|
Servizi igienico assistenziali nei luoghi di lavoro |
|
---|---|---|
Donatore GuardieInformate
![]() ![]() Iscritto il:
8/2/2012 10:18 Da milano
Gruppo:
Utenti registrati Collaboratore Donatori Messaggi : 6257
![]() |
4 LUGLIO 2013 · RUBRICHE, SICUREZZA SUL LAVORO
Eva Pietrantonio * Il Decreto legislativo 81/2008 definisce luoghi di lavoro, ai fini dell’applicazione del Titolo II (Luoghi di Lavoro) del Testo Unico, i luo- ghi «destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro». Per essi il Dlgs 81/08 prevede all’articolo 63 – Requisiti di salute e di sicurezza: 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV. Tra i punti menzionati dall’allegato IV ricordiamo: 1.13.1. Acqua 1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. 1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie. (…) 1.13.3. Gabinetti e lavabi 1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi. (…) Le disposizioni del Titolo II non si applicano ad alcuni ambienti specifici – mezzi di trasporto, cantieri temporanei o mobili, industrie estrattive, pescherecci, campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. È stato chiesto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sottoponendo istanza di interpello di conoscere il parere della Commissione per gli Interpelli (articolo 12 del D.Lgs. 81/2008) in merito alla corretta interpretazione dell’art. 63, comma 1 del Testo Unico ed, in particolare, dei punti 1.13.1.1 e1.13.3.1 dell’Allegato IV. (Commissione per gli interpelli – Interpello n. 4/2013 con risposta del 02 maggio 2013 al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – Prot. 37/0007882/ MA007.A001 – Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo ai “servizi igienico assistenziali” (art. 63, comma 1, e allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008). La Commissione Interpelli si è espressa con il parere fornito il 2 maggio 2013 nell’Interpello n. 4/2013 avente per oggetto “Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo ai “servizi igienico assistenziali” (art. 63, comma 1, e allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008)”. La Commissione fornisce le seguenti indicazioni: «Nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all’interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerando che la norma impone al datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico – assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, si ritiene che il datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche». http://www.lametasociale.it/2013/07/0 ... ali-nei-luoghi-di-lavoro/
Data invio: 8/11/2013 11:08
|
|
_________________
VIRTUDE ET FIDE. |
||
![]() ![]() |