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Re: abbandono posto di lavoro
Donatore GuardieInformate Moderatore
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2/2/2007 21:47
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Ti ringrazio della disponibilità che hai offerto, ma personalmente preferisco di gran lunga il mio studio legale.
Anche perché non basta un sito internet, seppur altamente qualificato, né la Giuffré, per fare un buon avvocato.

Comunque, non mi sembra così difficile comprendere come la "proporzionalità" della punizione diventi alquanto relativa, in assenza di danno alle persone o grave danno alla proprietà e produttività aziendale.

Citazione:
In particolare osserva che la corte piemontese, omettendo una lettura sistematica delle indicate disposizioni contrattuali, non ha considerato che, sulla base delle stesse, l’estrema sanzione del licenziamento è prevista come adeguata solo rispetto alla ipotesi di abbandono del posto di lavoro, che determini pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti: circostanze nella specie non sussistenti, essendosi trattato dei momentaneo allontanamento dalla posizione lavorativa, con permanenza del lavoratore negli stessi locali aziendali, a breve distanza dalla prima e senza alcun danno per la attività produttiva.


Inoltre, quello che ho pubblicato nel post precedente, è una "nota esplicativa", scritta proprio per i profani come me.

Concludendo, ti ringrazio per aver dato un senso alla mia precedente "prefazione", forse alcuni nuovi utenti del forum non avevano capito a cosa mi riferissi.

Igor



P.S. Per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento, ecco di cosa parla la sentenza citata dal collega: Sentenza 6241/2005.

Data invio: 18/7/2009 9:31
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Re: abbandono posto di lavoro
Maestro
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Dall'impostazione della domanda si può dedurre che il lavoratore sta maturando di compiere questa azione ma non prima di conoscerne le probabili conseguenze disciplinari, il fatto che si stia documentando rivela la sua diligenza nell'espletare il servizio, ma fino ad un certo punto in quanto lo stesso avrebbe già dovuto chiedere autorizzazione per l'allontanamento momentaneo, non è dato sapere se questa è già stata negata perchè non pertinente al servizio svolto o alle esigenze della persona, o mai richiesta dal lavoratore in quanto egli stesso è consapevole della prevedibile risposta negativa.

Non esiste un metodo di misura scientifico per determinare l'allontanamento ad es: bindella metrica, cronometro, motivo dello stesso e mansione svolta dal lavoratore, ma per non incorrere in contestazioni è d'obbligo esser autorizzati, ad es: se l'allontanamento è dovuto ad un caffè è possibile quando la G.p.G. viene sostituita per il tempo necessario, tuttavia alcuni regolamenti della Questura citano che il servizio di piantonamento deve esser svolto nelle immediate vicinanze della banca, ( siccome di regolamento della Questura si tratta, nell'ambito della descrizione delle modalità di espletamento dei servizi, escluderei che ciò che non viene espressamente vietato è implicitamente consentito, quindi è meglio disimpegnarsi dalle interpretazioni allargate tipo: il bar è propio davanti alla banca, )

L'abbandono è giustificato quando state soccorrendo ad es: una persona anziana che si sente male ( il buonsenso suggerisce non a 500 metri dalla banca , e non necessariamente quando sta già ricevendo soccorsi da passanti, ricordando che può essere uno stratagemma per distrarvi ) , l'abbandono è giustificato in generale per via del principio che vede difendere il bene maggiore anche a scapito di quello minore ovvero stato di necessità, ( reale e non solo invocabile a tentativo della propria difesa con fare spregiudicato e maldestro ). Non sapendo perchè chi ha postato la domanda non lo dice, se il motivo è quello di comprare il giornale alla vicina edicola, in questo caso è meglio al di fuori dell'orario di lavoro.

Le conseguenze dell'allontanamento è che al lavoratore venga elevata una contestazione, e i fatti contestati al lavoratore vengano qualificati dal datore come abbandono, in questo caso non siamo ancora alla porta vi è ancora margine di manovra per la propria difesa, è chiaro che se il lavoratore entra nei negozi a fare spesa è altro paio di maniche in questo caso viene meno il rapporto di fiducia questo è il principio che può anche a titolo di recidiva legittimare il licenziamento in sede di giudizio.

Navighiamo tra alcune sentenze con titoli sensazionali: IL postino può abbandonare per tre volte il posto di lavoro senza rischiare il licenziamento Cass n. 7600 del 20 marzo 2008. La G.p.G. che abbandona il posto di lavoro appisolandosi è da licenziare Cass. 6241/05 i titoli lasciano il tempo che trovano, le sentenze si leggono e sono decise sulla base di consolidati principi e metodi, gli elementi che si valutano nel loro insieme sono indicativamente questi: il momentaneo allontanamento, l'abbandono, la sanzione irrogata al lavoratore, la proporzionalità tra i fatti commessi e la sanzione irrogata in relazione anche alla disciplinare aziendale o in contratti collettivi, il lavoro svolto dal dipendente in relazione ai fatti commessi sotto il profilo delle sue responsabilità professionali e delle conseguenze a titolo di danni che possono derivarne, la recidiva, l'elemento psicologico dell'infrazione compiuta dal dipendente ovvero se dolosa o colposa, il rapporto di fiducia lavoratore dipendente, le prove, giusta causa, legittimo, etc etc, un commento a Cass. n.14586 del 22 giugno 2009, lo si può trovate quì Quì per ovvio motivi non si limita a finalità didattiche.

asterisco

Data invio: 18/7/2009 14:21
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Re: abbandono posto di lavoro
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Citazione:

PIETRO ha scritto:
se si abbandona anche x pochi minuti non gistificabili la postazione di piantonamento e si viene beccati da un superiore a cosa si va incontro x legge?


Abbandono del posto di lavoro NON giustificabile e proporzionalità della eventuale sanzione.

I contesti sono talmente ampi che l'unica cosa che possiamo fare è portare degli esempi: è più chiaro così ?
E' inutile accapigliarsi, stiamo solo ipotizzando cosa potrebbe accadere: non siamo in un'aula di tribunale (vedi "prefazione", ndr).

Comunque concordo con l'ultimo paragrafo del tuo post, a cui aggiungerei: attendibilità e modalità del controllo effettuato sul dipendente (forse con "prove" intendevi proprio questo).
Eh sì, perché bisogna tenerne conto, considerato il "modus operandi" degli ispettori di alcuni IVP.

Igor

Data invio: 18/7/2009 22:53
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Re: abbandono posto di lavoro
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Scusatemi, uno ha bisogno di andare in bagno, chiede l'invio della pattuglia per una sostituzione temporanea, la sostituzione dura 45 minuti.
E' abbandono di postazione? Entro quanto tempo si deve rientrare in postazione in un caso come questo?

Data invio: 7/11/2012 18:14
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Re: abbandono posto di lavoro
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Neaf, non ho ben capito una cosa..45 minuti devi stare nel bagno?

Data invio: 7/11/2012 19:19
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Re: abbandono posto di lavoro
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se uno va in bagno 3 minuti, che sta piantonando un posto senza un collega, viene licenziato?

Data invio: 7/11/2012 20:14
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Re: abbandono posto di lavoro
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licenziamento in tronco,,,e se a causa di questo abbandono si e' anche subito un furto ne paghi anche le conseguenze

Data invio: 7/11/2012 20:37
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Mimmo83
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Re: abbandono posto di lavoro
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Le pause durante l'orario di lavoro sono un diritto stabilito per legge nel 2003, a tutela della salute dei lavoratori: almeno 10 minuti ogni 6 ore.Le modalità e la durata della pausa dovrebbero essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, in difetto della quale «al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo».

Certo, è difficile quantificare il tempo perso sul lavoro per “staccare un pò la spina”: chiacchiere tra colleghi, telefonate e email personali, sigarette, caffè, persino l’uso del bagno!

L’argomento rimane controverso e di difficile regolamentazione, come in molte cose quello che dovrebbe prevalere, sia da parte dei datori di lavoro che dei dipendenti, è la misura e il buon senso.

Data invio: 7/11/2012 21:43
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