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Re: DA oggi puoi comprare o vendere la tua pistola su Guardieinformate |
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4/1/2007 19:21 Da VERONA
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PEDRO...non lo dico io eh!
se mi sbaglio chiedo di essere corretto da chi ne sa piu di noi,con leggi alla mano, io so che la vendita tra privati non e' vietata. dai un occhiata qui_: http://www.guardieinformate.net/modul ... id=161579#forumpost161579
Data invio: 5/6/2012 8:35
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Re: DA oggi puoi comprare o vendere la tua pistola su Guardieinformate |
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Donatore GuardieInformate
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13/10/2009 11:01 Da Queens, NYC
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Un privato può vendere o cedere un arma.
Un privato può vendere o cedere armi ad un altro privato, solo se quest'ultimo è in possesso di una licenza di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto. In tale caso deve essere redatta una dichiarazione scritta congiuntamente. Il cedente deve denunciare prima possibile l'avvenuta vendita o cessione allegando la predetta dichiarazione ed una fotocopia del titolo di polizia che legittima il ricevente. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. Link: http://www.carabinieri.it/Internet/Ci ... o/Armi/ausinfarmi_001.htm Vorrei aggiungere una cosa. Chi cede/vende un’arma deve, innanzi tutto, assicurarsi con il dovuto scrupolo dell’identità del cessionario e che lo stesso sia titolare di idonea autorizzazione di Polizia. A suo volta, il cessionario deve essere certo che l’arma oggetto della trattativa sia regolarmente detenuta e sia possibile la sua "tracciabilità" da parte degli Organi di P.S. Avvenuto il trasferimento, il cedente/venditore dovrà limitarsi a "comunicarlo" al proprio ufficio di Polizia ove l’arma era denunziata (ex art. 58 Regolamento delle leggi di Pubblica sicurezza; R.D. 6 maggio 1940 n. 635, di seguito: Reg.), mentre, il cessionario, entro 72 ore dall’acquisizione, dovrà provvedere alla denunzia dell’arma ai sensi dell’art. 38 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (altrimenti detto T.U.) così come recentemente modificato dal D. Lgs 204/2010. E’ bene avere una ragionevole certezza dell’identità della parte acquirente. Ove possibile è opportuno (ma non obbligatorio) verificare presso l’ufficio di PS competente la effettiva identità della parte e la regolare denunzia dell’arma. Richiedere il codice fiscale ed un altro documento di riconoscimento può essere utile ad impedire future contestazioni di imprudenza.
Data invio: 5/6/2012 10:09
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