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Ritardo Stipendi
31 luglio 2016 15:55 Autore: Giovan Giuseppe Festa Tags: Giovan Giuseppe Festaguardie giuratesindacatouglugl sicurezza civilevigilanza privata Lo stipendio in ritardo è uno dei problemi più diffusi tra le Guardie Giurate, soprattutto quando i tempi entro cui arriva la busta paga sono variabili. Visto che è assurdo pensare che il datore di lavoro possa consegnare lo stipendio quando vuole, molti si saranno chiesti se il pagamento del salario a fine mese ha una data di scadenza oppure no, senza magari trovare una risposta esaustiva. Ricevere lo stipendio è un diritto del lavoratore, purtroppo non sempre rispettato. Infatti, in questi tempi di crisi, può succedere che il datore di lavoro non onori la busta paga o che la versi in ritardo rispetto ai tempi prestabiliti, arrivando talvolta a saltare diverse mensilità e di conseguenza negli IVP, violare quelli che sono le disposizioni del DM 269/2010 che in particolare citiamo nell’allegato A punto 3.3 “dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi e retributivi, a mezzo del documento unico di regolarità contributiva, nonché l’integrale rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello. Per sapere i termini in cui va versato lo stipendio e cosa dovete fare se il titolare non vi paga, o vi capita di riceverlo con diversi giorni di ritardo e volete sapere entro quando agire e reclamare al datore di lavoro la vostra paga potete Rivolgervi all’O.S. UGL Federazione Sicurezza Civile. Stipendio in ritardo, termini di pagamento e cosa prevede la legge Sono sempre più frequenti i casi di Guardie Giurate che lamentano l’assenza dello stipendio sul proprio conto o lo aspettano per giorni senza mai sapere precisamente quando gli verrà corrisposta la retribuzione. Anche se un lavoratore è comprensivo e paziente di fronte a una eventuale situazione di difficoltà dell’azienda in cui lavora, ha diritto a pretendere una retribuzione mensile entro una data di scadenza, senza dover aspettare giorni o mesi prima di riceverlo. Esiste una legge che tutela il lavoratore? La risposta è sì, il lavoratore viene tutelato dalla legge: il ritardo nei pagamenti è uno dei casi in cui si può fare un sollecito tramite l’O.S e mettere in mora tramite l’ufficio legale il datore di lavoro o, addirittura, dare le dimissioni per giusta causa e richiedere la Naspi e risarcimento danni.. Prima di chiarire quali sono i termini entro cui va versato lo stipendio, però, bisogna fare una distinzione. Il ritardo di pochi giorni e di una singola mensilità non rappresenta un motivo valido per attivare le procedure sopra descritte; il discorso cambia, invece, se il pagamento dello stipendio salta o arriva un mese dopo. Non esiste un termine minimo entro cui inviare il sollecito di pagamento: il lavoratore ne avrebbe diritto anche dal giorno successivo alla scadenza dell’obbligo di versamento, ma è sempre opportuno concedere un po’ di flessibilità all’azienda; qualche volta i ritardi nel pagamento dello stipendio sono dovuti a situazioni come mancanza di liquidità (quando l’azienda è momentaneamente in difficoltà o in crisi), ma qualche volta le ragioni sono ben altre e possono rintracciarsi nella disonestà dei datori di lavoro. Per ovviare a questo problema la legge prevede alcune forme di tutela del lavoratore e del suo diritto a ricevere lo stipendio. Per legge il limite massimo entro cui il titolare ha l’obbligo di versare lo stipendio è il giorno 10 del mese successivo. Entro questa data il pagamento deve pervenire materialmente al lavoratore e non semplicemente essere disposto. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che il momento del pagamento è quello in cui “il provente esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore”. Nel caso di ritardi nei pagamenti dello stipendio, il diritto del lavoro o i contratti nazionali prevedono il riconoscimento dei relativi interessi in base alle disposizioni legali in corso. Per quanto riguarda, invece, lo stipendio di dicembre e della tredicesima, l’azienda ha l’obbligo di corrisponderlo entro e non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo in modo da evitare problemi dal punto di vista fiscale (la 13°mensilità rispetto alla 14° non può essere rateizzata successivamente al 12 gennaio), solo rispettando tale termine, infatti, si può considerare di competenza dell’anno appena concluso il pagamento delle retribuzioni relativo alla mensilità di dicembre. Il giorno fissato per il pagamento degli stipendi dipende dalla prassi aziendale. Solitamente gli standard, sia per il pubblico che per il privato, sono il giorno 27 del mese, il 5 o il 10 del mese successivo. Molte imprese si conformano alle disposizioni del CCNL, ma non tutti i CCNL stabiliscono una data precisa in cui corrispondere la retribuzione, indicando piuttosto un generico “alla fine del mese o mensilità”. Nel caso in cui non esista alcun accordo all’interno di un’azienda riguardo il giorno di versamento dello stipendio di un dipendente (accordo che deve essere fatto con le OO.SS. firmatarie del CCNL e depositato presso la sede del Dipartimento Territoriale del Lavoro di competenza), conviene attenersi al giorno 10 del mese successivo alla prestazione. Come O.S ci stiamo attivando su tutti gli IVP non in regola.. Giovan Giuseppe Festa http://www.uglguardiegiurate.net/ritardo-stipendi/
Data invio: 1/8/2016 20:19
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VIRTUDE ET FIDE. |
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