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Indagine penale e sospensione della nomina a guardia particolare giurata
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Per il Tar Lombardia, i fatti relativi a un procedimento penale devono essere autonomamente apprezzati dal Prefetto

Avv. Francesco Pandolfi - In tema di sospensione della nomina a guardia particolare giurata e del porto d'armi per difesa personale, con irrogazione del divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, la presenza di un'indagine penale nella sua fase embrionale non fa scattare per forza un automatismo valutativo negativo del Prefetto il quale, dunque, prima di arrivare ad emettere il proprio decreto di sospensione deve separatamente ed autonomamente dare la propria valutazione di quei fatti, appunto attinenti al procedimento penale sottostante ed appena iniziato.
1. Valutazione amministrativa
2. Accoglimento del ricorso
3. Il succo della pronuncia
4. In pratica
Valutazione amministrativa
Tutto questo per giungere ad un eventuale giudizio, ad esempio negativo, circa l'esistenza in capo alla persona interessata dei requisiti di affidabilità e buona condotta: se non lo fa, il provvedimento amministrativo potrà essere sottoposto a ricorso avanti il Tar competente.
Accoglimento del ricorso

Si tratta di una materia abbastanza delicata, ultimamente sviscerata dalla Prima Sezione del Tar Lombardia, con la sentenza n. 27/2020 pubblicata il 07.01.2020; una pronuncia di accoglimento della domanda proposta dal titolare della licenza di porto d'armi per difesa personale a tariffa ridotta quale guardia particolare giurata, dipendente di un Istituto di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il succo della pronuncia
In sintesi: in presenza di indagini penali a carico di una guardia giurata, l'Autorità prefettizia non può limitarsi a richiamare il fatto storico dell'esistenza di queste indagini e del titolo di reato astrattamente ipotizzato (nel caso esaminato dal Tar Lombardia si era trattato dell'ipotesi ex art. 609 bis e ter c.p.) essendo, al contrario, chiamata a rendere conto della reale incidenza delle condotte asseritamente poste in essere dalla persona e del loro grado di effettivo disvalore rispetto ai requisiti di affidabilità, che condizionano la possibilità di svolgere l'attività di guardia giurata.

In pratica
L'Amministrazione deve svolgere una rigorosa istruttoria e spiegare bene le ragioni che la inducono a ritenere che questa persona non sia in possesso dei necessari requisiti. Proprio considerando la specifica natura dell'attività di cui si parla.

Come sopra accennato, il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/ ... a-particolare-giurata.asp

Data invio: 10/2 7:46
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