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Sentenza III livello in centrale operativa
Publicato da ADMIN su 2/2/2009 (25124 Letto)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
II Tribunale di Campobasso, in persona della dott.ssa Federica D'Auria, in
funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 6.2.2008 ha pronunziato la
seguente
SENTENZA 102 /08
nella causa iscritta al n. 184/05 R.G.L.
TRA
xxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso
dall'avv. Giovanni Baranello, presso il quale elettivamente domiciliata in
Campobasso, via del castello n. 3 ;
RICORRENTE
E
IVRI s.r.L, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Tommaso R. Ciampoli, presso il quale elettivamente domicilia in
Campobasso, C.da Colle delle Api, Zona Industriale;
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento qualifica superiore.
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.3.2005, il ricorrente, premesso di essere
dipendente dell'IVRI s.r.l. dal 1.3.1983, attualmente inquadrato nel IV livello del


CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, deduceva che, a partire
dal 1.5.2002 e fino al 30.11.2002, aveva svolto ininterrottamente e
continuativamente mansioni superiori, riconducibili a quelle di operatore unico di
centrale operativa con autonomia decisionale, figura inquadrabile nel III livello
del CCNL applicabile. Pertanto, in applicazione dell'art. 2103 c.c. e 30 del citato
CCNL, chiedeva all'adito giudicante di accertare il suo diritto all'inquadramento
nel III livello e di condannare il datore di lavoro al pagamento delle differenze
retributive maturate per effetto dell'attribuzione della superiore qualifica, oltre
interessi e rivalutazione monetaria, spese vinte.
Si costituiva il convenuto il quale preliminarmente eccepiva la nullità del ricorso
per carenza dei requisiti di cui all'ari. 414 c.p.c.; nel merito ne chiedeva il rigetto,
evidenziando che del tutto legittima era l'assegnazione del ricorrente alla centrale
operativa, espressamente consentita dal CCNL che, all'art. 29, prevedeva
l'erogazione di apposita indennità , regolarmente corrisposta al xxxxxxxxxx
Deduceva comunque che le mansioni svolte nel periodo di assegnazione alla
centrale operativa non erano riconducibili al III livello contrattuale, in quanto il
ricorrente non era dotato di autonomia decisionale. Insisteva pertanto per il rigetto
della domanda, con vittoria di spese,
Espletata la prova testimoniale, depositate note illustrative autorizzate, all'odierna
udienza la causa è stata discussa e decisa e del dispositivo è stata data pubblica
lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta come precisato nella motivazione che segue.

....
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Sentenza centrale operativa
3/2/2009 1652

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