Commissione di Garanzia
dell'Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
SETTORE
ISTITUTI DI VIGILANZA
Commissione di Garanzia
dell'Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 comma 2, 1. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per il settore della vigilanza, sicurezza e ordine pubblico (Pos. 21438) adottata a maggioranza dalla Commissione di garanzia con delibera n. 06/431 del 19 luglio 2006 e pubblica in G.U. n. 183 dell' 8 agosto 2006
LA COMMISSIONE
CONSIDERATO
l. che l'attività di vigilanza privata è un servizio pubblico essenziale, ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui è funzionale e/o strumentale ai diritti costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla libertà e sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico artistico;
2. che, per le astensioni collettive del personale addetto alle attività di vigilanza svolte dalle guardie particolari, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali interessate non hanno ancora sottoposto alla Commissione un accordo per la valutazione di idoneità ;
3. che anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, che ha modificato e integrato la legge 146/1990, si è resa necessaria l'introduzione di una disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;
4. che con nota del 29 aprile 2005 la Commissione ha invitato le parti ad un'audizione al fine di verificare la sussistenza di concrete possibilità di pervenire alla predisposizione di un accordo di settore;
5. che, nel corso dell'audizione tenuta il 10 maggio 2005, alla quale hanno partecipato esclusivamente i rappresentanti delle associazioni datoriali, la Commissione ha ribadito la necessità di predisporre una disciplina adeguata a quanto disposto dalla legge 146/1990 e successive modifiche;
6. che, successivamente, la Commissione non ha ricevuto notizie circa la disponibilità delle parti al raggiungimento di un accordo;
7. che il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ha ampliato i servizi di vigilanza in particolare con riferimento ad attività in precedenza svolte da appartenenti alle forze di polizia;
8. che, nella seduta del 26 aprile 2006, la Commissione ha adottato una "Proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 comma 2, 1. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per il settore della vigilanza, sicurezza e ordine pubblico, il testo della quale, come prevede la normativa vigente, è stato inviato, sia alle associazioni degli utenti per l'acquisizione del relativo parere, sia alle parti sociali affinché formulassero le proprie osservazioni;
9. che, in data 3 e 9 maggio 2006, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Associazioni degli utenti UNC e ADOC;
10. che la Commissione, prima di procedere all'adozione definitiva della Regolamentazione provvisoria, ha convocato nuovamente le parti, in data 13 giugno 2006, in apposita audizione, alla quale hanno preso parte le associazioni datoriali e, in separata sede, l'OS FISASCAT CISL;
11. che, al fine di poter sentire anche delle altre OOSS non intervenute alla suddetta audizione, e, precisamente, la FILCAMS-CGIL e la UILTUCS, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere ad una ulteriore convocazione per il 7 luglio 2006, data nella quale, tuttavia, ha dovuto constatare l'assenza delle organizzazioni sindacali suindicate;
FORMULA
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990 e ss. mod. la seguente Regolamentazione Provvisoria:
Art. 1
(Campo di applicazione)
La presente disciplina si applica alle attività di vigilanza svolte dalle guardie particolari previste negli artt. 133 e ss. del RD 18 giugno 1931 n. 773 e ulteriormente regolate dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico artistico e, comunque, ove fornite a soggetti erogatori di servizi pubblici essenziali salvo espressa previsione nella relativa disciplina.
Art. 2
(Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
I soggetti che intendono proclamare uno sciopero devono preventivamente richiedere per iscritto al datore di lavoro, in caso di conflitto aziendale, o alle associazioni dei datori di lavoro, in caso di conflitto ultraziendale, l'espletamento di una procedura di raffreddamento e di conciliazione.
L'impresa o l'associazione che riceve la richiesta deve convocare il soggetto richiedente ad un incontro da tenersi entro 3 giorni.Scaduto tale termine la procedura si intende espletata.
Art. 3
(Ripetizione delle procedure)
La procedura non deve essere reiterata nell'ambito della medesima vertenza per un periodo di 120 giorni dalla effettuazione o dalla revoca del primo sciopero.
Art. 4
(Modalità di effettuazione degli scioperi)
I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto con un termine di preavviso non inferiore a 10 giorni la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dello sciopero.
Art. 5
(Comunicazione della sospensione del servizio)
La comunicazione deve essere data sia alle imprese che erogano il servizio, sia all'autorità competente ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146/90, sia alla Commissione di garanzia.
Le imprese almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero devono informare i rispettivi utenti comunicando la durata dello sciopero e le prestazioni eventualmente assicurate nel corso dello stesso.
Art. 6
(Durata)
La durata del primo sciopero non può essere superiore ad una giornata.
La durata degli scioperi successivi al primo nell'ambito della medesima vertenza non può superare due giornate.
Art. 7
(Intervallo tra azioni di sciopero)
Tra l'effettuazione di uno sciopero e quella del successivo, anche da parte di soggetti sindacali diversi, incidente sullo stesso bacino di utenza deve intercorrere un intervallo non inferiore a dieci giorni.
Art. 8
(Prestazioni indispensabili)
Nel corso dello sciopero devono essere assicurate tutte le prestazioni necessarie ad evitare un pericolo di danno grave alla sicurezza e alla salute delle persone e agli altri beni indicati nell'articolo 1. Tali prestazioni sono definite mediante accordi aziendali e, nelle more di questi, con regolamenti di servizio, tenuto conto di quanto previsto nella seconda parte della lett. a) dell'art. 13 della legge n. 146 del 1990 e ss. mod. Gli accordi e i regolamenti suddetti sono comunicati alla Commissione di garanzia.
Nei. casi in cui l'attività di vigilanza sia fornita ad amministrazioni o aziende erogatrici di servizi essenziali, tali soggetti, unitamente alle imprese di vigilanza, stipulano con le organizzazioni sindacali del personale di vigilanza accordi congiunti per la definizione di prestazioni indispensabili di tale personale. Nelle more della stipulazione di detti accordi le prestazioni sono definite con regolamento delle suddette amministrazioni e aziende, tenuto conto di quanto previsto nella seconda parte della lett. a) dell'art. 13 della legge n. 146 del 1990 e ss. mod. Gli accordi e i regolamenti suddetti sono comunicati alla Commissione di garanzia.
Art. 9
(Rinvio)
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente disciplina si applica la legge n. 146 del 1990 e successive modifiche.
DISPONE
la notifica della presente delibera alle associazioni Lega Cooperative, Confcooperative/Federlavoro, Agci / Acososel, Assvigilanza, Univ, Ass.I.V. ed alle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil,
DISPONE INOLTRE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Interno.
DISPONE ALTRESI'
la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito internet della Commissione."