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Vendita di armi tra privati |
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Webmaster
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4/1/2007 19:21 Da VERONA
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Vendita o cessione di armi
Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all’acquisto o di porto d’armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l’acquirente dichiara di ricevere l’arma. Chi cede deve denunziare la cessione allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documento di legittimazione dell’acquirente. Anche se non espressamente prescritto dalla legge è opportuno denunziare la cessione entro 72 ore. La cessione temporanea o prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l’arma in comodato deve farne denunzia entro 72 ore, se non la restituisce prima. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi (cioè in possesso di un porto d’armi). È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha la licenza del prefetto che lo autorizza a riceverle; altrimenti l’acquirente deve venirsi a prendere l’arma oppure bisogna organizzare lo scambio tramite armieri. Il divieto non vale per le parti di arma. http://www.earmi.it/diritto/faq/sintesi.htm
Data invio: 5/6/2012 0:35
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Re: Vendita di armi tra privati |
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Maestro
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10/5/2011 16:22 Gruppo:
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Proprio ciò che mi serviva sapere grazie mille
Data invio: 5/6/2012 8:46
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