SENTENZA TAR PIEMONTE, MONDIALPOL CONTRO ASL, SENT. N° 3151/2006
Publicato da ADMIN su 3/6/2007 (55 Letto)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 169/2005 proposto da I.V.N. Istituto di Vigilanza Notturna s.r.l., con sede in Quinto Vercellese (VC), S.S. Reg. Dossi, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Giacomo Gnutti, e di MONDIALPOL VERCELLI BIELLA s.r.l., con sede in Vigliano Biellese (BI), Via delle Fabbriche Nuove n.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Nicola Varacalli, in costituenda Associazione Temporanea di Imprese, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Gregorio Gitti e Simona Rostagno ed elettivamente domiciliate in Torino, corso Re Umberto n.77, presso lo studio della seconda,
contro
l’Azienda Sanitaria Locale n.11 di Vercelli, con sede in Vercelli, C.so Mario Abbiate n.21, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, dott. Luciano Scarabosio, rappresentata e difesa dal prof. avv. Carlo Emanuele Gallo ed elettivamente domiciliata in Torino, via Pietro Palmieri n.40, presso lo studio del medesimo;
e nei confronti di
MEK-POL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
per l’annullamento, previa tutela cautelare anche provvisoria ex art. 3 L. 205/00
– della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL prot. n. 2955 del 29 dicembre 2004, pubblicata in data 10 gennaio 2005, a mezzo della quale è stata confermata l’aggiudicazione definitiva alla Mek-Pol dell’appalto relativo al servizio di vigilanza e pronto intervento dei presidi dell’ASL n.11 relativamente al lotto 1 posto a gara;
- dei verbali ed atti della gara a licitazione privata indetta con deliberazione n. 2585 del 27 ottobre 2004, tutti ricevuti dalle odierne ricorrenti in data 13 gennaio 2005 a seguito di accesso agli atti, ed in particolare: il verbale di seduta pubblica 26 novembre 2004, con cui venivano valutate le offerte tecnica ed economica delle due concorrenti a veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria del lotto 1 alla Mek-Pol e del lotto 2 alle ricorrenti, con riserva di valutazione della congruità delle offerte; il verbale di seduta riservata della Commissione giudicatrice 26 novembre 2004 con cui venivano attribuiti punteggi relativi alle offerte tecniche; il verbale di seduta pubblica 17 dicembre 2004 con cui, a scioglimento della riserva formulata nella seduta 26 novembre 2004, veniva definitivamente aggiudicato alla Mek-Pol l’appalto relativo al servizio di vigilanza per il lotto 1 e veniva dichiarata deserta la gara relativa al servizio per il lotto 2 affidando l’aggiudicazione dell’appalto a successiva trattativa privata; il verbale di seduta riservata 17 dicembre 2004 con cui venivano ritenute esaurienti le giustificazioni rese dalla Mek-Pol in relazione alla congruità della propria offerta economica per il lotto 1, mentre venivano ritenute non sufficienti le giustificazioni presentate dalle odierne ricorrenti in relazione all’offerta economica da riferire al lotto 2;
– di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, per quanto ad oggi ignoto alla ricorrente, atti in relazione ai quali si formula sin d’ora riserva di motivi aggiunti;
nonché per la condanna
della resistente al risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente, dei danni patiti e patiendi dalle ricorrenti.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto il decreto del Presidente di questa Sezione n. 80 del 31 gennaio 2005;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli e la relativa produzione documentale;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n.108 del 10 febbraio 2005;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa e le produzioni documentali delle parti;
Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2006 il Referendario Ivo Correale;
Uditi l’avv. S. Rostagno, per la società ricorrente, e l’avv. C.E.Gallo, per l’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli n. 2585 del 27 ottobre 2004 era indetta una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna e pronto intervento da effettuarsi presso i vari presidi dell’Azienda.
In esecuzione di tale delibera, il Responsabile della Struttura Complessa Provveditorato Economato dell’ASL n. 11 provvedeva ad invitare sei imprese, precisando che l’aggiudicazione della gara, esperita con la forma della licitazione privata con le modalità e procedure di cui all’art. 23, lett. b), d.lgs. n. 157/95, sarebbe stata disposta avvalendosi di una Commissione tecnica all’uopo nominata e secondo le modalità ed i parametri indicati nell’art.4 del Capitolato Speciale allegato a tale lettera invito.
Nello specifico, il Capitolato Speciale precisava che l’oggetto del servizio era suddiviso in due lotti, il primo relativo a presidi situati nei comuni della provincia di Vercelli, il secondo relativo ad un presidio situato nel comune di Coggiola, in provincia di Biella. Il servizio avrebbe avuto durata triennale, per un importo complessivo annuo pari a euro 150.000,00.
In relazione ai parametri di aggiudicazione, il medesimo Capitolato specificava che sarebbe stato attribuito un punteggio massimo di 80, riguardo al prezzo offerto al valore più basso, con attribuzione di punteggi minori in proporzione e secondo una determinata formula ivi indicata.
Sarebbe poi stato attribuito un punteggio massimo di 20 riguardo alle capacità tecniche, suddiviso secondo cinque sottoparametri lasciati alla successiva valutazione discrezionale da parte della Commissione tecnica.
Tale Commissione si riuniva in prima seduta il 26 novembre 2004, ove verificava che erano state invitate sei ditte ed avevano presentato offerta due, quali la Mek-Pol s.p.a. e l’A.T.I. composta dalla I.V.N.Istituto Vigilanza Notturna s.r.l. e MondialPol Vercelli Biella s.r.l.
Ammessi alla gara tali soggetti, il Presidente sospendeva la seduta pubblica per consentire alla Commissione Tecnica la valutazione dei documenti attestanti la capacità tecnica delle partecipanti.
Alla ripresa della seduta, il Presidente richiedeva un’integrazione dell’offerta tecnica presentata dall’A.T.I. sopra indicata “…poiché non appare esaustiva l’elencazione del personale in organico e degli automezzi, in possesso all’Istituto, messi a disposizione per svolgere il servizio oggetto di gara”. Il Presidente specificava pure, ai rappresentanti dell’A.T.I. che contestavano tale decisione, “…che quanto richiesto è finalizzato all’esatta individuazione del personale e dei mezzi destinati al servizio di vigilanza oggetto dell’appalto”.
Un rappresentante dell’A.T.I., dopo contraddittorio, riformulava l’offerta, riprecisando il numero del personale e dei mezzi indicati.
Riunitasi nuovamente la Commissione, erano attribuiti punti 17 alla Mek-Pol s.p.a. e punti 20 all’A.T.I., in relazione al parametro legato alla capacità tecnica.
Il Presidente, in proposito, dichiarava che “…l’identico punteggio attribuito ad ambedue le Imprese con riguardo al personale messo a disposizione per il servizio, è motivato dall’analogo grado di congruità ed adeguatezza alle necessità del servizio in esame, seppure in presenza di difformità numerica”.
Previa lettura pubblica - su richiesta del rappresentante dell’A.T.I. - del personale e dei mezzi indicati dalla Mek-Pol, erano poi aperte le buste contenenti l’offerta economica per i due lotti.
Dal totale dei punti attribuiti, risultavano, per il lotto 1, punti 97 alla Mek-Pol e 95,28 all’A.T.I.; per il lotto 2, punti 23,19 alla Mek-Pol e 100 all’A.T.I., con conseguente aggiudicazione provvisoria del lotto 1 alla Mek-Pol e del lotto 2 all’A.T.I.
Poiché i rappresentanti dell’A.T.I. avevano contestato già in tale seduta l’esito della gara e in seguito a corrispondenza intercorsa con le imprese partecipanti, previa richiesta di giustificazioni in relazione a ritenuta anomalia di entrambe le offerte, ed invio delle stesse da parte delle partecipanti, nella seduta del 17 dicembre 2004 il Presidente della Commissione, previa valutazione in seduta riservata collegiale, confermava l’aggiudicazione del lotto 1, ritenendo esaurienti le giustificazioni addotte dalla Mek-Pol s.p.a., e dichiarava deserta la gara relativa al lotto 2, non ritenendo invece esaurienti le giustificazioni dell’A.T.I. e riservando l’affidamento del lotto a successiva trattativa privata.
Infine, il Direttore Generale dell’ASL n. 11 di Vercelli, con deliberazione n. 2955 del 29 dicembre 2004, recepiva gli atti di gara e confermava l’aggiudicazione del lotto 1 alla Mek-Pol s.p.a., rinviando l’aggiudicazione del lotto 2 a trattativa privata da attivarsi nel mese di gennaio 2005.
Entrambe le società costituenti l’A.T.I., con ricorso avanti a questo Tribunale, chiedevano l’annullamento, previe misure cautelari, anche interinali, di tale deliberazione e degli atti presupposti, lamentando:
1) Violazione della lex specialis di gara; violazione dei principi di buona amministrazione e trasparenza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità; ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento. Connessi profili di violazione di legge e di eccesso di potere per carenza di motivazione e carenze istruttorie.
La società ricorrenti evidenziavano che alla controinteressata era stato assegnato un punteggio abnorme in relazione ai parametri “elenco personale in organico e parco automezzi in possesso”, “personale messo a disposizione”, “numero automezzi messi a disposizione”.
Se il punteggio massimo era attribuibile alla ditta che aveva presentato i dati tecnici superiori in termini assoluti, era giocoforza graduare il punteggio delle altre concorrenti proporzionalmente. Altrimenti il punteggio numerico previsto nel Capitolato Speciale non avrebbe avuto senso, avendo la funzione di riportare, in un quadro assolutamente oggettivo, un’unica ed incontestabile unità di misura.
Dall’esame dei prospetti elaborati dalla Commissione e secondo la corretta interpretazione della modalità di attribuzione previste dalla “lex specialis”, le società ricorrenti ritenevano che la ritenuta corretta attribuzione dei punteggi per il lotto 1 avrebbe portato all’A.T.I. da loro composta punti 20/20 e alla Mek-Pol punti 8,23/20.
Priva di pregio era poi, secondo la prospettazione ricorrente, la motivazione della Commissione di gara che aveva affermato di aver ritenuto conformi i dati offerti dalla Mek-Pol con le effettive esigenze del servizio oggetto di gara, in presenza dei su ricordati parametri oggettivi di attribuzione del punteggio.
Dalla lettura del verbale della seduta riservata del 17 dicembre 2004, le società ricorrenti rilevavano, inoltre, che in relazione all’elenco personale e parco automezzi non era consentita una valutazione comparativa sull’adeguatezza della struttura organizzativa, invece effettuata dalla Commissione. Né erano indicati i criteri presi a riferimento della Commissione per disquisire in ordine alla adeguatezza della struttura organizzativa rilevata.
Analogamente le società ricorrenti concludevano per il parametro legato a “guardie e automezzi” messi a disposizione.
2) Violazione della lex specialis di gara; violazione dei principi di buona amministrazione e trasparenza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento. Connessi profili di violazione di legge e di eccesso di potere per carenza di motivazione e carenze istruttorie.
Le società ricorrenti censuravano anche la valutazione dell’offerta economica relativa al lotto 1 presentata dalla Mek-Pol s.p.a. in relazione al riferimento al servizio “ispezioni”, la cui valutazione non poteva che essere fondata sul parametro della durata minima della singola ispezione.
In proposito, nelle sue giustificazioni, la Mek-Pol s.p.a. aveva dichiarato di considerare un’ispezione della durata di un minuto ma dall’analisi dell’offerta economica emergeva che la stessa aveva offerto ispezioni della durata di un solo mezzo minuto.
La Commissione di gara non aveva quindi approfondito e verificato in sede istruttoria la reale portata dell’offerta della controintressata, che era andata anche al di sotto dei minimi tariffari prefettizi vigenti.
Ciò era tanto vero che il valore offerto dalla Mek-Pol s.p.a. in relazione al lotto 2, valutato con i medesimi parametri, portava a ritenere ispezioni della durata di oltre dieci minuti ciascuna.
L’unica offerta regolare e congrua era dunque quella dell’ATI composta dalle società ricorrenti e meritava l’aggiudicazione della gara.
Con il decreto presidenziale indicato in epigrafe era rigettata la domanda di concessione di provvedimenti cautelari interinali.
Si costituiva in giudizio l’Azienda sanitaria Locale n. 11 di Vercelli, rilevando l’infondatezza del ricorso.
Con l’ordinanza cautelare indicata in epigrafe, questa sezione rigettava la domanda cautelare.
In prossimità dell’udienza pubblica, le parti costituite depositavano memorie a sostegno delle proprie tesi difensive.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In data è stato pubblicato il dispositivo della presente sentenza.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo, le società ricorrenti contestano, in primo luogo, l'attribuzione del punteggio riconosciuto all’aggiudicataria per l'offerta tecnica, in relazione ai tre parametri "elenco personale in organico e parco automezzi in possesso", "personale messo a disposizione" e "numero automezzi messi a disposizione", previsti dall'art. 5, lett.B), del Capitolato Speciale di gara che prevedevano, rispettivamente, max punti 3, max punti5, max punti 5.
Sostengono, dunque, le società ricorrenti che la sua offerta, che presentava dati tecnici oggettivamente superiori, doveva ottenere il massimo punteggio e quella della concorrente doveva vedersi attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore in relazione ai minori parametri di riferimento. Opinando altrimenti, la previsione di un punteggio numerico non avrebbe avuto senso dato che la legge di gara intendeva privilegiare parametri oggettivi, come evidenziato nel metodo di attribuzione del punteggio per l’offerta economica
In merito, il Collegio rileva, quindi, che la censura così predisposta risulta, evidentemente, fondata sulla lettura della legge di gara e su una sua eventuale scorretta applicazione.
Esaminando il Capitolato Speciale, però, il Collegio rileva che la specifica modalità di attribuzione del punteggio come richiamata dalle società ricorrenti è esplicitamente considerata unicamente in relazione all'offerta economica.
Infatti, leggendo quanto previsto dall'art. 5, lett. A), del Capitolato Speciale, in relazione all'attribuzione di punteggio per il prezzo offerto, si rileva: "Il punteggio massimo, punti 80, sarà attribuito all’offerta che risulterà più bassa tra quelle presentate. A quelle con prezzo superiore sarà attribuito un minor punteggio determinato dal confronto proporzionale con l'offerta più bassa suddetta in base alla seguente formula: Punteggio offerta in esame=80 X milioni offerta: offerta in esame".
Analoga disposizione non si rinviene, però, in relazione all'attribuzione del punteggio proprio delle capacità tecniche, di cui all'art. 5, lett.B), del Capitolato Speciale.
Infatti, leggendo tale norma, si rileva unicamente che viene riconosciuto un ampio potere discrezionale alla commissione aggiudicatrice in relazione all’attribuzione di punteggi, già delineati nel solo massimo attribuibile, riconducibili ai singoli “sottoparametri” componenti l'offerta tecnica, quali, tra altri, quelli richiamati dalle società ricorrenti.
Il Collegio, al contrario di quanto è previsto per l'offerta economica, non riscontra analoga disposizione della legge di gara - per altro neanche impugnata nella presente sede sotto tale profilo - che preveda, anche per l’offerta tecnica, l'attribuzione del massimo punteggio all’offerta migliore e l'attribuzione di punteggi proporzionalmente inferiori, secondo una predeterminata formula, alle altre offerte.
Il Collegio, quindi, come correttamente osservato anche nelle sue difese dall'Azienda Sanitaria Locale resistente, riscontra che la legge di gara era chiara nell'individuare una attribuzione "oggettiva" del punteggio in relazione alla sola offerta economica mentre riconosceva un potere discrezionale alla commissione aggiudicatrice di valutazione del punteggio relativo alla offerta tecnica, secondo dei "sotto parametri" predeterminati solo nel massimo all'interno del punteggio attribuibile di 20.
In assenza di specifiche disposizioni sul punto nella legge di gara, non si ritiene condivisibile l'impostazione delle società ricorrenti secondo la quale il metodo di attribuzione del punteggio per l'offerta economica doveva automaticamente estendersi anche a quello relativo alle capacità tecniche riscontrate.
Riconosciuta tale ampia discrezionalità alla Commissione aggiudicatrice, ne consegue che la sua valutazione può essere censurata nella presente sede unicamente sotto i profili legati ad eventuale illogicità manifesta, contraddittorietà, erroneità in fatto.
Ebbene, non si rileva che la Commissione in questione sia incorsa in tali vizi, tenuto conto che non appare priva di logica l'affermazione, rilevabile anche dagli atti di gara, secondo la quale i parametri qualitativi considerati non erano legati esclusivamente all'elevato numero di mezzi e personale offerto - in quell'ottica "oggettiva" pretesa dalle società ricorrenti ma non richiamata nella legge di gara - ma in relazione ad un elemento qualitativo legato esclusivamente, in concreto, al servizio offerto.
Tale conclusione si evince anche dalla stessa lettura del Capitolato Speciale, laddove al ricordato art. 5, lett.B), è indicato che il "La commissione aggiudicatrice, sulla base della valutazione degli elementi risultanti dalla documentazione acquisita in merito, assegnerà a ciascuna ditta un punteggio "qualità".
È evidente, osserva il Collegio, che la legge di gara attribuiva una valutazione ampiamente discrezionale alla Commissione aggiudicatrice in ordine ai parametri qualitativi legati alla concreta espletazione del servizio ed alle effettive necessità, per cui non appare illogica, contraddittoria o erronea in fatto l'affermazione del Presidente di gara nella seduta del 26 novembre 2004, chiarificatrice del metodo di attribuzione del punteggio relativo alle capacità tecniche, secondo il quale: "...l'identico punteggio attribuito ad ambedue le Imprese con riguardo al personale messo a disposizione del servizio è motivato dall'analogo grado di congruità ed adeguatezza alle necessità del servizio in esame, seppure in presenza di una difformità numerica.".
Concludendo diversamente e seguendo la tesi proposta dalle società ricorrenti, ove si ritenesse sempre attribuibile il massimo punteggio alla partecipante in grado di dimostrare una struttura aziendale di massime dimensioni e superiore a quella di tutte le altri partecipanti, si andrebbe a premiare esclusivamente la struttura aziendale, oggettivamente considerata, e non le caratteristiche proprie dell'offerta, confondendo in tal modo la capacità tecnica, legata all'elemento oggettivo, dal c.d. "merito tecnico", legato invece alle caratteristiche peculiari dell'offerta in relazione all’oggetto di gara, secondo la chiara distinzione introdotta anche dalle legislatore negli artt. 14 e 23, 1 comma, lett. b), d.lgs. n. 157/1995 applicabile all'epoca della gara in questione.
Prendendo in esame, poi, i singoli punteggi attribuiti, si osserva che in relazione al parametro "elenco personale in organico e automezzi in possesso", l'ATI ricorrente ha ottenuto tre punti e la società aggiudicataria due, riconoscendosi così la maggiore capacità tecnica della prima ma anche la congruità dell'offerta della seconda in relazione al concreto espletamento del servizio. Così pure deve osservarsi in relazione ai parametri cui alla ricordata norma del capitolato speciale di gara, che prevedeva la valutazione del "numero personale in organico messo a disposizione per svolgere il Servizio" e del "numero automezzi in possesso messo a disposizione per svolgere il Servizio" .
Come si nota agevolmente, inoltre, i parametri in questione specificano esplicitamente che la valutazione doveva effettuarsi "...per svolgere il Servizio", con ciò confermando che la valutazione da parte della Commissione aggiudicatrice non poteva prescindere dell'effettiva necessità richiesta dallo specifico servizio oggetto di gara.
Ne consegue che la parità di punti attribuiti alle due partecipanti in relazione a tali due ultimi parametri non appare illogica nella misura pretesa dalle società ricorrenti, proprio perché la commissione di gara ha operato la valutazione richiesta dal Capitolato speciale legata all'effettiva necessità di valutare gli strumenti idonei offerti per un efficace svolgimento del servizio, senza spreco di risorse.
Premesso ciò, è del tutto irrilevante, quindi, il conteggio dei punteggio effettivamente ritenuto attribuibile secondo l'opinione delle società ricorrenti, perché legato ad una interpretazione della legge di gara non condivisibile.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in relazione alla ritenuta illegittimità della valutazione dell'offerta economica dell'aggiudicataria.
Sostengono le società ricorrenti che da un'esatta valutazione della cifra offerta in relazione ai giorni di ispezione risulterebbe una durata media di mezzo minuto ad ispezione, laddove, nelle proprie giustificazioni, la ditta aggiudicataria aveva dichiarato di aver considerato quale limite minimo indispensabile una durata di un minuto.
La Commissione aggiudicatrice, quindi, non avrebbe approfondito e valutato correttamente in sede istruttoria le giustificazioni pervenute da parte della Mek-Pol e non avrebbe considerato che l'offerta migliore era quella proveniente dalle società ricorrenti che prevedevano ispezioni della durata di due minuti, secondo quanto anche maturato nella precedente esperienza di gestione del servizio.
Il Collegio rileva che anche in relazione a tale doglianza, è necessario esaminare quanto previsto nella legge di gara ed, in particolare, dal Capitolato Speciale.
Questo, come anche osservato nelle difese dell'Azienda resistente, nella "Parte tecnica" non prevedeva una durata minima predefinita delle singole ispezioni ma si limitava ad indicare i giorni e le ore di effettuazione.
Era quindi compito della commissione aggiudicatrice valutare il prezzo offerto in relazione al servizio concretamente proposto per i singoli presidi, tenendo conto che ciascuno offerente poteva proporre un prezzo non collegato a parametri diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri della legge di gara.
Premesso ciò, il Collegio rileva che comunque la Commissione aggiudicatrice aveva chiesto chiarimenti in ordine all'entità dell'offerta e tali chiarimenti erano stati indicati dalla Mek-Pol. La conseguente valutazione discrezionale ad opera dela Commissione, quindi, sfugge nuovamente alle censure possibili nella presente sede di irragionevolezza, contraddittorietà o erroneità in fatto.
L'offerta proveniente dalla aggiudicataria, infatti, considera una media su tutto servizio e, d'altro canto, nessuna disposizione della legge di gara - come detto - imponeva il calcolo di una durata media di un minuto.
Ne consegue che era facoltà discrezionale della Commissione di gara valutare l'effettiva portata dell'offerta economica, in relazione all'espletamento concreto del servizio, nè le società ricorrenti hanno fornito elementi di prova, se non il generico richiamo ad una precedente gestione del servizio, idonei a dimostrare che la durata minima ed inderogabile di ogni singolo ispezione non poteva scendere al di sotto del minuto per fornire un servizio adeguato.
Tale valutazione discrezionale, evidentemente, era compito della Commissione, che ha ritenuto congrua l'offerta economica della Mek-Pol, concretamente considerata nel suo insieme, e tenuto conto tale ditta nelle sue giustificazioni aveva chiarito che: "...c) relativamente al servizio di ispezione da eseguirsi come da Voi richiesto nel citato Capitolato Speciale - Parte Tecnica, ai fini della gara sono stati considerati, per lo svolgimento del servizio richiesto, esclusivamente i tempi tecnici strettamente indispensabili per l'effettuazione del servizio stesso, non comprendendo i tempi morti connessi all'esecuzione (trasferimenti spostamenti delle nostre Guardie). Questo anche in funzione del fatto che, nel Capitolato Speciale - Parte Tecnica, non è specificato un tempo minimo di riferimento per ogni ispezione, così come non viene richiesto il sopralluogo dei vari obiettivi vigilati, e che la struttura operativa della nostra organizzazione, ci permette di annullare detti tempi morti. Per quanto riguarda la tariffa, Vi è stata applicata la tariffa di € 0,49 al minuto, prevista dalle tariffe di legalità sopra citate, per un tempo tecnico di esecuzione di un minuto. Tale tariffa porta ad un canone annuo di € 1.877,93".
Ebbene, leggendo il Capitolato speciale si evince che le affermazioni dell'aggiudicataria corrispondono al vero, laddove, come detto, non viene indicato un tempo minimo di durata dell'ispezione né viene imposto il sopralluogo completo di tutti i presidi.
Il riferimento alla durata di un minuto, poi, è evidentemente legato alle modalità di classificazione da parte delle tariffe di legalità ma non implica un impegno della ditta offerente, proprio in relazione a quanto detto per esplicito nelle richiamate giustificazioni, a fornire ispezioni della durata non inferiore al minuto.
Infine, non si ritiene che possa avere alcun valore ai fini dell'accoglimento del ricorso, il richiamo al valore indicato dalla medesima aggiudicataria per il lotto 2 - tra l'altro neanche aggiudicatole - data la differenza dell'oggetto del servizio relativo a presidio posto in diversa provincia.
L’infondatezza della domanda di annullamento comporta analoga conclusione anche per la collegata domanda risarcitoria.
Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 27 aprile 2006 con la partecipazione dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario, estensore
Giorgio Manca Referendario
Il Presidente L’Estensore
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi
di legge 1 SETTEMBRE 2006
Il Direttore Segreteria II Sezione
Sent. n. 3151 Anno 2006 R.g. n. 169 Anno 2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 169/2005 proposto da I.V.N. Istituto di Vigilanza Notturna s.r.l., con sede in Quinto Vercellese (VC), S.S. Reg. Dossi, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Giacomo Gnutti, e di MONDIALPOL VERCELLI BIELLA s.r.l., con sede in Vigliano Biellese (BI), Via delle Fabbriche Nuove n.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Nicola Varacalli, in costituenda Associazione Temporanea di Imprese, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Gregorio Gitti e Simona Rostagno ed elettivamente domiciliate in Torino, corso Re Umberto n.77, presso lo studio della seconda,
contro
l’Azienda Sanitaria Locale n.11 di Vercelli, con sede in Vercelli, C.so Mario Abbiate n.21, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, dott. Luciano Scarabosio, rappresentata e difesa dal prof. avv. Carlo Emanuele Gallo ed elettivamente domiciliata in Torino, via Pietro Palmieri n.40, presso lo studio del medesimo;
e nei confronti di
MEK-POL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
per l’annullamento, previa tutela cautelare anche provvisoria ex art. 3 L. 205/00
– della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL prot. n. 2955 del 29 dicembre 2004, pubblicata in data 10 gennaio 2005, a mezzo della quale è stata confermata l’aggiudicazione definitiva alla Mek-Pol dell’appalto relativo al servizio di vigilanza e pronto intervento dei presidi dell’ASL n.11 relativamente al lotto 1 posto a gara;
- dei verbali ed atti della gara a licitazione privata indetta con deliberazione n. 2585 del 27 ottobre 2004, tutti ricevuti dalle odierne ricorrenti in data 13 gennaio 2005 a seguito di accesso agli atti, ed in particolare: il verbale di seduta pubblica 26 novembre 2004, con cui venivano valutate le offerte tecnica ed economica delle due concorrenti a veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria del lotto 1 alla Mek-Pol e del lotto 2 alle ricorrenti, con riserva di valutazione della congruità delle offerte; il verbale di seduta riservata della Commissione giudicatrice 26 novembre 2004 con cui venivano attribuiti punteggi relativi alle offerte tecniche; il verbale di seduta pubblica 17 dicembre 2004 con cui, a scioglimento della riserva formulata nella seduta 26 novembre 2004, veniva definitivamente aggiudicato alla Mek-Pol l’appalto relativo al servizio di vigilanza per il lotto 1 e veniva dichiarata deserta la gara relativa al servizio per il lotto 2 affidando l’aggiudicazione dell’appalto a successiva trattativa privata; il verbale di seduta riservata 17 dicembre 2004 con cui venivano ritenute esaurienti le giustificazioni rese dalla Mek-Pol in relazione alla congruità della propria offerta economica per il lotto 1, mentre venivano ritenute non sufficienti le giustificazioni presentate dalle odierne ricorrenti in relazione all’offerta economica da riferire al lotto 2;
– di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, per quanto ad oggi ignoto alla ricorrente, atti in relazione ai quali si formula sin d’ora riserva di motivi aggiunti;
nonché per la condanna
della resistente al risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente, dei danni patiti e patiendi dalle ricorrenti.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto il decreto del Presidente di questa Sezione n. 80 del 31 gennaio 2005;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli e la relativa produzione documentale;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n.108 del 10 febbraio 2005;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa e le produzioni documentali delle parti;
Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2006 il Referendario Ivo Correale;
Uditi l’avv. S. Rostagno, per la società ricorrente, e l’avv. C.E.Gallo, per l’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli n. 2585 del 27 ottobre 2004 era indetta una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna e pronto intervento da effettuarsi presso i vari presidi dell’Azienda.
In esecuzione di tale delibera, il Responsabile della Struttura Complessa Provveditorato Economato dell’ASL n. 11 provvedeva ad invitare sei imprese, precisando che l’aggiudicazione della gara, esperita con la forma della licitazione privata con le modalità e procedure di cui all’art. 23, lett. b), d.lgs. n. 157/95, sarebbe stata disposta avvalendosi di una Commissione tecnica all’uopo nominata e secondo le modalità ed i parametri indicati nell’art.4 del Capitolato Speciale allegato a tale lettera invito.
Nello specifico, il Capitolato Speciale precisava che l’oggetto del servizio era suddiviso in due lotti, il primo relativo a presidi situati nei comuni della provincia di Vercelli, il secondo relativo ad un presidio situato nel comune di Coggiola, in provincia di Biella. Il servizio avrebbe avuto durata triennale, per un importo complessivo annuo pari a euro 150.000,00.
In relazione ai parametri di aggiudicazione, il medesimo Capitolato specificava che sarebbe stato attribuito un punteggio massimo di 80, riguardo al prezzo offerto al valore più basso, con attribuzione di punteggi minori in proporzione e secondo una determinata formula ivi indicata.
Sarebbe poi stato attribuito un punteggio massimo di 20 riguardo alle capacità tecniche, suddiviso secondo cinque sottoparametri lasciati alla successiva valutazione discrezionale da parte della Commissione tecnica.
Tale Commissione si riuniva in prima seduta il 26 novembre 2004, ove verificava che erano state invitate sei ditte ed avevano presentato offerta due, quali la Mek-Pol s.p.a. e l’A.T.I. composta dalla I.V.N.Istituto Vigilanza Notturna s.r.l. e MondialPol Vercelli Biella s.r.l.
Ammessi alla gara tali soggetti, il Presidente sospendeva la seduta pubblica per consentire alla Commissione Tecnica la valutazione dei documenti attestanti la capacità tecnica delle partecipanti.
Alla ripresa della seduta, il Presidente richiedeva un’integrazione dell’offerta tecnica presentata dall’A.T.I. sopra indicata “…poiché non appare esaustiva l’elencazione del personale in organico e degli automezzi, in possesso all’Istituto, messi a disposizione per svolgere il servizio oggetto di gara”. Il Presidente specificava pure, ai rappresentanti dell’A.T.I. che contestavano tale decisione, “…che quanto richiesto è finalizzato all’esatta individuazione del personale e dei mezzi destinati al servizio di vigilanza oggetto dell’appalto”.
Un rappresentante dell’A.T.I., dopo contraddittorio, riformulava l’offerta, riprecisando il numero del personale e dei mezzi indicati.
Riunitasi nuovamente la Commissione, erano attribuiti punti 17 alla Mek-Pol s.p.a. e punti 20 all’A.T.I., in relazione al parametro legato alla capacità tecnica.
Il Presidente, in proposito, dichiarava che “…l’identico punteggio attribuito ad ambedue le Imprese con riguardo al personale messo a disposizione per il servizio, è motivato dall’analogo grado di congruità ed adeguatezza alle necessità del servizio in esame, seppure in presenza di difformità numerica”.
Previa lettura pubblica - su richiesta del rappresentante dell’A.T.I. - del personale e dei mezzi indicati dalla Mek-Pol, erano poi aperte le buste contenenti l’offerta economica per i due lotti.
Dal totale dei punti attribuiti, risultavano, per il lotto 1, punti 97 alla Mek-Pol e 95,28 all’A.T.I.; per il lotto 2, punti 23,19 alla Mek-Pol e 100 all’A.T.I., con conseguente aggiudicazione provvisoria del lotto 1 alla Mek-Pol e del lotto 2 all’A.T.I.
Poiché i rappresentanti dell’A.T.I. avevano contestato già in tale seduta l’esito della gara e in seguito a corrispondenza intercorsa con le imprese partecipanti, previa richiesta di giustificazioni in relazione a ritenuta anomalia di entrambe le offerte, ed invio delle stesse da parte delle partecipanti, nella seduta del 17 dicembre 2004 il Presidente della Commissione, previa valutazione in seduta riservata collegiale, confermava l’aggiudicazione del lotto 1, ritenendo esaurienti le giustificazioni addotte dalla Mek-Pol s.p.a., e dichiarava deserta la gara relativa al lotto 2, non ritenendo invece esaurienti le giustificazioni dell’A.T.I. e riservando l’affidamento del lotto a successiva trattativa privata.
Infine, il Direttore Generale dell’ASL n. 11 di Vercelli, con deliberazione n. 2955 del 29 dicembre 2004, recepiva gli atti di gara e confermava l’aggiudicazione del lotto 1 alla Mek-Pol s.p.a., rinviando l’aggiudicazione del lotto 2 a trattativa privata da attivarsi nel mese di gennaio 2005.
Entrambe le società costituenti l’A.T.I., con ricorso avanti a questo Tribunale, chiedevano l’annullamento, previe misure cautelari, anche interinali, di tale deliberazione e degli atti presupposti, lamentando:
1) Violazione della lex specialis di gara; violazione dei principi di buona amministrazione e trasparenza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità; ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento. Connessi profili di violazione di legge e di eccesso di potere per carenza di motivazione e carenze istruttorie.
La società ricorrenti evidenziavano che alla controinteressata era stato assegnato un punteggio abnorme in relazione ai parametri “elenco personale in organico e parco automezzi in possesso”, “personale messo a disposizione”, “numero automezzi messi a disposizione”.
Se il punteggio massimo era attribuibile alla ditta che aveva presentato i dati tecnici superiori in termini assoluti, era giocoforza graduare il punteggio delle altre concorrenti proporzionalmente. Altrimenti il punteggio numerico previsto nel Capitolato Speciale non avrebbe avuto senso, avendo la funzione di riportare, in un quadro assolutamente oggettivo, un’unica ed incontestabile unità di misura.
Dall’esame dei prospetti elaborati dalla Commissione e secondo la corretta interpretazione della modalità di attribuzione previste dalla “lex specialis”, le società ricorrenti ritenevano che la ritenuta corretta attribuzione dei punteggi per il lotto 1 avrebbe portato all’A.T.I. da loro composta punti 20/20 e alla Mek-Pol punti 8,23/20.
Priva di pregio era poi, secondo la prospettazione ricorrente, la motivazione della Commissione di gara che aveva affermato di aver ritenuto conformi i dati offerti dalla Mek-Pol con le effettive esigenze del servizio oggetto di gara, in presenza dei su ricordati parametri oggettivi di attribuzione del punteggio.
Dalla lettura del verbale della seduta riservata del 17 dicembre 2004, le società ricorrenti rilevavano, inoltre, che in relazione all’elenco personale e parco automezzi non era consentita una valutazione comparativa sull’adeguatezza della struttura organizzativa, invece effettuata dalla Commissione. Né erano indicati i criteri presi a riferimento della Commissione per disquisire in ordine alla adeguatezza della struttura organizzativa rilevata.
Analogamente le società ricorrenti concludevano per il parametro legato a “guardie e automezzi” messi a disposizione.
2) Violazione della lex specialis di gara; violazione dei principi di buona amministrazione e trasparenza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento. Connessi profili di violazione di legge e di eccesso di potere per carenza di motivazione e carenze istruttorie.
Le società ricorrenti censuravano anche la valutazione dell’offerta economica relativa al lotto 1 presentata dalla Mek-Pol s.p.a. in relazione al riferimento al servizio “ispezioni”, la cui valutazione non poteva che essere fondata sul parametro della durata minima della singola ispezione.
In proposito, nelle sue giustificazioni, la Mek-Pol s.p.a. aveva dichiarato di considerare un’ispezione della durata di un minuto ma dall’analisi dell’offerta economica emergeva che la stessa aveva offerto ispezioni della durata di un solo mezzo minuto.
La Commissione di gara non aveva quindi approfondito e verificato in sede istruttoria la reale portata dell’offerta della controintressata, che era andata anche al di sotto dei minimi tariffari prefettizi vigenti.
Ciò era tanto vero che il valore offerto dalla Mek-Pol s.p.a. in relazione al lotto 2, valutato con i medesimi parametri, portava a ritenere ispezioni della durata di oltre dieci minuti ciascuna.
L’unica offerta regolare e congrua era dunque quella dell’ATI composta dalle società ricorrenti e meritava l’aggiudicazione della gara.
Con il decreto presidenziale indicato in epigrafe era rigettata la domanda di concessione di provvedimenti cautelari interinali.
Si costituiva in giudizio l’Azienda sanitaria Locale n. 11 di Vercelli, rilevando l’infondatezza del ricorso.
Con l’ordinanza cautelare indicata in epigrafe, questa sezione rigettava la domanda cautelare.
In prossimità dell’udienza pubblica, le parti costituite depositavano memorie a sostegno delle proprie tesi difensive.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In data è stato pubblicato il dispositivo della presente sentenza.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo, le società ricorrenti contestano, in primo luogo, l'attribuzione del punteggio riconosciuto all’aggiudicataria per l'offerta tecnica, in relazione ai tre parametri "elenco personale in organico e parco automezzi in possesso", "personale messo a disposizione" e "numero automezzi messi a disposizione", previsti dall'art. 5, lett.B), del Capitolato Speciale di gara che prevedevano, rispettivamente, max punti 3, max punti5, max punti 5.
Sostengono, dunque, le società ricorrenti che la sua offerta, che presentava dati tecnici oggettivamente superiori, doveva ottenere il massimo punteggio e quella della concorrente doveva vedersi attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore in relazione ai minori parametri di riferimento. Opinando altrimenti, la previsione di un punteggio numerico non avrebbe avuto senso dato che la legge di gara intendeva privilegiare parametri oggettivi, come evidenziato nel metodo di attribuzione del punteggio per l’offerta economica
In merito, il Collegio rileva, quindi, che la censura così predisposta risulta, evidentemente, fondata sulla lettura della legge di gara e su una sua eventuale scorretta applicazione.
Esaminando il Capitolato Speciale, però, il Collegio rileva che la specifica modalità di attribuzione del punteggio come richiamata dalle società ricorrenti è esplicitamente considerata unicamente in relazione all'offerta economica.
Infatti, leggendo quanto previsto dall'art. 5, lett. A), del Capitolato Speciale, in relazione all'attribuzione di punteggio per il prezzo offerto, si rileva: "Il punteggio massimo, punti 80, sarà attribuito all’offerta che risulterà più bassa tra quelle presentate. A quelle con prezzo superiore sarà attribuito un minor punteggio determinato dal confronto proporzionale con l'offerta più bassa suddetta in base alla seguente formula: Punteggio offerta in esame=80 X milioni offerta: offerta in esame".
Analoga disposizione non si rinviene, però, in relazione all'attribuzione del punteggio proprio delle capacità tecniche, di cui all'art. 5, lett.B), del Capitolato Speciale.
Infatti, leggendo tale norma, si rileva unicamente che viene riconosciuto un ampio potere discrezionale alla commissione aggiudicatrice in relazione all’attribuzione di punteggi, già delineati nel solo massimo attribuibile, riconducibili ai singoli “sottoparametri” componenti l'offerta tecnica, quali, tra altri, quelli richiamati dalle società ricorrenti.
Il Collegio, al contrario di quanto è previsto per l'offerta economica, non riscontra analoga disposizione della legge di gara - per altro neanche impugnata nella presente sede sotto tale profilo - che preveda, anche per l’offerta tecnica, l'attribuzione del massimo punteggio all’offerta migliore e l'attribuzione di punteggi proporzionalmente inferiori, secondo una predeterminata formula, alle altre offerte.
Il Collegio, quindi, come correttamente osservato anche nelle sue difese dall'Azienda Sanitaria Locale resistente, riscontra che la legge di gara era chiara nell'individuare una attribuzione "oggettiva" del punteggio in relazione alla sola offerta economica mentre riconosceva un potere discrezionale alla commissione aggiudicatrice di valutazione del punteggio relativo alla offerta tecnica, secondo dei "sotto parametri" predeterminati solo nel massimo all'interno del punteggio attribuibile di 20.
In assenza di specifiche disposizioni sul punto nella legge di gara, non si ritiene condivisibile l'impostazione delle società ricorrenti secondo la quale il metodo di attribuzione del punteggio per l'offerta economica doveva automaticamente estendersi anche a quello relativo alle capacità tecniche riscontrate.
Riconosciuta tale ampia discrezionalità alla Commissione aggiudicatrice, ne consegue che la sua valutazione può essere censurata nella presente sede unicamente sotto i profili legati ad eventuale illogicità manifesta, contraddittorietà, erroneità in fatto.
Ebbene, non si rileva che la Commissione in questione sia incorsa in tali vizi, tenuto conto che non appare priva di logica l'affermazione, rilevabile anche dagli atti di gara, secondo la quale i parametri qualitativi considerati non erano legati esclusivamente all'elevato numero di mezzi e personale offerto - in quell'ottica "oggettiva" pretesa dalle società ricorrenti ma non richiamata nella legge di gara - ma in relazione ad un elemento qualitativo legato esclusivamente, in concreto, al servizio offerto.
Tale conclusione si evince anche dalla stessa lettura del Capitolato Speciale, laddove al ricordato art. 5, lett.B), è indicato che il "La commissione aggiudicatrice, sulla base della valutazione degli elementi risultanti dalla documentazione acquisita in merito, assegnerà a ciascuna ditta un punteggio "qualità".
È evidente, osserva il Collegio, che la legge di gara attribuiva una valutazione ampiamente discrezionale alla Commissione aggiudicatrice in ordine ai parametri qualitativi legati alla concreta espletazione del servizio ed alle effettive necessità, per cui non appare illogica, contraddittoria o erronea in fatto l'affermazione del Presidente di gara nella seduta del 26 novembre 2004, chiarificatrice del metodo di attribuzione del punteggio relativo alle capacità tecniche, secondo il quale: "...l'identico punteggio attribuito ad ambedue le Imprese con riguardo al personale messo a disposizione del servizio è motivato dall'analogo grado di congruità ed adeguatezza alle necessità del servizio in esame, seppure in presenza di una difformità numerica.".
Concludendo diversamente e seguendo la tesi proposta dalle società ricorrenti, ove si ritenesse sempre attribuibile il massimo punteggio alla partecipante in grado di dimostrare una struttura aziendale di massime dimensioni e superiore a quella di tutte le altri partecipanti, si andrebbe a premiare esclusivamente la struttura aziendale, oggettivamente considerata, e non le caratteristiche proprie dell'offerta, confondendo in tal modo la capacità tecnica, legata all'elemento oggettivo, dal c.d. "merito tecnico", legato invece alle caratteristiche peculiari dell'offerta in relazione all’oggetto di gara, secondo la chiara distinzione introdotta anche dalle legislatore negli artt. 14 e 23, 1 comma, lett. b), d.lgs. n. 157/1995 applicabile all'epoca della gara in questione.
Prendendo in esame, poi, i singoli punteggi attribuiti, si osserva che in relazione al parametro "elenco personale in organico e automezzi in possesso", l'ATI ricorrente ha ottenuto tre punti e la società aggiudicataria due, riconoscendosi così la maggiore capacità tecnica della prima ma anche la congruità dell'offerta della seconda in relazione al concreto espletamento del servizio. Così pure deve osservarsi in relazione ai parametri cui alla ricordata norma del capitolato speciale di gara, che prevedeva la valutazione del "numero personale in organico messo a disposizione per svolgere il Servizio" e del "numero automezzi in possesso messo a disposizione per svolgere il Servizio" .
Come si nota agevolmente, inoltre, i parametri in questione specificano esplicitamente che la valutazione doveva effettuarsi "...per svolgere il Servizio", con ciò confermando che la valutazione da parte della Commissione aggiudicatrice non poteva prescindere dell'effettiva necessità richiesta dallo specifico servizio oggetto di gara.
Ne consegue che la parità di punti attribuiti alle due partecipanti in relazione a tali due ultimi parametri non appare illogica nella misura pretesa dalle società ricorrenti, proprio perché la commissione di gara ha operato la valutazione richiesta dal Capitolato speciale legata all'effettiva necessità di valutare gli strumenti idonei offerti per un efficace svolgimento del servizio, senza spreco di risorse.
Premesso ciò, è del tutto irrilevante, quindi, il conteggio dei punteggio effettivamente ritenuto attribuibile secondo l'opinione delle società ricorrenti, perché legato ad una interpretazione della legge di gara non condivisibile.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in relazione alla ritenuta illegittimità della valutazione dell'offerta economica dell'aggiudicataria.
Sostengono le società ricorrenti che da un'esatta valutazione della cifra offerta in relazione ai giorni di ispezione risulterebbe una durata media di mezzo minuto ad ispezione, laddove, nelle proprie giustificazioni, la ditta aggiudicataria aveva dichiarato di aver considerato quale limite minimo indispensabile una durata di un minuto.
La Commissione aggiudicatrice, quindi, non avrebbe approfondito e valutato correttamente in sede istruttoria le giustificazioni pervenute da parte della Mek-Pol e non avrebbe considerato che l'offerta migliore era quella proveniente dalle società ricorrenti che prevedevano ispezioni della durata di due minuti, secondo quanto anche maturato nella precedente esperienza di gestione del servizio.
Il Collegio rileva che anche in relazione a tale doglianza, è necessario esaminare quanto previsto nella legge di gara ed, in particolare, dal Capitolato Speciale.
Questo, come anche osservato nelle difese dell'Azienda resistente, nella "Parte tecnica" non prevedeva una durata minima predefinita delle singole ispezioni ma si limitava ad indicare i giorni e le ore di effettuazione.
Era quindi compito della commissione aggiudicatrice valutare il prezzo offerto in relazione al servizio concretamente proposto per i singoli presidi, tenendo conto che ciascuno offerente poteva proporre un prezzo non collegato a parametri diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri della legge di gara.
Premesso ciò, il Collegio rileva che comunque la Commissione aggiudicatrice aveva chiesto chiarimenti in ordine all'entità dell'offerta e tali chiarimenti erano stati indicati dalla Mek-Pol. La conseguente valutazione discrezionale ad opera dela Commissione, quindi, sfugge nuovamente alle censure possibili nella presente sede di irragionevolezza, contraddittorietà o erroneità in fatto.
L'offerta proveniente dalla aggiudicataria, infatti, considera una media su tutto servizio e, d'altro canto, nessuna disposizione della legge di gara - come detto - imponeva il calcolo di una durata media di un minuto.
Ne consegue che era facoltà discrezionale della Commissione di gara valutare l'effettiva portata dell'offerta economica, in relazione all'espletamento concreto del servizio, nè le società ricorrenti hanno fornito elementi di prova, se non il generico richiamo ad una precedente gestione del servizio, idonei a dimostrare che la durata minima ed inderogabile di ogni singolo ispezione non poteva scendere al di sotto del minuto per fornire un servizio adeguato.
Tale valutazione discrezionale, evidentemente, era compito della Commissione, che ha ritenuto congrua l'offerta economica della Mek-Pol, concretamente considerata nel suo insieme, e tenuto conto tale ditta nelle sue giustificazioni aveva chiarito che: "...c) relativamente al servizio di ispezione da eseguirsi come da Voi richiesto nel citato Capitolato Speciale - Parte Tecnica, ai fini della gara sono stati considerati, per lo svolgimento del servizio richiesto, esclusivamente i tempi tecnici strettamente indispensabili per l'effettuazione del servizio stesso, non comprendendo i tempi morti connessi all'esecuzione (trasferimenti spostamenti delle nostre Guardie). Questo anche in funzione del fatto che, nel Capitolato Speciale - Parte Tecnica, non è specificato un tempo minimo di riferimento per ogni ispezione, così come non viene richiesto il sopralluogo dei vari obiettivi vigilati, e che la struttura operativa della nostra organizzazione, ci permette di annullare detti tempi morti. Per quanto riguarda la tariffa, Vi è stata applicata la tariffa di € 0,49 al minuto, prevista dalle tariffe di legalità sopra citate, per un tempo tecnico di esecuzione di un minuto. Tale tariffa porta ad un canone annuo di € 1.877,93".
Ebbene, leggendo il Capitolato speciale si evince che le affermazioni dell'aggiudicataria corrispondono al vero, laddove, come detto, non viene indicato un tempo minimo di durata dell'ispezione né viene imposto il sopralluogo completo di tutti i presidi.
Il riferimento alla durata di un minuto, poi, è evidentemente legato alle modalità di classificazione da parte delle tariffe di legalità ma non implica un impegno della ditta offerente, proprio in relazione a quanto detto per esplicito nelle richiamate giustificazioni, a fornire ispezioni della durata non inferiore al minuto.
Infine, non si ritiene che possa avere alcun valore ai fini dell'accoglimento del ricorso, il richiamo al valore indicato dalla medesima aggiudicataria per il lotto 2 - tra l'altro neanche aggiudicatole - data la differenza dell'oggetto del servizio relativo a presidio posto in diversa provincia.
L’infondatezza della domanda di annullamento comporta analoga conclusione anche per la collegata domanda risarcitoria.
Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 27 aprile 2006 con la partecipazione dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario, estensore
Giorgio Manca Referendario
Il Presidente L’Estensore
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi
di legge 1 SETTEMBRE 2006
Il Direttore Segreteria II Sezione
Sent. n. 3151 Anno 2006 R.g. n. 169 Anno 2005
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SENTENZA CASSAZIONE: DATORE DI LAVORO GARANTE SICUREZZA DIPENDENTE.
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