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C.I.P. FIRENZE E PRATO
Publicato da ADMIN su 3/6/2007 (2525 Letto)
ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA DI FIRENZE E PRATO

Il giorno 11 marzo 2004 in Firenze

tra

FEDERVIGILANZA, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Cristina Urbano
UNIV, rappresentata dall'Avv. Luigi Gabriele

Gli Istituti di Vigilanza Privata:

ARGO S.R.L., rappresentata dal presidente Sig. Piero Desogus
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A., rappresentata dalla Dott.ssa Maria Cristina Urbano
ELISEO S.R.L., rappresentata dal Sig. Zaccaria Ferdinando
LINCE S.R.L., rappresentata dalla Sig.ra Giuliana Gamberini
METRONOTTE S.R.L., rappresentata dai Sigg.ri Danilo Zago e Mario Fabrizi De Biani
I.V.R.I., rappresentata dal Sig. Marco Ricci
B.S.K., rappresentata dal Sig. Paolo Pieroni

Tutti assistiti dall'Avv. Giampiero Basile

GLOBO, rappresentata dal Sig. Graziano Niccolai

e

Le OO.SS. di Firenze e di Prato:

FILCAMS-CGIL in persona delle Sigg.re Sabina Bigazzi e Manuela Marigolli
FISASCAT-CISL in persona dei Sigg.ri Carlo Di Paolo e Aniello Montuoro
UILTUCS-UIL in persona dei Sigg.ri Pietro Baio e Bruno Bettocchi

SI E' STIPULATA

La presente ipotesi di accordo da valere per tutti i dipendenti di Istituti di Vigilanza Privata operanti nelle province di Firenze e Prato.

Art. 1) - DIRITTI D'INFORMAZIONE

In applicazione dell'art. 3 del CCNL 8/1/2002, le parti convengono che periodicamente in sede aziendale e, ove se ne ravvisi l'opportunità , in sede interaziendale, verranno fornite alle R.S.A. le informazioni relative al dato occupazionale -assunti e licenziati - ai servizi e alla loro evoluzione, nel rispetto della necessaria riservatezza in relazione alle particolari caratteristiche dei servizi e dell'autonomia imprenditoriale nella gestione aziendale.

Art. 2) – OCCUPAZIONE

Al fine di valutare congiuntamente l'incidenza dei fenomeni connessi all'evoluzione dei servizi sull'organizzazione del lavoro esistente e per definire le opportune soluzioni anche al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, le informazioni di cui al precedente articolo verranno fornite dalla direzione aziendale in appositi incontri con il I R.S.A. (e con le OO.SS. ove si rendesse necessario), da effettuarsi su richiesta di una delle parti con periodicità trimestrale o comunque con la necessaria tempestività .

Art. 3) - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Le parti convengono che l'organizzazione del lavoro da effettuarsi all'interno degli Istituti di Vigilanza debba essere informata ai seguenti criteri:
- congruo anticipo nella programmazione dei servizi;
- equa distribuzione fra il personale dei carichi e ritmi di lavoro;
- salvaguardia dell'incolumità del dipendente in servizio;
- qualità del servizio prestato all'utente.

A tal fine le parti rinviano in sede aziendale la definizione delle modalità di attuazione della rotazione del personale sui "posti fissi", "zone" ed altri servizi, nonché sui diversi gruppi di orari di lavoro esistenti.

Le modalità di attuazione dì quanto previsto nel presente articolo saranno concordate tra le direzioni aziendali e i RSA, secondo criteri obiettivi, congiuntamente definiti, che salvaguardino le peculiari esigenze dei servizi prestati ed il rispetto degli istituti contrattuali e consentano di organizzare gli orari di lavoro del personale avendo anche riguardo a fattori quali l'anzianità di servizio o anagrafica del personale, le attitudini individuali e le peculiarità obiettive dei servizi considerati e quant'altro verrà congiuntamente individuato in sede aziendale, ivi comprese situazioni di particolare disagio riguardanti singoli lavoratori.
Gli Istituti si impegnano ad effettuare la programmazione dei servizi con validità settimanale ovvero dal lunedì al lunedì successivo.

Art. 4) – ECCEZIONALI SITUAZIONI DI LAVORO

In caso di eccezionali situazioni, gli Istituti si dichiarano disponibili a rafforzare il personale in servizio nelle zone interessate (eventualmente anche avvalendosi temporaneamente del raddoppio) e per tutto il tempo necessario, concordando con il R.S.A. sia l'esistenza dell'eccezionalità che le modalità di tali particolari interventi.
A supporto di interventi su allarmi che presentino carattere si particolare ed oggettiva pericolosità o per zone non radio – raggiungibili, gli Istituti forniranno ogni possibile assistenza anche mediante appoggio da parte di altra unità , al personale interessato che, all'occorrenza verrà dotato di adeguati strumenti di collegamento quali telefoni cellulari, numero verde, g.p.s. etc.

Art 5) – ORARIO DA LAVORO

Le parti si riservano di valutare in sede aziendale la sussistenza di condizioni che possono suggerire l'eventuale adozione di sistemi di orari di lavoro diversi rispetto a quelli aziendalmente in atto.
Le parti si danno atto che sono in corso sperimentazioni a livello aziendale per l'applicazione del doppio riposo.

Art 6) - NASTRI ORARI

Al fine di una maggiore tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavolatori e per un miglior espletamento dei servizi, le parti convengono sulla necessità dì garantire al personale un adeguato periodo di riposo fra un servizio giornaliero (svolto nelle 24 ore) e il successivo.
Tale servizio di riposo non potrà essere inferiore alle 12 ore consecutive, fermo restando che il personale sarà chiamato a prestare la propria attività in un arco massimo giornaliero di 12 ore.

Art 7) - FORME COMPENSATIVE MANCATO RAGGUNGIMENTO ORARIO DI LAVORO

Le forme compensative del mancato raggiungimento del normale orario giornaliero di lavoro, costituiranno oggetto di verifica con il RS.A. e le Direzioni Aziendali.

Art 8) - ARCO MASSIMO ORARIO DI LAVORO

Avendo verificato che le esigenze di servizio degli Istituti di Vigilanza vengono normalmente assolte ricorrendo ad una prestazione contrattuale giornaliera del personale con caratteristiche di orario continuato, le parti convengono che di norma l'orario di lavoro sarà svolto in un arco massimo di 9 ore fatte salve le particolari esigenze di servizio che peraltro verranno individuate in sede aziendale.
II vigile in servizio di antirapina che abbia necessità di assentarsi momentaneamente dal posto di lavoro, per urgenti necessità fisiologiche, deve darne preventivo avviso all'utente.

Art 9) - LAVORO STRAORDINARIO

Fatto salvo quanto disposto al secondo coMMa dell'art. 12 del CCNL 16.7.1987, le prestazioni straordinarie devono avere caratteristiche di volontarietà e, in relazione alle esigenze aziendali ed alla organizzazione del lavoro concordate, saranno di massima ove possibile, immediatamente successive ai turni di lavoro come contrattualmente regolamentati.

Art. 10) - INFORMAZIONI SUL LAVORO STAORDINARIO

Con riferimento all'Art.l del presente accordo, gli Istituti di Vigilanza forniranno periodiche informazioni al RSA, riguardanti le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 11 - TESTIMONIANZA

Al vigile, chiamato a rendere testimonianza in giudizio per fatti inerenti al servizio, verrà corrisposta da parte dell'azienda un'integrazione all'indennità liquidata dall'organo giudiziario fino al 100% della quota oraria o giornaliera della normale retribuzione ivi compreso il buono pasto ed eventuali spese di viaggio.
Alla g.p.g. verrà corrisposta la retribuzione relativa al tempo necessario, documentato ove possibile, per inoltrare denuncie connesse ai fatti accaduti durante il servizio svolto.

Art. 12) – FERIE

Entro il 31 Marzo di ogni anno verrà predisposto un calendario di ferie che, compatibilmente con le esigenze aziendali, in relazione alle particolari caratteristiche strutturali e locali del settore, tenga anche conto delle scelte dei lavoratori, privilegiando, ove possibile. nell'assegnazione dei rispettivi periodi di ferie, la stagione estiva nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.
Restano ferme le particolari condizioni già concordate fra le pari firmatarie del presente accordo.

Art. 13 - MEZZI DI COLLEGAMENTO

Le aziende ribadiscono l'impegno di un corretto utilizzo dei mezzi di coordinamento e sicurezza, il cui impiego deve prioritariamente essere effettuato in relazione alle necessità proprie del collegamento e dell'assistenza.


Art. 14) – RIPOSI SETTIMANALI – MANCATO RECUPERO

Con riferimento all'art. 74 del vigente CCNL, le Parti stabiliscono che il recupero del riposo settimanale non effettuato entro il settimo giorno, deve avvenire entro e non oltre i 10 giorni successivi alta scadenza del mese di calendario nel quale il riposo veniva a cadere.
In mancanza al lavoratore interessato competerà in aggiunta alla maggiorazione del 40% prevista dal CCNL, il pagamento di una ulteriore maggiorazione del 15%.
Le Parti si danno reciprocamente atto che con la presente norma esse non hanno inteso legittimare anomale applicazioni del sistema contrattuale dei risposi settimanali, ma solo disciplinare convenzionalmente e forfettariamente le conseguenze risarcitorie ed indennitarie connesse ai mancati recuperi dei riposi, così integrando la disciplina collettiva nazionale sullo specifico punto.
Le Partì si danno altresi reciprocamente atto che il pagamento della maggiorazione del 15% per il mancato e mai più effettuato recupero del risposo, esaurisce sul punto in via definitiva ogni conseguenza ed onere economico per l'Istituto.

Art. 15) - BUONO PASTO (TICKET RESTAURANT)

Il valore del buono pasto per ogni giornata di effettiva presenza verrà incrementato di Euro 0,90 dall'aprile 2004 e di ulteriori Euro 1,00 dal gennaio 2005 (a regime Euro 5).
l valori del buono pasto come sopra determinati non avranno incidenza alcuna sugli istituti legali contrattuali, nessuno escluso e dunque neppure sul T.F.R.

Art. 16) - PREMIO DI ANZIANITA'

Gli Istituti corrisponderanno un premio annuo di anzianità nella misura di Euro 50,00 da erogarsi in occasione della Pasqua di ogni anno a ciascuna guardia che abbia compiuto i 10 anni di anzianità ininterrotta presso lo stesso istituto.

Art. 17) - INDENNITA' DI PRESENZA PER IL PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 76 del CCNL 16.7.1987, l'indennità di presenza al lavoro per il personale del ruolo amministrativo, resta fissata ai valori aziendalmente in atto per ogni giornata di effettiva presenza.
L'indennità di cui al presente articolo utile ai soli fini del computo della tredicesima
mensilità e del T.F.R.

Art. 18) - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZI AUTORIZZATI

Per l'indennità prevista dall'art. 58 del CCNL dell'i.3.1991 si fa riferimento alla tabella ACI per la Panda 750 relativamente allo scaglione si percorrenza 25.000 Km.

Art. 18 bis) – MISSIONI E TRASFERTE

Particolari questioni relative alla applicazione della disciplina di cui all'art. 57 e 58 del CCNL 1.3.1991, ove la stessa risulti eccezionalmente penalizzante per singoli casi, costituiranno oggetto di esame per l'adozione delle soluzioni più adeguate in occasione degli incontri periodici di cui all'art. 3 C.I.P. del 20.2.1985 tra Direzione Aziendale e C.D.A. e OO.SS..





Art 19) - ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il personale del ruolo tecnico operativo potrà usufruire, fuori dell'orario di lavoro, di due ore retribuite mensili per effettuare esercitazioni di tiro a segno, in appositi turni predisposti dalle Direzioni aziendali di concerto con il C.D.A.
Le spese relative alla pedana di tiro e ad un numero di munizioni non superiori a 25 saranno a totale carico delle Aziende.

Art. 20) - EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO

Al personale del ruolo tecnico operativo cui per l'espletamento del proprio servizio è richiesta la disponibilità di un'arma gli Istituti di Vigilanza erogheranno all'atto dell'assunzione la somma di Euro 206,58.
Tale importo dovrà per intero essere restituito agli Istituti in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che intervenga entro il primo anno di dipendenza. A decorrere dall'inizio del secondo anno dall'assunzione saranno detratte dalla somma sopraindicata Euro 5,16 al mese fino a concorrenza dell'intera somma.
Alla g.p.g, verrà rimborsato il valore dell'arma per la perdita della stessa determinata da evento doloso causato da terzi, salvo la stessa consegna a comportamento negligente della g.p.g.
Gli Istituti forniranno alle g.p.g. vestiario adeguato anche sotto l'aspetto igienico per lo svolgimento del servizio. Resta salva al riguardo la disciplina collettiva provinciale ed aziendale preesistente.

Art. 21 - AUTOMEZZI

Gli Istituti si impegnano a mantenere in efficienza i mezzi di servizio e farsi interamente carico del loro ripristino anche in caso di sinistra stradale, salvo che lo stesso non sia addebitabile a palese negligenza del vigile il quale in tal caso sarà tenuto a rimborsare all'azienda una quota corrispondente all'ammontare del danno nella misura percentuale del 15% del totale fattura con riferimento ad un tetto massimo di Euro 2582,28=, mediante trattenuta mensile sulla retribuzione di uguale importo sino al saldo, per un massimo di 3 mesi.
In caso di distruzione del mezzo o quando la riparazione risulti antieconomica ai fini della determinazione della quota di rimborso da parte del lavoratore, si fa riferimento al valore antesinistro del mezzo, secondo tabelle Quattro Ruote, nei limiti del sopraindicato tetto massimo.

Art. 22) – NORME DI PRECEDENTI CONTRATTI

Restano a tutti gli effetti valide le nonne contenute nei precedenti contratti integrativi non in contrasto e non superate dalla presente normativa.


Art. 23) – PERMESSI PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA

In caso di decesso di familiare del lavoratore fino al 2° grado di parentela, a richiesta dell'interessato, saranno concesse n. 3 giornate consecutive di permesso di cui una retribuita.

Art. 24) - SOSPENSIONE DEL DECRETO DI NOMINA a G.P.G. e/o DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMA

In caso di sospensione da parte dell'Autorità Amministrativa del decreto di nomina a guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d'arma, gli Istituti non potranno procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per tale ragione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data del provvedimento amministrativo salvo accordi più favorevoli fra le parti.
Durante il detto periodo il rapporto di lavoro resterà sospeso senza diritto alla retribuzione e a tutti gli effetti, e senza alcun onere per l'Azienda.



Art. 25) - MANCATO RINNOVO O REVOCA DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMA

In caso di mancato rinnovo o revoca della licenza di porto d'armi per la perdita dei requisiti psico-fisici ai sensi e per gli effetti dei D.M. 4.12.1991 e D.M. 16.3.1992 e D.M. 5.2.1993 gli Istituti non potranno procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per tale ragione prima che siano trascorsi 6 mesi dalla scadenza della licenza o dalla data della revoca della stessa, salvo accordi più favorevoli fra le parti.
Durante detto periodo, il rapporto di lavoro resterà sospeso senza diritto alla retribuzione e a tutti gli effetti, senza alcun onere per l'Azienda.

Art. 26) – ENTE BILATERALE

Le parti si impegnano ad attivarsi per la costituzione dell'Ente Bilaterale Territoriale della Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del C.C.N.L. 8/1/2002, adottando le opportune iniziative con l'obiettivo di rendere operativo l'Ente stesso entro Giugno del 2005.

Art. 27) - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà decorrenza dall'1/4/2004 al 1/4/2006.

*****

ARGO S.R.L. Le OO.SS.

CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FILCAMS-CGIL

ELISEO S.R.L. FISASCAT-CISL

LINCE S.R.L. UILTUCS-UIL

METRONOTTE S.R.L.

I.V.R.I.

B.S.K.

GLOBO

FEDERVIGILANZA

UNIV

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