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Verbale si accordo dipendenti da Istituti ed Imprese della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari |
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8/2/2012 10:18 Da milano
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Scritto da Segreteria
Venerdì 16 Maggio 2014 15:00 Dipendenti da Istituti ed Imprese della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari clicca qui e leggi il verbale di accordo. -------------------------------------------------------------------------------- il 15 maggio u.s. le associazioni datoriali Aniv, Assiv, Assvigilanza, Univ, Agci, LegaCoop-Servizi e Federlavoro e Servizi-Confcooperative hanno raggiunto con le OO.SS. Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil un’intesa, ancorché di natura transitoria e sperimentale, nelle more della contrattazione di secondo livello, ed avente effetti sino alla data del 31 dicembre 2015, relativamente alle modalità applicative del riposo giornaliero di cui all’art. 72 del vigente CCNL per i Dipendenti da Istituti ed Imprese della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari. In particolare, con l’intesa si è pattuito che, fermo restando quanto previsto dal citato art. 72 del CCNL, ulteriori riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore potranno essere assegnati al lavoratore, salvo suo rifiuto,~ sino ad un numero massimo di 30 volte nel corso di un anno solare con il riconoscimento di un incremento dell’indennità prevista dal 4° comma dell’articolo in parola (che, come si ricorderà, è dovuta nel caso in cui il recupero delle ore mancanti al raggiungimento delle 11 ore di riposo non godute nell’arco delle 24 ore non avvenga entro i trenta giorni successivi), che sarà del 45% se - ~nel caso il riposo non sia recuperato entro i trenta giorni successivi - ~dal 13° al 20° riposo frazionato e del 48% dal 21° al 20° riposo frazionato. ~ Si è altresì stabilito che, quando il lavoratore sarà impiegato a svolgere le attività di cui all’art. 256 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 come modificato dal DPR 4 agosto 2008 n. 153, al Decreto del Ministero dell’Interno 15 settembre 2009 n. 154 adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 (convertito), nonché al Decreto del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2012~ n. 266 adottato ai senso dell’art. 5 del decreto legge 12 luglio 2011 n. 107 (convertito), al fine di assicurare il regolare svolgimento di tali attività considerate di sicurezza complementare-sussidiaria a quelle svolte dalla forza pubblica, allo stesso potranno essere assegnati un numero di riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore per un numero di volte compreso tra le 31 e le 48 in ragione di anno solare e salva la volontarietà; In tali casi, l’incremento dell’indennità prevista dal 4° comma dell’art. 72 del C.C.N.L., dovuta qualora il recupero delle ore mancanti al raggiungimento delle 11 ore di riposo non godute nell’arco delle 24 ore non avvenga entro i trenta giorni successivi, sarà pari al 50%. A garanzia degli operatori, tuttavia, l’intesa esplicita che, in ogni caso,~ il limite mensile pro capite di cui al c. 2 dell’articolo 72 del C.C.N.L. è pari a 5 volte. In occasione del confronto propedeutico alla formalizzazione dell’intesa si è stabilito di aggiornare il tavolo di confronto al giorno 2 luglio p.v., dalle ore 11:00, presso la sede della Fisascat-Cisl di Via dei Mille, 56 in Roma, per procedere ad una verifica in ordine alla applicazione della parte speciale riferita ai servizi fiduciari del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2013. Ultimo aggiornamento Venerdì 16 Maggio 2014 15:12 http://www.fisascatpalermotrapani.it/ ... ratori-vigilanza&Itemid;=3
Data invio: 17/5/2014 12:37
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VIRTUDE ET FIDE. |
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