I caricatori vanno denunciati !
Publicato da MARZIANO29 su 6/6/2007 (192 Letto)
Ministero dell'Interno - Telex N° 080575559/c25101.10100(1) in data 16.11.2000 - Caricatori non catalogati "E' stato ribadito che i caricatori per armi comuni da sparo sono da considerare quali parti di armi comune purché abbiano la capienza prevista nella catalogazione dell'arma a cui sono destinati. Nel caso invece abbiano capienza superiore detti caricatori sono da qualificare come parti di armi da guerra, ricadendo così sotto la specifica disciplina per queste previste".
IL CARICATORE E' PARTE DI ARMA Cassazione Sezione 1 ; sentenza 05857 del 12-02-2001 (udienza del 7-12- 200); RV.218080 Ai fini della disciplina sanzionaria di cui alla legge 2 ottobre 1967 n. 895, modificata con legge 14 ottobre 1974 n. 497, debbono intendersi per "parti di arma" ,non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti deve quindi farsi rientrare anche il caricatore, nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n. 477/91 del consiglio delle comunità europee definisce "parti essenziali dell'arma" (indicandole per le armi da fuoco, nel meccanismo di chiusura, nella camera e nella canna), atteso che la detta definizione è funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione, altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi).
Attenzione:
Tutti i caricatori acquistati come caricatori di scorta devono essere denunciati solo se hanno le stesse caratteristiche del caricatore omologato per l'arma stessa, caricatori diversi sono considerati parte d'arma da guerra e non possono essere denunciati.
IL CARICATORE E' PARTE DI ARMA Cassazione Sezione 1 ; sentenza 05857 del 12-02-2001 (udienza del 7-12- 200); RV.218080 Ai fini della disciplina sanzionaria di cui alla legge 2 ottobre 1967 n. 895, modificata con legge 14 ottobre 1974 n. 497, debbono intendersi per "parti di arma" ,non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti deve quindi farsi rientrare anche il caricatore, nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n. 477/91 del consiglio delle comunità europee definisce "parti essenziali dell'arma" (indicandole per le armi da fuoco, nel meccanismo di chiusura, nella camera e nella canna), atteso che la detta definizione è funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione, altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi).
Attenzione:
Tutti i caricatori acquistati come caricatori di scorta devono essere denunciati solo se hanno le stesse caratteristiche del caricatore omologato per l'arma stessa, caricatori diversi sono considerati parte d'arma da guerra e non possono essere denunciati.
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LA REVOCA DEL PORTO D’ARMI NON E’ SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO DI UNA GUARDIA GIURATA
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