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Detassazione lavoro notturno,nuova circolare del 27 settembre dall Ag. delle Entrate |
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Roma, 27 settembre 2010
CIRCOLARE N. 47/E OGGETTO: Imposta sostitutiva del 10 per cento su retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro straordinario Con la risoluzione 83/2010 l’Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l’altro, che il regime agevolativo consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, prevista dall’articolo 2 del DL n. 93 del 2008, deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa che la recente risoluzione non ha inteso ricondurre nell’ambito dell’agevolazione il lavoro straordinario in quanto tale ma ha inteso chiarire che risulta agevolabile il lavoro straordinario in quanto correlato a parametri di produttività. Le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro sono state agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008, in base alla originaria formulazione dell’articolo 2 del DL n. 93 del 2008. Negli anni 2009 e 2010 le disposizioni che prevedevano la detassazione degli straordinari non sono state prorogate e, pertanto, l’imposta sostitutiva non può applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi di produttività. In base alla normativa vigente lo straordinario agevolabile è, quindi, solo quello per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Il vincolo può sussistere sia nell’ipotesi di straordinario cosiddetto “forfetizzato,” reso dai dipendenti che non sono vincolati dall’orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro. Analogo criterio risulta valido per ricondurre nel beneficio fiscale le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche. In merito alla “prova” della correlazione tra straordinario e parametri di produttività si richiama quanto precisato nella circolare n. 49 del 2008 in relazione alle altre fattispecie agevolabili sulla base di parametri di produttività per le quali è stato affermato che tale correlazione deve essere documentata dall’impresa, ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta. E’ necessario quindi che anche il nesso tra il lavoro straordinario (o supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e gli incrementi di produttività, trovi riscontro in una documentazione proveniente dall’impresa che può consistere in una dichiarazione con la quale l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della impresa. Si precisa, infine, che anche l’agevolazione delle retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni è subordinata al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell’impresa.
Data invio: 28/9/2010 14:43
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Re: Detassazione lavoro notturno,nuova circolare del 27 settembre dall Ag. delle Entrate |
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Altra circolare:
CIRCOLARE N. 48/E Roma, 27 settembre 2010 OGGETTO: Compensi per incrementi di produttività: lavoro notturno e straordinario e sgravio contributivo Con la risoluzione n. 83 del 2010 è stato chiarito che può essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento (anzichè a tassazione ordinaria) anche l’intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione) e le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. La risoluzione ha precisato che per gli anni 2008 e 2009 i lavoratori possono applicare la tassazione più favorevole presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La medesima risoluzione ha chiarito che, a tal fine, il datore di lavoro deve certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva per i periodi d’imposta 2008 e 2009. Le associazioni dei datori dei lavoro, i sindacati e la Consulta dei CAF hanno rappresentato la difficoltà di porre in essere nei tempi ordinari gli adempimenti richiesti - che comportano specifiche attività per ciascun periodo d’imposta - per permettere ai dipendenti la concreta fruizione della tassazione agevolata. In considerazione della concorde rappresentazione da parte di tutti i soggetti interessati delle difficoltà operative riscontrate nel dar corso ai suddetti adempimenti, si ritiene di poter adottare una procedura che consenta di richiedere, unitariamente per entrambi i periodi d’imposta interessati, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 che saranno opportunamente integrati. In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti 2 per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011. Tale soluzione, che consente di contemperare le esigenze di semplificazione con quelle di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, richiede che il datore di lavoro riporti nel CUD/2011 anche gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente a seguito della richiamata risoluzione n. 83 del 2010. Per quanto riguarda, inoltre, i quesiti pervenuti in relazione al regime fiscale applicabile alle somme erogate a seguito dello sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili, si fa presente quanto segue. L’art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, entro i limiti delle risorse predeterminate. Le aziende che hanno ricevuto dall'INPS la comunicazione dell’ammissione al beneficio devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi in precedenza trattenuti. Le somme restituite, in quanto costituiscono la quota di contribuzione di competenza del dipendente che non è stata inserita nell’imponibile fiscale nel momento in cui il premio è stato erogato, devono considerarsi reddito di lavoro dipendente, così come chiarito con la risoluzione n. 136 del 2005 per una ipotesi analoga. La medesima risoluzione ha altresì chiarito che l’ammontare della contribuzione recuperata e relativa ad anni pregressi, rientra tra "gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti" ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir. Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato, le somme in questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.
Data invio: 28/9/2010 16:50
Modificato da ADMIN su 28/9/2010 18:06:54
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Ufficio Stampa
UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA www.agenziaentrate.gov.it Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444 E-mail: [email protected] (tariffa urbana a tempo) COMUNICATO STAMPA Detassazione premi di produttività Per lavoro notturno e straordinario rimborsi facili nei modelli 2011 Rimborsi più semplici per i lavoratori dipendenti che nel 2008 e 2009 hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario o notturno legate a incrementi di produttività dell’impresa. Se in questi anni i datori di lavoro privati non hanno applicato ai relativi compensi la tassazione sostituiva del 10 per cento, il dipendente può richiedere direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo la restituzione delle maggiori imposte pagate. Per quanto riguarda lo straordinario, questa agevolazione è valida solo a patto che il lavoro aggiuntivo sia correlato a parametri di produttività. Una relazione che deve essere certificata direttamente dal datore di lavoro. Sono questi, in sintesi, i principali chiarimenti forniti con le circolari n. 47/E, emanata in forma congiunta dall’Agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e 48/E di oggi, che fanno il punto, rispettivamente, sulla corretta definizione dello straordinario agevolabile e, in seconda battuta, sul trattamento fiscale da riservare alle somme erogate per aumenti di produttività ottenuti negli anni scorsi grazie a prestazioni di lavoro notturno e straordinario. Vademecum sullo straordinario detassato – Nel dettaglio, la prima circolare, firmata dall’Agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, chiarisce che lo straordinario svolto nel 2009 e 2010 è agevolabile soltanto se legato ad aumenti di produttività. Un’ipotesi in cui possono rientrare sia lo straordinario “forfetizzato”, reso da dipendenti non vincolati dall’orario lavorativo, sia ogni altra prestazione straordinaria, così come il lavoro supplementare o svolto in base a clausole elastiche. Inoltre, la correlazione tra straordinario e parametri di produttività deve essere documentata dall’impresa, per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta o una qualsiasi altra dichiarazione da cui risulti che la prestazione lavorativa ha contribuito a conseguire elementi di produttività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Fisco leggero sulla produttività – Il secondo documento di prassi precisa che, per consentire la fruizione automatica del rimborso, il datore di lavoro dovrà indicare nel Cud 2011 gli importi versati nel 2008 e 2009 per il miglioramento della produttività o redditività dell’impresa e tassabili con l’imposta sostitutiva. Il lavoratore, dal canto suo, potrà recuperare il proprio credito, ossia la differenza tra le imposte ordinarie e quella sostitutiva, semplicemente compilando l’apposito campo che sarà inserito nella dichiarazione dei redditi 2011. Inoltre, per quanto riguarda il rimborso delle somme riconosciute dall’Inps per lo sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, si tratta di redditi di lavoro dipendente che possono essere assoggettati alla tassazione più favorevole del 10 per cento, purché siano riconducibili a incrementi della produttività aziendale. I testi delle circolari n. 47/E e 48/E sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema. Roma, 27 settembre 2010 UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA www.agenziaentrate.gov.it Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444 E-mail: [email protected] (tariffa urbana a tempo)
Data invio: 30/9/2010 22:41
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