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SENTENZA TAR LIGURIA, UNA DENUNCIA PER FAVOREGGIAMENTO NON BASTA ALLA REVOCA DEL PORTO D'ARMI
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Tar Liguria, sezione seconda, sentenza 7 – 8 giugno 2007, n. 1069
Guardie giurate: revoca porto d’armi
Una denuncia per favoreggiamento non basta


Con sentenza del 7–8 giugno 2007, n. 1069, il Tar Liguria, sezione seconda, ha disposto che il Ministero dell’Interno non può revocare la nomina di una guardia giurata e vietargli il porto d’armi solo perché questa è stata denunciata per favoreggiamento personale.

Fatto e diritto
Una guardia particolare giurata (autorizzata al porto della pistola) aveva presentato ricorso contro gli Uffici Territoriali del Governo (UTG) del Ministero dell’Interno che, con apposito decreto, gli aveva revocato le precedenti autorizzazioni in seguito ad una denuncia per favoreggiamento personale.
Il tribunale ha accolto la domanda cautelare per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato con cui l’utg di Genova aveva revocato la nomina dell’interessato a guardia particolare giurata, inibendogli al contempo il porto dell’arma da fuoco.

La decisione del TAR
Il Tar ha accolto il ricorso della guardia giurata, pur non negando l’importanza della condotta irreprensibile che deve tenere colui che chiede di far parte di corpi che sono destinati professionalmente a rafforzare la tutela della pubblica incolumità e pur ponendo nella debita considerazione la rilevanza della cautela nel rilascio dell’assenso a far parte di tali formazioni. Il Tar, infatti, ha ribadito il principio per cui una inidoneità di una semplice denuncia non può formare un negativo convincimento sulla condotta della guardia particolare giurata.
Tale atto avrebbe potuto fondare la determinazione impugnata se la condotta posta a base della denuncia per il delitto indicato fosse stata valutata criticamente dall’amministrazione, in relazione alla sua fondatezza ed alla capacità di illustrare l’inidoneità del ricorrente a ricoprire la mansione di che si tratta.

Tar Liguria, sezione seconda, sentenza 7 – 8 giugno 2007, n. 1069
Il signor Enrico De Lorenzi espone di essere stato nominato guardia particolare giurata, ed in tale qualità di essere stato autorizzato al porto della pistola, e si duole del decreto 27.5.1997, n. 97/469 con cui l’utg di Genova ha revocato dette precedenti autorizzazioni. Per ciò l’interessato ha notificato l’atto 6.8.1997, depositato il 3.9.1997, con cui denuncia:
- violazione di legge, con riferimento agli artt. 10. 11 e 43 del tulps;
- eccesso di potere per illogicità manifesta;
- eccesso di potere per difetto di motivazione.
L’amministrazione statale resistente si è costituita in giudizio con atto 18.9.1997, con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione, ed ha depositato una memoria difensiva in tale data.
Con ordinanza 30.9.1997, n. 586 il tribunale ha accolto la domanda cautelare per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
È impugnato un atto con cui l’utg di Genova ha revocato la nomina dell’interessato a guardia particolare giurata, inibendogli al contempo il porto dell’arma da fuoco.
Va innanzitutto disattesa l’eccezione proposta dall’amministrazione, che ha chiesto dichiararsi irricevibile l’impugnazione; il collegio non condivide tale assunto, posto che la determinazione lesiva risulta essere stata notificata al ricorrente il 11.6.1997 (la correzione di tale data risulta approvata espressamente dall’agente notificatore Enzo Giglio), ed il ricorso risulta a sua volta notificato il 6.9.1997. Tenendo conto della sospensione dei termini feriali, consegue che l’impugnazione è stata tempestivamente notificata.
Nel merito si osserva che l’amministrazione ha motivato la determinazione lesiva con la pendenza di una denuncia presentata nei confronti del ricorrente per il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
Avverso tale giustificazione sono proposti i motivi rubricati, che il collegio ritiene di condividere secondo quanto segue.
Non è contestabile che debba tenere una condotta irreprensibile colui che chiede di far parte di corpi che sono destinati professionalmente a rafforzare la tutela della pubblica incolumità: la rilevanza della funzione descritta è tale per cui va osservata un’estrema cautela nel rilascio dell’assenso a far parte di tali formazioni.
Tuttavia il tribunale deve condividere le censure dedotte nella parte in cui denunciano l’inidoneità di una semplice denuncia a formare un negativo convincimento sulla condotta della guardia particolare giurata. Tale atto avrebbe potuto fondare la determinazione impugnata, se la condotta posta a base della denuncia per il delitto indicato fosse stata valutata criticamente dall’amministrazione, in relazione alla sua fondatezza ed alla capacità di illustrare l’inidoneità del ricorrente a ricoprire la mansione di che si tratta.
L’assenza di ogni riferimento a tale proposito nella motivazione comporta la dichiarazione di fondatezza delle censure in rubrica, con l’annullamento dell’atto di che si tratta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equamente in dispositivo, tenuto conto della natura della lite e della qualità delle parti.
PQM
Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione dell’interno al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre ad iva ed accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

CONSULENZALAVORO 2.7.07

Data invio: 7/7/2007 0:36
_________________
La differenza tra un genio e uno stupido è che il genio ha dei limiti.
Hodettotutto.....
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