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Vendita di armi tra privati
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Vendita o cessione di armi

Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all’acquisto o di porto d’armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l’acquirente dichiara di ricevere l’arma. Chi cede deve denunziare la cessione allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documento di legittimazione dell’acquirente. Anche se non espressamente prescritto dalla legge è opportuno denunziare la cessione entro 72 ore.
La cessione temporanea o prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l’arma in comodato deve farne denunzia entro 72 ore, se non la restituisce prima. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi (cioè in possesso di un porto d’armi).
È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha la licenza del prefetto che lo autorizza a riceverle; altrimenti l’acquirente deve venirsi a prendere l’arma oppure bisogna organizzare lo scambio tramite armieri. Il divieto non vale per le parti di arma.


http://www.earmi.it/diritto/faq/sintesi.htm

Data invio: 5/6/2012 0:35
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Re: Vendita di armi tra privati
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vedi anche art.35 del TULPS
Art. 35



Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci (1) anni anche dopo la cessazione dell'attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore.

Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad € 129,00.

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino ad € 129,00.



(1) Comma così modificato dall'art 15 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006, n. 85 Supp. Ord.

Regolamento

Data invio: 5/6/2012 0:38
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Re: Vendita di armi tra privati
Maestro
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Proprio ciò che mi serviva sapere grazie mille

Data invio: 5/6/2012 8:46
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Re: Vendita di armi tra privati
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(Compro pistola da collega).
Mi hanno chiesto oltre la dichiarazione congiunta anche la denuncia fatta dal collega a suo tempo del arma in originale!

Data invio: 27/7/2012 14:19
_________________

Si fanno chiamare vigilanza sorveglianza e io chi sono?? noi chi siamo???
.....sono molto preoccupato...

Px4 inox

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Re: Vendita di armi tra privati
Esperto
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Io ho sempre rivenduto le mie armi a privati ed un paio l'ho acquistate da privati.
Nessun problema.
Molto più semplice che rivendere un motorino 50cc !!
Però per sicurezza, anche se non richiesto dalle leggi in vigore, io ho sempre richiesto ed allegato la denuncia di detenzione precedente.

Data invio: 27/7/2012 16:35
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Re: Vendita di armi tra privati
Matricola
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Buongiorno senta vorrei chiederle un informazione, io ho il porto d'armi uso caccia...abito a Perugia , sabato vado in Calabria ed uno zio mi regala una pistola, la mia domanda e questa , nn ho pagato ancora i bollettini per andare a caccia... Posso trasportarla lo stesso l'arma dalla Calabria in Umbria , oppure devo pagare atc/assicurazione/tassa governativa ecc... Nb. Il porto d'armi nn è scaduto l'ho rinnovato 2 anni fà ..grazie è scusi del disturbo

Data invio: 16/6/2014 14:45
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Re: Vendita di armi tra privati
Matricola
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16/6/2014 14:43
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giudice Mori: "Il fatto di non pagare la tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale della licenza di caccia non integra da tempo alcun reato, ma solo una sanzione amministrativa da E 154 a E 413 come già stabilito dalla legge 21 febbraio 1990 nr. 36, art. 6 (norma inutile perché la sanzione già doveva essere applicata in base alle norme fiscali). Il che significa che la licenza rimane perfettamente valida al fine del porto di fucile. Attualmente dall'art. 31 delal legge sulla caccia vigente (157/1992) stabilisce che la sanzione per aver esercitato la caccia senza effettuare i versamento delle tasse di concessione governativa è quella amministrativa da € 154 ad € 929; se la violazione è nuovamente commessa da € 258 ad € 1.549. Queste sanzioni assorbono, per il principio di specialità, quella fiscale.
Vecchie norme fiscali le quali facevano dipendere la validità della licenza dal pagamento delle tasse sono ora abolite in quanto la vigente Tariffa allegata al D.M. 28-12-1995 sulle tasse di cc. gg. dice semplicemente che:
Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso ." Quindi, nell'annata in cui non vai a caccia, puoi non pagare la tassa di concessione; la licenza resta valida per il tiro a volo e per il trasporto di armi. Quando però si tratterà di convincere i controllori (specie le guardie volontarie, che spesso sono animalisti) di questo fatto, forse avrai qualche difficoltà; spesso chiedono anche i bollettini degli anni passati.

Data invio: 16/6/2014 15:18
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