|
Re: abbandono posto di lavoro |
|
---|---|---|
Donatore GuardieInformate Moderatore
![]() ![]() Iscritto il:
2/2/2007 21:47 Gruppo:
Utenti registrati Messaggi : 1601
![]() |
Ti ringrazio della disponibilità che hai offerto, ma personalmente preferisco di gran lunga il mio studio legale.
Anche perché non basta un sito internet, seppur altamente qualificato, né la Giuffré, per fare un buon avvocato. Comunque, non mi sembra così difficile comprendere come la "proporzionalità" della punizione diventi alquanto relativa, in assenza di danno alle persone o grave danno alla proprietà e produttività aziendale. Citazione: In particolare osserva che la corte piemontese, omettendo una lettura sistematica delle indicate disposizioni contrattuali, non ha considerato che, sulla base delle stesse, l’estrema sanzione del licenziamento è prevista come adeguata solo rispetto alla ipotesi di abbandono del posto di lavoro, che determini pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti: circostanze nella specie non sussistenti, essendosi trattato dei momentaneo allontanamento dalla posizione lavorativa, con permanenza del lavoratore negli stessi locali aziendali, a breve distanza dalla prima e senza alcun danno per la attività produttiva. Inoltre, quello che ho pubblicato nel post precedente, è una "nota esplicativa", scritta proprio per i profani come me. Concludendo, ti ringrazio per aver dato un senso alla mia precedente "prefazione", forse alcuni nuovi utenti del forum non avevano capito a cosa mi riferissi. Igor P.S. Per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento, ecco di cosa parla la sentenza citata dal collega: Sentenza 6241/2005.
Data invio: 18/7/2009 9:31
|
|
_________________
"Cuore saldo non fallisce il colpo". "Tiocfaidh ar la": Il nostro giorno verra'." Bobby Sands |
||
![]() ![]() |
|
Re: abbandono posto di lavoro |
|
---|---|---|
Maestro
![]() Iscritto il:
7/11/2007 4:47 Gruppo:
Utenti bloccati Messaggi : 292
![]() |
Dall'impostazione della domanda si può dedurre che il lavoratore sta maturando di compiere questa azione ma non prima di conoscerne le probabili conseguenze disciplinari, il fatto che si stia documentando rivela la sua diligenza nell'espletare il servizio, ma fino ad un certo punto in quanto lo stesso avrebbe già dovuto chiedere autorizzazione per l'allontanamento momentaneo, non è dato sapere se questa è già stata negata perchè non pertinente al servizio svolto o alle esigenze della persona, o mai richiesta dal lavoratore in quanto egli stesso è consapevole della prevedibile risposta negativa.
Non esiste un metodo di misura scientifico per determinare l'allontanamento ad es: bindella metrica, cronometro, motivo dello stesso e mansione svolta dal lavoratore, ma per non incorrere in contestazioni è d'obbligo esser autorizzati, ad es: se l'allontanamento è dovuto ad un caffè è possibile quando la G.p.G. viene sostituita per il tempo necessario, tuttavia alcuni regolamenti della Questura citano che il servizio di piantonamento deve esser svolto nelle immediate vicinanze della banca, ( siccome di regolamento della Questura si tratta, nell'ambito della descrizione delle modalità di espletamento dei servizi, escluderei che ciò che non viene espressamente vietato è implicitamente consentito, quindi è meglio disimpegnarsi dalle interpretazioni allargate tipo: il bar è propio davanti alla banca, ) L'abbandono è giustificato quando state soccorrendo ad es: una persona anziana che si sente male ( il buonsenso suggerisce non a 500 metri dalla banca , e non necessariamente quando sta già ricevendo soccorsi da passanti, ricordando che può essere uno stratagemma per distrarvi ) , l'abbandono è giustificato in generale per via del principio che vede difendere il bene maggiore anche a scapito di quello minore ovvero stato di necessità, ( reale e non solo invocabile a tentativo della propria difesa con fare spregiudicato e maldestro ). Non sapendo perchè chi ha postato la domanda non lo dice, se il motivo è quello di comprare il giornale alla vicina edicola, in questo caso è meglio al di fuori dell'orario di lavoro. Le conseguenze dell'allontanamento è che al lavoratore venga elevata una contestazione, e i fatti contestati al lavoratore vengano qualificati dal datore come abbandono, in questo caso non siamo ancora alla porta vi è ancora margine di manovra per la propria difesa, è chiaro che se il lavoratore entra nei negozi a fare spesa è altro paio di maniche in questo caso viene meno il rapporto di fiducia questo è il principio che può anche a titolo di recidiva legittimare il licenziamento in sede di giudizio. Navighiamo tra alcune sentenze con titoli sensazionali: IL postino può abbandonare per tre volte il posto di lavoro senza rischiare il licenziamento Cass n. 7600 del 20 marzo 2008. La G.p.G. che abbandona il posto di lavoro appisolandosi è da licenziare Cass. 6241/05 i titoli lasciano il tempo che trovano, le sentenze si leggono e sono decise sulla base di consolidati principi e metodi, gli elementi che si valutano nel loro insieme sono indicativamente questi: il momentaneo allontanamento, l'abbandono, la sanzione irrogata al lavoratore, la proporzionalità tra i fatti commessi e la sanzione irrogata in relazione anche alla disciplinare aziendale o in contratti collettivi, il lavoro svolto dal dipendente in relazione ai fatti commessi sotto il profilo delle sue responsabilità professionali e delle conseguenze a titolo di danni che possono derivarne, la recidiva, l'elemento psicologico dell'infrazione compiuta dal dipendente ovvero se dolosa o colposa, il rapporto di fiducia lavoratore dipendente, le prove, giusta causa, legittimo, etc etc, un commento a Cass. n.14586 del 22 giugno 2009, lo si può trovate quì Quì per ovvio motivi non si limita a finalità didattiche. asterisco
Data invio: 18/7/2009 14:21
|
|
![]() ![]() |