Naviga in questo forum:   1 Utenti anonimi


 In fondo   Discussione precedente   Discussione successiva  Registrati per inviare messaggi



RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Allievo
Iscritto il:
22/3/2008 19:10
Da Mestre VE
Gruppo:
Utenti registrati
Messaggi : 125
Offline
Art.138.. secondo voi un Lavoratore con il contratto a tempo determinato, deve dare il preavviso al datore di lavoro o no? come interpretate voi l'art. 138


Art. 138 - Recesso
Ciascuna parte può recedere dal Contratto di lavoro:
- prima della scadenza del termine se il Contratto é a tempo determinato;
- dando regolare preavviso scritto nei termini stabiliti dal successivo art. 139
se il Contratto é a tempo indeterminato;
- senza preavviso se il Contratto é a tempo indeterminato e si verifichi una
causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto
di lavoro (vedi legge 604 del 15/07/1966).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, contenente
le indicazioni dei motivi.
Art.

Data invio: 11/7/2009 17:04
Crea PDF dal messaggio Stampa


Re: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Esperto
Iscritto il:
5/1/2009 13:25
Gruppo:
Utenti registrati
Messaggi : 505
Offline
beh il 138 dice gia tutto, se sei a contratto determinato puoi recedere dal contratto senza dare un preavviso come previsto dall'art 139....tuttavia penso sia buona educazione, salvo problemi particolari, di avvisare comunque il datore di lavoro delle proprie intenzioni, sia per evitare possibili problemi di gestioni all'interno dell'IVP (turnazioni e servizi), sia per arrivare ad un eventuale vantaggio comune...

Data invio: 11/7/2009 17:41
_________________
Citazione:
It's better to have a gun and not need it...than to need a gun and not have it..
Crea PDF dal messaggio Stampa


Re: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Allievo
Iscritto il:
22/3/2008 19:10
Da Mestre VE
Gruppo:
Utenti registrati
Messaggi : 125
Offline
Anch’io quando ho letto l’articolo, quello e stato il mio pensiero, ma il collega che ha lasciato il lavoro da un istituto, dopo aver avvisato che se ne andava con lettera scritta “tempo circa una settimana” si è visto in busta paga la voce mancato preavviso “con relativa trattenuta”, sentito un legale vertenze di un sindacato firmatario del ccnl, dopo aver letto l’art. ha detto, pur ammettendo che era scritto male l'art. in questione, che per legge bisogna dare il preavviso.

Data invio: 11/7/2009 20:41
Crea PDF dal messaggio Stampa


Re: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Guru
Iscritto il:
1/7/2008 15:33
Da Ceglie Mess. (Br) Torre Ann. (Na)
Gruppo:
Utenti registrati
Messaggi : 2103
Offline
63Ariete, se non sbaglio anchio, hai ragione.
Gaspare

Data invio: 13/7/2009 17:38
_________________
Gaspare
Crea PDF dal messaggio Stampa


Re: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Allievo
Iscritto il:
22/3/2008 19:10
Da Mestre VE
Gruppo:
Utenti registrati
Messaggi : 125
Offline
E si, altra sede sindacale mi ha confermato quell'articolo del CCNL è scritto male va contro la legge, ( a chi siamo in mano)

Data invio: 13/7/2009 18:46
Crea PDF dal messaggio Stampa



 Top   Discussione precedente   Discussione successiva

 Registrati per inviare messaggi



Invia la tua risposta?
Account*
Nome   Password    
Messaggio:*


Non puoi inviare messaggi.
Puoi vedere le discussioni.
Non puoi rispondere.
Non puoi modificare.
Non puoi cancellare.
Non puoi aggiungere sondaggi.
Non puoi votare.
Non puoi allegare files.
Non puoi inviare messaggi senza approvazione.

[Ricerca avanzata]


Pubblicita

Disclaimer

"Questo portale viene aggiornato senza alcuna periodicità e non rappresenta una testata giornalistica né un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62/2001. Gli autori non hanno alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite eventuali link o collegamenti posti all'interno del portale o del forum di discussione, o per i siti che forniscono link o collegamenti alle risorse qui contenute. Il semplice fatto che questo portale fornisca eventuali collegamenti a siti esterni non implica tacita approvazione dei contenuti dei siti stessi sulla cui qualità, affidabilità e grafica è declinata ogni responsabilità. Gli utenti sono i soli responsabili dei contenuti, contributi e commenti pubblicati; i moderatori si impegnano a rimuovere o oscurare i contenuti considerati falsi, lesivi di altrui dignità o diffamatori, ma data la natura interattiva degli strumenti utilizzati è impossibile operare un controllo in tempo reale di tutto il materiale pubblicati dagli utenti. Per segnalazioni o richieste di rimozione contenuti scrivere una mail all'indirizzo [email protected] con oggetto "Richiesta rimozione contenuti" "

Police Privacy di Guardieinformate