Naviga in questo forum:   1 Utenti anonimi


 In fondo   Discussione precedente   Discussione successiva  Registrati per inviare messaggi



MOBBING: TUTELA IN SEDE CIVILE
Webmaster
Iscritto il:
4/1/2007 19:21
Da VERONA
Gruppo:
Webmasters
Utenti registrati
Messaggi : 21397
Offline
In sede civile il mobbing è stato, di recente, oggetto di una serie di interessanti pronunce della Corte di Cassazione dalla portata assai innovativa. Tali sentenze sono state pronunciate nell’ambito di procedure del lavoro e nell’ambito della tutela apprestata dallo Statuto dei Lavoratori.
Quasi nessuna di queste sentenze ha denominato mobbing il comportamento dei datori di lavoro.
Ciò da un lato dimostra che anche senza una particolare codificazione del fenomeno una tutela è già apprestata, dall’altro che una codificazione normativa del mobbing (in quanto categoria fenomenica e socio-giuridica) è forse meno importante di una più chiara presa di coscienza sociale del fenomeno; onde meglio inquadrare come contrari al lavoratore una serie di comportamenti sistematici che hanno comunque conseguenze, se non finalità, vessatorie e lesive della sua integrità psico-fisica e della sua dignità.

• corte di cassazione sent. n.475 del 1999 ha statuito che: un comportamento, anche astrattamente lecito, del datore di lavoro diventa illegale, e quindi risarcibile, ove nasconda un intento persecutorio.

• corte di cassazione sent. n.8267/97 ha statuito che il datore di lavoro è responsabile ex art. 2087 c.c. ove i lavoratori subiscano una compromissione della salute a causa di un eccessivo impegno sul lavoro, nella misura in cui la ricerca di maggiori livelli di competitività produttiva non può compromettere l’integrità psico-fisica dei lavoratori. Di conseguenza il datore di lavoro ha il dovere di adottare un organico di personale adeguato al volume produttivo della sua azienda.

• corte di cassazione sent. n.1307/00 ha statuito che rientrano nella responsabilità contrattuale del datore di lavoro, per cd. danno biologico, tutte le lesioni arrecate all’integrità psico-fisica dei lavoratori da un eccessivo e continuativo carico di lavoro straordinario; si pensi, ad esempio, al lavoro riconducibile ad una deliberata mancata integrazione dell’organico necessario da parte dell’imprenditore.

• corte di cassazione sent. n.3147/99 ha stabilito che il lavoratore che abbia subito un licenziamento ingiusto, per esempio con accuse false sul suo comportamento, ha diritto non solo alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma anche ad un risarcimento per il danno arrecato alla sua reputazione.

• corte di cassazione sent. n.5491/02-05-00 ha anzitutto ribadito che, ove si controverta i materia di danno biologico, la norma di riferimento deve essere l’art. 2087 c.c. e non l’art. 2043 (che obbliga l’autore di un fatto ingiusto al risarcimento del danno); confermando così, in sostanza, che è la società datrice di lavoro a doversi discolpare e non invece il lavoratore a provare l’esistenza del fatto.
D’altra parte la Corte ha ribadito che è comunque il dipendente ad avere l’onere di provare l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento del datore e l’insorgere di un pregiudizio alla sua salute.

FONTE: www.sindacatonazionale.com

Data invio: 5/12/2009 18:54
Crea PDF dal messaggio Stampa



 Top   Discussione precedente   Discussione successiva

 Registrati per inviare messaggi



Invia la tua risposta?
Account*
Nome   Password    
Messaggio:*


Non puoi inviare messaggi.
Puoi vedere le discussioni.
Non puoi rispondere.
Non puoi modificare.
Non puoi cancellare.
Non puoi aggiungere sondaggi.
Non puoi votare.
Non puoi allegare files.
Non puoi inviare messaggi senza approvazione.

[Ricerca avanzata]


Pubblicita

Disclaimer

"Questo portale viene aggiornato senza alcuna periodicità e non rappresenta una testata giornalistica né un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62/2001. Gli autori non hanno alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite eventuali link o collegamenti posti all'interno del portale o del forum di discussione, o per i siti che forniscono link o collegamenti alle risorse qui contenute. Il semplice fatto che questo portale fornisca eventuali collegamenti a siti esterni non implica tacita approvazione dei contenuti dei siti stessi sulla cui qualità, affidabilità e grafica è declinata ogni responsabilità. Gli utenti sono i soli responsabili dei contenuti, contributi e commenti pubblicati; i moderatori si impegnano a rimuovere o oscurare i contenuti considerati falsi, lesivi di altrui dignità o diffamatori, ma data la natura interattiva degli strumenti utilizzati è impossibile operare un controllo in tempo reale di tutto il materiale pubblicati dagli utenti. Per segnalazioni o richieste di rimozione contenuti scrivere una mail all'indirizzo [email protected] con oggetto "Richiesta rimozione contenuti" "

Police Privacy di Guardieinformate