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Detassazione lavoro notturno,nuova circolare del 27 settembre dall Ag. delle Entrate
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Roma, 27 settembre 2010
CIRCOLARE N. 47/E
OGGETTO: Imposta sostitutiva del 10 per cento su retribuzioni erogate ai
dipendenti per lavoro straordinario
Con la risoluzione 83/2010 l’Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l’altro, che
il regime agevolativo consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%,
prevista dall’articolo 2 del DL n. 93 del 2008, deve ritenersi applicabile anche con
riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione
che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento
economico dell’impresa.
In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa che la recente
risoluzione non ha inteso ricondurre nell’ambito dell’agevolazione il lavoro
straordinario in quanto tale ma ha inteso chiarire che risulta agevolabile il lavoro
straordinario in quanto correlato a parametri di produttività.
Le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro sono state
agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008, in base alla originaria
formulazione dell’articolo 2 del DL n. 93 del 2008.
Negli anni 2009 e 2010 le disposizioni che prevedevano la detassazione degli
straordinari non sono state prorogate e, pertanto, l’imposta sostitutiva non può
applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi di
produttività.
In base alla normativa vigente lo straordinario agevolabile è, quindi, solo quello
per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Il
vincolo può sussistere sia nell’ipotesi di straordinario cosiddetto “forfetizzato,” reso
dai dipendenti che non sono vincolati dall’orario di lavoro, sia per le altre tipologie di
prestazione straordinaria di lavoro. Analogo criterio risulta valido per ricondurre nel
beneficio fiscale le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole
elastiche.
In merito alla “prova” della correlazione tra straordinario e parametri di
produttività si richiama quanto precisato nella circolare n. 49 del 2008 in relazione alle
altre fattispecie agevolabili sulla base di parametri di produttività per le quali è stato
affermato che tale correlazione deve essere documentata dall’impresa, ad esempio
attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma
corrisposta.
E’ necessario quindi che anche il nesso tra il lavoro straordinario (o
supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e gli incrementi di produttività,
trovi riscontro in una documentazione proveniente dall’impresa che può consistere in
una dichiarazione con la quale l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa
abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e
redditività legati all’andamento economico della impresa.
Si precisa, infine, che anche l’agevolazione delle retribuzioni relative alle
prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni è subordinata al
perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione
dell’impresa.

Allega:


pdf circolare+n++47E+del+27+sett++2010.pdf Dimensione: 44.76 KB; Letture: 886

Data invio: 28/9/2010 14:43
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Re: Detassazione lavoro notturno,nuova circolare del 27 settembre dall Ag. delle Entrate
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Altra circolare:

CIRCOLARE N. 48/E
Roma, 27 settembre 2010
OGGETTO: Compensi per incrementi di produttività: lavoro notturno e
straordinario e sgravio contributivo
Con la risoluzione n. 83 del 2010 è stato chiarito che può essere assoggettato
all’imposta sostitutiva del 10 per cento (anzichè a tassazione ordinaria) anche l’intero
compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione) e le somme erogate per
prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n.
93 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
La risoluzione ha precisato che per gli anni 2008 e 2009 i lavoratori possono
applicare la tassazione più favorevole presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o
avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La medesima risoluzione ha chiarito che, a tal fine, il datore di lavoro deve certificare
l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non ha
applicato la tassazione sostitutiva per i periodi d’imposta 2008 e 2009.
Le associazioni dei datori dei lavoro, i sindacati e la Consulta dei CAF hanno
rappresentato la difficoltà di porre in essere nei tempi ordinari gli adempimenti richiesti -
che comportano specifiche attività per ciascun periodo d’imposta - per permettere ai
dipendenti la concreta fruizione della tassazione agevolata.
In considerazione della concorde rappresentazione da parte di tutti i soggetti
interessati delle difficoltà operative riscontrate nel dar corso ai suddetti adempimenti, si
ritiene di poter adottare una procedura che consenta di richiedere, unitariamente per
entrambi i periodi d’imposta interessati, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante
i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 che saranno
opportunamente integrati.
In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate
negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero
Direzione Centrale Normativa
Direzione Centrale Servizi ai contribuenti
2
per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; il dipendente potrà
recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.
Tale soluzione, che consente di contemperare le esigenze di semplificazione con quelle di
controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, richiede che il datore di lavoro riporti
nel CUD/2011 anche gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente a
seguito della richiamata risoluzione n. 83 del 2010.
Per quanto riguarda, inoltre, i quesiti pervenuti in relazione al regime fiscale
applicabile alle somme erogate a seguito dello sgravio contributivo concesso sulle
retribuzioni variabili, si fa presente quanto segue.
L’art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto - in via
sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende - uno sgravio
contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo
livello, entro i limiti delle risorse predeterminate.
Le aziende che hanno ricevuto dall'INPS la comunicazione dell’ammissione al
beneficio devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi in
precedenza trattenuti.
Le somme restituite, in quanto costituiscono la quota di contribuzione di competenza
del dipendente che non è stata inserita nell’imponibile fiscale nel momento in cui il premio è
stato erogato, devono considerarsi reddito di lavoro dipendente, così come chiarito con la
risoluzione n. 136 del 2005 per una ipotesi analoga.
La medesima risoluzione ha altresì chiarito che l’ammontare della contribuzione
recuperata e relativa ad anni pregressi, rientra tra "gli emolumenti arretrati per prestazioni di
lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti
collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti" ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva
del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato, le somme in questione
possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si
riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati
con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Allega:


pdf circolare+n++48E+del+27+sett++2010.pdf Dimensione: 38.57 KB; Letture: 302

Data invio: 28/9/2010 16:50

Modificato da ADMIN su 28/9/2010 18:06:54
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Re: Detassazione lavoro notturno,nuova circolare del 27 settembre dall Ag. delle Entrate
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Se non altro e' stata ratificata la proroga al cud 2011 per il recupero delle somme arretrate, pero' e' stato demandato totalmente alle aziende l' onere di certificare gli aumenti di produttivita' ed efficenza correlati allo svolgimento del lavoro su turni anche se ordinario.
Fa sorridere la precisazione sugli straordinari, doveo si ribadisce che per l biennio 2009/2010 sono esplicitamente esclusi, salvo poi ammettere l' eccezzione ( sempre dopo specifica certificazione aziendale ) che se questi hanno comportanto l' aumento della produttivita' e/o dell' efficenza in ragione dell' aumento di competitivita' sul mercato, allora possono essere ammessi al regime di tassazione agevolata.
C' e' qualcuno che puo' dirmi con chiarezza quando lo straordinario non e' chiaramente collegato ad un aumento di produttivita'??
Inoltre la discrezionalita' lasciata in questo momento alle aziende potrebbe di fatto creare un paradosso per cui quelle che rilasciano le certificazioni agevolano i propri dipendenti, mentre quelle che non lo fanno avranno la scusante di dire che le precisazioni arrivate dall' agenzia delle entrate non sono chiare ( la stessa cosa vale per esempio anche per i panettieri ).
Vero e' che ora c'e' tempo fino ai primi mesi del 2011 per rispondere ad eventuali quesiti specifici eventualmente posti da aziende specifiche ( un IVP o un panificio per esempio ), anche se ho il sospetto che l' eventuale risposta dell' agenzia delle entrate potrebbe indicare di rifarsi alla circolare 47/E....... mi sembra ancora un casino.....

Data invio: 29/9/2010 21:05
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Re: Detassazione lavoro notturno,nuova circolare del 27 settembre dall Ag. delle Entrate
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Dalla risoluzione 83 però si evince che solo sul lavoro ntturno si ottiene l'intera agevolazione, sullo straordinario diurno solo sulla indennità o maggiorazione (per chi lavora regolarmente su turni) esempio: ora ordinaria 7 euro ora straordinaria 9 euro il 10% è applicato sui 2 euro di differenza.

Data invio: 29/9/2010 22:51
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Re: Detassazione lavoro notturno,nuova circolare del 27 settembre dall Ag. delle Entrate
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Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444
E-mail: [email protected] (tariffa urbana a tempo)
COMUNICATO STAMPA
Detassazione premi di produttività
Per lavoro notturno e straordinario rimborsi facili nei modelli 2011
Rimborsi più semplici per i lavoratori dipendenti che nel 2008 e 2009 hanno effettuato
prestazioni di lavoro straordinario o notturno legate a incrementi di produttività
dell’impresa. Se in questi anni i datori di lavoro privati non hanno applicato ai relativi
compensi la tassazione sostituiva del 10 per cento, il dipendente può richiedere
direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo la restituzione delle
maggiori imposte pagate. Per quanto riguarda lo straordinario, questa agevolazione è
valida solo a patto che il lavoro aggiuntivo sia correlato a parametri di produttività. Una
relazione che deve essere certificata direttamente dal datore di lavoro. Sono questi, in
sintesi, i principali chiarimenti forniti con le circolari n. 47/E, emanata in forma
congiunta dall’Agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
e 48/E di oggi, che fanno il punto, rispettivamente, sulla corretta definizione dello
straordinario agevolabile e, in seconda battuta, sul trattamento fiscale da riservare alle
somme erogate per aumenti di produttività ottenuti negli anni scorsi grazie a prestazioni
di lavoro notturno e straordinario.
Vademecum sullo straordinario detassato – Nel dettaglio, la prima circolare, firmata
dall’Agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, chiarisce
che lo straordinario svolto nel 2009 e 2010 è agevolabile soltanto se legato ad aumenti
di produttività. Un’ipotesi in cui possono rientrare sia lo straordinario “forfetizzato”,
reso da dipendenti non vincolati dall’orario lavorativo, sia ogni altra prestazione
straordinaria, così come il lavoro supplementare o svolto in base a clausole elastiche.
Inoltre, la correlazione tra straordinario e parametri di produttività deve essere
documentata dall’impresa, per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore
della motivazione della somma corrisposta o una qualsiasi altra dichiarazione da cui
risulti che la prestazione lavorativa ha contribuito a conseguire elementi di produttività e
redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Fisco leggero sulla produttività – Il secondo documento di prassi precisa che, per
consentire la fruizione automatica del rimborso, il datore di lavoro dovrà indicare nel
Cud 2011 gli importi versati nel 2008 e 2009 per il miglioramento della produttività o
redditività dell’impresa e tassabili con l’imposta sostitutiva. Il lavoratore, dal canto suo,
potrà recuperare il proprio credito, ossia la differenza tra le imposte ordinarie e quella
sostitutiva, semplicemente compilando l’apposito campo che sarà inserito nella
dichiarazione dei redditi 2011. Inoltre, per quanto riguarda il rimborso delle somme
riconosciute dall’Inps per lo sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla
contrattazione collettiva di secondo livello, si tratta di redditi di lavoro dipendente che possono essere assoggettati alla tassazione più favorevole del 10 per cento, purché siano
riconducibili a incrementi della produttività aziendale.
I testi delle circolari n. 47/E e 48/E sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.
Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.
Roma, 27 settembre 2010

UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
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Data invio: 30/9/2010 22:41
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Re: Detassazione lavoro notturno,nuova circolare del 27 settembre dall Ag. delle Entrate
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Alla fine si è quasi mandato in tilt il sistema e hanno trovato un modo per andare incontro alle aziende!

Basta che restituiscano tutto il dovuto, in un modo o nell'altro!!!

Data invio: 1/10/2010 0:23
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Re: Detassazione lavoro notturno,nuova circolare del 27 settembre dall Ag. delle Entrate
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Resta la discrezionalita' per le aziende di certificare l' aumento di redditivita' o efficenza, sono sempre piu' convinto che ci sara' sicuramente il paradosso di alcune aziende che certificheranno ed altre che non lo faranno, fra le altre cose con l' impossibilita' di fatto di ricevere contestazioni, ne da parte del fisco, ne da parte dei lavoratori.
...domandina diabolica...
Visto che agli IVP la certicicazione non costerebbe nulla ( e considerando il fatto che potrebbero tranquillamente giustificare il tutto con la scusante delle aziende multiservizio e che senza quello notturno perderebbero una parte di fatturato e competitivita' con i concorrenti ), secondo voi quanti IVP andranno incontro ai notturni???

Data invio: 1/10/2010 13:44
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Re: Detassazione lavoro notturno,nuova circolare del 27 settembre dall Ag. delle Entrate
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ragazzi una cosa...a a noi di milano anno detto che ci pensa l'istituto stesso a fare avere questi soldi? e vero noi dobbiamo provvedere......

Data invio: 8/10/2010 23:38
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Re: Detassazione lavoro notturno,nuova circolare del 27 settembre dall Ag. delle Entrate
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Tralasciando al momento il discorso sul recupero per gli anni 2008 e 2009, sarebbe utile sapere se qualche istituto ha gia' iniziato a tassare in via agevolata il lavoro notturno ordinario gia' con la busta paga di settembre 2010, quindi giu' di info ragazzi e poi vediamo di mettere di fronte al fatto compiuto gli istituti che non l' hanno applicata.

Data invio: 11/10/2010 14:48
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Re: Detassazione lavoro notturno,nuova circolare del 27 settembre dall Ag. delle Entrate
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Te lo potrò dire il 20, quando ritiro la busta paga! Mi dissero così comunque!

Data invio: 11/10/2010 23:10
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