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Guardie zoofile, ecco i chiarimenti ministeriali |
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8/2/2012 10:18 Da milano
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07-01-2014
Il ministero dell'Interno ha mandato a tutte le prefetture la seguente nota, richiamando una richiesta della prefettura di Napoli in merito alla possibilità che le guardie giurate volontarie zoofile, in forza del decreto prefettizio di nomina ai sensi dell'art. 6 della L. n. 189/2004, possano esercitare anche compiti di vigilanza venatoria. Cio che anche in relazione alla previsione di cui all'art. 27, 2° comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (n. 157 del 1992), che ammette a compiti di vigilanza in tale materia pure le «guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali». Al riguardo, pare opportuno premettere una doverosa distinzione tra: A. le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, che sono abilitate a compiti di vigilanza nei limiti del campo di applicazione di quella legge e limitatamente alla tutela degli animali di affezione (dunque: gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia) e B. Le guardie zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali, che sono invece abilitate ai compiti di vigilanza volta a volta previsti dalle leggi regionali stesse. Tra l'altro queste ultime guardie, riconosciute da un organo regionale, durante il servizio non rivestono qualità di polizia giudiziaria, non essendo ad esse applicabile la previsione di cui all'art.6, comma 2, citato, che riconosce dette qualità solo alle guardie nominate ai sensi di tale norma «nei limiti dei compiti attributi dai rispettivi decreti prefettizi di nomina». Tanto premesso, pare del tutto evidente che la disposizione statale quadro in materia di vigilanza venatoria, recata dal citato art.27 della L.n. 157/1992 nell'elencare i soggetti abilitati ai relativi compiti, fa riferimento alle sole guardie zoofile riconosciute «da leggi regionali», precisazione di cui non può non tenersi conto. A tali guardie vanno aggiunte, ai sensi dell'Art. 37 della stessa legge quadro, le guardie zoofile volontarie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le quali - peraltro - sono ammesse all'esercizio di tali compiti «a norma dell'articolo 27. comma 1, lettera B». D'altra parte, l'art. 6, 2° comma della legge n. 189/2004 non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto dal Prefetto all'esercizio di compiti di vigilanza venatoria, che muovono in un campo e con riguardo a specie di animali del tutto diversi. In tal senso deve, dunque, intendersi anche la precedente nota di questo Ufficio del 7 novembre 2011, direttamente alla Prefettura di Torino, cui è stato fatto riferimento, la quale, nel precisare che le guardie zoofile nominate dal Prefetto «non possono esercitare la vigilanza venatoria in carenza di un apposito atto autorizzatorio rilasciato dall'amministrazione provinciale» si riferiva all'insufficienza - a quel fine - della nomina prefettizia e alla necessità di un apposito atto di nomina quale guardia giurata venatoria volontaria adottato dall'organo provinciale (competente a seguito del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle province eseguito dall'art.163, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998), ovviamente in applicazione della relativa disciplina. È evidente, di converso, che il 2° comma dell'art. 27 della legge n. 157/1992 affida, invece, la vigilanza venatoria alle guardie zoofile riconosciute da leggi regionali senza necessità di alcun ulteriore decreto di riconoscimento. http://www.bresciaoggi.it/stories/Eco ... chiarimenti_ministeriali/
Data invio: 7/1/2014 12:32
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