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PRETURA DI TORINO 11 AGOSTO 1995 COMPORTAMENTO ILLECITO
Publicato da ADMIN su 3/6/2007 (1204 Letto)
Il datore di lavoro puo' accertare, anche servendosi di soggetti diversi dalle guardie giurate, i comportamenti illeciti posti in essere dai lavoratori al di fuori della normale attivita' lavorativa, senza violare gli art. 2 e 3 stat. lav. e puo' altresi' accertare (anche tramite addetti alla vigilanza aziendale), e senza violare l'art. 5 stat. lav., l'eventuale attivita' lavorativa del dipendente in malattia, atteso che non si tratti di controlli sulla malattia, bensi' su fatti illeciti. Pretura Torino, 11 agosto 1995

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