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Legittima difesa - E' così difficile fare una norma chiara?
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Legittima difesa - E' così difficile fare una norma chiara?
Avviene ogni tanto che si invochi la riforma della normativa sulla legittima difesa e che vengano formulate delle proposte. L'unica a passare fu la legge 13 febbraio 2006, n. 59, fatta talmente male da chi neppure si rendeva conto del significato delle parole che usava, da risultare un rimedio peggiore del male.
Attualmente circola una proposta di legge che presenta lo stesso difetto: buone intenzioni, ma scarsa conoscenza del diritto penale. Ad esempio in essa si propone l'abolizione dell'eccesso colposo in materia di legittima difesa, come se questa norma fosse dannosa per il cittadino; ed invece è proprio una di quelle norme che spesso lo salvano. Oppure si pretende di distinguere se l'aggressione è avvenuta in casa o nel garage!

Tutte queste persone di buona volontà non si rendono conto che il problema non è sempre in ciò che sta scritto nella norma, ma nella interpretazione che ne danno o hanno dato giudici sciocchi. In tutta Europa le norme sono molto simili, ma quando si va a vedere come sono praticamente applicate si scoprono altri mondi. È il solito problema del giudice che si masturba su cavilli giuridici e non si rende conto della realtà che deve giudicare.

Vediamo un quadro della situazione europea:
Germania: Il legislatore tedesco già nel 1871 aveva scritto (art. 53 StGb):" Legittima difesa è quella difesa che è necessaria per respingere una aggressione attuale e illegittima verso sé o verso altri. L'eccesso non è punibile se si è agito per concitazione o paura." Egli aveva capito perfettamente che nella legittima difesa bisogna tener conto della situazione psicologica della vittima e non di masturbazioni mentali sulle parole della legge!
Austria: In Austria si scrive (art. 3 CP) che non è punibile chi esercita la difesa necessaria per respingere un'aggressione illecita diretta e immediata e diretta contro la sua o altrui vita, salute, incolumità, libertà o patrimonio. Salvo il caso che il danno temibile sia modesto e inadeguato al danno che si può recare all'aggressore.
Aggiunge poi che se chi si difende come sopra usa una difesa inadeguata non è punibile se ciò avviene solo a causa dell'agitazione paura o spavento, dovuto all'aggressione, salvo che esageri per colpa

Svizzera: in Svizzera si scrive (art. 15 CP): se uno viene legalmente aggredito o minacciato direttamente di aggressione è lecito respingere l'aggressione in modo adeguato alle circostanze e rispettando la proporzione con l'aggressione.
Anche Svizzera però non si è puniti se la proporzione è stata violata a causa dello stato di agitazione e confusione cagionata dall'aggressione
Dice un giurista svizzero per il caso di introduzione di un delinquente in casa che in tal caso è talmente probabile lo scontro fisico che ben poca scelta rimane a chi è aggredito il quale quindi può adottare mezzi estremi.

Francia: In Francia si scrive che non è punibile chi si è difeso da un atto illegale verso lui o altri salvo che vi sia una sproporzione tra i mezzi di difesa impiegati e la gravità dell'aggressione
Però vi sono due casi in cui in cui la legittima difesa si presume corretta e cioè quando si agisce contro chi è entrato di notte in un'abitazione con violenza o inganno oppure nel caso in cui ci si difende contro gli autori di furti o saccheggi commessi con violenza.

Belgio: In Belgio, articoli 416 e 417 del codice penale, si scrive: "non vi è reato quando l'uccisione, le ferite o le percosse si rendono necessari per difendere se o da altri da una aggressione attuale.
Si è esenti da piena anche quando si ferisce o uccide respingendo nel tempo di notte la scalata o le frazioni di recinti muri o entrate di una casa di un appartamento abitato o delle sue dipendenze; però si deve aver ragione di credere che sussista un'aggressione contro le persone sia come scopo diretto sia come conseguenza della resistenza che l'aggressore incontrerà.

Spagna: In Spagna recita l'articolo 20 del codice penale del 1995:
Chi agisce a difesa della persona o dei diritti propri o altrui non è punibile sempre che concorrono i seguenti requisiti: In primo luogo una aggressione illegittima. In caso di difesa di beni l'aggressione si considera illegittima se costituisce un reato e che il pericolo di una grave ed imminente loro perdita o deterioramento. In caso di difesa dell'abitazione non delle sue dipendenze si considera aggressione illegittima il fatto di entrare entro di essi. In secondo luogo il rimedio per impedire o respingere l'aggressione deve essere necessario. In terzo luogo non vi deve essere una provocazione grave da parte di chi si difende.

Come si può rilevare i punti critici sono sempre gli stessi:
- Ci si può difendere cagionando lesioni, ed eventualmente la morte, solo per difendere propri beni? Ad esempio per impedire che il ladro disarmato scappi con il bottino, anche se è rilevante?
- Nelle stesse condizioni ci si può difendere per impedire atti di devastazione o di incendio? Il legislatore italiano si è sempre rifiutato di introdurre questa ipotesi per l'atteggiamento benevolo che ha per l'no-tav, no-global, centri sociali, eccetera. Non fosse mai che qualcuno gli sparasse per evitare di farsi bruciare la casa!
- Come impedire che il giudice possa fare delle valutazioni sulla necessità, adeguatezza, pericolosità e su tutti gli altri sassi fattori rispetto qui non ha la minima esperienza

Se mi chiedessero di fare una proposta mia personale io suggerirei di modificare le norme del codice penale nel seguente modo (in neretto le parti nuove)

Art. 47.
Errore di fatto.
L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

PS: Non è punibile neanche chi commette un reato per errore inevitabile sulla legge penale (Corte Cost. 24 marzo 1988 n. 364)

Art. 52.
Difesa legittima.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere una aggressione illecita contro sé od altri, in atto o imminente, alla vita, alla salute, alla integrità fisica o al patrimonio, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Se l'offesa crea una situazione di pericolo per la vita o l'incolumità di una o più persone la proporzionalità va valutata in relazione ai mezzi di difesa a disposizione.
La pericolosità dell'offesa è sempre presunta e la reazione è sempre adeguata contro chi si introduce, al fine di commettere reati, in edifici pubblici o in abitazioni o loro dipendenze o all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, anche momentaneamente non abitato.
L'eccesso colposo non è punibile se si è agito per la concitazione, confusione o paura creata dall'aggressione.
Non è punibile chi agisce nella supposizione erronea, basata su fatti materiali, della sussistenza di un pericolo di una aggressione ingiusta e imminente, ad un bene proprio o altrui.
Non possono essere disposte misure cautelari a carico di chi ha commesso il fatto in una situazione verosimile di non punibilità.

Art. 53.
Uso legittimo delle armi.
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica .
È legittimo l'uso di armi contro chi forzi posti di blocco e sono legittimi tutti i mezzi tecnici necessari per impedire la forzatura.
Le guardie giurate in servizio sono equiparate ai soggetti sopraindicati.

Art. 54.
Stato di necessità.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Art. 55.
Eccesso colposo.
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

***

Chiarisco qui il significato delle modifiche introdotte.
- Vengono distinte le situazioni in cui vi è un pericolo esclusivamente per i beni da quelle in cui sussiste un pericolo per la persona o che possono sfociare in situazioni pericolose per la persona.
- La proporzionalità della difesa va sempre valutata tenendo conto dei mezzi a disposizione di chi si difende.
- È sempre consentito difendersi contro persone introdottesi in luoghi pubblici o privati, anche se momentaneamente non vi sono persone.
- Viene introdotta la disposizione, già presente in molte legislazioni, che deve essere tenuta ben presente la situazione psicologica di chi si trova esposto ad una aggressione. Ferma restando la norma sull'eccessiva colposo, non si può essere puniti se si è ecceduto a causa dell'agitazione provocata dall'aggressione
-Va finalmente fatto capire ai giudici che nessuno, senza provocazione, è tenuto a prendersi calci o pugni solo perché si rischia di far troppo male all'aggressore.
- Viene detto chiaramente che non si punibili se si ritiene ragionevolmente di trovarsi in una situazione che giustifica la legittima difesa (ad esempio persona che ci punta contro per scherzo una pistola finta).
- Viene stabilito, come già era scritto del codice di procedura penale fino al 1990 che non può essere disposta la misura cautelare a carico di chi verosimilmente non è punibile (in effetti non ci dovrebbe essere ragione di dire ciò, ma i giudici si rifiutano di capire!)
- Vengono introdotte due precisazioni in materia di uso legittimo delle armi da parte di chi presta servizio armato.

(13 aprile 2016)
http://www.earmi.it/diritto/leggi/legittima%20difesa1.htm

Data invio: 16/4/2016 19:30
_________________
VIRTUDE ET FIDE.
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