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MOBBING: LA LEGISLAZIONE IN VIGORE IN ITALIA
Publicato da ADMIN su 8/4/2008 (4525 Letto)
• costituzione (art.32): la salute è un diritto dell'individuo e della collettività . (art.40) l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana.

• Codice Civile (art. 2087): sulla tutela delle condizioni di lavoro. Richiama l'imprenditore "...ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Come a dire che il legislatore, già all'inizio degli anni 40, riconosceva la complessità dell'uomo, fatto di struttura organica (integrità fisica), ma anche di emozione, pensiero, sentimento (personalità morale) che l'imprenditore è tenuto ugualmente a tutelare.

• Codice Penale: prevede sanzioni specifiche in caso di omissione dolosa (art.437) e colposa (art.451) di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Inoltre denuncia per "lesioni personali", punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni "chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente" (art.582) e punisce con l'arresto fino a sei mesi di reclusione "chiunque reca molestie o disturbo a qualcuno" (art. 660). violenza sessuale (609bis) Siccome il mobbing può causare malattie professionali e quindi costituire reato, può essere punito dall'art.590 secondo il delitto di lesione personale colposa.

• Statuto dei Lavoratori, Legge 300/1970:
art.9 tutela della salute e dell'integrità fisica.
art.13 al dipendente non possono essere date mansioni di livello professionale inferiore a quello d'inquadramento.
art.15 atti discriminatori per motivi politici o religiosi
art.18 reintegrazione nel posto di lavoro in caso di ingiusto licenziamento

• D.Lgs 626/94: riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Definisce che il datore di lavoro (art. 4 comma 5 lett. c), nell'affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

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