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Re: l'europa ci vuole publici ufficiali???penali e multe al nostro governo |
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10 aprile 2008 - Cat: Banche e vigilanza
di Pietro de' Castiglioni Modifiche al TULPS: "liberalizzazione" delle licenze e formazione delle guardie giurate Il cosiddetto decreto "salva infrazioni" modifica il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per gli Istituti di vigilanza: eliminati alcuni vincoli per le licenze e previsti i requisiti professionali e di formazione delle guardie giurate. Pubblicità Con il Decreto Legge 8 aprile 2008 (il cosiddetto decreto "salva infrazioni") sono state adottate importanti modifiche al testo del TULPS (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) per quanto riguarda gli Istituti di vigilanza. Il decreto legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri per assicurare in via d'urgenza l'attuazione di alcuni obblighi comunitari inderogabili e l'esecuzione di alcune sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Il decreto ha l'obiettivo, in particolare, di sanare alcune procedure di infrazione e impedire la presentazione di eventuali ricorsi scongiurando così una condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia. Per quanto riguarda il settore della vigilanza privata il decreto è frutto della sentenza del 13 dicembre 2007 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella Causa C 465/05 sull’ordinamento della sicurezza privata. Sentenza in cui il giudice comunitario ha stabilito che alcune norme dell’attuale Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e quelle corrispondenti del relativo Regolamento di esecuzione sono in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea che riguardano, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. Il decreto prevede quindi alcune modifiche al Testo unico, del 1931, ed al suo Regolamento di esecuzione per uniformarsi alla decisione del giudice comunitario. Il decreto dovrà essere ovviamente sottoposto all'esame del Parlamento, per la conversione in legge, per cui occorrerà attendere la definizione dell'iter - presumibilmente entro la fine di maggio - ma nel frattempo le modifiche introdotte saranno operative. Tra le modifiche più importanti vi è una eliminazione di alcuni vincoli alla concessione di una licenza prefettizia per “prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”. All’articolo 136, dopo “La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.” è stato infatti eliminata la frase “Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.” Per quanto riguarda invece i requisiti che le guardie particolari devono possedere è stato previsto che “Il Ministro dell’interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento, sentite le Regioni, provvede all’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Infine è previsto che “Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili e immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di pubblico servizio. Fonte: Aipros (Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza). Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Il confronto tra il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza precedente e le modifiche previste dal Decreto Legge dell'8 aprile 2008 al (formato PDF, 58 kB, dal sito Aipros). La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2007 - (Causa C-465/05). http://www.puntosicuro.it/sicurezza-s ... -guardie-giurate-AR-7856/ A mio parere credo che si stava meglio prima,la qualifica di i.p.s. che tipo di miglioramenti ha portato? Attualmente nn vedo ne'di natura economica(anzi....) ne'tanto meno di natura giuridica.
Data invio: 8/1/2013 9:59
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Amici leggete o rileggete cio' che pensa a proposito un certo EDOARDO MORI...
Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento back Legge 6 giugno 2008, n. 101 - Modifiche al TU Leggi di PS per guardie giurate Nel 2007 è uscita la seguente sentenza: SENTENZA della Corte Europea di giustizia (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2007 nella causa promossa dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Traversa e dalla sig.ra E. Montaguti, contro Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato. (omissis) PQM Alla luce di quanto precede, si deve constatare che l’Italia, avendo disposto, nell’ambito del Testo Unico di PS, che: – l’attività di guardia particolare possa essere esercitata solo previa prestazione di un giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE; – l’attività di vigilanza privata possa essere esercitata dai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro solo [previo] rilascio di un’autorizzazione del Prefetto con validità territoriale, senza tenere conto degli obblighi cui tali prestatori sono già assoggettati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE; – la detta autorizzazione abbia una validità territoriale limitata ed il suo rilascio sia subordinato alla considerazione del numero e dell’importanza delle imprese di vigilanza privata già operanti nel territorio in questione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE; - le imprese di vigilanza privata debbano avere una sede operativa in ogni provincia in cui esse esercitano la propria attività, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE; – il personale delle suddette imprese debba essere individualmente autorizzato ad esercitare attività di vigilanza privata, senza tenere conto dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE; – le imprese di vigilanza privata debbano utilizzare un numero minimo e/o massimo di personale per essere autorizzate, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE; – le imprese di cui trattasi debbano versare una cauzione presso la Cassa depositi e prestiti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE, e – i prezzi per i servizi di vigilanza privata siano fissati con autorizzazione del Prefetto nell’ambito di un determinato margine d’oscillazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE. A seguito di questa sentenza é stata emanata la legge Legge 6 giugno 2008, n. 101 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008 (omissis) Art. 4. Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità. Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.»; b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.»; c) dopo l'articolo 134 è inserito il seguente: «Art. 134-bis (Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto. 2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico. 3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»; d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse; e) all'articolo 135, il sesto comma è abrogato; f) all'articolo 136, il secondo comma è abrogato; g) all'articolo 138: 1) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.»; 2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»; 3) È aggiunto, in fine, il seguente comma: «Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.». NOTA Come è noto, e come sopra riportato, la Corte di Giustizia Europea ha condannato l’Italia per la normativa che regola il lavoro delle Guardie Giurate. Era di totale evidenza che si trattava di una normativa fascista e arretrata, ma il Ministero ha continuato a difenderla imperterrito, trattando le guardie come delle persone pericolose da controllare e limitare in ogni modo. Invece di arrendersi all’evidenza e di cercare di comportarsi con un po’ di onestà intellettuale ha mandato in Lussemburgo il suo avv. Del Gaizo ad arrampicarsi sugli specchi per affermare cose che la Corte ha immediatamente smascherato come falsità contrarie a ciò che dice il nostro TULPS. L’Italia è andata a raccontare la fandonia che le Guardie Giurate in Italia hanno pubblici poteri perché “aiutano la polizia nel trasporto dei valori”, perché possono arrestare, perché fanno verbali. La Corte ha subito scoperto il falso e gli fatto osservare che le GG possono arrestare solo come fa ogni cittadino, che i loro verbali non hanno alcun valore privilegiato, che non c’è bisogno di pubblici ufficiali per scortare un furgone. E ci ha anche condannato a pagare le spese. Che figura di m...! Tutto questo solo per poter mantenere un controllo fascista su un lavoro che si differenzia dagli altri solo perché si rischia la vita e si deve andare armati, non certo per proprio piacere. Ora dopo un anno l’Italia si è “adeguata”. Ma come? 1) Non ha ancora cambiato una virgola nella normativa interna, sebbene si doveva scrivere una sola riga :”i controlli e le licenze in contrasto con quanto stabilito dalla Corte Europea sono aboliti”. 2) Si inventa una attività di recupero crediti con relativa licenza (una particolare attività che rientra fra quelle delle agenzie di affari) sebbene sia una attività che, in base alle regole europee, potrebbe benissimo fare a meno di licenze (già lo fanno senza bisogno di essa gli studi legali). 3) Non si preoccupa degli investigatori privati sebbene i loro problemi siano identici a quelli delle guardie giurate; anzi è sicuro che al Ministero li considerano più pericolosi delle spie straniere. 4) Cambia qualche cosa, ma solo per consentire agli stranieri comunitari di lavorare in Italia. 5) Inserisce la botta finale per cercare di “fregare” la Commissione Europea: tu mi dici che le guardie giurate non hanno poteri pubblici? Ebbene ecco come si fa il giochetto delle tre carte: “io dico che dei poteri ce l’hanno, dico che sono incaricati di pubblico servizio” e così posso continuare a controllarle come voglio! Ma nella loro ignoranza hanno ignorato un piccolo particolare: che l’incaricato di un pubblico servizio non ha affatto pubblici poteri: non può arrestare nessuno, non può accompagnare nessuno in caserma per l’identificazione, non può fare uso legittimo delle armi a norma art. 53 C.P. Ma vi è di più: le guardie giurate volontarie erano già considerati pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni; forse che ora vengono “degradati”? Ed infine: è giusto che una guardia che accerta contravvenzioni sia un pubblico ufficiale; ma una guardia giurata privata, che svolge un servizio privato all’interno di un’area privata, perché mai dovrebbe svolgere un pubblico servizio? E’ una oscenità giuridica; ragionando così chiunque difende la propria casa lo consideriamo incaricato di un p. s. ? Fin troppo chiaro che si tratta di un sciocco escamotage inventato da un sciocco funzionario per poter sostenere che le guardie giurate devono essere controllate. (8-08-2008) http://www.earmi.it/diritto/leggi/guardie%20giurate3.htm
Data invio: 8/1/2013 10:10
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