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Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 giugno 2007, n. 12876 |
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8/3/2007 21:05 Da Tarquinia ( VT )
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La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 1 giugno 2007, n. 12876, ha disposto che anche una intimazione da parte di un rappresentante sindacale, che ha avuto il mandato dal dipendente, è idonea a interrompere la prescrizione.
Fatto e diritto Gli eredi di un dipendente si erano visti rifiutare dalla società presso la quale il defunto era impiegato il diritto a delle differenze retributive che competevano al dipendente defunto. Secondo le motivazioni addotte dalla società, infatti, la richiesta era caduta in prescrizione poiché l’interruzione della stessa sarebbe stata inefficace in quanto posta in essere da un sindacalista e non dall’interessato. Il Tribunale aveva accolto la domanda presentata dagli eredi del lavoratore nei confronti del datore di lavoro ed aveva dichiarato il diritto dello stesso alla rivalutazione dell'assegno "ad personam", per 5 anni. La società aveva proposto ricorso in Corte di Appello e questa aveva accolto l'eccezione di prescrizione, rigettando la domanda del dipendente, adducendo quale motivazione il fatto che il credito era prescritto e che i pretesi atti interruttivi erano inefficaci in quanto provenivano da persona estranea al rapporto, senza che fosse dichiarata la qualità di rappresentante o di mandatario. Gli eredi aventi causa del lavoratore hanno però proposto ricorso in Cassazione. La decisione della Corte di Cassazione La Corte ha accolto le tesi degli aventi causa del lavoratore, in quanto a proprio avviso, richiamando conformi sentenze sull’argomento [*], ha sostenuto che per la costituzione in mora non è necessario il rilascio in forma scritta della relativa procura, ma questa può risultare anche da un comportamento univoco e concludente, che può essere posto in essere anche da un mandatario, a condizione che l'atto sia idoneo a manifestare al debitore che esso è effettuato per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. In altre parole, per interrompere la prescrizione mediante una intimazione scritta ad adempiere, la giurisprudenza ritiene che la stessa possa essere validamente fatta non solo da un legale il quale si dichiari incaricato della parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare. Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha quindi sostenuto che in tema di differenze retributive anche l'intimazione ad adempiere fatta da un rappresentate sindacale, che dichiari di agire nell'interesse del lavoratore, è idonea ad interrompere la prescrizione. [*] Sent. Corte Cass. 3 dicembre 2002, n. 17157 Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 giugno 2007, n. 12876 QUI PUOI SCARICARE LA SENTENZA COMPLETA http://www.consulenzalavoro.com/archi ... 21-CCass_010607_12876.pdf
Data invio: 18/7/2007 22:14
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