari,trasferte,buoni pasto straordinari e mancati riposi.

Chi prende 1700 al mese fa almeno 35/40 ore di straordinario e qualche mancato riposo.

Fate girare questo post sui social network ,via mail e con tutti gli strumenti possibili sul web... sfatiamo l idea che ha la gente sapendo che lavoriamo di notte e portiamo a casa una barca di soldi.
Ps ho omesso di scrivere che chi fa turni diurni guadagna qlcs di meno....

Data invio: 10/12/2011 18:54
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Re: Quanto guadagna una guardia giurata?
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Art. 105 - Retribuzione normale
Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi: 1) salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106; 2) eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111.
Art. 106 - Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)
Il salario unico nazionale comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale, dell’indennità di contingenza di cui alla Legge 26 Febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 Luglio 1990, n. 191 e dell’elemento distinto della retribuzione prevista dall’accordo 31 Luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente:
Livello
IMPORTO conglobato dal 31/12/2005
IMPORTO conglobato dal 01/01/2006
IMPORTO conglobato dal 01/12/2006
IMPORTO conglobato dal 1/05/2007
IMPORTO conglobato dal 1/01/2008
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
QUADRO
€ 1.566,89
€ 1.682,60
€ 1.730,82
€ 1.759,75
€ 1.798,32
1S
€ 1.455,23
€ 1.558,09
€ 1.600,94
€ 1.626,66
€ 1.660,94
I
€ 1.379,75
€ 1.474,04
€ 1.513,32
€ 1.536,89
€ 1.568,32
II
€ 1.303,24
€ 1.388,95
€ 1.424,67
€ 1.446,10
€ 1.474,67
IIIS
€ 1.240,17
€ 1.318,60
€ 1.351,28
€ 1.370,88
€ 1.397,03
III
€ 1.183,31
€ 1.255,31
€ 1.285,31
€ 1.303,31
€ 1.327,31
IVS
€ 1.126,96
€ 1.192,53
€ 1.219,85
€ 1.236,25
€ 1.258,10
IV
€ 1.078,88
€ 1.138,88
€ 1.163,88
€ 1.178,88
€ 1.198,88
V
€ 1.026,15
€ 1.082,72
€ 1.106,29
€ 1.120,44
€ 1.139,29
VI
€ 929,48
€ 972,34
€ 990,19
€ 1.000,91
€ 1.015,19
Gli importi della paga base tabellare conglobata, sopra indicati per ciascun livello, sono comprensivi anche degli elementi retributivi elencati:
a) indennità di contingenza a tutto il 31 Gennaio 1977; b) indennità di contingenza maturata successivamente fino al 31 Ottobre 1991 ed erogata dal 1 Novembre 1991;
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c) elemento autonomo speciale previsto dall'Accordo Nazionale del 21 Febbraio 1975 (L. 12.000 pari ad € 6,197); d) elemento distinto della retribuzione in applicazione del protocollo 31 Luglio 1992 (L. 20.000 pari ad € 10,329). e) Qu.I.T. conglobata a decorrere dallo 1 Maggio 2001.
Il salario unico nazionale é riferito ad un orario di lavoro mensile pari alla misura di cui al successivo art. 114, per tutto il personale ed é determinato con gli aumenti, le modalità ed i tempi fissati nel presente articolo. Gli importi della tabella sono stati definiti per il primo biennio 2005-2006 e del secondo biennio 2007-2008 tenendo conto dell’inflazione reale fino al 31 Dicembre 2005 e. di una inflazione prevista del 2% annua per il periodo 1-Gennaio 2006-31 Dicembre 2008. Ferme restando le finalità di cui all’art. 7 e le modalità di erogazione di cui all’art. 8 del presente CCNL, l contributo dovuto è da intendersi componente economico aggiuntiva ai valori della presente tabella salariale. Gli aumenti della tabella sono stati definiti secondo i seguenti valori parametrali convenzionali. 270 QUADRO 240 1S 220 I 200 II 183 IIIS 168 III 153 IVS 140 IV 132 V 100 VI
Art. 107 - Indennità di contingenza
Il valore mensile unificato del punto di contingenza é, fino al 31 Gennaio 1983, di L. 2.389 ( pari ad € 1,234) per tutti i livelli così come determinato dall'Accordo Nazionale 21 Febbraio 1975 (all. 5), e di L. 6.800 ( pari ad € 3,512) dal 1° Febbraio 1983 così come determinato dall'Accordo Nazionale (all. 6). Dal 1° Maggio 1986 al 31 Ottobre 1991, i valori mensili della contingenza vengono calcolati secondo le disposizioni della Legge n. 38 del 26 Febbraio 1986, modificata dalla Legge 13 Luglio 1990, n. 191, e le relative tabelle sono state elaborate dalla Commissione Paritetica Nazionale. Dal 1 Gennaio 1996 la contingenza inserita nella tabella di cui all’art. 105 è conglobata nella paga tabellare.
Art. 108 Indennità relative ai servizi prestati
Ribadendo l’intendimento già espresso dalle parti di modificare gradualmente il sistema retributivo in materia di lavoro notturno e domenicale anche mediante la evidenziazione dei relativi ulteriori compensi, e, inoltre, di confermare la relativa regolamentazione a livello nazionale al fine di dare omogeneamente riconoscimento al lavoro notturno e domenicale su tutto il territorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta. Pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il territorio nazionale saranno le seguenti:
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1) RUOLO TECNICO OPERATIVO
IMPORTOal 01/05/01
IMPORTO al 01/04/06
IMPORTO al 01/01/07
1.a) Indennità per lavoro notturno (giornaliera)
1.a.1 – Zona stradale e trasporto-scorta valori
€ 4,60
€ 5,11
€ 5,61
1.a.2 – Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
€ 3,43
€ 3,81
€ 4,18
1.b) Indennità di rischio (giornaliera)
1.b.1 – Zona stradale trasporto-scorta valori-piant.antirapina
€ 2,56
€ 2,84
€ 3,12
1.b.2 – Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
€ 0,52
€ 0,58
€ 0,63
2) RUOLO AMMINISTRATIVO
2.a) Indennità presenza (giornaliera)
€ 0,52
€ 0,58
€ 0,63
Le indennità di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili ai soli fini del computo della 13.ma mensilità. 3) INDENNITÀ DI LAVORO DOMENICALE Al lavoratore sia del Ruolo Tecnico-operativo che del Ruolo Amministrativo che presti la sua opera nel giorno di domenica, spetterà oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 un'indennità per ogni ora effettivamente lavorata dalle ore 0 alle ore 24 della domenica, così definita:
al 31 Dicembre 2005
al 01 Aprile 2006
al 01 Gennaio 2007
€ 0,58
€ 0,64
€ 0,71
La suddetta indennità fa parte della retribuzione di fatto. Fermo restando quanto previsto in materia dal precedente CCNL, nel caso in cui fossero in atto, alla data del 02/05/2006, a livello locale, indennità di entità superiore ai valori fissati nazionalmente dal presente articolo, queste continueranno ad essere erogate a tutto il personale, con l’aggiunta degli adeguamenti innanzi stabiliti, salvo diverse previsioni.contenute in accordi territoriali in essere
Art. 109 - Indennità di vacanza contrattuale
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In assenza di Accordo dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, e comunque dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della Piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un’indennità di vacanza contrattuale.
Art. 110 - Terzi elementi retributivi
Con effetto dal 1° gennaio 1996 i terzi elementi o gli elementi aggiuntivi aventi la stessa natura, ove esistenti, e fino ad un massimo di L. 40.000 (20,66 Euro) sono trasformati in assegno ad personam da corrispondersi esclusivamente al personale in forza alla data del 31 Dicembre 1995. L’assegno ad personam di cui sopra concorre a formare la normale retribuzione di cui all’art. 105 del presente CCNL. Art. 111 - Scatti di anzianità Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, a datare dal 1° Aprile 1963 per il personale con mansioni non impiegatizie e dal 1° gennaio 1965 per il personale con mansioni impiegatizie, il lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali. A decorrere dal 1° Gennaio 2006 gli importi degli scatti restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure
IMPORTI MENSILI
LivelloAL 31/12/ 2005Al 01/01/2006
Quadro28,41 € 31,30
Primo Livello Super25,82 € 28,39
Primo Livello23,76 € 26,12
Secondo Livello21,69 € 23,83
Terzo Livello Super21,17 € 23,13
Terzo Livello20,66 € 22,46
Quarto Livello Super20,14 € 21,78
Quarto Livello19,63 € 21,13
Quinto Livello19,11 € 20,52
Sesto Livello18,59 € 19,66
In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati é ricalcolato in base ai valori indicati nel comma precedente senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel precedente livello fino alla maturazione del nuovo scatto. A quel momento gli scatti pregressi saranno ricalcolati in base alla misura in vigore per il nuovo livello di appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
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Fermo restando che il tetto massimo degli scatti é la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l'intera serie dei sei scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri: - la cifra totale derivante dalla voce "scatti di anzianità" verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei. L'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del sesto scatto. Eventuali importi concessi a tale titolo a livello territoriale ai lavoratori che avevano terminato la serie dei 6 scatti, saranno assorbiti fino a concorrenza.
Art. 112 - Retribuzione di fatto
Per paga o retribuzione di fatto a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto si intende quella costituita dai seguenti elementi: a) stipendio o salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata); b) eventuali terzi elementi; c) eventuali scatti di anzianità; d) eventuali indennità continuative che non abbiano carattere di rimborso spese; e) eventuali superminimi ed assegni "ad personam"; DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti espressamente chiariscono che gli eventuali rimborsi spese per divisa ed equipaggiamento, ciclo, mezzi motorizzati, compreso il carburante e quelli previsti dall'art. 100 non fanno parte della retribuzione contrattuale, anche se corrisposti in misura fissa o forfettaria, trattandosi di puri e semplici rimborsi spese e non di compenso per lavoro prestato.
Art. 113 - Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione
La retribuzione sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato sarà compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme: 1) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, festività od ex festività di cui all’art. 88, per congedo matrimoniale, per riposi o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile prevista. In tal caso si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario: le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili, le festività e le ex festività nazionali godute, escluse le festività di cui all'art. 89 coincidenti con il giorno di riposo settimanale di cui alla legge n. 370/1934 o con un giorno di ferie; 2) ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese o comunque per parte dell'orario contrattuale, verranno detratte le quote di retribuzione giornaliera od oraria relative rispettivamente alle giornate od ore non lavorate.
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Art. 114 - Prospetto Paga
La corresponsione della retribuzione avverrà a mezzo di prospetto paga, su cui dovranno essere chiaramente specificate: - la denominazione dell'Istituto; - il cognome, nome, livello o qualifica del lavoratore; - il mese di lavoro cui la retribuzione si riferisce; - l'importo della retribuzione stessa; - la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario; - tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale specificata sul prospetto paga; - tutte le ritenute effettuate sulla retribuzione.
Art. 115 - Paga giornaliera e oraria
La quota giornaliera della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 26. La quota oraria della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 173.
Art. 116 - Maggiorazione per lavoro: Festivo - Straordinario
Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 92, con le seguenti percentuali: a) 35% per le ore di lavoro normale -nei limiti dell'orario giornaliero contrattuale- prestate nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente Art. 88; 25% fino al 31 Marzo 2006 per le ore prestate in giorni feriali, secondo quanto previsto dall’art. 79, dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ma ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo; b) 30% dal primo Aprile 2006 per le ore prestate in giorni feriali, secondo quanto previsto dall’art. 79, dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ma ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo; c) 35% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero; d) 40% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente Art. 88. Tutte le maggiorazioni previste dal presente Contratto non sono cumulabili tra loro nel senso che la percentuale maggiore assorbe la minore. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono ogni altra norma in contrario.
Art. 117 - Mensilità supplementari - (13ma e 14ma)
Ogni anno, entro il 20 dicembre deve essere corrisposto al lavoratore un www.GuardieInformate.net
importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all’art.105, oltre, le indennità di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 108. Ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all’art. 105. La 13ma si intende riferita al periodo annuale 1° Gennaio - 31 Dicembre e la 14ma al periodo annuale 1° Luglio - 30 Giugno. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero. Dall'ammontare della 13ma e 14ma mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata eventualmente corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente Contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio previsti dal successivo art. 129 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la 13ma mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Tale integrazione non é dovuta per il periodo di assenza facoltativa.
Art. 118 - Indennità di cassa e/o maneggio denaro
Il personale adibito a operazioni di cassa o alla riscossione delle quote di abbonamento alla vigilanza, avrà diritto ad una indennità di cassa o maneggio denaro, che sarà fissata nei contratti integrativi locali. Il lavoratore é responsabile di eventuali ammanchi.
Art. 119 - Divisa e l'equipaggiamento
Uniforme ed l’equipaggiamento saranno forniti nella loro completezza a spese del datore di lavoro. In mancanza sarà corrisposto un rimborso spese vive da stabilirsi localmente. L’arma, nel rispetto della normativa vigente è considerata proprietà personale, indipendentemente dal rapporto di lavoro, ed è vietata espressamente qualsiasi forma di cessione o comodato tra le parti. Si conviene, pertanto, che entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, dovranno essere definite a livello territoriale o aziendale, ove non esistano già accordi in materia, modalità per consentire alle G.P.G. di nuova assunzione l’acquisto senza oneri immediati dell’arma stessa
Art. 120 - Rinnovi: decreto Guardia Giurata - porto d’armi e tassa tiro a segno
Il costo per il rinnovo della concessione del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto d'armi é a completo carico del datore di lavoro. Sono altresì a carico del datore di lavoro i rinnovi annui della tassa di tiro a segno nazionale. Le aziende s'impegnano, nell'ambito delle disposizioni locali e delle indicazioni emanate in materia dal Ministero dell’Interno, ad adoperarsi affinché i rinnovi delle documentazioni avvengano alle normali scadenze. Nel caso di sospensione o di mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d’armi, il datore di lavoro potrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore.
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Trascorso un periodo di 180 giorni di calendario senza che il lavoratore sia ritornato in possesso dei documenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro per tale motivo senza preavviso o indennità sostitutiva. Diversi termini potranno essere concordati in sede locale.
Art. 121- Assistenza legale
Gli Istituti garantiscono l’Assistenza Legale gratuita alle proprie G.P.G. per qualsiasi pendenza inerente ragioni di sevizio.
Tale diritto decade in caso di comprovata negligenza di servizio da parte della G.P.G. interessata o per conflitto di interessi. La G.P.G. chiamata a testimoniare in processi inerenti il servizio prestato (non in conflitto con gli interessi dell’Istituto), è da considerarsi in servizio a tutti gli effetti con diritto alla normale retribuzione.

Data invio: 10/12/2011 22:28
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Re: Quanto guadagna una guardia giurata?
Allievo
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… forse ti riferisci prima che alzassero le tasse, ora dovresti sottrarre almeno altri 100€ dal netto. Senza calcolare lo spropositato aumento della benzina necessaria per andare a lavoro, in pratica io che sono di sesto livello sono arrivato al punto di sperare che mi lasciano a casa per avere gl'otto mesi di disoccupazione. Facendo due calcoli ho scoperto che ci guadagnerei di più, nel frattempo trovarmi un lavoro DIGNITOSO!!

Data invio: 10/12/2011 22:36
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Re: Quanto guadagna una guardia giurata?
Maestro
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ADMIN, su una cosa non mi trovo...... della tua prima risposta, dove lavoravo io mai nessuno è arrivato a 1700 euro al mese! nemmeno con tantissime ore notturne di straordinario e nemmeno con assegni familiari o simili......

Data invio: 11/12/2011 9:49
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Re: Quanto guadagna una guardia giurata?
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guardport ha scritto:
ADMIN, su una cosa non mi trovo...... della tua prima risposta, dove lavoravo io mai nessuno è arrivato a 1700 euro al mese! nemmeno con tantissime ore notturne di straordinario e nemmeno con assegni familiari o simili......


Da noi si: quando si facevano straordinari e gente prendeva anche i rimborsi km (pur lavorando vicino a casa).

Poi colleghi che per anni hanno volontariamente saltato il giorno di pc (noi siamo 6+1+1)...

E poi dopo aver conosciuto colleghi di altri istituti che facevano più di 300 ore lavorate al mese non mi stupisco di nulla...

Data invio: 11/12/2011 11:09
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Re: Quanto guadagna una guardia giurata?
Maestro
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Ti assicuro che ho colleghi che senza assegni familiari e altre detrazioni arrivano a quota 1800/2000 EUR al mese, tutti chiaramente con ore lavorate dalle 300 in su..... lascio a voi ogni ulteriore commento.....

Data invio: 11/12/2011 13:50
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Re: Quanto guadagna una guardia giurata?
Allievo
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10/1/2011 16:43
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…io con 328 ore fatte e 300 pagate (28 hanno deciso di non segnarmele) 29 giorni lavorati ma senza pagarmi i mancati riposi perchè qui non si usa, sono arrivato a prendere 1415€, togli 300€ di benzina per andare a lavoro (circa 70km al giorno) perchè qui non si usa il rimborso km nonostante la sede è a 10 minuti da casa mia. Ditemi voi se mi conviene andare a lavorare o starmene a casa??

Data invio: 11/12/2011 18:03
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Re: Quanto guadagna una guardia giurata?
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Con 300 ore di straordinario hai preso pochissimo.Fai vedere la busta paga al sindacato perchè c'è qualcosa che non quadra.

Data invio: 11/12/2011 18:12
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Re: Quanto guadagna una guardia giurata?
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perche nn ti pagano le 29 h
perche nn ti pagano i mancati riposi?

che contratto hai?a tempo scommetto..

registra tutti i servizi e i turni che fai,fai fotocopie,registrazioni audio e video,poi appena vai via gli pianti una bella vertenza e ti fai rimborsare tutto.

ricorda pero' che devi dimostrare con i fatti quanto successo.

Data invio: 11/12/2011 18:31
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Re: Quanto guadagna una guardia giurata?
Allievo
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…stai tranquillo che prima che me ne vado presento il conto! Sono a tempo determinato…

Data invio: 11/12/2011 18:44
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