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In merito all'argomento, riporto alcune FAQ prese dal sito ufficiale della Polizia di Stato. Noterete che una delle domande è stata posta di nuovo, con il medesimo testo, a distanza di due anni: l'ho comunque riportata, per evidenziare che, anche a distanza di anni, molti dei quesiti posti non hanno trovato risposta a causa del vuoto normativo in cui ci troviamo.
Domanda n. 7: Sono una guardia giurata e vorrei sapere in base a quale norma o sentenza viene vietato alle GPG il porto (e l'uso) delle manette.
Risposta: Preliminarmente la informiamo che il servizio delle guardie particolari e le sue modalità di esecuzione sono posti sotto la diretta vigilanza del Questore.Ciò posto, si rappresenta che la qualifica di guardia giurata non comporta lo svolgimento di funzioni di agente di polizia giudiziaria e pertanto tali operatori non dispongono di poteri di intervento e di coercizione fisica diversi da quelli accordati a tutti i consociati dall'art.383 del codice di procedura penale.Si ritiene quindi che pur non essendovi un espresso divieto normativo sia comunque inopportuno che le guardie giurate vengano dotate ed utilizzino le manette.
Data: 19-07-2003
Domanda n. 20: Volevo chiedere se le guardie giurate sono autorizzate all'uso delle manette nel caso di porre in stato di fermo una persona o cosa si può utilizzare in sostituzione.
Risposta: Preliminarmente la informiamo che il servizio delle guardie particolari e le sue modalità di esecuzione sono posti sotto la diretta vigilanza del Questore. Ciò posto, si rappresenta che la qualifica di guardia giurata non comporta lo svolgimento di funzioni di agente di polizia giudiziaria e pertanto tali operatori non dispongono di poteri di intervento e di coercizione fisica diversi da quelli accordati a tutti i consociati dall'art.383 del codice di procedura penale. Si ritiene quindi che pur non essendovi un espresso divieto normativo sia comunque inopportuno che le guardie giurate vengano dotate ed utilizzino le manette. Ciò detto è di tutta evidenza che niente altro può essere utilizzato in sostituzione.
Data: 25-09-2003
Domanda n. 23: Ho letto la vs. risposta nel settore "amministrativa" riguardante guardie giurate e uso di manette. Come commentate la sentenza della corte di cassazione che riporto di seguito? Le guardie particolari di cui all'art.133 r.d. 18 giugno 1931 n.773 (T.U.L.P.S.) nello svolgimento dei compiti cui sono abilitate a tutela delle proprietà private, esercitano funzioni di polizia giudiziaria nella prevenzione e repressione dei reati aventi per oggetto beni mobili e immobili soggetti alla loro vigilanza (la cassazione ha altresì evidenziato come le suddette guardie abbiano, tra l'altro, facoltà di stendere verbali riguardo al servizio cui sono destinate, ai sensi dell'art.255 reg. esec. del T.U.L.P.S., nonché l'obbligo di cooperare con l'autorità di polizia, giusto il disposto dell'art.139 del surricordato r.d.). CASS ? Cass., sez.I, 19.11.1993 D'Acquisto Mass. Cass. Pen., 1994, fasc.3,83 (m) c.p.p., 57 r.d. 18.06.1931 773/1931, 139 r.d. 06.05.1940 635/1940, 255. Ovviamente sono una g.p.g..
Risposta: In ordine al problema della qualificazione giuridica delle guardie giurate e, in particolare alla sentenza della Corte di cassazione da lei citata, si deve, preliminarmente, rilevare che la questione costituisce una delle più importanti diatribe protrattesi nel tempo e che, a tutt'oggi, non può considerarsi definitivamente chiusa. Infatti, sull'argomento si sono registrate numerose pronunce della giurisprudenza civile, mministrativa e penale spesso discordanti tra loro. Il Consiglio di Stato (parere n.2299/94 del 29.08.1994), ad esempio, a proposito delle guardie giurate venatorie, ha escluso la possibilità che ad esse possa essere riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Pertanto la questione della qualificazione giuridica delle gpg è ancora aperta e, probabilmente, potrà essere risolta solo con un intervento legislativo. Alla luce di ciò, in relazione alla sentenza da lei citata, per quel concerne l'esercizio di una pubblica funzione (e quindi la possibilità di fare uso delle manette) deve ritenersi che questo sia implicitamente escluso dall'art.134 del T.U.L.P.S. che sancisce che la licenza del Prefetto non può essere concessa per "operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale". Inoltre, non si può trascurare che i verbali stesi dalle guardie giurate hanno un'efficacia probatoria limitata,: fanno fede fino a prova contraria e non fino querela di falso come accade ai verbali redatti dai pubblici ufficiali. L'efficacia probatoria di questi atti è, in realtà, del tutto analoga a quella propria delle scritture private.
Data: 27-10-2003
Domanda n. 37: Ho letto la vs. risposta nel settore “amministrativa” riguardante guardie giurate e uso di manette. Come commentate la sentenza della corte di cassazione che riporto di seguito? Le guardie particolari di cui all’art.133 r.d. 18 giugno 1931 n.773 (T.U.L.P.S.) nello svolgimento dei compiti cui sono abilitate a tutela delle proprietà private, esercitano funzioni di polizia giudiziaria nella prevenzione e repressione dei reati aventi per oggetto beni mobili e immobili soggetti alla loro vigilanza (la cassazione ha altresì evidenziato come le suddette guardie abbiano, tra l’altro, facoltà di stendere verbali riguardo al servizio cui sono destinate, ai sensi dell’art.255 reg. esec. del T.U.L.P.S., nonché l’obbligo di cooperare con l’autorità di polizia, giusto il disposto dell’art.139 del surricordato r.d.). CASS – Cass., sez.I, 19.11.1993 D’Acquisto Mass. Cass. Pen., 1994, fasc.3,83 (m) c.p.p., 57 r.d. 18.06.1931 773/1931, 139 r.d. 06.05.1940 635/1940, 255. Ovviamente sono una guardia particolare giurata.
Risposta: In ordine al problema della qualificazione giuridica delle guardie giurate e, in particolare alla sentenza della Corte di cassazione da lei citata, si deve, preliminarmente, rilevare che la questione costituisce una delle più importanti diatribe protrattesi nel tempo e che, a tutt’oggi, non può considerarsi definitivamente chiusa. Infatti, sull’argomento si sono registrate numerose pronunce della giurisprudenza civile, amministrativa e penale spesso discordanti tra loro. Il Consiglio di Stato (parere n.2299/94 del 29.08.1994), ad esempio, a proposito delle guardie giurate venatorie, ha escluso la possibilità che ad esse possa essere riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Pertanto la questione della qualificazione giuridica delle gpg è ancora aperta e, probabilmente, potrà essere risolta solo con un intervento legislativo. Alla luce di ciò, in relazione alla sentenza da lei citata, per quel concerne l’esercizio di una pubblica funzione (e quindi la possi bilità di fare uso delle manette) deve ritenersi che questo sia implicitamente escluso dall’art.134 del T.U.L.P.S. che sancisce che la licenza del Prefetto non può essere concessa per “operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale”. Inoltre, non si può trascurare che i verbali stesi dalle guardie giurate hanno un’efficacia probatoria limitata,: fanno fede fino a prova contraria e non fino querela di falso come accade ai verbali redatti dai pubblici ufficiali. L’efficacia probatoria di questi atti è, in realtà, del tutto analoga a quella propria delle scritture private.
Data: 25-01-2005
Igor
P.S. Notate come, pur lasciando sostanzialmente invariata la risposta, l'interlocutore (PS) abbia variato alcuni termini ed abbia omesso o aggiunto qualcosa, a distanza di anni: questo perché, in assenza di una normativa precisa (le manette sono un accessorio di libera vendita), chi dovrebbe limitarsi al controllo, è costretto a sostituirsi al Legislatore, creando un caos di disposizioni, a livello locale, in cui è difficile orientarsi.
Data invio: 7/2/2007 21:29
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