SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
C.I.P. PIEMONTE
Publicato da ADMIN su 3/6/2007 (4578 Letto)
Testo Ufficiale
edito dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Imprenditoriali stipulanti
CONTRATTO
COLLETTIVO
INTEGRATIVO
REGIONALE
di
LAVORO
per i Dipendenti
da Istituti di
Vigilanza Privata
operanti in Piemonte
Firmato il 12 luglio 2004
Validità dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007
2
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO
valido per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata
operanti in Piemonte
Il giorno 12 luglio 2004, in Torino
TRA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA (ANIVP)
rappresentata dal Presidente della Commissione Sindacale: Maestro del Lavoro COSIMO RACCO,
con la collaborazione del dott. MARCO STRATTA.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
(ASSVIGILANZA) rappresentata dall'avv. GIUSEPPE MONTI.
UNIONE NAZIONALE ISTITUTI VIGILANZA (UNIV)
Rappresentata: dal Segretario Nazionale avv. LUIGI GABRIELE, dal Coordinatore Territoriale
dott. ENNIO SUTTINI e dal componente della Commissione Sindacale dott. PAOLO LURASCHI.
E
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI
(FILCAMS CGIL) PIEMONTE rappresentata:
dal Segretario Generale signora ANNA MARIA CUNTRO';
dai Segretari Regionali, signori: GIUSEPPE MELILLO, GRAZIELLA TUNESI,
GINO VENNETTILLO;
dai Segretari Territoriali, signori: Piero Bodo, Gianni Boerio, Danila Botta, Piero Canepa,
Giovanni Ciarlo, Giorgio Milani, Mauro Tiboni.
dai Rappresentanti Sindacali Aziendali, signori: Sara Amendola, Antonio Annunziata, Antonio
Belviso, Ferdinando Cuppari, Mauro D'Antuono, Antonio Di Modugno, Salvatore Esposito,
Antonio Franzè, Roberto Galleana, Andrea Giacomello, Donato La Vacca, Sifrido Mancin, Nico
Mariannini, Vito Montarulli, Luciano Moriera, Lamberto Mosca, Massimo Mottino, Giorgio
Quintani, Giuseppe Randazzo, Franco Sala, Luigi Serra, Fabio Vardaro, Carlo Varola, Giuseppe
Zeolla.
FEDERAZIONE ITALIANA ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E TURISMO
(FISASCAT-CISL) ) PIEMONTE rappresentata:
dal Segretario Generale, signor ADRIANO DEGIOANNI;
dai Segretari Regionali, signori: BRUNO CORDIANO e DARIO BATTUELLO;
3
dai Segretari Territoriali, signori: Rinaldo Zoccola, Sergio Segala, Domenico Bove, Irmo Caretti,
Angela Sportillo, Angela Corti; Carla Destefanis, Angela Kalaydijan;
dagli Operatori degli Uffici Sindacali Territoriali: Roberto Ranieri, Enrico Solavagione, Cristina
Vignolo;
dai Rappresentanti Sindacali Aziendali, signori: Bosco Sergio, Botta Antonio, Cassano Enzo,
Castrignano Antonio, Cavalieri Vincenzo, Cuzzetto Mario, D'Agata Orazio, Defebbrari Antonio,
Destefano Alessandro, De Virgilio Luigi, Fabbiano Cataldo, Floriani Aldo, Iannacone Carmine,
Lacerignola Nicola, La Corte Emilio, Larocca Maurizio, Marascia Vito, Mattina Salvatore, Mennuti
Gianluca, Penna Renzo, Ruffa Filippo, Saturnino Roberto, Spinelli Giuseppe, Torregrossa Mario;
UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO, COMMERCIO, SERVIZI (UILTuCSUIL)
PIEMONTE rappresentata
dal Segretario Generale, signor GIANNANTONIO PEZZETTA,
dal Segretario Generale Aggiunto, signor SERGIO DIECIDUE;
dai Segretari Regionali, signori: COSIMO LAVOLTA, GIUSEPPINA BELLETTI;
dai Funzionari dell'Ufficio Sindacale Regionale, signori: Angelo Vurruso, Sebastiano Cosco,
Renato Foggetti, Francesco Ortelli, Osvaldo Cappadona, Maria Rita Giardina, Salvatore Sorce;
dai Responsabili Territoriali, signori: Salvatore Bove, Giuseppe Ballato, Francesco Di Martino,
Sergio Magliola, Mauro Orsan, Angelo Gallina, Luciano Sciascia;
dai Rappresentanti Sindacali Aziendali: Ernesto Angotti, Enrico Botta, Graziano Braghin,
Andrea Buffa, Giuseppe Cantello, Giuseppe Cappabianca, Massimo Colla, Michele Costante,
Antonino Curcio, Rodolfo Dante, Mauro De Amicis, Salvatore Di Grazia, Sandro Dionisi, Marco
Di Rienzo, Carmela Di Sarno, Michele D'Onofrio, Ettore Fornasero, Natale Gai, Aldo Garrone,
Luciano Gazzetta, Bartolomeo Gigantiello, Vincenzo Giordano, Luca Giusto, Angelo Grieco, Carlo
Guarnaccia, Gaetano Laiacona, Osvaldo Maffioletti, Antonio Macchetti, Nicola Macrì, Roberto
Manfredini, Maurizio Marchesini, Pamela Mazzacorato, Gennaro Mazzarella, Franco Militello,
Luca Molino, Paolo Muggione, Ferruccio Perelli Cippo, Alberto Princi, Aldo Principe, Renato
Repanati, Valter Revelli, Donato Rollo, Carmine Romano, Massimiliano Rossato, Ettore Salonis,
Davide Sangiorgi, Massimo Santoro, Giovanni Scaramella, Bartolomeo Scardigno, Leonardo Segà ,
Antonio Signorini, Giovanni Spada, Carmelo Stazzone, Emanuele Turrini, Valerio Varaldo, Archita
Venia, Pierluigi Vignolo, Giovanni Vumbaca.
VISTI
- la disdetta delle Organizzazioni Sindacali del Contratto Collettivo integrativo di lavoro per i
dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata operanti in Piemonte precedentemente vigente;
- il Contratto Collettivo Nazionale vigente ed in particolare l'articolo 10;
ESAMINATA
- la piattaforma rivendicativa presentata dalle Organizzazioni Sindacali come sopra costituite;
4
SI E' STIPULATO
Il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale di Lavoro per i dipendenti da Istituti di
Vigilanza Privata operanti nella Regione Piemonte, composto da: 28 articoli e 5 allegati, tutti
approvati e sottoscritti.
ART. 1 - VALIDITà€ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale del Piemonte disciplina, in maniera unitaria, il
rapporto di lavoro dei dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Regione Piemonte.
Esso è parte integrante del vigente C.C.N.L. e come tale deve essere applicato, al pari dello stesso,
da tutti gli Istituti di Vigilanza comunque costituiti.
Il presente Contratto, per tutto il periodo della sua validità , deve essere considerato un complesso
normativo inscindibile, che, essendo globalmente di miglior favore, annulla e sostituisce ad ogni
effetto le norme del "Contratto Integrativo di Lavoro per i Dipendenti degli Istituti di Vigilanza
Privata operanti in Piemonte del 07 luglio 1997" e di tutti i precedenti Contratti Integrativi di pari
livello e Contratti Integrativi Provinciali a suo tempo stipulati in Piemonte.
Rimangono valide le norme e le condizioni di miglior favore o le norme non trattate nel presente
Contratto previste dai Contratti ed Accordi Aziendali.
ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI
Le Parti, nel valutare la situazione economica attuale e quella ipotizzabile nell'arco della vigenza
contrattuale, che interessa ed interesserà la Regione Piemonte, convengono di operare affinché
vengano colte le opportunità di sviluppo qualitativo e quantitativo del settore della Vigilanza
Privata.
A tal fine occorre anche mantenere attenzione, per far sì che i compiti tipici della Vigilanza Privata
vengano svolti dagli Istituti del settore ed evitare, che la committenza provveda direttamente con
dipendenti propri a discapito della sicurezza e della professionalità .
E' altresì necessario contrastare le diverse forme di vigilanza proposte come servizi integrati, che costituiscono possibili attività di sleale concorrenza in violazione delle norme del T.U.L.P.S. e delle Leggi vigenti, che pregiudicherebbero l'occupazione nel settore, i diritti normativi ed economici attualmente garantiti ai lavoratori impiegati in detti compiti e la qualità dei servizi. Inoltre, la diffusione di nuove tecnologie avanzate ed il ricorso a sistemi automatizzati di difesa passiva, non possono prescindere dalla presenza fisica della Guardia, affinché siano garantiti livelli di sicurezza sufficienti; in funzione di tale opera culturale, nei confronti della committenza, le Parti si adopereranno.
Le Parti, nell'auspicare e che a tempi brevi sia varata la riforma legislativa del settore contenente i contributi offerti dalle stesse a livello nazionale, solleciteranno detta riforma presso le sedi opportune; in attesa della stessa, le Parti convengono sulla necessità di una gestione della vigente legislazione, che sappia cogliere e dare risposta alle esigenze attuali del settore, sia per quanto attiene la problematica delle Imprese, che dei lavoratori, nonché quella comune. Anche a tale fine le OO.SS. e le Associazioni Imprenditoriali firmatarie il presente Contratto, convengono sui seguenti punti, per l'applicazione dei quali, nelle parti di propria non esclusiva competenza, interesseranno con azioni congiunte le Istituzioni pertinenti. Le Parti, sui temi di interesse del settore da rappresentare alle Autorità Istituzionali assumeranno
5
posizioni comuni, affinché gli stessi siano resi più forti e rappresentativi, fatta salva la rappresentazione di proprie posizioni in caso di valutazioni distinte. Le Parti, anche ai fini di quanto espresso nei punti succesivi, ritengono necessario rafforzare il patrimonio di conoscenza comune sui processi che investono il settore per esaminarne i vari aspetti e governarne, per quanto possibile, cause ed effetti, con adeguati interventi nell'interesse dei lavoratori, delle imprese e dell'utenza. le Associazioni imprenditoriali, pertanto, forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO.SS. Regionali e Provinciali firmatarie del presente contratto, informazioni globali riferite al settore ed in particolare: sugli aspetti di ordine strutturale, sugli organici, sulle prospettive di sviluppo, sui nuovi tipi di servizi anche in funzione dell'introduzione di nuove tecnologie, sulla gestione della banca ore, sulle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, dei riposi e dei turni.
ART. 3 - NUOVE LICENZE, TARIFFE E REGOLAMENTI.
Le Parti si adopereranno:
affinché eventuali nuove licenze vengano concesse sulla base delle esigenze del mercato ed alla
condizione che non intacchino la stabilità o lo sviluppo occupazionale, tenendo conto della
professionalità e della capacità economica dei richiedenti, tali da offrire sufficienti garanzie di
qualità ai fruitori dei servizi ed assicurare il rispetto dei diritti contrattuali e di legge ai lavoratori
occupati;
affinché le tariffe dei servizi definite in sede Prefettizia abbiano la finalità di evitare sofferenze
economiche agli Istituti, di modo che non si pregiudichino: la qualità dei servizi, la sicurezza ed i
diritti normativi ed economici dei lavoratori;
affinché i regolamenti delle attività degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Giurate emanati dalle Autorità , tengano conto delle proprie valutazioni ed in ogni caso, per quanto attiene le materie di carattere sindacale normate dai Contratti Collettivi, le norme contrattuali dovranno essere l'esclusivo riferimento delle Parti per quanto riguarda le ricadute sui lavoratori.
ART. 4 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO
Ferma restando la responsabilità delle Aziende nell'adempiere gli obblighi formativi e l'esclusiva competenza delle Parti in materia di formazione professionale, queste ultime favoriranno le attività formative del settore programmando piani di formazione ed aggiornamento professionale e predisponendo i relativi corsi per il personale occupato, dei quali le Aziende interessate potranno beneficiare.
Le Parti, inoltre, su richiesta delle Aziende, promuoveranno l'attivazione di corsi di formazione per lavoratori non occupati, che ambiscano occuparsi nel settore. Il numero dei corsisti, quindi, dovrà tenere conto delle possibilità occupazionali offerte dal Settore e della naturale selezione di diritto delle Aziende interessate a recepire nuovi occupati. L'individuazione dei corsisti avverrà anche tramite preselezione delle Imprese del Settore, affinché la formazione professionale abbia la migliore efficacia nel garantire i necessari sbocchi occupazionali. Le Parti cureranno la programmazione e la progettazione dei corsi, che saranno invece svolti da Enti preposti alla formazione professionale riconosciuti ed accreditati dalla Regione Piemonte. Tali Enti, aventi queste caratteristiche, saranno scelti per accordo unanime delle Parti. Si conviene, che per l'effettuazione della formazione professionale di cui sopra e comunque concordata dalle Parti, anche con successivi accordi, si coglieranno tutte le opportunità di
6
finanziamento pubblico previste.
La formazione potrà essere pianificata per i lavoratori occupati o occupandi di: una singola Azienda, più Aziende, a livello Settoriale; così come la formazione potrà essere programmata ed effettuata a livello Regionale o Provinciale, ciò rispetto alle necessità , ai bisogni ed alle opportunità .
Le Aziende che aderiranno ai piani formativi dovranno farsi carico fino a concorrenza, rispetto ai finanziamenti pubblici, dei relativi costi.
Le Parti potranno stipulare uno specifico accordo sul mercato del lavoro, che dovrà individuare le
tipologie lavorative utili al settore, nonché prevederne l'avviamento con celeri procedure, che le
Parti potranno gestire in proprio.
Le Parti, inoltre, si faranno promotrici di una specifica proposta da avanzare alle Prefetture, affinché
l'accordo sul mercato del lavoro, unito a quanto previsto in materia di formazione professionale per
gli assumendi, costituiscano una valida motivazione per accelerare i tempi di rilascio dei titoli di
polizia utili per l'assunzione, facendo in modo che una prima fase di tale procedura venga
soddisfatta antecedentemente alla richiesta di assunzione avanzata dall'Azienda.
Le Parti, anche a tal fine, convengono di costituire un Registro Professionale, tenuto e gestito
dall'Ente Bilaterale, al quale potranno essere iscritti, su loro richiesta: le Guardie Particolari Giurate
in forza, le Guardie Particolari Giurate transitoriamente inoccupate che intendano rioccuparsi nel
settore, lavoratori formati per lo svolgimento dell'attività di Guardia Particolare Giurata in attesa di
occupazione; nel Registro, inoltre, saranno riportati i profili e le caratteristiche professionali di ogni
iscritto, anche acquisite nel corso del rapporto di lavoro.
Il Registro Professionale intende porsi come strumento efficace per l'osservazione del mercato del
lavoro e nel contempo essere una banca dati utile alle Imprese per soddisfare le loro esigenze
occupazionali.
AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'
Al fine di promuovere azioni positive per l'accesso delle lavoratrici nel settore, le Parti
esamineranno con periodicità gli aspetti relativi a tale tematica ed in particolare:
- progetti finalizzati allo sviluppo dell'occupazione ed alla crescita professionale delle donne, nel
rispetto delle peculiari esigenze del Settore e delle Aziende;.
- raccolta di dati ed informazioni relativi all'occupazione femminile a livello Regionale, Territoriale
ed aziendale, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro e professionali, ciò anche in
rapporto all'introduzione di nuove tecnologie e/o modifiche degli assetti organizzativi.
Quanto sopra ricorrendo anche a normative di leggi nazionali e comunitarie in materia di azioni
positive per le pari opportunità .
ART. 5 – SICUREZZA.
si ribadisce la necessità che le Imprese garantiscano l'efficienza: degli automezzi utilizzati per i
servizi, degli strumenti in dotazione delle Guardie Giurate, della centrale operativa e di un sistema
di pronto intervento in caso di necessità .
Le Parti ritengono inoltre, di operare con opportune azioni, anche congiunte, per far sì che la
committenza, nel limite delle possibilità e delle responsabilità di legge, si preoccupi di attrezzare
aree idonee e sicure, per i lavoratori ed i cittadini, in cui svolgere le attività di vigilanza e trasbordo
7
valori.
Le Parti, in applicazione della Legge 626/94 e successive modifiche e del conseguente accordo
nazionale di settore, convengono che gli Istituti di Vigilanza dovranno ottemperare agli obblighi
formativi a beneficio dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza entro e non oltre quattro
mesi dalla loro elezione.
ART. 6 - I TITOLI DI POLIZIA DEI LAVORATORI.
Ai lavoratori, che richiedano, come d'obbligo tramite la propria Azienda, il rinnovo dei titoli di
polizia nei tempi utili indicati dalla Prefettura competente o dalla stessa Azienda, che non venga,
entro la scadenza, rilasciato il rinnovo per accertate responsabilità aziendali, spetterà la normale
retribuzione durante il periodo di mora senza imposizioni, a tal fine, di ferie e permessi.
Nel caso che il ritardo del rinnovo sia imputabile a responsabilità delle Autorità preposte, i
lavoratori a loro scelta potranno, per il periodo di mora, godere di ferie e permessi retribuiti di cui al
vigente CCNL, oppure usufruire di una aspettativa non retribuita. Tutto ciò fermo restando
l'interesse comune delle Parti nel sollecitare Prefetture e Questure affinché tali situazioni non
abbiano a verificarsi e fermo restando il diritto del lavoratore di richiedere il risarcimento del danno
nei confronti del Soggetto responsabile del ritardo.
Nel caso in cui il ritardo del rinnovo dei documenti avvenga per responsabilità del lavoratore, lo
stesso, nel periodo di mora, sarà posto in aspettativa non retribuita, ma per contro non sarà soggetto
a contestazioni e sanzioni disciplinari.
Le Parti chiariscono, che i costi dovuti alla frequentazione, da parte dei lavoratori, del tiro a segno
nazionale, limitatamente a quanto da questo richiesto per il rilascio del certificato d'idoneità all'uso
dell'arma (iscrizione, tiri di allenamento e tiri per l'esame utili al rilascio del certificato, effettuati
con munizionamento del calibro dell'arma indicata dall'Azienda come arma di servizio), nonché i
costi del certificato, siano a completo carico dell'Azienda.
Le Parti si adopereranno affinché i criteri di valutazione adottati dai vari tiri a segno nazionali siano
omogenei.
I lavoratori, ai quali dovessero essere negati i rinnovi dei titoli di polizia in ragione di pendenze
penali, saranno posti in aspettativa non retribuita, con il solo diritto alla conservazione del posto di
lavoro, fino all'esito della procedura giudiziaria di primo grado.
ART. 7 - CAMBI DI APPALTO.
Ai fini del mantenimento dell'occupazione, nel caso di perdita di servizi da parte di uno o più
Istituti di Vigilanza, che possano provocare riflessi sull'occupazione, le Associazioni
Imprenditoriali, unitamente a tali Istituti di Vigilanza, ne daranno tempestiva comunicazione scritta
alle OO.SS. Regionali e a quelle del Territorio interessato, firmatarie del presente Contratto. A
seguire e in ogni caso prima di procedere con qualsiasi altra iniziativa, si svolgerà un incontro tra le
OO.SS., le R.S.A/R.S.U.. e le Associazioni Imprenditoriali con gli Istituti di Vigilanza che
compongono il settore a livello Provinciale, al fine di trovare adeguate soluzioni occupazionali,
sulle quali la responsabilità preminente è attribuita agli Istituti di Vigilanza che hanno recepito i
servizi.
Quest'ultimo incontro sarà preceduto da un confronto con gli Istituti di Vigilanza, che hanno perso i
servizi, al fine di determinare l'entità del fenomeno occupazionale dagli stessi denunciato.
8
ART. 8 – ENTE BILATERALE.
Si individua nell'Ente Bilaterale Regionale uno strumento utile per lo svolgimento dei compiti
conseguenti alla gestione delle politiche bilaterali individuate dal presente Contratto Integrativo
Collettivo Regionale di Lavoro, nonché per quelli gia citati all'art.6 del vigente CCNL sulle materie
lì indicate, opportunamente regolate da accordi tra le Parti e rapportate alla valenza Regionale e per
lo svolgimento di ulteriori compiti, anche su nuove materie, ad Esso demandati da eventuali
successivi accordi che le Parti riterranno stipulare.
L'Ente potrà essere inoltre sede:
della Commissione Paritetica Regionale che potrà essere costituita dalle OO.SS. e le Associazioni
Imprenditoriali firmatarie del presente Contratto, al fine di interpretare, qualora richiesto, le norme
qui sottoscritte e quelle relative a futuri accordi sottoscritti dalle medesime Parti;
di conciliazione per definire eventuali contenziosi individuali e collettivi;
di un eventuale arbitrato relativo alle controversie collettive ed individuali;
dell'Organismo Paritetico Regionale deputato alla verifica della regolarità delle procedure e della
loro validazione, relative alla gestione della Legge 626/94 e successive modifiche e del conseguente
accordo di settore, nonché degli esiti elettorali.
Fermo restando che l'Ente dovrà essere costituito con caratteristiche paritetiche tra le OO.SS.
Regionali e le Associazioni Imprenditoriali, firmatarie del presente Contratto e che le decisioni
dovranno avere l'unanimità dei consensi dei soggetti sociali che lo compongono, lo statuto
dell'Ente Bilaterale, così come il regolamento di attività ed i regolamenti di istituzione,
composizione e funzionamento per quanto previsto nei commi precedenti, saranno specificamente
concordati e redatti dalle Parti nei tempi strettamente necessari.
In ogni caso si precisa che i tempi necessari alla costituzione dell'Ente Bilaterale e degli altri
Organismi citati al presente punto, non costituiranno motivi ostativi alla piena applicazione, dalla
loro decorrenza, di tutti i punti definiti dal presente Contratto, né di qualsiasi ulteriore attività , anche
esplicitamente, ma solo auspicabilmente demandate all'Ente Bilaterale.
ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.
Gli Istituti di Vigilanza programmeranno i turni di lavoro, in modo da consentire il godimento dei
riposi contrattuali e di legge, dando comunicazione ai lavoratori di tali turni ed orari con congruo
anticipo ed in modo da non mettere le Aziende in difficoltà in relazione alle esigenze di sicurezza
ed in considerazione dei servizi svolti da ogni Istituto di Vigilanza. Tali turni ed orari potranno
essere eventualmente modificati solo per i casi eccezionali e motivati, previa comunicazione e
motivazione ai lavoratori.
A tale fine, l'Azienda comunicherà ad ogni lavoratore, attraverso foglio aziendale, la
programmazione, almeno settimanale, dei servizi che dovrà svolgere;
- ad ogni lavoratore, contestualmente al listino paga, sarà consegnato un foglio aziendale
riepilogativo delle ore giornaliere svolte nel mese al quale la retribuzione si riferisce;
- le modalità di consegna dei fogli aziendali, riportanti la programmazione dei servizi, non dovranno
creare disagi ai lavoratori e saranno concordate con le RSA/RSU;
- i fogli aziendali dovranno essere identificabili e la consegna ai lavoratori dovrà essere
riscontrabile;
- la Guardia deve essere presente sul posto di lavoro indicato nell'ordine di servizio.
Se, su richiesta dell'Istituto di Vigilanza, la Guardia dovesse presentarsi in sede aziendale prima o
9
dopo il servizio, l'orario di lavoro inizierà e/o terminerà presso la sede aziendale.
Nell'impossibilità di fare effettuare al singolo lavoratore l'intero orario giornaliero, nessuna
decurtazione salariale verrà effettuata al lavoratore, ma si dovrà procedere a recuperare le ore di
lavoro al massimo, entro il mese, in altri giorni, ad esclusione dei giorni di riposo, permessi
retribuiti e ferie.
La compensazione non potrà superare le 2 h giornaliere (5h - 9h).
Questa norma è applicabile nel caso si riscontri pari esigenza dell'Azienda e del singolo lavoratore,
esplicitata, da entrambe le parti, per iscritto in unico foglio in doppia copia, una per parte e
sottoscritto con la chiara volontà di avvalersi del compensativo, specificando tempi e modalità . Il
lavoratore dovrà essere assistito dalla Organizzazione Sindacale o da un RSA./RSU.
Deroghe alle 2 h giornaliere di compensativo, per casi specifici, potranno essere concordati con le
RSA./RSU unitamente alle OO.SS. Territoriali.
I turni giornalieri del normale orario di lavoro dovranno essere svolti, di norma, in modo
continuativo e comunque nell'arco massimo di 11 ore, salvo motivate ed eccezionali esigenze di
servizio preventivamente comunicate ai lavoratori.
ART. 10 – ORARIO DI LAVORO E SISTEMA DI APPLICAZIONE.
Fermo restando quanto previsto dal vigente C.C.N.L., per il personale del ruolo tecnico operativo la
prestazione lavorativa potrà avvenire secondo i seguenti sistemi:
a) come previsto dall'art. 65 del vigente C.C.N.L.;
b) come previsto dall'art. 66 del vigente C.C.N.L.;
- il passaggio dal sistema 5+1 al sistema 6+1+1, richiesto dalle OO.SS. Territoriali e/o dalle
RSA/RSU oppure dall'Azienda, dovrà essere oggetto di confronto tra questi, per concordare le
possibilità e le modalità tecniche del passaggio, il quale dovrà essere sancito, perché possa avvenire,
da uno specifico accordo aziendale.
c) cinque giorni di lavoro per 8 ore al giorno e due giorni di riposo consecutivi. Tale sistema è
previsto unicamente per le realtà in cui già viene applicato ed è regolamentato dagli specifici
accordi stipulati nelle predette unità aziendali;
d) in presenza di servizi su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dove si applica il
sistema 5 + 1 è possibile prevedere la modifica sotto indicata.
Previo accordo tra le parti a livello aziendale e con il consenso dei lavoratori interessati, in
sostituzione del sistema 5 + 1 (cinque giorni di lavoro ed uno riposo) parte del personale godrà , il
giorno di riposo nelle giornate di sabato o di domenica; l'alternanza avverrà mensilmente. Per 9
volte all'anno, invece, i riposi saranno goduti consecutivamente in entrambe le giornate, cioè sia il
sabato che la domenica. A livello aziendale si potrà convenire, tra Azienda e OO.SS. Territoriali -
RSA/RSU, che i 20 gg. di permessi retribuiti o parte di essi, possano essere goduti la domenica
quando sabato è giornata di riposo e viceversa.
Nell'applicazione del presente sistema saranno considerati spostati i riposi non goduti nelle giornate
previste dal sistema stesso, mentre rimane invariata la norma generale, prevista all'art. 11 di questo
Contratto, sul saltato riposo e sul lavoro continuativo per 7 o più giorni;
e) nelle Aziende in cui è applicato quanto al punto a), previo consenso delle Parti, si potrà istituire
un sistema che preveda un giorno di permesso abbinato al giorno di riposo al fine di realizzare due
giorni di riposo consecutivi.
Le Parti convengono che tale sistema, non modificando l'orario di lavoro giornaliero, settimanale ed
10
annuale, potrà garantire i due giorni di riposo consecutivi per un massimo di venti settimane e cioè
per un numero pari ai giorni di permesso (20) a tal fine utilizzabili;
ART. 11 – RIPOSO SETTIMANALE.
Ferme restando, per quanto riguarda il riposo settimanale le disposizioni previste dal C.C.N.L.
vigente, si concorda quanto segue:
1) nel caso in cui si verifichi, per esigenze organizzative, un cambiamento della cadenza dei turni di
riposo, al lavoratore competerà la maggiorazione di cui al terzo comma dell'art. 74 del C.C.N.L.,
una sola volta (primo riposo spostato), fermo restando che nel corso dell'anno dovrà comunque
essere salvaguardata la durata della prestazione nella media di 40 ore settimanali, con i riposi e
permessi di conguaglio previsti dai relativi sistemi di orario;
2) qualora il lavoratore presti la sua opera nel giorno di riposo e lo recuperi entro il settimo giorno
dall'ultimo riposo effettuato, compete soltanto la maggiorazione prevista all'art. 74 del C.C.N.L.
terzo comma;
3) nel caso che il lavoratore presti la sua opera per più di 6 giorni consecutivi di lavoro, lo stesso
avrà diritto ad un risarcimento danno dell'85% di una quota della normale retribuzione giornaliera
di cui all'art. 92 del C.C.N.L.;
4) nel caso eccezionale che per motivate esigenze di servizio il lavoratore presti la sua opera nel
giorno di riposo settimanale e non avvenga di fatto il recupero nel mese a cui si riferisce la busta
paga del saltato riposo, oltre alla normale retribuzione mensile che remunera il lavoratore a
prescindere dal numero dei giorni lavorati nel mese, lo stesso avrà diritto a tutte le indennità per la
presenza al lavoro, al buono pasto, al risarcimento previsto al punto 3 del presente articolo, ad una
quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 92 del C.C.N.L. maggiorata della percentuale
prevista per il lavoro straordinario festivo (40%) per tutte le ore effettivamente prestate;
5) le maggiorazioni previste dal presente articolo non si applicano quando lo spostamento dei riposi
avviene su richiesta scritta del lavoratore e non per esigenze di servizio e non sono cumulabili tra di
loro, salvo i cumuli espressamente previsti.
ART. 12 – BANCA ORE.
Le Parti utilizzando l'opportunità offerta dal vigente CCNL di poter adeguare alle realtà territoriali
e/o aziendali, con specifici accordi, la gestione della banca ore, per meglio cogliere lo spirito e la
finalità di tale istituto contrattuale, hanno convenuto quanto di seguito espresso.
A superamento di quanto previsto al punto 2 dell'art.68 vigente CCNL, la richiesta da parte del
lavoratore di usufruire i permessi per le ore o per parte di queste, maturate ed accantonate nella
banca delle ore, dovrà avvenire in forma scritta in tempi precedentemente congrui alla fruizione, al
pari, la relativa autorizzazione dell'Azienda nell'accordarli, dovrà anch'essa avvenire in forma
scritta e comunicata al lavoratore con congruo anticipo rispetto alla fruizione dei permessi.
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l'ora di arrivo della richiesta, così come se
l'Azienda tardasse ad autorizzare i permessi richiesti, è facoltà del lavoratore rinunciarvi, anche in
questo caso con comunicazione scritta.
Il lavoratore avrà diritto al recupero delle ore che confluiscono nella apposita banca, con le modalità
previste dal CCNL e cioè con permessi giornalieri da godersi nel mese successivo alla maturazione

delle ore. Non si terrà invece conto della limitazione dell'assenza contemporanea e dell'esclusione
dei periodi, entrambi fissati dal punto 3 dell'art.68 vigente CCNL.
I permessi compensativi, pertanto, potranno essere goduti qualora vengano rispettate entrambe le
condizioni qui definite e cioè: la disponibilità del lavoratore, la compatibilità organizzativa nel
soddisfare la richiesta dei permessi nelle giornate indicate dal lavoratore.
Si esclude, in ogni caso, che le Aziende possano imporre, senza il consenso del lavoratore, sia il
recupero delle ore, che le giornate dei recuperi.
Qualora il lavoratore non recuperi le ore confluite nella apposita banca nel mese successivo, le
Aziende procederanno al pagamento delle stesse, rispettando: i tempi, la maggiorazione e le
modalità previste dal CCNL, così come applicheranno quanto previsto da quest'ultimo (es. la
maggiorazione per le ore compensate) per quanto non modificato dal presente articolo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti, considerato che nel corso della trattativa inerente la stipulazione del presente C.I.R. sono
emerse discordanze in merito ai criteri di applicazione dell'istituto contrattuale nazionale della
Banca Ore, così come recepito in sede Territoriale, concordano d'incontrarsi entro 20 giorni dalla
stipulazione del presente C.I.R. per procedere alla verifica congiunta delle anomalie registrate.
Contestualmente gli Istituti di Vigilanza s'impegnano a regolarizzare, con il primo periodo
temporale utile, quanto emerso in sede di verifica con le modalità in quella stessa sede stabilite di
concerto con le OO.SS. stipulanti. L'eventuale Accordo in materia sarà allegato al presente
Contratto e ne farà parte integrante.
ART. 13 - STRAORDINARIO
Le prestazioni lavorative relative alla banca ore e quelle straordinarie, verranno distribuite
equamente tra i lavoratori che ne facciano richiesta o che lo acconsentano.
A tale scopo ogni Istituto di Vigilanza si incontrerà trimestralmente con le proprie RSA/RSU per
verificare l'accaduto nel periodo precedente ed apportare eventuali correttivi per il periodo
successivo.
Inoltre, in occasione di tali incontri, le Parti procederanno all'esame del fenomeno dello
straordinario, in relazione anche ai problemi dell'occupazione e del mercato del lavoro.
ART. 14 – FERIE.
Entro il mese di febbraio di ogni anno le parti in sede aziendale si incontreranno per stabilire il
programma delle ferie per tutti i lavoratori, tenendo conto delle esigenze dell'Istituto e delle
richieste dei lavoratori.
Il periodo di godimento delle ferie va da marzo a novembre compresi, che potrà essere abbreviato in
relazione alla possibilità di utilizzo dei contratti a termine.
Qualora nel corso delle ferie venga a cadere una festività nazionale o infrasettimanale di cui all'art.
77 del C.C.N.L., spetterà al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione di cui all'art. 92, una
quota giornaliera (un ventiseiesimo) di tale retribuzione.
12
ART. 15 - RICONOSCIMENTO AL MERITO DI SERVIZIO
a) In riconoscimento al merito di servizio è istituito un livello di anzianità denominato IV
LIVELLO EXTRA (IV L. EX.) che attribuisce il grado di GUARDIA SCELTA.
La retribuzione attribuita a tale livello è la media tra la retribuzione del IV Livello Super ed il IV
Livello.
Pertanto, su tutti gli istituti contrattuali di effetto economico diretto ed indiretto previsti dai CCNL e
dai Contratti Integrativi Regionali del Piemonte, per ricavare gli importi da attribuire al IV. L. EX.,
si applicherà la seguente formula:
(importo del IV Livello Super + importo del IV Livello) : 2
Gli importi del IV.L.EX si rivaluteranno contestualmente alla rivalutazione, per effetto dei rinnovi
contrattuali, degli importi (entrambi o anche solo di uno) del IV L.S. e del IV L.
Il IV LIVELLO EXTRA sarà automaticamente riconosciuto, a tutti i lavoratori, dal mese successivo
a quello del compimento di 10 anni di anzianità aziendale o settoriale in caso di mobilità in più
Aziende causata dai motivi previsti all'art. 7 - CAMBIO DI APPALTO del presente Contratto.
- NORMA TRANSITORIA.
Al fine di rendere compatibili i costi relativi al presente punto con i costi contrattuali complessivi, si
conviene l'applicazione della norma con la seguente gradualità :
01 settembre 2004 – passaggio di livello e grado del 30% del personale di IV L. avente diritto a
tale data.
01 settembre 2005 – passaggio di livello e grado del 60% del personale di IV L. avente diritto a
tale data.
01 settembre 2006 – passaggio di livello e grado del 100% del personale di IV L. avente diritto a
tale data.
Nella fase transitoria avranno diritto di priorità al passaggio di livello e grado i lavoratori con
maggiore anzianità , secondo i criteri stabiliti dal presente articolo.
01 settembre 2006 - Norma a regime.
b) Sono altresì istituiti livelli di anzianità intermedi ai livelli di inquadramento contrattuali e cioè:
4° livello super extra tra i livelli 4° super e 3°
3° livello extra tra i livelli 3° e 3° super
3° livello super extra tra i livelli 3° super e 2°
13
Le modalità di calcolo per la relativa retribuzione, sono identiche a quelle sopra definite per il 4°
livello extra.
Ai lavoratori del ruolo tecnico operativo sarà riconosciuto anche un fregio distintivo da apporre
visibilmente sulla divisa, identificativo dello status di esperienza.
Il grado di appartenenza sarà , pertanto, arricchitto dalla dicitura " 1° classe "
Il periodo di anzianità utile per l'acquisizione automatica dei livelli di anzianità del presente punto è
di 10 anni di permanenza nel singolo livello contrattuale e saranno riconosciuti dal mese successivo
alla maturazione di tale anzianità .
Le gradualità previste per l'assegnazione dei livelli di anzianità , sono identiche, per ogni livello
professionale, a quelle indicate nella norma transitoria del 4° livello extra.
L'insieme del presente punto si applica anche al personale non GPG con le medesime conseguenze
economiche, senza riconoscimento di grado o fregio.
L'insieme del presente Articolo si applica esclusivamente a tutto il personale in forza alla data di
decorrenza del presente Contratto Integrativo Regionale.
I livelli di anzianità , in quanto tali, non hanno riflesso alcuno sulla attribuzione delle mansioni.
La presente norma contrattuale annulla e sostituisce il vecchio art. 21 del CIR 07/07/1997, nonché
tutti gli accordi allo stesso connessi.
NOTA A VERBALE
Si precisa che per il personale promosso al IV° Livello Super in forza delle procedure o degli
accordi (giudiziali o stragiudiziali) o dei giudicati giudiziali intervenuti in ordine al vecchio art. 21
del CIR 07/07/1997, ai fini del computo dell'anzianità nel livello contrattuale per il conseguimento
del IV° Livello Super Extra, farà fede la data dell'effettivo passaggio nei singoli Istituti di
Vigilanza.
ART. 16 – PARTE ECONOMICA.
1) E' confermato che "L'ASSEGNO AD PERSONAM" dal 1/1/1996 è dell'importo indicato nella
tabella "A" del presente contratto e sostituisce l'importo residuale del Terzo Elemento Provinciale
erogato fino a quella data.
2) Fermo restando, per il resto, quanto previsto dal C.C.N.L. vigente, ai lavoratori che abbiano già
maturata l'intera serie dei sei scatti di anzianità , ogni tre anni a partire dalla maturazione dell'ultimo
scatto si dovrà procedere al relativo ricalcolo del valore unitario dello scatto previsto dal vigente
C.C.N.L. rispetto al livello di appartenenza per il numero di sei scatti; l'adeguamento economico
verrà erogato dal mese successivo alla maturazione.
SALARIO VARIABILE
Le Parti, tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 23/07/93, identificano
un premio di produzione legato alla presenza al lavoro, che in un settore a regime di appalto come
la Vigilanza Privata è direttamente influente sui risultati economici delle Imprese. Tale legame è
stato dalle Parti convenuto considerata l'imprevedibile variabilità dell'assenteismo, da ricondurre il
14
più possibile a costante stabilità , in ragione della conseguente incertezza che determina nelle
previsioni economiche delle Imprese.
Il premio di produzione è così articolato: una quota economica da erogarsi collettivamente in
relazione al contenimento entro una definita percentuale delle assenze medie annuali per malattia
calcolate a livello settoriale, avendo diritto alla quale, si aggiunge una quota economica individuale
in relazione alle giornate di lavoro annualmente prestate; tali indici sono validi, considerata la
peculiarità del comparto, per determinare l'effettiva produttività aziendale.
Quota economica collettiva.
A tutti i lavoratori sarà erogato un importo annuo lordo pari a € 387 (trecentoottantasette) a
condizione che complessivamente nel Settore della Vigilanza Privata del Piemonte in cui trova
applicazione il presente Contratto non venga superata una assenza media annua del 15% per
malattia (INPS) e per assenze non retribuite riferite alle causali previste dai Contratti Collettivi di
Lavoro di Categoria. Il superamento di detta percentuale dovrà essere sancito da una specifica
dichiarazione sottoscritta da tutte le Associazioni ed OO.SS. firmatarie il presente Contratto. In
assenza di tale dichiarazione il premio sarà normalmente erogato.
Quota economica individuale.
A condizione che venga erogata la quota economica collettiva, in quanto non superata la
percentuale di assenza collettiva sopra sancita, oltre la stessa, ciascun lavoratore percepirà una
ulteriore quota economica individuale degli importi lordi annuali appresso specificati,
corrispondente alla presenza al lavoro nell'anno di riferimento.
2004 - € 155,00 (centocinquantacinque) lordi
da tale importo sarà detratta, fino a concorrenza, la somma di € 03,97 (tre/novantasette) lorda
per ogni giorno di assenza per malattia (INPS) e per ogni giorno di assenza non retribuita
riferita alle causali previste dai Contratti Collettivi di Lavoro di Categoria. Le giornate
conteggiate come assenza devono coincidere con le giornate per le quali è prevista la
normale ed effettiva prestazione lavorativa del lavoratore interessato.
2005 ed anni successivi - € 285,00 (duecentoottantacinque) lordi
da tale importo sarà detratta, fino a concorrenza, la somma di € 07,31 (sette/trentuno) lorda
per ogni giorno di assenza per malattia (INPS) e per ogni giorno di assenza non retribuita
riferita alle causali previste dai Contratti Collettivi di Lavoro di Categoria. Le giornate
conteggiate come assenza devono coincidere con le giornate per le quali è prevista la normale
ed effettiva prestazione lavorativa del lavoratore interessato.
Modalità di erogazione.
Le Parti convengono sulle seguenti modalità di erogazione:
Il Salario Variabile, calcolato con le modalità sopra previste, sull'anno di calendario precedente,
sarà erogato a tutti i lavoratori con la busta paga di marzo di ogni anno in corso.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e per il personale con

15
contratto a termine, il computo del Salario Variabile, sarà rapportato al periodo in cui il lavoratore è
stato in forza, con il criterio dei dodicesimi, considerando mese intero la frazione superiore a 15
giorni.
Gli importi di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del
trattamento di fine rapporto.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi verranno riproporzionati secondo le
ore contrattuali.
Norma transitoria.
a) Esclusivamente per l'anno 2003, considerato il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di
calcolo del premio, sarà erogata a tutti i lavoratori la somma complessiva lorda di € 465,00
(quattrocentosessantacinque) legata esclusivamente al parametro di assenteismo sopra previsto nel
punto denominato "Quota economica collettiva".
Le Parti certificano che la percentuale di assenteismo medio di settore per malattia e per assenze
riferite a permessi o aspettative non retribuiti, relativa alla Regione Piemonte è al di sotto del 15%
e, pertanto, spetta l'erogazione del Salario Variabile.
Il Salario Variabile sarà corrisposto con la busta paga di luglio 2004.
Le Aziende che hanno rimesso importi relativi al vecchio Salario Variabile, erogheranno la
differenza economica, sempre con la busta paga di luglio 2004.
Rimane valido quanto previsto negli ultimi tre commi del punto "Modalità di erogazione".
b) Le Aziende che avessero erogato acconti sul premio relativo al 2004 e da retribuirsi nel marzo
2005, detrarranno, in occasione di tale retribuzione, la somma relativa all'acconto dato.
ART. 17 – ASSEGNO AD PERSONAM.
Le parti ribadiscono che l'ASSEGNO AD PERSONAM erogato in questa Regione, considerato dal
presente Contratto, perché di carattere collettivo, ha per ogni Provincia due importi.
L'importo maggiore è erogato esclusivamente al Personale in forza alla data del 6 Dicembre 1989;
l'importo inferiore è erogato al Personale assunto tra il 7 Dicembre 1989 e il 31 Dicembre 1995.
Tale assegno, avente gli importi riportati nell'allegata tabella "A", non è assorbibile ed ai fini del
computo sarà utile per il calcolo su tutti gli istituti contrattuali . (Sarà cioè erogato per 14 mensilità ,
sul T.F.R. e deve considerarsi come facente parte della normale retribuzione in aggiunta agli
elementi di cui all'art. 92 del vigente C.C.N.L.).
ART. 18 – INDENNITA'
Le indennità di cui all'art. 64 del C.C.N.L. vigente, ferme restando, anche ai fini del computo le
condizioni di miglior favore in atto e contrattualmente già acquisite nella Regione Piemonte, hanno
gli importi previsti dall'allegato "A" del presente contratto.
Le differenze economiche tra gli importi delle indennità previsti dal CCNL vigente e quelli definiti
dal presente Contratto, saranno assorbite fino a concorrenza in caso di aumento di tali indennità ,
salvo diversa determinazione dello stesso CCNL.
16
ART. 19 – BUONO PASTO
Il buono pasto fornito a tutti i lavoratori per ogni giorno di effettiva presenza avrà il valore definito
per Province come da tabelle allegate.
Per ragioni organizzative saranno anticipati i buoni pasto del mese successivo in occasione del ritiro
della busta paga, effettuando mese per mese l'eventuale conguaglio rispetto alla presenza.
I buoni pasto, per favorire il controllo da parte del lavoratore, saranno contabilizzati nel listino paga
mensile.
In occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente dovrà restituire i buoni pasto
relativi ai giorni non lavorati.
Le parti confermano, che il buono-pasto non è un istituto retributivo e viene corrisposto a tutti i
lavoratori. L'omissione da parte del lavoratore del ritiro del buono pasto, non determina il diritto al
risarcimento.
ART. 20 - PATENTE DI GUIDA.
La Guardia Giurata alla quale venga sospesa o ritirata la patente di guida verrà mantenuta in forza e
sarà adibita allo svolgimento di servizi e/o mansioni compatibili, in obiettivi di facile e breve
raggiungibilità con i mezzi pubblici.
L'Azienda, inoltre, si farà carico di una quota economica dei costi complessivi sostenuti dal
lavoratore per ottenere ex novo il documento e/o dei costi relativi ai corsi di recupero dei punti che
il lavoratore intenderà liberamente frequentare al fine di evitare il rischio del ritiro patente.
La quota economica a carico dell'Azienda dovrà essere rapportata ai punti persi dal lavoratore per
infrazioni avvenute durante il servizio e ad esso connesse.
Su presentazione da parte del lavoratore della certificazione idonea comprovante i costi da egli
sostenuti, l'Azienda erogherà allo stesso, con la successiva busta paga, tanti ventesimi di tali costi,
quanti sono i punti persi a causa delle infrazioni di cui al precedente comma.
Si fanno salvi accordi aziendali in materia di miglior favore o non strettamente connessi alla
presente regolamentazione, che in tal caso è da ritenersi ad essi aggiuntiva.
ART. 21 – RIMBORSO SPESE E TRASFERTA
Nel caso in cui i lavoratori siano temporaneamente comandati a prestare servizio in una località
diversa dalla sede abituale di lavoro, intendendosi per tale il Comune in cui ha sede l'Azienda
oppure i Comuni e/o i distaccamenti e/o le aree di lavoro previste da specifici accordi tra le parti in
cui i lavoratori sono stati assegnati all'atto dell'assunzione o successivamente mediante
trasferimento come previsto dalla Legge 300/70 e, per lo spostamento debbano usare un mezzo di
locomozione di loro proprietà , hanno diritto ad un rimborso spese pari alle misure indicate nelle
tabelle pubblicate dall'A.C.I. riferite ad una percorrenza di 25.000 km. media annua e fino ad una
cilindrata massima di 1.300 c.c., (Fiat Punto 60 S 3P) per il maggior percorso effettuato rispetto alla
sede abituale di lavoro.
17
Il valore del rimborso verrà aggiornato trimestralmente in base all'ultima tabella pubblicata.
Nell'ipotesi di servizio prestato in una località non confinante sita oltre il raggio di cinque
chilometri dal confine territoriale della sede abituale di lavoro, come sopra definite, oltre al
rimborso delle spese di viaggio come sopra determinate, al lavoratore verrà corrisposta un'indennità
di trasferta nella misura di cui all'allegato "A".
Il rimborso spese di trasporto e la trasferta non sono dovute nel caso in cui il lavoro si svolga nel
comune di residenza o di abituale domicilio del lavoratore o quando questi venga favorito da un
avvicinamento alla sua residenza o al suo abituale domicilio, a condizione che il tragitto da questi
ultimi al servizio assegnato sia pari o inferiore ai 20 km. In caso di tragitti superiori, nonostante
l'avvicinamento al comune di residenza o di abituale domicilio, rispetto alla sede di lavoro come
sopra indicata, al lavoratore spetterà la trasferta ed il rimborso spese di trasporto per i Km eccedenti.
Per quanto qui non specificato valgono le norme previste in materia dal CCNL.
ART. 22 – MEZZI DI SERVIZIO.
I mezzi necessari a svolgere il servizio sono a carico dell'Istituto.
ART. 23 – DIVISA ED EQUIPAGGIAMENTO.
Gli Istituti di Vigilanza forniranno al personale tecnico-operativo il vestiario e l'equipaggiamento,
secondo quanto indicato nell'allegata tabella B.
A livello Aziendale gli Istituti e le RSA/RSU potranno prevedere ulteriori e specifici capi di
vestiario ed equipaggiamento, anche in relazione a particolari tipologie di servizio, esamineranno
inoltre congiuntamente la qualità più idonea dei vari capi rispetto all'utilizzo di ognuno di essi.
Gli Istituti di Vigilanza, nei casi di comprovata e giustificata necessità di sostituzione di capi di
vestiario non utilizzabili, non terranno conto dei limiti di durata d'uso concordata.
Qualora l'Istituto di Vigilanza non rispetti, in maniera ingiustificata, i tempi definiti per la
sostituzione dei capi di vestiario e di equipaggiamento, al lavoratore spetterà un risarcimento danni
quantificato pari al valore del capo non sostituito, sempre che la mancata sostituzione non avvenga
per responsabilità del lavoratore.
Il dipendente ha l'obbligo di restituire all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e della
sostituzione del vestiario e dell'equipaggiamento, gli effetti avuti in dotazione precedentemente.
Nulla è dovuto da parte dei lavoratori relativamente ai capi di vestiario che compongono la divisa e
per l'equipaggiamento in dotazione.
ART. 24 – PERMESSI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI.
In caso di lutto per decesso di parenti di primo grado, come a norma di legge, verrà concesso un
permesso retribuito di 3 (tre) giorni. Per gli affini di primo grado, inoltre, il lavoratore avrà diritto a
3 (tre) giorni dei permessi retribuiti previsti dal vigente CCNL.
ART. 25 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto al trattamento di fine
18
rapporto determinato secondo le norme del presente articolo.
Dal 1° gennaio 1984 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le seguenti misure e modalità :
a) per il personale con mansioni impiegatizie secondo le modalità e le misure previste dal C.C.N.L.
vigente;
b) per il personale con mansioni non impiegatizie con le modalità e tempi previsti dal presente
articolo e secondo le seguenti misure:
1) giorni 22 per ciascuno dei primi cinque anni di servizio;
2) giorni 24 per ciascuno dei successivi anni oltre il quinto e fino al quindicesimo anno compiuto di
servizio;
3) giorni 26 per ciascuno dei successivi anni oltre il quindicesimo anno compiuto di servizio.
Per i periodi prestati dal 1° Gennaio 1990 il TFR per tutti i dipendenti è pari alla retribuzione
dovuta nell'anno divisa per 13.5.
Per i periodi di servizio prestato sino al 31 dicembre 1983 il trattamento di fine rapporto è calcolato
come previsto dal C.C.N.L..
Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare gli istituti
contrattuali previsti all'art. 129 del C.C.N.L. e quelli previsti dal presente Contratto.
Sostegno al reddito
In caso di sospensione o di revoca dei titoli di polizia, qualora il lavoratore non presti comunque
servizio, allo stesso, su sua richiesta, l'Azienda sarà tenuta a concedere una anticipazione del TFR
nei limiti di legge.
ART. 26 – DIRITTI SINDACALI
Permessi Sindacali
Gli Istituti di Vigilanza riconoscono a ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente Contratto, per la partecipazione ai coordinamenti regionali dei rispettivi delegati e/o
componenti, un monte ore annuo di permessi retribuiti.
I permessi di cui al presente articolo saranno pari a:
a) 21 ore per ciascuna OO.SS. negli Istituti che occupano fino a 100 dipendenti;
b) 35 ore per ciascuna OO.SS. negli Istituti che occupano oltre 100 dipendenti.
Per esercitare il diritto di cui sopra occorre farne richiesta alle aziende.
I permessi sindacali di qualsiasi natura saranno richiesti dalle OO.SS. ed in occasione di fruizione
degli stessi spetteranno le indennità giornaliere ed il buono pasto previsti dal presente contratto.
Assemblea
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22 del C.C.N.L. vigente e al fine di consentire una
maggior partecipazione dei lavoratori alle assemblee e conseguentemente per non creare disservizi
19
presso l'utenza, le Parti concordano quanto segue:
a) il diritto all'assemblea sarà esercitato prevalentemente nelle ore di minor intensità operativa;
b) ai lavoratori presenti in assemblea, fuori dell'orario di lavoro, verranno comunque retribuite le
ore corrispondenti. A tal fine le OO.SS. forniranno all'azienda i nominativi di detti lavoratori.
ART. 27 DECORRENZA E DURATA.
Il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale di Lavoro avrà decorrenza dal 1 luglio 2004 e
scadrà il 30 giugno 2007, salvo le diverse decorrenze stabilite, per singoli istituti, dal testo dei
relativi articoli.
Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti a mezzo di
lettera raccomandata, almeno due mesi prima della data della sua scadenza.
Il presente Contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore finché non sarà rinnovato.
ART 28 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CONTRATTUALI.
Le seguenti citazioni, riportate nel presente testo contrattuale:
OO.SS.
RSA/RSU
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
PARTI
fanno esclusivo riferimento alle Organizzazioni ed Associazioni firmatarie il presente contratto.
20
ALLEGATO A ALESSANDRIA e Provincia
TRATTAMENTO ECONOMICO
da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di
DESCRIZIONE
IMPORTI
GIORNALERI
IN EURO
IMPORTI
MENSILI
IN EURO
dal
01 luglio 2004
dal
01 luglio 2004
Indennità per lavoro notturno
zona stradale, trasporto e scorta valori 4,60
piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa 3,43
Indennità rischio diurna
zona stradale, trasporto e scorta valori, piantonamento antirapina 2,79
piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa 2,53
Indennità presenza amministrativi 2,01
Trasferta 1,29
Assegno ad personam per il Personale assunto tra 7/12/89 e 31/12/95 14,46
Assegno ad personam per il Personale in forza ante 7/12/89 29,28
Buono-pasto (valore giornaliero in euro) dal
01 settembre 2004
dal
01 ottobre 2005
4,52 5,16
Quota oraria
in EURO
Indennità Capo Macchina (autista) 0,41
Indennità lavoro domenicale 0,58
I valori economici riferiti ad ogni singolo titolo, fino alle date di decorrenza indicate nella presente Tabella, sono
quelli riportati nella Tabella equivalente, con le successive modifiche, allegata al precedente C.I.R. del 7 luglio
2004.
21
ALLEGATO A/1 ASTI e Provincia
TRATTAMENTO ECONOMICO
da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di
I valori economici riferiti ad ogni singolo titolo, fino alle date di decorrenza indicate nella presente Tabella, sono
quelli riportati nella Tabella equivalente, con le successive modifiche, allegata al precedente C.I.R. del 7 luglio
2004.
DESCRIZIONE
IMPORTI
GIORNALERI
IN EURO
IMPORTI
MENSILI
IN EURO
dal
01 luglio 2004
dal
01 luglio 2004
Indennità per lavoro notturno
zona stradale, trasporto e scorta valori 4,60
piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa 3,43
Indennità rischio diurna
zona stradale, trasporto e scorta valori, piantonamento antirapina 2,79
piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa 2,53
Indennità presenza amministrativi 2,01
Trasferta 1,29
Assegno ad personam per il Personale assunto tra 7/12/89 e 31/12/95 14,46
Assegno ad personam per il Personale in forza ante 7/12/89 27,94
Buono-pasto (valore giornaliero in euro) dal
01 settembre 2004
dal
01 ottobre 2005
4,52 5,16
Quota oraria
in EURO
Indennità Capo Macchina (autista) 0,41
Indennità lavoro domenicale 0,58
22
ALLEGATO A/2 CUNEO e Provincia
TRATTAMENTO ECONOMICO
da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di
DESCRIZIONE
IMPORTI
GIORNALERI
IN EURO
IMPORTI
MENSILI
IN EURO
dal
01 luglio 2004
dal
01 luglio 2004
Indennità per lavoro notturno
zona stradale, trasporto e scorta valori 4,60
piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa 3,43
Indennità rischio diurna
zona stradale, trasporto e scorta valori, piantonamento antirapina 2,79
piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa 2,53
Indennità presenza amministrativi 2,01
Trasferta 1,81
Assegno ad personam per il Personale assunto tra 7/12/89 e 31/12/95 14,46
Assegno ad personam per il Personale in forza ante 7/12/89 27,94
Buono-pasto (valore giornaliero in euro) dal
01 settembre 2004
dal
01 ottobre 2005
4,52 5,16
Quota oraria
in EURO
Indennità Capo Macchina (autista) 0,41
Indennità lavoro domenicale 0,58
I valori economici riferiti ad ogni singolo titolo, fino alle date di decorrenza indicate nella presente Tabella, sono
quelli riportati nella Tabella equivalente, con le successive modifiche, allegata al precedente C.I.R. del 7 luglio
2004.
23
ALLEGATO A/3 NOVARA e Provincia; VERBANBO CUSIO OSSOLAe Provincia
TRATTAMENTO ECONOMICO
da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di
DESCRIZIONE
IMPORTI
GIORNALERI
IN EURO
IMPORTI
MENSILI
IN EURO
dal
01 luglio 2004
dal
01 luglio 2004
Indennità per lavoro notturno
zona stradale, trasporto e scorta valori 4,60
piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa 3,43
Indennità rischio diurna
zona stradale, trasporto e scorta valori, piantonamento antirapina 2,79
piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa 2,53
Indennità presenza amministrativi 2,01
Trasferta 1,29
Assegno ad personam per il Personale assunto tra 7/12/89 e 31/12/95 14,46
Assegno ad personam per il Personal e in forza ante 7/12/89 31,87
Buono-pasto (valore giornaliero in euro) dal
01 settembre 2004
dal
01 ottobre 2005
4,52 5,16
Quota oraria
in EURO
Indennità Capo Macchina (autista) 0,41
Indennità lavoro domenicale 0,58
I valori economici riferiti ad ogni singolo titolo, fino alle date di decorrenza indicate nella presente Tabella, sono
quelli riportati nella Tabella equivalente, con le successive modifiche, allegata al precedente C.I.R. del 7 luglio
2004.
24
ALLEGATO A/4 TORINO e Provincia
TRATTAMENTO ECONOMICO
da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di
DESCRIZIONE
IMPORTI
GIORNALERI
IN EURO
IMPORTI
MENSILI
IN EURO
dal
01 luglio 2004
dal
01 luglio 2004
Indennità per lavoro notturno
zona stradale, trasporto e scorta valori 4,60
piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa 3,43
Indennità rischio diurna
zona stradale, trasporto e scorta valori, piantonamento antirapina 2,79
piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa 2,53
Indennità presenza amministrativi 2,01
Trasferta 1,81
Assegno ad personam per il Personale assunto tra 7/12/89 e 31/12/95 14,46
Assegno ad personam per il Personale in forza ante 7/12/89 29,28
Buono-pasto (valore giornaliero in euro) dal
01 settembre 2004
dal
01 ottobre 2005
4,52 5,16
Quota oraria
in EURO
Indennità Capo Macchina (autista) 0,41
Indennità lavoro domenicale 0,58
I valori economici riferiti ad ogni singolo titolo, fino alle date di decorrenza indicate nella presente Tabella, sono
quelli riportati nella Tabella equivalente, con le successive modifiche, allegata al precedente C.I.R. del 7 luglio
2004.
25
ALLEGATO A/5 VERCELLI e Provincia BIELLA E Provincia
TRATTAMENTO ECONOMICO
da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata di
DESCRIZIONE
IMPORTI
GIORNALERI
IN EURO
IMPORTI
MENSILI
IN EURO
dal
01 luglio 2004
dal
01 luglio 2004
Indennità per lavoro notturno
zona stradale, trasporto e scorta valori 4,60
piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa 3,43
Indennità rischio diurna
zona stradale, trasporto e scorta valori, piantonamento antirapina 2,79
piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa 2,53
Indennità presenza amministrativi 2,01
Trasferta 1,29
Assegno ad personam per il Personale assunto tra 7/12/89 e 31/12/95 8,80
Buono-pasto (valore giornaliero in euro)
dal
01 settembre
2004
dal
01 ottobre
2005
dal
01 ottobre
2006
3,49 4,13 4,64
Quota oraria
in EURO
Indennità Capo Macchina (autista) 0,41
Indennità lavoro domenicale 0,58
I valori economici riferiti ad ogni singolo titolo, fino alle date di decorrenza indicate nella presente Tabella, sono
quelli riportati nella Tabella equivalente, con le successive modifiche, allegata al precedente C.I.R. del 7 luglio
2004.
26
Allegato B DIVISA ED EQUIPAGGIAMENTO
In applicazione del C.C.N.L. vigente la fornitura del vestiario ed equipaggiamento di riferimento a carico degli Istituti
prevista per il personale del ruolo tecnico-operativo comprende i seguenti capi:
Durata mesi
- Una giubba o 30
- Un giubbetto 48
- Una mantellina - Impermeabile 48
- Una tuta meccanici invernale 24
- Una tuta meccanici estiva 24
- Un giaccone imbottito 36
- Un maglioncino 12
- Un pantalone invernale 12
- Un pantalone estivo 12
- Un paio di scarpe invernali 24
- Un paio di scarpe estive 24
- Una camicia invernale 12
- Una camicia estiva 24
- Due cravatte 12
- Un berretto 15
Ai nuovi assunti del ruolo tecnico-operativo e, per una sola volta verranno forniti, in aggiunta a quanto sopra, i seguenti
effetti:
a) alla prima stagione invernale b) alla prima stagione estiva
- Una camicia invernale - una camicia estiva
- Un pantalone invernale - un pantalone estivo
- Un maglioncino - una tuta meccanici estiva;
- Una tuta meccanici invernale;
c) si precisa che le tute per meccanici saranno fornite soltanto ai lavoratori chiamati a svolgere le
le relative mansioni.
Ogni Azienda, con le proprie R.S.A./R.S.U., potrà integrare alla presente elencazione, capi di vestiario aggiuntivi
oppure sostituirli con capi equivalenti, affinché gli stessi siano conformi al figurino della divisa approvata dalle Autorità
competenti.
27
ALLEGATO C MODALITA' DI POSSESSO DELLE ARMI DI ORDINANZA.
Salvo eventuali condizioni di miglior favore, al termine del rapporto di lavoro, a tutti i lavoratori gli Istituti di Vigilanza
corrisponderanno la differenza fra il costo dell'arma o delle armi e la somma ricavata dalla loro vendita, da parte del
lavoratore stesso, al prezzo di mercato; di quest'ultimo prezzo si terrà conto, comunque certificato da un armiere,
qualora il lavoratore decidesse di mantenere il possesso dell'arma o delle armi.
Gli Istituti di Vigilanza corrisponderanno ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 1994 la somma occorrente per l'acquisto
dell'arma o delle armi d'ordinanza (indicata dai singoli Istituti di Vigilanza), a titolo di anticipazione sul T.F.R..
Nel caso in cui, per motivi non imputabili al lavoratore, dovessero essere sostituite l'arma o le armi, si procederà
secondo le norme sopra previste (comma 1 e 2).
Qualora l'Istituto di Vigilanza dovesse non fare più richiesta di porto d'armi per un arma specifica, diversa dalla pistola
in dotazione della Guardia, perché tale arma non è più utile al servizio da essa effettuato, si procederà ai fini del
rimborso del costo, al lavoratore in forza, come previsto dal comma 1.
ALLEGATO E
ASSEGNO AD PERSONAM.
Le Parti riconfermano che, per i lavoratori della "VIGILANZA MONDIALPOL TORINO s.r.l." in forza al 6 dicembre
1989, l'importo dell' "assegno ad personam" di cui all'allegato A/4 del presente Contratto è pari a € 34,50 (EURO
trentaquattro/50) lordi.
28
SOMMARIO
ART. 1 - Validità e sfera di applicazione del Contratto…………………………………………………………..4
ART. 2 - Relazioni Sindacali……………………………………………………………………………………...4
ART. 3 - Nuove Licenze, Tariffe e Regolamenti………………………………………………………………….5
ART. 4 - Formazione Professionale e Politiche del Lavoro…..…………………………………………………..5
ART. 5 - Sicurezza……………………………………………………………………………………………… ..7
ART. 6 - I Titoli di Polizia dei Lavoratori…………………………………………………………………………7
ART. 7 - Cambi di Appalto………………………………………………………………………………………..8
ART. 8 - Ente Bilaterale..........................................................................................................................................8
ART. 9 - Organizzazione del Lavoro…………………………………………………………………………….. 9
ART.10 - Orario di lavoro e sistema di applicazione………………………………………………………………9
ART.11 - Riposo Settimanale…………………………………………………………………………………… 10
ART.12 - Banca ore………………………………………………………………………………………………11
ART.13 - Straordinario…………………………………………………………………………………………...12
ART.14 - Ferie……………………………………………………………………………………………………12
ART. 15 - Riconoscimento al Merito di Servizio.........................................................................................12
ART.16 - Parte Economica .................................................................Errore. Il segnalibro non è definito.4ART.17 - Assegno ad Personam ..........................................................Errore. Il segnalibro non è definito.6
ART.18 - Indennità ............................................................................................................................ 116
ART.19 - Buono Pasto.......................................................................Errore. Il segnalibro non è definito.6ART.20 - Patente di Guida .................................................................
Errore. Il segnalibro non è definito.7
ART.21 - Rimborso Spese e Trasferta ..................................................Errore. Il segnalibro non è definito.7ART.22 - Mezzi di Servizio................................................................
Errore. Il segnalibro non è definito.8
ART.23 - Divisa ed Equipaggiamento ................................................................................................... 118
ART.24 - Permessi per Gravi Motivi Familiari ......................................................................................... 138
ART.25 - Trattamento di Fine Rapporto ................................................................................................ 158
ART.26 - Diritti Sindacali ................................................................................................................... 159
ART.27 - Decorrenza e Durata...............................................................................................................20
ART.28 - Identificazione dei Soggetti Contrattuali ....................................................................................20
ALLEGATO A - TRATTAMENTO ECONOMICO .................................................................................... 21
ALESSANDRIA e Provincia .................................................................................................................21
ASTI e Provincia ..............................................................................Errore. Il segnalibro non è definito.2
CUNEO e Provincia .............................................................................................................................23
NOVARA - VERBANIA e Province ...................................................Errore. Il segnalibro non è definito.4 TORINO e Provincia .........................................................................Errore. Il segnalibro non è definito.5
VERCELLI - BIELLA e Province .......................................................Errore. Il segnalibro non è definito.6
ALLEGATO B - DIVISA ED EQUIPAGGIAMENTO................................................................................. 27
ALLEGATO C - MODALITA' DI POSSESSO DELLE ARMI D'ORDINANZA.......... Errore. Il segnalibro non è definito.8
ALLEGATO E - ASSEGNO AD PERSONAM............................................. Errore. Il segnalibro non è definito.9

29
INDICE ALFABETICO
ALLEGATO A ALESSANDRIA e Provincia ....................................................................................... 21
ALLEGATO A/1 ASTI e Provincia ..................................................................................................... 22
ALLEGATO A/2 CUNEO e Provincia ................................................................................................. 23
ALLEGATO A/3 NOVARA e Provincia; VERBANBO e Provincia ..................................................... 24
ALLEGATO A/4 TORINO e Provincia ............................................................................................... 24
ALLEGATO A/5 VERCELLI e Provincia BIELLA E Provincia ........................................................... 25
Allegato B DIVISA ED EQUIPAGGIAMENTO................................................................................... 26
ALLEGATO C MODALITA' DI POSSESSO DELLE ARMI DI ORDINANZA. ................................... 28
ALLEGATO E.................................................................................................................................. 29
Assegno ad personam ......................................................................................................................... 16
Assemblea ......................................................................................................................................... 19
AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' ...........................................................................6
BANCA ORE. ................................................................................................................................... 10
Buono-pasto ...................................................................................................................................... 16
CAMBI DI APPALTO.........................................................................................................................7
Decorrenza e Durata.......................................................................................................................... 19
Diritti Sindacali ................................................................................................................................. 19
Divisa ed equipaggiamento................................................................................................................. 17
ENTE BILATERALE..........................................................................................................................8
Ferie ................................................................................................................................................. 12
FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO .....................................................5
IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CONTRATTUALI. ................................................................. 19
Indennità .......................................................................................................................................... 16
Mezzi di Servizio ............................................................................................................................... 17
NUOVE LICENZE, TARIFFE E REGOLAMENTI...............................................................................5
Orario di lavoro e sistema di applicazione ..............................................................................................9
Organizzazione del lavoro-orari -turni-permessi .....................................................................................8
Permessi per gravi motivi familiari ...................................................................................................... 18
Permessi Sindacali .............................................................................................................................. 19
RELAZIONI SINDACALI ...................................................................................................................4
Retribuzione ..................................................................................................................................... 14
RICONOSCIMENTO AL MERITO DI SERVIZIO ............................................................................. 12
Rimborso spese di trasporto e trasferta ............................................................................................... 17
Riposo settimanale............................................................................................................................. 10
SALARIO VARIABILE ..................................................................................................................... 14
SICUREZZA ......................................................................................................................................7
Sostegno al reddito ............................................................................................................................. 18
Straordinario .................................................................................................................................... 11
TITOLI DI POLIZIA DEI LAVORATORI ...........................................................................................7
Trattamento di fine rapporto .............................................................................................................. 18
VALIDITà€ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO ...........................................................4

Naviga negli articoli
Precedente articolo C.I.P. PAVIA C.I.P. ROMA prossimo articolo
I commenti sono di proprietà degli autori. Si declina ogni responsibilità sul loro contenuto.
Autore
Contenuto

Pubblicita

Disclaimer

"Questo portale viene aggiornato senza alcuna periodicità e non rappresenta una testata giornalistica né un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62/2001. Gli autori non hanno alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite eventuali link o collegamenti posti all'interno del portale o del forum di discussione, o per i siti che forniscono link o collegamenti alle risorse qui contenute. Il semplice fatto che questo portale fornisca eventuali collegamenti a siti esterni non implica tacita approvazione dei contenuti dei siti stessi sulla cui qualità, affidabilità e grafica è declinata ogni responsabilità. Gli utenti sono i soli responsabili dei contenuti, contributi e commenti pubblicati; i moderatori si impegnano a rimuovere o oscurare i contenuti considerati falsi, lesivi di altrui dignità o diffamatori, ma data la natura interattiva degli strumenti utilizzati è impossibile operare un controllo in tempo reale di tutto il materiale pubblicati dagli utenti. Per segnalazioni o richieste di rimozione contenuti scrivere una mail all'indirizzo [email protected] con oggetto "Richiesta rimozione contenuti" "

Police Privacy di Guardieinformate