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CCNL-TULPS-LEGGI > Leggi & Sentenze > I lavori per cui è obbligatoria la visita medica antidroga
I lavori per cui è obbligatoria la visita medica antidroga
Publicato da ADMIN su 21/11/2007 (1158 Letto)
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007
CONFERENZA STATO REGIONI, PROVVEDIMENTO 30 OTTOBRE 2007
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.
(Repertorio atti n. 99/CU).
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 30 ottobre 2007;
Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, recante
«Accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare di prima
categoria»;
Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente i
servizi sanitari istituiti per le Forze armate e i Corpi di polizia,
per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' i servizi delle ferrovie dello Stato
relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del
personale dipendente;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753, in materia di idoneita' del personale delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante «Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo
comma della legge n. 833 del 1978)»;
Visto l'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di
idoneita' fisica e psicoattitudinale e di controlli sul personale
delle ferrovie dello Stato da parte del relativo servizio sanitario;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 luglio 1990, n. 186,
recante «Regolamento concernente la determinazione delle procedure
diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare
l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi
di principio attivo per le dosi medie giornaliere»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto in particolare l'art. 125 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990, che prevede l'adozione di un
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute, volto ad individuare le
mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la
salute dei terzi, allo scopo di sottoporre gli appartenenti alle
categorie di lavoratori destinati a tali mansioni ad accertamento di
assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio, e
successivamente ad accertamenti periodici, nonche' volto a
determinare la periodicita' degli accertamenti e le relative
modalita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, «Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della
strada» e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di
attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione
23 febbraio 1999, n. 88, recante «Norme concernenti l'accertamento ed
il controllo dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto»;
Visto l'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente fra l'altro l'assegnazione al gestore dell'infrastruttura
ferroviaria delle attivita' gia' attribuite o riservate per legge o
con atti amministrativi alle ferrovie dello Stato;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo
per il riassetto della riforma della normativa in materia»;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», che all'art. 8, comma 6,
prevede che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede
di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a
favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni;
Ritenuto di dover procedere, anche con modalita' sperimentali, ai
sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
per raggiungere posizioni unitarie e conseguire obiettivi comuni
nella materia di cui trattasi;
Considerato che l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope
sia saltuaria sia abitudinaria, determinando alterazioni
dell'equilibrio psicofisico, comporta il medesimo rischio per la
salute e la sicurezza dell'operatore stesso e dei terzi;
Considerato che il Ministero della salute ha fatto presente di aver
consultato l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali,
ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto lo schema di intesa di cui all'oggetto trasmesso dal
Ministero della salute con nota in data 18 luglio 2007;
Vista la definitiva stesura dello schema di intesa di cui trattasi,
trasmessa dal Ministero della salute con nota in data 8 ottobre 2007,
che tiene conto delle modifiche concordate in sede tecnica con le
regioni e l'ANCI, nonche' delle osservazioni formulate dagli altri
Ministeri interessati;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM sullo schema di intesa in oggetto;
Sancisce intesa
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nei termini di seguito riportati:
Art. 1.
Mansioni a rischio
1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza,
l'incolumita' e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad
un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a
quelle inerenti attivita' di trasporto, anche quelle individuate
nell'allegato I, che forma parte integrante della presente intesa.
Per tali mansioni e' obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi
del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
19 settembre l994, n. 626.
2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali e delle
esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni al
personale, delle ferrovie e di altri servizi di trasporto previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, delle
Forze armate, di polizia, degli altri corpi armati e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste
dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente
intesa.
Art. 2.
Struttura sanitaria competente
1. Ai fini della presente intesa per struttura sanitaria
competente, si intende il Servizio per le tossicodipendenze
dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'azienda
nella quale e' occupato il lavoratore interessato.
2. Per il personale navigante delle acque interne e per il
personale in attesa di imbarco la struttura sanitaria competente e'
identificata nell'ufficio dei servizi assistenza sanitaria naviganti
territorialmente competente ad effettuare le visite preventive di
imbarco e le visite periodiche di idoneita' previste dalla vigente
normativa sulla navigazione marittima ed aerea, ai sensi dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
3. Per il personale marittimo imbarcato la struttura sanitaria
competente e' identificata in riferimento al compartimento di
iscrizione della nave ovvero a qualsiasi porto di arrivo nazionale,
scelto dal datore di lavoro nell'ambito di competenza territoriale
dell'ufficio di sanita' marittima servizio assistenza sanitaria
naviganti. Qualora la nave nel corso dell'anno solare attracchi
esclusivamente in porti esteri, ferme restando le procedure di cui
all'art. 7, commi 2, 3 e 4, l'accertamento periodico e' effettuato a
cura dei medici fiduciari nominati dal Ministero della salute ed
accreditati presso le autorita' italiane.
4. Per il personale addetto alla circolazione dei treni e alla
sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa,
metropolitane, tranvie ed impianti assimilati, filovie, autolinee e
impianti funicolari aerei e terrestri, per il personale addetto alla
circolazione dei treni ed alla sicurezza dell'esercizio ferroviario
sulla rete nazionale R.F.I. e per il personale navigante sulle navi
del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del
personale di camera e mensa, oltre al servizio per le
tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale di cui al comma 1, la
struttura sanitaria competente e' individuata nella direzione sanita'
di R.F.I. (gia' Servizio sanitario dalle Ferrovie dello Stato).
Art. 3.
Accertamenti sanitari per accertare assenza
di assunzione di sostanze stupefacenti
1. Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprendono:
a) visita medica da effettuare in conformita' alle procedure
diagnostiche e medico-legali definite dall'accordo tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di cui all'art. 8, comma 2 della
presente intesa;
b) esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare
in conformita' alle procedure diagnostiche e medico-legali definite
dall'accordo lo Stato, le regioni e le province autonome di cui
all'art. 8, comma 2, della presente intesa.
2. Tali esami sono effettuati nei casi espressamente previsti dalla
presente intesa.
Art. 4.
Accertamenti sanitari preventivi di screening
1 . Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore
all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato
I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a
richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso,
comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
2. Il medico competente, all'atto dell'assunzione del personale
adibito alle mansioni di cui all'allegato 1 e successivamente, con
periodicita' da rapportare alle condizioni personali del lavoratore
in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a
specifici tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione,
secondo le modalita' definite nell'art. 8.
3. A seguito degli accertamenti di cui al comma precedente, il
lavoratore risultato positivo ai tests, comportando tale positivita'
un giudizio di inidoneita' temporanea, viene inviato da parte del
medico competente al servizio per le tossicodipendenze (SERT)
dell'Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha sede l'attivita'
produttiva o in cui risiede il lavoratore, o alle altre strutture
sanitarie indicate all'art. 2, rispettivamente competenti.
4. Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o da
altra struttura sanitaria competente evidenzino uno stato di
tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovra' sottoporsi ad un
percorso di recupero, che renda possibile un successivo inserimento
nell'attivita' lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.
5. Il medico competente entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al comma 2 comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore
interessato almeno un giorno prima.
Art. 5.
Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza
1. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori che svolgono
le mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I siano
sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicita'
annuale, dal medico competente. Qualora il medico competente ravvisi
la necessita' che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori
accertamenti sanitari per verificare un'eventuale stato di
tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le
tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio, o alle altre strutture sanitarie competenti di cui
all'art. 2.
2. Al fine di non pregiudicare l'attivita' lavorativa, il medico
competente concorda con il datore di lavoro l'organizzazione e la
tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono
effettuati dal Servizio per le tossicodipendenze in tutti i casi in
cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario, o dalle
altre strutture sanitarie di cui all'art. 2 rispettivamente
competenti.
4. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data
dell'accertamento e gli comunica il luogo ove l'accertamento si
svolgera' all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato per
l'accertamento.
5. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento
di assenza di tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente
dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento.
6. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga, senza
giustificato motivo, all'accertamento di cui al comma 5, il datore di
lavoro e' tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni
comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fino a che non venga
accertata l'assenza di tossicodipendenza.
7. La sospensione intervenuta ai sensi del comma 6 non comporta
automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore
puo' essere adibito a mansioni diverse, trovando applicazione la
disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore
lavorativo di appartenenza.
8. Per il lavoratore che non si sottopone controllo sanitario di
cui al comma 5, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 93,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
9. Nei confronti del datore di lavoro, che non ottempera alle
disposizioni relative all'obbligo della cessazione da parte del
lavoratore dall'espletamento delle mansioni in caso di accertamento
dello stato di tossicodipendenza, trova applicazione la sanzione
prevista dall'art. 125, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990.
Art. 6.
Corpi speciali
1. Per il personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, gli accertamenti sanitari di assenza
di tossicodipendenza di cui all'art. 3, sono effettuati dai
rispettivi servizi sanitari secondo le disposizioni vigenti con le
modalita' di cui all'art. 8 della presente intesa. E' fatta salva la
facolta' delle rispettive amministrazioni di provvedere
all'effettuazione di specifici accertamenti sanitari con la relativa
periodicita', in relazione al settore di impiego.
Art. 7.
Personale marittimo
1. Per il personale marittimo l'accertamento di assenza di
tossicodipendenza viene effettuato in occasione delle visite
preventive di immatricolazione di cui al regio decreto-legge
14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le strutture sanitarie competenti effettuano, direttamente o
mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche, gli
accertamenti sanitari periodici di assenza di tossicodipendenza di
cui all'art. 5, selezionando per sorteggio i nominativi dei
componentivi l'equipaggio.
3. Il datore di lavoro invia l'elenco con i nominativi dei
componenti l'equipaggio, almeno una volta nel corso dell'anno solare
con un preavviso di almeno tre giorni rispetto all'arrivo della nave
nel porto, alla struttura sanitaria competente per territorio di cui
all'art. 2, comma 2, della presente intesa. Il datore di lavoro
invia, altresi', l'elenco dei periodi programmati di permanenza a
terra dei singoli lavoratori e l'indicazione del loro domicilio.
4. La struttura sanitaria competente comunica al datore di lavoro i
nominativi sorteggiati in ragione della percentuale massima indicata,
dallo stesso ai sensi dell'art. 5, comma 3, della presente intesa,
almeno ventiquattro ore prima della prevista partenza della nave dal
porto. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della
data dell'accertamento lo stesso giorno nel quale e fissata la visita
a bordo.
5. Restano a carico del datore di lavoro sia l'onere di cui
all'art. 10 sia l'onere eventualmente correlato alla retribuzione del
lavoratore.
Art. 8.
Modalita' dell'accertamento
dell'assenza di tossicodipendenza
1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art.
3, comma 1, sono effettuati nel rispetto della dignita' e della
liberta' della persona.
2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita'
di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono
individuate con accordo tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente intesa. L'accordo individua altresi' le
tecniche analitiche piu' specifiche con le quali effettuare la
ripetizione delle analisi, garantendo affidabilita' e uniformita'
secondo metodiche di qualita' condivise.
3. La struttura sanitaria competente adotta le misure necessarie
per accertare la sicura appartenenza dei campioni biologici al
soggetto sottoposto ad accertamento e per assicurare la corretta
conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonche'
per custodirli idoneamente al fine di eventuale ripetizione di
analisi.
4. La struttura sanitaria competente da' immediata comunicazione
dell'esito degli accertamenti al medico competente, che lo comunica
nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore
interessato. Per il personale marittimo la comunicazione va altresi'
inoltrata al Ministero dei trasporti.
5. Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha
diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione
dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per
le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale.
6. La ripetizione di indagini sui campioni biologici e' effettuata
sul medesimo campione oggetto dell'accertamento.
Art. 9.
Effetti dell'accertamento della tossicodipendenza
1. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari preventivi
di cui all'art. 4, il giudizio del medico competente, di temporanea
inidoneita' alla mansione, potra' essere modificato positivamente ove
venga esclusa dal SERT una condizione di tossicodipendenza o venga
attestato il positivo recupero. Il medico competente al fine di
certificare l'idoneita' alla mansione provvedera', in maniera
individualizzata rispetto ai rischi di assunzione sporadica, a
effettuare controlli ripetuti per escludere l'assunzione di droghe da
parte del lavoratore.
2. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari di cui
all'art. 5 il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore
interessato dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di
cui all'allegato 1.
3. Il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza
puo' essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell'elenco
di cui all'allegato I, fermo restando il diritto alla conservazione
del posto di lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 124, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
Art. 10.
Tariffe
1. I costi degli accertamenti preventivi e periodici di cui alla
presente intesa non possono essere superiori a quelli previsti per
tali specifiche dal decreto del Presidente della Repubblica
17 febbraio 1992, recante «Approvazione della tariffa minima
nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed
odontoiatriche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 2 giugno 1992, n. 128 supplemento ordinario, e sono a carico
del datore di lavoro.
Art. 11.
Aggiornamenti
1. La presente intesa e' aggiornata sulla base delle esperienze
acquisite e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Art. 12.
Invarianza oneri
1. L'applicazione della presente intesa deve avvenire nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 13.
Norme transitorie
1. Fino all'approvazione dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di cui all'art. 8, comma 2, si applicano le
procedure e le modalita' disciplinate nel decreto del Ministro della
sanita' 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l'uso abituale di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
Roma, 30 ottobre 2007
Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia
Allegato I
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER
LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI
1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di
abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e
successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine
(di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
302);
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450,
e s.m.).
2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il
possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i
quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per
la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente,
ovvero il certificato di formazione professionale per guida di
veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e
alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di
condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza,
formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione,
manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu'
attivita' di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di
camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle
ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane,
tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti
funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di
altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento,
esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di
coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali
componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il
personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni
galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed
aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore
dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e
merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili
della produzione, del confezionamento, della detenzione, del
trasporto e della vendita di esplosivi.

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