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SENTENZA TAR LAZIO, ITALPOL CONTRO MONDIALPOL E MASTER POLICE.
Publicato da ADMIN su 3/6/2007 (5389 Letto)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter

composto dai signori magistrati:

Luigi Tosti Presidente

Italo Volpe Componente

Maria Ada Russo Componente rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1981/2006 e sui successivi motivi aggiunti proposti da Italpol Inchieste Speciali S.r.l.

rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 27;

CONTRO

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t.,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefania Ricci e Claudio Forte ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27 (sede dell'Avvocatura regionale);

e nei confronti di

Mondialpol S.p.a., in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con Master Police s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall'Avv. Avilio Presutti ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di San Salvatore in Lauro n. 10;

per l'annullamento previa sospensione

;

e per l'annullamento, previa sospensione, di cui all'atto di motivi aggiunti

;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 26.10.2006 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;

Ritenuto in fatto

La Regione Lazio, con bando pubblicato in G.U. n. 41 del 19.2.2005, ha indetto gara a licitazione privata per l'appalto del servizio di vigilanza presso le sedi regionali di Roma, di via Prato della Corte, via B. da Monticastro e via Capo d'Africa.

Nel bando, al punto IV.2) criteri di aggiudicazione, specificamente si prevedeva : D.Lgs. n. 157/1995 art. 23, comma 1, lett. b), offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento alle tariffe di legalità approvate dal Prefetto …..e i seguenti parametri: <1)caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione tecnica di offerta (progetto tecnico) fattore ponderale max punti 60, osservando la seguente procedura: 1)progetto tecnico in relazione all'utilizzo di supporto, fornitura di impianti tecnologici e modalità di svolgimento del servizio in ordine alle tecnologie fornite max punti 30; 2)capacità tecnica che sarà desunta dalla consistenza della capacità operativa correlata alle attrezzature tecniche di supporto allo svolgimento dello specifico servizio da espletare: fattore ponderale max punti 30; 2)prezzo: al prezzo più basso saranno assegnati max 40 punti>.

Con lettera n. 76772 del 17.6.2005 la ricorrente, precedente aggiudicataria del servizio, è stata invitata a partecipare alla procedura e ha, pertanto, presentato l'offerta e la documentazione richiesta.

In data 14.12.2005 si è riunita la Commissione e ha richiamato i criteri per la valutazione del progetto tecnico, specificando che si sarebbe preso in considerazione anche l'aspetto antincendio, ove offerto dalle ditte concorrenti.

La Commissione si è riunita, poi, in data 16.12.2005 e 19.12.2005.

Infine, nella seduta del 21.12.2005 la Commissione ha aggiudicato la licitazione alla Mondialpol Master Police s.r.l. che ha ottenuto il punteggio complessivo di 51,33 + 39,96 per un totale di 91,29. La ricorrente ha riportato punti 40,66 + 40 per un totale di 80,66.

Con il presente ricorso notificato in data 20.2.2006 la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

1) violazione della direttiva CEE n. 50/1992, art. 23 D. leg.vo n. 157/1995; e principi generali in materia, eccesso di potere per illogicità ; omessa valutazione di presupposti; contraddittorietà ; omessa istruttoria; difetto di motivazione;

2) violazione artt. 14 e 23 del D. leg.vo n. 157/1995 e dei principi generali in materia; eccesso di potere per illogicità ; omessa valutazione di presupposti; contraddittorietà ; difetto di istruttoria; difetto di motivazione;

3) violazione art. 23 del D. leg.vo n. 157/1995 e dei principi generali in materia; eccesso di potere per illogicità ; errata valutazione di presupposti; travisamento; contraddittorietà ; omessa istruttoria; difetto di motivazione.

In data 7.3.2006 si è costituita la Mondialpol S.p.a. che, in data 19.10.2006, ha depositato ultima memoria.

In data 16.3.2006 si è costituita la Regione Lazio con memoria formale e, in data 21.3.2006, ha depositato memoria e documenti.

In data 3.5.2006 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha prospettato i seguenti vizi:

1) violazione della direttiva CEE n. 50/1992, art. 23 D. leg.vo n. 157/1995; e principi generali in materia, imparzialità , parità di trattamento e trasparenza; eccesso di potere per illogicità ; omessa valutazione di presupposti; contraddittorietà ; omessa istruttoria; difetto di motivazione;

2) violazione della direttiva CEE n. 50/1992, art. 23 D. leg.vo n. 157/1995; e principi generali in materia, imparzialità , parità di trattamento e trasparenza; eccesso di potere per illogicità ; omessa valutazione di presupposti; contraddittorietà ; omessa istruttoria; difetto di motivazione;

3) violazione art. 97 Cost., art. 21, comma 5, l. n.109/94 e principi generali in materia; eccesso di potere per illogicità ; errata valutazione di presupposti; contraddittorietà ; difetto di motivazione;

4) violazione art. 23 D. leg.vo n. 157/1995; art. 3 L. n. 241/1990 e principi generali in materia; eccesso di potere per illogicità ; errata valutazione di presupposti; travisamento; contraddittorietà ; omessa istruttoria; difetto di motivazione;

5) violazione art. 23 D. leg.vo n. 157/1995; art. 3 L. n. 241/1990 e principi generali in materia; eccesso di potere per illogicità ; errata valutazione di presupposti; travisamento; contraddittorietà ; omessa istruttoria; difetto di motivazione.

In data 3.5.2006 la ricorrente ha depositato ulteriori motivi aggiunti con i quali ha impugnato gli ulteriori atti indicati in epigrafe e ha prospettato gli stessi vizi.

In data 9.5.2006 la Regione ha depositato ulteriore memoria sui motivi aggiunti nella quale ha precisato che:

a) il criterio del progetto tecnico era diviso in due sottocriteri : il primo basato sulla descrizione progettuale dello svolgimento del servizio con riferimento, in particolare, alle tecnologie utilizzate; il secondo basato sulla capacità operativa desunta specificatamente dalla combinazione ottimale dei fattori risorse umane e tecnologiche;

b) sull'aspetto antincendio si rileva che, in merito allo stabile di Via Prato della Corte, il capitolato riportava la prescrizione relativa al controllo, e la ricorrente non ha definito chiaramente quali strumenti avrebbe impiegato per la prevenzione degli incendi e questo ha influito in modo negativo sulla valutazione del suo progetto tecnico.

Con ord. n. 2751 dell'11.5.2006 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati; il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza (cfr., ord. n. 3644 del 18.7.2006).

Infine, in data 10.5.2006 e 19.10.2006 la ricorrente ha depositato ulteriori memorie di replica.

All'udienza del 26 ottobre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1). Con i primi motivi l'interessata lamenta che .

Nella memoria della Regione Lazio si replica con le seguenti argomentazioni:

a) l'importanza dei criteri di aggiudicazione è desumibile dal punteggio a ciascuno attribuito;

b) la genericità dei criteri si è resa necessaria in relazione alla specificità del servizio di vigilanza che richiedeva di lasciare un margine di libertà alle ditte partecipanti.

La controinteressata replica sostenendo l'infondatezza delle tesi di parte attrice in ragione del fatto che .

Nell'ultima memoria della Mondialpol, depositata in data 19.10.2006, si richiama, a sostegno delle argomentazioni, la decisione del Consiglio di Stato n. 5323/2006 e si sottolinea che la Commissione non ha minimamente modificato i criteri indicati dal bando.

Occorre – in via preliminare – richiamare la normativa in materia.

Dal punto di vista comunitario, in materia di appalto di servizi, l'art. 36 paragrafo 2, della direttiva CE n. 50/1992 stabilisce che .

L'art. 23 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che reca l'Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, disciplina i .

In particolare, prevede che : < ….gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:

a) unicamente al prezzo più basso;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità , le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo>.

Il comma 2, inoltre, stabilisce che . .

La giurisprudenza nazionale ha ritenuto che l'art. 23 del succitato decreto delegato nella determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ha rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione un ampio potere sia in ordine ai criteri di aggiudicazione, sia in relazione all'incidenza che tali criteri devono avere in relazione alla specificità del servizio.

Peraltro, in tema di procedure per l'affidamento di appalti di servizi, l'art. 23 comma 2 stabilisce una regola di azione che vincola la P.A. alla predeterminazione e trasparenza dei criteri per l'individuazione della offerta più vantaggiosa, ma non esige affatto che i vari elementi di valutazione siano fissati secondo un decrescente ordine ponderale, non essendo escluso, dalla norma, che gli elementi ritenuti significativi in relazione dell'oggetto del contratto siano considerati, dalla stazione appaltante, ponderalmente equivalenti nella distribuzione del punteggio totale (cfr., Consiglio Stato , sez. V, 16 marzo 2005 , n. 1079).

Tanto premesso, il Collegio – anche in conformità a quanto ritenuto in grado di appello dal Consiglio di Stato (cfr., ord. n. 3644/2006) - rileva una certa sinteticità nella predeterminazione dei criteri in quanto l'Amministrazione si è limitata a indicare – per la lettera a) - soltanto i due elementi del progetto tecnico e della capacità tecnica.

Peraltro, la P.A. ha assegnato lo stesso punteggio di 30 punti e non ha stabilito né il riparto del medesimo punteggio, né conseguentemente la sua ipotetica distribuzione entro un minimo ed un massimo tra i diversi parametri individuati nell'ambito dei suddetti due elementi.

La mancanza di previsione di distinti punteggi (che neanche la Commissione di gara ha successivamente attribuito ad ogni singolo elemento) ragionevolmente può aver impedito un effettivo confronto concorrenziale tra i candidati con conseguente impossibilità di sindacare i relativi lavori della Commissione.

Quindi, da un lato è vero che i criteri di valutazione sono stati previsti sin dall'inizio della procedura e non sono stati modificati successivamente a detrimento dei vari partecipanti.

Tuttavia, l'estrema lacunosità degli stessi e la mancanza di esplicitazione degli elementi di giudizio, non "sanata" dalle decisioni della Commissione, rendono – complessivamente - illegittimo l'operato dall'Amministrazione.

2). Con gli ulteriori motivi di ricorso, la ricorrente prospetta la violazione del medesimo art. 23 in quanto .

Nella memoria della Regione si replica sostenendo che la capacità tecnica richiesta dal bando attiene all'aspetto dinamico della struttura organizzativa e, pertanto, non si determina una doppia valutazione dello stesso elemento (sia come requisito di partecipazione che come criterio di valutazione).

Il Collegio ritiene fondato anche questo secondo motivo di gravame.

Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto che, nel caso di aggiudicazione del servizio di vigilanza con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 23 lett. b) d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, sono illegittimi il bando di gara e la lettera di invito che quali criteri di aggiudicazione abbiano individuato il prezzo, la capacità tecnica e la capacità economico-finanziaria, indicando fra gli elementi di valutazione della "capacità tecnica" il tipo di struttura organizzativa, le ricorse umane e strumentali, nonché i principali servizi prestati negli ultimi tre anni, e specificando che per la "capacità economico-finanziaria" si valuti il fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi finanziari. Tali elementi attengono infatti direttamente all'offerente e non al merito tecnico dell'offerta e dunque possono, tutt'al più, essere assunti a requisiti di prequalificazione delle imprese ai fini della partecipazione alla gara ma non possono essere valutati ai fini dell'aggiudicazione del servizio, garantendo l'affidabilità dell'offerente, ma non avendo alcuna diretta incidenza sulla qualità del servizio da espletare (cfr., T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 21 marzo 2005 , n. 1564).

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti (con assorbimento dell'esame di ogni altra censura) e, per l'effetto, sono travolti tutti gli atti impugnati indicati in epigrafe.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e i successivi motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26.10.2006.

PRESIDENTE Luigi Tosti ESTENSORE Maria Ada Russo

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