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Verbale di accordo Detassazione 2013
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21 MAGGIO 2013 22:47

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 30 aprile 2013, fornisce chiarimenti sull’imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività.
Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio, infatti, è stata prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 10% sulla retribuzione di produttività, fino a 2.500 euro lordi, per i soggetti che nel 2012 hanno conseguito redditi da lavoro dipendente non superiori a 40mila euro.
La circolare chiarisce, prima di tutto, che “ai fini della verifica della soglia reddituale di euro 40.000 per l’anno 2012, cui è subordinato l’accesso al regime sostitutivo in esame, rileva l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo, conseguiti dal soggetto nell’anno 2012, anche in relazione a più rapporti di lavoro, e assoggettati a tassazione ordinaria, aumentato delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del Dl 93 del 2008″.
Per quanto concerne la determinazione dell’imposta sostitutiva, l’Agenzia specifica che “il sostituto d’imposta calcola le ritenute fiscali da operare dopo avere sottratto dalla retribuzione da assoggettare ad imposta sostitutiva le trattenute previdenziali obbligatorie. La ritenuta del 10% deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali”. Pertanto, per calcolare il limite massimo di 2.500 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

http://www.uglguardiegiurate.net/verb ... do-detassazione-2013.html

Data invio: 22/5/2013 9:51
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