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C.I.P. TRENTO
Publicato da ADMIN su 3/6/2007 (1348 Letto)
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE di TRENTO E PROVINCIA PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI
DI VIGILANZA.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE Di LAVORO
PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

II giorno.17/12/2002 in Trento. presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento si e' stipulato il Contratto Collettivo Integrativo Provinciale di Lavoro

TRA

-L'AssocIazione Nazionale degli Istituti di Vigilanza Privata (ANIVP) rappresentata dal Comm. Cosìmo Giuseppe Racco Presidente della Commissione Sindacale

-Cittadini dell'Ordine SpA rappresentato dal signor Dott. Andrea Menegazzi e Dott.Marco Stratta

-Corpo di Vigilanza Notturna rappresentato dal Dott, Roberto Forzati

-TFA rappresentata dal Dott- Maurizio Mendola

-Alta Guardia assistita dall'Avo. Giampiero Basile

E

-FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ALBERGO MENSA E SERVIZI (FILCAMS-CGIL.) rappresentata dai Sigg Dino D'onofrio

-UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO, COMMERCIO, SERVIZI (UILTuCS-UIL) rappresentata dal Signor Paolo Paganini


VISTI

- II Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e; - il Contratto Integrativo Provinciale del 1997 - la disdetta delle Organizzazioni Sindacali dei Contratti Provinciali precedentemente
stipulati;


ESAMINATA

- la piattaforma rivendicativa presentata dalle Organizzazioni Sindacali come sopra costituite;

TENUTO CONTO

- che la grave crisi presente nella Provincia, ha determinato degli effetti negativi anche nel settore della Vigilanza Privata;

PREMESSO CHE

Le parti, nel definire il presente accorda, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali ai vari livelli e ripetono il proprio impegno a promuovere, per quanto di propria competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelli qualificativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell'ambito di un'equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi. Per particolari problematiche le parti si impegnano a trovarsi per trovare una soluzione adeguata.

RILEVATO

che le parti come sopra costituite dichiarano di voler dare applicazione all'art. 10 del CCI vigente;

che la specifica interrelazione definita al momento della stipula del CCNL 2001 consente di procedere alla stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale;

che le parti, per la dovuta coerenza alle problematiche inerenti il momento congiunturale
sul piano socio economico, nel rigoroso rispetto del sistema contrattuale e di relazioni
sindacali di seguito pattuito dichiarano di aver completato il confronto che, per l'intera
durata dei presente accordo, dovrà svilupparsi unicamente con riferimento alle materie qui .
convenute e/o quelle previste dal CCNL.

- che occorre dare applicazione all'articolo 10 del vigente C.C.N.L. in tutta la sua ampiezza e portata, armonizzazione dei contratti integrativi provinciali con il CCNL, flessibilità dell'orario di lavoro, stipulare e gestire l'accordo con la più ampia e reciproca correttezza alfine di evitare interpretazioni od applicazioni unilaterali anche solo di singole norme del contratto per cui a tal fine le parti si impegnano a rispettare le delibero della Commissione Paritetica Nazionale già acquisite ed a ricorrere, nel casa in cui dovessero sorgere eventuali divergenze interpretative relative a dette norme contrattuali, alla Commissione Paritetica Nazionale, fermo restando che a norma del vigente C.C.N.L., il parere delle Commissioni Peritetiche ha valore vincolante per entrambe le parti;

- anche ai fini di quanto espresso nei commi precedenti le parti ritengono necessari rafforzare le relazioni sindacali, pertanto pur nel rispetto della piena autonomia
imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori. - Si danno atto che il C.C.I.P. è parte integrante del C.C.N.L. e pertanto s'impegnano di promuovere iniziative affinché le Autorità costituite ognuno per la parte di sua competenza diano le direttive affinché tutti gli Istituti di Vigilanza comunque costituiti applicano nei confronti delle Guardie Particolari Gìurate sia il CCNL sia il presente CCIP.


SI E' STIPULATO

il presente Contratto Collettivo valevole per la provincia di Trento per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata.

VALIDITA'

Art. 1

II presente Contratto di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio provinciale, il rapporto di lavoro fra tutti gli Istituti e Consorzi di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti ed ìl relativo personale dipendente.

Art: 2

II presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato uri `• complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini, in quanto complessivamente lo stesso è di miglior favore.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti `in materia e dal CCNL


ART, 3


ENTE BILATERALE
Le parti si impegnano a promuovere e favorire la costituzione dell'Ente Bilaterale, individuando l'ambito territoriale compatibile con la peculiarità della condizione locale. Si impegnano altresì, in materia di previdenza integrativa, secondo quanto previsto dal vigente CCNL di categoria, a valutare la possibilità di aderire a fondi già costituiti (Es: Labar Fond), .o costituendi.


ART. 4

PROFESSIONALITA'SICUREZZA E FORMAZIONE

Le parti con il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale si sono riproposte I'obbiettivo di intervenire nei settori della Professionalità e Sicurezza strettamente connessi tra loro.
Le parti intendono sviluppare la fase formativa tesa a migliorare la professionalità della Guardia Particolare Giurata in riferimento alle eventuali esigenze di maggior professionalità nell'espletamento del servizio e rivolta alla, gestione dei nuovi servizi.

A tal fine le parti convengono di procedere alla definizione di un programma formativo.

Su questo argomento le partisi impegnano ad adottare le possibili soluzioni in materia di sicurezza, anche di concerto con le Istituzioni Pubbliche preposte alla sicurezza individuale e collettiva (Prefettura e Questura).

Le lezioni verranno tenute fuori dall'orario normale di lavoro; il tempo impiegato verrà retribuito con la normale retribuzione di cui l'articolo 92 del CCNL. La presenza deve intendersi obbligatoria per i convocati e le assenze non giustificate v'errano considerate inflazioni disciplinari previste dal CCNL.


ART. 5
RELAZIONI SINDACALI

Le parti, sulla base di quanto espresso nella premessa del presente accordo, nel rispetto delle reciproche distinte autonomie e responsabilità , intendono con il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale attuare un rafforzamento qualitativo a tutti i livelli delle relazioni sindacali.

ART. 6

INFORMAZIONE

Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, le aziende forniranno su eventuale richiesta delle QO.SS e delle eventuali RSA/RSU informazioni inerenti i seguenti aspetti: organico, ordine strutturale, prospettive di sviluppo in relazione alle nuove tipologie di servizi, eventuale introduzione di nuova tecnologia, entità delle prestazioni di lavoro straordinaria, calendario riposi, contratti formazione lavoro, programma ferie.


ART.7
ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL RUOLO
TECNICO-OPERATIVO

Fermo restando quanto previsto dal RDL del 15 marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con R.b. 6 dicembre 1923, n. 2657, l'orario settimanale di lavoro e' fissato ai fini contrattuali in ore 40 per tutti i dipendenti.

II lavoratore del turno smontante non pub lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando la competenza delle quote orarie come stabilite dal CCNL in vigore, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.

La Guardia deve essere presente sul posto di lavoro indicato nell'ordine di servizio. Qualora. per ragioni di servizio e su richiesta dell'Istituto, la guardia deve passare dalla sede aziendale primo o dopo il servizio l'orario di lavoro inizia e /o termina presso la sede aziendale.

Agli effetti del presente contratto e~ considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale , prestato in turni regolari di servizio dal personale dei ruolo tecnico-operativo, tali turni verranno comunicati ai lavoratori con congruo anticipo di tempo e comunque potranno eventualmente essere modificati per esigenze di servizio.

Per il personale tecnico operativo. il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore. La settimana lavorativa si attua, per il personale del ruolo tecnico-operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro.

Flessibilità : ove non si pervenga al completo esaurimento dell'intera orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate.
Il recupero non potrà avvenire nei giorni di riposa settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi nei limiti dell'orario settimanale previsto dalla Legge informando la RSAIRSU.
A tal fine non sarà considerata straordinaria l'attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non competerà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.

Qualora in qualche Istituto di Vigilanza ci sono servizi che vengono svolti da lunedì venerdì con esclusione di sabato e domenica, e il meccanismo del sistema 5 + I non è funzionale in quanto non ci sono servizi integrativi e per tanto si crea con un esubero di personale; in sostituzione del sistema 5 + 1 (cinque giorni di lavoro ed uno riposo), parte del personale potrà godere del giorno di riposo nelle giornate di Sabato o di Domenica; al fine di favorire tutti i lavoratori interessati ad usufruire anche di un certo numero di Domeniche consecutive, l'alternanza avverrà mensilmente.

Poiché i riposi contrattuali sono 61 e le settimane 52, in alcune settimane verranno concessi 2 riposi consecutivi.

Eventuali prestazioni straordinarie saranno contenute in maniera equilibrata e le stesse verranno distribuite equamente tra i lavoratori.


ART 8
DIVISA

La divisa che gli Istituti forniscono alle Guardie Giurate è costituita dai capi previsti dalle Autorità Competenti, che attualmente vengono distribuiti nelle singole aziende. Le scarpe, sia estive che invernali saranno fornite ad usura.¬il giorno di distribuzione dei capi di vestiario, verrà deciso dalla Direzione dell'Istituto. Tutta la attrezzatura di radio comunicazione (radio, veicolari e portatili, per la funzionalita' del servizio) sono di proprietà dell'Istituto.-


ART 9
INDENNITA' DIVISA

A far data dal 01/01/2003 gli Istituti corrisponderanno E. 7,75 mensili a titolo di rimborso manutenzione divisa, ed equipaggiamento ¬ART 10


ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO

I proiettili necessari per effettuare le esercitazioni obbligatorie di tiro a segno e i relativi costi della pedana di tiro, resteranno a totale carico degli Istituti, nella misura di numero 50 proiettili per ciascuna delle tre esercitazioni obbligatorie. Gli Istituti effettueranno i relativi rimborsi a presentazione del libretto e della ricevuta.



Art. 11
RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E TRASFERTA

Fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia di rimborso chilometrico per eventuali spostamenti, nel caso in cui i lavoratori debbano usare un mezzo di loro proprietà autorizzato dall' Istituto di Vigilanza, hanno diritto ad un rimborso spese pari alle misure indicate nelle tabelle pubblicate dall'ACI e riferite a una percorrenza di 20.000 km, media annua e fino ad una cilindrata massima non superiore ai 1.300 c.c., (Fiat Punto 60 S 3P)..
Ove l'applicazione degli artt. 79 - 80 del CCNL determini situazioni particolarmente anomale. riguardo a singoli casi, in conseguenza della particolare morfologia del territorio trentino, questi potranno costituire oggetto di esame congiunto con la RSA al fine di individuare possibili correttivi o soluzioni idonee all'occorrenza.


ART.12
PERMESSI RETRIBUITI

In caso di lutto strettamente familiare (padre, madre, fratelli, figli,. coniuge) l'Istituto riconosce al lavoratore tre giorni di permesso retribuiti ed un giorno per la nascita di un figlio.

ART. 13
FERIE

Fermo restando quanto previsto dal CCNL in vigore, entro il mese di Febbraio di ogni anno, in sede aziendale le parti si incontreranno per stabilire di comune accordo il programma ferie per tutti i lavoratori, tenuto conto della particolare caratteristica del servizio prestato e nell'ambito della reale e concreta applicazione del sistema 5+1.


Arr.14

TICHET RESTAURANT

Con decorrenza 01/01/2003 si determina il valore (in ambito provinciale) del Ticket Restaurant in E 4.15, da computarsi per ogni giorno di effettiva presenza e da erogarsi con le seguenti gradualità :
- E. 2,85 con decorrenza dal 01/01/2003 - €. .4,15 con decorrenza dal 01/11/2003 Per ragioni organizzative saranno anticipati i buoni-pasto del mese successivo in occasione del ritiro della busta paga, effettuando mese per mese l'eventuale conguaglio rispetto alla presenza.
I buoni-pasto, per favorire il controllo da parte del lavoratore, saranno contabilizzati nel listino paga mensile.
In occasione della risoluzione dei rapporto di lavoro, il dipendente dovrà restituire i buoni¬-pasto relativi ai giorni non lavorati -
II valore del ticket restaurant non é computabile in alcun altro istituto contrattuale, f compreso il trattamento di fine rapporto.


ART 16

PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI

Allo scopo di perequare i trattamenti economici e normativi fra tutte le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti operanti nella provincia di Trento, le eventuali differenze, derivanti dai trattamenti aziendalmente in essere più favorevoli rispetto a quelli previsti nel presente accordo, e a qualunque titolo erogate, continueranno ad essere erogate in favore del personale in forza alla data di stipula dei presente accordo, quali trattamenti ad personam.


DECORRENZA

II presente accordo avrà validità dal 1°GENNAIO 2003-sino al termine del periodo di moratoria contrattuale che determinerà il prossimo CCNL e comunque continuerà ad avere valore per la parte normativa fino a quando non sarà rinnovato.

II Presente Contratto Integrativo Provinciale sarà depositato pressa la competente, Direzione Provinciale del Lavoro a cura del sig. Paganini Paolo.

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