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SENTENZA TAR CAMPANIA SU GUARDIA GIURATA
Publicato da ADMIN su 30/6/2007 (1326 Letto)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Sezione staccata di Salerno
Sezione Prima
composto dai Sig.ri Magistrati:
Dr. Alessandro FEDULLO - Presidente
Dr. Francesco MELE - Consigliere
Dr. Francesco GAUDIERI - Consigliere, rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA




sul ricorso n. 134/2002 proposto da PELLEGRINO Francesco, rappresentato e difeso – come da mandato posto in calce al ricorso – dall’avv. Bruno Russo de Luca, e con il quale domicilia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, T. U. 26 giugno 1924 n. 1054 e 19, comma 1, l 6 dicembre 1971 n. 1034, presso la Segreteria del Tar;
CONTRO
il PREFETTO DI SALERNO, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia al C.so Vittorio Emanuele n. 58;
PER L’ANNULLAMENTO
- del decreto prefettizio prot. n. 696/2001/6D sez. P.A. del 20.12.2001, notificato il 10.01.2002 (nella relazione di notifica-zione è erroneamente indicata la data del 10.01.2001; trattasi, tuttavia, di un evidente lapsus calami, essendo tale data anteriore allo stesso provvedimento notificato), di sospensione, “fino all’esito del procedimento penale instaurato a suo carico”, del “titolo di polizia di guardia giurata e la relativa licenza di porto d’arma a tariffa ridotta”;
- di ogni atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresi gli “accertamenti degli organi di polizia richiamati nel provvedimento”;
* * *
VISTO il ricorso con gli atti e i documenti allegati;
VISTA l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;
VISTO l’atto di intervento ad opponendum de “la Supervigile” s. r. l., notificato (alla sola parte ricorrente) il 5.2.2002 e depositato il 7.2.2002;
VISTI tutti gli atti ed i documenti della causa;
RELATORE alla Pubblica Udienza del 5 maggio 2005 il consigliere avv. Francesco GAUDIERI;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1.- Con ricorso notificato il 17.01.2002 e depositato il suc-cessivo 23.01.2002, il sig. Pellegrino Francesco – premesso di a-ver conseguito, in data 4.5.1984, l’autorizzazione di polizia per l’esercizio dell’attività di guardia giurata e di essere stato assunto, in virtù del predetta autorizzazione, dall’istituto di vigilanza privata “la Supervigile” s. r. l. corrente in Nocera Inferiore (SA) – ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, denunziandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Più in particolare, a sostegno dell’impugnativa sono state dedotte le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE E FALZA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DEL R. D. 18.6.1931 N. 773 – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, GENERICITÀ, APODITTICITÀ, IRRAZIONALITÀ MANIFESTA E FALSITÀ.
Difetterebbero, secondo la prospettazione di parte ricorrente, i presupposti di legge che legittimano l’adozione del gravato provvedimento sospensivo;
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLO 3 E 10 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E SS. DELLA LEGGE N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, APODITTICITÀ, GENERICITÀ, INDETERMINATEZZA, IRRAZIONALITÀ MANIFESTA E PERPLESSITÀ.
La determinazione adottata sarebbe priva di una previa ed adeguata attività istruttoria e, conseguentemente, di una congrua motivazione.
2.- Radicatasi la lite, si è costituita – con il patrocinio dell’avvocatura erariale – l’Amministrazione intimata, instando per la reiezione del ricorso siccome infondato.
3.- Con atto di intervento ad opponendum notificato (alla sola parte ricorrente) il 5.2.2002 e depositato il 7.2.2002, anche l’istituto privato di vigilanza “la Supervigile” s. r. l. ha chiesto il rigetto del gravame.
4.- Con ordinanza n. 161 del 7 febbraio 2002, questo Tribunale ha accolto, ai soli fini del riesame, l’istanza cautelare formulata e notificata unitamente al ricorso introduttivo.
5.- Alla pubblica udienza del 5 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1.- Il Collegio osserva preliminarmente che l’atto di inter-vento ad opponendum de “la supervigile” s. r. l. – ancorché irrituale, risultando notificato alla sola parte ricorrente e non anche all’Amministrazione costituita – è eccezionalmente ammissibile, non essendo stato eccepito il rilevato difetto di notificazione dalla parte ricorrente, alla quale l’atto è stato, del resto, regolarmente notificato e che, pertanto, non ha subito una menomazione al proprio diritto di difesa (TAR Veneto, 24.02.1976, n. 175; idem, 24.03.1976, n. 310).
1.a.- Sempre in via preliminare e sulla base della documentazione in atti, è opportuno rilevare che l’Ufficio territoriale del Governo intimato – quantunque dinamicamente stimolato da questo Tribunale, con l’ordinanza propulsiva n. 161 del 7.2.2002 – non ha provveduto a riesaminare, alla luce dei motivi del ricorso, la determinazione prefettizia impugnata.
Resta, pertanto, integro ed attuale l’interesse del ricorrente alla presente pronuncia.
2.- Nel merito il ricorso è fondato, per le che seguono e soggiace alla relativa declaratoria di accoglimento.
3.- Gioverà in primis passare in rassegna, sia pur brevemente e per quanto di interesse, i principi generali che governano la soggetta materia: a) per ottenere dal Prefetto la nomina (recte “approvazione” alla nomina) di “guardie particolari”, gli aspiranti devono possedere determinati requisiti fissati nell’art. 138, R. D. n. 773/1931. In particolare, i candidati alla nomina devono, inter alia, essere persone di buona condotta morale (art. 138 cit. n. 5, nella lettura costituzionalmente orientata resa da Corte cost. n. 311/1996, che ha dichiarato illegittima la norma in esame nella parte in cui consente di valutare la condotta politica dell’aspirante, richiede una condotta morale ottima anziché buona, consente di valutare la condotta morale anche per aspetti non incidenti sull’attuale attitudine ed affidabilità dell’aspirante ad esercitare le funzioni di guardia particolare); b) le “autorizzazioni di polizia”, inclusa quella per le “guardie particolari”, devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione (art. 11, comma 3, R. D. cit.); c) le ridette autorizzazioni possono essere revocate o sospese in qualunque momento, nel caso di abuso della persona autorizzata (art. 10, R. D. cit.).
4.- Con riferimento al caso in esame, dalla documentazione versata in atti e richiamata nel provvedimento impugnato, emerge che, con la nota del 17.12.2001 n. prot. 0142995/5-1, il Comandante dei Carabinieri di Nocera Inferiore, riscontrando una richiesta istruttoria della Prefettura di Salerno concernete un’istanza presentata dal sig. Pellegrino, ha espresso “parere sfavorevole” in ordine al chiesto “rinnovo del decreto di guardia particolare giurata e dell’autorizzazione al porto d’arma a tassa ridotta”, motivando tale apprezzamento negativo sulle qualità morali del nominato instante sul presupposto che “il richiedente, secondo le indagini condotte dalla dipendente Stazione, che hanno portato alla denuncia dello stesso per il reato di truffa e falso, appare che attualmente non riunisca il requisito della buona condotta”.
4.a.- Sulla scorta della citata nota del Comando dei carabi-nieri di Nocera Inferiore, la Prefettura di Salerno, “considerato che il sig. pellegrino ha tenuto un comportamento in contrasto con gli specifici obblighi connessi alle funzioni esercitate che, va-lutati in via generale fanno ritenere essere venuti meno i requisiti di cui all’art. 11 del t.u.l.p.s.”, ha disposto, con il provvedimento gravato, la sospensione dei “titoli di polizia di guardia giurata e la relativa licenza di porto d’arma a tariffa ridotta rilasciati al sig. Pellegrino Francesco … fino all’esito del procedimento penale instaurato a suo carico”.
5.- Alla luce del descritto contesto normativo e documentale, il Collegio ritiene fondato il ricorso e condivisibili le censure ivi articolate.
6.- Parte ricorrente, nella sostanza, censura il provvedimento prefettizio per carenza dei presupposti di legge, per difetto di istruttoria e per genericità e contraddittorietà della motivazione, non integrando i fatti posti a fondamento della negativa valutazione della condotta del ricorrente le premesse che legittimerebbero l’adozione del provvedimento avversato. Al riguardo e in senso conforme alle prospettazioni attoree, il Collegio osserva quanto segue:
a) La mera attribuzione di un fatto penalmente rilevante, in conseguenza di una denuncia dell’interessato per dei presunti reati di truffa e falso non meglio circostanziati, non costituisce, in assenza di altri univoci e più dettagliati indizi (e prima che sia intervenuta pronunzia di condanna), elemento determinante e sufficiente per ritenere insussistente il requisito della buona condotta di cui al combinato disposto degli art. 11 e 138, comma 1, R. D. n. 773/1931 (cfr. TAR Calabria Catanzaro, n. 630/1992). Milita autorevolmente a favore di tale assunto la pronuncia della Corte cost. del 25.07.1996 n. 311, che, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 138 comma 1 n. 5, R. D. cit. nella parte in cui stabilisce che la condotta delle guardie particolari giurate debba essere ottima anziché semplicemente buona, ha implicitamente e conseguentemente sancito che un’eventuale valutazione negativa del requisito di cui all’art. 138, comma 1 n. 5, R. D. cit., in quanto preordinata all’adozione di provvedimenti lesivi della sfera giuridica del privato, deve fondarsi su una attenta, puntuale e adeguatamente motivata ponderazione degli episodi astrattamente idonei a connotare negativamente la condotta morale del privato.
b) Dato per certo che la prova del venir meno del requisito della buona condotta deve essere fornita dall’Amministrazione (cfr. Corte cost. n. 440/1993; Cons. Stato n. 4078/2000), l’onere di indicazione dei fatti ostativi alla permanenza dell’efficacia della licenza in discorso, anche sotto il profilo della possibilità di abuso ex art. 10, R. D. n. 773/1931, non può ritenersi assolto con il generico riferimento ad una denuncia per i reati di truffa e falso (non meglio circostanziati e dettagliati) ed in assenza di ulteriori ed univoci elementi idonei a delineare negativamente l’attuale condotta del destinatario del provvedimento sospensivo.
Tale assunto, peraltro, assume maggiore pregnanza allorché – come nel caso in esame – a carico dell’interessato non risultano procedimenti penali pendenti, né tantomeno condanne (v. certificati della Procura di Salerno rispettivamente dell’1.2.2002 e del 19.1.2002, depositati da parte ricorrente in data 1.2.2002);
c) Il potere di sospensione azionato dall’Amministrazione prefettizia è previsto e disciplinato nell’art. 10, R. D. n. 773/1931, che pone quale presupposto di siffatto potere cautelare (ma anche revocatorio) il “caso di abuso della persona autorizzata”. Orbene, non può dubitarsi che tale presupposto connota il potere cautelare di cui all’art. 10 cit. in maniera diversa e più specifica rispetto al potere-dovere di revoca (e non anche di sospensione) previsto nell’art. 11, ult. comma, stesso R. D. (che presuppone invece il venir meno nella persona autorizzata delle condizioni alle quali l’autorizzazione è subordinata). Appare dunque evidente che l’esclusivo riferimento (nella motivazione del provvedimento prefettizio) al venir meno dei “requisiti di cui all’art. 11 del t.u.l.p.s.”, privo di ulteriori specificazioni in relazione ai presupposti che legittimano il potere di sospensione ex art. 10 cit. (scil. abuso della persona autorizzata), concorre – insieme agli altri elementi superiormente divisati – a rendere il provvedimento impugnato carente sotto il profilo motivazionale.
6.- Il ricorso, sulla scorta dei rilievi svolti, deve quindi essere accolto, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
7.- Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la com-pensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, SEZIONE I, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 134/2002 proposto da PELLEGRINO Francesco, lo ACCOGLIE nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ANNULLA il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 5 maggio 2005, con l’intervento dei Sig.ri Magistrati
Dr. Alessandro FEDULLO Presidente
Dr. Francesco GAUDIERI Consigliere estensore

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