Contratto Collettivo Integrativo
di lavoro per i dipendenti da
Istituti di Vigilanza Privata della Provincia di Bolzano
Il giorno 18 dicembre 2002 presso la sede CISL di Bolzano si e´ stipulato il Contratto Collettivo Integrativo Provinciale di Lavoro
tra
L'Associazione Nazionale degli Istituti di Vigilanza Privata (ANIVP) rappresentata dal Comm. Cosimo Giuseppe Racco Presidente della Commissione Sindacale
Cittadini dell'Ordine SPA rappresentato dal signor Dott.Andrea Menegazzi e Dott.Marco Stratta
Generalpol SRL rappresentato dal signor Italo Intini
Citypol SRL rappresentato dal signor Maurizio Leonardi e Signor Mario Scirocco, assistito dall'Avv. Giampiero Basile
Trasporti Fiduciari Atesini SRL rappresentata dal Signor Josef Geier
e
La Vigile San Marco SPA, assistita dall'Avv. Giampiero Basile
Vigilanza Alto Atesina SRL, rappresentata dal Signor Alfredo Torneri
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ALBERGO MENSA E SERVIZI (FILCAMS-CGIL) rappresentata dal Signor Massimo Ferrarese
FEDERAZIONE ITALIANA ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E TURISMO
(FISASCAT-CISL) ) rappresentata dal Signor Gianfranco Brotto e la RSA Sig. Giuseppe Carelli
UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI
(UILTUCS UIL) ) rappresentata dal Signor Gianfranco Brotto per delega del Sig. Remigio Servadio,
e
VISTO
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e;
- il Contratto Integrativo Provinciale del 1997, scaduto
premesso
che le parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di propria competenza, iniziative idonee a garantire un´ulteriore crescita dei livelli qualificativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonchè le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.
Articolo 1
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria il rapporto di lavoro per tutto il territorio della Provincia di Bolzano., in tutte le aziende in qualunque forma costituite che svolgono attività di vigilanza, sorveglianza e custodia per conto terzi a norma del testo unico delle leggi di P.S.
Articolo 2
Validità
Il presente Contratto Integrativo Provinciale, per tutto il periodo della sua validità , deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce ad ogni effetto tutti gli accordi precedenti.
Articolo 3
Informazione
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, le aziende forniranno su eventuale richiesta delle OO.SS e delle eventuali RSA/RSU informazioni inerenti i seguenti aspetti: organico, ordine strutturale, prospettive di sviluppo in relazione alle nuove tipologie di servizi, eventuale introduzione di nuova tecnologia, entita´ delle prestazioni di lavoro straordinario, calendario riposi, contratti formazione lavoro, programma ferie.
Articolo 4
Orario di Lavoro
fermo restando quanto previsto dal RDL del 15 marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, l´orario settimanale di lavoro e´ fissato ai fini contrattuali in ore 40 per tutti i dipendenti.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando la competenza delle quote orarie come stabilite dal CCNL in vigore, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l´Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.
Agli effetti del presente contratto e´ considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale , prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico-operativo, tali turni verranno comunicati ai lavoratori con congruo anticipo di tempo e comunque potranno eventualmente essere modificati per esigenze di servizio.
Per il personale tecnico operativo il limite dell'orario giornaliero contrattuale e´di 7 ore. La settimana lavorativa si attua, per il personale del ruolo tecnico-operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro. In tal caso e soltanto quando l´orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi e´ quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (sistema 5+1).
Eventuali prestazioni straordinarie vanno contenute in maniera equilibrata e le stesse verranno distribuite equamente tra i lavoratori.
Articolo 5
Ferie
fermo restando quanto previsto dal CCNL in vigore, entro il mese di Febbraio di ogni anno, in sede aziendale le parti si incontreranno per stabilire di comune accordo il programma ferie per tutti i lavoratori, tenuto conto della particolare caratteristica del servizio prestato e nell'ambito della reale e concreta applicazione del sistema 5+1.
Articolo 6
Professionalità e sicurezza
le parti con il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale si sono riproposte l´obiettivo di intervenire nei settori della Professionalità e Sicurezza strettamente connessi tra loro.
Le parti intendono sviluppare la fase formativa tesa a migliorare la professionalità della Guardia Particolare Giurata in riferimento alle eventuali esigenze di maggior professionalità nell'espletamento del servizio e rivolta alla gestione dei nuovi servizi.
Su questo argomento le parti si impegnano ad adottare le possibili soluzioni in materia di sicurezza, anche di concerto con le istituzioni Pubbliche preposte alla sicurezza individuale e collettiva. (Prefettura e Questura)
Articolo 7
Lutto
Fermo restando quanto previsto dalla Legge 53/2000, in aggiunta si riconoscono:
- 3 giorni di permesso retribuito per la nascita di un figlio;
- 1 giorno di permesso retribuito in caso di lutto, che comporti uno spostamento superiore ai 500 km.
Articolo 8
Nel caso in cui i lavoratori siano temporaneamente comandati a prestare servizio in una località diversa dalla sede abituale di lavoro e che per lo spostamento debbano usare un mezzo di locomozione di loro proprietà autorizzato dall'Istituto di Vigilanza, hanno diritto ad un rimborso spese pari alle misure indicate nelle tabelle ACI riferita ad una cilindrata massima non superiore ai 1.300 c.c. in atto alla stipula del presente contratto, l'aggiornamento delle tariffe avverrà semestralmente.
Articolo 9
Esercitazione tiro a segno
I proiettili necessari per effettuare le esercitazioni obbligatorie di tiro a segno e i relativi costi della pedana di tiro, resteranno a totale carico degli Istituti, nella misura di numero 50 proiettili per ciascuna delle esercitazioni obbligatorie. Gli Istituti effettueranno i relativi rimborsi a presentazione del libretto e della ricevuta.
Articolo 10
Buono pasto
Con decorrenza 01/01/2003 si determina il valore (in ambito provinciale) del buono pasto in € 3,00, da computarsi per ogni giorno di effettiva presenza e da erogarsi con le seguenti gradualità :
1. - €. 2,00 con decorrenza dal 01/01/2003
2. - €. .2,50 con decorrenza dal 01/01/2004
3. - €. .3,00 con decorrenza dal 01/01/2005
Per ragioni organizzative saranno anticipati i buoni-pasto del mese successivo in occasione del ritiro della busta paga, effettuando mese per mese l'eventuale conguaglio rispetto alla presenza.
I buoni-pasto, per favorire il controllo da parte del lavoratore, saranno contabilizzati nel listino paga mensile.
In occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente dovrà restituire i buoni-pasto relativi ai giorni non lavorati.
Il valore del ticket non è computabile in alcun altro istituto contrattuale, compreso il trattamento di fine rapporto.
A far tempo dal 01/01/2003 viene soppressa l'indennità divisa di cui all'art. 10 del precedente Contratto Integrativo Provinciale di Bolzano del 18/02/1997.
Articolo 11
Perequazione dei trattamenti
Allo scopo di perequare i trattamenti economici e normativi fra tutte le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti operanti nella provincia di Bolzano, le eventuali differenze, derivanti dai trattamenti aziendalmente in essere più favorevoli rispetto a quelli previsti nel presente accordo, ed a qualunque titolo erogate, continueranno ad essere erogate in favore del solo personale in forza alla data di stipula del presente accordo, quali trattamenti ad personam.
Articolo 12
Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 11, il valore del buono pasto istituito con il presente contratto integrativo (art. 10), resta assorbito dal maggior valore del buono pasto previsto dall'art. 8 del contratto aziendale sottoscritto tra Generalpol e Filcams CGIL e Fisascat CISL in data 11/02/2002, le quante volte si verifichi la condizione per la sua erogazione ai sensi del predetto art. 8.
La disciplina di cui al presente articolo, che ha natura transitoria, sarà valida sino alla data del 31/12/2004 ed applicabile al solo personale in forza alla data di stipula del presente accordo.
Successivamente a detta data troverà esclusiva applicazione la disciplina di cui all'art. 10 del presente Contratto Integrativo anche per il suddetto personale.
Articolo 13
Decorrenza
Il presente accordo avrà validità dal 18° DICEMBRE 2002.sino al 31 DICEMBRE 2005.
Esso resterà in vigore fino a che non sarà sostituito da un nuovo accordo.
Il Presente Contratto Integrativo Provinciale sarà depositato presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro a cura del sig. Gianfranco Brotto.
I
Articolo 14:
Relazioni sindacali
le parti, sulla base di quanto espresso nella premessa del presente accordo, nel rispetto delle reciproche distinte autonomie e responsabilità , intendono con il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale attuare un rafforzamento qualitativo a tutti i livelli delle relazioni sindacali.
Con la sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Provinciale si intende esaurita la contrattazione di secondo livello così come prevista dall'art. 10 del CCNL nazionale del maggio 2001.
ANIVP FISASCAT CISL
FILCAMS CGIL
UILTUCS UIL
Per gli Istituti di Vigilanza